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Document 32025R0447

Regolamento (UE) 2025/447 della Commissione, del 7 marzo 2025, che modifica i regolamenti (CE) n. 2150/2002 e (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché i regolamenti (CE) n. 1726/1999, (CE) n. 1916/2000, (CE) n. 198/2006, (CE) n. 1062/2008 e (UE) n. 349/2011 della Commissione per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2025/983

GU L, 2025/447, 10.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/447/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/447/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/447

10.3.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/447 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2025

che modifica i regolamenti (CE) n. 2150/2002 e (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché i regolamenti (CE) n. 1726/1999, (CE) n. 1916/2000, (CE) n. 198/2006, (CE) n. 1062/2008 e (UE) n. 349/2011 della Commissione per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (2), in particolare l’articolo 13, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (4), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (5), in particolare l’articolo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha definito la classificazione statistica comune delle attività economiche nell’Unione (NACE Revisione 2, «NACE Rev. 2»). Da allora, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno progressivamente cambiato il modo in cui molte attività economiche forniscono beni e servizi in tutto il mondo. È stato pertanto necessario aggiornare la NACE Rev. 2 per mantenere la sua comparabilità e coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (7) ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006 e stabilito la classificazione aggiornata (NACE Revisione 2 Aggiornamento 1, «NACE Rev. 2.1»).

(2)

Per consentire agli utenti di valutare le modifiche dettagliate del contenuto della NACE e di poter confrontare tale versione precedente della classificazione con la versione aggiornata della stessa (NACE Rev. 2.1), il 1o agosto 2023 è stata messa a disposizione degli utenti della classificazione una tabella di concordanza (8) corredata di note esplicative (9).

(3)

L’ampio corpus legislativo che stabilisce gli obblighi in materia di trasmissione dei dati relativi specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE comprende i regolamenti (CE) n. 2150/2002 e (CE) n. 1552/2005 nonché i regolamenti (CE) n. 1726/1999 (10), (CE) n. 1916/2000 (11), (CE) n. 198/2006 (12), (CE) n. 1062/2008 (13) e (UE) n. 349/2011 (14) della Commissione. Al fine di garantire che i suddetti obblighi in materia di trasmissione siano espressi in termini compatibili con la classificazione aggiornata (NACE Rev. 2.1), è opportuno modificare tali atti.

(4)

Le sezioni 1 e 8 dell’allegato I e la sezione 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2150/2002 fanno riferimento specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE Rev. 2 e dovrebbero pertanto essere modificate.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1726/1999 ha attuato il regolamento (CE) n. 530/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro. È pertanto opportuno modificare i riferimenti alla NACE Rev. 2 nell’allegato II, sezioni A e D, e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1726/1999.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1916/2000 ha attuato il regolamento (CE) n. 530/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 fanno riferimento alla NACE Rev. 2 e dovrebbero pertanto essere modificati.

(7)

Il regolamento (CE) n. 198/2006 ha attuato il regolamento (CE) n. 1552/2005. Gli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 198/2006 fanno riferimento alla NACE Rev. 2 e dovrebbero pertanto essere modificati.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1062/2008 ha attuato il regolamento (CE) n. 453/2008 per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità. L’articolo 1 come pure gli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1062/2008 fanno riferimento alla NACE Rev. 2 e dovrebbero pertanto essere modificati.

(9)

Il regolamento (UE) n. 349/2011 ha attuato il regolamento (CE) n. 1338/2008 per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro. Tutti e tre gli allegati del regolamento (UE) n. 349/2011 fanno riferimento specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della classificazione statistica comune delle attività economiche nell’Unione, nella sua forma inizialmente definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 349/2011 affinché sia espresso in termini di obblighi compatibili con la versione aggiornata della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2.1).

(10)

Al fine di concedere ai fornitori dei dati un certo periodo di tempo per adattarsi ai nuovi obblighi normativi, la conformità alla classificazione aggiornata non dovrebbe essere obbligatoria immediatamente.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 2150/2002

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2150/2002 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1552/2005

Il regolamento (CE) n. 1552/2005 è così modificato:

(1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Campo di applicazione delle statistiche

Le statistiche sulla formazione professionale nelle imprese coprono almeno tutte le attività economiche di cui alle sezioni da B a O e alle sezioni S e T della NACE (*1).

(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

(2)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

attività economiche in base alla NACE;»;

b)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione determina i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 1726/1999

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1726/1999 sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 1916/2000

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (CE) n. 198/2006

Gli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 198/2006 sono modificati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche del regolamento (CE) n. 1062/2008

Il regolamento (CE) n. 1062/2008 è così modificato:

(1)

all’articolo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 453/2008, la trasmissione di dati destagionalizzati ha inizio al più tardi allorché sono disponibili, al livello di aggregazione della NACE (*2) specificato nell’allegato 1, serie cronologiche con almeno 16 periodi osservati.

(*2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

(2)

gli allegati 1 e 2 sono modificati conformemente all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 349/2011

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 349/2011 sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 8

Applicazione

1.   Gli articoli 1, 4 e 6 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per i periodi di riferimento che iniziano a decorrere da tale data o successivamente.

2.   L’articolo 7 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per i periodi di riferimento che iniziano a decorrere da tale data o successivamente.

3.   L’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2028 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per i periodi di riferimento che iniziano a decorrere da tale data o successivamente.

4.   Gli articoli 2 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2030 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per i periodi di riferimento che iniziano a decorrere da tale data o successivamente.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2150/oj.

(2)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1552/oj.

(3)   GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/453/oj.

(4)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1338/oj.

(5)   GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/530/oj.

(6)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).

(8)   https://europa.eu/!f6H9nX.

(9)   https://europa.eu/!FNRFFB.

(10)  Regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1726/oj).

(11)  Regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1916/oj).

(12)  Regolamento (CE) n. 198/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/198/oj).

(13)  Regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1062/oj).

(14)  Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell’11 aprile 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro (GU L 97 del 12.4.2011, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/349/oj).


ALLEGATO I

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2150/2002 sono così modificati:

(1)

l’allegato I è così modificato:

a)

alla sezione 1, punto 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le statistiche sono compilate per tutte le attività classificate nelle sezioni da A a V della NACE (*1).

(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

b)

la sezione 8 è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE 8

Produzione dei risultati

1.

I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3, punto 1, devono essere elaborati per quanto segue:

1.1.

le seguenti voci della NACE:

Voce

 

Descrizione

1

Sezione A

Agricoltura, silvicoltura e pesca

2

Sezione B

Attività estrattive

3

Divisione 10

Produzione di prodotti alimentari

Divisione 11

Produzione di bevande

Divisione 12

Produzione di tabacchi

4

Divisione 13

Fabbricazione di tessili

Divisione 14

Confezione di articoli di abbigliamento

Divisione 15

Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simili di altri materiali

5

Divisione 16

Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base di legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio

6

Divisione 17

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

Divisione 18

Stampa e riproduzione di supporti registrati

7

Divisione 19

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

8

Divisione 20

Fabbricazione di prodotti chimici

Divisione 21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

Divisione 22

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

9

Divisione 23

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

Divisione 24

Attività metallurgiche

Divisione 25

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

11

Divisione 26

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Divisione 27

Fabbricazione di apparecchiature elettriche

Divisione 28

Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

Divisione 29

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Divisione 30

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

12

Divisione 31

Fabbricazione di mobili

Divisione 32

Altre attività manifatturiere

Divisione 33

Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature

13

Sezione D

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

14

Divisione 36

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Divisione 37

Gestione delle reti fognarie

Divisione 39

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

15

Divisione 38

Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti

16

Sezione F

Costruzioni

17

 

Attività di servizi:

Sezione G, esclusa la classe 46.87

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Sezione H

Trasporto e magazzinaggio

Sezione I

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

Sezione J

Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti

Sezione K

Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d’informazione

Sezione L

Attività finanziarie e assicurative

Sezione M

Attività immobiliari

Sezione N

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sezione O

Attività amministrative e di servizi di supporto

Sezione P

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

Sezione Q

Istruzione

Sezione R

Sanità e assistenza sociale

Sezione S

Attività artistiche, sportive e di divertimento

Sezione T

Altre attività di servizi

Sezione U

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

Sezione V

Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

18

Classe 46.87

Commercio all’ingrosso di rottami e cascami

1.2.

famiglie

Voce

 

Descrizione

19

 

Rifiuti domestici

2.

Per le attività economiche, le unità statistiche sono le unità locali o le unità di attività economica così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (*2)conformemente al sistema statistico di ciascuno Stato membro.

Nella relazione sulla qualità, da presentare ai sensi della sezione 7, va inclusa una descrizione della maniera in cui l’unità statistica scelta influenza la distribuzione settoriale dei raggruppamenti dei dati della NACE.

(*2)  Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/696/oj).»;"

(2)

nell’allegato II, sezione 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Le statistiche devono essere compilate per tutte le strutture di recupero e smaltimento che svolgono una qualsiasi delle operazioni di cui alla sezione 8, punto 2, e che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE (*3)di cui all’allegato I, sezione 8, punto 1.1.

(*3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»."


(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;

(*2)  Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/696/oj).»;

(*3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).».»


ALLEGATO II

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1726/1999 sono così modificati:

(1)

l’allegato II è così modificato:

a)

la sezione A è così modificata:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Questa definizione di lavoratori si estende ai lavoratori manuali e non manuali nonché al personale manageriale nei settori privato e pubblico nelle attività economiche classificate nelle sezioni B-O e Q-T della NACE (*1) in imprese con almeno 10 dipendenti (*2).

(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj)."

(*2)  La copertura della sezione P della NACE è opzionale, così come è opzionale la copertura di dipendenti in imprese con meno di 10 dipendenti.»;"

ii)

al terzo comma, il testo della nota a piè di pagina che accompagna il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«Per scongiurare doppi conteggi, le ore prestate dalle persone occupate da agenzie di lavoro interinale devono essere incluse nella classe NACE dell’agenzia lavorativa (classe 78.20 della NACE) e non nella posizione NACE dell’impresa per la quale effettivamente lavorano.»;

b)

nella sezione D, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«I costi relativi alle persone assunte da agenzie di lavoro interinale devono essere inclusi nella branca di attività economica dell’agenzia che le ha assunte (classe 78.20 della NACE) e non nella branca dell’impresa per la quale lavorano.»;

(2)

l’allegato III è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fornire tre file, corrispondenti alle tabelle A, B e C:

la tabella A contiene dati nazionali (una registrazione per ciascuna attività economica alla sezione e ai livelli di divisione della NACE (*3)),

la tabella B contiene dati nazionali suddivisi per classe di ampiezza (una registrazione per ciascuna attività economica alla sezione e ai livelli di divisione della NACE per ciascuna delle classi d’ampiezza),

la tabella C contiene dati regionali al livello NUTS 1 (una registrazione per ciascuna attività economica alla sezione e ai livelli di divisione della NACE, per ciascuna delle regioni).

(*3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

b)

al secondo comma, sotto il titolo «Identificazione dell’ordine», il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

le attività economiche della NACE,».


(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

(*2)  La copertura della sezione P della NACE è opzionale, così come è opzionale la copertura di dipendenti in imprese con meno di 10 dipendenti.»;

(*3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;»


ALLEGATO III

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1916/2000 sono così modificati:

(1)

nell’allegato I, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.

Principale attività economica dell’unità locale (NACE (*1))

(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

(2)

l’allegato II è così modificato:

a)

la sezione 1 è così modificata:

i)

al primo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Le statistiche riguarderanno tutte le attività definite nelle sezioni B-O e Q-T della nomenclatura generale delle attività economiche delle Comunità europee (NACE (*2)) relative ad imprese con almeno dieci dipendenti (*3).

(*2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj)."

(*3)  La compilazione di statistiche relative alla sezione P della NACE è facoltativa. Anche l’elaborazione di statistiche sui lavoratori di imprese con meno di dieci dipendenti è facoltativa.»;"

ii)

il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.   Principale attività economica dell’unità locale (NACE)

La principale attività economica dell’unità locale deve essere codificata al livello di due cifre della NACE (livello di divisione).

I codici di trasmissione relativi alle diverse categorie NACE saranno presentati in un documento di attuazione distribuito da Eurostat.»;

b)

la sezione 2 è così modificata:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La definizione dei lavoratori dipendenti comprende operai, impiegati e personale dirigente nel settore privato e pubblico relativo alle attività economiche classificate nelle sezioni B-O e Q-T della NACE in imprese con un minimo di 10 dipendenti (*4).

(*4)  La compilazione di statistiche relative alla sezione P della NACE è facoltativa. Anche l’elaborazione di statistiche sui lavoratori di imprese con meno di dieci dipendenti è facoltativa.»;"

ii)

al terzo comma, il testo della nota a piè di pagina che accompagna il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«Per evitare una doppia contabilizzazione, le ore lavorate dalle persone impiegate da agenzie di lavoro interinale vanno indicate nella classe NACE dell’agenzia di collocamento (NACE, 78.20) e non nella posizione NACE dell’impresa in cui effettivamente lavorano.».


(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;

(*2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

(*3)  La compilazione di statistiche relative alla sezione P della NACE è facoltativa. Anche l’elaborazione di statistiche sui lavoratori di imprese con meno di dieci dipendenti è facoltativa.»;

(*4)  La compilazione di statistiche relative alla sezione P della NACE è facoltativa. Anche l’elaborazione di statistiche sui lavoratori di imprese con meno di dieci dipendenti è facoltativa.»;»


ALLEGATO IV

Gli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 198/2006 sono modificati come segue:

(1)

nell’allegato I, nella nota della tabella, la sesta frase è sostituita dalla seguente:

«Con NACE si intende la classificazione delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 (*1).

(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

(2)

nell’allegato II, al punto 2, la frase introduttiva e il primo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«Il campione è stratificato per categorie della NACE (*2) e classi di dimensione secondo i seguenti criteri minimi:

20 categorie NACE [B, C10-C12, C13-C15, C17-C18, C19-C23, C24-C25, C26-C28+C33, C29-C30, C16+C31-C32, D-E, F, G46, G47, H, I, J-K, L64-L65, L66, M+N+O+S+T94+T96, T95],

(*2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

(3)

nell’allegato III, al quarto comma, i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.

per una cella NACE (*3)/dimensione, non sono ammesse imputazioni se per più del 50 % delle imprese rispondenti la percentuale di dati mancanti è superiore al 25 % delle variabili quantitative;

3.

per una cella NACE/dimensione, l’imputazione di una variabile quantitativa non è ammessa se la proporzione di imprese rispondenti per tale variabile è inferiore al 50 %;

4.

per una cella NACE/dimensione, l’imputazione di una variabile qualitativa non è ammessa se la proporzione di imprese rispondenti per tale variabile è inferiore all’80 %.

(*3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

(4)

l’allegato V è così modificato:

a)

la sezione 2 (Precisione) è così modificata:

i)

il punto 2.1 è così modificato:

al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Tabelle da fornire (ripartite per categorie NACE (*4) e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):

al terzo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Tabelle da fornire per il campione effettivo osservato (ripartite per categorie NACE e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):»;

ii)

al punto 2.2.1, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Tabelle da fornire per il campione effettivo osservato (ripartite per categorie NACE e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):»;

iii)

al punto 2.2.4, secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Tabelle da fornire per il campione effettivo osservato (ripartite per categorie NACE e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):»;

b)

la sezione 6 (Coerenza) è così modificata:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Confronto con statistiche relative allo stesso fenomeno o alla stessa variabile provenienti da altre indagini o fonti e valutazione della coerenza con le statistiche strutturali sulle imprese per la variabile «numero di addetti», in funzione delle categorie NACE e delle classi di dimensione.»;

ii)

al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Tabelle da fornire per il campione effettivo osservato (ripartite per categorie NACE e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):».


(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;

(*2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;

(*3)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;

(*4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;»


ALLEGATO V

Gli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1062/2008 sono così modificati:

(1)

l’allegato 1 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 1

Livello di aggregazione della NACE (*1)

Sezioni della NACE

Descrizione

A

Agricoltura, silvicoltura e pesca

B, C, D ed E

Attività estrattive; attività manifatturiere; fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

F

Costruzioni

G, H e I

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; trasporto e magazzinaggio; attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

J

Attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione e distribuzione di contenuti

K

Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altre attività dei servizi d’informazione

L

Attività finanziarie e assicurative

M

Attività immobiliari

N e O

Attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di servizi di supporto

P, Q e R

Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale

S e T

Attività artistiche, sportive e di divertimento; altre attività di servizi

;

(2)

nell’allegato 2, il punto 2.2.6 è sostituito dal seguente:

«2.2.6.   Stima dell’errore sistematico

Una valutazione degli errori non campionari, in termini di numero assoluto di posti di lavoro vacanti, è trasmessa per il numero totale di posti di lavoro vacanti e, ove possibile, al livello di aggregazione della NACE (*2) specificato nell’allegato 1 del presente regolamento e di classi di dimensioni (1-9 addetti/10 + addetti).

(*2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»."


(*2)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).».»


(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).


ALLEGATO VI

Gli allegati I, II e III del regolamento (UE) n. 349/2011 sono così modificati:

(1)

l’allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ELENCO DELLE VARIABILI

Statistiche europee degli infortuni sul luogo di lavoro (ESAW) Variabili delle fasi 1 e 2

Variabili

Specificazioni

Primo anno di riferimento per la trasmissione dei dati

Numero del caso

Numero unico che individua ogni singolo record e garantisce che esso corrisponda a un singolo caso di infortunio di lavoro.

Il numero del caso deve essere preceduto dalle 4 cifre dell’anno in cui l’infortunio è dichiarato alle autorità nazionali competenti.

2027

Attività economica del datore di lavoro

Livello a 4 cifre della NACE (*1)

2027 per le sezioni A-T della NACE

Professione della vittima

Livello a 2 cifre di ISCO-08

2027

Età della vittima

Numero a 2 cifre

2027

Sesso della vittima

Codice a 1 cifra

2027

Tipo di lesione

Versione a 3 cifre della classificazione ESAW dei “tipi di lesione” conformemente alla metodologia ESAW.

2027

Parte del corpo lesa

Versione a 2 cifre della classificazione delle “parti del corpo lese” conformemente alla metodologia ESAW.

2027

Ubicazione geografica dell’infortunio

Codice a 5 cifre secondo la classificazione NUTS (*2).

2027

Data dell’infortunio

Variabile numerica definita in termini di anno, mese e giorno

2027

Ora dell’infortunio

Variabile a 2 cifre che indica il tempo in ore secondo la metodologia ESAW

facoltativo

Dimensioni dell’impresa

Categorie secondo la metodologia ESAW

facoltativo

Nazionalità della vittima

Categorie secondo la metodologia ESAW

facoltativo

Status professionale della vittima

Categorie secondo la metodologia ESAW

2027

Giornate perdute (gravità)

Categorie secondo la metodologia ESAW. Sono utilizzati codici specifici per definire l’invalidità permanente e gli infortuni mortali.

2027

Ponderazione rilevazione ESAW

Da utilizzare quando lo Stato membro ricorre ad un campione per la raccolta dei dati relativi agli infortuni e/o intende correggere sottodichiarazioni.

Se non pertinente è utilizzato il valore predefinito pari a 1.

2027

Variabili della fase 3 ESAW relative a cause e circostanze

Variabili

Specificazioni

Primo anno di riferimento per la trasmissione dei dati

1.

Posto di lavoro

Categorie secondo la metodologia ESAW

2027 (*3)

2.

Tipo di luogo

Versione a 3 cifre della classificazione ESAW “Tipo di luogo” secondo la metodologia ESAW

2027 (*3)

3.

Tipo di lavoro

Versione a 2 cifre della classificazione ESAW “Tipo di lavoro” secondo la metodologia ESAW

2027 (*3)

4.

Attività fisica specifica

Versione a 2 cifre della classificazione ESAW “Attività fisica specifica” secondo la metodologia ESAW

2027 (*3)

5.

Deviazione

Versione a 2 cifre della classificazione ESAW “Deviazione” secondo la metodologia ESAW

2027 (*3)

6.

Contatto — modalità di lesione

Versione a 2 cifre della classificazione ESAW di “contatto — modalità di lesione” conformemente alla metodologia ESAW

2027 (*3)

7.

Agente materiale dell’attività fisica specifica

Versione a 4 cifre della classificazione ESAW “Agente materiale” secondo la metodologia ESAW

2027 (*3)

8.

Agente materiale della deviazione

Versione a 4 cifre della classificazione ESAW “Agente materiale” secondo la metodologia ESAW

2027 (*3)

9.

Agente materiale del contatto — modalità di lesione

Versione a 4 cifre della classificazione ESAW “Agente materiale” secondo la metodologia ESAW

2027 (*3)

Ponderazione di cause e circostanze

Da utilizzare quando lo Stato membro ricorre a un campionamento supplementare per la codifica delle variabili della fase 3 ESAW relative a cause e circostanze.

Se non pertinente è utilizzato il valore predefinito pari a 1.

2027

;

(2)

nell’allegato II, la frase introduttiva del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Secondo la classificazione NACE (*4):

(*4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

(3)

l’allegato III è così modificato:

a)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

la popolazione considerata in termini di sezioni NACE (*5) e eventuali divisioni, gruppi e classi, e status professionale,

(*5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;"

b)

il settimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

i dati degli incidenti stradali mortali e degli incidenti mortali a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato in orario di lavoro da lavoratori che non rientrano nella sezione H “Trasporto e magazzinaggio” della NACE».


(*4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;

(*5)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).»;»


(*1)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj).

(*2)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

(*3)  Trasmissione obbligatoria di almeno 3 delle 9 variabili.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/447/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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