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Document 51994IE1026
OWN-INITIATIVE OPINION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the Proposal for a Council Directive laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and to stand as a candidate to municipal elections by citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals
PARERE D' INIZIATIVA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell' Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza"
PARERE D' INIZIATIVA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell' Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza"
GU C 393 del 31.12.1994, p. 186–187
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
PARERE D' INIZIATIVA DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell' Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza"
Gazzetta ufficiale n. C 393 del 31/12/1994 pag. 0186
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell`Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza () (94/C 393/29) Il Comitato economico e sociale ha deciso, in data 22 febbraio 1994, in conformità con il disposto dell`articolo 23, terzo comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione « Affari sociali, famiglia, istruzione e cultura », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il proprio parere in data 9 settembre 1994, sulla base del rapporto introduttivo del relatore Silva. Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 14 settembre 1994 nel corso della 318a sessione plenaria, il seguente parere a maggioranza ed un`astensione. 1. Introduzione 1.1. La proposta di direttiva allo studio sostituisce una direttiva del 1989 sullo stesso argomento che è stata fino a poco tempo fa all`esame del Consiglio, ma che non è mai stata approvata e sulla quale il Comitato aveva emesso un parere (). 1.2. Il Comitato si rammarica di non essere stato consultato su questa nuova versione, trattandosi di una materia che riveste particolare interesse per i cittadini; questa è la ragione per cui ha deciso di ricorrere al diritto d`iniziativa. 1.3. Il Comitato approva la proposta di direttiva, a condizione che si tenga conto delle osservazioni che seguono. 2. Osservazioni generali 2.1. La direttiva proposta dalla Commissione è volta ad attuare concretamente il disposto dell`articolo 8 B, paragrafo 1, del Trattato di Maastricht sull`Unione europea che recita « ogni cittadino dell`Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato ». 2.2. Il Comitato si complimenta per questo passo in avanti introdotto dal Trattato di Maastricht e che mira a rafforzare il sentimento di partecipazione dei cittadini dell`Unione europea e la nozione di cittadinanza europea. 2.3. D`altra parte, il Comitato ritiene che la partecipazione dei cittadini dell`Unione alle elezioni comunali in tutti gli Stati membri possa contribuire ad una migliore conoscenza reciproca, dimostrandosi un incentivo ad una loro maggiore integrazione nella vita della collettività locale ed un aiuto per far crescere l`attenzione dei poteri pubblici e delle stesse forze politiche nei confronti di tale realtà. 2.4. Si congratula per la flessibilità che caratterizza la proposta di direttiva e per il fatto che essa non è diretta ad armonizzare il diritto di voto, l`eleggibilità, i sistemi elettorali e i regimi di incapacità esistenti negli Stati membri, rispettando in tal modo la diversità delle culture, delle prassi politiche e delle tradizioni. 2.5. Ritiene, tuttavia, che si tratti solo di un primo passo verso l`auspicata estensione del suffragio universale in materia di poteri locali, una prassi già in vigore in alcuni Stati membri addirittura per i cittadini non comunitari. 2.6. Dato il contesto specifico in cui agiscono gli enti amministrativi autonomi e la loro vicinanza ai cittadini, il Comitato spera che l`esercizio dei diritti previsti dalla direttiva renda possibile superare quegli aspetti della stessa che sollevano qualche riserva, per esempio il fatto che, in talune situazioni, gli stessi cittadini dell`Unione europea possano non essere messi su un piano di parità. 2.7. È inaccettabile che un cittadino dell`Unione, regolarmente iscritto in una lista elettorale e che, in forza di tale iscrizione, ha chiesto la fiducia dell`elettore e gode della legittimità conferitagli dal suffragio universale, si veda imporre restrizioni all`esercizio della totalità dei suoi diritti politici in base alla sua nazionalità. I candidati alle elezioni dovrebbero sforzarsi di tener conto delle tradizioni, prassi e culture della comunità in cui sono inseriti. 2.8. Senza sottovalutare la natura e la specificità dei problemi esistenti in uno Stato membro che sono alla base di certi adeguamenti e di alcune deroghe previste dalla proposta di direttiva, il Comitato pensa che occorra, in primo luogo, salvaguardare il principio della non discriminazione tra i cittadini comunitari in base alla nazionalità, principio sancito dal Trattato e confermato dalla giurisprudenza (). 2.9. In tal senso, ritiene che le deroghe previste nella proposta di direttiva dovrebbero avere carattere provvisorio e non dovrebbero oltrepassare l`anno 2000. Qualora la situazione che giustifica la deroga persistesse, la questione potrebbe essere riesaminata dal Consiglio. 2.10. Una volta approvata, gli Stati membri dovrebbero recepire rapidamente la proposta di direttiva nel loro ordinamento giuridico interno onde permettere la sua applicazione già nelle prime elezioni comunali posteriori alla sua entrata in vigore . 2.11. Dinanzi ad un certo scetticismo che si sta diffondendo è necessario, in questa nuova fase della costruzione europea, proseguire l`opera avviata con perseveranza e risolutezza nella direzione degli obiettivi indicati dai Trattati. 2.12. L`Unione europea, oggi più che mai, deve impegnarsi nel suo compito, segnatamente dando maggiore impulso ai miglioramenti del tenore e della qualità della vita di coloro che in essa vivono, garantendo inoltre ai cittadini la capacità di espressione politica in modo da farli partecipare effettivamente e democraticamente alla costruzione europea. 3. Osservazioni particolari 3.1. Considerando 10 Va redatto come segue : « Considerando che le attribuzioni del capo o dei membri dell`organo esecutivo degli enti locali di base implicano una partecipazione all`esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali, gli Stati membri possono, in deroga al disposto della presente direttiva, riservare tali funzioni ai propri cittadini. » 3.2. Articolo 2, punti 1 e 2 Sopprimere « (e) diretto ». 3.3. Articolo 5, terzo paragrafo Deve far parte delle disposizioni derogatorie previste nel Capitolo III. 3.4. Articolo 12 Fissare il periodo delle disposizioni derogatorie e transitorie. Durante questo periodo gli Stati membri potranno, dopo aver fornito le giustificazioni necessarie, chiedere la loro applicazione. 3.5. Articolo 12, primo paragrafo, lettera b) Per il diritto di eleggibilità ridurre il periodo minimo alla durata di un mandato. 3.6. Articolo 12, terzo paragrafo Deve essere adattato conformemente a quanto disposto anteriormente. Bruxelles, 14 settembre 1994. Il Presidente del Comitato economico e sociale Susanne TIEMANN () GU n. C 105 del 13. 4. 1994, pag. 8. () GU n. C 71 del 21. 3. 1989. () Sentenza della Corte di giustizia C-92/92 e C-362/92.