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Document 51994PC0293

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei beta-agonisti nelle produzioni animali

/* COM/94/293DEF */

GU C 222 del 10.8.1994, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0293

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei beta-agonisti nelle produzioni animali /* COM/94/293DEF */

Gazzetta ufficiale n. C 222 del 10/08/1994 pag. 0016


Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e dei beta-agonisti nelle produzioni animali (94/C 222/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 293 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A paragrafo 2 del trattato CE l'8 luglio 1994)

Il 14 ottobre 1993, la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di cui sopra (1). A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo nella sessione del 19 aprile 1994, la proposta originaria è modificata come segue:

1. È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

La Commissione esamina la possibilità di mettere a punto un elenco positivo per il controllo delle sostanze ottenute chimicamente che hanno un effetto anabolico e sono destinate agli animali. Le sostanze che rientrano in tale elenco sono soggette alle stesse procedure di controllo di cui all'articolo 4, punto 1).»

2. È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Le imprese che vendono e/o distribuiscono le materie prima utilizzate nella messa a punto di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, nonché di beta-agonisti devono tenere registri in cui siano indicati in modo dettagliato, in ordine cronologico, i quantitativi prodotti o acquistati nonché quelli venduti o utilizzati per la messa a punto di prodotti farmaceutici o medicinali veterinari.»

3. All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

(1) GU n. C 302 del 9. 11. 1993, pag. 8.

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