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Document 41992D0587

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativa a talune misure applicabili alla Bulgaria riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici di cui al trattato CECA

GU L 396 del 31.12.1992, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/587/oj

41992D0587

92/587/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativa a talune misure applicabili alla Bulgaria riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici di cui al trattato CECA

Gazzetta ufficiale n. L 396 del 31/12/1992 pag. 0053 - 0054


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 28 dicembre 1992 relativa a talune misure applicabili alla Bulgaria riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici di cui al trattato CECA (92/587/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel 1993 l'importazione in tutti gli Stati membri dei prodotti siderurgici che formano oggetto del trattato CECA, menzionati nell'allegato I, originari della Bulgaria, è soggetta a licenza. La licenza è concessa unicamente fermi restando i limiti sottoindicati.

Articolo 2

I quantitativi la cui importazione è autorizzata sono determinati, per ciascun gruppo di prodotti, per l'insieme della Comunità, conformemente ai contingenti indicati nell'allegato II.

Articolo 3

I contingenti saranno fissati su base annua, fermo restando che i quantitativi che possono essere attribuiti nei primi quattro mesi non devono superare un terzo del contingente e che i quantitativi che possono essere attribuiti nei primi otto mesi non devono superare i due terzi del contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri rilasciano le licenze e ne informano immediatamente la Commissione. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri circa il grado di utilizzazione dei quantitativi di cui all'articolo 3.

Gli Stati membri e la Commissione si accordano per garantire che tali quantitativi non siano superati.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Il Presidente D. HURD

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti contingentati

A. Nastri larghi 7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 95 7208 12 98 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 90 7208 14 91 7208 14 99 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91 7208 22 95 7208 22 98 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99 7211 12 10 7211 19 10 7211 22 10 7211 29 10 7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7225 20 10 7225 20 20 7225 30 00 B. Lamiere grosse 7211 11 00 7211 21 00 7208 31 00 7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 41 00 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99

ALLEGATO II

Contingenti

Prodotti della categoria A: 131 774 tonnellate Prodotti della categoria B: 53 121 tonnellate

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