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Document 42011D0712
2011/712/: Decision of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 10 June 2011 authorising the Presidency of the Council to negotiate, on behalf of the Member States, the provisions of a legally binding agreement on forests in Europe that fall within the competences of the Member States
2011/712/: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 giugno 2011 , che autorizza la presidenza del Consiglio a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa, che rientrano nelle competenze degli Stati membri
2011/712/: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 giugno 2011 , che autorizza la presidenza del Consiglio a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa, che rientrano nelle competenze degli Stati membri
GU L 285 del 1.11.2011, p. 1–1
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
1.11.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/1 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO
del 10 giugno 2011
che autorizza la presidenza del Consiglio a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa, che rientrano nelle competenze degli Stati membri
(2011/712/UE)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
considerando quanto segue:
(1) |
Una decisione di avviare i negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante (AGV) sulle foreste in Europa può essere adottata nel corso della sesta conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, che si terrà a Oslo, in Norvegia, dal 14 al 16 giugno 2011. |
(2) |
La presidenza del Consiglio dovrebbe essere autorizzata a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni dell’AGV sulle foreste in Europa che rientrano nelle competenze degli Stati membri, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. I rappresentanti dei governi degli Stati membri autorizzano la presidenza del Consiglio a negoziare, a nome degli Stati membri, per quanto concerne le materie che rientrano nelle loro competenze e sulla base delle loro posizioni, le disposizioni di un AGV sulle foreste in Europa, nel caso in cui sia adottata una decisione di avviare i negoziati relativi a tale AGV nel corso della sesta conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa che si terrà a Oslo, in Norvegia, dal 14 al 16 giugno 2011.
2. Il paragrafo 1 fa salve le decisioni future degli Stati membri relative alla designazione del proprio rappresentante nei settori che rientrano nelle loro competenze.
Articolo 2
1. I negoziati si svolgono in conformità alle direttive di negoziato riportate nell’addendum della presente decisione.
2. I negoziati sono volti ad apportare un valore aggiunto dimostrabile agli accordi e agli strumenti non giuridicamente vincolanti di carattere multilaterale, esistenti in relazione alle foreste, assicurando nel contempo un’attuazione efficace sotto il profilo dei costi ed evitando ulteriori oneri amministrativi. Si svolgono in conformità alle posizioni negoziali definite dai rappresentanti dei governi degli Stati membri e in base a modalità pratiche, da concordare entrambe per consenso. I negoziati si svolgono in consultazione con i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di comitato speciale di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione europea ai negoziati concernenti un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa. La presidenza del Consiglio si adopera al massimo per affermare le posizioni così definite e riferisce ai rappresentanti dei governi degli Stati membri in merito ai progressi dei negoziati dopo ciascuna sessione del comitato intergovernativo di negoziazione.
3. La presidenza, agendo a nome degli Stati membri, collabora strettamente con la Commissione nella fase negoziale affinché l’Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.
Articolo 3
La presidenza del Consiglio è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2011
Il presidente
FELLEGI T.