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Document 51994PC0010(31)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1994/95

/* COM/94/10DEF */

GU C 83 del 19.3.1994, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0010(31)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. DEL CONSIGLIO che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1994/95 /* COM/94/10DEF */

Gazzetta ufficiale n. C 083 del 19/03/1994 pag. 0052


Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . .

che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1994/1995 (94/C 83/31)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . (2), in particolare l'articolo 27,

vista al proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune; che la politica agraria comune ha in particolare lo scopo di procurare alle popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1994/1995 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

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