This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 41979D1062
79/1062/ECSC: Decision of the representatives of the Governments of the Member States of the European Coal and Steel Community, meeting within the Council, of 10 December 1979 opening tariff preferences for certain steel products originating in developing countries
79/1062/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo
79/1062/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo
GU L 328 del 24.12.1979, p. 140–147
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1980
79/1062/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell' acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa all' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo
Gazzetta ufficiale n. L 328 del 24/12/1979 pag. 0140 - 0147
++++ DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 10 dicembre 1979 relativa all ' apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo ( 79/1062/CECA ) I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL ' ACCIAIO , RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO , in accordo con la Commissione , DECIDONO : Articolo 1 1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1980 i dazi applicabili nella Comunità all ' importazione dei prodotti indicati nell ' allegato A sono interamente sospesi , fatto salvo l ' articolo 2 , 2 . Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B . Ai fini dell ' applicazione della presente decisione , la nozione di prodotti originari , è definita secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione d ' origine delle merci ( 1 ) . 3 . Fatto salvo l ' articolo 2 , il beneficio della sospensione è concesso in generale entro il limite di un massimale pari all ' importo risultante , per ciascuna categoria di prodotti , dalla somma , in unità di conto europee del valore delle importazioni cif nella Comunità dei prodotti in questione effettuate nel 1977 dai paesi e territori beneficiari di questo sistema , esclusi quelli che beneficiano già da parte dei nove Stati membri della Comunità di regimi tariffari preferenziali diversi e del 5 % del valore delle importazioni cif effettuate nel 1977 , in provenienza dagli altri paesi , nonchù dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi . Ai fini specifici dei suddetti calcoli , tutti i dati statistici vanno considerati come espressi in UCE della tariffa doganale comune . Le importazioni che beneficiano già dell ' esenzione dai dazi doganali a norma di tali regimi non sono imputabili al suddetto massimale . 4 . Fatto salvo l ' articolo 2 e nel limite di ciascun massimale così calcolato , le importazioni dei prodotti originari dell ' uno o dell ' altro dei paesi e territori menzionati all ' allegato B non devono oltrepassare un importo massimo pari al 50 % del suddetto massimale , a meno di una indicazione speciale nell ' allegato A . 5 . Qualsiasi modifica dell ' allegato B specialmente in caso di aggiunta di nuovi paesi o territori beneficiari di preferenze tariffarie , può determinare un corrispondente adattamento dei massimali e degli importi massimi di cui ai paragrafi 3 e 4 . Articolo 2 1 . Non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali calcolati a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 3 , previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell ' insieme dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare , a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità , la riscossione dei dazi corrispondenti all ' importazione dei prodotti in questione provenienti dalla totalità dei paesi e territori enumerati nell ' allegato B sino alla fine del periodo indicato all ' articolo 1 , paragrafo 1 . 2 . Non appena gli importi massimi calcolati a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 4 e previsti per le importazioni nella Comunità di prodotti originari da ognuno dei paesi e territori di cui all ' articolo 1 , paragrafi 2 e 3 , vengono raggiunti a livello comunitario , per uno di detti paesi e territori , gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare , a richiesta di uno di essi e per il complesso della Comunità , la riscossione dei dazi corrispondenti all ' importazione dei prodotti in questione provenienti dal paesi o territorio enumerato nell ' allegato B sino alla fine del periodo indicato all ' articolo 1 , paragrafo 1 . 3 . Nel quadro delle disposizioni che precedono , la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali in particolare comunicando la data comune per l ' insieme della Comunità , direttamente applicabile in ogni Stato membro . Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . 4 . I paragrafi 1 , 2 e 3 non applicano alle importazioni in questione originarie dei paesi di cui all ' allegato C . Articolo 3 1 . L ' imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica , in base al valore in dogana dei prodotti stessi e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all ' articolo 1 , paragrafo 2 . 2 . Una merce può essere imputata su un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi . 3 . Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2 . Articolo 4 Gli Stati membri adottano , in stretta collaborazione con la Commissione , tutte le misure necessarie per assicurare l ' applicazione delle precedenti disposizioni . Articolo 5 Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sui massimali ed importi massimi previsti dall ' articolo 1 , paragrafi 3 e 4 . Articolo 6 Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni richieste per l ' esecuzione della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addì 10 dicembre 1979 . Il Presidente T . HUSSEY ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 . ALLEGATO A Elenco dei prodotti per i quali i dazi tariffa doganale sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via sviluppo N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 73.07 ( 1 ) ( 2 ) * Ferro e acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) : * * A . Blumi e billette : * * I . laminati * * B . Bramme e bidoni : * * I . laminati * 73.09 * Larghi piatti , di ferro o di acciaio * 73.11 ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) * Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati , oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio , anche forate o fatte di elementi riuniti : * * A . Profilati : * * I . semplicemente laminati o estrusi a caldo * * IV . placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : * * a ) semplicemente placcati : * * 1 . laminati o estrusi a caldo * * B . Palancole * 73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo : * * A . semplicemente laminati a caldo * * B . semplicemente laminati a freddo : * * I . destinati alla fabbricazione della latta ( presentati in rotoli ) * * C . placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : * * III . stagnati : * * a ) Latta * * V . altri ( ramati , ossidati artificialmente , laccati , nichelati , verniciati , placcati , parcherizzati , litografati , ecc . ) : * * a ) semplicemente placcati : * * 1 . laminati a caldo * 73.15 ( 6 ) ( 7 ) * Acciai legati e acciai fini al carbonio , nelle forme indicate alle voci dal n . 73.06 al n . 73.14 incluso : * * A . A Acciai fini al carbonio : * * I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : * * b ) altri : * * 2 . Blumi , billette , bramme , bidoni * * III . Sbozzi in rotoli per lamiere * * IV . Larghi piatti * * V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati : * * b ) semplicemente laminati o estrusi a caldo * * d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : * * 1 . semplicemente placcati : * * aa ) laminati o estrusi a caldo * * VI . Nastri : * * a ) semplicemente laminati a caldo * * c ) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : * * 1 . semplicemente placcati : * * aa ) laminati a caldo * * VII . Lamiere : * * a ) semplicemente laminate a caldo * * b ) semplicemente laminate a freddo , dello spessore : * * 2 . inferiore a 3 mm * * c ) lucidate , placcate , rivestite o altrimenti trattate alla superficie * * d ) altrimenti foggiate o lavorate : * * 1 . semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare * * B . Acciai legati : * * I . Lingotti , blumi , billette , bramme , bidoni : * * b ) altri : * * 2 . blumi , billette , bramme , bidoni * * III . Sbozzi in rotoli per lamiere * * IV . Larghi piatti * * V . Barre ( comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine ) e profilati : * * b ) semplicemente laminati o estrusi a caldo * * d ) placcati o lavorati alla superficie ( lucidati , rivestiti , ecc . ) : * * 1 . semplicemente placcati : * * aa ) laminati o estrusi a caldo * * VI . Nastri : * * a ) semplicemente laminati a caldo * * c ) placcati , rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : * * 1 . semplicemente placcati : * * aa ) laminati a caldo * * VI . Lamiere : * * a ) Lamiere dette « magnetiche » * * b ) altre lamiere : * * 1 . semplicemente laminate a caldo * * 2 . semplicemente laminate a freddo , dello spessore : * * bb ) inferiore a 3 mm * * 3 . lucidate , placcate , rivestite o altrimenti trattate alla superficie * * 4 . altrimenti foggiate o lavorate : * * aa ) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare * 73.16 * Elementi per costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie : * * A . Rotaie : * * II . altre * * B . Controrotaie * * C . Traverse * * D . Stecche e piastre d ' appoggio : * * I . laminate * ( 1 ) Per i prodotti della voce 73.07 , il massimale stabilito dall ' articolo 1 , paragrafo 3 , è portato a 7 243 950 UCE . ( 2 ) Per i prodotti della voce 73.07 , l ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 è fissato a 1 448 800 UCE per la Cina . ( 3 ) Per i prodotti della voce 73.11 , l ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 , è fissato a 623 860 UCE per la lugoslavia . ( 4 ) Per i prodotti della voce 73.11 , il massimale stabilito dall ' articolo 1 , paragrafo 3 , e portato a 4 159 050 UCE . ( 5 ) Per i prodotti della voce 73.11 , l ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 , e fissato a 831 800 UCE per la Cina . ( 6 ) Per i prodotti della voce 73.15 , il massimale stabilito dall ' articolo 1 , paragrafo 3 , e portato a 12 835 200 UCE . ( 7 ) Per i prodotti della voce 73.15 , l ' importo massimo di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 , e fissato a 2 567 000 UCE per la Cina . ALLEGATO B Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle tariffarie generalizzate ( 1 ) I . PAESI INDIPENDENTI 660 Afganistan ( 2 ) 208 Algeria 236 Alto Volta ( 2 ) 330 Angola 632 Arabia Saudita 528 Argentina 453 Bahamas 640 Bahrein 666 Bangladesh ( 2 ) 469 Barbados 284 Benin ( 2 ) 676 Birmania 516 Bolivia 391 Botswana ( 2 ) 508 Brasile 328 Burundi ( 2 ) 675 Butan ( 2 ) 696 Cambogia 302 Camerun 244 Ciad ( 2 ) 512 Cile 720 Cina 600 Cipro 480 Colombia 375 Comore 318 Congo 728 Corea del Sud 436 Costarica 272 Costa d ' Avorio 448 Cuba 460 Dominica 500 Ecuador 220 Egitto 428 El Salvador 647 Emirati arabi uniti 334 Etiopia ( 2 ) 815 Figi 708 Filippine 314 Gabon 252 Gambia ( 2 ) 276 Gana 464 Giamaica 338 Gibuti 628 Giordania 473 Grenada 416 Guatemala 488 Guiana 260 Guinea ( 2 ) 257 Guinea Bissau 310 Guinea equatoriale 452 Haiti ( 2 ) 424 Honduras 664 India 700 Indonesia 612 Irak 616 Iran 048 Iugoslavia 346 Kenia 810 Kiribati 636 Kuwait 684 Laos ( 2 ) 395 Lesotho ( 2 ) 604 Libano 268 Liberia 216 Libia 370 Madagascar 386 Malawi ( 2 ) 701 Malaysia 667 Maldive ( 2 ) 232 Mali ( 2 ) 204 Marocco 228 Mauritania 373 Maurizio 412 Messico 366 Mozambico 803 Nauru 672 Nepal ( 2 ) 432 Nicaragua 240 Niger ( 2 ) 288 Nigeria 649 Oman 662 Pakistan 440 Panama 801 Papuasia-Nuova Guinea 520 Paraguay 504 Perù 644 Qatar 306 Repubblica Centrafricana ( 2 ) 456 Repubblica dominicana 247 Repubblica del Capo Verde 324 Ruanda ( 2 ) 806 Salomone , isole 819 Samoa occidentali ( 2 ) 465 Santa Lucia 467 San Vincenzo 311 Sâo Tomù e Principe 355 Seicelle e dipendenze 248 Senegal 264 Sierra Leone 706 Singapore 608 Siria 342 Somalia ( 2 ) 669 Sri Lanka 224 Sudan ( 2 ) 492 Suriname 393 Swaziland 352 Tanzania ( 2 ) 680 Tailandia 280 Togo 817 Tonga 472 Trinidad e Tobago 212 Tunisia 807 Tuvalu 350 Uganda ( 2 ) 524 Uruguay 484 Venezuela 690 Vietnam 652 Yemen del Nord ( 2 ) 656 Yemen del Sud ( 2 ) 322 Zaire 378 Zambia II . PAESI E TERRITORI dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi 476 Antille olandesi 421 Belize 413 Bermude 703 Brunei 044 Gibilterra 740 Hong Kong 451 Indie occidentali 463 Isole Cayman 529 Isole Falkland e dipendenze 810 Isole Pitcairn 454 Isole Turks e Caicos 457 Isole Vergini degli Stati Uniti 811 Isole Wallis e Futuna 743 Macao 377 Mayotte 809 Nuova Caledonia e dipendenze 816 Nuove Ebridi 808 Oceania americana ( 3 ) 802 Oceania australiana ( isola Christmas , isole Cocos ( Keeling ) , isole Heard e McDonald , isola Norfolk ) 814 Oceania neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau ) 822 Polinesia francese 890 Regioni polari Terre australi ed antartiche francesi Territorio antartico australiano Territorio antartico britannico 329 Sant ' Elena e dipendenze 357 Territori britannici dell ' Oceano Indiano Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori . ( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario e quello della geonomenclatura 1980 ( regolamento CEE n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 . ( 2 ) Questo paese è anche elencato nell ' allegato C . ( 3 ) L 4 Oceania americana comprende : Guam , Samoa americane ( compresa l ' isola Swains ) , isole Midway , isole Johnston e Sand , isola , isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline , Marianne e Marshall . ALLEGATO C Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo 660 Afganistan 236 Alto Volta 666 Bangladesh 284 Benin 391 Botswana 328 Burundi 675 Butan 244 Ciad 334 Etiopia 252 Gambia 260 Guinea 452 Haiti 684 Laos 395 Lesotho 386 Malawi 667 Maldive 232 Mali 672 Nepal 240 Niger 306 Repubblica Centrafricana 324 Ruanda 819 Samoa occidentali 342 Somalia 224 Sudan 352 Tanzania 350 Uganda 652 Yemen del Nord 656 Yemen del Sud