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Document 41990D0414

90/414/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, dell'8 agosto 1990, che impedisce gli scambi per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

GU L 213 del 9.8.1990, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1996; abrogato da 496D0740

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/414/oj

41990D0414

90/414/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, dell'8 agosto 1990, che impedisce gli scambi per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 09/08/1990 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0068


*****

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'8 agosto 1990

che impedisce gli scambi per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait

(90/414/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che la grave situazione risultante dall'invasione del Kuwait da parte dell'Irak, oggetto della risoluzione 660 (1990), del 2 agosto 1990, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha condotto ad una dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri, adottata il 4 agosto 1990 nell'ambito della cooperazione politica, la quale condanna senza riserve l'invasione del Kuwait da parte dell'Irak e domanda il ritiro immediato e senza condizioni delle forze irachene dal territorio del Kuwait, nonché alla decisione di prendere misure economiche nei confronti dell'Irak;

considerando che davanti al rifiuto dell'Irak di conformarsi alla risoluzione 660, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 661 (1990), del 6 agosto 1990, che stabilisce un embargo sul commercio con l'Irak ed il Kuwait;

considerando che in queste circostanze devono essere impediti gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait dei prodotti disciplinati dal trattato CECA;

considerando che la Comunità ed i suoi Stati membri hanno concordato di assicurare un'applicazione uniforme nella Comunità delle misure sugli scambi con l'Irak ed il Kuwait decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: che è stato dunque adottato il regolamento (CEE) n. 2340/90 del Consiglio, dell'8 agosto 1990, che impedisce gli scambi della Comunità per quanto riguarda l'Irak ed il Kuwait (1) dei prodotti diversi da quelli disciplinati dal trattato CECA; che è necessario adottare una decisione in merito a questi ultimi prodotti;

considerando che occorre evitare che la presente decisione pregiudichi le esportazioni di questi paesi effettuate prima del 7 agosto 1990;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

A decorrere dal 7 agosto 1990, sono vietate:

1) l'introduzione nel territorio della Communità di qualsiasi prodotto disciplinato dal trattato CECA ed originario dell'Irak o del Kuwait o proveniente dall'Irak o dal Kuwait;

2) l'esportazione verso tali paesi di qualsiasi prodotto disciplinato dal trattato CECA ed originario della Comunità o proveniente dalla Comunità.

Articolo 2

A decorrere dalla data indicata all'articolo 1, sono vietate sul territorio della Comunità o per il tramite di aeronavi o navi che battono bandiera di uno Stato membro, nonché a qualsiasi cittadino comunitario:

1) qualsiasi attività o transazione commerciale, compresa qualsiasi operazione relativa a transazioni già concluse o parzialmente eseguite, le quali abbiano per oggetto o per effetto di favorire l'esportazione di qualsiasi prodotto disciplinato dal trattato CECA ed originario dell'Irak o del Kuwait o proveniente dall'Irak o dal Kuwait;

2) la vendita o la fornitura di qualsiasi prodotto disciplinato dal trattato CECA, indipendentemente dall'origine o dalla provenienza dello stesso:

- a qualsiasi persona fisica o giuridica che si trovi in Irak o in Kuwait;

- a qualsiasi altra persona fisica o giuridica per qualsiasi attività commerciale condotta nel o a partire dal territorio dell'Irak o del Kuwait:

3) qualsiasi attività che abbia per oggetto o per effetto di favorire tali vendite o forniture.

Articolo 3

L'articolo 1, punto 1) e l'articolo 2, punto 1) non ostano all'introduzione sul territorio della Comunità dei prodotti che sono previsti all'articolo 1, punto 1), che sono originari dell'Irak o del Kuwait o che provengono dall'Irak o dal Kuwait e che sono esportati prima del 7 agosto 1990.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 1990.

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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