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Document 42014X0808(02)

Regolamento n. 46 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all’installazione di tali dispositivi

GU L 237 del 8.8.2014, p. 24–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/46/oj

8.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/24


Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 46 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all’installazione di tali dispositivi

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 3 alla serie di modifiche 03 — Data di entrata in vigore: 9 ottobre 2014

Supplemento 1 alla serie di modifiche 04 — Data di entrata in vigore: 9 ottobre 2014

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo d’applicazione

I.   Dispositivi per la visione indiretta

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Requisiti

7.

Modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta ed estensione dell’omologazione

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

II.   Installazione di dispositivi per la visione indiretta

12.

Definizioni

13.

Domanda di omologazione

14.

Omologazione

15.

Requisiti

16.

Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell’omologazione

17.

Conformità della produzione

18.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

19.

Cessazione definitiva della produzione

20.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

21.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

1.

Scheda informativa relativa all’omologazione di un dispositivo per la visione indiretta

2.

Scheda informativa relativa all’omologazione di un veicolo in relazione all’installazione di dispositivi per la visione indiretta

3.

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta, ai sensi del regolamento n 46

4.

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo all’installazione di dispositivi per la visione indiretta, ai sensi del regolamento n 46

5.

Esempio di marchio di omologazione di un dispositivo per la visione indiretta

6.

Metodo di prova per determinare il coefficiente di riflessione

7.

Procedura per misurare il raggio di curvatura «r» della superficie riflettente di uno specchio

8.

Procedura per determinare il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore

9.

(Riservato)

10.

Calcolo della distanza di rilevamento

11.

Determinazione delle dimensioni dell’oggetto visualizzato

1.   CAMPO D’APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica:

a)

ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta, elencati nella tabella del paragrafo 15.2.1.1.1 del presente regolamento, destinati a veicoli delle categorie M ed N (1), e ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta citati nei paragrafi 15.2.1.1.3 e 15.2.1.1.4 del presente regolamento, destinati a veicoli della categoria L (2) la cui carrozzeria racchiuda, almeno in parte, il conducente;

b)

all’installazione di dispositivi per la visione indiretta su veicoli appartenenti alle categorie M ed N e su veicoli appartenenti alla categoria L (3) la cui carrozzeria racchiuda, almeno in parte, il conducente.

I.   DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.   «Dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi che permettono di osservare la zona di traffico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante visione diretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di dispositivi a telecamera e monitor o di altro tipo capaci di trasmettere al conducente informazioni sul campo visivo indiretto.

2.1.1.   «Specchio» indica un dispositivo, diverso da un periscopio, destinato a consentire una visione chiara dietro, a lato e davanti al veicolo entro i campi di visibilità definiti al paragrafo 15.2.4 del presente regolamento.

2.1.1.1.   «Specchio interno» indica un dispositivo, come definito al paragrafo 2.1, che può essere installato all’interno dell’abitacolo di un veicolo.

2.1.1.2.   «Specchio esterno» indica un dispositivo, come definito al paragrafo 2.1, che può essere montato sulla superficie esterna di un veicolo.

2.1.1.3.   «Specchio di sorveglianza» indica uno specchio diverso da quelli definiti al paragrafo 2.1.1, che può essere installato all’interno o all’esterno del veicolo per dare campi di visibilità diversi da quelli specificati al paragrafo 15.2.4 del presente regolamento.

2.1.1.4.   «Sistema di aiuto alla visibilità» indica un sistema che permette al conducente di individuare e/o vedere oggetti nella zona adiacente al veicolo.

2.1.1.5.   «r» indica la media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto nell’allegato 7.

2.1.1.6.   «Raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (ri)» indica i valori, ottenuti con l’apparecchiatura definita nell’allegato 7, misurati sull’arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, come definito al paragrafo 6.1.2.1.2.1 del presente regolamento, e sull’arco perpendicolare a tale segmento.

2.1.1.7.   «Raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (rp)» indica la media aritmetica dei raggi di curvatura principali ri ed ri′ e cioè:

Formula

2.1.1.8.   «Superficie sferica» indica una superficie che ha un raggio costante e uguale in tutte le direzioni.

2.1.1.9.   «Superficie asferica» indica una superficie che ha un raggio costante solo su un piano.

2.1.1.10.   «Specchio asferico» indica uno specchio composto da una parte sferica e da una asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica a quella asferica deve essere contrassegnato. La curvatura dell’asse principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica come:

Formula

R

:

raggio nominale nella parte sferica

k

:

costante relativa alla variazione della curvatura

a

:

costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica.

2.1.1.11.   «Centro della superficie riflettente» indica il centro dell’area visibile della superficie riflettente.

2.1.1.12.   «Raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio» indica il raggio «c» dell’arco di circonferenza che più si avvicina alla forma arrotondata della parte considerata.

2.1.1.13.   «Classe di specchi» indica l’insieme dei dispositivi che hanno una o più caratteristiche o funzioni comuni. La classificazione è la seguente:

a)

classe I: «specchio retrovisore interno», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo 15.2.4.1 del presente regolamento;

b)

classi II e III: «specchio retrovisore esterno principale», che trasmette i campi visivi definiti ai paragrafi 15.2.4.2 e 15.2.4.3 del presente regolamento;

c)

classe IV: «specchio grandangolare esterno», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo 15.2.4.4 del presente regolamento;

d)

classe V: «specchio esterno di accostamento», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo 15.2.4.5 del presente regolamento;

e)

classe VI: «specchio frontale», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo 15.2.4.6 del presente regolamento;

f)

classe VII: specchi destinati ai veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria, che trasmettono il campo visivo definito al paragrafo 15.2.4.7 del presente regolamento.

2.1.2.   «Dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor» indica un dispositivo, come definito al paragrafo 2.1, in cui il campo visivo è ottenuto con una combinazione di telecamera e monitor, definiti rispettivamente ai paragrafi 2.1.2.1 e 2.1.2.2.

2.1.2.1.   «Telecamera» indica un dispositivo che raccoglie un’immagine del mondo esterno e la converte in un segnale (come un segnale video).

2.1.2.2.   «Monitor» indica un dispositivo che trasforma un segnale in immagini percepibili visivamente.

2.1.2.3.   «Rilevamento» indica la capacità di distinguere, a una certa distanza, un’immagine dal suo sfondo/da elementi attigui.

2.1.2.4.   «Contrasto di luminanza» indica la relazione tra la luminosità di un oggetto e quella del suo sfondo immediato/elementi attigui, che permette di distinguere l’oggetto dallo sfondo/dagli elementi attigui.

2.1.2.5.   «Risoluzione» indica il dettaglio più piccolo che un sistema di percezione è in grado di distinguere, di percepire cioè come a sé stante, separato dall’insieme. La risoluzione dell’occhio umano è detta «acuità o acutezza visiva».

2.1.2.6.   «Oggetto critico» indica un oggetto cilindrico alto 0,50 m e avente un diametro di 0,30 m.

2.1.2.7.   «Percezione critica» indica il livello di percezione che può essere ottenuto in condizioni critiche attraverso il sistema di visualizzazione utilizzato. Ciò corrisponde alla situazione in cui la scala di rappresentazione dell’oggetto critico è molte volte maggiore del dettaglio più piccolo percepibile dal sistema di visualizzazione.

2.1.2.8.   «Campo visivo» indica la sezione dello spazio tridimensionale che è monitorata con l’ausilio di un dispositivo per la visione indiretta. Salvo indicazione contraria, tale monitoraggio si fonda sulla visione a livello del suolo offerta da uno o più dispositivi che non siano specchi e può essere limitato dalla distanza di rilevazione pertinente che corrisponde all’oggetto critico.

2.1.2.9.   «Distanza di rilevamento» indica la distanza misurata dal centro della lente della telecamera al punto in cui un oggetto critico può essere percepito (secondo la definizione data alla voce «Percezione critica»).

2.1.2.10.   (Riservato)

2.1.2.11.   (Riservato)

2.1.2.12.   «Spettro visivo» indica luce avente lunghezza d’onda compresa entro i limiti di percezione dell’occhio umano: 380-780 nm.

2.1.2.13.   «Dispositivo di sorveglianza a telecamera con monitor o registratore» indica una telecamera collegata a un monitor o a un registratore, diversa dal dispositivo a telecamera e monitor di cui al paragrafo 2.1.2, installabile all’interno o all’esterno del veicolo per coprire campi di visibilità diversi da quelli di cui al paragrafo 15.2.4 del presente regolamento o per costituire un sistema di sicurezza nel o intorno al veicolo.

2.1.2.14.   «Effetto smear» indica una striscia luminosa verticale che compare sul monitor quando la luce solare o una luce proveniente da altre sorgenti luminose colpisce direttamente la lente della telecamera. L’effetto smear è un effetto ottico.

2.1.3.   «Altri dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi come quelli definiti al paragrafo 2.1 in cui il campo visivo non è ottenuto con un dispositivo per la visione indiretta come uno specchio o una telecamera e monitor.

2.1.4.   «Tipo di dispositivo per la visione indiretta» indica dispositivi che non differiscono tra loro per le seguenti caratteristiche essenziali:

a)

concezione del dispositivo compreso l’eventuale fissaggio alla carrozzeria;

b)

nel caso degli specchi: la categoria, la forma, le dimensioni e il raggio di curvatura della superficie riflettente dello specchio;

c)

nel caso dei dispositivi a telecamera e monitor: la distanza di rilevamento e il campo visivo.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.   La domanda di omologazione relativa a un tipo di dispositivo per la visione indiretta va presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.

3.2.   Un modello di scheda informativa si trova nell’allegato 1.

3.3.   Per ciascun tipo di dispositivo per la visione indiretta, allegare alla domanda quanto segue:

3.3.1.   nel caso di specchi: 4 campioni, di cui 3 destinati a essere usati nelle prove e uno destinato a essere conservato dal laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio può chiedere degli esemplari aggiuntivi.

3.3.2.   nel caso di altri dispositivi per la visione indiretta: un campione di tutte le parti.

4.   MARCATURE

4.1.   I campioni di dispositivi per la visione indiretta presentati per l’omologazione devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.2.   Ogni dispositivo deve disporre di spazio sufficiente per potervi apporre il marchio di omologazione che, a dispositivo montato sul veicolo, deve essere perfettamente leggibile; tale spazio deve essere evidenziato nei disegni di cui all’allegato 1.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.   Se i campioni presentati per l’omologazione soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 6. del presente regolamento, l’omologazione del pertinente tipo di dispositivo per la visione indiretta viene rilasciata.

5.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 04) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è rilasciata l’omologazione. Lo stesso numero di omologazione non può essere attribuito dalla stessa parte contraente a un altro tipo di dispositivo per la visione indiretta.

5.3.   Il rilascio, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all’allegato 3 del presente regolamento.

5.4.   Oltre alle marcature prescritte al paragrafo 4.1, su ogni dispositivo per la visione indiretta conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in maniera ben visibile nello spazio menzionato al paragrafo 4.2, un marchio internazionale di omologazione composto da:

5.4.1.   un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E», seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (4);

5.4.2.   un numero di omologazione;

5.4.3.   un simbolo aggiuntivo (che sarà I, II, III, IV, V, VI o VII), che specifichi la classe cui appartiene il tipo di specchio, o il simbolo S per i dispositivi di visione indiretta diversi dagli specchi. Il simbolo aggiuntivo è posto in prossimità del cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E».

5.5.   Il marchio d’omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

5.6.   L’allegato 5 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione e di simboli aggiuntivi.

6.   REQUISITI

6.1.   Specchi

6.1.1.   Specifiche generali

6.1.1.1.   Tutti gli specchi devono essere regolabili.

a)

Specchi retrovisori esterni (classi da II a VII)

Il bordo della superficie riflettente deve essere compreso in un alloggiamento protettivo (coppa ecc.) che, sul perimetro, deve avere un valore «c» pari o superiore a 2,5 mm, in ogni punto e in tutte le direzioni. Se la superficie riflettente sporge dall’alloggiamento protettivo, il raggio di curvatura «c» sul bordo sporgente deve essere pari o superiore a 2,5 mm e la superficie riflettente deve poter rientrare nell’alloggiamento esercitando una forza di 50 N sul punto più sporgente rispetto a tale alloggiamento, in direzione orizzontale e approssimativamente parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

b)

Specchi retrovisori interni (classe I)

Se il bordo della superficie riflettente è compreso in un alloggiamento protettivo (coppa ecc.), il raggio di curvatura «c», sul suo perimetro, non deve essere inferiore a 2,5 mm in qualsiasi punto e in tutte le direzioni. Se il bordo della superficie riflettente sporge dall’alloggiamento protettivo, il suddetto requisito si applica al bordo della parte sporgente.

6.1.1.3.   Se lo specchio è montato su una superficie piana, tutte le parti, anche quelle che dopo le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2 restano unite al supporto, che in condizioni statiche sono potenzialmente in contatto con una sfera di 165 mm di diametro (specchi interni) o di 100 mm (specchi esterni), devono avere un raggio di curvatura «c» pari ad almeno 2,5 mm, in tutte le posizioni di regolazione del dispositivo.

6.1.1.4.   I requisiti di cui ai paragrafi 6.1.1.2 e 6.1.1.3 non si applicano alle parti della superficie esterna che sporgano meno di 5 mm; ma gli angoli orientati verso l’esterno di queste parti devono essere smussati, a meno che tali parti non sporgano di meno di 1,5 mm. Per determinare le dimensioni della sporgenza, si applica il seguente metodo:

6.1.1.4.1.   Le dimensioni della sporgenza di un componente montato su una superficie convessa possono essere determinate direttamente o in riferimento a un disegno di una sezione appropriata di tale componente così come è installato.

6.1.1.4.2.   Se le dimensioni della sporgenza di un componente montato su una superficie non convessa non possono essere determinate con una misurazione, esse vanno stabilite in base alla variazione massima della distanza del centro di una sfera del diametro di 100 mm dalla linea nominale del pannello facendo ruotare la sfera sopra di esso e mantenendola in constante contatto con tale componente. La figura 1 mostra un esempio dell’applicazione di tale procedura.

Figura 1

Image

6.1.1.5.   I bordi dei fori di fissaggio o le rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm sono esenti dalle prescrizioni di cui al paragrafo 6.1.1.3, purché siano smussati.

6.1.1.6.   Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in modo che un cilindro del raggio di 70 mm (50 mm, nei veicoli appartenenti alla categoria L), che abbia come asse l’asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono la deformazione dello specchio nella direzione d’urto, intersechi almeno in parte la superficie cui è fissato il dispositivo.

6.1.1.7.   Le parti degli specchi esterni di cui ai paragrafi 6.1.1.2 e 6.1.1.3 fatte di materiali di durezza Shore A pari o inferiore a 60, sono esenti dalle pertinenti prescrizioni.

6.1.1.8.   Per le parti degli specchi interni fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui ai paragrafi 6.1.1.2 e 6.1.1.3 si applicano al solo supporto.

6.1.2.   Specifiche particolari

6.1.2.1.   Dimensioni

6.1.2.1.1.   Specchi retrovisori interni (classe I)

La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo con un lato di 40 mm e l’altro pari ad «a», in cui:

Formula

ed «r» è il raggio di curvatura.

6.1.2.1.2.   Specchi retrovisori esterni principali (classi II e III)

6.1.2.1.2.1.   La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere:

a)

un rettangolo dell’altezza di 40 mm e la cui base, misurata in millimetri sia pari ad «a»;

b)

un segmento parallelo all’altezza del rettangolo e la cui lunghezza, espressa in millimetri, sia pari a «b».

6.1.2.1.2.2.   I valori minimi di «a» e «b» sono indicati nella tabella seguente:

Classe dello specchio retrovisore

a (in mm)

b (in mm)

II

Formula

200

III

Formula

70

6.1.2.1.3.   Specchi esterni «grandangolari» (classe IV)

I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali da ottenere, abbinando eventualmente uno specchio esterno della classe II, il campo visivo prescritto al paragrafo 15.2.4.4 del presente regolamento.

6.1.2.1.4.   Specchi esterni «d’accostamento» (classe V)

I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali che lo specchio ottenga il campo visivo specificato al paragrafo 15.2.4.5 del presente regolamento.

6.1.2.1.5.   Specchi frontali (classe VI)

I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali che lo specchio ottenga il campo visivo specificato al paragrafo 15.2.4.6 del presente regolamento.

6.1.2.1.6.   Specchi destinati a veicoli appartenenti alla categoria L muniti di carrozzeria (classe VII)

6.1.2.1.6.1.   Specchi esterni «principali» (classe VII)

Le dimensioni minime della superficie riflettente devono essere tali che:

a)

la superficie non sia inferiore a 6 900 mm2;

b)

il diametro degli specchi circolari non sia inferiore a 94 mm;

c)

se gli specchi retrovisori non sono circolari, le loro dimensioni devono permettere di iscrivere un cerchio del diametro di 78 mm sulla loro superficie riflettente.

Le dimensioni massime della superficie riflettente devono essere tali che:

a)

il diametro di uno specchio retrovisore circolare non sia superiore a 150 mm;

b)

la superficie riflettente di uno specchio retrovisore non circolare rientri in un rettangolo di 120 mm × 200 mm.

6.1.2.2.   Superficie riflettente e coefficienti di riflessione

6.1.2.2.1.   La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono essere muniti anche di una parte asferica purché lo specchio principale sia conforme ai requisiti relativi al campo visivo indiretto.

6.1.2.2.2.   Differenze tra i raggi di curvatura degli specchi

6.1.2.2.2.1.   La differenza tra ri o ri′, e rp in ciascun punto di riferimento non deve superare 0,15 r.

6.1.2.2.2.2.   La differenza tra uno qualsiasi dei raggi di curvatura (rp1, rp2, ed rp3) ed r non deve superare 0,15 r.

6.1.2.2.2.3.   Quando r è pari o superiore a 3 000 mm, il valore di 0,15 r di cui ai paragrafi 6.1.2.2.2.1 e 6.1.2.2.2.2 è sostituito da 0,25 r.

6.1.2.2.3.   Requisiti per le parti asferiche degli specchi

6.1.2.2.3.1.   Gli specchi asferici devono essere di forma e dimensioni tali da fornire informazioni utili al conducente. Ciò significa di solito una larghezza minima di 30 mm in taluni punti.

6.1.2.2.3.2.   Il raggio di curvatura ri della parte asferica deve essere di almeno 150 mm.

6.1.2.2.4.   Il valore di «r» degli specchi sferici non deve essere inferiore a:

6.1.2.2.4.1.   1 200 mm per gli specchi retrovisori interni (classe I);

6.1.2.2.4.2.   1 200 mm per gli specchi retrovisori esterni principali (classi II e III);

6.1.2.2.4.3.   300 mm per gli specchi esterni «grandangolari» (classe IV) e gli specchi esterni «d’accostamento» (classe V);

6.1.2.2.4.4.   200 mm per gli specchi frontali (classe VI);

6.1.2.2.4.5.   1 000 mm o più di 1 500 mm, nel caso di specchi appartenenti alla classe VII.

6.1.2.2.5.   Il valore del coefficiente di riflessione normale, stabilito con il metodo di cui all’allegato 6, non deve essere inferiore al 40 %.

Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione «giorno» deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione «notte» non deve essere inferiore al 4 %

6.1.2.2.6.   La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche di cui al paragrafo 6.1.2.2.5 anche dopo una prolungata esposizione alle intemperie in normali condizioni d’impiego.

6.1.3.   Prova

6.1.3.1.   Gli specchi appartenenti alle classi da I a VI e alla classe VII (con sistemi di montaggio identici a quelli appartenenti alla classe III) vanno sottoposti alle prove di cui ai paragrafi 6.1.3.2.1 e 6.1.3.2.2. Gli specchi appartenenti alla classe VII muniti di braccio vanno sottoposti alle prove di cui al paragrafo 6.1.3.2.3.

6.1.3.1.1.   Le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2 non sono necessarie per gli specchi esterni nessuna parte dei quali si trovi, in qualunque posizione regolabile, a meno di 2 m dal suolo quando il veicolo è gravato da un carico pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile.

Questa deroga si applica anche agli elementi di fissaggio degli specchi (piastre di fissaggio, bracci, snodi ecc.), situati a meno di 2 metri dal suolo e che non sporgono rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo, misurata sul piano trasversale che interseca gli elementi di fissaggio inferiori degli specchi o qualsiasi altro punto davanti a tale piano se tale configurazione dà luogo a una larghezza fuori tutto maggiore.

In tal caso, allegare una descrizione che precisi che lo specchio deve essere montato in modo che la posizione dei suoi elementi di fissaggio al veicolo sia conforme a quanto detto sopra.

Quando ci si avvale di questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile con il simbolo

Image

che deve essere indicato anche sulla scheda di omologazione.

6.1.3.2.   Prova d’urto

Le prove di cui al presente paragrafo non si effettuano su dispositivi incorporati nella carrozzeria del veicolo aventi una superficie anteriore inclinata con un’angolazione massima di 45° rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, né su dispositivi sporgenti meno di 100 mm dalla zona adiacente della carrozzeria misurati ai sensi del regolamento n. 26.

6.1.3.2.1.   Descrizione del dispositivo di prova

6.1.3.2.1.1.   Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano che contiene la traiettoria di rilascio del pendolo.

L’estremità del pendolo è munita di un martello formato da una sfera rigida del diametro di 165 ± 1 mm rivestita di gomma spessa 5 mm di durezza Shore A 50.

Un apposito dispositivo consente di individuare l’angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di oscillazione.

Un supporto fissato saldamente al telaio del pendolo serve a fissare i campioni in modo conforme alle condizioni d’urto di cui al paragrafo 6.1.3.2.2.6.

La figura 1 indica le dimensioni (in mm) del dispositivo di prova e le sue specifiche speciali di progetto:

Figura 1

Image

6.1.3.2.1.2.   Il centro di percussione del pendolo coincide con il centro della sfera che costituisce il martello. Si trova alla distanza l dall’asse di oscillazione sul piano di rilascio, che è pari a 1 m ± 5 mm. La massa ridotta del pendolo è pari a mo = 6,8 ± 0,05 kg. La relazione tra mo, la massa totale m del pendolo e la distanza d tra il centro di gravità del pendolo e il suo asse di rotazione è espressa dall’equazione:

Formula

6.1.3.2.2.   Descrizione della prova

6.1.3.2.2.1.   La procedura usata per fissare lo specchio al supporto è quella raccomandata dal fabbricante del dispositivo o eventualmente dal fabbricante del veicolo.

6.1.3.2.2.2.   Posizionamento dello specchio per la prova

6.1.3.2.2.2.1.   Gli specchi vanno posizionati sul dispositivo per la prova d’urto con il pendolo in modo che gli assi che sono orizzontali e verticali quando lo specchio è montato su un veicolo in base alle istruzioni di montaggio del richiedente siano nella stessa posizione.

6.1.3.2.2.2.2.   Se uno specchio è regolabile rispetto alla base, la prova va effettuata nella posizione più sfavorevole agli effetti del suo funzionamento, entro i limiti di regolazione indicati dal richiedente.

6.1.3.2.2.2.3.   Se lo specchio è munito di un dispositivo che ne regola la distanza dalla base, quest’ultimo deve essere posizionato alla minor distanza possibile tra alloggiamento e base.

6.1.3.2.2.2.4.   Se la superficie riflettente è mobile nel suo alloggiamento, va regolata in modo che l’angolo superiore più distante dal veicolo si trovi nella posizione più sporgente rispetto all’alloggiamento.

6.1.3.2.2.3.   A parte la prova 2 per gli specchi interni (v. paragrafo 6.1.3.2.2.6.1), quando il pendolo è in posizione verticale, i piani verticali orizzontali e longitudinali passanti per il centro del martello devono passare per il centro della superficie riflettente, quale definito al paragrafo 2.1.1.11 del presente regolamento. La direzione longitudinale di oscillazione del pendolo deve essere parallela al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.1.3.2.2.4.   Se, nelle condizioni di regolazione di cui ai paragrafi 6.1.3.2.2.1 e 6.1.3.2.2.2, parti dello specchio limitano la corsa di ritorno del martello, il punto d’impatto va spostato in direzione perpendicolare all’asse di rotazione o di snodo considerato.

Lo spostamento non deve essere superiore a quanto strettamente necessario all’esecuzione della prova e va limitato in modo che:

a)

la sfera che delimita il martello resti almeno tangente al cilindro definito al paragrafo 6.1.1.6;

b)

oppure il punto di contatto con il martello sia a una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente.

6.1.3.2.2.5.   La prova consiste nel far cadere il martello dall’altezza corrispondente a un angolo del pendolo di 60° dalla verticale, in modo che il martello colpisca lo specchio nel momento in cui il pendolo raggiunge la posizione verticale.

6.1.3.2.2.6.   Gli specchi vanno urtati nelle diverse condizioni descritte di seguito:

6.1.3.2.2.6.1.   Specchi interni

a)

Prova 1: il punto d’impatto è quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3. Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

b)

Prova 2: il martello deve colpire lo specchio sul bordo dell’alloggiamento in modo che l’impatto avvenga con un’angolazione di 45° rispetto al piano della superficie riflettente e sul piano orizzontale che passa per il centro di tale superficie; L’impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente.

6.1.3.2.2.6.2.   Specchi esterni

a)

Prova 1: il punto d’impatto dev’essere quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3 o al paragrafo 6.1.3.2.2.4. Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente.

b)

Prova 2: il punto d’impatto dev’essere quello definito al paragrafo 6.1.3.2.2.3 o al paragrafo 6.1.3.2.2.4. Il martello deve colpire lo specchio sul lato opposto alla superficie riflettente.

Se specchi retrovisori appartenenti alle classi II o III sono fissati sullo stesso braccio cui sono fissati gli specchi retrovisori della classe IV, le prove vanno effettuate sullo specchio inferiore. Il servizio tecnico che effettua le prove può tuttavia ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore se questo si trova a meno di 2 m dal suolo.

6.1.3.2.3.   Prova di flessione dell’alloggiamento protettivo fissato al braccio (classe VII)

6.1.3.2.3.1.   Descrizione della prova

Porre l’alloggiamento orizzontalmente in un dispositivo che blocchi saldamente gli elementi di regolazione del supporto di fissaggio. Nella direzione della dimensione maggiore dell’alloggiamento, bloccare l’estremità più vicina al punto di fissaggio sull’elemento regolabile del supporto in una morsa, larga 15 mm, che copra tutta la larghezza dell’alloggiamento.

All’estremità opposta, appendere all’alloggiamento un elemento bloccabile, identico a quello sopradescritto, cui applicare il carico di prova previsto (figura 2).

L’estremità dell’alloggiamento opposta a quella alla quale si applica la forza può essere bloccata invece che mantenuta in posizione, come illustrato nella figura 2.

Figura 2

Esempio di macchina per la prova di flessione degli specchi retrovisori

Image

6.1.3.2.3.2.   Il carico di prova è di 25 kg e va mantenuto per un minuto.

6.1.3.3.   Risultati delle prove

6.1.3.3.1.   Nelle prove descritte al paragrafo 6.1.3.2, il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l’urto in modo che la proiezione della posizione assunta dal braccio sul piano di oscillazione formi un angolo di almeno 20° con la verticale. Nella misurazione dell’angolo si accetta una tolleranza è di ± 1°.

6.1.3.3.1.1.   Questo requisito non si applica agli specchi incollati al parabrezza, ai quali si deve applicare invece, dopo la prova, il requisito di cui al paragrafo 6.1.3.3.2.

6.1.3.3.1.2.   L’angolo prescritto con la verticale va ridotto da 20° a 10° per tutti gli specchi retrovisori delle classi II e IV e per quelli della classe III se fissati allo stesso supporto degli specchi appartenenti alla classe IV.

6.1.3.3.2.   Se il supporto dello specchio incollato sul parabrezza si rompe durante le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2, la parte restante non deve sporgere, rispetto alla base, di più di 10 mm e la configurazione, dopo la prova, deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 6.1.1.3 del presente regolamento.

6.1.3.3.3.   La superficie riflettente non deve rompersi durante le prove di cui al paragrafo 6.1.3.2. La rottura della superficie riflettente è tuttavia tollerata se si verifica una delle seguenti condizioni:

6.1.3.3.3.1.   i frammenti di vetro rimangono aderenti al fondo dell’alloggiamento o a una superficie saldamente connessa a quest’ultimo; è tollerato uno scollamento parziale del vetro dal suo supporto purché non si estenda per più di 2,5 mm su ambo i lati delle fessurazioni. È ammesso il distacco di piccoli frammenti dalla superficie del vetro nel punto d’impatto;

6.1.3.3.3.2.   La superficie riflettente deve essere di vetro di sicurezza.

6.2.   Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi

6.2.1.   Requisiti generali

6.2.1.1.   L’eventuale regolazione del dispositivo per la visione indiretta da parte dell’utente deve poter essere effettuata senza l’impiego di utensili.

6.2.1.2.   Se un dispositivo per la visione indiretta può rappresentare il campo visivo totale prescritto solo mediante scansione, l’intero processo di scansione, rappresentazione e ritorno alla posizione iniziale deve durare nell’insieme non più di 2 s.

6.2.2.   Dispositivi per la visione indiretta a telecamera e monitor

6.2.2.1.   Requisiti generali

6.2.2.1.1.   Quando il dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor è montato su una superficie piana, tutte le parti che, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto in condizioni statiche con una sfera avente un diametro di 165 mm (per il monitor) o di 100 mm (per la telecamera), devono avere un raggio di curvatura «c» non inferiore a 2,5 mm.

6.2.2.1.2.   I bordi dei fori di fissaggio o le rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm sono esenti dalle prescrizioni di cui al paragrafo 6.1.1.3, purché siano smussati.

6.2.2.1.3.   Per le parti della telecamera e del monitor fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 60 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2.1.1 si applicano al solo supporto.

6.2.2.2.   Requisiti funzionali

6.2.2.2.1.   La telecamera deve funzionare correttamente quando è colpita dalla luce solare. L’area satura, definita come l’area in cui il rapporto contrasto/luminanza (C = Lw/Lb) di un modello ad alto contrasto scende al di sotto di 2,0 non deve coprire più del 15 % dell’immagine visualizzata alle condizioni di cui ai paragrafi da 6.2.2.2.1.1 a 6.2.2.2.1.4.

Se, durante la prova, la telecamera evidenzia cambiamenti dinamici nella zona di blooming, il requisito dev’essere soddisfatto dalla zona di blooming massimo.

6.2.2.2.1.1.   Collocare davanti alla telecamera un modello di prova in bianco e nero con un rapporto di contrasto minimo di 20.

Il modello di prova dev’essere illuminato uniformemente con un illuminamento di 3 000 ± 300 Lx.

Il modello di prova deve essere grigio medio, in media, e coprire l’intera superficie ripresa dalla telecamera; la telecamera deve riprendere come unico oggetto il modello di prova.

6.2.2.2.1.2.   La telecamera deve essere colpita da una luce solare (simulata) di 40 kLx, con un angolo compreso tra 0,6° e 0,9°, con un angolo di elevazione di 10° (direttamente o indirettamente tramite uno specchio), eliminato dall’asse ottico del sensore.

La sorgente luminosa deve:

a)

avere uno spettro D65 con una tolleranza di ± 1 500 K;

b)

essere omogenea nel tempo e nello spazio con una tolleranza di 2 kLx.

L’emissione della sorgente luminosa nell’infrarosso dev’essere trascurabile.

6.2.2.2.1.3.   Durante la prova, il monitor non deve ricevere alcuna illuminazione ambiente.

6.2.2.2.1.4.   La figura A esemplifica una possibile configurazione.

Figura A

Esempio di un dispositivo di misurazione del blooming

Image

6.2.2.2.2.   Il monitor deve presentare un contrasto minimo alle diverse condizioni di luminosità come precisato nella norma ISO 15008:2003.

6.2.2.2.3.   La luminanza media del monitor deve poter essere regolata manualmente o automaticamente in funzione delle condizioni ambientali.

6.2.2.2.4.   La misurazione del contrasto del monitor va effettuata ai sensi della norma ISO 15008:2009.

6.2.3.   Altri dispositivi per la visione indiretta

Si deve dimostrare che il dispositivo soddisfa i requisiti che seguono:

6.2.3.1.   Il dispositivo deve percepire lo spettro visivo e rendere l’immagine sempre senza bisogno di interpretarla nello spettro visivo.

6.2.3.2.   Ne deve essere garantita la funzionalità alle condizioni d’uso previste per il sistema. A seconda della tecnologia usata per ottenere e presentare le immagini, si applica, interamente o parzialmente, quanto prescritto al paragrafo 6.2.2.2. In altri casi, ciò si può ottenere se si dimostra, con un sistema avente una sensibilità analoga a quella di cui al paragrafo 6.2.2.2, che è garantita una funzione equivalente o migliore di quella richiesta e che è garantita una funzionalità equivalente o migliore di quella richiesta per i dispositivi per la visione indiretta a specchio o a telecamera e monitor.

7.   MODIFICA DEL TIPO DI DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

7.1.   Ogni modifica di un tipo esistente di dispositivo per la visione indiretta o del suo sistema di fissaggio alla carrozzeria va notificata all’autorità che aveva rilasciato l’omologazione al tipo di dispositivo per la visione indiretta. L’autorità di omologazione può:

a)

decidere, consultatasi con il fabbricante, che occorre rilasciare una nuova omologazione, o

b)

applicare la procedura di cui al paragrafo 7.1.1 (revisione) ed, eventualmente, la procedura di cui al paragrafo 7.1.2 (estensione).

7.1.1.   Revisione

Se alcuni dati registrati nel fascicolo informativo sono stati modificati e l’autorità di omologazione ritiene improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e comunque che il dispositivo per la visione indiretta sia ancora conforme ai requisiti, la modifica è considerata una «revisione».

In tal caso, l’autorità di omologazione pubblica le pagine del fascicolo informativo debitamente revisionate, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Si considera conforme a questo requisito una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo cui sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche.

7.1.2.   Estensione

La modifica viene definita «estensione» se, oltre alla modifica dei dati registrati nel fascicolo informativo,

a)

sono necessarie ulteriori ispezioni o prove o

b)

alcune informazioni della scheda di notifica (allegati esclusi) sono state modificate o

c)

viene chiesta l’omologazione aggiornata a una serie successiva di modifiche, dopo la sua entrata in vigore.

7.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3. Deve inoltre essere modificato di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione allegato alla scheda di notifica, per evidenziare la data della revisione o dell’estensione più recente.

7.3.   (Riservato)

7.4.   L’autorità di omologazione che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.   Le procedure tese a garantire la conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

8.2.   Ogni dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento va fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato e da soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   L’omologazione rilasciata a un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento può essere revocata se cessa di essere soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 8.1 o se il tipo di dispositivo per la visione indiretta cessa di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 8.2.

9.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando copia della notifica recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l’annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Appena ricevuta la relativa notifica, tale autorità ne informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l’annotazione datata e firmata «CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE».

11.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione rilasciati in altri paesi.

II.   INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA

12.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

12.1.   «Punti oculari del conducente» indica due punti distanti 65 mm l’uno dall’altro e situati a 635 mm sulla verticale del punto R del posto del conducente, quale definito nell’appendice 8. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento che congiunge i due punti oculari si trova su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto del conducente, quale specificato dal fabbricante del veicolo.

12.2.   «Visione ambinoculare» indica il campo visivo totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell’occhio destro e dell’occhio sinistro (v. figura 3).

Figura 3

Image

12.3.   «Tipo di veicolo con riferimento alla visione indiretta» indica veicoli a motore identici fra loro riguardo agli elementi essenziali che seguono:

12.3.1.   tipo di dispositivo per la visione indiretta;

12.3.2.   elementi della carrozzeria che riducono il campo visivo;

12.3.3.   coordinate del punto R (ove applicabile);

12.3.4.   posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi (se installati).

12.4.   «Veicoli appartenenti alle categorie L2, L5, M1, M2, M3, N1, N2 ed N indica i veicoli definiti nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (doc. TRANS/WP.29/78/Rev.2/paragrafo 2).

12.5.   «Guida avanzata» indica una configurazione nella quale oltre metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo.

13.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

13.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo all’installazione di dispositivi per la visione indiretta deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario.

13.2.   Un modello di scheda informativa si trova all’allegato 2.

13.3.   Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

13.4.   Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità competente deve verificare l’esistenza di condizioni soddisfacenti a garanzia dell’efficacia delle prove di conformità della produzione.

14.   OMOLOGAZIONE

14.1.   Si rilascia l’omologazione se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del paragrafo 13. soddisfa i requisiti del paragrafo 15. del presente regolamento.

14.2.   A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 04) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è rilasciata l’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

14.3.   La notifica del rilascio, dell’estensione o della revoca dell’omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento va comunicata alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda conforme al modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento.

15.   REQUISITI

15.1.   Aspetti generali

15.1.1.   I dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi installati sul veicolo e descritti nella tabella di cui al paragrafo 15.2.1.1.1 devono appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento.

15.1.2.   Gli specchi e gli altri dispositivi per la visione indiretta devono essere fissati in modo da non spostarsi fino a modificare in misura significativa il campo visivo misurato o da non vibrare e indurre il conducente a interpretare erroneamente la natura dell’immagine percepita.

15.1.3.   Le condizioni del paragrafo 15.1.2 devono essere mantenute quando il veicolo circola a velocità fino all’80 % della velocità massima di progetto, ma non superiori a 150 km/h.

15.1.4.   I campi di visibilità definiti di seguito vanno stabiliti in visione ambinoculare, con gli occhi nei «Punti oculari del conducente», quali definiti al paragrafo 12.1. I campi di visibilità vanno stabiliti a veicolo in ordine di marcia alle condizioni definite nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2.2.5.4), con l’aggiunta, per i veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1, di un passeggero sul sedile anteriore (75 kg). Se misurata attraverso i finestrini, la vetratura dovrà avere un fattore totale di trasmissione della luce conforme all’allegato 21 del regolamento n. 43.

15.2.   Specchi

15.2.1.   Numero

15.2.1.1.   Numero minimo degli specchi obbligatori

15.2.1.1.1.   Il campo visivo prescritto al paragrafo 15.2.4. va ottenuto con il numero minimo di specchi obbligatori indicato nella tabella che segue. Se la presenza di uno specchio non è obbligatoria, non può essere nemmeno obbligatoria la presenza di un altro sistema per la visione indiretta.

Categoria del veicolo

Specchio interno

Specchi esterni

Specchio interno

classe I

Specchio principale (grande)

classe II

Specchio principale (piccolo)

classe III

Specchio grandangolare

classe IV

Specchio d’accostamento

classe V

Specchio frontale

classe VI

M1

Obbligatorio

A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo visivo prescritto al paragrafo 15.2.4.1.

Facoltativo

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero. In alternativa, si possono montare specchi della classe II.

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero.

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero.

(entrambi devono essere montati a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

Facoltativo

(deve essere montato a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

M2

Facoltativo

(nessun requisito per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati a un’altezza dal suolo di almeno 2 m).

Facoltativo

(deve essere montato a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

M3

Facoltativo

(nessun requisitoper il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Facoltativao

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

Facoltativo

(deve essere montato a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

N1

Obbligatorio

A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo visivo prescritto al paragrafo 15.2.4.1.

Facoltativo

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero In alternativa, si possono montare specchi della classe II

Facoltativo

1 sul lato del conducente e/o 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero (entrambi devono essere montati a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

Facoltativo

(deve essere montato a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

N2 ≤ 7,5 t

Facoltativo

(nessun requisito per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Obbligatorio

Su entrambi i lati se può essere montato uno specchio della classe V

Facoltativo

Su entrambi i lati se non ricorre il caso che precede

Inoltre, in conformità ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.11 per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo 15.2.4.5.12): il requisito del campo visivo (paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

Obbligatorio

(v. paragrafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5)

1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente (entrambi devono essere montati a un’altezza dal suolo di almeno 2 m) È ammessa una tolleranza di +10 cm

Inoltre, in conformità ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.11 per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo 15.2.4.5.12): il requisito del campo visivo (paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

Facoltativo

1 specchio frontale (deve essere montato a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

Inoltre, in conformità ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.11 per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo 15.2.4.5.12): il requisito del campo visivo (paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

N2 > 7,5 t

Facoltativo

(nessun requisito per il campo di visibilità)

Obbligatoriao

1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero

Inoltre, in conformità ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.11 per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo 15.2.4.5.12): il requisito del campo visivo (paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

Obbligatorio

(v. paragrafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5) 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente. (entrambi devono essere montati a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

Inoltre, in conformità ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.11 per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo 15.2.4.5.12): il requisito del campo visivo (paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

Obbligatorio

(v. il paragrafo 15.2.1.1.2)

1 specchio frontale (deve essere montato a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

Inoltre, in conformità ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.11 per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo 15.2.4.5.12): il requisito del campo visivo (paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

N3

Facoltativo

(nessun requisito per il campo di visibilità)

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e 1 sul lato del passeggero

Non consentito

Obbligatorio

1 sul lato del conducente e. 1 sul lato del passeggero

Inoltre, in conformità ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.11 per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo 15.2.4.5.12): il requisito del campo visivo (paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

Obbligatorio

(v. paragrafi 15.2.2.7 e 15.2.4.5.5) 1 sul lato del passeggero

Facoltativo

1 sul lato del conducente. (entrambi devono essere montati a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

Inoltre, in conformità ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.11 per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo 15.2.4.5.12): il requisito del campo visivo (paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

Obbligatorio

(v. il paragrafo 15.2.1.1.2)

1 specchio frontale (deve essere montato a un’altezza dal suolo di almeno 2 m)

Inoltre, in conformità ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.11 per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo 15.2.4.5.12): il requisito del campo visivo (paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

15.2.1.1.2.   Se il campo visivo di uno specchio frontale quale descritto al paragrafo 15.2.4.6 e/o di uno specchio di accostamento quale descritto al paragrafo 15.2.4.5 può essere ottenuto con un altro dispositivo per la visione indiretta, omologato ai sensi del paragrafo 6.2 e montato ai sensi del paragrafo 15, tale dispositivo può essere usato al posto del/i rispettivo/i specchio/i.

Se si usa un dispositivo a telecamera e monitor, il monitor deve limitarsi a riprodurre:

a)

il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5 se è stato sostituito lo specchio di accostamento,

b)

il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.6 se è stato sostituito lo specchio frontale e se il veicolo si sposta a una velocità non superiore a 10 km/h; oppure

c)

entrambi i campi di visibilità prescritti ai paragrafi 15.2.4.5 e 15.2.4.6 se sono stati sostituiti sia lo specchio di accostamento che quello frontale. Se il veicolo si sposta a una velocità superiore a 10 km/h o in retromarcia, il monitor può essere usato per ottenere anche altre informazioni, purché riproduca in modo permanente il campo di visibilità prescritto al paragrafo 15.2.4.5.

15.2.1.1.3.   Specchi retrovisori prescritti per i veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria

Categoria di veicolo

Specchio interno

(classe I)

Specchio/i esterno/i principale/i

(classi III e VII)

Veicoli appartenenti alla categoria L muniti di carrozzeria e che racchiudono almeno parzialmente il conducente

1 (5)

1, se è presente uno specchio interno;

2, se non è presente uno specchio interno

Se viene montato un solo specchio retrovisore esterno, esso va posto sul lato sinistro del veicolo nei paesi con senso di circolazione a destra e sul lato destro del veicolo nei paesi che adottano il senso di circolazione a sinistra.

15.2.1.1.4.   Specchio retrovisore facoltativo per veicoli appartenenti alla categoria L

È consentito montare uno specchio retrovisore esterno sul lato del veicolo opposto a quello dello specchio retrovisore obbligatorio di cui al paragrafo 15.2.1.1.3. Tale specchio retrovisore deve soddisfare i requisiti del presente regolamento.

15.2.1.2.   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli specchi di sorveglianza definiti al paragrafo 2.1.1.3. Gli specchi di sorveglianza esterni vanno tuttavia montati a un’altezza dal suolo di almeno 2 m con il veicolo gravato da un carico pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile.

15.2.2.   Posizione

15.2.2.1.   Gli specchi vanno montati in modo da offrire al conducente, seduto in posizione normale al posto di guida, una chiara visione posteriore, laterale e anteriore della strada.

15.2.2.2.   Gli specchi esterni devono essere visibili attraverso i vetri laterali oppure attraverso l’area del parabrezza pulita dai tergicristalli. Per ragioni di progetto, tuttavia, quest’ultima disposizione (relativa all’area pulita del parabrezza) non si applica:

a)

agli specchi esterni sul lato del passeggero e agli specchi esterni facoltativi sul lato del conducente dei veicoli appartenenti alle categorie M2 ed M3;

b)

agli specchi appartenenti alla classe VI.

15.2.2.3.   Nel caso dei veicoli che, quando viene misurato il campo di visibilità si configurano come telaio cabinato, la larghezza minima e massima della carrozzeria va dichiarata dal fabbricante ed, eventualmente, simulata con appositi pannelli. Sul certificato di omologazione di un veicolo, riguardo all’installazione di specchi, vanno indicate tutte le configurazioni del veicolo e degli specchi di cui si è tenuto conto durante le prove (v. appendice 4).

15.2.2.4.   Lo specchio esterno sul lato del conducente va montato in modo da formare un angolo non superiore a 55° tra il piano verticale longitudinale mediano del veicolo e il piano verticale che attraversa il centro dello specchio e il centro del segmento di 65 mm che unisce i due punti oculari del conducente.

15.2.2.5.   Gli specchi non devono sporgere rispetto alla sagoma esterna del veicolo più di quanto necessario a soddisfare i requisiti relativi al campo visivo di cui al paragrafo 15.2.4.

15.2.2.6.   Se il bordo inferiore di uno specchio esterno è situato a meno di 2 m dal suolo, a veicolo gravato da un peso pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico, tale specchio non deve sporgere di oltre 250 mm rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo senza specchi.

15.2.2.7.   Gli specchi appartenenti alle classi V e VI vanno montati sui veicoli in modo che in tutte le posizioni di regolazione possibili nessun punto di tali specchi o dei loro supporti si trovi a un’altezza inferiore a 2 m dal suolo, con il veicolo gravato da un peso pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

Questi specchi sono tuttavia vietati sui veicoli la cui cabina sia di altezza tale da non consentire di conformarsi a questa prescrizione. In tal caso, non è necessario un altro dispositivo per la visione indiretta.

15.2.2.8.   Rispettando i requisiti di cui ai paragrafi 15.2.2.5, 15.2.2.6 e 15.2.2.7, gli specchi possono sporgere oltre le larghezze massime ammissibili dei veicoli.

15.2.2.9.   Tutti gli specchi appartenenti alla classe VII devono essere fissati in modo da restare in una posizione stabile nelle normali condizioni di guida del veicolo.

15.2.3.   Regolazione

15.2.3.1.   Lo specchio interno deve poter essere regolato dal conducente seduto nella posizione di guida.

15.2.3.2.   Lo specchio esterno posto sul lato del conducente deve poter essere regolato dall’interno del veicolo, a porta chiusa ma a finestrino eventualmente aperto. Il bloccaggio in una posizione può però essere effettuato dall’esterno.

15.2.3.3.   Non sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo 15.2.3.2 gli specchi esterni che, disallineati da un urto, possono essere correttamente riposizionati senza necessità di regolazione.

15.2.4.   Campi visivi

15.2.4.1.   Specchi retrovisori interni (classe I)

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 20 m - centrata sul piano longitudinale verticale mediano del veicolo e che si estende fino all’orizzonte a partire da 60 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 4).

Figura 4

Campo visivo di uno specchio appartenente alla classe I

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15.2.4.2.   Retrovisori esterni principali appartenenti alla classe II

15.2.4.2.1.   Specchio retrovisore esterno sul lato del conducente

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 5 m - delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del conducente e che si estende fino all’orizzonte a partire da 30 m dietro i punti oculari del conducente.

Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano, parallelo al piano longitudinale verticale mediano, che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 5).

15.2.4.2.2.   Specchio retrovisore esterno sul lato del passeggero

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale larga almeno 5 m - che dal lato del passeggero è delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende fino all’orizzonte a partire da 30 m dietro i punti oculari del conducente.

Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 5).

Figura 5

Campo visivo degli specchi appartenenti alla classe II

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15.2.4.3.   Specchi retrovisori esterni principali appartenenti alla classe III

15.2.4.3.1.   Specchio retrovisore esterno sul lato del conducente

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 4 m - delimitata da un piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del conducente e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 6).

Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente.

15.2.4.3.2.   Specchio retrovisore esterno sul lato del passeggero

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 4 m - delimitata da un piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del passeggero e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 6).

Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente.

Figura 6

Campo visivo degli specchi appartenenti alla classe III

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15.2.4.4.   Specchio esterno «grandangolare» (classe IV)

15.2.4.4.1.   Specchio esterno «grandangolare» sul lato del conducente

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 15 m - delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende a partire da almeno 10 m fino a 25 m dietro i punti oculari del conducente.

Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 7).

15.2.4.4.2.   Specchio retrovisore esterno «grandangolare» sul lato del passeggero

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 15 m - delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende a partire da almeno 10 m fino a 25 m dietro i punti oculari del conducente.

Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 7).

Figura 7

Campo visivo di specchi «grandangolari» appartenenti alla classe III

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15.2.4.5.   Specchio esterno «di accostamento» (classe V)

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere, a lato del veicolo, una parte di strada - piana e orizzontale - delimitata dai seguenti piani verticali (v. figure 8a e 8b):

15.2.4.5.1.   il piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno della cabina del veicolo sul lato del passeggero;

15.2.4.5.2.   in direzione trasversale, il piano parallelo che passa a una distanza di 2 m all’esterno del piano di cui al paragrafo 15.2.4.5.1.

15.2.4.5.3.   posteriormente, il piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, situato 1,75 m dietro tale piano;

15.2.4.5.4.   anteriormente, il piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente e situato 1 m davanti a tale piano. Se il piano trasversale verticale che attraversa il bordo d’attacco del paraurti del veicolo è situato meno di 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, il campo visivo è delimitato da tale piano.

15.2.4.5.5.   Se il campo visivo di cui alle figure 8a e 8b può essere percepito combinando i campi visivi di uno specchio grandangolare della classe IV e di uno specchio frontale della classe VI, non è obbligatorio installare uno specchio di accostamento di classe V.

Figure 8a e 8b

Campo visivo di uno specchio di accostamento appartenente alla classe V

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15.2.4.5.6.   Solo sul lato del passeggero, il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada, piana e orizzontale, sul lato del veicolo, al di fuori del campo definito ai paragrafi da 15.2.4.5.1 a 15.2.4.5.4 ma all’interno del campo visivo delimitato dai seguenti piani verticali; la parte anteriore di questo campo visivo può essere arrotondata con un raggio di 2 000 mm (v. figure 8c e 8d):

15.2.4.5.7.   in direzione trasversale, dal piano parallelo e che passa a una distanza di 4,5 m all’esterno del piano di cui al paragrafo 15.2.4.5.1.;

15.2.4.5.8.   posteriormente, dal piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente e situato 1,75 m dietro tale piano;

15.2.4.5.9.   anteriormente, dal piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente e situato 3 m davanti a tale piano. Questo campo visivo può essere reso parzialmente da uno specchio frontale (classe VI).

15.2.4.5.10.   Il campo visivo prescritto ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9 può essere reso parzialmente da uno specchio esterno «grandangolare» (classe IV) o dalla combinazione di uno specchio d’accostamento esterno (classe V) e di uno specchio frontale (categoria VI).

15.2.4.5.11.   Le zone prescritte ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9 possono essere viste usando una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

15.2.4.5.11.1.   Se per rendere una parte del campo visivo prescritto ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9 si ricorre a un dispositivo per la visione indiretta appartenente alla classe IV, esso andrà regolato in modo da rendere contemporaneamente il campo visivo prescritto al paragrafo 15.2.4.4.2.

15.2.4.5.11.2.   Se per rendere una parte del campo visivo prescritto ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9 si ricorre a un dispositivo per la visione indiretta appartenente alla classe V, esso andrà regolato in modo da rendere contemporaneamente il campo visivo prescritto ai paragrafi da 15.2.4.5.1 a 15.2.4.5.4.

15.2.4.5.11.3.   Se per rendere una parte del campo visivo prescritto ai paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.9 si ricorre a un dispositivo per la visione indiretta appartenente alla classe VI, esso andrà regolato in modo da rendere contemporaneamente il campo visivo prescritto al paragrafo 15.2.4.6.1.

15.2.4.5.12.   Il campo visivo prescritto ai paragrafi da 15.2.4.5.1 a 15.2.4.5.4 può essere visto combinando uno specchio d’accostamento esterno (classe V) e uno specchio esterno «grandangolare» (classe IV).

In tal caso lo specchio esterno d’accostamento (classe V) deve rendere almeno il 90 % del campo visivo prescritto ai paragrafi da 15.2.4.5.1. a 15.2.4.5.4. e lo specchio della classe IV va regolato in modo da rendere contemporaneamente il campo visivo prescritto al paragrafo 15.2.4.4.2.

15.2.4.5.13.   I paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.12 non si applicano ai veicoli in cui una parte dello specchio della classe V o del suo supporto, in tutte le posizioni di regolazione possibili, si trovi a un’altezza dal suolo inferiore a 2,4 m.

15.2.4.5.14.   I paragrafi da 15.2.4.5.6 a 15.2.4.5.12 non si applicano ai veicoli appartenenti alle categorie M2 o M3.

Figura 8c e 8d

Campo visivo di maggiori dimensioni sul lato del passeggero

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15.2.4.6.   Specchio frontale (classe VI)

15.2.4.6.1.   Il campo visivo deve permettere al conducente di vedere almeno una parte di strada - piana, orizzontale - delimitata dai seguenti piani:

a)

un piano verticale trasversale che attraversa il punto più esterno della parte anteriore della cabina del veicolo;

b)

un piano verticale trasversale posto 2 000 mm davanti al piano definito alla lettera a);

c)

un piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente; e

d)

un piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano posto 2 000 mm al di fuori del punto più esterno del veicolo sul lato opposto a quello del conducente.

La parte anteriore di questo campo visivo sul lato opposto a quello del conducente può essere arrotondata a un raggio di 2 000 m (v. figura 9).

Per il campo di visibilità definito, v. anche il paragrafo 15.2.4.9.2.

Le disposizioni relative agli specchi frontali sono obbligatorie per i veicoli a cabina avanzata (v. definizione al paragrafo 12.5 del presente regolamento) appartenenti alle categorie N2 > 7,5 t ed N3.

Se i veicoli appartenenti a queste categorie non possono soddisfare i requisiti con uno specchio frontale o un dispositivo a telecamera e monitor, si ricorrerà a un sistema di supporto per la visione. Tale dispositivo di supporto deve poter individuare un oggetto alto 50 cm e del diametro di 30 cm nel campo definito alla figura 9.

Figura 9

Campo visivo di uno specchio frontale della classe VI

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15.2.4.6.2.   Se tuttavia, tenendo conto delle ostruzioni dei montanti anteriori, il conducente può vedere, 300 mm davanti al veicolo a un’altezza di 1 200 mm dal suolo, una linea diritta tra il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano a 900 mm dal punto laterale più esterno del veicolo sul lato opposto a quello del conducente, lo specchio frontale appartenente alla classe VI non è obbligatorio.

15.2.4.6.3.   Ai fini dei paragrafi 15.2.4.6.1 e 15.2.4.6.2, per definire la parte anteriore del veicolo non si terrà conto delle parti installate sul veicolo in modo permanente in posizione più elevata dei punti oculari del conducente e davanti al piano verticale trasversale che attraversa la superficie più esterna del paraurti anteriore del veicolo.

15.2.4.7.   Specchio appartenente alla categoria L (classe VII)

15.2.4.7.1.   Specchio retrovisore esterno sul lato del conducente

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 2,50 m - delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del conducente e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 10 m dietro i punti oculari del conducente (cfr. figura 10).

15.2.4.7.2.   Specchio retrovisore esterno sul lato del passeggero

Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 4 m - delimitata da un piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del passeggero e che si estende fino all’orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 10).

Figura 10

Campo visivo degli specchi di classe VII

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15.2.4.8.   Nel caso di specchi composti da più superfici riflettenti di curvatura diversa o che formano fra loro un angolo, almeno una delle superfici riflettenti deve permettere di ottenere il campo visivo e avere le dimensioni specificate per la classe cui appartengono (paragrafo 6.1.2.1.2.2 del presente regolamento).

15.2.4.9.   Ostruzioni

15.2.4.9.1.   Specchi retrovisori interni (classe I)

Il campo visivo può essere limitato dalla presenza di dispositivi come alette parasole, tergicristalli, sbrinatori e luci di arresto della categoria S3, a condizione che l’insieme di tali dispositivi non copra più del 15 % del campo visivo prescritto. Poggiatesta, componenti della carrozzeria come i montanti dei finestrini dei portelloni posteriori frazionati, telaio dei finestrini posteriori vanno esclusi dal calcolo. Questo requisito va verificato facendo una proiezione sul piano verticale perpendicolare al piano centrale longitudinale mediano del veicolo. Il grado di ostruzione va misurato dopo aver ripiegato le alette parasole.

15.2.4.9.2.   Specchi esterni (classi II, III, IV, V, VI e VII)

Nei campi visivi di cui sopra non si terrà conto delle ostruzioni causate dalla carrozzeria e dai suoi elementi, come altri specchi, maniglie, luci d’ingombro, indicatori di direzione e paraurti anteriori e posteriori, nonché da elementi per pulire le superfici riflettenti, purché l’insieme di tali ostruzioni copra meno del 10 % del campo visivo specificato. Se un veicolo progettato e fabbricato per scopi speciali non è in grado, per caratteristiche sue particolari, di rispettare questo requisito, l’ostruzione del campo visivo prescritto per uno specchio di classe VI dovuta a tali particolari caratteristiche può superare il 10 % ma non più di quanto necessario alla sua particolare funzione.

15.2.4.10.   Procedura di prova

Il campo visivo deve essere determinato collocando potenti sorgenti luminose nei punti oculari ed esaminando la luce riflessa su uno schermo di controllo verticale. È ammesso l’uso di altri metodi equivalenti.

15.3.   Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi

15.3.1.   Un dispositivo per la visione indiretta deve avere prestazioni tali da permettere al conducente di osservare un oggetto critico sull’intero campo visivo richiesto, tenendo conto della percezione critica ai sensi della procedura di cui all’allegato 10.

In alternativa, la determinazione delle dimensioni degli oggetti visualizzati deve avvenire in conformità all’allegato 11.

15.3.2.   L’installazione di un dispositivo per la visione indiretta deve ostruire il meno possibile la visione diretta del conducente.

15.3.3.   (Riservato)

15.3.4.   Prescrizioni per l’installazione del monitor

La direzione di visione del monitor deve coincidere grosso modo con la direzione di visione dello specchio principale.

15.3.5.   I veicoli possono essere muniti di dispositivi aggiuntivi per la visione indiretta.

15.3.6.   Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai dispositivi di sorveglianza a telecamera con monitor o registratore definiti al paragrafo 2.1.2.13 del presente regolamento. Le telecamere di sorveglianza esterne vanno montate ad un’altezza dal suolo di almeno 2 m con il veicolo gravato da un peso pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile o, se il loro bordo inferiore si trova a un’altezza dal suolo inferiore a 2 m, non devono sporgere più di 50 mm oltre la larghezza fuori tutto del veicolo, misurata senza di esse e devono avere un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm.

16.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

16.1.   Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere comunicata all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione del tipo di veicolo. L’autorità di omologazione può:

a)

decidere, consultatasi con il fabbricante, che occorre rilasciare una nuova omologazione, o

b)

applicare la procedura di cui al paragrafo 16.1.1 (revisione) ed, eventualmente, la procedura di cui al paragrafo 16.1.2 (estensione):

16.1.1.   Revisione

Se alcuni dati registrati nel fascicolo informativo sono stati modificati e l’autorità di omologazione ritiene improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e comunque che il veicolo sia ancora conforme ai requisiti, la modifica è considerata una «revisione».

In tal caso, l’autorità di omologazione pubblica le pagine del fascicolo informativo debitamente revisionate, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Si considera conforme a questo requisito una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo cui sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche.

16.1.2.   Estensione

La modifica viene definita «estensione» se, oltre alla modifica dei dati registrati nel fascicolo informativo,

a)

sono necessarie ulteriori ispezioni o prove o

b)

alcune informazioni della scheda di notifica (allegati esclusi) sono state modificate o

c)

viene chiesta l’omologazione aggiornata a una serie successiva di modifiche, dopo la sua entrata in vigore.

16.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle modifiche, vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento, con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 4 del presente regolamento. Deve inoltre essere modificato di conseguenza l’indice del fascicolo di omologazione allegato alla scheda di notifica, per evidenziare la data della revisione o dell’estensione più recente.

16.3.   L’autorità di omologazione che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione.

17.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

17.1.   Le procedure tese a garantire la conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

17.2.   Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da essere conforme al tipo omologato rispettando i requisiti di cui al paragrafo 15.

18.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

18.1.   Se il requisito di cui al paragrafo 17.1 non è soddisfatto o se il veicolo non supera i controlli di cui al paragrafo 17.2, l’omologazione di un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata.

18.2.   Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l’annotazione firmata e datata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

19.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Appena ricevuta la relativa notifica, tale autorità informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l’annotazione firmata e datata «PRODUZIONE CESSATA».

20.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità che la rilasciano, alle quali vanno inviati i certificati attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione rilasciata in altri paesi.

21.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

21.1.   Successivamente alla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare una domanda di omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalle serie di modifiche 03.

21.2.   Trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione a un tipo di dispositivo per la visione indiretta solo se tale tipo soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.

21.3.   Trascorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l’omologazione a un tipo di veicolo riguardo all’installazione di dispositivi per la visione indiretta solo se il tipo di veicolo soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.

21.4.   Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni di un tipo di veicolo riguardo all’installazione di un dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor o riguardo a un tipo di dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor che non siano state rilasciate in conformità alla serie di modifiche 03 del presente regolamento.

21.5.   Dal 26 gennaio 2010 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 e dal 26 gennaio 2007 per i veicoli appartenenti ad altre categorie, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni di un dispositivo per la visione indiretta che non sono state rilasciate in conformità alle serie di modifiche 02 del presente regolamento.

21.6.   Le omologazioni, rilasciate a dispositivi per la visione indiretta delle classi I o III ai sensi del presente regolamento nella sua forma originale (serie 00) o come modificato dalle serie di modifiche 01 o 02 prima della data d’entrata in vigore della serie di modifiche 03, restano valide e le parti contraenti devono continuare ad accettarle. La parti contraenti non possono rifiutare di estendere le omologazioni rilasciate ai sensi della versione originale oppure delle serie di modifiche 01 o 02.

21.7.   Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 21.2, le omologazioni rilasciate agli specchi delle classi II, IV, V, VI o VII ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02 prima della data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 restano valide e le parti contraenti devono continuare ad accettarle. La parti contraenti non possono rifiutare di estendere le omologazioni rilasciate ai sensi della serie di modifiche 02.

21.8.   Le disposizioni del presente regolamento non vietano di omologare un tipo di veicolo riguardo al montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento — quale modificato dalle serie di modifiche 03 — se tutti o parte dei dispositivi per la visione indiretta delle classi I o III di cui è munito sono contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento nella sua versione originale (serie 00) o modificato dalle serie di modifiche 01 o 02.

21.9.   Le disposizioni del presente regolamento non vietano di omologare un tipo di veicolo riguardo al montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento — quale modificato dalle serie di modifiche 03 — se tutti o parte degli specchi retrovisori appartenenti alle classi II, IV, V, VI o VII di cui è munito sono contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto dalla serie di modifiche 02 del presente regolamento.

21.10.   In deroga a quanto disposto ai paragrafi 21.2, 21.4 e 21.5, ai fini dell’omologazione di parti di ricambio, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni, ai sensi della serie di modifiche 02 del presente regolamento, ai dispositivi per la visione indiretta destinati a essere usati su tipi di veicoli omologati prima della data di cui al paragrafo 21.2, ai sensi delle serie di modifiche 02 del regolamento n. 46 ed eventualmente successive estensioni di tali omologazioni.

21.11.   Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04 del presente regolamento, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare una domanda di omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04.

21.12.   Dal 30 giugno 2014, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono omologare un tipo di dispositivo per la visione indiretta solo se esso soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalle serie di modifiche 04.

21.13.   Dal 30 giugno 2014, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono omologare un tipo di veicolo riguardo all’installazione di dispositivi per la visione indiretta solo se il tipo di veicolo soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalle serie di modifiche 04.

21.14.   Dal 30 giugno 2015, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate ad accettare omologazioni di un tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo per la visione indiretta che non siano state rilasciate ai sensi della serie di modifiche 04 del presente regolamento.

21.15.   In deroga al paragrafo 21.14, le omologazioni rilasciate ai sensi di serie di modifiche precedenti del presente regolamento e non interessate dalla serie di modifiche 04 restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

21.16.   Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di estendere le omologazioni di tipi di veicoli o di dispositivi esistenti non interessate dalla serie modifiche 04, rilasciate in conformità alle serie di modifiche 02 o 03 del presente regolamento.

21.17.   In deroga a quanto disposto ai paragrafi 21.2, 21.4, 21.5, 21.13 e 21.15, ai fini dell’omologazione di parti di ricambio le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni, ai sensi della serie di modifiche 01 del presente regolamento, ai dispositivi per la visione indiretta delle classi da I a V destinati a essere usati su tipi di veicoli omologati prima del 26 gennaio 2006 ai sensi della serie di modifiche 01 del regolamento n. 46 ed eventualmente successive estensioni di tali omologazioni.


(1)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(2)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(3)  Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2. - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(4)  I numeri distintivi delle parti all’Accordo del 1958 sono elencati nell’allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3 - www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

(5)  Non è prescritto alcuno specchio retrovisore interno se non possono essere soddisfatte le condizioni di visibilità di cui al paragrafo 15.2.5.4.1. In tal caso, sono prescritti due specchi retrovisori esterni: uno sul lato sinistro e uno sul lato destro del veicolo.


ALLEGATO 1

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL’OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed essere corredate da un indice.

I disegni vanno forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in una scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

1.   Marca (nome commerciale del costruttore): …

2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

3.   Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul dispositivo: …

4.   Categoria di veicolo cui è destinato il dispositivo: …

5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

6.   Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione: …

7.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: …

8.   Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio): …

8.1.   Variante …

8.2.   Disegno/i che consenta/no l’identificazione dello specchio: …

8.3.   Particolari del sistema di fissaggio: …

9.   Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: …

9.1.   Tipo e caratteristiche (come una descrizione completa del dispositivo): …

9.1.1.   Per dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, intervallo di luminanza, correzione dell’abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell’immagine, campo di luminanza del monitor: …

9.2.   Disegni sufficientemente dettagliati da identificare il dispositivo completo, comprendenti le istruzioni di montaggio; sui disegni, indicare l’ubicazione del marchio di omologazione: …


ALLEGATO 2

Scheda informativa relativa all’omologazione di un veicolo riguardo all’installazione di dispositivi per la visione indiretta

Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed essere corredate da un indice.

I disegni vanno forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in una scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio.

Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

ASPETTI GENERALI

1.   Marca (nome commerciale del fabbricante): …

2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

4.   Posizione di tale marcatura: …

5.   Categoria cui appartiene il veicolo: …

6.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

7.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: …

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

8.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

9.   Cabina di guida (a guida avanzata o normale) (1): …

10.   Posto di guida: guida a destra/sinistra (1)

10.1.   Veicolo predisposto per circolazione stradale a destra/sinistra (1)

11.   Gamma delle dimensioni (fuori tutto) del veicolo: …

11.1.   Per telaio non carrozzato: …

11.1.1.   Larghezza (2): …

11.1.1.1.   Larghezza massima ammissibile: …

11.1.1.2.   Larghezza minima ammissibile: …

11.2.   Per telaio carrozzato: …

11.2.1.   Larghezza (2)

12.   Carrozzeria

12.1.   Dispositivi per la visione indiretta

12.1.1.   Specchi …

12.1.1.1.   Disegni che indichino la posizione dello specchio rispetto alla struttura del veicolo: …

12.1.1.2.   Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: …

12.1.1.3.   Accessori facoltativi che possono influire sul campo di visibilità posteriore …

12.1.1.4.   Breve descrizione delle eventuali componenti elettroniche del dispositivo di regolazione: …

12.1.2.   Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: …

12.1.2.1.   Disegni sufficientemente particolareggiati con le istruzioni di montaggio: …


(1)  Cancellare la dicitura inutile.

(2)  «Larghezza fuori tutto» di un veicolo, indica la dimensione misurata in conformità alla norma ISO 612-1978, termine n. 6.2. Nel misurare la larghezza dei veicoli non appartenenti alla categoria M1, oltre a quanto disposto da tale norma, non si terrà conto dei seguenti dispositivi:

a)

dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione,

b)

dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione,

c)

dispositivi di rilevazione del funzionamento anomalo degli pneumatici,

d)

elementi sporgenti flessibili del sistema paraspruzzi,

e)

dispositivi di illuminazione,

f)

per gli autobus: rampe d’accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature analoghe in ordine di marcia, purché non sporgano più di 10 mm dai fianchi del veicolo e gli angoli delle rampe anteriori o posteriori siano arrotondati con un raggio non inferiore a 5 mm; i bordi vanno arrotondati a un raggio non inferiore a 2,5 mm.,

g)

dispositivi per la visione indiretta,

h)

indicatori della pressione degli pneumatici,

i)

gradini a scomparsa,

j)

la parte convessa del fianco dello pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno;


ALLEGATO 3

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image

rilasciata da:

nome dell’amministrazione

riguardante (1)

:

il rilascio dell’omologazione

l’estensione dell’omologazione

il rifiuto dell’omologazione

la revoca dell’omologazione

la cessazione definitiva della produzione

di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46

Omologazione n. …Estensione n. …

1.

Denominazione o marchio commerciale del dispositivo: …

2.

Nome del fabbricante del tipo di dispositivo: …

3.

Nome e indirizzo del fabbricante: …

4.

Denominazione e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: …

5.

Data di presentazione per l’omologazione: …

6.

Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione: …

7.

Data del verbale rilasciato da tale servizio …

8.

Numero del verbale rilasciato da tale servizio …

9.

Descrizione sintetica …

Identificazione del dispositivo: specchio, camera e monitor, altro dispositivo (1)

Dispositivo per la visione indiretta delle classi I, II, III, IV, V, VI, S (1)

Simbolo Image quale definito al paragrafo 6.1.3.1.1 del presente regolamento: si/no (1)

10.

Posizione del marchio di omologazione: …

11.

(Eventuali) motivi dell’estensione: …

12.

Rilascio/rifiuto/estensione/revoca dell’omologazione (1):

13.

Luogo: …

14.

Data: …

15.

Firma: …

16.

Alla presente notifica è allegato l’elenco dei documenti presentati all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione e che è ottenibile su richiesta.


(1)  Cancellare la dicitura inutile.


ALLEGATO 4

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image

rilasciata da:

nome dell’amministrazione

riguardante (1)

:

il rilascio dell’omologazione

l’estensione dell’omologazione

il rifiuto dell’omologazione

la revoca dell’omologazione

la cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46

Omologazione n. …Estensione n. …

1.   Marca (nome commerciale del fabbricante): …

2.   Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: …

3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: …

3.1.   Posizione di tale marcatura: …

4.   Categoria cui appartiene il veicolo: (M1, M2, M3, N1, N2 ≤ 7,5 t, N2 > 7,5 t, N3) (1)

5.   Nome e indirizzo del fabbricante: …

6.   Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di fabbricazione: …

7.   (Eventuali) informazioni aggiuntive. V. appendice

8.   Servizio tecnico che effettua le prove: …

9.   Data del verbale di prova: …

10.   Numero del verbale di prova: …

11.   Eventuali osservazioni. V. appendice

12.   Luogo: …

13.   Data: …

14.   Firma: …

15.   Si allega l’indice del fascicolo di omologazione depositato presso l’autorità di omologazione e che è ottenibile su richiesta.


(1)  Cancellare la dicitura inutile.

Appendice

Appendice della scheda di notifica d’omologazione n. … relativa all’omologazione di un tipo di veicolo riguardo al montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46

1.

Denominazione o marchio commerciale degli specchi e dei dispositivi aggiuntivi per la visione indiretta e numero di omologazione dei componenti: …

2.

Classe/i degli specchi e dei dispositivi per la visione indiretta (I, II, III, IV, V, VI, VII, S) (1)

3.

Estensione dell’omologazione del veicolo ai seguenti dispositivi per la visione indiretta: …

4.

Dati per l’identificazione del punto R della posizione a sedere del conducente: …

5.

Larghezza massima e minima della carrozzeria rispetto alla quale sono stati omologati lo specchio e i dispositivi per la visione indiretta (nel caso dei telai cabinati di cui al paragrafo 15.2.2.3 del presente regolamento) …

6.

Alla presente scheda viene allegata la documentazione che segue, recante il numero di omologazione sopra indicato: …

a)

disegni che illustrano il montaggio dei dispositivi per la visione indiretta, …

b)

disegni vari che indicano le posizioni di montaggio e le caratteristiche della parte della struttura su cui sono installati i dispositivi per la visione indiretta. …

7.

Osservazioni: (per esempio valido per la circolazione a destra/sinistra (1)) …


(1)  Cancellare la dicitura inutile.


ALLEGATO 5

ESEMPIO DI MARCHIO DI OMOLOGAZIONE DI UN DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA

(v. paragrafo 5.4 del regolamento).

Image

Questo marchio di omologazione apposto su un dispositivo per la visione indiretta indica che lo specchio è un retrovisore, che appartiene alla classe II e che è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) ai sensi del regolamento n. 46 con il numero di omologazione 042439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che, quando fu rilasciata l’omologazione, il regolamento n. 46 comprendeva già la serie di modifiche 04.

Nota: Il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere collocati vicino al cerchio, al di sopra o al di sotto della lettera «E» oppure a destra o a sinistra della stessa. Le cifre che compongono il numero di omologazione vanno allineate sullo stesso lato della «E» e devono essere rivolte nello stesso senso. Il simbolo aggiuntivo va posto direttamente di fronte al numero di omologazione. Nei numeri di omologazione, evitare la numerazione romana per non creare confusione con altri simboli.


ALLEGATO 6

METODO DI PROVA PER DETERMINARE IL COEFFICIENTE DI RIFLESSIONE

1.   DEFINIZIONI

1.1.   Illuminante normalizzato CIE A (1): illuminante colorimetrico che rappresenta l’emissione del corpo nero a T68 = 2 855,6 K.

1.1.2.   Sorgente normalizzata CIE A (1): lampada a incandescenza con filamento di tungsteno in atmosfera gassosa, funzionante a una temperatura di colore di T68 = 2 855,6 K.

1.1.3.   Osservatore colorimetrico normalizzato CIE 1931 (1): ricettore di radiazioni, le cui caratteristiche colorimetriche corrispondono alle componenti tricromatiche spettrali Formula, Formula, Formula (v. tabella).

1.1.4.   Componenti tricromatiche spettrali CIE (1): valori delle componenti tricromatiche spettrali di uno spettro di uguale energia nel sistema CIE (XYZ).

1.1.5.   Visione fotopica (1): visione di un occhio normale, adattato a livelli di luminanza di almeno varie cd/m2.

2.   APPARECCHIATURA

2.1.   Aspetti generali

L’apparecchiatura consiste in una sorgente luminosa, un supporto per il campione, un ricevitore con rivelatore fotoelettrico e un indicatore (v. figura 1), nonché nei mezzi necessari a eliminare gli effetti della luce estranea.

Il ricevitore può essere munito di fotometro integratore (sfera di Ulbricht) per facilitare la misurazione del fattore di riflessione degli specchi non piani (convessi) (v. figura 2).

2.2.   Caratteristiche spettrali della sorgente luminosa e del ricevitore

La sorgente luminosa è una sorgente normalizzata CIE A associata a un’ottica che consente di ottenere un fascio di raggi luminosi pressoché paralleli. Si raccomanda l’uso di uno stabilizzatore di tensione per mantenere costante la tensione della lampada per tutto il periodo di funzionamento.

Il ricevitore comprende un rivelatore fotoelettrico la cui risposta spettrale è proporzionale alla funzione di luminosità fotopica dell’osservatore colorimetrico normalizzato CIE (1931) (v. tabella). È consentito l’uso di qualsiasi altra combinazione di illuminante, filtro e ricevitore che dia un equivalente globale dell’illuminante normalizzato CIE A e della visione fotopica. Se il ricevitore comprende una sfera di Ulbricht, la superficie interna della sfera deve essere rivestita di uno strato bianco opaco (diffondente) non selettivo rispetto alla lunghezza d’onda.

2.3.   Condizioni geometriche

L’angolo del fascio incidente (θ) con la perpendicolare della superficie di prova dev’essere possibilmente di 0,44 ± 0,09 rad (25 ± 5°) e non deve oltrepassare il limite superiore di tolleranza (cioè 0,53 rad o 30°). L’asse del ricettore deve formare con questa perpendicolare un angolo (θ) uguale a quello del fascio incidente (v. figura 1). Quando colpisce la superficie di prova, il fascio incidente deve avere un diametro di almeno 13 mm (0,5 pollici). Il fascio riflesso non deve essere più ampio della superficie sensibile del rivelatore fotoelettrico, deve coprire almeno il 50 % di tale superficie e, per quanto possibile, la stessa porzione di superficie del fascio usato per tarare lo strumento.

Se il ricettore comprende una sfera di Ulbricht, questa deve avere un diametro minimo di 127 mm (5 pollici). Il campione e le aperture per il fascio incidente nella parete della sfera devono avere dimensioni sufficienti per lasciar passare completamente il fascio luminoso incidente e quello riflesso. Il rivelatore fotoelettrico va disposto in modo da non ricevere direttamente la luce del fascio incidente o del fascio riflesso.

2.4.   Caratteristiche elettriche dell’insieme rivelatore fotoelettrico-misuratore

L’uscita del rivelatore fotoelettrico letta sull’indicatore deve risultare una funzione lineare dell’intensità luminosa della superficie fotosensibile. Per facilitare l’azzeramentoo e le regolazioni di taratura vanno predisposti opportuni mezzi elettrici e/o ottici. Tali mezzi non devono pregiudicare la linearità o le caratteristiche spettrali dello strumento. La precisione dell’insieme rivelatore fotoelettrico-misuratore dovrà essere di ± 2 % sull’intera scala o, se inferiore, di ± 10 % del valore misurato.

2.5.   Supporto del campione

Il meccanismo deve consentire di disporre il campione in modo che l’asse del braccio della sorgente e quello del braccio del ricettore si intersechino a livello della superficie riflettente. La superficie riflettente può trovarsi all’interno o su uno dei due lati dello specchio campione, a seconda che si tratti di uno specchio in prima superficie, in seconda superficie o di uno specchio prismatico del tipo «flip».

3.   PROCEDURA

3.1.   Metodo della taratura diretta

Nel metodo della taratura diretta, il campione di riferimento usato è l’aria. Questo metodo si applica agli strumenti costruiti in modo da consentire una taratura al 100 % della scala orientando il ricettore direttamente sull’asse della sorgente luminosa (v. figura 1).

In taluni casi (se ad esempio si misurano superfici a basso fattore di riflessione) può essere preferibile usare un punto di taratura intermedio (tra 0 e 100 % della scala). In questi casi è necessario intercalare nel cammino ottico un filtro neutro con fattore di trasmissione noto e regolare il sistema di taratura finché l’indicatore dia la percentuale di trasmissione corrispondente al filtro neutro. Il filtro va tolto prima di procedere alle misurazioni del fattore di riflessione.

3.2.   Metodo della taratura indiretta

Questo metodo si applica agli strumenti con sorgente e ricettore a geometria fissa. Esso richiede una riflettanza correttamente calibrata e mantenuta tale. Il campione di riferimento sarà preferibilmente uno specchio piano con un valore di riflettanza il più prossimo possibile a quello dei campioni di prova.

3.3.   Misurazione di uno specchio piano

La riflettanza dei campioni di specchi piani può essere misurata con strumenti tarati con il metodo diretto o indiretto. Il valore della riflettanza è letto direttamente sul quadrante dell’indicatore.

3.4.   Misurazione di specchi non piani (convessi)

Per misurare la riflettanza di specchi non piani (convessi) sono necessari strumenti che incorporino nel ricevitore una sfera di Ulbricht (v. figura 2). Se, con uno specchio campione con riflettanza E%, lo strumento di misura indica ne divisioni, nx divisioni corrisponderanno, con uno specchio a riflettanza sconosciuta, a una riflettanza di X%, secondo la formula:

Formula

Figura 1

Schema generale del riflettometro configurato per permettere entrambi i metodi di taratura

Image

Figura 2

Schema generale del riflettometro con sfera di Ulbricht nel ricettore

Image

4.   Valori delle componenti tricromatiche spettrali dell’osservatore di riferimento colorimetrico CIE 1931 (2)

La tabella è tratta dalla pubblicazione CIE 50 (45) (1970)

λ

nm

Formula

Formula

Formula

380

0,001 4

0,000 0

0,006 5

390

0,004 2

0,000 1

0,020 1

400

0,014 3

0,000 4

0,067 9

410

0,043 5

0,001 2

0,207 4

420

0,134 4

0,004 0

0,645 6

430

0,283 9

0,011 6

1,385 6

440

0,348 3

0,023 0

1,747 1

450

0,336 2

0,038 0

1,772 1

460

0,290 8

0,060 0

1,669 2

470

0,195 4

0,091 0

1,287 6

480

0,095 6

0,139 0

0,813 0

490

0,032 0

0,208 0

0,465 2

500

0,004 9

0,323 0

0,272 0

510

0,009 3

0,503 0

0,158 2

520

0,063 3

0,710 0

0,078 2

530

0,165 5

0,862 0

0,042 2

540

0,290 4

0,954 0

0,020 3

550

0,433 4

0,995 0

0,008 7

560

0,594 5

0,995 0

0,003 9

570

0,762 1

0,952 0

0,002 1

580

0,916 3

0,870 0

0,001 7

590

1,026 3

0,757 0

0,001 1

500

1,062 2

0,631 0

0,000 3

610

1,002 6

0,503 0

0,000 3

620

0,854 4

0,381 0

0,000 2

630

0,642 4

0,265 0

0,000 0

640

0,447 9

0,175 0

0,000 0

650

0,283 5

0,107 0

0,000 0

660

0,164 9

0,061 0

0,000 0

670

0,087 4

0,032 0

0,000 0

680

0,046 8

0,017 0

0,000 0

690

0,022 7

0,008 2

0,000 0

700

0,011 4

0,004 1

0,000 0

710

0,005 8

0,002 1

0,000 0

720

0,002 9

0,001 0

0,000 0

730

0,001 4

0,000 5

0,000 0

740

0,000 7

0,000 2 (3)

0,000 0

750

0,000 3

0,000 1

0,000 0

760

0,000 2

0,000 1

0,000 0

770

0,000 1

0,000 0

0,000 0

780

0,000 0

0,000 0

0,000 0

Illustrazione esplicativa

Esempio di dispositivo per misurare la riflettanza di specchi sferici

Image

(1)  Definizioni tratte dalla pubblicazione CIE 50 (45), International Electronical Vocabulary, Group 45, Lighting

(2)  Tabella abbreviata. I valori di Formula sono arrotondati al quarto decimale.

(3)  Cambiato nel 1966 (da 3 a 2).


ALLEGATO 7

PROCEDURA PER MISURARE IL RAGGIO DI CURVATURA «r» DELLA SUPERFICIE RIFLETTENTE DI UNO SPECCHIO

1.   MISURAZIONE

1.1.   Apparecchiatura

Si usa un apparecchio detto «sferometro» simile a quello descritto alla figura 1 del presente allegato, avente, tra la punta di misurazione e i piedi fissi, le distanze indicate.

1.2.   Punti di misurazione

1.2.1.   I raggi di curvatura principali vanno misurati in 3 punti situati il più vicino possibile a 1/3, a 1/2 e a 2/3 dell’arco della superficie riflettente passante per il centro di tale superficie e parallelo al segmento b o dell’arco passante per il centro della superficie riflettente e perpendicolare a detto segmento, se questo arco risulta più lungo.

1.2.2.   Se, però, le dimensioni della superficie riflettente non consentono di effettuare misurazioni nelle direzioni di cui al paragrafo 2.1.1.6 del presente regolamento, i servizi tecnici che eseguono la prova possono effettuare le misurazioni al punto suddetto in due direzioni perpendicolari, il più possibile vicine a quelle sopra prescritte.

2.   CALCOLO DEL RAGGIO DI CURVATURA «r»

Il raggio di curvatura «r»espresso in mm, è calcolato mediante la formula:

Formula

in cui:

rp1

=

di curvatura al primo punto di misurazione,

rp2

=

raggio di curvatura al secondo punto di misurazione,

rp3

=

raggio di curvatura al terzo punto di misurazione.

Figura 1

Sferometro

Image

ALLEGATO 8

PROCEDURA PER DETERMINARE IL PUNTO «H» E L’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO PER I POSTI A SEDERE NEI VEICOLI A MOTORE (1)

 


(1)  Il procedimento è descritto nell’allegato 1 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (RE.3), (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 2). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

Appendice 1

Descrizione della macchina tridimensionale per determinare il punto «H» (macchina 3-D H) (1)

 


(1)  Il procedimento è descritto nell’allegato 1 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (RE.3), (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 2). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

Appendice 2

Sistema di riferimento tridimensionale (1)

 


(1)  Il procedimento è descritto nell’allegato 1 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (RE.3), (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 2). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

Appendice 3

Dati di riferimento relativi ai posti a sedere (1)

 


(1)  Il procedimento è descritto nell’allegato 1 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (RE.3), (documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 2). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.


ALLEGATO 9

(Riservato)

 


ALLEGATO 10

CALCOLO DELLA DISTANZA DI RILEVAMENTO

1.   DISPOSITIVO A TELECAMERA E MONITOR PER LA VISIONE INDIRETTA

1.1.   Determinazione del particolare minimo visibile

Il particolare minimo visibile a occhio nudo deve essere definito in base a prove standard di oftalmologia come il test dell’anello di Landolt o il TOD (Triangle Orientation Discrimination). Il particolare minimo visibile al centro del sistema di visualizzazione può essere determinato utilizzando il test dell’anello di Landolt («C» di Landolt) o il TOD. Nel resto dell’area di visualizzazione il particolare minimo visibile può essere stimato a partire dal particolare minimo visibile determinato al centro e dalla deformazione locale dell’immagine. Ad esempio, nel caso di una macchina fotografica digitale, il particolare minimo visibile in un determinato pixel (nel monitor) è inversamente proporzionale all’angolo solido del pixel.

1.1.1.   Test dell’anello di Landolt («C» di Landolt)

Nel test dell’anello di Landolt, il soggetto della prova valuta i simboli del test. Secondo questo test il particolare minimo visibile è definito come l’angolo visivo della distanza tra le estremità della «C» di Landolt nella dimensione di soglia ed è espresso in arcominuti. La dimensione di soglia corrisponde alla dimensione alla quale il soggetto giudica correttamente l’orientamento nel 75 % delle prove. Il particolare minimo visibile si determina con un test che implica un osservatore umano. Un diagramma di prova contenente simboli di prova viene posto davanti alla telecamera e l’osservatore giudica l’orientamento dei simboli di prova che compaiono sul monitor. Il particolare minimo visibile ωc (in arcominuti) si calcola a partire dalla dimensione di soglia della distanza tra le estremità della «C» di Landolt, d (m), e dalla distanza fra il modello di prova e la telecamera, D (m), come segue:

Formula

1.1.2.   Test di TOD

Il test dell’anello di Landolt può essere usato per determinare il particolare minimo visibile di un sistema a telecamera e monitor. Per sistemi basati su sensori è tuttavia più idoneo usare il metodo TOD (Triangle Orientation Discrimination). Tale metodo è analogo al test dell’anello di Landolt ma utilizza come ottotipi dei triangoli equilateri. Il metodo TOD è descritto in dettaglio dal Bijl & Valeton (1999), che forniscono orientamenti pratici su come effettuare una misurazione TOD. In questo metodo, ottotipi triangolari di prova (v. grafico 1) vengono visti attraverso il sistema visivo sottoposto a prova. Ciascun triangolo può assumere un orientamento su quattro possibili (una punta verso l’alto, verso sinistra, verso destra o verso il basso) e l’osservatore indica/indovina l’orientamento di ciascun triangolo. Ripetendo questa procedura per molti triangoli (orientati a caso) di diverse dimensioni può essere rilevata la quota delle risposte corrette (v. figura 2), che aumenta all’aumentare della dimensione del modello di prova. La soglia è definita come il momento in cui la quota corretta supera il livello di 0,75 e può essere calcolata introducendo tra i dati una funzione liscia (v. Bijl & Valeton, 1999). Viene raggiunta la percezione critica quando il diametro dell’oggetto critico è pari a due volte la larghezza del triangolo alle dimensioni di soglia. Il particolare minimo visibile (ωc) è pari a 0,25 volte la larghezza del triangolo alle dimensioni di soglia. Ciò significa che, dalla larghezza di soglia del triangolo W (in m) e dalla distanza tra il modello di prova e la telecamera D (in m) il particolare minimo visibile ωc (in arcominuti) viene calcolato come segue:

Formula

Figura 1

Modelli di prova triangolari usati per il metodo TOD (Triangle Orientation Discrimination)

Image

Figura 2

Relazione tipica tra la dimensione del triangolo e la percentuale di risposte corrette.

Image

1.2.   Determinazione della distanza critica di osservazione del monitor

Per un monitor avente determinate dimensioni e proprietà, è possibile calcolare la distanza da esso entro la quale la distanza di rilevamento dipende solo dalle prestazioni della telecamera. La distanza critica di osservazione rmcrit è definita come la distanza alla quale il particolare minimo visibile visualizzato sul monitor occupa 1 arcominuto misurato a partire dagli occhi (la soglia di acuità di un osservatore standard).

Formula

in cui:

rmcrit

:

distanza critica di osservazione del monitor (m)

δ

:

dimensioni del particolare minimo visibile sul monitor (m)

1.3.   Determinazione della distanza di rilevamento

1.3.1.   Distanza massima di rilevamento all’interno della distanza critica di osservazione: se, a causa della posizione, la distanza occhi/monitor è inferiore alla distanza critica di osservazione, la distanza di rilevamento massima ottenibile si definisce come:

Formula

in cui:

rdclose

:

distanza di rilevamento (m)

D0

:

diametro dell’oggetto critico (m) in conformità al paragrafo 2.1.2.6 del presente regolamento; per il calcolo di rdclose nei dispositivi appartenenti alle classi V e VI, si deve usare un valore rappresentativo di 0,30 m

f

:

fattore di incremento della soglia, pari a 8

ωc

:

particolare minimo visibile (in arcominuti)

1.3.2.   Distanza di rilevamento superiore alla distanza critica di osservazione. Se, a causa della posizione, la distanza occhi-monitor è maggiore della distanza critica di osservazione, la distanza di rilevamento massima ottenibile si definisce come:

Formula (m)

in cui:

rdfar

:

distanza di rilevamento per distanze superiori alla distanza critica di osservazione (m)

rdclose

:

distanza di rilevamento per distanze inferiori alla distanza critica di osservazione (m)

rm

:

distanza di osservazione, ossia distanza tra occhi e monitor (m)

rmcrit

:

distanza critica di osservazione (m)

2.   REQUISITI FUNZIONALI SECONDARI

Effettuata l’installazione del sistema, occorre appurare se il dispositivo nel suo complesso può ancora soddisfare i requisiti funzionali indicati al paragrafo 6.2.2 del presente regolamento, soprattutto riguardo alla correzione dell’abbagliamento e alla luminanza minima e massima del monitor. Occorre anche stabilire in che misura vadano corretti l’abbagliamento e l’angolo di incidenza della luce solare sul monitor; i risultati vanno comparati ai corrispondenti risultati ottenuti dalle misurazioni effettuate sul sistema. Ciò può avvenire con un modello CAD, determinando gli angoli di incidenza della luce per il dispositivo montato su un veicolo o effettuando le misurazioni del caso sul veicolo come descritto al paragrafo 6.2.2.2 del presente regolamento.


ALLEGATO 11

DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI DELL’OGGETTO VISUALIZZATO

1.   DISPOSITIVO A TELECAMERA E MONITOR PER LA VISIONE INDIRETTA

1.1.   Aspetti generali

Nel determinare le dimensioni dell’oggetto visualizzato occorre considerare la possibilità della comparsa dell’effetto smear. Ciò ha conseguenze sull’immagine dei monitor e provoca l’occultamento del campo visivo e quindi dell’oggetto. Si effettuano le seguenti distinzioni:

1.2.   Caso A: compare l’effetto smear

1.2.1.   Fase 1: alle condizioni di cui al paragrafo 6.2.2.2.1.2 del presente regolamento, misurare, p.es. con un microscopio di misurazione, la larghezza (s) della striscia verticale che appare sul monitor.

1.2.2.   Fase 2: porre l’oggetto a una distanza predefinita dalla telecamera. Misurare la larghezza dell’oggetto visualizzato sul monitor (b) in una situazione senza luce solare reale, p.es. con un microscopio di misurazione.

1.2.3.   Fase 3: calcolare la larghezza residua dell’oggetto (α) in base all’equazione che segue:

Formula

in cui:

α

:

larghezza residua dell’oggetto visualizzato sul monitor (con effetto smear) (in arcominuti)

b

:

larghezza dell’oggetto visualizzato sul monitor (senza effetto smear) (mm)

s

:

larghezza dell’effetto smear (mm)

r

:

distanza di osservazione (mm)

1.3.   Caso B: l’effetto smear non compare

1.3.1.   Fase 1: porre l’oggetto a una distanza predefinita dalla telecamera. Misurare la larghezza dell’oggetto visualizzato sul monitor (b) in una situazione senza luce solare reale, p.es. con un microscopio di misurazione.

1.3.2.   Fase 2: calcolare la larghezza dell’oggetto (α) in base all’equazione che segue:

Formula

in cui:

α

:

larghezza dell’oggetto visualizzato sul monitor (senza effetto smear) (in arcominuti)

b

:

larghezza dell’oggetto visualizzato sul monitor (senza effetto smear) (mm)

r

:

distanza di osservazione (mm)

1.4.   Dati contenuti nelle istruzioni per l’uso

In caso di dispositivi a telecamera e monitor delle classi V e VI, le istruzioni per l’uso devono comprendere una tabella indicante l’altezza di montaggio minima e massima dal suolo della telecamera, considerando le varie distanze di osservazione. La telecamera va montata nell’ambito dell’intervallo di altezze applicabile. Le distanze di osservazione vanno scelte nell’ambito dell’uso previsto. Un esempio di ciò si trova nella tabella che segue.

Distanza di osservazione

0,5 m

1,0 m

1,5 m

2,0 m

2,5 m

Altezza minima di montaggio:

paragrafo 1.4.1

paragrafo 1.4.1

paragrafo 1.4.1

paragrafo 1.4.1

paragrafo 1.4.1

Altezza massima di montaggio:

paragrafo 1.4.2

paragrafo 1.4.2

paragrafo 1.4.2

paragrafo 1.4.2

paragrafo 1.2.2

1.4.1.   Il valore dell’altezza minima di montaggio è lo stesso per tutte le distanze di osservazione in quanto è indipendente dalla distanza di osservazione. Esso è determinato dalle dimensioni del campo di visibilità e del campo visivo della telecamera. Per calcolare l’altezza minima di montaggio, seguire le seguenti fasi operative.

1.4.1.1.   Fase 1: delineare sul suolo il campo di visibilità previsto.

1.4.1.2.   Fase 2: porre la telecamera al di sopra del campo di visibilità in modo che con essa si possa osservare tale campo. La posizione laterale deve essere conforme alla posizione prevista di montaggio sul veicolo.

1.4.1.3.   Fase 3: variare l’altezza della telecamera al di sopra del suolo in modo che il campo di visibilità apparso sul monitor copra una zona di dimensioni almeno pari a quelle del campo di visibilità. Inoltre, l’immagine del campo di visibilità deve riempire l’intero schermo del monitor.

1.4.1.4.   Fase 4: misurare l’altezza tra telecamera e suolo corrispondente all’altezza minima di montaggio. Registrare il valore del risultato.

1.4.2.   Il valore dell’altezza massima varia al variare delle distanze di osservazione in quanto le dimensioni dell’oggetto visualizzato variano secondo l’altezza di montaggio. Per calcolare l’altezza massima di montaggio, seguire le seguenti fasi operative.

1.4.2.1.   Fase 1: determinare la larghezza minima bmin dell’oggetto critico visualizzata sul monitor per ciascuna distanza di osservazione.

Formula

in cui:

r

:

distanza di osservazione in mm

bmin

:

larghezza minima dell’oggetto visualizzato sul monitor in mm

1.4.2.2.   Fase 2: porre l’oggetto critico all’interno del campo visivo delineato in una posizione in cui la distanza tra oggetto critico e telecamera sia massima. Le condizioni di illuminamento devono essere tali che l’oggetto critico sia chiaramente visibile sul monitor.

1.4.2.3.   Fase 3: selezionare il primo valore delle possibili distanze di osservazione.

1.4.2.4.   Fase 4: variare l’altezza della telecamera dal suolo in modo che la larghezza residua B dell’oggetto visualizzato sullo schermo sia pari alla larghezza minima attribuita a tale distanza di osservazione.

Formula

in cui:

B

:

larghezza residua dell’oggetto visualizzato sul monitor (che sarà «b» nei casi in cui l’effetto smear non compare e «b – s» nei casi in cui esso compare) in mm (v. paragrafo 1.1. «Aspetti generali»)

1.4.2.5.   Fase 5: misurare l’altezza tra telecamera e suolo corrispondente all’altezza massima di montaggio attribuita a tale distanza di osservazione. Registrare il valore del risultato.

1.4.2.6.   Fase 6: ripetere le suddette fasi 4 e 5 per le altre distanze di osservazione.


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