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Document 51994AC1015

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici"

    GU C 393 del 31.12.1994, p. 93–95 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    51994AC1015

    PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici"

    Gazzetta ufficiale n. C 393 del 31/12/1994 pag. 0093


    Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici () (94/C 393/19)

    Il Consiglio, in data 28 marzo 1994, ha deciso, conformemente all`articolo 130 S del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wick, in data 5 settembre 1994.

    Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza il 14 settembre 1994, nel corso della 318a sessione plenaria, con 6 voti contrari e 5 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. Conformemente alla Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (), gli Stati membri hanno l`obbligo di stabilire un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato (art. 5) e di prendere tutte le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una diversità e una superficie sufficienti di habitat per tutte queste specie.

    Le specie di uccelli elencate all`allegato II della direttiva possono tuttavia essere oggetto di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri si accertano che l`attività venatoria rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate. Essi garantiscono in particolare che le specie migratrici non vengano cacciate durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 7, quarto par.).

    1.2. Il Comitato prende atto della dichiarazione della Commissione secondo la quale nella maggior parte degli Stati membri il periodo della caccia degli uccelli migratori termina in linea di massima il 31 gennaio. Tuttavia, in taluni Stati membri la caccia termina il 28 febbraio o il 10 marzo. Vi sono inoltre paesi che fissano date diverse regione per regione.

    1.3. Nella sentenza del 19 gennaio 1994, la Corte di Giustizia ha dato un`interpretazione più rigida della nozione « ritorno al luogo di nidificazione » stabilendo che la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori deve garantire una protezione completa di tali uccelli durante il periodo della migrazione prenuziale, anche se un certo numero di uccelli di una data specie può iniziare il viaggio di ritorno prima della data media dei flussi migratori.

    In applicazione di detta sentenza, gli Stati membri potrebbero dunque praticamente essere obbligati a chiudere la caccia di diverse specie di uccelli migratori al più tardi al 31 gennaio, o, in teoria, addirittura a dicembre, in quanto da alcuni dati biologici (in particolare dalla banca dati ORNIS) si evince che taluni esemplari possono iniziare la loro migrazione prenuziale prima di tale data, benché il periodo principale di migrazione sia molto più tardi.

    Dato che la Direttiva 79/409/CEE riconosce esplicitamente che la caccia « costituisce un modo ammissibile di utilizzazione » (11° considerando) e che l`articolo 2 si riferisce alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, nonché a quelle economiche e ricreative, l`interpretazione della Corte sembra andare oltre le intenzioni della maggioranza degli Stati membri e rischia di creare in taluni paesi una situazione di incertezza giuridica.

    1.4. Con la proposta di Direttiva COM(94) 39, la Commissione intende, per motivi di chiarezza giuridica, precisare il potere di valutazione degli Stati membri inquadrandolo nel contempo in criteri che possano garantire il totale rispetto del principio di una saggia utilizzazione.

    1.5. Il gruppo di studio approva la proposta della Commissione fatte salve le seguenti osservazioni.

    2. Osservazioni di carattere generale

    2.1. Nel parere del 25/26 maggio 1977 (), il Comitato aveva accolto molto favorevolmente i principi generali sui quali si basa la proposta di direttiva concernente la conservazione degli uccelli, ma aveva altresì richiamato l`attenzione sulla necessità di un compromesso tra i diversi interessi in gioco, onde evitare conflitti che avrebbero potuto compromettere l`applicazione della direttiva.

    2.2. Più tardi, esattamente il 29 maggio 1991, il Comitato ha adottato all`unanimità un parere () su una prima proposta di modifica della Direttiva 79/409/CEE, riconoscendo tra l`altro che, tenuto conto del fatto che i fenomeni naturali non sono statici e che gli sviluppi sociali ed economici sono, per loro natura, instabili, bisogna prevedere un certo grado di flessibilità nella normativa e, in particolare, verificare con una certa regolarità (ad esempio ogni 5 anni) i diversi allegati alla Direttiva 79/409/CEE sulla base di criteri precedentemente definiti.

    2.3. La proposta della Commissione precisa la nozione di « ritorno al luogo di nidificazione » di cui all`articolo 7, quarto par., della Direttiva 79/409/CEE aggiungendo una serie di criteri che sono ripresi in un nuovo allegato VI della direttiva all`esame. La Commissione propone pertanto di prevedere, all`articolo 15 della Direttiva 79/409/CEE, che anche il nuovo allegato VI possa essere adeguato al progresso tecnico e scientifico (esattamente come gli allegati I e V) dal Comitato « ORNIS » istituito a tale scopo dall`articolo 16 della direttiva in esame.

    2.3.1. I criteri contenuti nel nuovo allegato VI e destinati a fissare la fine del periodo di caccia figurano già nella seconda relazione sull`applicazione della Direttiva 79/409/CEE - doc. COM(93) 572 def. del 24 novembre 1993, Allegato 4. Essi rappresentano le conclusioni della Commissione sui lavori del Comitato « ORNIS » per l`adeguamento della direttiva al progresso tecnico e scientifico. Il Comitato « ORNIS », composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, è inoltre assistito nei suoi lavori da un gruppo di lavoro scientifico composto da esperti dei 12 paesi della Comunità.

    Il Comitato prende atto della dichiarazione della Commissione che il contenuto dell`attuale proposta è stato elaborato sulla base dei risultati dei lavori summenzionati. Deplora tuttavia di non aver avuto accesso a tali risultati in tempo utile. Il Comitato è inoltre favorevole a che tutti gli ambienti interessati possano avere accesso, su richiesta, a tali risultati.

    2.3.2. Un elemento chiave di tali criteri è la nozione di « stato di conservazione » precisata anche nella relazione citata in precedenza. Le specie il cui stato di conservazione non è buono sono, secondo il Comitato « ORNIS », quelle la cui popolazione diminuisce all`interno della Comunità o ha raggiunto livelli bassissimi. Purtroppo nella proposta tale nozione non viene definita. Si dovrebbe indicare una fonte ufficiale dove trovare la definizione.

    2.3.3. Una seconda variabile è la decade d`inizio della migrazione per ciascuna specie e per regione, un fenomeno biologico complesso, influenzato da diversi fattori e che richiede studi e analisi scientifiche.

    2.3.4. La Commissione comunica al Comitato che la fonte principale delle informazioni scientifiche e tecniche necessarie all`applicazione della Direttiva 79/409/CEE, e più particolarmente all`applicazione dei criteri oggetto del presente parere, sarà in futuro la banca dati ORNIS.

    2.3.5. Il Comitato prende atto anche di una conclusione della relazione menzionata al punto 2.3.1. secondo cui « il deterioramento e la distruzione degli habitat costituiscono, per la sopravvivenza degli uccelli selvatici in Europa, una minaccia maggiore della stessa caccia ».

    Il Comitato insiste affinché la direttiva, se adottata, sia accompaganata dallo stanziamento di maggiori fondi per la salvaguardia e la conservazione degli habitat necessari per la riproduzione della specie.

    2.4. Secondo il Comitato, la proposta della Commissione, che prevede date diverse di chiusura della caccia per specie d`uccelli diversi, è troppo complessa e troppo poco chiara per poter essere efficacemente utilizzata da cacciatori, ambientalisti, proprietari terrieri, polizia e tribunali. La proposta della Commissione aumenterebbe inoltre le possibilità di cacciare gli uccelli selvatici, poiché permetterebbe alla maggior parte degli Stati membri addirittura di prolungare d`un mese le proprie stagioni di caccia. Il nuovo mese di caccia - febbraio - è un mese nel corso del quale molti uccelli stanno migrando e la loro popolazione è ridotta dai rigori dell`inverno.

    Il Comitato preferirebbe pertanto un`unica data per la chiusura della caccia, basata su quella utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri : il 31 gennaio.

    3. Osservazioni particolari

    3.1.

    Ultimo considerando

    Mentre le versioni in lingua francese, inglese e italiana specificano che gli Stati membri possono utilizzare i criteri proposti per determinare la fine dei periodi di caccia, la versione in lingua tedesca, per esempio, si riferisce unicamente alla determinazione dei periodi di caccia. Il Comitato suggerisce pertanto di adeguare tutte le versioni.

    3.2.

    Articolo 1, primo paragrafo

    La proposta attuale prevede che le specie « siano protette durante il ritorno ». Dato che la Direttiva 79/409/CEE stabilisce un regime generale di protezione per tutte le specie di uccelli, comprese quelle dell`allegato II, e per chiarire che si tratta di terminare in tempo la stagione di caccia, il Comitato propone di sostituire l`espressione « siano protette » con « non vengano cacciate ».

    3.3.

    Articolo 1, secondo paragrafo

    Il Comitato richiama l`attenzione sul fatto che le versioni in lingua francese, inglese e italiana della proposta fanno riferimento ad un adeguamento degli allegati « al progresso scientifico e tecnico » mentre, per esempio, la versione in lingua tedesca parla solo di « progresso tecnico ». Anche in questo caso è necessario adeguare tutte le versioni.

    3.4.

    Articolo 2

    Il Comitato chiede che gli Stati membri non si limitino a mettere in vigore le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ma che ne controllino anche la corretta attuazione. Questo implica anche che durante la normale attività venatoria le specie il cui stato di conservazione non è buono non siano confuse con altre specie, né vengano eccessivamente molestate.

    Bruxelles, 14 settembre 1994.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Susanne TIEMANN

    () GU n. C 100 del 9. 4. 1994, pag. 12.

    () GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

    () GU n. C 152 del 29. 6. 1977.

    () GU n. C 191 del 22. 7. 1991.

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