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Document 42012X0107(04)
2010 amendments to Regulation No 77 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of parking lamps for power-driven vehicles
Modifiche 2010 del regolamento n. 77 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore
Modifiche 2010 del regolamento n. 77 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore
GU L 4 del 7.1.2012, p. 21–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
7.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 4/21 |
Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html
Modifiche 2010 del regolamento n. 77 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore
Modifiche del regolamento n. 77 pubblicato nella GU L 130 del 28.5.2010, pag. 1.
Comprendenti:
Supplemento 13 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010
Supplemento 14 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 26 giugno 2011
Modifiche dell’indice
L’indice è modificato come segue:
«…
ALLEGATI
Allegato 1 — |
Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce di stazionamento a norma del regolamento n. 77 |
Allegato 2 — |
Esempi di configurazione del marchio di omologazione |
Allegato 3 — |
Angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa nello spazio |
Allegato 4 — |
Misure fotometriche |
Allegato 5 — |
Prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione |
Allegato 6 — |
Prescrizioni minime per i prelievi di campioni effettuati da un ispettore». |
Modifiche del testo del regolamento
È inserito un nuovo punto 6.3.3, così formulato:
«6.3.3. |
Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall’uso di attrezzi.» |
I punti da 8 a 8.2 sono modificati come segue:
«8. PROCEDURA DI PROVA
8.1. |
Tutte le misurazioni, fotometriche e colorimetriche, devono essere effettuate:
|
8.2. |
Il laboratorio di prova deve esigere che il costruttore fornisca il dispositivo di controllo della sorgente luminosa necessario per alimentare la sorgente luminosa e le funzioni del caso. |
Sono inseriti i nuovi paragrafi 8.3 e 8.4, così formulati:
«8.3. |
La tensione da applicare alla lampada deve essere annotata nella scheda di comunicazione che figura nell’allegato 1 del presente regolamento. |
8.4. |
Devono essere stabiliti i limiti della superficie apparente nella direzione dell’asse di riferimento di un dispositivo di segnalazione luminosa.» |
Il paragrafo 9 è modificato come segue:
«9. COLORE DELLA LUCE EMESSA
Il colore della luce emessa all’interno del campo della griglia di distribuzione della luce di cui al paragrafo 2 dell’allegato 4 deve essere rosso, bianco o ambra. Per il controllo di queste caratteristiche colorimetriche, si utilizza la procedura di prova descritta al paragrafo 8 del presente regolamento. Al di fuori di tale campo non si deve osservare una netta variazione di colore.
Tuttavia, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità ai punti pertinenti del paragrafo 8.1 del presente regolamento.»
Il paragrafo 12.2 è modificato come segue:
«12.2. |
Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure per il controllo della conformità della produzione indicate nell’allegato 5 del presente regolamento.» |
Il paragrafo 12.3 è modificato come segue:
«12.3. |
Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell’allegato 6 del presente regolamento.» |
Modifiche degli allegati
L’allegato 1, punto 9, è modificato come segue:
«9. |
Descrizione sintetica: […] Condizioni geometriche di installazione ed eventuali variazioni ad esse relative: Presenza di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell’intensità variabile:
Tensione/i di ingresso fornita/e da un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell’intensità variabile: Costruttore del dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell’intensità variabile e numero di identificazione (se il dispositivo di controllo della sorgente luminosa fa parte della lampada, ma non è incluso nell’alloggiamento della stessa):». |
Il titolo dell’allegato 2 è modificato come segue:
«ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE»
L’allegato 4, paragrafo 3.1, è modificato come segue:
«3.1. |
Per le sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo): con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente ai punti pertinenti del paragrafo 8.1. del presente regolamento.» |
L’allegato 5 è soppresso.
L’allegato 6 (precedente) è rinumerato allegato 5.
L’allegato 5 (nuovo), paragrafi 2.4 e 2.5, è modificato come segue:
«2.4. |
Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche La luce campione deve essere sottoposta a misurazioni fotometriche per la verifica dei valori minimi nei punti indicati nell’allegato 4 e per la verifica delle coordinate cromatiche richieste. |
2.5. |
Criteri di accettabilità Il costruttore è tenuto a … I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo a campione ai sensi dell’allegato 6 (primo campionamento) sia di 0,95.» |
L’allegato 7 (precedente) è rinumerato allegato 6.
(1) Ai fini del presente regolamento, “facente parte della lampada” significa che il dispositivo è fisicamente inserito nell’alloggiamento della lampada oppure è situato esternamente (separato o no), ma viene comunque fornito dal costruttore della lampada come parte del sistema di illuminazione. Le condizioni di funzionamento e montaggio di questi sistemi supplementari saranno oggetto di disposizioni speciali. »