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Document 41992D0584

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1992, che proroga nel 1993 l' applicazione delle decisioni 90/672/CECA e 90/673/CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

GU L 396 del 31.12.1992, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/584/oj

41992D0584

92/584/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 21 dicembre 1992, che proroga nel 1993 l' applicazione delle decisioni 90/672/CECA e 90/673/CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l' anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 396 del 31/12/1992 pag. 0046 - 0047


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 che proroga nel 1993 l'applicazione delle decisioni 90/672/CECA e 90/673/CECA recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (92/584/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Le disposizioni delle decisioni 90/672/CECA (1) e 90/673/CECA (2), modificate dalla decisione 91/634/CECA (3), riguardanti l'applicazione di preferenze tariffarie a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo si applicano «mutatis mutandis» per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 1993.

I riferimenti a determinate date del 1991 o del 1992 che figurano nelle decisioni di cui al primo comma vanno interpretati come riferimenti rispettivamente a date del 1992 o del 1993.

Articolo 2

1. L'allegato IV della decisione 90/672/CECA è completato dalle seguenti diciture:

268 Liberia 322 Zaire 370 Madagascar 378 Zambia 696 Cambogia 806 Isole Salomone 816 Vanuatu 2. All'allegato III, parte A della decisione 90/672/CECA la nota (2) è aggiunta a fronte dei paesi di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le modifiche di natura tecnica degli allegati alla decisione 90/672/CECA figurano in allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 1993.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Il Presidente D. HURD

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 133.

(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 151.

(3) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 30.

ALLEGATO

Modifiche degli allegati della decisione 90/672/CECA

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 60.0010:

- anziché: «7207 12 11 7207 12 19»,

leggasi: «7207 12 10»;

- anziché: «7207 20 31 7207 20 33»;

leggasi: «7207 20 32».

Allegato I, colonna 2, numero d'ordine 60.0060:

- anziché: «7224 90 09 7224 90 15 7224 90 30»,

leggasi: «7224 90 05 7224 90 08 7224 90 15 7224 90 31 7224 90 39»;

- anziché: «7225 20 10 7225 20 30»,

leggasi: «7225 20 20»;

- anziché: «7226 20 10 7226 20 31 7226 20 51 7226 20 71»,

leggasi: «7226 20 20»;

- anziché: «7226 99 11 7226 99 31»,

leggasi: «7226 99 20»;

- anziché: «7228 30 10 7228 30 30 7228 30 80»,

leggasi: «7228 30».

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