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Document 32025D0492
Council Decision (Euratom) 2025/492 of 18 February 2025 approving a Commission regulation on the application of Euratom safeguards
Decisione (Euratom) 2025/492 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, che approva un regolamento della Commissione concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom
Decisione (Euratom) 2025/492 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, che approva un regolamento della Commissione concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom
ST/11949/2024/INIT
GU L, 2025/492, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/492/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/492 |
14.3.2025 |
DECISIONE (Euratom) 2025/492 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2025
che approva un regolamento della Commissione concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 79,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
È importante che le prescrizioni stabilite dal regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione (1) rimangano in linea con l’attuale quadro giuridico e con gli sviluppi nel settore nucleare e della tecnologia dell’informazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È approvato il progetto di regolamento della Commissione concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom.
Il testo del progetto di regolamento è accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. DOMAŃSKI
(1) Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1.).
ALLEGATO
(progetto)
REGOLAMENTO (Euratom) …/… DELLA COMMISSIONE
del …
concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 77, 78, 79 e 81,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione (2) definisce la natura e la portata degli obblighi di cui agli articoli 78 e 79 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato»). |
(2) |
In considerazione dell’aumento delle quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate, trasportate, riciclate e destinate ad essere smaltite nella Comunità, nonché dello sviluppo del commercio di queste materie, è essenziale garantire l’efficacia e l’efficienza del controllo di sicurezza. La natura e la portata degli obblighi contemplati dall’articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento (Euratom) n. 302/2005 dovrebbero pertanto essere aggiornate alla luce degli sviluppi, in particolare nel settore della tecnologia nucleare e della tecnologia dell’informazione. |
(3) |
Il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e la Comunità sono parti contraenti dell’accordo 78/164/Euratom (3) con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. L’accordo 78/164/Euratom è entrato in vigore il 21 febbraio 1977. È stato successivamente integrato dal protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom (4), entrato in vigore il 30 aprile 2004. |
(4) |
L’accordo 78/164/Euratom contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità per quanto concerne l’applicazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali nei territori degli Stati non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. |
(5) |
Le procedure stabilite nell’accordo 78/164/Euratom sono il risultato di ampi negoziati internazionali con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sull’applicazione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Dette procedure sono state approvate dal Consiglio dei governatori di detta Agenzia. |
(6) |
La Comunità, la Francia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sono parti di un accordo per l’applicazione del controllo di sicurezza in Francia (5). Detto accordo è entrato in vigore il 12 settembre 1981. È stato integrato da un protocollo aggiuntivo (6) entrato in vigore il 30 aprile 2004. |
(7) |
Nel territorio della Francia alcuni impianti o parti di essi, nonché talune materie, possono essere potenzialmente impiegati nel ciclo di produzione per necessità di difesa. Dovrebbero pertanto essere applicate procedure speciali di controllo di sicurezza per tener conto di dette circostanze. |
(8) |
Gli accordi di cooperazione nucleare sono accordi di cooperazione sull’uso pacifico dell’energia nucleare conclusi tra la Comunità e paesi terzi. Sono finalizzati ad agevolare gli scambi nucleari, la ricerca e lo sviluppo o altre attività di cooperazione di interesse reciproco per le parti in relazione all’uso pacifico dell’energia nucleare, nel rispetto degli impegni e delle politiche della Comunità. Ai sensi dell’articolo 77, lettera b), del trattato, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri, siano osservate le disposizioni relative all’approvvigionamento e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo di sicurezza assunto dalla Comunità in virtù di un tale accordo. Il presente regolamento affronta aspetti specifici inerenti ai rapporti sulle materie nucleari, come specificato in taluni accordi di cooperazione nucleare, ma non riguarda articoli diversi dalle materie nucleari. |
(9) |
Per garantire l’efficacia del controllo di sicurezza, è essenziale integrare precocemente considerazioni in materia di controllo nei processi di pianificazione e progettazione per i nuovi impianti nonché per le modifiche di rilievo e la disattivazione degli impianti esistenti. |
(10) |
Per garantire l’efficacia del controllo di sicurezza, la natura e la portata delle prescrizioni relative ai rapporti sulle materie nucleari e alla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti dovrebbero tenere conto dell’idoneità delle materie nucleari e degli impianti nucleari a essere utilizzati per scopi non pacifici, fatti salvi gli impegni particolari relativi al controllo assunti dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale. |
(11) |
La comunicazione alla Commissione del 30 giugno 2022«Strategia digitale della Commissione europea: la Commissione digitale di prossima generazione» (7) sottolinea l’importanza di strutturare l’accesso ai dati e lo scambio di dati della Commissione europea e degli Stati membri. Nell’ambito di tale strategia, la Commissione mira a consentire l’interazione digitale transfrontaliera, l’interoperabilità e la modernizzazione digitale delle pubbliche amministrazioni. In tale contesto e per migliorare l’efficienza del controllo di sicurezza, i rapporti e le dichiarazioni dovrebbero essere presentati per via elettronica. |
(12) |
Il presente regolamento dovrebbe prevedere un approccio più graduale, con una conseguente riduzione degli oneri per gli esercenti. Ove opportuno, il presente regolamento contiene disposizioni diverse, commisurate al valore strategico delle materie nucleari e dei relativi impianti e attività. |
(13) |
Le disposizioni sulle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (8) e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (9) dovrebbero applicarsi alle informazioni acquisite a norma del presente regolamento, fatto salvo il regolamento (Euratom) n. 3 del 31 luglio 1958 (10). |
(14) |
La Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per proteggere i segreti commerciali, tecnologici e industriali nonché altre informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell’applicazione del presente regolamento. |
(15) |
Le ispezioni e altre attività connesse al controllo di sicurezza effettuate dagli ispettori della Commissione conformemente agli articoli 81 e 82 del trattato dovrebbero limitarsi al conseguimento degli obiettivi di cui al capo VII del trattato, in linea con i principi stabiliti all’articolo 84, secondo comma, dello stesso. |
(16) |
La Commissione dovrebbe fornire un riscontro tempestivo e pertinente sulle informazioni comunicate dagli esercenti, quali sull’elenco specifico per impianto delle attrezzature essenziali e delle strutture residue. Tenuto conto del fatto che in molti casi ciò non dipende esclusivamente dalla Commissione, quest’ultima dovrebbe adoperarsi per ottenere il necessario riscontro da terzi, se del caso, e condividerlo con gli esercenti e gli Stati membri interessati. |
(17) |
Ai fini dell’attuazione del controllo di sicurezza è importante che le disposizioni particolari sul controllo presso gli impianti pertinenti siano aggiornate. In tale ottica, la Commissione dovrebbe continuare ad adottare disposizioni particolari sul controllo previa stretta consultazione con gli esercenti e gli Stati membri interessati, prestando particolare attenzione a garantire che siano aggiornate. Per quanto possibile, la Commissione dovrebbe adoperarsi perché siano adottate disposizioni particolari sul controllo prima della messa in esercizio dell’impianto. |
(18) |
L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata entro 10 anni dalla sua entrata in vigore alla luce del progresso tecnologico nell’industria nucleare e dell’evoluzione delle tecnologie dell’informazione. Tuttavia, in circostanze particolari, il presente regolamento potrebbe dover essere rivisto prima di tale valutazione, ad esempio per rispettare eventuali impegni particolari relativi al controllo assunti dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale. |
(19) |
Per motivi di certezza del diritto il regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione dovrebbe essere abrogato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l’immagazzinamento, lo smaltimento o altro uso di materie nucleari.
Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti, quali leghe o ceramiche, per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente non recuperabili, né ai detentori di materiale minerale diverso dai minerali e di sostanze trattate connesse usate per scopi non nucleari e non per ottenere materie grezze.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«Stati membri non dotati di armi nucleari»: il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia e la Svezia; |
2) |
«Stato membro dotato di armi nucleari»: la Francia; |
3) |
«Stato terzo»: qualunque Stato non membro della Comunità; |
4) |
«materie nucleari»: tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui all’articolo 197 del trattato; |
5) |
«minerali»: minerali quali definiti all’articolo 197, punto 4, del trattato e specificati nel regolamento n. 9 del Consiglio CEEA (11); |
6) |
«categorie» (di materie nucleari): l’uranio naturale, l’uranio impoverito, l’uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233 a meno del 20 %, l’uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233 al 20 % e oltre, il torio, il plutonio e qualsiasi altra materia specificata dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell’articolo 197 del trattato; |
7) |
«rifiuti»: le materie nucleari in concentrazioni o in forme che le rendono non recuperabili per motivi economici o pratici, per le quali non è previsto un ulteriore uso e che possono essere smaltite; |
8) |
«rifiuti conservati»: i rifiuti, prodotti in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, che sono misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati trasferiti in un luogo specifico nell’ambito dell’area di bilancio materie da cui possono essere recuperati e che sono ritenuti per il momento non recuperabili; |
9) |
«rifiuti condizionati»: i rifiuti in cui le materie nucleari, misurate o stimate in base a misurazioni, sono state condizionate in modo tale (ad esempio, in vetro, cemento, calcestruzzo o bitume) da renderle inidonee a un ulteriore uso nucleare; |
10) |
«scarichi nell’ambiente»: materie nucleari, misurate o stimate in base a misurazioni, che sono state definitivamente rilasciate nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato e in modo tale da renderle inidonee a un ulteriore uso; |
11) |
«smaltimento»: la collocazione di rifiuti, di combustibile esaurito o di altre materie nucleari in un impianto, senza intenzione di recuperarli; |
12) |
«combustibile esaurito»: il combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare oppure può essere smaltito se non se ne prevede un ulteriore uso; |
13) |
«articolo»: un’unità identificabile, quale un gruppo di elementi di combustibile o una barretta di combustibile; |
14) |
«partita»: una porzione di materie nucleari trattate come un’unità ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione, la cui composizione e quantità sono definite da un’unica serie di caratteristiche o di misure; le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli; |
15) |
«dati riguardanti la partita»: il peso totale di ogni categoria di materie nucleari e, per l’uranio e il plutonio, la composizione isotopica, se del caso; nei rapporti di notifica si addizionano i pesi dei articoli della partita prima di arrotondare all’unità più vicina; |
16) |
«chilogrammo effettivo»: un’unità speciale usata nell’ambito dell’applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari, data:
|
17) |
«area di bilancio materie» (ABM): un’area per cui sia possibile, ai fini della compilazione del bilancio materie:
|
18) |
«punto-chiave di misurazione»: il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consente la misurazione per determinarne il flusso o l’inventario e che include quindi, ma non esclusivamente, le entrate, le uscite e i magazzini nelle aree di bilancio materie; |
19) |
«inventario contabile» di un’area di bilancio materie: la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni d’inventario intervenute dopo l’effettuazione di detto inventario fisico; |
20) |
«inventario fisico»: la somma, secondo regole prestabilite, di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un’area di bilancio materie; |
21) |
«materie non contabilizzate»: la differenza tra l’inventario fisico e l’inventario contabile; |
22) |
«differenza speditore/destinatario»: la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall’area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell’area di bilancio materie di destinazione; |
23) |
«dati fonte»: i dati, registrati durante le misurazioni o le tarature oppure utilizzati per ottenere relazioni empiriche, che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita, ivi inclusi: il peso dei composti; i fattori di conversione per determinare il peso dell’elemento; il peso specifico; la concentrazione dell’elemento; il rapporto isotopico; la relazione tra volume e lettura dei manometri; la relazione tra il plutonio prodotto e la potenza generata; |
24) |
«sito»: un’area delimitata dalla Comunità e da uno Stato membro non dotato di armi nucleari, comprendente uno o più impianti, compresi gli impianti chiusi, come definiti nelle rispettive caratteristiche tecniche fondamentali, in particolare:
|
25) |
«cella calda»: una cella o un insieme di celle collegate tra loro, con un volume complessivo minimo di 6 m3 e una schermatura pari o superiore all’equivalente di 0,5 m di calcestruzzo e con una densità minima di 3,2 g/cm3, dotate di dispositivi per eseguire operazioni a distanza; |
26) |
«rappresentante del sito»: qualsiasi persona, impresa o entità designata da uno Stato membro non dotato di armi nucleari quale responsabile della dichiarazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1; |
27) |
«impianto»: dalla fase di progettazione fino alla conferma della disattivazione:
|
28) |
«località esterna agli impianti» (LOF): qualsiasi luogo non contemplato dalla definizione di cui al punto 27) in cui sono detenute o usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali in quantità pari o inferiori a un chilogrammo effettivo; |
29) |
«località nazionale esterna agli impianti»: una LOF particolare che comprende detentori di piccole quantità di materie nucleari in linea con i criteri concordati tra gli Stati membri in cui le materie sono detenute e la Commissione; |
30) |
«ABM onnicomprensiva» (Catch All MBA – CAM): una LOF particolare che comprende piccole quantità di materie nucleari secondo i criteri indicati all’allegato I-N; |
31) |
«chiuso»: quando riferito a un impianto, è stato accertato che le attività sono state interrotte e che tutte le materie nucleari soggette al controllo di sicurezza dell’Euratom sono state rimosse; |
32) |
«in fase di disattivazione»: quando riferito a un impianto, sono in corso le attività di smantellamento o di recupero e rimozione di materie nucleari o per rimuovere o rendere inutilizzabili attrezzature essenziali allo scopo di disattivare l’impianto; |
33) |
«disattivato»: quando riferito a un impianto, è stato accertato che tutte le materie nucleari soggette al controllo di sicurezza dell’Euratom sono state rimosse e che le strutture residue e le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto a fini diversi dallo smaltimento di materie nucleari non più soggette al controllo di sicurezza dell’Euratom sono state rimosse o rese inutilizzabili di modo che non sia più possibile trattare o utilizzare materie nucleari; |
34) |
«esercente»: qualsiasi persona o impresa, compresa qualsiasi organizzazione, che intenda creare un impianto o sia giuridicamente responsabile della creazione o della gestione di un impianto; |
35) |
«principio di equivalenza»: un impegno particolare relativo al controllo applicabile a una quantità di materie nucleari può essere trasferito a un’altra quantità di materie nucleari, fatti salvi i criteri di equivalenza; |
36) |
«criteri di equivalenza»: i criteri specifici da soddisfare per quanto riguarda la quantità, la categoria, la composizione isotopica, la forma fisica, la forma chimica e lo stato delle materie delle materie nucleari ai fini dell’applicazione del principio di equivalenza; |
37) |
«principio di proporzionalità»: quando le materie nucleari soggette a un impegno particolare relativo al controllo sono mescolate o trasformate in una determinata proporzione con materie nucleari non soggette a tale impegno, il prodotto, il sottoprodotto, i rifiuti o le perdite derivanti dal trattamento sono soggetti all’impegno particolare relativo al controllo nella stessa proporzione; |
38) |
«contabilità di pool»: uno specifico metodo contabile in base al quale un codice unico d’impegno (codice del pool) è utilizzato per dichiarare alla Commissione gli inventari contabili e le situazioni dell’inventario fisico a norma degli articoli 14 e 15 anche se le materie nucleari possono essere soggette a diversi impegni particolari relativi al controllo; |
39) |
«pool contabile»: l’ambito nel quale è stata autorizzata l’applicazione della contabilità di pool in una o più aree di bilancio materie. |
CAPO II
Caratteristiche tecniche fondamentali e disposizioni particolari sul controllo
Articolo 3
Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali
1. Gli esercenti trasmettono alla Commissione una dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei loro impianti.
Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera c), si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28.
Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 29), si applicano le disposizioni dell’articolo 37.
Ai nuovi impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), una dichiarazione preliminare è presentata alla Commissione e allo Stato membro interessato non appena sono definite le principali opzioni di progettazione per consentire l’inclusione di considerazioni in materia di controllo nelle prime fasi di pianificazione dell’impianto.
2. Per ogni dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali («dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali») e per i successivi aggiornamenti è utilizzato l’apposito modulo di cui all’allegato I in cui sono riportate le informazioni pertinenti applicabili all’impianto.
3. La dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali è presentata per via elettronica.
4. Gli ispettori della Commissione trasmettono le osservazioni iniziali, anche riguardanti le attrezzature essenziali, se del caso, o richiedono informazioni iniziali supplementari entro sei mesi dalla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali dell’esercente. Su richiesta, entro 30 giorni o entro un diverso termine concordato sono fornite alla Commissione ulteriori spiegazioni in relazione alle informazioni presentate nella dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali.
Articolo 4
Termini per la dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali
1. La dichiarazione completa relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti è presentata alla Commissione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, almeno 200 giorni prima della data prevista per la prima consegna di materie nucleari.
2. Per i nuovi impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), tutte le informazioni disponibili relative al proprietario, all’esercente, all’ubicazione, al tipo di impianto e al suo scopo, alla capacità e alle informazioni pre-esercizio sono comunicate alla Commissione non appena disponibili o entro un diverso termine concordato dall’esercente, dallo Stato membro e dalla Commissione sulla base della dichiarazione preliminare delle caratteristiche tecniche fondamentali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, che non sia successivo alla prima presentazione della domanda di autorizzazione a costruire.
Per agevolare l’inclusione di considerazioni in materia di controllo di sicurezza nelle prime fasi del processo di progettazione degli impianti, possono essere indicati alla Commissione come parte delle informazioni di cui al primo comma anche il tipo, la forma e i flussi di lavorazione e le giacenze previsti delle materie nucleari, nonché rappresentazioni schematiche dei flussi e dell’immagazzinamento previsti delle materie nucleari.
3. Ogni esercente di un impianto che intenda utilizzare tecniche per il trattamento chimico di materiali irradiati fornisce, contestualmente alle informazioni supplementari di cui al paragrafo 2, tutte le informazioni aggiuntive necessarie per consentire alla Commissione di approvare tali tecniche, come previsto dall’articolo 78 del trattato.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono indicate negli appositi campi del modulo pertinente di cui all’allegato I.
5. Ogni esercente di un impianto situato nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nello Stato interessato o entro un diverso termine concordato.
Articolo 5
Dichiarazione relativa alle variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali
1. Le modifiche significative delle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, sono dichiarate alla Commissione e allo Stato membro interessato ogniqualvolta sia apportata una modifica al progetto notificato dell’impianto o entro un diverso termine concordato.
2. Le variazioni significative delle caratteristiche tecniche fondamentali relative allo scopo, al tipo o all’assetto dell’impianto, in particolare quelle riguardanti le strade di accesso alle aree in cui sono utilizzate o immagazzinate materie nucleari, sono dichiarate non appena la decisione sulla loro attuazione è adottata e al più tardi 20 giorni prima dell’inizio previsto dei lavori relativi alla modifica. Ulteriori obblighi relativi alle variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali da dichiarare preventivamente possono essere precisati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.
3. Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali non è prescritta una dichiarazione preventiva a norma del paragrafo 2 sono dichiarate entro 30 giorni dal completamento della modifica.
I piani di disattivazione e i relativi calendari di attuazione sono dichiarati utilizzando gli appositi campi del pertinente modulo di cui all’allegato I quando sono stati adottati o decisi, rispettivamente. Eventuali aggiornamenti sono dichiarati a ogni variazione delle informazioni fornite nel modulo.
4. Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali derivanti dalle attività di disattivazione sono dichiarate con cadenza mensile entro la fine del mese successivo, am solo se le informazioni contenute nel pertinente modulo di cui all’allegato I hanno subito variazioni nel corso del mese.
Articolo 6
Dichiarazione relativa alla descrizione generale del sito
1. Ciascuno Stato membro firmatario del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom designa un rappresentante del sito per ogni sito sul suo territorio, il quale presenta alla Commissione una dichiarazione contenente una descrizione generale del sito stesso, conformemente all’allegato II del presente regolamento.
La dichiarazione di una descrizione generale del sito è presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom nello Stato membro interessato ed entro il 1o aprile di ogni anno ne viene presentato un aggiornamento. La dichiarazione di una descrizione generale del sito e il relativo aggiornamento sono presentati per via elettronica.
La dichiarazione di una descrizione generale del sito è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 2, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom ed è distinta dalla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali.
2. Mentre il rappresentante del sito è responsabile della raccolta tempestiva delle pertinenti informazioni e della presentazione della dichiarazione di una descrizione generale del sito alla Commissione, la responsabilità dell’esattezza e della completezza di tale dichiarazione è delle persone o delle imprese che creano o gestiscono l’impianto; per gli edifici del sito che non comprendono materie nucleari, tale responsabilità è dello Stato membro interessato.
3. Su richiesta, entro 15 giorni sono forniti alla Commissione ulteriori dettagli o spiegazioni in relazione alle informazioni presentate nella dichiarazione di una descrizione generale del sito.
Articolo 7
Programma delle attività
1. Affinché la Commissione possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, gli esercenti le comunicano per via elettronica le informazioni seguenti:
a) |
un programma generale delle attività elaborato in base all’allegato XI, specificando in particolare le date previste per l’effettuazione dell’inventario fisico; |
b) |
almeno 40 giorni prima di effettuare un inventario fisico, il programma all’uopo previsto. |
Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera b), sono indicate almeno le date previste per l’effettuazione dell’inventario fisico.
I cambiamenti del programma generale delle attività e, in particolare, degli inventari fisici, sono comunicati senza ritardo alla Commissione.
2. Salvo diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8, il programma delle attività è comunicato annualmente, al più tardi il 15 novembre dell’anno precedente.
Articolo 8
Disposizioni particolari sul controllo
1. In base alla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali, la Commissione adotta disposizioni particolari sul controllo nelle materie di cui al paragrafo 2.
Le disposizioni particolari sul controllo possono essere riesaminate su richiesta dello Stato membro interessato.
Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), le disposizioni particolari sul controllo sono stabilite mediante una decisione della Commissione indirizzata all’esercente interessato, tenendo conto dei vincoli operativi e tecnici e previa stretta consultazione con l’esercente e lo Stato membro interessati.
Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera b), può essere adottata un’unica decisione della Commissione indirizzata ad alcuni o a tutti gli esercenti interessati, che stabilisca le disposizioni particolari sul controllo. Tali disposizioni particolari sul controllo sono stabilite previa stretta consultazione con gli esercenti e lo Stato membro interessati.
L’esercente destinatario di una decisione della Commissione ne riceve notifica e copia di tale notificazione è trasmessa allo Stato membro interessato.
2. Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), le disposizioni particolari sul controllo specificano, tra l’altro:
a) |
le aree di bilancio materie e i punti-chiave di misurazione selezionati per determinare il flusso e l’inventario delle materie nucleari; |
b) |
le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali è necessaria una notifica preventiva; |
c) |
la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti; |
d) |
la frequenza e le modalità di effettuazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro delle misure di controllo di sicurezza; |
e) |
le misure di contenimento e di sorveglianza in conformità con le modalità convenute con l’esercente interessato; |
f) |
le modalità per i prelievi di campioni da parte dell’esercente per esclusivi fini di controllo di sicurezza; |
g) |
l’elenco delle attrezzature essenziali per l’impianto. |
Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera b), le disposizioni particolari sul controllo possono essere limitate alle lettere a), c) e d) del primo comma del presente paragrafo.
3. Le disposizioni particolari sul controllo possono inoltre specificare:
a) |
il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo 16; |
b) |
le condizioni alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento, in particolare le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva della spedizione e della ricezione di materie nucleari; |
c) |
altre misure di controllo di sicurezza concordate che sono ritenute necessarie affinché le materie nucleari non siano distolte dagli usi previsti, in conformità con le modalità convenute con l’esercente interessato. |
4. Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo e il costo delle prestazioni speciali fornite a fronte di una richiesta particolare della Commissione o dei suoi ispettori sono rimborsati dalla Commissione all’esercente interessato, esclusivamente sulla base di un accordo che definisca tali costi e le condizioni per il rimborso. Gli interventi eseguiti dall’esercente prima della firma dell’accordo non sono rimborsabili. Il rimborso è limitato all’importo necessario a compensare i costi sostenuti dall’esercente per le prestazioni speciali e non può costituire alcun profitto per l’esercente. La procedura che l’esercente deve seguire per chiedere il rimborso dei costi connessi alle ispezioni è descritta nelle linee direttrici di cui all’articolo 42.
CAPO III
Contabilità delle materie nucleari
Articolo 9
Sistema di contabilità
1. A partire dal momento in cui detengono materie nucleari, gli esercenti tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari efficace nel prevenire, individuare e correggere tempestivamente le irregolarità che portano a situazioni in cui le materie nucleari sono contabilizzate in modo non corretto. Detto sistema include i registri contabili e operativi, in particolare le informazioni circa i quantitativi, la categoria, la forma e la composizione delle materie nucleari a norma dell’articolo 21, la loro effettiva ubicazione, l’impegno particolare relativo al controllo a norma dell’articolo 19, nonché i dettagli riguardanti lo speditore e il destinatario in caso di trasferimento di materie nucleari.
2. Il sistema di misurazione su cui si basano i registri è conforme alle norme internazionali più recenti o loro equivalente in termini di qualità. Sulla scorta di tali registri deve essere possibile redigere e giustificare tutte le dichiarazioni contabili inviate alla Commissione. Tutti i registri relativi alle materie nucleari sono conservati per tutto il tempo in cui le materie nucleari sono presenti nell’impianto e per almeno cinque anni dopo che hanno cessato di esserlo, salvo diversamente convenuto. Ulteriori dettagli possono essere specificati per ciascun impianto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.
3. I registri contabili e operativi sono messi a disposizione in forma elettronica, se sono tenuti in questa forma dall’impianto. Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), su richiesta motivata un elenco aggiornato degli articoli d’inventario è messo a disposizione degli ispettori della Commissione in formato elettronico, utilizzando le informazioni disponibili conformemente al formato indicativo di cui all’allegato X.
Articolo 10
Registri operativi
1. I registri operativi comprendono, se del caso, per ogni area di bilancio materie di un impianto:
a) |
i dati operativi usati per determinare tutte le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari presenti nell’impianto, compresi i documenti di spedizione per le partite di materie nucleari ricevute e spedite; |
b) |
un elenco degli articoli d’inventario e della loro ubicazione, tenuto quanto più possibile aggiornato; |
c) |
i dati, incluse le stime indirette di errori casuali ed errori sistematici, ottenuti dalla taratura dei serbatoi e degli strumenti o mediante campionamento e analisi; |
d) |
i dati ottenuti dalle procedure di controllo di qualità applicati al sistema contabile delle materie nucleari, incluse le stime indirette di errori casuali ed errori sistematici; |
e) |
la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da garantirne l’esattezza e la completezza; |
f) |
la descrizione dei provvedimenti adottati per riconoscere, esaminare e risolvere le eventuali discrepanze emerse riguardo alla contabilità e al controllo delle materie nucleari; |
g) |
i risultati delle procedure di controllo dell’inventario e, per gli impianti di manipolazione di materie sfuse, i risultati delle prove per l’accettazione del bilancio materie, tenendo conto delle incertezze di misurazione e di processo giustificate; |
h) |
la descrizione dei provvedimenti adottati per determinare la causa e l’entità di ogni eventuale perdita accidentale o non misurata; |
i) |
la composizione isotopica del plutonio, inclusi i suoi isotopi di decadimento, nonché le date di riferimento, se sono registrati nell’impianto per esigenze operative. |
2. I registri operativi originali sono messi a disposizione degli ispettori della Commissione, in formato elettronico se disponibile. Su richiesta motivata, e in conformità dell’articolo 40, paragrafo 2, sono trasmesse alla Commissione copie dei registri operativi, in formato elettronico se disponibile. Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione delle informazioni.
Articolo 11
Registri contabili
I registri contabili contengono, per ogni area di bilancio materie:
a) |
tutte le variazioni d’inventario in modo da consentire in qualsiasi momento la determinazione dell’inventario contabile; |
b) |
tutti i risultati di misurazioni e di conteggi utilizzati per la determinazione dell’inventario fisico; |
c) |
tutte le correzioni apportate alle variazioni d’inventario, agli inventari contabili e agli inventari fisici. |
I registri contabili riguardanti qualsiasi variazione d’inventario e l’inventario fisico includono i dati d’identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati fonte per ciascuna partita. Mediante questi registri si contabilizzano separatamente l’uranio, il torio e il plutonio, secondo le categorie elencate all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b). Si indicano inoltre, per ogni variazione d’inventario, la data della variazione e, se del caso, l’area di bilancio materie di spedizione o lo speditore e l’area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.
Articolo 12
Rapporti contabili
A partire dal momento in cui detengono materie nucleari, gli esercenti trasmettono alla Commissione rapporti contabili.
I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui sono compilati e devono, ove necessario, essere successivamente rettificati. I rapporti contabili sono trasmessi alla Commissione per via elettronica.
Su richiesta motivata, sono forniti alla Commissione ulteriori dettagli o spiegazioni in relazione ai rapporti contabili entro 3 settimane o entro un diverso termine concordato.
Articolo 13
Inventario contabile iniziale
Ogni esercente situato nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea fornisce alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in tale Stato, un inventario contabile iniziale di tutte le materie nucleari che detiene, comprese le materie nucleari precedentemente considerate rifiuti conservati e le materie nucleari precedentemente esentate dalle salvaguardie dell’AIEA, ad eccezione delle materie nucleari per le quali le salvaguardie dell’AIEA sono cessate. È utilizzato il formato di cui all’allegato V.
Articolo 14
Rapporto sulle variazioni d’inventario
1. A partire dal momento in cui detengono materie nucleari e per ogni area di bilancio materie, gli esercenti forniscono alla Commissione rapporti sulle variazioni d’inventario di tutte le materie nucleari, secondo il formato di cui all’allegato III.
Salvo se altrimenti specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all’articolo 8, i rapporti sulle variazioni d’inventario sono inviati con cadenza mensile, entro 15 giorni dalla fine del mese, e riportano tutte le variazioni d’inventario verificatesi o di cui si è venuti a conoscenza nel mese relativo.
2. Per i mesi in cui è effettuato un inventario fisico e la data in cui si procede all’inventario fisico non è l’ultimo giorno del mese, sono forniti due rapporti distinti sulle variazioni d’inventario:
a) |
un primo rapporto sulle variazioni d’inventario, contenente tutte le variazioni fino al giorno in cui si effettua l’inventario fisico, tale giorno incluso, è inviato al più tardi insieme al secondo rapporto sulle variazioni d’inventario, o insieme alla situazione dell’inventario fisico e al rapporto bilancio materie, se questi ultimi sono inviati prima del secondo rapporto sulle variazioni d’inventario; |
b) |
un secondo rapporto sulle variazioni d’inventario, contenente tutte le variazioni verificatesi dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l’inventario fisico sino alla fine del mese, è inviato entro 15 giorni dalla fine del mese. |
3. Per i mesi in cui non vi sono variazioni d’inventario, gli esercenti interessati inviano un rapporto sulle variazioni d’inventario che riprende l’inventario contabile finale del mese precedente.
4. Le piccole variazioni d’inventario, quali i trasferimenti di campioni a scopo di analisi, possono essere raggruppate, a norma delle disposizioni particolari sul controllo, di cui all’articolo 8, per l’impianto in questione, per essere presentate come un’unica variazione d’inventario.
5. I rapporti sulle variazioni d’inventario possono essere corredati da commenti esplicativi delle variazioni d’inventario.
Articolo 15
Rapporto bilancio materie e situazione dell’inventario fisico
1. Per ciascuna area di bilancio materie, gli esercenti trasmettono alla Commissione:
a) |
rapporti bilancio materie, secondo il formato di cui all’allegato IV, che indicano:
|
b) |
una situazione dell’inventario fisico, secondo il formato di cui all’allegato V, indicante tutte le partite separatamente. |
2. I rapporti e le situazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi il più presto possibile e comunque entro 30 giorni dalla data in cui è stato effettuato l’inventario fisico.
3. Salvo se diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all’articolo 8, una situazione dell’inventario fisico, basata sull’inventario effettivo di tutte le materie nucleari presenti nell’area di bilancio materie, è elaborata per ogni anno civile. L’intervallo compreso tra l’effettuazione di due inventari fisici successivi non supera i 14 mesi.
Articolo 16
Rapporti speciali
Gli esercenti trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogniqualvolta si verifichi qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 17 o 25.
I rapporti speciali e ulteriori dettagli o spiegazioni richiesti in merito a tali rapporti sono forniti senza ritardo alla Commissione. Se sono necessarie ulteriori indagini tecniche, i rapporti speciali contengono le informazioni disponibili alla data in cui sono compilati e sono integrati quanto prima con l’esito delle indagini.
Articolo 17
Circostanze eccezionali
Un rapporto speciale è fornito, conformemente all’articolo 16, nei casi seguenti:
a) |
se incidenti o circostanze eccezionali inducono a ritenere che si siano prodotti o possano prodursi un aumento o una perdita di materie nucleari, anche durante il trasferimento da o verso l’impianto; in tal caso, il rapporto speciale contiene una descrizione dell’incidente o delle circostanze, il peso dell’uranio, del torio e del plutonio, secondo le categorie di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), il peso degli isotopi fissili nel caso dell’uranio arricchito, nonché una descrizione del modo in cui sono stati stabiliti i pesi e qualsiasi altra azione intrapresa, anche per evitare il ripetersi di una perdita; |
b) |
se si è verificata una modifica imprevista del contenimento, in misura tale da rendere possibile una rimozione non autorizzata di materie nucleari; in tal caso, il rapporto speciale contiene una descrizione dell’incidente o delle circostanze e può anche contenere una descrizione delle azioni intraprese per ridurre il rischio di rimozioni non autorizzate ed evitare che si ripetano. |
Gli esercenti interessati forniscono tali rapporti speciali non appena vengano a conoscenza dell’aumento o della perdita o di un’improvvisa modifica imprevista o di qualsiasi fatto per il quale possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause di taliincidenti inusuali sono anch’esse indicate non appena note.
Per ciascun impianto, ulteriori dettagli sulle informazioni da fornire possono essere specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.
Articolo 18
Rapporti sulle trasformazioni nucleari
Per quanto riguarda i reattori, i dati calcolati relativamente alle trasformazioni nucleari sono registrati nel rapporto sulle variazioni d’inventario al più tardi quando i combustibili irradiati escono dall’area di bilancio materie di un reattore. Nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8 possono inoltre essere specificati altri metodi per le registrazioni e la stesura dei rapporti sulle trasformazioni nucleari.
Articolo 19
Impegni particolari relativi al controllo
1. Le materie nucleari cui si applichino impegni particolari relativi al controllo assunti dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale sono identificate con l’appropriato codice d’impegno, comunicato dalla Commissione, nelle notifiche e nelle registrazioni seguenti:
a) |
inventario contabile iniziale di cui all’articolo 13; |
b) |
rapporti sulle variazioni d’inventario, compresi gli inventari contabili finali di cui all’articolo 14; |
c) |
rapporti bilancio materie e situazioni dell’inventario fisico di cui all’articolo 15; |
d) |
esportazioni ed importazioni previste di cui agli articoli 23 e 24; |
e) |
registri contabili di cui all’articolo 11, primo comma, lettere a) e c). |
Salvo specifico divieto previsto in tali accordi con un paese terzo o un’organizzazione internazionale, l’identificazione di materie nucleari di cui al primo comma non esclude la mescolanza fisica delle materie nucleari.
2. Se del caso, l’attribuzione di codici d’impegno nei registri di cui all’articolo 11 e nei rapporti di cui agli articoli 14 e 15 e rispettano il principio di proporzionalità.
3. Il paragrafo 1 non si applica ad alcun accordo concluso dalla Comunità e dagli Stati membri con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
Articolo 20
Contabilità di pool e scambi di impegni
1. L’uso, l’ambito di applicazione, i rapporti e le modalità della contabilità di pool sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte della Commissione, che può essere concessa caso per caso se tale uso è giustificato in considerazione del tipo e delle attività dell’impianto e in conformità dei criteri descritti nella raccomandazione di cui all’articolo 42. Le modalità della contabilità di pool non pregiudicano l’adempimento degli impegni della Comunità, quali il rispetto del principio di equivalenza e del principio di proporzionalità.
Una richiesta motivata di autorizzazione all’uso della contabilità di pool è presentata per iscritto alla Commissione, con una proposta sulle relative modalità.
2. Il codice del pool comunicato dalla Commissione è utilizzato per identificare tutte le materie nucleari del pool contabile nelle relazioni di cui agli articoli 14 e 15. Le quantità totali di materie nucleari assegnate al pool sono note in ogni momento per ciascun codice d’impegno e sono trasmesse mensilmente alla Commissione sotto forma di rapporto elettronico sul pool.
3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere revocata se non sono più rispettate le disposizioni del presente regolamento o le condizioni specificate all’interno dell’autorizzazione stessa.
4. Gli impegni particolari relativi al controllo di cui all’articolo 19 possono essere scambiati tra due quantità di materie nucleari, subordinatamente ai criteri di equivalenza applicabili all’accordo di cooperazione nucleare pertinente e alle condizioni specifiche comunicate all’esercente entro un termine concordato dopo il ricevimento della richiesta e di tutte le informazioni pertinenti.
Una richiesta motivata di scambio di impegni è presentata per via elettronica alla Commissione avvalendosi del modulo di cui all’allegato XVI. All’esercente interessato è comunicato entro un termine concordato se le condizioni per lo scambio di impegni sono soddisfatte o meno.
Articolo 21
Unità di peso e categorie di materie nucleari
1. Nelle notifiche previste dal presente regolamento le quantità di materie alle quali esso si applica sono espresse in grammi.
Le corrispondenti registrazioni contabili delle materie sono tenute in grammi o in unità inferiori. Dette registrazioni sono tenute in modo affidabile e, in particolare, in conformità degli usi vigenti negli Stati membri.
Nelle notifiche, le quantità possono essere arrotondate all’unità inferiore se il primo decimale è pari a 0, 1, 2, 3 o 4, all’unità superiore negli altri casi.
2. Salvo se altrimenti previsto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8, qualsiasi notifica di cui al presente regolamento riporta:
a) |
il peso totale degli elementi uranio, torio o plutonio e inoltre, nel caso dell’uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili; |
b) |
rapporti bilancio materie distinti, nonché registrazioni separate nei rapporti sulle variazioni d’inventario e nelle situazioni dell’inventario fisico, per le categorie di materie nucleari seguenti:
|
Articolo 22
Deroghe
1. All’esercente può essere accordata una deroga alle norme che regolano la periodicità dei rapporti sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14, al fine di tener conto di circostanze specifiche in cui possono venire usate o prodotte materie sottoposte al controllo di sicurezza.
L’esercente interessato presenta una richiesta di deroga alla Commissione per via elettronica secondo il formato di cui all’allegato IX.
Tale deroga può applicarsi solo a un’intera area di bilancio materie in cui le materie nucleari non siano trattate o immagazzinate insieme ad altre materie nucleari per le quali non sono concesse deroghe.
2. Una deroga può applicarsi a un’area di bilancio materie contenente:
a) |
quantità di materie nucleari conformi a quelle specificate nell’allegato I-N che sono mantenute nello stesso stato per lunghi periodi; |
b) |
uranio impoverito, uranio naturale o torio usati esclusivamente in attività non nucleari; |
c) |
materie fissili speciali, allorché utilizzate in quantità dell’ordine del grammo o inferiori come sensori all’interno di strumentazioni; |
d) |
plutonio con tenore isotopico in plutonio-238 superiore all’80 %. |
3. All’esercente e allo Stato membro interessato è comunicato se le condizioni per la concessione della deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, un rapporto annuale sulle variazioni d’inventario è trasmesso alla Commissione per via elettronica, secondo il formato di cui all’allegato III, entro il 31 gennaio. Tale rapporto descrive la situazione al 31 dicembre dell’anno civile precedente. Allo stesso tempo sono trasmessi per via elettronica, secondo i formati di cui agli allegati IV e V, un rapporto bilancio materie e una situazione dell’inventario fisico indicante tutte le partite separatamente.
4. Inoltre, qualora si verifichino variazioni d’inventario nel corso dell’anno in un’area bilancio materie cui si applica una deroga, l’esercente interessato, secondo il formato di cui all’allegato III, trasmette alla Commissione per via elettronica un rapporto sulle variazioni d’inventario quanto prima e, al più tardi, entro 15 giorni dalla fine del mese in cui ha avuto luogo la variazione.
5. Se le condizioni per la deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più soddisfatte, e previa verifica con l’esercente interessato, l’esercente e lo Stato membro interessati sono informati che la deroga cessa di applicarsi.
CAPO IV
Trasferimenti tra stati
Articolo 23
Esportazioni e spedizioni
1. Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:
a) |
sono esportate verso uno Stato terzo; |
b) |
sono spedite da uno Stato membro non dotato di armi nucleari a uno Stato membro dotato di armi nucleari; oppure |
c) |
sono spedite da uno Stato membro dotato di armi nucleari a uno Stato membro non dotato di armi nucleari. |
2. La notifica preventiva è richiesta soltanto:
a) |
se la consegna è superiore a un chilogrammo effettivo; oppure |
b) |
se un impianto trasferisce a uno stesso Stato un quantitativo totale di materie che superi o possa superare il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di 12 mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo. |
3. La notifica preventiva è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VI, dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento e perviene alla Commissione almeno 8 giorni lavorativi prima che le materie siano imballate per la spedizione.
4. Qualora per il trasferimento sia necessaria l’autorizzazione preventiva di uno Stato terzo, il trasferimento non avviene prima che la Commissione abbia confermato la concessione di detta autorizzazione.
5. Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione della notifica preventiva.
6. Le esportazioni e le spedizioni di materie nucleari contenute nei rifiuti o nei minerali non sono soggette alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.
Articolo 24
Importazioni e ricezioni
1. Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:
a) |
sono importate da uno Stato terzo; |
b) |
sono ricevute in uno Stato membro non dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro dotato di armi nucleari; oppure |
c) |
sono ricevute in uno Stato membro dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro non dotato di armi nucleari. |
2. La notifica preventiva è richiesta soltanto:
a) |
se la consegna è superiore a un chilogrammo effettivo; oppure |
b) |
se un impianto importa o riceve da uno stesso Stato un quantitativo totale di materie che superi o possa superare il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di 12 mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo. |
3. La notifica preventiva è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VII, con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista delle materie e, al più tardi, alla data di ricezione, e perviene alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie.
4. Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione della notifica preventiva.
5. Il presente articolo non si applica alle importazioni e alle ricezioni di materie nucleari contenute nei rifiuti o nei minerali.
Articolo 25
Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti
Un rapporto speciale di cui all’articolo 16, è trasmesso dagli esercenti che notificano un trasferimento ai sensi dell’articolo 23 o 24 qualora, in seguito a un incidente o a circostanze eccezionali, siano stati informati che si è verificata, o appaia essersi verificata, una perdita di materie nucleari, oppure qualora si sia verificato un ritardo notevole nel trasferimento. In tali casi, il rapporto speciale contiene una descrizione dell’incidente o delle circostanze e può anche contenere qualsiasi altra azione intrapresa.
Per ciascun impianto, ulteriori dettagli sulle informazioni da fornire possono essere specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.
Articolo 26
Comunicazione di cambiamenti di data
Qualsiasi cambiamento delle date indicate di imballaggio prima del trasferimento, di trasporto o di disimballaggio delle materie nucleari nelle notifiche preventive di cui agli articoli 23 e 24 è comunicato senza ritardo, con indicazione delle nuove date, se note, tranne nel caso in cui tali cambiamenti diano luogo a rapporti speciali.
CAPO V
Disposizioni specifiche
Articolo 27
Impianti di minerali
1. Ogni esercente di un impianto di cui all’articolo 2, punto 27), lettera c), nel territorio di uno Stato membro dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto, avvalendosi del modulo di cui all’allegato I-Q, almeno 120 giorni prima dell’inizio dell’estrazione dei minerali, e comunica il programma delle attività a norma dell’articolo 7.
2. In deroga agli articoli 9, 10 e 11, ogni esercente che estragga o conservi minerali tiene registri contabili indicanti, in particolare, le quantità di minerali estratti, con il tenore medio di uranio e di torio, nonché le giacenze, in miniera, dei minerali estratti. I registri contengono inoltre i dettagli delle spedizioni, con indicazione della data, del destinatario e delle relative quantità.
I registri sono conservati per almeno 5 anni.
3. Ogni esercente di un impianto di cui all’articolo 2, punto 27), lettera c), nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nello Stato interessato.
Articolo 28
Rapporti di esportazione/spedizione di minerali
In deroga agli articoli da 12 a 19 e all’articolo 21, ogni esercente che estragga minerali o che conservi minerali riferisce alla Commissione, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VIII:
a) |
le quantità di materie spedite da ciascuna miniera, entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno precedente; e |
b) |
le esportazioni di minerali verso Stati terzi, al più tardi alla data di spedizione. |
Articolo 29
Trasportatori e detentori temporanei
Ogni persona o impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie nucleari oppure le detenga temporaneamente durante il trasporto, le riceve o le consegna soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. Sulla ricevuta sono indicati i nomi di chi consegna tali materie nucleari e di chi le riceve, nonché le quantità trasportate, la categoria, la forma e la composizione delle materie nucleari.
Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, la descrizione delle materie nucleari trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della consegna. Tali dati di identificazione consentono di risalire alle registrazioni tenute dagli esercenti che spediscono e ricevono le materie nucleari.
Dette registrazioni sono conservate dalle parti contraenti per almeno 5 anni.
Articolo 30
Registrazioni sostitutive per trasportatori e detentori temporanei
Le registrazioni già detenute dalle persone o dalle imprese a norma delle disposizioni in vigore ad esse applicabili nei territori degli Stati membri in cui operano possono essere considerate registrazioni ai sensi dell’articolo 29, purché contengano tutti i dati richiesti da detto articolo.
Articolo 31
Intermediari
Qualunque intermediario che prenda parte alla conclusione di un contratto per la fornitura di materie nucleari, quali gli agenti autorizzati, i mediatori o i commissionari, conserva, per almeno 5 anni dalla data della cessazione del contratto, tutti i registri relativi alle transazioni effettuate da lui stesso o per suo conto. I registri contengono il nome delle parti contraenti, la data del contratto, la quantità, la categoria, la forma, la composizione, la provenienza e la destinazione delle materie.
Articolo 32
Trasmissione di informazioni e dati
La Commissione può trasmettere all’Agenzia internazionale per l’energia atomica informazioni e dati ottenuti in applicazione del presente regolamento.
Articolo 33
Elenco iniziale delle giacenze di rifiuti e registri contabili
1. Ogni esercente nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea che detenga materie nucleari in rifiuti condizionati per i quali le salvaguardie dell’AIEA sono cessate fornisce alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in tale nello Stato, un elenco iniziale delle giacenze di tutte queste materie nucleari per categoria.
2. Ogni esercente che tratti o immagazzini materie nucleari che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati tiene i relativi registri contabili.
In deroga agli articoli da 9 a 13, all’articolo 15 e all’articolo 19, paragrafo 1, per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati e agli articoli da 9 a 15 e all’articolo 19, paragrafo 1, per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti condizionati, i registri comprendono:
a) |
i dati operativi utilizzati per determinare le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari; |
b) |
un elenco delle giacenze da aggiornare annualmente dopo l’effettuazione dell’inventario fisico; |
c) |
la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico nonché garantirne l’esattezza e la completezza; |
d) |
la descrizione dei provvedimenti adottati per determinare la causa e l’entità di ogni eventuale perdita accidentale; |
e) |
tutte le variazioni delle giacenze, in modo da consentire, su richiesta, la determinazione dell’inventario contabile. |
I requisiti specifici in materia di stesura dei rapporti per il trattamento dei rifiuti possono essere specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.
Articolo 34
Trattamento dei rifiuti
Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione qualsiasi campagna di trattamento di materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, ad esclusione del reimballaggio o dell’ulteriore condizionamento senza separazione di elementi.
Tale notifica preventiva include informazioni sulla quantità di plutonio, uranio ad alto arricchimento e uranio-233 per partita, sulla forma, per esempio vetro o liquido a elevata attività, sulla durata prevista della campagna e sull’ubicazione delle materie prima e dopo la campagna. Tale notifica, effettuata avvalendosi del modulo di cui all’allegato XII, perviene alla Commissione per via elettronica almeno 200 giorni prima dell’inizio della campagna.
Articolo 35
Trasferimenti di rifiuti condizionati
Gli esercenti presentano per via elettronica, entro il 31 gennaio, rapporti annuali riguardanti:
a) |
le spedizioni o esportazioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIII; |
b) |
le ricezioni o importazioni di rifiuti condizionati provenienti da impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIV; |
c) |
i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati contenenti plutonio, uranio ad alto arricchimento o uranio-233, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XV. |
Articolo 36
Cessazione del controllo di sicurezza
1. Il controllo di sicurezza di cui al presente regolamento sulle materie nucleari può cessare nei seguenti casi:
a) |
materie nucleari che sono misurate o stimate in base a misurazioni, e che sono state definitivamente rilasciate nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato; a tal fine, gli scarichi nell’ambiente sono dichiarati nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14; |
b) |
materie nucleari considerate non recuperabili per motivi pratici o economici che sono incorporate in prodotti finali usati per scopi non nucleari, quali leghe o ceramiche; a tal fine, la cessazione dell’uso è dichiarata nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14; |
c) |
materie nucleari contenute in rifiuti in concentrazioni molto basse misurate o stimate in base a misurazioni, anche se tali materie non sono smaltite; a tal fine la cessazione del controllo di sicurezza è dichiarata nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14; |
d) |
materie nucleari contenute in rifiuti condizionati in concentrazioni molto basse, che sono già smaltite; a tal fine la cessazione del controllo di sicurezza è dichiarata nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14. |
2. Per la cessazione del controllo di sicurezza ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d), un esercente trasmette alla Commissione una richiesta motivata e giustificata. All’esercente e allo Stato membro interessati è comunicato se le condizioni per la cessazione del controllo di sicurezza sono soddisfatte.
Articolo 37
LOF nazionale
1. Una LOF nazionale che comprende singoli detentori di piccole quantità di materie nucleari («piccoli detentori») all’interno di uno Stato membro può essere istituita su richiesta dell’autorità responsabile dello Stato membro alla Commissione. In uno Stato membro possono essere istituite diverse LOF nazionali.
2. L’autorità responsabile si occupa della supervisione della LOF nazionale e garantisce l’attuazione degli articoli da 3 a 7, da 12 a 19, 21 e da 23 a 26.
3. L’inventario combinato delle materie grezze e delle materie fissili speciali in una LOF nazionale non supera un chilogrammo effettivo.
4. La dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali della LOF nazionale è presentata dall’autorità responsabile alla Commissione avvalendosi del modulo di cui all’allegato I-M. Qualsiasi aggiornamento è presentato al più tardi all’atto della trasmissione della situazione dell’inventario fisico di cui all’articolo 15.
5. Nella dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali sono descritte le modalità di ripartizione delle responsabilità tra l’autorità responsabile e i singoli piccoli detentori ai fini dell’applicazione degli articoli da 9 a 11.
6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 14 e 15, l’autorità responsabile adotta le misure appropriate affinché:
a) |
l’inventario fisico sia realizzato da tutti i piccoli detentori che costituiscono la LOF nazionale e i dati provenienti dai piccoli detentori rispecchino l’inventario effettivo alla data di effettuazione dell’inventario fisico stabilita dall’autorità responsabile; |
b) |
gli inventari fisici di ciascun piccolo detentore possano essere identificati nella situazione dell’inventario fisico trasmessa alla Commissione; |
c) |
i rapporti contabili siano corroborati da registri operativi pertinenti di cui all’articolo 10, paragrafo 1; |
d) |
le disposizioni del presente regolamento siano attuate effettivamente nell’ambito della LOF nazionale. |
Articolo 38
Obblighi internazionali
1. Le disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 34 e l’articolo 35, lettera c), sono applicati nel rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri non dotati di armi nucleari in virtù del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom.
2. Le disposizioni del presente regolamento, in particolare gli articoli 19, 20, 23 e 24, sono applicate conformemente agli accordi di cooperazione nucleare in vigore tra la Comunità e Stati terzi e in modo tale che la Commissione possa adempiere agli obblighi della Comunità relativi alle materie nucleari derivanti da tali accordi di cooperazione nucleare.
3. Le disposizioni del presente regolamento, in particolare gli articoli da 9 a 18, da 22 a 26 e 36, sono applicate conformemente agli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri derivanti dagli accordi di salvaguardia conclusi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.
CAPO VI
Disposizioni specifiche applicabili nel territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari
Articolo 39
Disposizioni specifiche applicabili allo Stato membro dotato di armi nucleari
1. Il presente regolamento non si applica:
a) |
né agli impianti o a parti degli impianti destinati alle necessità della difesa e situati sul territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari; |
b) |
né alle materie nucleari destinate alle necessità della difesa dallo Stato membro dotato di armi nucleari. |
2. Per le materie nucleari, gli impianti o parti degli impianti che possono essere destinati alle necessità della difesa e sono situati nel territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari, la portata dell’applicazione del presente regolamento e le procedure in base alle quali esso si applica sono definite di concerto dalla Commissione e dallo Stato membro dotato di armi nucleari, tenendo conto dell’articolo 84, secondo comma, del trattato. Tali procedure non pregiudicano la possibilità per gli ispettori della Commissione di applicare il controllo di sicurezza alle materie nucleari per uso civile e di garantire il rispetto dell’articolo 77 del trattato. Tali procedure comprendono disposizioni per gli impianti o parti degli impianti in fase di disattivazione. A titolo di deroga, è possibile convenire, caso per caso, di presentare agli ispettori della Commissione registri specifici anziché i documenti di spedizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a).
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2 del presente articolo:
a) |
l’articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 4 e 8 si applicano agli impianti o a parti degli impianti che in determinati periodi operano esclusivamente con materie nucleari che possono essere destinate alle necessità della difesa, ma che in altri periodi operano esclusivamente con materie nucleari per uso civile; |
b) |
l’articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 4 e 8 si applicano, salvo in casi eccezionali giustificati da motivi di sicurezza nazionale, agli impianti o a parti degli impianti il cui accesso potrebbe essere limitato per tali motivi, ma che producono, trattano, separano, ritrattano, immagazzinano o impiegano in qualsiasi altro modo, simultaneamente, sia materie nucleari per uso civile, sia materie nucleari destinate, o che possono essere destinate, alle necessità della difesa; |
c) |
gli articoli 2 e 7, gli articoli da 9 a 37, il presente articolo, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 41, 42 e 43 si applicano a tutte le materie nucleari per uso civile situate in impianti o in parti degli impianti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo; |
d) |
gli articoli 6 e 34 e l’articolo 35, lettera c), non si applicano nei territori dello Stato membro dotato di armi nucleari. |
CAPO VII
Disposizioni finali
Articolo 40
Riservatezza dei dati
1. Le informazioni ottenute o trattate dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette alle norme di sicurezza di cui alle decisioni (UE/Euratom) 2015/443 e (UE/Euratom) 2015/444, fatto salvo il regolamento (Euratom) n. 3.
2. La sicurezza della trasmissione delle informazioni deve essere conforme alle norme della Commissione e alle prescrizioni degli Stati membri per la trasmissione di tali informazioni.
Articolo 41
Impianti controllati dall’esterno della Comunità
Quando un impianto è controllato da una persona o da un’impresa stabilita al di fuori della Comunità, gli obblighi previsti dal presente regolamento incombono alla direzione locale di tale impianto.
Articolo 42
Attuazione e monitoraggio
1. La Commissione adotta e pubblica linee direttrici per l’applicazione del presente regolamento mediante una raccomandazione e, ove necessario, le aggiorna alla luce dell’esperienza acquisita, in stretta consultazione con gli Stati membri e dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate.
2. La Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento entro 10 anni dalla sua entrata in vigore e riferisce al Consiglio in merito alle principali conclusioni.
Articolo 43
Abrogazione
Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia, gli allegati da III a IX e da XII a XV sono abrogati a decorrere dal … [40 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento] e gli allegati I, II e XI sono abrogati a decorrere dal … [6 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento].
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 44
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli allegati da III a X e da XII a XV si applicano a decorrere da … [40 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento] e gli allegati I, II, XI e XVI si applicano a decorrere dal … [6 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, …
Per la Commissione
Membro della Commissione
ALLEGATO I
MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI (CTF) DEGLI IMPIANTI
NB:
1. |
Tenuto conto dell’ampia varietà di impianti presenti nella Comunità, è possibile che alcune domande non siano pertinenti per alcuni impianti. È possibile inserire la risposta «non pertinente» quando la domanda è ritenuta tale alla luce della situazione particolare dell’impianto. In tal caso, occorre spiegare brevemente il motivo per cui la domanda non è ritenuta pertinente. |
2. |
Le CTF dichiarate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino a che non sono modificate. |
3. |
Per gli aggiornamenti delle dichiarazioni, si prega di evidenziare le modifiche introdotte. In caso di aggiornamenti, le CTF integrali devono essere trasmesse con un nuovo numero di versione. |
4. |
I modelli elettronici per tutti i moduli sono messi a disposizione dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
5. |
La dichiarazione, debitamente compilata e firmata (in formato digitale se possibile), deve essere trasmessa per via elettronica alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO I-A
REATTORI DI RICERCA E DI POTENZA
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, aree del reattore o dei reattori e di immagazzinamento, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Dati generali sul reattore
13. |
Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature). |
14. |
Potenza termica ed elettrica nominale (se pertinente). |
15. |
Numero di unità. |
16. |
Tipo di reattore. |
17. |
Tipo di ricaricamento (durata del ciclo, sotto carico o all’arresto, percentuale di ricarica del combustibile). |
18. |
Intervallo di arricchimento del nocciolo e concentrazione di Pu (al punto di equilibrio per i reattori sotto carico, iniziale e finale per i reattori all’arresto). |
19. |
Moderatore. |
20. |
Fluido refrigerante. |
21. |
Mantello, riflettore. |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE
Descrizione delle materie nucleari
22. |
Tipi di combustibile fresco. |
23. |
Arricchimento di combustibile fresco (U-235) e/o contenuto di Pu (arricchimento medio per ciascun tipo di gruppo di elementi). |
24. |
Peso nominale del combustibile in elementi/gruppi di elementi, con tolleranze nominali. |
25. |
Descrizione dettagliata dei gruppi di elementi del reattore:
|
26. |
Descrizione dettagliata di ciascun tipo di combustibile fresco:
|
27. |
Disposizioni per la sostituzione delle barrette in ciascun tipo di gruppi di elementi di combustibile. Indicare se si prevede che diventi un’operazione di routine. |
28. |
Unità di contabilità operativa di base (elementi/gruppi di elementi di combustibile ecc.). |
29. |
Altri tipi di unità di contabilità. |
30. |
Mezzi di identificazione delle materie nucleari e/o del combustibile. |
31. |
Altre materie nucleari ed elementi fittizi (ad esempio schermatura, camere di fissione, sorgenti ecc.). |
Flusso delle materie nucleari
32. |
Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di misurazione, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario). |
33. |
Inventario con intervallo di quantità, compresi l’arricchimento dell’uranio e il contenuto di plutonio, la quantità di articoli nei punti-chiave di misurazione (in condizioni di esercizio normali) nelle sedi seguenti:
|
34. |
Fattore di carico. |
35. |
Carico del nocciolo del reattore (numero di elementi e gruppi di elementi). |
36. |
Prescrizioni relative al ricaricamento. |
37. |
Tasso di combustione, medio e massimo. |
38. |
Indicare il modo in cui manipolare i gruppi di elementi di combustibile irradiato (da immagazzinare a secco/sott’acqua o ritrattare). |
Manipolazione delle materie nucleari
39. |
Strutturazione generale per il combustibile fresco:
|
40. |
Attrezzature per il trasferimento del combustibile (compresa la macchina di ricaricamento). |
41. |
Itinerari del combustibile fresco, del combustibile irradiato, del mantello e di altre materie nucleari. |
42. |
Contenitore del reattore (indicante l’ubicazione del nocciolo, il punto di accesso al contenitore, le aperture del contenitore e la manipolazione del combustibile nel contenitore). |
43. |
Schema del nocciolo del reattore (indicante disposizione generale, reticolo, forma, passo, dimensioni del nocciolo, riflettore, mantello, ubicazione, forme e dimensioni degli elementi/gruppi di elementi di combustibile, elementi/gruppi di elementi di regolazione, elementi/gruppi di elementi sperimentali). |
44. |
Numero e dimensioni dei canali per gli elementi o i gruppi di elementi di combustibile e per gli elementi di regolazione nel nocciolo. |
45. |
Flusso neutronico medio nel nocciolo (termico/rapido). |
46. |
Strumentazione per la misurazione del flusso neutronico e di raggi gamma. |
47. |
Strutturazione generale per il combustibile irradiato:
|
48. |
Livello massimo di radiazione del combustibile/del mantello dopo il ricaricamento (intensità di dose in superficie e a una distanza di 1 metro). |
49. |
Metodi e attrezzature utilizzati per la manipolazione del combustibile irradiato (rimozione di barrette, ugello superiore). |
50. |
Area di prova delle materie nucleari (se del caso):
|
Dati sul fluido refrigerante
51. |
Diagramma di flusso (indicante la portata, la temperatura e la pressione nei punti principali ecc.). |
Norme in materia di protezione e sicurezza
52. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
53. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
54. |
Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.
|
55. |
Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.). |
56. |
Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
57. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione). |
58. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
59. |
Altri schemi e informazioni facoltativi che l’esercente ritiene necessari per il controllo di sicurezza dell’impianto. |
ALLEGATO I-B
IMPIANTI CRITICI E SUBCRITICI
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Dati generali sull’impianto
13. |
Numero di gruppi di elementi critici nell’impianto e loro ubicazione. |
14. |
Massima potenza di esercizio prevista e/o massimo flusso neutronico previsto. |
15. |
Descrizione del moderatore, del riflettore, del mantello e del fluido refrigerante. |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE
Descrizione delle materie nucleari
16. |
Tipi principali di materie nucleari/combustibile e peso nominale delle materie nucleari nell’impianto. |
17. |
Intervallo di arricchimento del combustibile e contenuto di Pu. |
18. |
Descrivere, mediante schema o altro mezzo, tutte le materie nucleari (per ciascun tipo):
|
19. |
Il materiale di incamiciatura (spessore, composizione del materiale e aderenza). |
20. |
Sottogruppi di elementi di combustibile (numero di elementi di combustibile per impianto nucleare, strutturazione degli elementi di combustibile nel sottogruppo, configurazione e peso nominale delle materie nucleari per sottogruppo di elementi con tolleranza nominale). |
21. |
Unità di contabilità operativa di base (elementi/gruppi di elementi di combustibile ecc.). |
22. |
Altri tipi di unità. |
23. |
Mezzi di identificazione delle materie nucleari/del combustibile. |
24. |
Altre materie nucleari ed elementi fittizi (indicare brevemente le materie, lo scopo e le modalità di utilizzo, ad esempio: barrette di pilotaggio, schermatura, camere di fissione, sorgenti). |
Flusso delle materie nucleari
25. |
Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di misurazione, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc., per fini propri dell’esercente). |
26. |
Inventario con intervallo di quantità, che comprenda l’arricchimento dell’uranio e il contenuto di plutonio, per:
|
Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari (per ciascuna area di responsabilità)
27. |
Schema del nocciolo (per ciascuna struttura critica, indicante la disposizione generale, la struttura di supporto del nocciolo, i dispositivi di schermatura e raffreddamento, i canali per gli elementi o i sottogruppi di elementi di combustibile, le barrette di controllo, il moderatore, il riflettore, i canali di irradiazione, le dimensioni ecc.). |
28. |
Intervalli di massa critica e raggio massimo. |
29. |
Descrizione delle configurazioni più comuni. |
30. |
Flusso neutronico medio nel nocciolo (termico/rapido). |
31. |
Strumentazione per la misurazione del flusso neutronico e di raggi gamma (precisione e tipo degli strumenti; ubicazione dell’indicatore e del registratore). |
32. |
Livello massimo di radiazione all’esterno/all’interno della schermatura in punti specifici (intensità di dose). |
33. |
Livello massimo di radiazione del combustibile dopo il ricaricamento/funzionamento (intensità di dose in superficie e a una distanza di 1 metro). |
34. |
Immagazzinamento delle materie nucleari:
|
35. |
Itinerari delle materie nucleari. |
36. |
Principali attrezzature utilizzate per:
|
37. |
Eventuali attrezzature per il trasferimento del combustibile. |
Norme in materia di protezione e sicurezza
38. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
39. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
40. |
Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.
|
41. |
Frequenza di disassemblaggio del nocciolo per consentire la verifica delle materie nucleari contenute. |
42. |
Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.). |
43. |
Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
44. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione). |
45. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
46. |
Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto. |
ALLEGATO I-C
IMPIANTI DI CONVERSIONE E DI FABBRICAZIONE DI COMBUSTIBILE
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Parametri generali di processo
13. |
Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature). |
14. |
Descrizione del processo (indicante il tipo di conversione, il metodo di fabbricazione, i metodi di campionamento ecc., indicando anche la modifica delle forme fisiche e chimiche). |
15. |
Capacità nominale (in peso dei principali prodotti all’anno). |
16. |
Flusso di lavorazione previsto (sotto forma di programma previsionale indicante la proporzione delle varie materie di alimentazione e dei vari prodotti). |
17. |
Altre attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari (come le attrezzature per prove ed esperimenti). |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA
Descrizione delle materie nucleari
18. |
Descrizione delle materie principali (alimentazione, prodotto intermedio, prodotto):
|
19. |
Materiale di scarto. |
20. |
Materiali di rifiuto (comprese le attrezzature contaminate e i rifiuti conservati). Per ciascun flusso di rifiuti, descrivere quanto segue:
|
21. |
Sistema di trattamento dei rifiuti (allegare diagrammi). |
22. |
Altre materie nucleari presenti nell’impianto e la relativa ubicazione, se del caso. |
23. |
Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di campionamento, i punti di misurazione del flusso e dell’inventario, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc.). |
24. |
Tipi, forma, intervalli di contenuto di materie nucleari (compreso l’arricchimento, se del caso), intervalli di quantità di flusso di materie nucleari per ciascuna area di manipolazione delle materie nucleari. |
25. |
Processi di riciclaggio (breve descrizione di tali processi indicando la fonte e la forma delle materie, metodo di immagazzinamento, inventario normale, frequenza del trattamento, durata dell’immagazzinamento temporaneo, programmi di eventuali riciclaggi esterni, metodo di misurazione del contenuto fissile delle materie riciclate). |
26. |
Capacità massima:
|
Manipolazione delle materie nucleari
27. |
Descrizione dei contenitori, degli imballaggi e dell’area di immagazzinamento.
Per materie di alimentazione, prodotti e rifiuti, descrivere il tipo e le dimensioni dei contenitori per l’immagazzinamento e il trasporto e degli imballaggi utilizzati (compresa la capacità nominale e la capacità di esercizio normale, e il tipo di materie); metodo di immagazzinamento o imballaggio, procedure di riempimento e svuotamento, schermatura; e le eventuali caratteristiche particolari di identificazione. |
28. |
Metodi e mezzi di trasferimento delle materie nucleari (descrivere anche le attrezzature utilizzate per la manipolazione di materie di alimentazione, prodotti, rifiuti). |
29. |
Itinerari di trasporto delle materie nucleari (con riferimento all’assetto dell’impianto). |
30. |
Schermatura (per l’area di immagazzinamento, trasferimento e processo). |
Manutenzione dell’impianto
31. |
Manutenzione, decontaminazione, evacuazione (nei casi in cui l’evacuazione e/o il campionamento non siano possibili, indicare come è misurata o calcolata la ritenzione di materie nucleari):
|
Norme in materia di protezione e sicurezza
32. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
33. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori (se estese, allegarle separatamente). |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
34. |
Descrizione del sistema CCMN, metodo di registrazione e comunicazione dei dati contabili e di definizione dei bilanci delle materie, frequenza degli inventari fisici, procedure di adeguamento contabile a seguito dell’inventario dell’impianto, errori ecc., secondo le voci indicate di seguito.
|
35. |
Caratteristiche relative alle misure di contenimento e sorveglianza (descrizione generale delle misure applicate o possibili in riferimento alla planimetria o all’assetto dell’impianto). |
36. |
Per ciascun punto di misurazione del flusso e dell’inventario, nonché per i punti di campionamento delle aree di responsabilità, indicare quanto segue:
|
37. |
Limite complessivo di errore. Descrivere le procedure per combinare la determinazione dell’errore di misurazione individuale per ottenere il limite complessivo di errore per:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
38. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione). |
39. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
40. |
Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto. |
ALLEGATO I-D
IMPIANTI DI RITRATTAMENTO
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari e/o dei gruppi di elementi di combustibile. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Parametri generali di processo
13. |
Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature). |
14. |
Descrizione del processo (indicando anche la modifica delle forme fisiche e chimiche). |
15. |
Capacità nominale (in peso dei principali prodotti all’anno). |
16. |
Flusso di lavorazione previsto (sotto forma di programma previsionale indicante la proporzione delle varie materie di alimentazione e dei vari prodotti). |
17. |
Altre attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari (come le attrezzature per prove ed esperimenti). |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA
Descrizione delle materie nucleari
18. |
Descrizione delle materie principali (alimentazione, prodotto (U, Pu)]:
|
19. |
Materiali di rifiuto (comprese le attrezzature contaminate e i rifiuti conservati). Per ciascun flusso di rifiuti, descrivere quanto segue:
|
20. |
Sistema di trattamento dei rifiuti (allegare diagrammi). |
21. |
Altre materie nucleari presenti nell’impianto e la relativa ubicazione, se del caso. |
22. |
Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di campionamento, i punti di misurazione del flusso e dell’inventario, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc.). |
23. |
Tipi, forma, intervalli di contenuto di materie nucleari (compreso l’arricchimento, se del caso), intervalli di quantità di flusso di materie nucleari per ciascuna area di manipolazione delle materie nucleari. |
24. |
Processi di riciclaggio (breve descrizione di tali processi indicando la fonte e la forma delle materie, metodo di immagazzinamento, inventario normale, frequenza del trattamento, durata dell’immagazzinamento temporaneo, programmi di eventuali riciclaggi esterni, metodo di misurazione del contenuto fissile delle materie riciclate). |
25. |
Capacità massima
|
Manipolazione delle materie nucleari
26. |
Descrizione dei contenitori, degli imballaggi e dell’area di immagazzinamento.
Per materie di alimentazione, prodotti e rifiuti, descrizione del tipo e delle dimensioni dei contenitori per l’immagazzinamento e il trasporto e degli imballaggi utilizzati (compresa la capacità nominale e la capacità di esercizio normale, e il tipo di materie). Descrizione delle procedure di immagazzinamento, imballaggio, riempimento e svuotamento. |
27. |
Metodi e mezzi di trasferimento delle materie nucleari (descrivere anche le attrezzature utilizzate per la manipolazione di materie di alimentazione, prodotti, rifiuti). |
28. |
Itinerari di trasporto delle materie nucleari (con riferimento all’assetto dell’impianto). |
29. |
Schermatura (per l’immagazzinamento e il trasferimento). |
Manutenzione dell’impianto
30. |
Manutenzione, decontaminazione, evacuazione (nei casi in cui l’evacuazione e/o il campionamento non siano possibili, indicare come è misurata o calcolata la ritenzione di materie nucleari):
|
Norme in materia di protezione e sicurezza
31. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
32. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori (se estese, allegarle separatamente). |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
33. |
Descrizione del sistema CCMN, metodo di registrazione e comunicazione dei dati contabili e di definizione dei bilanci delle materie, frequenza degli inventari fisici, procedure di adeguamento contabile a seguito dell’inventario dell’impianto, errori ecc., secondo le voci indicate di seguito.
|
34. |
Caratteristiche relative alle misure di contenimento e sorveglianza (descrizione generale delle misure applicate o possibili in riferimento alla planimetria o all’assetto dell’impianto). |
35. |
Per ciascun punto di misurazione del flusso e dell’inventario, nonché per i punti di campionamento delle aree di responsabilità, indicare le informazioni seguenti, se del caso:
|
36. |
Limite complessivo di errore. Descrivere le procedure per combinare la determinazione dell’errore di misurazione individuale per ottenere il limite complessivo di errore per:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
37. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione). |
38. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
39. |
Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto. |
ALLEGATO I-E
IMPIANTI DI ARRICCHIMENTO ISOTOPICO
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso)
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari e/o dei gruppi di elementi di combustibile. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Parametri generali di processo
13. |
Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature). |
14. |
Descrizione del processo (identificando i punti di campionamento e i punti-chiave di misurazione, ABM, ubicazioni d’inventario). |
15. |
Capacità nominale (flusso di lavorazione e consumo di energia). |
16. |
Flusso di lavorazione previsto (sotto forma di programma previsionale indicante la proporzione delle varie materie di alimentazione e dei vari prodotti). |
17. |
Altre attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari (come le attrezzature per prove ed esperimenti). |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA
Descrizione delle materie nucleari
18. |
Descrizione delle materie principali (alimentazione, prodotto, residui):
|
19. |
Materiali di rifiuto:
|
20. |
Descrizioni dei contenitori e dell’area di immagazzinamento. |
21. |
Scarichi nell’ambiente, rifiuti condizionati e rifiuti conservati come % delle materie in ingresso. |
22. |
Inventario in fase di trattamento (all’interno dell’impianto e delle attrezzature durante il normale esercizio; indicare la quantità, la forma, l’ubicazione principale nonché le principali e le eventuali variazioni significative in termini di tempistiche o flusso di lavorazione). |
Manutenzione dell’impianto
23. |
Manutenzione, decontaminazione, evacuazione:
|
Norme in materia di protezione e sicurezza
24. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
25. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori (se estese, allegarle separatamente). |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
26. |
Descrizione del sistema CCMN, metodo di registrazione e comunicazione dei dati contabili e di definizione dei bilanci delle materie, frequenza degli inventari fisici, procedure di adeguamento contabile a seguito dell’inventario dell’impianto, errori ecc., secondo le voci indicate di seguito.
|
27. |
Caratteristiche relative alle misure di contenimento e sorveglianza (descrizione generale delle misure applicate o possibili in riferimento alla planimetria o all’assetto dell’impianto). |
28. |
Per ciascun punto-chiave di misurazione fornire le informazioni seguenti, se del caso:
|
29. |
Limite complessivo di errore. Descrivere le procedure per combinare la determinazione dell’errore di misurazione individuale per ottenere il limite complessivo di errore per:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
30. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione). |
31. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
32. |
Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto. |
ALLEGATO I-F
IMPIANTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S)
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Dati generali sull’impianto
13. |
Descrizione dell’impianto (con indicazione delle aree di responsabilità). |
14. |
Inventario totale stimato per ubicazione e per categoria. |
15. |
Flusso di lavorazione annuo previsto per categoria. |
16. |
Descrizione dell’uso delle materie nucleari. |
17. |
Attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari. |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE
Descrizione delle materie nucleari
18. |
Tipi principali di unità di contabilità da gestire nell’impianto. |
19. |
Descrivere, mediante schema o altro mezzo, tutte le materie nucleari per ciascuna area di responsabilità, indicando:
|
20. |
Materiali di rifiuto:
|
21. |
Altre materie nucleari, non menzionate in precedenza, e relativa ubicazione. |
22. |
Mezzi di identificazione delle materie nucleari. |
23. |
Intervallo dei livelli di radiazione nelle ubicazioni delle materie nucleari (intensità di dose in punti specifici). |
Flusso delle materie nucleari
24. |
Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di misurazione, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc., per fini propri dell’esercente). |
25. |
Tipi, forma e intervallo delle quantità di materie nucleari nelle aree operative, nell’area di immagazzinamento e in altre ubicazioni (dati medi per ciascuna ubicazione). |
Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari (per ciascuna area di responsabilità)
26. |
Descrizione di ogni area di immagazzinamento delle materie nucleari (con indicazione della capacità, dell’inventario e del flusso di lavorazione previsti ecc.). |
27. |
Quantità massima di materie nucleari da trattare nelle aree di responsabilità. |
28. |
Modifica della forma fisica/chimica durante l’esercizio. |
29. |
Trasferimento delle materie nucleari. |
30. |
Frequenza di ricezione e spedizione. |
31. |
Attrezzature per il trasferimento delle materie nucleari (se del caso). |
32. |
Descrizione dei contenitori usati per l’immagazzinamento e la manipolazione. |
33. |
Itinerari delle materie nucleari. |
34. |
Schermatura (per l’immagazzinamento e il trasferimento). |
Norme in materia di protezione e sicurezza
35. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
36. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
37. |
Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.
|
38. |
Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.). |
39. |
Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
40. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione). |
41. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
42. |
Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto. |
ALLEGATO I-G
IMPIANTI DI IMMAGAZZINAMENTO
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Dati generali sull’immagazzinamento
13. |
Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature per ogni area di immagazzinamento). |
14. |
Capacità nominale. |
15. |
Flusso di lavorazione e inventario annui previsti. |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE
Descrizione delle materie nucleari
16. |
Descrizione dell’uso delle materie nucleari. |
17. |
Descrivere, mediante schema o altro mezzo, tutte le materie nucleari esistenti nell’impianto, indicando:
|
Flusso delle materie nucleari
18. |
Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di misurazione, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc., per fini propri dell’esercente). |
Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari
19. |
Descrizione di ciascuna area di immagazzinamento delle materie nucleari (ubicazioni d’inventario). |
20. |
Intervallo previsto degli inventari di materie nucleari in ciascuna area di immagazzinamento. |
21. |
Metodo di posizionamento delle materie nucleari nell’area di immagazzinamento. |
22. |
Itinerari e attrezzature utilizzati per la manipolazione e la movimentazione delle materie nucleari. |
23. |
Frequenza di ricezione e spedizione. |
24. |
Contenitori per l’immagazzinamento e/o il trasporto delle materie nucleari e schermatura; |
Norme in materia di protezione e sicurezza
25. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
26. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
27. |
Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.
|
28. |
Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.). |
29. |
Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
30. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione). |
31. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
32. |
Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto. |
ALLEGATO I-H
IMPIANTI DI TRATTAMENTO, IMMAGAZZINAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione, fuori esercizio (solo per impianti di smaltimento)]. |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Parametri generali di processo
13. |
Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature). |
14. |
Descrizione del processo (indicando anche la modifica delle forme fisiche e chimiche). |
15. |
Capacità nominale (in peso dei principali prodotti all’anno). |
16. |
Flusso di lavorazione previsto (sotto forma di programma previsionale indicante la proporzione delle varie materie di alimentazione e dei vari prodotti). |
17. |
Altre attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari (come le attrezzature per prove ed esperimenti). |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA
Descrizione delle materie nucleari
18. |
Descrizione delle materie principali:
|
19. |
Altre materie nucleari presenti nell’impianto e la relativa ubicazione, se del caso. |
20. |
Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di campionamento, i punti di misurazione del flusso e dell’inventario, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc.). |
21. |
Tipi, forma, intervalli di contenuto di materie nucleari (compreso l’arricchimento, se del caso), intervalli di quantità di flusso di materie nucleari per ciascuna area di manipolazione delle materie nucleari. |
Manipolazione delle materie nucleari
22. |
Descrizione dei contenitori, degli imballaggi e dell’area di immagazzinamento. |
23. |
Metodi e mezzi di trasferimento delle materie nucleari (descrivere anche le attrezzature utilizzate). |
24. |
Itinerari di trasporto delle materie nucleari (con riferimento all’assetto dell’impianto). |
25. |
Schermatura (per l’immagazzinamento e il trasferimento). |
Manutenzione dell’impianto
26. |
Manutenzione, decontaminazione, evacuazione (nei casi in cui l’evacuazione e/o il campionamento non siano possibili, indicare come è misurata o calcolata la ritenzione di materie nucleari):
|
Norme in materia di protezione e sicurezza
27. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
28. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori (se estese, allegarle separatamente). |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
29. |
Descrizione del sistema CCMN, metodo di registrazione e comunicazione dei dati contabili e di definizione dei bilanci delle materie, frequenza degli inventari fisici, procedure di adeguamento contabile a seguito dell’inventario dell’impianto, errori ecc., secondo le voci indicate di seguito.
|
30. |
Per ciascun punto di misurazione del flusso e dell’inventario, nonché per i punti di campionamento delle aree di responsabilità, indicare le informazioni seguenti, se del caso:
|
31. |
Limite complessivo di errore. Descrivere le procedure per combinare la determinazione dell’errore di misurazione individuale per ottenere il limite complessivo di errore per:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
32. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione). |
33. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
34. |
Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto. |
ALLEGATO I-J
IMPIANTI DI INCAPSULAMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto, comprese piante e sezioni:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Dati generali sull’impianto
13. |
Descrizione del processo e delle ubicazioni, indicando:
|
14. |
Descrizione del processo, compreso lo schema di flusso del processo. |
15. |
Capacità nominale. |
16. |
Flusso di lavorazione e inventario annui previsti delle aree di immagazzinamento e di processo. |
17. |
Principali attrezzature utilizzate nell’impianto, comprese le apparecchiature di sorveglianza e misurazione, anche a fini di prove ed esperimenti. |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE NUCLEARI
Descrizione e flusso delle materie nucleari
18. |
Descrizione delle materie nucleari:
|
19. |
Altre materie nucleari presenti nell’impianto oltre al combustibile esaurito (tipo, forma, quantità e ubicazione). |
20. |
Flusso delle materie nucleari:
|
21. |
Quantità di flusso di materie nucleari per ciascuna area di manipolazione delle materie nucleari, compresi l’intervallo e le quantità massime di materie nucleari:
|
22. |
Intervallo nominale degli inventari di materie nucleari in ciascuna area di immagazzinamento e di processo. |
Manipolazione delle materie nucleari
23. |
Descrizione del contenitore, del fusto e dell’imballaggio in cui sono trasportate le materie nucleari (compresi dimensioni, modello, progettazione del canestro interno, materiale utilizzato, capacità, chiusura ecc.). Inserire riferimenti agli schemi, se disponibili. |
24. |
Descrizione di ciascuna area di immagazzinamento e di processo delle materie nucleari. |
25. |
Schermatura in diverse aree di processo, immagazzinamento e trasferimento. |
26. |
Metodi e mezzi di manipolazione e trasporto delle materie nucleari e dei contenitori per il trasporto nelle aree di processo e di immagazzinamento. |
27. |
Itinerari di trasporto delle materie nucleari, dei contenitori e dei fusti, con riferimento all’assetto dell’impianto. |
28. |
Manutenzione e decontaminazione:
|
Norme in materia di protezione e sicurezza
29. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
30. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI
31. |
Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.
|
32. |
Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.). |
33. |
Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
34. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione). |
35. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
36. |
Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto. |
ALLEGATO I-K
DEPOSITI GEOLOGICI
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (solo caratteristiche principali). |
6. |
Tipo di impianto e suo scopo. |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, in fase post-esercizio). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.). |
10. |
Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.). |
11. |
Assetto dell’impianto, compresi relativi schemi:
|
12. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
Dati generali sull’impianto
13. |
Descrizione dei dati geologici:
|
14. |
Descrizione del processo, comprese le operazioni in superficie e sotterranee, lo scavo di rampe, gallerie e pozzi, la rimozione di materiale di scavo, la preparazione, il trasporto e l’immagazzinamento dei fusti e il riempimento e la chiusura delle gallerie, con un programma indicativo dei diversi processi. |
15. |
Capacità nominale. |
16. |
Piano di smaltimento annuale previsto. |
17. |
Principali attrezzature utilizzate nell’impianto, compresi i carichi di peso massimo del veicolo per il trasporto dei fusti. |
STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE NUCLEARI
Descrizione e flusso delle materie nucleari
18. |
Descrizione delle materie nucleari:
|
19. |
Flusso delle materie nucleari:
|
20. |
Intervallo di progetto degli inventari di materie nucleari in ciascuna area di immagazzinamento. |
Esercizio dell’impianto e manipolazione delle materie nucleari
21. |
Descrizione del contenitore, del fusto e dell’imballaggio in cui sono trasportate le materie nucleari (compresi dimensioni, progetto, progettazione del canestro interno, materiale utilizzato, capacità, chiusura ecc.). Inserire riferimenti agli schemi, se disponibili. |
22. |
Schermatura in diverse aree di immagazzinamento e trasferimento. |
23. |
Metodi e mezzi di manipolazione e trasferimento delle materie nucleari e dei fusti nelle aree di immagazzinamento e di deposito, compresa la descrizione del veicolo di trasferimento. |
24. |
Itinerari di trasporto delle materie nucleari con riferimento all’assetto dell’impianto. |
25. |
Descrizione di ciascuna area di immagazzinamento delle materie nucleari. |
26. |
Metodo di posizionamento delle materie nucleari nelle aree di immagazzinamento. |
27. |
Metodo di collocazione delle materie nucleari e di riempimento. |
28. |
Descrizione e numero dell’area di deposito delle materie nucleari e della galleria di smaltimento. |
29. |
Descrizione delle attività e dei settori di manutenzione. |
Norme in materia di protezione e sicurezza
30. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
31. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
32. |
Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.
|
33. |
Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o possibili (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.). |
34. |
Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie (ad esempio area di immagazzinamento, galleria di deposito), fornire, se del caso, le informazioni seguenti:
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
35. |
Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie. Possono comprendere, tra l’altro:
|
ALLEGATO I-L
LOCALITÀ ESTERNA AGLI IMPIANTI (LOF)
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (caratteristiche principali). |
6. |
Scopo (uso previsto delle materie nucleari). |
7. |
Stato attuale (ad esempio in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione). |
8. |
Assetto dell’area (indicante l’ubicazione dell’impianto, strade di accesso, fiumi, ferrovie ecc.). |
9. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
10. |
Categorie di materie nucleari utilizzate nell’impianto. |
11. |
Descrizione delle materie nucleari:
|
12. |
Mezzi di identificazione delle materie nucleari. |
13. |
Intervallo dei livelli di radiazione nelle ubicazioni delle materie nucleari (intensità di dose in ubicazioni specifiche) (se pertinente). |
14. |
Descrizione dei contenitori principali usati per il trasporto, l’immagazzinamento e la manipolazione. |
15. |
Attrezzature per il trasferimento delle materie nucleari. |
Norme in materia di protezione e sicurezza
16. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
17. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
18. |
Il sistema CCMN deve essere descritto includendo una descrizione delle procedure per il sistema di contabilità e controllo delle materie nucleari, comprese le procedure per l’effettuazione dell’inventario fisico (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari). L’ubicazione di ogni articolo/partita dichiarato o dichiarata deve essere identificabile sulla base dell’elenco degli articoli d’inventario e della situazione dell’inventario fisico, così come sulla base dei registri operativi e contabili. |
19. |
Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere ecc.). |
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
20. |
Qualsiasi altra informazione che l’esercente ritenga necessaria per l’applicazione del controllo di sicurezza. |
ALLEGATO I-M
LOCALITÀ NAZIONALE ESTERNA AGLI IMPIANTI (LOF NAZIONALE)
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO / DEGLI IMPIANTI E DELLE MATERIE NUCLEARI
1. |
Nome, indirizzo postale, e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono dell’entità (ad esempio l’autorità) responsabile della LOF nazionale.
|
2. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Elenco dei diversi impianti appartenenti alla LOF nazionale. È necessario un numero di identificazione unico per l’identificazione di ciascun impianto. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI
4. |
Descrizione delle modalità di ripartizione delle responsabilità tra le autorità responsabili e i singoli piccoli detentori ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 10 e 11. |
5. |
Descrizione delle procedure per il sistema di contabilità e controllo delle materie nucleari, comprese le procedure per l’effettuazione dell’inventario fisico (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari). Il detentore di ogni articolo/partita dichiarato o dichiarata deve essere identificabile sulla base dell’elenco degli articoli d’inventario e della situazione dell’inventario fisico. |
Inoltre per ogni impianto appartenente alla LOF nazionale:
1. |
Denominazione dell’impianto e numero di identificazione. |
2. |
Ubicazione. |
3. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile). |
4. |
Descrizione dell’uso delle materie nucleari. |
ALLEGATO I-N
IMPIANTI DI CANDIDATI ALLA ABM ONNICOMPRENSIVA (CAM)
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
NB:
le informazioni fornite a norma del presente allegato non sono considerate informazioni contabili delle materie nucleari da fornire come rapporto sulle variazioni d’inventario ed elenco degli articoli d’inventario.
È necessario utilizzare un modello diverso se l’impianto non ha diritto a far parte di una ABM onnicomprensiva o non ne ha più diritto o se nello Stato membro è istituita una LOF nazionale.
Per questi detentori di piccole quantità di materie nucleari (piccoli detentori), l’inventario totale è calcolato come la somma delle giacenze di ciascuna categoria di materie nucleari, ciascuna espressa come percentuale dei seguenti valori limite:
uranio impoverito |
350 000 g oppure |
torio |
200 000 g oppure |
uranio naturale |
100 000 g oppure |
uranio a basso arricchimento |
1 000 g oppure |
uranio ad alto arricchimento |
5 g oppure |
plutonio |
5 g |
Ad esempio:
a) |
un impianto che detiene 4 g di plutonio ha una percentuale d’inventario pari all’80 % (4/5); |
b) |
un impianto che detiene 1 g di uranio ad alto arricchimento e 20 000 g di uranio naturale ha una percentuale d’inventario pari al 40 % (1/5 + 20 000/100 000). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI
1. |
Nome. |
2. |
Proprietario e/o esercente. |
3. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
4. |
Tipo e quantità delle materie nucleari. |
5. |
Descrizione dei contenitori usati per l’immagazzinamento e la manipolazione. |
6. |
Descrizione dell’uso delle materie nucleari. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
Gli obblighi dei piccoli detentori sono stati semplificati nel modo seguente:
A. |
Limiti per le materie detenute/per i movimenti Qualora una singola ricezione di materie nucleari superi le quantità sopraindicate oppure la «percentuale d’inventario» dell’impianto superi il 100 % in un qualsiasi momento, deve essere fatta notifica immediata alla Commissione. |
B. |
Tenuta dei registri contabili/operativi I registri contabili/operativi devono essere tenuti in modo da consentire una rapida verifica delle notifiche fatte alla Commissione e di qualsiasi correzione apportata. |
C. |
Rapporto sulle variazioni d’inventario (RVI) Un rapporto annuale sulle variazioni d’inventario deve essere trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, a condizione che nel corso del periodo non si sia verificata alcuna variazione d’inventario. Detto rapporto descrive la situazione al 31 dicembre dell’anno civile precedente. In caso di variazioni d’inventario avvenute nel corso dell’anno, un rapporto sulle variazioni d’inventario deve essere trasmesso alla Commissione quanto prima e, al più tardi, entro 15 giorni dalla fine del mese in cui ha avuto luogo la variazione d’inventario. I rapporti sulle variazioni d’inventario devono essere presentati in linea con le prescrizioni di cui all’allegato III, in formato elettronico utilizzando un apposito modello excel di RVI fornito dalla Commissione. |
D. |
Elenco degli articoli d’inventario (List of inventory items – LII) Entro il 31 gennaio dell’anno successivo deve essere trasmesso alla Commissione un elenco annuale degli articoli d’inventario indicante tutti gli articoli separatamente, in linea con le prescrizioni per l’inventario fisico di cui all’allegato V. L’elenco deve essere trasmesso in formato elettronico. A tal fine la Commissione fornisce un apposito modello excel dell’elenco degli articoli d’inventario. |
ALLEGATO I-P
IMPIANTI CHE UTILIZZANO MATERIE NUCLEARI SUPERIORI A UN CHILOGRAMMO EFFETTIVO
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti. |
5. |
Descrizione (caratteristiche principali). |
6. |
Scopo (uso previsto delle materie nucleari). |
7. |
Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso o in fase di disattivazione). |
8. |
Informazioni pre-esercizio
Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili. |
9. |
Assetto dell’area (indicante l’ubicazione dell’impianto, strade di accesso, fiumi, ferrovie ecc.). |
10. |
Assetto dell’impianto (indicante le aree di manipolazione e immagazzinamento delle materie nucleari, laboratori, scatole a guanti, confini, recinzioni ecc.). |
11. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
12. |
Categorie di materie nucleari utilizzate nell’impianto. |
13. |
Descrizione delle materie nucleari:
|
14. |
Mezzi di identificazione delle materie nucleari. |
15. |
Intervallo dei livelli di radiazione nelle ubicazioni delle materie nucleari (intensità di dose in ubicazioni specifiche). |
16. |
Descrizione dei contenitori principali usati per il trasporto, l’immagazzinamento e la manipolazione. |
17. |
Attrezzature per il trasferimento delle materie nucleari. |
18. |
Identificazione dei punti di misurazione, aree di responsabilità, ubicazioni d’inventario, schema di flusso se disponibile. |
Norme in materia di protezione e sicurezza
19. |
Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori. |
20. |
Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)
21. |
Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.
|
22. |
Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.). |
23. |
Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:
|
INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO
24. |
Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione) (se del caso). |
25. |
Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue (se del caso):
|
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
26. |
Qualsiasi altra informazione che l’esercente ritenga necessaria per l’applicazione del controllo di sicurezza. |
ALLEGATO I-Q
Impianti di minerali
Informazioni amministrative:
a) |
data (data di compilazione delle CTF); |
b) |
versione (numero unico di riferimento); |
c) |
funzionario responsabile (nome e recapiti). |
IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI
1. |
Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).
|
2. |
Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
3. |
Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile). |
4. |
Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile). |
5. |
Tipo di materie nucleari (minerale di uranio, minerale di torio o entrambi). |
6. |
Descrizione dei contenitori usati per l’immagazzinamento e la manipolazione (ad esempio per determinare la possibilità di sigillare). |
7. |
Descrizione dell’estrazione dei minerali, del trattamento e dell’uso delle materie grezze, compreso un assetto dell’impianto. |
8. |
Il potenziale flusso di lavorazione annuo dell’impianto. |
9. |
Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio, oppure chiuso). |
10. |
Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono. |
CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI
11. |
Descrizione delle procedure contabili e di controllo delle materie nucleari, comprese le procedure di effettuazione dell’inventario fisico. |
ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA
12. |
Qualsiasi altra informazione che l’esercente ritenga necessaria per l’applicazione del controllo di sicurezza. |
ALLEGATO II
DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO (1)
Identificazione del sito
Numero della dichiarazione (2)
Data della dichiarazione
Periodo oggetto del rapporto (3)
Nome del rappresentante del sito
Commenti (4)
Registrazione (5) |
Rif. (6) |
Codice ABM (7) |
Edificio (8) |
Descrizione generale, incluso uso dei contenuti (9) |
Commenti (10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note esplicative
1) |
La dichiarazione iniziale deve includere tutti gli impianti nucleari e tutti gli altri edifici presenti nei relativi siti. Occorre fare una registrazione separata per ciascun edificio sul sito. Le susseguenti dichiarazioni annuali di aggiornamento devono includere soltanto i siti e gli edifici in cui sono intervenuti cambiamenti dal momento della dichiarazione precedente. Alla dichiarazione iniziale deve essere accluso un disegno planimetrico del sito, da aggiornare se necessario. |
2) |
Il «numero della dichiarazione» è un numero sequenziale per ciascun sito, cominciando con «1» per la dichiarazione iniziale del sito. |
3) |
Il «periodo oggetto del rapporto» per la dichiarazione iniziale è una data «puntuale», mentre per gli aggiornamenti annuali successivi l’indicazione corretta è costituita dalle date di inizio e di fine del periodo. Resta inteso che le informazioni fornite sono valide alla data di fine. |
4) |
Commenti applicabili al sito nella sua globalità. |
5) |
In ciascuna dichiarazione, ciascuna «registrazione» deve essere numerata in sequenza, iniziando da «1». |
6) |
La colonna «Rif.» deve essere usata per riferirsi a un’altra registrazione. Il contenuto della colonna «Rif.» consiste nella dichiarazione e nei numeri di registrazione pertinenti (ad esempio: 10-20 si riferisce alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l’attuale registrazione si aggiunge alle informazioni dichiarate in precedenza o le aggiorna. Se del caso, possono essere inseriti vari riferimenti. |
7) |
La colonna «codice ABM» deve far riferimento al codice ABM al quale appartiene l’edificio di questa registrazione. |
8) |
La colonna «Edifici» deve includere il numero dell’edificio o un’altra designazione che permetterà un’identificazione sicura dell’edificio sul disegno planimetrico schematico del sito. |
9) |
La colonna «Descrizione generale» per ciascun edificio deve includere:
Tuttavia non è necessario ripetere le descrizioni delle attività fornite in precedenza nel modulo relativo alle caratteristiche tecniche fondamentali. |
10) |
Osservazioni applicabili alle singole registrazioni. |
OSSERVAZIONI GENERALI SUI RAPPORTI
1. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
2. |
I rapporti devono essere redatti con mezzi elettronici in un formato concordato. Devono essere trasmessi, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO III
RAPPORTO SULLE VARIAZIONI D’INVENTARIO (RVI)
Intestazione
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’ABM dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (1) |
«I» per rapporto sulle variazioni d’inventario |
2 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
3 |
Report number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
4 |
Line count |
Numero |
Numero totale delle righe notificate |
5 |
Start report |
Data (GGMMAAAA) |
Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto |
6 |
End report |
Data (GGMMAAAA) |
Data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto |
7 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
8 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Transaction ID |
Numero |
Numero sequenziale |
9 |
IC code |
Carattere (2) |
Tipo di variazione d’inventario |
10 |
Batch |
Carattere (20) |
Identificatore unico per una partita di materie nucleari |
11 |
KMP |
Carattere (1) |
Punto-chiave di misurazione |
12 |
Measurement |
Carattere (1) |
Codice di misurazione |
13 |
Material form |
Carattere (2) |
Codice di forma delle materie |
14 |
Material container |
Carattere (1) |
Codice del contenitore delle materie |
15 |
Material state |
Carattere (1) |
Codice di stato delle materie |
16 |
Shipper MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’ABM di spedizione (solo per i codici RD e RF) |
17 |
Receiver MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’ABM di destinazione (solo per i codici SD e SF) |
18 |
Previous batch |
Carattere (20) |
Denominazione della partita precedente (solo per il codice RB) |
19 |
Original date |
Data (GGMMAAAA) |
Data di registrazione della riga da correggere (sempre della prima riga nella catena di correzione) |
20 |
PIT date |
Data (GGMMAAAA) |
Data dell’esecuzione dell’inventario fisico (EIF) cui si riferisce la rettifica per le materie non contabilizzate (MUF) (solo per il codice MF) |
21 |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
22 |
Accounting date |
Data (GGMMAAAA) |
Data in cui si è verificata o si è conosciuta la variazione d’inventario |
23 |
Number of items |
Numero |
Quantità di articoli |
24 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria delle materie nucleari |
25 |
Element weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’elemento |
26 |
Isotope |
Carattere (1) |
«G» per l’U-235, «K» per l’U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233 |
27 |
Fissile weight |
Numero (24,3 ) |
Peso degli isotopi fissili |
28 |
Isotopic composition |
Numero (24,3 ) (per ciascun isotopo) |
U, peso dell’isotopo U, Pu (solo se convenuto nelle disposizioni particolari sul controllo) |
29 |
Obligation |
Carattere (5) |
Impegno relativo al controllo |
30 |
Previous element category |
Carattere (1) |
Categoria dell’elemento precedente di materie nucleari (solo per i codici CB, CC e CE) |
31 |
Previous obligation |
Carattere (5) |
Impegno precedente (solo per i codici BR, CR, PR e SR) |
32 |
Shipper CAM code |
Carattere (8) |
Codice identificativo dei piccoli detentori che effettuano la spedizione |
33 |
Receiver CAM code |
Carattere (8) |
Codice identificativo dei piccoli detentori che ricevono le materie nucleari |
34 |
Document |
Carattere (70) |
Riferimento ai documenti giustificativi definito dall’esercente |
35 |
Container ID |
Carattere (20) |
Identificatore definito dall’esercente per il contenitore |
36 |
Correction |
Carattere (1) |
«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe in ritardo (aggiunte singole) |
37 |
Previous report |
Numero |
Numero del rapporto della riga da correggere |
38 |
Previous line |
Numero |
Numero della riga da correggere |
39 |
Comment |
Carattere (256) |
Commenti dell’esercente |
40 |
Burn-up |
Numero |
Tasso di combustione in MWd/t (solo per i codici NL e NP nei reattori nucleari) |
41 |
CRC |
Numero |
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità |
42 |
Previous CRC |
Numero |
Indirizzamento calcolato («hash code») della riga da correggere |
43 |
Advance notification reference code |
Carattere (12) |
Codice di riferimento utilizzato per la notifica preventiva trasmessa all’Euratom (solo per i codici RD, RF, SD e SF) |
44 |
Campaign |
Carattere (12) |
Identificatore di campagna per impianti di ritrattamento |
45 |
Reactor |
Carattere (12) |
Codice del reattore per campagne di ritrattamento |
46 |
Safeguards info |
Carattere (256) |
Codice per la comunicazione di informazioni supplementari |
47 |
Note esplicative
1. |
MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: utilizzare la lettera «I» per «rapporto sulle variazioni d’inventario». |
3. |
Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto. |
4. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale utilizzato per i rapporti sulle variazioni d’inventario, i rapporti bilancio materie e le situazioni dell’inventario fisico, non lasciare spazi vuoti. |
5. |
Line count/totale delle righe: numero totale delle righe notificate. |
6. |
Start report/inizio del rapporto: data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto. |
7. |
End report/fine del rapporto: data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto. |
8. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
9. |
Transaction ID/identificatore della transazione: numero sequenziale. Utilizzato per identificare tutte le righe di variazione d’inventario collegate alla stessa transazione fisica. |
10. |
IC code/codice VI:
Utilizzare uno dei codici seguenti:
|
11. |
Batch/partita: la designazione della partita può essere scelta dall’esercente tuttavia:
|
12. |
KMP/PCM: punto-chiave di misurazione. I codici sono notificati all’impianto interessato ed elencati nelle disposizioni particolari sul controllo. Se non sono notificati codici specifici, si deve usare «&». |
13. |
Measurement/misurazione: Occorre indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie nucleari. Utilizzare uno dei codici seguenti:
|
14. |
Material form/forma delle materie:
Utilizzare i codici seguenti:
|
15. |
Material container/contenitore delle materie:
Utilizzare i codici seguenti:
|
16. |
Material state/stato delle materie:
Utilizzare i codici seguenti:
|
17. |
Shipper MBA/ABM dello speditore: usare solo per i codici di variazione d’inventario RD e RF. Per il codice RD di variazione d’inventario, è riportato il codice dell’area di bilancio materie di spedizione. Se questo codice non è noto, è necessario usare il codice «F» o «W» (ABM di spedizione che si trova in Francia o in uno Stato non dotato di armi nucleari), indicando il nome completo dello speditore nella colonna «Commenti» (40). Per il codice RF di variazione d’inventario, indicare il codice dello Stato esportatore o il codice ABM dell’impianto esportatore, se noto, e il nome completo, nonché l’indirizzo dello speditore, nella colonna «Commenti» (40). |
18. |
Receiver MBA/ABM del destinatario: usare solo per i codici di variazione d’inventario SD e SF. Per il codice di variazione d’inventario SD, indicare il codice dell’area di bilancio materie di destinazione. Se questo codice non è noto, è necessario usare il codice «F» o «W» (per le ABM di ricezione che si trovano in Francia o in uno Stato non dotato di armi nucleari), indicando il nome completo del destinatario nella colonna «Commenti» (40). Per il codice di variazione d’inventario SF, indicare il codice dello Stato importatore o il codice ABM dell’impianto importatore, se noto, e il nome completo, nonché l’indirizzo del destinatario, nella colonna «Commenti» (40). |
19. |
Previous batch/partita precedente: designazione della partita prima della modifica della partita stessa. La designazione della partita dopo la modifica deve figurare nel campo 11. |
20. |
Original date/data originaria: in caso di correzione, occorre riportare il giorno, il mese e l’anno in cui era stata registrata originariamente la riga da correggere. Per le correzioni concatenate, la data originaria è sempre la data di contabilizzazione della prima riga della catena. Per le righe in ritardo (aggiunte singole), la data originaria è quella in cui si è verificata la variazione d’inventario. |
21. |
PIT date/data dell’EIF: data dell’effettuazione dell’inventario fisico come ripreso nel rapporto bilancio materie sul quale si basa l’adeguamento contabile per le MUF (materie non contabilizzate). Usare solo con il codice di variazione d’inventario MF. |
22. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti. |
23. |
Accounting date/data di contabilizzazione: data in cui si è verificata o si è conosciuta la variazione d’inventario. |
24. |
Number of items/quantità di articoli: deve essere registrata la quantità di articoli che compongono la partita. Se una variazione d’inventario è composta da varie righe, la somma del numero di articoli riportati deve essere pari al numero totale degli articoli che appartengono allo stesso identificatore della transazione. Se la transazione riguarda più di un elemento, occorre dichiarare il numero di articoli nella riga o nelle righe solo per la categoria dell’elemento di maggiore rilevanza per il controllo di sicurezza (in ordine decrescente: P, H, L, N, D, T). |
25. |
Element category/categoria dell’elemento:
Utilizzare i codici seguenti:
|
26. |
Element weight/peso dell’elemento: deve essere registrato il peso della categoria dell’elemento di cui al campo 25. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali. |
27. |
Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi (28).
Utilizzare i codici seguenti:
|
28. |
Fissile weight/peso del fissile: salvo qualora diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, il peso degli isotopi fissili deve essere registrato soltanto per l’uranio arricchito e per i cambi di categoria che interessano l’uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali. |
29. |
Isotopic composition/composizione isotopica: se convenuto nelle disposizioni particolari sul controllo, la composizione isotopica di U e/o di Pu deve essere riportata nel formato di un elenco di pesi separati da punti e virgola per indicare il peso dell’U-233, dell’U-234, dell’U-235, dell’U-236, dell’U-238 o del Pu-238, del Pu-239, del Pu-240, del Pu-241, del Pu-242. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali. |
30. |
Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). Può anche corrispondere a un codice del pool, se autorizzato a norma dell’articolo 20. La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. |
31. |
Previous element category/categoria dell’elemento precedente: codice della categoria dell’elemento delle materie nucleari prima del cambio. Il corrispondente codice dopo il cambio deve figurare nel campo 25. Usare solo con i codici di variazione d’inventario CE, CB e CC. |
32. |
Previous obligation/impegno precedente: codice dell’impegno particolare relativo al controllo al quale erano soggette le materie nucleari prima del cambio. Il corrispondente codice d’impegno dopo il cambio deve figurare nel campo 30. Usare solo con i codici di variazione d’inventario BR, CR, PR e SR. |
33. |
Shipper CAM code/codice CAM dello speditore: codice dell’impianto di cui all’allegato I-N che effettua la spedizione di materie nucleari. La Commissione comunica all’esercente o all’ente il codice appropriato. A questi esercenti si applicano le procedure di notifica semplificate. |
34. |
Receiver CAM code/codice CAM del destinatario: codice dell’impianto di cui all’allegato I-N che riceve le materie nucleari. La Commissione comunica all’esercente o all’ente il codice appropriato. A questi esercenti si applicano le procedure di notifica semplificate. |
35. |
Document/documento: riferimento definito dall’esercente per il documento o i documenti giustificativi. |
36. |
Container ID/identificatore del contenitore: numero del contenitore definito dall’esercente. Dato opzionale che può essere usato nei casi in cui il numero del contenitore non compaia nella designazione della partita. |
37. |
Correction/correzione: le correzioni devono essere effettuate cancellando la o le righe errate e aggiungendo, se del caso, quella o quelle corrette.
Utilizzare i codici seguenti:
|
38. |
Previous report/rapporto precedente: indicare il numero del rapporto (4) della riga da correggere. |
39. |
Previous line/riga precedente: per cancellazioni, o aggiunte che fanno parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (22) da correggere. |
40. |
Comment/commenti: spazio a disposizione dell’esercente per brevi commenti. |
41. |
Burn-up/tasso di combustione: nei reattori nucleari, per variazioni d’inventario di tipo NP o NL, il tasso di combustione è indicato in MWd/t (Megawattgiorno per tonnellata). |
42. |
CRC/CRC: indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità. La Commissione informa l’esercente dell’algoritmo da usarsi. |
43. |
Previous CRS/CRC precedente: codice di indirizzamento («hash code») della riga da correggere. |
44. |
Advance notification reference code/codice di riferimento per la notifica preventiva: codice di riferimento utilizzato per la notifica preventiva. Da utilizzare con i codici d’inventario SF, RF, SD e RD, se necessario (articoli 23 e 24). |
45. |
Campaign/campagna: identificatore unico per le campagne di ritrattamento. Usare solo con variazioni d’inventario nelle aree di bilancio materie di trattamento degli impianti di ritrattamento di combustibile esaurito. |
46. |
Reactor/reattore: identificatore unico per il reattore da cui proviene il combustibile irradiato da immagazzinare o ritrattare. Usare solo con variazioni d’inventario negli impianti di immagazzinamento o ritrattamento di combustibile esaurito. |
47. |
Safeguards info/informazioni sul controllo di sicurezza: informazioni supplementari, se richieste dalla Commissione. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
In caso di trasferimento di materie nucleari, lo speditore deve fornire al destinatario le indicazioni necessarie per compilare il rapporto sulle variazioni d’inventario. |
2. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
3. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
4. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza devono notificare alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
5. |
I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
6. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO IV
RAPPORTO BILANCIO MATERIE (RBM)
Intestazione
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’ABM dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (1) |
«M» per «rapporto bilancio materie» |
2 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
3 |
Start report |
Data (GGMMAAAA) |
Data iniziale dell’RBM (data dell’ultima EIF + 1 giorno) |
4 |
End report |
Data (GGMMAAAA) |
Data finale dell’RBM (data dell’EIF attuale) |
5 |
Report number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
6 |
Line count |
Numero |
Numero totale delle righe notificate |
7 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
8 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
IC code |
Carattere (2) |
Tipo di variazione d’inventario |
9 |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
10 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria delle materie nucleari |
11 |
Element weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’elemento |
12 |
Isotope |
Carattere (1) |
«G» per l’U-235, «K» per l’U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233 |
13 |
Fissile weight |
Numero (24,3 ) |
Peso degli isotopi fissili |
14 |
Obligation |
Carattere (5) |
Impegno relativo al controllo |
15 |
Correction |
Carattere (1) |
«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe in ritardo (aggiunte singole) |
16 |
Previous report |
Numero |
Numero del rapporto della riga da correggere |
17 |
Previous line |
Numero |
Numero della riga da correggere |
18 |
Comment |
Carattere (256) |
Commenti dell’esercente |
19 |
CRC |
Numero |
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità |
20 |
Previous CRC |
Numero |
Indirizzamento calcolato («hash code») della riga da correggere |
21 |
Note esplicative
1. |
MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: utilizzare la lettera «M» per i rapporti bilancio materie. |
3. |
Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto. |
4. |
Start report/inizio del rapporto: data di inizio dell’RBM, data del giorno immediatamente seguente a quello dell’effettuazione dell’inventario fisico precedente. |
5. |
End report/fine del rapporto: data della fine dell’RBM, data dell’effettuazione dell’inventario fisico attuale. |
6. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale utilizzato per i rapporti sulle variazioni d’inventario, i rapporti bilancio materie e le situazioni dell’inventario fisico, non lasciare spazi vuoti. |
7. |
Line count/totale delle righe: numero totale delle righe notificate. |
8. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
9. |
IC code/codice VI: si devono indicare i vari tipi di informazioni relative all’inventario e di variazioni d’inventario secondo la sequenza indicata in appresso.
Utilizzare i codici seguenti:
Per le variazioni d’inventario, utilizzare uno dei codici seguenti:
|
10. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti. |
11. |
Element category/categoria dell’elemento: la categoria dell’elemento delle materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento. |
12. |
Element weight/peso dell’elemento: deve essere registrato il peso della categoria dell’elemento di cui al campo 11. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali. |
13. |
Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi. Utilizzare i codici di cui all’allegato III, punto 27, del presente regolamento. |
14. |
Fissile weight/peso del fissile: salvo qualora diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, il peso degli isotopi fissili deve essere registrato soltanto per l’uranio arricchito e per i cambi di categoria che interessano l’uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali. |
15. |
Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). Può anche corrispondere a un codice del pool, se autorizzato a norma dell’articolo 20. La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. |
16. |
Correction/correzione: le correzioni devono essere effettuate cancellando la riga o le righe errate e aggiungendo, se del caso, quella corretta o quelle corrette.
Utilizzare i codici seguenti:
|
17. |
Previous report/rapporto precedente: indicare il numero del rapporto (6) della riga da correggere. |
18. |
Previous line/riga precedente: per cancellazioni, o aggiunte che fanno parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (10) da correggere. |
19. |
Comment/commenti: spazio a disposizione dell’esercente per brevi commenti. |
20. |
CRC/CRC: indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità. La Commissione informa l’esercente dell’algoritmo da usarsi. |
21. |
Previous CRS/CRC precedente: codice di indirizzamento («hash code») della riga da correggere. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
Mutatis mutandis, valgono le osservazioni generali 2, 3, 4, 5 e 6 alla fine dell’allegato III.
ALLEGATO V
SITUAZIONE DELL’INVENTARIO FISICO (SIF)
Intestazione
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’ABM dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (1) |
«P» per situazione dell’inventario fisico |
2 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
3 |
Report number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
4 |
PIT date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato effettuato l’inventario fisico |
5 |
Line count |
Numero |
Numero totale delle righe notificate |
6 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
7 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Item ID |
Carattere (20) |
Numero sequenziale |
8 |
Batch |
Carattere (20) |
Identificatore unico per una partita di materie nucleari |
9 |
KMP |
Carattere (1) |
Punto-chiave di misurazione |
10 |
Measurement |
Carattere (1) |
Codice di misurazione |
11 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria delle materie nucleari |
12 |
Material form |
Carattere (2) |
Codice di forma delle materie |
13 |
Material container |
Carattere (1) |
Codice del contenitore delle materie |
14 |
Material state |
Carattere (1) |
Codice di stato delle materie |
15 |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
16 |
Number of items |
Numero |
Quantità di articoli |
17 |
Element weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’elemento |
18 |
Isotope |
Carattere (1) |
«G» per l’U-235, «K» per l’U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233 |
19 |
Fissile weight |
Numero (24,3 ) |
Peso degli isotopi fissili |
20 |
Obligation |
Carattere (5) |
Impegno relativo al controllo |
21 |
Document |
Carattere (70) |
Riferimento ai documenti giustificativi definito dall’esercente |
22 |
Container ID |
Carattere (20) |
Identificatore definito dall’esercente per il contenitore |
23 |
Correction |
Carattere (1) |
«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe in ritardo (aggiunte singole) |
24 |
Previous report |
Numero |
Numero del rapporto della riga da correggere |
25 |
Previous line |
Numero |
Numero della riga da correggere |
26 |
Comment |
Carattere (256) |
Commenti dell’esercente |
27 |
CRC |
Numero |
Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità |
28 |
Previous CRC |
Numero |
Indirizzamento calcolato («hash code») della riga da correggere |
29 |
Note esplicative
1. |
MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: utilizzare la lettera «P» per le situazioni dell’inventario fisico. |
3. |
Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto. |
4. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale utilizzato per i rapporti sulle variazioni d’inventario, i rapporti bilancio materie e le situazioni dell’inventario fisico, non lasciare spazi vuoti. |
5. |
PIT date/data dell’EIF: giorno, mese e anno in cui l’inventario fisico è stato effettuato. Si dovrà far riferimento alla situazione delle ore 24. |
6. |
Line count/totale delle righe: numero totale delle righe notificate. |
7. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
8. |
Item ID/identificatore dell’articolo: numero sequenziale, comune per tutte le righe della situazione dell’inventario fisico connesse con lo stesso oggetto fisico. |
9. |
Batch/partita: se nelle disposizioni particolari sul controllo è richiesto di poter seguire la partita, deve essere utilizzata la stessa designazione della partita usata nei rapporti sulle variazioni di inventario e nella precedente situazione dell’inventario fisico. |
10. |
KMP/PCM: punto-chiave di misurazione. I codici sono notificati all’impianto interessato ed elencati nelle disposizioni particolari sul controllo. Se non sono notificati codici specifici, si deve usare «&». |
11. |
Measurement/misurazione: occorre indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 13, del presente regolamento. |
12. |
Element category/categoria dell’elemento: la categoria dell’elemento delle materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento. |
13. |
Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. |
14. |
Material container/contenitore delle materie: il tipo di contenitore in cui sono detenute le materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 15, del presente regolamento. |
15. |
Material state/stato delle materie: lo stato delle materie della partita utilizzando i codici di stato delle materie di cui all’allegato III, punto 16, del presente regolamento. |
16. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti. |
17. |
Number of items/quantità di articoli: occorre riportare la quantità degli articoli che compongono ciascuna riga dell’inventario fisico. Se un gruppo di articoli che appartiene alla stessa partita è riportato in varie righe, la somma degli articoli registrati deve essere pari al numero totale degli articoli che appartengono al gruppo. Se le righe comportano più di una categoria dell’elemento, la quantità degli articoli deve essere dichiarata nella riga o nelle righe solo per la categoria dell’elemento di maggiore rilevanza per il controllo di sicurezza (in ordine decrescente: P, H, L, N, D, T). |
18. |
Element weight/peso dell’elemento: deve essere registrato il peso della categoria dell’elemento di cui al campo 12. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali. |
19. |
Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi. Utilizzare i codici di cui all’allegato III, punto 27, del presente regolamento. |
20. |
Fissile weight/peso del fissile: salvo qualora diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, il peso degli isotopi fissili deve essere registrato soltanto per l’uranio arricchito e per i cambi di categoria che interessano l’uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali. |
21. |
Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). Può anche corrispondere a un codice del pool, se autorizzato a norma dell’articolo 20. La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. |
22. |
Document/documento: riferimento definito dall’esercente per il documento o i documenti giustificativi. |
23. |
Container ID/identificatore del contenitore: numero del contenitore definito dall’esercente. Dato opzionale che può essere usato nei casi in cui il numero del contenitore non compaia nella designazione della partita. |
24. |
Correction/correzione: le correzioni devono essere effettuate cancellando la riga o le righe errate e aggiungendo, se del caso, quella o quelle corrette.
Utilizzare i codici seguenti:
|
25. |
Previous report/rapporto precedente: indicare il numero del rapporto (4) della riga da correggere. |
26. |
Previous line/riga precedente: per cancellazioni, o aggiunte che fanno parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (16) da correggere. |
27. |
Comment/commenti: spazio a disposizione dell’esercente per brevi commenti (sostituisce la nota concisa separata). |
28. |
CRC/CRC: indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità. La Commissione informa l’esercente dell’algoritmo da usarsi. |
29. |
Previous CRS/CRC precedente: codice di indirizzamento («hash code») della riga da correggere. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Se alla data di esecuzione dell’inventario fisico non vi sono materie nucleari nell’area di bilancio materie, si devono compilare solo le voci da 1 a 7, 16, 17 e 28. Si devono compilare, se del caso, anche le voci da 24 a 26 e 29. |
2. |
Mutatis mutandis, valgono le osservazioni generali 2, 3, 4, 5 e 6 alla fine dell’allegato III. |
ALLEGATO VI
NOTIFICA PREVENTIVA DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MATERIE NUCLEARI
Intestazione
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Legal entity or name of installation |
Carattere (256) |
Denominazione della persona giuridica o dell’impianto |
1 |
Report type |
Carattere (4) |
ANXS da utilizzare per questo tipo di rapporto |
2 |
Advance notification reference code |
Carattere (12) |
Codice di riferimento per la notifica preventiva |
3 |
Shipper MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto speditore |
4 |
Receiver MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto destinatario |
5 |
Shipping installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto speditore |
6 |
Receiving installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto destinatario |
7 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
8 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
9 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
10 |
Batch |
Carattere (20) |
Identificatore unico per una partita di materie nucleari |
11 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria delle materie nucleari |
12 |
Obligation |
Carattere (5) |
Impegno relativo al controllo |
13 |
Chemical composition |
Carattere (64) |
Composizione chimica |
14 |
Isotope |
Carattere (1) |
Isotopo di uranio |
15 |
Enrichment |
Numero (3,3 ) |
Composizione percentuale di uranio-235 |
16 |
Material state |
Carattere (1) |
Stato delle materie |
17 |
Material form |
Carattere (2) |
Forma delle materie |
18 |
Number of items |
Numero |
Quantità di articoli |
19 |
Description of containers and seals |
Carattere (256) |
Descrizione dei contenitori e delle opzioni di sigillatura |
20 |
Element weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’elemento |
21 |
Fissile weight |
Numero (24,3 ) |
Peso degli isotopi fissili |
22 |
Material container |
Carattere (1) |
Codice del contenitore delle materie |
23 |
Means of transport |
Carattere (1) (per ciascun mezzo di trasporto) |
Mezzo di trasporto delle materie nucleari |
24 |
Location where material will be stored or prepared |
Carattere (256) |
Luogo in cui le materie nucleari sono preparate per la spedizione |
25 |
Last date when material can be identified |
Data (GGMMAAAA) |
Termine ultimo per l’identificazione delle materie nucleari |
26 |
Date of dispatch |
Data (GGMMAAAA) |
Data prevista di spedizione |
27 |
Date of arrival |
Data (GGMMAAAA) |
Data prevista di arrivo a destinazione |
28 |
Intended use |
Carattere (256) |
Uso previsto delle materie nucleari |
29 |
Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference |
Carattere (64) |
Riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom |
30 |
Note esplicative
1. |
Legal entity or name of installation/persona giuridica o denominazione dell’impianto: la denominazione della persona giuridica o dell’impianto che effettua la notifica alla Commissione. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: ANXS da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
3. |
Advance notification reference code/codice di riferimento per la notifica preventiva: codice di riferimento per le notifiche preventive da usarsi nel rapporto sulle variazioni d’inventario. |
4. |
Shipper MBA/ABM dello speditore: il codice dell’area di bilancio materie dello speditore, notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
5. |
Receiver MBA/ABM del destinatario: il codice dell’area di bilancio materie del destinatario in caso di trasferimento all’interno dell’UE e, se noto, in caso di esportazione verso un paese terzo. |
6. |
Shipping installation/impianto speditore: denominazione, indirizzo e Stato dell’impianto che spedisce le materie nucleari. |
7. |
Receiving installation/impianto destinatario: denominazione, indirizzo e Stato dell’impianto che riceve le materie nucleari. |
8. |
Report date/data del rapporto: la data in cui è stato compilato il rapporto. |
9. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
10. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti. |
11. |
Batch/partita: il numero di identificazione della partita. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
12. |
Element category/categoria dell’elemento: la categoria di materie nucleari. Utilizzare i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento. |
13. |
Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
14. |
Chemical composition/composizione chimica: la composizione chimica della partita. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
15. |
Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi. Utilizzare i codici degli isotopi di cui all’allegato III, punto 27, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito. |
16. |
Enrichment/arricchimento: composizione percentuale di U-235. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito. |
17. |
Material state/stato delle materie: lo stato delle materie della partita utilizzando i codici di stato delle materie di cui all’allegato III, punto 16, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
18. |
Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
19. |
Number of items/quantità di articoli: la quantità di articoli che compongono la partita, conformemente all’allegato III, punto 24, del presente regolamento. |
20. |
Description of containers and seals/descrizione dei contenitori e dei sigilli: una descrizione dei contenitori, specificando le caratteristiche che ne permetterebbero la sigillatura. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
21. |
Element weight/peso dell’elemento: il peso dell’elemento deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
22. |
Fissile weight/peso del fissile: il peso dell’isotopo o degli isotopi fissili (per l’uranio a basso arricchimento e l’uranio ad alto arricchimento: il peso degli isotopi U-233 e U-235) deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito. |
23. |
Material container/contenitore delle materie: il tipo di contenitore in cui sono detenute le materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 15, del presente regolamento. |
24. |
Means of transport/mezzo di trasporto: indicare, se del caso, il mezzo di trasporto. Può essere utilizzato più di un codice se sono utilizzati più mezzi di trasporto. In tal caso, i codici devono essere separati da punti e virgola.
Utilizzare i codici seguenti:
|
25. |
Location where material will be stored or prepared/luogo in cui le materie saranno immagazzinate o preparate: il luogo, all’interno dell’area di bilancio materie, in cui le materie nucleari sono preparate per la spedizione e possono essere identificate e dove è possibile verificarne la quantità e la composizione. |
26. |
Last date when material can be identified/termine ultimo per l’identificazione delle materie: il termine ultimo per l’identificazione delle materie nucleari e per la verifica della quantità e della composizione. |
27. |
Date of dispatch/data di spedizione: data prevista di spedizione. Deve essere indicata una data per partita. |
28. |
Date of arrival/data di arrivo: data prevista di arrivo a destinazione. Deve essere indicata una data per partita. |
29. |
Intended use/uso previsto: l’uso cui sono destinate le materie nucleari. |
30. |
Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference/riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom: indicare, se del caso:
|
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso. |
2. |
In caso di trasferimento all’interno dell’UE, lo speditore deve fornire al destinatario tutte le informazioni necessarie. |
3. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
4. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
5. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
6. |
I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
7. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO VII
NOTIFICA PREVENTIVA DI IMPORTAZIONE/RICEZIONE DI MATERIE NUCLEARI
Intestazione
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Legal entity or name of installation |
Carattere (256) |
Denominazione della persona giuridica o dell’impianto |
1 |
Report type |
Carattere (4) |
ANIR da utilizzare per questo tipo di rapporto |
2 |
Advance notification reference code |
Carattere (12) |
Codice di riferimento per la notifica preventiva |
3 |
Shipper MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto speditore |
4 |
Receiver MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto destinatario |
5 |
Shipping installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto speditore |
6 |
Receiving installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto destinatario |
7 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
8 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
9 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
10 |
Batch |
Carattere (20) |
Identificatore unico per una partita di materie nucleari |
11 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria delle materie nucleari |
12 |
Obligation |
Carattere (5) |
Impegno relativo al controllo |
13 |
Chemical composition |
Carattere (64) |
Composizione chimica |
14 |
Isotope |
Carattere (1) |
Isotopo fissile di uranio |
15 |
Enrichment |
Numero (3,3 ) |
Composizione percentuale di uranio-235 |
16 |
Material state |
Carattere (1) |
Stato delle materie |
17 |
Material form |
Carattere (2) |
Forma delle materie |
18 |
Number of items |
Numero |
Quantità di articoli |
19 |
Description of containers and seals |
Carattere (256) |
Descrizione dei contenitori e delle opzioni di sigillatura |
20 |
Element weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’elemento |
21 |
Fissile weight |
Numero (24,3 ) |
Peso degli isotopi fissili |
22 |
Means of transport |
Carattere (1) (per ciascun mezzo di trasporto) |
Mezzo di trasporto delle materie nucleari |
23 |
Date of arrival |
Data (GGMMAAAA) |
Data di arrivo delle materie nucleari |
24 |
Location where materials will be unpacked |
Carattere (256) |
Luogo in cui le materie nucleari saranno disimballate |
25 |
Date when materials will be unpacked |
Data (GGMMAAAA) |
Data in cui le materie nucleari saranno disimballate |
26 |
Intended use |
Carattere (256) |
Uso previsto delle materie nucleari |
27 |
Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference |
Carattere (64) |
Riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom |
28 |
Note esplicative
1. |
Legal entity or name of installation/persona giuridica o denominazione dell’impianto: la denominazione della persona giuridica o dell’impianto che effettua la notifica alla Commissione. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: ANIR da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
3. |
Advance notification reference code/codice di riferimento per la notifica preventiva: codice di riferimento per le notifiche preventive da usarsi nel rapporto sulle variazioni d’inventario. |
4. |
Shipper MBA/ABM dello speditore: il codice dell’area di bilancio materie dello speditore in caso di trasferimento all’interno dell’UE e, se noto, in caso di importazione da un paese terzo. |
5. |
Receiver MBA/ABM del destinatario: il codice dell’area di bilancio materie del destinatario, notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
6. |
Shipping installation/impianto speditore: denominazione, indirizzo e Stato dell’impianto che spedisce le materie nucleari. |
7. |
Receiving installation/impianto destinatario: denominazione, indirizzo e Stato dell’impianto che riceve le materie nucleari. |
8. |
Report date/data del rapporto: la data in cui è stato compilato il rapporto. |
9. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
10. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti. |
11. |
Batch/partita: il numero di identificazione della partita. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
12. |
Element category/categoria dell’elemento: la categoria di materie nucleari. Utilizzare i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento. |
13. |
Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
14. |
Chemical composition/composizione chimica: la composizione chimica della partita. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
15. |
Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi. Utilizzare i codici degli isotopi di cui all’allegato III, punto 27, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito. |
16. |
Enrichment/arricchimento: composizione percentuale di uranio-235. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito. |
17. |
Material state/stato delle materie: lo stato delle materie della partita utilizzando i codici di stato delle materie di cui all’allegato III, punto 16, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
18. |
Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
19. |
Number of items/quantità di articoli: la quantità di articoli che compongono la partita, conformemente all’allegato III, punto 24, del presente regolamento. |
20. |
Description of containers and seals/descrizione dei contenitori e dei sigilli: una descrizione dei contenitori, specificando le caratteristiche che ne permetterebbero la sigillatura. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
21. |
Element weight/peso dell’elemento: il peso dell’elemento deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
22. |
Fissile weight/peso del fissile: il peso dell’isotopo o degli isotopi fissili (per l’uranio a basso arricchimento e l’uranio ad alto arricchimento: il peso degli isotopi U-233 e U-235) deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito. |
23. |
Means of transport/mezzo di trasporto: indicare, se del caso, il mezzo di trasporto utilizzando i codici di cui all’allegato VI, punto 24, del presente regolamento. |
24. |
Date of arrival/data di arrivo: la data prevista o effettiva dell’arrivo nell’area di bilancio materie dichiarante. |
25. |
Location where materials will be unpacked/luogo in cui le materie saranno disimballate: il luogo, all’interno dell’area di bilancio materie, in cui le materie saranno disimballate e possono essere identificate e dove è possibile verificarne la quantità e la composizione. |
26. |
Date when materials will be unpacked/data in cui le materie saranno disimballate: la data prevista in cui le materie saranno disimballate. |
27. |
Intended use/uso previsto: l’uso cui sono destinate le materie nucleari. |
28. |
Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference/riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom: indicare, se del caso:
|
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso. |
2. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
3. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
4. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
5. |
I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
6. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO VIII
RAPPORTO DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MINERALE
Intestazione
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Undertaking |
Carattere (256) |
Denominazione e indirizzo dell’impresa dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (5) |
OREXS da utilizzare per questo tipo di rapporto |
2 |
Mine name |
Carattere (256) |
Denominazione della miniera |
3 |
Mine code |
Carattere (4) |
Codice della miniera |
4 |
Report year |
Anno |
L’anno oggetto del rapporto |
5 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data di trasmissione del rapporto |
6 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
7 |
Report number |
Numero |
Numero di riferimento unico |
8 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
9 |
Date of dispatch |
Data (GGMMAAAA) |
Data delle singole esportazioni/spedizioni |
10 |
Consignee |
Carattere (256) |
Il destinatario dell’importazione/della ricezione |
11 |
Uranium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’uranio |
12 |
Thorium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso del torio |
13 |
Comment |
Carattere (256) |
Altre osservazioni |
14 |
Note esplicative
1. |
Undertaking/impresa: denominazione e indirizzo dell’impresa dichiarante. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: OREXS da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
3. |
Mine name/denominazione della miniera: denominazione della miniera per la quale è fatta la dichiarazione. |
4. |
Mine code/codice miniera: codice della miniera notificato all’impresa dalla Commissione. |
5. |
Report year/anno del rapporto: l’anno civile oggetto del rapporto. |
6. |
Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto. |
7. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
8. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per il rapporto di esportazione/spedizione di minerale. |
9. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti. |
10. |
Date of dispatch/data di spedizione: la data delle singole esportazioni/spedizioni. |
11. |
Consignee/destinatario: il destinatario delle importazioni/ricezioni. |
12. |
Uranium weight/peso dell’uranio: il peso dell’uranio contenuto nel minerale, in grammi. |
13. |
Thorium weight/peso del torio: il peso del torio contenuto nel minerale, in grammi. |
14. |
Comment/commenti: eventuali ulteriori informazioni pertinenti relative alle esportazioni/spedizioni di minerale. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Il rapporto di spedizione deve essere compilato al più tardi alla fine del mese di gennaio di ciascun anno per l’anno precedente, con scrittura separata per ciascun destinatario. Nel rapporto deve essere inserita una riga distinta per ciascuna consegna alla data di spedizione. |
2. |
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso. |
3. |
In caso di trasferimento all’interno dell’UE, lo speditore deve fornire al destinatario tutte le informazioni necessarie. |
4. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
5. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
6. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
7. |
I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
8. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO IX
RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22
Intestazione
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Installation |
Carattere (256) |
Denominazione e indirizzo dell’impianto |
1 |
Report type |
Carattere (5) |
DERRQ da utilizzare per questo tipo di rapporto |
2 |
MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’ABM dichiarante |
3 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria delle materie nucleari |
4 |
Derogation type |
Carattere (1) |
Tipo di deroga |
5 |
Intended use |
Carattere (256) |
Uso o usi previsti della materia o delle materie nucleari |
6 |
Request date |
Data (GGMMAAAA) |
Data di trasmissione della richiesta alla Commissione |
7 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
8 |
Report number |
Numero |
Numero di riferimento unico |
9 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
10 |
Enrichment |
Numero (3,3 ) |
Composizione percentuale di uranio-235 |
11 |
Isotopic composition |
Numero (24,3 ) (per ciascun isotopo) |
Peso degli isotopi di plutonio |
12 |
Element weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’elemento |
13 |
Fissile weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’isotopo fissile |
14 |
Chemical composition |
Carattere (64) |
Composizione o composizioni chimiche degli articoli dell’inventario |
15 |
Material form |
Carattere (2) |
Forma delle materie |
16 |
Number of items |
Numero |
Quantità di articoli |
17 |
Obligation |
Carattere (5) |
Impegno relativo al controllo |
18 |
Note esplicative
1. |
Installation/impianto: denominazione e indirizzo dell’impianto. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: DERRQ da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
3. |
MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
4. |
Element category/categoria dell’elemento: la categoria dell’elemento delle materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento. |
5. |
Derogation type/tipo di deroga: occorre indicare il tipo di deroga (articolo 22, paragrafo 2).
Utilizzare i codici seguenti:
|
6. |
Intended use/uso previsto: l’uso previsto delle materie nucleari. |
7. |
Request date/data della richiesta: la data di trasmissione della richiesta alla Commissione. |
8. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
9. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per la richiesta di deroga. |
10. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti. |
11. |
Enrichment/arricchimento: composizione percentuale di uranio-235. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito. |
12. |
Isotopic composition/composizione isotopica: la composizione isotopica di Pu deve essere riportata nel formato di un elenco di pesi separati da punti e virgola per indicare il peso del Pu-238, del Pu-239, del Pu-240, del Pu-241 e del Pu-242. |
13. |
Element weight/peso dell’elemento: il peso dell’elemento deve essere indicato in grammi. |
14. |
Fissile weight/peso del fissile: il peso dell’isotopo o degli isotopi fissili (per l’uranio a basso arricchimento e l’uranio ad alto arricchimento: il peso degli isotopi U-233 e U-235) deve essere indicato in grammi. |
15. |
Chemical composition/composizione chimica: la composizione o le composizioni chimiche degli articoli dell’inventario. |
16. |
Material form/forma delle materie: la forma o le forme fisiche degli articoli dell’inventario, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. |
17. |
Number of items/quantità di articoli: il numero di articoli dell’inventario. |
18. |
Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Deve essere presentata una richiesta separata per ciascun tipo di deroga (articolo 22, paragrafo 2) e per ciascuna categoria dell’elemento. |
2. |
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso. |
3. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
4. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
5. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
6. |
I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
7. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO X
ELENCO INDICATIVO DEGLI ARTICOLI D’INVENTARIO (LII)
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ARTICOLI D’INVENTARIO
1. |
Le informazioni devono essere fornite per ciascuna voce ogniqualvolta ciò sia necessario per l’esercizio normale dell’impianto. |
2. |
Le informazioni possono essere fornite nell’ambito di una serie più ampia di informazioni concordate tra la Commissione e l’esercente. |
3. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
4. |
Se le informazioni sono tenute in forma elettronica dall’impianto, l’elenco degli articoli d’inventario deve essere fornito per via elettronica, in formato xml. |
Intestazione
Etichetta/ Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’ABM dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (3) |
LII da utilizzare per questo tipo di rapporto |
2 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data di validità dell’LII |
3 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
4 |
Report number |
Numero |
Numero di riferimento unico |
5 |
Report version |
Numero |
Versione dell’LII fornito |
6 |
Voci
Etichetta/ Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
7 |
Item ID |
Carattere (20) |
Identificatore unico per un articolo di materie nucleari |
8 |
Batch |
Carattere (20) |
Identificatore unico per una partita di materie nucleari |
9 |
Container ID |
Carattere (20) |
Identificatore unico per un contenitore in cui sono detenute materie nucleari |
10 |
KMP |
Carattere (1) |
Punto-chiave di misurazione (PCM). |
11 |
Area |
Carattere (10) |
Indicazione dell’area (o punto-chiave di misurazione) |
12 |
Sub area |
Carattere (10) |
Indicazione della sottoarea |
13 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria delle materie nucleari |
14 |
Material form |
Carattere (2) |
Codice di forma delle materie |
15 |
Material container |
Carattere (1) |
Codice del contenitore delle materie |
16 |
Material state |
Carattere (1) |
Codice di stato delle materie |
17 |
Volume |
Numero (24,3 ) |
Volume del fluido nel serbatoio |
18 |
Gross weight |
Numero (24,3 ) |
Peso lordo del contenitore e delle materie nucleari |
19 |
Nuclear material weight |
Numero (24,3 ) |
Peso totale delle materie nucleari |
20 |
Uranium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso totale dell’uranio |
21 |
U233 weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’isotopo di uranio-233 |
22 |
U235 weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’isotopo di uranio-235 |
23 |
Plutonium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso totale del plutonio |
24 |
Thorium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso totale del torio |
25 |
Obligation |
Carattere (5) |
Impegno relativo al controllo |
26 |
Accessibility for physical verification |
Carattere (1) |
Indicazione dell’accessibilità dell’articolo per la verifica fisica |
27 |
Comment |
Carattere (256) |
Commenti dell’esercente |
28 |
Note esplicative
1. |
MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: LII da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
3. |
Report date/data del rapporto: data di validità dell’elenco degli articoli d’inventario. |
4. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
5. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per l’elenco degli articoli d’inventario. |
6. |
Report version/versione del rapporto: numero di versione dell’LII. Numero sequenziale, l’LII inizialmente fornito deve essere la versione 1, non lasciare spazi vuoti. |
7. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti. |
8. |
Item ID/identificatore dell’articolo: identificatore unico per l’articolo. |
9. |
Batch/partita: identificatore unico per una partita di materie nucleari comprendente uno o più articoli. Lo stesso identificatore della partita può pertanto essere utilizzato per più articoli. |
10. |
Container ID/identificatore del contenitore: identificatore unico per il contenitore. Lo stesso identificatore del contenitore può essere utilizzato per più articoli. |
11. |
KMP/PCM: punto-chiave di misurazione. I codici sono notificati all’impianto interessato ed elencati nelle disposizioni particolari sul controllo. Se non sono notificati codici specifici, si deve usare «&». |
12. |
Area/area: l’area in cui si trova l’articolo. Potrebbe essere un punto-chiave di misurazione. |
13. |
Sub area/sottoarea: la sottoarea in cui si trova l’articolo. |
14. |
Element category/categoria dell’elemento: la categoria dell’elemento delle materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento. |
15. |
Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. |
16. |
Material container/contenitore delle materie: il tipo di contenitore in cui sono detenute le materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 15, del presente regolamento. |
17. |
Material state/stato delle materie: lo stato delle materie della partita utilizzando i codici di stato delle materie di cui all’allegato III, punto 16, del presente regolamento. |
18. |
Volume/volume: volume del fluido in un serbatoio, da indicare in litri, fino a un massimo di tre decimali. |
19. |
Gross weight/peso lordo: peso lordo del contenitore e delle materie nucleari, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali. |
20. |
Nuclear material weight/peso delle materie nucleari: il peso totale delle materie nucleari, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali. |
21. |
Uranium weight/peso dell’uranio: il peso dell’uranio, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali. |
22. |
U233 weight/peso dell’U233: il peso dell’uranio-233, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali. |
23. |
U235 weight/peso dell’U235: il peso dell’uranio-235, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali. |
24. |
Plutonium weight/peso del plutonio: il peso del plutonio, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali. |
25. |
Thorium weight/peso del torio: il peso del torio, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali. |
26. |
Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). Può anche corrispondere a un codice del pool, se autorizzato a norma dell’articolo 20. La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. |
27. |
Accessibility for physical verification/accessibilità per la verifica fisica: indicazione dell’accessibilità dell’articolo per la verifica fisica da parte degli ispettori della Commissione.
Utilizzare i codici seguenti:
Nel caso in cui si utilizzi «difficile» o «impossibile», è necessario fornire una giustificazione nella colonna «Commenti» (28). |
28. |
Comment/commenti: osservazioni facoltative. |
ALLEGATO XI
PROGRAMMA GENERALE DI ATTIVITÀ
Il programma generale di attività deve indicare, se del caso:
— |
i tipi di operazioni, ad esempio le campagne previste con l’indicazione del tipo e della quantità di elementi combustibili da produrre o ritrattare, i programmi di arricchimento, i programmi di funzionamento del reattore con gli arresti previsti, le campagne di smaltimento finale previste; |
— |
una panoramica delle attività principali riguardanti la costruzione o la disattivazione dell’impianto; |
— |
il calendario presunto di arrivo dei materiali, con l’indicazione della quantità di materie per partita, della forma (UF6, UO2, combustibili freschi o irradiati ecc.), del tipo presunto di contenitore o d’imballaggio; |
— |
il calendario previsto delle campagne di trattamento dei rifiuti (ad eccezione del reimballaggio o dell’ulteriore condizionamento senza separazione di elementi), specificando la quantità di materie per partita, la forma (vetro, liquido a elevata attività ecc.), la durata prevista e l’ubicazione; |
— |
le date presunte di determinazione delle quantità di materie nei prodotti e le date di spedizione; |
— |
le date e la durata dell’inventario fisico. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
2. |
Il programma generale di attività deve essere fornito in formato elettronico e trasmesso alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO XII
NOTIFICA PREVENTIVA DI ATTIVITÀ DI ULTERIORE TRATTAMENTO DI RIFIUTI
Intestazione
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’ABM dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (5) |
ANFWP da utilizzare per questo tipo di rapporto |
2 |
Installation |
Carattere (256) |
Denominazione dell’impianto |
3 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
4 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
5 |
Report number |
Numero |
Numero di riferimento unico |
6 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
7 |
Item ID |
Carattere (20) |
Identificatore unico per un articolo di materie nucleari |
8 |
Waste type |
Carattere (2) |
Tipo di rifiuti prima del condizionamento |
9 |
Conditioned form |
Carattere (2) |
Forma di condizionamento attuale dei rifiuti |
10 |
Number of items |
Numero |
Quantità di articoli |
11 |
Plutonium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso del Pu |
12 |
HEU weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’HEU |
13 |
U233 weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’U233 |
14 |
Storage location |
Carattere (256) |
L’ubicazione dei rifiuti al momento della dichiarazione |
15 |
Processing location |
Carattere (256) |
Il luogo in cui avrà luogo il trattamento previsto |
16 |
Processing start date |
Data (GGMMAAAA) |
Data di inizio del trattamento |
17 |
Processing end date |
Data (GGMMAAAA) |
Data di fine del trattamento |
18 |
Processing purpose |
Carattere (256) |
Il risultato previsto del trattamento |
19 |
Previous report |
Numero |
Rapporto cui si riferisce la registrazione attuale |
20 |
Previous line |
Numero |
Riga del rapporto indicata al punto 20 cui si riferisce la registrazione attuale |
21 |
Note esplicative:
1. |
MBA/ABM: il codice ABM dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: ANFWP da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
3. |
Installation/impianto: la denominazione dell’impianto. |
4. |
Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto. |
5. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
6. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per la notifica preventiva di attività di ulteriore trattamento di rifiuti. |
7. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti. |
8. |
Item ID/identificatore dell’articolo: identificatore unico per un articolo di materie nucleari. |
9. |
Waste type/tipo di rifiuti: il tipo di rifiuti prima di qualsiasi condizionamento. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi a scarti, rifiuti solidi o rifiuti liquidi) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. |
10. |
Conditioned form/forma di condizionamento: la forma di condizionamento attuale dei rifiuti. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi ai rifiuti condizionati) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. |
11. |
Number of items/quantità di articoli: il numero di articoli, ad esempio: cilindri di vetro o blocchi di cemento, da usare in una singola campagna di trattamento. |
12. |
Plutonium weight/peso del plutonio: il peso totale, in grammi, del plutonio contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario e non richiede la misurazione di ciascun articolo. |
13. |
HEU weight/peso dell’HEU: il peso totale, in grammi, del uranio ad alto arricchimento contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario e non richiede la misurazione di ciascun articolo. |
14. |
U233 weight/peso dell’U233: il peso totale, in grammi, dell’uranio-233 contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario e non richiede la misurazione di ciascun articolo. |
15. |
Storage location/ubicazione di immagazzinamento: la colonna «Ubicazione» deve includere la denominazione e l’indirizzo dell’impianto, nonché l’ubicazione dei rifiuti al momento della dichiarazione. L’indirizzo deve essere sufficientemente dettagliato da indicare la posizione geografica del luogo in relazione ad altri luoghi specificati in questa o in altre dichiarazioni e indicare in che modo il luogo possa essere raggiunto qualora vi si debba accedere. Se detto luogo si trova sul sito di un impianto nucleare, deve essere incluso nella colonna indicante l’ubicazione il codice dell’impianto. |
16. |
Processing location/luogo del trattamento: il luogo in cui avrà luogo il trattamento previsto. |
17. |
Processing start date/data di inizio del trattamento: la data prevista di inizio dell’ulteriore campagna di trattamento. |
18. |
Processing end date/data di fine del trattamento: la data prevista di fine dell’ulteriore campagna di trattamento. |
19. |
Processing purpose/scopo del trattamento: i risultati previsti del trattamento, ad esempio il recupero di plutonio o la separazione di prodotti di fissione specificati. |
20. |
Previous report/rapporto precedente: l’etichetta «previous report» indica che l’attuale registrazione si aggiunge alle informazioni dichiarate in precedenza o le aggiorna. |
21. |
Previous line/riga precedente: l’etichetta «previous line» indica che l’attuale registrazione si aggiunge alle informazioni riportate in precedenza nella riga del rapporto al punto 20 o le aggiorna. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Questo modulo deve essere usato per la notifica preventiva quando si prevede un ulteriore trattamento di rifiuti in conformità dell’articolo 34. Deve parimenti essere notificato ogni susseguente cambiamento delle date o del luogo del trattamento. Occorre fare una registrazione separata per ogni ulteriore campagna di trattamento diverso dal reimballaggio dei rifiuti o da un loro ulteriore condizionamento che non comporti la separazione di elementi, effettuata a scopo di immagazzinamento o smaltimento. |
2. |
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso. |
3. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
4. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
5. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
6. |
I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
7. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO XIII
RAPPORTO ANNUALE DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI RIFIUTI CONDIZIONATI
Intestazione
Etichetta/ Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Shipping installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto speditore |
1 |
Shipper MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto speditore |
2 |
Report type |
Carattere (4) |
CWXS da utilizzare per questo tipo di rapporto |
3 |
Start report |
Data (GGMMAAAA) |
Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto |
4 |
End report |
Data (GGMMAAAA) |
Data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto |
5 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
6 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
7 |
Report number |
Numero |
Numero di riferimento unico |
8 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
9 |
Date of dispatch |
Data (GGMMAAAA) |
Data delle singole esportazioni/spedizioni |
10 |
Receiving installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto destinatario |
11 |
Receiver MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto destinatario |
12 |
Conditioned form |
Carattere (2) |
Forma di condizionamento dei rifiuti |
13 |
Plutonium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso del plutonio |
14 |
U235 weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’U235 |
15 |
Uranium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’uranio |
16 |
Thorium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso del torio |
17 |
Comment |
Carattere (256) |
Altre osservazioni |
18 |
Note esplicative:
1. |
Shipping installation/impianto speditore: denominazione e indirizzo dell’impianto speditore. |
2. |
Shipper MBA/ABM dello speditore: il codice ABM dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
3. |
Report type/tipo di rapporto: CWXS da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
4. |
Start report/inizio del rapporto: data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto. |
5. |
End report/fine del rapporto: data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto. |
6. |
Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto. |
7. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
8. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per il rapporto annuale di esportazione/spedizione di rifiuti condizionati. |
9. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti. |
10. |
Date of dispatch/data di spedizione: la data delle singole esportazioni/spedizioni. |
11. |
Receiving installation/impianto destinatario: denominazione e indirizzo dell’impianto destinatario. |
12. |
Receiver MBA/ABM del destinatario: codice ABM dell’impianto destinatario, da compilare per le spedizioni verso impianti situati nel territorio degli Stati membri. |
13. |
Conditioned form/forma di condizionamento: la forma di condizionamento dei rifiuti. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi ai rifiuti condizionati) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. |
14. |
Plutonium weight/peso del plutonio: il peso del plutonio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli esportati/spediti. |
15. |
U235 weight/peso dell’U235: il peso dell’uranio-235 può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli esportati/spediti. |
16. |
Uranium weight/peso dell’uranio: il peso totale dell’uranio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli esportati/spediti. |
17. |
Thorium weight/peso del torio: il peso del torio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli esportati/spediti. |
18. |
Comment/commenti: è possibile aggiungere osservazioni facoltative. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Il presente rapporto include tutte le esportazioni o spedizioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri effettuate nel periodo oggetto del rapporto. |
2. |
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso. |
3. |
In caso di trasferimento all’interno dell’UE, lo speditore deve fornire al destinatario tutte le informazioni necessarie. |
4. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
5. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
6. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
7. |
I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
8. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO XIV
RAPPORTO ANNUALE DI IMPORTAZIONE/RICEZIONE DI RIFIUTI CONDIZIONATI
Intestazione
Etichetta/ Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Receiving installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto destinatario |
1 |
Receiver MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto destinatario |
2 |
Report type |
Carattere (4) |
CWIR da utilizzare per questo tipo di rapporto |
3 |
Start report |
Data (GGMMAAAA) |
Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto |
4 |
End report |
Data (GGMMAAAA) |
Data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto |
5 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
6 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
7 |
Report number |
Numero |
Numero di riferimento unico |
8 |
Voci
Etichetta/ Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
9 |
Date of arrival |
Data (GGMMAAAA) |
Data di arrivo dei rifiuti condizionati |
10 |
Shipping installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto speditore |
11 |
Shipper MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto speditore |
12 |
Conditioned form |
Carattere (2) |
Forma di condizionamento dei rifiuti |
13 |
Plutonium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso del plutonio |
14 |
U235 weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’U235 |
15 |
Uranium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’uranio |
16 |
Thorium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso del torio |
17 |
Comment |
Carattere (256) |
Altre osservazioni |
18 |
Note esplicative:
1. |
Receiving installation/impianto destinatario: denominazione e indirizzo dell’impianto destinatario. |
2. |
Receiver MBA/ABM del destinatario: il codice ABM dell’impianto destinatario. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
3. |
Report type/tipo di rapporto: CWIR da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
4. |
Start report/inizio del rapporto: data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto. |
5. |
End report/fine del rapporto: data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto. |
6. |
Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto. |
7. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
8. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per il rapporto annuale di importazione/ricezione di rifiuti condizionati. |
9. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti. |
10. |
Date of arrival/data di arrivo: la data di arrivo dei rifiuti condizionati. |
11. |
Shipping installation/impianto speditore: denominazione e indirizzo dell’impianto speditore. |
12. |
Shipper MBA/ABM dello speditore: codice ABM dell’impianto speditore, da compilare per le ricezioni da impianti situati nel territorio degli Stati membri. |
13. |
Conditioned form/forma di condizionamento: la forma di condizionamento dei rifiuti. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi ai rifiuti condizionati) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. |
14. |
Plutonium weight/peso del plutonio: il peso del plutonio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli importati/ricevuti. |
15. |
U235 weight/peso dell’U235: il peso dell’uranio-235 può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli importati/ricevuti. |
16. |
Uranium weight/peso dell’uranio: il peso totale dell’uranio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli importati/ricevuti. |
17. |
Thorium weight/peso del torio: il peso del torio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli importati/ricevuti. |
18. |
Comment/commenti: è possibile aggiungere osservazioni facoltative. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Il presente rapporto include tutte le importazioni o ricezioni di rifiuti condizionati da impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri effettuate nel periodo oggetto del rapporto. |
2. |
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso. |
3. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
4. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
5. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
6. |
I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
7. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO XV
RAPPORTO ANNUALE SUI TRASFERIMENTI DI RIFIUTI CONDIZIONATI
Intestazione
Etichetta/ Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto dichiarante |
1 |
Report type |
Carattere (5) |
CWLOC da utilizzare per questo tipo di rapporto |
2 |
Installation |
Carattere (256) |
Denominazione dell’impianto dichiarante |
3 |
Report number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
4 |
Start report |
Data (GGMMAAAA) |
Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto |
5 |
End report |
Data (GGMMAAAA) |
Data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto |
6 |
Report date |
Data (GGMMAAAA) |
Data alla quale è stato compilato il rapporto |
7 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
8 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
9 |
Waste type |
Carattere (2) |
Tipo di rifiuti prima del condizionamento |
10 |
Conditioned form |
Carattere (2) |
Forma di condizionamento dei rifiuti |
11 |
Number of items |
Numero |
La quantità di articoli |
12 |
Plutonium weight |
Numero (24,3 ) |
Peso del plutonio |
13 |
HEU weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’HEU |
14 |
U233 weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’U233 |
15 |
Previous location |
Carattere (256) |
L’ubicazione dei rifiuti prima del trasferimento |
16 |
New location |
Carattere (256) |
L’ubicazione dei rifiuti dopo il trasferimento |
17 |
Previous report |
Numero |
Rapporto cui si riferisce la registrazione attuale |
18 |
Previous line |
Numero |
Riga del rapporto indicata al punto 18 cui si riferisce la registrazione attuale |
19 |
Note esplicative:
1. |
MBA/ABM: il codice ABM dell’impianto dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
2. |
Report type/tipo di rapporto: CWLOC da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
3. |
Installation/impianto: la denominazione dell’impianto dichiarante. |
4. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti. |
5. |
Start report/inizio del rapporto: data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto. |
6. |
End report/fine del rapporto: data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto. |
7. |
Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto. |
8. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
9. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti. |
10. |
Waste type/tipo di rifiuti: il tipo di rifiuti prima di qualsiasi condizionamento. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi a scarti, rifiuti solidi o rifiuti liquidi) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. |
11. |
Conditioned form/forma di condizionamento: la forma di condizionamento dei rifiuti. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi ai rifiuti condizionati) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. |
12. |
Number of items/quantità di articoli: la quantità di articoli, ad esempio cilindri di vetro o blocchi di cemento, da usare in una singola campagna di trattamento o la quantità di articoli, trasferiti nel corso dell’anno da uno stesso luogo di provenienza («precedente») a uno stesso luogo di destinazione (nuovo). |
13. |
Plutonium weight/peso del plutonio: il peso totale, in grammi, del plutonio contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario, ad esempio il peso medio delle materie nucleari per articolo, e non richiede la misurazione di ciascun articolo. |
14. |
HEU weight/peso dell’HEU: il peso totale, in grammi, del uranio ad alto arricchimento contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario, ad esempio il peso medio delle materie nucleari per articolo, e non richiede la misurazione di ciascun articolo. |
15. |
U233 weight/peso dell’U233: il peso totale, in grammi, dell’uranio-233 contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario, ad esempio il peso medio delle materie nucleari per articolo, e non richiede la misurazione di ciascun articolo. |
16. |
Previous location/ubicazione precedente: l’ubicazione dei rifiuti prima del trasferimento. |
17. |
New location/nuova ubicazione: l’ubicazione dopo il trasferimento. |
18. |
Previous report/rapporto precedente: l’etichetta «previous report» indica che l’attuale riga si aggiunge alle informazioni dichiarate in precedenza o le aggiorna. |
19. |
Previous line/riga precedente: l’etichetta «previous line» indica che l’attuale riga si aggiunge alle informazioni riportate in precedenza nella riga del rapporto al punto 18 o le aggiorna. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Il presente allegato deve essere utilizzato per il rapporto annuale per dichiarare qualsiasi cambiamento nell’ubicazione dei rifiuti di cui all’articolo 35, lettera c), verificatosi durante l’anno civile precedente. È necessaria una registrazione separata per ciascun cambiamento di ubicazione nel corso dell’anno. |
2. |
Tutti i trasferimenti di rifiuti condizionati devono essere raggruppati per tipo di rifiuti (prima del condizionamento e dopo) e per ubicazione precedente. |
3. |
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso. |
4. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
5. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
6. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
7. |
I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata. |
8. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
ALLEGATO XVI
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI UN CAMBIAMENTO DI IMPEGNI RELATIVI AL CONTROLLO SULLE MATERIE NUCLEARI
Intestazione
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Legal entity or name of installation |
Carattere (256) |
Persona giuridica o denominazione dell’impianto che richiede l’autorizzazione di uno scambio di impegni |
1 |
Reporting MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto dichiarante |
2 |
Reporting installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto dichiarante |
3 |
Corresponding MBA |
Carattere (4) |
Codice ABM dell’impianto corrispondente |
4 |
Corresponding installation |
Carattere (256) |
Recapiti dell’impianto corrispondente |
5 |
Nuclear material weight |
Numero (24,3 ) |
Peso totale degli elementi di tutte le partite interessate dallo scambio di impegni |
6 |
Exchange date |
Data (GGMMAAAA) |
Data proposta per lo scambio di impegni |
7 |
Request date |
Data (GGMMAAAA) |
Data della richiesta di autorizzazione. |
8 |
Report type |
Carattere (5) |
OBLRQ da utilizzare per questo tipo di rapporto |
9 |
Reporting person |
Carattere (64) |
Nome del responsabile del rapporto |
10 |
Report number |
Numero |
Numero di riferimento unico |
11 |
Justification |
Carattere (256) |
Giustificazione per lo scambio di impegni |
12 |
Voci
Etichetta/Identificatore |
Contenuto |
Commenti |
# |
Line number |
Numero |
Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti |
13 |
MBA |
Carattere (4) |
ABM in cui si trova la partita (ABM dichiarante o corrispondente) |
14 |
Batch |
Carattere (20) |
Numero di identificazione della partita interessata dallo scambio di impegni |
15 |
Container ID |
Carattere (20) |
Numero di identificazione del contenitore |
16 |
Element weight |
Numero (24,3 ) |
Peso dell’elemento |
17 |
Fissile weight |
Numero (24,3 ) |
Peso degli isotopi fissili |
18 |
Element category |
Carattere (1) |
Categoria dell’elemento |
19 |
Chemical composition |
Carattere (64) |
Composizione chimica |
20 |
Enrichment |
Numero (3,3 ) |
Grado di arricchimento |
21 |
Isotopic composition |
Numero (24,3 ) (per ciascun isotopo) |
Peso degli isotopi di plutonio |
22 |
Material state |
Carattere (1) |
Codice di stato delle materie |
23 |
Material form |
Carattere (2) |
Codice di forma delle materie |
24 |
Number of items |
Numero |
Quantità di articoli |
25 |
Intended use |
Carattere (256) |
Uso cui sono destinate le materie nucleari in seguito allo scambio di impegni |
26 |
Comment |
Carattere (256) |
Ogni altra informazione pertinente |
27 |
Note esplicative:
1. |
Legal entity or name of installation/persona giuridica o denominazione dell’impianto: la denominazione della persona giuridica o dell’impianto che chiede l’autorizzazione per lo scambio di impegni |
2. |
Reporting MBA/ABM dichiarante: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato. |
3. |
Reporting installation/impianto dichiarante: denominazione e indirizzo dell’impianto dichiarante. |
4. |
Corresponding MBA/ABM corrispondente: il codice dell’area di bilancio materie corrispondente in caso di scambio di impegni all’interno dell’UE e, se noto, in caso di scambio di impegni con un impianto situato in un paese terzo. |
5. |
Corresponding installation/impianto corrispondente: denominazione e indirizzo dell’impianto corrispondente. |
6. |
Nuclear material weight/peso delle materie nucleari: peso totale degli elementi di tutte le partite interessate dallo scambio di impegni. |
7. |
Exchange date/data dello scambio: la data proposta dal responsabile per effettuare lo scambio di impegni. |
8. |
Request date/data della richiesta: la data di trasmissione della richiesta di autorizzazione alla Commissione. |
9. |
Report type/tipo di rapporto: OBLRQ da utilizzare per questo tipo di rapporto. |
10. |
Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto. |
11. |
Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per la richiesta di autorizzazione. |
12. |
Justification/giustificazione: una giustificazione dettagliata della necessità dello scambio di impegni. |
13. |
Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti. |
14. |
MBA/ABM: ABM in cui si trova la partita (ABM dichiarante o corrispondente), da fornire per ciascuna partita interessata dallo scambio di impegni. |
15. |
Batch/partita: numero di identificazione della partita interessata dallo scambio di impegni. La Commissione può accettare che il numero di identificazione della partita sia fornito dopo la prima richiesta, ma prima di una data concordata. Uno scambio non deve necessariamente essere articolo per articolo. |
16. |
Container ID/identificatore del contenitore: identificatore unico per il contenitore. Lo stesso identificatore del contenitore può essere utilizzato per più partite. La Commissione può accettare che l’identificatore del contenitore sia fornito dopo la prima richiesta, ma prima di una data concordata. Uno scambio non deve necessariamente essere articolo per articolo. |
17. |
Element weight/peso dell’elemento: il peso dell’elemento deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita. |
18. |
Fissile weight/peso del fissile: il peso dell’isotopo o degli isotopi fissili (per l’uranio a basso arricchimento e l’uranio ad alto arricchimento: il peso degli isotopi U-233 e U-235) deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito. |
19. |
Element category/categoria dell’elemento: la categoria di materie nucleari. Utilizzare i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento. |
20. |
Chemical composition/composizione chimica: la composizione chimica delle partite interessate dallo scambio di impegni. La composizione chimica deve essere la stessa per tutte le partite interessate dallo scambio. |
21. |
Enrichment/arricchimento: composizione percentuale di uranio-235. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito. |
22. |
Isotopic composition/composizione isotopica: la composizione isotopica delle partite contenenti plutonio (peso di Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241 e Pu-242). |
23. |
Material state/stato delle materie: Utilizzare i codici seguenti:
|
24. |
Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita utilizzando i codici di forma delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. La forma delle materie deve essere la stessa per tutte le partite interessate dallo scambio. |
25. |
Number of items/quantità di articoli: la quantità di articoli che compongono la partita. |
26. |
Intended use/uso previsto: l’uso cui sono destinate le materie nucleari in seguito allo scambio di impegni. |
27. |
Comment/commenti: inserire qui eventuali ulteriori informazioni pertinenti. |
OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI
1. |
Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso. |
2. |
Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali. |
3. |
Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale». |
4. |
A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato. |
5. |
I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom. |
(1) Decisione (Euratom) …/… del Consiglio (GU L, …, ELI: …).
(+) GU: inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento della GU della decisione di cui al documento ST 11949/24 nella nota a piè pagina.
(2) Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1.).
(3) Accordo 78/164/Euratom fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1).
(4) Protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom dell’accordo tra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’AIEA in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 67 del 13.3.1999, pag. 1).
(5) Accordo del 27 luglio 1978 tra la Francia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione delle salvaguardie in Francia (circolare dell’AIEA INFCIRC/290 del dicembre 1981).
(6) Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Francia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione delle salvaguardie in Francia (circolare dell’AIEA INFCIRC/290/Add.1 del 24 febbraio 2005).
(7) C(2022) 4388 final.
(8) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(9) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(10) Regolamento (Euratom) n. 3 del Consiglio, del 31 luglio 1958, relativo all’applicazione dell’articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’Energia Atomica (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 406).
(11) Regolamento CEEA n. 9 del Consiglio che definisce la concentrazione dei minerali contemplati nell’articolo 197, paragrafo 4 del trattato che istituisce la CEEA (GU L 12 del 22.2.1960, pag. 482).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/492/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)