EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42010X0630(04)

Regolamento n. 91 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

GU L 164 del 30.6.2010, p. 69–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/91(2)/oj

30.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/69


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 91 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Comprendente tutti i testi validi fino a:

Supplemento n. 11 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 15 ottobre 2008

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Marcature

5.

Omologazione

6.

Disposizioni generali

7.

Intensità della luce emessa

8.

Colore della luce emessa

9.

Metodo di prova

10.

Modifica di un tipo di luce di posizione laterale ed estensione dell’omologazione

11.

Conformità della produzione

12.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

13.

Cessazione definitiva della produzione

14.

Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione, e dei servizi amministrativi

15.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Angoli minimi richiesti per la ripartizione della luce nello spazio

Allegato 2 —

Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di luci di posizione laterali, marcate SM1/SM2.

Allegato 3 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 4 —

Misurazioni fotometriche

Allegato 5 —

Colore della luce emessa: luci per le coordinate cromatiche

Allegato 6 —

Prescrizioni minime relative alle procedure di controllo della conformità della produzione

Allegato 7 —

Requisiti minimi relativi ai campionamenti effettuati da un ispettore

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle luci di posizione laterali dei veicoli appartenenti alle categorie M, N, O, e T (1)

2.   DEFINIZIONI

2.1.

Al presente regolamento si applicano le definizioni del regolamento n. 48 e della serie di modifiche a esso pertinenti, in vigore al momento della domanda di omologazione del tipo.

2.2.

«Luce di posizione laterale» indica una luce usata per indicare la presenza del veicolo quando esso viene visto lateralmente;

2.3.

«Luci di posizione laterali di tipo diverso» indica luci che differiscono tra loro nei seguenti aspetti essenziali:

a)

il marchio di fabbrica o commerciale;

b)

le caratteristiche del sistema ottico (livello di intensità, angoli di ripartizione della luce, categoria di appartenenza della lampada, modulo di sorgenti luminose, ecc.).

Differenze nel colore della lampada a incandescenza o di un eventuale filtro non costituiscono cambiamenti del tipo.

2.4.

I riferimenti fatti nel presente regolamento a luci di serie (di riferimento) e al regolamento n. 37, si intendono fatti al regolamento n. 37 e alla serie di modifiche a esso pertinenti, in vigore al momento della domanda di omologazione del tipo.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante autorizzato.

A scelta del richiedente, essa specificherà se il dispositivo può essere installato sul veicolo con varie inclinazioni dell’asse di riferimento rispetto ai piani di riferimento del veicolo e al suolo, o se può ruotare intorno all’asse di riferimento; le diverse condizioni di installazione vanno indicate nel modulo di notifica. La domanda deve specificare:

3.1.1.

se la luce di posizione laterale è destinata a emettere luce color rosso o ambra.

3.2.

La domanda di omologazione di ciascun tipo di luce di posizione laterale sarà corredata di quanto segue:

3.2.1.

disegni, in 3 copie, sufficientemente dettagliati da consentire l’identificazione del tipo di luce e indicanti la/le posizione/i geometrica/che in cui essa può essere montata sul veicolo; l’asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nel corso delle prove (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°); il punto da assumere come centro di riferimento in tali prove; le tangenti verticali ed orizzontali alla superficie illuminante e le distanze tra esse e il centro di riferimento della luce. I disegni devono inoltre evidenziare la posizione riservata al numero di omologazione e ai simboli aggiuntivi rispetto al cerchio del marchio di omologazione;

3.2.2.

una descrizione sommaria delle specifiche tecniche, in cui sia precisato, in particolare (escluse le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili):

a)

la/le categoria/e della/e lampada/e a incandescenza prescritta/e; la categoria della lampada a incandescenza deve rientrare nell’elenco di cui al regolamento n. 37 e alla serie di modifiche a esso apportate, in vigore al momento della domanda di omologazione per tipo; e/o

b)

il codice specifico d’identificazione del modulo di sorgenti luminose;

3.2.3.

2 campioni; se la domanda è inoltrata per luci di posizione laterali non identiche ma simmetriche e atte a essere montate sul lato destro o sul lato sinistro del veicolo o, a seconda, sulla parte anteriore del veicolo o sulla parte posteriore, i 2 campioni presentati possono essere identici e atti a essere montati solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo o, a seconda, solo anteriormente o solo posteriormente.

4.   MARCATURE

4.1.

Le luci di posizione laterali presentate per permetterne l’omologazione:

4.2.

devono indicare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.3.

escluse le luci munite di sorgenti luminose non sostituibili, devono indicare in modo chiaramente leggibile e indelebile:

a)

la/le categoria/e della/e lampada/e a incandescenza prescritta/e; e/o

b)

il codice specifico d’identificazione del modulo di sorgenti luminose;

4.4.

devono prevedere uno spazio di ampiezza sufficiente destinato al marchio di omologazione e ai simboli aggiuntivi prescritti al paragrafo 5.4; tale spazio va indicato nei disegni menzionati al precedente paragrafo 3.2.1;

4.5.

nel caso di luci munite di sorgenti luminose non sostituibili o moduli di sorgenti luminose devono evidenziare il marchio che indichi la tensione, o la gamma di tensioni, e la potenza consigliate.

4.6.

nel caso di luci munite di moduli di sorgenti luminose, al modulo o ai moduli di sorgenti luminose deve essere apposto:

4.6.1.

il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.6.2.

il codice specifico di identificazione del modulo che deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Esso sarà costituito dalle iniziali «MD» (per «MODULO»), seguite dal marchio di omologazione privo del cerchio prescritto al paragrafo 5.4.1.1. e, se vengono usati più moduli di sorgenti luminose non identici, dai simboli o caratteri aggiuntivi. Il codice specifico di identificazione va indicato nei disegni di cui al paragrafo 3.2.1.

Il marchio di omologazione non deve essere necessariamente identico a quello indicato sulla luce in cui è usato il modulo, ma entrambi i marchi devono essere dello stesso richiedente.

4.6.3.

il marchio indicante la tensione e la potenza consigliata.

5.   OMOLOGAZIONE

5.1.

L’omologazione verrà rilasciata se le 2 luci di posizione laterali per le quali essa viene chiesta ai sensi del paragrafo 3.2.3 soddisfano i requisiti del presente regolamento.

5.2.

A ogni tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero indicano la serie delle più recenti importanti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data in cui viene rilasciata l’omologazione. Una parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di luce di posizione laterale trattata dal presente regolamento, salvo in caso di estensione dell’omologazione a un altro tipo di luce di posizione laterale, diverso solo per il colore della luce emessa.

5.3.

Il rilascio, l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di luce di posizione laterale ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, mediante un modulo conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente Regolamento.

5.4.

Ogni luce di posizione laterale, conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, evidenzierà, nello spazio di cui al paragrafo 4.4, oltre alle marcature prescritte ai paragrafi 4.2 e 4.3 o, rispettivamente, 4.4:

5.4.1.

un marchio di omologazione internazionale costituito da:

5.4.1.1.

un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (2), e

5.4.1.2.

il numero di omologazione prescritto al paragrafo 5.2..

5.4.2.

il simbolo aggiuntivo «SM1» o «SM2».

5.4.3.

Le 2 cifre del numero di omologazione, indicanti la serie di modifiche in vigore all’epoca del rilascio dell’omologazione, possono essere messe accanto ai suddetti simboli aggiuntivi.

5.4.4.

sui dispositivi a ripartizione luminosa ridotta in conformità all’allegato 4, paragrafo 2.5 del presente regolamento, una freccia verticale avente origine da un segmento orizzontale e rivolta verso il basso.

5.5.

I marchi e i simboli di cui ai paragrafi da 5.4.1 a 5.4.3 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

5.6.

Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti, può essere apposto un unico marchio d’omologazione internazionale, purché tali luci non siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con una o più luci che non soddisfano uno qualsiasi di detti regolamenti.

5.6.1.

Il marchio di omologazione consiste in un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione; su luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, esso può essere apposto ovunque purché:

5.6.1.1.

sia visibile dopo che esse siano state installate;

5.6.1.2.

nessun elemento delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, destinato a trasmettere luce, possa essere rimosso senza rimuovere al tempo stesso anche il marchio di omologazione.

5.7.

Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, conforme al regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione e la relativa serie comprendente le più recenti principali modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione, vanno indicate nel modo che segue:

5.7.1.

o sulla superficie illuminante appropriata, oppure

5.7.2.

in un gruppo, in modo che ogni luce possa essere chiaramente identificata (cfr. tre possibili modelli, esempio 2 indicato nell’allegato 3).

5.8.

Le dimensioni dei vari elementi di un marchio di omologazione unico non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione per il più piccolo dei marchi singoli.

5.9.

A ogni tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. La stessa parte contraente non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di insieme trattato dal presente regolamento.

5.10.

L’allegato 3 del presente regolamento dà esempi di marchi di omologazione per una luce unica (esempio 1) e per un insieme (esempio 2).

5.11.

Nel caso di luci raggruppate con un tipo di proiettore il cui trasparente può essere usato anche per altri tipi di proiettori si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 5.6 a 5.9.

5.11.1.

Se poi diversi tipi di proiettori, o di unità di luci comprendenti un proiettore, hanno lo stesso trasparente, su quest’ultimo si possono apporre i vari marchi di omologazione di tali tipi di proiettori o di unità di luci, purché anche l’involucro del proiettore, pur inseparabile dal trasparente, evidenzi i marchi di omologazione delle funzioni che sono presenti. Se tipi di proiettori diversi hanno lo stesso involucro, a questo si possono apporre i vari marchi di omologazione.

5.11.2.

L’allegato 3 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione di luci raggruppate con un proiettore (esempio 3).

5.12.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Può essere apposto su una parte interna o esterna (trasparente o no) del dispositivo, ma che sia inseparabile dalla parte trasparente del dispositivo che emette la luce. Il marchio deve essere comunque visibile quando il dispositivo sia installato sul veicolo o quando una parte mobile (cofano anteriore o posteriore, porte) sia aperta.

6.   DISPOSIZIONI GENERALI

6.1.

Ogni luce di posizione laterale presentata per l’omologazione deve conformarsi alle prescrizioni di cui ai punti 7 e 8 del presente regolamento.

6.2.

Le luci di posizione laterali devono essere progettate e costruite in modo che, in normali condizioni d’impiego e malgrado le vibrazioni cui possano essere sottoposte, continuino a funzionare correttamente e conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.

6.3.

Nel caso di moduli di sorgenti luminose, occorre controllare che:

6.3.1.

il/i modulo/i di sorgenti luminose sia/siano progettato/i in modo:

a)

che ogni modulo di sorgenti luminose possa essere installato solo nella posizione prevista e corretta e possa essere rimosso solo ricorrendo a utensili;

b)

da impedire che, se nell’involucro di un dispositivo esistono più moduli di sorgenti luminose, quelli aventi caratteristiche diverse non possano essere scambiati all’interno dello stesso involucro di una luce.

6.3.2.

i moduli di sorgenti luminose non siano manipolabili.

6.4.

In caso di lampade a incandescenza sostituibili:

6.4.1.

possono essere usate lampade a incandescenza appartenenti a tutte le categorie omologate ai sensi del regolamento n. 37 purché quest’ultimo e la serie di modifiche a esso apportate, e in vigore alla data della domanda di omologazione per tipo, non pongano limiti a tale uso.

6.4.2.

il dispositivo va progettato in modo da poter fissare la lampada a incandescenza solo nella posizione corretta.

6.4.3.

il portalampada deve conformarsi alle caratteristiche di cui alla pubblicazione IEC 60061. Si applica la scheda tecnica del portalampada relativa alla categoria della lampada utilizzata.

7.   INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

7.1.

L’intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni presentati deve corrispondere ai valori della seguente tabella:

Categoria della luce di posizione laterale

SM1

SM2

7.1.1.

Intensità minima

Nell’asse di riferimento

4,0 cd

0,6 cd

All’interno del campo angolare specificato, diverso da quanto precede

0,6 cd

0,6 cd

7.1.2.

Intensità massima

All’interno del campo angolare specificato (3)

25,0 cd

25,0 cd

7.1.3.

Campo angolare

Orizzontale

± 45°

± 30°

Verticale

± 10°

± 10°

7.1.4.

Se una luce ha più di una sorgente luminosa:

 

la luce deve essere conforme alle prescrizioni sull’intensità minima in caso di guasto di una sorgente luminosa;

 

quando tutte le sorgenti luminose sono accese l’intensità massima non può essere superata.

Tutte le sorgenti luminose collegate in serie sono considerate come una sorgente luminosa.

7.2.

Al di fuori dell’asse di riferimento, all’interno dei campi angolari definiti negli schemi dell’allegato 1 del presente regolamento, l’intensità della luce emessa da ciascuna delle 2 luci di posizione laterali:

7.2.1.

dev’essere, in ogni direzione corrispondente ai punti della tabella di ripartizione della luce di cui all’allegato 4 del presente regolamento, almeno uguale al prodotto del valore minimo di cui al paragrafo 7.1 per la percentuale indicata in detta tabella per la direzione in questione;

7.2.2.

non deve superare, in nessuna direzione all’interno dell’area a partire dalla quale la luce di posizione laterale sia visibile, il valore massimo specificato al paragrafo 7.1.

7.2.3.

Vanno rispettate le prescrizioni del paragrafo 2.2 dell’allegato 4 del presente regolamento sulle variazioni d’intensità locali.

7.3.

L'allegato 4 citato al paragrafo 7.2.1 precisa i metodi di misurazione da utilizzare.

8.   COLORE DELLA LUCE EMESSA

8.1.

La luce di posizione laterale deve emettere una luce color ambra; può tuttavia emettere luce rossa se la luce di posizione laterale più arretrata è raggruppata o combinata o reciprocamente incorporata con la luce di posizione posteriore, la luce di ingombro posteriore, il fendinebbia posteriore, la luce di arresto oppure è raggruppata o ha una parte della superficie di uscita della luce in comune con il catadiottro posteriore.

8.2.

Il colore della luce emessa all’interno del campo della griglia di ripartizione luminosa di cui all’allegato 4, paragrafo 2, deve rientrare nei limiti delle coordinate tricromatiche prescritte per il colore in questione se misurata in conformità all’allegato 5 al presente regolamento. Al di fuori di tale campo non si deve osservare alcuna notevole variazione di colore.

9.   PROCEDURA DI PROVA

9.1.

Le misurazioni si effettuano con una lampada campione incolore del tipo raccomandato per la luce di posizione laterale, regolata per emettere il flusso luminoso di riferimento prescritto per questo tipo di lampade, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 9.2.

9.2.

Le misurazioni effettuate su luci con sorgente luminosa non sostituibile (lampade a incandescenza e d’altro tipo) vanno eseguite rispettivamente a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V.

Nel caso di sorgenti luminose alimentate da un alimentatore speciale, le tensioni di prova di cui sopra devono essere applicate ai morsetti d’ingresso dell’alimentatore. Il laboratorio di prova può chiedere al costruttore l’alimentatore speciale necessario ad alimentare le sorgenti luminose.

9.3.

I limiti della superficie apparente nella direzione dell’asse di riferimento di un dispositivo di segnalazione luminosa devono essere determinati.

10.   MODIFICA DEL TIPO DI LUCE DI POSIZIONE LATERALE ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

10.1.

Tutte le modifiche apportate a un tipo di luce di posizione laterale devono essere comunicate all’amministrazione che l’ha omologato. Tale amministrazione può:

10.1.1.

ritenere improbabile che le modifiche apportate possano avere effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; o

10.1.2.

chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

10.2.

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, indicante le modifiche apportate, vanno notificati alle parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3.

10.3.

L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per un’estensione siffatta e ne informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

11.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), e rispettare i seguenti requisiti:

11.1.

le luci di posizione laterali omologate ai sensi del presente regolamento saranno fabbricate in modo conforme al tipo omologato rispettando le prescrizioni elencate ai paragrafi 7 e 8.

11.2.

Devono essere soddisfatti i requisiti minimi delle procedure di controllo sulla conformità della produzione, fissati nell’allegato 6 del presente regolamento.

11.3.

Devono essere rispettate le prescrizioni minime relative al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicate nell’allegato 7 del presente regolamento.

11.4.

L’autorità che ha rilasciato l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è di una ogni due anni.

12.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

12.1.

L’omologazione rilasciata a una luce di posizione laterale può essere revocata in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra menzionate.

12.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione da essa rilasciata in precedenza, ne avvisa le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

13.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di luce di posizione laterale omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevimento della relativa comunicazione, tale autorità informerà le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 2 del presente regolamento.

14.   DENOMINAZIONI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DI ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione nonché denominazioni e indirizzi dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le notifiche di rilascio, estensione, rifiuto o revoca di un’omologazione rilasciata in altri paesi.

15.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

15.1.

A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 3 al regolamento, nessuna parte contraente che applica il presente regolamento può rifiutarsi di rilasciare una omologazione ECE ai sensi del presente regolamento, modificato dal supplemento 3.

15.2.

Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 al regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno omologazioni ECE solo se il tipo di luce di posizione laterale da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento, quale modificato dal supplemento 3.

15.3.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare estensioni di omologazioni ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei supplementi successivi.

15.4.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continuano a omologare tipi di luci di posizione laterali che soddisfino i requisiti della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi per un periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore del supplemento 3 al presente regolamento.

15.5.

Le omologazioni ECE rilasciate ai sensi del presente regolamento meno di 12 mesi dopo la data in cui è entrato in vigore nonché tutte le estensioni, comprese quelle rilasciate ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi, rimarranno valide a tempo indeterminato. Se il tipo di luce di posizione laterale, omologato ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi, rispetta i requisiti del presente regolamento quale modificato dal supplemento 3, la parte contraente che ha rilasciato l’omologazione informerà le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento.

15.6.

Nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento rifiuterà un tipo di luce di posizione laterale omologata ai sensi del supplemento 3 del presente regolamento.

15.7.

Per 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 al presente regolamento, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento può rifiutare un tipo di luce di posizione laterale omologata ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi.

15.8.

Dopo 36 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 al regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare la vendita di un tipo di luce di posizione laterale non conforme ai requisiti del supplemento 3 del presente regolamento, a meno che essa non sia un ricambio da montare su un veicolo in circolazione.

15.9.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a omologare luci di posizione laterali ai sensi di un qualsiasi precedente supplemento al regolamento, purché esse siano un ricambio da montare su un veicolo in uso.

15.10.

A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore del supplemento 3 al regolamento, nessuna parte contraente che applichi il presente regolamento vieterà il montaggio su un veicolo di una luce di posizione laterale omologata ai sensi del presente regolamento, quale modificato dal supplemento 3 al presente regolamento.

15.11.

Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a permettere il montaggio su un veicolo di una luce di stazionamento omologata ai sensi della versione originale del presente regolamento e dei successivi supplementi per i 48 mesi successivi alla data di entrata in vigore del supplemento 3 alla serie di modifiche 00.

15.12.

Trascorsi 48 mesi dalla data di entrata in vigore del supplemento 3 al presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare il montaggio di una luce di posizione laterale non conforme ai requisiti del presente regolamento, modificato dal supplemento 3, su un veicolo nuovo cui sia stata rilasciata l’omologazione nazionale o individuale dopo i 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore del supplemento 3.

15.13.

Trascorsi 60 mesi dalla data di entrata in vigore, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono vietare il montaggio di una luce di posizione laterale non conforme ai requisiti del presente regolamento, modificato dal supplemento 3, su un veicolo nuovo immatricolato per la prima volta dopo i 60 mesi successivi alla data di entrata in vigore del supplemento 3 al presente regolamento.


(1)  Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), (doc. TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).

(2)  1: Germania; 2: Francia; 3: Italia; 4: Paesi Bassi; 5: Svezia; 6: Belgio; 7: Ungheria; 8: Repubblica ceca; 9: Spagna; 10: Serbia; 11: Regno Unito; 12: Austria; 13: Lussemburgo; 14: Svizzera; 15: (non assegnato); 16: Norvegia; 17: Finlandia; 18: Danimarca; 19: Romania; 20: Polonia; 21: Portogallo; 22: Federazione russa; 23: Grecia; 24: Irlanda; 25: Croazia; 26: Slovenia; 27: Slovacchia; 28: Bielorussia; 29: Estonia; 30: (non assegnato); 31: Bosnia-Erzegovina; 32: Lettonia; 33: (non assegnato); 34: Bulgaria; 35: (non assegnato); 36: Lituania; 37: Turchia; 38: (non assegnato); 39: Azerbaigian; 40: ex Repubblica iugoslava di Macedonia; 41: (non assegnato); 42: Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE); 43: Giappone; 44: (non assegnato); 45: Australia; 46: Ucraina; 47: Sudafrica; 48: Nuova Zelanda; 49: Cipro; 50: Malta; 51: Repubblica di Corea; 52: Malaysia; 53: Tailandia; 54 e 55: (non assegnati); 56: Montenegro; 57: (non assegnato) e 58: Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate e/o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’Accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

(3)  Inoltre, per luci di posizione laterali rosse, nel campo angolare compreso tra 60° e 90° in direzione orizzontale e di ± 20° in direzione verticale verso la parte anteriore del veicolo, l’intensità massima è limitata a 0,25 cd.


ALLEGATO 1

ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE DELLA LUCE NELLO SPAZIO

Angoli verticali minimi, SM1 e SM2:

Image

L’angolo di 10 ° al di sotto dell’orizzontale può essere ridotto a 5 ° nel caso di luci destinate a essere montate a un’altezza da terra non superiore a 750 mm.

Angoli verticali minimi, SM1:

Image

Angoli orizzontali minimi, SM2:

Image


ALLEGATO 2

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

Image


ALLEGATO 3

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

Esempio 1 a

Image

Example 1(b)

Image

Esempio 2

Marchio semplificato per un insieme di più luci facenti parte della stessa unità

MODELLO A

Image

MODELLO B

Image

MODELLO C

Image

Nota: I tre esempi di marchi di omologazione (modelli A, B e C), rappresentano tre diverse possibilità di marcare un dispositivo di segnalazione luminosa, quando 2 o più luci fanno parte della stessa unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.

Il marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero 3333 e comprende:

 

una catadiottro posteriore e uno laterale appartenenti alla classe IA omologati in conformità alla serie di modifiche 02 apportata al regolamento n. 3;

 

un indicatore di direzione posteriore appartenente alla categoria 2a omologato in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 6;

 

una luce di posizione posteriore (R) omologata in conformità della serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 7;

 

un proiettore fendinebbia posteriore (F) omologato in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 38;

 

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 23;

 

una luce d’arresto (S1) omologata in conformità alla serie di modifiche 01 apportata al regolamento n. 7;

 

una luce di posizione laterale (SM1) omologata in conformità alla versione originale del presente regolamento.

Luce reciprocamente incorporata ad altre e raggruppata con un proiettore

Esempio 3

Image

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:

Image

Esempio 4

Moduli di sorgenti luminose

MD E3 17325

Il modulo di sorgenti luminose che evidenzia questo codice di identificazione è stato omologato insieme a una luce omologata in Italia (E3) con il numero di omologazione 17325.


ALLEGATO 4

MISURAZIONI FOTOMETRICHE

1.   Metodi di misurazione

1.1.   Durante le misurazioni fotometriche, un’adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

1.2.   In caso di contestazione dei risultati delle misurazioni, quest’ultime devono essere eseguite in modo da soddisfare le seguenti prescrizioni:

1.2.1.

la distanza di misurazione dev’essere tale che si possa applicare la legge dell’inverso del quadrato della distanza;

1.2.2.

l’apparecchiatura di misurazione dev’essere tale che l’apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10’ e 1°;

1.2.3.

l’intensità prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta se questa intensità viene ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione.

1.3.   Se il dispositivo può essere installato sul veicolo in più posizioni o in un arco di posizioni diverse, le misurazioni fotometriche vanno ripetute per ciascuna posizione o per le posizioni estreme dell’arco rispetto all’asse di riferimento stabilito dal costruttore.

1.4.   La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all’asse di riferimento. (Sul veicolo essa è orizzontale, perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo stesso e orientata nel senso della visibilità richiesto). Essa attraversa il centro di riferimento.

2.   Tabelle di ripartizione della luce

2.1.   Luci di posizione laterali appartenenti alla categoria SM1

Image

2.1.1.

Valori minimi:

0,6 cd in qualsiasi punto al di fuori dell’asse di riferimento, 4,0 cd sull’asse di riferimento.

2.1.2.

Valori massimi:

25,0 cd in qualsiasi punto

2.2.   Luci di posizione laterali appartenenti alla categoria SM2

Image

2.2.1.

Valori minimi:

0,6 cd in qualsiasi punto

2.2.2.

Valori massimi:

25,0 cd in qualsiasi punto

2.3.   Per le luci di posizione laterali appartenenti alla categoria SM1 e SM2 può essere sufficiente controllare solo 5 punti, selezionati dal laboratorio che esegue la prova.

2.4.   All’interno del campo di ripartizione della luce, rappresentato dal reticolo, la zona illuminata sarà sostanzialmente uniforme: l’intensità luminosa in tutte le direzioni all’interno di una porzione di campo delimitata dalle linee del reticolo deve cioè soddisfare almeno il valore minimo più basso applicabile alle rispettive linee del reticolo.

2.5.   Se tuttavia il dispositivo è destinato a essere installato a un’altezza da terra non superiore a 750 mm, l’intensità fotometrica va verificata solo fino a un angolo di 5° verso il basso.

3.   Misurazioni fotometriche delle luci

I risultati fotometrici vanno verificate come segue:

3.1.   per sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d’altro tipo):

con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità al punto 9.2. del presente regolamento.

3.2.   per le lampade a incandescenza sostituibili:

se munite di lampade da 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V occorre correggere i valori di intensità luminosa prodotti. Il fattore di correzione è dato dal rapporto tra flusso luminoso di riferimento e valore medio del flusso luminoso applicando la tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V. I flussi luminosi effettivi di ogni lampada a incandescenza usata non devono divergere dal valore medio per più del ± 5 %. In alternativa, collocare una lampada a incandescenza campione di volta in volta in ciascuna delle singole posizioni, accenderla al suo flusso di riferimento e sommare poi le misure ottenute in ciascuna posizione.

3.3.   Le intensità luminose delle luci di segnalazione, che non siano munite di lampade a incandescenza, misurate dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento devono rientrare nei livelli minimi e massimi richiesti. La ripartizione dell’intensità luminosa dopo 1 minuto di funzionamento può essere calcolata a partire dalla ripartizione dell’intensità luminosa dopo 30 minuti di funzionamento, applicando a ciascun punto di prova la quota delle intensità luminose misurata al punto HV dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento.


ALLEGATO 5

Colore della luce emessa: luci per le coordinate cromatiche

Per verificare le caratteristiche colorimetriche si usa una sorgente luminosa a temperatura di colore di 2 856 K, corrispondente all’illuminante A della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE). Le caratteristiche colorimetriche dei proiettori muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d’altro tipo), andranno tuttavia verificate ai sensi del paragrafo 9.2 del presente regolamento, con le sorgenti luminose di cui sono muniti i proiettori.


ALLEGATO 6

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità si considerano soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se le divergenze non superano inevitabili tolleranze di produzione, nell’ambito delle prescrizioni del presente regolamento.

1.2.   Riguardo alle caratteristiche fotometriche, la conformità delle luci di posizione laterali di serie non viene contestata se, nelle prove delle caratteristiche fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su luci di posizione laterali scelte a caso munite di lampada campione a incandescenza o munite di sorgenti luminose non sostituibili (a incandescenza o d’altro tipo):

1.2.1.

nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

1.2.2.

Se i risultati della prova sopra descritta, effettuata su una luce di posizione laterale munita di sorgente luminosa sostituibile, non soddisfano i requisiti, le prove saranno ripetute usando un’altra lampada campione a incandescenza.

1.3.   Le coordinate cromatiche si considerano soddisfatte se la luce di posizione laterale è munita di lampada campione a incandescenza o, per luci di posizione laterale munite di sorgenti luminose non sostituibili (a incandescenza o d’altro tipo), se le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa di cui è munita la luce di posizione laterale.

2.   REQUISITI MINIMI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EFFETTUATA DAL FABBRICANTE

Per ciascun tipo di luce di posizione laterale, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Se da un campionamento risulta la non conformità per il tipo di prova considerato, viene effettuato un nuovo campionamento e si procede a un’altra prova. Il fabbricante garantirà, con opportune disposizioni, la conformità della produzione interessata.

2.1.   Natura delle prove

Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

2.2.   Metodi usati nelle prove

2.2.1.

Le prove saranno generalmente eseguite in conformità ai metodi definiti dal presente regolamento.

2.2.2.

Il fabbricante può effettuare prove di conformità con metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Spetta al fabbricante dimostrare che i metodi da lui applicati sono equivalenti a quelli indicati nel presente regolamento.

2.2.3.

L’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 impone una taratura a intervalli regolari degli apparecchi di prova e la sua correlazione con misurazioni effettuate da un’autorità competente.

2.2.4.

I metodi di riferimento, soprattutto se finalizzati a verifiche amministrative e al campionamento, devono comunque essere quelli del presente regolamento.

2.3.   Natura del campionamento

I campioni di luci di posizione laterali saranno prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di luci di posizione laterali dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del fabbricante.

La valutazione riguarda in generale la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni concernenti uno stesso tipo prodotto in diversi stabilimenti, purché essi producano in base allo stesso sistema di qualità e di gestione della qualità.

2.4.   Caratteristiche fotometriche misurate e registrate

Le luci campioni sono sottoposte a misurazioni fotometriche per verificare i valori minimi nei punti indicati dall’allegato 4 e le coordinate cromatiche richieste.

2.5.   Criteri di accettabilità

Il fabbricante è tenuto a sottoporre i risultati delle prove a trattamento statistico e a definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 11.1 del presente regolamento.

I criteri di accettabilità saranno tali che con un grado di affidabilità del 95 % la probabilità minima di superare un controllo casuale conforme all’allegato 7 (primo campionamento) sia di 0,95.


Allegato 7

REQUISITI MINIMI PER I CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE

1.   ASPETTI GENERALI

1.1.   I requisiti di conformità si considerano soddisfatti da un punto di vista meccanico e geometrico se le divergenze non superano inevitabili tolleranze di produzione, nell’ambito di eventuali prescrizioni del presente regolamento.

1.2.   Riguardo alle caratteristiche fotometriche, la conformità delle luci di posizione laterali di serie non viene contestata se, nelle prove delle caratteristiche fotometriche eseguite a 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V su luci di posizione laterali scelte a caso munite di lampada campione a incandescenza o munite di sorgenti luminose non sostituibili (a incandescenza o d’altro tipo):

1.2.1.

nessuno dei valori misurati differisce dai valori prescritti dal presente regolamento di più del 20 % in senso sfavorevole.

1.2.2.

Se i risultati della prova sopra descritta, effettuata su una luce di posizione laterale munita di sorgente luminosa sostituibile, non soddisfano i requisiti, le prove saranno ripetute usando un’altra lampada campione a incandescenza.

1.2.3.

Luci di posizione laterali con evidenti difetti non sono prese in considerazione.

1.3.   Le coordinate cromatiche si considerano soddisfatte se la luce di posizione laterale è munita di lampada campione a incandescenza o, per luci di posizione laterale munite di sorgenti luminose non sostituibili (a incandescenza o d’altro tipo), se le caratteristiche colorimetriche sono verificate con la sorgente luminosa di cui è munita la luce di posizione laterale.

2.   PRIMO CAMPIONAMENTO

Nel primo campionamento si scelgono a caso 4 luci di posizione laterali. Il primo campione di due luci è contrassegnato con A, il secondo con B.

2.1.   Conformità non contestata

2.1.1.

In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato) la conformità delle luci di posizione laterali di serie non va contestata se le divergenze in senso sfavorevole dei valori misurati sulla luci di posizione laterali sono:

2.1.1.1.

campione A

A1:

una luce di posizione laterale

0 %

una luce di posizione laterale non più del

20 %

A2:

entrambe le luci di posizione laterali più dello

0 %

ma non più del

20 %

passare al campione B

 

2.1.1.2.

campione B

B1:

entrambe le luci di posizione laterali

0 %

2.1.2.

o, se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.

2.2.   Conformità contestata

2.2.1.

In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato) la conformità delle luci di posizione laterali di serie va contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci di posizione laterali sono:

2.2.1.1.

campione A

A3:

una luce di posizione laterale non più del

20 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

ma non più del

30 %

2.2.1.2.

campione B

B2:

nel caso A2

 

una luce di posizione laterale più dello

0 %

ma non più del

20 %

una luce di posizione laterale non più del

20 %

B3:

nel caso A2

 

una luce di posizione laterale

0 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

ma non più del

30 %

2.2.2.

o, se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

2.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 12 se, in base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato), le divergenze dei valori misurati sulle luci di posizione laterali sono:

2.3.1.

campione A

A4:

una luce di posizione laterale non più del

20 %

una luce di posizione laterale più del

30 %

A5:

entrambe le luci di posizione laterali più del

20 %

2.3.2.

campione B

B4:

nel caso A2

 

una luce di posizione laterale più dello

0 %

ma non più del

20 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

B5:

nel caso A2

 

entrambe le luci di posizione laterali più del

20 %

B6:

nel caso A2

 

una luce di posizione laterale

0 %

una luce di posizione laterale più del

30 %

2.3.3.

o, se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.   SECONDO CAMPIONAMENTO

Nei casi A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, un secondo campionamento: terzo campione C di 2 luci di posizione laterali e quarto campione D di 2 luci di posizione laterali, selezionati da partite fabbricate dopo l’adeguamento.

3.1.   Conformità non contestata

3.1.1.

In base alla procedura di campionamento (v. figura 1 del presente allegato), la conformità delle luci di posizione laterali di serie non va contestata se le divergenze dei valori misurati su di esse sono:

3.1.1.1.

campione C

C1:

una luce di posizione laterale

0 %

una luce di posizione laterale non più del

20 %

C2:

entrambe le luci di posizione laterali più dello

0 %

ma non più del

20 %

passare al campione D

 

3.1.1.2.

campione D

D1:

nel caso C2

 

entrambe le luci di posizione laterali

0 %

3.1.2.

o, se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.2.   Conformità contestata

3.2.1.

In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato) la conformità delle luci di posizione laterali di serie va contestata e si invita il fabbricante a rendere la sua produzione conforme ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sulle luci di posizione laterali sono:

3.2.1.1.

campione D

D2:

nel caso C2

 

una luce di posizione laterale più dello

0 %

ma non più del

20 %

una luce di posizione laterale non più del

20 %

3.2.1.2.

o, se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

3.3.   Revoca dell’omologazione

La conformità va contestata e si applica il paragrafo 12 se, in base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato), le divergenze dei valori misurati sulle luci di posizione laterali sono:

3.3.1.

campione C

C3:

una luce di posizione laterale non più del

20 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

C4:

entrambe le luci di posizione laterali più del

20 %

3.3.2.

campione D

D3:

nel caso C2

 

una luce di posizione laterale 0 % o più dello

0 %

una luce di posizione laterale più del

20 %

3.3.3.

o, se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 1.2.2.

Figura 1

Image


Top