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Document 51994AR0046

    Parere del comitato delle regioni in merito: alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli orientamenti comunitari in materia di reti transeuropee dell' energia, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell' energia, e alla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell' energia

    CdR 46/94

    GU C 217 del 6.8.1994, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994AR0046

    Parere del comitato delle regioni in merito: alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli orientamenti comunitari in materia di reti transeuropee dell' energia, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell' energia, e alla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell' energia CdR 46/94

    Gazzetta ufficiale n. C 217 del 06/08/1994 pag. 0026


    Parere in merito:

    - alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli orientamenti comunitari in materia di reti transeuropee dell'energia,

    - alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, e

    - alla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia (1)

    (94/C 217/09)

    Il Consiglio, in data 3 marzo 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 C del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato delle regioni in merito alle proposte di cui sopra.

    Il Comitato delle regioni ha adottato a grande maggioranza (4 voti contrari e 1 astensione), il 17 maggio 1994, nel corso della 3a sessione plenaria, il seguente parere. Relatore generale : Fons Hertog.

    Introduzione

    Le reti transeuropee dell'energia sono state inserite nel Trattato dell'Unione come elementi essenziali per strutturare il mercato interno e contribuire alla coesione economica e sociale dell'Unione. In particolare l'articolo 129 C del Trattato stabilisce che la Comunità predisporrà un insieme di orientamenti comuni in materia e intraprenderà tutte le azioni necessarie per garantire il corretto funzionamento delle reti, tra l'altro facendosi carico dell'armonizzazione delle norme tecniche e fornendo un aiuto finanziario ai progetti ritenuti d'interesse comune.

    Le reti transeuropee sono importanti a livello sia nazionale sia comunitario. L'approccio comunitario appare tuttavia giustificato per alcuni aspetti come la sicurezza degli approvvigionamenti, i costi per i cittadini e le imprese, la salvaguardia ambientale, una prestazione ottimale dei servizi e la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione.

    La progettazione e il finanziamento delle reti di elettricità e gas incomberanno anche in futuro, prioritariamente, alle imprese del settore. Occorre evitare per quanto possibile che gli eventuali contributi finanziari della Comunità provochino distorsioni di concorrenza o falsino le decisioni autonome delle imprese. Essi andranno orientati, nel quadro della pianificazione territoriale, soprattutto verso le regioni insulari e periferiche e verso le regioni prive di sbocchi sul mare.

    Valutazione generale delle proposte

    1. Il Comitato considera le proposte della Commissione un utile complemento per promuovere la creazione di un sistema efficiente di reti e infrastrutture transeuropee.

    2. Il Comitato constata che il sostegno ai progetti di trasporto dell'energia non deve trascurare gli aspetti ambientali né far passare in secondo ordine obiettivi quali il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio e la promozione dell'impiego di energie più razionali.

    3. Il Comitato suggerisce d'incorporare nella proposta stessa la scheda finanziaria - attualmente allegata alle proposte - al fine di creare un clima più favorevole allo sviluppo di reti transeuropee nel settore dell'energia.

    A. Valutazione della « Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia »

    1. Articolo 2

    1.1. Il Comitato ritiene che, in casi eccezionali, devono poter formare oggetto della proposta anche linee di tensione inferiori a 220 kV. Anche se il collegamento delle regioni alle reti transeuropee non potrà sempre avvenire a 220 kV, di per sé il collegamento riveste un interesse comunitario.

    1.2. Affinché la proposta risulti efficace è fondamentale che - come nel caso delle reti elettriche - venga definito un tetto massimo per la pressione gassosa all'interno dei gasdotti cui la proposta si riferisce. Tale tetto non dovrebbe inoltre essere considerato in modo rigido e andrebbe adattato a seconda dei casi nello spirito della proposta.

    2. Articolo 3

    2.1. Il Comitato ritiene che gli obiettivi della proposta non debbano essere giudicati unicamente in funzione al rafforzamento della coesione economica e sociale. Al testo del secondo trattino sarebbe opportuno aggiungere che in molti casi il rafforzamento della coesione può avere anche un impatto estremamente positivo sull'ambiente delle regioni interessate. Nello sviluppo delle reti transeuropee di energia si deve tener conto del bisogno di efficienza energetica e degli aspetti positivi della gestione della domanda di energia.

    2.2. Il Comitato delle regioni prende atto che l'obiettivo dello sviluppo delle reti transeuropee dell'energia dev'essere quello di ottimizzare la sicurezza dell'approvvigionamento della Comunità, onde collegare meglio mediante interconnessioni le regioni meno favorite, ossia quelle periferiche e quelle insulari, o certi paesi terzi, con la collaborazione degli enti regionali e locali.

    3. Articolo 4

    3.1. A proposito del presente articolo il Comitato desidera sottolineare che il collegamento delle reti di trasporto dell'elettricità e del gas naturale è opportuno e dovrebbe essere ricercato solo quando non comporta spese eccessive.

    In tali casi nello stabilire le priorità e nel vagliare le diverse possibilità è opportuno prendere in considerazione soluzioni alternative per la fornitura decentralizzata di energia - per esempio producendo energia se possibile mediante fonti rinnovabili come l'energia solare ed eolica, la cogenerazione di elettricità e calore con programmi locali per la produzione combinata di elettricità e calore, e anche mediante una certa quantità di biogas.

    3.2. Il Comitato ritiene quindi molto importante che, nel valutare se una rete per il trasporto dell'energia rispetti gli obiettivi principi stabiliti dall'articolo 3 e le priorità elencate all'articolo 4, la/le regioni interessata siano implicate o per lo meno consultate.

    4. Articolo 6

    4.1. Dalla proposta risulta che solo gli Stati membri e/o la Commissione hanno facoltà di presentare domanda di modifica o ampliamento dell'elenco dei progetti. Il Comitato suggerisce alla Commissione di lasciare aperta tale possibilità anche a due o più regioni confinanti situate in Stati membri diversi. A tale proposito il Comitato fa riferimento al concetto di « Cooperazione e reti transfrontaliere, transnazionali e interregionali » menzionato in generale nel Libro verde [doc. COM(93) 282] e approfondito nell'iniziativa Regen.

    5. Articolo 7

    5.1. Il Comitato ritiene che il comitato di cui all'articolo 7 della proposta debba comprendere, oltre ai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, anche un proprio rappresentante. Tale rappresentante può assicurare che la/e regione(i) interessata(e) dalla domanda di modifica dell'elenco possa(no) esprimersi. Le richiesta si riallaccia alle osservazioni in merito agli articoli 4 e 6.

    5.2. Il Comitato ritiene necessario che il comitato previsto all'articolo 7 della proposta abbia carattere di comitato di regolamentazione.

    B. Valutazione della « Proposta di decisione del Consiglio relativa ad un insieme di azioni volte a creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'energia »

    1. Articolo 2

    1.1. Il Comitato approva, in linea di massima, l'impegno degli Stati membri di semplificare ed accelerare le procedure di autorizzazione per i progetti in materia di reti transeuropee, sottolinea tuttavia che la semplificazione e l'accelerazione non possono andare a scapito degli interessi delle regioni interessate, dell'accuratezza nel processo decisionale e della salvaguardia dell'ambiente. In tale contesto il Comitato rileva l'importanza di un buon coordinamento delle procedure e dai metodi di lavoro tra gli Stati membri. Un tale coordinamento favorisce l'efficacia dei responsabili della progettazione e dell'esecuzione delle reti. La diversità delle procedure e dei metodi vigenti nei singoli Stati membri costituiscono tutt'ora un ostacolo notevole per coloro che sono impegnati nella realizzazione delle reti a livello comunitario.

    2. Articolo 3

    2.1. Considerando, da un lato, l'importanza di un sistema efficiente di reti dell'energia a livello comunitario in generale e di singole regioni in particolare, e dall'altro lato, gli elevati costi di tali reti, il Comitato suggerisce alla Commissione di accordare alle reti transeuropee dell'energia nelle regioni insulari e periferiche e in quelle prive di sbocchi sul mare degli aiuti più consistenti rispetto a quelli sinora concessi attraverso i Fondi strutturali o altri strumenti finanziari quali i programmi di sostegno in campo energetico Thermie, SAVE e Altener.

    3. Articolo 4

    3.1. Come già segnalato nella valutazione della proposta relativa agli orientamenti comunitari in materia di reti transeuropee dell'energia, il Comitato è dell'avviso che dovrebbe essere prevista la presenza di un suo rappresentante nel comitato menzionato nel suddetto articolo.

    3.2. Il Comitato ritiene necessario che il comitato previsto all'articolo 4 della proposta abbia carattere di comitato di regolamentazione.

    C. Scheda finanziaria

    1.1. Nella « Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli orientamenti comunitari in materia di reti transeuropee dell'energia » al paragrafo « Parte esterna », viene fatto riferimento - giustamente secondo il CdR - al rapporto tra i progetti e gli interessi dei paesi terzi. Al punto 29 viene proposto di far rientrare nel capitolo B anche gli studi di fattibilità per progetti parzialmente o completamente esterni all'Unione. In particolare sono intesi i progetti nei paesi dell'Europa centrale e orientale o ai confini degli stessi.

    Il Comitato appoggia appieno tale proposta.

    1.2. Secondo il Comitato risulta evidente che nell'elaborazione e nella valutazione dei progetti previste al punto 4, paragrafo 1, le regioni interessate dall'Unione devono essere strettamente coinvolte. E ciò non solo per i loro interessi, ma anche per quanto concerne le conoscenze riguardanti la zona di confine e le regioni interessate. Tale conoscenza può risultare importante in alcuni casi ed essere complementare rispetto al contributo dello Stato membro interessato.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1994.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Jacques BLANC

    (1) GU n. C 72 del 10. 3. 1994, pag. 10-15.

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