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Document 51994PC0058

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto - campo di applicazione delle esenzioni e le relative modalità pratiche di applicazione -

/* COM/94/58DEF - CNS 94/0062 */

GU C 107 del 15.4.1994, p. 7–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0058

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto - campo di applicazione delle esenzioni e le relative modalità pratiche di applicazione - /* COM/94/58DEF - CNS 94/0062 */

Gazzetta ufficiale n. C 107 del 15/04/1994 pag. 0007


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto - campo di applicazione delle esenzioni e le relative modalità pratiche di applicazione (94/C 107/05) COM(94) 58 def. - 94/0062(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 marzo 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il funzionamento del mercato interno può essere migliorato stabilendo norme comuni che precisino il campo d'applicazione e le modalità di applicazione di talune esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15, punti 2 e 10 e all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (2); che l'adozione di tali norme comuni è prevista dalla direttiva 77/388/CEE, in particolare dall'articolo 14, paragrafo 2 e dall'articolo 16, paragrafo 3;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/111/CEE del Consiglio (3) prevede l'adozione di modalità particolari di imposizione per le operazioni a catena tra soggetti passivi; che le relative disposizioni devono essere conformi tanto al principio della neutralità del sistema comune di imposta sul valore aggiunto rispetto all'origine dei beni e dei servizi, quanto ai principi relativi all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto e al suo controllo che si è deciso di applicare nel corso del periodo transitorio;

considerando che occorre includere nella base imponibile all'importazione tutte le spese accessorie derivanti dal trasporto di merci verso una destinazione situata sul territorio comunitario, purché tale luogo sia noto nel momento in cui viene effettuata l'importazione; che, pertanto, le relative prestazioni di servizi beneficiano delle esenzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 77/388/CEE;

considerando che l'articolo 15, punto 2 di detta direttiva prevede che la Commissione sottoponga al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti il campo d'applicazione e le modalità pratiche di applicazione delle esenzioni all'esportazione applicabili alle cessioni di beni aventi per oggetto merci destinate ad essere trasportate nel bagaglio personale dei viaggiatori;

considerando che l'articolo 15, punto 10 prevede l'adozione di norme fiscali uniformi; che, in questo contesto, occorre in particolare precisare le modalità pratiche di applicazione delle esenzioni di cui all'articolo menzionato; che a questo scopo l'impiego di un attestato armonizzato è atto a semplificare l'applicazione e il controllo dell'esenzione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi interessate;

considerando che l'adozione di una procedura comunitaria di esenzione delle cessioni di merci di cui all'articolo 15, punto 10 consente inoltre di escludere tali cessioni dal regime particolare di cui all'articolo 28 ter, punto B;

considerando che il combinato disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, punti da B ad E, e dell'articolo 22, paragrafo 9 in materia di dispensa dagli obblighi previsti consente di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori che intervengono in una serie di operazioni aventi per oggetto merci vincolate a e mantenute in un regime di deposito;

considerando che, in quest'ambito, è opportuno garantire che il trattamento fiscale applicato alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riguardante merci immesse in un regime di deposito doganale possa altresì applicarsi alle operazioni effettuate su beni che si trovano in un regime di deposito non doganale;

considerando che, fatto salvo l'obbligo di consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, la definizione di questi regimi di deposito diversi dal deposito doganale rientra nelle competenze degli Stati membri; che occorre tuttavia escludere da tali regimi i beni destinati alla vendita al minuto;

considerando che occorre precisare alcune delle modalità d'applicazione dell'imposta allo svincolo dai regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1 punti da B ad E, in particolare per quanto riguarda la determinazione dell'imposta dovuta a questo titolo oltre che per quanto riguarda il debitore dell'imposta così dovuta;

considerando che i principi di territorialità e le modalità di imposizione applicabili nel campo della prestazione di servizi di trasporto intracomunitario di merci operano in modo semplice e soddisfacente, tanto per gli operatori quanto per le amministrazioni degli Stati membri;

considerando che, se si assimila ad un trasporto intracomunitario di merci il trasporto effettuato all'interno di uno Stato membro, quando è direttamente connesso con un trasporto effettuato tra Stati membri, risulta possibile semplificare non soltanto i principi e le modalità di imposizione di queste prestazioni di trasporto interno, ma anche le regole applicabili ai relativi servizi accessori oltre che ai servizi resi dagli intermediari che intervengono nella fornitura di queste prestazioni; che, in conseguenza, le autorizzazioni concesse a titolo temporaneo a dieci Stati membri, sulla base dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, rimangono prive di oggetto per quanto riguarda l'esenzione delle diverse prestazioni di servizi connesse ad un trasporto intracomunitario di merci;

considerando che occorre precisare la portata dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies;

considerando che occorre quindi modificare in tal senso la direttiva 77/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

1) All'articolo 11, punto B, paragrafo 3, lettera b):

- il primo comma è sostituito dal seguente:

«le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono dopo l'ingresso dei beni nel territorio comunitario e fino al primo luogo di destinazione dei beni all'interno dello Stato membro d'importazione».

- il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Si devono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora tale luogo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.»

2) All'articolo 15, punto 2, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Questa esenzione si applica alle cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori il cui domicilio o residenza abituale non si trova all'interno del paese:

- qualora il valore complessivo di ciascuna cessione, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superi il controvalore in moneta nazionale di 175 ECU, determinato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 69/169/CEE (*), modificata da ultimo dalla direttiva 94/4/CE (**)

e

- a condizione che le merci siano spedite fuori dalla Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione.

Ai fini del secondo comma:

- per "domicilio o residenza abituale" si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta di identità o su un altro documento riconosciuto dallo Stato membro nel quale avviene la cessione come valido documento di identità;

- la prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento sostitutivo, su cui sia stato apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto summenzionato. La Commissione li comunica a sua volta alle autorità fiscali degli altri Stati membri.

(*) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 1.

(**) GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 14.»

3) All'articolo 15, punto 10, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Questa esenzione si applica nei limiti stabiliti dallo Stato membro ospitante. Essa è subordinata al possesso da parte del fornitore dei beni o del prestatore dei servizi di un attestato di esenzione, conforme al modello figurante nell'allegato J. L'attestato, debitamente vistato dai servizi competenti designati dallo Stato membro ospitante, gli viene consegnato dall'acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi. Tuttavia, nel caso in cui le merci fornite o i servizi resi siano destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono concedere una dispensa dal visto alle condizioni che essi stessi determinano.

Gli Stati membri rendono noto con i mezzi più appropriati il servizio competente a rilasciare l'attestato di esenzione di cui al secondo comma.

Se le merci non sono spedite o trasportate fuori del paese, e per le prestazioni di servizi effettuate all'interno dello Stato membro ospitante, il beneficio dell'esenzione può essere concesso secondo una procedura di restituzione dell'imposta.

La Commissione sottopone quanto prima al Consiglio proposte miranti all'introduzione di norme fiscali comunitarie che precisino il campo d'applicazione delle esenzioni di cui sopra.»

4) All'articolo 16:

- Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri possono, con riserva della consultazione prevista all'articolo 29, prendere misure particolari per esentare le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un consumo finale e che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto, dovuto all'atto dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui ai punti da A ad E, corrisponda all'importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all'interno del paese.»

- Al paragrafo 1, punto B, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) vincolate, all'interno del paese, ad un regime di deposito non doganale.

Ai sensi del presente articolo si considerano depositi non doganali:

- per i prodotti soggetti ad accisa, i luoghi definiti come depositi fiscali ai sensi dell'articolo 4, punto B della direttiva 92/12/CEE (*),

- per i beni non soggetti ad accisa, i luoghi definiti tali dagli Stati membri. Gli Stati membri non possono tuttavia istituire un regime di deposito non doganale quando tali beni sono destinati, tali e quali o previa trasformazione, ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.

(*) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.»

- Al paragrafo 1, il punto D è sostituito dal seguente:

«D. le cessioni di merci e le prestazioni di servizi effettuate:

a) nei luoghi di cui al punto B, lettere da a) a d), conservando una delle situazioni di cui alle stesse lettere;

b) nei luoghi di cui al punto B) lettera e), conservando, all'interno del paese, la situazione di cui alla medesima lettera.

Quando si avvalgono della facoltà di cui alla lettera a) per le operazioni effettuate in un deposito doganale, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare la definizione di un regime di deposito diverso, non doganale, che consenta l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b);».

5) All'articolo 28 ter, punto B, paragrafo 1, secondo trattino, il punto è sostituito da una virgola ed è aggiunto il trattino seguente:

«- la cessione di beni non sia esente ai sensi dell'articolo 15, punto 10.»

6) All'articolo 28 ter, punto C, paragrafo 1, primo trattino, la virgola è sostituita da un punto ed è aggiunto il comma seguente:

«È assimilato ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati all'interno di un paese quando tale trasporto è direttamente connesso ad un trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo siano situati nei territori di due Stati diversi,».

7) All'articolo 28 quater, punto E, paragrafo 1:

- la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «All'articolo 16 vengono aggiunti i paragrafi seguenti:»;

- è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 ter. Ai fini della determinazione dell'importo dell'imposta dovuta al momento dello svincolo da uno dei regimi o dell'uscita da una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punti da A ad E, le operazioni di cui al detto paragrafo si considerano effettuate e l'imposta diventa così esigibile, nel momento in cui i beni sono svincolati da questi regimi o escono da queste situazioni.

In deroga all'articolo 21, punto 1, lettera a), primo comma, il debitore dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è colui che svincola i beni dai regimi o li toglie dalle situazioni di cui a detto paragrafo.»

8) All'articolo 28 septies, paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata all'interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;».

9) L'allegato alla presente direttiva viene aggiunto come allegato J.

Articolo 2

Diventano caduche alla data di attuazione della presente direttiva le disposizioni relative alle prestazioni di servizi di trasporto e alle attività accessorie al trasporto contenute nelle seguenti decisioni del Consiglio:

- decisioni 93/555/CEE, 93/556/CEE, 93/557/CEE, 93/558/CEE, 93/559/CEE, 93/560/CEE, 93/561/CEE, 93/562/CEE e 93/563/CEE (4),

- decisione 94/8/CE (5).

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° ottobre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 16.

(3) GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 47.

(4) GU n. L 273 del 5. 11. 1993, pag. 33 e seguenti.

(5) GU n. L 7 dell'11. 1. 1994, pag. 13.

ALLEGATO

«>SPAZIO PER TABELLA>

»ELENCO DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI MINIMI DA RIPORTARE NELLA NOTA ESPLICATIVA

1. Per il fornitore dei beni o prestatore dei servizi il presente certificato serve come documento giustificativo dell'esenzione prevista per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese ai beneficiari (organismi e persone) ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 10 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) e dell'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/prestatore di servizi. Il fornitore/prestatore è tenuto a conservare il presente certificato in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato.

2. a) Il certificato deve essere redatto su un modulo stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea e compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospite.

b) Qualora l'elenco dei beni e dei servizi (punto 5 B del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospite, il beneficiario deve allegare una traduzione.

c) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del fornitore o prestatore di servizi, il beneficiario deve allegare una traduzione dei dati relativi ai beni e/o servizi di cui al punto 5 B.

d) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale della Comunità di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l'uso ai presenti fini.

3. Con la dichiarazione di cui al punto 3 il beneficiario certifica di aver diritto all'esenzione nello Stato membro ospite:

4. Apponendo il visto di cui al punto 4 l'organismo certifica che il beneficiario è membro del personale dell'organismo stesso.

5. a) Il riferimento all'ordinativo (punto 5 B del certificato) comprende almeno la data e il numero dell'ordinativo. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano al punto 5 del certificato. Qualora il certificato sia vistato dall'autorità competente dello Stato membro ospite, deve essere timbrato anche l'ordinativo.

b) Il numero d'identificazione IVA del fornitore/prestatore di servizi e/o il numero del deposito fiscale del fornitore ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della direttiva 92/12/CEE devono essere indicati dal beneficiario, se ne è a conoscenza.

c) Le monete vanno indicate con le seguenti sigle a tre lettere conformemente alla normativa internazionale ISO/DIS 4217 dell'Organizzazione internazionale di standardizzazione (1).

6. La dichiarazione del beneficiario è autenticata, al punto 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospite. Dette autorità possono subordinare il loro visto al previo accordo di un'altra autorità del medesimo Stato, per esempio il Ministero degli esteri. Spetta all'autorità competente in materia fiscale ottenere tale accordo.

7. Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall'obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale dispensa al punto 7 del certificato.

(1) Alcuni esempi di sigle:

BEF (franco belga), DEM (marco tedesco), DKK (corona danese), ESP (peseta spagnola), FRF (franco francese), GBP (lira sterlina), GRD (dracma greca), IEP (sterlina irlandese), ITL (lira italiana), LUF (franco lussemburghese), NLG (fiorino olandese), PTE (escudo portoghese), USD (dollaro degli Stati Uniti).

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