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Document 41994X1209

    Conclusioni del Consiglio e dei Ministri incaricati della Gioventð riuniti in sede di Consiglio, del 30 novembre 1994, sull'incentivazione degli stage di servizio volontario per i giovani

    GU C 348 del 9.12.1994, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    41994X1209

    Conclusioni del Consiglio e dei Ministri incaricati della Gioventð riuniti in sede di Consiglio, del 30 novembre 1994, sull'incentivazione degli stage di servizio volontario per i giovani

    Gazzetta ufficiale n. C 348 del 09/12/1994 pag. 0002 - 0003


    CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI INCARICATI DELLA GIOVENTÙ RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 30 novembre 1994 sull'incentivazione degli stage di servizio volontario per i giovani (94/C 348/02)

    Nell'ambito della politica di cooperazione nel settore della gioventù e viste le competenze degli Stati membri in materia di servizio volontario, il Consiglio e i Ministri incaricati della Gioventù riuniti in sede di Consiglio hanno esaminato le possibilità di sviluppo di stage transnazionali di servizio volontario per i giovani.

    Il programma «Gioventù per l'Europa III» (in corso d'esame nel quadro della procedura di codecisione) (1), che verte su tale politica di cooperazione, prevede un'azione specifica (A II 2) che potrà dare nuovo impulso agli stage di servizio volontario.

    La raccomandazione che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha rivolto agli Stati membri di questa organizzazione sulla promozione del servizio volontario (2) contribuirà a sua volta al rafforzamento di tali azioni.

    Il Consiglio e i Ministri hanno constatato tuttavia che le disposizioni legislative e regolamentari vigenti negli Stati membri possono, all'atto dell'applicazione pratica, costituire limiti al servizio volontario in un altro Stato membro, in particolare per ciò che riguarda gli stage di media e lunga durata.

    In considerazione del fatto che gli stage di servizio volontario che i giovani svolgono in Europa:

    - sono attività di pubblica utilità intraprese da organizzazioni di volontariato che promuovono, tra l'altro, lo sviluppo della personalità dei volontari e consentono loro di par prova di senso di responsabilità nei confronti della società e della costruzione di una nuova Europa;

    - si fondano su una libera e personale decisione dei volontari;

    - non sono intesi a sostituire i servizi statali obbligatori, laddove essi esistono, e sono organizzati e gestiti sotto esclusiva responsabilità di organizzazioni di volontariato;

    - rappresentano un impegno volontario non retribuito al servizio della collettività e sono da essa ritenuti auspicabili,

    il Consiglio e i Ministri constatano che rientrano nelle competenze degli Stati membri vari provvedimenti che dovrebbero contribuire ad eliminare gli eventuali ostacoli all'effettuazione degli stage transnazionali di servizio volontario, in specie di quelli di durata superiore a tre mesi.

    Gli Stati membri dovrebbero pertanto prendere in considerazione, nel quadro dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, l'opportunità di:

    - agevolare, ai fini esclusivi di un servizio volontario, l'ingresso e il soggiorno nel loro territorio di giovani volontari residenti in uno o più Stati membri che partecipano al programma «Gioventù per l'Europa III»;

    - incoraggiare i volontari, sulla base di accordi tra le organizzazioni che possono operare nel settore del servizio volontario nel loro Stato membro e nel paese partner, ad intraprendere attività di questo tipo;

    - prevedere, secondo la normativa del paese d'origine del volontario o di quella del paese nel quale si svolge lo stage:

    - un'adeguata protezione sociale dei volontari in materia di assicurazione malattia, infortunio e responsabilità civile (3),

    - il riconoscimento (ove sia prevista tale procedura) delle organizzazioni che possono operare nel settore del servizio volontario, dei loro diritti e dei loro doveri,

    - la valorizzazione degli stage di servizio volontario, laddove siano previsti, nel quadro del sistema nazionale di aiuto, istruzione e formazione a favore della gioventù;

    - favorire l'esercizio di tali attività, eventualmente anche concedendo aiuti compatibili coi rispettivi sistemi vigenti, tenuto conto del loro carattere di pubblica utilità.

    L'attuazione di tali misure dovrebbe mirare a sviluppare il servizio volontario per rispondere alla domanda crescente, a promuovere in differenti settori un impegno europeo che possa assumere varie forme e a creare flussi di scambi bilaterali e multilaterali il più possibile equilibrati.

    Il Consiglio e i Ministri invitano la Commissione, nel contesto delle presenti conclusioni, a riferire sull'evoluzione della situazione degli stage di servizio volontario dei giovani e a proporre misure concrete volte a favorire la cooperazione tra i paesi partecipanti al programma «Gioventù per l'Europa III» nonché tra le organizzazioni che operano nel settore del servizio volontario.

    (1) (Posizione comune) GU n. C 232 del 20. 8. 1994.

    (2) Consiglio d'Europa, R(94) del 4 maggio 1994.

    (3) Su proposta della delegazione spagnola, iscrivere a verbale la seguente dichiarazione del Consiglio:

    «Il Consiglio ritiene che la prestazione di una adeguata protezione sociale a favore dei volontari non sia obbligatoria negli Stati membri la cui legislazione non contempla siffata protezione e che gli Stati membri in questione non siano tenuti a varare in futuro una apposita regolamentazione.

    Se opportuno gli Stati membri potranno assicurare tale protezione secondo i principi di parità di trattamento, reciprocità e, in caso di necessità, rimborso delle spese in conformità della legislazione dello Stato di accoglienza.»

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