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Document 42010X0814(01)

Regolamento n. 25 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli

GU L 215 del 14.8.2010, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/25(2)/oj

14.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/1


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 25 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli

Comprendente tutto il testo valido fino a:

 

la serie 04 di emendamenti — Data di entrata in vigore: 15 gennaio 1997

 

Il corrigendum 2 alla revisione 1 del regolamento — Data di entrata in vigore: 12 novembre 2008

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Ambito di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Specifiche generali

7.

Prove

8.

Conformità della produzione

9.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

10.

Modifiche di un tipo di poggiatesta ed estensione dell’omologazione

11.

Avvertenze

12.

Cessazione definitiva della produzione

13.

Disposizioni transitorie

14.

Denominazioni e indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Comunicazione relativa al rilascio o al rifiuto o all’estensione o alla revoca di un’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di poggiatesta, incorporato o meno nel sedile, in conformità del regolamento n. 25

Allegato 2 —

Esempi di collocazione dei marchi di omologazione

Allegato 3 —

Procedura per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore

Allegato 4 —

Determinazione dell’altezza e della larghezza del poggiatesta

Allegato 5 —

Particolari delle linee tracciate e delle misure prese durante le prove

Allegato 6 —

Procedura di prova per la verifica della dissipazione di energia

Allegato 7 —

Determinazione della dimensione «A» delle discontinuità del poggiatesta

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Il presente regolamento si applica ai dispositivi poggiatesta conformi a uno dei tipi di cui al paragrafo 2.2 qui di seguito (1).

1.1.1.

Esso non si applica ai dispositivi poggiatesta che possono essere montati sugli strapuntini o sui sedili rivolti verso i lati o verso il lato posteriore.

1.1.2.

Esso si applica agli schienali quando sono concepiti in modo da servire anche come poggiatesta, in conformità del paragrafo 2.2 qui di seguito.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

2.1.

per «tipo di veicolo» s’intende una categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda:

2.1.1.

le linee e le dimensioni interne della carrozzeria che forma l’abitacolo,

2.1.2.

i tipi e le dimensioni dei sedili,

2.1.3.

il tipo e le dimensioni del fissaggio dei poggiatesta e delle parti interessate della struttura del veicolo nel caso di poggiatesta direttamente ancorati alla struttura del veicolo;

2.2.

per «poggiatesta», un dispositivo inteso a limitare lo spostamento all’indietro della testa di un occupante adulto rispetto al tronco, in modo da ridurre il rischio di lesione delle vertebre cervicali dell’occupante in caso di incidente;

2.2.1.

per «poggiatesta integrato», un poggiatesta costituito dalla parte superiore dello schienale del sedile. I poggiatesta che corrispondono alle definizioni di cui ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.3 qui di seguito ma che non possono essere staccati dal sedile o dalla struttura del veicolo se non ricorrendo ad appositi strumenti o rimuovendo parzialmente o totalmente le dotazioni del sedile, corrispondono alla presente definizione;

2.2.2.

per «poggiatesta amovibile», un poggiatesta costituito da un elemento separabile dal sedile, destinato a essere e a rimanere inserito per accoppiamento geometrico nella struttura dello schienale;

2.2.3.

per «poggiatesta separato», un poggiatesta costituito da un elemento separato del sedile, destinato a essere e/o a rimanere inserito per accoppiamento geometrico nella struttura del veicolo;

2.3.

per «tipo di sedile» una categoria di sedili che non differiscono per dimensioni, armatura o imbottitura, anche se diversi per finiture e colore;

2.4.

per «tipo di poggiatesta» una categoria di poggiatesta che non differiscono per dimensioni, armatura o imbottitura, anche se diversi per finiture, colore o rivestimento;

2.5.

per «punto di riferimento» del sedile o «punto H» (cfr. allegato 3 del presente regolamento), il tracciato, su un piano verticale longitudinale rispetto al sedile, dell’asse teorico di rotazione fra la gamba e il tronco di un corpo umano rappresentato da un manichino;

2.6.

per «linea di riferimento», una linea retta che, su un manichino di prova avente peso e dimensioni di un adulto di sesso maschile del 50o percentile o su un manichino di prova con caratteristiche identiche, passi attraverso l’articolazione della gamba col bacino e l’articolazione del collo col torace. Sul manichino riprodotto all’allegato 3 del presente regolamento, per determinare il punto H del sedile, la linea di riferimento è quella indicata alla figura 1 dell’appendice di detto allegato;

2.7.

per «linea di testa», la retta passante attraverso il centro di gravità della testa e l’articolazione del collo col torace. Quando la testa è in posizione di riposo, la linea di testa è situata sul prolungamento della linea di riferimento;

2.8.

per «strapuntino», un sedile ausiliario destinato ad essere impiegato saltuariamente e che normalmente si tiene ripiegato;

2.9.

per «sistema di regolazione», il dispositivo che permette di regolare il sedile o le sue parti in modo da adeguare il posto a sedere alle caratteristiche morfologiche dell’occupante.

Questo dispositivo può permettere in particolare:

2.9.1.

uno spostamento longitudinale,

2.9.2.

uno spostamento in altezza,

2.9.3.

uno spostamento angolare;

2.10.

per «sistema di spostamento», un dispositivo che consente al sedile o a una delle sue parti una rotazione o uno spostamento, senza posizione intermedia fissa, per consentire un facile accesso allo spazio dietro al sedile in questione.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione dev’essere presentata dal titolare della denominazione commerciale o del marchio del sedile o del poggiatesta, o dal suo mandatario.

3.2.

La richiesta è accompagnata dai documenti sotto indicati in triplice copia:

3.2.1.

una descrizione dettagliata del poggiatesta, indicante in particolare la natura del o dei materiali di imbottitura e, se del caso, la posizione e le specifiche dei supporti e degli elementi di ancoraggio per il tipo o i tipi di sedili per cui è richiesta l’omologazione del poggiatesta;

3.2.2.

Nel caso dei poggiatesta «amovibili» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.2):

3.2.2.1.

una descrizione dettagliata del tipo o dei tipi di sedili per i quali è richiesta l’omologazione del poggiatesta,

3.2.2.2.

particolari che consentano di identificare il tipo o i tipi di veicolo su cui devono essere montati i sedili di cui al paragrafo 3.2.2.1.

3.2.3.

Nel caso dei poggiatesta «separati» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.3):

3.2.3.1.

una descrizione dettagliata della zona della struttura sulla quale deve essere montato il poggiatesta,

3.2.3.2.

particolari che consentano di identificare il tipo di veicolo su cui devono essere montati i poggiatesta,

3.2.3.3.

disegni quotati delle parti caratteristiche della struttura e del poggiatesta, indicanti la posizione prevista per il numero di omologazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione;

3.2.4.

disegni quotati delle parti caratteristiche della sedile e del poggiatesta. I disegni devono mostrare la posizione prevista per il numero di omologazione rispetto al cerchio del marchio di omologazione.

3.3.

Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione devono essere presentati:

3.3.1.

Se il poggiatesta è del tipo «integrato» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.1), quattro sedili completi.

3.3.2.

Se il poggiatesta è del tipo «amovibile» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.2):

3.3.2.1.

due sedili per ciascuno dei tipi su cui deve essere montato il poggiatesta;

3.3.2.2.

4 + 2N poggiatesta, con N che indica il numero di tipi di sedile su cui deve essere montato il poggiatesta.

3.3.3.

Se il poggiatesta è del tipo «separato» (cfr. definizione di cui al paragrafo 2.2.3), tre poggiatesta e la parte interessata della struttura del veicolo, o un veicolo completo.

3.4.

Il servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione può richiedere:

3.4.1.

la presentazione di parti specifiche, o di campioni specifici dei materiali usati, e/o

3.4.2.

la presentazione di veicoli del tipo o dei tipi di cui al paragrafo 3.2.2.2 di cui sopra.

4.   MARCATURE

4.1.

I dispositivi di cui si richiede l’omologazione devono:

4.1.1.

essere contrassegnati in modo chiaro e indelebile con la denominazione commerciale o il marchio del richiedente l’omologazione;

4.1.2.

disporre di spazio adeguato per il marchio di omologazione in un punto indicato dai disegni di cui ai paragrafi 3.2.3.3 o 3.2.4 di cui sopra.

4.2.

Se il poggiatesta è del tipo «integrato» o «amovibile» (cfr. definizioni di cui ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2), le marcature di cui ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 possono essere riprodotte su etichette situate in un punto indicato dai disegni di cui al paragrafo 3.2.4.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

Se il tipo di poggiatesta di cui si richiede l’omologazione a norma del presente regolamento è conforme ai requisiti dei paragrafi 6 e 7 che seguono, l’omologazione di quel tipo di poggiatesta deve essere rilasciata.

5.2.

Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 03, corrispondenti alla serie 03 di emendamenti entrata in vigore il 20 novembre 1989) indicano la serie di emendamenti comprendenti le principali modifiche tecniche più recenti apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare tale numero a un altro tipo di poggiatesta.

5.3.

La notifica di omologazione o estensione o rifiuto di omologazione di un tipo di poggiatesta a norma del presente regolamento è comunicata alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il regolamento per mezzo di un modulo conforme al modello riportato all’allegato 1 del presente regolamento.

5.4.

A ogni poggiatesta di cui ai paragrafi 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 omologato a norma del presente regolamento, che sia o meno incorporato in un sedile, dev’essere apposto un marchio di omologazione internazionale, costituito da:

5.4.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2);

5.4.2.

il numero di omologazione; nonché

5.4.3.

per i poggiatesta incorporati nello schienale, davanti al numero di omologazione, il numero del presente regolamento, la lettera «R» e un trattino.

5.5.

Il marchio di omologazione dev’essere apposto nello spazio indicato al paragrafo 4.1.2 di cui sopra.

5.6.

Il marchio di omologazione dev’essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.7.

Nell’allegato 2 del presente regolamento figurano esempi di marchi di omologazione.

6.   SPECIFICHE GENERALI

6.1.

La presenza del poggiatesta non deve costituire un rischio supplementare per gli occupanti del veicolo. In particolare, in qualsiasi posizione di utilizzo esso non deve presentare asperità pericolose né spigoli vivi tali da aumentare il rischio di lesioni per gli occupanti o la gravità di tali lesioni. Le parti del poggiatesta situate nella zona d’urto sotto definita devono poter dissipare l’energia come specificato nell’allegato 6 del presente regolamento.

6.1.1.

La zona d’urto è limitata lateralmente da due piani verticali longitudinali, uno su ciascun lato del piano di simmetria del sedile considerato e a una distanza di 70 mm da questo.

6.1.2.

La zona d’urto è limitata in altezza alla parte del poggiatesta situata al di sopra del piano perpendicolare alla linea di riferimento R e distante 635 mm dal punto H.

6.1.3.

In deroga alle disposizioni di cui sopra, le norme riguardanti l’assorbimento di energia non si applicano al lato posteriore dei poggiatesta per sedili dietro ai quali non vi sono altri posti a sedere.

6.2.

Le parti dei lati anteriore e posteriore dei poggiatesta, escluse le parti del lato posteriore dei poggiatesta destinati a essere installati in sedili dietro ai quali non vi sono altri posti a sedere, situate all’esterno dei piani verticali longitudinali sopra definiti vanno imbottite in modo da evitare contatti diretti della testa con elementi della struttura che deve avere, nelle zone che possono entrare in contatto con una sfera del diametro di 165 mm, un raggio di curvatura non inferiore ai 5 mm.

In alternativa, i detti elementi possono essere considerati adeguati se superano la prova di assorbimento dell’energia di cui all’allegato 6 del presente regolamento. Se le suddette parti dei poggiatesta e i loro supporti sono coperte da materiale la cui durezza è inferiore a 50 shore (A), i requisiti di questo paragrafo, ad eccezione di quelli relativi all’assorbimento dell’energia di cui all’allegato 6 del presente regolamento, si applicano solo alle parti rigide.

6.3.

Il poggiatesta va ancorato al sedile o, se del caso, alla struttura del veicolo, in modo che nessuna parte rigida e pericolosa sporga dall’imbottitura del poggiatesta, dall’ancoraggio o dallo schienale sotto la pressione esercitata dalla sagoma di testa durante la prova.

6.4.

L’altezza del poggiatesta, misurata in base alle norme di cui al paragrafo 7.2 qui di seguito, deve essere conforme alle seguenti specifiche:

6.4.1.

l’altezza dei poggiatesta va misurata nei modi descritti al paragrafo 7.2;

6.4.2.

per i poggiatesta non regolabili in altezza, questa non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri posti a sedere.

6.4.3.

Per i poggiatesta regolabili in altezza:

6.4.3.1.

l’altezza non deve essere inferiore a 800 mm per i sedili anteriori e a 750 mm per gli altri posti a sedere; questo valore si ottiene per una posizione compresa tra quella più alta e quella più bassa consentite dal dispositivo di regolazione;

6.4.3.2.

non deve essere possibile una «posizione d’uso» di altezza inferiore a 750 mm;

6.4.3.3.

in caso di sedili diversi dai sedili anteriori, i poggiatesta possono essere del tipo che si abbassa a un’altezza inferiore a 750 mm, purché per l’occupante sia chiaro che tale posizione non rientra tra quelle d’uso del poggiatesta;

6.4.3.4.

in caso di sedili anteriori, i poggiatesta possono spostarsi automaticamente, quando il sedile non è occupato, in una posizione di altezza inferiore a 750 mm, purché tornino automaticamente nella posizione d’uso quando il sedile è occupato.

6.4.4.

Le dimensioni di cui ai paragrafi 6.4.2 e 6.4.3.1 possono essere inferiori a 800 mm nel caso dei sedili anteriori e a 750 mm nel caso degli altri sedili, al fine di lasciare uno spazio libero sufficiente tra poggiatesta e superficie interna del tetto, dei finestrini o di una parte qualsiasi della struttura del veicolo. Lo spazio libero non deve però superare i 25 mm. Nei sedili muniti di sistemi di spostamento e/o regolazione, ciò vale per tutte le posizioni del sedile. Inoltre, in deroga al paragrafo 6.4.3.2, non deve essere possibile una posizione d’uso del sedile di altezza inferiore a 700 mm.

6.4.5.

In deroga alle prescrizioni sull’altezza di cui ai paragrafi 6.4.2 e 6.4.3.1, l’altezza dei poggiatesta destinati ai sedili o ai posti a sedere centrali posteriori non deve essere inferiore a 700 mm.

6.5.

Nei poggiatesta regolabili in altezza, l’altezza del dispositivo su cui appoggia la testa, misurata nei modi stabiliti al paragrafo 7.2, non deve essere inferiore a 100 mm.

6.6.

Nei poggiatesta non regolabili in altezza, tra di essi e lo schienale non deve esservi alcuna discontinuità superiore a 60 mm.

6.6.1.

Se il poggiatesta è regolabile in altezza, nella posizione più bassa esso non deve distare dall’estremità superiore dello schienale più di 25 mm.

6.6.2.

Nei poggiatesta non regolabili in altezza, la zona da considerare è:

6.6.2.1.

al di sopra di un piano perpendicolare alla linea di riferimento, a 540 mm dal punto R;

6.6.2.2.

delimitata dai due piani verticali longitudinali che passano a 85 mm di distanza dai due lati della linea di riferimento.

In tale zona sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla forma, possono presentare una distanza «a» misurata nei modi indicati al paragrafo 7.5 superiore a 60 mm, purché dopo la prova supplementare di cui al paragrafo 7.4.3.4 continuino a essere rispettate le norme del paragrafo 7.4.3.6.

6.6.3.

Nei poggiatesta regolabili in altezza sono ammesse una o più discontinuità che, indipendentemente dalla forma, possono presentare sulla parte del dispositivo che serve da poggiatesta una distanza «a» misurata nei modi indicati al paragrafo 7.5 superiore a 60 mm, purché dopo la prova supplementare di cui al paragrafo 7.4.3.4 continuino a essere rispettate le norme del paragrafo 7.4.3.6.

6.7.

La larghezza del poggiatesta deve essere tale da offrire un adeguato sostegno alla testa di una persona seduta normalmente. Nel piano di misura della larghezza di cui al paragrafo 7.3, il poggiatesta deve coprire una zona di almeno 85 mm da ambo le parti del piano di simmetria del posto a sedere al quale il poggiatesta è destinato; tale distanza deve essere misurata in conformità del paragrafo 7.3.

6.8.

Il poggiatesta e il suo ancoraggio devono essere tali che lo spostamento massimo della testa all’indietro consentito dal poggiatesta e misurato con il procedimento statico di cui al paragrafo 7.4 sia inferiore a 102 mm.

6.9.

Il poggiatesta e il relativo ancoraggio devono essere abbastanza resistenti da sopportare senza rompersi il carico indicato al paragrafo 7.4.3.7.

6.10.

Se il poggiatesta è regolabile, non dev’essere possibile superare l’altezza massima d’uso prescritta senza intervento consapevole dell’utilizzatore.

7.   PROVE

7.1.   Determinazione del punto di riferimento (punto H) del sedile cui è incorporato il poggiatesta.

Detto punto è determinato in conformità delle norme di cui all’allegato 3 del presente regolamento.

7.2.   Determinazione dell’altezza del poggiatesta

7.2.1.   Tutte le linee sono tracciate sul piano di simmetria del sedile considerato; l’intersezione del piano col sedile determina il contorno del poggiatesta e dello schienale (cfr. allegato 4, figura 1, del presente regolamento).

7.2.2.   Il manichino corrispondente a un adulto di sesso maschile del 50o percentile o il manichino di cui all’allegato 3 del presente regolamento è installato sul sedile in posizione normale. Lo schienale, se inclinabile, è bloccato nella posizione corrispondente all’inclinazione verso l’indietro della linea di riferimento del busto del manichino più prossima a 25o rispetto alla verticale.

7.2.3.   Per il sedile considerato dev’essere tracciata la proiezione della linea di riferimento del manichino di cui all’allegato 3 nel piano di cui al paragrafo 7.2.1. La tangente S all’estremità superiore del poggiatesta si traccia perpendicolarmente alla linea di riferimento.

7.2.4.   La distanza h dal punto H alla tangente S rappresenta l’altezza da prendere in considerazione per applicare il disposto del paragrafo 6.4.

7.3.   Determinazione della larghezza del poggiatesta (cfr. allegato 4, figura 2, del presente regolamento).

7.3.1.   Il piano S1 perpendicolare alla linea di riferimento e situato a 65 mm al di sotto della tangente S definita al paragrafo 7.2.3 determina sul poggiatesta una sezione delimitata dal contorno C. Si riporta sul piano S1 la direzione delle rette tangenti a C che rappresentano l’intersezione dei piani verticali (P e P’) paralleli al piano di simmetria del sedile considerato col piano S1.

7.3.2.   La larghezza del poggiatesta da prendere in considerazione per applicare il disposto del paragrafo 6.7 è la distanza L che separa i tracciati dei piani P e P’ nel piano S1.

7.3.3.   Se necessario, viene anche determinata la larghezza del poggiatesta 635 mm al di sopra del punto di riferimento del sedile; tale distanza si misura lungo la linea di riferimento.

7.4.   Determinazione dell’efficacia del dispositivo

7.4.1.   L’efficacia del poggiatesta viene controllata mediante la prova statica descritta qui di seguito.

7.4.2.   Preparazione per la prova

7.4.2.1.

Il poggiatesta, se regolabile, è posto nella sua posizione più elevata.

7.4.2.2.

Per i sedili a panchina, in cui l’armatura portante (compresa quella del poggiatesta) è tutta o in parte comune a più di un posto a sedere, la prova va eseguita simultaneamente per tutti i posti a sedere.

7.4.2.3.

Se il sedile o lo schienale è regolabile rispetto a un poggiatesta ancorato alla struttura del veicolo, va posto nella posizione giudicata meno favorevole dal servizio tecnico.

7.4.3.   Prove

7.4.3.1.

Tutte le linee sono tracciate nel piano verticale di simmetria del sedile considerato (cfr. allegato 5 del presente regolamento).

7.4.3.2.

Si traccia una proiezione della linea di riferimento R nel piano di cui al paragrafo 7.4.3.1.

7.4.3.3.

La linea di riferimento spostata R1 viene determinata applicando, alla parte che simula il dorso nel manichino di cui all’allegato 3 del presente regolamento, una forza iniziale con un momento di 37,3 daNm intorno al punto H verso l’indietro.

7.4.3.4.

Mediante una sfera di 165 mm di diametro, che simula una testa, si applica una forza iniziale con un momento di 37,3 daNm intorno al punto H perpendicolare alla linea di riferimento spostata R1 e a 65 mm di distanza sotto l’estremità superiore del poggiatesta; la linea di riferimento è mantenuta nella sua posizione spostata R1 secondo quanto disposto al paragrafo 7.4.3.3.

7.4.3.4.1.

Se la presenza di discontinuità impedisce l’applicazione della forza di cui sopra a 65 mm dall’estremità superiore del poggiatesta, la distanza può essere ridotta in modo che l’asse di applicazione della forza attraversi l’asse centrale dell’elemento dell’armatura più vicino alla discontinuità.

7.4.3.4.2.

Nei casi di cui ai paragrafi 6.6.2 e 6.6.3, la prova va ripetuta applicando a ogni discontinuità, con una sfera di 165 mm di diametro, una forza che:

attraversi il baricentro della più piccola delle sezioni della discontinuità, lungo piani trasversali paralleli alla linea di riferimento e che produca un momento di 37,3 daNm intorno al punto «R».

7.4.3.5.

Si determina la tangente Y alla testa sferica, parallela alla linea di riferimento spostata R1.

7.4.3.6.

Si misura la distanza X tra la tangente Y e la linea di riferimento spostata R1. Si ritiene rispettato il disposto del paragrafo 6.8 se la distanza X è inferiore a 102 mm.

7.4.3.7.

Limitatamente ai casi in cui la forza di cui al paragrafo 7.4.3.4 è applicata a una distanza pari o inferiore a 65 mm sotto l’estremità superiore del poggiatesta, essa può essere aumentata a 89 daN, purché non intervenga prima la rottura del sedile o dello schienale.

7.5.   Determinazione della distanza «a» delle discontinuità del poggiatesta (cfr. allegato 7 del presente regolamento)

7.5.1.   La distanza «a» per ciascuna discontinuità e in relazione con la parte anteriore del poggiatesta va determinata mediante una sfera del diametro di 165 mm;

7.5.2.   la sfera va posta a contatto con la discontinuità in un punto della zona di discontinuità che consenta la massima intrusione della sfera senza che a questa sia applicato alcun carico;

7.5.3.   la distanza tra i due punti di contatto della sfera con la discontinuità rappresenta la distanza «a» da prendere in considerazione per valutare le disposizioni di cui ai paragrafi 6.6.2 e 6.6.3.

8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

Ogni poggiatesta o sedile recante un marchio di omologazione in conformità dell’allegato 2 dev’essere conforme al tipo di poggiatesta omologato e rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 6 e 7.

8.2.

Per verificare tale conformità, è effettuato un numero sufficiente di controlli a campione casuale sui poggiatesta prodotti in serie.

8.3.

Per le prove sono impiegati i poggiatesta immessi o da immettere in commercio.

8.4.

I poggiatesta prescelti per le verifiche di conformità a un tipo omologato devono essere sottoposti alla prova descritta al paragrafo 7 del presente regolamento.

9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.   Poggiatesta omologati

L’omologazione concessa ad un tipo di poggiatesta a norma del presente regolamento può essere revocata se un poggiatesta recante le iscrizioni di cui al paragrafo 5.4 non supera le prove a campione casuale oppure non è conforme al tipo omologato.

9.2.   Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

10.   MODIFICHE DI UN TIPO DI POGGIATESTA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

10.1.

Ogni modifica del tipo di poggiatesta deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato quel tipo. Detto servizio può:

10.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il poggiatesta è ancora conforme alle prescrizioni applicabili; oppure

10.1.2.

chiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

10.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione dei cambiamenti, sono comunicati seguendo la procedura specificata al precedente paragrafo 5.3 alle parti dell’accordo che applica il presente regolamento.

10.3.

L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione di omologazione attribuisce un numero di serie a tale estensione e informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

11.   AVVERTENZE

Il costruttore deve presentare, insieme a ogni modello conforme a un tipo di poggiatesta omologato, una nota indicante i tipi e le caratteristiche dei sedili per i quali il poggiatesta è omologato. Se il poggiatesta è regolabile, le operazioni di regolazione e/o allentamento devono essere indicate chiaramente in tale nota.

12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di poggiatesta omologato in conformità del presente regolamento, ne deve informare l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità competente informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.

A decorrere dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 04 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il regolamento non possono rifiutare l’omologazione ECE in conformità del presente regolamento modificato dalla serie 04 di emendamenti.

13.2.

A partire da 24 mesi dopo la data d’entrata in vigore della serie 04 di emendamenti, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno l’omologazione ECE solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie 04 di emendamenti.

13.3.

A partire da 48 mesi dopo la data d’entrata in vigore della serie 04 di emendamenti, le omologazioni concesse in virtù del presente regolamento cesseranno di essere valide, tranne quelle per tipi di veicolo che soddisfano i requisiti del presente regolamento modificato dalla serie 04 di emendamenti.

14.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo 1958 che applica il presente regolamento comunicheranno al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici responsabili delle prove di omologazione e dei dipartimenti amministrativi che concedono l’omologazione e a cui dovranno essere inviati i moduli che certificano l’omologazione o l’estensione, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione, rilasciata in altri paesi.


(1)  Per i poggiatesta dei veicoli di categoria M1 conformi alle disposizioni del regolamento n. 17 non è previsto un obbligo di conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento.

(2)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Iugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 e 25 (non assegnati), 26 per la Slovenia e 27 per la Slovacchia. Numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico con cui ratificano o accedono all’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell’omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, e i numeri così assegnati saranno comunicati dal segretariato generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell’accordo.


ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI COLLOCAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE  (1)

Marchio di omologazione per un poggiatesta di tipo «integrato» o «amovibile» (cfr. le definizioni ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 del presente regolamento).

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Marchio di omologazione per un poggiatesta del tipo «separato» (cfr.la definizione del paragrafo 2.2.3 del presente regolamento).

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(1)  Il numero di omologazione deve essere posto vicino al cerchio ed essere collocato sopra o sotto la lettera «E», a sinistra o a destra di tale lettera.


ALLEGATO 3

Procedura per la determinazione del punto «H» e dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere dei veicoli a motore

1.   OBIETTIVO

La procedura descritta nel presente allegato è finalizzata a determinare la posizione del punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco per uno o più posti a sedere di un veicolo a motore e a verificare il rapporto tra i valori misurati e le specifiche di progettazione fornite dal costruttore del veicolo (1).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

2.1.

«Dati di riferimento» indica una o più delle seguenti caratteristiche di un posto a sedere:

2.1.1.

il punto «H» e il punto «R» e il loro rapporto,

2.1.2.

l’angolo effettivo di inclinazione del tronco e l’angolo teorico di inclinazione del tronco e il loro rapporto.

2.2.

«Macchina tridimensionale per la determinazione del punto H» (macchina 3D H) indica il dispositivo usato per la determinazione dei punti «H» e degli angoli effettivi di inclinazione del tronco. Tale dispositivo è descritto all’appendice 1 del presente allegato.

2.3.

«Punto H» indica il centro di rotazione del tronco e della coscia della macchina 3D H installata nel sedile del veicolo in base al paragrafo 4 qui di seguito. Il punto «H» è al centro della linea centrale del dispositivo che si trova tra le estremità visibili del punto «H» su ciascun lato della macchina 3D H. Il punto «H» corrisponde teoricamente al punto «R» (per le tolleranze, cfr. il paragrafo 3.2.2 qui di seguito). Una volta determinato conformemente alla procedura descritta al paragrafo 4, il punto «H» è considerato fisso rispetto alla struttura del cuscino del sedile e mobile con esso in caso di regolazione del sedile.

2.4.

«Punto R» o «punto di riferimento a sedere» indica un punto definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere e stabilito rispettivamente al sistema di riferimento tridimensionale.

2.5.

«Linea del tronco» indica la linea centrale della sonda della macchina 3D H con la sonda in posizione completamente arretrata.

2.6.

«Angolo effettivo di inclinazione del tronco» indica l’angolo misurato tra una linea verticale che passa attraverso il punto «H» e la linea del tronco usando il quadrante di angolo posteriore sulla macchina 3D H. Teoricamente l’angolo effettivo di inclinazione del tronco corrisponde all’angolo teorico di inclinazione del tronco (per le tolleranze cfr. il paragrafo 3.2.2 qui di seguito).

2.7.

«Angolo teorico di inclinazione del tronco» indica l’angolo misurato tra una linea verticale che passa per il punto R e l’asse del tronco in una posizione corrispondente alla posizione teorica dello schienale stabilita dal costruttore del veicolo.

2.8.

«Piano centrale dell’occupante» (C/LO) indica il piano mediano della macchina 3D H posizionata in ciascun posto a sedere previsto; è rappresentato dalla coordinata del punto «H» sull’asse «Y». Per i singoli sedili, il piano centrale del sedile coincide con il piano centrale dell’occupante. Per gli altri sedili, il piano centrale dell’occupante è specificato dal costruttore.

2.9.

«Sistema di riferimento tridimensionale» indica un sistema quale descritto all’appendice 2 del presente allegato.

2.10.

«Punti di riferimento» indica i punti fisici (fori, superfici, segni o tacche) sulla carrozzeria del veicolo come specificato dal costruttore.

2.11.

«Posizione di misurazione del veicolo» indica la posizione del veicolo quale definita dalle coordinate dei punti di riferimento nel sistema di riferimento tridimensionale.

3.   REQUISITI

3.1.   Presentazione dei dati

Per ciascun posto a sedere per il quale sono richiesti dati di riferimento al fine di dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento, vanno presentati, nella forma indicata all’appendice 3 del presente allegato, tutti i dati di seguito indicati o una loro adeguata selezione:

3.1.1.

le coordinate del punto «R» sulla base del sistema di riferimento tridimensionale;

3.1.2.

l’angolo teorico di inclinazione del tronco;

3.1.3.

tutte le indicazioni necessarie alla regolazione del sedile (se regolabile) nella posizione di misurazione di cui al paragrafo 4.3 qui di seguito.

3.2.   Rapporto tra i dati misurati e le specifiche del progetto

3.2.1.

Le coordinate del punto «H» e il valore dell’angolo effettivo di inclinazione del tronco ottenuti applicando la procedura di cui al successivo paragrafo 4 sono confrontati rispettivamente con le coordinate del punto «R» e con il valore dell’angolo teorico di inclinazione del tronco indicati dal costruttore del veicolo.

3.2.2.

Le posizioni relative del punto «R» e del punto «H» e il rapporto tra l’angolo teorico e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco sono considerate soddisfacenti per il posto a sedere in questione se il punto «H», quale definito dalle sue coordinate si situa all’interno di un quadrato di 50 mm di lato, con lati verticali e orizzontali le cui diagonali si intersecano nel punto «R» e se l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non si discosta di più di 5° dall’angolo teorico di inclinazione del tronco.

3.2.3.

Se queste condizioni sono rispettate, il punto «R» e l’angolo teorico di inclinazione del tronco sono usati per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

3.2.4.

Se il punto «H» o l’angolo effettivo di inclinazione del tronco non soddisfano i requisiti del paragrafo 3.2.2, il punto «H» e l’angolo effettivo di inclinazione del tronco devono essere determinati altre due volte (tre volte complessivamente). Se i risultati di due di queste tre operazioni soddisfano i requisiti, si applicano le condizioni del paragrafo 3.2.3 di cui sopra.

3.2.5.

Se i risultati di almeno due delle tre operazioni descritte al paragrafo 3.2.4 non soddisfano i requisiti del paragrafo 3.2.2, oppure se la verifica non può essere eseguita perché il costruttore del veicolo non ha fornito le informazioni relative alla posizione del punto «R» o all’angolo teorico di inclinazione del tronco, si utilizza il baricentro dei tre punti misurati oppure la media dei tre angoli misurati che possono essere applicati in tutti i casi in cui nel presente regolamento si fa riferimento al punto «R» o all’angolo teorico di inclinazione del tronco.

4.   PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTO «H» E DELL’ANGOLO EFFETTIVO DI INCLINAZIONE DEL TRONCO

4.1.   Il veicolo deve essere portato a una temperatura di 20 ± 10 °C, a scelta del costruttore, in modo che il materiale del sedile raggiunga la temperatura ambiente. Se il sedile da sottoporre alla prova non è mai stato usato, si colloca sullo stesso una persona o un dispositivo di 70-80 kg per due volte e per la durata di un minuto onde flettere il cuscino e lo schienale. Se il costruttore lo richiede tutti i blocchi del sedile restano scarichi per un periodo minimo di 30 minuti prima dell’installazione della macchina 3D H.

4.2.   Il veicolo deve essere nella posizione di misurazione definita al paragrafo 2.11 di cui sopra.

4.3.   Il sedile, se regolabile, deve essere sistemato anzitutto nella posizione normale di guida o a sedere più arretrata specificata dal costruttore del veicolo, tenuto conto unicamente dello spostamento longitudinale del sedile ed escludendo gli spostamenti per fini diversi dalle posizioni normali di guida o a sedere. Ove esistano altre modalità di regolazione del sedile (verticale, angolare, arretrata ecc.) queste verranno quindi regolate alla posizione specificata dal costruttore del veicolo. Per i sedili a sospensione, la posizione verticale deve essere bloccata in corrispondenza della normale posizione di guida quale specificata dal costruttore.

4.4.   La superficie del posto a sedere a contatto con la macchina 3D H deve essere coperta da una mussola di cotone, di dimensioni sufficienti e di trama adeguata, definita come un tessuto di cotone liscio di 18,9 fili per cm2 e di 0,228 kg/m2 di peso o come un tessuto lavorato a maglia o non tessuto avente caratteristiche equivalenti.

Se la prova viene eseguita su un sedile al di fuori del veicolo, il pavimento su cui è posto il sedile deve avere le medesime caratteristiche essenziali (2) del pavimento del veicolo in cui si intende usare il sedile stesso.

4.5.   Posizionare il blocco del sedile e dello schienale della macchina 3D H in modo che il piano centrale dell’occupante (C/LO) coincida con il piano centrale della macchina 3D H. Su richiesta del costruttore, la macchina 3D H potrà essere spostata verso l’interno in base al C/LO se la macchina 3D H è posizionata talmente all’esterno che il margine del sedile non permette un livellamento della macchina 3D H.

4.6.   Attaccare i blocchi dei piedi e delle gambe al blocco del pannello del sedile, singolarmente o usando il blocco barra a T e gambe. Una linea passante per le estremità visibili del punto H deve essere parallela al pavimento e perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile.

4.7.   Regolare la posizione dei piedi e delle gambe della macchina 3D H come indicato in appresso.

4.7.1.   Posti a sedere previsti: conducente e passeggero anteriore esterno

4.7.1.1.

Sia il blocco dei piedi che quello delle gambe dovranno essere spostati in avanti in modo tale che i piedi assumano posizioni naturali sul pavimento, tra i pedali operativi se necessario. Ove possibile, il piede sinistro dovrà essere posizionato all’incirca alla medesima distanza a sinistra rispetto al piano centrale della macchina 3D H così come il piede destro a destra. La livella a bolla d’aria che verifica l’orientamento trasversale della macchina 3D H è portata in posizione orizzontale se necessario regolando il pannello del sedile, oppure regolando i blocchi gambe e piedi verso l’indietro. La linea passante per le estremità visibili del punto «H» deve restare perpendicolare al piano centrale longitudinale del sedile.

4.7.1.2.

Se la gamba sinistra non può essere tenuta parallela alla gamba destra e il piede sinistro non può essere sostenuto dalla struttura, spostare il piede sinistro fino a quando è sostenuto. L’allineamento delle estremità visibili dovrà essere mantenuto.

4.7.2.   Posto a sedere previsto: posteriore esterno

Per i sedili posteriori o i sedili ausiliari, le gambe saranno posizionate come specificato dal costruttore. Se i piedi appoggiano su parti del pavimento che sono a livelli diversi, il piede che si trova per primo in contatto con il sedile anteriore servirà da punto di riferimento, mentre l’altro piede sarà disposto in modo tale che la livella che dà l’orientamento traverso del sedile del dispositivo indichi l’orizzontale.

4.7.3.   Altri posti a sedere previsti:

Si applica la procedura generale indicata al precedente paragrafo 4.7.1 salvo che i piedi devono essere disposti come specificato dal costruttore del veicolo.

4.8.   Applicare pesi alle gambe e alle cosce e livellare la macchina 3D H.

4.9.   Inclinare in avanti il pannello della schiena contro il fermo in avanti e allontanare la macchina 3D H dallo schienale del sedile usando la barra a T. Riposizionare la macchina 3D H sul sedile con uno dei seguenti metodi:

4.9.1.

Se la macchina 3D H tende a slittare indietro, usare la seguente procedura. si consente alla macchina 3D H di scivolare all’indietro fino a quando non occorre più applicare alla barra a T un carico orizzontale in avanti per trattenerla, ossia fino a che il pannello del sedile tocca lo schienale. Se necessario, riposizionare la gamba.

4.9.2.

Se la macchina 3D H non tende a slittare indietro, usare la seguente procedura. Si fa scivolare la macchina 3D H all’indietro applicando alla barra a T un carico orizzontale diretto all’indietro sino a quando il pannello del sedile tocca lo schienale (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato).

4.10.   Applicare un carico di 100 + 10 N al blocco schiena e pannello della macchina 3D H nel punto di intersezione del quadrante dell’angolo dell’anca con l’alloggiamento della barra a T. La direzione di applicazione del carico deve essere mantenuta lungo una linea che passa dall’intersezione summenzionata a un punto posto appena sopra l’alloggiamento della barra delle cosce (cfr. figura 2 dell’appendice 1 del presente allegato). Si riporta quindi con cautela il pannello della schiena verso lo schienale. La stessa cautela deve essere utilizzata per tutto il resto della procedura onde impedire che la macchina 3D H scivoli in avanti.

4.11.   Installare i pesi delle natiche destra e sinistra e quindi, alternativamente, gli otto pesi del tronco. Mantenere il livello della macchina 3D H.

4.12.   Inclinare in avanti il pannello della schiena per allentare la tensione che agisce sullo schienale. Fare oscillare la macchina 3D H da un lato all’altro per un arco di 10° (5° su ciascun lato del piano centrale verticale) per tre cicli completi onde allentare l’attrito accumulato tra la macchina 3D H e il sedile.

Durante l’oscillazione la barra a T della macchina 3D H può tendere a scostarsi dall’allineamento orizzontale e verticale specificato. La barra a T deve quindi essere trattenuta applicando un carico laterale adeguato durante il movimento di oscillazione. Fare attenzione nel reggere la barra a T e nel far oscillare la macchina 3D H per assicurare che non siano inavvertitamente applicati carichi esterni in direzione verticale o anteroposteriore.

I piedi della macchina 3D H non devono essere limitati o contenuti durante questa fase. Se i piedi cambiano posizione, dovrebbe essere loro permesso di rimanere momentaneamente in tale situazione.

Riportare attentamente il pannello della schiena allo schienale e verificare che le due livelle siano in posizione zero. Se durante le oscillazioni della macchina 3D H si è verificato un movimento dei piedi, questi devono essere rimessi in posizione come indicato in appresso.

 

Sollevare ciascun piede dal pavimento il minimo necessario sino a che il piede non si muove più. Durante il sollevamento, i piedi saranno liberi di ruotare; non applicare carichi laterali o in avanti. Riabbassare i piedi in modo che il tallone sia a contatto con la struttura appositamente prevista.

 

Verificare che la livella laterale sia in posizione zero; se necessario, applicare un carico laterale alla parte superiore del pannello della schiena sufficiente da livellare il pannello del sedile della macchina 3D H sul sedile.

4.13.   Per tenere la barra a T onde evitare lo scivolamento in avanti della macchina 3D H sul cuscino del sedile si procede nel modo seguente:

a)

riportare il pannello della schiena sullo schienale;

b)

applicare e rilasciare in modo alternato un carico orizzontale all’indietro, senza superare 25 N, alla barra di angolo posteriore ad un’altezza all’incirca al centro dei pesi del tronco finché il quadrante dell’angolo dell’anca indica che è stata raggiunta una posizione stabile dopo il rilascio del carico. Fare attenzione ad assicurare che non vengano applicati carichi esterni verso il basso o laterali alla macchina 3D H. Se si rende necessaria un’altra regolazione di livello della macchina 3D H, ruotare in avanti il pannello della schiena, rilivellare, e ripetere la procedura dal paragrafo 4.12.

4.14.   Prendere tutte le misure:

4.14.1.

le coordinate del punto «H» sono misurate sulla base del sistema di riferimento tridimensionale;

4.14.2.

l’angolo effettivo di inclinazione del tronco viene letto sul quadrante di angolo posteriore della macchina 3D H con la sonda nella posizione più arretrata.

4.15.   Se si desidera reinstallare la macchina 3D H, il blocco del sedile deve restare scarico per un periodo di almeno 30 minuti prima della reinstallazione. La macchina 3D H non dovrebbe essere lasciata carica sul blocco del sedile per un tempo superiore a quello necessario per l’esecuzione della prova.

4.16.   Se i sedili della stessa fila possono essere ritenuti simili (sedile a panchina, sedili identici, ecc.), è sufficiente determinare un unico punto «H» e un unico «angolo effettivo d’inclinazione del tronco» per ciascuna fila di sedili e la macchina 3D H descritta all’appendice 1 del presente allegato è sistemata in un posto considerato rappresentativo per la fila. Questo posto sarà:

4.16.1.

nel caso della fila anteriore, il sedile del conducente;

4.16.2.

nel caso della o delle file posteriori, un sedile esterno.


(1)  Nei posti a sedere diversi dai sedili anteriori dove il punto «H» non può essere determinato con la macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H» e le relative procedure, il punto «R» indicato dal costruttore può essere preso come riferimento a discrezione dell’autorità competente.

(2)  Angolo d’inclinazione, differenza di altezza con un supporto sedile, trama della superficie, ecc.

Appendice 1

Descrizione della macchina tridimensionale per la determinazione del punto «H»  (1)

(macchina 3D H)

1.   Pannelli della schiena e del sedile

I pannelli della schiena e del sedile sono fabbricati in plastica rinforzata e metallo; essi simulano il tronco e le cosce umane e sono meccanicamente flangiati al punto «H». Un quadrante è fissato alla sonda flangiata al punto «H» per misurare l’angolo effettivo di inclinazione del tronco. Una barra delle cosce regolabile, fissata al pannello del sedile, determina la linea centrale della coscia e serve quale linea di riferimento per il quadrante dell’angolo dell’anca.

2.   Elementi corpo e gambe

I segmenti delle gambe sono collegati al blocco del pannello del sedile alla barra a T che unisce le ginocchia, che è un’estensione laterale della barra delle cosce regolabile. I quadranti sono incorporati nei segmenti delle gambe per misurare gli angoli delle ginocchia. I blocchi della scarpa e del piede sono graduati per misurare l’angolo del piede. Due livelle orientano il dispositivo nello spazio. I pesi degli elementi del corpo sono disposti nei rispettivi baricentri onde fornire un affondamento nel sedile equivalente ad un uomo del peso di 76 kg. Va controllata la libertà di movimento di tutti i giunti della macchina 3D H, che non devono presentare attriti degni di nota.

La macchina corrisponde a quella descritta nella norma ISO 6549-1980.

Figura 1

Gli elementi della macchina 3D H

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Figura 2

Dimensioni degli elementi della macchina 3D H e distribuzione dei carichi

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(1)  Per i dettagli sulla struttura della macchina 3D H, cfr. Society of Automobile Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, Stati Uniti d’America.

Appendice 2

SISTEMA DI RIFERIMENTO TRIDIMENSIONALE

1.

Il sistema di riferimento tridimensionale è definito da tre piani ortogonali stabiliti dal costruttore del veicolo (cfr. figura) (1).

2.

La posizione di misurazione del veicolo è stabilita disponendo il veicolo sulla superficie di appoggio in modo tale che le coordinate dei punti di riferimento corrispondano ai valori indicati dal costruttore.

3.

Le coordinate del punto «R» e del punto «H» sono determinate rispetto ai punti di riferimento definiti dal costruttore del veicolo.

Figura

Sistema di riferimento tridimensionale

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(1)  Il sistema di riferimento corrisponde alla norma ISO 4130, 1978.

Appendice 3

DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI POSTI A SEDERE

1.   Codifica dei dati di riferimento

I dati di riferimento sono elencati successivamente per ciascun posto a sedere. I posti a sedere sono identificati da un codice binario. La prima cifra è un numerale arabo e designa la fila dei sedili, contando dalla parte anteriore a quella posteriore del veicolo. La seconda cifra è una lettera maiuscola che individua il posto a sedere in una fila, visto nella direzione di avanzamento del veicolo; si useranno le lettere seguenti:

L

=

sinistra

C

=

centro

R

=

destra

2.   Descrizione della posizione di misurazione del veicolo

2.1.   Coordinate dei punti di riferimento

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.   Elenco dei dati di riferimento

3.1.   Posto a sedere: …

3.1.1.   Coordinate del punto «R»

 

X …

 

Y …

 

Z …

3.1.2.   Angolo teorico di inclinazione del tronco …

3.1.3.   Specifiche per la regolazione del sedile (1)

 

orizzontale: …

 

verticale: …

 

angolare: …

 

angolo di torsione: …

Nota: Elencare i dati di riferimento per ulteriori posti a sedere ai paragrafi 3.2, 3.3 ecc.


(1)  Cancellare le diciture inutili.


ALLEGATO 4

Determinazione dell’altezza e della larghezza del poggiatesta

Figura 1

Altezza

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Figura 2

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ALLEGATO 5

Particolari delle linee tracciate e delle misure prese durante le prove

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ALLEGATO 6

PROCEDURA DI PROVA PER LA VERIFICA DELLA DISSIPAZIONE DI ENERGIA

1.   Installazione, apparecchiatura di prova, strumenti di registrazione e procedura

1.1.   Installazione

Il poggiatesta coperto di materiale in grado di dissipare l’energia viene montato e sottoposto a prova sul sedile o sulla parte strutturale del veicolo in cui è installato. L’elemento strutturale dev’essere saldamente assicurato al banco di prova in modo da restare fermo al momento dell’urto e la base su cui è posato, in assenza di particolari specifiche motivate, deve trovarsi in posizione grosso modo orizzontale. Lo schienale, se regolabile, dev’essere bloccato nella posizione descritta al paragrafo 7.2.2 del presente regolamento.

Il poggiatesta dev’essere montato sullo schienale come previsto nel veicolo. Se il poggiatesta è separato, esso deve essere assicurato alla parte della struttura del veicolo alla quale è destinato.

Se il poggiatesta è regolabile, esso deve essere posto nella posizione più sfavorevole consentita dal dispositivo di regolazione.

1.2.   Apparecchiatura di prova

1.2.1.

L’apparecchiatura è costituita da un pendolo il cui perno è sostenuto da cuscinetti a sfera e la cui massa ridotta (1) al centro di percussione è di 6,8 kg. L’estremità inferiore del pendolo è costituita da una sagoma rigida di testa del diametro di 165 mm, il cui centro coincide con il centro di percussione del pendolo.

1.2.2.

La sagoma della testa deve essere munita di due accelerometri e di un dispositivo di misura della velocità in grado di registrare i valori nella direzione dell’urto.

1.3.   Strumenti di registrazione

Gli strumenti di registrazione devono essere tali che le misurazioni possano essere effettuate con i seguenti gradi di precisione:

1.3.1.

Accelerazione:

 

precisione = ± 5 % del valore reale

 

classe di frequenza della catena di misurazione: CFC 600 corrispondenti alle caratteristiche della norma ISO 6487 (1987)

sensibilità trasversale ≤ 5 % del punto più basso della scala.

1.3.2.

Velocità:

 

precisione = ± 2,5 % del valore reale

 

sensibilità = 0,5 km/h

1.3.3.

Registrazione dei tempi

La strumentazione deve consentire di registrare l’azione durante tutta la sua durata e le letture devono essere precise al millesimo di secondo:

l’inizio dell’urto al momento del primo contatto tra la sagoma di testa e l’elemento sottoposto a prova dovrà essere riportato sulle registrazioni usate per l’analisi della prova.

1.4.   Procedura di prova

1.4.1.

Col poggiatesta installato e regolato come indicato al paragrafo 1.1 del presente allegato, l’urto deve essere eseguito sui punti scelti dal laboratorio nella zona d’urto definita al paragrafo 6.1 del presente regolamento e se possibile fuori dalla zona d’urto definita al paragrafo 6.2 del presente regolamento sulle superfici con un raggio di curvatura inferiore a 5 mm.

1.4.1.1.

Sulla superficie posteriore, la direzione d’urto dall’indietro in avanti deve trovarsi su un piano longitudinale ad un angolo di 45° dalla verticale.

1.4.1.2.

Sulla superficie anteriore, la direzione d’urto dall’avanti all’indietro deve essere orizzontale e trovarsi su un piano longitudinale.

1.4.1.3.

Le zone anteriore e posteriore sono delimitate dal piano orizzontale tangente all’estremità superiore del poggiatesta come definito al paragrafo 7.2 del presente regolamento.

1.4.2.

La sagoma della testa deve colpire l’elemento sottoposto a prova a una velocità di 24,1 km/h; tale velocità dovrà essere raggiunta tramite la sola energia di propulsione oppure usando un dispositivo di propulsione aggiuntivo.

2.   Risultati

Nelle prove eseguite secondo la procedura indicata, la decelerazione della sagoma della testa non deve superare 80 g in modo continuo per più di 3 millisecondi. Il valore della decelerazione da prendere in considerazione è la media indicata dai due decelerometri.

3.   Procedure equivalenti

3.1.

Procedure di prova equivalenti sono consentite a condizione che possano essere ottenuti i risultati di cui al paragrafo 2 che precede; in particolare, i componenti dell’apparecchiatura di prova possono essere orientati in modo differente se sono rispettati gli angoli relativi tra il poggiatesta e la direzione d’urto.

3.2.

La responsabilità di dimostrare l’equivalenza di un metodo diverso da quello descritto al paragrafo 1 ricade sulla persona che lo applica.


(1)  La relazione tra la massa ridotta «mr» del pendolo e la massa totale «m» del pendolo a una distanza «a» tra il centro di percussione e l’asse di rotazione e a una distanza «1» tra il baricentro e l’asse di rotazione è data dalla formula: mr = m (l/a).


ALLEGATO 7

Determinazione della dimensione «A» delle discontinuità del poggiatesta

(cfr. paragrafi 6.6.2 e 6.6.3 del presente regolamento)

Figura 1

Esempio di discontinuità orizzontali

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Figura 2

Esempio di discontinuità verticali

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