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Document 51994PC0240(02)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità europea

/* COM/94/240 def. - CNS 94/0144 */

GU C 377 del 31.12.1994, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0240(02)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità europea /* COM/94/240DEF - CNS 94/0144 */

Gazzetta ufficiale n. C 377 del 31/12/1994 pag. 0015


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità europea (94/C 377/12) COM(94) 240 def. - 94/0144(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 1° luglio 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . ./94, ha introdotto un nuovo sistema di liquidazione dei conti della sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia; che tale sistema prevede di smembrare la precedente procedura di liquidazione introducendo due tipi distinti di decisioni, una delle quali riguardante la liquidazione contabile dei conti trasmessi dagli Stati membri, l'altra relativa all'eventuale rifiuto di mettere a carico del Fondo spese non conformi alle disposizioni comunitarie; che, per precisare tra l'altro il modo in cui si terrà conto nel bilancio delle decisioni di rifiuto, occorre adattare alla nuova struttura della liquidazione dei conti l'articolo 102 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 610/90 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato come di seguito indicato.

Il testo dell'articolo 102 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 102

1. La decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 ha lo scopo di determinare l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro nel corso dell'esercizio interessato e che devono essere riconosciute a carico del FEAOG, lasciando impregiudicata l'adozione di ulteriori decisioni ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del medesimo articolo.

2. Le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70 determinano le spese che non possono beneficiare del finanziamento comunitario previsto dagli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento, in quanto le misure alle quali sono riferite non hanno trovato esecuzione conforme alla normativa comunitaria.

3. Il calendario della liquidazione dei conti è previsto dal regolamento (CEE) n. 729/70.

4. Il risultato della decisione di cui al paragrafo 1, che costituisce l'eventuale differenza fra il totale delle spese imputate ai conti di un esercizio, in applicazione degli articoli 100 e 101, e il totale di quelle riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti, è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo.

5. I risultati delle decisioni di cui al paragrafo 2 sono imputati come spese in meno su un unico articolo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. . . ./. . del Consiglio, del . . ., recante modifica del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(2) GU n. L 356 del 31. 12. 1977.

(3) GU n. L 70 del 16. 3. 1990, pag. 1.

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