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Document 42012X0107(04)

    Modifiche 2010 del regolamento n. 77 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore

    GU L 4 del 7.1.2012, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/77/oj

    7.1.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 4/21


    Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

    http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

    Modifiche 2010 del regolamento n. 77 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore

    Modifiche del regolamento n. 77 pubblicato nella GU L 130 del 28.5.2010, pag. 1.

    Comprendenti:

    Supplemento 13 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 9 dicembre 2010

    Supplemento 14 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 26 giugno 2011

    Modifiche dell’indice

    L’indice è modificato come segue:

    «…

    ALLEGATI

    Allegato 1 —

    Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce di stazionamento a norma del regolamento n. 77

    Allegato 2 —

    Esempi di configurazione del marchio di omologazione

    Allegato 3 —

    Angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa nello spazio

    Allegato 4 —

    Misure fotometriche

    Allegato 5 —

    Prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione

    Allegato 6 —

    Prescrizioni minime per i prelievi di campioni effettuati da un ispettore».

    Modifiche del testo del regolamento

    È inserito un nuovo punto 6.3.3, così formulato:

    «6.3.3.

    Un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall’uso di attrezzi.»

    I punti da 8 a 8.2 sono modificati come segue:

    «8.   PROCEDURA DI PROVA

    8.1.

    Tutte le misurazioni, fotometriche e colorimetriche, devono essere effettuate:

    8.1.1.

    nel caso di una luce con sorgente luminosa sostituibile, sprovvista di dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa, con una lampada a incandescenza di serie, colorata o incolore, appartenente alla categoria prescritta per il dispositivo, alimentata con la tensione necessaria a produrre il flusso luminoso di riferimento richiesto per tale categoria di lampade;

    8.1.2.

    nel caso di una luce munita di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo), con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente;

    8.1.3.

    nel caso di un sistema munito di dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa facente parte della lampada (1), applicando ai connettori di ingresso della lampada la tensione dichiarata dal costruttore o, se la tensione non è indicata, una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente;

    8.1.4.

    nel caso di un sistema munito di dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa non facente parte della lampada, applicando ai connettori di ingresso della lampada la tensione dichiarata dal costruttore.

    8.2.

    Il laboratorio di prova deve esigere che il costruttore fornisca il dispositivo di controllo della sorgente luminosa necessario per alimentare la sorgente luminosa e le funzioni del caso.

    Sono inseriti i nuovi paragrafi 8.3 e 8.4, così formulati:

    «8.3.

    La tensione da applicare alla lampada deve essere annotata nella scheda di comunicazione che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

    8.4.

    Devono essere stabiliti i limiti della superficie apparente nella direzione dell’asse di riferimento di un dispositivo di segnalazione luminosa.»

    Il paragrafo 9 è modificato come segue:

    «9.   COLORE DELLA LUCE EMESSA

    Il colore della luce emessa all’interno del campo della griglia di distribuzione della luce di cui al paragrafo 2 dell’allegato 4 deve essere rosso, bianco o ambra. Per il controllo di queste caratteristiche colorimetriche, si utilizza la procedura di prova descritta al paragrafo 8 del presente regolamento. Al di fuori di tale campo non si deve osservare una netta variazione di colore.

    Tuttavia, per le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità ai punti pertinenti del paragrafo 8.1 del presente regolamento.»

    Il paragrafo 12.2 è modificato come segue:

    «12.2.

    Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative alle procedure per il controllo della conformità della produzione indicate nell’allegato 5 del presente regolamento.»

    Il paragrafo 12.3 è modificato come segue:

    «12.3.

    Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell’allegato 6 del presente regolamento.»

    Modifiche degli allegati

    L’allegato 1, punto 9, è modificato come segue:

    «9.

    Descrizione sintetica:

    […]

    Condizioni geometriche di installazione ed eventuali variazioni ad esse relative:

    Presenza di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell’intensità variabile:

    a)

    facente parte della lampada: sì/no/non pertinente (2)

    b)

    non facente parte della lampada: sì/no/non pertinente (2)

    Tensione/i di ingresso fornita/e da un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell’intensità variabile:

    Costruttore del dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa/dell’intensità variabile e numero di identificazione (se il dispositivo di controllo della sorgente luminosa fa parte della lampada, ma non è incluso nell’alloggiamento della stessa):».

    Il titolo dell’allegato 2 è modificato come segue:

    «ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE»

    L’allegato 4, paragrafo 3.1, è modificato come segue:

    «3.1.

    Per le sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e di altro tipo):

    con le sorgenti luminose presenti nella luce, conformemente ai punti pertinenti del paragrafo 8.1. del presente regolamento.»

    L’allegato 5 è soppresso.

    L’allegato 6 (precedente) è rinumerato allegato 5.

    L’allegato 5 (nuovo), paragrafi 2.4 e 2.5, è modificato come segue:

    «2.4.

    Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche

    La luce campione deve essere sottoposta a misurazioni fotometriche per la verifica dei valori minimi nei punti indicati nell’allegato 4 e per la verifica delle coordinate cromatiche richieste.

    2.5.

    Criteri di accettabilità

    Il costruttore è tenuto a …

    I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo a campione ai sensi dell’allegato 6 (primo campionamento) sia di 0,95.»

    L’allegato 7 (precedente) è rinumerato allegato 6.


    (1)  Ai fini del presente regolamento, “facente parte della lampada” significa che il dispositivo è fisicamente inserito nell’alloggiamento della lampada oppure è situato esternamente (separato o no), ma viene comunque fornito dal costruttore della lampada come parte del sistema di illuminazione. Le condizioni di funzionamento e montaggio di questi sistemi supplementari saranno oggetto di disposizioni speciali. »


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