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Document 51994AC0555

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati nei prodotti alimentari

GU C 195 del 18.7.1994, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994AC0555

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. C 195 del 18/07/1994 pag. 0004


Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati nei prodotti alimentari (1) (94/C 195/02)

Il Consiglio, in data 20 dicembre 1993, ha deciso conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Ambiente, salute pubblica e consumo », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Gardner, in data 5 aprile 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza (1 astensione), il 27 aprile 1994, nel corso della 315a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

La Direttiva 88/388/CEE disciplina gli aromi impiegati nei prodotti alimentari distinguendoli in tre categorie:

- sostanze aromatizzanti naturali,

- sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali, e

- sostanze aromatizzanti artificiali.

La vaniglia è un esempio delle prime due categorie e l'etilvaniglina della seconda.

La proposta in esame prevede una procedura per compilare un elenco dettagliato di queste sostanze aromatizzanti.

2. Osservazioni di carattere generale

Il Comitato conviene sulla necessità primordiale di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori in relazione agli aromi.

Sono circa 3 500 le sostanze aromatizzanti di uso corrente nell'Unione europea: si tratta per lo più di sostanze naturali o identiche a quelle naturali. La grande maggioranza è presente in prodotti alimentari (piante, spezie, prodotti animali e altre sostanze consumate dai tempi più remoti). La maggior parte degli aromi utilizzati continuerà a venire da tali sostanze.

Ne consegue che gli elenchi dovrebbero cominciare con una valutazione delle sostanze aromatizzanti artificiali e contemplarne eventualmente altri tipi solo se necessario.

Il Comitato approva la proposta in esame alla luce di quanto precede e fatte salve le osservazioni che seguono.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1, paragrafo 1

Nel complesso questa problematica è affrontata in modo sensato. Si dovrebbe però tener conto anche del settimo trattino dell'art. 5 della Direttiva del Consiglio 88/388/CEE, relativo agli aromatizzanti di affumicatura: questi sono infatti gli aromi che maggiormente rischiano di presentare pericoli per la salute ove non siano prodotti in maniera corretta. Trattandosi spesso di miscele aventi una composizione chimica variabile essi richiedono vari metodi di valutazione. Il Comitato invita pertanto la Commissione a presentare una proposta specifica in materia.

3.2. Articolo 2, paragrafo 2

È necessario chiarire meglio la condizione relativa alla necessità menzionata al punto 2 che precede.

In taluni casi è inoltre necessario prevedere delle condizioni d'impiego per proteggere la salute dei consumatori. Il paragrafo 2 dell'articolo 2 andrebbe pertanto modificato come segue:

« Ove necessario sarà elaborato un elenco degli aromi il cui uso è autorizzato ad esclusione di tutti gli altri. L'elenco potrà essere elaborato in fasi successive.

L'elenco sarà adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 e potrà includere condizioni per l'aggiunta di altri aromi ove questi siano giudicati necessari per ragioni di salute. »

3.3. Articolo 7

È chiaro che la data è fittizia.

3.4. Allegato I.1, primo trattino

I testi previsti dal comitato permanente per i prodotti alimentari devono basarsi sulla necessità di proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori.

3.5. Allegato I.1, secondo trattino

In realtà è difficile utilizzare sostanze aromatizzanti per celare gli effetti dell'impiego di materie prime difettose o di pratiche di fabbricazione inopportune per trarre in errore i consumatori. Il testo del trattino in parola risulterebbe più efficace se fosse redatto semplicemente come segue:

« - e il loro impiego non tragga in errore il consumatore. »

3.6. Allegato I.3

Il Comitato sottolinea l'importanza dell'ultima frase e sostiene decisamente la necessità di procedere costantemente a nuove valutazioni soprattutto nel caso di nuove sostanze.

3.7. Impatto finanziario

Non è allegata alcuna scheda riguardante le conseguenze finanziarie o l'impatto sulle PMI e sugli artigiani.

Uno studio di 90 giorni per ciascuna sostanza aromatizzante verrebbe a costare, all'incirca, tra i 100 000 e i 150 000 ECU e sottoporre a test tutte le 3 500 sostanze aromatizzanti significherebbe bloccare per decenni i laboratori di verifica tossicologica della Comunità. Questo è un altro argomento che depone a favore di un approccio selettivo.

3.8. Confidenzialità

È necessario prevedere una clausola di confidenzialità per le informazioni da fornire in caso di elenco positivo. Tale clausola è indispensabile se si vuol proseguire la ricerca sulle sostanze aromatizzanti nell'Unione europea. Si potrebbe forse procedere come si è fatto per i prodotti farmaceutici.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Susanne TIEMANN

(1) GU n. C 1 del 4. 1. 1994, pag. 22.

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