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Document 32025D1972
Council Decision (CFSP) 2025/1972 of 29 September 2025 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Decisione (PESC) 2025/1972 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Decisione (PESC) 2025/1972 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
ST/12518/2025/INIT
GU L, 2025/1972, 29.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1972/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/1972 |
29.9.2025 |
DECISIONE (PESC) 2025/1972 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2025
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. |
(2) |
Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, sostenuti dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), hanno raggiunto un accordo con l’Iran su una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. La piena attuazione del piano d’azione congiunto globale (PACG) garantiva la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterebbe la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare. |
(3) |
Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2231 (2015) in cui approvava il PACG, sollecitava la sua piena attuazione secondo il calendario deciso nel PACG e stabiliva le azioni da mettere in atto conformemente al PACG. |
(4) |
Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha accolto con favore e avallato il PACG e si è impegnato a rispettarne i termini e a seguire il piano di attuazione convenuto. Il Consiglio ha altresì sostenuto pienamente la risoluzione UNSC 2231 (2015). |
(5) |
Il 18 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la dichiarazione 2015/C 345/01 (2), nella quale rilevava che l’impegno di revocare tutte le sanzioni dell’Unione relative al nucleare di cui al PACG lasciava impregiudicato il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nel piano e la reintroduzione di sanzioni dell’Unione in caso di significativa inadempienza da parte dell’Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG. Il Consiglio si impegnava inoltre a reintrodurre senza indugio tutte le sanzioni dell’Unione relative al nucleare che erano state sospese o revocate in caso di significativa inadempienza da parte dell’Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG su raccomandazione comune rivolta al Consiglio dall’alto rappresentante e da Francia, Germania e Regno Unito. |
(6) |
Il 14 gennaio 2020 l’alto rappresentante, in qualità di coordinatore della commissione congiunta del PACG («coordinatore»), ha ricevuto una lettera dai ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito in cui si rinviava alla commissione congiunta una questione relativa all’attuazione, da parte dell’Iran, degli impegni assunti nel quadro del PACG in vista della sua risoluzione tramite il meccanismo di risoluzione delle controversie, come indicato al punto 36 del PACG. Lo stesso giorno il coordinatore ha rilasciato una dichiarazione in cui indicava che avrebbe supervisionato il processo del meccanismo di risoluzione delle controversie («processo»). |
(7) |
Il 24 gennaio 2020 il coordinatore ha rilasciato una dichiarazione in cui comunicava che, ai sensi del processo, aveva proceduto ad ampie consultazioni bilaterali e collettive e che tutti i partecipanti al PACG avevano riconfermato la loro determinazione a mantenere il PACG, nell’interesse di tutti. Il coordinatore ha indicato che, nonostante le divergenze quanto alle modalità, si è convenuto che la complessità della questione in gioco richiedeva più tempo. Il termine del processo è stato quindi posticipato. Tutte le parti coinvolte hanno concordato di proseguire le discussioni a livello di esperti per affrontare le preoccupazioni relative all’attuazione degli impegni relativi al nucleare, come pure i più ampi impatti del recesso degli Stati Uniti dal PACG e della reintroduzione, da parte di tale paese, di sanzioni nei confronti dell’Iran, punto in merito al quale tutti i partecipanti al PACG hanno espresso rammarico. |
(8) |
Il 21 dicembre 2020, in una dichiarazione ministeriale congiunta sul PACG, i partecipanti al PACG hanno ribadito il loro impegno a mantenere l’accordo e hanno sottolineato i rispettivi sforzi in tal senso. La dichiarazione ha sottolineato che i ministri hanno discusso di come l’attuazione piena ed effettiva del PACG da parte di tutti rimanesse cruciale nonché della necessità di affrontare le attuali sfide in materia di attuazione, comprese quelle relative alla non proliferazione nucleare e agli impegni in materia di revoca delle sanzioni. I ministri hanno convenuto di proseguire il dialogo per garantire la piena attuazione del PACG da parte di tutte le parti. I ministri hanno preso atto della prospettiva di riadesione degli Stati Uniti al PACG e hanno sottolineato di essere pronti a rispondervi positivamente in uno sforzo congiunto. |
(9) |
Dall’aprile 2021 all’agosto 2022 il coordinatore ha condotto colloqui diplomatici al fine di negoziare la riadesione degli Stati Uniti al PACG e garantire la piena ed effettiva attuazione del PACG da parte dell’Iran. Nonostante gli sforzi, tra cui varie riunioni della commissione congiunta durante il periodo summenzionato, non è stato possibile raggiungere un accordo. |
(10) |
Il 14 settembre 2023 il coordinatore ha ricevuto una lettera dai ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito relativa all’attuazione del PACG. I ministri degli Affari esteri hanno dichiarato che l’Iran era inadempiente dal 2019 e che rilevano che il processo non aveva permesso di risolvere tale situazione. Hanno espresso l’intenzione di non adottare i provvedimenti relativi alla revoca di ulteriori sanzioni il 18 ottobre 2023, data di transizione prevista dal PACG. Lo stesso giorno il coordinatore ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava di aver trasmesso la lettera dei ministri agli altri partecipanti al PACG e che si sarebbe consultato con tutti i partecipanti al PACG sulla via da seguire. |
(11) |
Il 6 ottobre 2023 il coordinatore ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che, a seguito delle consultazioni con i partecipanti al PACG, la questione relativa all’attuazione degli impegni dell’Iran ai sensi del PACG restava irrisolta a causa delle opinioni divergenti espresse. |
(12) |
Il 16 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2195 (3) che modifica la decisione 2010/413/PESC. Il Consiglio ha ritenuto che l’Unione avesse validi motivi per mantenere, successivamente alla data di transizione prevista dal PACG, le misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità di cui agli allegati I e II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio e agli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (4). Pertanto, i nomi di tali persone ed entità sono stati trasferiti dall’allegato I della decisione 2010/413/PESC del Consiglio all’allegato II di tale decisione e dall’allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio all’allegato IX di tale regolamento. |
(13) |
Il Consiglio ha ritenuto inoltre che l’Unione avesse validi motivi per mantenere, successivamente alla data di transizione prevista dal PACG, le misure restrittive relative a servizi di messaggistica finanziaria, al settore dei trasporti, ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e servizi associati, e quelle relative a metalli e servizi associati, relative a software e servizi associati e relative ad armi e servizi associati. |
(14) |
Il Consiglio ha ritenuto inoltre che l’Unione avesse validi motivi per non porre termine, dopo la data di transizione prevista dal PACG, alle misure restrittive che erano state sospese nella data di attuazione del PACG mediante la decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio (5). |
(15) |
Il 28 agosto 2025 il coordinatore e il presidente dell’UNSC hanno ricevuto una lettera dai ministri degli Affari esteri di Francia, Germania e Regno Unito relativa all’attuazione del PACG. Tramite questa lettera, i ministri degli Affari esteri hanno notificato all’UNSC la loro convinzione, basata su prove fattuali, della significativa inadempienza da parte dell’Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG, avviando così la procedura di ripristino delle sanzioni ONU revocate nell’ambito della risoluzione UNSC 2231 (2015), in linea con il paragrafo 11 di tale risoluzione. |
(16) |
Il 29 agosto 2025, in linea con la dichiarazione del Consiglio 2015/C 345/01, l’alto rappresentante, la Francia e la Germania hanno inviato al Consiglio una raccomandazione comune in cui raccomandavano che tutte le sanzioni dell’Unione relative al nucleare che erano state sospese e/o revocate, fossero reintrodotte senza ritardo una volta ripristinate le sanzioni ONU, in linea con la risoluzione dell’UNSCR 2231 (2015). |
(17) |
Entro il 27 settembre 2025, l’UNSC non ha adottato una nuova risoluzione per proseguire con la revoca delle sanzioni entro 30 giorni dalla notifica del 28 agosto 2025. Pertanto, in linea con la disposizione del punto 37 del PACG, devono essere reintrodotte le disposizioni delle risoluzioni 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010) dell’UNSC. |
(18) |
Il Consiglio ritiene che l’Unione abbia validi motivi per reintrodurre tutte le sanzioni dell’Unione nei confronti dell’Iran in materia di nucleare che erano state sospese o revocate nel quadro del PACG. |
(19) |
In tale contesto, il Consiglio ritiene altresì che, alla luce delle attività dell’Iran in termini di proliferazione, in particolare per quanto riguarda prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie di cui negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, sia opportuno mantenere le restrizioni più rigorose. |
(20) |
In linea con la disposizione di cui al punto 37 del PACG, la reintroduzione di misure restrittive non deve applicarsi con effetto retroattivo ai contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o ai contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, a condizione che le attività contemplate da tali contratti e l’esecuzione degli stessi siano coerenti con il PACG e con le disposizioni reintrodotte. |
(21) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure. |
(22) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/413/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai trasferimenti diretti o indiretti all’Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, con transito nel territorio degli Stati membri dei prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii) dell’UNSCR 1737 (2006) per reattori ad acqua leggera avviati prima del dicembre 2006.» |
2) |
l’articolo 3 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 3 quater 1. I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 1o gennaio 2026. 2. I divieti di cui all’articolo 3 bis non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.» |
3) |
l’articolo 3 quinquies è sostituito dal seguente: «Articolo 3 quinquies 1. I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, da concludere ed eseguire entro il 1o gennaio 2026. 2. I divieti di cui all’articolo 3 ter non pregiudicano l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025, o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di prodotti petrolchimici o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi.» |
4) |
all’articolo 4 ter, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, non pregiudica l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025. 2. I divieti di cui all’articolo 4 non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di quest’ultima data da imprese stabilite negli Stati membri. 3. Il divieto di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, non pregiudica l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi relativi alla consegna di merci previsti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025. 4. I divieti di cui all’articolo 4 bis non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 e riguardanti investimenti effettuati in Iran prima di tali date da imprese stabilite negli Stati membri.» |
5) |
l’articolo 4 septies è sostituito dal seguente: «Articolo 4 septies I divieti di cui all’articolo 4 sexies non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» |
6) |
l’articolo 4 nonies è sostituito dal seguente: «Articolo 4 nonies I divieti di cui all’articolo 4 octies non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» |
7) |
l’articolo 4 undecies è sostituito dal seguente: «Articolo 4 undecies I divieti di cui all’articolo 4 decies non pregiudicano l’esecuzione, fino al 1o gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 30 settembre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.» |
8) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. I divieti di cui all’articolo 6, lettere a) e b), rispettivamente:
2. I divieti di cui all’articolo 6 bis, lettere a) e b), rispettivamente:
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9) |
l’articolo 15 è così modificato:
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10) |
l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi tecnici e di manutenzione a aeromobili cargo iraniani, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che gli aeromobili cargo trasportano prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione, a meno che la prestazione di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza o finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a norma dell’articolo 15, paragrafi 1 e 5.» |
11) |
l’articolo 19 è così modificato:
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12) |
l’articolo 20 è così modificato:
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13) |
l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell’UNSCR 1737 (2006), dell’UNSCR 1747 (2007), dell’UNSCR 1803 (2008) o dell’UNSCR 1929 (2010), comprese le misure dell’Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione e ad essa connesse o le misure contemplate nella presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I o II, ovvero di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iraniano compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.» |
14) |
l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 1. Il Consiglio esegue le modifiche dell’allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato. 2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta degli Stati membri o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l’elenco contenuto nell’allegato II e adotta le relative modifiche.» |
15) |
all’articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato inseriscano in elenco una persona o un’entità, il Consiglio include detta persona o entità nell’allegato I. 2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere b) e c), e all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), esso modifica di conseguenza l’allegato II.» |
16) |
l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Articolo 25 1. Gli allegati I e II riportano i motivi di inserimento nell’elenco delle persone ed entità, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato riguardo all’allegato I. 2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato relativamente all’allegato I. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Gli allegati I e II riportano inoltre la data di designazione.» |
17) |
l’articolo 26 è così modificato:
|
18) |
gli articoli 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 septies e 26 octies sono soppressi; |
19) |
gli allegati III, IV, V e VI sono soppressi. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
(1) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/413/oj).
(2) Dichiarazione del Consiglio 2015/C 345/1 del 18 ottobre 2015 (GU C 345 del 18.10.2015, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2023/2195 del Consiglio, del 16 ottobre 2023, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L, 2023/2195, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2195/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj).
(5) Decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio, del 18 ottobre 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 274 del 18.10.2015, pag. 174, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1863/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1972/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)