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Document 51994AC0749(03)

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in e proposta di decisione del Consiglio relativa alla norme in materia di divulgazione dei risultati dei programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazioni della Comunità europea

GU C 295 del 22.10.1994, p. 31–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0749(03)

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in e proposta di decisione del Consiglio relativa alla norme in materia di divulgazione dei risultati dei programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazioni della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. C 295 del 22/10/1994 pag. 0031


Parere sulla - proposta di decisione del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea,

- proposta di decisione del Consiglio relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi specifici di ricerca e insegnamento della Comunità europea dell`energia atomica, e - proposta di decisione del Consiglio relativa alle norme in materia di divulgazione dei risultati dei programmi specifici di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazioni della Comunità europea (1) (94/C 295/08)

Il Consiglio, in data 30 marzo 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell`articolo 130 O, comma 2 del Trattato sull`Unione europea e dell`articolo 170 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea dell`energia atomica, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

La Sezione « Energia, questioni nucleari e ricerca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere il 10 maggio 1994 sulla base del rapporto introduttivo del relatore unico Bernabei.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all`unanimità, nel corso della 315a sessione plenaria, il 1° giugno 1994, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il quarto programma quadro relativo alle azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione è stato definitivamente adottato il 26 apri-le 1994 (2) (3).

1.2. Conformemente all`articolo 130 I, paragrafo 3, del Trattato sull`Unione europea, il programma quadro viene attuato per mezzo di programmi specifici sviluppati nell`ambito di ciascuna delle azioni da esso previste.

1.3. In via complementare, l`articolo 130 J di tale Trattato prevede inoltre, per l`attuazione del programma quadro, la definizione, da parte del Consiglio, di :

- norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università ai programmi di ricerca, nonché,

- norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.

1.4. Dato che alcuni programmi specifici vengono presentati in applicazione delle disposizioni del Trattato EURATOM, la Commissione presenta due proposte distinte, che prevedono però norme molto analoghe per quanto attiene alle regole che disciplinano la partecipazione.

1.5. Le disposizioni del Trattato EURATOM non impongono tuttavia formalmente al Consiglio di adotta-re tali norme. Si tratta innanzitutto, come puntualizza la Commissione al punto 6 dell`introduzione, « di dimostrare ai partecipanti interessati che per le azioni di RST viene adottato un approccio comune, indipendentemente dalla loro base giuridica ».

1.6. Rispetto alle norme stabilite in precedenza, quelle che formano oggetto delle proposte in esame implicano, secondo la Commissione, tre elementi innovatori principali intesi a :

- consentire, nel rispetto di talune condizioni, ad « utilizzatori di tecnologia » come pure ad entità che non possiedono strutture proprie di ricerca la partecipazione alle azioni di ricerca,

- tener conto della maggiore importanza attribuita alla cooperazione internazionale nel settore della RST e ad una maggiore sinergia con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché all`ampliamento della gamma dei settori aperti a tale cooperazione,

- contenere i costi di gestione delle azioni di RST, razionalizzare e semplificare le procedure.

1.7. Per i programmi di cui al Trattato EURATOM, le norme di divulgazione dei risultati vengono fissate dal Trattato medesimo, agli articoli da 12 a 29; per questo motivo la Commissione presenta solo una proposta di decisione in materia.

1.8. In sostanza, contrariamente alle disposizioni estremamente particolareggiate del Trattato EURA-TOM, la proposta della Commissione prevede semplicemente che, per i progetti di RST a compartecipazione finanziaria, i contraenti che eseguono la ricerca sono proprietari dei risultati. Essi sono tenuti ad utilizzare o commercializzare i risultati conformemente agli interessi della Comunità, a concedersi reciprocamente licenze e diritti di utilizzazione e ad accordare un diritto di utilizzazione, dietro pagamento o in base ad altre condizioni, alle altre parti interessate che possono avere la necessità di applicare i risultati della ricerca.

2. Valutazione delle proposte della Commissione

2.1. Il Comitato approva gli obiettivi perseguiti dalla Commissione nell`ambito delle proposte in esame ed i principi sui quali esse si basano.

2.2. Esso ritiene infatti particolarmente opportuno procedere ad una semplificazione e ad una razionalizzazione, soprattutto delle norme generali per la partecipazione ai programmi specifici, nel quadro di un maggior sforzo di coerenza delle attività comunitarie di ricerca e di trasparenza in fase di attuazione.

2.3. Il Comitato si compiace altresì del fatto che tali proposte intendano anche consentire una più ampia partecipazione delle PMI ai programmi di ricerca, sulla base dei tre principi di trasparenza, apertura e pari opportunità.

2.4. Il Comitato rileva tuttavia che le regole proposte sono soltanto norme quadro riguardanti l`attuazione di tutti i programmi specifici. Ove necessario, tali norme potranno essere precisate e completate nell`ambito dei vari programmi specifici, in funzione dei loro obiettivi e del relativo contenuto scientifico e tecnico.

2.5. A tempo debito e qualora lo reputi opportuno, il Comitato avrà occasione di pronunciarsi su queste eventuali disposizioni particolari, nell`ambito dell`esame dei vari programmi specifici in merito ai quali viene parallelamente consultato.

2.6. Ad ogni modo, il Comitato si rammarica del fatto che la Commissione non abbia approfittato della presentazione di tali proposte per procedere ad un miglioramento concreto del quadro generale di partecipazione ai programmi specifici e, soprattutto, di diffusione dei risultati delle ricerche derivanti da tali programmi.

2.7. Constata altresì che il carattere generale e poco particolareggiato delle norme proposte lascia alla Commissione un margine di manovra e di valutazione non trascurabile, in merito alla cui fondatezza nutre dei dubbi.

2.8. Si sarebbe evidentemente dovuto cercare un maggiore equilibrio fra la necessaria flessibilità, giustificata dalla diversità dei programmi specifici cui si applicano tali norme e l`esigenza dei potenziali partecipanti ai programmi di disporre di un quadro di riferimen-to sufficientemente preciso e trasparente in cui inserire le proprie iniziative, allo scopo di partecipare ad azioni di ricerca e/o alla divulgazione dei loro risultati.

2.8.1. A parere del Comitato, la Commissione dovrebbe inoltre vagliare la possibilità di presentare proposte volte a promuovere l`impiego commerciale delle innovazioni tecnologiche da parte delle imprese dell`Unione europea.

2.9. Date le circostanze, il Comitato chiede che un capitolo specifico della relazione annuale sulle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e divulgazione dei risultati, la cui elaborazione è prevista dall`articolo 130 P del Trattato sull`Unione europea, sia dedicato all`attuazione delle decisioni che il Consiglio adotterà in materia.

2.10. Per tali motivi, e tenendo conto anche delle numerose osservazioni di fondo e di forma qui di seguito formulate, il Comitato approva solo con talune riserve le disposizioni proposte dalla Commissione.

3. Norme di partecipazione ai programmi di ricerca

3.1. Osservazioni generali

3.1.1. Il Comitato insiste sul fatto che la possibilità, prevista dalle proposte della Commissione, che tali norme quadro siano definite e completate nell`ambito dei programmi specifici, non deve portare ad una proliferazione di norme particolari suscettibili di complicare ancor di più le già complesse procedure di partecipazione ai programmi di ricerca. Destinate ad inquadrare l`attuazione di programmi specifici, esse non devono costituire un deterrente per eventuali partecipanti ai programmi di ricerca.

3.1.2. Al fine di concedere effettivamente a tutti gli interessati pari opportunità di accesso ai programmi, è inoltre imperativo che l`adozione e l`attuazione di tali norme siano parallelamente accompagnate da un maggiore sforzo di trasparenza e d`informazione, specificamente presso le PMI, le università e i centri di ricerca. La parità di accesso all`informazione costituisce, a tale riguardo, una conditione sine qua non.

3.1.2.1. Il manuale sulle procedure di attuazione dei programmi comunitari di ricerca, che la Commissione ha pubblicato di recente, costituisce pertanto, per il Comitato, un passo in tale direzione. Questa iniziativa si aggiunge ad altre adottate nel 1993 per tentare di migliorare la coerenza e la trasparenza della gestione dei programmi di ricerca, fra cui, in particolare, il lancio di bandi di gara a date fisse quattro volte l`anno e la semplificazione del contenuto delle informazioni richieste ai partecipanti.

3.1.2.2. Secondo il Comitato, la Commissione dovrebbe prendere altre iniziative, quali :

- la generalizzazione degli inviti a manifestare interesse prima della pubblicazione dei bandi di gara,

- la generalizzazione delle giornate d`informazione per i potenziali partecipanti ad azioni di ricerca,

- la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara sulla stampa nazionale e sulle riviste specializzate,

- la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, di tutti i programmi di lavoro annuali, la cui elaborazione è prevista nel quadro dell`attuazione di programmi specifici.

3.1.2.3. Il Comitato ritiene inoltre che si dovrebbe disporre di manuali del tipo sopra menzionato nonché di qualsiasi altra informazione relativa ai programmi di ricerca, principalmente nelle lingue dei paesi che partecipano di meno ai suddetti programmi.

3.1.3. A questo proposito, il Comitato richiama inoltre l`attenzione sul fatto che il termine di tre mesi per la presentazione delle proposte di progetti di ricerca nell`ambito dei bandi trimestrali è talvolta troppo breve per consentire ad alcuni candidati di presentare delle proposte.

3.1.3.1. Le cause di tale situazione sono diverse e spesso si accumulano : cattiva conoscenza o mancanza di familiarità con le procedure in vigore, difficoltà di accesso all`informazione, specie per i nuovi proponenti che non figurano negli indirizzari della Commissione, lontananza geografica, difficoltà di trovare partner in un altro Stato membro.

3.1.3.2. Di conseguenza, il Comitato sollecita la Commissione ad esaminare tale questione e, in alcuni casi, a rivedere i termini di presentazione dei progetti di ricerca.

3.1.3.2.1. Daltro canto, una volta presentate alla Commissione le proposte di progetti, i termini per il loro esame andrebbero ridotti e le procedure per la concessione o il rifiuto del finanziamento comunitario andrebbero semplificate.

3.1.4. Tuttavia, le suddette misure non possono, da sole, bastare. Altre iniziative, specie in materia di gestione amministrativa e finanziaria dei programmi e dei progetti di ricerca, sono chiaramente indispensabili per adeguare le procedure in vigore alle capacità delle varie categorie di partecipanti potenziali, tenendo altresì conto dell`obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale all`interno dell`Unione europea.

3.1.5. Il Comitato si compiace del fatto che la Commissione proponga di autorizzare la partecipazione degli « utilizzatori di tecnologia » ad azioni di ricerca e di estendere alle PMI, che non dispongono di mezzi propri di ricerca, la possibilità di associarsi, nel quadro di una ricerca cooperativa, ad organismi quali centri di ricerca, partecipando in tal modo a progetti di ricerca.

3.1.5.1. La seconda proposta, che si basa sulle misure previste dal sottoprogramma Craft, attuato nell`ambito del programma Brite/Euram (1), è senz`altro atta a favorire una maggiore partecipazione di tali imprese ai programmi di ricerca.

3.1.5.2. Tuttavia, come sottolineato dalla stessa Commissione nella comunicazione del 30 settembre 1993, dal titolo « Le PMI e l`attività comunitaria in materia di ricerca e sviluppo tecnologico », a proposito del sottoprogramma Craft, la riuscita di tale iniziativa richiede un maggiore sforzo a livello di PMI per « sensibilizzarle al potenziale di una nuova tecnologia e aiutarle a mettere a punto progetti e a reperire partner » [doc. COM(93) 356 def., pag. 14].

3.1.5.3. In proposito, il Comitato accoglie con favore l`azione pilota « Euromanagement RST II » (2) lanciata dalla Commissione e intesa a :

- valutare i mezzi a disposizione di un campione di PMI europee creatrici o utilizzatrici di nuove tecnologie, per avviare cooperazioni tecnologiche transnazionali,

- orientare le PMI del campione verso le forme di sostegno all`innovazione e alla ricerca più appropriate a livello nazionale e/o comunitario,

- identificare e sostenere le PMI i cui progetti di RST sono suscettibili di portare a proposte atte a consentire la partecipazione a bandi di gara dei programmi comunitari di RST in questione o, se del caso, nel quadro di Eureka o di programmi nazionali.

3.1.5.4. Tali audit saranno svolti da organismi che prestano servizi di consulenza alle PMI, che riceveranno dalla Commissione un contributo non superiore al 50 % del costo dei rispettivi interventi. Il restante 50 % potrà formare oggetto di un finanziamento locale, regionale o nazionale, pubblico, misto o privato.

3.1.6. Tuttavia, non serve a nulla ampliare le possibilità di accesso delle PMI a programmi di ricerca se, contestualmente, non vengono snellite e ridotte le procedure di presentazione, selezione e gestione dei progetti di ricerca. Ancora adesso, le varie fasi di tale iter assomigliano spesso ad una corsa a ostacoli, che dissuade fin dall`inizio molte PMI dal partecipare ad azioni di ricerca.

3.1.6.1. Le lungaggini e la macchinosità di tali procedure, a prescindere dai miglioramenti già apportati dalla Commissione, sono state evidenziate in particolare nella « Relazione speciale n. 6/93 della Corte dei Conti sui programmi europei di ricerca e di sviluppo nel settore della tecnologia e dell`informazione (programmi Esprit) (3) », ma riguardano più o meno tutti i programmi di ricerca.

3.1.6.2. L`insufficiente qualità scientifica e tecnica di progetti di ricerca proposti, come del resto gli insufficienti stanziamenti a disposizione, non bastano a giustificare il basso tasso di accettazione di tali proposte che, ad esempio, per il programma Esprit, è in media di uno su quattro. Nella citata relazione, la Corte dei Conti sottolinea d`altronde che « il tasso di accettazione delle proposte presentate dalle PMI è inferiore rispetto a quello delle proposte presentate dalle grandi imprese : quest`ultimo arriva fino ad un rapporto di una proposta su due o tre » (vedi punto 1.12 della relazione).

3.1.6.3. Tali procedure, insieme ad un`informazione inadeguata, costituiscono un onere spesso molto considerevole, se non addirittura insopportabile, per un gran numero di PMI, università o centri di ricerca, costretti a rivolgersi a consulenti esterni per la preparazione e il seguito delle loro proposte, ed in taluni casi inducono persino a desistere. Gli oneri amministrativi non sono per di più rimborsati dalla Commissione.

3.1.6.4. Il Comitato reputa inaccettabile tale situazione e chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di attuare le seguenti proposte :

- farsi carico, per alcune categorie di partecipanti e secondo criteri predeterminati, del 50 % dei costi amministrativi relativi alla preparazione e al seguito delle proposte di progetti di ricerca, siano esse accettate o respinte,

- fornire assistenza gratuita per l`elaborazione ed il seguito delle proposte, a PMI, università e centri di ricerca che non dispongono di risorse umane e/o finanziarie a tale scopo. Tale assistenza potrebbe, ad esempio, essere prodigata nell`ambito degli attuali 27 centri d`informazione e di diffusione, creati nel quadro del programma Value (1) e ripartiti in tutti gli Stati membri.

3.1.6.5. Il Comitato rammenta inoltre che, nel parere d`iniziativa in merito al « Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico » del 26 maggio 1993 (2),si era chiesto un « Fondo di valorizzazione » che offrisse alle PMI un pacchetto integrato di sostegni comprendente, in particolare, la preparazione della proposta, la preparazione del contratto e l`esecuzione del progetto (vedi punto 3.5.1).

3.1.6.6. Il Comitato chiede inoltre alla Commissione di esaminare la possibilità di articolare la partecipazione finanziaria della Comunità, che attualmente non può superare il 50 % del costo di un progetto, alla luce delle nuove possibilità in materia di aiuti ad attività di ricerca offerte dai recenti accordi GATT e, in particolare, dall`articolo 8 dell`accordo relativo alle sovvenzioni e alle misure di compensazione.

3.1.6.7. Nell`ambito di tale coordinamento, si potrebbe tener conto, ad esempio, della natura giuridica dei soggetti interessati, della loro localizzazione e del loro potenziale di ricerca sul piano delle risorse umane come su quello delle infrastrutture di ricerca, alla luce degli obiettivi fissati per la politica di ricerca nel Trattato sull`Unione europea.

3.1.7. Quanto al bilancio destinato alla realizzazione di un progetto di ricerca, il Comitato sa che la Commissione procede in numerosissimi casi a riduzioni, talvolta molto importanti, del bilancio accettato rispetto a quello richiesto. Nella citata relazione, la Corte dei Conti ha del resto sottolineato tale situazione, che costringe spesso coloro che partecipano al progetto in questione a cercare finanziamenti complementari. Tale procedura ed il rifiuto di numerose proposte consentono di mantenere le richieste di finanziamento entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

3.1.7.1. Il Comitato condivide l`opinione della Corte dei Conti secondo cui, benché tale situazione di per sé non sia criticabile, occorre nondimeno porsi degli interrogativi quanto ai metodi impiegati dalla Commissione, alla loro efficacia ed al loro impatto sulla qualità scientifica e tecnica dei progetti eseguiti.

3.1.7.2. Il Comitato nutre inoltre dei dubbi sui criteri che informano le decisioni della Commissione in materia.

3.1.7.3. Ad ogni modo, il Comitato ritiene che, laddove la qualità scientifica e tecnica delle proposte presentate lo giustifichi, dovrebbero esistere possibilità di finanziamento complementari per portare a compimento tali progetti, a prescindere dai vincoli di bilancio comunitari.

3.1.7.4. Il Comitato invita la Commissione a vagliare possibilità di finanziamento complementare, sia tramite la Banca europea per gli investimenti (BEI), sia nel quadro dei Fondi strutturali. Inoltre, nel contesto delle maggiori sinergie fra attività di ricerca nazionali e comunitarie, occorrerebbe esaminare l`eventuale possibilità di garantire un finanziamento a carattere locale, regionale o nazionale.

3.1.8. Il Comitato condivide altresì le gravi preoccupazioni della Corte dei Conti in merito ai notevoli ritardi nei termini di pagamento della Commissione, ritardi che, a suo avviso, determinano difficoltà di tesoreria, specie nelle università e le PMI e da cui può dipendere la sopravvivenza economica di queste ultime, (vedi punto 1.48 della relazione).

3.1.8.1. Tali ritardi sono fonte di oneri finanziari e d`indebitamento; una situazione del genere è inaccettabile tanto più che siffatti ritardi sono da imputare piuttosto alla Commissione che non ai contraenti. Quanto è detto a proposito del programma Esprit vale in genere anche per tutti i programmi di ricerca.

3.1.8.2. Il Comitato non può quindi che fare sue le conclusioni della Corte dei Conti relativamente alla necessità di prevedere miglioramenti e semplificazioni della gestione finanziaria. Oltre ai suggerimenti formulati nella suddetta relazione, il Comitato chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di porre in atto un sistema di anticipi rimborsabili, e persino di prevedere il rimborso degli interessi pagati sul capitale preso in prestito per far fronte ai ritardi di pagamento, specie per i ritardi imputabili alla Commissione.

3.1.9. Infine, il Comitato deplora il fatto che non sia stata prevista alcuna disposizione per incoraggiare maggiormente la collaborazione fra imprese ed università in materia di ricerca, tanto più che, nel parere sopra citato, il Comitato aveva auspicato in particolare « l`individuazione di nuove misure quali l`introduzione dei meccanismi volti ad attivare rapporti di collaborazione tra grandi e piccole imprese e tra queste ultime e l`università attraverso canali privilegiati di valutazione e di finanziamento » (vedi punto 3.5.5).

3.2. Osservazioni particolari

3.2.1. Articolo 2

3.2.1.1. Al paragrafo 1, lettera a), il Comitato propone di sopprimere il termine « regolarmente ».

3.2.1.2. L`aggiunta di tale termine è fonte di ambiguità ed è contraria al principio delle pari opportunità in materia d`accesso ai programmi di ricerca. Essa tende infatti a concretizzare un vantaggio acquisito per gli organismi che già partecipano a programmi di ricerca, siano essi comunitari o nazionali.

3.2.1.3. Inoltre, la proposta di decisione non prevede condizioni di esercizio regolare di un`attività di ricerca per i soggetti giuridici dei paesi terzi, a cui fa riferimento il paragrafo 2 di tale articolo.

3.2.1.4. Andrebbe inoltre chiarito il contenuto del punto 2, che definisce le norme di partecipazione dei soggetti giuridici dei paesi terzi alle azioni comunitarie di ricerca. Infatti, non è per nulla chiaro quali sono i paesi interessati e quali norme vengono applicate.

3.2.2. Articolo 3

3.2.2.1. Al primo capoverso del punto 1, il Comitato propone di precisare che i bandi di gara sono « in linea di massima » pubblicati ad una data fissa.

3.2.2.2. Tale aggiunta apporterebbe un fondamento giuridico alla pratica in vigore, alla quale il Comitato è favorevole nella misura in cui risponde ad un maggiore sforzo di trasparenza.

3.2.2.3. Il Comitato ritiene che il contenuto del paragrafo 4 sia in contraddizione con l`articolo 2, paragrafo 3, che consente a degli « utilizzatori di tecnologia » e ad altri soggetti giuridici, « che non dispongono di adeguati mezzi propri di ricerca », di partecipare ad azioni di ricerca.

3.2.2.4. Si propone pertanto di aggiungere, all`inizio del paragrafo 4, la seguente frase : « Fatte salve le disposizioni dell`articolo 2, paragrafo 3 ... » (il resto rimane invariato).

3.2.3. Articolo 4

3.2.3.1. Il contenuto del paragrafo 1 andrebbe rivisto in quanto è attualmente precisato che due soggetti giuridici stabiliti in Stati membri associati possono eseguire azioni comunitarie di ricerca, mentre nello stesso paragrafo si prevede che « di norma almeno una delle parti contraenti sia stabilita in uno Stato membro ».

3.2.3.2. In quest`ultima frase, il Comitato propone di sopprimere il termine « di norma ».

3.2.3.3. Ritiene in effetti che, tenuto conto degli obiettivi assegnati alla politica di ricerca e sviluppo tecnologico dal Trattato sull`Unione europea e, prima ancora, dall`Atto Unico, lo stabilimento in uno Stato membro per almeno uno dei contraenti debba essere una regola assoluta.

3.2.3.4. Il Comitato propone d`inserire un quarto paragrafo per puntualizzare che, nell`ambito dei programmi specifici, si possono prevedere ulteriori criteri di selezione delle proposte, allo scopo di promuovere la partecipazione delle PMI ad azioni di ricerca. Tale aggiunta risponderebbe alle preoccupazioni espresse dal Comitato nel presente parere.

3.2.4. Articolo 9

3.2.4.1. Il Comitato propone la modifica di tale articolo affinché risulti che le disposizioni che saranno fissate dal Consiglio rimarranno in vigore per la durata dell`attuazione del quarto programma quadro (1994-1998) e non fino alla sua « sostituzione con un`altra decisione del Consiglio adottata ai sensi dell`articolo 130J del Trattato ».

3.2.4.2. È infatti dell`avviso che tale modifica garantirebbe tutti i soggetti interessati contro qualsiasi eventuale modifica delle norme di partecipazione ad azioni di ricerca per la durata di applicazione del programma quadro stesso, offrendo loro un quadro stabile di riferimento.

4. Norme per la divulgazione dei risultati della ricerca

4.1. Il Comitato sottolinea gli obiettivi limitati della proposta della Commissione, fra cui quello di definire i principi applicabili ai diritti di proprietà intellettuale derivanti dai lavori di RST che formano oggetto di un finanziamento comunitario e alla divulgazione dei risultati della ricerca.

4.2. Comunque sia, costata con vivo rammarico che la proposta della Commissione costituisce essenzialmente una trasposizione pura e semplice dell`articolo 8 della decisione del Consiglio del 29 aprile 1992 « relativa alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati ottenuti dai programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità » (1), tanto più che a norma del punto 2 dell`articolo 1, la Commissione fissa le regole per l`attuazione delle norme di divulgazione dei risultati contenute nella proposta in esame; il Comitato, come del resto le altre istituzioni, non è tenuto a conoscere tali regole.

4.3. È dell`avviso che la Commissione avrebbe dovuto cogliere l`opportunità offerta dalla presentazione di tale proposta, per definire nei particolari i diritti e i doveri relativi alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati della ricerca. Il Comitato si sarebbe quindi aspettato che la Commissione precisasse le norme riguardanti :

- i diritti di proprietà,

- la protezione dei risultati ottenuti dalle azioni di ricerca,

- la divulgazione dei risultati fra coloro che hanno partecipato alla realizzazione di un progetto di ricerca nonché fra terzi stabiliti nella Comunità, che non partecipano a tale progetto ma che eseguono comunque attività di ricerca,

- la valorizzazione e la commercializzazione dei risultati,

- le restrizioni applicabili in materia di divulgazione dei risultati,

- la divulgazione dei risultati ottenuti nella Comunità,

- la pubblicazione e la diffusione d`informazioni sui progetti di ricerca e sui loro risultati,

- le condizioni di accesso, per soggetti giuridici di paesi terzi, ai risultati ottenuti da azioni comunitarie di ricerca.

4.4. La situazione attuale è tanto più incresciosa in quanto il Libro bianco « Crescita, competitività, occupazione », del dicembre 1993, dedica un capitolo molto importante a tale questione, sottolineando che la diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, nonché la loro trasformazione in prodotti e procedimenti innovatori, costituiscono il principale punto debole del sistema di ricerca europeo, che penalizza gravemente la competitività dell`industria comunitaria.

4.4.1. In proposito, il Comitato rinvia altresì al parere del 20 ottobre 1993 sul tema « Crescita, competitività, occupazione », che costituisce il suo contributo all`elaborazione del Libro bianco (2).

4.5. Il Comitato ritiene che sarebbe stato opportuno precisare tutte le norme e garantire la loro ampia divulgazione, tanto più che spesso numerosi partecipanti a programmi di ricerca non conoscono, anzi ignorano, i diritti e i doveri in materia di protezione delle conoscenze e dei risultati ottenuti da azioni comunitarie di ricerca. Ciò è particolarmente valido per numerose PMI.

4.5.1. Secondo il Comitato, tale situazione richiede un`azione ad almeno due livelli :

4.5.1.1. In primo luogo, tutti i partecipanti a progetti di ricerca dovrebbero essere informati dalla Commissione, fin dalla stipula del contratto, delle norme applicabili alla protezione delle conoscenze e dei risultati ottenuti dai loro lavori di ricerca. Anche a tale riguardo, si potrebbe prevedere l`organizzazione di giornate d`informazione.

4.5.1.2. In secondo luogo, i partecipanti a progetti di ricerca dovrebbero poter beneficiare, qualora lo reputassero necessario, dell`assistenza di esperti specializzati nel settore dei brevetti e, più in generale, in materia di proprietà intellettuale, nel quadro delle iniziative da intraprendere per garantire la protezione dei loro risultati. Tali esperti potrebbero essere collegati ai vari centri d`informazione e di diffusione, già citati, il cui finanziamento sarebbe a carico della Commissione, sia nel quadro dei vari programmi specifici sia in quello del programma per la divulgazione e la valorizzazione e della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

4.6. Nel presente parere, il Comitato non intende pronunciarsi sulle azioni riguardanti divulgazione e valorizzazione propriamente dette dei risultati della ricerca, le quali formano oggetto di un programma specifico di ricerca che rientra nel quarto programma quadro. Il Comitato è stato consultato anche in merito a tale proposta, sulla quale si pronuncerà in seguito.

5. Raccomandazioni conclusive

5.1. Il Comitato rivolge alla Commissione ed al Consiglio le seguenti pressanti raccomandazioni conclusive.

5.1.1. Gli sforzi volti a semplificare, sveltire e rendere più trasparenti le procedure di informazione, candidatura, selezione, gestione, diffusione e valorizzazione dei risultati di R& S devono essere rinnovati e risultare espressamente nelle disposizioni delle decisioni di quadro generale e dei programmi specifici, nonché attraverso la promozione da parte della Comunità di azioni di sensibilizzazione dlele associazioni, organizzazioni e centri di assistenza a favore delle imprese.

5.1.2. Le enunciazioni del Libro bianco secondo cui « il potenziale del mercato interno non sarà sfruttato appieno se non saranno debitamente coinvolte le PMI, che ne sono l`elemento motore, sostenendo la loro competitività, migliorandone il finanziamento, favorendo la cooperaizone tra imprese, migliorando la loro capacità di gestione e l`audit tecnologico e realizzando un`economia decentrata con un maggiore impegno di « comunicazione e partecipazione all`informazione ed al sapere », devono essere tradotte in un corpus normativo dinamico a sostegno delle PMI e soprattutto nella politica comunitaria della ricerca, della tecnologia e dell`innovazione.

5.1.3. Gli indirizzi di politica di competitività globale, in particolare volti a favorire una più rapida diffusione dei risultati della R & S e ad incentivare una loro più rapida applicazione in processi e prodotti competitivi con una migliore interfaccia tra produttori e utilizzatori e con uno sviluppo a « grappoli » (clusters) di attività competitive in grado di trarre vantaggio delle diversità regionali presenti nella Comunità, devono tradursi in operatività concrete con azioni strutturali comunitarie e nazionali, al fine di dare spazio effettivo alle potenzialità di creazione di posti di lavoro delle imprese, specie PMI.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

(1) GU n. C 81 del 18. 3. 1994, pag. 9, 12, 15.

(2) GU n. L 115 del 6. 5. 1994, pag. 31.

(3) GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.

(4) GU n. L 375 del 31. 12. 1991, pag. 18.

(5) GU n. C 99 del 8. 4. 1994, pag. 23.

(6) GU n. C 45 del 14. 2. 1994.

(7) Programma specifico di diffusione e di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica (1989/1992) - GU n. L 200 del 13. 7. 1989, pag. 23.

(8) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 36.

(9) GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag.1.

(10) GU n. C 652 del 30. 12. 1993, pag. 32.

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