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Document 51990XC0922

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio e dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio concernente il caso IV/33.634. Accordo che prevede l'assunzione di partecipazioni di Lufthansa, Jal e Nissho Iwai nel capitale di DHL International

GU L 258 del 22.9.1990, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51990XC0922

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio e dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio concernente il caso IV/33.634. Accordo che prevede l'assunzione di partecipazioni di Lufthansa, Jal e Nissho Iwai nel capitale di DHL International

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 22/09/1990 pag. 0033 - 0034


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COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio e dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio concernente il caso IV/33.634. Accordo che prevede l'assunzione di partecipazioni di Lufthansa, JAL e Nissho Iwai nel capitale di DHL International

I. Domanda rivolta da DHLI, Lufthansa, JAL e Nissho Iwai

Il 20 luglio 1990, DHL International Limited, DHL House, 13 Mok Cheong St., Tokwawan, Kowloon, Hong Kong, e Middlestown NV, Plaza Jojo Correa 1-5, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles (insieme « DHLI »), Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (« Lufthansa »), Von-Gablenz-Strasse 2-6, 5000 Koeln 21, Federal Republic of Germany, Japan Airlines Company, Ltd., (« JAL »), Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan, e Nissho Iwai Corporation (« Nissho Iwai ») 4-5, Akasaka 2-chome Minato-ku, Tokyo 107, Japan, conformemente al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio (1) e dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio (2), hanno rivolto una domanda alla Commissione per un'attestazione negativa, o, in alternativa, per avvalersi dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE nei confronti degli accordi conclusi il 25 maggio 1990 tra le parti sopra menzionate.

II. Clausole dell'accordo

1. Assunzione di partecipazioni di minoranza da parte di Lufthansa, JAL e Nissho Iwai nel capitale di DHLI e DHL USA

In base agli accordi, Lufthansa e JAL assumeranno ciascuna partecipazioni a concorrenza del 5 % nel capitale di DHLI, con l'opzione per ciascuna di aumentare la propria partecipazione a concorrenza del 25,001 %; Nissho Iwai assumerà una partecipazione iniziale a concorrenza del 2,5 %, con l'opzione di aumentare detta partecipazione a concorrenza del 7,5 %. Le opzioni possono essere esercitate entro 18 mesi.

Contestualmente, Lufthansa, JAL e Nissho Iwai assumeranno partecipazioni rispettivamente a concorrenza dell'1 %, 1 % e 0,5 % nel capitale di DHL Corporation USA (« DHL USA »), un'entità giuridica separata che fornisce servizi di consegna rapida sotto il nome DHL negli Stati Uniti; tre anni dopo l'assunzione di dette partecipazioni nel capitale di DHL USA, DHLI avrà l'opzione di assumere una partecipazione a concorrenza del 20 % nel capitale di DHL USA. Prima dell'esercizio di tale opzione, Lufthansa, JAL e Nissho Iwai trasferiranno a DHLI le loro partecipazioni nel capitale di DHL USA.

2. Obiettivi degli accordi

Dal punto di vista degli azionisti di DHLI, gli accordi sono intesi a consentire la liquidazione di una quota delle loro partecipazioni nel capitale di DHLI. Nella prospettiva di DHLI e dei nuovi azionisti, gli accordi sono intesi a munire DHLI di azionisti finanziariamente solidi che aumenteranno la sua capacità di competere con successo in un ambiente sempre più competitivo, nonché a permettere ai nuovi azionisti di realizzare un investimento finanziario in un'industria in espansione quale quella del servizio di consegna porta-a-porta.

3. Consiglio di amministrazione e funzionamento di DHLI

Il consiglio di amministrazione di DHLI è costituito di tredici membri, di cui il « Chief Executive Officer » e cinque membri nominati dagli azionisti originari di DHLI, tre membri ciascuno nominati da Lufthansa e JAL, ed un membro nominato da Nissho Iwai. Qualora uno dei nuovi azionisti non eserciti in pieno il proprio diritto di opzione, la sua rappresentanza nel Consiglio di amministrazione sarà proporzionalmente ridotta. Il Consiglio di amministrazione di DHLI opererà a maggioranza semplice, eccetto per determinate materie che richiedono l'approvazione da parte dell'80 % del consiglio. Le parti non hanno stipulato nessun accordo relativo all'esercizio del voto da parte dei rispettivi azionisti o membri del consiglio di amministrazione.

Sinché permangono azionisti, Lufthansa e JAL avranno ciascuna il diritto di nominare un membro del Consiglio di amministrazione di DHL USA, che consta di undici membri.

4. Rapporti tra DHLI, Lufthansa, JAL, Nissho Iwai e gli azionisti originari di DHLI

Gli azionisti originari ed i nuovi azionisti concordano che, per una durata massima di dieci anni e senza pregiudizio di qualunque attività già esistente, non opereranno direttamente né acquisiranno nuove partecipazioni in qualunque entità che operi in servizi internazionali di raccolta e consegna porta-a-porta di documenti e pacchi e che si avvalga di reti proprie di corrieri e di trasporti di superficie.

Allo scopo di migliorare i propri affari, DHLI avrà il diritto di richiedere l'uso delle strutture aeroportuali o di quelle per le merci ed i pacchi che appartengono alla Lufthansa od alla JAL. La Lufthansa e la JAL cercheranno di soddisfare tali richieste nella misura commercialmente ragionevole. La Lufthansa e la JAL possono fare analoghe richieste alla DHLI.

DHLI resterà libera di scegliere i vettori cargo per la gestione dei propri affari; tuttavia, qualora DHLI scelga di avvalersi dei servizi cargo della Lufthansa o della JAL, beneficerà delle tariffe riservate ai migliroi clienti. A sua volta, DHLI applicherà a Lufthansa, JAL e Nissho Iwai le tariffe riservate ai propri clienti migliori.

III. Argomentazioni delle parti relative all'attestazione negativa ed all'applicabilità del paragrafo 3 dell'articolo 85

1. Attestazione negativa

Le parti argomentano che gli accordi non restringeranno la concorrenza fra i nuovi investitori e DHLI o fra i nuovi investitori medesimi, non avranno l'effetto di escludere i concorrenti vuoi di DHLI vuoi dei nuovi investitori, e non rafforzeranno o creeranno una posizione dominante. A supporto di queste argomentazioni, le parti rilevano inter alia che DHLI ed i nuovi investitori non operano negli stessi mercati, che DHLI soddisfa da sola più del 90 % della propria domanda di trasporto aereo all'interno della Comunità, che le sue necessità in termini di capacità di aerotrasporto ammontano a meno dell'1 % della capacità cargo resa disponibile annualmente da Lufthansa e JAL, e che i principali concorrenti di DHLI sono in buona misura integrati verticalmente per quel che concerne l'offerta di capacità di aerotrasporto.

2. Applicabilità del paragrafo 3 dell'articolo 85

Le parti hanno adotto le seguenti argomentazioni:

- Gli accordi contribuiscono a migliorare la distribuzione dei beni e l'offerta dei servizi di consegna espressa porta-a-porta, in quanto permettono a DHLI di accedere alle connoscenze organizzative e di management dei nuovi investitori, nonché aumentano la capacità di DHLI di pianificare e realizzare gli investimenti necessari per offrire servizi competitivi in un ambiente in espansione ad elevato tasso di concorrenza. Anche l'offerta di servizi di aerotrasporto cargo da parte di Lufthansa e JAL sarà migliorata in conseguenza della presa di contatto dei nuovi investitori con il know-how ed i metodi operativi di DHLI.

- I consumatori godranno di una parte sostanziale di detti benefici in quanto riceveranno servizi di miglior livello a prezzi competitivi.

- Non vi è alcun rischio di eliminare la concorrenza riguardo ai servizi considerati. L'offerta di servizi di consegna espressa porta-a-porta cresce nella misura del 30 % annuo. La presenza sul mercato di forti concorrenti e l'accesso di nuovi, nonché la sofisticatezza della clientela professionale forniscono garanzie che la concorrenza per l'offerta dei servizi considerati continuerà ad essere intensa.

IV. Conclusione

La presente comunicazione è pubblicata conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio e dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, avendo la Commissione considerato a prima vista che i criteri sanciti dall'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sono soddisfatti dall'accordo in questione. Finora la Commissione non ha preso posizione sull'applicabilità all'accordo dell'articolo 85, paragrafo 3.

La Commissione è dell'avviso che, qualora gli accordi in questione soddisfino i criteri dell'articolo 85, paragrafo 1, un'esenzione sulla base dell'articolo 85, paragrafo 3 sarebbe opportuna. Si ricorda che la presente procedura riguarda unicamente i trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità.

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale della concorrenza

Direzione D - « Intese, abusi di posizione dominante ed altre distorsioni di concorrenza III »

rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

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