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Document 41981D0057

81/57/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 20 gennaio 1981, che fissa il regime provvisorio applicabile agli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP per i prodotti di competenza di detta Comunità

GU L 53 del 27.2.1981, p. 65–66 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/57/oj

41981D0057

81/57/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, riuniti in sede di Consiglio, del 20 gennaio 1981, che fissa il regime provvisorio applicabile agli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP per i prodotti di competenza di detta Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 27/02/1981 pag. 0065 - 0066


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DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 20 gennaio 1981

che fissa il regime provvisorio applicabile agli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP per i prodotti di competenza di detta Comunità

( 81/57/CECA )

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ;

considerando che il 28 novembre 1980 sono iniziati negoziati tra la Comunità e gli Stati ACP con l ' obiettivo di concludere un protocollo che adatti la seconda convenzione ACP-CEE per tener conto dell ' adesione della Repubblica ellenica ;

considerando che l ' articolo 119 , primo comma , dell ' atto di adesione del 1979 prevede che , qualora un tale protocollo non fosse concluso al 1° gennaio 1981 , la Comunità prende le misure necessarie per porre rimedio , dal momento dell ' adesione , a tale situazione ;

considerando che conviene pertanto fissare in maniera autonoma le condizioni particolari in cui la Repubblica ellenica applica il regime degli scambi risultante dall ' accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , firmato a Lomù il 31 ottobre 1979 , in attesa della conclusione dei negoziati in corso con gli Stati ACP per la conclusione di un protocollo concernente l ' adattamento e le misure transitorie per il suddetto accordo , per tener conto dell ' adesione della Repubblica ellenica ;

in accordo con la Commissione ,

DECIDONO :

Articolo 1

Dal 28 febbraio al 30 aprile 1981 , il regime provvisorio applicabile agli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP , è quello che risulta dall ' accordo relativo a prodotti CECA e dall ' allegato della presente decisione .

Il regime applicabile dal 1° maggio 1981 sarà definito ulteriormente .

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all ' esecuzione della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 20 gennaio 1981 .

Il Presidente

Ch . A . Van der KLAAUW

ALLEGATO

Condizioni particolari d ' applicazione dell ' accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell ' acciaio e gli Stati ACP per tenere conto dell ' adesione della Repubblica ellenica

Articolo 1

Per i prodotti oggetto dell ' accordo , la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali all ' importazione applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP secondo il seguente calendario :

- il 28 febbraio 1981 ciascun dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1982 ciascun dazio è ridotto all ' 80 % del dazio di base ;

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983 ,

- 1° gennaio 1984 ,

- 1° gennaio 1985 ,

- 1° gennaio 1986 ,

Articolo 2

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all ' articolo 1 corrisponde per ciascun prodotto al dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica nei confronti degli Stati ACP il 1° luglio 1980 .

Articolo 3

1 . La Repubblica ellenica elimina gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all ' importazione per i prodotti originari degli Stati ACP secondo il seguente calendario :

- il 28 febbraio 1981 ciascuna tassa è ridotta al 90 % dell ' aliquota di base ;

- il 1° gennaio 1982 ciascuna tassa è ridotta all ' 80 % dell ' aliquota di base ;

- le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il :

- 1° gennaio 1983 ,

- 1° gennaio 1984 ,

- 1° gennaio 1985 ,

- 1° gennaio 1986 ,

2 . L ' aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde , per ciascun prodotto , a quella applicata dalla Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove .

3 . Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all ' importazione , istituita dopo il 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e gli Stati ACP , è abolita il 28 febbraio 1981 .

Articolo 4

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze previste nel calendario stabilito , essa deve anche sospendere o ridurre , della stessa percentuale , i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari degli Stati ACP .

Articolo 5

1 . I depositi cauzionali e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia la 31 dicembre 1980 per le importazioni di prodotti originari degli Stati ACP sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni con inizio dal 28 febbraio 1981 .

Le aliquote dei depositi cauzionali all ' importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotti col seguente calendario :

- 28 febbraio 1981 : 25 % ,

- 1° gennaio 1982 : 25 % ,

- 1° gennaio 1983 : 25 % ,

- 1° gennaio 1984 : 25 % .

2 . Se la Repubblica ellenica riduce , nei confronti della Comunità a nove , l ' aliquota dei depositi cauzionali all ' importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1 , essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP .

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