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Document 42011X1206(03)

Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

GU L 323 del 6.12.2011, p. 46–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/48(2)/oj

6.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/46


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Comprendente tutto il testo valido fino a:

 

Supplemento 6 alla serie di modifiche 04 — Data di entrata in vigore: 30 gennaio 2011

 

Serie di modifiche 05 — Data di entrata in vigore: 30 gennaio 2011

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni generali

6.

Prescrizioni particolari

7.

Modifiche ed estensioni dell’omologazione del tipo di veicolo o dell’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su di esso montati

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Cessazione definitiva della produzione

11.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

12.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica riguardante il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo all’installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa ai sensi del regolamento n. 48

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Esempi di superfici, assi, centri di riferimento e angoli di visibilità geometrica dei dispositivi di illuminazione

Allegato 4 —

Visibilità di una luce rossa verso l’avanti e visibilità di una luce bianca all’indietro

Allegato 5 —

Stati di carico da prendere in considerazione per determinare le variazioni nell’orientamento verticale dei proiettori anabbaglianti

Allegato 6 —

Metodo per misurare il variare dell’inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico

Allegato 7 —

Indicazione dell’inclinazione verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante, di cui al paragrafo 6.2.6.1.1 e dell’inclinazione verso il basso della linea di demarcazione del proiettore fendinebbia anteriore, di cui al paragrafo 6.3.6.1.2 del presente regolamento

Allegato 8 —

Comandi dei dispositivi per regolare l’inclinazione dei proiettori di cui al paragrafo 6.2.6.2.2 del presente regolamento

Allegato 9 —

Controllo della conformità della produzione

Allegato 10 —

Esempi di sorgenti luminose

Allegato 11 —

Visibilità posteriore, anteriore e laterale dei marcatori di sagoma di un veicolo

Allegato 12

 

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli appartenenti alle categorie M e N, nonché ai loro rimorchi (categoria O) (1), riguardo all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.   «omologazione di un veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo riguardo al numero e alle modalità di installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

2.2.   «tipo di veicolo riguardo all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa» indica veicoli che non differiscono tra loro negli aspetti essenziali di cui ai paragrafi da 2.2.1 a 2.2.4.

I veicoli degli esempi che seguono non sono perciò considerati «veicoli di tipo diverso»: veicoli che, pur diversi da quelli indicati ai paragrafi da 2.2.1 a 2.2.4, rispettano genere, numero, posizione, visibilità geometrica delle luci e inclinazione del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicolo in questione, e veicoli sui quali sono montate, o mancano, luci facoltative:

2.2.1.

le dimensioni e la forma esterna del veicolo;

2.2.2.

il numero e la posizione dei dispositivi;

2.2.3.

il sistema per regolare l’inclinazione del proiettore;

2.2.4.

il sistema della sospensione.

2.3.   «piano trasversale» indica un piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;

2.4.   «veicolo a vuoto» indica un veicolo senza conducente, equipaggio, passeggeri o carico, munito di serbatoio del carburante pieno, ruota di scorta e utensili normalmente presenti;

2.5.   «veicolo a pieno carico» indica un veicolo caricato fino a raggiungere la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore, il quale stabilisce anche la ripartizione del carico sugli assi secondo il metodo descritto nell’allegato 5;

2.6.   «dispositivo» indica un elemento o un insieme di elementi che svolgono una o più funzioni;

2.6.1.   «funzione di illuminazione» indica la luce emessa da un dispositivo per illuminare la strada e gli oggetti nella direzione in cui si muove il veicolo;

2.6.2.   «funzione di segnalazione luminosa» indica la luce emessa o riflessa da un dispositivo per dare agli altri utenti della strada informazioni visive sulla presenza, l’identificazione e/o i cambiamenti di direzione del veicolo;

2.7.   «luce» indica un dispositivo destinato ad illuminare la strada o a emettere un segnale luminoso destinato agli altri utenti della strada. Analogamente, sono considerati luci anche i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri. Ai fini del presente regolamento, le targhe posteriori di immatricolazione auto-illuminanti e il sistema di illuminazione delle porte di accesso ai sensi del regolamento n. 107 sui veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 non sono considerati luci;

2.7.1.   sorgente luminosa (2)

2.7.1.1.

«sorgente luminosa» indica uno o più elementi destinati alla produzione di radiazioni visibili, che possano essere assemblati con uno o più involucri trasparenti e con una base per i collegamenti meccanici ed elettrici.

Una sorgente luminosa può anche essere costituita dall’estremità di uscita di una guida di luce facente parte di un sistema di illuminazione o segnalazione luminosa a fibre ottiche sprovvisto di trasparente esterno incorporato;

2.7.1.1.1.

«sorgente luminosa sostituibile» indica una sorgente luminosa progettata per essere inserita nel portalampada del dispositivo cui è destinata, o da esso rimossa, senza bisogno di utensili;

2.7.1.1.2.

«sorgente luminosa non sostituibile» indica una sorgente luminosa che può essere sostituita solo sostituendo anche il dispositivo cui essa è fissata;

a)

nel caso di un modulo di sorgenti luminose: una sorgente luminosa che possa essere sostituita solo sostituendo il modulo di sorgenti luminose, cui è fissata;

b)

nei sistemi di fari adattivi anteriori (adaptive front-lighting systems — AFS): una sorgente luminosa che possa essere sostituita solo sostituendo l’unità di illuminazione, cui essa è fissata;

2.7.1.1.3.

«modulo di sorgenti luminose» indica la parte ottica specifica di un dispositivo contenente una o più sorgenti luminose non sostituibili e amovibile dal dispositivo in cui è montata solo mediante l’uso di utensili. Un modulo di sorgenti luminose va progettato in modo che, indipendentemente dall’uso di utensili, non sia meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile omologata;

2.7.1.1.4.

«sorgente luminosa a incandescenza» (lampada a incandescenza) indica una sorgente luminosa in cui l’elemento destinato a produrre la radiazione visibile è costituito da uno o più filamenti riscaldati che producono radiazioni termiche;

2.7.1.1.5.

«sorgente luminosa a scarica di gas» indica una sorgente luminosa in cui l’elemento della radiazione visibile è un arco di scarica, che produce elettroluminescenza/fluorescenza;

2.7.1.1.6.

«sorgente a diodo luminoso (LED)» indica una sorgente luminosa in cui l’elemento della radiazione visibile è costituito da una o più giunzioni allo stato solido che producono luminescenza/fluorescenza per iniezione;

2.7.1.1.7.

«modulo LED» indica un modulo di sorgenti luminose le cui sorgenti luminose sono costituite soltanto da LED;

2.7.1.2.

«dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa» indica uno o più componenti interposti tra l’alimentazione e la sorgente luminosa per controllare la tensione e/o la corrente elettrica della sorgente luminosa;

2.7.1.2.1.

«Stabilizzatore (ballast)» indica un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa interposto tra l’alimentazione e la sorgente luminosa per stabilizzare la corrente elettrica di una sorgente luminosa a scarica di gas;

2.7.1.2.2.

«accenditore» indica una dispositivo elettronico di comando della sorgente luminosa destinato a innescare l’arco in una sorgente luminosa a scarica;

2.7.1.3.

«dispositivo di comando dell’intensità variabile» indica un dispositivo che comanda automaticamente i dispositivi di segnalazione luminosa posteriori che producono intensità variabili in modo che la percezione dei loro segnali non cambi. Il dispositivo di comando dell'intensità variabile fa parte della luce, oppure del veicolo, oppure è diviso tra la luce e il veicolo;

2.7.2.   «luci equivalenti» indica luci aventi funzioni identiche e omologate nel paese di immatricolazione del veicolo; tali luci possono avere caratteristiche differenti da quelle installate sul veicolo quando viene omologato, purché soddisfino le condizioni del presente regolamento;

2.7.3.   «luci indipendenti» indica dispositivi aventi superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento (3), sorgenti luminose e contenitori distinti;

2.7.4.   «luci raggruppate» indica dispositivi aventi superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento (3) e sorgenti luminose distinti ma un contenitore in comune;

2.7.5.   «luci combinate» indica dispositivi aventi superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento distinte (3) ma una sorgente luminosa e un contenitore in comune;

2.7.6.   «luci reciprocamente incorporate» indica dispositivi aventi sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica capace di funzionare in varie condizioni (per esempio, differenze ottiche, meccaniche o elettriche), superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento totalmente o parzialmente in comune (3) e un contenitore in comune (4);

2.7.7.   «luce semplice» indica una parte del dispositivo che svolge una sola funzione di illuminazione o di segnalazione luminosa;

2.7.8.   «luce occultabile» indica una luce che se inutilizzata può essere parzialmente o totalmente nascosta. Ciò si può ottenere con un dispositivo di chiusura mobile, spostando la luce o con qualsiasi altro mezzo idoneo. Il termine di «luce a scomparsa» designa più particolarmente una luce occultabile il cui spostamento la fa rientrare all’interno della carrozzeria;

2.7.9.   «proiettore abbagliante (di profondità)» indica la luce destinata a illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo;

2.7.10.   «proiettore anabbagliante» indica la luce destinata ad illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta o gli altri utenti della strada;

2.7.10.1.

«fascio anabbagliante principale» indica il fascio anabbagliante, prodotto senza il contributo di emettitori di infrarossi (IR) e/o di sorgenti luminose aggiuntive destinate all’lluminazione di svolta;

2.7.11.   «indicatore luminoso di direzione» indica la luce che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra.

Gli indicatori di direzione possono essere usati anche ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 97;

2.7.12.   «luce di arresto» indica una luce destinata a segnalare agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo che il conducente sta intenzionalmente rallentando il movimento longitudinale del veicolo;

2.7.13.   «dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore» indica un dispositivo destinato ad illuminare lo spazio riservato alla targa di immatricolazione posteriore; può essere composto di vari elementi ottici;

2.7.14.   «luce di posizione anteriore» indica una luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore;

2.7.15.   «luce di posizione posteriore» indica una luce destinata a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore;

2.7.16.   «catadiottro» indica un dispositivo che, grazie alla riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, segnala la presenza del veicolo a un osservatore situato in prossimità della sorgente luminosa.

Ai fini del presente regolamento, non si considerano come catadiottri:

2.7.16.1.

le targhe di immatricolazione catarifrangenti;

2.7.16.2.

i segnali retroriflettenti di cui all’ADR (Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada);

2.7.16.3.

altre targhe e segnali retroriflettenti da usare in conformità alle prescrizioni nazionali di impiego per quanto riguarda alcune categorie di veicoli o alcuni metodi operativi;

2.7.16.4.

materiali retroriflettenti omologati quali classe D o E ai sensi del regolamento n. 104 e usati per altri scopi in conformità alle prescrizioni nazionali, per esempio a scopi pubblicitari;

2.7.17.   «marcatore di ingombro» indica un dispositivo destinato a rendere più percepibile la presenza di un veicolo visto lateralmente o posteriormente (e nel caso dei rimorchi, anche anteriormente) grazie alla riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ma in prossimità della quale si trova l’osservatore;

2.7.17.1.

«marcatore di sagoma» indica un marcatore d’ingombro che indica le dimensioni orizzontali e verticali (lunghezza, larghezza e altezza) di un veicolo;

2.7.17.1.1.

«marcatore di sagoma completo» indica un marcatore di sagoma che delinea la sagoma di un veicolo per mezzo di una linea continua;

2.7.17.1.2.

«marcatore di sagoma parziale» indica un marcatore di sagoma che indica la dimensione orizzontale di un veicolo per mezzo di una linea continua e quella verticale segnalandone gli angoli superiori;

2.7.17.2.

«marcatore lineare» indica un marcatore che indica le dimensioni orizzontali (lunghezza e larghezza) di un veicolo per mezzo di una linea continua;

2.7.18.   «segnalazione luminosa di pericolo» indica la messa in funzione simultanea di tutti gli indicatori di direzione per segnalare che il veicolo rappresenta temporaneamente un pericolo particolare per gli altri utenti della strada;

2.7.19.   «proiettore fendinebbia anteriore» indica una luce usata per migliorare l’illuminazione della strada antistante il veicolo in caso di nebbia o in condizioni analoghe di visibilità ridotta;

2.7.20.   «proiettore fendinebbia posteriore» indica una luce usata per rendere più visibile il veicolo visto posteriormente, in caso di nebbia densa;

2.7.21.   «proiettore di retromarcia» indica una luce usata per illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare una retromarcia;

2.7.22.   «luce di stazionamento» indica una luce usata per segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. in tali circostanze, essa sostituisce le luci di posizione anteriori e posteriori;

2.7.23.   «luce di ingombro» indica una luce montata presso il bordo più esterno del veicolo, sia in larghezza che in altezza, e destinata a segnalare la larghezza complessiva del veicolo stesso. questa luce completa, su alcuni veicoli a motore e rimorchi, le luci di posizione anteriori e posteriori del veicolo e attira in particolare l’attenzione sull’ingombro del medesimo;

2.7.24.   «marcatore laterale» indica una luce che segnala la presenza del veicolo visto lateralmente;

2.7.25.   «luce di marcia diurna» indica una luce rivolta verso l’avanti che rende più visibile il veicolo durante la circolazione diurna;

2.7.26.   «luce d’angolo» indica una luce usata per assicurare un’illuminazione supplementare della parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo sul lato verso il quale il veicolo è il procinto di curvare;

2.7.27.   «flusso luminoso obiettivo» indica un valore di progetto del flusso luminoso di una sorgente luminosa, o di un modulo di sorgenti luminose, sostituibili. Esso deve essere ottenuto, entro le tolleranze indicate, quando sorgente luminosa, o modulo di sorgenti luminose, sostituibili sono alimentati dall’alimentatore alla tensione di prova specificata, indicata nella scheda tecnica della sorgente luminosa o nelle specifiche tecniche presentate con il modulo di sorgenti luminose;

2.7.28.   «sistema di illuminazione anteriore adattivo» (Adaptive front lighting system — AFS) indica un dispositivo di illuminazione omologato ai sensi del regolamento n. 123, che emette fasci luminosi con caratteristiche diverse per adattarsi automaticamente alle varie condizioni d’uso del fascio anabbagliante ed eventualmente del fascio abbagliante;

2.7.28.1.

«unità di illuminazione» indica una componente che emette luce, progettata per produrre o contribuire a produrre una o più delle funzioni di illuminazione anteriore dell’afs;

2.7.28.2.

«gruppo ottico» indica l’involucro indivisibile (corpo) contenente una o più unità di illuminazione;

2.7.28.3.

«modo di illuminazione» o «modo» indica lo stato di una funzione di illuminazione anteriore messa in atto dall’AFS, specificato dal costruttore e concepito per adattarsi a specifiche condizioni del veicolo e dell’ambiente;

2.7.28.4.

«sistema di comando» indica che parte o parti dell’AFS ricevono segnali di comando AFS e comandano automaticamente il funzionamento delle unità di illuminazione;

2.7.28.5.

«segnale di comando AFS» (V, E, W, T) indica il segnale in entrata verso l’AFS in conformità al paragrafo 6.22.7.4 del presente regolamento;

2.7.28.6.

«stato neutro» indica lo stato in cui si trova l’AFS quando veine emesso un determinato modo del fascio anabbagliante di classe C (fascio anabbagliante di base), o dell’eventuale fascio abbagliante, ma no vi corrisponde un segnale di comando AFS;

2.7.29.   «luce esterna di cortesia» indica una luce che eroga illuminazione aggiuntiva per agevolare l’entrata o l’uscita del conducente e dei passeggeri o le operazioni di carico;

2.7.30.   «sistema di luci interdipendenti» indica un insieme di 2 o 3 luci interdipendenti che svolgono la stessa funzione;

2.7.30.1.

«luce interdipendente» indica un dispositivo che funziona come elemento di un sistema di luci interdipendenti. Le luci interdipendenti funzionano insieme se attivate, hanno superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento distinte e gruppi ottici separati e possono avere sorgenti luminose distinte.

2.8.   «superficie di uscita della luce» di un dispositivo di illuminazione o di un dispositivo di segnalazione luminosa o di un catadiottro indica la superficie dichiarata nella figura di cui alla domanda di omologazione del fabbricante del dispositivo (cfr. allegato 3, per esempio parti 1 e 4).

Essa deve essere dichiarata ai sensi di una delle condizioni che seguono:

a)

se il trasparente esterno è testurizzato, la superficie di uscita della luce dichiarata corrisponderà, del tutto o in parte, alla superficie esterna del trasparente esterno;

b)

se il trasparente esterno non è testurizzato, può essere ignorato e la superficie di uscita della luce sarà quella dichiarata sulla figura all’allegato 3 (per esempio, parte 5);

2.8.1.   «trasparente esterno testurizzato» o «zona testurizzata del trasparente esterno» indica la zona del trasparente esterno, o parte di essa, che modifica o influenza la propagazione della luce emessa dalla sorgente luminosa, in modo che i raggi luminosi divergano in misura significativa dalla loro direzione originale;

2.9.   «superficie illuminante» (cfr. allegato 3);

2.9.1.   «superficie illuminante di un dispositivo di illuminazione» (paragrafi 2.7.9, 2.7.10, 2.7.19, 2.7.21 e 2.7.26) indica la proiezione ortogonale dell’apertura totale del riflettore o, per proiettori con «trasparente di proiezione» avente riflettore ellissoidale, su un piano trasversale. Se il dispositivo di illuminazione non ha riflettore, si applica la definizione del paragrafo 2.9.2. Se la superficie di uscita della luce del proiettore ricopre solo una parte dell’apertura totale del riflettore, si prende in considerazione unicamente la proiezione di questa parte.

In un proiettore anabbagliante, la superficie illuminante è delimitata dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul trasparente. Se riflettore e trasparente si regolano uno rispetto all’altro, si prende come base la posizione di regolazione intermedia.

In caso di installazione di un AFS: quando una funzione di illuminazione è prodotta dal funzionamento simultaneo di 2 o più unità di illuminazione su un lato del veicolo, le singole superfici illuminanti, esaminate insieme, formano la superficie illuminante da considerare (per esempio nella figura del paragrafo 6.22.4, le singole superfici illuminanti delle unità di illuminazione 8, 9 e 11, esaminate insieme e tenendo conto della rispettiva posizione, formano la superficie illuminante da considerare per il lato destro del veicolo);

2.9.2.   «superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro» (paragrafi da 2.7.11 a 2.7.15, 2.7.18, 2.7.20 e da 2.7.22 a 2.7.25) indica la proiezione ortogonale della luce su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento e in contatto con la superficie esterna di uscita della luce. Tale proiezione è delimitata dai margini di schermi situati in questo piano, ciascuno dei quali lascia passare solo il 98 % dell’intensità totale della luce in direzione dell’asse di riferimento.

Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali della superficie illuminante, si prendono in considerazione solo schermi a margine orizzontale e verticale al fine di verificare la distanza dai bordi estremi del veicolo e l’altezza dal suolo.

Per altre applicazioni della superficie illuminante, come la distanza tra due luci o funzioni, si deve utilizzare la forma della parte periferica della superficie illuminante. Gli schermi devono rimanere paralleli, ma è ammesso l’uso di altri orientamenti.

Nel caso di un dispositivo di segnalazione luminosa la cui superficie illuminante incorpora tutta la superficie illuminante di un’altra funzione o di parte di essa, oppure una superficie non illuminata, la superficie illuminante può essere considerata la superficie di uscita della luce del dispositivo stesso (cfr. per esempio allegato 3, parti 2, 3, 5 e 6);

2.9.3.   «superficie illuminante di un catadiottro» (paragrafo 2.7.16) indica, come dichiarato dal richiedente nella procedura di omologazione di una componente che si applica ai catadiottri, la proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dichiarate dell’ottica catadiottrica e paralleli a questo asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali del dispositivo, si considerano solo i piani verticali e orizzontali.

2.10.   «superficie apparente» indica, per una direzione di osservazione definita, a richiesta del fabbricante oppure del suo mandatario, la proiezione ortogonale:

 

dei bordi della superficie illuminante proiettata sulla superficie esterna del trasparente,

 

oppure, la superficie di uscita della luce;

 

su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione e tangente al punto più esterno del trasparente. Vari esempi dell’applicazione della superficie apparente si trovano all’allegato 3 del presente regolamento.

Solo nel caso di un dispositivo di segnalazione luminosa che produca intensità luminose variabili, occorre considerare la superficie apparente, che può essere variabile come specificato al paragrafo 2.7.1.3, in tutte le condizioni eventualmente consentite dal dispositivo di comando dell’intensità variabile.

2.11.   «asse di riferimento» indica l’asse caratteristico del dispositivo luminoso, determinato dal fabbricante (del medesimo) come direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) per gli angoli di campo nelle misure fotometriche e per l'installazione del dispositivo sul veicolo;

2.12.   «centro di riferimento» indica l’intersezione dell’asse di riferimento con la superficie di uscita della luce; è specificato dal fabbricante del dispositivo;

2.13.   «angoli di visibilità geometrica» indicano gli angoli che determinano la zona dell’angolo solido minimo nella quale la superficie apparente del dispositivo è visibile. Tale zona dell’angolo solido è determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento del dispositivo e il cui equatore è parallelo al suolo. I segmenti sono determinati relativamente all’asse di riferimento. Gli angoli orizzontali ß corrispondono alla longitudine e gli angoli verticali α alla latitudine.

Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione va spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione.

All’interno degli angoli di visibilità geometrica non si tiene conto di ostacoli che esistevano già all’atto dell’omologazione del dispositivo.

Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, deve essere provato che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l’omologazione del dispositivo stesso quale unità ottica (cfr. allegato 3 del presente regolamento). Tuttavia, se l’angolo verticale di visibilità geometrica sotto il piano orizzontale può essere ridotto a 5° (quando la luce si trova a un’altezza dal suolo inferiore a 750 mm), il campo fotometrico delle misure dell’unità ottica installata può essere limitato a 5° sotto il piano orizzontale;

2.14.   «bordo esterno estremo» di ciascun lato del veicolo indica il piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo tangente all’estremità laterale di quest’ultimo, senza tener conto dello sporgere:

2.14.1.

dei pneumatici, in prossimità del loro punto di contatto con il suolo e dei collegamenti degli indicatori di pressione dei pneumatici;

2.14.2.

di eventuali dispositivi antislittamento montati sulle ruote;

2.14.3.

di dispositivi per la visione indiretta;

2.14.4.

degli indicatori di direzione laterali, delle luci di ingombro, delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di stazionamento, dei catadiottri e delle luci di posizione laterali;

2.14.5.

di sigilli doganali apposti sul veicolo e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di tali sigilli;

2.14.6.

di sistemi di illuminazione delle porte di accesso nei veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 come specificato al paragrafo 2.7;

2.15.   «dimensioni fuori tutto» indica la distanza fra i due piani verticali definiti al paragrafo 2.14;

2.15.1.   «larghezza fuori tutto» indica la distanza fra i due piani verticali definiti al paragrafo 2.14;

2.15.2.   «lunghezza fuori tutto» indica la distanza tra i due piani verticali perpendicolari al piano centrale longitudinale del veicolo, tangenti alle estremità anteriori e posteriori esterne, senza tener conto della sporgenza:

a)

di dispositivi per la visione indiretta;

b)

di luci d’ingombro;

c)

di dispositivi d’accoppiamento, nel caso di veicoli a motore.

Per i rimorchi, nella nozione di «lunghezza fuori tutto» e in tutte le misurazioni di lunghezza va compreso il timone, tranne quando esso sia esplicitamente escluso;

2.16.   «luci singole e multiple»

2.16.1.   Una «luce singola» indica

a)

un dispositivo o una parte di un dispositivo avente una sola funzione di illuminazione o di segnalazione luminosa, una o più sorgenti luminose e una sola superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento, che potrà essere una superficie continua o essere composta da 2 o più parti distinte; o

b)

qualsiasi insieme di 2 luci indipendenti, identiche o no, aventi la stessa funzione, entrambe omologate come luci di tipo «D» e installate in modo che:

i)

la proiezione delle superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento occupi almeno il 60 % della superficie del quadrilatero più piccolo che circoscrive le proiezioni di dette superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento; oppure

ii)

la distanza tra 2 parti distinte adiacenti/tangenti, misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento, non superi 15 mm; ovvero

c)

qualsiasi insieme di 2 catadiottri indipendenti, identici o no, omologati separatamente e installati in modo che:

i)

la proiezione delle superfici apparenti delle luci in direzione dell’asse di riferimento occupi almeno il 60 % della superficie del quadrilatero più piccolo che circoscrive le proiezioni di dette superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento; oppure

ii)

la distanza tra 2 parti distinte adiacenti/tangenti, misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento, non superi 15 mm; ovvero

d)

ogni sistema di luci interdipendenti costituito da 2 o da 3 luci interdipendenti aventi la stessa funzione, omologate insieme in quanto luci «Y» e installate in modo che la distanza tra le superfici apparenti adiacenti in direzione dell’asse di riferimento, misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento non superi 75mm;

2.16.2.   «coppia di luci» o un «numero pari di luci» indica un’unica superficie di uscita della luce a forma di striscia o fascia, disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, che si estende, su entrambi i lati fino ad almeno 0,4 m dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo, e lunga almeno 0,8 m; L’illuminazione di questa superficie deve provenire da almeno 2 sorgenti luminose situate il più vicino possibile alle sue estremità; La superficie di uscita della luce può essere costituita da un insieme di elementi giustapposti, purché le proiezioni delle diverse singole superfici di uscita della luce su un piano trasversale occupino almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo che circoscrive le proiezioni di dette singole superfici di uscita della luce;

2.17.   «distanza fra le 2 luci di una coppia», orientate nella stessa direzione, indica la distanza minima fra le 2 superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento. Quando la distanza tra le luci soddisfa chiaramente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici apparenti;

2.18.   «spia di funzionamento» indica il segnale ottico o acustico (o altro segnale equivalente) che segnala se un dispositivo è stato attivato e se funziona correttamente o no;

2.19.   «spia di innesto» indica il segnale ottico (o altro segnale equivalente) che segnala se un dispositivo è stato attivato, senza indicare se funziona correttamente o no;

2.20.   «luce facoltativa» indica una luce che il fabbricante è libero di installare oppure no;

2.21.   «suolo» indica la superficie, sostanzialmente orizzontale, su cui si trova il veicolo;

2.22.   «parti mobili» del veicolo indica pannelli di carrozzeria o altre parti del veicolo la cui posizione può essere cambiata per ribaltamento, rotazione o scorrimento senza l’uso di utensili. Tra le parti mobili non sono comprese le cabine ribaltabili degli autocarri;

2.23.   «posizione normale di impiego di una parte mobile» indica la/le posizione/i di una parte mobile che il costruttore del veicolo indica come condizione normale di impiego e di stazionamento del veicolo;

2.24.   «condizione normale di impiego del veicolo» indica:

2.24.1.

nei veicoli a motore, la condizione del veicolo quando è pronto a muoversi, con il motore acceso e le parti mobili nella/e posizione/i normale/i di impiego di cui al paragrafo 2.23;

2.24.2.

nei rimorchi, la condizione del rimorchio quando è agganciato a un veicolo a motore trainante, a sua volta nelle condizioni di cui al paragrafo 2.24.1, e le sue parti mobili sono nella/e posizione/i normale/i di impiego di cui al paragrafo 2.23;

2.25.   «condizione di stazionamento di un veicolo» indica:

2.25.1

nei veicoli a motore, la condizione del veicolo quando è fermo, con motore spento e le parti mobili nella/e posizione/i normale/i di impiego di cui al paragrafo 2.23;

2.25.2.

nei rimorchi, la condizione del rimorchio quando è agganciato a un veicolo a motore trainante, a sua volta nelle condizioni di cui al paragrafo 2.25.1, e le sue parti mobili sono nella/e posizione/i normale/i di impiego di cui al paragrafo 2.23.;

2.26.   «illuminazione dell’interno di una curva» indica una funzione luminosa che migliora l’illuminazione nelle curve;

2.27.   «coppia» indica l’insieme di luci aventi la stessa funzione, montate sul lato destro e sul lato sinistro del veicolo;

2.27.1.   «coppia appaiata» indica l’insieme di luci aventi la stessa funzione, montate sul lato destro e sul lato sinistro del veicolo, che, in quanto coppia, soddisfano le prescrizioni fotometriche;

2.28.   «segnalazione di arresto di emergenza» indica un segnale che avverte gli altri utenti della strada dietro al veicolo che è stata applicata al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;

2.29.   colore della luce emessa dal dispositivo

2.29.1.   «bianco» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce emessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

W12

limite verso il verde:

y = 0,150 + 0,640 x

W23

limite verso il giallo-verde:

y = 0,440

W34

limite verso il giallo:

x = 0,500

W45

limite verso il rosso-violetto:

y = 0,382

W56

limite verso il violetto:

y = 0,050 + 0,750 x

W61

limite verso il blu:

x = 0,310

punti d’intersezione:

 

x

y

W1

0,310

0,348

W2

0,453

0,440

W3

0,500

0,440

W4

0,500

0,382

W5

0,443

0,382

W6

0,310

0,283

2.29.2.   «giallo selettivo» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce emessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

SY12

limite verso il verde:

y = 1,290 x – 0,100

SY23

in seno allo spectrum locus

 

SY34

limite verso il rosso:

y = 0,138 + 0,580 x

SY45

limite verso il giallo-verde:

y = 0,440

SY51

limite verso il bianco:

y 0,940 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

SY1

0,454

0,486

SY2

0,480

0,519

SY3

0,545

0,454

SY4

0,521

0,440

SY5

0,500

0,440

2.29.3.   «giallo ambra» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce emessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

A12

limite verso il verde:

y = x – 0,120

A23

in seno allo spectrum locus

 

A34

limite verso il rosso:

y = 0,390

A41

limite verso il bianco:

y = 0,790 + 0,670 x

punti d’intersezione:

 

x

y

A1

0,545

0,425

A2

0,560

0,440

A3

0,609

0,390

A4

0,597

0,390

2.29.4.   «rosso» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce emessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

R12

limite verso il giallo:

y = 0,335

R23

in seno allo spectrum locus

 

R34

linea violetta:

(la sua estensione lineare nella gamma dei violetti tra le estremità rosse e blu dello spectrum locus)

R41

limite verso il violetto:

y = 0,980 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

R1

0,645

0,335

R2

0,665

0,335

R3

0,735

0,265

R4

0,721

0,259

2.30.   colore notturno della luce riflessa da un dispositivo, esclusi i pneumatici catarinfrangenti definiti ai sensi del regolamento n. 88

2.30.1.   «bianco» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

W12

limite verso il blu:

y = 0,843 – 1,182 x

W23

limite verso il violetto:

y = 0,489 x + 0,146

W34

limite verso il giallo:

y = 0,968 – 1,010 x

W41

limite verso il verde:

y = 1,442 x – 0,136

punti d’intersezione:

 

x

y

W1

0,373

0,402

W2

0,417

0,350

W3

0,548

0,414

W4

0,450

0,513

2.30.2.   «giallo» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

Y12

limite verso il verde:

y = x – 0,040

Y23

in seno allo spectrum locus

 

Y34

limite verso il rosso:

y = 0,200 x + 0,268

Y41

limite verso il bianco:

y 0,970 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

Y1

0,505

0,465

Y2

0,520

0,480

Y3

0,610

0,390

Y4

0,585

0,385

2.30.3.   «giallo ambra» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

A12

limite verso il verde:

y = 1,417 x – 0,347

A23

in seno allo spectrum locus

 

A34

limite verso il rosso:

y = 0,390

A41

limite verso il bianco:

y = 0,790 – 0,670 x

punti d’intersezione:

 

x

y

A1

0,545

0,425

A2

0,557

0,442

A3

0,609

0,390

A4

0,597

0,390

2.30.4.   «rosso» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

R12

limite verso il giallo:

y = 0,335

R23

in seno allo spectrum locus

 

R34

linea violetta:

 

R41

limite verso il violetto:

y 0,978 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

R1

0,643

0,335

R2

0,665

0,335

R3

0,735

0,265

R4

0,720

0,258

2.31.   colore diurno della luce riflessa da un dispositivo

2.31.1.   «bianco» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

W12

limite verso il violetto:

y = x – 0,030

W23

limite verso il giallo:

y = 0,740 – x

W34

limite verso il verde:

y = x + 0,050

W41

limite verso il blu:

y = 0,570 – x

punti d’intersezione:

 

x

y

W1:

0,300

0,270

W2:

0,385

0,355

W3:

0,345

0,395

W4:

0,260

0,310

2.31.2.   «giallo» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

Y12

limite verso il rosso:

y = 0,534 x + 0,163

Y23

limite verso il bianco:

y 0,910 – x

Y34

limite verso il verde:

y = 1,342 x – 0,090

Y41

in seno allo spectrum locus

 

punti d’intersezione:

 

x

y

Y1

0,545

0,454

Y2

0,487

0,423

Y3

0,427

0,483

Y4

0,465

0,534

2.31.3.   «rosso» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

R12

limite verso il rosso:

y = 0,346 – 0,053 x

R23

limite verso il violetto:

y = 0,910 – x

R34

limite verso il giallo:

y = 0,350

R41

in seno allo spectrum locus

 

Punti d’intersezione:

 

x

y

R1

0,690

0,310

R2

0,595

0,315

R3

0,560

0,350

R4

0,650

0,350

2.32.   colore diurno della luce fluorescente emessa da un dispositivo

2.32.1.   «rosso» indica le coordinate cromatiche (x,y) (5) della luce riflessa, che sono comprese nelle zone cromatiche definite dai limiti che seguono:

FR12

limite verso il rosso:

y = 0,346 – 0,053 x

FR23

limite verso il violetto:

y = 0,910 – x

FR34

limite verso il giallo:

y = 0,315 + 0,047 x

FR41

in seno allo spectrum locus

 

punti d’intersezione:

 

x

y

FR1

0,690

0,310

FR2

0,595

0,315

FR3

0,569

0,341

FR4

0,655

0,345

2.33.   «segnale di allarme per possibile urto posteriore (Rear-end collision alert signal — RECAS)» indica un segnale automatico emesso da un veicolo che precede destinato a un veicolo che segue per avvertirlo di eseguire una manovra d’emergenza per evitare un urto.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un veicolo riguardo all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa è presentata dal costruttore o dal suo mandatario.

3.2.

Essa sarà accompagnata dai documenti e dalle informazioni che seguono, in triplice copia:

3.2.1.

una descrizione degli elementi del veicolo indicati ai paragrafi da 2.2.1 a 2.2.4, che menzioni le limitazioni di carico, in particolare il carico massimo ammissibile nel vano bagagli;

3.2.2.

un’elenco dei dispositivi previsti dal fabbricante per l’impianto di illuminazione e di segnalazione luminosa. L’elenco può comprendere vari tipi di dispositivi per ciascuna funzione. Ogni tipo va debitamente identificato (componente, marchio di omologazione, nome del fabbricante ecc.). L’elenco può anche comprendere, per ogni funzione, la seguente indicazione aggiuntiva: «o dispositivi equivalenti»;

3.2.3.

uno schema dell’insieme dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa indicante l’ubicazione dei vari dispositivi sul veicolo;

3.2.4.

se necessario, per verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, schemi che indichino per ciascuna luce singola la superficie illuminante (cfr. paragrafo 2.9), la superficie di uscita della luce (cfr. paragrafo 2.8), l’asse di riferimento (cfr. paragrafo 2.11) e il centro di riferimento (cfr. paragrafo 2.12). Questi dati non sono necessari per il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (paragrafo 2.7.13);

3.2.5.

indicare nella domanda il metodo impiegato per definire la superficie apparente (cfr. paragrafo 2.10).

3.2.6.

Se sul veicolo è montato un AFS, il richiedente presenterà una descrizione dettagliata contenente le informazioni seguenti:

3.2.6.1.

le funzioni e i modi di illuminazione per i quali l’AFS è stato omologato;

3.2.6.2.

i segnali di comando AFS e le relative caratteristiche tecniche, definite ai sensi dell’allegato 10 del regolamento n. 123;

3.2.6.3.

i sistemi di adattamento automatico delle funzioni e dei modi di illuminazione anteriore di cui al paragrafo 6.22.7.4 del presente regolamento;

3.2.6.4.

eventuali istruzioni specifiche relative al controllo delle sorgenti luminose e all’osservazione visiva del fascio;

3.2.6.5.

i documenti indicati nel paragrafo 6.22.9.2 del presente regolamento;

3.2.6.6.

le luci raggruppate o combinate con l’AFS o reciprocamente incorporate nell’AFS;

3.2.6.7.

unità di illuminazione progettate per soddisfare i requisiti del paragrafo 6.22.5 del presente regolamento.

3.2.7.

Per i veicoli appartenenti alle categorie M e N, una descrizione delle condizioni dell’alimentazione elettrica dei dispositivi indicati ai paragrafi 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 e 2.7.15, che informi su eventuali alimentatori speciali e/o dispositivi elettronici di controllo della sorgente luminosa o di variazione dell’intensità.

3.3.

Presentare al servizio tecnico che esegue le prove di omologazione un veicolo vuoto, dotato della serie completa di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui al paragrafo 3.2.2 e rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3.4.

Allegare ai documenti dell’omologazione per tipo la notifica di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Si rilascia l’omologazione di un tipo di veicolo se il tipo di veicolo presentato ai sensi del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del regolamento rispetto a tutti i dispositivi indicati nell’elenco.

4.2.

A ciascun tipo omologato si attribuisce un numero di omologazione. Le prime 2 cifre di tale numero (attualmente 05, corrispondenti alla serie di modifiche 05) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può successivamente assegnare questo numero a un altro tipo di veicolo o allo stesso tipo di veicolo ma dotato di dispositivi non compresi nell’elenco di cui al paragrafo 3.2.2, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente regolamento.

4.3.

Il rilascio, l’estensione, il rifiuto dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo/parte di veicolo ai sensi del presente regolamento, vengono notificati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Su ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (6);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.5.

Se il veicolo è conforme a un tipo omologato ai sensi di uno o più regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1; in tal caso, i numeri di regolamento e di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti applicati per l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione ai sensi del presente regolamento devono essere indicati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati collocata dal costruttore, o accanto ad essa.

4.8.

L’allegato 2 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI GENERALI

5.1.   I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni di impiego definite ai paragrafi 2.24, 2.24.1 e 2.24.2 e malgrado le vibrazioni cui possano essere sottoposti, conservino le caratteristiche imposte dal presente regolamento e il veicolo possa soddisfare i requisiti da esso prescritti. Deve soprattutto risultare impossibile effettuare inavvertitamente un’erronea regolazione delle luci.

5.2.   I dispositivi di illuminazione descritti ai paragrafi 2.7.9, 2.7.10 e 2.7.19 devono essere installati in modo da poter effettuare facilmente una corretta regolazione dell’orientamento.

5.2.1.

Nel caso di proiettori muniti di dispositivi in grado di evitare disagi agli utenti della strada in un paese la cui circolazione avvenga sul lato della strada opposto a quello del paese cui era destinato il riflettore, tali dispositivi devono potersi inserire automaticamente o per mano del conducente, a veicolo fermo, senza ricorrere a utensili speciali [diversi da quelli forniti dal fabbricante con il veicolo (7)]. Il fabbricante del veicolo deve fornire insieme al veicolo delle istruzioni dettagliate.

5.3.   Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, compresi quelli montati sulle pareti laterali, l’asse di riferimento della luce installata sul veicolo deve essere parallelo al piano d’appoggio del veicolo sulla strada; tale asse inoltre sarà, per i catadiottri laterali e le luci di posizione laterali, perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e, per tutti gli altri dispositivi di segnalazione, parallelo ad esso. In ogni direzione è ammessa una tolleranza di ± 3°. Devono essere inoltre rispettate disposizioni d’installazione particolari eventualmente previste dal fabbricante.

5.4.   In mancanza di istruzioni specifiche, l’altezza e l’orientamento delle luci devono essere verificati a veicolo vuoto e collocato su una superficie piana e orizzontale, nelle condizioni di cui ai punti 2.24, 2.24.1 e 2.24.2 e, se è stato installato un AFS, con questo sistema in posizione neutra.

5.5.   In mancanza di istruzioni specifiche, le luci di una stessa coppia devono:

5.5.1.

essere montate simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano (la stima va effettuata sulla forma geometrica esterna del dispositivo e non sul bordo della superficie illuminante di cui al paragrafo 2.9);

5.5.2.

essere simmetriche l’una rispetto all’altra in rapporto al piano longitudinale mediano; questa prescrizione non vale per la struttura interna del dispositivo;

5.5.3.

soddisfare le stesse prescrizioni colorimetriche e avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche. Ciò non si applica alle coppie appaiate di proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe F3;

5.5.4.

avere caratteristiche fotometriche sostanzialmente identiche.

5.6.   Su veicoli caratterizzati da una forma esterna asimmetrica, questi requisiti devono essere rispettati nella misura del possibile.

5.7   Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

5.7.1.

Le luci possono essere raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché siano rispettati tutti i requisiti relativi a colore, posizione, orientamento, visibilità geometrica, collegamenti elettrici e altri requisiti eventualmente stabiliti.

5.7.1.1.

Una luce deve soddisfare i requisiti fotometrici e colorimetrici anche se tutte le altre funzioni con le quali essa è raggruppata, combinata o reciprocamente incorporata, sono spente (OFF).

Se tuttavia una luce di posizione anteriore o posteriore è reciprocamente incorporata con altre funzioni, passibili di essere attivate insieme a tale luce, i requisiti relativi al colore di ciascuna di queste altre funzioni devono essere soddisfatti se le funzioni reciprocamente incorporate e le luci di posizione anteriori o posteriori sono accese (ON).

5.7.1.2.

Non sono autorizzate luci d’arresto e indicatori di direzione reciprocamente incorporati.

5.7.1.3.

Quando luci d’arresto e indicatori di direzione sono raggruppati, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

5.7.1.3.1.

nessuna linea retta, orizzontale o verticale, passante attraverso le proiezioni delle superfici apparenti di tali funzioni su un piano perpendicolare all’asse di riferimento, deve intersecare più di 2 linee di delimitazione tra aree adiacenti di colore diverso;

5.7.1.3.2.

le loro superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento, stimate in base alle zone delimitate dalla sagoma delle superfici di uscita della luce, non si sovrappongono.

5.7.2.

Se la superficie apparente di una luce unica è composta da 2 o più parti distinte, essa deve soddisfare i requisiti seguenti:

5.7.2.1.

l’area totale della proiezione delle parti distinte su un piano tangente alla superficie esterna del trasparente esterno e perpendicolare all’asse di riferimento non deve occupare meno del 60 % del quadrilatero più piccolo che circoscriva tale proiezione; in alternativa, la distanza tra 2 parti distinte adiacenti/tangenti, misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento, non deve superare 15 mm. Questo requisito non si applica ai catadiottri.

5.7.2.2.

oppure, nel caso di luci interdipendenti, la distanza misurata perpendicolarmente all’asse di riferimento tra superfici apparenti adiacenti in direzione dell’asse di riferimento, non deve superare 75 mm.

5.8.   L’altezza massima dal suolo si misura a partire dal punto più elevato e l’altezza minima a partire dal punto più basso della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento.

Nel caso di proiettori anabbaglianti, l’altezza minima dal suolo è determinata a partire dal punto più basso dell’uscita effettiva del sistema ottico (per esempio riflettore, trasparente, trasparente di proiezione), indipendentemente dal suo impiego.

Se è chiaro che l’altezza (massima o minima) dal suolo soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

5.8.1.

La posizione, nel senso della larghezza, si determina a partire dal bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo rispetto alla larghezza fuori tutto, e a partire dai bordi interni della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento rispetto alla distanza fra i dispositivi.

Quando la posizione per quanto riguarda la larghezza soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

5.9.   In assenza di istruzioni specifiche, le caratteristiche fotometriche (come intensità, colore, superficie apparente ecc.) di una luce non devono essere variate intenzionalmente durante il periodo di attivazione della luce.

5.9.1.

Gli indicatori di direzione, la segnalazione luminosa di pericolo, le luci di posizione laterali color giallo ambra conformi al paragrafo 6.18.7 e la segnalazione di arresto di emergenza devono emettere luce lampeggiante.

5.9.2.

Le caratteristiche fotometriche di una luce possono variare:

a)

a seconda della luminosità dell’ambiente;

b)

in conseguenza dell’attivazione di altre luci; o

c)

quando la luce viene usata per un’altra funzione di illuminazione;

sempreché la variazione delle caratteristiche fotometriche sia conforme alle prescrizioni tecniche indicate per la luce in questione.

5.10.   Un dispositivo definito al paragrafo 2.7 non deve emettere in direzione anteriore nessuna luce rossa che possa causare confusione e un dispositivo definito al paragrafo 2.7 non deve emettere in direzione posteriore nessuna luce bianca che possa causare confusione. In proposito, non si tiene conto dei dispositivi destinati all’illuminazione interna del veicolo. In caso di dubbio, questa prescrizione deve essere verificata come segue:

5.10.1.

per la visibilità della luce rossa in direzione anteriore rispetto al veicolo, escluse le luci di posizione laterali rosse più arretrate, a un osservatore che si trovi nella zona 1 indicata all’allegato 4, non deve essere direttamente visibile la superficie apparente di alcuna luce rossa.

5.10.2.

per la visibilità della luce bianca in direzione posteriore rispetto al veicolo, escluse le luci di retromarcia e dei marcatori di sagoma bianchi applicati lateralmente al veicolo, a un osservatore che si trovi nella zona 2 in un piano trasversale posto a 25 m di distanza dietro il veicolo (cfr. allegato 4), non deve essere direttamente visibile la superficie apparente di alcuna luce bianca.

5.10.3.

Nei rispettivi piani, le zone 1 e 2 che rientrano nel campo visivo dell’osservatore sono delimitate:

5.10.3.1.

in altezza, da 2 piani orizzontali posti rispettivamente a 1 m e a 2,2 m dal suolo;

5.10.3.2.

in larghezza, da 2 piani verticali che formano in direzione anteriore e posteriore rispettivamente un angolo di 15° verso l’esterno rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e passano nel/nei punto/i di contatto tra i piani verticali paralleli al piano longitudinale mediano che delimitano la larghezza fuori tutto del veicolo; se esistono più punti di contatto, quello più avanzato corrisponde al piano anteriore e quello più arretrato al piano posteriore.

5.11.   I collegamenti elettrici devono far sì che le luci di posizione anteriori e posteriori, le eventuali luci di ingombro, le eventuali luci di posizione laterali e il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti (ON/OFF) solo simultaneamente.

5.11.1.

Questa condizione non si applica:

5.11.1.1.

quando le luci di posizione anteriori e posteriori, ed eventualmente le luci di posizione laterali se combinate o reciprocamente incorporate con tali luci, sono accese e impiegate come luci di stazionamento; o

5.11.1.2.

quando le luci di posizione laterali lampeggiano insieme agli indicatori di direzione; oppure

5.11.1.3.

quando il sistema di segnalazione luminosa funziona in conformità al paragrafo 6.2.7.6.2; ovvero

5.11.2.

alle luci di posizione anteriori quando la loro funzione è sostituita ai sensi delle disposizioni del paragrafo 5.12.1.

5.11.3.

Nel caso di un sistema di luci interdipendenti, tutte le sorgenti luminose devono accendersi e spegnersi simultaneamente.

5.12.   I collegamenti elettrici devono essere tali che i proiettori abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia anteriori possano accendersi solo quando sono accese anche le luci indicate al paragrafo 5.11. Tuttavia questa condizione non si applica ai proiettori abbaglianti o anabbaglianti se i loro segnali luminosi consistono nell’accensione intermittente a brevi intervalli dei proiettori abbaglianti o dei proiettori anabbaglianti oppure nell’accensione alternata a brevi intervalli dei proiettori abbaglianti e anabbaglianti.

5.12.1.

I proiettori anabbaglianti e/o i proiettori abbaglianti e/o i proiettori fendinebbia anteriori possono sostituire la funzione delle luci di posizione anteriori; purché:

5.12.1.1.

i loro collegamenti elettrici siano tali che in caso di guasto di uno qualsiasi di tali dispositivi, le luci di posizione anteriori si riaccendano automaticamente; e

5.12.1.2.

la luce/funzione di sostituzione soddisfi, per la rispettiva luce di posizione, le prescrizioni riguardanti:

a)

la visibilità geometrica prescritta al paragrafo 6.9.5 per le luci di posizione anteriori; e

b)

i valori fotometrici minimi a seconda degli angoli di ripartizione della luce; e

5.12.1.3.

nei verbali di prova sulle luci di sostituzione sia debitamente dimostrata la conformità alle prescrizioni del paragrafo 5.12.1.2.

5.13.   Spia luminosa

Se il presente regolamento prescrive una «spia d’innesto», essa può essere sostituita da una «spia di funzionamento».

5.14.   Luci occultabili

5.14.1.

L’occultamento delle luci è proibito, escluso il caso di proiettori abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia anteriori che possono essere occultati quando non sono in funzione.

5.14.2.

In caso di guasto del funzionamento del/dei dispositivo/i di occultamento, la luce deve rimanere nella posizione di impiego, se già accesa, o deve poter essere portata nella posizione di impiego senza dover far uso di utensili.

5.14.3.

Deve essere possibile mettere le luci in posizione di impiego e accenderle per mezzo di un solo comando, senza escludere la possibilità di metterle in posizione di impiego senza accenderle. Tuttavia, nel caso di proiettori abbaglianti e anabbaglianti raggruppati, il comando di cui sopra è richiesto solo per accendere i proiettori anabbaglianti.

5.14.4.

Dal posto del conducente, non deve essere possibile arrestare intenzionalmente il movimento delle luci accese prima che esse raggiungano la posizione di impiego. Quando si rischia di abbagliare altri utenti della strada con il movimento delle luci, queste ultime devono potersi accendere solo dopo aver raggiunto la posizione di impiego.

5.14.5.

Quando il dispositivo di occultamento ha una temperatura compresa fra – 30 °C e + 50 °C, i proiettori devono poter raggiungere la posizione di impiego entro 3 secondi dall’azionamento iniziale del comando.

5.15.   I colori della luce emessa dalle luci (8) sono i seguenti:

Proiettore abbagliante:

bianco

Proiettore anabbagliante:

bianco

Proiettore fendinebbia anteriore:

bianco o giallo selettivo

Proiettore di retromarcia:

bianco

Indicatore di direzione:

giallo ambra

Segnale luminosa di pericolo:

giallo ambra

Luce di arresto:

rosso

Segnale di arresto di emergenza:

giallo ambra o rosso

Segnale di allarme per possibile urto posteriore:

giallo ambra

Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore:

bianco

Luce di posizione anteriore:

bianco

Luce di posizione posteriore:

rosso

Proiettore fendinebbia anteriore:

bianco o giallo selettivo

Proiettore fendinebbia posteriore:

rosso

Luce di stazionamento:

bianco anteriormente, rosso posteriormente, giallo ambra se incorporata negli indicatori di direzione laterali o nelle luci di posizione laterali

Luci di posizione laterali:

giallo ambra; tuttavia, la luce di posizione laterale più arretrata può essere di color rosso se è raggruppata o combinata o reciprocamente incorporata con la luce di posizione posteriore, con la luce di ingombro posteriore, con il proiettore fendinebbia posteriore, con la luce di arresto oppure è raggruppata o ha una parte della superficie di uscita della luce in comune con il catadiottro posteriore

Luce d’ingombro:

bianco anteriormente, rosso posteriormente

Luce di marcia diurna:

bianco

Catadiottro posteriore, non triangolare:

rosso

Catadiottro posteriore, triangolare:

rosso

Catadiottro anteriore, non triangolare:

identico al colore della luce incidente (9)

Catadiottro laterale, non triangolare:

giallo ambra; tuttavia, il catadiottro laterale più arretrato può essere di colore rosso se è raggruppato o ha una parte della superficie di uscita della luce in comune con la luce di posizione posteriore, la luce di ingombro posteriore, il proiettore fendinebbia posteriore, la luce di arresto, la luce di posizione laterale più arretrata, oppure il catadiottro posteriore non triangolare

Luce d’angolo:

bianco

Marcatore di sagoma:

bianco, in direzione anteriore

 

bianco o giallo se laterale;

 

rosso o giallo in direzione posteriore (10)

Sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS):

bianco

Luce esterna di cortesia:

bianco

5.16.   Numero di luci

5.16.1.

Il numero delle luci montate sul veicolo deve essere uguale al numero indicato nelle prescrizioni particolari contenute nel presente regolamento.

5.17.   Tutte le luci possono essere installate su componenti mobili purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 5.18, 5.19 e 5.20.

5.18.   Le luci di posizione posteriori, gli indicatori di direzione posteriori e i catadiottri posteriori, triangolari o non triangolari, possono essere montati su componenti mobili solo alle condizioni di seguito esposte:

5.18.1.

in tutte le posizioni fisse delle componenti mobili, le luci montate su tali componenti devono rispettare tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le prescrizioni fotometriche applicabili a tali luci;

5.18.2.

se le funzioni di cui al paragrafo 5.18 sono svolte da un insieme di 2 luci marcate «D» (cfr. paragrafo 2.16.1) basta che una sola di esse soddisfi i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le caratteristiche fotometriche applicabili a tali luci, in tutte le posizioni fisse delle componenti mobili; oppure

5.18.3.

se per le funzioni sopra indicate sono montate e attivate delle luci aggiuntive e la componente mobile è in una posizione fissa qualsiasi; le luci aggiuntive devono soddisfare tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le prescrizioni fotometriche applicabili alle luci installate sulla componente mobile.

5.18.4.

Se le funzioni di cui al paragrafo 5.18 sono svolte da un sistema di luci interdipendenti, esistono 2 possibili condizioni:

a)

se l’intero sistema di luci interdipendenti è montato su uno o più componenti mobili, devono essere soddisfatti i requisiti del paragrafo 5.18.1. Se la componente mobile è in una posizione fissa qualsiasi, per le funzioni sopra indicate possono essere montate e attivate delle luci aggiuntive; esse dovranno soddisfare tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le prescrizioni fotometriche applicabili alle luci installate sulla componente mobile; oppure

b)

se il sistema di luci interdipendenti è in parte montato su una componente fissa e in parte su una componente mobile, le luci interdipendenti indicate dal richiedente nel corso della procedura di omologazione del dispositivo devono soddsfare tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché le prescrizioni fotometriche applicabili a tali luci, in tutte le posizioni fisse delle componenti mobili. I requisiti di visibilità geometrica verso l’interno si riterranno soddisfatti quando le luci interdipendenti sono conformi ai valori fotometrici prescritti nel campo di ripartizione della luce per l’omologazione del dispositivo, in tutte le posizioni fisse delle componenti mobili.

5.19.   Quando le componenti mobili si trovano in una posizione diversa dalla «posizione normale di impiego», i dispositivi installati su di esse non devono disturbare indebitamente gli utenti della strada.

5.20.   Quando una luce è installata su una componente mobile e la componente mobile si trova in «posizione normale di impiego», la luce deve sempre ritornare nella/e posizione/i specificata/e dal fabbricante in conformità al presente regolamento. Nel caso dei proiettori anabbaglianti e dei proiettori fendinebbia anteriori, questa prescrizione si considera soddisfatta se, muovendo le componenti mobili e riportandole nella posizione normale per 10 volte, nessun valore dell’inclinazione angolare di queste luci, in relazione al loro supporto, misurato dopo ogni azionamento della componente mobile, diverge per più dello 0,15 % dalla media dei 10 valori misurati. Se questo valore viene superato, ciascuno dei valori limite indicato al paragrafo 6.2.6.1.1 deve essere allora modificato del valore in eccesso per ridurre il campo di inclinazione ammesso prima di verificare il veicolo ai sensi dell’allegato 6.

5.21.   La superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento delle luci di posizione anteriori o posteriori, degli indicatori di direzione anteriori o posteriori o dei catadiottri non deve essere occultata per più 50 % da una componente mobile qualsiasi, munita o no di un dispositivo di segnalazione luminosa, in una qualunque posizione fissa diversa dalla «posizione normale di impiego».

Se non è possibile rispettare questa prescrizione:

5.21.1.

si devono accendere luci aggiuntive conformi a tutti i requisiti di posizione e di visibilità geometrica nonché alle prescrizioni fotometriche applicabili a tali luci, quando la superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento di tali luci è nascosta per più del 50 % dalla componente mobile; oppure

5.21.2.

una nota della scheda di notifica (punto 10.1 dell’allegato 1) informerà le altre amministrazioni che più del 50 % della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento può essere occultata da componenti mobili; e

un avviso sul veicolo informerà l’utente che quando le parti mobili si trovano in una determinata posizione, gli altri utenti della strada devono essere avvertiti della presenza del veicolo sulla strada, per esempio per mezzo di un triangolo d’emergenza o di altri dispositivi conformi alle norme nazionali di circolazione stradale.

5.21.3.

Il paragrafo 5.21.2 non si applica ai catadiottri.

5.22.   A eccezione dei catadiottri, una luce, pur dotata di marchio di omologazione, è considerata non presente se non è possibile farla funzionare con la semplice installazione di una sorgente luminosa e/o di un fusibile.

5.23.   Le luci devono essere montate sul veicolo in modo che la sorgente luminosa possa essere sostituita correttamente senza l’assistenza di esperti e senza utensili speciali diversi da quelli forniti dal fabbricante con il veicolo. Il fabbricante deve fornire con il veicolo une descrizione dettagliata della procedura di sostituzione. Il presente paragrafo non si applica:

a)

ai dispositivi omologati con una sorgente luminosa non sostituibile;

b)

ai dispositivi omologati con sorgenti luminose ai sensi del regolamento n. 99.

5.24.   È ammessa la sostituzione temporanea di emergenza della funzione di segnalazione luminosa fornita da una luce di posizione posteriore, a condizione che la funzione sostitutiva in caso di guasto sia simile per colore, intensità principale e posizione alla funzione che ha cessato di funzionare e che il dispositivo sostitutivo rimanga operativo nella sua funzione di sicurezza originaria. Durante il funzionamento del dispositivo sostitutivo, una spia sul cruscotto (cfr. paragrafo 2.18 del presente regolamento) deve indicare la sostituzione temporanea e la necessità della riparazione.

5.25.   In presenza di un AFS, questo va considerato equivalente a una coppia di proiettori anabbaglianti e, se produce la/le funzione/i del fascio abbagliante, a una coppia di proiettori abbaglianti.

5.26.   Sono ammessi indicatori di direzione posteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto (tranne luci di arresto appartenenti alla categoria S4) e proiettori fendinebbia posteriori con dispositivo di comando dell’intensità variabile, che rispondano simultaneamente ad almeno uno dei seguenti fattori esterni: illuminazione ambientale, nebbia, neve, pioggia, spruzzi, nuvole di polvere, sporcizia sulla superficie di uscita della luce; tuttavia, durante le transizioni deve essere rispettato il rapporto prescritto tra le rispettive intensità. Durante le transizioni non devono prodursi brusche variazioni di intensità. Luci di arresto appartenenti alla categoria S4 possono produrre un’intensità luminosa variabile indipendente dalle altre luci. Il conducente deve poter impostare le luci nel modo «intensità costante» e poi tornare al modo «intensità variabile».

5.27.   Per veicoli appartenenti alle categorie M e N, il richiedente deve dimostrare al servizio tecnico, che esegue le prove di omologazione, che le condizioni di alimentazione elettrica dei dispositivi definiti ai paragrafi 2.7.9, 2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 e 2.7.15 sono, se l’impianto elettrico del veicolo funziona a una tensione costante rappresentativa della categoria del veicolo a motore specificata dal richiedente, conformi alle seguenti disposizioni;

5.27.1.

la tensione fornita ai connettori dei dispositivi che, secondo i documenti di omologazione, sono stati provati applicando un modulo d’alimentazione speciale/modulo di comando della sorgente luminosa, o su un modo di funzionamento secondario o a una tensione voluta dal richiedente, non deve essere superiore alla tensione definita per tali dispositivi o funzioni quando sono stati omologati;

5.27.2.

in tutte le condizioni di alimentazione elettrica diverse da quelle descritte al paragrafo 5.27.1, la tensione ai connettori del/dei dispositivo/i o della/delle funzione/i non deve oltrepassare i valori di 6,75 V (circuiti a 6 V), 13,5 V (circuiti a 12 V) ou 28 V (circuiti a 24 V) in misura superiore al 3 %;

5.27.3.

le disposizioni dei paragrafi 5.27.1 e 5.27.2 non si applicano ai dispositivi comprendenti un modulo elettronico di comando della sorgente luminosa o un modulo di comando dell’intensità variabile;

5.27.4.

ai documenti di omologazione va allegata una relazione che descriva i metodi impiegati e i risultati ottenuti.

5.28.   Disposizioni generali riguardanti la visibilità geometrica

5.28.1.

All’interno degli angoli di visibilità geometrica non devono esistere ostacoli alla propagazione della luce proveniente da una parte qualunque della superficie apparente della luce osservata dall’infinito. Tuttavia, non si tiene conto di ostacoli già presenti all’atto dell’omologazione per tipo della luce.

5.28.2.

Se le misurazioni vengono effettuate a una distanza inferiore dal dispositivo, per ottenere la stessa precisione la direzione di osservazione va spostata parallelamente.

5.28.3.

Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente viene nascosta da una parte qualsiasi del veicolo, occorre provare che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l’omologazione del dispositivo.

5.28.4.

Se l’angolo verticale di visibilità geometrica sotto il piano orizzontale può essere ridotto a 5° (se la luce si trova a un’altezza dal suolo inferiore a 750 mm), il campo fotometrico delle misure dell’unità ottica installata può essere limitato a 5° sotto il piano orizzontale.

5.28.5.

Nel caso di un sistema di luci interdipendenti, i requisiti di visibilità geometrica devono essere soddisfatti quando tutte le luci interdipendenti sono azionate contemporaneamente.

6.   PRESCRIZIONI PARTICOLARI

6.1.   Proiettore abbagliante (regolamenti n. 98 e n. 112)

6.1.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.1.2.   Numero

2 o 4, omologati ai sensi dei regolamenti n. 31, n. 98 o n. 112, esclusi i proiettori appartenenti alla classe A.

Per i veicoli appartenenti alla categoria N3: è ammessa l’installazione di 2 proiettori abbaglianti aggiuntivi.

Quando un veicolo è dotato di 4 proiettori occultabili si può autorizzare l’installazione di 2 proiettori aggiuntivi solo per effettuare segnali luminosi consistenti nell’accensione intermittente a brevi intervalli (cfr. paragrafo 5.12) in condizioni diurne.

6.1.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.1.4.   Posizione

6.1.4.1.   In larghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.1.4.2.   In altezza: nessuna prescrizione particolare.

6.1.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso i dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.1.5.   Visibilità geometrica

Occorre garantire la visibilità della superficie illuminante, anche in zone che non sembrano illuminate nella direzione d’osservazione considerata, all’interno di uno spazio divergente delimitato da linee generatrici che seguono il contorno della superficie illuminante e formano un angolo di almeno 5° con l’asse di riferimento del proiettore. Quale origine degli angoli di visibilità geometrica si prende il contorno della proiezione della superficie illuminante su un piano trasversale tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore.

6.1.6.   Orientamento

Verso l’avanti.

Per produrre l’illuminazione di svolta, è ammesso lo spostamento di non più di un proiettore abbagliante per ciascun lato del veicolo.

6.1.7.   Collegamenti elettrici

6.1.7.1.   A parte quando sono usati per dare segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli, i proiettori abbaglianti possono essere accesi solo se l’interruttore principale è in posizione «acceso» (ON) o in posizione «automatico» (AUTO) ed esistono le condizioni di accensione automatica del fascio anabbagliante. In quest’ultimo caso, se le condizioni di accensione automatica del fascio anabbagliante cessano di esistere, i proiettori abbaglianti devono spegnersi automaticamente.

6.1.7.2.   L’accensione dei proiettori abbaglianti può avvenire simultaneamente o a coppie. Quando sono montati 2 proiettori abbaglianti supplementari, come consentito dal paragrafo 6.1.2 solo per i veicoli appartenenti alla categoria N3, non se ne devono poter accendere simultaneamente più di 2 paia. Per passare dal fascio anabbagliante a quello abbagliante devono essere accesi almeno 1 paio di proiettori abbaglianti. Per passare dal fascio abbagliante a quello anabbagliante tutti i proiettori abbaglianti devono spegnersi simultaneamente.

6.1.7.3.   I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

6.1.7.4.   Se sono installati 4 proiettori occultabili, la loro posizione di funzionamento è incompatibile con il contemporaneo funzionamento di eventuali proiettori supplementari, se destinati a effettuare segnali luminosi intermittenti a brevi intervalli (cfr. paragrafo 5.12) in condizioni diurne.

6.1.8.   Spia luminosa

Spia di innesto obbligatoria.

6.1.9.   Altre prescrizioni

6.1.9.1.   L’intensità massima dell’insieme dei proiettori abbaglianti che possano essere accesi simultaneamente non deve superare 430 000 cd, pari ad un valore di riferimento di 100.

6.1.9.2.   Tale intensità massima si ottiene sommando i singoli valori di riferimento indicati su ciascun proiettore. A ciascun proiettore su cui siano apposte le lettere «R» o «CR» deve essere attribuito il valore di riferimento «10».

6.2.   Proiettore anabbagliante (regolamenti n. 98 e n. 112)

6.2.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.2.2.   Numero

2, omologati ai sensi dei regolamenti n. 31, n. 98 o n. 112, esclusi i proiettori della classe A.

6.2.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.2.4.   Posizione

6.2.4.1.   In larghezza: il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

I bordi interni della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento devono essere distanti almeno 600 mm. Ciò non si applica, tuttavia, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1; per tutte le altre categorie di veicoli, tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.2.4.2.   In altezza: dal suolo: minima, 500 mm; massima, 1 200 mm. Per veicoli appartenenti alla categoria N3G (fuoristrada) (11), l’altezza massima può arrivare a 1 500 mm.

6.2.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso i dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.2.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e ß indicati al paragrafo 2.13:

α

=

15° verso l’alto e 10° verso il basso,

ß

=

45° verso l’esterno e 10° verso l’interno.

Dato che i valori fotometrici richiesti per i proiettori anabbaglianti non coprono l’intero campo di visibilità geometrica, è necessario, per l’omologazione del veicolo, un valore minimo di 1 cd nello spazio rimanente. La presenza di pannelli divisori o di altri apparecchi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo agli altri utenti della strada.

6.2.6.   Orientamento

Verso l’avanti.

6.2.6.1.   Orientamento verticale

6.2.6.1.1.   L’inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve essere specificata dal costruttore con una tolleranza dello 0,1 % e indicata in modo chiaramente leggibile e indelebile su ciascun veicolo, accanto al proiettore oppure sulla targhetta del fabbricante, usando il simbolo illustrato nell’allegato 7.

Il valore di questa inclinazione verso il basso è definito in conformità al paragrafo 6.2.6.1.2.

6.2.6.1.2.   In funzione dell’altezza di installazione in metri (h) del proiettore anabbagliante, misurata al bordo inferiore della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento, con il veicolo a vuoto, l’inclinazione verticale della linea di demarcazione del fascio anabbagliante deve rimanere, in tutte le condizioni statiche di cui all’allegato 5, entro i seguenti limiti e l’orientamento iniziale deve avere i seguenti valori:

 

h < 0,8

limiti

:

tra – 0,5 % e – 2,5 %

orientamento iniziale

:

tra – 1 % e – 1,5 %

 

0,8 ≤ h ≤ 1

limiti

:

tra – 0,5 % e – 2,5 %

orientamento iniziale

:

tra – 1 % e – 1,5 %

oppure, a discrezione del fabbricante,

limiti

:

tra – 1 % e – 3 %

orientamento iniziale

:

tra – 1,5 % e – 2 %

La domanda di omologazione del veicolo deve indicare, in questo caso, quale delle due alternative debba essere impiegata.

 

h > 1

limiti

:

tra – 1 % e – 3 %

orientamento iniziale

:

tra – 1,5 % e – 2 %

I limiti e i valori di orientamento iniziale di cui sopra sono riassunti nello schema seguente.

Per i veicoli della categoria N3G (fuoristrada) i cui proiettori superano l'altezza di 1 200 mm, i limiti relativi all'inclinazione verticale della linea di demarcazione devono essere compresi tra: – 1,5 % e – 3,5 %.

L'orientamento iniziale deve essere regolato tra – 2 % e – 2,5 %.

Image

6.2.6.2.   Dispositivo per regolare l’inclinazione dei proiettori

6.2.6.2.1.   Se è necessario per soddisfare le prescrizioni dei paragrafi 6.2.6.1.1 e 6.2.6.1.2, il dispositivo per regolare l’inclinazione del fascio anabbagliante deve essere automatico.

6.2.6.2.2.   Sono tuttavia ammessi dispositivi di regolazione manuale, di tipo continuo o discontinuo, purché abbiano una posizione di arresto nella quale i proiettori possano essere riportati all’orientamento iniziale indicato al paragrafo 6.2.6.1.1 per mezzo di normali viti di regolazione o strumenti simili.

Tali dispositivi di regolazione manuale devono poter essere azionati dal posto di guida.

I dispositivi di tipo continuo devono avere punti di riferimento che indichino le condizioni di carico che rendono necessaria una regolazione del fascio anabbagliante.

Il numero delle posizioni dei dispositivi di tipo discontinuo deve permettere la conformità alla gamma di valori prescritti al paragrafo 6.2.6.1.2 in tutte le condizioni di carico definite all’allegato 5.

Anche per questi dispositivi le condizioni di carico dell’allegato 5 che rendono necessaria la regolazione del fascio anabbagliante devono essere chiaramente indicate vicino al comando del dispositivo (cfr. allegato 8).

6.2.6.2.3.   In caso di guasto dei dispositivi descritti ai paragrafi 6.2.6.2.1 e 6.2.6.2.2, il fascio luminoso non deve assumere una posizione in cui l’inclinazione sia minore di quella in cui si trovava quando si è prodotto il guasto.

6.2.6.3.   Procedura di misurazione

6.2.6.3.1.   Dopo aver regolato l’inclinazione iniziale, l’inclinazione verticale del fascio anabbagliante, espressa in percentuale, deve essere misurata in condizione statica in tutte le condizioni di carico di cui all’allegato 5.

6.2.6.3.2.   La variazione dell’inclinazione del fascio anabbagliante in funzione del carico deve essere misurata col procedimento illustrato nell’allegato 6.

6.2.6.4.   Orientamento orizzontale

L’orientamento orizzontale di uno o entrambi i proiettori anabbaglianti può essere variato in modo da ottenere la funzione di illuminazione di svolta a condizione che, se si spostano l’intero fascio o l’angolo della linea di demarcazione, l’angolo della linea di demarcazione non deve intersecare la linea della traiettoria del baricentro del veicolo a distanze dalla parte frontale del veicolo superiori a 100 volte l’altezza di montaggio dei rispettivi proiettori anabbaglianti.

6.2.7.   Collegamenti elettrici

6.2.7.1.   Il comando per il passaggio al proiettore anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti.

6.2.7.2.   I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

6.2.7.3.   Nei proiettori anabbaglianti conformi al regolamento n. 98, le sorgenti luminose a scarica devono rimanere accese durante il funzionamento dei proiettori abbaglianti.

6.2.7.4.   Per produrre l’illuminazione di svolta si possono attivare una sorgente luminosa supplementare o uno o più moduli LED, posti all’interno dei proiettori anabbaglianti o in una luce (che non sia il proiettore abbagliante) raggruppata o reciprocamente incorporata con i rispettivi proiettori anabbaglianti, a condizione che il raggio orizzontale di curvatura della traiettoria del baricentro del veicolo non sia superiore a 500 m. Tale valore può essere dimostrato dal fabbricante con calcoli o altri mezzi accettati dall’autorità che rilascia l’omologazione.

6.2.7.5.   I proiettori anabbaglianti possono essere accesi e spenti automaticamente. Tuttavia, deve sempre essere possibile accenderli e spegnerli manualmente.

6.2.7.6.   Se sono presenti luci di marcia diurna e funzionano ai sensi del paragrafo 6.19, allora:

6.2.7.6.1.

o i proiettori anabbaglianti si devono accendere (ON) e spegnere (OFF) automaticamente in funzione della luminosità ambientale (per esempio, di notte, nei tunnel ecc.) a seconda delle prescrizioni dell’allegato 12; oppure

6.2.7.6.2.

le luci di marcia diurna funzionano contemporaneamente alle luci di cui al paragrafo 5.11 e, in tal caso, almeno 2 luci di posizione posteriori devono essere accese; ovvero

6.2.7.6.3.

esistono diversi modi per informare il conducente che i proiettori, le luci di posizione ed, eventualmente, le luci di ingombro e le luci di posizione laterali non sono accese. Tali modi sono i seguenti:

6.2.7.6.3.1.

l’esistenza di 2 livelli d’intensità nettamente diversi d’illuminazione del cruscotto per il giorno e per la notte, che indicano al conducente che i proiettori anabbaglianti devono essere accesi (ON); o

6.2.7.6.3.2.

l’accensione degli indicatori e dell’identificazione dei comandi manuali, prescritti dal regolamento n. 121, quando i proiettori vengono accesi; oppure

6.2.7.6.3.3.

l’attivazione, solo in condizioni di scarsa luminosità ambientale ai sensi dell’allegato 12, di una spia ottica, sonora (o entrambe), che informi il conducente che i proiettori anabbaglianti devono essere accesi. Una volta accesasi la spia, essa si potrà spegnere solo dopo aver acceso i suddetti proiettori anabbaglianti o quando il dispositivo che comanda l’avvio e/o l’arresto del motore (sistema di propulsione) si trova in una posizione in cui il motore (sistema di propulsione) non possa funzionare.

6.2.7.7.   Fatto salvo il paragrafo 6.2.7.6.1, i proiettori anabbaglianti possono accendersi e spegnersi automaticamente in funzione di altri fattori come una determinata ora o le condizioni ambientali (momento della giornata, posizione del veicolo, pioggia, nebbia ecc.).

6.2.8.   Spia

6.2.8.1.   Spia facoltativa.

6.2.8.2.   È obbligatoria una spia ottica, lampeggiante o no:

a)

se l’illuminazione di svolta viene prodotta per mezzo spostando l’intero fascio o l’angolo della linea di demarcazione; oppure

b)

se il fascio anabbagliante principale viene prodotto con uno o più moduli LED.

La spia si deve accendere:

a)

in caso di spostamento difettoso dell’angolo della linea di demarcazione; oppure

b)

in caso di guasto del modulo o di uno dei moduli LED che producono il fascio anabbagliante principale.

La spia deve rimanere accesa finché perdura il guasto. Essa può spegnersi temporaneamente, ma deve riattivarsi quando il dispositivo che permette di accendere e spegnere il motore viene posto su «on» e «off».

6.2.9.   Altre prescrizioni

Le prescrizioni del paragrafo 5.5.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti.

L’installazione di proiettori anabbaglianti, il cui fascio anabbagliante principale è prodotto da una sorgente luminosa o da uno o più moduli LED e il cui flusso luminoso obiettivo totale supera i 2 000 lumen, è ammessa solo all’installazione contestuale di un dispositivo per la pulizia dei proiettori, ai sensi del regolamento n. 45 (12).

Riguardo all’inclinazione verticale, le disposizioni del paragrafo 6.2.6.2.2 non si applicano ai proiettori anabbaglianti:

a)

il cui fascio anabbagliante principale è prodotto da uno o più moduli LED; oppure

b)

il cui fascio anabbagliante principale è prodotto da una sorgente luminosa con flusso luminoso obiettivo superiore a 2 000 lumen. Inoltre, riguardo all’inclinazione verticale, non si applicano le disposizioni del paragrafo 6.2.6.2.2.

Per produrre l’illuminazione di svolta, è ammesso esclusivamente l’uso di proiettori anabbaglianti conformi ai regolamenti n. 98 o n. 112.

Se l’illuminazione di svolta è prodotta dallo spostamento orizzontale dell’intero fascio o dell’angolo della linea di demarcazione, essa si deve attivare solo a veicolo in moto verso l’avanti; questa prescrizione non si applica se l’illuminazione di svolta viene prodotta per una curva a destra in una situazione di circolazione a destra (o per una curva a sinistra in una situazione di circolazione a sinistra).

6.3.   Proiettore fendinebbia anteriore (regolamento n. 19)

6.3.1.   Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.3.2.   Numero

Due

6.3.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.3.4.   Posizione

6.3.4.1.   In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.3.4.2.   In altezza:

minima

:

almeno 250 mm dal suolo.

massima

:

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: 800 mm dal suolo.

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie, ma non a N3G (fuoristrada) (13): 1 200 mm dal suolo.

Per i veicoli appartenenti alla categoria N3G: l’altezza massima può essere aumentata fino a 1 500 mm.

Nessun punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento deve trovarsi a un’altezza superiore al punto più alto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante.

6.3.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso i dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.3.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e β indicati al paragrafo 2.13:

α

=

5° verso l’alto e verso il basso,

ß

=

45° verso l’esterno e 10° verso l’interno.

Dato che i valori fotometrici richiesti per i proiettori fendinebbia anteriori non coprono l’intero campo di visibilità geometrica, è necessario, per l’omologazione del veicolo, un valore minimo di 1 cd nello spazio rimanente. La presenza di pannelli divisori o di altri apparecchi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo agli altri utenti della strada (14).

6.3.6.   Orientamento

Verso l’avanti

6.3.6.1.   Orientamento verticale.

6.3.6.1.1.   Nei proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe «B», l’inclinazione verticale della linea di demarcazione, da regolare a veicolo vuoto e con una persona sul sedile del conducente, non deve superare – 1,5 % (14).

6.3.6.1.2.   Nel caso dei proiettori fendinebbia anteriori appartenenti alla classe «F3»:

6.3.6.1.2.1.

l’inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve essere indicata dal costruttore con la precisione di un decimale e apposta in modo chiaramente leggibile e indelebile su ciascun veicolo, accanto al proiettore fendinebbia anteriore o sulla targhetta del fabbricante oppure insieme all’indicazione di cui al paragrafo 6.2.6.1.1, usando il simbolo illustrato nell’allegato 7 del presente regolamento. Il valore di questa inclinazione verso il basso deve essere definito ai sensi del paragrafo 6.3.6.1.2.2.

6.3.6.1.2.2.

In funzione dell’altezza di installazione in metri (h) del proiettore fendinebbia anteriore, misurata al bordo inferiore della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento con il veicolo a vuoto, l’inclinazione verticale della linea di demarcazione, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve avere il/i valore/i seguente/i:

 

h ≤ 0,8

Limiti

:

tra – 1 % e – 3 %

Orientamento iniziale

:

tra – 1,5 % e – 2 %

 

h > 0,8

Limiti

:

tra – 1,5 % e – 3,5 %

Orientamento iniziale

:

tra – 2 % e – 2,5 %

6.3.6.2.   Dispositivo per regolare l'inclinazione dei proiettori fendinebbia anteriori

6.3.6.2.1.   Nel caso di un proiettore fendinebbia anteriore munito di una o più sorgenti luminose con flusso luminoso obiettivo totale superiore a 2 000 lumen, le prescrizioni del paragrafo 6.3.6.1.2.2 devono essere soddisfatte automaticamente in tutte le condizioni di carico indicate nell’allegato 5 del presente regolamento.

6.3.6.2.2.   Se il veicolo è munito di un dispositivo per regolare l’inclinazione di un proiettore fendinebbia anteriore, indipendente o raggruppato con altre funzioni di illuminazione o di segnalazione luminosa anteriore, il dispositivo deve far sì che in tutte le condizioni di carico statico di cui all’allegato 5 del presente regolamento l’inclinazione verticale rimanga compresa entro i limiti prescritti nel paragrafo 6.3.6.1.2.2.

6.3.6.2.3.   Se il proiettore fendinebbia anteriore appartenente alla categoria «F3» fa parte del proiettore anabbagliante o di un sistema AFS, si applicano i requisiti del paragrafo 6.2.6 quando il fascio fendinebbia anteriore contribuisce a produrre il fascio anabbagliante.

In questo caso, i limiti di inclinazione definiti al paragrafo 6.2.6 si possono applicare anche quando il proiettore fendinebbia anteriore viene usato come tale.

6.3.6.2.4.   Il dispositivo per regolare l’inclinazione può essere usato anche per adattare automaticamente l’inclinazione del fascio fendinebbia anteriore in funzione delle condizioni ambientali prevalenti, purché non siano superati i limiti di inclinazione verso il basso indicati al paragrafo 6.3.6.1.2.2.

6.3.6.2.5.   In caso di guasto del dispositivo per regolare l’inclinazione, il fascio anabbagliante non deve assumere una posizione in cui l’inclinazione della linea di demarcazione è minore di quella in cui si trovava quando si è prodotto il guasto.

6.3.7.   Collegamenti elettrici

Deve essere possibile accendere e spegnere i proiettori fendinebbia anteriori indipendentemente dai proiettori abbaglianti, dai proiettori anabbaglianti o da qualsiasi combinazione di proiettori abbaglianti-anabbaglianti, tranne nel caso in cui i proiettori fendinebbia anteriori siano usati per contribuire a produrre un’altra funzione di illuminazione in un sistema AFS; tuttavia, l’accensione della funzione di fendinebbia anteriori deve avere la priorità su un’altra funzione che i proiettori fendinebbia anteriori contribuiscono a produrre.

6.3.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. Spia luminosa indipendente non lampeggiante.

6.3.9.   Altre prescrizioni

Se la scheda di notifica contiene un’indicazione esplicita al punto 10.9 dell’allegato 1 del regolamento n. 19, l'allineamento e le intensità luminose del fascio fendinebbia anteriore appartenente alla classe «F3» possono essere adattati automaticamente in funzione delle condizioni ambientali prevalenti. La variazione delle intensità luminose o dell’allineamento deve avvenire automaticamente e in modo tale da non recare disturbo al conducente o agli altri utenti della strada.

6.4.   Proiettore di retromarcia (regolamento n. 23)

6.4.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore e sui rimorchi appartenenti alle categorie O2, O3 e O4. Facoltativa sui rimorchi appartenenti alla categoria O1

6.4.2.   Numero

6.4.2.1.   Un dispositivo obbligatorio e un secondo dispositivo facoltativo sui veicoli a motore appartenenti alla categoria M1 e su tutti gli altri veicoli di lunghezza fino a 6 000 mm.

6.4.2.2.   Due dispositivi obbligatori e due dispositivi facoltativi su tutti i veicoli di lunghezza superiore a 6 000 mm, tranne i veicoli appartenenti alla categoria M1.

6.4.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.4.4.   Posizione

6.4.4.1.   In larghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.4.4.2.   In altezza: dal suolo: minima, 250 mm; massima, 1 200 mm

6.4.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

Tuttavia, i due dispositivi facoltativi di cui al paragrafo 6.4.2.2, se installati, devono essere montati nella parte laterale o posteriore del veicolo, conformemente alle prescrizioni dei paragrafi 6.4.5 e 6.4.6.

6.4.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e β indicati al paragrafo 2.13:

α

=

15° verso l’alto e 5° verso il basso,

β

=

45° a destra e a sinistra se è presente un solo dispositivo,

45° verso l’esterno e 30° verso l’interno se ve ne sono due.

L’asse di riferimento dei due dispositivi facoltativi di cui al paragrafo 6.4.2.2, se montati sul lato al veicolo, deve essere orientato lateralmente in senso orizzontale con un’inclinazione di 10° ± 5° rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.4.6.   Orientamento

All’indietro.

Le prescrizioni del paragrafo 6.4.5 non si applicano ai due dispositivi facoltativi di cui al paragrafo 6.4.2.2, se sono montati sul lato del veicolo. Tuttavia, l’asse di riferimento di tali dispositivi deve essere orientato verso l’esterno di non oltre 15° in senso orizzontale all’indietro rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.4.7.   Collegamenti elettrici

6.4.7.1.

Devono permettere al proiettore di accendersi solo se è innestata la retromarcia e se il dispositivo che regola l’avviamento e l’arresto del motore si trova in una posizione in cui il motore stesso possa funzionare. Il proiettore non deve accendersi o restare acceso se non è soddisfatta una delle suddette condizioni.

6.4.7.2.

Inoltre, i collegamenti elettrici dei due dispositivi facoltativi di cui al paragrafo 6.4.2.2 devono far sì che tali dispositivi possano accendersi solo se sono accese le luci di cui al paragrafo 5.11.

È ammessa l’accensione dei dispositivi montati sul lato del veicolo per le manovre lente in marcia avanti fino alla velocità massima di 10 km/h, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i dispositivi devono essere attivati e disattivati manualmente per mezzo di un interruttore a parte;

b)

se attivati in questo modo, i dispositivi possono restare illuminati anche dopo aver disinnestato la retromarcia;

c)

i dispositivi devono spegnersi automaticamente se la velocità di spostamento in avanti del veicolo supera 10 km/h, indipendentemente dalla posizione dell’apposito interruttore, e devono rimanere spenti fino a quando non vengano accesi di nuovo intenzionalmente.

6.4.8.   Spia

Spia facoltativa

6.4.9.   Altre prescrizioni

Nessuna

6.5.   Indicatore di direzione (regolamento n. 6)

6.5.1.   Presenza (cfr. figura)

Obbligatoria. I tipi di indicatori di direzione sono divisi in categorie (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 e 6); il loro assemblaggio su un veicolo forma uno schema di montaggio («A» e «B»).

Lo schema di montaggio «A» si applica a tutti i veicoli a motore.

Lo schema «B» si applica solo ai rimorchi.

6.5.2.   Numero

In base allo schema di montaggio

6.5.3.   Schemi di montaggio (cfr. figura)

A: due indicatori di direzione anteriori appartenenti alle seguenti categorie:

1 o 1a o 1b

se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se è presente, è di almeno 40 mm;

1a o 1b

se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se è presente, è superiore a 20 mm e inferiore a 40 mm;

1b

se la distanza tra il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento di questa luce e quello della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante e/o del proiettore fendinebbia anteriore, se è presente, è inferiore o pari a 20 mm;

due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b);

due dispositivi facoltativi (categoria 2a o 2b) su tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3.

Due indicatori di direzione laterali delle categorie 5 o 6 (prescrizioni minime):

5

per tutti i veicoli appartenenti alla categoria M1;

per veicoli appartenenti alle categorie N1, M2 e M3 di lunghezza non superiore a 6 m;

6

per tutti i veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3;

per veicoli appartenenti alle categorie N1, M2 e M3 di lunghezza superiore a 6 m.

È ammessa in tutti i casi la sostituzione degli indicatori di direzione laterali della categoria 5 con indicatori di direzione laterali della categoria 6.

Al massimo tre dispositivi facoltativi di categoria 5 o un dispositivo facoltativo di categoria 6 su ciascun lato dei veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 di lunghezza superiore a 9 m.

Se sono installati dispositivi che combinano le funzioni di indicatori di direzione anteriori (categorie 1, 1a e 1b) e laterali (categorie 5 o 6), possono essere installati due indicatori di direzione laterali (categorie 5 o 6) aggiuntivi per soddisfare i requisiti di visibilità di cui al paragrafo 6.5.5.

B: due indicatori di direzione posteriori (categoria 2a o 2b);

due dispositivi facoltativi (categoria 2a o 2b) su tutti i veicoli appartenenti alle categorie O2, O3 e O4.

Al massimo tre dispositivi facoltativi di categoria 5 o un dispositivo facoltativo di categoria 6 su ciascun lato dei veicoli appartenenti alle categorie O2, O3 e O4 di lunghezza superiore a 9 m.

Se è installato un AFS, la distanza da considerare per la scelta della categoria è la distanza tra l’indicatore di direzione anteriore e l’unità di illuminazione più vicina, e nella posizione più vicina per produrre o contribuire a produrre un modo anabbagliante.

6.5.4.   Posizione

6.5.4.1.   In larghezza: il bordo della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Questa prescrizione non si applica alle luci posteriori facoltative.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.5.4.2.   In altezza: dal suolo.

6.5.4.2.1.   l’altezza della superficie di uscita della luce degli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 o 6 non deve essere:

inferiore a

:

350 mm per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 e 500 mm per i veicoli appartenenti alle altre categorie, misurati dal punto più basso; e

superiore a

:

1 500 mm, misurati dal punto più alto.

6.5.4.2.2.   L’altezza degli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b, misurata in conformità al paragrafo 5.8, non deve essere inferiore a 350 mm né superiore a 1 500 mm.

6.5.4.2.3.   Se la struttura del veicolo non consente di rispettare questi limiti massimi misurati con il metodo suesposto e se sul veicolo non sono installati luci posteriori, questi limiti possono essere elevati a 2 300 mm per gli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 e 6 e a 2 100 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b.

6.5.4.2.4.   Se sul veicolo sono installate le luci posteriori facoltative, esse vanno collocate a un’altezza compatibile con le pertinenti prescrizioni del paragrafo 6.5.4.1 e con quelle sulla simmetria delle luci, e alla massima distanza verticale consentita dalla forma della carrozzeria, in ogni caso almeno 600 mm più in alto delle luci obbligatorie.

6.5.4.3.   In lunghezza (cfr. figura)

La distanza tra la superficie di uscita della luce dell’indicatore di direzione laterale (categorie 5 o 6) e il piano trasversale che limita anteriormente la lunghezza fuori tutto del veicolo non deve essere superiore a 1 800 mm.

Tuttavia, tale distanza non deve essere superiore a 2 500 mm:

a)

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1;

b)

per tutte le altre categorie di veicoli se la struttura del veicolo non consente di rispettare gli angoli minimi di visibilità.

Gli indicatori di direzione laterali facoltativi della categoria 5 devono essere distribuiti a intervalli regolari sulla lunghezza del veicolo.

L’indicatore di direzione laterale facoltativo della categoria 6 deve essere installato nella zona compresa tra il primo e l’ultimo quarto della lunghezza del rimorchio.

6.5.5.   Visibilità geometrica

6.5.5.1.   Angoli orizzontali (cfr. figura)

Angoli verticali: 15° sopra e sotto l’orizzontale per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a, 2b e 5. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo degli indicatori è inferiore a 750 mm; 30° sopra e 5° sotto l’orizzontale per gli indicatori di direzione della categoria 6. L’angolo verticale al di sopra dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se le luci posteriori facoltative sono a un’altezza non inferiore a 2 100 mm dal suolo.

Figura

(cfr. paragrafo 6.5)

Image

Per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, il valore di 45° verso l’interno per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a o 1b, il cui bordo inferiore della superficie apparente è a un’altezza inferiore a 750 mm dal suolo, può essere ridotto a 20° sotto il piano orizzontale contenente l’asse di riferimento di tali luci.

Image

6.5.5.2.   oppure, a discrezione del fabbricante, per i veicoli appartenenti alle M1 e N1  (15):

indicatori di direzione anteriori e posteriori, nonché luci di posizione laterali:

angoli orizzontali (cfr. figura seguente):

Image

Il valore di 45° verso l’interno per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a o 1b, il cui bordo inferiore della superficie apparente è a un’altezza inferiore a 750 mm dal suolo, può essere ridotto a 20° sotto il piano orizzontale contenente l’asse di riferimento di tali luci.

Angoli verticali: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo dei dispositivi è inferiore a 750 mm.

Affinché l'indicatore di direzione sia considerato visibile, almeno 12,5 centimetri quadrati della sua superficie apparente devono essere visibili senza ostacoli; sono esclusi gli indicatori di direzione laterali delle categorie 5 e 6. È esclusa l’area della superficie illuminante dei catadiottri che non trasmettono luce.

6.5.6.   Orientamento

Conforme alle eventuali disposizioni particolari di montaggio del fabbricante.

6.5.7.   Collegamenti elettrici

L’accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del veicolo devono essere accesi e spenti con lo stesso comando e devono lampeggiare in fase.

Sui veicoli M1 e N1 di lunghezza inferiore a 6 m e con uno schema di montaggio conforme al paragrafo 6.5.5.2, anche le eventuali luci di posizione laterali giallo ambra devono lampeggiare alla stessa frequenza (in fase) degli indicatori di direzione.

6.5.8.   Spia

Spia di funzionamento obbligatoria per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b. Può essere ottica o acustica o entrambe. Se ottica, deve essere lampeggiante e spegnersi o restare accesa senza lampeggiare o presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno in caso di guasto di uno qualsiasi di tali indicatori di direzione. Se esclusivamente acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare un rilevante cambiamento di frequenza almeno in caso di guasto di uno qualsiasi di tali indicatori di direzione.

Deve essere attivata dal segnale prodotto conformemente al punto 6.4.2 del regolamento n. 6 o in altro modo adatto (16).

Se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, deve essere munito di una speciale spia ottica di funzionamento per gli indicatori di direzione del rimorchio, a meno che la spia del veicolo trainante permetta di individuare il guasto di uno qualsiasi degli indicatori di direzione del veicolo così combinato.

Per gli indicatori di direzione facoltativi dei veicoli a motore e dei rimorchi, la spia di funzionamento non è obbligatoria.

6.5.9.   Altre prescrizioni

La luce deve essere lampeggiante, alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto.

All’azionamento del comando del segnale luminoso deve seguire l’emissione di luce entro 1 secondo al massimo e il suo primo spegnimento entro 1,5 secondi al massimo. Se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, il comando degli indicatori di direzione del veicolo trainante deve azionare gli indicatori di direzione del rimorchio. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da un cortocircuito, gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare, ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta.

6.6.   Segnalazione luminosa di pericolo

6.6.1.   Presenza

Obbligatoria.

La segnalazione deve essere data dal funzionamento simultaneo degli indicatori di direzione, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6.5.

6.6.2.   Numero

Conformemente al paragrafo 6.5.2.

6.6.3.   Schema di montaggio

Conformemente al paragrafo 6.5.3.

6.6.4.   Posizione

6.6.4.1.   Larghezza: conformemente al paragrafo 6.5.4.1.

6.6.4.2.   Altezza: conformemente al paragrafo 6.5.4.2.

6.6.4.3.   Lunghezza: conformemente al paragrafo 6.5.4.3.

6.6.5.   Visibilità geometrica

Conformemente al paragrafo 6.5.5.

6.6.6.   Orientamento

Conformemente al paragrafo 6.5.6.

6.6.7.   Collegamenti elettrici

6.6.7.1.   Il segnale deve essere attivato con un comando manuale distinto, che permetta il lampeggiamento in fase di tutti gli indicatori di direzione.

6.6.7.2.   La segnalazione luminosa di pericolo può essere attivata automaticamente nel caso in cui il veicolo sia coinvolto in una collisione o dopo la disattivazione della segnalazione di arresto di emergenza, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo 6.23. In questi casi, può essere spenta (OFF) manualmente.

6.6.7.3.   Sui veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 di lunghezza inferiore a 6m e con uno schema di montaggio conforme al paragrafo 6.5.5.2, anche le eventuali luci di posizione laterali giallo ambra devono lampeggiare alla stessa frequenza (in fase) degli indicatori di direzione.

6.6.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. Spia lampeggiante che può funzionare in collegamento con la spia o le spie di cui al paragrafo 6.5.8.

6.6.9.   Altre prescrizioni

Conformemente al paragrafo 6.5.9. Se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, il comando della segnalazione luminosa di pericolo deve poter azionare anche gli indicatori di direzione del rimorchio. La segnalazione luminosa di pericolo deve poter funzionare anche se il dispositivo che comanda l’accensione o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che impedisce la messa in moto del motore.

6.7.   Luce di arresto (regolamento n. 7)

6.7.1.   Presenza

Dispositivi delle categorie S1 o S2

:

obbligatoria in tutte le categorie di veicoli.

Dispositivi della categoria S3 o S4

:

obbligatoria sui veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, ad eccezione dei telai cabinati e dei veicoli della categoria N1 con spazio aperto per il carico; facoltativa sulle altre categorie di veicoli.

6.7.2.   Numero

due dispositivi delle categorie S1 o S2 e 1 dispositivo delle categorie S3 o S4 in tutte le categorie di veicoli.

6.7.2.1.   Tranne il caso in cui venga installato un dispositivo delle categorie S3 o S4, è ammessa l’installazione di due dispositivi facoltativi delle categorie S1 o S2 sui veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3, e O4.

6.7.2.2.   Solo se il piano longitudinale mediano del veicolo non si colloca su un pannello fisso della carrozzeria ma separa una o più parti mobili del veicolo (per esempio porte) e quindi manca lo spazio sufficiente per installare un unico dispositivo delle categorie S3 o S4 nel piano longitudinale mediano sopra dette parti mobili, si possono installare:

due dispositivi della categoria S3 o S4 di tipo «D»; oppure

un dispositivo della categoria S3 disassato sulla destra o sulla sinistra del piano longitudinale mediano; oppure

un sistema di luci interdipendenti delle categorie S3 o S4.

6.7.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.7.4.   Posizione

6.7.4.1.   In larghezza:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1:

 

per i dispositivi delle categorie S1 o S2 il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

 

Per la distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento non sono previste prescrizioni particolari.

 

Per tutte le altre categorie di veicoli:

 

per i dispositivi delle categorie S1 o S2 la distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

 

Per i dispositivi delle categorie S3 o S4: il centro di riferimento deve trovarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, nel caso in cui siano installati 2 dispositivi delle categorie S3 o S4, in conformità al paragrafo 6.7.2, essi devono trovarsi uno su ogni lato di tale piano e il più possibile vicini ad esso.

 

Nel caso in cui sia consentito un dispositivo delle categorie S3 o S4 disassato rispetto al piano longitudinale mediano, in conformità al paragrafo 6.7.2, tale disassamento non deve superare 150 mm misurati tra il piano longitudinale mediano e il centro di riferimento del dispositivo.

6.7.4.2.   In altezza:

6.7.4.2.1.

per dispositivi delle categorie S1 o S2:

 

dal suolo minima 350 mm, massima 1 500 mm (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm e se non sono installate le luci facoltative).

 

Le eventuali luci facoltative devono trovarsi a un’altezza compatibile con le prescrizioni riguardanti la larghezza e la simmetria delle luci, e alla distanza verticale massima consentita dalla forma della carrozzeria, in ogni caso almeno 600 mm più in alto delle luci obbligatorie.

6.7.4.2.2.

per dispositivi delle categorie S3 o S4:

 

il piano orizzontale tangente al bordo più basso della superficie apparente deve trovarsi: a non più di 150 mm sotto il piano orizzontale tangente al bordo inferiore della superficie esposta del vetro o del materiale trasparente del lunotto posteriore o a non meno di 850 mm dal suolo.

 

Tuttavia, il piano orizzontale tangente al bordo inferiore della superficie apparente del dispositivo delle categorie S3 o S4 deve trovarsi sopra il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie apparente dei dispositivi delle categorie S1 o S2.

6.7.4.3.   In lunghezza:

6.7.4.4.   per dispositivi delle categorie S1 o S2: nella parte posteriore del veicolo;

6.7.4.5.   per dispositivi delle categorie S3 o S4: nessuna prescrizione particolare.

6.7.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale:

 

per dispositivi delle categorie S1 o S2: 45° a destra e a sinistra dell’asse longitudinale del veicolo;

 

per dispositivi delle categorie S3 o S4: 10° a destra e a sinistra dell’asse longitudinale del veicolo;

Angolo verticale:

 

per dispositivi delle categorie S1 o S2: 15° sopra e sotto l’orizzontale. Tuttavia, l’angolo verticale al disotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza della luce è inferiore a 750 mm. L’angolo verticale sopra l’orizzontale può essere ridotto a 5° per le luci facoltative poste ad almeno 2 100 mm dal suolo;

 

per dispositivi delle categorie S3 o S4: 10° sopra e 5° sotto l’orizzontale.

6.7.6.   Orientamento

All’indietro.

6.7.7.   Collegamenti elettrici

6.7.7.1.   Tutte le luci di arresto devono accendersi simultaneamente quando l’impianto frenante trasmette il segnale previsto, definito nei regolamenti nn. 13 e 13-H.

6.7.7.2.   Non è necessario che le luci di arresto funzionino se il dispositivo che comanda l’accensione e/o lo spegnimento del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso.

6.7.8.   Spia

Spia facoltativa; se montata, questa spia deve essere di funzionamento e dare un segnale luminoso non lampeggiante che si accenda in caso di funzionamento difettoso delle luci di arresto.

6.7.9.   Altre prescrizioni

6.7.9.1.   Il dispositivo delle categorie S3 o S4 non deve essere incorporato reciprocamente con altre luci.

6.7.9.2.   Il dispositivo delle categorie S3 o S4 può essere montato all’esterno o all’interno del veicolo.

6.7.9.2.1.   Se il dispositivo viene montato all’interno del veicolo:

la luce emessa non deve disturbare il conducente attraverso dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo (come il lunotto posteriore).

6.8.   Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (regolamento n. 4)

6.8.1.   Presenza

Obbligatoria.

6.8.2.   Numero

Sufficiente perché il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.3.   Schema di montaggio

Tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.4.   Posizione

6.8.4.1.   In larghezza: tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.4.2.   In altezza: tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.4.3.   In lunghezza: tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.5.   Visibilità geometrica

Tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.6.   Orientamento

Tale da permettere che il dispositivo illumini la sede della targa.

6.8.7.   Collegamenti elettrici

Conformi al paragrafo 5.11.

6.8.8.   Spia

Spia facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.8.9.   Altre prescrizioni

Quando il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore è combinato con la luce di posizione posteriore a sua volta incorporata reciprocamente con la luce di arresto o con la luce posteriore per nebbia, le caratteristiche fotometriche del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possono risultare modificate se sono accese la luce di arresto o la luce posteriore per nebbia.

6.9.   Luce di posizione anteriore (regolamento n. 7)

6.9.1.   Presenza

Obbligatoria su tutti i veicoli a motore.

Obbligatoria sui rimorchi di larghezza superiore a 1 600 mm.

Facoltativa sui rimorchi di larghezza inferiore o uguale a 1 600 mm.

6.9.2.   Numero

Due.

6.9.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.9.4.   Posizione

6.9.4.1.   In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano non deve trovarsi a più di 150 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento è soggetta alle prescrizioni seguenti:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

 

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: la distanza non deve essere inferiore a 600 mm; può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.9.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 350 mm, massima 1 500 mm (2 100 mm per veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2, oppure per qualsiasi altra categoria di veicoli se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.9.4.3.   In lunghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.9.4.4.   Quando la luce di posizione anteriore è reciprocamente incorporata con un’altra luce, per verificare la conformità ai requisiti relativi alla posizione (paragrafi da 6.9.4.1 a 6.9.4.3) si usa la superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento dell’altra luce.

6.9.5.   Visibilità geometrica

6.9.5.1.   Angolo orizzontale per le due luci di posizione:

45° verso l’interno e 80° verso l’esterno.

Per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, in cui il bordo inferiore della superficie apparente è a un’altezza dal suolo inferiore a 750 mm, il valore di 45° verso l’interno può essere ridotto a 20° sotto il piano orizzontale contenente l’asse di riferimento di tali luci.

Per i rimorchi, l’angolo verso l’interno può essere ridotto a 5°.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza delle luci dal suolo è inferiore a 750 mm.

6.9.5.2.   A discrezione del costruttore o del suo mandatario e solo se sul veicolo è montata una luce di posizione laterale anteriore, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 si applicano le prescrizioni seguenti in alternativa al paragrafo 6.9.5.1.

Angolo orizzontale: da 45° verso l’esterno a 45° verso l’interno.

Se il bordo inferiore della superficie apparente è a un’altezza dal suolo inferiore a 750 mm, il valore di 45° verso l’interno può essere ridotto a 20° sotto il piano orizzontale contenente l’asse di riferimento di tali luci.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo dei dispositivi è inferiore a 750 mm.

Perché la luce sia considerata visibile, almeno 12,5 centimetri quadrati della sua superficie apparente devono essere visibili senza ostacoli. È esclusa l’area della superficie illuminante dei catadiottri che non trasmettono luce.

6.9.6.   Orientamento

Verso l’avanti.

6.9.7.   Collegamenti elettrici

Conformi al paragrafo 5.11.

Se tuttavia una luce di posizione anteriore è reciprocamente incorporata con un indicatore di direzione, i collegamenti elettrici della luce di posizione anteriore sul lato interessato del veicolo o la parte di essa reciprocamente incorporata permetteranno che essa resti spenta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione.

6.9.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. La spia di innesto non deve essere intermittente e non è necessaria se il dispositivo di illuminazione del cruscotto può essere acceso solo simultaneamente alle luci di posizione anteriori.

6.9.9.   Altre prescrizioni

6.9.9.1.   Se all’interno della luce di posizione anteriore sono installati uno o più generatori di raggi infrarossi, la loro attivazione è ammessa solo quando il proiettore sullo stesso lato del veicolo è acceso e il veicolo si sposta in avanti. In caso di guasto della luce di posizione anteriore o del proiettore sullo stesso lato, il generatore di raggi infrarossi deve spegnersi automaticamente.

6.9.9.2.   Se è stato insatallato un AFS che produce un modo di illuminazione di svolta, è ammesso il movimento della luce di posizione anteriore insieme all’unità di illuminazione con cui è reciprocamente incorporata.

6.10.   Luce di posizione posteriore (regolamento n. 7)

6.10.1.   Presenza

Dispositivi delle categorie R o R1 o R2: Obbligatoria

6.10.2.   Numero

Due

6.10.2.1.   Tranne il caso in cui siano state installate luci di ingombro, su tutti i veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3 e O4 è possibile installare 2 luci di posizione facoltative.

6.10.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.10.4.   Posizione

6.10.4.1.   In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Questa prescrizione non si applica alle luci posteriori facoltative.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento è soggetta alle seguenti prescrizioni:

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: la distanza non deve essere inferiore a 600 mm; può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.10.4.2.   In altezza: minima 350 mm, massima 1 500 (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm e se non sono installate le luci facoltative). Se sul veicolo sono installate luci facoltative, esse vanno poste a un’altezza compatibile con le prescrizioni pertinenti del paragrafo 6.10.4.1 e con quelle sulla simmetria delle luci, e alla distanza verticale massima consentita dalla forma della carrozzeria, ma in ogni caso almeno 600 mm più in alto delle luci obbligatorie.

6.10.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.10.5.   Visibilità geometrica

6.10.5.1.   Angolo orizzontale: 45° verso l’interno e 80° verso l’esterno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza delle luci dal suolo è inferiore a 750 mm. L’angolo verticale sopra l’orizzontale può essere ridotto a 5° per luci facoltative poste ad almeno 2 100 mm dal suolo.

6.10.5.2.   A discrezione del costruttore o del suo mandatario e solo se sul veicolo è montata una luce di posizione laterale posteriore, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 si applicano le prescrizioni seguenti in alternativa al paragrafo 6.10.5.1.

Angolo orizzontale: da 45° verso l’esterno a 45° verso l’interno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo delle luci è inferiore a 750 mm.

Perché la luce sia considerata visibile, almeno 12,5 centimetri quadrati della sua superficie apparente devono essere visibili senza ostacoli. È esclusa l’area della superficie illuminante dei catadiottri che non trasmettono luce.

6.10.6.   Orientamento

All’indietro.

6.10.7.   Collegamenti elettrici

Conformi al paragrafo 5.11.

Se tuttavia una luce di posizione posteriore è reciprocamente incorporata con un indicatore di direzione, i collegamenti elettrici della luce di posizione posteriore sul lato interessato del veicolo o la parte di essa reciprocamente incorporata permetteranno che essa resti spenta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione.

6.10.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. Deve essere combinata con quella delle luci di posizione anteriori.

6.10.9.   Altre prescrizioni

Nessuna

6.11.   Luce posteriore per nebbia (regolamento n. 38)

6.11.1.   Presenza

Dispositivi delle categorie F o F1 o F2: obbligatoria

6.11.2.   Numero

Una o due

6.11.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.11.4.   Posizione

6.11.4.1.   In larghezza: se unica, la luce posteriore per nebbia va collocata sul lato del piano longitudinale mediano del veicolo opposto al senso di circolazione prescritto nel paese di immatricolazione; anche il centro di riferimento può trovarsi sul piano longitudinale mediano del veicolo.

6.11.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1 000 mm. Per i veicoli appartenenti alla categoria N3G (fuoristrada), l’altezza massima può essere elevata a 1 200 mm.

6.11.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.11.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e ß indicati al paragrafo 2.13:

α

=

5° verso l’alto e 5° verso il basso;

ß

=

25° a destra e a sinistra.

6.11.6.   Orientamento

All’indietro.

6.11.7.   Collegamenti elettrici

Devono permettere che:

6.11.7.1.

le luci posteriori per nebbia possano essere accese solo se sono in funzione i proiettori anabbaglianti o abbaglianti oppure i proiettori fendinebbia;

6.11.7.2.

le luci posteriori per nebbia possano esser spente indipendentemente da qualsiasi altra luce;

6.11.7.3.

sia applicata una delle seguenti condizioni:

6.11.7.3.1.

le luci posteriori per nebbia continuino a funzionare finché non vengano spente le luci di posizione, e rimangano spente finché non vengono nuovamente accese intenzionalmente;

6.11.7.3.2.

oltre alla spia obbligatoria (paragrafo 6.11.8), venga emesso un segnale, almeno acustico, se, spenta l’accensione o ritirata la chiave di accensione e aperta la porta del conducente, indipendentemente dal fatto che le luci di cui al paragrafo 6.11.7.1 siano accese o spente, il comando della luce posteriore per nebbia è inserito (ON).

6.11.7.4.

Salvo quanto prescritto ai paragrafi 6.11.7.1, 6.11.7.3 e 6.11.7.5, l’accensione o lo spegnimento di altre luci qualsiasi non influiscano sul funzionamento delle luci posteriori per nebbia.

6.11.7.5.

Le luci posteriori per nebbia di un veicolo a motore trainante si spengano automaticamente quando a tale veicolo è collegato un rimorchio e le luci posteriori per nebbia del rimorchio sono attivate.

6.11.8.   Spia

Spia di innesto obbligatoria. Spia luminosa indipendente non lampeggiante.

6.11.9.   Altre prescrizioni

In tutti i casi, la distanza tra la luce posteriore per nebbia e ciascuna luce di arresto deve essere superiore a 100 mm.

6.12.   Luce di stazionamento (regolamento n. 77 o n. 7)

6.12.1.   Presenza

facoltativa, su veicoli a motore di lunghezza non superiore a 6 metri e di larghezza non superiore a 2 metri.

vietata, su tutti gli altri veicoli

6.12.2.   Numero

In base allo schema di montaggio

6.12.3.   Schema di montaggio

Due luci anteriori e due luci posteriori, oppure una luce su ciascun lato

6.12.4.   Posizione

6.12.4.1.   In larghezza: il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

Inoltre, se sono presenti due luci, esse vanno collocate sui lati del veicolo.

6.12.4.2.   In altezza:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

 

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: dal suolo, minima 350 mm, massima 1 500 mm (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.12.4.3.   In lunghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.12.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 45° verso l’esterno, verso l’avanti e all’indietro.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. Tuttavia, l’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza della luce è inferiore a 750 mm.

6.12.6.   Orientamento

Tale che le luci soddisfino i requisiti di visibilità verso l’avanti e all’indietro

6.12.7.   Collegamenti elettrici

Il collegamento deve permettere l’accensione di luci di stazionamento disposte sullo stesso lato del veicolo indipendentemente da qualsiasi altra luce.

Le luci di stazionamento e le eventuali luci di posizione anteriori e posteriori conformi al paragrafo 6.12.9, devono poter funzionare anche se il dispositivo che comanda l’accensione del motore si trova in una posizione che rende impossibile il funzionamento del motore stesso. Dispositivi che disattivino tali luci automaticamente in funzione del tempo sono vietati.

6.12.8.   Spia

Spia di innesto facoltativa. Se esiste, non deve poter essere confusa con la spia delle luci di posizione anteriori e posteriori.

6.12.9.   Altre prescrizioni

Il funzionamento di questa luce può essere determinato anche dall’accensione simultanea delle luci di posizione anteriori e posteriori disposte sullo stesso lato del veicolo. In tal caso, luci conformi ai requisiti delle luci di posizione anteriori o posteriori sono considerate conformi ai requisiti delle luci di stazionamento.

6.13.   Luce di ingombro (regolamento n. 7)

6.13.1.   Presenza

Dispositivi delle categorie A o AM (visibili anteriormente) e dispositivi delle categorie R, R1, R2, RM1 or RM2 (visibili posteriormente):

obbligatoria sui veicoli di larghezza superiore a 2,10 mm. Facoltativa sui veicoli di larghezza compresa fra 1,80 e 2,10 mm. Le luci di ingombro posteriori sono facoltative per i telai cabinati.

6.13.2.   Numero

2 visibili anteriormente e 2 visibili posteriormente.

Presenza facoltativa: possono essere montate le luci aggiuntive seguenti:

a)

2 visibili anteriormente;

b)

2 visibili posteriormente.

6.13.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.13.4   Posizione

6.13.4.1   In larghezza:

anteriori e posteriori: quanto più vicino possibile all’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo. Questa condizione è ritenuta soddisfatta se il punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo si trova a non più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.13.4.2.   In altezza:

 

anteriori: veicoli a motore: il piano orizzontale tangente al bordo superiore della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del dispositivo non deve essere più basso del piano orizzontale tangente al bordo superiore della zona trasparente del parabrezza;

rimorchi e semirimorchi: all’altezza massima, compatibile con i requisiti di larghezza, costruttivi e funzionali del veicolo e con quelli sulla simmetria delle luci;

 

posteriori: all’altezza massima, compatibile con i requisiti di larghezza, costruttivi e funzionali del veicolo e con quelli sulla simmetria delle luci.

Le luci, sia facoltative che obbligatorie (a seconda dei casi), vanno montate in altezza il più distanti possibile, compatibilmente con i requisiti costruttivi e funzionali del veicolo e con la simmetria delle luci.

6.13.4.3.   In lunghezza: nessuna prescrizione particolare.

Le luci aggiuntive visibili anteriormente, di cui al paragrafo 6.13.4.2, vanno montate nella posizione più arretrata possibile. In ogni caso, la distanza fra le luci aggiuntive e la parte posteriore del veicolo non deve superare 400 mm.

6.13.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 80° verso l’esterno.

Angolo verticale: 5° sopra e 20° sotto l’orizzontale.

6.13.6.   Orientamento

Tale che le luci soddisfino i requisiti di visibilità verso l’avanti e all’indietro

6.13.7.   Collegamenti elettrici

Conformi al paragrafo 5.11

6.13.8.   Spia

Spia facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.13.9.   Altre prescrizioni

Se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti, luci obbligatorie o facoltative, visibili anteriormente o posteriormente, disposte sullo stesso lato del veicolo, possono essere combinate in un unico dispositivo.

Due delle luci visibili posteriormente possono essere raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, in conformità al paragrafo 5.7.

La posizione di una luce d’ingombro rispetto alla luce di posizione corrispondente deve essere tale che la distanza fra le proiezioni su un piano verticale trasversale dei punti tra loro più vicini delle superfici apparenti in direzione dei rispettivi assi di riferimento delle due luci considerate, non sia inferiore a 200 mm.

6.14.   Catadiottro posteriore, non triangolare (regolamento n. 3)

6.14.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore

Facoltativa sui rimorchi, purché siano raggruppati con altri dispositivi posteriori di segnalazione luminosa

6.14.2.   Numero

Due, conformi ai requisiti del regolamento n. 3 sui catadiottri delle classi IA o IB. Sono permessi dispositivi e materiali retroriflettenti aggiuntivi (compresi 2 catadiottri non conformi al paragrafo 6.14.4) purché non riducano l’efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori.

6.14.3   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.14.4.   Posizione

6.14.4.1.   In larghezza: il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento è soggetta alle seguenti prescrizioni:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

 

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: la distanza non deve essere inferiore a 600 mm; può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.14.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm e massima 900 mm (non più di 1 200 mm se sono raggruppati con uno o più luci posteriori; 1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare né i 900 mm né i 1 200 mm).

6.14.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.14.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 30° verso l’interno e verso l’esterno.

Angolo verticale: 10° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.14.6.   Orientamento

All’indietro

6.14.7.   Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata posteriormente.

6.15.   Catadiottro posteriore, triangolare (regolamento n. 3)

6.15.1   Presenza

Obbligatoria sui rimorchi

Vietata sui veicoli a motore

6.15.2.   Numero

Due, conformi ai requisiti del regolamento n. 3 sui catadiottri delle classi IIIA o IIIB. Sono permessi dispositivi e materiali retroriflettenti aggiuntivi (compresi due catadiottri non conformi al paragrafo 6.15.4) purché non riducano l’efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori.

6.15.3.   Schema di montaggio

Il vertice del triangolo deve essere rivolto verso l’alto.

6.15.4.   Posizione

6.15.4.1.   In larghezza: il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

I bordi interni dei catadiottri devono distare almeno 600 mm l’uno dall’altro. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.15.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm e massima 900 mm (non più di 1 200 mm se sono raggruppati con una o più luci posteriori; 1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare né i 900 mm né i 1 200 mm).

6.15.4.3.   In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.

6.15.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 30° verso l’interno e verso l’esterno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.15.6.   Orientamento

All’indietro

6.15.7.   Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata posteriormente.

6.16.   Catadiottro anteriore, non triangolare (regolamento n. 3)

6.16.1.   Presenza

Obbligatoria sui rimorchi.

Obbligatoria sui veicoli a motore in cui tutte le luci rivolte in avanti hanno riflettori occultabili

Facoltativa sugli altri veicoli a motore

6.16.2.   Numero

Due, conformi ai requisiti del regolamento n. 3 sui catadiottri delle classi IA o IB. Sono permessi dispositivi e materiali retroriflettenti aggiuntivi (compresi due catadiottri non conformi al paragrafo 6.14.4) purché non riducano l’efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori.

6.16.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.16.4.   Posizione

6.16.4.1.   In larghezza: il punto della superficie illuminante più lontano dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

Nel caso di un rimorchio, il punto della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non deve trovarsi a più di 150 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

La distanza tra i bordi interni delle due superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento è soggetta alle seguenti prescrizioni:

 

per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1: nessuna prescrizione particolare;

 

per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: la distanza non deve essere inferiore a 600 mm; può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.16.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 900 mm (1 500 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 900 mm).

6.16.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo.

6.16.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 30° verso l’interno e verso l’esterno. Nei rimorchi, l’angolo verso l’interno può essere ridotto a 10°. Se, per caratteristiche costruttive del rimorchio, i catadiottri obbligatori non potessero soddisfare tale valore, vanno montati catadiottri aggiuntivi privi di limitazioni in larghezza (paragrafo 6.16.4.1), che, insieme ai catadiottri obbligatori, diano l’angolo di visibilità prescritto.

Angolo verticale: 10° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.16.6.   Orientamento

Verso l’avanti

6.16.7.   Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro può avere parti comuni con la superficie apparente di qualsiasi altra luce situata anteriormente.

6.17.   Catadiottro laterale, non triangolare (regolamento n. 3)

6.17.1.   Presenza

Obbligatoria

:

su tutti i veicoli a motore di lunghezza superiore a 6 metri;

su tutti i rimorchi.

Facoltativa

:

sui veicoli a motore di lunghezza non superiore a 6 metri.

6.17.2.   Numero

Tale da rispettare le prescrizioni di posizione in lunghezza. Le prestazioni di questi dispositivi devono essere conformi ai requisiti del regolamento n. 3 sui catadiottri delle classi IA o IB. Sono permessi dispositivi e materiali retroriflettenti aggiuntivi (compresi due catadiottri non conformi al paragrafo 6.17.4) purché non riducano l’efficacia dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa obbligatori.

6.17.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.17.4.   Posizione

6.17.4.1.   In larghezza: nessuna prescrizione particolare

6.17.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm e massima 900 mm (non più di 1 200 mm, se raggruppati con qualsiasi altra luce; 1 500 mm, se la forma della carrozzeria non permette di rispettare né i 900 mm né i 1 200 mm o se la presenza del dispositivo non è obbligatoria ai sensi del paragrafo 6.17.1).

6.17.4.3.   In lunghezza: almeno 1 catadiottro laterale deve trovarsi nel terzo intermedio del veicolo; il catadiottro laterale più avanzato non deve trovarsi a più di 3 metri dalla parte anteriore.

La distanza fra due catadiottri laterali adiacenti non deve superare 3 metri. Ciò non si applica, tuttavia, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1.

Se la la struttura e le caratteristiche costruttive e di funzionamento del veicolo non consentono di rispettare tale prescrizione, questa distanza può essere aumentata fino a 4m. La distanza fra il catadiottro laterale più arretrato e il retro del veicolo non deve superare 1 m.

Tuttavia, per i veicoli di lunghezza non superiore a 6 m è sufficiente un catadiottro laterale che si trovi nel primo terzo e/o uno che si trovi nell’ultimo terzo della lunghezza del veicolo. Nei veicoli appartenenti alla categoria M1 di lunghezza superiore a 6 m ma inferiore a 7 m è sufficiente un catadiottro laterale che si trovi nel primo terzo e/o uno che si trovi nell’ultimo terzo della lunghezza del veicolo.

6.17.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale

:

45° verso l’avanti e all’indietro.

Angolo verticale

:

10° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.

6.17.6.   Orientamento

Verso il lato del veicolo

6.17.7.   Altre prescrizioni

La superficie illuminante del catadiottro laterale può avere parti in comune con la superficie apparente di qualsiasi altra luce laterale.

6.18.   Luci di posizione laterali (regolamento n. 91)

6.18.1.   Presenza

Obbligatoria: su tutti i veicoli di lunghezza superiore a 6 m ma esclusi i telai cabinati.

Impiegare, su tutte le categorie di veicoli luci di posizione laterali di tipo SM1; sui veicoli appartenenti alla categoria M1 si possono impiegare luci di posizione laterali di tipo SM2.

Inoltre, su veicoli apartenenti alle categorie M1 e N1 di lunghezza inferiore a 6 m, le luci di posizione laterali devono essere usate per sopperire alla visibilità geometrica ridotta di luci di posizione anteriori conformi al paragrafo 6.9.5.2 e di luci di posizione posteriori conformi al paragrafo 6.10.5.2.

Facoltativa: su tutti gli altri veicoli.

Si possono utilizzare luci di posizione laterali dei tipi SM1 e SM2.

6.18.2.   Numero minimo per lato

Tale che siano rispettate le prescrizioni di posizione in lunghezza.

6.18.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare.

6.18.4.   Posizione

6.18.4.1.   In larghezza: nessuna prescrizione particolare.

6.18.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1 500 mm (2 100 mm se la forma della carrozzeria non permette di rispettare i 1 500 mm).

6.18.4.3.   In lunghezza: almeno una luce di posizione laterale deve trovarsi nel terzo intermedio del veicolo; la luce di posizione laterale più avanzata non deve trovarsi a più di 3 m dalla parte anteriore. La distanza fra due luci di posizione laterali adiacenti non deve superare 3 m. Se la struttura e le caratteristiche costruttive e di funzionamento del veicolo non consentono di rispettare questo requisito, tale distanza può essere aumentata fino a 4m.

La distanza fra la luce di posizione laterale più arretrata e il retro del veicolo non deve superare 1 m.

Tuttavia, per veicoli di lunghezza non superiore a 6 m e per i telai cabinati, è sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo e/o nell’ultimo terzo della lunghezza del veicolo. Nei veicoli appartenenti alla categoria M1 di lunghezza superiore a 6 m ma inferiore a 7 m è sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo e/o una che si trovi nell’ultimo terzo della lunghezza del veicolo.

6.18.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 45° verso l’avanti e all’indietro; tuttavia, per i veicoli sui quali l’installazione delle luci di posizione laterali è facoltativa, questo valore può essere ridotto a 30°.

Se il veicolo è munito di luci di posizione laterali utilizzate per sopperire alla ridotta visibilità geometrica degli indicatori di direzione anteriori e posteriori conformi al paragrafo 6.5.5.2 e/o delle luci di posizione conformi ai paragrafi 6.9.5.2 e 6.10.5.2, gli angoli sono di 45° verso la parte anteriore e posteriore del veicolo e di 30° verso il centro del veicolo (cfr. figura paragrafo 6.5.5.2).

Angolo verticale: 10° sopra e sotto l’orizzontale. L’angolo verticale al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5° se l’altezza dal suolo della luce di posizione laterale è inferiore a 750 mm.

6.18.6.   Orientamento

Verso il lato del veicolo

6.18.7.   Collegamenti elettrici

In veicoli di lunghezza fino a 6 m, appartenenti alle categorie M1 e N1 il collegamento elettrico delle luci di posizione laterali giallo ambra può essere tale che esse lampeggino, ma il lampeggiamento deve avvenire alla stessa frequenza degli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo e in fase con essi.

Per veicoli appartenenti a tutte le altre categorie: nessuna prescrizione particolare.

6.18.8.   Spia

Spia facoltativa. Se esiste, la sua funzione viene svolta dalla spia prescritta per le luci di posizione anteriori e posteriori.

6.18.9.   Altre prescrizioni

Quando la luce di posizione laterale più arretrata è combinata con la luce di posizione posteriore a sua volta reciprocamente incorporata con la luce posteriore per nebbia o con la luce di arresto, le caratteristiche fotometriche della luce di posizione laterale possono risultare modificate quando sono accese la luce posteriore per nebbia o la luce di arresto.

Le luci di posizione laterali posteriori devono essere giallo ambra se lampeggiano insieme all’indicatore di direzione posteriore.

6.19.   Luce di marcia diurna (regolamento n. 87) (17)

6.19.1.   Presenza

Obbligatoria sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi.

6.19.2.   Numero

Due

6.19.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.19.4.   Posizione

6.19.4.1.   In larghezza: la distanza tra i bordi interni delle superfici apparenti in direzione dell’asse di riferimento non deve essere inferiore a 600 mm.

Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

6.19.4.2.   In altezza: dal suolo, minima 250 mm, massima 1 500 mm.

6.19.4.3.   In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso i dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.19.5.   Visibilità geometrica

Angolo orizzontale

:

20° verso l’interno e verso l’esterno.

Angolo verticale

:

10° verso l’alto e verso il basso.

6.19.6.   Orientamento

Verso l’avanti

6.19.7.   Collegamenti elettrici

6.19.7.1.   Le luci di marcia diurna devono accendersi automaticamente quando il dispositivo che comanda l’accensione e/o lo spegnimento del motore (sistema di propulsione) si trova in una posizione che rende possibile il funzionamento del motore stesso (sistema di propulsione). Le luci di marcia diurna possono comunque restare spente al verificarsi delle seguenti condizioni:

6.19.7.1.1.   il comando della trasmissione automatica si trova nella posizione «parcheggio»; o

6.19.7.1.2.   il freno di stazionamento è azionato; oppure

6.19.7.1.3.   prima che il veicolo sia messo in moto per la prima volta dopo ogni accensione manuale del sistema di propulsione.

6.19.7.2.   Le luci di marcia diurna possono essere spente manualmente quando la velocità del veicolo è inferiore a 10 km/h; esse devono però accendersi automaticamente appena il veicolo supera la velocità di 10 km/h o abbia percorso più di 100 m e devono restare accese finché non vengano di nuovo spente intenzionalmente.

6.19.7.3.   La luce di marcia diurna deve spegnersi automaticamente quando il dispositivo che comanda l’avvio e/o l’arresto del motore (sistema di propulsione) si trovi in una posizione in cui il motore (sistema di propulsione) non può funzionare o quando vengano accesi i proiettori fendinebbia anteriori o i proiettori, esclusi i casi in cui quest’ultimi sono usati per dare un segnale luminoso intermittente a brevi intervalli (18).

6.19.7.4.   Se sono accese le luci di marcia diurna, le luci di cui al paragrafo 5.11 sono spente; ciò non si applica se le luci di marcia diurna funzionano ai sensi del paragrafo 6.2.7.6.2.

6.19.7.5.   Se la distanza tra l’indicatore di direzione anteriore e la luce di marcia diurna non supera 40 mm, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo possono permettere che:

a)

essa sia spenta; oppure

b)

la sua intensità luminosa sia ridotta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione anteriore.

6.19.7.6.   Se un indicatore di direzione è reciprocamente incorporato con una luce di marcia diurna, i collegamenti elettrici della luce di marcia diurna sul lato interessato del veicolo possono permettere che essa resti spenta per tutto il periodo (entrambi i cicli, ON e OFF) di attivazione dell’indicatore di direzione.

6.19.8.   Spia

Spia di innesto facoltativa

6.19.9.   Altre prescrizioni

Nessuna prescrizione

6.20.   Luce d’angolo (regolamento n. 119)

6.20.1.   Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore

6.20.2.   Numero

Due

6.20.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.20.4.   Posizione

6.20.4.1.   In larghezza: collocare una luce d’angolo su ciascun lato del piano longitudinale mediano del veicolo.

6.20.4.2.   In lunghezza: non più di 1 000 mm dalla parte anteriore.

In altezza

:

minima

:

250 mm dal suolo;

massima

:

900 mm dal suolo.

Tuttavia, nessun punto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento deve trovarsi a un’altezza superiore al punto più alto della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento del proiettore anabbagliante.

6.20.5.   Visibilità geometrica

È definita dagli angoli α e ß indicati al paragrafo 2.13:

α

=

10° verso l’alto e verso il basso,

β

=

da 30° a 60° verso l’esterno.

6.20.6.   Orientamento

Tale che le luci soddisfino le prescrizioni in materia di visibilità geometrica

6.20.7.   Collegamenti elettrici

Le luci d’angolo devono essere collegate in modo da poter essere attivate solo quando sono accesi al tempo stesso i proiettori abbaglianti o anabbaglianti.

6.20.7.1.   La luce d’angolo su un lato del veicolo può accendersi automaticamente solo quando gli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo sono accesi e/o quando l’angolo di sterzata viene modificato e dalla direzione rettilinea si sterza verso lo stesso lato del veicolo.

La luce d’angolo deve spegnersi automaticamente quando l’indicatore di direzione si spegne e/o quando l’angolo di sterzata è tornato in direzione rettilinea.

6.20.7.2.   Quando viene acceso il proiettore di retromarcia, possono accendersi contemporaneamente entrambe le luci d’angolo, indipendentemente dalla posizione del volante o degli indicatori di direzione. In questo caso, le luci d’angolo devono spegnersi quando il proiettore di retromarcia viene spento.

6.20.8.   Spia

Nessuna

6.20.9.   Altre prescrizioni

Le luci d’angolo non devono attivarsi a una velocità del veicolo superiore a 40 km/h.

6.21.   Marcatori di sagoma (regolamento n. 104)

6.21.1.   Presenza

6.21.1.1.   Vietata: su veicoli appartenenti alle categorie M1 e O1.

6.21.1.2.   Obbligatoria:

6.21.1.2.1.

posteriormente:

evidenziatore di sagoma completo sui veicoli di larghezza superiore a 2 100 mm appartenenti alle seguenti categorie:

a)

N2 con massa massima superiore a 7,5 tonnellate e N3 (esclusi telai cabinati, veicoli incompleti e trattori per semirimorchi);

b)

O3 e O4 (esclusi veicoli incompleti).

6.21.1.2.2.

Lateralmente:

6.21.1.2.2.1.

evidenziatore di sagoma parziale su veicoli di lunghezza superiore a 6 000 mm (compreso il timone, nel caso dei rimorchi) appartenenti alle seguenti categorie:

a)

N2 con massa massima superiore a 7,5 tonnellate e N3 (esclusi telai cabinati, veicoli incompleti e trattori per semirimorchi);

b)

O3 e O4 (esclusi veicoli incompleti).

6.21.1.2.3.

È consentito installare un marcatore lineare invece del marcatore di dimensione obbligatorio se la forma, la struttura, le caratteristiche costruttive o di funzionamento del veicolo impediscono di installare il marcatore di sagoma obbligatorio.

6.21.1.2.4.

Se le superfici esterne della carrozzeria sono parzialmente costituite da un materiale flessibile, il marcatore lineare deve essere installato su una parte rigida del veicolo. La parte restante del marcatore di sagoma può essere installata sul materiale flessibile. Se tuttavia le superfici esterne della carrozzeria sono interamente costituite da un materiale flessibile, devono essere soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 6.21.

6.21.1.2.5.

Se il fabbricante, dopo le verifiche del servizio tecnico, può provare all’autorità di omologazione l’impossibilità di conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi da 6.21.2 a 6.21.7.5, per via di prescrizioni di funzionamento che richiedono forme, strutture o concezioni speciali del veicolo, è accettabile una conformità anche solo parziale di tali requisiti. Ciò dipende dal numero di prescrizioni che devono essere soddisfatte, laddove possibile, e dall’applicazione di marcatori di sagoma che soddisfino parzialmente i requisiti più rigorosi relativi alla struttura del veicolo. Si potranno così montare supporti o piastre aggiuntivi, se il telaio lo permette, costituiti da materiali conformi al regolamento n. 104, per consentire un’indicazione chiara e uniforme, compatibile con l’obietivo della visibilità.

Se si ritiene accettabile la conformità parziale, dispositivi retroriflettenti come catadiottri della classe IV (regolamento n. 3) o supporti contenenti materiale retroriflettente che soddisfi i requisiti fotometrici della classe C (regolamento n. 104) possono sostituire parte dei marcatori di sagoma necessari. In tal caso sarà opportuno installare almeno uno di tali dispositivi retro riflettenti ogni 1 500 mm.

Le informazioni necessarie devono essere indicate nel modulo di notifica.

6.21.1.3.   Facoltativa:

6.21.1.3.1.

posteriormente e lateralmente:

 

su tutte le altre categorie di veicoli, non altrimenti specificate ai paragrafi 6.21.1.1 e 6.21.1.2, comprese le cabine dei trattori per semirimorchi e quelle dei telai cabinati.

 

Marcatori di sagoma parziali o completi possono essere applicati al posto di marcatori lineari obbligatori e marcatori di sagoma completi possono essere applicati al posto di marcatori di sagoma parziali obbligatori.

6.21.1.3.2.

anteriormente:

 

marcatori lineari su veicoli appartenenti alle categorie O2, O3 e O4

 

Marcatori di sagoma parziali o completi non possono essere applicati sulla parte anteriore.

6.21.2.   Numero

In funzione della presenza

6.21.3.   Schema di montaggio

I marcatori di sagoma devono seguire linee il più possibile orizzontali e verticali, compatibilmente con la forma, la struttura, le caratteristiche costruttive e i requisiti di funzionamento del veicolo; se ciò non fosse possibile, i marcatori di sagoma parziali o completi, se montati, devono seguire per quanto possibile il contorno della forma esterna del veicolo.

Inoltre, i marcatori di sagoma devono essere spaziati in senso orizzontale il più regolarmente possibile in modo da poter distinguere la lunghezza e/o la larghezza fuori tutto del veicolo.

6.21.4.   Posizione

6.21.4.1.   In larghezza

6.21.4.1.1.   Il marcatore di sagoma deve essere applicato il più vicino possibile al bordo del veicolo.

6.21.4.1.2.   La lunghezza orizzontale complessiva degli elementi del marcatore di sagoma applicato al veicolo, escluse eventuali sovrapposizioni orizzontali di singoli elementi, deve essere pari ad almeno l’80 % della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.21.4.1.3.   Tuttavia, se il fabbricante può dimostrare, in modo soddisfacente per l’autorità di omologazione, che è impossibile ottenere il valore di cui al paragrafo 6.21.4.1.2, la lunghezza complessiva può essere ridotta al 60 % o, se ciò risultasse impossibile in caso di particolari difficoltà presentate dal progetto o dalle applicazioni del veicolo, almeno al 40 % e deve essere indicata nella notifica e nel verbale di prova (19).

6.21.4.2.   In lunghezza

6.21.4.2.1.   Il marcatore di sagoma deve essere applicato il più vicino possibile alle estremità del veicolo e deve giungere fino a non più di 600 mm da ciascuna estremità del veicolo (o della cabina, nel caso dei trattori per semirimorchi).

6.21.4.2.1.1.

Per i veicoli a motore, ciascuna estremità del veicolo, o nel caso dei trattori per semirimorchi ciascuna estremità della cabina;

6.21.4.2.1.2.

per i rimorchi, ciascuna estremità del veicolo (escluso il timone).

6.21.4.2.2.   La lunghezza orizzontale complessiva degli elementi del marcatore di sagoma applicato al veicolo, escluse eventuali sovrapposizioni orizzontali di singoli elementi, deve essere pari ad almeno l’80 %:

6.21.4.2.2.1.

nei veicoli a motore: della lunghezza del veicolo esclusa la cabina; nei trattori per semirimorchi (se è applicato): della lunghezza della cabina;

6.21.4.2.2.2.

nei rimorchi: della lunghezza del veicolo (escluso il timone).

6.21.4.2.3.   Tuttavia, se il fabbricante può dimostrare, in modo soddisfacente per l’autorità di omologazione, che è impossibile ottenere il valore di cui al paragrafo 6.21.4.2.2, la lunghezza complessiva può essere ridotta al 60 % o, se ciò risultasse impossibile in caso di particolari difficoltà presentate dal progetto o dalle applicazioni del veicolo, almeno al 40 % e deve essere indicata nella notifica e nel verbale di prova (19).

6.21.4.3.   In altezza

6.21.4.3.1.   Marcatori lineari ed elementi inferiori dei marcatori di sagoma:

nel punto più basso possibile entro i segenti limiti:

minimo

:

250 mm dal suolo,

massimo

:

1 500 mm dal suolo.

Si può tuttavia accettare un’altezza massima di applicazione di 2 500 mm se la forma, la struttura e le caratteristiche costruttive o di funzionamento del veicolo impediscono il rispetto del valore massimo di 1 500 mm o per rispettare, se necessario, le prescrizioni dei paragrafi 6.21.4.1.2, 6.21.4.1.3, 6.21.4.2.2 e 6.21.4.2.3 o la collocazione orizzontale del marcatore lineare o degli elementi inferiori del marcatore di sagoma.

La giustificazione della necessità di installare materiali di marcatura a un’altezza superiore a 1 500 mm deve essere indicata nella scheda di notifica.

6.21.4.3.2.   Elementi superiori dei marcatori di sagoma:

il più in alto possibile, ma a non più di 400 mm dall’estremità superiore del veicolo.

6.21.5.   Visibilità

Il marcatore di sagoma deve essere considerato visibile se almeno l’80 % della sua superficie illuminante è visibile a un osservatore posto in un punto qualsiasi all’interno dell’area delimitata dai piani di osservazione qui di seguito definiti:

6.21.5.1.

per i marcatori di sagoma posteriori e anteriori (cfr. allegato 11, figure 1a e 1b) il piano di osservazione è perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo, posto a 25 m dall’estremità del veicolo e delimitato:

6.21.5.1.1.

in altezza, da due piani orizzontali posti rispettivamente a 1 m e a 3 m dal suolo;

6.21.5.1.2.

in larghezza, da due piani verticali che formano un angolo di 4° verso l’esterno rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo e passano nell’intersezione tra i piani verticali paralleli al piano longitudinale mediano, che delimitano la larghezza fuori tutto del veicolo, e il piano perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo che delimita l’estremità del veicolo;

6.21.5.2.

per i marcatori di sagoma laterali (cfr. allegato 11, figura 2) il piano di osservazione è parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, posto a 25 m dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo e delimitato:

6.21.5.2.1.

in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 1,5 m dal suolo;

6.21.5.2.2.

in larghezza, da due piani verticali che formano un angolo di 4° verso l’esterno rispetto a un piano perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo e che passano nell’intersezione tra i piani verticali perpendicolari all’asse longitudinale del veicolo, che delimitano la lunghezza fuori tutto del veicolo, e l’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo.

6.21.6.   Orientamento

6.21.6.1.   Lateralmente:

il più possibile parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo, compatibilmente con la forma, la struttura, le caratteristiche costruttive e di funzionamento del veicolo; se ciò non fosse possibile, i marcatori di sagoma parziali o completi, se montati, devono seguire per quanto possibile il contorno della forma esterna del veicolo.

6.21.6.2.   Posteriormente e lateralmente:

il più possibile parallelo al piano trasversale mediano del veicolo, compatibilmente con i requisiti di forma, struttura e le caratteristiche costruttive o di funzionamento del veicolo; se ciò non fosse possibile, la marcatura va posta il più vicino possibile al bordo esterno del veicolo.

6.21.7.   Altre prescrizioni

6.21.7.1.   I marcatori di sagoma devono essere considerati continui se la distanza tra elementi adiacenti è la minore possibile e non supera il 50 % della lunghezza dell’elemento adiacente più corto. Se tuttavia il fabbricante può dimostrare, in modo soddisfacente per l’autorità di omologazione, che è impossibile rispettare il valore del 50 %, la distanza tra elementi adiacenti può essere superiore al 50 % della lunghezza dell’elemento adiacente più corto e deve essere la minore possibile e comunque non superiore a 1 000 mm.

6.21.7.2.   Nel caso di un marcatore di sagoma parziale, ciascun angolo superiore è definito da 2 linee che formano un angolo di 90°, lunghe almeno 250 mm ciascuna; se ciò non fosse possibile, la marcatura deve seguire per quanto possibile il contorno della forma esterna del veicolo.

6.21.7.3.   La distanza tra il marcatore di sagoma applicato alla parte posteriore di un veicolo e ciascuna luce di arresto obbligatoria deve essere superiore a 200 mm.

6.21.7.4.   Pannelli posteriori di segnalazione conformi al regolamento n. 70, serie di modifiche 01 eventualmente applicati al veicolo, possono essere considerati, a discrezione del fabbricante, come facenti parte del marcatore di sagoma posteriore, ai fini del calcolo della lunghezza del marcatore di sagoma e della sua vicinanza al lato del veicolo.

6.21.7.5.   Le superfici del veicolo destinate all’applicazione dei marcatori di sagoma devono permettere l’applicazione di marcatori larghi almeno 60 mm.

6.22.   Sistema di illuminazione anteriore adattivo (adaptive front lighting system — AFS) (regolamento n. 123)

Se non diversamente specificato più avanti, le prescrizioni relative ai proiettori abbaglianti (paragrafo 6.1) e ai proiettori anabbaglianti (paragrafo 6.2) del presente regolamento si applicano alla parte corrispondente dell’AFS.

6.22.1.   Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore. Vietata sui rimorchi

6.22.2.   Numero

Uno

6.22.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.22.4.   Posizione

Prima delle procedure di prova che seguono, l’AFS deve essere posto allo stato neutro.

6.22.4.1.   In larghezza e altezza:

per una data funzione o un dato modo di illuminazione, le prescrizioni indicate nei paragrafi da 6.22.4.1.1 a 6.22.4.1.4 devono essere soddisfatte dalle unità di illuminazione che sono alimentate simultaneamente per tale funzione o modo di illuminazione, in conformità alla descrizione del richiedente.

Tutte le dimensioni si riferiscono al bordo più vicino della/e superficie/i apparenti osservato in direzione dell’asse di riferimento della/e unità di illuminazione.

6.22.4.1.1.   Due unità di illuminazione disposte simmetricamente devono essere poste a un’altezza conforme alle prescrizioni dei paragrafi 6.1.4 e 6.2.4; per «due unità di illuminazione disposte simmetricamente» si intendono due unità di illuminazione, una su ciascun lato del veicolo, disposte in modo tale che i baricentri (geometrici) delle loro superfici apparenti si trovino alla stessa altezza e alla stessa distanza dal piano longitudinale mediano del veicolo con una tolleranza di 50 mm ciascuna. Le due unità di illuminazione possono avere superficie di uscita della luce, superficie illuminanti e quantità di luce emessa diverse.

6.22.4.1.2.   Eventuali unità di illuminazione aggiuntive su un lato qualsiasi del veicolo devono essere collocate a una distanza non superiore a 140 mm (20) in direzione orizzontale (E nella figura) e a 400 mm in direzione verticale al di sopra o al di sotto (D nella figura) dell’unità di illuminazione più vicina.

6.22.4.1.3.   Nessuna unità di illuminazione aggiuntiva descritta al paragrafo 6.22.4.1.2 deve essere collocata a una distanza dal suolo inferiore a 250 mm (F nella figura) o superiore a quella indicata nel paragrafo 6.2.4.2 del presente regolamento (G nella figura).

6.22.4.1.4.   Inoltre, in larghezza:

per ciascun modo di illuminazione con fascio anabbagliante:

 

il bordo esterno della superficie apparente di almeno un’unità di illuminazione su ciascun lato del veicolo deve trovarsi a non più di 400 mm dall’estremità della larghezza fuori tutto del veicolo (A nella figura); e

 

i bordi interni della superficie apparente in direzione dell’asse di riferimento devono essere distanti almeno 600 mm. Ciò non si applica, tuttavia, ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1; per tutte le altre categorie di veicoli, tale distanza può essere ridotta a 400 mm quando la larghezza fuori tutto del veicolo è inferiore a 1 300 mm.

Figura

Superfici apparenti delle unità di illuminazione da 1 a 11 di un AFS (esempio)

Image

6.22.4.2.   In lunghezza:

tutte le unità di illuminazione di un AFS devono essere montate sulla parte anteriore del veicolo. Si considera soddisfatta tale condizione se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso dispositivi per la visione indiretta e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.22.5.   Visibilità geometrica

Su ciascun lato del veicolo, per ogni funzione e modo di illuminazione:

gli angoli di visibilità geometrica prescritti per le diverse funzioni di illuminazione ai sensi dei paragrafi 6.1.5 e 6.2.5 del presente regolamento devono essere soddisfatti da almeno una delle unità di illuminazione che sono alimentate simultaneamente per produrre tale/i funzione/i o modo/i di illuminazione, in conformità alla descrizione del richiedente. Per soddisfare i requisiti relativi ad angoli diversi si possono usare unità di illuminazione singole.

6.22.6.   Orientamento

Verso l’avanti.

Prima delle prove che seguono, l’AFS deve essere posto allo stato neutro, cioè emettere il fascio anabbagliante di base.

6.22.6.1.   Orientamento verticale:

6.22.6.1.1.

l’inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante di base, da regolare con il veicolo a vuoto e con una persona sul sedile del conducente, deve essere specificata dal costruttore con una tolleranza dello 0,1 % e indicata in modo chiaramente leggibile e indelebile su ciascun veicolo, accanto al sistema di illuminazione anteriore oppure sulla targhetta del costruttore, usando il simbolo illustrato nell’allegato 7.

Se per unità di illuminazione diverse che producono o contribuiscono a produrre la linea di demarcazione del fascio anabbagliante di base il costruttore specifica valori di inclinazione iniziale verso il basso diversi, tali valori devono essere specificati con una tolleranza dello 0,1 % e indicati in modo chiaramente leggibile e indelebile su ciascun veicolo, accanto alle unità di illuminazione a cui si riferiscono oppure sulla targhetta del costruttore, in modo tale che tutte le unità di illuminazione possano essere identificate senza ambiguità.

6.22.6.1.2.

L’inclinazione iniziale verso il basso della parte orizzontale della linea di demarcazione del fascio anabbagliante di base deve rimanere compresa entro i limiti indicati al paragrafo 6.2.6.1.2 del presente regolamento in tutte le condizioni di carico statico del veicolo indicate nell’allegato 5 del presente regolamento; la regolazione iniziale deve essere compresa entro i valori specificati.

6.22.6.1.2.1.

Se il fascio anabbagliante è prodotto da più fasci provenienti da unità di illuminazione diverse, le disposizioni del paragrafo 6.22.6.1.2 si applicano a ogni eventuale linea di demarcazione di tali fasci progettata per essere proiettata nella zona angolare, come indicato al paragrafo 9.4 della scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del regolamento n. 123.

6.22.6.2.   Dispositivo per regolare l’inclinazione dei proiettori

6.22.6.2.1.   Se è necessario per soddisfare le prescrizioni del paragrafo 6.22.6.1.2, il dispositivo per regolare l’inclinazione dei proiettori deve essere automatico.

6.22.6.2.2.   In caso di guasto di tale dispositivo, il fascio anabbagliante non deve assumere una posizione in cui l’inclinazione sia minore di quella in cui si trovava quando si è prodotto il guasto.

6.22.6.3.   Orientamento orizzontale

Per ciascuna unità di illuminazione, l’angolo dell’eventuale linea di demarcazione proiettata sullo schermo deve coincidere con la linea verticale che passa per l’asse di riferimento di tale unità di illuminazione. È ammessa una tolleranza di 0,5 gradi sul lato che corrisponde al senso di circolazione. Le altre unità di illuminazione devono essere regolate in base alle specifiche del richiedente, definite in conformità all’allegato 10 del regolamento n. 123.

6.22.6.4.   Procedura di misurazione:

Effettuata la regolazione iniziale dell’orientamento del fascio, occorre verificare l’inclinazione verticale del fascio anabbagliante o le eventuali inclinazioni verticali di tutte le varie unità di illuminazione che producono o contribuiscono a produrre la linea o le linee di demarcazione di cui al paragrafo 6.22.6.1.2.1 del fascio anabbagliante di base; tale verifica va effettuata per tutte le condizioni di carico del veicolo in conformità alle specifiche di cui ai paragrafi 6.2.6.3.1 e 6.2.6.3.2 del presente regolamento.

6.22.7.   Collegamenti elettrici

6.22.7.1.   Illuminazione abbagliante (se prodotta dall’AFS):

a)

le unità di illuminazione che producono il fascio abbagliante possono essere attivate simultaneamente o in coppia. Al momento del passaggio dal fascio anabbagliante al fascio abbagliante si deve attivare almeno una coppia di unità di illuminazione destinata a produrre il fascio abbagliante. Al momento del passaggio dal fascio abbagliante al fascio anabbagliante tutte le unità di illuminazione che producono il fascio abbagliante si devono disattivare simultaneamente;

b)

i fasci anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai fasci abbaglianti;

c)

se sono installate 4 unità di illuminazione occultabili e si trovano in posizione di funzionamento va interdetto il contemporaneo funzionamento di eventuali proiettori aggiuntivi, se questi sono destinati a effettuare segnali luminosi consistenti nell’accensione intermittente a brevi intervalli (cfr. paragrafo 5.12) in condizioni diurne.

6.22.7.2.   Illuminazione anabbagliante:

a)

il comando per il passaggio al fascio anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo di tutti i proiettori abbaglianti o la disattivazione di tutte le unità di illuminazione AFS usate per produrre il fascio abbagliante;

b)

i fasci anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai fasci abbaglianti;

c)

in caso di unità di illuminazione destinate a produrre il fascio anabbagliante dotate di sorgenti luminose a scarica di gas, tali sorgenti luminose devono restare accese durante il funzionamento del fascio abbagliante.

6.22.7.3.   L’accensione e lo spegnimento del fascio anabbagliante possono essere automatici, ma sono comunque soggetti alle prescrizioni riguardanti i collegamenti elettrici contenute nel paragrafo 5.12 del presente regolamento.

6.22.7.4.   Funzionamento automatico dell’AFS

I cambiamenti, all’interno e tra le classi e i relativi modi delle funzioni di illuminazione dell’AFS descritte di seguito, devono avvenire automaticamente e in modo da non recare disturbo al conducente o agli altri utenti della strada.

All’attivazione delle classi e dei relativi modi del fascio anabbagliante e dell’eventuale fascio abbagliante si applicano le condizioni che seguono.

6.22.7.4.1.   Il/I modo/i della classe C del fascio anabbagliante devono attivarsi se non è attivato nessun modo di un’altra classe del fascio anabbagliante.

6.22.7.4.2.   Il/I modo/i della classe V del fascio anabbagliante devono attivarsi solo se vengono rilevate automaticamente una o più delle seguenti condizioni (si applica il segnale V):

a)

strade in aree edificate e velocità del veicolo non superiore a 60km/h;

b)

strade con illuminazione stradale fissa e velocità del veicolo non superiore a 60km/h;

c)

luminanza del piano stradale di 1 cd/m2 e/o illuminazione orizzontale della strada superiore in modo continuo a 10 lx;

d)

velocità del veicolo non superiore a 50 km/h.

6.22.7.4.3.   Il/I modo/i della classe E del fascio anabbagliante devono attivarsi solo se la velocità del veicolo supera 70 km/h e vengono rilevate automaticamente una o più delle seguenti condizioni:

a)

caratteristiche della strada corrispondenti alle condizioni autostradali (21) e/o velocità del veicolo superiore a 110 km/h (si applica il segnale E);

b)

in caso di un modo della classe E del fascio anabbagliante che, in base ai documenti di omologazione/scheda di notifica, è conforme solo a un insieme di dati dell’allegato 3, tabella 6, del regolamento n. 123:

 

insieme di dati E1: velocità del veicolo superiore a 100 km/h (si applica il segnale E1),

 

insieme di dati E2: velocità del veicolo superiore a 90 km/h (si applica il segnale E2),

 

insieme di dati E3: velocità del veicolo superiore a 80 km/h (si applica il segnale E3).

6.22.7.4.4.   Il/I modo/i della classe W del fascio anabbagliante devono attivarsi solo se gli eventuali proiettori fendinebbia anteriori sono spenti e vengono rilevate automaticamente una o più delle seguenti condizioni (si applica il segnale W):

a)

condizione di strada bagnata rilevata automaticamente;

b)

il tergicristallo del parabrezza è acceso (ON) e funziona in modo continuo o controllato automaticamente da almeno 2 minuti.

6.22.7.4.5.   Un modo del fascio anabbagliante delle classi C, V, E o W non deve essere trasformato in un modo di illuminazione di svolta della stessa classe (si applica il segnale T insieme al segnale della classe del fascio anabbagliante ai sensi dei paragrafi da 6.22.7.4.1 a 6.22.7.4.4) se non dopo che sono state valutate una o più delle caratteristiche seguenti (o indicazioni equivalenti):

a)

l’angolo di sterzata;

b)

la traiettoria del baricentro del veicolo.

Inoltre, si applicano le seguenti prescrizioni:

i)

il movimento orizzontale della linea di demarcazione asimmetrica in direzione laterale rispetto all’asse longitudinale del veicolo è ammesso solo quando il veicolo si sposta in avanti (22) e sarà tale che il piano verticale longitudinale che passa per l’angolo della linea di demarcazione non intersechi la linea della traiettoria del baricentro del veicolo a una distanza, misurata rispetto alla parte anteriore del veicolo, superiore a 100 volte l’altezza di montaggio della rispettiva unità di illuminazione;

ii)

si possono alimentare una o più unità di illuminazione aggiuntive solo quando il raggio orizzontale di curvatura della traiettoria del baricentro del veicolo non è superiore a 500 m.

6.22.7.6.   Il conducente deve sempre poter porre l’AFS allo stato neutro e riportarlo al funzionamento automatico.

6.22.8.   Spia

6.22.8.1.   Le disposizioni dei paragrafi 6.1.8 (relative ai proiettori abbaglianti) e 6.2.8 (per i proiettori anabbaglianti) del presente regolamento si applicano alle rispettive parti di un AFS.

6.22.8.2.   È obbligatoria la presenza di una spia ottica che segnali il malfunzionamento dell’AFS. Non deve essere lampeggiante. Deve attivarsi quando viene rilevato un malfunzionamento legato ai segnali di comando dell’AFS o quando viene ricevuto un segnale di malfunzionamento ai sensi del paragrafo 5.9 del regolamento n. 123. Deve rimanere accesa finché perdura il guasto. La spia può spegnersi temporaneamente, ma deve riattivarsi quando il dispositivo che avvia e spegne il motore viene posto su ON e OFF.

6.22.8.3.   La presenza di una spia che indichi che il conducente ha posto il sistema in uno stato indicato al paragrafo 5.8 del regolamento n. 123 è facoltativa.

6.22.9.   Altre prescrizioni

6.22.9.1.   L’installazione dell’AFS è ammessa solo se, insieme a esso, sono installati uno o più dispositivi di pulizia del proiettore ai sensi del regolamento n. 45 (23) almeno per le unità di illuminazione, indicate al paragrafo 9.3 della scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del regolamento n. 123, se il flusso luminoso obiettivo totale delle sorgenti luminose di tali unità è superiore a 2 000 lm per lato, e se contribuiscono a produrre il fascio anabbagliante (di base) della classe C.

6.22.9.2.   Verifica della conformità ai requisiti riguardanti il funzionamento automatico dell’AFS

6.22.9.2.1.   Il richiedente deve dimostrare con una descrizione concisa o in altro modo giudicato soddisfacente dall’autorità di omologazione:

a)

la corrispondenza dei segnali di comando AFS:

i)

alla descrizione prescritta al paragrafo 3.2.6 del presente regolamento; e

ii)

ai rispettivi segnali di comando AFS specificati nei documenti di omologazione dell’AFS; e

b)

la conformità ai requisiti di funzionamento automatico ai sensi dei paragrafi da 6.22.7.4.1 a 6.22.7.4.5.

6.22.9.2.2.   Per verificare se, ai sensi del paragrafo 6.22.7.4, il funzionamento automatico dell’AFS non arreca disturbo, il servizio tecnico deve effettuare una prova su strada che comprenda ogni situazione pertinente al comando del sistema in base alla descrizione del richiedente; deve essere notificato se tutti i modi sono attivati, in funzione o disattivati, secondo la descrizione del richiedente; ogni eventuale malfunzionamento evidente (eccessivo movimento angolare o tremolio) deve essere contestato.

6.22.9.3.   L’intensità massima dell’insieme delle unità di illuminazione che possono essere accese contemporaneamente per produrre il fascio abbagliante o suoi eventuali modi non deve superare 430 000 cd, pari a un valore di riferimento di 100.

Tale intensità massima si ottiene sommando i singoli valori di riferimento indicati sui vari gruppi ottici usati simultaneamente per produrre il fascio abbagliante.

6.22.9.4.   I sistemi che, ai sensi delle prescrizioni del paragrafo 5.8 del regolamento n. 123, permettono l’uso temporaneo del veicolo in paesi in cui il senso di circolazione è opposto a quello per il quale si chiede l’omologazione, devono essere spiegati in maniera dettagliata nelle istruzioni d'uso e manutenzione.

6.23.   Segnalazione di arresto di emergenza

6.23.1.   Presenza

Facoltativa

La segnalazione di arresto di emergenza deve essere prodotta dal funzionamento simultaneo di tutte le luci di arresto o di tutti gli indicatori di direzione montati sul veicolo, descritti al paragrafo 6.22.7.

6.23.2.   Numero

In conformità al paragrafo 6.5.2 o 6.7.2.

6.23.3.   Schema di montaggio

In conformità al paragrafo 6.5.3 o 6.7.3.

6.23.4.   Posizione

In conformità al paragrafo 6.5.4 o 6.7.4.

6.23.5.   Visibilità geometrica

In conformità al paragrafo 6.5.5 o 6.7.5.

6.23.6.   Orientamento

In conformità al paragrafo 6.5.6 o 6.7.6.

6.23.7.   Collegamenti elettrici

6.23.7.1.   Tutte le luci che segnalano l’arresto di emergenza devono lampeggiare in fase con una frequenza di 4 ± 1 Hz.

6.23.7.1.1.   Se tuttavia una delle luci che segnala l’arresto di emergenza nella parte posteriore del veicolo usa sorgenti luminose a incandescenza, la frequenza deve essere di 4 + 0 /– 1 Hz.

6.23.7.2.   La segnalazione di arresto di emergenza deve funzionare indipendentemente dalle altre luci.

6.23.7.3.   E deve attivarsi e disattivarsi automaticamente.

6.23.7.3.1.   La segnalazione di arresto di emergenza deve attivarsi solo se la velocità del veicolo è superiore a 50 km/h e l’impianto frenante trasmette il segnale logico di frenata d’emergenza definito nei regolamenti n. 13 e n. 13-H.

6.23.7.3.2.   La segnalazione di arresto di emergenza deve disattivarsi automaticamente se il segnale logico di frenata d’emergenza definito nei regolamenti n. 13 e n. 13-H cessa di essere trasmesso o se viene attivata la segnalazione luminosa di pericolo.

6.23.8.   Spia

Facoltativa.

6.23.9.   Altre prescrizioni

6.23.9.1.   Salvo quanto disposto al paragrafo 6.23.9.2, se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio, il comando della segnalazione di arresto di emergenza del veicolo a motore deve anche azionare la segnalazione di arresto di emergenza del rimorchio.

Quando il veicolo a motore è collegato a un rimorchio elettricamente, la frequenza di accensione della segnalazione di arresto d’emergenza per la combinazione va limitata alla frequenza indicata al paragrafo 6.23.7.1.1. Se però il veicolo a motore può rilevare che per produrre la segnalazione di arresto d’emergenza sul rimorchio non vengono usate sorgenti luminose a incandescenza, la frequenza può essere quella indicata al paragrafo 6.23.7.1.

6.23.9.2.   Se un veicolo a motore è attrezzato per trainare un rimorchio munito di sistema di frenatura di servizio di tipo continuo o semicontinuo, secondo la definizione del regolamento n. 13, occorre garantire un’alimentazione elettrica costante, attraverso il connettore elettrico, per le luci di arresto del rimorchio per tutto il tempo in cui il freno di servizio è attivo.

La segnalazione di arresto d’emergenza sul rimorchio può funzionare indipendentemente dal veicolo trainante e non è obbligatorio che essa funzioni alla stessa frequenza o in fase con quella del veicolo trainante.

6.24.   Luce esterna di cortesia

6.24.1.   Presenza

Facoltativa sui veicoli a motore

6.24.2.   Numero

Nessuna prescrizione particolare

6.24.3.   Schema di montaggio

Nessuna prescrizione particolare

6.24.4.   Posizione

Nessuna prescrizione particolare

6.24.5.   Visibilità geometrica

Nessuna prescrizione particolare

6.24.6.   Orientamento

Nessuna prescrizione particolare

6.24.7.   Collegamenti elettrici

Nessuna prescrizione particolare

6.24.8.   Spia

Nessuna prescrizione particolare

6.24.9.   Altre prescrizioni

La luce esterna di cortesia può essere attivata solo a veicolo in sosta e se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

a)

il motore è spento; o

b)

la portiera del conducente o una dei passeggeri è aperta; oppure

c)

una portiera del compartimento di carico è aperta.

Le disposizioni del paragrafo 5.10 vanno soddisfatte in tutte le posizioni di utilizzazione fisse.

6.25.   Segnale di allarme per possibile urto posteriore:

6.25.1.   Presenza

Facoltativa.

Il segnale di allarme per possibile urto posteriore deve essere prodotto dal funzionamento simultaneo di tutte le luci di arresto o di tutti gli indicatori di direzione montati sul veicolo, descritti al paragrafo 6.25.7.

6.25.2.   Numero

In conformità al paragrafo 6.5.2.

6.25.3.   Schema di montaggio

In conformità al paragrafo 6.5.3.

6.25.4.   Posizione

In conformità al paragrafo 6.5.4.

6.25.5.   Visibilità geometrica

In conformità al paragrafo 6.5.5.

6.25.6.   Orientamento

In conformità al paragrafo 6.5.6.

6.25.7.   Collegamenti elettrici.

La conformità a questi requisiti deve essere dimostrata dal richiedente con una simulazione o con altri mezzi di verifica accettati dal servizio tecnico che rilascia l’omologazione.

6.25.7.1.   Tutte le luci che segnalano un allarme per possibile urto posteriore devono lampeggiare in fase, alla frequenza di 4 ± 1 Hz.

6.25.7.1.1.   Se tuttavia una delle luci, che segnala un allarme per possibile urto posteriore nella parte posteriore del veicolo, usa sorgenti luminose a incandescenza, la frequenza deve essere di 4 + 0/– 1 Hz.

6.25.7.2.   Il segnale di allarme per possibile urto posteriore deve funzionare indipendentemente dalle altre luci.

6.25.7.3.   Esso deve attivarsi e disattivarsi automaticamente.

6.25.7.4.   Il segnale di allarme per possibile urto posteriore non deve essere attivato se l’indicatore delle luci di direzione, il segnale luminoso di pericolo o il segnale di arresto d’emergenza sono attivati.

6.25.7.5.   Il segnale di allarme per possibile urto posteriore può essere attivato solo alle seguenti condizioni:

Vr

attivazione

Vr > 30 km/h

TTC ≤ 1,4

Vr ≤ 30 km/h

TTC ≤ 1,4/30 × Vr

«Vr (velocità relativa)»: indica la differenza di velocità tra un veicolo, munito di segnale d’allarme per possibile urto posteriore, e un veicolo che segue sulla stessa carreggiata.

«TTC (tempo mancante all’urto)»: indica una stima di quanto tempo manchi all’urto tra un veicolo, munito di segnale d’allarme per possibile urto posteriore, e un veicolo che segue se Vr al momento della stima resta costante.

6.25.7.6.   Il periodo di attivazione del segnale d’allarme per possibile urto posteriore non sarà supeirore a 3 secondi.

6.25.8.   Spia

Facoltativa.

7.   MODIFICHE ED ESTENSIONI DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO O DELL’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA SU DI ESSO MONTATI

7.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo o dell’installazione dei dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa su di esso montati o dell’elenco di cui al paragrafo 3.2.2 deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato tale tipo di veicolo. Detto servizio può:

7.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e che il veicolo sia in ogni caso ancora conforme alle prescrizioni; oppure

7.1.2.

richiedere un ulteriore verbale di prova ai servizi tecnici incaricati delle prove.

7.2.

La conferma dell’estensione o il rifiuto dell’omologazione, indicando le modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura indicata al paragrafo 4.3.

7.3.

L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie all’estensione e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello si cui all’allegato 1 del presente regolamento.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure per la verifica della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nonché alle disposizioni seguenti.

8.1.

Tutti i veicoli omologati ai sensi del presente regolamento devono essere fabbricati in modo da essere conformi al tipo omologato, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 6.

8.2.

Il titolare dell’omologazione deve in particolare:

8.2.1.

garantire l’esistenza di procedure per un efficace controllo della qualità del veicolo riguardo a tutti gli aspetti aventi attinenza con la conformità alle prescrizioni dei paragrafi 5 e 6;

8.2.2.

garantire che per ciascun tipo di veicolo siano eseguite almeno le prove prescritte nell’allegato 9 del presente regolamento, o controlli fisici da cui possano essere ricavati dati equivalenti.

8.3.

L’autorità competente può effettuare tutte le prove prescritte nel presente regolamento. Le prove devono essere eseguite su campioni scelti a caso facendo in modo che ciò non interferisca con le consegne programmate del costruttore.

8.4.

L’autorità competente deve cercare di effettuare un’ispezione ogni anno. L’autorità competente può tuttavia decidere la frequenza d’ispezione liberamente e in base alla fiducia nei sistemi che garantiscono il controllo della conformità della produzione. Se si registrano risultati negativi, l’autorità competente deve assicurarsi che siano adottate tutte le disposizioni necessarie a ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

L’omologazione concessa a un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni sopra indicate non sono rispettate o se un veicolo recante il marchio di omologazione non è conforme al tipo omologato.

9.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell’omologazione cessa totalmente la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, Ricevuta la notifica, l’autorità interessata informerà di ciò le altre parti dell’accordo che applica il presente regolamento con un modulo di notifica conforme al modello indicato all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dei servizi tecnici che eseguono le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le schede attestanti il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione, emesse dagli altri paesi.

12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

12.1.

In deroga alle disposizioni transitorie che seguono, le parti contraenti che iniziano ad applicare il presente regolamento dopo la data di entrata in vigore della serie di modifiche più recente, non sono obbligate ad accettare omologazioni rilasciate ai sensi di una delle serie di modifiche precedenti del presente regolamento.

12.2.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare estensioni di omologazioni ai sensi di precedenti serie di modifiche del presente regolamento.

12.3.

Finché al segretariato generale delle Nazioni Unite non sarà notificato altrimenti, il Giappone dichiara che, in relazione all’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, sarà vincolato solo agli obblighi previsti dall’accordo a cui è allegato il presente regolamento riguardo ai veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1.

12.4.

Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

12.5.

Trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

12.6.

Nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

12.7.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima immatricolazione nazionale o regionale (prima messa in servizio) di un veicolo non conforme alle prescrizioni della serie di modifiche 03 del presente regolamento.

12.8.

Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento cesseranno di essere valide, tranne nel caso di tipi di veicolo conformi alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 03.

12.9.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 12.7 o 12.8, le omologazioni di tipi di veicolo ai sensi delle serie di modifiche precedenti del presente regolamento non interessate dalla serie di modifiche 03 rimarranno valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle.

12.10.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 alla serie di modifiche 03, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno omologazioni solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni del presente regolamento modificato dal supplemento 3 alla serie di modifiche 03.

12.11.

Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 04.

12.12.

Trascorsi 30 mesi, per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, e 48 mesi, per veicoli appartenenti ad altre categorie, dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 04.

12.13.

Per 30 mesi (veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1) e per 48 mesi (veicoli appartenenti ad altre categorie) dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare l’omologazione ai tipi di veicolo conformi alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie precedente di modifiche.

12.14.

Le omologazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento nei 30 mesi (veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1) e nei 48 mesi (veicoli appartenenti ad altre categorie) successivi alla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04 e tutte le estensioni di tali omologazioni, comprese quelle rilasciate successivamente ai sensi di una serie precedente di modifiche del presente regolamento, resteranno valide a tempo indeterminato. Se il tipo di veicolo omologato in base alla serie precedente di modifiche rispetta i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 04, la parte contraente che ha rilasciato l’omologazione ne informa le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento.

12.15.

Nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi della serie di modifiche 04 del presente regolamento.

12.16.

Nonostante le disposizioni transitorie di cui sopra, le parti contraenti che iniziano ad applicare il regolamento n. 112 dopo la data di entrata in vigore delle serie di modifiche 04 al presente regolamento, non sono obbligate ad accettare omologazioni se il tipo di veicolo da omologare non soddisfa i requisiti dei paragrafi 6.1.2 e 6.2.2 modificati, rispetto al regolamento n. 112, dalla serie di modifiche 04 al presente regolamento.

12.17.

Il paragrafo 6.19.7.3 entra in vigore 30 mesi (nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1) e 48 mesi (nuovi tipi di veicoli appartenenti ad altre categorie) dopo la data di entrata in vigore della serie di modifiche 04.

12.18.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a rilasciare omologazioni ai tipi di veicoli che, pur non soddisfacendo le prescrizioni di cui al paragrafo 5.2.1 del supplemento 2 alla serie di modifiche 04, montano proiettori omologati ai sensi del regolamento n. 98 (prima del supplemento 9) e del regolamento n. 112 (prima del supplemento 8).

12.19.

Trascorsi 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 alla serie di modifiche 04, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno omologazioni solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 3.2.7 e 5.27 del presente regolamento modificato dal supplemento 3 alla serie di modifiche 04.

12.20.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di estendere le omologazioni ai sensi di tutte le precedenti versioni restate in vigore del presente regolamento.

12.21.

Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 05 di emendamenti, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un’omologazione ai sensi del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 05.

12.22.

Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore della serie 05 di modifiche, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono rilasciare l’omologazione solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 05.

12.23.

Nei 48 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 05, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni ai tipi di veicoli conformi ai requisiti del presente regolamento modificato dalle precedenti serie di modifiche.

12.24.

Nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato ai sensi della serie di modifiche 05 del presente regolamento.

12.25.

Nei 48 mesi successivi alla data di entrata in vigore della serie di modifiche 05 del presente regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutare l’omologazione nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato a norma delle serie precedenti di modifiche del presente regolamento.

12.26.

Le omologazioni, rilasciate ai sensi del presente regolamento prima dell’entrata in vigore della serie di modifiche 05 del presente regolamento, resteranno valide a tempo indeterminato.

12.27.

Trascorsi 66 mesi, per veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1, e 84 mesi, per veicoli appartenenti ad altre categorie, dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 05, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilascieranno omologazioni solo se il tipo di veicolo da omologare è conforme alle prescrizioni del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 05, esclusi i paragrafi 6.2.7.6.2 e 6.2.7.6.3. Le omologazioni, rilasciate ai sensi del presente regolamento prima di tali date, resteranno valide a tempo indeterminato; in seguito sarà rilasciata un’estensione di tali omologazioni.


(1)  Come definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo dall’Amend.4).

(2)  Per chiarimenti, cfr. allegato 10.

(3)  Nei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e degli indicatori di direzione (categorie 5 e 6), ricorrere alla «superficie di uscita della luce».

(4)  Esempi per decidere riguardo alle luci reciprocamente incorporate: cfr. allegato 3, parte 7.

(5)  Pubblicazione 15.2 della CIE, 1986, Colorimetria, Osservatore colorimetrico normalizzato CIE 1931.

(6)  1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Unione europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.

(7)  La disposizione non si applica ad accessori speciali che possano essere aggiunti all’esterno del proiettore.

(8)  La misurazione delle coordinate di cromaticità della luce emessa dai proiettori non fa parte del presente regolamento.

(9)  È detto anche catadiottro bianco o incolore.

(10)  Il presente regolamento non impedisce alle parti contraenti che applicano il presente regolamento di consentire sul proprio territorio l’uso di marcatori di sagoma posteriori di colore bianco.

(11)  Quali definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Recfr.1/Amend.2. modificato da ultimo dall’Amend.4).

(12)  L'installazione di questo dispositivo può essere vietata dalle parti contraenti ai sensi delle rispettive normative per i proiettori che utilizzano trasparenti in plastica contrassegnati con la sigla «PL».

(13)  Quali definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Recfr.1/Amend.2. modificato da ultimo dall’Amend.4).

(14)  I tipi di veicoli non conformi a questa disposizione possono continuare ad essere omologati per 18 mesi dopo l’entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di modifiche 03.

(15)  Il valore di 5° indicato per l’angolo morto di visibilità all’indietro dell’indicatore di direzione laterale costituisce un limite superiore. d ≤ 2,50 m.

(16)  Cfr. nota 14.

(17)  Le parti contraenti che non applicano il regolamento n. 87 possono vietare in base a normative nazionali la presenza delle luci di marcia diurna (di cui al paragrafo 5.22)

(18)  I tipi di veicoli nuovi non conformi a questa disposizione possono continuare a essere omologati per 18 mesi dopo l’entrata in vigore del supplemento 4 alla serie di modifiche 03.

(19)  Questa disposizione si applica fino a 5 anni dopo la data ufficiale di entrata in vigore della serie 03 di modifiche del presente regolamento.

(20)  Nel caso di «due unità di illuminazione disposte simmetricamente» aggiuntive, la distanza orizzontale può essere di 200 mm (C nella figura).

(21)  Flussi di traffico separati per mezzo di strutture o corrispondente distanziamento laterale rispetto al traffico in senso opposto. Ciò implica ridurre l’abbagliamento causato dai proiettori dei veicoli in senso opposto.

(22)  Questa prescrizione non si applica per l’illuminazione con fascio anabbagliante quando l’illuminazione di svolta viene prodotta per una curva a destra con circolazione a destra (curva a sinistra con circolazione a sinistra).

(23)  Le parti contraenti che applicano i rispettivi regolamenti possono sempre vietare l’impiego di dispositivi di pulitura meccanici in caso di installazione di proiettori con trasparenti di materia plastica, sui quali siano apposte le lettere «PL».


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[Dimensioni massime del formato: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(Cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

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Questo marchio di omologazione, apposto su un veicolo, indica che il veicolo è stato omologato, per quanto riguarda l’installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 48 modificato dalla serie di modifiche 05. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 48 modificato dalla serie di modifiche 05.

MODELLO B

(Cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

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Questo marchio di omologazione apposto a un veicolo indica che il tipo di veicollo interessato è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 48, quale modificato dalla serie di modifiche 05, e del regolamento n. 33 (1). Il numero di omologazione attesta che, alla data in cui vennero rilasciate le rispettive omologazioni, il regolamento n. 48 era stato modificato dalla serie di modifiche 05 e il regolamento n. 33 era ancora nella sua forma originale.


(1)  Il secondo numero è riportato unicamente a titolo di esempio.


ALLEGATO 3

ESEMPI DI SUPERFICI, ASSI, CENTRI DI RIFERIMENTO E ANGOLI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE

Le illustrazioni che seguono sono esempi schematici: servono a capire la normativa senza porre limiti alla libertà progettuale.

Legenda per tutti gli esempi del presente allegato:

1.

Superficie illuminante

2.

Asse di riferimento

3.

Centro di riferimento

4.

Angolo di visibilità geometrica

5.

Superficie di uscita della luce

6.

Superficie apparente basata sulla superficie illuminante

7a.

Superficie apparente basata sulla superficie illuminante ai sensi del paragrafo 2.8.a) (con trasparente esterno)

7b.

Superficie apparente basata sulla superficie illuminante ai sensi del paragrafo 2.8.b) (senza trasparente esterno)

8.

Direzione di visibilità

IO

Parte ottica interna

LG

Guida di luce

L

Trasparente esterno

R

Catadiottro

S

Sorgente luminosa

X

Non facente parte di questa funzione

F1

Funzione uno

F2

Funzione due

PARTE 1

Superficie di uscita della luce di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro

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PARTE 2

Superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro

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PARTE 3

Esempi di superficie apparente basata sulla superficie illuminante in diverse direzioni della visibilità geometrica

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PARTE 4

Esempi di superficie apparente basata sulla superficie di uscita della luce in diverse direzioni della visibilità geometrica

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PARTE 5

Esempio di superficie illuminante rispetto a una superficie di uscita della luce nel caso di una «luce semplice» (cfr. paragrafi da 2.8 a 2.9 del presente regolamento)

Esempi di una sorgente luminosa munita di riflettore dietro a un trasparente esterno

Esempio 1

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Esempio 2

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Esempi di una sorgente luminosa munita di riflettore con trasparente interno dietro a un trasparente esterno:

Esempio 3

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Esempio 4

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Esempi di una sorgente luminosa munita di riflettore con trasparente interno parziale dietro a un trasparente esterno

Esempio 5

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Esempio 6

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Esempio di un sistema ottico a guida di luce dietro a un trasparente esterno

Esempio 7

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Esempi di un sistema ottico a guida di luce o di un riflettore dietro a un trasparente esterno

Esempio 8

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Esempio di una sorgente luminosa munita di riflettore combinata a una zona che non fa parte di tale funzione, dietro a un trasparente esterno

Esempio 9

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PARTE 6

Esempi che illustrano come determinare la superficie di uscita della luce rispetto a una superficie illuminante (cfr. paragrafi 2.8 e 2.9 del presente regolamento)

Nota: la luce riflessa può contribuire a determinare la superficie di uscita della luce

Esempio A

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Esempio B

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Esempio C

Esempio per determinare la superficie illuminante combinata a una zona che non fa parte della funzione

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Esempio D

Esempio per determinare la superficie di uscita della luce ai sensi del paragrafo 2.8.a) combinata a una zona che non fa parte della funzione

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Esempio E

Esempio per determinare la superficie apparente combinata a una zona che non fa parte della funzione e a un trasparente esterno non testurizzato [ai sensi del paragrafo 2.8.b)]

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PARTE 7

Esempi per decidere riguardo all’incorporazione reciproca di due funzioni

Caso di un trasparente esterno testurizzato con separatore interno

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Caso di un trasparente esterno testurizzato

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Caso in cui il trasparente esterno non testurizzato è escluso

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Caso in cui il trasparente esterno non testurizzato è escluso

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Caso in cui il trasparente esterno (testurizzato o no) è incluso

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Caso in cui il trasparente esterno (testurizzato o no) è incluso

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Nel caso in cui il trasparente esterno non testurizzato è escluso, «7b» è la superficie apparente ai sensi del paragrafo 2.8 e F1 non deve essere trasparente per F2

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Nel caso in cui il trasparente esterno non testurizzato sia escluso oppure no

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ALLEGATO 4

VISIBILITÀ DI UNA LUCE ROSSA VERSO L’AVANTI E VISIBILITÀ DI UNA LUCE BIANCA ALL’INDIETRO

(Cfr. paragrafi 5.10.1 e 5.10.2 del presente regolamento)

Figura 1

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Figura 2

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ALLEGATO 5

Stati di carico da prendere in considerazione per determinare le variazioni nell’orientamento verticale dei proiettori anabbaglianti

Condizioni di carico sugli assi di cui ai paragrafi 6.2.6.1 e 6.2.6.3.1.

1.

Per le prove seguenti, la massa di un passeggero si considera pari a 75 kg.

2.

Condizioni di carico per i vari tipi di veicoli:

2.1.

Veicoli appartenenti alla categoria M1  (1)

2.1.1.

L’inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti deve essere determinata nelle seguenti condizioni di carico:

2.1.1.1.

una persona sul sedile del conducente;

2.1.1.2.

il conducente, più un passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente;

2.1.1.3.

il conducente, un passeggero sul sedile anteriore più lontano dal conducente, tutti i sedili più arretrati occupati;

2.1.1.4.

tutti i sedili occupati;

2.1.1.5.

tutti i sedili occupati, più un carico uniformemente distribuito nel vano portabagagli fino al raggiungimento del carico massimo ammissibile sull’asse posteriore o anteriore, se il vano portabagagli è collocato nella parte anteriore. Se il veicolo ha un vano portabagagli posteriore e uno anteriore, il carico supplementare va suddiviso in modo uniforme fino al raggiungimento del carico massimo ammissibile sugli assi. Tuttavia, se si raggiunge la massa massima ammissibile prima del carico ammissibile per uno degli assi, il carico del/i vano/i portabagagli deve essere limitato al valore che permette di raggiungere questa massa;

2.1.1.6.

il conducente più un carico uniformemente distribuito nel vano portabagagli fino al raggiungimento del carico ammissibile per l’asse corrispondente.

Tuttavia, se si raggiunge la massa massima ammissibile prima del carico ammissibile per un asse, il carico del/i vano/i portabagagli deve essere limitato al valore che permette di raggiungere questa massa.

2.1.2.

Nel determinare le condizioni di carico di cui sopra, si deve tener conto di tutte le restrizioni relative al carico previste dal fabbricante.

2.2.

Veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3  (1)

L’inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti deve essere determinata determinata nelle seguenti condizioni di carico:

2.2.1.

veicolo a vuoto, con una persona sul sedile del conducente;

2.2.2.

veicoli caricati in modo che ogni asse sopporti il proprio carico massimo tecnicamente ammissibile oppure fino al raggiungimento della massa massima ammissibile del veicolo caricando gli assi anteriore e posteriore proporzionalmente al loro carico massimo tecnicamente ammissibile, a seconda di quale condizione si verifica per prima.

2.3.

Veicoli appartenenti alla categoria N con superfici di carico

2.3.1.

L’inclinazione del fascio di luce dei proiettori anabbaglianti deve essere determinata nelle seguenti condizioni di carico:

2.3.1.1.

veicolo a vuoto, con una persona sul sedile del conducente;

2.3.1.2.

conducente, più un carico ripartito in modo da raggiungere il carico massimo tecnicamente ammissibile sull’asse o sugli assi posteriori, oppure fino al raggiungimento della massa massima ammissibile del veicolo, a seconda di quale condizione si verifica per prima, senza superare sull’asse anteriore un carico calcolato come la somma del carico sull’asse anteriore del veicolo a vuoto più il 25 % del carico utile massimo sull’asse anteriore. Si prende invece in considerazione l’asse anteriore quando la superficie di carico è situata anteriormente.

2.4.

Veicoli appartenenti alla categoria N senza superficie di carico

2.4.1.

Veicoli trainanti per semirimorchi:

2.4.1.1.

veicolo a vuoto senza carico sulla ralla, con una persona sul sedile del conducente;

2.4.1.2.

una persona sul sedile del conducente; il carico tecnicamente ammissibile sulla ralla nella posizione di quest’ultima che corrisponde al carico massimo sull’asse posteriore.

2.4.2.

Veicoli trainanti per rimorchi:

2.4.2.1.

veicolo a vuoto, con una persona sul sedile del conducente;

2.4.2.2.

una persone sul sedile del conducente, tutti gli altri posti previsti nella cabina di guida occupati.


(1)  Come definiti nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo dall’Amend.4).


ALLEGATO 6

METODO PER MISURARE IL VARIARE DELL’INCLINAZIONE DEL FASCIO ANABBAGLIANTE IN FUNZIONE DEL CARICO

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato illustra un metodo per misurare il variare dell’inclinazione del fascio anabbagliante rispetto alla sua inclinazione iniziale, provocato da modifiche di assetto del veicolo dovute al carico.

2.   DEFINIZIONI

2.1.   Inclinazione iniziale

2.1.1.   Inclinazione iniziale indicata

Il valore dell’inclinazione iniziale del fascio anabbagliante specificato dal fabbricante del veicolo a motore, che serve quale valore di riferimento per calcolare la variazione ammissibile.

2.1.2.   Inclinazione iniziale misurata

Il valore medio dell’inclinazione del fascio anabbagliante o dell’inclinazione del veicolo misurata quando il veicolo si trova nella condizione n. 1 definita all’allegato 5 per la categoria di veicolo in prova. Serve da valore di riferimento per stabilire la variazione di inclinazione del fascio di luce in funzione delle variazioni del carico.

2.2.   Inclinazione del fascio anabbagliante

Può essere definita come segue:

 

come angolo, espresso in milliradianti, tra la direzione del fascio di luce verso un punto caratteristico sulla parte orizzontale della linea di demarcazione della distribuzione luminosa del proiettore e il piano orizzontale;

 

oppure come tangente di tale angolo, espressa in percentuale d’inclinazione, poiché si tratta di piccoli angoli (per questi piccoli angoli, 1 % è uguale a 10 mrad).

Se l'inclinazione è espressa in percentuale, può essere calcolata con la formula seguente:

Formula

in cui:

h1

è l’altezza da terra, espressa in mm, del punto caratteristico suddetto, misurata su uno schermo verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo, situato a una distanza orizzontale L,

h2

è l’altezza da terra, espressa in mm, del centro di riferimento (considerato come origine nominale del punto caratteristico scelto in h1),

L

è la distanza, espressa in mm, tra lo schermo e il centro di riferimento.

I valori negativi indicano un’inclinazione del fascio verso il basso (vedi figura 1).

I valori positivi indicano un’inclinazione verso l’alto.

Figura

Inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante di un veicolo appartenente alla categoria M1

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Note:

1)

Il disegno presenta un veicolo appartenente alla categoria M1 ma il principio illustrato si applica anche ai veicoli di altre categorie.

2)

Se il veicolo è sprovvisto di un sistema per regolare l’inclinazione del fascio anabbagliante, la variazione di quest'ultima è identica alla variazione dell’inclinazione del veicolo stesso.

3.   CONDIZIONI DI MISURAZIONE

3.1.   Se si effettua un controllo visivo della forma prodotta dal fascio anabbagliante sullo schermo o se si usa un metodo fotometrico, le misurazioni vanno eseguite al buio (per esempio: in una camera oscura), in un ambiente che abbia una superficie sufficiente affinché il veicolo e lo schermo possano essere disposti come illustrato nella figura 1. I centri di riferimento dei proiettori devono trovarsi a una distanza dallo schermo di almeno 10 m.

3.2.   Il suolo sul quale vengono effettuate le misurazioni deve essere per quanto possibile piano e orizzontale, ai fini della riproducibilità delle misurazioni dell’inclinazione del fascio anabbagliante con un’approssimazione di ± 0,5 mrad (inclinazione di ± 0,05 %).

3.3.   Se si usa uno schermo, la sua marcatura, la sua posizione e il suo orientamento rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo devono consentire la riproducibilità della misurazione dell’inclinazione del fascio anabbagliante con un’approssimazione di ± 0,5 mrad (inclinazione di ± 0,05 %).

3.4.   Durante le misurazioni, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 10 °C e 30 °C.

4.   PREPARAZIONE DEL VEICOLO

4.1.   Le misurazioni devono essere eseguite su un veicolo che abbia percorso una distanza compresa tra 1 000 e 10 000 km e preferibilmente di 5 000 km.

4.2.   I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione di pieno carico specificata dal fabbricante del veicolo. Il veicolo deve essere completamente rifornito (carburante, acqua, olio) ed equipaggiato di tutti gli accessori e attrezzi specificati dal fabbricante. Il serbatoio del carburante si considera completamente rifornito quando è riempito almeno al 90 % della sua capacità.

4.3.   Il veicolo deve avere il freno di stazionamento allentato e il cambio in folle.

4.4.   Il veicolo deve essere lasciato per almeno 8 ore alla temperatura precisata al paragrafo 3.4.

4.5.   Se si ricorre a un metodo fotometrico o visivo, installare sul veicolo in prova proiettori il cui fascio anabbagliante produca una linea di demarcazione netta: le misurazioni risulteranno agevolate. Sono consentiti altri accorgimenti per giungere a una lettura più precisa (si può, per esempio, rimuovere il trasparente del proiettore).

5.   PROCEDURA DI PROVA

5.1.   Aspetti generali

Le variazioni di inclinazione del fascio anabbagliante o del veicolo, a seconda del metodo scelto, vanno misurate separatamente per ciascun lato del veicolo. I risultati ottenuti su entrambi i proiettori, destro e sinistro, in tutte le condizioni di carico specificate nell’allegato 5, devono essere compresi entro i limiti fissati al paragrafo 5.5. Il carico va applicato gradualmente, senza sottoporre il veicolo a scossoni eccessivi.

5.1.1.   Se sul veicolo è montato un AFS, le misurazioni vanno effettuate con l’AFS allo stato neutro.

5.2.   Determinazione dell’inclinazione iniziale misurata

Il veicolo deve trovarsi nelle condizioni di cui al paragrafo 4 ed essere caricato come specificato nell’allegato 5 (prima condizione di carico della rispettiva categoria del veicolo). Prima di ciascuna misurazione, far oscillare il veicolo, come specificato al paragrafo 5.4. Le misurazioni devono essere effettuate 3 volte.

5.2.1.   Se nessuno dei risultati delle 3 misurazioni differisce di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, la media costituisce il risultato definitivo.

5.2.2.   Se il risultato di una qualsiasi misurazione si discosta di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, si esegue un’ulteriore serie di 10 misurazioni, la cui media aritmetica costituirà il risultato definitivo.

5.3.   Metodi di misurazione

Per misurare il variare dell’inclinazione si possono applicare vari metodi, purché le letture offrano un’approssimazione di ± 0,2 mrad (inclinazione di ± 0,02 %).

5.4.   Trattamento del veicolo in ciascuna condizione di carico

La sospensione del veicolo e qualsiasi altra parte che possa influire sull’inclinazione del fascio anabbagliante vanno sollecitate secondo i metodi qui di seguito descritti.

Tuttavia i servizi tecnici e i fabbricanti possono concordare altri metodi (su base sperimentale o di calcolo), soprattutto se la prova presenta particolari difficoltà, purché tali calcoli siano manifestamente validi.

5.4.1.   Veicoli appartenenti alla categoria M1 con sospensione tradizionale

Posto il veicolo sul banco di misurazione e, se necessario, con le ruote poggianti su piattaforme oscillanti (obbligatorie se la loro assenza, limitando il movimento della sospensione, può influenzare i risultati delle misurazioni), farlo oscillare in modo continuo per almeno 3 cicli completi; in ciascun ciclo esercitare una pressione verso il basso dapprima sull’estremità posteriore, poi su quella anteriore del veicolo.

La sequenza di oscillazione termina quando viene ultimato un ciclo. Prima di effettuare la misurazione, attendere che il veicolo giunga spontaneamente ad una posizione di riposo. Invece di piattaforme oscillanti, si può ottenere lo stesso effetto muovendo il veicolo avanti e indietro, facendo compiere alle ruote almeno un intero giro.

5.4.2.   Veicoli appartenenti alle categorie M2, M3 e N con sospensione tradizionale

5.4.2.1.

Se non si può applicare il metodo prescritto per i veicoli appartenenti alla categoria M1 di cui al paragrafo 5.4.1, si può usare quello descritto ai paragrafi 5.4.2.2 o 5.4.2.3.

5.4.2.2.

Con il veicolo sul banco di misurazione e le ruote appoggiate al suolo, far oscillare il veicolo variando a tratti il carico.

5.4.2.3.

Con il veicolo sul posto di misurazione e le ruote a terra sollecitare, servendosi di un vibratore, la sospensione del veicolo e tutte le altri parti che possono influire sull’inclinazione del fascio anabbagliante. Il vibratore può essere una piattaforma vibrante sulla quale poggiano le ruote.

5.4.3.   Veicoli muniti di sospensione non tradizionale, che richiede il funzionamento del motore

Prima di effettuare qualsiasi misurazione, attendere che l’assetto del veicolo si sia stabilizzato con il motore in funzione.

5.5.   Misurazioni

La variazione dell’inclinazione del fascio anabbagliante va calcolata per ciascuna delle varie condizioni di carico rispetto all’inclinazione iniziale determinata in conformità al paragrafo 5.2.

Se il veicolo è dotato di un dispositivo manuale per regolare l’inclinazione dei proiettori, tale dispositivo va registrato nelle posizioni specificate dal fabbricante per determinate condizioni di carico (ai sensi dell’allegato 5).

5.5.1.   In un primo tempo, effettuare una singola misurazione per ciascuna condizione di carico. Le prescrizioni sono soddisfatte se, per tutte le condizioni di carico, la variazione dell’inclinazione resta entro i limiti calcolati (per esempio entro la differenza tra inclinazione iniziale indicata e i limiti inferiore e superiore, specificati per l’omologazione) con un margine di sicurezza di 4mrad (inclinazione dello 0,4 %).

5.5.2.   Se i risultati delle misurazioni non rientrano nel margine di sicurezza indicato al paragrafo 5.5.1 o superano i valori limite, vanno eseguite altre 3 misurazioni in condizioni di carico corrispondenti ai risultati in questione, come specificato al paragrafo 5.5.3.

5.5.3.   Per ciascuna delle condizioni di carico di cui sopra vale quanto segue:

5.5.3.1.

Se nessuno dei risultati delle 3 misurazioni differisce di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, la media costituisce il risultato definitivo.

5.5.3.2.

Se una qualsiasi misurazione si discosta di oltre 2 mrad (inclinazione dello 0,2 %) dalla media aritmetica dei risultati, si esegue un’ulteriore serie di 10 misurazioni, la cui media aritmetica costituirà il risultato definitivo.

5.5.3.3.

Se un veicolo è munito di un sistema automatico per regolare l’inclinazione del fascio anabbagliante con un proprio ciclo di isteresi, si assumono come valori significativi le medie dei risultati ottenuti sulle parti alta e bassa del ciclo di isteresi.

Tutte queste misurazioni si effettuano in conformità ai paragrafi 5.5.3.1 e 5.5.3.2.

5.5.4.   I requisiti sono soddisfatti se, in tutte le condizioni di carico, la variazione tra l’inclinazione iniziale misurata, determinata ai sensi del paragrafo 5.2, e l’inclinazione misurata in ciascuna condizione di carico è inferiore ai valori calcolati al paragrafo 5.5.1 (senza margine di sicurezza).

5.5.5.   Se si supera uno dei limiti calcolati di variazione, superiore o inferiore, il fabbricante può scegliere, entro i limiti specificati per l’omologazione, un valore differente per l’inclinazione iniziale indicata.


ALLEGATO 7

INDICAZIONE DELL’INCLINAZIONE VERSO IL BASSO DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE DEL FASCIO ANABBAGLIANTE, DI CUI AL PARAGRAFO 6.2.6.1.1 E DELL’INCLINAZIONE VERSO IL BASSO DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE DEL PROIETTORE FENDINEBBIA ANTERIORE, DI CUI AL PARAGRAFO 6.3.6.1.2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Esempio 1

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Le dimensioni del simbolo e dei caratteri sono lasciate alla discrezione del fabbricante.

Esempio 2

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Le dimensioni del simbolo e dei caratteri sono lasciate alla discrezione del fabbricante.


ALLEGATO 8

COMANDI DEI DISPOSITIVI PER REGOLARE L’INCLINAZIONE DEI PROIETTORI DI CUI AL PARAGRAFO 6.2.6.2.2 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1.   PRESCRIZIONI

1.1.

L’inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante deve essere ottenuta in tutti i casi con uno dei modi che seguono:

a)

spostamento del comando verso il basso o verso sinistra;

b)

rotazione del comando in senso antiorario;

c)

pressione del comando (sistema trazione e pressione).

Se il sistema di regolazione è costituito da più pulsanti, quello che aziona l’inclinazione massima verso il basso deve trovarsi a sinistra o sotto il/i pulsante/i corrispondente/i alle altre posizioni d’inclinazione del fascio anabbagliante.

Un comando a rotazione installato in modo che il bordo sporga o di cui sia visibile solo il bordo, deve funzionare come un comando del tipo a) o c).

1.1.1.

Questo comando deve essere provvisto di simboli che indichino chiaramente i movimenti corrispondenti all’inclinazione del fascio anabbagliante verso il basso e verso l’alto.

1.2.

La posizione «0» corrisponde all’inclinazione iniziale in conformità al paragrafo 6.2.6.1.1 del presente regolamento.

1.3.

La posizione «0», che in conformità al paragrafo 6.2.6.2.2 deve essere una «posizione di riposo», non è necessario che si trovi al termine della scala.

1.4.

I contrassegni usati sul comando devono essere illustrati nelle istruzioni di uso e manutenzione.

1.5.

Per identificare i comandi si possono usare solo i simboli seguenti:

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Possono essere usati simboli con cinque raggi anziché quattro

Esempio 1

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Esempio 2

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Esempio 3

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ALLEGATO 9

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   PROVE

1.1.   Posizione delle luci

La posizione in larghezza, altezza e lunghezza delle luci, definite nel paragrafo 2.7 del presente regolamento, deve essere controllata in conformità alle prescrizioni generali di cui ai paragrafi da 2.8 a 2.10, 2.14 e 5.4 del presente regolamento.

I valori misurati per le distanze devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

1.2.   Visibilità delle luci

1.2.1.   Gli angoli di visibilità geometrica devono essere controllati in conformità al paragrafo 2.13 del presente regolamento.

I valori misurati per gli angoli devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce, eccezion fatta per i limiti degli angoli che possono avere una tolleranza corrispondente alla variazione di ± 3o ammessa al paragrafo 5.3 per l’installazione dei dispositivi di segnalazione luminosa.

1.2.2.   La visibilità di luce rossa verso l’avanti e di luce bianca all’indietro deve essere controllata in conformità al paragrafo 5.10 del presente regolamento.

1.3.   Orientamento dei proiettori anabbaglianti e dei proiettori fendinebbia anteriori della classe «F3» verso l’avanti

1.3.1.   Inclinazione iniziale verso il basso

L’inclinazione iniziale verso il basso della linea di demarcazione del fascio anabbagliante e dei proiettori fendinebbia anteriori della classe «F3» deve essere regolata al valore specificato nella targhetta prescritta e illustrata nell’allegato 7.

In alternativa, il fabbricante deve porre l’obiettivo iniziale a un valore diverso da quello specificato nella targhetta se si può dimostrare, con prove conformi a quelle di cui all’allegato 6, in particolare del paragrafo 4.1, che esso è rappresentativo del tipo omologato.

1.3.2.   Variazione dell’inclinazione in funzione del carico

La variazione dell’inclinazione verso il basso del fascio anabbagliante in funzione delle condizioni di carico specificate nel presente paragrafo deve restare compresa tra:

0,2 % e 2,8 %

se il proiettore è montato a un’altezza h < 0,8 m,

0,2 % e 2,8 %

se l’altezza alla quale è montato il proiettore è 0,8 m ≤ h ≤ 1 m, oppure

0,7 % e 3,3 %

(in base al campo di orientamento scelto dal fabbricante al momento dell’omologazione),

0,7 % e 3,3 %

se l’altezza alla quale è montato il proiettore è 1 m < h ≤ 1,2 m,

1,2 % e 3,8 %

se il proiettore è montato a un’altezza h > 1,2 m.

Nel caso di un proiettore fendinebbia anteriore di classe «F3» munito a) di sorgenti luminose aventi un flusso luminoso obiettivo totale superiore a 2 000 lumen, la variazione dell’inclinazione verso il basso, in funzione delle condizioni di carico specificate nella presente sezione, deve restare comprese tra:

0,7 % e 3,3 %

per proiettori fendinebbia anteriori montati a un’altezza h ≤ 0,8m,

1,2 % e 3,8 %

per proiettori fendinebbia anteriori montati a un’altezza h > 0,8m.

Gli stati di carico da utilizzare sono i seguenti, come indicato nell’allegato 5 del presente regolamento, con ciascun sistema regolato in conformità.

1.3.2.1.

Veicoli appartenenti alla categoria M1:

 

paragrafo 2.1.1.1,

 

paragrafo 2.1.1.6, tenendo conto del

 

paragrafo 2.1.2.

1.3.2.2.

Veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3:

 

paragrafo 2.2.1,

 

paragrafo 2.2.2.

1.3.2.3.

Veicoli appartenenti alla categoria N con superfici di carico:

 

paragrafo 2.3.1.1,

 

paragrafo 2.3.1.2.

1.3.2.4.

Veicoli appartenenti alla categoria N senza superficie di carico:

1.3.2.4.1.

Veicoli trainanti per semirimorchi:

 

paragrafo 2.4.1.1,

 

paragrafo 2.4.1.2.

1.3.2.4.2.

Veicoli trainanti per rimorchi:

 

paragrafo 2.4.2.1,

 

paragrafo 2.4.2.2.

1.4.   Collegamenti elettrici e spie

I collegamenti elettrici devono essere controllati accendendo ogni luce alimentata dal sistema elettrico del veicolo.

Il funzionamento delle luci e delle spie deve essere conforme alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 5.11 a 5.14 del presente regolamento e alle prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

1.5.   Intensità luminose

1.5.1.   Proiettori abbaglianti

L’intensità massima dell’insieme dei proiettori abbaglianti deve essere controllata con il metodo descritto al paragrafo 6.1.9.2 del presente regolamento. Il valore ottenuto deve soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 6.1.9.1 del presente regolamento.

1.6.   La presenza, il numero, il colore, lo schema di montaggio e l’eventuale categoria delle luci devono essere verificati con il controllo visivo delle luci e delle rispettive marcature.

Queste caratteristiche devono soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi 5.15 e 5.16, nonché le prescrizioni particolari applicabili a ciascuna luce.


ALLEGATO 10

ESEMPI DI SORGENTI LUMINOSE

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ALLEGATO 11

VISIBILITÀ POSTERIORE ANTERIORE E LATERALE DEI MARCATORI DI SAGOMA DI UN VEICOLO

(Cfr. paragrafo 6.21.5 del presente regolamento)

Figura 1a

Visibilità posteriore

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Figura 1b

Visibilità anteriore (solo per rimorchi)

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Figura 2

Visibilità laterale

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ALLEGATO 12

Condizioni di accensione/spegnimento automatici dei proiettori anabbaglianti (1)

Luminosità dell’ambiente all’esterno del veicolo (2)

Proiettori anabbaglianti

Tempo di risposta

inferiore a 1 000 lux

accensione (ON)

non più di 2 secondi

Tra 1 000 e 7 000 lux

a discrezione del fabbricante

a discrezione del fabbricante

Oltre 7 000 lux

spegnimento (OFF)

più di 5 secondi ma meno di 300


(1)  La conformità a queste condizioni deve essere dimostrata dal richiedente con una simulazione o con altri mezzi di verifica accettati dall’autorità di omologazione.

(2)  L’illuminamento deve essere misurato su una superficie orizzontale munita di un sensore corretto a coseno alla stessa altezza della posizione di montaggio del sensore sul veicolo. Tale valore può essere dimostrato dal fabbricante con una documentazione adeguata o con altri mezzi accettati dall’autorità di omologazione.


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