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Document 51995AC0187(01)

SUPPLEMENTO DI PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari"

GU C 110 del 2.5.1995, p. 12–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51995AC0187(01)

SUPPLEMENTO DI PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari"

Gazzetta ufficiale n. C 110 del 02/05/1995 pag. 0012


Parere in merito :

- alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, ed

- alla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e modelli

(95/C 110/05)

Il Comitato economico e sociale, in data 30 maggio 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento interno, di procedere all'elaborazione di un supplemento di un parere in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pardon, in data 3 febbraio 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 22 febbraio 1995, nel corso della 323a sessione plenaria, a maggioranza e 3 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

In seguito all'annuncio che il Parlamento europeo avrebbe emesso un parere prima del suo scioglimento, il Comitato, desideroso di precederlo con un proprio parere in materia, ha convenuto, nel primo parere (), di elaborare subito un primo parere parziale ma definitivo, riguardante unicamente le questioni di particolare rilievo e controverse.

Si è pertanto occupato delle seguenti disposizioni previste dalla proposta di regolamento :

- Articolo 5 : Novità del disegno o modello

- Articolo 6 : Individualità del disegno o modello

- Articolo 23 : la cosiddetta « clausola di riparazione »

Il parere è stato adottato il 6 luglio 1994 nel corso della 317a sessione plenaria.

Oggetto del supplemento di parere saranno le restanti questioni sollevate dalle proposte presentate dalla Commissione.

2. Osservazione di carattere generale

2.1. La Commissione presenta due documenti : una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari (COM (93) 342 def. del 3 dicembre 1993) e una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica dei disegni e modelli (COM (93) 344 def. del 3 dicembre 1993).

3. Regolamento sui disegni e modelli comunitari

3.1. In relazione ai disegni e modelli industriali e ai prodotti in cui essi sono attuati, la proposta di regolamento persegue l'obiettivo di garantire la libera circolazione, una concorrenza non falsata e un'adeguata protezione di questa forma di proprietà industriale e commerciale.

3.2. Per disegni e modelli s'intendono gli elementi dell'aspetto di un prodotto che possono essere percepiti dai sensi, senza tener in alcun conto criteri di ordine estetico.

3.3. Il design industriale si è particolarmente affermato negli ultimi dieci anni. Molti prodotti sono ambiti dai consumatori non soltanto per la funzione che assolvono, ma anche - e sempre di più - per il loro design.

3.4. Con la proposta di regolamento si intende istituire un diritto unico valido in tutta la Comunità che coesisterà con i vari sistemi nazionali di tutela, aventi efficacia esclusivamente territoriale e che impongono agli utilizzatori l'onere di effettuare più registrazioni, di pagare diverse tasse e di vigilare sull'osservanza dei loro diritti nei vari Stati membri.

3.5. Un design di superiore livello qualitativo può rivelarsi un valido punto di forza per l'industria comunitaria nella concorrenza con quella dei paesi terzi che spesso sono avvantaggiati da un più basso costo del lavoro.

Tuttavia, la riproduzione di disegni o modelli spesso non presenta difficoltà. Inoltre, in molti casi, non è necessaria una particolare conoscenza tecnica. Pertanto la proposta di regolamento mira ad esaudire la richiesta degli operatori economici di emanare dei provvedimenti legislativi che quanto meno li proteggano in parte dall'utilizzazione abusiva dei modelli.

La Commissione ritiene che questi obiettivi possano essere conseguiti solo attraverso lo strumento giuridico del regolamento.

Per la tutela dei modelli nella Comunità, si prevede un duplice sistema : da un lato viene istituita una protezione basata sulla registrazione, dall'altro viene istituita una protezione automatica che decorre dal momento in cui il disegno o modello viene messo a disposizione del pubblico.

3.6. I due requisiti essenziali che il disegno o modello deve possedere per essere tutelato sono la novità e l'individualità; in altri termini, agli occhi dell'utilizzatore, il disegno o modello deve apparire diverso da altri disegni o modelli disponibili sul mercato.

Il disegno o modello comunitario non registrato conferisce al suo titolare una protezione contro la riproduzione; il disegno o modello comunitario registrato conferisce invece al suo titolare un autentico diritto esclusivo sull'uso di tale modello.

3.7. Si prevede che i termini di protezione siano di tre anni per il disegno o modello comunitario non registrato e di cinque anni, rinnovabile per periodi della stessa durata fino ad un massimo di 25 anni, per quello registrato.

3.8. La proposta di regolamento della Commissione prevede un'eccezione alla durata di protezione di 25 anni, riducendola a tre anni per i pezzi di ricambio usati per le riparazioni. Pertanto per certi prodotti estremamente costosi, di grande complessità e di lunga durata come gli autoveicoli, in cui la tutela del disegno o del modello dei singoli componenti che vanno a costituire il prodotto complesso rischia di creare un vero e proprio mercato dei pezzi di ricambio, è stata introdotta una clausola di « riparazione » che consente la riproduzione dei disegni per fabbricare pezzi di ricambio tre anni dopo la prima commercializzazione del prodotto al quale è stato applicato il disegno. Questo dà al fabbricante un'esclusiva di tre anni.

4. Direttiva sulla tutela giuridica dei disegni e modelli

4.1. Il sistema di tutela comunitaria, la cui creazione è prevista mediante regolamento, non può sostituire dall'oggi al domani i sistemi esistenti di protezione nazionale. Sarà necessario un periodo di coesistenza, almeno temporaneo. Anche se il disegno o modello comunitario entra in vigore e diventa il sistema di protezione preferito dagli autori e dagli aventi diritto, le autorità nazionali dovranno conservare il loro sistema di registrazione per tener conto dei diritti acquisiti. Le registrazioni effettuate dai titolari dei diritti nazionali devono poter essere rinnovate fino al periodo di protezione massima prevista dalla normativa del paese in questione.

Inoltre, anche qualora il disegno o modello comunitario diventi il sistema di tutela più usato, è inevitabile che talune imprese nazionali che operano esclusivamente sui mercati locali continuino a voler beneficiare solo della tutela nazionale.

Infine, il passaggio da una soluzione basata sul mercato nazionale ad una soluzione basata sul mercato comunitario potrebbe essere un'operazione di lungo respiro per taluni titolari di diritti su disegni e modelli, i quali avrebbero forse bisogno di un certo lasso di tempo per abituarsi al sistema comunitario.

4.2. La proposta di direttiva è volta a ridurre gli ostacoli giuridici alla libera circolazione delle merci alle quali sono applicati disegni e modelli e a creare all'interno del mercato comune un sistema di concorrenza privo di distorsioni.

4.3. La proposta di direttiva rappresenta l'indispensabile completamento del regolamento sui disegni e modelli comunitari.

4.4. In base al principio della sussidiarietà, il ravvicinamento non deve coprire tutti gli aspetti delle normative nazionali che offrono una protezione particolare; è sufficiente armonizzare le caratteristiche necessarie alla coesistenza di una protezione nazionale specifica e di una tutela comunitaria dei disegni o modelli.

Tali caratteristiche sono le seguenti : definizione di « disegno » o « modello », condizioni di ottenimento della tutela e motivi per l'esclusione, divulgazioni che non arrecano danno alle esigenze relative all'individualità e alla novità, estensione e durata della tutela, cause di rifiuto o di nullità, definizione dei diritti conferiti dal disegno o modello, comprese le limitazioni di tali diritti ed il loro esaurimento.

5. Esame della proposta di regolamento

5.1.

Articolo 1

L'espressione « disegni e modelli » non sembra equivalente nelle varie lingue. È opportuno procedere ad un'attenta revisione linguistica, in particolare per rendere più efficace e più chiara la definizione prevista all'articolo 3, lettera a)

5.2.

Articolo 2

Occorre segnalare che esiste un collegamento tra questo articolo e il Regolamento 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 (), che istituisce l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli).

5.3.

Articolo 3

Le definizioni sembrano vaghe benché nella relazione si indichi che gli elenchi sono forniti a titolo di esempio e che non sono esaurienti.

Il disegno o modello dovrebbe pertanto essere definito nel modo seguente (articolo 3, lettera a) : « Si intende per disegno o modello l'aspetto di un prodotto quale risulta soprattutto dalle caratteristiche proprie delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, degli effetti o dei materiali del prodotto stesso o dal suo ornamento. »

I « programmi per elaboratori » e i « semiconduttori » devono essere esclusi esplicitamente dal campo di applicazione del regolamento.

5.4.

Articolo 4

È da verificare se i requisiti generali di cui all'articolo 4 siano compatibili con l'articolo 25 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio, compreso il commercio dei prodotti contraffatti.

Il Comitato approva il contenuto del secondo paragrafo dell'art. 4 ma ritiene che andrebbe formulato meglio, per illustrare in modo più chiaro il rifiuto di qualsiasi tutela delle parti di un prodotto complesso che non possiedano di per sé i requisiti di novità e di individualità.

Nel testo proposto, si potrebbe sostituire « oggetto più complesso » con « prodotto complesso » e sostituire al termine della frase « soltanto se ... individualità » con « soltanto se contribuisce alla novità e individualità del prodotto complesso ».

5.5.

Articolo 7

La « data » in cui un disegno o modello è stato messo a disposizione del pubblico dovrebbe essere definita con più precisione, in quanto si tratta di un elemento importante.

La data in tal modo stabilita vale a livello mondiale o solo per il territorio dell'Unione europea ? Perché tale data possa essere presa in considerazione per fissare il punto d'inizio del periodo triennale di tutela, sarebbe opportuno precisare che la data di divulgazione deve poter essere conosciuta dagli ambienti interessati dell'Unione europea.

Si dovrebbe, infine, aggiungere una terza frase che potrebbe essere formulata come segue : « Chi rivendica la proprietà di un modello non registrato deve, su specifica richiesta di terzi, indicare la data in cui il suo modello è stato messo a disposizione del pubblico ».

5.6.

Articolo 8

Le diverse ipotesi previste in questo articolo dovrebbero essere esposte separatamente per una maggiore chiarezza.

5.7.

Articolo 9, primo paragrafo

Dalla relazione si deduce che l'obiettivo di questo articolo è di escludere dalla tutela i disegni o modelli in cui l'aspetto è determinato totalmente dalla funzione che svolgono. Non sono possibili variazioni e il disegno non possiede elementi discrezionali. La formulazione va pertanto modificata eliminando il termine « discrezionali ».

5.8.

Articolo 9, secondo paragrafo

Dalla tutela sono escluse solamente le parti del disegno o modello che sono assolutamente necessarie per connettere due elementi in modo che ciascuno possa svolgere la sua funzione. Obiettivo di tale esclusione è garantire la compatibilità funzionale di prodotti di marche diverse. Di conseguenza, la formulazione impiegata in questo paragrafo, vale a dire « unito o connesso meccanicamente », dev'essere interpretata in senso stretto. Il termine « unito » dà l'impressione che tale disposizione dovrebbe essere applicata anche ai disegni o modelli, o alle parti di disegni o modelli, che non appartengono all'elemento di connessione. È pertanto opportuno, per evitare errori d'interpretazione, sopprimere le parole « unito o ».

Ad esempio, la portiera di un'automobile è per forza di cose destinata ad essere incorporata nella carrozzeria e, di conseguenza, le sue dimensioni non possono essere oggetto di monopolio, ma la forma della portiera o la sua decorazione possono sicuramente essere protette.

Lo stesso vale per la ruota di un'autovettura. Si presume che una ruota venga installata e montata su una determinata autovettura. La ruota ha un certo numero di buchi che deve assolutamente corrispondere a quello dei bulloni necessari per fissare la ruota sull'autovettura. Il numero di buchi e la profondità del serraggio della ruota non possono dunque essere oggetto di monopolio. Invece, tutti gli altri elementi della forma e il suo « stile » possono essere protetti. I fabbricanti di ruote per automobili sono autorizzati a fabbricare ruote che si adattano ad un modello specifico di autovettura, purché il disegno o modello della ruota sia diverso dall'originale.

5.9.

Articolo 10

Tale principio, contenuto nella Convenzione di Parigi, si riferisce ai disegni o modelli ma non alla loro « utilizzazione commerciale o pubblicazione ». Per dare a tale principio tutta la sua forza e la sua validità, è opportuno sopprimere l'espressione tra virgolette.

5.10.

Articolo 12

Dato che per un terzo è difficile determinare la data di riferimento che indica la durata di protezione del disegno o modello comunitario non registrato, si propone che il titolare del disegno o modello comunitario non registrato sia obbligato a fornire informazioni sulla data d'inizio della tutela a chiunque ne faccia richiesta.

5.11.

Articolo 14

Occorre precisare, al secondo paragrafo, che si tratta di una deroga al principio enunciato al primo paragrafo concernente la titolarità del diritto.

Inoltre occorre sostituire, nella versione francese, il termine « obligations » con « fonctions ».

5.12.

Articolo 15

Tale articolo prevede una pluralità di autori e stabilisce, giustamente, il diritto alla privativa congiunta.

Bisogna però precisare le modalità di esercizio di tale diritto.

In linea di principio, le modalità di esercizio del diritto dovrebbero esser fissate mediante contratto. In mancanza di quest'ultimo, il diritto, secondo la relazione, dev'essere esercitato congiuntamente.

Tuttavia, si potrebbe concepire, come prevede la legge del Benelux (), che ciascuno agisca per conto proprio.

5.13.

Articolo 16, primo paragrafo

Nell'azione rivendicatoria, piuttosto che parlare di trasferimento del diritto a nome del titolare del disegno o modello comunitario, sarebbe preferibile accogliere favorevolmente la variante proposta l'11 gennaio 1995 dalla Commissione e scrivere « l'avente diritto .. può ... chiedere di essere riconosciuto come titolare legittimo, dall'origine del disegno o modello comunitario ».

5.14.

Articolo 16, terzo paragrafo

Il termine di due anni dovrebbe applicarsi anche ai disegni o modelli comunitari non registrati.

5.15.

Articolo 19

È opportuno tener conto del collegamento tra questo articolo e l'articolo 39, quarto paragrafo.

5.16.

Articolo 20

Questo articolo dà al titolare di un disegno o modello comunitario non registrato il diritto di vietare a terzi di utilizzare un disegno o modello identico se quest'ultimo è il risultato di una « copiatura ». Soprattutto per l'industria tessile, tale disposizione è accettabile solo se l'onere della prova è invertito. In altre parole, il titolare di un disegno o modello dovrebbe possedere il vantaggio di essere interpellato per primo : se riesce a dimostrare di essere l'autore del disegno o modello e che il disegno dell'altro è almeno sostanzialmente simile al suo, allora spetta al convenuto fornire la prova che non ha copiato il disegno o modello del querelante titolare di tale disegno o modello.

Il testo dovrebbe essere reso più semplice e chiaro.

5.17.

Articolo 21

Si deve ammettere che il titolare del disegno o modello di un prodotto possa anche intentare un processo per violazione contro il fabbricante dei mezzi di produzione del disegno o modello contraffatto. (Vedasi a tale proposito la proposta di regolamento del Consiglio () che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione e il transito di merci contraffatte o di merci usurpative.

Ad ogni modo, la registrazione non può avere effetto retroattivo.

5.18.

Articolo 27, primo paragrafo

Il testo della lettera b) e, in particolare, il riferimento all'articolo 9, secondo paragrafo, inducono a concludere che tale paragrafo prevede la possibilità di dichiarare parzialmente nullo un disegno comunitario.

Le caratteristiche di interconnessione possono sicuramente soddisfare i requisiti di registrazione : novità e individualità. Solo nel caso che l'interconnessione stessa sia soggetta ad un diritto di disegno, con riferimento al suddetto articolo 9, secondo paragrafo, tale disegno è ritenuto nullo.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il disegno o modello di una caratteristica di interconnessione non costituirà un disegno, o modello indipendente, ma formerà parte di un disegno o modello globale. La tutela garantita ad un tale disegno o modello non comprende il disegno o modello dell'elemento di interconnessione, dato che ciò è escluso conformemente all'articolo 9, secondo paragrafo. Ciò non rende nullo il disegno, o modello, ne limita solo la sfera di tutela.

Di conseguenza, il riferimento all'articolo 9, secondo paragrafo, contenuto nell'articolo 27, primo paragrafo, dovrebbe essere circoscritto ai casi in cui la caratteristica di interconnessione costituisce un disegno o modello indipendente di per sè. Inoltre, se si riconosce la possibilità di invocare una nullità parziale, si dovrebbe tener conto anche delle conseguenze che ne derivano. Le norme procedurali dovrebbero quindi anche prevedere una modifica del registro per garantire che chiunque possa apprendere dal registro che un determinato disegno o modello comunitario registrato è stato dichiarato parzialmente nullo. Ciò non è auspicabile, dato che un siffatto sistema contrasta con la semplicità che si intende conseguire con il regolamento proposto.

5.19.

Articolo 27, secondo paragrafo

Per quanto concerne questa disposizione e quelle degli articoli 56 e 58 che vi fanno riferimento, non è spiegato perché un terzo che, senza essere un contraffattore, è a conoscenza di una causa d'invalidità come quella descritta in questo paragrafo, non possa avvalersi della procedura di dichiarazione di nullità del disegno o del modello.

5.20.

Articolo 39

L'elenco dei punti al paragrafo 3 è facoltativo. Si propone di prevedere la possibilità di definire un elenco dettagliato delle caratteristiche del disegno o modello che siano considerate dal richiedente nuove e aventi carattere individuale. Tale elenco potrebbe essere utile al titolare del disegno o modello e ai terzi, per determinare ulteriormente la validità e l'estensione della tutela.

5.21.

Articolo 40

La domanda cumulativa è subordinata alla condizione che i prodotti a cui i disegni o modelli devono essere applicati appartengano tutti alla stessa sottoclasse o allo stesso insieme o linea di prodotti.

Tale limitazione è troppo rigida. È meglio sopprimere il riferimento alle sottoclassi.

La tassa di registrazione dev'essere strutturata in modo tale da garantire che chi fa una sola domanda non finanzi indirettamente chi presenta una domanda cumulativa.

5.22.

Articolo 52

Leggendo questo articolo in relazione all'articolo 21, secondo paragrafo, si evince che durante il periodo di differimento il titolare del disegno o modello può solamente esigere i diritti conferiti da un disegno o modello comunitario non registrato.

Il deposito di disegni o modelli oggetto di differimento della pubblicazione presenta un interesse. Bisognerebbe dunque prendere in considerazione la possibilità di concedere tutti i diritti conferiti dal disegno o modello comunitario registrato anche in caso di deposito di un disegno o modello oggetto di differimento della pubblicazione, deposito meno complicato burocraticamente e meno oneroso dal punto di vista fiscale.

Sarebbe necessario concedere ai disegni e modelli la cui pubblicazione è differita, gli stessi diritti di quelli registrati.

La soluzione potrebbe consistere nel chiarire l'articolo 21, paragrafo 2, come segue : purchè un disegno o un modello registrato costituisca oggetto di una misura di differimento della pubblicazione conformemente all'articolo 52, tale disegno o modello comunitario registrato conferisce al suo titolare i diritti enunciati nell'articolo 20.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere che tutti gli interessati avessero la possibilità di consultare l'Ufficio, per quanto concerne i disegni o modelli la cui pubblicazione sia stata differita.

Per soddisfare l'eventuale requisito di riservatezza, si potrebbe prevedere per i disegni e modelli la cui pubblicazione sia stata differita, un deposito « aperto » - che autorizzi una pubblica ispezione - e un deposito « chiuso », senza possibilità d'ispezione.

5.23.

Articolo 89, secondo paragrafo

L'articolo 89, secondo paragrafo, stabilisce una presunzione di validità nel senso che un disegno o modello comunitario dev'essere considerato nuovo, ai sensi dell'articolo 5, quando il suo titolare riesce a dimostrare che il disegno o modello possiede il requisito dell'individualità.....

Questo significa che il disegno o modello è considerato nuovo ai sensi dell'articolo 5 quando il carattere dell'individualità può essere dimostrato a mente dell'articolo 6.

L'interpretazione da dare al termine « fornisca prove » è contenuta a pagina 43 della relazione.

Le misure previste costituiscono in effetti un'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto o attore riconvenzionale (vale a dire del contraffattore potenziale) e non del titolare del diritto.

Se il titolare riesce a dimostrare il carattere d'individualità del suo modello, quest'ultimo sarà considerato nuovo, fino a quando il convenuto non fornirà la prova del contrario nella procedura di azione riconvenzionale di nullità.

Si ritiene pertanto, fino a prova contraria, che il disegno o modello abbia carattere di individualità ai sensi dell'art. 6 e sia nuovo ai sensi dell'articolo 5.

5.24.

Articolo 93

Il paragrafo 2 prevede che il tribunale dei disegni o modelli comunitari possa ingiungere al violatore di fornire informazioni riguardanti l'origine dei prodotti contraffatti.

Per taluni settori dell'industria, i cui prodotti circolano molto rapidamente, può essere necessario fornire informazioni immediate onde permettere al titolare del disegno o modello di individuare quanto prima l'origine del prodotto contraffatto. Se il titolare deve intentare un processo contro un venditore per risalire alla fonte, la procedura sarà molto difficile, inefficace, costosa e inutile, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui l'azione si fondi sulla tutela di un disegno non registrato (che non conferisce diritti se non contro copie eseguite o utilizzate in malafede), quando il venditore sia in buona fede.

Sarebbe pertanto opportuno inserire una disposizione supplementare che preveda la possibilità, per il titolare del disegno o modello registrato, di intentare un'azione per informazione, indipendente dal procedimento per violazione della privativa, come prevede la legislazione tedesca, che gli permetta di ottenere le informazioni utili per risalire alla fonte, ovvero all'elemento intenzionale.

Per evitare ogni eventuale estorsione di informazioni concorrenziali, si potrebbe prevedere, per tale azione, il deposito di una garanzia, simile a quella contemplata nel regolamento doganale per la lotta alla contraffazione.

6. Esame della proposta di direttiva

Il Comitato approva pienamente la proposta di direttiva.

Bruxelles, 22 febbraio 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

() GU n. C 388 del 31. 12. 1994.

() Legge comune Benelux sui marchi, firmata a Bruxelles il 19 marzo 1962, modificata il 10 novembre 1983 e il 2 dicembre 1992. La seconda modifica non è ancora entrata in vigore.

() GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 8.

() GU n. L 11 del 14. 1. 1994, pagg. 1-36.

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