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Document 42010X0528(02)

    Regolamento n. 90 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e delle guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi

    GU L 130 del 28.5.2010, p. 19–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/90(2)/oj

    28.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 130/19


    Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

    http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

    Regolamento n. 90 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e delle guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi

    Comprendente tutto il testo valido fino a:

    Supplemento 11 della serie 01 di emendamenti — data di entrata in vigore: 24 ottobre 2009

    SOMMARIO

    REGOLAMENTO

    1.

    Campo di applicazione

    2.

    Definizioni

    3.

    Domanda di omologazione

    4.

    Omologazione

    5.

    Specifiche e test

    6.

    Confezionamento e marcatura

    7.

    Modifiche e estensione dell’omologazione del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o delle guarnizioni dei freni a tamburo

    8.

    Conformità della produzione

    9.

    Sanzioni in caso di non conformità della produzione

    10.

    Cessazione definitiva della produzione

    11.

    Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi

    12.

    Disposizioni transitorie

    ALLEGATI

    Allegato 1 —

    Comunicazione concernente il rilascio o l’estensione o il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o delle guarnizioni dei freni a tamburo ai sensi del regolamento n. 90

    Allegato 2 —

    Disposizioni relative al marchio di approvazione e ai dati di approvazione

    Allegato 3 —

    Requisiti per i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli delle categorie M1, M2 e N1

    Allegato 4 —

    Requisiti per i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e delle guarnizioni dei freni a tamburo per i veicoli delle categorie M3, N2 e N3

    Allegato 5 —

    Requisiti per i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli delle categorie O1 e O2

    Allegato 6 —

    Prescrizioni concernenti i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e le guarnizioni dei freni a tamburo per i veicoli delle categorie O3 e O4

    Allegato 7 —

    Prescrizioni concernenti i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli della categoria L

    Allegato 8 —

    Prescrizioni tecniche per i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati all’uso in sistema di frenatura di stazionamento separato indipendente dal sistema di frenatura del veicolo

    Allegato 9 —

    Determinazione del comportamento all’attrito delle guarnizioni dei freni mediante prova su macchina

    1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

    1.1.

    Il presente regolamento si applica a:

    1.1.1.

    gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati ad essere utilizzati infreniad attrito facenti parte di un sistema di frenatura dei veicoli di categoria M, N, L e O, che dispongono di un’omologazione conforme ai regolamenti n. 13, n. 13-H o n. 78.

    1.1.2.

    Guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo destinate ad essere rivettate su una ganascia per il montaggio e l’utilizzo in veicoli di categoria M3, N2, N3, O3 o O4, che dispongono di un’omologazione conforme al regolamento n. 13.

    1.1.3.

    I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni utilizzati per sistemi di frenatura di stazionamento separati indipendenti dal sistema di frenatura del veicolo di servizio saranno soggetti unicamente alle prescrizioni tecniche definite nell’allegato 8 del presente regolamento.

    1.2.

    I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni possono essere approvati per il montaggio e l’utilizzo in veicoli e rimorchi a motore muniti di omologazione conforme al regolamento n. 13 o al regolamento n. 78. Le guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo destinate a essere rivettate su una ganascia possono essere approvate per il montaggio e l’utilizzo in veicoli e rimorchi a motore muniti di omologazione conforme al regolamento n. 13 e classificate nelle categorie M3, N2, N3, O3 e O4  (1).

    2.   DEFINIZIONI

    Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    2.1.

    «sistema di frenatura», il significato assegnato nel regolamento n. 13, punto 2.3;

    2.2.

    «freno ad attrito», la parte dell’impianto di frenatura nella quale si producono le forze che si oppongono al movimento del veicolo in virtù dell’attrito che si genera tra le guarnizioni dei freni e il disco o il tamburo della ruota in moto relativo le une verso l’altro;

    2.3.

    «gruppo di guarnizioni dei freni», un componente del freno ad attrito che esercita una pressione sul tamburo o sul disco al fine di produrre la forza di attrito;

    2.3.1.

    «gruppo di ganasce», il gruppo di guarnizioni dei freni a tamburo;

    2.3.1.1.

    «ganascia», un componente sul quale è fissata la guarnizione dei freni;

    2.3.2.

    «gruppo di pastiglie», il gruppo di guarnizioni dei freni a disco;

    2.3.2.1.

    «piatto», un componente del gruppo di pastiglie sul quale è fissata la guarnizione dei freni;

    2.3.3.

    «guarnizione dei freni», il componente del materiale di attrito con la forma e le dimensioni finali da fissare sulla ganascia o sul piatto,

    2.3.4.

    «guarnizione dei freni a tamburo», la guarnizione per un freno a tamburo;

    2.3.5.

    «materiale di attrito», il prodotto di una miscela specifica di materiali e procedimenti che, assieme, determinano le caratteristiche di una guarnizione dei freni;

    2.4.

    «tipo di guarnizione dei freni», una categoria di guarnizioni dei freni che non presentano differenze nelle caratteristiche del materiale di attrito;

    2.5.

    «tipo del gruppo di guarnizioni dei freni», un set per ruota di gruppi di guarnizioni dei freni che non presentano differenze nel tipo, nelle dimensioni e nelle caratteristiche funzionali della guarnizione;

    2.6.

    «tipo di guarnizioni dei freni a tamburo», un set per ruota di componenti di guarnizioni dei freni che, dopo il montaggio sulle ganasce, non presentano differenze nel tipo, nelle dimensioni e nelle caratteristiche funzionali della guarnizione;

    2.7.

    «guarnizione originale dei freni», il tipo di guarnizione dei freni a cui si fa riferimento nella scheda di omologazione del veicolo, regolamento n. 13, allegato 2, punto 8.1 (2) o regolamento n. 78, allegato 1, punto 5.4;

    2.8.

    «gruppo originale di guarnizioni dei freni», un gruppo di guarnizioni conformi ai dati allegati alla documentazione di omologazione del veicolo,

    2.9.

    «gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni», un gruppo di guarnizioni di un tipo omologato ai sensi del presente regolamento come gruppo di ricambio adeguato di un gruppo originale di guarnizione dei freni;

    2.10.

    «guarnizione originale dei freni a tamburo», guarnizione per freni a tamburo conforme ai dati allegati alla documentazione di omologazione del veicolo;

    2.11.

    «guarnizione di ricambio dei freni a tamburo», guarnizione per freni a tamburo di un tipo omologato ai sensi del presente regolamento come gruppo di ricambio adeguato, se montato su una ganascia, per una guarnizione originale dei freni a tamburo;

    2.12.

    «gruppo di guarnizioni per freni di stazionamento», una pastiglia o una ganascia appartenente a un sistema di frenatura di stazionamento separato, indipendente dal sistema di frenatura di servizio;

    2.13.

    «costruttore», l’impresa che si può assumere la responsabilità tecnica per i gruppi di guarnizioni dei freni o le guarnizioni dei freni a tamburo e può dimostrare di possedere i mezzi necessari per ottenere la conformità di produzione.

    3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

    3.1.

    La domanda di omologazione riguardante un tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o un tipo di guarnizione di ricambio dei freni a tamburo per uno specifico tipo di veicolo (o veicoli) deve essere presentata dal costruttore di detto gruppo/guarnizione o dal suo rappresentante accreditato.

    3.2.

    Il detentore di una omologazione (o più omologazioni) di un veicolo ai sensi del regolamento n. 13 o del regolamento n. 78 può presentare una domanda di omologazione riguardante gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo conformi al tipo indicato nella documentazione di omologazione del veicolo.

    3.3.

    La domanda di omologazione deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o della guarnizione di ricambio dei freni a tamburo con riferimento agli articoli specificati nell’allegato 1 del presente regolamento e dai seguenti dettagli:

    3.3.1.

    diagrammi che evidenziano le dimensioni funzionali del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o delle guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo;

    3.3.2.

    un’indicazione delle posizioni del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o della guarnizione di ricambio dei freni a tamburo sui veicoli, per i quali si richiede l’omologazione dell’installazione.

    3.4.

    I gruppi di guarnizioni dei freni o le guarnizioni dei freni a tamburo del tipo per il quale si richiede l’approvazione devono essere resi disponibili in quantità sufficiente ad eseguire le prove di omologazione.

    3.5.

    Il richiedente deve concordare con il servizio tecnico responsabile di eseguire le prove di omologazione e rendere disponibile allo stesso il veicolo (i veicoli) e/o il freno (i freni) rappresentativi adeguati.

    3.6.

    Prima di rilasciare l’omologazione, l’autorità competente si accerta dell’esistenza di disposizioni atte a garantire un controllo efficace della conformità della produzione.

    3.6.1.

    Il richiedente deve sottoporre valori relativi al comportamento di attrito conformi rispettivamente all’allegato 9, punto 2.4.1 o 3.4.1 del presente regolamento.

    4.   OMOLOGAZIONE

    4.1.

    Se i gruppi di guarnizioni dei freni o le guarnizioni dei freni a tamburo sottoposte a omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfano i requisiti del punto 5 riportato di seguito, deve essere garantita l’omologazione del tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o del tipo di guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo.

    4.1.1.

    Nel caso dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli di categoria L con un sistema di frenatura combinato conforme al punto 2.9 del regolamento n. 78, l’omologazione deve essere limitata alla o alle combinazioni del gruppo di guarnizioni dei freni sugli assi del veicolo sottoposto a prova conformemente all’allegato 7 del presente regolamento.

    4.2.

    A ogni tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o di guarnizione dei freni a tamburo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione composto da tre gruppi di cifre:

    4.2.1.

    le prime due cifre (attualmente 01 per il regolamento nella serie 01 di modifiche) indicano la serie di emendamenti comprendente le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione.

    4.2.2.

    Le tre cifre successive indicano il tipo di guarnizione dei freni.

    4.2.3.

    Un suffisso di tre cifre indica la ganascia o il piatto o la dimensione specifica nel caso delle guarnizioni dei freni a tamburo.

    4.3.

    La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di gruppo di guarnizioni dei freni o di guarnizioni dei freni a tamburo. Lo stesso numero di approvazione del tipo può coprire l’utilizzo di quel tipo di gruppo di guarnizione dei freni o di guarnizione dei freni a tamburo su numerosi tipi di veicoli diversi.

    4.4.

    Il rilascio o l’estensione o il rifiuto dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di gruppo di guarnizioni dei freni o di guarnizioni dei freni a tamburo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell’accordo 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato I del presente regolamento.

    4.5.

    Su ogni gruppo di guarnizioni dei freni o sulle guarnizioni dei freni a tamburo del tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto in modo ben visibile e in una posizione di facile accesso, un marchio di omologazione internazionale composto da:

    4.5.1.

    un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (3);

    4.5.2.

    il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», un trattino e il numero di approvazione a destra del cerchio indicato al punto 4.5.1.

    4.6.

    Il marchio di omologazione di cui al precedente punto 4.5 deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

    4.7.

    L’allegato 2 del presente regolamento fornisce esempi di come sistemare il marchio e i dati di omologazione di cui sopra e al punto 6.5 qui di seguito.

    5.   CARATTERISTICHE E PROVE

    5.1.   Disposizioni generali

    Un gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o una guarnizione di ricambio dei freni a tamburo deve essere progettato e costruito in modo tale che, quando viene sostituito al gruppo o alla guarnizione originariamente in dotazione al veicolo, l’efficienza frenante di detto veicolo sia conforme a quella del tipo di veicolo omologato.

    In particolare:

    a)

    un veicolo dotato di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o di guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo deve essere conforme alle prescrizioni di frenatura pertinenti del regolamento n. 13, compresa la serie 09 di modifiche o del regolamento n. 78, compresa la serie 01 di modifiche;

    b)

    un gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o una guarnizione di ricambio dei freni a tamburo deve possedere caratteristiche di efficienza simili a quelle del gruppo originale di guarnizioni o della guarnizione originale dei freni a tamburo che deve sostituire;

    c)

    un gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o una guarnizione di ricambio dei freni a tamburo deve possedere caratteristiche meccaniche adeguate;

    d)

    le guarnizioni dei freni non devono contenere amianto.

    5.1.1.   Si ritiene che i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o le guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo conformi al tipo specificato nella documentazione di omologazione del tipo di veicolo allegata al regolamento n. 13 o al regolamento n. 78 soddisfino i requisiti del punto 5 del presente regolamento.

    5.2.   Requisiti di efficienza

    5.2.1.   Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli delle categorie M1, M2 e N1

    Almeno un set di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni, che rappresenta il tipo di guarnizioni da approvare, deve essere installato e sottoposto a prova in almeno un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo per il quale viene chiesta l’omologazione, a norma delle prescrizioni dell’allegato 3 e deve soddisfare i requisiti indicati in tale allegato. Il veicolo rappresentativo (o i veicoli) deve essere selezionato nella gamma di applicazioni utilizzando un’analisi effettuata nelle condizioni più sfavorevoli (4). Per la sensibilità alla velocità e l’equivalenza dell’efficienza a freddo deve essere utilizzato uno dei due metodi descritti nell’allegato 3.

    5.2.2.   Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo per i veicoli di categoria M3, N2 e N3

    Almeno un set di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o di guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo, che rappresentano il tipo di guarnizioni da approvare, deve essere installato e provato in almeno un veicolo o un freno rappresentativo del tipo di veicolo per il quale viene chiesta l’omologazione, ai sensi delle prescrizioni dell’allegato 4, facendo uso di uno dei due metodi descritti al punto 1 (prova del veicolo) o al punto 2 (prova su dinamometro ad inerzia) e deve soddisfare i requisiti indicati in tale allegato. Il veicolo/i o il freno/i rappresentativo/i deve essere selezionato dalla gamma di applicazioni utilizzando un’analisi effettuata nelle condizioni più sfavorevoli (4).

    5.2.3.   Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli di categoria O1 e O2

    Le guarnizioni di ricambio dei freni devono essere sottoposte a prova conformemente alle prescrizioni dell’allegato 5 e devono soddisfare i requisiti indicati in tale allegato.

    5.2.4.   Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo per veicoli di categoria O3 e O4

    I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e le guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo devono essere sottoposti a prova conformemente alle prescrizioni dell’allegato 6 e devono soddisfare i requisiti indicati in tale allegato. Per le prove deve essere utilizzato uno dei tre metodi descritti nel punto 3 dell’appendice 2 dell’allegato 11 del regolamento n. 13.

    5.2.5.   Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli di categoria L

    Almeno un set di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni, che rappresenta il tipo di guarnizioni da approvare, deve essere installato e sottoposta a prova in almeno un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo per il quale viene chiesta l’omologazione, a norma delle prescrizioni dell’allegato 7 e deve soddisfare i requisiti indicati in tale allegato. Il veicolo (o i veicoli) rappresentativo deve essere selezionato dalla gamma di applicazioni utilizzando un’analisi effettuata nelle condizioni più sfavorevoli (5).

    5.3.   Caratteristiche meccaniche

    5.3.1.   Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per veicoli di categoria M1, M2, N1, O1, O2, e L

    5.3.1.1.   I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni del tipo per il quale è richiesta l’omologazione devono essere sottoposti alla prova di resistenza al taglio in conformità della norma ISO 6312:1981 o ISO 6312:2001.

    La resistenza al taglio minima accettabile è di 250 N/cm2 nel caso di gruppi di pastiglie e di 100 N/cm2 nel caso di gruppi di ganasce.

    5.3.1.2.   Sui gruppi di guarnizioni dei freni per i quali è richiesta l’omologazione va eseguita una prova di compressibilità in conformità della norma ISO 6310:1981 o ISO 6310:2001.

    I valori di compressibilità non devono essere superiori al 2 % a temperatura ambiente e al 5 % a 400 °C nel caso di gruppi di pastiglie e al 2 % a temperatura ambiente e al 4 % a 200 °C nel caso di gruppi di ganasce. Questo requisito non si applica ai gruppi di guarnizioni dei freni di stazionamento.

    5.3.2.   Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo per veicoli di categoria M3, N2, N3, O3 e O4

    5.3.2.1.   Resistenza al taglio

    Questa prova vale unicamente per le pastiglie dei freni a disco.

    I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni del tipo per il quale è richiesta l’omologazione devono essere sottoposti alla prova di resistenza al taglio in conformità della norma ISO 6312:1981 o ISO 6312:2001. I gruppi di guarnizioni dei freni possono essere divisi in due o tre parti per corrispondere alla capacità della macchina di prova.

    La resistenza al taglio minima accettabile è di 250 N/cm2.

    5.3.2.2.   Compressibilità

    Sui gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e sulle guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo del tipo per il quale è richiesta l’omologazione va eseguita una prova di compressibilità in conformità della norma ISO 6310:1981 o ISO 6310:2001. È possibile utilizzare provette piane conformi al campione di tipo I.

    I valori di compressibilità non devono essere superiori al 2 % a temperatura ambiente e al 5 % a 400 °C nel caso di gruppi di pastiglie e al 2 % a temperatura ambiente e al 4 % a 200 °C nel caso di gruppi di ganasce e di guarnizioni dei freni a tamburo.

    5.3.2.3.   Durezza del materiale (6)

    Questo requisito si applica ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e alle guarnizioni dei freni a tamburo.

    Sui gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o sulle guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo del tipo per il quale è richiesta l’omologazione va eseguita una prova di durezza in conformità della norma ISO 2039-2:1987.

    La cifra della durezza per il materiale di attrito sulla superficie di sfregamento deve corrispondere al valore medio di cinque guarnizioni campione prese da diversi gruppi di prodotti (se disponibili) prendendo cinque misure in punti diversi di ogni guarnizione dei freni.

    6.   IMBALLAGGIO E MARCATURA

    6.1.

    I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o le guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo conformi al tipo omologato ai sensi del presente regolamento devono essere commercializzati in set per asse.

    6.2.

    Ciascun set per asse deve essere contenuto in una confezione sigillata realizzata in modo da evidenziare eventuali aperture.

    6.3.

    Ciascuna confezione deve recare le seguenti informazioni:

    6.3.1.

    la quantità di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o di guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo contenuti nella confezione;

    6.3.2.

    il nome o la denominazione commerciale del costruttore;

    6.3.3.

    la marca e il tipo dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o delle guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo;

    6.3.4.

    i veicoli/assi/freni per i quali detti gruppi sono omologati;

    6.3.5.

    il marchio di omologazione.

    6.4.

    Ciascuna confezione deve contenere istruzioni di montaggio in una lingua ufficiale CEE, integrate dal testo corrispondente nella lingua del paese in cui viene venduta, le quali:

    6.4.1.

    contengano un particolare riferimento alle parti accessorie;

    6.4.2.

    indichino che i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o le guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo devono essere sostituiti in set per asse;

    6.4.3.

    contengano, nel caso delle guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo, una dichiarazione generale che richiami l’attenzione sui seguenti punti:

     

    l’integrità della piattaforma, del cuscinetto e del perno della ganascia;

     

    l’assenza di distorsione, deformazione e corrosione della ganascia;

     

    il tipo e le dimensioni del chiodo da utilizzare;

     

    gli utensili per chiodatura e le forze richiesti.

    6.4.4.

    Inoltre, nel caso di sistemi di frenatura combinati ai sensi del punto 2.9 del regolamento n. 78, le informazioni devono indicare la o le combinazioni di gruppi di guarnizioni dei freni omologate.

    6.5.

    Ciascun gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o ciascuna guarnizione di ricambio dei freni a tamburo deve recare in modo permanente i seguenti dati di omologazione:

    6.5.1.

    il marchio di omologazione;

    6.5.2.

    la data di costruzione, almeno il mese e l’anno o il numero del lotto;

    6.5.3.

    la marca e il tipo delle guarnizioni dei freni.

    7.   MODIFICHE E ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DI UN GRUPPO DI RICAMBIO DELLE GUARNIZIONI DEI FRENI O DI UNA GUARNIZIONE DI RICAMBIO DEI FRENI A TAMBURO

    7.1.

    Ogni modifica del tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o del tipo di guarnizione di ricambio dei freni a tamburo deve essere notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l’omologazione del tipo. Detto servizio può:

    7.1.1.

    ritenere improbabile che le modifiche effettuate abbiano effetti negativi di rilievo e che in ogni caso il gruppo delle guarnizioni dei freni o la guarnizione dei freni a tamburo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure

    7.1.2.

    chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

    7.2.

    La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con l’indicazione delle modifiche apportate, devono essere notificati, secondo la procedura indicata nel precedente punto 4.4, alle parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento.

    7.3.

    L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione assegna un numero di serie all’estensione e informa le altre parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato I del presente regolamento.

    8.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    8.1.

    I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni o le guarnizioni di ricambio dei freni a tamburo omologati ai sensi del presente regolamento devono essere prodotti in modo conforme al tipo omologato.

    8.2.

    Si ritiene che i gruppi delle guarnizioni dei freni originali o le guarnizioni dei freni a tamburo originali oggetto di una domanda ai sensi del punto 3.2 soddisfino i requisiti del punto 8.

    8.3.

    Per verificare che i requisiti del punto 8.1 siano soddisfatti, devono essere eseguiti opportuni controlli della produzione. Tali controlli comprendono il controllo dei materiali grezzi e dei componenti utilizzati.

    8.4.

    Il detentore dell’omologazione deve in particolare:

    8.4.1.

    assicurare che per ogni tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o tipo di guarnizione di ricambio dei freni a tamburo vengano eseguite almeno le prove applicabili prescritte al punto 5.3 e una prova del comportamento all’attrito, come specificato nell’allegato 9 al presente regolamento, su base statisticamente controllata e casuale, in conformità a una procedura consueta di garanzia della qualità. Per i gruppi di guarnizioni dei freni di stazionamento è prescritta solo la prova di resistenza al taglio descritta al punto 5.3;

    8.4.2.

    assicurare l’esistenza di procedure per il controllo efficace della qualità dei prodotti;

    8.4.3.

    avere accesso alle apparecchiature di controllo necessarie per verificare la conformità di ogni tipo approvato;

    8.4.4.

    analizzare i risultati di ciascun tipo di prova al fine di verificare e assicurare la coerenza delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto della variazione di una produzione industriale;

    8.4.5.

    assicurare che i risultati delle prove vengano registrati e che i documenti allegati rimangano disponibili per un periodo da stabilire in accordo con il servizio amministrativo;

    8.4.6.

    assicurare che i campioni o i provini che risultano non conformi con il tipo di prova considerato diano luogo a un altro campionamento e a un’altra prova. È necessario adottare tutte le misure necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.

    8.5.

    L’autorità competente, che ha rilasciato l’omologazione, può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicabili a ogni unità di produzione.

    8.5.1.

    In ogni ispezione devono essere presentati all’ispettore in visita i registri di prova e i verbali di controllo della produzione.

    8.5.2.

    L’ispettore può prelevare dei campioni a caso per sottoporli a prova nel laboratorio del produttore. Il numero minimo di campioni può essere stabilito in base ai risultati della verifica eseguita dal produttore.

    8.5.3.

    Quando il livello di qualità appare insoddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove svolte conformemente al punto 8.5.2, l’ispettore deve selezionare i campioni da inviare al servizio tecnico che ha svolto le prove di omologazione.

    8.5.4.

    L’autorità competente può eseguire qualunque prova prescritta nel presente regolamento.

    8.5.5.

    Le verifiche autorizzate dall’autorità competente sono eseguite, di norma, una volta all’anno. Nel caso in cui si registrino risultati negativi nel corso di una di queste visite, l’autorità competente deve garantire che vengano prese tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità della produzione il più rapidamente possibile.

    9.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    9.1.

    L’omologazione di un tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o di un tipo di guarnizione dei freni a tamburo rilasciata a norma del presente regolamento può essere revocata se cessano di essere soddisfatti i requisiti di cui al punto 8.1.

    9.2.

    Se una delle parti contraenti dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione rilasciata in precedenza, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato I del presente regolamento.

    10.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

    Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o di un tipo di guarnizione dei freni a tamburo omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. A seguito di tale comunicazione, l’autorità informa le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato I del presente regolamento.

    11.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

    Le parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e l’indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, cui devono essere inviate le schede di omologazione, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione o cessazione definitiva della produzione emesse negli altri paesi.

    12.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    12.1.

    Le parti contraenti non possono rifiutare di rilasciare omologazioni ai sensi del presente regolamento, modificato dalla serie 01 di emendamenti.

    12.2.

    A partire dal 1o gennaio 1995, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno le omologazioni solo se il gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o la guarnizione di ricambio dei freni a tamburo approvata soddisfano i requisiti del presente regolamento, modificato dalla serie 01 di emendamenti.

    12.3.

    Le parti contraenti che applicano il presente regolamento continueranno a consentire l’installazione o l’utilizzo su un veicolo in uso di un gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni approvato ai sensi del presente regolamento, nella sua forma originale, non modificata.


    (1)  Nel presente regolamento, i riferimenti al regolamento n. 13 devono essere considerati riferimenti anche a qualunque altra norma internazionale che applica gli stessi requisiti tecnici del regolamento n. 13. I riferimenti a sezioni specifiche del regolamento devono essere interpretati di conseguenza.

    (2)  Se sul mercato non sono disponibili queste guarnizioni dei freni, possono essere utilizzate in alternativa le guarnizioni indicate al paragrafo 8.2.

    (3)  1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l’Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l’Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Serbia, 11 per il Regno Unito, 12 per l’Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda, 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per la Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30 (non assegnato), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32 per la Lettonia, 33 (non assegnato), 34 per la Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per l'Azerbaigian, 40 per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 per il Giappone, 44 (non assegnato), 45 per l'Australia, 46 per l'Ucraina, 47 per il Sud Africa, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 per il Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 per la Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo.

    (4)  L’analisi nelle condizioni più sfavorevoli deve comprendere (almeno) le seguenti caratteristiche tecniche di ciascun tipo di veicolo nella gamma di applicazioni:

    a)

    diametro del rotore;

    b)

    spessore del rotore;

    c)

    rotore ventilato o solido;

    d)

    diametro del pistone;

    e)

    raggio dinamico dello pneumatico;

    f)

    massa del veicolo;

    g)

    massa dell’asse e percentuale di frenatura dell’asse;

    h)

    massima velocità del veicolo.

    Le condizioni della prova devono essere specificate nella relativa relazione.

    (5)  Cfr. nota 4.

    (6)  Questa prova è inclusa per la conformità degli scopi di produzione. I valori minimi e le tolleranze devono essere concordati con il servizio tecnico.


    ALLEGATO 1

    COMUNICAZIONE

    [formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

    Image


    ALLEGATO 2

    SISTEMAZIONE DEL MARCHIO E DEI DATI DI OMOLOGAZIONE

    (Cfr. punto 4.7 del presente regolamento)

    Image

    a = 8 mm min.

    Il marchio di omologazione presentato sopra mostra che l’elemento in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 90. In questa illustrazione, le prime due cifre del numero di approvazione indicano che il regolamento n. 90 includeva già la serie 01 di modifiche quando è stato rilasciato il numero di omologazione; le tre cifre successive sono quelle assegnate dall’autorità che ha rilasciato l’omologazione al tipo di guarnizioni dei freni e le ultime cifre sono quelle assegnate dalla medesima autorità alla ganascia o al piatto. L’insieme delle otto cifre costituisce il numero di omologazione per quel tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni.

    Esempio di marcatura delle pastiglie

    Image

    Esempio di marcatura delle ganasce deifreni

    Image

    Esempio di marcatura di una guarnizione dei freni a tamburo

    Image

    Nota: le posizioni delle marcature e le loro posizioni reciproche quali appaiono negli esempi non sono obbligatorie.


    ALLEGATO 3

    Prescrizioni concernenti i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli delle categorie M1, M2 e N1

    1.   Conformità al regolamento n. 13

    La conformità alle prescrizioni del regolamento n. 13 deve essere dimostrata mediante la prova di un veicolo.

    1.1.   Preparazione del veicolo

    1.1.1.   Veicolo di prova

    Un veicolo rappresentativo del tipo (dei tipi) per il quale è richiesta l’omologazione del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni deve essere munito dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni del tipo per il quale è richiesta l’omologazione e dotato della strumentazione necessaria per le prove di frenatura prescritte dai regolamenti n. 13 e n. 13-H.

    Le guarnizioni dei freni sottoposte alla prova devono essere montate sui freni in questione e, fino a quando non sarà stabilita una procedura uniforme di rodaggio, devono essere rodate in base alle istruzioni del costruttore, approvate dal servizio tecnico.

    1.1.2.   Procedura di assestamento (rodaggio)

    1.1.2.1.   Disposizioni generali

    I gruppi di guarnizioni dei freni sottoposti alla prova devono essere montati sui freni in questione. Nel caso dei gruppi di ricambio di guarnizioni dei freni è necessario utilizzare nuove guarnizioni dei freni. Le guarnizioni dei freni a tamburo possono essere lavorate per ottenere il migliore contatto iniziale possibile tra le guarnizioni e il tamburo (i tamburi). Il veicolo di prova deve essere completamente carico.

    È possibile utilizzare gruppi di guarnizioni originali per freni impiegati per la prova di comparazione e già montati sul veicolo di prova a condizione che siano in buone condizioni e che non siano stati consumati per più del 20 % dello spessore originale. Non devono presentare danni, incrinature, corrosione eccessiva o segni di surriscaldamento. Devono essere assestati in base alla procedura descritta di seguito.

    1.1.2.2.   Procedura

    Percorrere almeno 50 km di distanza ed eseguire almeno 100 azionamenti del freno a varie decelerazioni (almeno tra 1 m/s2 e 5 m/s2) con velocità iniziali comprese tra 50 km/h e 120 km/h. Durante la procedura di assestamento deve essere raggiunto un intervallo di temperatura compreso tra 250 °C e 500 °C per i gruppi di pastiglie o tra 150 °C e 250 °C per gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni (misurato sulla superficie di attrito del disco o tamburo) almeno 3 volte durante la procedura di assestamento. Le temperature non devono superare i 500 °C per le pastiglie e 250 °C per i gruppi di guarnizioni dei freni.

    1.1.2.3.   Controllo della prestazione

    Frenando solo un asse alla volta eseguire 5 azionamenti dei freni da 70 km/h a 0 km/h (asse anteriore) e da 45 km/h a 0 km/h (asse posteriore) a una pressione del circuito di 4 Mpa (1) e con una temperatura iniziale di 100 °C per ogni arresto. I cinque risultati non uniformi consecutivi devono rimanere entro la tolleranza di 0,6 m/s2 (asse anteriore) o 0,4 m/s2 (asse posteriore) della loro decelerazione media di regime.

    Se questo requisito non viene soddisfatto, la procedura di assestamento conforme al punto 1.1.2.2 deve essere estesa e deve essere ripetuto il controllo della prestazione ai sensi del punto 1.1.2.3.

    1.2.   Il sistema di frenatura del veicolo deve essere sottoposto a prova in base ai requisiti stabiliti per la categoria di veicolo considerato (M1, M2 o N1) indicati nel regolamento n. 13, allegato 4, punti 1 e 2. I requisiti o le prove applicabili sono i seguenti.

    1.2.1.   Sistema di frenatura di servizio

    1.2.1.1.   Prova di tipo 0 con motore disinnestato, veicolo carico

    1.2.1.2.   Prova di tipo 0 con motore innestato, veicolo scarico e carico, ai sensi del regolamento n. 13, allegato 4, punti 1.4.3.1 (prova della stabilità) e 1.4.3.2 (solo la prova con una velocità iniziale v = 0,8 vmax)

    1.2.1.3.   Prova di tipo I

    1.2.2.   Sistema di frenatura di soccorso

    1.2.2.1.   Prova di tipo 0 con motore disinnestato, veicolo carico (non è necessario effettuare questa prova nei casi in cui sia ovvio che le prescrizioni sono soddisfatte, ad esempio sistema di frenatura con separazione diagonale del circuito)

    1.2.3.   Sistema di frenatura di stazionamento

    (Si applica soltanto se i freni per i quali è richiesta l’omologazione delle guarnizioni vengono utilizzati come freni di stazionamento).

    1.2.3.1.   Prova su un tratto in discesa con una pendenza del 18 % a veicolo carico

    1.3.   Il veicolo deve soddisfare tutte le prescrizioni di cui al regolamento n. 13, allegato 4, punto 2 relative alla categoria di veicoli considerata.

    2.   Prescrizioni supplementari

    La conformità alle prescrizioni supplementari deve essere dimostrata mediante uno dei due metodi seguenti.

    2.1.   Prova del veicolo (prova dell’asse separato)

    Per questa prova il veicolo deve essere in condizioni di pieno carico e tutti gli azionamenti dei freni devono essere effettuati con il motore disinnestato, su una strada piana.

    Il sistema di comando del freno di servizio del veicolo deve essere munito di un dispositivo atto a isolare i freni dell’asse anteriore e quelli dell’asse posteriore, in modo da consentire l’azionamento di entrambi indipendentemente l’uno dall’altro.

    Se l’omologazione del gruppo di guarnizioni dei freni è richiesta per i freni dell’asse anteriore, i freni dell’asse posteriore devono restare fuori servizio per l’intera durata della prova.

    Se l’omologazione del gruppo di guarnizioni dei freni è richiesta per i freni dell’asse posteriore, i freni dell’asse anteriore devono restare fuori servizio per l’intera durata della prova.

    2.1.1.   Prova dell’equivalenza dell’efficienza a freddo

    Deve essere eseguito un confronto tra l’efficienza a freddo del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni e quella del gruppo originale di guarnizioni dei freni, mediante il confronto dei risultati delle prove effettuate in base al metodo seguente.

    2.1.1.1.   Effettuare un minimo di sei azionamenti del freno con incrementi graduali della forza esercitata sul pedale o della pressione del circuito fino ad ottenere il bloccaggio delle ruote o, in alternativa, fino a raggiungere una decelerazione media di regime di 6 m/s2, oppure fino a esercitare sul pedale la forza massima consentita per la categoria di veicoli in questione a partire dalla velocità iniziale indicata nella tabella seguente:

    Categoria di veicolo

    Velocità di prova in km/h

    asse anteriore

    asse posteriore

    M1

    70

    45

    M2

    50

    40

    N1

    65

    50

    La temperatura iniziale dei freni all’inizio di ogni azionamento deve essere ≤ 100 °C.

    2.1.1.2.   Registrare e tracciare un grafico della forza esercitata sul pedale o della pressione del circuito e della decelerazione media di regime per ogni azionamento del freno e determinare la forza sul pedale o la pressione del circuito necessaria per ottenere (se possibile) una decelerazione media di regime di 5 m/s2 per i freni dell’asse anteriore e di 3 m/s2 per i freni dell’asse posteriore. Se non è possibile ottenere questi valori esercitando la forza massima consentita sul pedale, determinare la forza sul pedale o la pressione del circuito necessaria per ottenere la decelerazione massima.

    2.1.1.3.   Si deve ritenere che il gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni presenti caratteristiche di efficienza analoghe a quelle del gruppo originale di guarnizioni dei freni se le decelerazioni medie di regime ottenute con la stessa forza sul comando o la stessa pressione del circuito nei due terzi superiori della curva tracciata si trovano entro il 15 % di quelle ottenute con il gruppo originale di guarnizioni dei freni.

    2.1.2.   Prova della sensibilità alla velocità

    2.1.2.1.   A una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C, azionare i freni per tre volte esercitando sul pedale la forza ottenuta al punto 2.1.1.2 del presente allegato, a partire da ciascuna delle seguenti velocità:

    a)

    asse anteriore 65, 100 km/h e inoltre 135 km/h se vmax è superiore a 150 km/h;

    b)

    asse posteriore 45, 65 km/h e inoltre 90 km/h se vmax è superiore a 150 km/h.

    2.1.2.2.   Calcolare la media dei risultati ottenuti con i tre azionamenti dei freni per ciascun gruppo e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media di regime.

    2.1.2.3.   Le decelerazioni medie di regime registrate per le velocità più elevate devono rientrare nel 15 % di quelle registrate per le velocità più basse.

    2.2.   Prova su dinamometro ad inerzia

    2.2.1.   Apparecchiatura di prova

    Per queste prove il freno del veicolo in questione deve essere montato su un dinamometro ad inerzia, il quale deve essere dotato di una strumentazione tale da consentire la registrazione continua di velocità di rotazione, coppia frenante, pressione nel circuito dei freni, numero di giri dopo l’azionamento del freno, tempo di frenata e temperatura del rotore dei freni.

    2.2.2.   Condizioni di prova

    2.2.2.1.   La massa di rotazione del dinamometro deve corrispondere a metà della porzione della massa massima del veicolo gravante sull’asse indicata nella tabella seguente e al raggio di rotolamento dello pneumatico delle dimensioni massime ammesse per il tipo (i tipi) di veicolo considerato.

    Categoria di veicolo

    Porzione della massa massima del veicolo gravante sull’asse

    fronte

    retro

    M1

    0,77

    0,32

    M2

    0,69

    0,44

    N1

    0,66

    0,39

    2.2.2.2.   La velocità di rotazione iniziale del dinamometro deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo indicata nei punti 2.2.3 e 2.2.4 del presente allegato e si deve basare sul raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico.

    2.2.2.3.   I gruppi di guarnizioni sottoposti alla prova devono essere montati sui rispettivi freni e assestati (rodati) in base alla procedura seguente:

     

    Fase di rodaggio 1, 64 frenate da 80 km/h a 30 km/h a varie pressioni del circuito:

    Parametro

    Asse anteriore

    Asse anteriore

    Freno a disco

    Asse posteriore

    Freno a tamburo

    Numero di frenate per ciclo

    32

    32

    32

    Velocità del freno (km/h)

    80

    80

    80

    Velocità di rilascio (km/h)

    30

    30

    30

    Temperatura iniziale dei freni (°C)

    < 100

    < 100

    < 80

    Temperatura finale dei freni (°C)

    Non definita

    Non definita

    Non definita

    Pressione frenata 1 (kPa)

    1 500

    1 500

    1 500

    Pressione frenata 2 (kPa)

    3 000

    3 000

    3 000

    Pressione frenata 3 (kPa)

    1 500

    1 500

    1 500

    Pressione frenata 4 (kPa)

    1 800

    1 800

    1 800

    Pressione frenata 5 (kPa)

    2 200

    2 200

    2 200

    Pressione frenata 6 (kPa)

    3 800

    3 800

    3 800

    Pressione frenata 7 (kPa)

    1 500

    1 500

    1 500

    Pressione frenata 8 (kPa)

    2 600

    2 600

    2 600

    Pressione frenata 9 (kPa)

    1 800

    1 800

    1 800

    Pressione frenata 10 (kPa)

    3 400

    3 400

    3 400

    Pressione frenata 11 (kPa)

    1 500

    1 500

    1 500

    Pressione frenata 12 (kPa)

    2 600

    2 600

    2 600

    Pressione frenata 13 (kPa)

    1 500

    1 500

    1 500

    Pressione frenata 14 (kPa)

    2 200

    2 200

    2 200

    Pressione frenata 15 (kPa)

    3 000

    3 000

    3 000

    Pressione frenata 16 (kPa)

    4 600

    4 600

    4 600

    Pressione frenata 17 (kPa)

    2 600

    2 600

    2 600

    Pressione frenata 18 (kPa)

    5 100

    5 100

    5 100

    Pressione frenata 19 (kPa)

    2 200

    2 200

    2 200

    Pressione frenata 20 (kPa)

    1 800

    1 800

    1 800

    Pressione frenata 21 (kPa)

    4 200

    4 200

    4 200

    Pressione frenata 22 (kPa)

    1 500

    1 500

    1 500

    Pressione frenata 23 (kPa)

    1 800

    1 800

    1 800

    Pressione frenata 24 (kPa)

    4 600

    4 600

    4 600

    Pressione frenata 25 (kPa)

    2 600

    2 600

    2 600

    Pressione frenata 26 (kPa)

    1 500

    1 500

    1 500

    Pressione frenata 27 (kPa)

    3 400

    3 400

    3 400

    Pressione frenata 28 (kPa)

    2 200

    2 200

    2 200

    Pressione frenata 29 (kPa)

    1 800

    1 800

    1 800

    Pressione frenata 30 (kPa)

    3 000

    3 000

    3 000

    Pressione frenata 31 (kPa)

    1 800

    1 800

    1 800

    Pressione frenata 32 (kPa)

    3 800

    3 800

    3 800

    Numero di cicli

    2

    2

    2

     

    Fase di rodaggio 2, 10 frenate da 100 km/h a 5 km/h a 0,4 g di decelerazione e temperature iniziali in aumento:

    Parametro

    Asse anteriore

    Asse posteriore

    Freno a disco

    Asse posteriore

    Freno a tamburo

    Numero di arresti per ciclo

    10

    10

    10

    Velocità del freno (km/h)

    100

    100

    100

    Velocità di rilascio (km/h)

    < 5

    < 5

    < 5

    Livello di decelerazione (g)

    0,4

    0,4

    0,4

    Pressione massima (kPa)

    16 000

    16 000

    10 000

    Temperatura iniziale 1 (°C)

    < 100

    < 100

    < 100

    Temperatura iniziale 2 (°C)

    < 215

    < 215

    < 151

    Temperatura iniziale 3 (°C)

    < 283

    < 283

    < 181

    Temperatura iniziale 4 (°C)

    < 330

    < 330

    < 202

    Temperatura iniziale 5 (°C)

    < 367

    < 367

    < 219

    Temperatura iniziale 6 (°C)

    < 398

    < 398

    < 232

    Temperatura iniziale 7 (°C)

    < 423

    < 423

    < 244

    Temperatura iniziale 8 (°C)

    < 446

    < 446

    < 254

    Temperatura iniziale 9 (°C)

    < 465

    < 465

    < 262

    Temperatura iniziale 10 (°C)

    < 483

    < 483

    < 270

    Numero di cicli

    1

    1

    1

     

    Recupero, 18 frenate da 80 km/h a 30 km/h alla pressione di 3 000 kPa:

    Parametro

    Asse anteriore

    Asse posteriore

    Freno a disco

    Asse posteriore

    Freno a tamburo

    Numero di arresti per ciclo

    18

    18

    18

    Velocità del freno (km/h)

    80

    80

    80

    Velocità di rilascio (km/h)

    30

    30

    30

    Pressione (kPa)

    3 000

    3 000

    3 000

    Temperatura iniziale del freno (°C)

    < 100

    < 100

    < 80

    Temperatura finale del freno (°C)

    Non definita

    Non definita

    Non definita

    Numero di cicli

    1

    1

    1

    2.2.2.4.   Effettuare cinque azionamenti del freno da 80 km/h a 0 km/h a una pressione del circuito di 4 MPa e con una temperatura iniziale di 100 °C per ogni arresto. I cinque risultati non uniformi consecutivi devono rimanere entro la tolleranza di 0,6 m/s2 della loro decelerazione media di regime.

    Se questo requisito non viene soddisfatto, è necessario ripetere la prima parte della procedura di assestamento «fase di assestamento 1» finché non viene raggiunta la stabilità di prestazione richiesta.

    2.2.2.5.   È ammesso l’impiego di un sistema di raffreddamento ad aria. La velocità del flusso d’aria sul freno durante l’azionamento del freno sarà pari a:

    varia = 0,33 v

    dove:

    v = velocità di prova del veicolo all’avvio della frenata.

    2.2.3.   Prova dell’equivalenza dell’efficienza a freddo

    Deve essere eseguito un confronto tra l’efficienza a freddo del gruppo di ricambio di guarnizioni dei freni e quella del gruppo originale di guarnizioni dei freni, mediante il confronto dei risultati delle prove effettuate in base al metodo seguente.

    2.2.3.1.   A partire dalla velocità iniziale di 80 km/h per M1 e N1 e di 60 km/h per M2 e con temperatura dei freni ≤ 100 °C all’inizio di ogni azionamento, effettuare un minimo di sei azionamenti del freno con incrementi graduali della pressione del circuito fino a raggiungere una decelerazione media di regime di 6 m/s2.

    2.2.3.2.   Registrare e tracciare un grafico della pressione del circuito e della decelerazione media di regime per ogni azionamento del freno e determinare la pressione del circuito necessaria per ottenere 5 m/s2.

    2.2.3.3.   Si deve ritenere che il gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni presenti caratteristiche di efficienza analoghe a quelle del gruppo originale di guarnizioni dei freni se le decelerazioni medie di regime ottenute con la stessa forza sul comando o la stessa pressione del circuito nei due terzi superiori della curva tracciata si trovano entro il 15 % di quelle ottenute con il gruppo originale di guarnizioni dei freni.

    2.2.4.   Prova della sensibilità alla velocità

    2.2.4.1.   A una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C e utilizzando la pressione del circuito ottenuta al punto 2.2.3.2 azionare i freni per tre volte a partire da velocità di rotazione corrispondenti alle velocità lineari del veicolo di:

    a)

    75, 120 km/h e inoltre 160 km/h, dove vmax supera i 150 km/h.

    2.2.4.2.   Calcolare la media dei risultati ottenuti con i tre azionamenti dei freni per ciascun gruppo e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media di regime.

    2.2.4.3.   Le decelerazioni medie di regime registrate per le velocità più elevate devono rientrare nel 15 % di quelle registrate per le velocità più basse.


    (1)  Per i sistemi di frenatura diversi da quelli idraulici deve essere utilizzato un valore equivalente.


    ALLEGATO 4

    Prescrizioni concernenti i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e le guarnizioni dei freni a tamburo per i veicoli delle categorie M3, N2 e N3

    1.   Prova del veicolo

    1.1.   Veicolo di prova

    Un veicolo rappresentativo del tipo (dei tipi) per il quale è richiesta l’omologazione del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o della guarnizione del freno a tamburo deve essere munito dei gruppi di guarnizioni dei freni o delle guarnizioni dei freni a tamburo del tipo per il quale è richiesta l’omologazione e dotato della strumentazione necessaria per le prove di frenatura prescritte dal regolamento n. 13.

    Le guarnizioni dei freni sottoposte alla prova devono essere montate sui freni in questione e, fino a quando non sarà stabilita una procedura uniforme di rodaggio, devono essere rodate in base alle istruzioni del costruttore, approvate dal servizio tecnico.

    1.2.   Prove e requisiti

    1.2.1.   Conformità al regolamento n. 13

    1.2.1.1.   Il sistema di frenatura del veicolo deve essere sottoposto a prova in base ai requisiti stabiliti per la categoria di veicolo considerata (M3, N2 o N3) indicati nel regolamento n. 13, allegato 4, punti 1 e 2. I requisiti o le prove applicabili sono i seguenti.

    1.2.1.1.1.

    Sistema di frenatura di servizio

    1.2.1.1.1.1.

    Prova di tipo 0 con motore disinnestato, veicolo carico

    1.2.1.1.1.2.

    Prova di tipo 0 con motore innestato, veicolo scarico e carico, ai sensi del regolamento n. 13, allegato 4, punti 1.4.3.1 (prova della stabilità) e 1.4.3.2 (solo la prova con una velocità iniziale v = 0,8 vmax).

    1.2.1.1.1.3.

    Prova di tipo I ai sensi del regolamento n. 13, allegato 4, punti 1.5.1 e 1.5.3.

    1.2.1.1.1.4.

    Prova di tipo II

    Il veicolo carico deve essere sottoposto alle prove in modo che l’assorbimento di energia sia equivalente a quello che si registra nello stesso tempo per un veicolo carico condotto a una velocità media di 30 km/h su un percorso di 6 km in discesa con pendenza del 2,5 % con rapporto di trasmissione disinserito ed energia di frenatura ricavata unicamente dai freni di servizio.

    1.2.1.1.2.

    Sistema di frenatura di soccorso

    1.2.1.1.2.1.

    Prova di tipo 0 con motore disinnestato, veicolo carico (non è necessario effettuare questa prova se è coperta dalle prove conformi al punto 1.2.2 del presente allegato).

    1.2.1.1.3.

    Sistema di frenatura di stazionamento

    (Si applica soltanto se i freni per i quali è richiesta l’omologazione delle guarnizioni vengono utilizzati come freni di stazionamento).

    1.2.1.1.3.1.

    Prova su un tratto in discesa con una pendenza del 18 % a veicolo carico

    1.2.1.2.   Il veicolo deve soddisfare tutte le prescrizioni di cui al regolamento n. 13, allegato 4, punto 2, relative alla categoria di veicoli considerata.

    1.2.2.   Prescrizioni supplementari (prova dell’asse separato)

    Per le prove indicate di seguito il veicolo deve essere in condizioni di pieno carico e tutti gli azionamenti dei freni devono essere effettuati con il motore disinnestato, su una strada piana.

    Il sistema di comando del freno di servizio del veicolo deve essere munito di un dispositivo atto ad isolare i freni dell’asse anteriore e quelli dell’asse posteriore, in modo da consentire l’azionamento di entrambi indipendentemente l’uno dall’altro.

    Se l’omologazione del gruppo di guarnizioni dei freni o delle guarnizioni dei freni a tamburo è richiesta per i freni dell’asse anteriore, i freni dell’asse posteriore devono restare fuori servizio per l’intera durata della prova.

    Se l’omologazione del gruppo di guarnizioni dei freni o delle guarnizioni dei freni a tamburo è richiesta per i freni dell’asse posteriore, i freni dell’asse anteriore devono restare fuori servizio per l’intera durata della prova.

    1.2.2.1.   Prova dell’equivalenza dell’efficienza a freddo

    Deve essere eseguito un confronto tra l’efficienza a freddo del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o della guarnizione dei freni a tamburo e quella del gruppo originale di guarnizioni dei freni o della guarnizione originale dei freni a tamburo, mediante il confronto dei risultati delle prove effettuate in base al metodo seguente.

    1.2.2.1.1.

    Effettuare un minimo di sei azionamenti del freno con incrementi graduali della forza esercitata sul pedale o della pressione del circuito fino ad ottenere il bloccaggio delle ruote o, in alternativa, fino a raggiungere una decelerazione media di regime di 3,5 m/s2 oppure fino a esercitare sul pedale la forza massima consentita o fino a raggiungere la pressione massima del circuito a partire da una velocità iniziale di 45 km/h e con una temperatura dei freni di ≤ 100 °C all’inizio di ogni azionamento.

    1.2.2.1.2.

    Registrare e tracciare un grafico della forza esercitata sul pedale o della pressione del circuito e della decelerazione media di regime per ogni azionamento del freno e determinare la forza sul pedale o la pressione del circuito necessaria per ottenere (se possibile) una decelerazione media di regime di 3 m/s2. Se non è possibile ottenere questo valore determinare in alternativa la forza sul pedale o la pressione del circuito necessaria per ottenere la decelerazione massima.

    1.2.2.1.3.

    Si deve ritenere che il gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o la guarnizione di ricambio dei freni a tamburo presenti caratteristiche di efficienza analoghe a quelle del gruppo originale di guarnizioni dei freni o della guarnizione originale dei freni a tamburo se le decelerazioni medie di regime ottenute con la stessa forza sul comando o la stessa pressione del circuito nei due terzi superiori della curva tracciata si trovano entro il 15 % di quelle ottenute con il gruppo originale di guarnizioni dei freni o con la guarnizione originale dei freni a tamburo.

    1.2.2.2.   Prova della sensibilità alla velocità

    1.2.2.2.1.

    Ad una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C, azionare i freni per tre volte esercitando sul pedale la forza ottenuta al punto 1.2.2.1.2 del presente allegato, a partire da ciascuna delle seguenti velocità:

     

    da 40 km/h fino a 20 km/h,

     

    da 60 km/h fino a 40 km/h, e

     

    da 80 km/h fino a 60 km/h (se vmax ≥ 90 km/h).

    1.2.2.2.2.

    Calcolare la media dei risultati ottenuti con i tre azionamenti dei freni per ciascun gruppo e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media di regime.

    1.2.2.2.3.

    Le decelerazioni medie di regime registrate per le velocità più elevate devono rientrare nel 25 % di quella registrata per la velocità più bassa.

    2.   Prova su dinamometro ad inerzia

    2.1.   Apparecchiatura di prova

    Per queste prove il freno del veicolo in questione deve essere montato su un dinamometro ad inerzia, il quale deve essere dotato di una strumentazione tale da consentire la registrazione continua di velocità di rotazione, coppia frenante, pressione nel circuito dei freni, numero di giri dopo l’azionamento del freno, tempo di frenata e temperatura del rotore dei freni.

    2.1.1.   Condizioni di prova

    2.1.1.1.

    La massa di rotazione del dinamometro deve corrispondere a metà della porzione dell’asse di 0,55 della massa massima del veicolo e al raggio di rotolamento dello pneumatico delle dimensioni massime ammesse per il tipo (i tipi) di veicolo considerato.

    2.1.1.2.

    La velocità di rotazione iniziale del dinamometro deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo indicata nei punti riportati di seguito e si deve basare sulla media dei raggi di rotolamento dinamico degli pneumatici più grande e più piccolo ammessi per quel tipo (quei tipi) di veicolo.

    2.1.1.3.

    I gruppi di guarnizioni o le guarnizioni dei freni a tamburo sottoposti alla prova devono essere montati sui freni e, finché non viene stabilita una procedura di rodaggio fissa, devono essere rodati in base alle istruzioni del costruttore, in accordo con il servizio tecnico.

    2.1.1.4.

    Se viene utilizzato un sistema di raffreddamento ad aria, la velocità del flusso d’aria sul freno sarà pari a:

    varia = 0,33v

    dove:

    v = velocità di prova del veicolo all’avvio della frenatura.

    2.1.1.5.

    Il cilindro di attuazione installato sul freno deve essere delle dimensioni più piccole ammesse per quel tipo (quei tipi) di veicolo.

    2.2.   Prove e prescrizioni

    2.2.1.   Prove derivate dal regolamento n. 13

    2.2.1.1.   Prova di tipo 0

    A partire dalla velocità iniziale di 60 km/h con temperatura dei freni ≤ 100 °C all’inizio di ogni azionamento, effettuare un minimo di sei azionamenti del freno con incrementi graduali della pressione del circuito fino alla pressione assicurata costantemente dal sistema di frenatura del tipo (dei tipi) di veicolo (ad esempio interruzione della pressione del compressore). Deve essere raggiunta una decelerazione media di regime di almeno 5 m/s2.

    2.2.1.2.   Prova di tipo 0, efficienza ad alta velocità

    A una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C all’inizio di ciascun azionamento, azionare i freni per tre volte, a partire da una velocità di 100 km/h, per l’omologazione di veicoli di categoria N2 e di 90 km/h per l’omologazione di veicoli delle categorie M3 e N3 utilizzando la pressione del circuito garantita definita al punto 2.2.1.1. Il valore medio delle decelerazioni medie di regime ottenute nei tre azionamenti deve essere pari almeno a 4 m/s2.

    2.2.1.3.   Prova di tipo I

    2.2.1.3.1.   Procedura di riscaldamento

    Effettuare 20 frenate consecutive con v1 = 60 km/h e v2 = 30 km/h con una durata del ciclo di 60 s iniziando a una temperatura dei freni di ≤ 100 °C al primo azionamento dei freni. La pressione del circuito deve corrispondere a una decelerazione di 3 m/s2 al primo azionamento e deve rimanere costante durante gli azionamenti successivi.

    2.2.1.3.2.   Efficienza a caldo

    Al termine della procedura di riscaldamento si deve misurare l’efficienza a caldo nelle condizioni indicate al precedente punto 2.2.1.1 utilizzando la pressione del circuito garantita definita al punto 2.2.1.1 (le condizioni di temperatura possono essere diverse). La decelerazione media di regime con i freni riscaldati non deve essere inferiore al 60 % del valore ottenuto con i freni freddi oppure a 4 m/s2.

    2.2.1.3.3.   Ripristino

    120 s dopo l’azionamento dei freni per l’efficienza a caldo, eseguire 5 arresti completi con la pressione del circuito utilizzata al precedente punto 2.2.1.3.1 e con intervalli di almeno 2 minuti dalla velocità iniziale di 60 km/h. All’inizio del quinto azionamento la temperatura dei freni dovrà essere ≤ 100 °C e la decelerazione media di regime ottenuta dovrà essere compresa entro il 10 % di quella calcolata a partire dal rapporto pressione del circuito/decelerazione della prova di tipo 0 a 60 km/h.

    2.2.1.4.   Prova di tipo II

    2.2.1.4.1.   Procedura di riscaldamento

    I freni devono essere riscaldati applicando una coppia frenante costante corrispondente a una decelerazione di 0,15 m/s2 a una velocità costante di 30 km/h per 12 minuti.

    2.2.1.4.2.   Efficienza a caldo

    Al termine della procedura di riscaldamento si deve misurare l’efficienza a caldo nelle condizioni indicate al precedente punto 2.2.1.1 utilizzando la pressione del circuito garantita definita al punto 2.2.1.1 (le condizioni di temperatura possono essere diverse). La decelerazione media di regime con i freni riscaldati non deve essere inferiore a 3,75 m/s2.

    2.2.1.5.   Prova statica per le prestazioni di stazionamento

    2.2.1.5.1.

    Per l’intera gamma di applicazioni determinare le condizioni più sfavorevoli relative alla forza applicata al freno, alla massa massima del veicolo che deve essere frenata da un asse e al raggio dello pneumatico.

    2.2.1.5.2.

    Applicare la frenata con la forza esercitata stabilita al precedente punto 2.2.1.5.1.

    2.2.1.5.3.

    Applicare una torsione con piccoli incrementi all’asse del dinamometro per far ruotare il tamburo o il disco. Misurare la torsione applicata al freno nel momento in cui l’asse del dinamometro inizia a muoversi e calcolare la forza corrispondente di frenata sull’asse utilizzando il raggio dello pneumatico, come stabilito al punto 2.2.1.5.1.

    2.2.1.5.4.

    La forza frenante misurata al punto 2.2.1.5.3 divisa per la metà della massa del veicolo, determinata al punto 2.2.1.5.1 deve dare come risultato almeno un quoziente di 0,18.

    2.2.2.   Prova dell’equivalenza dell’efficienza a freddo

    Deve essere eseguito un confronto tra l’efficienza a freddo del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o della guarnizione di ricambio dei freni a tamburo e quella del gruppo originale di guarnizioni dei freni o della guarnizione originale di freni a tamburo, mediante il confronto dei risultati della prova di tipo 0, come descritto al punto 2.2.1.1.

    2.2.2.1.   La prova di tipo 0 prescritta al punto 2.2.1.1 deve essere eseguita con un set del gruppo originale di guarnizioni dei freni o di guarnizioni originali dei freni a tamburo.

    2.2.2.2.   Si deve ritenere che il gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o la guarnizione di ricambio dei freni a tamburo presenti caratteristiche di efficienza analoghe a quelle del gruppo originale di guarnizioni dei freni o della guarnizione originale dei freni a tamburo se le decelerazioni medie di regime ottenute con la stessa pressione del circuito nei due terzi superiori della curva tracciata si trovano entro il 15 % di quelle ottenute con il gruppo originale di guarnizioni dei freni o con la guarnizione originale dei freni a tamburo.

    2.2.3.   Prova della sensibilità alla velocità

    2.2.3.1.

    A una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C e utilizzando la pressione del circuito ottenuta al punto 2.2.1.1, azionare i freni per tre volte a partire da ciascuna delle seguenti velocità:

     

    da 60 km/h a 30 km/h,

     

    da 80 km/h a 60 km/h, e

     

    da 110 km/h a 80 km/h (se vmax ≥ 90 km/h).

    2.2.3.2.

    Calcolare la media dei risultati ottenuti con i tre azionamenti dei freni per ciascun gruppo e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media di regime.

    2.2.3.3.

    Le decelerazioni medie di regime registrate per le velocità più elevate devono rientrare nel 25 % di quelle registrate per le velocità più basse.


    ALLEGATO 5

    Prescrizioni concernenti i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli delle categorie O1 e O2

    1.   Disposizioni generali

    Il metodo descritto nel presente allegato si basa su una prova su dinamometro a inerzia. In alternativa, le prove possono essere eseguite su un veicolo di prova o su un banco di prova di rotolamento, purché si ottengano le stesse condizioni di prova e gli stessi parametri rilevati con una prova su dinamometro a inerzia.

    2.   Apparecchiatura di prova

    Per queste prove il freno del veicolo in questione deve essere montato su un dinamometro a inerzia, il quale deve essere dotato di una strumentazione tale da consentire la registrazione continua di velocità di rotazione, coppia frenante, pressione nel circuito dei freni o forza di azionamento, numero di giri dopo l’azionamento del freno, tempo di frenata e temperatura del rotore dei freni.

    2.1.   Condizioni di prova

    2.1.1.   La massa di rotazione del dinamometro deve corrispondere a metà della porzione della massa massima del veicolo gravante sull’asse ed al raggio di rotolamento dello pneumatico delle dimensioni massime ammesse per il tipo (i tipi) di veicolo considerato.

    2.1.2.   La velocità di rotazione iniziale del dinamometro deve corrispondere alla velocità lineare del veicolo indicata al punto 3.1 del presente allegato e si deve basare sul raggio di rotolamento dinamico dello pneumatico delle dimensioni minime ammesse per il tipo (i tipi) di veicolo considerato.

    2.1.3.   Le guarnizioni dei freni sottoposte alla prova devono essere montate sui freni in questione e, fino a quando non sarà stabilita una procedura uniforme di rodaggio, devono essere rodate in base alle istruzioni del costruttore, approvate dal servizio tecnico.

    2.1.4.   Se viene usato un sistema di raffreddamento ad aria, la velocità del flusso di aria al freno sarà pari a:

    varia = 0,33 v

    dove:

    v = velocità di prova del veicolo all’azionamento della frenatura.

    2.1.5.   Il dispositivo di azionamento montato sul freno deve corrispondere all’impianto montato sul veicolo.

    3.   Prove e prescrizioni

    3.1.   Prova di tipo 0

    A partire da una velocità iniziale di 60 km/h ed una temperatura dei freni ≤ 100 °C all’inizio di ogni azionamento, effettuare un minimo di sei azionamenti consecutivi del freno ad incrementi graduali della pressione del circuito o della forza di azionamento fino a raggiungere la pressione massima del circuito oppure una decelerazione di 6 m/s2. Ripetere l’ultimo azionamento del freno con una velocità iniziale di 40 km/h.

    3.2.   Prova di tipo I

    3.2.1.   Procedura di riscaldamento

    Il freno deve essere riscaldato mediante frenate continue, conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 13, allegato 4, punto 1.5.2, a partire da una temperatura del rotore dei freni ≤ 100 °C.

    3.2.2.   Efficienza a caldo

    Al termine della procedura di riscaldamento si deve misurare l’efficienza a caldo a partire da una velocità iniziale di 40 km/h, nelle condizioni di cui al precedente punto 3.2.1, con la stessa pressione del circuito o la stessa forza di azionamento (le condizioni di temperatura possono essere diverse). La decelerazione media di regime con i freni riscaldati non deve essere inferiore al 60 % del valore ottenuto con i freni freddi oppure a 3,5 m/s2.

    3.3.   Prova dell’equivalenza dell’efficienza a freddo

    Deve essere eseguito un confronto tra l’efficienza a freddo del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni e quella del gruppo di guarnizioni originale confrontando i risultati delle prove di tipo 0 di cui al punto 3.1.

    3.3.1.   La prova di tipo 0 prescritta al punto 3.1 deve essere effettuata con un set del gruppo originale di guarnizioni dei freni.

    3.3.2.   Si deve ritenere che il gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni presenti caratteristiche di efficienza analoghe a quelle del gruppo originale di guarnizioni dei freni se le decelerazioni medie di regime ottenute con la stessa pressione del circuito o la stessa forza di azionamento nei due terzi superiori della curva tracciata si trovano entro il 15 % di quelle ottenute con il gruppo originale di guarnizioni dei freni.


    ALLEGATO 6

    Prescrizioni concernenti i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e le guarnizioni dei freni a tamburo per i veicoli delle categorie O3 e O4

    1.   Condizioni di prova

    Le prove indicate nel presente allegato possono essere eseguite alternativamente su un veicolo di prova, su un dinamometro a inerzia o su un banco di prova di rotolamento alle stesse condizioni indicate nel regolamento 13, allegato 11, appendice 2, punti da 3.1 a 3.4.

    Le guarnizioni dei freni sottoposte alla prova devono essere montate sui freni in questione e, fino a quando non sarà stabilita una procedura uniforme di rodaggio, devono essere rodate in base alle istruzioni del costruttore, approvate dal servizio tecnico.

    2.   Prove e prescrizioni

    2.1.   Conformità al regolamento n. 13, allegato 11

    I freni devono essere sottoposti a prova conformemente ai requisiti del regolamento n. 13, allegato 11, appendice 2, punto 3.5.

    2.1.1.

    I risultati devono essere riportati in una forma conforme al regolamento n. 13, allegato 11, appendice 3.

    2.1.2.

    Deve essere eseguito un confronto tra questi risultati e quelli ottenuti con i gruppi originali di guarnizioni dei freni o con le guarnizioni originali dei freni a tamburo nelle stesse condizioni.

    2.1.3.

    L’efficienza a caldo alla stessa torsione ottenuta dal gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o dalla guarnizione di ricambio dei freni a tamburo nella prova di tipo I o nella prova di tipo III (a seconda dei casi) sarà:

    a)

    pari o superiore all’efficienza a caldo del gruppo originale di guarnizioni dei freni o della guarnizione originale dei freni a tamburo; o

    b)

    almeno il 90 % dell’efficienza a freddo del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o della guarnizione di ricambio dei freni a tamburo.

    La corsa corrispondente dell’attuatore non deve essere ≥ 110 % al valore ottenuto con il gruppo originale delle guarnizioni dei freni o con la guarnizione originale dei freni a tamburo e non deve superare il valore sp definito all’allegato 11, appendice 2, punto 2, del regolamento n. 13. Nel caso in cui il gruppo originale di guarnizioni dei freni o la guarnizione originale dei freni a tamburo siano stati sottoposti a prova in base ai requisiti della prova di tipo II, valgono i requisiti minimi del regolamento n. 13, allegato 4, punto 1.7.2 (prova di tipo III), per il gruppo di ricambio di guarnizioni dei freni o per la guarnizione dei freni a tamburo.

    2.2.   Prova dell’equivalenza dell’efficienza a freddo (tipo 0)

    2.2.1.

    In base alle condizioni del punto 1 del presente allegato e a partire da una velocità iniziale di 60 km/h con temperatura dei freni ≤ 100 °C effettuare 6 azionamenti del freno con incrementi graduali della forza sul comando o della pressione del circuito fino a 6,5 bar o a una decelerazione raggiunta di 6 m/s2.

    2.2.2.

    Registrare e tracciare un grafico della forza esercitata sul comando o della pressione del circuito e della torsione frenante media o della decelerazione media di regime per ogni applicazione.

    2.2.3.

    Confrontare i risultati con quelli ottenuti con i gruppi originali di guarnizioni dei freni o con le guarnizioni originali dei freni a tamburo alle stesse condizioni di prova.

    2.2.4.

    Si deve ritenere che il gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni o la guarnizione di ricambio dei freni a tamburo presenti caratteristiche di efficienza analoghe a quelle del gruppo originale di guarnizioni dei freni o della guarnizione originale dei freni a tamburo se le decelerazioni medie di regime ottenute con la stessa forza sul comando o la stessa pressione del circuito nei due terzi superiori della curva tracciata si trovano entro – 5 % e + 15 % di quelle ottenute con il gruppo originale di guarnizioni dei freni o con la guarnizione originale dei freni a tamburo.


    ALLEGATO 7

    Prescrizioni concernenti i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per i veicoli della categoria L

    1.   Condizioni di prova

    1.1.   Un veicolo rappresentativo del tipo (dei tipi) per il quale è richiesta l’omologazione del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni deve essere munito dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni del tipo per il quale è richiesta l’omologazione e dotato della strumentazione necessaria per le prove di frenatura prescritte dal regolamento n. 78.

    1.2.   I gruppi di guarnizioni dei freni sottoposti alla prova devono essere montati sui freni in questione e, fino a quando non sarà stabilita una procedura uniforme di rodaggio, devono essere rodati in base alle istruzioni del costruttore, approvate dal servizio tecnico.

    1.3.   Nel caso dei gruppi di guarnizioni dei freni per i veicoli con un sistema di frenatura combinata ai sensi del punto 2.9 del regolamento n. 78, deve essere sottoposta a prova la combinazione (le combinazioni) dei gruppi di guarnizioni dei freni per l’asse anteriore e posteriore cui deve essere applicata l’omologazione.

    La combinazione può consistere in gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per entrambi gli assi e/o in un gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni su un asse e un gruppo originale di guarnizioni dei freni sull’altro asse.

    2.   Prove e requisiti

    2.1.   Conformità al regolamento n. 78

    2.1.1.   Il sistema di frenatura del veicolo deve essere sottoposto a prova in base ai requisiti stabiliti per la categoria di veicolo in questione (L1, L2, L3, L4 o L5) indicati nel regolamento n. 78, allegato 3, punto 1. I requisiti o le prove applicabili sono i seguenti.

    2.1.1.1.   Prova di tipo 0 con motore disinnestato

    La prova deve essere eseguita soltanto in condizioni di veicolo carico. Effettuare almeno sei azionamenti del freno con incrementi graduali della forza esercitata sul comando o della pressione del circuito fino ad ottenere il bloccaggio delle ruote o, in alternativa, fino a raggiungere una decelerazione di 6 m/s2 oppure fino a esercitare sul comando la forza massima consentita.

    2.1.1.2.   Prova di tipo 0 con motore innestato

    Valida soltanto per i veicoli di categoria L3, L4 e L5.

    2.1.1.3.   Prova di tipo 0 con motore disinnestato e freni bagnati

    Non applicabile ai veicoli di categoria L5 o nei casi in cui i freni a tamburo o i freni a disco completamente integrati non siano stati sottoposti a questa prova durante l’omologazione ai sensi del regolamento n. 78.

    2.1.1.4.   Prova di tipo I

    Applicabile unicamente ai veicoli di categoria L3, L4 e L5.

    2.1.2.   Il veicolo deve soddisfare tutte le prescrizioni di cui al regolamento n. 78, allegato 3, punto 2, relative alla categoria di veicoli considerata.

    2.2.   Prescrizioni supplementari

    2.2.1.   Prova dell’equivalenza dell’efficienza a freddo

    Deve essere eseguito un confronto tra l’efficienza a freddo del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni e quella del gruppo originale di guarnizioni dei freni, comparando i risultati della prova di tipo 0 descritta al punto 2.1.1.1.

    2.2.1.1.   La prova di tipo 0 prescritta al punto 2.1.1.1 deve essere eseguita con un set del gruppo originale di guarnizioni dei freni.

    2.2.1.2.   Si deve ritenere che il gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni presenti caratteristiche di efficienza analoghe a quelle del gruppo originale di guarnizioni dei freni se le decelerazioni medie di regime ottenute con la stessa pressione del circuito nei due terzi superiori della curva tracciata si trovano entro il 15 % di quelle ottenute con il gruppo originale di guarnizioni dei freni.

    2.2.2.   Prova della sensibilità alla velocità

    Questa prova è applicabile unicamente ai veicoli di categoria L3, L4 e L5 e deve essere eseguita con il veicolo carico alle condizioni della prova di tipo 0, con motore disinnestato. Tuttavia, le velocità di prova sono diverse.

    2.2.2.1.   A partire dai risultati della prova di tipo 0 descritta al punto 2.1.1.1 stabilire la forza sul comando o la pressione del circuito corrispondente alla decelerazione media di regime minima richiesta per la categoria di veicolo considerata.

    2.2.2.2.   A una temperatura iniziale dei freni ≤ 100 °C e utilizzando la forza esercitata sul comando o la pressione del circuito ottenuta al punto 2.2.2.1, azionare i freni per tre volte a partire da ciascuna delle seguenti velocità:

    40 km/h, 80 km/h e 120 km/h (se vmax ≥ 130 km/h)

    2.2.2.3.   Calcolare la media dei risultati ottenuti con i tre azionamenti dei freni per ciascun gruppo e tracciare un grafico della velocità rispetto alla corrispondente decelerazione media di regime.

    2.2.2.4.   Le decelerazioni medie di regime registrate per le velocità più elevate devono rientrare nel 15 % di quelle registrate per la velocità più bassa.


    ALLEGATO 8

    Prescrizioni tecniche per i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati all’uso in sistema di frenatura di stazionamento separato indipendente dal sistema di frenatura del veicolo

    1.   CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO N. 13

    La conformità con i requisiti del regolamento n. 13 deve essere dimostrata in una prova del veicolo.

    1.1.   Prova del veicolo

    Un veicolo rappresentativo del tipo (dei tipi) per il quale è richiesta l’omologazione del gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni deve essere munito dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni del tipo per il quale è richiesta l’omologazione e dotato della strumentazione necessaria per le prove di frenatura prescritte dal regolamento n. 13. Il veicolo deve essere a pieno carico. Le guarnizioni dei freni sottoposte alla prova devono essere montate sui freni in questione e non devono essere rodate.

    1.2.   Il sistema di frenatura di stazionamento del veicolo deve essere sottoposto a prova conformemente a tutti i requisiti pertinenti indicati nel regolamento n. 13, allegato 4, punto 2.3.


    ALLEGATO 9

    DETERMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALL’ATTRITO DELLE GUARNIZIONI DEI FRENI MEDIANTE PROVA SU MACCHINA

    1.   INTRODUZIONE

    1.1.   Campioni di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni devono essere sottoposti a prova su una macchina capace di creare le condizioni di prova e di applicare le procedure descritte nel presente allegato.

    1.2.   I risultati della prova devono essere analizzati per determinare il comportamento all’attrito dei campioni.

    1.3.   Il comportamento all’attrito dei campioni viene messo a confronto per verificarne la conformità agli standard registrati per un tipo di gruppo di ricambio delle guarnizioni dei freni.

    2.   GRUPPI DI RICAMBIO DELLE GUARNIZIONI DEI FRENI PER VEICOLI DI CATEGORIA M1, M2, N1, O1, O2, E L

    2.1.   Apparecchiatura

    2.1.1.   La macchina deve essere tale da poter incorporare e azionare un freno di dimensioni normali simile a quelli montati sull’asse del veicolo utilizzato per le prove di omologazione di cui al punto 5 del presente regolamento.

    2.1.2.   Le velocità di rotazione del disco o del tamburo devono essere di 660 ± 10 1/min (1) senza carico e non devono scendere al di sotto di 600 1/min a pieno carico.

    2.1.3.   I cicli di prova e gli azionamenti del freno durante questi ultimi devono essere regolabili e automatici.

    2.1.4.   Si devono registrare la coppia o la pressione del freno (metodo con coppia costante) e la temperatura delle superfici operative.

    2.1.5.   Si dovrà disporre che sul freno sia indirizzato un getto d’aria di raffreddamento con una portata di 600 ± 60 m3/h.

    2.2.   Procedura di prova

    2.2.1.   Preparazione dei campioni

    La sequenza di assestamento predisposta dal costruttore deve garantire una superficie minima di contatto dell’80 % nel caso delle pastiglie, senza superare una temperatura della superficie di 300 °C e del 70 % nel caso delle ganasce primarie senza superare una temperatura di 200 °C.

    2.2.2.   Sequenza della prova

    La sequenza della prova prevede un numero di cicli di frenatura consecutivi divisi in X intervalli nei quali si avranno cinque secondi di azionamento del freno seguiti da dieci secondi di rilascio del freno.

    Si può utilizzare uno dei due metodi seguenti.

    2.2.2.1.   Sequenza della prova con pressione costante

    2.2.2.1.1.   Gruppi di pastiglie

    La pressione idraulica p sotto il pistone (i pistoni) della pinza deve essere costante, secondo la formula:

    Formula

    Md

    =

    150 Nm per Ak ≤ 18,1 cm2

    Md

    =

    300 Nm per Ak > 18,1 cm2

    Ak

    =

    area del pistone (dei pistoni) della pinza

    rw

    =

    raggio effettivo del disco

    Numero del ciclo

    Numero di azionamenti del freno X

    Temperatura iniziale del rotore del freno

    (°C)

    Temperatura massima del rotore del freno

    (°C)

    Raffreddamento forzato

    1

    1 × 10

    ≤ 60

    non definita

    no

    2-6

    5 × 10

    100

    non definita (350) (2)

    no

    7

    1 × 10

    100

    non definita

    2.2.2.1.2.   Gruppi di ganasce

    La pressione media di contatto in corrispondenza della superficie utile della guarnizione dei freni deve essere costante a 22 ± 6 N/cm2, calcolata per un freno statico senza autoalimentazione.

    Numero del ciclo

    Numero di azionamenti del freno X

    Temperatura iniziale del rotore del freno

    (°C)

    Temperatura massima del rotore del freno

    (°C)

    Raffreddamento forzato

    1

    1 × 10

    ≤ 60

    200

    2

    1 × 10

    100

    non definita

    no

    3

    1 × 10

    100

    200

    4

    1 × 10

    100

    non definita

    no

    2.2.2.2.   Sequenza della prova con torsione costante

    Questo metodo si applica soltanto ai gruppi di pastiglie. La coppia frenante deve essere costante con una tolleranza del ± 5 % e regolata in modo da garantire le temperature massime del rotore del freno indicate nella tabella seguente.

    Numero del ciclo

    Numero di azionamenti del freno X

    Temperatura iniziale del rotore del freno

    (°C)

    Temperatura massima del rotore del freno

    (°C)

    Raffreddamento forzato

    1

    1 × 5

    ≤ 60

    300-350 (200-250) (3)

    no

    2-4

    3 × 5

    100

    300-350 (200-250)

    no

    5

    1 × 10

    100

    500-600 (300-350)

    no

    6-9

    4 × 5

    100

    300-350 (200-250)

    no

    10

    1 × 10

    100

    500-600 (300-350)

    no

    11-13

    3 × 5

    100

    300-350 (200-250)

    no

    14

    1 × 5

    ≤ 60

    300-350 (200-250)

    no

    2.3.   Valutazione dei risultati della prova

    Il comportamento all’attrito viene determinato in base ai valori della coppia frenante registrati in momenti precisi della sequenza della prova. Laddove il fattore di frenata è costante, ad esempio in un freno a disco, la coppia frenante può essere direttamente interpretata come coefficiente di attrito.

    2.3.1.   Gruppi di pastiglie

    2.3.1.1.   Il coefficiente operazionale di attrito (μop) è la media dei valori registrati nel corso dei cicli da due a sette (metodo con pressione costante) o dei cicli 2-4, 6-9 e 11-13 (metodo con coppia frenante costante); la rilevazione viene effettuata nel secondo successivo all’inizio del primo azionamento del freno durante ciascun ciclo.

    2.3.1.2.   Il coefficiente massimo di attrito (μmax) è il valore più elevato registrato nel corso di tutti i cicli.

    2.3.1.3.   Il coefficiente minimo di attrito (μmin) è il valore più basso registrato nel corso di tutti i cicli.

    2.3.2.   Gruppi di ganasce

    2.3.2.1.   La coppia media (Mmean) è data dalla media dei valori massimo e minimo di coppia frenante registrati nel corso del quinto azionamento del freno durante il primo e il terzo ciclo.

    2.3.2.2.   La coppia a caldo (Mhot) è la coppia frenante minima registrata nel corso dei cicli due e quattro. Se, durante questi cicli, la temperatura supera i 300 °C, il valore 300 °C deve essere considerato come Mhot.

    2.4.   Criteri di accettabilità

    2.4.1.   A ciascuna domanda di omologazione di un tipo di gruppo di guarnizioni dei freni dovranno essere allegati:

    2.4.1.1.

    nel caso delle pastiglie, i valori di μop, μmin, μmax.

    2.4.1.2.

    nel caso delle ganasce, i valori di Mmean e Mhot.

    2.4.2.   Durante la produzione di un tipo omologato di gruppo di guarnizioni dei freni, i campioni di prova devono dimostrare conformità con i valori registrati al punto 2.4.1 del presente allegato con le seguenti tolleranze:

    2.4.2.1.

    nel caso delle pastiglie dei freni a disco:

     

    μop ± 15 % del valore registrato

     

    μmin ≥ valore registrato

     

    μmax ≤ valore registrato

    2.4.2.2.

    nel caso di guarnizioni del freno a tamburo «simplex»:

     

    Mmean ± 20 % del valore registrato

     

    Mhot ≥ valore registrato.

    3.   GRUPPI DI GUARNIZIONI DEI FRENI E GUARNIZIONI PER I FRENI A TAMBURO PER VEICOLI DI CATEGORIA M3, N2, N3, O3, E O4

    3.1.   Apparecchiatura

    3.1.1.   La macchina deve essere dotata di un freno a disco del tipo a pinza fissa con un diametro del cilindro di 60 mm e un disco solido (non ventilato) del diametro di 278 ± 2 mm e spessore di 12 mm ± 0,5 mm. Al piatto deve essere applicato un pezzo rettangolare del materiale di attrito con un’area di 44 cm2 ± 0,5 cm2 e uno spessore di almeno 6 mm.

    3.1.2.   La velocità di rotazione del disco deve essere 660 ± 10 1/min senza carico e non deve scendere sotto a 600 1/min a pieno carico.

    3.1.3.   La pressione media di contatto in corrispondenza della superficie utile della guarnizione dei freni deve essere costante a 75 N/cm2± 10 N/cm2.

    3.1.4.   I cicli di prova e gli azionamenti del freno durante questi ultimi devono essere regolabili e automatici.

    3.1.5.   Si devono registrare la coppia e la temperatura delle superfici operative.

    3.1.6.   Si dovrà disporre che sul freno sia indirizzato un getto d’aria di raffreddamento con una portata di 600 ± 60 m3/h.

    3.2.   Procedura di prova

    3.2.1.   Preparazione dei campioni

    La procedura di assestamento predisposta dal costruttore deve garantire una superficie minima di contatto dell’80 % nel caso delle pastiglie, senza superare una temperatura della superficie di 200 °C.

    3.2.2.   Sequenza della prova

    La procedura della prova prevede un numero di cicli di frenatura consecutivi divisi in X intervalli nei quali si avranno cinque secondi di azionamento del freno seguiti da dieci secondi di rilascio del freno.

    Numero del ciclo

    Numero di azionamenti del freno X

    Temperatura iniziale del rotore del freno

    (°C)

    Raffreddamento forzato

    1

    5

    100

    2

    5

    in aumento ≤ 200

    no

    3

    5

    200

    no

    4

    5

    in aumento ≤ 300

    no

    5

    5

    300

    no

    6

    3

    250

    7

    3

    200

    8

    3

    150

    9

    10

    100

    10

    5

    in aumento ≤ 300

    no

    11

    5

    300

    no

    3.3.   Valutazione dei risultati della prova

    Il comportamento all’attrito viene determinato in base ai valori della coppia frenante registrati in determinati cicli della sequenza della prova. La coppia frenante può essere direttamente interpretata come coefficiente di attrito μ.

    Il valore μ di ogni azionamento del freno sarà stabilito come valore medio dei cinque secondi di azionamento del freno.

    3.3.1.   Il coefficiente operazionale di attrito μop1 è la media di μ registrati per le applicazioni del freno nei cicli 1 e μop2 è la media dei valori μ registrati per gli azionamenti del freno nel ciclo 9.

    3.3.2.   Il coefficiente massimo di attrito μmax è il valore più elevato di μ registrato in un azionamento durante i cicli da 1 a 11, compreso.

    3.3.3.   Il coefficiente minimo di attrito μmin è il valore più basso di μ registrato in un azionamento durante i cicli da 1 a 11, compreso.

    3.4.   Criteri di accettabilità

    3.4.1.   A ciascuna domanda di omologazione di un tipo di gruppo di guarnizioni dei freni o di un tipo di guarnizione per freni a tamburo dovranno essere allegati i valori di μop1, μop2, μmin e μmax.

    3.4.2.   Durante la produzione di un tipo omologato di gruppo di ricambio di guarnizioni dei freni o di guarnizione di ricambio dei freni a tamburo, i campioni di prova devono dimostrare conformità con i valori registrati al punto 3.4.1 del presente allegato, con le seguenti tolleranze:

     

    μop1, μop2 ± 15 % del valore registrato

     

    μmin ≥ valore registrato

     

    μmax ≤ valore registrato.


    (1)  Nel caso dei veicoli di categoria L1 e L2, è possibile utilizzare una velocità di prova più bassa.

    (2)  Nel caso dei veicoli di categoria L, la temperatura deve essere limitata a 350 °C. Se necessario, il numero di azionamenti per ciclo deve essere ridotto di conseguenza. Tuttavia, in questo caso, il numero di cicli deve essere aumentato per mantenere costante il numero totale di azionamenti.

    (3)  I valori tra parentesi sono riferiti ai veicoli di categoria L.


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