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Document 51995AC0184
OPINION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the Proposal for a Council Decision establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States
PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sulla "Proposta di decisione del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell' inquinamento atmosferico negli Stati membri"
PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sulla "Proposta di decisione del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell' inquinamento atmosferico negli Stati membri"
GU C 110 del 2.5.1995, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE sulla "Proposta di decisione del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell' inquinamento atmosferico negli Stati membri"
Gazzetta ufficiale n. C 110 del 02/05/1995 pag. 0003
Parere in merito alla proposta di decisione del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri () (95/C 110/02) Il Consiglio, in data 11 ottobre 1994, ha deciso, conformemente al disposto S dell'articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Gafo Fernandez, in data 31 gennaio 1995. Il Comitato economico e sociale ha adottato a larga maggioranza e 2 astensioni il 22 febbraio 1995, nel corso della 323a sessione plenaria, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. La decisione in esame poggia su due decisioni precedenti degli anni 1975 e 1982 tramite le quali venne creata a livello comunitario una banca dati affidabile relativa ai risultati delle misurazioni di una serie limitata di agenti inquinanti l'atmosfera. 1.2. Sebbene l'esperienza di realizzazione di tale scambio reciproco di informazioni debba essere considerata positiva, sono emersi problemi dovuti all'insufficiente armonizzazione dei procedimenti di misurazione, sistematizzazione e diffusione dell'informazione, nonché alla non uniforme rappresentatività delle reti di stazioni nei varî Stati membri. 1.3. Ciò dipende dal fatto che sul territorio comunitario non si registra la medesima densità di stazioni di misurazione dell'inquinamento, dato che in alcune zone esse sono presenti in numero assai elevato, mentre in altre sono scarse. 1.4. La proposta di decisione in esame è strettamente connessa ad un'altra proposta di direttiva, quella relativa alla qualità dell'aria ambiente, che intende sistematizzare ed ampliare le direttive esistenti sulla qualità dell'aria ambiente. 1.5. Il Comitato è favorevole alla proposta in esame nella misura in cui essa rappresenta un elemento importante per sviluppare un controllo effettivo e comparabile della qualità dell'aria ambiente e per aumentare l'informazione destinata ai cittadini dell'Unione. 1.6. Il Comitato desidera tuttavia formulare le seguenti osservazioni, volte a migliorare la formulazione della proposta : 2. Osservazioni di carattere generale 2.1. In primo luogo l'elenco degli inquinanti, all'allegato 1, è ben più lungo di quello della proposta di direttiva sulla qualità dell'aria, che contempla solamente 14 dei 34 inquinanti elencati nella direttiva in esame. Pertanto l'elenco può venir considerato eccessivamente ambizioso, tanto più che la decisione distingue tra dati che debbono venir forniti obbligatoriamente - quelli connessi alla direttiva citata - e il resto dei dati, che verranno forniti da parte degli Stati membri su base volontaria. 2.2. Inoltre, soprattutto nel caso degli Stati membri che posseggono una grande densità di stazioni di misurazione della qualità dell'aria, la quantità di dati scambiati potrebbe essere enorme, rendendo quindi poco efficiente lo scambio medesimo. Pertanto, si potrebbe anche immaginare che gli Stati membri realizzino una selezione « piramidale » delle stazioni di misurazione, in modo che scambio reciproco e valutazione dei dati avvengano anzitutto a livello locale e regionale, per assumere solo in un secondo tempo la dimensione comunitaria. Su tale base gli Stati membri dovrebbero facilitare lo scambio di dati tra un numero sufficiente di stazioni, rappresentative delle diverse situazioni territoriali e regionali di ciascuno Stato, ottimizzando in tal modo la relazione costo/efficacia dell'obiettivo che s'intende perseguire. 2.3. Nella stessa logica, il Comitato riterrebbe più opportuno elaborare due allegati differenziati. Nel primo verrebbero elencati i prodotti la cui misurazione, sulla scorta delle direttive comunitarie, sia obbligatoria; il secondo conterrebbe il resto degli inquinanti, non coperti dalle direttive comunitarie sulla qualità dell'aria. Per questo secondo elenco si potrebbe richiedere agli Stati membri di misurare tutti gli agenti inquinanti, sebbene essi non garantiscano la copertura territoriale dello Stato membro né risultino del tutto rappresentativi della situazione del medesimo : ciò potrebbe però servire a creare per essi, gradualmente, un'infrastruttura di raccolta e sistematizzazione tale da permetterne, eventualmente, la progressiva incorporazione nel primo gruppo degli inquinanti. 2.4. Tale impostazione, secondo il Comitato, sarebbe inoltre più coerente con la definizione delle stazioni di misurazione di cui all'articolo 3, che assegna notevole discrezionalità agli Stati membri nel determinare le stazioni che entreranno a far parte della rete. Una tale discrezionalità dovrebbe tener conto di quanto asserito nel precedente punto 2.2. 2.5. L'articolo 5 dovrebbe venir modificato onde recepire la differenziazione degli allegati 1 A e 1 B di cui al precedente punto 2.3. 2.6. Il Comitato economico e sociale ritiene che al Comitato tecnico, creato nell'ambito della direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente, spetti la responsabilità, assieme alla Commissione, di approvare l'adeguamento della presente decisione al progresso scientifico e tecnico. 2.6.1. L'Agenzia Europea dell'Ambiente, nell'ambito delle sue competenze, dovrà assistere la Commissione nel sviluppare le proposte da sottoporre al Comitato tecnico. 2.7. Il Comitato reputa infine che nei Programmi settoriali per il 1993/1997 del Centro Comune di Ricerca di Ispra, nella parte relativa alle « Misurazioni e prove » (1.1.1), che ha una dotazione di 105 milioni di ECU, nonché nello stesso Programma settoriale « Normalizzazione delle misurazioni e delle prove » dovrebbe venir inserita una linea specifica di bilancio per migliorare e normalizzare i metodi di prova e misurazione di alcuni degli inquinanti elencati nell'allegato 1, la cui misurazione risulta attualmente assai costosa e, in determinati casi, non presenta un adeguato grado di attendibilità. 3. Osservazioni di carattere particolare 3.1. Introdurre un nuovo considerando dal seguente tenore : « Considerando gli obiettivi della direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente. » 3.2. Modificare nel seguente modo l'articolo 2 : « Lo scambio reciproco comprende gli inquinanti di cui all'allegato 1 A. Gli Stati membri si impegnano a realizzare lo scambio reciproco di dati sufficientemente rappresentativi sugli inquinanti elencati nell'allegato 1 B. » 3.3. Articolo 3 : sostituire i riferimenti all'« allegato 1 » quelli all'« allegato 1.B. ». 3.4. Articolo 5 3.4.1. Modificare l'articolo 5, primo comma, lettera a), nel seguente modo : « ... dette stazioni devono essere ripartite in maniera rappresentativa sull'intero territorio di ogni Stato membro ». 3.4.2. Nell'articolo 5, primo comma, lettera a), sostituire « allegato 1 » con « allegato 1 A ». 3.4.3. Nell'articolo 5, primo comma, lettera b), sostituire « allegato 1 » con « allegato 1 A ». 3.4.4. Sostituire l'articolo 5, primo comma, lettera c), con il testo seguente : « nella misura del possibile, i dati statistici di cui all'allegato 1 B, corrispondenti ad un numero rappresentativo di stazioni del territorio dello Stato membro ». 3.5. Modificare l'allegato 1 suddividendolo in due allegati : 1. A. e 1. B. Nel primo verranno inclusi tutti gli inquinanti previsti nella direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente, compreso il fluoro, nel secondo il resto degli inquinanti anteriormente considerati. Bruxelles, 22 febbraio 1995. Il Presidente del Comitato economico e sociale Carlos FERRER () GU n. C 281 del 7. 10. 1994, pag. 9.