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Document 41988X0727

    Risoluzione del Consiglio e dei Ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1988, sulla futura organizzazione dei loro lavori

    GU C 197 del 27.7.1988, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    41988X0727

    Risoluzione del Consiglio e dei Ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio, del 27 maggio 1988, sulla futura organizzazione dei loro lavori

    Gazzetta ufficiale n. C 197 del 27/07/1988 pag. 0001 - 0001


    RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI RESPONSABILI DEGLI AFFARI CULTURALI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 27 maggio 1988 sulla futura organizzazione dei loro lavori (88/C 197/01)

    IL CONSIGLIO E I MINISTRI RESPONSABILI DEGLI AFFARI CULTURALI RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, risoluti a promuovere i loro lavori in materia culturale e ricollegandosi alle conclusioni da essi tratte sulle future azioni con carattere prioritario, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    1. È istituito un comitato per gli affari culturali, composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

    La presidenza del comitato è assicurata dal paese che esercita la presidenza del Consiglio.

    Il comitato valuta tutte le proposte attinenti alla cooperazione culturale e prepara i lavori del Consiglio e/o dei ministri responsabili degli affari culturali riuniti in sede di Consiglio sulle priorità e azioni culturali che coinvolgono la Comunità e/o tutti gli Stati membri, fatta salva la procedura prevista all'articolo 4 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee e le prassi vigenti per la preparazione delle riunioni dei ministri riuniti in sede di Consiglio.

    Il comitato ha altresì il compito di seguire la realizzazione delle azioni decise dal Consiglio e/o dai ministri riuniti in sede di Consiglio e di presentare periodicamente una relazione.

    2.Il Consiglio e/o i ministri riuniti in sede di Consiglio possono invitare paesi europei non membri della Comunità, nonché organizzazioni che operano nel settore della cooperazione culturale europea, in particolare il Consiglio d'Europa, a partecipare ad azioni culturali specifiche di interesse comune.

    3.Se, in mancanza di una decisione o di un accordo a livello di Consiglio e/o di ministri riuniti in sede di Consiglio su determinate azioni, alcuni Stati membri desiderano proseguire i dibattiti sulle medesime, essi riferiscono periodicamente al comitato in merito all'andamento dei lavori.

    4.Fatte salve le disposizioni dell'articolo 155 del trattato CEE, la Commissione intraprende, in stretto collegamento con il comitato per gli affari culturali, le azioni da attuare a livello comunitario decise dal Consiglio o dal Consiglio e dai ministri riuniti in sede di Consiglio.

    La Commissione può essere invitata ad assumere, d'intesa con il comitato per gli affari culturali, compiti di coordinamento ai fini dell'esecuzione delle decisioni dei ministri riuniti in sede di Consiglio.

    La Commissione può altresì essere invitata ad assumere compiti di coordinamento per progetti ai quali non partecipino tutti gli Stati membri della Comunità e/o partecipino Stati europei che non sono membri della Commissione.

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