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Document 41992D0584
Decision of the Representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community meeting within the Council of 21 December 1992 extending to 1993 the application of Decision 90/672/ECSC and 90/673/ECSC applying generalized tariff preferences for 1991 in respect of certain steel products originating in developing countries
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1992, che proroga nel 1993 l' applicazione delle decisioni 90/672/CECA e 90/673/CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1992, che proroga nel 1993 l' applicazione delle decisioni 90/672/CECA e 90/673/CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo
GU L 396 del 31.12.1992, p. 46–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
92/584/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1992, che proroga nel 1993 l' applicazione delle decisioni 90/672/CECA e 90/673/CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 396 del 31/12/1992 pag. 0046 - 0047
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 che proroga nel 1993 l'applicazione delle decisioni 90/672/CECA e 90/673/CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (92/584/CECA) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, d'accordo con la Commissione, DECIDONO: Articolo 1 Le disposizioni delle decisioni 90/672/CECA (1) e 90/673/CECA (2), modificate dalla decisione 91/634/CECA (3), riguardanti l'applicazione di preferenze tariffarie a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo si applicano «mutatis mutandis» per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 1993. I riferimenti a determinate date del 1991 o del 1992 che figurano nelle decisioni di cui al primo comma vanno interpretati come riferimenti rispettivamente a date del 1992 o del 1993. Articolo 2 1. L'allegato IV della decisione 90/672/CECA è completato dalle seguenti diciture: 268 Liberia 322 Zaire 370 Madagascar 378 Zambia 696 Cambogia 806 Isole Salomone 816 Vanuatu 2. All'allegato III, parte A della decisione 90/672/CECA la nota (2) è aggiunta a fronte dei paesi di cui al paragrafo 1. Articolo 3 Le modifiche di natura tecnica degli allegati alla decisione 90/672/CECA figurano in allegato alla presente decisione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1993. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992. Il Presidente D. HURD (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 133. (2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 151. (3) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 30. ALLEGATO Modifiche degli allegati della decisione 90/672/CECA Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 60.0010: - anziché: «7207 12 11 7207 12 19», leggasi: «7207 12 10»; - anziché: «7207 20 31 7207 20 33»; leggasi: «7207 20 32». Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 60.0060: - anziché: «7224 90 09 7224 90 15 7224 90 30», leggasi: «7224 90 05 7224 90 08 7224 90 15 7224 90 31 7224 90 39»; - anziché: «7225 20 10 7225 20 30», leggasi: «7225 20 20»; - anziché: «7226 20 10 7226 20 31 7226 20 51 7226 20 71», leggasi: «7226 20 20»; - anziché: «7226 99 11 7226 99 31», leggasi: «7226 99 20»; - anziché: «7228 30 10 7228 30 30 7228 30 80», leggasi: «7228 30».