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Document 41979D1062

79/1062/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo

GU L 328 del 24.12.1979, p. 140–147 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1979/1062/oj

41979D1062

79/1062/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 24/12/1979 pag. 0140 - 0147


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DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 10 dicembre 1979

relativa all ' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo

( 79/1062/CECA )

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO ,

in accordo con la Commissione ,

DECIDONO :

Articolo 1

1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980 i dazi applicabili nella Comunità all ' importazione dei prodotti indicati nell ' allegato A sono interamente sospesi , fatto salvo l ' articolo 2 ,

2 . Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B . Ai fini dell ' applicazione della presente decisione , la nozione di prodotti originari , è definita secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione d ' origine delle merci ( 1 ) .

3 . Fatto salvo l ' articolo 2 , il beneficio della sospensione è concesso in generale entro il limite di un massimale pari all ' importo risultante , per ciascuna categoria di prodotti , dalla somma , in unità di conto europee del valore delle importazioni cif nella Comunità dei prodotti in questione effettuate nel 1977 dai paesi e territori beneficiari di questo sistema , esclusi quelli che beneficiano già da parte dei nove Stati membri della Comunità di regimi tariffari preferenziali diversi e del 5 % del valore delle importazioni cif effettuate nel 1977 , in provenienza dagli altri paesi , nonchù dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi .

Ai fini specifici dei suddetti calcoli , tutti i dati statistici vanno considerati come espressi in UCE della tariffa doganale comune .

Le importazioni che beneficiano già dell ' esenzione dai dazi doganali a norma di tali regimi non sono imputabili al suddetto massimale .

4 . Fatto salvo l ' articolo 2 e nel limite di ciascun massimale così calcolato , le importazioni dei prodotti originari dell ' uno o dell ' altro dei paesi e territori menzionati all ' allegato B non devono oltrepassare un importo massimo pari al 50 % del suddetto massimale , a meno di una indicazione speciale nell ' allegato A .

5 . Qualsiasi modifica dell ' allegato B specialmente in caso di aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari di preferenze tariffarie , può determinare un corrispondente adattamento dei massimali e degli importi massimi di cui ai paragrafi 3 e 4 .

Articolo 2

1 . Non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell ' insieme dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare , a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità , la riscossione dei dazi corrispondenti all ' importazione dei prodotti in questione provenienti dalla totalità dei paesi e territori enumerati nell ' allegato B sino alla fine del periodo indicato all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

2 . Non appena gli importi massimi calcolati a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 4 e previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari da ognuno dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafi 2 e 3 , vengono raggiunti a livello comunitario , per uno di detti paesi e territori , gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare , a richiesta di uno di essi e per il complesso della Comunità , la riscossione dei dazi corrispondenti all ' importazione dei prodotti in questione provenienti dal paesi o territorio enumerato nell ' allegato B sino alla fine del periodo indicato all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

3 . Nel quadro delle disposizioni che precedono , la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali in particolare comunicando la data comune per l ' insieme della Comunità , direttamente applicabile in ogni Stato membro . Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 4 . I paragrafi 1 , 2 e 3 non applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all ' allegato C .

Articolo 3

1 . L ' imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica , in base al valore in dogana dei prodotti stessi e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all ' articolo 1 , paragrafo 2 .

2 . Una merce può essere imputata su un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi .

3 . Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2 .

Articolo 4

Gli Stati membri adottano , in stretta collaborazione con la Commissione , tutte le misure necessarie per assicurare l ' applicazione delle precedenti disposizioni .

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali ed importi massimi previsti dall ' articolo 1 , paragrafi 3 e 4 .

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni richieste per l ' esecuzione della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1979 .

Il Presidente

T . HUSSEY

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti per i quali i dazi tariffa doganale sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via sviluppo

N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci *

73.07 ( 1 ) ( 2 ) * Ferro e acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) : *

* A . Blumi e billette : *

* I . laminati *

* B . Bramme e bidoni : *

* I . laminati *

73.09 * Larghi piatti , di ferro o di acciaio *

73.11 ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) * Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati , oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio , anche forate o fatte di elementi riuniti : *

* A . Profilati : *

* I . semplicemente laminati o estrusi a caldo *

* IV . placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : *

* a ) semplicemente placcati : *

* 1 . laminati o estrusi a caldo *

* B . Palancole *

73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo : *

* A . semplicemente laminati a caldo *

* B . semplicemente laminati a freddo : *

* I . destinati alla fabbricazione della latta ( presentati in rotoli ) *

* C . placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : *

* III . stagnati : *

* a ) Latta *

* V . altri ( ramati , ossidati artificialmente , laccati , nichelati , verniciati , placcati , parcherizzati , litografati , ecc . ) : *

* a ) semplicemente placcati : *

* 1 . laminati a caldo *

73.15 ( 6 ) ( 7 ) * Acciai legati e acciai fini al carbonio , nelle forme indicate alle voci dal n . 73.06 al n . 73.14 incluso : *

* A . A Acciai fini al carbonio : *

* I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : *

* b ) altri : *

* 2 . Blumi , billette , bramme , bidoni *

* III . Sbozzi in rotoli per lamiere *

* IV . Larghi piatti *

* V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati : *

* b ) semplicemente laminati o estrusi a caldo *

* d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : *

* 1 . semplicemente placcati : *

* aa ) laminati o estrusi a caldo *

* VI . Nastri : *

* a ) semplicemente laminati a caldo *

* c ) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : *

* 1 . semplicemente placcati : *

* aa ) laminati a caldo *

* VII . Lamiere : *

* a ) semplicemente laminate a caldo *

* b ) semplicemente laminate a freddo , dello spessore : *

* 2 . inferiore a 3 mm *

* c ) lucidate , placcate , rivestite o altrimenti trattate alla superficie *

* d ) altrimenti foggiate o lavorate : *

* 1 . semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *

* B . Acciai legati : *

* I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : *

* b ) altri : *

* 2 . blumi , billette , bramme , bidoni *

* III . Sbozzi in rotoli per lamiere *

* IV . Larghi piatti *

* V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati : *

* b ) semplicemente laminati o estrusi a caldo *

* d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : *

* 1 . semplicemente placcati : *

* aa ) laminati o estrusi a caldo *

* VI . Nastri : *

* a ) semplicemente laminati a caldo *

* c ) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : *

* 1 . semplicemente placcati : *

* aa ) laminati a caldo *

* VI . Lamiere : *

* a ) Lamiere dette « magnetiche » *

* b ) altre lamiere : *

* 1 . semplicemente laminate a caldo *

* 2 . semplicemente laminate a freddo , dello spessore : *

* bb ) inferiore a 3 mm *

* 3 . lucidate , placcate , rivestite o altrimenti trattate alla superficie *

* 4 . altrimenti foggiate o lavorate : *

* aa ) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *

73.16 * Elementi per costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie : *

* A . Rotaie : *

* II . altre *

* B . Controrotaie *

* C . Traverse *

* D . Stecche e piastre d ' appoggio : *

* I . laminate *

( 1 ) Per i prodotti della voce 73.07 , il massimale stabilito dall ' articolo 1 , paragrafo 3 , è portato a 7 243 950 UCE .

( 2 ) Per i prodotti della voce 73.07 , l ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 è fissato a 1 448 800 UCE per la Cina .

( 3 ) Per i prodotti della voce 73.11 , l ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 , è fissato a 623 860 UCE per la lugoslavia .

( 4 ) Per i prodotti della voce 73.11 , il massimale stabilito dall ' articolo 1 , paragrafo 3 , e portato a 4 159 050 UCE .

( 5 ) Per i prodotti della voce 73.11 , l ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 , e fissato a 831 800 UCE per la Cina .

( 6 ) Per i prodotti della voce 73.15 , il massimale stabilito dall ' articolo 1 , paragrafo 3 , e portato a 12 835 200 UCE .

( 7 ) Per i prodotti della voce 73.15 , l ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 , e fissato a 2 567 000 UCE per la Cina .

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle tariffarie generalizzate ( 1 )

I . PAESI INDIPENDENTI

660 Afganistan ( 2 )

208 Algeria

236 Alto Volta ( 2 )

330 Angola

632 Arabia Saudita

528 Argentina

453 Bahamas

640 Bahrein

666 Bangladesh ( 2 )

469 Barbados

284 Benin ( 2 )

676 Birmania

516 Bolivia

391 Botswana ( 2 )

508 Brasile

328 Burundi ( 2 )

675 Butan ( 2 )

696 Cambogia

302 Camerun

244 Ciad ( 2 )

512 Cile

720 Cina

600 Cipro

480 Colombia

375 Comore

318 Congo

728 Corea del Sud

436 Costarica

272 Costa d ' Avorio

448 Cuba

460 Dominica

500 Ecuador

220 Egitto

428 El Salvador

647 Emirati arabi uniti

334 Etiopia ( 2 )

815 Figi

708 Filippine

314 Gabon

252 Gambia ( 2 )

276 Gana

464 Giamaica

338 Gibuti

628 Giordania

473 Grenada

416 Guatemala

488 Guiana

260 Guinea ( 2 )

257 Guinea Bissau

310 Guinea equatoriale

452 Haiti ( 2 )

424 Honduras

664 India

700 Indonesia

612 Irak

616 Iran

048 Iugoslavia

346 Kenia

810 Kiribati

636 Kuwait

684 Laos ( 2 )

395 Lesotho ( 2 )

604 Libano

268 Liberia

216 Libia

370 Madagascar

386 Malawi ( 2 )

701 Malaysia

667 Maldive ( 2 )

232 Mali ( 2 )

204 Marocco

228 Mauritania

373 Maurizio

412 Messico

366 Mozambico

803 Nauru

672 Nepal ( 2 )

432 Nicaragua

240 Niger ( 2 )

288 Nigeria

649 Oman

662 Pakistan

440 Panama

801 Papuasia-Nuova Guinea

520 Paraguay

504 Perù

644 Qatar

306 Repubblica Centrafricana ( 2 )

456 Repubblica dominicana

247 Repubblica del Capo Verde

324 Ruanda ( 2 )

806 Salomone , isole

819 Samoa occidentali ( 2 )

465 Santa Lucia

467 San Vincenzo

311 Sâo Tomù e Principe

355 Seicelle e dipendenze

248 Senegal

264 Sierra Leone

706 Singapore

608 Siria

342 Somalia ( 2 )

669 Sri Lanka

224 Sudan ( 2 )

492 Suriname

393 Swaziland

352 Tanzania ( 2 )

680 Tailandia

280 Togo

817 Tonga

472 Trinidad e Tobago

212 Tunisia

807 Tuvalu

350 Uganda ( 2 )

524 Uruguay

484 Venezuela

690 Vietnam

652 Yemen del Nord ( 2 )

656 Yemen del Sud ( 2 )

322 Zaire

378 Zambia

II . PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

476 Antille olandesi

421 Belize

413 Bermude

703 Brunei

044 Gibilterra

740 Hong Kong

451 Indie occidentali

463 Isole Cayman

529 Isole Falkland e dipendenze

810 Isole Pitcairn

454 Isole Turks e Caicos

457 Isole Vergini degli Stati Uniti

811 Isole Wallis e Futuna

743 Macao

377 Mayotte

809 Nuova Caledonia e dipendenze

816 Nuove Ebridi

808 Oceania americana ( 3 )

802 Oceania australiana ( isola Christmas , isole Cocos ( Keeling ) , isole Heard e McDonald , isola Norfolk )

814 Oceania neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau )

822 Polinesia francese

890 Regioni polari Terre australi ed antartiche francesi

Territorio antartico australiano

Territorio antartico britannico

329 Sant ' Elena e dipendenze

357 Territori britannici dell ' Oceano Indiano

Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .

( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario e quello della geonomenclatura 1980 ( regolamento CEE n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 .

( 2 ) Questo paese è anche elencato nell ' allegato C .

( 3 ) L 4 Oceania americana comprende : Guam , Samoa americane ( compresa l ' isola Swains ) , isole Midway , isole Johnston e Sand , isola , isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline , Marianne e Marshall .

ALLEGATO C

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

660 Afganistan

236 Alto Volta

666 Bangladesh

284 Benin

391 Botswana

328 Burundi

675 Butan

244 Ciad

334 Etiopia

252 Gambia

260 Guinea

452 Haiti

684 Laos

395 Lesotho

386 Malawi

667 Maldive

232 Mali

672 Nepal

240 Niger

306 Repubblica Centrafricana

324 Ruanda

819 Samoa occidentali

342 Somalia

224 Sudan

352 Tanzania

350 Uganda

652 Yemen del Nord

656 Yemen del Sud

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