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Document 32025D0492

Decisione (Euratom) 2025/492 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, che approva un regolamento della Commissione concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom

ST/11949/2024/INIT

GU L, 2025/492, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/492/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/492/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/492

14.3.2025

DECISIONE (Euratom) 2025/492 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2025

che approva un regolamento della Commissione concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 79,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

È importante che le prescrizioni stabilite dal regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione (1) rimangano in linea con l’attuale quadro giuridico e con gli sviluppi nel settore nucleare e della tecnologia dell’informazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È approvato il progetto di regolamento della Commissione concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom.

Il testo del progetto di regolamento è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI


(1)  Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1.).


ALLEGATO

(progetto)

REGOLAMENTO (Euratom) …/… DELLA COMMISSIONE

del …

concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 77, 78, 79 e 81,

vista l’approvazione del Consiglio (1) (+),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione (2) definisce la natura e la portata degli obblighi di cui agli articoli 78 e 79 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («trattato»).

(2)

In considerazione dell’aumento delle quantità di materie nucleari prodotte, utilizzate, trasportate, riciclate e destinate ad essere smaltite nella Comunità, nonché dello sviluppo del commercio di queste materie, è essenziale garantire l’efficacia e l’efficienza del controllo di sicurezza. La natura e la portata degli obblighi contemplati dall’articolo 79 del trattato e definiti nel regolamento (Euratom) n. 302/2005 dovrebbero pertanto essere aggiornate alla luce degli sviluppi, in particolare nel settore della tecnologia nucleare e della tecnologia dell’informazione.

(3)

Il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e la Comunità sono parti contraenti dell’accordo 78/164/Euratom (3) con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. L’accordo 78/164/Euratom è entrato in vigore il 21 febbraio 1977. È stato successivamente integrato dal protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom (4), entrato in vigore il 30 aprile 2004.

(4)

L’accordo 78/164/Euratom contiene un impegno particolare assunto dalla Comunità per quanto concerne l’applicazione del controllo di sicurezza relativo alle materie grezze e alle materie fissili speciali nei territori degli Stati non dotati di armi nucleari che sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

(5)

Le procedure stabilite nell’accordo 78/164/Euratom sono il risultato di ampi negoziati internazionali con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sull’applicazione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Dette procedure sono state approvate dal Consiglio dei governatori di detta Agenzia.

(6)

La Comunità, la Francia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica sono parti di un accordo per l’applicazione del controllo di sicurezza in Francia (5). Detto accordo è entrato in vigore il 12 settembre 1981. È stato integrato da un protocollo aggiuntivo (6) entrato in vigore il 30 aprile 2004.

(7)

Nel territorio della Francia alcuni impianti o parti di essi, nonché talune materie, possono essere potenzialmente impiegati nel ciclo di produzione per necessità di difesa. Dovrebbero pertanto essere applicate procedure speciali di controllo di sicurezza per tener conto di dette circostanze.

(8)

Gli accordi di cooperazione nucleare sono accordi di cooperazione sull’uso pacifico dell’energia nucleare conclusi tra la Comunità e paesi terzi. Sono finalizzati ad agevolare gli scambi nucleari, la ricerca e lo sviluppo o altre attività di cooperazione di interesse reciproco per le parti in relazione all’uso pacifico dell’energia nucleare, nel rispetto degli impegni e delle politiche della Comunità. Ai sensi dell’articolo 77, lettera b), del trattato, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri, siano osservate le disposizioni relative all’approvvigionamento e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo di sicurezza assunto dalla Comunità in virtù di un tale accordo. Il presente regolamento affronta aspetti specifici inerenti ai rapporti sulle materie nucleari, come specificato in taluni accordi di cooperazione nucleare, ma non riguarda articoli diversi dalle materie nucleari.

(9)

Per garantire l’efficacia del controllo di sicurezza, è essenziale integrare precocemente considerazioni in materia di controllo nei processi di pianificazione e progettazione per i nuovi impianti nonché per le modifiche di rilievo e la disattivazione degli impianti esistenti.

(10)

Per garantire l’efficacia del controllo di sicurezza, la natura e la portata delle prescrizioni relative ai rapporti sulle materie nucleari e alla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti dovrebbero tenere conto dell’idoneità delle materie nucleari e degli impianti nucleari a essere utilizzati per scopi non pacifici, fatti salvi gli impegni particolari relativi al controllo assunti dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale.

(11)

La comunicazione alla Commissione del 30 giugno 2022«Strategia digitale della Commissione europea: la Commissione digitale di prossima generazione» (7) sottolinea l’importanza di strutturare l’accesso ai dati e lo scambio di dati della Commissione europea e degli Stati membri. Nell’ambito di tale strategia, la Commissione mira a consentire l’interazione digitale transfrontaliera, l’interoperabilità e la modernizzazione digitale delle pubbliche amministrazioni. In tale contesto e per migliorare l’efficienza del controllo di sicurezza, i rapporti e le dichiarazioni dovrebbero essere presentati per via elettronica.

(12)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere un approccio più graduale, con una conseguente riduzione degli oneri per gli esercenti. Ove opportuno, il presente regolamento contiene disposizioni diverse, commisurate al valore strategico delle materie nucleari e dei relativi impianti e attività.

(13)

Le disposizioni sulle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (8) e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (9) dovrebbero applicarsi alle informazioni acquisite a norma del presente regolamento, fatto salvo il regolamento (Euratom) n. 3 del 31 luglio 1958 (10).

(14)

La Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per proteggere i segreti commerciali, tecnologici e industriali nonché altre informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell’applicazione del presente regolamento.

(15)

Le ispezioni e altre attività connesse al controllo di sicurezza effettuate dagli ispettori della Commissione conformemente agli articoli 81 e 82 del trattato dovrebbero limitarsi al conseguimento degli obiettivi di cui al capo VII del trattato, in linea con i principi stabiliti all’articolo 84, secondo comma, dello stesso.

(16)

La Commissione dovrebbe fornire un riscontro tempestivo e pertinente sulle informazioni comunicate dagli esercenti, quali sull’elenco specifico per impianto delle attrezzature essenziali e delle strutture residue. Tenuto conto del fatto che in molti casi ciò non dipende esclusivamente dalla Commissione, quest’ultima dovrebbe adoperarsi per ottenere il necessario riscontro da terzi, se del caso, e condividerlo con gli esercenti e gli Stati membri interessati.

(17)

Ai fini dell’attuazione del controllo di sicurezza è importante che le disposizioni particolari sul controllo presso gli impianti pertinenti siano aggiornate. In tale ottica, la Commissione dovrebbe continuare ad adottare disposizioni particolari sul controllo previa stretta consultazione con gli esercenti e gli Stati membri interessati, prestando particolare attenzione a garantire che siano aggiornate. Per quanto possibile, la Commissione dovrebbe adoperarsi perché siano adottate disposizioni particolari sul controllo prima della messa in esercizio dell’impianto.

(18)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata entro 10 anni dalla sua entrata in vigore alla luce del progresso tecnologico nell’industria nucleare e dell’evoluzione delle tecnologie dell’informazione. Tuttavia, in circostanze particolari, il presente regolamento potrebbe dover essere rivisto prima di tale valutazione, ad esempio per rispettare eventuali impegni particolari relativi al controllo assunti dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale.

(19)

Per motivi di certezza del diritto il regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a ogni persona o impresa che crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione, il ritrattamento, l’immagazzinamento, lo smaltimento o altro uso di materie nucleari.

Esso non si applica ai detentori di prodotti finiti, quali leghe o ceramiche, per usi non nucleari in cui siano incorporate materie nucleari praticamente non recuperabili, né ai detentori di materiale minerale diverso dai minerali e di sostanze trattate connesse usate per scopi non nucleari e non per ottenere materie grezze.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«Stati membri non dotati di armi nucleari»: il Belgio, la Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Croazia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia e la Svezia;

2)

«Stato membro dotato di armi nucleari»: la Francia;

3)

«Stato terzo»: qualunque Stato non membro della Comunità;

4)

«materie nucleari»: tutti i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui all’articolo 197 del trattato;

5)

«minerali»: minerali quali definiti all’articolo 197, punto 4, del trattato e specificati nel regolamento n. 9 del Consiglio CEEA (11);

6)

«categorie» (di materie nucleari): l’uranio naturale, l’uranio impoverito, l’uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233 a meno del 20 %, l’uranio arricchito in uranio-235 o uranio-233 al 20 % e oltre, il torio, il plutonio e qualsiasi altra materia specificata dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell’articolo 197 del trattato;

7)

«rifiuti»: le materie nucleari in concentrazioni o in forme che le rendono non recuperabili per motivi economici o pratici, per le quali non è previsto un ulteriore uso e che possono essere smaltite;

8)

«rifiuti conservati»: i rifiuti, prodotti in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, che sono misurati o stimati in base a misurazioni, che sono stati trasferiti in un luogo specifico nell’ambito dell’area di bilancio materie da cui possono essere recuperati e che sono ritenuti per il momento non recuperabili;

9)

«rifiuti condizionati»: i rifiuti in cui le materie nucleari, misurate o stimate in base a misurazioni, sono state condizionate in modo tale (ad esempio, in vetro, cemento, calcestruzzo o bitume) da renderle inidonee a un ulteriore uso nucleare;

10)

«scarichi nell’ambiente»: materie nucleari, misurate o stimate in base a misurazioni, che sono state definitivamente rilasciate nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato e in modo tale da renderle inidonee a un ulteriore uso;

11)

«smaltimento»: la collocazione di rifiuti, di combustibile esaurito o di altre materie nucleari in un impianto, senza intenzione di recuperarli;

12)

«combustibile esaurito»: il combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare oppure può essere smaltito se non se ne prevede un ulteriore uso;

13)

«articolo»: un’unità identificabile, quale un gruppo di elementi di combustibile o una barretta di combustibile;

14)

«partita»: una porzione di materie nucleari trattate come un’unità ai fini della contabilità in un punto-chiave di misurazione, la cui composizione e quantità sono definite da un’unica serie di caratteristiche o di misure; le materie nucleari possono essere in forma sfusa oppure contenute in un certo numero di articoli;

15)

«dati riguardanti la partita»: il peso totale di ogni categoria di materie nucleari e, per l’uranio e il plutonio, la composizione isotopica, se del caso; nei rapporti di notifica si addizionano i pesi dei articoli della partita prima di arrotondare all’unità più vicina;

16)

«chilogrammo effettivo»: un’unità speciale usata nell’ambito dell’applicazione del controllo di sicurezza alle materie nucleari, data:

a)

per il plutonio, dal suo peso in chilogrammi;

b)

per l’uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,01 (1 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per il quadrato dell’arricchimento;

c)

per l’uranio con un arricchimento inferiore a 0,01 (1 %), ma superiore a 0,005 (0,5 %), dal prodotto del suo peso in chilogrammi moltiplicato per 0,0001;

e

d)

per l’uranio impoverito a 0,005 (0,5 %) o meno e per il torio, dal prodotto del loro peso in chilogrammi moltiplicato per 0,00005;

17)

«area di bilancio materie» (ABM): un’area per cui sia possibile, ai fini della compilazione del bilancio materie:

a)

determinare la quantità di materie nucleari per ogni trasferimento in entrata o in uscita da detta area;

e

b)

determinare ogniqualvolta sia necessario, conformemente a regole prestabilite, l’inventario fisico delle materie nucleari;

18)

«punto-chiave di misurazione»: il luogo in cui le materie nucleari si presentano in una forma che ne consente la misurazione per determinarne il flusso o l’inventario e che include quindi, ma non esclusivamente, le entrate, le uscite e i magazzini nelle aree di bilancio materie;

19)

«inventario contabile» di un’area di bilancio materie: la somma algebrica del più recente inventario fisico di tale area di bilancio materie e di tutte le variazioni d’inventario intervenute dopo l’effettuazione di detto inventario fisico;

20)

«inventario fisico»: la somma, secondo regole prestabilite, di tutte le quantità misurate o stimate di materie nucleari delle partite esistenti in un determinato momento in un’area di bilancio materie;

21)

«materie non contabilizzate»: la differenza tra l’inventario fisico e l’inventario contabile;

22)

«differenza speditore/destinatario»: la differenza tra la quantità di materie nucleari di una partita dichiarata dall’area di bilancio materie di spedizione e la quantità di materie nucleari della stessa partita misurata nell’area di bilancio materie di destinazione;

23)

«dati fonte»: i dati, registrati durante le misurazioni o le tarature oppure utilizzati per ottenere relazioni empiriche, che identificano la materia nucleare e determinano i dati riguardanti la partita, ivi inclusi: il peso dei composti; i fattori di conversione per determinare il peso dell’elemento; il peso specifico; la concentrazione dell’elemento; il rapporto isotopico; la relazione tra volume e lettura dei manometri; la relazione tra il plutonio prodotto e la potenza generata;

24)

«sito»: un’area delimitata dalla Comunità e da uno Stato membro non dotato di armi nucleari, comprendente uno o più impianti, compresi gli impianti chiusi, come definiti nelle rispettive caratteristiche tecniche fondamentali, in particolare:

a)

nel caso di impianti chiusi in cui erano di norma usate materie grezze o materie fissili speciali in quantità inferiori a un chilogrammo effettivo, il significato di «sito» è circoscritto ai siti con celle calde o in cui venivano condotte attività connesse alla conversione, all’arricchimento, alla fabbricazione e al ritrattamento di combustibili;

b)

il «sito» include anche tutti gli impianti limitrofi all’impianto che fornisce o usa i servizi essenziali, incluse le celle calde per il trattamento dei materiali irradiati non contenenti materie nucleari; gli impianti per il trattamento, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti; gli edifici connessi con attività specificate nell’allegato 1 del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom e identificati dallo Stato interessato;

c)

nel caso di una località nazionale esterna agli impianti (Location Outside Facility – LOF)tutti i detentori inclusi di piccole quantità di materie nucleari possono costituire insieme un unico sito;

25)

«cella calda»: una cella o un insieme di celle collegate tra loro, con un volume complessivo minimo di 6 m3 e una schermatura pari o superiore all’equivalente di 0,5 m di calcestruzzo e con una densità minima di 3,2 g/cm3, dotate di dispositivi per eseguire operazioni a distanza;

26)

«rappresentante del sito»: qualsiasi persona, impresa o entità designata da uno Stato membro non dotato di armi nucleari quale responsabile della dichiarazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1;

27)

«impianto»: dalla fase di progettazione fino alla conferma della disattivazione:

a)

un reattore, un impianto critico, un impianto di conversione, di fabbricazione o di ritrattamento, un impianto per la separazione isotopica, un impianto separato di immagazzinamento, un impianto di incapsulamento, un deposito geologico, un impianto per il trattamento, l’immagazzinamento o lo smaltimento di rifiuti o qualsiasi altro luogo in cui siano detenute o usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali in quantità superiori a un chilogrammo effettivo;

b)

qualsiasi LOF;

c)

qualsiasi luogo in cui, per ottenere materie grezze, siano estratti, conservati o trattati minerali;

28)

«località esterna agli impianti» (LOF): qualsiasi luogo non contemplato dalla definizione di cui al punto 27) in cui sono detenute o usate normalmente materie grezze o materie fissili speciali in quantità pari o inferiori a un chilogrammo effettivo;

29)

«località nazionale esterna agli impianti»: una LOF particolare che comprende detentori di piccole quantità di materie nucleari in linea con i criteri concordati tra gli Stati membri in cui le materie sono detenute e la Commissione;

30)

«ABM onnicomprensiva» (Catch All MBA – CAM): una LOF particolare che comprende piccole quantità di materie nucleari secondo i criteri indicati all’allegato I-N;

31)

«chiuso»: quando riferito a un impianto, è stato accertato che le attività sono state interrotte e che tutte le materie nucleari soggette al controllo di sicurezza dell’Euratom sono state rimosse;

32)

«in fase di disattivazione»: quando riferito a un impianto, sono in corso le attività di smantellamento o di recupero e rimozione di materie nucleari o per rimuovere o rendere inutilizzabili attrezzature essenziali allo scopo di disattivare l’impianto;

33)

«disattivato»: quando riferito a un impianto, è stato accertato che tutte le materie nucleari soggette al controllo di sicurezza dell’Euratom sono state rimosse e che le strutture residue e le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto a fini diversi dallo smaltimento di materie nucleari non più soggette al controllo di sicurezza dell’Euratom sono state rimosse o rese inutilizzabili di modo che non sia più possibile trattare o utilizzare materie nucleari;

34)

«esercente»: qualsiasi persona o impresa, compresa qualsiasi organizzazione, che intenda creare un impianto o sia giuridicamente responsabile della creazione o della gestione di un impianto;

35)

«principio di equivalenza»: un impegno particolare relativo al controllo applicabile a una quantità di materie nucleari può essere trasferito a un’altra quantità di materie nucleari, fatti salvi i criteri di equivalenza;

36)

«criteri di equivalenza»: i criteri specifici da soddisfare per quanto riguarda la quantità, la categoria, la composizione isotopica, la forma fisica, la forma chimica e lo stato delle materie delle materie nucleari ai fini dell’applicazione del principio di equivalenza;

37)

«principio di proporzionalità»: quando le materie nucleari soggette a un impegno particolare relativo al controllo sono mescolate o trasformate in una determinata proporzione con materie nucleari non soggette a tale impegno, il prodotto, il sottoprodotto, i rifiuti o le perdite derivanti dal trattamento sono soggetti all’impegno particolare relativo al controllo nella stessa proporzione;

38)

«contabilità di pool»: uno specifico metodo contabile in base al quale un codice unico d’impegno (codice del pool) è utilizzato per dichiarare alla Commissione gli inventari contabili e le situazioni dell’inventario fisico a norma degli articoli 14 e 15 anche se le materie nucleari possono essere soggette a diversi impegni particolari relativi al controllo;

39)

«pool contabile»: l’ambito nel quale è stata autorizzata l’applicazione della contabilità di pool in una o più aree di bilancio materie.

CAPO II

Caratteristiche tecniche fondamentali e disposizioni particolari sul controllo

Articolo 3

Dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali

1.   Gli esercenti trasmettono alla Commissione una dichiarazione relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei loro impianti.

Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera c), si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 28.

Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 29), si applicano le disposizioni dell’articolo 37.

Ai nuovi impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), una dichiarazione preliminare è presentata alla Commissione e allo Stato membro interessato non appena sono definite le principali opzioni di progettazione per consentire l’inclusione di considerazioni in materia di controllo nelle prime fasi di pianificazione dell’impianto.

2.   Per ogni dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali («dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali») e per i successivi aggiornamenti è utilizzato l’apposito modulo di cui all’allegato I in cui sono riportate le informazioni pertinenti applicabili all’impianto.

3.   La dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali è presentata per via elettronica.

4.   Gli ispettori della Commissione trasmettono le osservazioni iniziali, anche riguardanti le attrezzature essenziali, se del caso, o richiedono informazioni iniziali supplementari entro sei mesi dalla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali dell’esercente. Su richiesta, entro 30 giorni o entro un diverso termine concordato sono fornite alla Commissione ulteriori spiegazioni in relazione alle informazioni presentate nella dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali.

Articolo 4

Termini per la dichiarazione iniziale relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali

1.   La dichiarazione completa relativa alle caratteristiche tecniche fondamentali dei nuovi impianti è presentata alla Commissione in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, almeno 200 giorni prima della data prevista per la prima consegna di materie nucleari.

2.   Per i nuovi impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), tutte le informazioni disponibili relative al proprietario, all’esercente, all’ubicazione, al tipo di impianto e al suo scopo, alla capacità e alle informazioni pre-esercizio sono comunicate alla Commissione non appena disponibili o entro un diverso termine concordato dall’esercente, dallo Stato membro e dalla Commissione sulla base della dichiarazione preliminare delle caratteristiche tecniche fondamentali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, che non sia successivo alla prima presentazione della domanda di autorizzazione a costruire.

Per agevolare l’inclusione di considerazioni in materia di controllo di sicurezza nelle prime fasi del processo di progettazione degli impianti, possono essere indicati alla Commissione come parte delle informazioni di cui al primo comma anche il tipo, la forma e i flussi di lavorazione e le giacenze previsti delle materie nucleari, nonché rappresentazioni schematiche dei flussi e dell’immagazzinamento previsti delle materie nucleari.

3.   Ogni esercente di un impianto che intenda utilizzare tecniche per il trattamento chimico di materiali irradiati fornisce, contestualmente alle informazioni supplementari di cui al paragrafo 2, tutte le informazioni aggiuntive necessarie per consentire alla Commissione di approvare tali tecniche, come previsto dall’articolo 78 del trattato.

4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono indicate negli appositi campi del modulo pertinente di cui all’allegato I.

5.   Ogni esercente di un impianto situato nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nello Stato interessato o entro un diverso termine concordato.

Articolo 5

Dichiarazione relativa alle variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali

1.   Le modifiche significative delle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, sono dichiarate alla Commissione e allo Stato membro interessato ogniqualvolta sia apportata una modifica al progetto notificato dell’impianto o entro un diverso termine concordato.

2.   Le variazioni significative delle caratteristiche tecniche fondamentali relative allo scopo, al tipo o all’assetto dell’impianto, in particolare quelle riguardanti le strade di accesso alle aree in cui sono utilizzate o immagazzinate materie nucleari, sono dichiarate non appena la decisione sulla loro attuazione è adottata e al più tardi 20 giorni prima dell’inizio previsto dei lavori relativi alla modifica. Ulteriori obblighi relativi alle variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali da dichiarare preventivamente possono essere precisati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.

3.   Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali non è prescritta una dichiarazione preventiva a norma del paragrafo 2 sono dichiarate entro 30 giorni dal completamento della modifica.

I piani di disattivazione e i relativi calendari di attuazione sono dichiarati utilizzando gli appositi campi del pertinente modulo di cui all’allegato I quando sono stati adottati o decisi, rispettivamente. Eventuali aggiornamenti sono dichiarati a ogni variazione delle informazioni fornite nel modulo.

4.   Le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali derivanti dalle attività di disattivazione sono dichiarate con cadenza mensile entro la fine del mese successivo, am solo se le informazioni contenute nel pertinente modulo di cui all’allegato I hanno subito variazioni nel corso del mese.

Articolo 6

Dichiarazione relativa alla descrizione generale del sito

1.   Ciascuno Stato membro firmatario del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom designa un rappresentante del sito per ogni sito sul suo territorio, il quale presenta alla Commissione una dichiarazione contenente una descrizione generale del sito stesso, conformemente all’allegato II del presente regolamento.

La dichiarazione di una descrizione generale del sito è presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom nello Stato membro interessato ed entro il 1o aprile di ogni anno ne viene presentato un aggiornamento. La dichiarazione di una descrizione generale del sito e il relativo aggiornamento sono presentati per via elettronica.

La dichiarazione di una descrizione generale del sito è conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 2, lettera a), punto iii), del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom ed è distinta dalla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali.

2.   Mentre il rappresentante del sito è responsabile della raccolta tempestiva delle pertinenti informazioni e della presentazione della dichiarazione di una descrizione generale del sito alla Commissione, la responsabilità dell’esattezza e della completezza di tale dichiarazione è delle persone o delle imprese che creano o gestiscono l’impianto; per gli edifici del sito che non comprendono materie nucleari, tale responsabilità è dello Stato membro interessato.

3.   Su richiesta, entro 15 giorni sono forniti alla Commissione ulteriori dettagli o spiegazioni in relazione alle informazioni presentate nella dichiarazione di una descrizione generale del sito.

Articolo 7

Programma delle attività

1.   Affinché la Commissione possa programmare le proprie attività di controllo di sicurezza, gli esercenti le comunicano per via elettronica le informazioni seguenti:

a)

un programma generale delle attività elaborato in base all’allegato XI, specificando in particolare le date previste per l’effettuazione dell’inventario fisico;

b)

almeno 40 giorni prima di effettuare un inventario fisico, il programma all’uopo previsto.

Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera b), sono indicate almeno le date previste per l’effettuazione dell’inventario fisico.

I cambiamenti del programma generale delle attività e, in particolare, degli inventari fisici, sono comunicati senza ritardo alla Commissione.

2.   Salvo diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8, il programma delle attività è comunicato annualmente, al più tardi il 15 novembre dell’anno precedente.

Articolo 8

Disposizioni particolari sul controllo

1.   In base alla dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali, la Commissione adotta disposizioni particolari sul controllo nelle materie di cui al paragrafo 2.

Le disposizioni particolari sul controllo possono essere riesaminate su richiesta dello Stato membro interessato.

Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), le disposizioni particolari sul controllo sono stabilite mediante una decisione della Commissione indirizzata all’esercente interessato, tenendo conto dei vincoli operativi e tecnici e previa stretta consultazione con l’esercente e lo Stato membro interessati.

Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera b), può essere adottata un’unica decisione della Commissione indirizzata ad alcuni o a tutti gli esercenti interessati, che stabilisca le disposizioni particolari sul controllo. Tali disposizioni particolari sul controllo sono stabilite previa stretta consultazione con gli esercenti e lo Stato membro interessati.

L’esercente destinatario di una decisione della Commissione ne riceve notifica e copia di tale notificazione è trasmessa allo Stato membro interessato.

2.   Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), le disposizioni particolari sul controllo specificano, tra l’altro:

a)

le aree di bilancio materie e i punti-chiave di misurazione selezionati per determinare il flusso e l’inventario delle materie nucleari;

b)

le variazioni delle caratteristiche tecniche fondamentali per le quali è necessaria una notifica preventiva;

c)

la modalità per la tenuta della contabilità delle materie nucleari per ogni area di bilancio materie e per la compilazione dei rapporti;

d)

la frequenza e le modalità di effettuazione degli inventari fisici a fini contabili, nel quadro delle misure di controllo di sicurezza;

e)

le misure di contenimento e di sorveglianza in conformità con le modalità convenute con l’esercente interessato;

f)

le modalità per i prelievi di campioni da parte dell’esercente per esclusivi fini di controllo di sicurezza;

g)

l’elenco delle attrezzature essenziali per l’impianto.

Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera b), le disposizioni particolari sul controllo possono essere limitate alle lettere a), c) e d) del primo comma del presente paragrafo.

3.   Le disposizioni particolari sul controllo possono inoltre specificare:

a)

il contenuto delle ulteriori comunicazioni richieste ai sensi dell’articolo 7 o dell’articolo 16;

b)

le condizioni alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento, in particolare le circostanze che rendono necessaria una notifica preventiva della spedizione e della ricezione di materie nucleari;

c)

altre misure di controllo di sicurezza concordate che sono ritenute necessarie affinché le materie nucleari non siano distolte dagli usi previsti, in conformità con le modalità convenute con l’esercente interessato.

4.   Il costo delle prestazioni speciali previste nelle disposizioni particolari sul controllo e il costo delle prestazioni speciali fornite a fronte di una richiesta particolare della Commissione o dei suoi ispettori sono rimborsati dalla Commissione all’esercente interessato, esclusivamente sulla base di un accordo che definisca tali costi e le condizioni per il rimborso. Gli interventi eseguiti dall’esercente prima della firma dell’accordo non sono rimborsabili. Il rimborso è limitato all’importo necessario a compensare i costi sostenuti dall’esercente per le prestazioni speciali e non può costituire alcun profitto per l’esercente. La procedura che l’esercente deve seguire per chiedere il rimborso dei costi connessi alle ispezioni è descritta nelle linee direttrici di cui all’articolo 42.

CAPO III

Contabilità delle materie nucleari

Articolo 9

Sistema di contabilità

1.   A partire dal momento in cui detengono materie nucleari, gli esercenti tengono un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari efficace nel prevenire, individuare e correggere tempestivamente le irregolarità che portano a situazioni in cui le materie nucleari sono contabilizzate in modo non corretto. Detto sistema include i registri contabili e operativi, in particolare le informazioni circa i quantitativi, la categoria, la forma e la composizione delle materie nucleari a norma dell’articolo 21, la loro effettiva ubicazione, l’impegno particolare relativo al controllo a norma dell’articolo 19, nonché i dettagli riguardanti lo speditore e il destinatario in caso di trasferimento di materie nucleari.

2.   Il sistema di misurazione su cui si basano i registri è conforme alle norme internazionali più recenti o loro equivalente in termini di qualità. Sulla scorta di tali registri deve essere possibile redigere e giustificare tutte le dichiarazioni contabili inviate alla Commissione. Tutti i registri relativi alle materie nucleari sono conservati per tutto il tempo in cui le materie nucleari sono presenti nell’impianto e per almeno cinque anni dopo che hanno cessato di esserlo, salvo diversamente convenuto. Ulteriori dettagli possono essere specificati per ciascun impianto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.

3.   I registri contabili e operativi sono messi a disposizione in forma elettronica, se sono tenuti in questa forma dall’impianto. Per gli impianti di cui all’articolo 2, punto 27), lettera a), su richiesta motivata un elenco aggiornato degli articoli d’inventario è messo a disposizione degli ispettori della Commissione in formato elettronico, utilizzando le informazioni disponibili conformemente al formato indicativo di cui all’allegato X.

Articolo 10

Registri operativi

1.   I registri operativi comprendono, se del caso, per ogni area di bilancio materie di un impianto:

a)

i dati operativi usati per determinare tutte le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari presenti nell’impianto, compresi i documenti di spedizione per le partite di materie nucleari ricevute e spedite;

b)

un elenco degli articoli d’inventario e della loro ubicazione, tenuto quanto più possibile aggiornato;

c)

i dati, incluse le stime indirette di errori casuali ed errori sistematici, ottenuti dalla taratura dei serbatoi e degli strumenti o mediante campionamento e analisi;

d)

i dati ottenuti dalle procedure di controllo di qualità applicati al sistema contabile delle materie nucleari, incluse le stime indirette di errori casuali ed errori sistematici;

e)

la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico, in modo da garantirne l’esattezza e la completezza;

f)

la descrizione dei provvedimenti adottati per riconoscere, esaminare e risolvere le eventuali discrepanze emerse riguardo alla contabilità e al controllo delle materie nucleari;

g)

i risultati delle procedure di controllo dell’inventario e, per gli impianti di manipolazione di materie sfuse, i risultati delle prove per l’accettazione del bilancio materie, tenendo conto delle incertezze di misurazione e di processo giustificate;

h)

la descrizione dei provvedimenti adottati per determinare la causa e l’entità di ogni eventuale perdita accidentale o non misurata;

i)

la composizione isotopica del plutonio, inclusi i suoi isotopi di decadimento, nonché le date di riferimento, se sono registrati nell’impianto per esigenze operative.

2.   I registri operativi originali sono messi a disposizione degli ispettori della Commissione, in formato elettronico se disponibile. Su richiesta motivata, e in conformità dell’articolo 40, paragrafo 2, sono trasmesse alla Commissione copie dei registri operativi, in formato elettronico se disponibile. Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione delle informazioni.

Articolo 11

Registri contabili

I registri contabili contengono, per ogni area di bilancio materie:

a)

tutte le variazioni d’inventario in modo da consentire in qualsiasi momento la determinazione dell’inventario contabile;

b)

tutti i risultati di misurazioni e di conteggi utilizzati per la determinazione dell’inventario fisico;

c)

tutte le correzioni apportate alle variazioni d’inventario, agli inventari contabili e agli inventari fisici.

I registri contabili riguardanti qualsiasi variazione d’inventario e l’inventario fisico includono i dati d’identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati fonte per ciascuna partita. Mediante questi registri si contabilizzano separatamente l’uranio, il torio e il plutonio, secondo le categorie elencate all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b). Si indicano inoltre, per ogni variazione d’inventario, la data della variazione e, se del caso, l’area di bilancio materie di spedizione o lo speditore e l’area di bilancio materie di destinazione o il destinatario.

Articolo 12

Rapporti contabili

A partire dal momento in cui detengono materie nucleari, gli esercenti trasmettono alla Commissione rapporti contabili.

I rapporti contabili contengono le informazioni disponibili alla data in cui sono compilati e devono, ove necessario, essere successivamente rettificati. I rapporti contabili sono trasmessi alla Commissione per via elettronica.

Su richiesta motivata, sono forniti alla Commissione ulteriori dettagli o spiegazioni in relazione ai rapporti contabili entro 3 settimane o entro un diverso termine concordato.

Articolo 13

Inventario contabile iniziale

Ogni esercente situato nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea fornisce alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in tale Stato, un inventario contabile iniziale di tutte le materie nucleari che detiene, comprese le materie nucleari precedentemente considerate rifiuti conservati e le materie nucleari precedentemente esentate dalle salvaguardie dell’AIEA, ad eccezione delle materie nucleari per le quali le salvaguardie dell’AIEA sono cessate. È utilizzato il formato di cui all’allegato V.

Articolo 14

Rapporto sulle variazioni d’inventario

1.   A partire dal momento in cui detengono materie nucleari e per ogni area di bilancio materie, gli esercenti forniscono alla Commissione rapporti sulle variazioni d’inventario di tutte le materie nucleari, secondo il formato di cui all’allegato III.

Salvo se altrimenti specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all’articolo 8, i rapporti sulle variazioni d’inventario sono inviati con cadenza mensile, entro 15 giorni dalla fine del mese, e riportano tutte le variazioni d’inventario verificatesi o di cui si è venuti a conoscenza nel mese relativo.

2.   Per i mesi in cui è effettuato un inventario fisico e la data in cui si procede all’inventario fisico non è l’ultimo giorno del mese, sono forniti due rapporti distinti sulle variazioni d’inventario:

a)

un primo rapporto sulle variazioni d’inventario, contenente tutte le variazioni fino al giorno in cui si effettua l’inventario fisico, tale giorno incluso, è inviato al più tardi insieme al secondo rapporto sulle variazioni d’inventario, o insieme alla situazione dell’inventario fisico e al rapporto bilancio materie, se questi ultimi sono inviati prima del secondo rapporto sulle variazioni d’inventario;

b)

un secondo rapporto sulle variazioni d’inventario, contenente tutte le variazioni verificatesi dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l’inventario fisico sino alla fine del mese, è inviato entro 15 giorni dalla fine del mese.

3.   Per i mesi in cui non vi sono variazioni d’inventario, gli esercenti interessati inviano un rapporto sulle variazioni d’inventario che riprende l’inventario contabile finale del mese precedente.

4.   Le piccole variazioni d’inventario, quali i trasferimenti di campioni a scopo di analisi, possono essere raggruppate, a norma delle disposizioni particolari sul controllo, di cui all’articolo 8, per l’impianto in questione, per essere presentate come un’unica variazione d’inventario.

5.   I rapporti sulle variazioni d’inventario possono essere corredati da commenti esplicativi delle variazioni d’inventario.

Articolo 15

Rapporto bilancio materie e situazione dell’inventario fisico

1.   Per ciascuna area di bilancio materie, gli esercenti trasmettono alla Commissione:

a)

rapporti bilancio materie, secondo il formato di cui all’allegato IV, che indicano:

i)

l’inventario fisico iniziale;

ii)

le variazioni d’inventario (in primo luogo gli aumenti, in seguito le diminuzioni);

iii)

l’inventario contabile finale;

iv)

l’inventario fisico finale;

v)

le materie non contabilizzate;

b)

una situazione dell’inventario fisico, secondo il formato di cui all’allegato V, indicante tutte le partite separatamente.

2.   I rapporti e le situazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi il più presto possibile e comunque entro 30 giorni dalla data in cui è stato effettuato l’inventario fisico.

3.   Salvo se diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo relative a un impianto di cui all’articolo 8, una situazione dell’inventario fisico, basata sull’inventario effettivo di tutte le materie nucleari presenti nell’area di bilancio materie, è elaborata per ogni anno civile. L’intervallo compreso tra l’effettuazione di due inventari fisici successivi non supera i 14 mesi.

Articolo 16

Rapporti speciali

Gli esercenti trasmettono alla Commissione un rapporto speciale ogniqualvolta si verifichi qualsiasi delle circostanze di cui all’articolo 17 o 25.

I rapporti speciali e ulteriori dettagli o spiegazioni richiesti in merito a tali rapporti sono forniti senza ritardo alla Commissione. Se sono necessarie ulteriori indagini tecniche, i rapporti speciali contengono le informazioni disponibili alla data in cui sono compilati e sono integrati quanto prima con l’esito delle indagini.

Articolo 17

Circostanze eccezionali

Un rapporto speciale è fornito, conformemente all’articolo 16, nei casi seguenti:

a)

se incidenti o circostanze eccezionali inducono a ritenere che si siano prodotti o possano prodursi un aumento o una perdita di materie nucleari, anche durante il trasferimento da o verso l’impianto; in tal caso, il rapporto speciale contiene una descrizione dell’incidente o delle circostanze, il peso dell’uranio, del torio e del plutonio, secondo le categorie di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), il peso degli isotopi fissili nel caso dell’uranio arricchito, nonché una descrizione del modo in cui sono stati stabiliti i pesi e qualsiasi altra azione intrapresa, anche per evitare il ripetersi di una perdita;

b)

se si è verificata una modifica imprevista del contenimento, in misura tale da rendere possibile una rimozione non autorizzata di materie nucleari; in tal caso, il rapporto speciale contiene una descrizione dell’incidente o delle circostanze e può anche contenere una descrizione delle azioni intraprese per ridurre il rischio di rimozioni non autorizzate ed evitare che si ripetano.

Gli esercenti interessati forniscono tali rapporti speciali non appena vengano a conoscenza dell’aumento o della perdita o di un’improvvisa modifica imprevista o di qualsiasi fatto per il quale possano ritenere che sia avvenuto tale incidente. Le cause di taliincidenti inusuali sono anch’esse indicate non appena note.

Per ciascun impianto, ulteriori dettagli sulle informazioni da fornire possono essere specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.

Articolo 18

Rapporti sulle trasformazioni nucleari

Per quanto riguarda i reattori, i dati calcolati relativamente alle trasformazioni nucleari sono registrati nel rapporto sulle variazioni d’inventario al più tardi quando i combustibili irradiati escono dall’area di bilancio materie di un reattore. Nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8 possono inoltre essere specificati altri metodi per le registrazioni e la stesura dei rapporti sulle trasformazioni nucleari.

Articolo 19

Impegni particolari relativi al controllo

1.   Le materie nucleari cui si applichino impegni particolari relativi al controllo assunti dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale sono identificate con l’appropriato codice d’impegno, comunicato dalla Commissione, nelle notifiche e nelle registrazioni seguenti:

a)

inventario contabile iniziale di cui all’articolo 13;

b)

rapporti sulle variazioni d’inventario, compresi gli inventari contabili finali di cui all’articolo 14;

c)

rapporti bilancio materie e situazioni dell’inventario fisico di cui all’articolo 15;

d)

esportazioni ed importazioni previste di cui agli articoli 23 e 24;

e)

registri contabili di cui all’articolo 11, primo comma, lettere a) e c).

Salvo specifico divieto previsto in tali accordi con un paese terzo o un’organizzazione internazionale, l’identificazione di materie nucleari di cui al primo comma non esclude la mescolanza fisica delle materie nucleari.

2.   Se del caso, l’attribuzione di codici d’impegno nei registri di cui all’articolo 11 e nei rapporti di cui agli articoli 14 e 15 e rispettano il principio di proporzionalità.

3.   Il paragrafo 1 non si applica ad alcun accordo concluso dalla Comunità e dagli Stati membri con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Articolo 20

Contabilità di pool e scambi di impegni

1.   L’uso, l’ambito di applicazione, i rapporti e le modalità della contabilità di pool sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte della Commissione, che può essere concessa caso per caso se tale uso è giustificato in considerazione del tipo e delle attività dell’impianto e in conformità dei criteri descritti nella raccomandazione di cui all’articolo 42. Le modalità della contabilità di pool non pregiudicano l’adempimento degli impegni della Comunità, quali il rispetto del principio di equivalenza e del principio di proporzionalità.

Una richiesta motivata di autorizzazione all’uso della contabilità di pool è presentata per iscritto alla Commissione, con una proposta sulle relative modalità.

2.   Il codice del pool comunicato dalla Commissione è utilizzato per identificare tutte le materie nucleari del pool contabile nelle relazioni di cui agli articoli 14 e 15. Le quantità totali di materie nucleari assegnate al pool sono note in ogni momento per ciascun codice d’impegno e sono trasmesse mensilmente alla Commissione sotto forma di rapporto elettronico sul pool.

3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere revocata se non sono più rispettate le disposizioni del presente regolamento o le condizioni specificate all’interno dell’autorizzazione stessa.

4.   Gli impegni particolari relativi al controllo di cui all’articolo 19 possono essere scambiati tra due quantità di materie nucleari, subordinatamente ai criteri di equivalenza applicabili all’accordo di cooperazione nucleare pertinente e alle condizioni specifiche comunicate all’esercente entro un termine concordato dopo il ricevimento della richiesta e di tutte le informazioni pertinenti.

Una richiesta motivata di scambio di impegni è presentata per via elettronica alla Commissione avvalendosi del modulo di cui all’allegato XVI. All’esercente interessato è comunicato entro un termine concordato se le condizioni per lo scambio di impegni sono soddisfatte o meno.

Articolo 21

Unità di peso e categorie di materie nucleari

1.   Nelle notifiche previste dal presente regolamento le quantità di materie alle quali esso si applica sono espresse in grammi.

Le corrispondenti registrazioni contabili delle materie sono tenute in grammi o in unità inferiori. Dette registrazioni sono tenute in modo affidabile e, in particolare, in conformità degli usi vigenti negli Stati membri.

Nelle notifiche, le quantità possono essere arrotondate all’unità inferiore se il primo decimale è pari a 0, 1, 2, 3 o 4, all’unità superiore negli altri casi.

2.   Salvo se altrimenti previsto nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8, qualsiasi notifica di cui al presente regolamento riporta:

a)

il peso totale degli elementi uranio, torio o plutonio e inoltre, nel caso dell’uranio arricchito, il peso totale degli isotopi fissili;

b)

rapporti bilancio materie distinti, nonché registrazioni separate nei rapporti sulle variazioni d’inventario e nelle situazioni dell’inventario fisico, per le categorie di materie nucleari seguenti:

i)

uranio impoverito;

ii)

uranio naturale;

iii)

uranio arricchito a meno del 20 %;

iv)

uranio arricchito al 20 % e oltre;

v)

plutonio;

vi)

torio.

Articolo 22

Deroghe

1.   All’esercente può essere accordata una deroga alle norme che regolano la periodicità dei rapporti sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14, al fine di tener conto di circostanze specifiche in cui possono venire usate o prodotte materie sottoposte al controllo di sicurezza.

L’esercente interessato presenta una richiesta di deroga alla Commissione per via elettronica secondo il formato di cui all’allegato IX.

Tale deroga può applicarsi solo a un’intera area di bilancio materie in cui le materie nucleari non siano trattate o immagazzinate insieme ad altre materie nucleari per le quali non sono concesse deroghe.

2.   Una deroga può applicarsi a un’area di bilancio materie contenente:

a)

quantità di materie nucleari conformi a quelle specificate nell’allegato I-N che sono mantenute nello stesso stato per lunghi periodi;

b)

uranio impoverito, uranio naturale o torio usati esclusivamente in attività non nucleari;

c)

materie fissili speciali, allorché utilizzate in quantità dell’ordine del grammo o inferiori come sensori all’interno di strumentazioni;

d)

plutonio con tenore isotopico in plutonio-238 superiore all’80 %.

3.   All’esercente e allo Stato membro interessato è comunicato se le condizioni per la concessione della deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte. Se le condizioni sono soddisfatte, un rapporto annuale sulle variazioni d’inventario è trasmesso alla Commissione per via elettronica, secondo il formato di cui all’allegato III, entro il 31 gennaio. Tale rapporto descrive la situazione al 31 dicembre dell’anno civile precedente. Allo stesso tempo sono trasmessi per via elettronica, secondo i formati di cui agli allegati IV e V, un rapporto bilancio materie e una situazione dell’inventario fisico indicante tutte le partite separatamente.

4.   Inoltre, qualora si verifichino variazioni d’inventario nel corso dell’anno in un’area bilancio materie cui si applica una deroga, l’esercente interessato, secondo il formato di cui all’allegato III, trasmette alla Commissione per via elettronica un rapporto sulle variazioni d’inventario quanto prima e, al più tardi, entro 15 giorni dalla fine del mese in cui ha avuto luogo la variazione.

5.   Se le condizioni per la deroga di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono più soddisfatte, e previa verifica con l’esercente interessato, l’esercente e lo Stato membro interessati sono informati che la deroga cessa di applicarsi.

CAPO IV

Trasferimenti tra stati

Articolo 23

Esportazioni e spedizioni

1.   Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:

a)

sono esportate verso uno Stato terzo;

b)

sono spedite da uno Stato membro non dotato di armi nucleari a uno Stato membro dotato di armi nucleari; oppure

c)

sono spedite da uno Stato membro dotato di armi nucleari a uno Stato membro non dotato di armi nucleari.

2.   La notifica preventiva è richiesta soltanto:

a)

se la consegna è superiore a un chilogrammo effettivo;

oppure

b)

se un impianto trasferisce a uno stesso Stato un quantitativo totale di materie che superi o possa superare il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di 12 mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.

3.   La notifica preventiva è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VI, dopo la conclusione del contratto relativo al trasferimento e perviene alla Commissione almeno 8 giorni lavorativi prima che le materie siano imballate per la spedizione.

4.   Qualora per il trasferimento sia necessaria l’autorizzazione preventiva di uno Stato terzo, il trasferimento non avviene prima che la Commissione abbia confermato la concessione di detta autorizzazione.

5.   Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione della notifica preventiva.

6.   Le esportazioni e le spedizioni di materie nucleari contenute nei rifiuti o nei minerali non sono soggette alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4.

Articolo 24

Importazioni e ricezioni

1.   Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali:

a)

sono importate da uno Stato terzo;

b)

sono ricevute in uno Stato membro non dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro dotato di armi nucleari; oppure

c)

sono ricevute in uno Stato membro dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro non dotato di armi nucleari.

2.   La notifica preventiva è richiesta soltanto:

a)

se la consegna è superiore a un chilogrammo effettivo;

oppure

b)

se un impianto importa o riceve da uno stesso Stato un quantitativo totale di materie che superi o possa superare il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di 12 mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo.

3.   La notifica preventiva è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VII, con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista delle materie e, al più tardi, alla data di ricezione, e perviene alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie.

4.   Su richiesta motivata dell’esercente, possono essere concordate modalità particolari per quanto riguarda la forma e la trasmissione della notifica preventiva.

5.   Il presente articolo non si applica alle importazioni e alle ricezioni di materie nucleari contenute nei rifiuti o nei minerali.

Articolo 25

Perdita di materie o ritardo in occasione di trasferimenti

Un rapporto speciale di cui all’articolo 16, è trasmesso dagli esercenti che notificano un trasferimento ai sensi dell’articolo 23 o 24 qualora, in seguito a un incidente o a circostanze eccezionali, siano stati informati che si è verificata, o appaia essersi verificata, una perdita di materie nucleari, oppure qualora si sia verificato un ritardo notevole nel trasferimento. In tali casi, il rapporto speciale contiene una descrizione dell’incidente o delle circostanze e può anche contenere qualsiasi altra azione intrapresa.

Per ciascun impianto, ulteriori dettagli sulle informazioni da fornire possono essere specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.

Articolo 26

Comunicazione di cambiamenti di data

Qualsiasi cambiamento delle date indicate di imballaggio prima del trasferimento, di trasporto o di disimballaggio delle materie nucleari nelle notifiche preventive di cui agli articoli 23 e 24 è comunicato senza ritardo, con indicazione delle nuove date, se note, tranne nel caso in cui tali cambiamenti diano luogo a rapporti speciali.

CAPO V

Disposizioni specifiche

Articolo 27

Impianti di minerali

1.   Ogni esercente di un impianto di cui all’articolo 2, punto 27), lettera c), nel territorio di uno Stato membro dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto, avvalendosi del modulo di cui all’allegato I-Q, almeno 120 giorni prima dell’inizio dell’estrazione dei minerali, e comunica il programma delle attività a norma dell’articolo 7.

2.   In deroga agli articoli 9, 10 e 11, ogni esercente che estragga o conservi minerali tiene registri contabili indicanti, in particolare, le quantità di minerali estratti, con il tenore medio di uranio e di torio, nonché le giacenze, in miniera, dei minerali estratti. I registri contengono inoltre i dettagli delle spedizioni, con indicazione della data, del destinatario e delle relative quantità.

I registri sono conservati per almeno 5 anni.

3.   Ogni esercente di un impianto di cui all’articolo 2, punto 27), lettera c), nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea dichiara alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell’impianto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nello Stato interessato.

Articolo 28

Rapporti di esportazione/spedizione di minerali

In deroga agli articoli da 12 a 19 e all’articolo 21, ogni esercente che estragga minerali o che conservi minerali riferisce alla Commissione, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VIII:

a)

le quantità di materie spedite da ciascuna miniera, entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno precedente;

e

b)

le esportazioni di minerali verso Stati terzi, al più tardi alla data di spedizione.

Articolo 29

Trasportatori e detentori temporanei

Ogni persona o impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie nucleari oppure le detenga temporaneamente durante il trasporto, le riceve o le consegna soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. Sulla ricevuta sono indicati i nomi di chi consegna tali materie nucleari e di chi le riceve, nonché le quantità trasportate, la categoria, la forma e la composizione delle materie nucleari.

Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, la descrizione delle materie nucleari trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della consegna. Tali dati di identificazione consentono di risalire alle registrazioni tenute dagli esercenti che spediscono e ricevono le materie nucleari.

Dette registrazioni sono conservate dalle parti contraenti per almeno 5 anni.

Articolo 30

Registrazioni sostitutive per trasportatori e detentori temporanei

Le registrazioni già detenute dalle persone o dalle imprese a norma delle disposizioni in vigore ad esse applicabili nei territori degli Stati membri in cui operano possono essere considerate registrazioni ai sensi dell’articolo 29, purché contengano tutti i dati richiesti da detto articolo.

Articolo 31

Intermediari

Qualunque intermediario che prenda parte alla conclusione di un contratto per la fornitura di materie nucleari, quali gli agenti autorizzati, i mediatori o i commissionari, conserva, per almeno 5 anni dalla data della cessazione del contratto, tutti i registri relativi alle transazioni effettuate da lui stesso o per suo conto. I registri contengono il nome delle parti contraenti, la data del contratto, la quantità, la categoria, la forma, la composizione, la provenienza e la destinazione delle materie.

Articolo 32

Trasmissione di informazioni e dati

La Commissione può trasmettere all’Agenzia internazionale per l’energia atomica informazioni e dati ottenuti in applicazione del presente regolamento.

Articolo 33

Elenco iniziale delle giacenze di rifiuti e registri contabili

1.   Ogni esercente nel territorio di uno Stato che aderisce all’Unione europea che detenga materie nucleari in rifiuti condizionati per i quali le salvaguardie dell’AIEA sono cessate fornisce alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in tale nello Stato, un elenco iniziale delle giacenze di tutte queste materie nucleari per categoria.

2.   Ogni esercente che tratti o immagazzini materie nucleari che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati tiene i relativi registri contabili.

In deroga agli articoli da 9 a 13, all’articolo 15 e all’articolo 19, paragrafo 1, per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati e agli articoli da 9 a 15 e all’articolo 19, paragrafo 1, per le materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti condizionati, i registri comprendono:

a)

i dati operativi utilizzati per determinare le variazioni di quantità e di composizione delle materie nucleari;

b)

un elenco delle giacenze da aggiornare annualmente dopo l’effettuazione dell’inventario fisico;

c)

la descrizione della sequenza dei provvedimenti adottati per preparare ed effettuare un inventario fisico nonché garantirne l’esattezza e la completezza;

d)

la descrizione dei provvedimenti adottati per determinare la causa e l’entità di ogni eventuale perdita accidentale;

e)

tutte le variazioni delle giacenze, in modo da consentire, su richiesta, la determinazione dell’inventario contabile.

I requisiti specifici in materia di stesura dei rapporti per il trattamento dei rifiuti possono essere specificati nelle disposizioni particolari sul controllo di cui all’articolo 8.

Articolo 34

Trattamento dei rifiuti

Gli esercenti notificano preventivamente alla Commissione qualsiasi campagna di trattamento di materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, ad esclusione del reimballaggio o dell’ulteriore condizionamento senza separazione di elementi.

Tale notifica preventiva include informazioni sulla quantità di plutonio, uranio ad alto arricchimento e uranio-233 per partita, sulla forma, per esempio vetro o liquido a elevata attività, sulla durata prevista della campagna e sull’ubicazione delle materie prima e dopo la campagna. Tale notifica, effettuata avvalendosi del modulo di cui all’allegato XII, perviene alla Commissione per via elettronica almeno 200 giorni prima dell’inizio della campagna.

Articolo 35

Trasferimenti di rifiuti condizionati

Gli esercenti presentano per via elettronica, entro il 31 gennaio, rapporti annuali riguardanti:

a)

le spedizioni o esportazioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIII;

b)

le ricezioni o importazioni di rifiuti condizionati provenienti da impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIV;

c)

i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati contenenti plutonio, uranio ad alto arricchimento o uranio-233, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XV.

Articolo 36

Cessazione del controllo di sicurezza

1.   Il controllo di sicurezza di cui al presente regolamento sulle materie nucleari può cessare nei seguenti casi:

a)

materie nucleari che sono misurate o stimate in base a misurazioni, e che sono state definitivamente rilasciate nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato; a tal fine, gli scarichi nell’ambiente sono dichiarati nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14;

b)

materie nucleari considerate non recuperabili per motivi pratici o economici che sono incorporate in prodotti finali usati per scopi non nucleari, quali leghe o ceramiche; a tal fine, la cessazione dell’uso è dichiarata nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14;

c)

materie nucleari contenute in rifiuti in concentrazioni molto basse misurate o stimate in base a misurazioni, anche se tali materie non sono smaltite; a tal fine la cessazione del controllo di sicurezza è dichiarata nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14;

d)

materie nucleari contenute in rifiuti condizionati in concentrazioni molto basse, che sono già smaltite; a tal fine la cessazione del controllo di sicurezza è dichiarata nel rapporto sulle variazioni d’inventario di cui all’articolo 14.

2.   Per la cessazione del controllo di sicurezza ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d), un esercente trasmette alla Commissione una richiesta motivata e giustificata. All’esercente e allo Stato membro interessati è comunicato se le condizioni per la cessazione del controllo di sicurezza sono soddisfatte.

Articolo 37

LOF nazionale

1.   Una LOF nazionale che comprende singoli detentori di piccole quantità di materie nucleari («piccoli detentori») all’interno di uno Stato membro può essere istituita su richiesta dell’autorità responsabile dello Stato membro alla Commissione. In uno Stato membro possono essere istituite diverse LOF nazionali.

2.   L’autorità responsabile si occupa della supervisione della LOF nazionale e garantisce l’attuazione degli articoli da 3 a 7, da 12 a 19, 21 e da 23 a 26.

3.   L’inventario combinato delle materie grezze e delle materie fissili speciali in una LOF nazionale non supera un chilogrammo effettivo.

4.   La dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali della LOF nazionale è presentata dall’autorità responsabile alla Commissione avvalendosi del modulo di cui all’allegato I-M. Qualsiasi aggiornamento è presentato al più tardi all’atto della trasmissione della situazione dell’inventario fisico di cui all’articolo 15.

5.   Nella dichiarazione delle caratteristiche tecniche fondamentali sono descritte le modalità di ripartizione delle responsabilità tra l’autorità responsabile e i singoli piccoli detentori ai fini dell’applicazione degli articoli da 9 a 11.

6.   Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 14 e 15, l’autorità responsabile adotta le misure appropriate affinché:

a)

l’inventario fisico sia realizzato da tutti i piccoli detentori che costituiscono la LOF nazionale e i dati provenienti dai piccoli detentori rispecchino l’inventario effettivo alla data di effettuazione dell’inventario fisico stabilita dall’autorità responsabile;

b)

gli inventari fisici di ciascun piccolo detentore possano essere identificati nella situazione dell’inventario fisico trasmessa alla Commissione;

c)

i rapporti contabili siano corroborati da registri operativi pertinenti di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

d)

le disposizioni del presente regolamento siano attuate effettivamente nell’ambito della LOF nazionale.

Articolo 38

Obblighi internazionali

1.   Le disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 34 e l’articolo 35, lettera c), sono applicati nel rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri non dotati di armi nucleari in virtù del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom.

2.   Le disposizioni del presente regolamento, in particolare gli articoli 19, 20, 23 e 24, sono applicate conformemente agli accordi di cooperazione nucleare in vigore tra la Comunità e Stati terzi e in modo tale che la Commissione possa adempiere agli obblighi della Comunità relativi alle materie nucleari derivanti da tali accordi di cooperazione nucleare.

3.   Le disposizioni del presente regolamento, in particolare gli articoli da 9 a 18, da 22 a 26 e 36, sono applicate conformemente agli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri derivanti dagli accordi di salvaguardia conclusi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

CAPO VI

Disposizioni specifiche applicabili nel territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari

Articolo 39

Disposizioni specifiche applicabili allo Stato membro dotato di armi nucleari

1.   Il presente regolamento non si applica:

a)

né agli impianti o a parti degli impianti destinati alle necessità della difesa e situati sul territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari;

b)

né alle materie nucleari destinate alle necessità della difesa dallo Stato membro dotato di armi nucleari.

2.   Per le materie nucleari, gli impianti o parti degli impianti che possono essere destinati alle necessità della difesa e sono situati nel territorio dello Stato membro dotato di armi nucleari, la portata dell’applicazione del presente regolamento e le procedure in base alle quali esso si applica sono definite di concerto dalla Commissione e dallo Stato membro dotato di armi nucleari, tenendo conto dell’articolo 84, secondo comma, del trattato. Tali procedure non pregiudicano la possibilità per gli ispettori della Commissione di applicare il controllo di sicurezza alle materie nucleari per uso civile e di garantire il rispetto dell’articolo 77 del trattato. Tali procedure comprendono disposizioni per gli impianti o parti degli impianti in fase di disattivazione. A titolo di deroga, è possibile convenire, caso per caso, di presentare agli ispettori della Commissione registri specifici anziché i documenti di spedizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a)

l’articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 4 e 8 si applicano agli impianti o a parti degli impianti che in determinati periodi operano esclusivamente con materie nucleari che possono essere destinate alle necessità della difesa, ma che in altri periodi operano esclusivamente con materie nucleari per uso civile;

b)

l’articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 4 e 8 si applicano, salvo in casi eccezionali giustificati da motivi di sicurezza nazionale, agli impianti o a parti degli impianti il cui accesso potrebbe essere limitato per tali motivi, ma che producono, trattano, separano, ritrattano, immagazzinano o impiegano in qualsiasi altro modo, simultaneamente, sia materie nucleari per uso civile, sia materie nucleari destinate, o che possono essere destinate, alle necessità della difesa;

c)

gli articoli 2 e 7, gli articoli da 9 a 37, il presente articolo, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 41, 42 e 43 si applicano a tutte le materie nucleari per uso civile situate in impianti o in parti degli impianti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;

d)

gli articoli 6 e 34 e l’articolo 35, lettera c), non si applicano nei territori dello Stato membro dotato di armi nucleari.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 40

Riservatezza dei dati

1.   Le informazioni ottenute o trattate dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette alle norme di sicurezza di cui alle decisioni (UE/Euratom) 2015/443 e (UE/Euratom) 2015/444, fatto salvo il regolamento (Euratom) n. 3.

2.   La sicurezza della trasmissione delle informazioni deve essere conforme alle norme della Commissione e alle prescrizioni degli Stati membri per la trasmissione di tali informazioni.

Articolo 41

Impianti controllati dall’esterno della Comunità

Quando un impianto è controllato da una persona o da un’impresa stabilita al di fuori della Comunità, gli obblighi previsti dal presente regolamento incombono alla direzione locale di tale impianto.

Articolo 42

Attuazione e monitoraggio

1.   La Commissione adotta e pubblica linee direttrici per l’applicazione del presente regolamento mediante una raccomandazione e, ove necessario, le aggiorna alla luce dell’esperienza acquisita, in stretta consultazione con gli Stati membri e dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti interessate.

2.   La Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento entro 10 anni dalla sua entrata in vigore e riferisce al Consiglio in merito alle principali conclusioni.

Articolo 43

Abrogazione

Il regolamento (Euratom) n. 302/2005 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tuttavia, gli allegati da III a IX e da XII a XV sono abrogati a decorrere dal … [40 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento] e gli allegati I, II e XI sono abrogati a decorrere dal … [6 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento].

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli allegati da III a X e da XII a XV si applicano a decorrere da … [40 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento] e gli allegati I, II, XI e XVI si applicano a decorrere dal … [6 mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, …

Per la Commissione

Membro della Commissione

ALLEGATO I

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI (CTF) DEGLI IMPIANTI

NB:

1.

Tenuto conto dell’ampia varietà di impianti presenti nella Comunità, è possibile che alcune domande non siano pertinenti per alcuni impianti. È possibile inserire la risposta «non pertinente» quando la domanda è ritenuta tale alla luce della situazione particolare dell’impianto. In tal caso, occorre spiegare brevemente il motivo per cui la domanda non è ritenuta pertinente.

2.

Le CTF dichiarate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino a che non sono modificate.

3.

Per gli aggiornamenti delle dichiarazioni, si prega di evidenziare le modifiche introdotte. In caso di aggiornamenti, le CTF integrali devono essere trasmesse con un nuovo numero di versione.

4.

I modelli elettronici per tutti i moduli sono messi a disposizione dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

5.

La dichiarazione, debitamente compilata e firmata (in formato digitale se possibile), deve essere trasmessa per via elettronica alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO I-A

REATTORI DI RICERCA E DI POTENZA

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, aree del reattore o dei reattori e di immagazzinamento, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto:

a)

identificazione delle aree principali (contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso);

b)

area di immagazzinamento delle materie in entrata;

c)

area del reattore o dei reattori;

d)

area prove ed esperimenti, laboratori;

e)

area di immagazzinamento delle materie in uscita;

f)

area di immagazzinamento dei rifiuti.

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Dati generali sul reattore

13.

Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature).

14.

Potenza termica ed elettrica nominale (se pertinente).

15.

Numero di unità.

16.

Tipo di reattore.

17.

Tipo di ricaricamento (durata del ciclo, sotto carico o all’arresto, percentuale di ricarica del combustibile).

18.

Intervallo di arricchimento del nocciolo e concentrazione di Pu (al punto di equilibrio per i reattori sotto carico, iniziale e finale per i reattori all’arresto).

19.

Moderatore.

20.

Fluido refrigerante.

21.

Mantello, riflettore.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE

Descrizione delle materie nucleari

22.

Tipi di combustibile fresco.

23.

Arricchimento di combustibile fresco (U-235) e/o contenuto di Pu (arricchimento medio per ciascun tipo di gruppo di elementi).

24.

Peso nominale del combustibile in elementi/gruppi di elementi, con tolleranze nominali.

25.

Descrizione dettagliata dei gruppi di elementi del reattore:

a)

tipo di gruppi di elementi di combustibile;

b)

numero di gruppi di elementi di combustibile, gruppi di elementi di regolazione e di compensazione, gruppi di elementi sperimentali nel nocciolo, nell’area o nelle aree del mantello;

c)

numero e tipi di barrette/elementi di combustibile;

d)

arricchimento medio e/o contenuto di Pu per gruppo di elementi;

e)

struttura generale;

f)

forma geometrica;

g)

dimensioni complessive;

h)

materiali di incamiciatura.

26.

Descrizione dettagliata di ciascun tipo di combustibile fresco:

a)

forma fisica e chimica del combustibile;

b)

materie nucleari e relativa quantità;

c)

arricchimento e/o contenuto di Pu;

d)

forma geometrica;

e)

dimensioni;

f)

numero di barrette per elemento;

g)

la composizione chimica e i principali componenti delle leghe;

h)

materiale di incamiciatura (spessore, composizione del materiale, aderenza).

27.

Disposizioni per la sostituzione delle barrette in ciascun tipo di gruppi di elementi di combustibile. Indicare se si prevede che diventi un’operazione di routine.

28.

Unità di contabilità operativa di base (elementi/gruppi di elementi di combustibile ecc.).

29.

Altri tipi di unità di contabilità.

30.

Mezzi di identificazione delle materie nucleari e/o del combustibile.

31.

Altre materie nucleari ed elementi fittizi (ad esempio schermatura, camere di fissione, sorgenti ecc.).

Flusso delle materie nucleari

32.

Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di misurazione, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario).

33.

Inventario con intervallo di quantità, compresi l’arricchimento dell’uranio e il contenuto di plutonio, la quantità di articoli nei punti-chiave di misurazione (in condizioni di esercizio normali) nelle sedi seguenti:

a)

area di immagazzinamento del combustibile fresco;

b)

nocciolo del reattore;

c)

area di immagazzinamento del combustibile esaurito;

d)

altre ubicazioni.

34.

Fattore di carico.

35.

Carico del nocciolo del reattore (numero di elementi e gruppi di elementi).

36.

Prescrizioni relative al ricaricamento.

37.

Tasso di combustione, medio e massimo.

38.

Indicare il modo in cui manipolare i gruppi di elementi di combustibile irradiato (da immagazzinare a secco/sott’acqua o ritrattare).

Manipolazione delle materie nucleari

39.

Strutturazione generale per il combustibile fresco:

a)

assetto, piano di immagazzinamento e imballaggio;

b)

capacità di immagazzinamento;

c)

preparazione e prova del combustibile e area di caricamento del reattore, descrizione e indicazione dell’assetto e della strutturazione generale.

40.

Attrezzature per il trasferimento del combustibile (compresa la macchina di ricaricamento).

41.

Itinerari del combustibile fresco, del combustibile irradiato, del mantello e di altre materie nucleari.

42.

Contenitore del reattore (indicante l’ubicazione del nocciolo, il punto di accesso al contenitore, le aperture del contenitore e la manipolazione del combustibile nel contenitore).

43.

Schema del nocciolo del reattore (indicante disposizione generale, reticolo, forma, passo, dimensioni del nocciolo, riflettore, mantello, ubicazione, forme e dimensioni degli elementi/gruppi di elementi di combustibile, elementi/gruppi di elementi di regolazione, elementi/gruppi di elementi sperimentali).

44.

Numero e dimensioni dei canali per gli elementi o i gruppi di elementi di combustibile e per gli elementi di regolazione nel nocciolo.

45.

Flusso neutronico medio nel nocciolo (termico/rapido).

46.

Strumentazione per la misurazione del flusso neutronico e di raggi gamma.

47.

Strutturazione generale per il combustibile irradiato:

a)

assetto, aree di immagazzinamento del combustibile esaurito;

b)

metodo di immagazzinamento;

c)

capacità nominale di immagazzinamento;

d)

periodo di raffreddamento minimo e normale prima della spedizione;

e)

descrizione delle attrezzature e dei contenitori per il trasporto del combustibile irradiato.

48.

Livello massimo di radiazione del combustibile/del mantello dopo il ricaricamento (intensità di dose in superficie e a una distanza di 1 metro).

49.

Metodi e attrezzature utilizzati per la manipolazione del combustibile irradiato (rimozione di barrette, ugello superiore).

50.

Area di prova delle materie nucleari (se del caso):

a)

breve descrizione delle attività effettuate;

b)

descrizione delle principali attrezzature (ad esempio: cella calda, attrezzature per la rimozione delle guaine e la dissoluzione dei gruppi di elementi di combustibile);

c)

descrizione dei contenitori per il trasporto e l’immagazzinamento delle materie nucleari e del sistema d’imballaggio dei rifiuti e degli scarti (ad esempio per determinare la possibilità di sigillare);

d)

descrizione dell’area di immagazzinamento per le materie nucleari irradiate e non irradiate;

e)

assetto e strutturazione generale.

Dati sul fluido refrigerante

51.

Diagramma di flusso (indicante la portata, la temperatura e la pressione nei punti principali ecc.).

Norme in materia di protezione e sicurezza

52.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

53.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

54.

Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Descrizione del sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili, compreso il metodo di registrazione dei dati contabili e di determinazione del bilancio materie.

b)

Principali variazioni d’inventario

Descrizione delle variazioni d’inventario tipiche, ad esempio ricezioni, spedizioni (compresi i rifiuti), perdita e produzione nucleare, compresa una descrizione del modo in cui tali variazioni sono determinate. Devono essere identificati i registri operativi e i dati fonte corrispondenti (ad esempio, moduli di ricezione e di spedizione, registrazione iniziale delle misurazioni e schede di controllo delle misurazioni).

c)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, della frequenza programmata, dei metodi di inventario dell’esercente (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari), compresi i metodi di prova pertinenti e la precisione prevista, l’accesso alle materie nucleari, i possibili metodi per la verifica fisica delle materie nucleari fresche e irradiate.

d)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni).

Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

e)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

55.

Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.).

56.

Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:

a)

ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazioni d’inventario previsti;

c)

possibilità di utilizzare questo punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

d)

forma fisica e chimica delle materie nucleari;

e)

contenitori e imballaggi delle materie nucleari;

f)

procedure e attrezzature utilizzate per il campionamento;

g)

metodi e attrezzature di misurazione utilizzati per il conteggio degli articoli, il flusso neutronico, il livello di potenza, il tasso di combustione e la produzione nucleari ecc.;

h)

fonte e livello di precisione;

i)

tecnica e frequenza di taratura delle attrezzature utilizzate;

j)

programma per la stima continuativa della precisione dei metodi e delle tecniche utilizzati;

k)

metodo di conversione dei dati fonte in dati riguardanti la partita (procedure di calcolo, costante utilizzata ecc.);

l)

flusso di partite previsto per anno;

m)

numero previsto di partite d’inventario;

n)

quantità prevista di articoli per flusso;

o)

tipo, composizione e quantità stimata di materie nucleari per partita (media), forma delle materie nucleari e composizione isotopica tipica;

p)

accesso alle materie nucleari e loro ubicazione.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

57.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione).

58.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari devono essere recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come devono essere contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

59.

Altri schemi e informazioni facoltativi che l’esercente ritiene necessari per il controllo di sicurezza dell’impianto.

ALLEGATO I-B

IMPIANTI CRITICI E SUBCRITICI

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto:

a)

identificazione delle aree principali (contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso);

b)

area o aree di immagazzinamento delle materie nucleari;

c)

aree di immagazzinamento dei rifiuti;

d)

itinerari delle materie nucleari;

e)

area prove ed esperimenti, laboratori.

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Dati generali sull’impianto

13.

Numero di gruppi di elementi critici nell’impianto e loro ubicazione.

14.

Massima potenza di esercizio prevista e/o massimo flusso neutronico previsto.

15.

Descrizione del moderatore, del riflettore, del mantello e del fluido refrigerante.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE

Descrizione delle materie nucleari

16.

Tipi principali di materie nucleari/combustibile e peso nominale delle materie nucleari nell’impianto.

17.

Intervallo di arricchimento del combustibile e contenuto di Pu.

18.

Descrivere, mediante schema o altro mezzo, tutte le materie nucleari (per ciascun tipo):

a)

la composizione chimica e i principali componenti delle leghe;

b)

la forma e le dimensioni;

c)

numero di barrette per elemento;

d)

gli arricchimenti;

e)

il peso nominale delle materie nucleari, con le tolleranze nominali;

f)

la composizione della lega ecc.

19.

Il materiale di incamiciatura (spessore, composizione del materiale e aderenza).

20.

Sottogruppi di elementi di combustibile (numero di elementi di combustibile per impianto nucleare, strutturazione degli elementi di combustibile nel sottogruppo, configurazione e peso nominale delle materie nucleari per sottogruppo di elementi con tolleranza nominale).

21.

Unità di contabilità operativa di base (elementi/gruppi di elementi di combustibile ecc.).

22.

Altri tipi di unità.

23.

Mezzi di identificazione delle materie nucleari/del combustibile.

24.

Altre materie nucleari ed elementi fittizi (indicare brevemente le materie, lo scopo e le modalità di utilizzo, ad esempio: barrette di pilotaggio, schermatura, camere di fissione, sorgenti).

Flusso delle materie nucleari

25.

Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di misurazione, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc., per fini propri dell’esercente).

26.

Inventario con intervallo di quantità, che comprenda l’arricchimento dell’uranio e il contenuto di plutonio, per:

a)

area o aree di immagazzinamento delle materie nucleari;

b)

area o aree del nocciolo;

c)

nocciolo o noccioli del gruppo di elementi;

d)

altre ubicazioni.

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari (per ciascuna area di responsabilità)

27.

Schema del nocciolo (per ciascuna struttura critica, indicante la disposizione generale, la struttura di supporto del nocciolo, i dispositivi di schermatura e raffreddamento, i canali per gli elementi o i sottogruppi di elementi di combustibile, le barrette di controllo, il moderatore, il riflettore, i canali di irradiazione, le dimensioni ecc.).

28.

Intervalli di massa critica e raggio massimo.

29.

Descrizione delle configurazioni più comuni.

30.

Flusso neutronico medio nel nocciolo (termico/rapido).

31.

Strumentazione per la misurazione del flusso neutronico e di raggi gamma (precisione e tipo degli strumenti; ubicazione dell’indicatore e del registratore).

32.

Livello massimo di radiazione all’esterno/all’interno della schermatura in punti specifici (intensità di dose).

33.

Livello massimo di radiazione del combustibile dopo il ricaricamento/funzionamento (intensità di dose in superficie e a una distanza di 1 metro).

34.

Immagazzinamento delle materie nucleari:

a)

descrizione dell’imballaggio;

b)

piano e modalità di immagazzinamento;

c)

capacità di immagazzinamento;

d)

preparazione delle materie nucleari (descrizione e identificazione dell’assetto e della strutturazione generale).

35.

Itinerari delle materie nucleari.

36.

Principali attrezzature utilizzate per:

a)

assemblaggio e disassemblaggio del combustibile;

b)

prova delle materie nucleari;

c)

misurazione delle materie nucleari.

37.

Eventuali attrezzature per il trasferimento del combustibile.

Norme in materia di protezione e sicurezza

38.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

39.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

40.

Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Descrizione del sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili, compreso il metodo di registrazione dei dati contabili e di determinazione del bilancio materie.

b)

Principali variazioni d’inventario

Descrizione delle variazioni d’inventario tipiche, ad esempio ricezioni e spedizioni, compresa una descrizione del modo in cui tali variazioni sono determinate. Devono essere identificati i registri operativi e i dati fonte corrispondenti (ad esempio, moduli di ricezione e di spedizione, registrazione iniziale delle misurazioni e schede di controllo delle misurazioni).

c)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, della frequenza programmata, dei metodi di inventario dell’esercente (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari), compresi i metodi di prova pertinenti e la precisione prevista, l’accesso alle materie nucleari, i possibili metodi per la verifica fisica delle materie nucleari fresche e irradiate.

d)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni).

Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

e)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

41.

Frequenza di disassemblaggio del nocciolo per consentire la verifica delle materie nucleari contenute.

42.

Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.).

43.

Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazione d’inventario previsti;

c)

possibilità di utilizzare questo punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

d)

forma fisica e chimica delle materie nucleari (con descrizione dei materiali di incamiciatura);

e)

contenitori delle materie nucleari, imballaggi;

f)

procedura e attrezzature utilizzate per il campionamento;

g)

metodo o metodi e attrezzature di misurazione utilizzati;

h)

fonte e livello di errori casuali e sistematici (misurazioni);

i)

tecnica e frequenza di taratura delle attrezzature utilizzate;

j)

metodo di conversione dei dati fonte in dati riguardanti la partita;

k)

mezzi di identificazione della partita;

l)

flusso di partite previsto per anno;

m)

numero previsto di partite d’inventario;

n)

quantità prevista di articoli per flusso;

o)

tipo, composizione e quantità di materie nucleari per partita, peso totale delle materie nucleari nell’articolo, composizione isotopica se del caso e forma delle materie nucleari.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

44.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione).

45.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari devono essere recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come devono essere contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

46.

Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto.

ALLEGATO I-C

IMPIANTI DI CONVERSIONE E DI FABBRICAZIONE DI COMBUSTIBILE

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto:

a)

contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso;

b)

contenimento di alcune parti dell’impianto;

c)

itinerari delle materie nucleari;

d)

aree di immagazzinamento delle materie nucleari;

e)

principali aree di trattamento e relativi laboratori;

f)

aree prova ed esperimenti;

g)

area di immagazzinamento dei rifiuti;

h)

laboratorio di analisi.

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Parametri generali di processo

13.

Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature).

14.

Descrizione del processo (indicante il tipo di conversione, il metodo di fabbricazione, i metodi di campionamento ecc., indicando anche la modifica delle forme fisiche e chimiche).

15.

Capacità nominale (in peso dei principali prodotti all’anno).

16.

Flusso di lavorazione previsto (sotto forma di programma previsionale indicante la proporzione delle varie materie di alimentazione e dei vari prodotti).

17.

Altre attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari (come le attrezzature per prove ed esperimenti).

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

18.

Descrizione delle materie principali (alimentazione, prodotto intermedio, prodotto):

a)

forma chimica e fisica (per il prodotto, includere i tipi di elementi/gruppi di elementi di combustibile, fornire una descrizione dettagliata indicante la struttura generale e la struttura complessiva e le dimensioni complessive degli elementi/gruppi di elementi di combustibile, compresi il contenuto di materie nucleari e l’arricchimento);

b)

flusso di lavorazione, intervalli di arricchimento e contenuto di Pu (per il normale esercizio come da schema di flusso, indicando se si verifica miscelazione e/o riciclo);

c)

dimensione/flusso della partita e periodo della campagna, mezzi di identificazione della partita;

d)

valore massimo dell’inventario dell’immagazzinamento/impianto;

e)

frequenza di ricezione o spedizione (partite/unità al mese).

19.

Materiale di scarto.

20.

Materiali di rifiuto (comprese le attrezzature contaminate e i rifiuti conservati). Per ciascun flusso di rifiuti, descrivere quanto segue:

a)

contributi principali (fonti);

b)

tipi di rifiuti;

c)

forma chimica e fisica (liquido, solido ecc.);

d)

intervalli di arricchimento stimati e contenuto di uranio/plutonio;

e)

stima dei quantitativi annui, periodo di magazzinaggio;

f)

tassi di produzione di rifiuti (in % di materie in ingresso/prodotte, quantità al mese);

g)

intervallo dell’inventario di immagazzinamento e capacità massima;

h)

metodo e frequenza di recupero/scarico.

21.

Sistema di trattamento dei rifiuti (allegare diagrammi).

22.

Altre materie nucleari presenti nell’impianto e la relativa ubicazione, se del caso.

23.

Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di campionamento, i punti di misurazione del flusso e dell’inventario, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc.).

24.

Tipi, forma, intervalli di contenuto di materie nucleari (compreso l’arricchimento, se del caso), intervalli di quantità di flusso di materie nucleari per ciascuna area di manipolazione delle materie nucleari.

25.

Processi di riciclaggio (breve descrizione di tali processi indicando la fonte e la forma delle materie, metodo di immagazzinamento, inventario normale, frequenza del trattamento, durata dell’immagazzinamento temporaneo, programmi di eventuali riciclaggi esterni, metodo di misurazione del contenuto fissile delle materie riciclate).

26.

Capacità massima:

a)

in fase di trattamento (all’interno dell’impianto e delle attrezzature durante il normale esercizio, indicare la quantità, l’intervallo di arricchimento, il contenuto di Pu, la forma e le ubicazioni principali ed eventuali variazioni significative nelle tempistiche e nel flusso di lavorazione; indicare il meccanismo di ritenzione dei residui previsto, ad esempio deposizione, condensazione);

b)

immagazzinaggio di materie di alimentazione e prodotti;

c)

altre ubicazioni (quantità, intervallo di arricchimento, contenuto di Pu, forma e ubicazione dell’inventario non ancora specificati).

Manipolazione delle materie nucleari

27.

Descrizione dei contenitori, degli imballaggi e dell’area di immagazzinamento.

Per materie di alimentazione, prodotti e rifiuti, descrivere il tipo e le dimensioni dei contenitori per l’immagazzinamento e il trasporto e degli imballaggi utilizzati (compresa la capacità nominale e la capacità di esercizio normale, e il tipo di materie); metodo di immagazzinamento o imballaggio, procedure di riempimento e svuotamento, schermatura; e le eventuali caratteristiche particolari di identificazione.

28.

Metodi e mezzi di trasferimento delle materie nucleari (descrivere anche le attrezzature utilizzate per la manipolazione di materie di alimentazione, prodotti, rifiuti).

29.

Itinerari di trasporto delle materie nucleari (con riferimento all’assetto dell’impianto).

30.

Schermatura (per l’area di immagazzinamento, trasferimento e processo).

Manutenzione dell’impianto

31.

Manutenzione, decontaminazione, evacuazione (nei casi in cui l’evacuazione e/o il campionamento non siano possibili, indicare come è misurata o calcolata la ritenzione di materie nucleari):

a)

manutenzione regolare dell’impianto;

b)

decontaminazione dell’impianto e delle attrezzature e successivo recupero di materie nucleari;

c)

evacuazione dell’impianto e delle attrezzature, compresi i mezzi per garantire che i contenitori siano vuoti;

d)

avvio e arresto dell’impianto (se diversi dal normale esercizio).

Norme in materia di protezione e sicurezza

32.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

33.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori (se estese, allegarle separatamente).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

34.

Descrizione del sistema CCMN, metodo di registrazione e comunicazione dei dati contabili e di definizione dei bilanci delle materie, frequenza degli inventari fisici, procedure di adeguamento contabile a seguito dell’inventario dell’impianto, errori ecc., secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Dati fonte (ad esempio, moduli di spedizione e ricezione, documenti di trasferimento interno, moduli di inventario fisico, registrazione iniziale delle misurazioni e schede di controllo delle misurazioni). Procedure per effettuare correzioni e rettifiche (indicando in che modo le correzioni sono autorizzate e giustificate).

b)

Ricezioni (compreso il metodo di gestione delle differenze speditore/destinatario e le successive rettifiche contabili; verifiche e misurazioni utilizzati per confermare il contenuto di materie nucleari).

c)

Spedizioni (prodotti, rifiuti).

d)

I trasferimenti ai rifiuti conservati (metodo di determinazione delle quantità, metodo e periodo previsto di immagazzinamento, possibili usi successivi dei rifiuti conservati).

e)

Scarichi nell’ambiente (metodo di determinazione delle quantità, metodo di scarico).

f)

Altre variazioni d’inventario, ad esempio trasferimenti ai rifiuti condizionati, perdite non misurate (metodo di determinazione delle quantità).

g)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, frequenza programmata, distribuzione stimata delle materie nucleari, metodi di inventario dell’esercente (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari, compreso il metodo di prova pertinente), accessibilità ed eventuale metodo di verifica per le materie nucleari, precisione prevista e accesso alle materie nucleari. In particolare, la descrizione delle procedure deve anche fornire l’approccio di base da utilizzare per effettuare l’inventario, vale a dire la pianificazione, l’organizzazione e l’esecuzione dell’inventario, la responsabilità primaria per l’inventario, evacuazione (clean-out) dei processi, la contabilità della ritenzione dei residui di processo.

h)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni). Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

i)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

35.

Caratteristiche relative alle misure di contenimento e sorveglianza (descrizione generale delle misure applicate o possibili in riferimento alla planimetria o all’assetto dell’impianto).

36.

Per ciascun punto di misurazione del flusso e dell’inventario, nonché per i punti di campionamento delle aree di responsabilità, indicare quanto segue:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazione d’inventario previsti in tale punto di misurazione e possibilità di utilizzare tale punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

c)

forma fisica e chimica delle materie nucleari (compresi intervallo di arricchimento, contenuto di Pu e descrizione dei materiali di incamiciatura);

d)

contenitori, imballaggi e metodo di immagazzinamento delle materie nucleari;

e)

procedura e attrezzature utilizzate per il campionamento (compreso il numero di campioni prelevati, la frequenza e i criteri di scarto);

f)

metodo o metodi e attrezzature di misurazione/analisi utilizzati e relativa precisione;

g)

fonte e livello di errori casuali e sistematici per alimentazione, prodotto, scarti, rifiuti (peso, volume, campionamento, analisi);

h)

tecniche di calcolo e di propagazione dell’errore;

i)

tecnica e frequenza di taratura delle attrezzature utilizzate, e standard utilizzati;

j)

programma per la valutazione regolare della precisione del peso, del volume, delle tecniche di campionamento e di analisi e dei metodi di misurazione;

k)

programma di valutazione statistica dei dati di cui alle lettere i) e j);

l)

mezzi di identificazione della partita;

m)

flusso di partite previsto per anno;

n)

numero previsto di partite d’inventario;

o)

quantità prevista di articoli per flusso e partite d’inventario;

p)

tipo, composizione e quantità di materie nucleari per partita (con indicazione dei dati riguardanti la partita, del peso totale di ciascun elemento di materie nucleare e della forma delle materie nucleari);

q)

caratteristiche relative alle misure di contenimento-sorveglianza.

37.

Limite complessivo di errore. Descrivere le procedure per combinare la determinazione dell’errore di misurazione individuale per ottenere il limite complessivo di errore per:

a)

le differenze speditore/destinatario;

b)

l’inventario contabile;

c)

l’inventario fisico;

d)

le materie non contabilizzate.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

38.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione).

39.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari devono essere recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come devono essere contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

40.

Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto.

ALLEGATO I-D

IMPIANTI DI RITRATTAMENTO

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari e/o dei gruppi di elementi di combustibile. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto:

a)

contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso;

b)

contenimento di alcune parti dell’impianto;

c)

itinerari delle materie nucleari;

d)

aree di immagazzinamento delle materie nucleari;

e)

principali aree di trattamento e relativi laboratori;

f)

aree prova ed esperimenti;

g)

area di immagazzinamento dei rifiuti;

h)

laboratorio di analisi.

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Parametri generali di processo

13.

Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature).

14.

Descrizione del processo (indicando anche la modifica delle forme fisiche e chimiche).

15.

Capacità nominale (in peso dei principali prodotti all’anno).

16.

Flusso di lavorazione previsto (sotto forma di programma previsionale indicante la proporzione delle varie materie di alimentazione e dei vari prodotti).

17.

Altre attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari (come le attrezzature per prove ed esperimenti).

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

18.

Descrizione delle materie principali (alimentazione, prodotto (U, Pu)]:

a)

forma chimica e fisica (per l’alimentazione, includere i tipi di elementi/gruppi di elementi di combustibile, fornire una descrizione dettagliata indicante la struttura generale e la struttura complessiva e le dimensioni complessive degli elementi/gruppi di elementi di combustibile, compresi il contenuto di materie nucleari e l’arricchimento);

b)

flusso di lavorazione, intervalli di arricchimento e contenuto di Pu (per il normale esercizio come da schema di flusso, indicando se si verifica miscelazione e/o riciclo);

c)

dimensione/flusso della partita e periodo della campagna, mezzi di identificazione della partita;

d)

inventario dell’immagazzinamento e dell’impianto (con indicazione di eventuali variazioni del flusso di lavorazione);

e)

frequenza di ricezione o spedizione (partite/unità al mese).

19.

Materiali di rifiuto (comprese le attrezzature contaminate e i rifiuti conservati). Per ciascun flusso di rifiuti, descrivere quanto segue:

a)

contributi principali (fonti);

b)

tipi di rifiuti dopo il trattamento dei rifiuti;

c)

forma chimica e fisica (liquida, solida ecc.) delle materie di alimentazione di rifiuto, dei rifiuti nell’immagazzinamento intermedio e del prodotto di rifiuto dopo il trattamento;

d)

per ciascuna materia di cui alla lettera c), contenuto di uranio e relativi intervalli di arricchimento, contenuto di plutonio;

e)

stima dei quantitativi annui, periodo di magazzinaggio;

f)

tassi di produzione di rifiuti (in % di materie in ingresso/prodotte, quantità al mese);

g)

intervallo dell’inventario di immagazzinamento e capacità massima;

h)

metodo e frequenza di recupero/scarico.

20.

Sistema di trattamento dei rifiuti (allegare diagrammi).

21.

Altre materie nucleari presenti nell’impianto e la relativa ubicazione, se del caso.

22.

Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di campionamento, i punti di misurazione del flusso e dell’inventario, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc.).

23.

Tipi, forma, intervalli di contenuto di materie nucleari (compreso l’arricchimento, se del caso), intervalli di quantità di flusso di materie nucleari per ciascuna area di manipolazione delle materie nucleari.

24.

Processi di riciclaggio (breve descrizione di tali processi indicando la fonte e la forma delle materie, metodo di immagazzinamento, inventario normale, frequenza del trattamento, durata dell’immagazzinamento temporaneo, programmi di eventuali riciclaggi esterni, metodo di misurazione del contenuto fissile delle materie riciclate).

25.

Capacità massima

a)

in fase di trattamento (all’interno dell’impianto e delle attrezzature durante il normale esercizio, indicare la quantità, l’intervallo di arricchimento, il contenuto di Pu, la forma e le ubicazioni principali ed eventuali variazioni significative nelle tempistiche e nel flusso di lavorazione; indicare il meccanismo di ritenzione dei residui previsto, ad esempio deposizione, condensazione);

b)

immagazzinaggio di materie di alimentazione e prodotti;

c)

altre ubicazioni (quantità, intervallo di arricchimento, contenuto di Pu, forma e ubicazione dell’inventario non ancora specificati).

Manipolazione delle materie nucleari

26.

Descrizione dei contenitori, degli imballaggi e dell’area di immagazzinamento.

Per materie di alimentazione, prodotti e rifiuti, descrizione del tipo e delle dimensioni dei contenitori per l’immagazzinamento e il trasporto e degli imballaggi utilizzati (compresa la capacità nominale e la capacità di esercizio normale, e il tipo di materie). Descrizione delle procedure di immagazzinamento, imballaggio, riempimento e svuotamento.

27.

Metodi e mezzi di trasferimento delle materie nucleari (descrivere anche le attrezzature utilizzate per la manipolazione di materie di alimentazione, prodotti, rifiuti).

28.

Itinerari di trasporto delle materie nucleari (con riferimento all’assetto dell’impianto).

29.

Schermatura (per l’immagazzinamento e il trasferimento).

Manutenzione dell’impianto

30.

Manutenzione, decontaminazione, evacuazione (nei casi in cui l’evacuazione e/o il campionamento non siano possibili, indicare come è misurata o calcolata la ritenzione di materie nucleari):

a)

manutenzione regolare dell’impianto;

b)

decontaminazione dell’impianto e delle attrezzature e successivo recupero di materie nucleari;

c)

evacuazione dell’impianto e delle attrezzature, compresi i mezzi per garantire che i contenitori siano vuoti;

d)

avvio e arresto dell’impianto (se diversi dal normale esercizio).

Norme in materia di protezione e sicurezza

31.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

32.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori (se estese, allegarle separatamente).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

33.

Descrizione del sistema CCMN, metodo di registrazione e comunicazione dei dati contabili e di definizione dei bilanci delle materie, frequenza degli inventari fisici, procedure di adeguamento contabile a seguito dell’inventario dell’impianto, errori ecc., secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Dati fonte (ad esempio, moduli di spedizione e ricezione, documenti di trasferimento interno, moduli di inventario fisico, registrazione iniziale delle misurazioni e schede di controllo delle misurazioni). Procedure per effettuare correzioni e rettifiche (indicando in che modo le correzioni sono autorizzate e giustificate).

b)

Ricezioni (compreso il metodo di gestione delle differenze speditore/destinatario e le successive rettifiche contabili; verifiche e misurazioni utilizzati per confermare il contenuto di materie nucleari);

c)

Spedizioni (prodotti, rifiuti).

d)

I trasferimenti ai rifiuti conservati (metodo di determinazione delle quantità, metodo e periodo previsto di immagazzinamento, possibili usi successivi dei rifiuti conservati).

e)

Scarichi nell’ambiente (metodo di determinazione delle quantità, metodo di scarico).

f)

Altre variazioni d’inventario, ad esempio trasferimenti ai rifiuti condizionati, perdite non misurate (metodo di determinazione delle quantità).

g)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, frequenza programmata, distribuzione stimata delle materie nucleari, metodi di inventario dell’esercente (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari, compreso il metodo di prova pertinente), accessibilità ed eventuale metodo di verifica per le materie nucleari, precisione prevista e accesso alle materie nucleari. In particolare, la descrizione delle procedure deve anche fornire l’approccio di base da utilizzare per effettuare l’inventario, vale a dire la pianificazione, l’organizzazione e l’esecuzione dell’inventario, la responsabilità primaria per l’inventario, evacuazione (clean-out) dei processi, la contabilità della ritenzione dei residui di processo.

h)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni). Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

i)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

34.

Caratteristiche relative alle misure di contenimento e sorveglianza (descrizione generale delle misure applicate o possibili in riferimento alla planimetria o all’assetto dell’impianto).

35.

Per ciascun punto di misurazione del flusso e dell’inventario, nonché per i punti di campionamento delle aree di responsabilità, indicare le informazioni seguenti, se del caso:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazione d’inventario previsti in tale punto di misurazione e possibilità di utilizzare tale punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

c)

forma fisica e chimica delle materie nucleari (compresi intervallo di arricchimento, contenuto di Pu e descrizione dei materiali di incamiciatura);

d)

contenitori, imballaggi e metodo di immagazzinamento delle materie nucleari;

e)

procedura e attrezzature utilizzate per il campionamento (compreso il numero di campioni prelevati, la frequenza e i criteri di scarto);

f)

metodo o metodi e attrezzature di misurazione/analisi utilizzati e relativa precisione;

g)

fonte e livello di errori casuali e sistematici per alimentazione, prodotto, scarti, rifiuti (peso, volume, campionamento, analisi);

h)

tecniche di calcolo e di propagazione dell’errore;

i)

tecnica e frequenza di taratura delle attrezzature utilizzate, e standard utilizzati;

j)

programma per la valutazione regolare della precisione del peso, del volume, delle tecniche di campionamento e di analisi e dei metodi di misurazione;

k)

programma di valutazione statistica dei dati di cui alle lettere i) e j);

l)

mezzi di identificazione della partita;

m)

flusso di partite previsto per anno;

n)

numero previsto di partite d’inventario;

o)

quantità prevista di articoli per flusso e partite d’inventario;

p)

tipo, composizione e quantità di materie nucleari per partita (con indicazione dei dati riguardanti la partita, del peso totale di ciascun elemento di materie nucleare e della forma delle materie nucleari);

q)

caratteristiche relative alle misure di contenimento-sorveglianza.

36.

Limite complessivo di errore. Descrivere le procedure per combinare la determinazione dell’errore di misurazione individuale per ottenere il limite complessivo di errore per:

a)

le differenze speditore/destinatario;

b)

l’inventario contabile;

c)

l’inventario fisico;

d)

le materie non contabilizzate.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

37.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione).

38.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari devono essere recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come devono essere contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

39.

Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto.

ALLEGATO I-E

IMPIANTI DI ARRICCHIMENTO ISOTOPICO

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso)

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari e/o dei gruppi di elementi di combustibile. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto:

a)

contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso;

b)

contenimento di alcune parti dell’impianto;

c)

itinerari delle materie nucleari;

d)

aree di immagazzinamento delle materie nucleari;

e)

principali aree di trattamento e relativi laboratori;

f)

aree prova ed esperimenti;

g)

area di immagazzinamento dei rifiuti;

h)

laboratorio di analisi.

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Parametri generali di processo

13.

Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature).

14.

Descrizione del processo (identificando i punti di campionamento e i punti-chiave di misurazione, ABM, ubicazioni d’inventario).

15.

Capacità nominale (flusso di lavorazione e consumo di energia).

16.

Flusso di lavorazione previsto (sotto forma di programma previsionale indicante la proporzione delle varie materie di alimentazione e dei vari prodotti).

17.

Altre attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari (come le attrezzature per prove ed esperimenti).

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

18.

Descrizione delle materie principali (alimentazione, prodotto, residui):

a)

forma chimica e fisica;

b)

flusso di lavorazione e intervalli di arricchimento (per il normale esercizio come da schema di flusso, indicando se si verifica miscelazione e/o riciclo);

c)

dimensione/flusso della partita e periodo della campagna;

d)

capacità massima come concentrazione del prodotto principale (uranio naturale come materia di alimentazione);

e)

inventario di immagazzinamento;

f)

frequenza di ricezione o spedizione.

19.

Materiali di rifiuto:

a)

fonte e forma (indicare da dove provengono principalmente; liquida o solida; gamma di componenti; intervallo di arricchimento; inserire le attrezzature contaminate);

b)

intervallo dell’inventario di immagazzinamento, metodo e frequenza di recupero/scarico.

20.

Descrizioni dei contenitori e dell’area di immagazzinamento.

21.

Scarichi nell’ambiente, rifiuti condizionati e rifiuti conservati come % delle materie in ingresso.

22.

Inventario in fase di trattamento (all’interno dell’impianto e delle attrezzature durante il normale esercizio; indicare la quantità, la forma, l’ubicazione principale nonché le principali e le eventuali variazioni significative in termini di tempistiche o flusso di lavorazione).

Manutenzione dell’impianto

23.

Manutenzione, decontaminazione, evacuazione:

a)

manutenzione regolare dell’impianto;

b)

decontaminazione dell’impianto e delle attrezzature e successivo recupero di materie nucleari;

c)

evacuazione dell’impianto e delle attrezzature, compresi i mezzi per garantire che i contenitori siano vuoti.

Norme in materia di protezione e sicurezza

24.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

25.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori (se estese, allegarle separatamente).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

26.

Descrizione del sistema CCMN, metodo di registrazione e comunicazione dei dati contabili e di definizione dei bilanci delle materie, frequenza degli inventari fisici, procedure di adeguamento contabile a seguito dell’inventario dell’impianto, errori ecc., secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Dati fonte (ad esempio, moduli di spedizione e ricezione, documenti di trasferimento interno, moduli di inventario fisico, registrazione iniziale delle misurazioni e schede di controllo delle misurazioni). Procedure per effettuare correzioni e rettifiche (indicando in che modo le correzioni sono autorizzate e giustificate).

b)

Ricezioni (compreso il metodo di gestione delle differenze speditore/destinatario e le successive rettifiche contabili; verifiche e misurazioni utilizzati per confermare il contenuto di materie nucleari);

c)

Spedizioni (prodotti, rifiuti).

d)

I trasferimenti ai rifiuti conservati (metodo di determinazione delle quantità, metodo e periodo previsto di immagazzinamento, possibili usi successivi dei rifiuti conservati).

e)

Scarichi nell’ambiente (metodo di determinazione delle quantità, metodo di scarico).

f)

Altre variazioni d’inventario, ad esempio trasferimenti ai rifiuti condizionati, perdite non misurate (metodo di determinazione delle quantità).

g)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, frequenza programmata, distribuzione stimata delle materie nucleari, metodi di inventario dell’esercente (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari, compreso il metodo di prova pertinente), accessibilità ed eventuale metodo di verifica per le materie nucleari, precisione prevista e accesso alle materie nucleari. In particolare, la descrizione delle procedure deve anche fornire l’approccio di base da utilizzare per effettuare l’inventario, vale a dire la pianificazione, l’organizzazione e l’esecuzione dell’inventario, la responsabilità primaria per l’inventario, evacuazione (clean-out) dei processi, la contabilità della ritenzione dei residui di processo.

h)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni). Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

i)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

27.

Caratteristiche relative alle misure di contenimento e sorveglianza (descrizione generale delle misure applicate o possibili in riferimento alla planimetria o all’assetto dell’impianto).

28.

Per ciascun punto-chiave di misurazione fornire le informazioni seguenti, se del caso:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazione d’inventario previsti in tale punto di misurazione e possibilità di utilizzare tale punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

c)

forma chimica e fisica delle materie;

d)

procedura e attrezzature utilizzate per il campionamento;

e)

metodo e attrezzature di misurazione/analisi utilizzati;

f)

fonte e livello di errori casuali e sistematici (a livello di peso, volume, campionamento, analisi);

g)

tecnica di calcolo e di propagazione dell’errore;

h)

tecnica e frequenza di taratura delle attrezzature utilizzate;

i)

programma per la valutazione regolare della precisione del peso, del volume, delle tecniche di campionamento e dei metodi di misurazione;

j)

programma di valutazione statistica dei dati di cui alle lettere h) e i).

29.

Limite complessivo di errore. Descrivere le procedure per combinare la determinazione dell’errore di misurazione individuale per ottenere il limite complessivo di errore per:

a)

le differenze speditore/destinatario;

b)

l’inventario contabile;

c)

l’inventario fisico;

d)

le materie non contabilizzate.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

30.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione).

31.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari devono essere recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come devono essere contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

32.

Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto.

ALLEGATO I-F

IMPIANTI DI RICERCA E SVILUPPO (R&S)

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto:

a)

identificazione delle aree principali (contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso);

b)

aree di immagazzinamento delle materie nucleari;

c)

area di immagazzinamento dei rifiuti;

d)

itinerari delle materie nucleari;

e)

area prove ed esperimenti, laboratori.

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Dati generali sull’impianto

13.

Descrizione dell’impianto (con indicazione delle aree di responsabilità).

14.

Inventario totale stimato per ubicazione e per categoria.

15.

Flusso di lavorazione annuo previsto per categoria.

16.

Descrizione dell’uso delle materie nucleari.

17.

Attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE

Descrizione delle materie nucleari

18.

Tipi principali di unità di contabilità da gestire nell’impianto.

19.

Descrivere, mediante schema o altro mezzo, tutte le materie nucleari per ciascuna area di responsabilità, indicando:

a)

forma chimica e fisica (con la descrizione dei materiali di incamiciatura);

b)

intervallo di arricchimento e contenuto di Pu;

c)

peso nominale stimato delle materie nucleari.

20.

Materiali di rifiuto:

a)

fonte e forma (indicare da dove provengono principalmente; liquida o solida; gamma di componenti, intervallo di arricchimento e contenuto di Pu, comprese le attrezzature contaminate);

b)

quantitativi nelle aree di immagazzinamento e in altre ubicazioni;

c)

metodo e frequenza di recupero/scarico.

21.

Altre materie nucleari, non menzionate in precedenza, e relativa ubicazione.

22.

Mezzi di identificazione delle materie nucleari.

23.

Intervallo dei livelli di radiazione nelle ubicazioni delle materie nucleari (intensità di dose in punti specifici).

Flusso delle materie nucleari

24.

Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di misurazione, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc., per fini propri dell’esercente).

25.

Tipi, forma e intervallo delle quantità di materie nucleari nelle aree operative, nell’area di immagazzinamento e in altre ubicazioni (dati medi per ciascuna ubicazione).

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari (per ciascuna area di responsabilità)

26.

Descrizione di ogni area di immagazzinamento delle materie nucleari (con indicazione della capacità, dell’inventario e del flusso di lavorazione previsti ecc.).

27.

Quantità massima di materie nucleari da trattare nelle aree di responsabilità.

28.

Modifica della forma fisica/chimica durante l’esercizio.

29.

Trasferimento delle materie nucleari.

30.

Frequenza di ricezione e spedizione.

31.

Attrezzature per il trasferimento delle materie nucleari (se del caso).

32.

Descrizione dei contenitori usati per l’immagazzinamento e la manipolazione.

33.

Itinerari delle materie nucleari.

34.

Schermatura (per l’immagazzinamento e il trasferimento).

Norme in materia di protezione e sicurezza

35.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

36.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

37.

Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Descrizione del sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili, compreso il metodo di registrazione dei dati contabili e di determinazione del bilancio materie.

b)

Principali variazioni d’inventario

Descrizione delle variazioni d’inventario tipiche, ad esempio le ricezioni (compreso il metodo di gestione delle differenze speditore/destinatario e successive rettifiche contabili), le spedizioni e le variazioni d’inventario relative ai rifiuti, compresa una descrizione del modo in cui tali variazioni sono determinate. Devono essere identificati i dati operativi e i dati fonte corrispondenti (ad esempio, moduli di ricezione e di spedizione, registrazione iniziale delle misurazioni e schede di controllo delle misurazioni).

c)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, della frequenza programmata, dei metodi di inventario dell’esercente (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari), compresi i metodi di prova pertinenti e la precisione prevista, l’accesso alle materie nucleari, i possibili metodi per la verifica fisica delle materie nucleari fresche e irradiate.

d)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni).

Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

e)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

38.

Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.).

39.

Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazione d’inventario previsti;

c)

possibilità di utilizzare questo punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

d)

forma fisica e chimica delle materie nucleari (con descrizione dei materiali di incamiciatura);

e)

contenitori delle materie nucleari, imballaggi;

f)

procedura e attrezzature utilizzate per il campionamento;

g)

metodo o metodi e attrezzature di misurazione utilizzati;

h)

fonte e livello di errori casuali e sistematici (a livello di peso, volume, campionamento, prove non distruttive);

i)

tecnica e frequenza di taratura delle attrezzature utilizzate;

j)

metodo di conversione dei dati fonte in dati riguardanti la partita;

k)

mezzi di identificazione della partita;

l)

flusso di partite previsto per anno;

m)

numero previsto di partite d’inventario;

n)

quantità prevista di articoli per flusso;

o)

tipo, composizione e quantità di materie nucleari per partita, peso totale delle materie nucleari nell’articolo, composizione isotopica se del caso e forma delle materie nucleari.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

40.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione).

41.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari saranno recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come saranno contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

42.

Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto.

ALLEGATO I-G

IMPIANTI DI IMMAGAZZINAMENTO

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto:

a)

identificazione delle aree principali (contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso);

b)

aree di immagazzinamento delle materie nucleari;

c)

area di immagazzinamento dei rifiuti;

d)

itinerari delle materie nucleari;

e)

area prove ed esperimenti, laboratori.

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Dati generali sull’immagazzinamento

13.

Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature per ogni area di immagazzinamento).

14.

Capacità nominale.

15.

Flusso di lavorazione e inventario annui previsti.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE

Descrizione delle materie nucleari

16.

Descrizione dell’uso delle materie nucleari.

17.

Descrivere, mediante schema o altro mezzo, tutte le materie nucleari esistenti nell’impianto, indicando:

a)

tutti i tipi di articoli trattati presso l’impianto;

b)

la composizione chimica e i principali componenti delle leghe;

c)

la forma e le dimensioni;

d)

intervallo di arricchimento e contenuto di Pu;

e)

il peso nominale delle materie nucleari, con le tolleranze nominali;

f)

i materiali di incamiciatura;

g)

i metodi di identificazione degli articoli;

h)

intervallo dei livelli di radiazione nell’ubicazione delle materie nucleari (intensità di dose in ubicazioni specifiche).

Flusso delle materie nucleari

18.

Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di misurazione, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc., per fini propri dell’esercente).

Ubicazione e manipolazione delle materie nucleari

19.

Descrizione di ciascuna area di immagazzinamento delle materie nucleari (ubicazioni d’inventario).

20.

Intervallo previsto degli inventari di materie nucleari in ciascuna area di immagazzinamento.

21.

Metodo di posizionamento delle materie nucleari nell’area di immagazzinamento.

22.

Itinerari e attrezzature utilizzati per la manipolazione e la movimentazione delle materie nucleari.

23.

Frequenza di ricezione e spedizione.

24.

Contenitori per l’immagazzinamento e/o il trasporto delle materie nucleari e schermatura;

Norme in materia di protezione e sicurezza

25.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

26.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

27.

Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Descrizione del sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili, compreso il metodo di registrazione dei dati contabili e di determinazione del bilancio materie.

b)

Principali variazioni d’inventario

Descrizione delle variazioni d’inventario tipiche, ad esempio le ricezioni (compreso il metodo di gestione delle differenze speditore/destinatario e successive rettifiche contabili), le spedizioni e le variazioni d’inventario relative ai rifiuti, compresa una descrizione del modo in cui tali variazioni sono determinate. Devono essere identificati i registri operativi e i dati fonte corrispondenti (ad esempio, moduli di ricezione e di spedizione, registrazione iniziale delle misurazioni e schede di controllo delle misurazioni).

c)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, della frequenza programmata, dei metodi di inventario dell’esercente (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari), compresi i metodi di prova pertinenti e la precisione prevista, l’accesso alle materie nucleari, i possibili metodi per la verifica fisica delle materie nucleari fresche e irradiate.

d)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni).

Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

e)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

28.

Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.).

29.

Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazioni d’inventario previsti;

c)

possibilità di utilizzare questo punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

d)

forma fisica e chimica delle materie nucleari;

e)

contenitori delle materie nucleari;

f)

procedure e attrezzature utilizzate per il campionamento;

g)

metodi e attrezzature di misurazione;

h)

fonte e livello di errori casuali e sistematici (a livello di peso, volume, campionamento, prove non distruttive);

i)

tecnica e frequenza di taratura delle attrezzature utilizzate;

j)

metodo di conversione dei dati fonte in dati riguardanti la partita;

k)

mezzi di identificazione della partita;

l)

flusso di partite previsto per anno;

m)

numero previsto di partite d’inventario con relativa capacità di immagazzinamento;

n)

quantità prevista di articoli per flusso;

o)

tipo, composizione e quantità di materie nucleari per partita, peso stimato di ciascun elemento di materie nucleari, composizione isotopica se del caso e forma delle materie nucleari.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

30.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione).

31.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari saranno recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come saranno contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

32.

Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto.

ALLEGATO I-H

IMPIANTI DI TRATTAMENTO, IMMAGAZZINAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione, fuori esercizio (solo per impianti di smaltimento)].

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto:

a)

contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso;

b)

itinerari delle materie nucleari;

c)

aree di immagazzinamento dei rifiuti;

d)

aree di smaltimento dei rifiuti;

e)

principali aree di trattamento e relativi laboratori;

f)

aree prova ed esperimenti;

g)

laboratorio di analisi.

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Parametri generali di processo

13.

Descrizione dell’impianto (con indicazione delle principali attrezzature).

14.

Descrizione del processo (indicando anche la modifica delle forme fisiche e chimiche).

15.

Capacità nominale (in peso dei principali prodotti all’anno).

16.

Flusso di lavorazione previsto (sotto forma di programma previsionale indicante la proporzione delle varie materie di alimentazione e dei vari prodotti).

17.

Altre attrezzature importanti che utilizzano, producono o trattano materie nucleari (come le attrezzature per prove ed esperimenti).

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA CONTABILITÀ DELLE MATERIE, AL CONTENIMENTO E ALLA SORVEGLIANZA

Descrizione delle materie nucleari

18.

Descrizione delle materie principali:

a)

forme chimiche e fisiche (compresi il contenuto di materie nucleari e l’arricchimento);

b)

dimensione/flusso della partita e periodo della campagna, mezzi di identificazione della partita;

c)

aree di immagazzinamento delle materie nucleari e inventario dell’impianto (con indicazione di eventuali variazioni del flusso di lavorazione);

d)

frequenza di ricezione o spedizione (partite/unità al mese).

19.

Altre materie nucleari presenti nell’impianto e la relativa ubicazione, se del caso.

20.

Schema di flusso per le materie nucleari (indicante i punti di campionamento, i punti di misurazione del flusso e dell’inventario, le aree di responsabilità, le ubicazioni d’inventario ecc.).

21.

Tipi, forma, intervalli di contenuto di materie nucleari (compreso l’arricchimento, se del caso), intervalli di quantità di flusso di materie nucleari per ciascuna area di manipolazione delle materie nucleari.

Manipolazione delle materie nucleari

22.

Descrizione dei contenitori, degli imballaggi e dell’area di immagazzinamento.

23.

Metodi e mezzi di trasferimento delle materie nucleari (descrivere anche le attrezzature utilizzate).

24.

Itinerari di trasporto delle materie nucleari (con riferimento all’assetto dell’impianto).

25.

Schermatura (per l’immagazzinamento e il trasferimento).

Manutenzione dell’impianto

26.

Manutenzione, decontaminazione, evacuazione (nei casi in cui l’evacuazione e/o il campionamento non siano possibili, indicare come è misurata o calcolata la ritenzione di materie nucleari):

a)

manutenzione regolare dell’impianto;

b)

decontaminazione dell’impianto e delle attrezzature e successivo recupero di materie nucleari;

c)

evacuazione dell’impianto e delle attrezzature, compresi i mezzi per garantire che i contenitori siano vuoti;

d)

avvio e arresto dell’impianto (se diversi dal normale esercizio).

Norme in materia di protezione e sicurezza

27.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

28.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori (se estese, allegarle separatamente).

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

29.

Descrizione del sistema CCMN, metodo di registrazione e comunicazione dei dati contabili e di definizione dei bilanci delle materie, frequenza degli inventari fisici, procedure di adeguamento contabile a seguito dell’inventario dell’impianto, errori ecc., secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Dati fonte (ad esempio, moduli di spedizione e ricezione, documenti di trasferimento interno, moduli di inventario fisico, registrazione iniziale delle misurazioni e schede di controllo delle misurazioni). Procedure per effettuare correzioni e rettifiche (indicando in che modo le correzioni sono autorizzate e giustificate).

b)

Ricezioni (compreso il metodo di gestione delle differenze speditore/destinatario e le successive rettifiche contabili; verifiche e misurazioni utilizzati per confermare il contenuto di materie nucleari).

c)

Spedizioni (prodotti, rifiuti).

d)

I trasferimenti ai rifiuti conservati (metodo di determinazione delle quantità, metodo e periodo previsto di immagazzinamento, possibili usi successivi dei rifiuti conservati).

e)

Scarichi nell’ambiente (metodo di determinazione delle quantità, metodo di scarico).

f)

Altre variazioni d’inventario, ad esempio trasferimenti ai rifiuti condizionati, perdite non misurate (metodo di determinazione delle quantità).

g)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, frequenza programmata, distribuzione stimata delle materie nucleari, metodi di inventario dell’esercente (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari, compreso il metodo di prova pertinente), accessibilità ed eventuale metodo di verifica per le materie nucleari, precisione prevista e accesso alle materie nucleari. In particolare, la descrizione delle procedure deve anche fornire l’approccio di base da utilizzare per effettuare l’inventario, vale a dire la pianificazione, l’organizzazione e l’esecuzione dell’inventario, la responsabilità primaria per l’inventario, evacuazione (clean-out) dei processi, la contabilità della ritenzione dei residui di processo.

h)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni). Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

i)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

30.

Per ciascun punto di misurazione del flusso e dell’inventario, nonché per i punti di campionamento delle aree di responsabilità, indicare le informazioni seguenti, se del caso:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazione d’inventario previsti in tale punto di misurazione e possibilità di utilizzare tale punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

c)

forma chimica e fisica delle materie;

d)

procedura e attrezzature utilizzate per il campionamento;

e)

metodo e attrezzature di misurazione/analisi utilizzati;

f)

fonte e livello di errori casuali e sistematici (a livello di peso, volume, campionamento, analisi);

g)

tecnica di calcolo e di propagazione dell’errore;

h)

tecnica e frequenza di taratura delle attrezzature utilizzate;

i)

programma per la valutazione regolare della precisione del peso, del volume, delle tecniche di campionamento e dei metodi di misurazione;

j)

programma di valutazione statistica dei dati di cui alle lettere h) e i).

31.

Limite complessivo di errore. Descrivere le procedure per combinare la determinazione dell’errore di misurazione individuale per ottenere il limite complessivo di errore per:

a)

le differenze speditore/destinatario;

b)

l’inventario contabile;

c)

l’inventario fisico;

d)

le materie non contabilizzate.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

32.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione).

33.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari saranno recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come saranno contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

34.

Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto.

ALLEGATO I-J

IMPIANTI DI INCAPSULAMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice ABM (una volta attribuito).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto, comprese piante e sezioni:

a)

identificazione delle aree principali (contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso);

b)

itinerari delle materie nucleari, dei fusti per lo smaltimento e dei contenitori per il combustibile esaurito;

c)

aree di immagazzinamento delle materie nucleari e dei fusti per lo smaltimento;

d)

area di immagazzinamento dei rifiuti;

e)

principali aree di trattamento e relativi laboratori;

f)

area prove ed esperimenti, laboratori di analisi, se del caso;

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Dati generali sull’impianto

13.

Descrizione del processo e delle ubicazioni, indicando:

a)

tutte le fasi del processo;

b)

tutte le aree di ricezione, spedizione, processo e immagazzinamento.

14.

Descrizione del processo, compreso lo schema di flusso del processo.

15.

Capacità nominale.

16.

Flusso di lavorazione e inventario annui previsti delle aree di immagazzinamento e di processo.

17.

Principali attrezzature utilizzate nell’impianto, comprese le apparecchiature di sorveglianza e misurazione, anche a fini di prove ed esperimenti.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE NUCLEARI

Descrizione e flusso delle materie nucleari

18.

Descrizione delle materie nucleari:

a)

tipi principali di materie nucleari e di unità di contabilità da gestire nell’impianto;

b)

forma fisica (meccanica), incamiciatura e dimensioni complessive dei gruppi di elementi di combustibile esaurito;

c)

forma fisica (meccanica), dimensioni complessive e capacità dei fusti per lo smaltimento;

d)

forma fisica, dimensioni complessive e capacità di altri tipi di contenitori e imballaggi;

e)

mezzi di identificazione della partita e dell’articolo, dimensioni della partita, flusso e periodo della campagna;

f)

intervallo dei pesi iniziali dei metalli pesanti e arricchimento iniziale dei gruppi di elementi di combustibile;

g)

intervallo dei tassi di combustione del combustibile esaurito, tempi di raffreddamento e contenuti di Pu dei gruppi di elementi di combustibile;

h)

intervallo dei livelli di radiazione nelle aree di immagazzinamento e di processo delle materie nucleari (intensità di dose);

i)

intervallo dei livelli di radiazione e di calore all’esterno dei contenitori di trasporto e di smaltimento (intensità di dose e temperature).

19.

Altre materie nucleari presenti nell’impianto oltre al combustibile esaurito (tipo, forma, quantità e ubicazione).

20.

Flusso delle materie nucleari:

a)

schema di flusso e rappresentazioni;

b)

punti di misurazione del flusso e dell’inventario, aree di responsabilità, ubicazioni d’inventario;

c)

frequenza di ricezione e spedizione.

21.

Quantità di flusso di materie nucleari per ciascuna area di manipolazione delle materie nucleari, compresi l’intervallo e le quantità massime di materie nucleari:

a)

aree di ricezione e di spedizione;

b)

area di processo (ossia cella di manipolazione);

c)

area di immagazzinamento;

d)

altre ubicazioni.

22.

Intervallo nominale degli inventari di materie nucleari in ciascuna area di immagazzinamento e di processo.

Manipolazione delle materie nucleari

23.

Descrizione del contenitore, del fusto e dell’imballaggio in cui sono trasportate le materie nucleari (compresi dimensioni, modello, progettazione del canestro interno, materiale utilizzato, capacità, chiusura ecc.). Inserire riferimenti agli schemi, se disponibili.

24.

Descrizione di ciascuna area di immagazzinamento e di processo delle materie nucleari.

25.

Schermatura in diverse aree di processo, immagazzinamento e trasferimento.

26.

Metodi e mezzi di manipolazione e trasporto delle materie nucleari e dei contenitori per il trasporto nelle aree di processo e di immagazzinamento.

27.

Itinerari di trasporto delle materie nucleari, dei contenitori e dei fusti, con riferimento all’assetto dell’impianto.

28.

Manutenzione e decontaminazione:

a)

manutenzione ordinaria dell’impianto;

b)

decontaminazione dell’impianto e delle attrezzature.

Norme in materia di protezione e sicurezza

29.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

30.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

31.

Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Descrizione del sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili, compreso il metodo di registrazione dei dati contabili e di determinazione del bilancio materie.

b)

Principali variazioni d’inventario

Descrizione delle variazioni d’inventario tipiche, ad esempio le ricezioni (compreso il metodo di gestione delle rettifiche contabili, le verifiche e le misurazioni utilizzati per confermare gli articoli di combustibile esaurito), la modifica della partita, le spedizioni di fusti per lo smaltimento e altre materie nucleari (compresi i rifiuti), compresa una descrizione del modo in cui tali variazioni sono determinate. Devono essere identificati i registri operativi e i dati fonte corrispondenti (ad esempio, moduli di ricezione e di spedizione);

c)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, metodo di inventario dell’esercente, frequenza programmata, distribuzione stimata delle materie nucleari, accessibilità e metodo di verifica.

d)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni).

Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

h)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

32.

Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.).

33.

Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazioni d’inventario previsti e possibilità di utilizzare tale punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

c)

forma fisica e chimica delle materie nucleari;

d)

contenitori delle materie nucleari;

e)

procedure e attrezzature utilizzate per il campionamento;

f)

metodi e attrezzature di misurazione utilizzati, compresa la misurazione delle radiazioni nella cella di manipolazione;

g)

fonte e livello di precisione;

h)

tecnica e frequenza di taratura delle attrezzature utilizzate;

i)

metodo di conversione dei dati fonte in dati riguardanti la partita;

j)

mezzi di identificazione della partita;

k)

flusso di partite previsto per anno;

l)

numero previsto di partite d’inventario;

m)

quantità prevista di articoli per flusso;

n)

tipo, composizione e quantità di materie nucleari per partita, peso totale di ciascun elemento di materie nucleari, composizione isotopica se del caso e forma delle materie nucleari.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

34.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione).

35.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue:

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari saranno recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come saranno contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

36.

Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie per il controllo di sicurezza dell’impianto.

ALLEGATO I-K

DEPOSITI GEOLOGICI

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (solo caratteristiche principali).

6.

Tipo di impianto e suo scopo.

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, in fase post-esercizio).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Modalità di esercizio normale (sistema di turni adottato, date approssimative dei periodi di esercizio nel corso dell’anno ecc.).

10.

Assetto della zona (disegno planimetrico dell’impianto, confini, edifici, strade, fiumi, ferrovie ecc.).

11.

Assetto dell’impianto, compresi relativi schemi:

a)

identificazione delle aree principali (contenimento strutturale, recinzioni e strade di accesso);

b)

itinerari delle materie nucleari, dei fusti per lo smaltimento;

c)

aree di immagazzinamento delle materie nucleari, dei fusti per lo smaltimento;

d)

area di smaltimento;

e)

strade di accesso principali per veicoli e personale e pozzi di aerazione (comprese le dimensioni dei pozzi e dei condotti di aerazione);

f)

gallerie di accesso e di smaltimento;

g)

area prove ed esperimenti, laboratori di analisi, se del caso;

h)

descrizione della zona soggetta a restrizioni e delle altre aree controllate istituite intorno al deposito.

12.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

Dati generali sull’impianto

13.

Descrizione dei dati geologici:

a)

informazioni sulla geologia che ospita il deposito geologico (prove e conclusioni sull’integrità della formazione geologica in cui avviene lo smaltimento);

b)

sistemi di monitoraggio delle attività di scavo (indicando tra l’altro tipologia, ubicazione esatta e profondità dei sensori; altri sistemi di monitoraggio, compreso il monitoraggio della sicurezza; altre attrezzature, comprese le attrezzature per prove ed esperimenti);

c)

informazioni sulla progettazione delle aree in superficie (tra cui ricezione, immagazzinamento e preparazione dei fusti per lo smaltimento);

d)

informazioni sulla progettazione dell’area sotterranea del deposito geologico (tra cui assetto, porte di isolamento, misure per rafforzare o stabilizzare le pareti e i soffitti degli scavi; dimensioni e caratteristiche dei pozzi e dei condotti di aerazione ecc.);

e)

informazioni sulle vie di accesso del personale e delle materie; fornitura di servizi di pubblica utilità; aree per la ricezione e l’immagazzinamento dei fusti per lo smaltimento.

14.

Descrizione del processo, comprese le operazioni in superficie e sotterranee, lo scavo di rampe, gallerie e pozzi, la rimozione di materiale di scavo, la preparazione, il trasporto e l’immagazzinamento dei fusti e il riempimento e la chiusura delle gallerie, con un programma indicativo dei diversi processi.

15.

Capacità nominale.

16.

Piano di smaltimento annuale previsto.

17.

Principali attrezzature utilizzate nell’impianto, compresi i carichi di peso massimo del veicolo per il trasporto dei fusti.

STRUTTURAZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO, COMPRESI I DATI RELATIVI ALL’USO E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE MATERIE NUCLEARI

Descrizione e flusso delle materie nucleari

18.

Descrizione delle materie nucleari:

a)

tipi di materie nucleari, comprese, se del caso, altre materie nucleari presenti nell’impianto oltre al combustibile esaurito (tipo, forma, quantità e ubicazione);

b)

tipi di altre materie radioattive presenti nell’impianto;

c)

tipi di unità di responsabilità (ad esempio fusti per lo smaltimento e altri contenitori) da manipolare nell’impianto;

d)

aspetto, mezzi di identificazione, e dimensioni complessive delle unità di responsabilità;

e)

numero di gruppi di elementi di combustibile o quantità di altre materie nucleari per fusto di smaltimento o altro contenitore;

f)

quantità di altre materie radioattive per fusto di smaltimento o altro contenitore;

g)

numero di fusti per lo smaltimento o altri contenitori per veicolo o contenitore usato per il trasporto;

h)

intervallo di peso delle materie nucleari per fusto di smaltimento o altro contenitore;

i)

intervallo dei livelli di radiazione e di calore all’esterno dei fusti e/o contenitori per lo smaltimento (intensità di dose in superficie e a una distanza di 1 metro, e temperature).

19.

Flusso delle materie nucleari:

a)

schema di flusso;

b)

punti di misurazione del flusso e dell’inventario, aree di responsabilità, ubicazioni d’inventario;

c)

frequenza di ricezione delle unità contabili e dei trasferimenti sottoterra;

d)

itinerari e collocazione dei fusti per lo smaltimento o di altri contenitori.

20.

Intervallo di progetto degli inventari di materie nucleari in ciascuna area di immagazzinamento.

Esercizio dell’impianto e manipolazione delle materie nucleari

21.

Descrizione del contenitore, del fusto e dell’imballaggio in cui sono trasportate le materie nucleari (compresi dimensioni, progetto, progettazione del canestro interno, materiale utilizzato, capacità, chiusura ecc.). Inserire riferimenti agli schemi, se disponibili.

22.

Schermatura in diverse aree di immagazzinamento e trasferimento.

23.

Metodi e mezzi di manipolazione e trasferimento delle materie nucleari e dei fusti nelle aree di immagazzinamento e di deposito, compresa la descrizione del veicolo di trasferimento.

24.

Itinerari di trasporto delle materie nucleari con riferimento all’assetto dell’impianto.

25.

Descrizione di ciascuna area di immagazzinamento delle materie nucleari.

26.

Metodo di posizionamento delle materie nucleari nelle aree di immagazzinamento.

27.

Metodo di collocazione delle materie nucleari e di riempimento.

28.

Descrizione e numero dell’area di deposito delle materie nucleari e della galleria di smaltimento.

29.

Descrizione delle attività e dei settori di manutenzione.

Norme in materia di protezione e sicurezza

30.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

31.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza ai fini del controllo di conformità degli ispettori.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

32.

Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Descrizione del sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili, compreso il metodo di registrazione dei dati contabili e di determinazione del bilancio materie.

b)

Principali variazioni d’inventario

Descrizione delle variazioni d’inventario tipiche, ad esempio le ricezioni (compreso il metodo di gestione delle rettifiche contabili, le verifiche utilizzate) e le spedizioni di fusti per lo smaltimento, se avvenute, e i trasferimenti, se del caso. Devono essere identificati i registri operativi e i dati fonte corrispondenti, ad esempio, moduli di ricezione e di spedizione.

c)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, metodo di inventario dell’esercente, frequenza programmata, distribuzione stimata delle materie nucleari, accessibilità e metodo di verifica.

d)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni).

Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

e)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

33.

Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o possibili (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.).

34.

Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie (ad esempio area di immagazzinamento, galleria di deposito), fornire, se del caso, le informazioni seguenti:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo, identificazione;

b)

tipi di variazioni d’inventario previsti e possibilità di utilizzare tale punto di misurazione per effettuare l’inventario fisico;

c)

attrezzature utilizzate per la manipolazione e il trasferimento;

d)

metodi e attrezzature di verifica utilizzati;

e)

mezzi di identificazione della partita;

f)

numero di partite d’inventario e flusso per anno previsti.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

35.

Altre informazioni facoltative che l’esercente ritiene necessarie. Possono comprendere, tra l’altro:

informazioni supplementari sulla geologia che ospita il deposito geologico (comprese stratificazione geologica; geochimica; geofisica; identificazione dei radionuclidi presenti nell’ambiente del deposito);

attività che caratterizzano il deposito geologico (ad esempio scavi sotterranei e attività esplorative).

ALLEGATO I-L

LOCALITÀ ESTERNA AGLI IMPIANTI (LOF)

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (caratteristiche principali).

6.

Scopo (uso previsto delle materie nucleari).

7.

Stato attuale (ad esempio in costruzione, in esercizio, chiuso e/o in fase di disattivazione).

8.

Assetto dell’area (indicante l’ubicazione dell’impianto, strade di accesso, fiumi, ferrovie ecc.).

9.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

10.

Categorie di materie nucleari utilizzate nell’impianto.

11.

Descrizione delle materie nucleari:

a)

per ciascuna categoria descrivere i lotti e gli articoli tipici;

b)

forma chimica e fisica;

c)

intervallo di arricchimento e contenuto di Pu;

d)

quantità di materie nucleari solitamente conservate in un’ubicazione / per categoria.

12.

Mezzi di identificazione delle materie nucleari.

13.

Intervallo dei livelli di radiazione nelle ubicazioni delle materie nucleari (intensità di dose in ubicazioni specifiche) (se pertinente).

14.

Descrizione dei contenitori principali usati per il trasporto, l’immagazzinamento e la manipolazione.

15.

Attrezzature per il trasferimento delle materie nucleari.

Norme in materia di protezione e sicurezza

16.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

17.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

18.

Il sistema CCMN deve essere descritto includendo una descrizione delle procedure per il sistema di contabilità e controllo delle materie nucleari, comprese le procedure per l’effettuazione dell’inventario fisico (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari). L’ubicazione di ogni articolo/partita dichiarato o dichiarata deve essere identificabile sulla base dell’elenco degli articoli d’inventario e della situazione dell’inventario fisico, così come sulla base dei registri operativi e contabili.

19.

Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere ecc.).

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

20.

Qualsiasi altra informazione che l’esercente ritenga necessaria per l’applicazione del controllo di sicurezza.

ALLEGATO I-M

LOCALITÀ NAZIONALE ESTERNA AGLI IMPIANTI (LOF NAZIONALE)

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO / DEGLI IMPIANTI E DELLE MATERIE NUCLEARI

1.

Nome, indirizzo postale, e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono dell’entità (ad esempio l’autorità) responsabile della LOF nazionale.

Indicare il codice ABM (una volta attribuito).

2.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Elenco dei diversi impianti appartenenti alla LOF nazionale. È necessario un numero di identificazione unico per l’identificazione di ciascun impianto.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

4.

Descrizione delle modalità di ripartizione delle responsabilità tra le autorità responsabili e i singoli piccoli detentori ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 10 e 11.

5.

Descrizione delle procedure per il sistema di contabilità e controllo delle materie nucleari, comprese le procedure per l’effettuazione dell’inventario fisico (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari). Il detentore di ogni articolo/partita dichiarato o dichiarata deve essere identificabile sulla base dell’elenco degli articoli d’inventario e della situazione dell’inventario fisico.

Inoltre per ogni impianto appartenente alla LOF nazionale:

1.

Denominazione dell’impianto e numero di identificazione.

2.

Ubicazione.

3.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).

4.

Descrizione dell’uso delle materie nucleari.

ALLEGATO I-N

IMPIANTI DI CANDIDATI ALLA ABM ONNICOMPRENSIVA (CAM)

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

NB:

le informazioni fornite a norma del presente allegato non sono considerate informazioni contabili delle materie nucleari da fornire come rapporto sulle variazioni d’inventario ed elenco degli articoli d’inventario.

È necessario utilizzare un modello diverso se l’impianto non ha diritto a far parte di una ABM onnicomprensiva o non ne ha più diritto o se nello Stato membro è istituita una LOF nazionale.

Per questi detentori di piccole quantità di materie nucleari (piccoli detentori), l’inventario totale è calcolato come la somma delle giacenze di ciascuna categoria di materie nucleari, ciascuna espressa come percentuale dei seguenti valori limite:

uranio impoverito

350 000  g oppure

torio

200 000  g oppure

uranio naturale

100 000  g oppure

uranio a basso arricchimento

1 000  g oppure

uranio ad alto arricchimento

5 g oppure

plutonio

5 g

Ad esempio:

a)

un impianto che detiene 4 g di plutonio ha una percentuale d’inventario pari all’80 % (4/5);

b)

un impianto che detiene 1 g di uranio ad alto arricchimento e 20 000 g di uranio naturale ha una percentuale d’inventario pari al 40 % (1/5 + 20 000/100 000).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI

1.

Nome.

2.

Proprietario e/o esercente.

3.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

4.

Tipo e quantità delle materie nucleari.

5.

Descrizione dei contenitori usati per l’immagazzinamento e la manipolazione.

6.

Descrizione dell’uso delle materie nucleari.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

Gli obblighi dei piccoli detentori sono stati semplificati nel modo seguente:

A.

Limiti per le materie detenute/per i movimenti

Qualora una singola ricezione di materie nucleari superi le quantità sopraindicate oppure la «percentuale d’inventario» dell’impianto superi il 100 % in un qualsiasi momento, deve essere fatta notifica immediata alla Commissione.

B.

Tenuta dei registri contabili/operativi

I registri contabili/operativi devono essere tenuti in modo da consentire una rapida verifica delle notifiche fatte alla Commissione e di qualsiasi correzione apportata.

C.

Rapporto sulle variazioni d’inventario (RVI)

Un rapporto annuale sulle variazioni d’inventario deve essere trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, a condizione che nel corso del periodo non si sia verificata alcuna variazione d’inventario. Detto rapporto descrive la situazione al 31 dicembre dell’anno civile precedente.

In caso di variazioni d’inventario avvenute nel corso dell’anno, un rapporto sulle variazioni d’inventario deve essere trasmesso alla Commissione quanto prima e, al più tardi, entro 15 giorni dalla fine del mese in cui ha avuto luogo la variazione d’inventario.

I rapporti sulle variazioni d’inventario devono essere presentati in linea con le prescrizioni di cui all’allegato III, in formato elettronico utilizzando un apposito modello excel di RVI fornito dalla Commissione.

D.

Elenco degli articoli d’inventario (List of inventory items – LII)

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo deve essere trasmesso alla Commissione un elenco annuale degli articoli d’inventario indicante tutti gli articoli separatamente, in linea con le prescrizioni per l’inventario fisico di cui all’allegato V. L’elenco deve essere trasmesso in formato elettronico. A tal fine la Commissione fornisce un apposito modello excel dell’elenco degli articoli d’inventario.

ALLEGATO I-P

IMPIANTI CHE UTILIZZANO MATERIE NUCLEARI SUPERIORI A UN CHILOGRAMMO EFFETTIVO

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice o i codici ABM (una volta attribuiti).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile) con relativi recapiti.

5.

Descrizione (caratteristiche principali).

6.

Scopo (uso previsto delle materie nucleari).

7.

Stato attuale (ad esempio in fase di progettazione, in costruzione, in esercizio, chiuso o in fase di disattivazione).

8.

Informazioni pre-esercizio

Date del programma di progettazione e costruzione, date previste di messa in funzione ed esercizio. Date di richiesta e/o approvazione della licenza (ad esempio date della decisione di principio, di costruzione e di richiesta della licenza di esercizio prevista). Informazioni sulla data prevista di ricezione delle materie nucleari. Gli schemi di progettazione dell’impianto devono essere comunicati non appena disponibili.

9.

Assetto dell’area (indicante l’ubicazione dell’impianto, strade di accesso, fiumi, ferrovie ecc.).

10.

Assetto dell’impianto (indicante le aree di manipolazione e immagazzinamento delle materie nucleari, laboratori, scatole a guanti, confini, recinzioni ecc.).

11.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

12.

Categorie di materie nucleari utilizzate nell’impianto.

13.

Descrizione delle materie nucleari:

a)

per ciascuna categoria descrivere i lotti e gli articoli tipici;

b)

forma chimica e fisica;

c)

intervallo di arricchimento e contenuto di Pu;

d)

quantità di materie nucleari solitamente conservate in un’ubicazione /per categoria.

14.

Mezzi di identificazione delle materie nucleari.

15.

Intervallo dei livelli di radiazione nelle ubicazioni delle materie nucleari (intensità di dose in ubicazioni specifiche).

16.

Descrizione dei contenitori principali usati per il trasporto, l’immagazzinamento e la manipolazione.

17.

Attrezzature per il trasferimento delle materie nucleari.

18.

Identificazione dei punti di misurazione, aree di responsabilità, ubicazioni d’inventario, schema di flusso se disponibile.

Norme in materia di protezione e sicurezza

19.

Norme specifiche per l’accesso fisico alle materie nucleari per le informazioni destinate agli ispettori.

20.

Norme specifiche in materia di protezione radiologica e di salute e sicurezza.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI (CCMN)

21.

Il sistema CCMN deve essere descritto secondo le voci indicate di seguito.

a)

Caratteristiche generali

Descrizione del sistema di contabilità usato per registrare e comunicare i dati contabili, compreso il metodo di registrazione dei dati contabili e di determinazione del bilancio materie.

b)

Principali variazioni d’inventario

Descrizione delle variazioni d’inventario tipiche, ad esempio ricezioni, spedizioni, variazioni relative ai rifiuti, arrotondamenti e adeguamenti (devono essere conservati registri e dati fonte), compresa una descrizione del modo in cui tali variazioni sono determinate. Devono essere identificati i registri operativi e i dati fonte corrispondenti (ad esempio, moduli di ricezione e di spedizione, registrazione iniziale delle misurazioni e schede di controllo delle misurazioni).

c)

Inventario fisico

Descrizione delle procedure, della frequenza programmata, dei metodi di inventario dell’esercente (sia per la quantità di articoli che per il peso delle relative materie nucleari), compresi i metodi di prova pertinenti e la precisione prevista, l’accesso alle materie nucleari, i possibili metodi per la verifica fisica delle materie nucleari.

d)

Registri operativi e contabili (compresi i moduli di trasferimento interno, il metodo di correzione o rettifica, le misure di controllo e la responsabilità delle registrazioni).

Descrizione delle modalità di conservazione di tali registri, compresi i casi in cui è necessaria una correzione o rettifica, la sede in cui possono essere consultati, il tempo di conservazione e la lingua.

e)

Disposizioni particolari sulla contabilità

Descrizione delle disposizioni particolari, ad esempio per la designazione degli identificatori delle partite e metodi per prevenire, individuare e correggere tempestivamente le discrepanze relative alla contabilità.

22.

Disposizioni relative alle misure di contenimento e sorveglianza esistenti o previste (descrizione generale in riferimento alla planimetria e all’assetto dell’impianto che consenta l’installazione di sigilli, telecamere, laser, trasmissione remota dei dati ecc.).

23.

Per ciascun punto di misurazione dell’area bilancio materie fornire, se del caso, le informazioni seguenti:

a)

descrizione dell’ubicazione, tipo e identificazione;

b)

forma fisica e chimica delle materie nucleari (con descrizione dei materiali di incamiciatura);

c)

metodi e attrezzature di misurazione utilizzati;

d)

metodi di conversione dei dati fonte in dati riguardanti la partita;

e)

mezzi di identificazione della partita e descrizione dei dati.

INFORMAZIONI POST-ESERCIZIO

24.

Date del programma di disattivazione (fine esercizio e date di disattivazione) (se del caso).

25.

Piano di disattivazione, che deve comprendere quanto segue (se del caso):

a)

eventi principali del piano di disattivazione;

b)

prelievo e recupero delle materie nucleari. Fornire un piano con stime relative a come, dove e quando le materie nucleari devono essere recuperate e/o prelevate (ad esempio materie sfuse consolidate in articoli, prelievo di articoli, recupero/prelievo di materie dalle attività di decontaminazione e recupero/prelievo di materie nucleari nei rifiuti) e come devono essere contabilizzate;

c)

attività per rimuovere o rendere inutilizzabili le attrezzature essenziali per il funzionamento dell’impianto, per la manipolazione o l’immagazzinamento di materie nucleari.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

26.

Qualsiasi altra informazione che l’esercente ritenga necessaria per l’applicazione del controllo di sicurezza.

ALLEGATO I-Q

Impianti di minerali

Informazioni amministrative:

a)

data (data di compilazione delle CTF);

b)

versione (numero unico di riferimento);

c)

funzionario responsabile (nome e recapiti).

IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO E DELLE MATERIE NUCLEARI

1.

Denominazione dell’impianto (indicare l’abbreviazione abituale, se del caso).

Indicare il codice ABM (una volta attribuito).

2.

Ubicazione, indirizzo postale e e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

3.

Proprietario (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).

4.

Esercente (persona fisica o organismo giuridicamente responsabile).

5.

Tipo di materie nucleari (minerale di uranio, minerale di torio o entrambi).

6.

Descrizione dei contenitori usati per l’immagazzinamento e la manipolazione (ad esempio per determinare la possibilità di sigillare).

7.

Descrizione dell’estrazione dei minerali, del trattamento e dell’uso delle materie grezze, compreso un assetto dell’impianto.

8.

Il potenziale flusso di lavorazione annuo dell’impianto.

9.

Stato attuale (ad esempio: in costruzione, in esercizio, oppure chiuso).

10.

Addetto al controllo di sicurezza, anche per la contabilità delle materie nucleari, con indirizzo e-mail (casella di posta elettronica funzionale, se disponibile) e numero di telefono.

CONTABILITÀ E CONTROLLO DELLE MATERIE NUCLEARI

11.

Descrizione delle procedure contabili e di controllo delle materie nucleari, comprese le procedure di effettuazione dell’inventario fisico.

ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’APPLICAZIONE DEL CONTROLLO DI SICUREZZA

12.

Qualsiasi altra informazione che l’esercente ritenga necessaria per l’applicazione del controllo di sicurezza.

ALLEGATO II

DESCRIZIONE GENERALE DEL SITO (1)

Identificazione del sito

Numero della dichiarazione (2)

Data della dichiarazione

Periodo oggetto del rapporto (3)

Nome del rappresentante del sito

Commenti (4)

Registrazione (5)

Rif. (6)

Codice ABM (7)

Edificio (8)

Descrizione generale, incluso uso dei contenuti (9)

Commenti (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note esplicative

1)

La dichiarazione iniziale deve includere tutti gli impianti nucleari e tutti gli altri edifici presenti nei relativi siti. Occorre fare una registrazione separata per ciascun edificio sul sito. Le susseguenti dichiarazioni annuali di aggiornamento devono includere soltanto i siti e gli edifici in cui sono intervenuti cambiamenti dal momento della dichiarazione precedente. Alla dichiarazione iniziale deve essere accluso un disegno planimetrico del sito, da aggiornare se necessario.

2)

Il «numero della dichiarazione» è un numero sequenziale per ciascun sito, cominciando con «1» per la dichiarazione iniziale del sito.

3)

Il «periodo oggetto del rapporto» per la dichiarazione iniziale è una data «puntuale», mentre per gli aggiornamenti annuali successivi l’indicazione corretta è costituita dalle date di inizio e di fine del periodo. Resta inteso che le informazioni fornite sono valide alla data di fine.

4)

Commenti applicabili al sito nella sua globalità.

5)

In ciascuna dichiarazione, ciascuna «registrazione» deve essere numerata in sequenza, iniziando da «1».

6)

La colonna «Rif.» deve essere usata per riferirsi a un’altra registrazione. Il contenuto della colonna «Rif.» consiste nella dichiarazione e nei numeri di registrazione pertinenti (ad esempio: 10-20 si riferisce alla registrazione 20 della dichiarazione 10). Il riferimento indica che l’attuale registrazione si aggiunge alle informazioni dichiarate in precedenza o le aggiorna. Se del caso, possono essere inseriti vari riferimenti.

7)

La colonna «codice ABM» deve far riferimento al codice ABM al quale appartiene l’edificio di questa registrazione.

8)

La colonna «Edifici» deve includere il numero dell’edificio o un’altra designazione che permetterà un’identificazione sicura dell’edificio sul disegno planimetrico schematico del sito.

9)

La colonna «Descrizione generale» per ciascun edificio deve includere:

a)

le dimensioni approssimative dell’edificio in termini di numero di piani e la superficie totale in metri quadrati;

b)

la destinazione dell’edificio, incluse le destinazioni precedenti dell’edificio, che potrebbero rivestire un interesse ai fini dell’interpretazione di altre informazioni, quali ad esempio i risultati del campionamento ambientale, di cui dispone la Commissione;

e

c)

il contenuto principale dell’edificio, quando ciò non si possa evincere dall’uso descritto.

Tuttavia non è necessario ripetere le descrizioni delle attività fornite in precedenza nel modulo relativo alle caratteristiche tecniche fondamentali.

10)

Osservazioni applicabili alle singole registrazioni.

OSSERVAZIONI GENERALI SUI RAPPORTI

1.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

2.

I rapporti devono essere redatti con mezzi elettronici in un formato concordato. Devono essere trasmessi, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO III

RAPPORTO SULLE VARIAZIONI D’INVENTARIO (RVI)

Intestazione

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’ABM dichiarante

1

Report type

Carattere (1)

«I» per rapporto sulle variazioni d’inventario

2

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato compilato il rapporto

3

Report number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

4

Line count

Numero

Numero totale delle righe notificate

5

Start report

Data (GGMMAAAA)

Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto

6

End report

Data (GGMMAAAA)

Data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto

7

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

8


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Transaction ID

Numero

Numero sequenziale

9

IC code

Carattere (2)

Tipo di variazione d’inventario

10

Batch

Carattere (20)

Identificatore unico per una partita di materie nucleari

11

KMP

Carattere (1)

Punto-chiave di misurazione

12

Measurement

Carattere (1)

Codice di misurazione

13

Material form

Carattere (2)

Codice di forma delle materie

14

Material container

Carattere (1)

Codice del contenitore delle materie

15

Material state

Carattere (1)

Codice di stato delle materie

16

Shipper MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’ABM di spedizione (solo per i codici RD e RF)

17

Receiver MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’ABM di destinazione (solo per i codici SD e SF)

18

Previous batch

Carattere (20)

Denominazione della partita precedente (solo per il codice RB)

19

Original date

Data (GGMMAAAA)

Data di registrazione della riga da correggere (sempre della prima riga nella catena di correzione)

20

PIT date

Data (GGMMAAAA)

Data dell’esecuzione dell’inventario fisico (EIF) cui si riferisce la rettifica per le materie non contabilizzate (MUF) (solo per il codice MF)

21

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

22

Accounting date

Data (GGMMAAAA)

Data in cui si è verificata o si è conosciuta la variazione d’inventario

23

Number of items

Numero

Quantità di articoli

24

Element category

Carattere (1)

Categoria delle materie nucleari

25

Element weight

Numero (24,3 )

Peso dell’elemento

26

Isotope

Carattere (1)

«G» per l’U-235, «K» per l’U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233

27

Fissile weight

Numero (24,3 )

Peso degli isotopi fissili

28

Isotopic composition

Numero (24,3 ) (per ciascun isotopo)

U, peso dell’isotopo U, Pu (solo se convenuto nelle disposizioni particolari sul controllo)

29

Obligation

Carattere (5)

Impegno relativo al controllo

30

Previous element category

Carattere (1)

Categoria dell’elemento precedente di materie nucleari (solo per i codici CB, CC e CE)

31

Previous obligation

Carattere (5)

Impegno precedente (solo per i codici BR, CR, PR e SR)

32

Shipper CAM code

Carattere (8)

Codice identificativo dei piccoli detentori che effettuano la spedizione

33

Receiver CAM code

Carattere (8)

Codice identificativo dei piccoli detentori che ricevono le materie nucleari

34

Document

Carattere (70)

Riferimento ai documenti giustificativi definito dall’esercente

35

Container ID

Carattere (20)

Identificatore definito dall’esercente per il contenitore

36

Correction

Carattere (1)

«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe in ritardo (aggiunte singole)

37

Previous report

Numero

Numero del rapporto della riga da correggere

38

Previous line

Numero

Numero della riga da correggere

39

Comment

Carattere (256)

Commenti dell’esercente

40

Burn-up

Numero

Tasso di combustione in MWd/t (solo per i codici NL e NP nei reattori nucleari)

41

CRC

Numero

Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità

42

Previous CRC

Numero

Indirizzamento calcolato («hash code») della riga da correggere

43

Advance notification reference code

Carattere (12)

Codice di riferimento utilizzato per la notifica preventiva trasmessa all’Euratom (solo per i codici RD, RF, SD e SF)

44

Campaign

Carattere (12)

Identificatore di campagna per impianti di ritrattamento

45

Reactor

Carattere (12)

Codice del reattore per campagne di ritrattamento

46

Safeguards info

Carattere (256)

Codice per la comunicazione di informazioni supplementari

47

Note esplicative

1.

MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

2.

Report type/tipo di rapporto: utilizzare la lettera «I» per «rapporto sulle variazioni d’inventario».

3.

Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto.

4.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale utilizzato per i rapporti sulle variazioni d’inventario, i rapporti bilancio materie e le situazioni dell’inventario fisico, non lasciare spazi vuoti.

5.

Line count/totale delle righe: numero totale delle righe notificate.

6.

Start report/inizio del rapporto: data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto.

7.

End report/fine del rapporto: data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto.

8.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

9.

Transaction ID/identificatore della transazione: numero sequenziale. Utilizzato per identificare tutte le righe di variazione d’inventario collegate alla stessa transazione fisica.

10.

IC code/codice VI:

Utilizzare uno dei codici seguenti:

Parola chiave

Codice

Spiegazione

Ricezione

RD

Ricezione di materie nucleari provenienti da un’area di bilancio materie situata all’interno dell’Unione europea.

Importazione

RF

Importazione di materie nucleari da uno Stato terzo.

Ricezione da attività non sottoposta al controllo di sicurezza

RN

Ricezione di materie nucleari provenienti da un’attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 39).

Spedizione

SD

Trasferimento di materie nucleari a un’area di bilancio materie nell’ambito dell’Unione europea.

Esportazione

SF

Esportazione di materie nucleari verso uno Stato terzo.

Spedizione ad attività non sottoposta al controllo di sicurezza

SN

Trasferimento di materie nucleari a un’attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 39).

Trasferimento ai rifiuti condizionati

TC

Materie nucleari contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni e che sono state condizionate in modo tale (ad esempio: in vetro, cemento, calcestruzzo o bitume) da renderle inidonee a un ulteriore uso nucleare. Gli impianti possono essere autorizzati a utilizzare questo codice sulla base di una richiesta motivata e di modalità di comunicazione concordate.

Per questo tipo di materie occorre tenere registri separati.

Trasferimento in un’area di smaltimento geologico

TG

Trasferimento di materie nucleari che non sono considerate rifiuti conservati o condizionati in un’area di smaltimento geologico. Gli impianti possono essere autorizzati a utilizzare questo codice sulla base di una richiesta motivata e di modalità di comunicazione concordate.

Scarichi nell’ambiente

TE

Materie nucleari che sono misurate o stimate in base a misurazioni, e che sono state definitivamente rilasciate nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato (articolo 36, paragrafo 1, lettera a)].

Trasferimento ai rifiuti conservati

TW

Materie nucleari, prodotte in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni, e che sono state trasferite in un luogo specifico nell’ambito dell’area di bilancio materie, dalla quale possono essere recuperate, e che sono ritenute per il momento non recuperabili.

Per questo tipo di materie occorre tenere registri separati.

Ritrasferimento dai rifiuti condizionati

FC

Ritrasferimento di rifiuti condizionati all’inventario dell’area di bilancio materie. Questo codice si applica ogniqualvolta i rifiuti condizionati sono sottoposti a trattamento.

Ritrasferimento da un’area di smaltimento geologico

FG

Recupero di materie nucleari da un’area di smaltimento geologico dopo essere state dichiarate come trasferimento in detta area di smaltimento geologico. L’uso di questo codice comporta l’invio alla Commissione di un rapporto speciale.

Ritrasferimento dai rifiuti conservati

FW

Ritrasferimento di rifiuti conservati all’inventario dell’area di bilancio materie. Questo codice si applica tutte le volte che i rifiuti conservati sono recuperati dal luogo specifico nell’ambito dell’area di bilancio materie in cui erano stati trasferiti, per un trattamento nell’area di bilancio materie oppure per una spedizione dall’area di bilancio materie.

Perdita accidentale

LA

Perdita involontaria di una quantità di materie nucleari non recuperabili a seguito di un incidente di funzionamento. L’uso di questo codice comporta l’invio alla Commissione di un rapporto speciale.

Sopravvenienza accidentale

GA

Materie nucleari riscontrate inaspettatamente, ad esclusione di quelle rilevate nel corso dell’effettuazione di un inventario fisico. L’uso di questo codice comporta l’invio alla Commissione di un rapporto speciale.

Sopravvenienza a seguito della disattivazione

GD

Materie nucleari generate durante attività di disattivazione o operazioni eccezionali. Gli impianti possono essere autorizzati a utilizzare questo codice sulla base di una richiesta motivata e giustificata.

Cambio di categoria

CE

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 21) a un’altra in seguito a un processo di arricchimento (una sola riga per cambio di categoria).

Cambio di categoria

CB

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 21) a un’altra in seguito a un processo di miscelazione (una sola riga per cambio di categoria).

Cambio di categoria

CC

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 21) a un’altra per tutti i tipi di cambio di categoria, ad esempio durante l’irradiazione o per motivi eccezionali giustificati, che non sono coperti dai codici CE e CB (una sola riga per cambio di categoria) né costituiscono una correzione.

Modifica della partita

RB

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una partita a un’altra (una sola riga per modifica di partita).

Scambio di impegno particolare

BR

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 19, paragrafo 1), per equilibrare la giacenza totale di uranio in seguito a un’operazione di miscelazione (una sola riga per scambio di impegno).

Scambio di impegno particolare

PR

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 19, paragrafo 1), usato quando le materie nucleari entrano o escono da un pool contabile (una sola riga per scambio di impegno).

Scambio di impegno particolare

SR

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 19, paragrafo 1), in seguito a uno scambio di impegno o a una sostituzione (una sola riga per scambio di impegno). Per utilizzare questo codice è necessaria un’autorizzazione preventiva (articolo 20, paragrafo 1).

Scambio di impegno particolare

CR

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 19, paragrafo 1), per tutti i casi non coperti dai codici BR, PR o SR (una sola riga per scambio di impegno).

Produzione nucleare

NP

Aumento nella quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari.

Perdita nucleare

NL

Diminuzione delle quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari.

Differenza speditore/destinatario

DI

Differenza speditore/destinatario.

Nuova misurazione

NM

Quantità di materie nucleari, in una determinata partita contabilizzata nell’area di bilancio materie, pari alla differenza tra una quantità misurata di recente e quella precedentemente contabilizzata e che non costituisce né una differenza speditore/destinatario né una correzione.

Materie non contabilizzate

MF

Aggiustamento contabile per le materie non contabilizzate. Deve essere pari alla differenza tra l’inventario fisico finale (PE) e l’inventario contabile finale (BA) riportato nel rapporto bilancio materie (allegato IV). La data originale deve essere quella dell’effettuazione dell’inventario fisico, mentre la data contabile deve situarsi dopo la data dell’effettuazione dell’inventario fisico.

Arrotondamenti

RA

Arrotondamenti per far in modo che la somma delle quantità registrate per un determinato periodo coincida con l’inventario contabile finale dell’area di bilancio materie.

Aggiustamento degli isotopi

R5

Arrotondamento per far coincidere la somma delle quantità degli isotopi registrate con l’inventario contabile finale per U-235 dell’area di bilancio materie.

Produzione di materie

MP

Quantità di materie nucleari, ottenute da sostanze originariamente non sottoposte a controllo di sicurezza, che sono diventate oggetto del controllo di sicurezza a causa della loro concentrazione che attualmente supera i livelli minimi.

Cessato uso

TU

Quantità di materie nucleari considerate non recuperabili per motivi pratici o economici che sono incorporate in prodotti finali usati per scopi non nucleari, quali leghe o ceramiche (articolo 36, paragrafo 1, lettera b)].

Per utilizzare questo codice è necessaria un’autorizzazione preventiva.

Cessazione del controllo di sicurezza

TZ

Quantità di materie nucleari considerate non recuperabili per motivi pratici o economici contenute in rifiuti in concentrazioni molto basse misurate o stimate in base a misurazioni, anche se tali materie non sono eliminate (articolo 36, paragrafo 1, lettera c)]. Gli impianti possono essere autorizzati a utilizzare questo codice sulla base di una richiesta motivata e di modalità di comunicazione concordate.

Inventario contabile finale

BA

Valore d’inventario alla fine di un periodo oggetto del rapporto e alla data dell’EIF, suddiviso per categoria di materie nucleari e per impegno particolare relativo al controllo.

11.

Batch/partita: la designazione della partita può essere scelta dall’esercente tuttavia:

a)

nel caso della variazione d’inventario «ricezione (RD)» deve essere usata la designazione della partita usata dallo speditore;

b)

una designazione non deve essere nuovamente usata per un’altra partita nella stessa area di bilancio materie.

12.

KMP/PCM: punto-chiave di misurazione. I codici sono notificati all’impianto interessato ed elencati nelle disposizioni particolari sul controllo. Se non sono notificati codici specifici, si deve usare «&».

13.

Measurement/misurazione: Occorre indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie nucleari. Utilizzare uno dei codici seguenti:

Misurata

Stimata

Spiegazione

M

E

Nell’area di bilancio materie dichiarante.

N

F

In un’altra area di bilancio materie.

T

G

Nell’area di bilancio materie dichiarante, quando i pesi sono già stati forniti in un precedente rapporto sulle variazioni d’inventario o in una precedente situazione dell’inventario fisico.

L

H

In un’altra area di bilancio materie, quando i pesi sono già stati forniti in un precedente rapporto sulle variazioni d’inventario o in una precedente situazione dell’inventario fisico per l’area di bilancio materie in questione.

14.

Material form/forma delle materie:

Utilizzare i codici seguenti:

Tipo principale di forma delle materie

Sottotipo

Codice

Minerali

 

OR

Concentrati

 

YC

Esafluoruro d’uranio (UF6)

 

U6

Tetrafluoruro d’uranio (UF4)

 

U4

Diossido d’uranio (UO2)

 

U2

Triossido d’uranio (UO3)

 

U3

Ossido d’uranio (U3O8)

 

U8

Ossido di torio (ThO2)

 

T2

Soluzioni

Nitrato

LN

Fluoruro

LF

Altri

LO

Polveri

Omogenei

PH

Eterogenee

PN

Ceramiche

Pastiglie

CP

Sfere

CS

Altri

CO

Metalli

Puri

MP

Leghe

MA

Combustibile

Barrette

ER

Piastre

EP

Fasci

EB

Gruppi di elementi

EA

Altri

EO

Sorgenti sigillate

 

QS

Piccole quantità/campioni

 

SS

Scarti

Omogenei

SH

Eterogenei (residui, scorie, fanghi, altri)

SN

Rifiuti solidi

Spezzoni di incamiciature

AH

Misti (plastiche, guanti, carte ecc.)

AM

Attrezzature contaminate

AC

Altri

AO

Rifiuti liquidi

A bassa attività

WL

A media attività

WM

A elevata attività

WH

Rifiuti condizionati

Vetro

NG

Bitume

NB:

Cemento

NC

Altri

NO

15.

Material container/contenitore delle materie:

Utilizzare i codici seguenti:

Tipo di contenitore

Codice

Cilindro

C

Pacco

P

Fusto

D

Unità di combustibile

S

Gabbia di trasporto

B

Bottiglia

F

Serbatoio

T

Altri

O

16.

Material state/stato delle materie:

Utilizzare i codici seguenti:

Stato

Codice

Materie nucleari fresche

F

Materie nucleari irradiate

I

Rifiuti

W

Materie non recuperabili

N

17.

Shipper MBA/ABM dello speditore: usare solo per i codici di variazione d’inventario RD e RF. Per il codice RD di variazione d’inventario, è riportato il codice dell’area di bilancio materie di spedizione. Se questo codice non è noto, è necessario usare il codice «F» o «W» (ABM di spedizione che si trova in Francia o in uno Stato non dotato di armi nucleari), indicando il nome completo dello speditore nella colonna «Commenti» (40). Per il codice RF di variazione d’inventario, indicare il codice dello Stato esportatore o il codice ABM dell’impianto esportatore, se noto, e il nome completo, nonché l’indirizzo dello speditore, nella colonna «Commenti» (40).

18.

Receiver MBA/ABM del destinatario: usare solo per i codici di variazione d’inventario SD e SF. Per il codice di variazione d’inventario SD, indicare il codice dell’area di bilancio materie di destinazione. Se questo codice non è noto, è necessario usare il codice «F» o «W» (per le ABM di ricezione che si trovano in Francia o in uno Stato non dotato di armi nucleari), indicando il nome completo del destinatario nella colonna «Commenti» (40). Per il codice di variazione d’inventario SF, indicare il codice dello Stato importatore o il codice ABM dell’impianto importatore, se noto, e il nome completo, nonché l’indirizzo del destinatario, nella colonna «Commenti» (40).

19.

Previous batch/partita precedente: designazione della partita prima della modifica della partita stessa. La designazione della partita dopo la modifica deve figurare nel campo 11.

20.

Original date/data originaria: in caso di correzione, occorre riportare il giorno, il mese e l’anno in cui era stata registrata originariamente la riga da correggere. Per le correzioni concatenate, la data originaria è sempre la data di contabilizzazione della prima riga della catena. Per le righe in ritardo (aggiunte singole), la data originaria è quella in cui si è verificata la variazione d’inventario.

21.

PIT date/data dell’EIF: data dell’effettuazione dell’inventario fisico come ripreso nel rapporto bilancio materie sul quale si basa l’adeguamento contabile per le MUF (materie non contabilizzate). Usare solo con il codice di variazione d’inventario MF.

22.

Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti.

23.

Accounting date/data di contabilizzazione: data in cui si è verificata o si è conosciuta la variazione d’inventario.

24.

Number of items/quantità di articoli: deve essere registrata la quantità di articoli che compongono la partita. Se una variazione d’inventario è composta da varie righe, la somma del numero di articoli riportati deve essere pari al numero totale degli articoli che appartengono allo stesso identificatore della transazione. Se la transazione riguarda più di un elemento, occorre dichiarare il numero di articoli nella riga o nelle righe solo per la categoria dell’elemento di maggiore rilevanza per il controllo di sicurezza (in ordine decrescente: P, H, L, N, D, T).

25.

Element category/categoria dell’elemento:

Utilizzare i codici seguenti:

Categoria delle materie nucleari

Codice

Plutonio

P

Uranio ad alto arricchimento (20 % di arricchimento e oltre)

H

Uranio a basso arricchimento (maggiore dell’uranio naturale ma inferiore al 20 %)

L

Uranio naturale

N

Uranio impoverito

D

Torio

T

26.

Element weight/peso dell’elemento: deve essere registrato il peso della categoria dell’elemento di cui al campo 25. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.

27.

Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi (28).

Utilizzare i codici seguenti:

Isotopo/i fissile/i

Codice

Uranio-235

G

Uranio-233

K

Una miscela di uranio-235 e uranio-233

J

28.

Fissile weight/peso del fissile: salvo qualora diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, il peso degli isotopi fissili deve essere registrato soltanto per l’uranio arricchito e per i cambi di categoria che interessano l’uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.

29.

Isotopic composition/composizione isotopica: se convenuto nelle disposizioni particolari sul controllo, la composizione isotopica di U e/o di Pu deve essere riportata nel formato di un elenco di pesi separati da punti e virgola per indicare il peso dell’U-233, dell’U-234, dell’U-235, dell’U-236, dell’U-238 o del Pu-238, del Pu-239, del Pu-240, del Pu-241, del Pu-242. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.

30.

Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). Può anche corrispondere a un codice del pool, se autorizzato a norma dell’articolo 20. La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti.

31.

Previous element category/categoria dell’elemento precedente: codice della categoria dell’elemento delle materie nucleari prima del cambio. Il corrispondente codice dopo il cambio deve figurare nel campo 25. Usare solo con i codici di variazione d’inventario CE, CB e CC.

32.

Previous obligation/impegno precedente: codice dell’impegno particolare relativo al controllo al quale erano soggette le materie nucleari prima del cambio. Il corrispondente codice d’impegno dopo il cambio deve figurare nel campo 30. Usare solo con i codici di variazione d’inventario BR, CR, PR e SR.

33.

Shipper CAM code/codice CAM dello speditore: codice dell’impianto di cui all’allegato I-N che effettua la spedizione di materie nucleari. La Commissione comunica all’esercente o all’ente il codice appropriato. A questi esercenti si applicano le procedure di notifica semplificate.

34.

Receiver CAM code/codice CAM del destinatario: codice dell’impianto di cui all’allegato I-N che riceve le materie nucleari. La Commissione comunica all’esercente o all’ente il codice appropriato. A questi esercenti si applicano le procedure di notifica semplificate.

35.

Document/documento: riferimento definito dall’esercente per il documento o i documenti giustificativi.

36.

Container ID/identificatore del contenitore: numero del contenitore definito dall’esercente. Dato opzionale che può essere usato nei casi in cui il numero del contenitore non compaia nella designazione della partita.

37.

Correction/correzione: le correzioni devono essere effettuate cancellando la o le righe errate e aggiungendo, se del caso, quella o quelle corrette.

Utilizzare i codici seguenti:

Codice

Spiegazione

D

Cancellazione. La riga di registrazione da cancellare deve essere:

identificata indicando nel campo 38 il numero del rapporto (4), nel campo 39 il numero della riga (22) e nel campo 43 il CRC 42 che erano stati dichiarati per la riga originaria. Non occorre registrare altri campi;

oppure

ripetuta per intero, ad eccezione della data di contabilizzazione (23) che deve indicare la data in cui è avvenuta la cancellazione nei registri contabili. I campi possono contenere codici non più utilizzati ai sensi del presente regolamento.

A

Aggiunta (parte di una coppia cancellazione/aggiunta). La riga esatta deve essere riportata con tutti i campi, incluso il campo «rapporto precedente» (38) e il campo «riga precedente» (39). Il campo «riga precedente» (39) deve ripetere il numero della riga (22) di registrazione da sostituire con la coppia cancellazione/aggiunta. La data di contabilizzazione (23) deve indicare la data in cui è avvenuta l’aggiunta nei registri contabili.

L

Riga in ritardo (aggiunta singola). La riga in ritardo da aggiungere deve essere registrata con tutti i campi di dati, incluso il campo «rapporto precedente» (38). Il campo «rapporto precedente» (38) deve contenere il numero del rapporto (4) in cui la riga in ritardo avrebbe dovuto essere inclusa. La data di contabilizzazione (23) deve indicare la data in cui la riga in ritardo è stata inserita nei registri contabili.

38.

Previous report/rapporto precedente: indicare il numero del rapporto (4) della riga da correggere.

39.

Previous line/riga precedente: per cancellazioni, o aggiunte che fanno parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (22) da correggere.

40.

Comment/commenti: spazio a disposizione dell’esercente per brevi commenti.

41.

Burn-up/tasso di combustione: nei reattori nucleari, per variazioni d’inventario di tipo NP o NL, il tasso di combustione è indicato in MWd/t (Megawattgiorno per tonnellata).

42.

CRC/CRC: indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità. La Commissione informa l’esercente dell’algoritmo da usarsi.

43.

Previous CRS/CRC precedente: codice di indirizzamento («hash code») della riga da correggere.

44.

Advance notification reference code/codice di riferimento per la notifica preventiva: codice di riferimento utilizzato per la notifica preventiva. Da utilizzare con i codici d’inventario SF, RF, SD e RD, se necessario (articoli 23 e 24).

45.

Campaign/campagna: identificatore unico per le campagne di ritrattamento. Usare solo con variazioni d’inventario nelle aree di bilancio materie di trattamento degli impianti di ritrattamento di combustibile esaurito.

46.

Reactor/reattore: identificatore unico per il reattore da cui proviene il combustibile irradiato da immagazzinare o ritrattare. Usare solo con variazioni d’inventario negli impianti di immagazzinamento o ritrattamento di combustibile esaurito.

47.

Safeguards info/informazioni sul controllo di sicurezza: informazioni supplementari, se richieste dalla Commissione.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

In caso di trasferimento di materie nucleari, lo speditore deve fornire al destinatario le indicazioni necessarie per compilare il rapporto sulle variazioni d’inventario.

2.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

3.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

4.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza devono notificare alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

5.

I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

6.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO IV

RAPPORTO BILANCIO MATERIE (RBM)

Intestazione

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’ABM dichiarante

1

Report type

Carattere (1)

«M» per «rapporto bilancio materie»

2

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato compilato il rapporto

3

Start report

Data (GGMMAAAA)

Data iniziale dell’RBM (data dell’ultima EIF + 1 giorno)

4

End report

Data (GGMMAAAA)

Data finale dell’RBM (data dell’EIF attuale)

5

Report number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

6

Line count

Numero

Numero totale delle righe notificate

7

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

8


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

IC code

Carattere (2)

Tipo di variazione d’inventario

9

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

10

Element category

Carattere (1)

Categoria delle materie nucleari

11

Element weight

Numero (24,3 )

Peso dell’elemento

12

Isotope

Carattere (1)

«G» per l’U-235, «K» per l’U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233

13

Fissile weight

Numero (24,3 )

Peso degli isotopi fissili

14

Obligation

Carattere (5)

Impegno relativo al controllo

15

Correction

Carattere (1)

«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe in ritardo (aggiunte singole)

16

Previous report

Numero

Numero del rapporto della riga da correggere

17

Previous line

Numero

Numero della riga da correggere

18

Comment

Carattere (256)

Commenti dell’esercente

19

CRC

Numero

Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità

20

Previous CRC

Numero

Indirizzamento calcolato («hash code») della riga da correggere

21

Note esplicative

1.

MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

2.

Report type/tipo di rapporto: utilizzare la lettera «M» per i rapporti bilancio materie.

3.

Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto.

4.

Start report/inizio del rapporto: data di inizio dell’RBM, data del giorno immediatamente seguente a quello dell’effettuazione dell’inventario fisico precedente.

5.

End report/fine del rapporto: data della fine dell’RBM, data dell’effettuazione dell’inventario fisico attuale.

6.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale utilizzato per i rapporti sulle variazioni d’inventario, i rapporti bilancio materie e le situazioni dell’inventario fisico, non lasciare spazi vuoti.

7.

Line count/totale delle righe: numero totale delle righe notificate.

8.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

9.

IC code/codice VI: si devono indicare i vari tipi di informazioni relative all’inventario e di variazioni d’inventario secondo la sequenza indicata in appresso.

Utilizzare i codici seguenti:

Parola chiave

Codice

Spiegazione

Inizio dell’inventario fisico

PB

Inventario fisico all’inizio del periodo del rapporto (deve essere pari all’inventario fisico alla fine del periodo del rapporto precedente).

Righe separate per elemento e per impegno relativo al controllo.

Variazioni d’inventario (soltanto i codici elencati in appresso)

 

Per ciascun tipo di variazione d’inventario, una riga consolidata (per elemento e per impegno relativo al controllo) deve essere predisposta per l’intero periodo oggetto del rapporto (prima gli aumenti e dopo le diminuzioni).

Inventario contabile finale

BA

Inventario contabile alla fine del periodo oggetto del rapporto. Deve essere pari alla somma aritmetica delle registrazioni RBM di cui sopra.

Righe separate per elemento e per impegno relativo al controllo.

Inventario fisico finale

PE

Inventario fisico alla fine del periodo oggetto del rapporto.

Righe separate per elemento e per impegno relativo al controllo.

Materie non contabilizzate

MF

Materie non contabilizzate. Devono essere calcolate come

«inventario fisico finale (PE)»

meno

«inventario contabile finale (BA)».

Righe separate per elemento e per impegno relativo al controllo.

Per le variazioni d’inventario, utilizzare uno dei codici seguenti:

Parola chiave

Codice

Spiegazione

Ricezione

RD

Ricezione di materie nucleari provenienti da un’area di bilancio materie situata all’interno dell’Unione europea.

Importazione

RF

Importazione di materie nucleari da uno Stato terzo.

Ricezione da attività non sottoposta al controllo di sicurezza

RN

Ricezione di materie nucleari provenienti da un’attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 39).

Spedizione

SD

Trasferimento di materie nucleari a un’area di bilancio materie nell’ambito dell’Unione europea.

Esportazione

SF

Esportazione di materie nucleari verso uno Stato terzo.

Spedizione ad attività non sottoposta al controllo di sicurezza

SN

Trasferimento di materie nucleari a un’attività non sottoposta al controllo di sicurezza (articolo 39).

Trasferimento ai rifiuti condizionati

TC

Materie nucleari contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni e che sono state condizionate in modo tale (ad esempio: in vetro, cemento, calcestruzzo o bitume) da renderle inidonee a un ulteriore uso nucleare. Gli impianti possono essere autorizzati a utilizzare questo codice sulla base di una richiesta motivata e di modalità di comunicazione concordate.

Per questo tipo di materie occorre tenere registri separati.

Trasferimento in un’area di smaltimento geologico

TG

Trasferimento di materie nucleari che non sono considerate rifiuti conservati o condizionati in un’area di smaltimento geologico.

Scarichi nell’ambiente

TE

Materie nucleari che sono misurate o stimate in base a misurazioni, e che sono state definitivamente rilasciate nell’ambiente in seguito a uno scarico programmato (articolo 36, paragrafo 1, lettera a)].

Trasferimento ai rifiuti conservati

TW

Materie nucleari, prodotte in corso di trattamento o a seguito di un incidente di funzionamento, contenute in rifiuti che sono misurati o stimati in base a misurazioni, e che sono state trasferite in un luogo specifico nell’ambito dell’area di bilancio materie, dalla quale possono essere recuperate, e che sono ritenute per il momento non recuperabili.

Per questo tipo di materie occorre tenere registri separati.

Ritrasferimento dai rifiuti condizionati

FC

Ritrasferimento di rifiuti condizionati all’inventario dell’area di bilancio materie. Questo codice si applica ogniqualvolta i rifiuti condizionati sono sottoposti a trattamento.

Ritrasferimento da un’area di smaltimento geologico

FG

Recupero di materie nucleari da un’area di smaltimento geologico dopo essere state dichiarate come trasferimento in detta area di smaltimento geologico. L’uso di questo codice comporta l’invio alla Commissione di un rapporto speciale.

Ritrasferimento dai rifiuti conservati

FW

Ritrasferimento di rifiuti conservati all’inventario dell’area di bilancio materie. Questo codice si applica tutte le volte che i rifiuti conservati sono recuperati dall’area specifica all’interno dell’area di bilancio materie, per un trattamento nell’area di bilancio materie che includa la separazione di elementi, oppure per una spedizione dall’area di bilancio materie.

Perdita accidentale

LA

Perdita involontaria di una quantità di materie nucleari non recuperabili a seguito di un incidente di funzionamento. L’uso di questo codice comporta l’invio alla Commissione di un rapporto speciale.

Sopravvenienza accidentale

GA

Materie nucleari riscontrate inaspettatamente, ad esclusione di quelle rilevate nel corso dell’effettuazione di un inventario fisico. L’uso di questo codice comporta l’invio alla Commissione di un rapporto speciale.

Sopravvenienza a seguito della disattivazione

GD

Materie nucleari generate durante attività di disattivazione o operazioni eccezionali. Gli impianti possono essere autorizzati a utilizzare questo codice sulla base di una richiesta motivata e giustificata.

Cambio di categoria

CE

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 21) a un’altra in seguito a un processo di arricchimento (una sola riga per cambio di categoria).

Cambio di categoria

CB

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 21) a un’altra in seguito a un processo di miscelazione (una sola riga per cambio di categoria).

Cambio di categoria

CC

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da una categoria (articolo 21) a un’altra per tutti i tipi di cambio di categoria non coperti dai codici CE e CB (una sola riga per cambio di categoria), ad esempio durante l’irradiazione o per motivi eccezionali giustificati.

Scambio di impegno particolare

BR

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 19, paragrafo 1), per equilibrare la giacenza totale di uranio in seguito a un’operazione di miscelazione (una sola riga per scambio di impegno).

Scambio di impegno particolare

PR

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 19, paragrafo 1), usato quando le materie nucleari entrano o escono da un pool contabile (una sola riga per scambio di impegno).

Scambio di impegno particolare

SR

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 19, paragrafo 1), in seguito a uno scambio di impegno o a una sostituzione (una sola riga per scambio di impegno). Per utilizzare questo codice è necessaria un’autorizzazione preventiva (articolo 20, paragrafo 1).

Scambio di impegno particolare

CR

Trasferimento contabile di una quantità di materie nucleari da un impegno particolare relativo al controllo a un altro (articolo 19, paragrafo 1), per tutti i casi non coperti dai codici BR, PR o SR (una sola riga per scambio di impegno).

Produzione nucleare

NP

Aumento nella quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari.

Perdita nucleare

NL

Diminuzione delle quantità di materie nucleari imputabile a trasformazioni nucleari.

Differenza speditore/destinatario

DI

Differenza speditore/destinatario

Nuova misurazione

NM

Quantità di materie nucleari, in una determinata partita contabilizzata nell’area di bilancio materie, pari alla differenza tra una quantità misurata di recente e quella precedentemente contabilizzata e che non costituisce né una differenza speditore/destinatario né una correzione.

Arrotondamenti

RA

Arrotondamenti per far in modo che la somma delle quantità registrate per un determinato periodo coincida con l’inventario contabile finale dell’area di bilancio materie.

Aggiustamento degli isotopi

R5

Arrotondamento per far coincidere la somma delle quantità degli isotopi registrate con l’inventario contabile finale per U-235 dell’area di bilancio materie.

Produzione di materie

MP

Quantità di materie nucleari, ottenute da sostanze originariamente non sottoposte a controllo di sicurezza, che sono diventate oggetto del controllo di sicurezza a causa della loro concentrazione che attualmente supera i livelli minimi.

Cessato uso

TU

Quantità di materie nucleari considerate non recuperabili per motivi pratici o economici che sono incorporate in prodotti finali usati per scopi non nucleari, quali leghe o ceramiche (articolo 36, paragrafo 1, lettera b)].

Per utilizzare questo codice è necessaria un’autorizzazione preventiva.

Cessazione del controllo di sicurezza

TZ

Quantità di materie nucleari considerate non recuperabili per motivi pratici o economici contenute in rifiuti in concentrazioni molto basse misurate o stimate in base a misurazioni, anche se tali materie non sono rilasciate nell’ambiente (articolo 36, paragrafo 1, lettera c)]. Gli impianti possono essere autorizzati a utilizzare questo codice sulla base di una richiesta motivata e di modalità di comunicazione concordate.

10.

Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti.

11.

Element category/categoria dell’elemento: la categoria dell’elemento delle materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento.

12.

Element weight/peso dell’elemento: deve essere registrato il peso della categoria dell’elemento di cui al campo 11. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.

13.

Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi. Utilizzare i codici di cui all’allegato III, punto 27, del presente regolamento.

14.

Fissile weight/peso del fissile: salvo qualora diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, il peso degli isotopi fissili deve essere registrato soltanto per l’uranio arricchito e per i cambi di categoria che interessano l’uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.

15.

Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). Può anche corrispondere a un codice del pool, se autorizzato a norma dell’articolo 20. La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti.

16.

Correction/correzione: le correzioni devono essere effettuate cancellando la riga o le righe errate e aggiungendo, se del caso, quella corretta o quelle corrette.

Utilizzare i codici seguenti:

Codice

Spiegazione

D

Cancellazione. La riga di registrazione da cancellare deve essere:

identificata indicando nel campo 17 il numero del rapporto (6), nel campo 18 il numero della riga (11) e nel campo 21 il CRC (20) che erano stati dichiarati per la riga originaria. Non occorre registrare altri campi;

oppure

ripetuta per intero. I campi possono contenere codici non più utilizzati ai sensi del presente regolamento.

A

Aggiunta (parte di una coppia cancellazione/aggiunta). La riga esatta deve essere riportata con tutti i campi, incluso il campo «rapporto precedente» (17) e il campo «riga precedente» (18). Il campo «riga precedente» (18) deve ripetere il numero della riga (10) di registrazione da sostituire con la coppia cancellazione/aggiunta.

L

Riga in ritardo (aggiunta singola). La riga in ritardo da aggiungere deve essere registrata con tutti i campi di dati, incluso il campo «rapporto precedente» (17). Il campo «rapporto precedente» (17) deve contenere il numero del rapporto (6) in cui la riga in ritardo avrebbe dovuto essere inclusa.

17.

Previous report/rapporto precedente: indicare il numero del rapporto (6) della riga da correggere.

18.

Previous line/riga precedente: per cancellazioni, o aggiunte che fanno parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (10) da correggere.

19.

Comment/commenti: spazio a disposizione dell’esercente per brevi commenti.

20.

CRC/CRC: indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità. La Commissione informa l’esercente dell’algoritmo da usarsi.

21.

Previous CRS/CRC precedente: codice di indirizzamento («hash code») della riga da correggere.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

Mutatis mutandis, valgono le osservazioni generali 2, 3, 4, 5 e 6 alla fine dell’allegato III.

ALLEGATO V

SITUAZIONE DELL’INVENTARIO FISICO (SIF)

Intestazione

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’ABM dichiarante

1

Report type

Carattere (1)

«P» per situazione dell’inventario fisico

2

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato compilato il rapporto

3

Report number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

4

PIT date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato effettuato l’inventario fisico

5

Line count

Numero

Numero totale delle righe notificate

6

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

7


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Item ID

Carattere (20)

Numero sequenziale

8

Batch

Carattere (20)

Identificatore unico per una partita di materie nucleari

9

KMP

Carattere (1)

Punto-chiave di misurazione

10

Measurement

Carattere (1)

Codice di misurazione

11

Element category

Carattere (1)

Categoria delle materie nucleari

12

Material form

Carattere (2)

Codice di forma delle materie

13

Material container

Carattere (1)

Codice del contenitore delle materie

14

Material state

Carattere (1)

Codice di stato delle materie

15

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

16

Number of items

Numero

Quantità di articoli

17

Element weight

Numero (24,3 )

Peso dell’elemento

18

Isotope

Carattere (1)

«G» per l’U-235, «K» per l’U-233, «J» per una miscela di U-235 e U-233

19

Fissile weight

Numero (24,3 )

Peso degli isotopi fissili

20

Obligation

Carattere (5)

Impegno relativo al controllo

21

Document

Carattere (70)

Riferimento ai documenti giustificativi definito dall’esercente

22

Container ID

Carattere (20)

Identificatore definito dall’esercente per il contenitore

23

Correction

Carattere (1)

«D» per cancellazioni, «A» per aggiunte che formano una coppia cancellazione/aggiunta, «L» per righe in ritardo (aggiunte singole)

24

Previous report

Numero

Numero del rapporto della riga da correggere

25

Previous line

Numero

Numero della riga da correggere

26

Comment

Carattere (256)

Commenti dell’esercente

27

CRC

Numero

Indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità

28

Previous CRC

Numero

Indirizzamento calcolato («hash code») della riga da correggere

29

Note esplicative

1.

MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

2.

Report type/tipo di rapporto: utilizzare la lettera «P» per le situazioni dell’inventario fisico.

3.

Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto.

4.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale utilizzato per i rapporti sulle variazioni d’inventario, i rapporti bilancio materie e le situazioni dell’inventario fisico, non lasciare spazi vuoti.

5.

PIT date/data dell’EIF: giorno, mese e anno in cui l’inventario fisico è stato effettuato. Si dovrà far riferimento alla situazione delle ore 24.

6.

Line count/totale delle righe: numero totale delle righe notificate.

7.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

8.

Item ID/identificatore dell’articolo: numero sequenziale, comune per tutte le righe della situazione dell’inventario fisico connesse con lo stesso oggetto fisico.

9.

Batch/partita: se nelle disposizioni particolari sul controllo è richiesto di poter seguire la partita, deve essere utilizzata la stessa designazione della partita usata nei rapporti sulle variazioni di inventario e nella precedente situazione dell’inventario fisico.

10.

KMP/PCM: punto-chiave di misurazione. I codici sono notificati all’impianto interessato ed elencati nelle disposizioni particolari sul controllo. Se non sono notificati codici specifici, si deve usare «&».

11.

Measurement/misurazione: occorre indicare qual è la base su cui è stata stabilita la quantità di materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 13, del presente regolamento.

12.

Element category/categoria dell’elemento: la categoria dell’elemento delle materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento.

13.

Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento.

14.

Material container/contenitore delle materie: il tipo di contenitore in cui sono detenute le materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 15, del presente regolamento.

15.

Material state/stato delle materie: lo stato delle materie della partita utilizzando i codici di stato delle materie di cui all’allegato III, punto 16, del presente regolamento.

16.

Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti.

17.

Number of items/quantità di articoli: occorre riportare la quantità degli articoli che compongono ciascuna riga dell’inventario fisico. Se un gruppo di articoli che appartiene alla stessa partita è riportato in varie righe, la somma degli articoli registrati deve essere pari al numero totale degli articoli che appartengono al gruppo. Se le righe comportano più di una categoria dell’elemento, la quantità degli articoli deve essere dichiarata nella riga o nelle righe solo per la categoria dell’elemento di maggiore rilevanza per il controllo di sicurezza (in ordine decrescente: P, H, L, N, D, T).

18.

Element weight/peso dell’elemento: deve essere registrato il peso della categoria dell’elemento di cui al campo 12. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.

19.

Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi. Utilizzare i codici di cui all’allegato III, punto 27, del presente regolamento.

20.

Fissile weight/peso del fissile: salvo qualora diversamente specificato nelle disposizioni particolari sul controllo, il peso degli isotopi fissili deve essere registrato soltanto per l’uranio arricchito e per i cambi di categoria che interessano l’uranio arricchito. Tutti i pesi devono essere registrati in grammi. Le cifre decimali che risultano nelle righe di registrazione possono essere riportate fino a un massimo di tre decimali.

21.

Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). Può anche corrispondere a un codice del pool, se autorizzato a norma dell’articolo 20. La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti.

22.

Document/documento: riferimento definito dall’esercente per il documento o i documenti giustificativi.

23.

Container ID/identificatore del contenitore: numero del contenitore definito dall’esercente. Dato opzionale che può essere usato nei casi in cui il numero del contenitore non compaia nella designazione della partita.

24.

Correction/correzione: le correzioni devono essere effettuate cancellando la riga o le righe errate e aggiungendo, se del caso, quella o quelle corrette.

Utilizzare i codici seguenti:

Codice

Spiegazione

D

Cancellazione. La riga di registrazione da cancellare deve essere:

identificata indicando nel campo 25 il numero del rapporto (4), nel campo 26 il numero della riga (16) e nel campo 29 il CRC (28) che erano stati dichiarati per la riga originaria. Non occorre registrare altri campi;

oppure

ripetuta per intero. I campi possono contenere codici non più utilizzati ai sensi del presente regolamento.

A

Aggiunta (parte di una coppia cancellazione/aggiunta). La riga esatta deve essere riportata con tutti i campi, incluso il campo «rapporto precedente» (25) e il campo «riga precedente» (26). Il campo «riga precedente» (26) deve contenere il numero della riga (16) di registrazione da sostituire con la coppia cancellazione/aggiunta.

L

Riga in ritardo (aggiunta singola). La riga in ritardo da aggiungere deve essere registrata con tutti i campi di dati, incluso il campo «rapporto precedente» (25). Il campo «rapporto precedente» (25) deve contenere il numero del rapporto (4) in cui la riga in ritardo avrebbe dovuto essere inclusa.

25.

Previous report/rapporto precedente: indicare il numero del rapporto (4) della riga da correggere.

26.

Previous line/riga precedente: per cancellazioni, o aggiunte che fanno parte di una coppia cancellazione/aggiunta, indicare il numero della riga (16) da correggere.

27.

Comment/commenti: spazio a disposizione dell’esercente per brevi commenti (sostituisce la nota concisa separata).

28.

CRC/CRC: indirizzamento calcolato di riga («hash code») per scopi di controllo di qualità. La Commissione informa l’esercente dell’algoritmo da usarsi.

29.

Previous CRS/CRC precedente: codice di indirizzamento («hash code») della riga da correggere.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Se alla data di esecuzione dell’inventario fisico non vi sono materie nucleari nell’area di bilancio materie, si devono compilare solo le voci da 1 a 7, 16, 17 e 28. Si devono compilare, se del caso, anche le voci da 24 a 26 e 29.

2.

Mutatis mutandis, valgono le osservazioni generali 2, 3, 4, 5 e 6 alla fine dell’allegato III.

ALLEGATO VI

NOTIFICA PREVENTIVA DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MATERIE NUCLEARI

Intestazione

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Legal entity or name of installation

Carattere (256)

Denominazione della persona giuridica o dell’impianto

1

Report type

Carattere (4)

ANXS da utilizzare per questo tipo di rapporto

2

Advance notification reference code

Carattere (12)

Codice di riferimento per la notifica preventiva

3

Shipper MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto speditore

4

Receiver MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto destinatario

5

Shipping installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto speditore

6

Receiving installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto destinatario

7

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato compilato il rapporto

8

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

9


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

10

Batch

Carattere (20)

Identificatore unico per una partita di materie nucleari

11

Element category

Carattere (1)

Categoria delle materie nucleari

12

Obligation

Carattere (5)

Impegno relativo al controllo

13

Chemical composition

Carattere (64)

Composizione chimica

14

Isotope

Carattere (1)

Isotopo di uranio

15

Enrichment

Numero (3,3 )

Composizione percentuale di uranio-235

16

Material state

Carattere (1)

Stato delle materie

17

Material form

Carattere (2)

Forma delle materie

18

Number of items

Numero

Quantità di articoli

19

Description of containers and seals

Carattere (256)

Descrizione dei contenitori e delle opzioni di sigillatura

20

Element weight

Numero (24,3 )

Peso dell’elemento

21

Fissile weight

Numero (24,3 )

Peso degli isotopi fissili

22

Material container

Carattere (1)

Codice del contenitore delle materie

23

Means of transport

Carattere (1) (per ciascun mezzo di trasporto)

Mezzo di trasporto delle materie nucleari

24

Location where material will be stored or prepared

Carattere (256)

Luogo in cui le materie nucleari sono preparate per la spedizione

25

Last date when material can be identified

Data (GGMMAAAA)

Termine ultimo per l’identificazione delle materie nucleari

26

Date of dispatch

Data (GGMMAAAA)

Data prevista di spedizione

27

Date of arrival

Data (GGMMAAAA)

Data prevista di arrivo a destinazione

28

Intended use

Carattere (256)

Uso previsto delle materie nucleari

29

Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference

Carattere (64)

Riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

30

Note esplicative

1.

Legal entity or name of installation/persona giuridica o denominazione dell’impianto: la denominazione della persona giuridica o dell’impianto che effettua la notifica alla Commissione.

2.

Report type/tipo di rapporto: ANXS da utilizzare per questo tipo di rapporto.

3.

Advance notification reference code/codice di riferimento per la notifica preventiva: codice di riferimento per le notifiche preventive da usarsi nel rapporto sulle variazioni d’inventario.

4.

Shipper MBA/ABM dello speditore: il codice dell’area di bilancio materie dello speditore, notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

5.

Receiver MBA/ABM del destinatario: il codice dell’area di bilancio materie del destinatario in caso di trasferimento all’interno dell’UE e, se noto, in caso di esportazione verso un paese terzo.

6.

Shipping installation/impianto speditore: denominazione, indirizzo e Stato dell’impianto che spedisce le materie nucleari.

7.

Receiving installation/impianto destinatario: denominazione, indirizzo e Stato dell’impianto che riceve le materie nucleari.

8.

Report date/data del rapporto: la data in cui è stato compilato il rapporto.

9.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

10.

Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti.

11.

Batch/partita: il numero di identificazione della partita. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

12.

Element category/categoria dell’elemento: la categoria di materie nucleari. Utilizzare i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento.

13.

Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

14.

Chemical composition/composizione chimica: la composizione chimica della partita. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

15.

Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi. Utilizzare i codici degli isotopi di cui all’allegato III, punto 27, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito.

16.

Enrichment/arricchimento: composizione percentuale di U-235. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito.

17.

Material state/stato delle materie: lo stato delle materie della partita utilizzando i codici di stato delle materie di cui all’allegato III, punto 16, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

18.

Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

19.

Number of items/quantità di articoli: la quantità di articoli che compongono la partita, conformemente all’allegato III, punto 24, del presente regolamento.

20.

Description of containers and seals/descrizione dei contenitori e dei sigilli: una descrizione dei contenitori, specificando le caratteristiche che ne permetterebbero la sigillatura. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

21.

Element weight/peso dell’elemento: il peso dell’elemento deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

22.

Fissile weight/peso del fissile: il peso dell’isotopo o degli isotopi fissili (per l’uranio a basso arricchimento e l’uranio ad alto arricchimento: il peso degli isotopi U-233 e U-235) deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito.

23.

Material container/contenitore delle materie: il tipo di contenitore in cui sono detenute le materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 15, del presente regolamento.

24.

Means of transport/mezzo di trasporto: indicare, se del caso, il mezzo di trasporto. Può essere utilizzato più di un codice se sono utilizzati più mezzi di trasporto. In tal caso, i codici devono essere separati da punti e virgola.

Utilizzare i codici seguenti:

Means of transport

Codice

Aria

A

Acqua

W

Strada

R

Ferrovia

T

Altri

O

25.

Location where material will be stored or prepared/luogo in cui le materie saranno immagazzinate o preparate: il luogo, all’interno dell’area di bilancio materie, in cui le materie nucleari sono preparate per la spedizione e possono essere identificate e dove è possibile verificarne la quantità e la composizione.

26.

Last date when material can be identified/termine ultimo per l’identificazione delle materie: il termine ultimo per l’identificazione delle materie nucleari e per la verifica della quantità e della composizione.

27.

Date of dispatch/data di spedizione: data prevista di spedizione. Deve essere indicata una data per partita.

28.

Date of arrival/data di arrivo: data prevista di arrivo a destinazione. Deve essere indicata una data per partita.

29.

Intended use/uso previsto: l’uso cui sono destinate le materie nucleari.

30.

Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference/riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom: indicare, se del caso:

il riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom o, se questo non è disponibile, la data alla quale il contratto è stato concluso oppure è stato considerato concluso dall’Agenzia di approvvigionamento, e ogni altro riferimento utile;

per i contratti di lavoro per conto di terzi (articolo 75 del trattato) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie (articolo 74 del trattato e regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74), la data di notifica all’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom e ogni altro riferimento utile.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso.

2.

In caso di trasferimento all’interno dell’UE, lo speditore deve fornire al destinatario tutte le informazioni necessarie.

3.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

4.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

5.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

6.

I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

7.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO VII

NOTIFICA PREVENTIVA DI IMPORTAZIONE/RICEZIONE DI MATERIE NUCLEARI

Intestazione

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Legal entity or name of installation

Carattere (256)

Denominazione della persona giuridica o dell’impianto

1

Report type

Carattere (4)

ANIR da utilizzare per questo tipo di rapporto

2

Advance notification reference code

Carattere (12)

Codice di riferimento per la notifica preventiva

3

Shipper MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto speditore

4

Receiver MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto destinatario

5

Shipping installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto speditore

6

Receiving installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto destinatario

7

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato compilato il rapporto

8

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

9


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

10

Batch

Carattere (20)

Identificatore unico per una partita di materie nucleari

11

Element category

Carattere (1)

Categoria delle materie nucleari

12

Obligation

Carattere (5)

Impegno relativo al controllo

13

Chemical composition

Carattere (64)

Composizione chimica

14

Isotope

Carattere (1)

Isotopo fissile di uranio

15

Enrichment

Numero (3,3 )

Composizione percentuale di uranio-235

16

Material state

Carattere (1)

Stato delle materie

17

Material form

Carattere (2)

Forma delle materie

18

Number of items

Numero

Quantità di articoli

19

Description of containers and seals

Carattere (256)

Descrizione dei contenitori e delle opzioni di sigillatura

20

Element weight

Numero (24,3 )

Peso dell’elemento

21

Fissile weight

Numero (24,3 )

Peso degli isotopi fissili

22

Means of transport

Carattere (1) (per ciascun mezzo di trasporto)

Mezzo di trasporto delle materie nucleari

23

Date of arrival

Data (GGMMAAAA)

Data di arrivo delle materie nucleari

24

Location where materials will be unpacked

Carattere (256)

Luogo in cui le materie nucleari saranno disimballate

25

Date when materials will be unpacked

Data (GGMMAAAA)

Data in cui le materie nucleari saranno disimballate

26

Intended use

Carattere (256)

Uso previsto delle materie nucleari

27

Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference

Carattere (64)

Riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

28

Note esplicative

1.

Legal entity or name of installation/persona giuridica o denominazione dell’impianto: la denominazione della persona giuridica o dell’impianto che effettua la notifica alla Commissione.

2.

Report type/tipo di rapporto: ANIR da utilizzare per questo tipo di rapporto.

3.

Advance notification reference code/codice di riferimento per la notifica preventiva: codice di riferimento per le notifiche preventive da usarsi nel rapporto sulle variazioni d’inventario.

4.

Shipper MBA/ABM dello speditore: il codice dell’area di bilancio materie dello speditore in caso di trasferimento all’interno dell’UE e, se noto, in caso di importazione da un paese terzo.

5.

Receiver MBA/ABM del destinatario: il codice dell’area di bilancio materie del destinatario, notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

6.

Shipping installation/impianto speditore: denominazione, indirizzo e Stato dell’impianto che spedisce le materie nucleari.

7.

Receiving installation/impianto destinatario: denominazione, indirizzo e Stato dell’impianto che riceve le materie nucleari.

8.

Report date/data del rapporto: la data in cui è stato compilato il rapporto.

9.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

10.

Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti.

11.

Batch/partita: il numero di identificazione della partita. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

12.

Element category/categoria dell’elemento: la categoria di materie nucleari. Utilizzare i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento.

13.

Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

14.

Chemical composition/composizione chimica: la composizione chimica della partita. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

15.

Isotope/isotopo: questo codice indica la natura degli isotopi fissili di cui si tratta e deve essere usato quando viene registrato il peso di detti isotopi. Utilizzare i codici degli isotopi di cui all’allegato III, punto 27, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito.

16.

Enrichment/arricchimento: composizione percentuale di uranio-235. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito.

17.

Material state/stato delle materie: lo stato delle materie della partita utilizzando i codici di stato delle materie di cui all’allegato III, punto 16, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

18.

Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

19.

Number of items/quantità di articoli: la quantità di articoli che compongono la partita, conformemente all’allegato III, punto 24, del presente regolamento.

20.

Description of containers and seals/descrizione dei contenitori e dei sigilli: una descrizione dei contenitori, specificando le caratteristiche che ne permetterebbero la sigillatura. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

21.

Element weight/peso dell’elemento: il peso dell’elemento deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

22.

Fissile weight/peso del fissile: il peso dell’isotopo o degli isotopi fissili (per l’uranio a basso arricchimento e l’uranio ad alto arricchimento: il peso degli isotopi U-233 e U-235) deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito.

23.

Means of transport/mezzo di trasporto: indicare, se del caso, il mezzo di trasporto utilizzando i codici di cui all’allegato VI, punto 24, del presente regolamento.

24.

Date of arrival/data di arrivo: la data prevista o effettiva dell’arrivo nell’area di bilancio materie dichiarante.

25.

Location where materials will be unpacked/luogo in cui le materie saranno disimballate: il luogo, all’interno dell’area di bilancio materie, in cui le materie saranno disimballate e possono essere identificate e dove è possibile verificarne la quantità e la composizione.

26.

Date when materials will be unpacked/data in cui le materie saranno disimballate: la data prevista in cui le materie saranno disimballate.

27.

Intended use/uso previsto: l’uso cui sono destinate le materie nucleari.

28.

Euratom Supply Agency (ESA) contractual reference/riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom: indicare, se del caso:

il riferimento al numero di contratto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom o, se questo non è disponibile, la data alla quale il contratto è stato concluso oppure è stato considerato concluso dall’Agenzia di approvvigionamento, e ogni altro riferimento utile;

per i contratti di lavoro per conto di terzi (articolo 75 del trattato) e per i contratti di fornitura di piccoli quantitativi di materie (articolo 74 del trattato e regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74), la data di notifica all’Agenzia di approvvigionamento, e ogni altro riferimento utile.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso.

2.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

3.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

4.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

5.

I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

6.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO VIII

RAPPORTO DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI MINERALE

Intestazione

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Undertaking

Carattere (256)

Denominazione e indirizzo dell’impresa dichiarante

1

Report type

Carattere (5)

OREXS da utilizzare per questo tipo di rapporto

2

Mine name

Carattere (256)

Denominazione della miniera

3

Mine code

Carattere (4)

Codice della miniera

4

Report year

Anno

L’anno oggetto del rapporto

5

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data di trasmissione del rapporto

6

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

7

Report number

Numero

Numero di riferimento unico

8


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

9

Date of dispatch

Data (GGMMAAAA)

Data delle singole esportazioni/spedizioni

10

Consignee

Carattere (256)

Il destinatario dell’importazione/della ricezione

11

Uranium weight

Numero (24,3 )

Peso dell’uranio

12

Thorium weight

Numero (24,3 )

Peso del torio

13

Comment

Carattere (256)

Altre osservazioni

14

Note esplicative

1.

Undertaking/impresa: denominazione e indirizzo dell’impresa dichiarante.

2.

Report type/tipo di rapporto: OREXS da utilizzare per questo tipo di rapporto.

3.

Mine name/denominazione della miniera: denominazione della miniera per la quale è fatta la dichiarazione.

4.

Mine code/codice miniera: codice della miniera notificato all’impresa dalla Commissione.

5.

Report year/anno del rapporto: l’anno civile oggetto del rapporto.

6.

Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto.

7.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

8.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per il rapporto di esportazione/spedizione di minerale.

9.

Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti.

10.

Date of dispatch/data di spedizione: la data delle singole esportazioni/spedizioni.

11.

Consignee/destinatario: il destinatario delle importazioni/ricezioni.

12.

Uranium weight/peso dell’uranio: il peso dell’uranio contenuto nel minerale, in grammi.

13.

Thorium weight/peso del torio: il peso del torio contenuto nel minerale, in grammi.

14.

Comment/commenti: eventuali ulteriori informazioni pertinenti relative alle esportazioni/spedizioni di minerale.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Il rapporto di spedizione deve essere compilato al più tardi alla fine del mese di gennaio di ciascun anno per l’anno precedente, con scrittura separata per ciascun destinatario. Nel rapporto deve essere inserita una riga distinta per ciascuna consegna alla data di spedizione.

2.

Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso.

3.

In caso di trasferimento all’interno dell’UE, lo speditore deve fornire al destinatario tutte le informazioni necessarie.

4.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

5.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

6.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

7.

I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

8.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO IX

RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL’ARTICOLO 22

Intestazione

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Installation

Carattere (256)

Denominazione e indirizzo dell’impianto

1

Report type

Carattere (5)

DERRQ da utilizzare per questo tipo di rapporto

2

MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’ABM dichiarante

3

Element category

Carattere (1)

Categoria delle materie nucleari

4

Derogation type

Carattere (1)

Tipo di deroga

5

Intended use

Carattere (256)

Uso o usi previsti della materia o delle materie nucleari

6

Request date

Data (GGMMAAAA)

Data di trasmissione della richiesta alla Commissione

7

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

8

Report number

Numero

Numero di riferimento unico

9


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

10

Enrichment

Numero (3,3 )

Composizione percentuale di uranio-235

11

Isotopic composition

Numero (24,3 ) (per ciascun isotopo)

Peso degli isotopi di plutonio

12

Element weight

Numero (24,3 )

Peso dell’elemento

13

Fissile weight

Numero (24,3 )

Peso dell’isotopo fissile

14

Chemical composition

Carattere (64)

Composizione o composizioni chimiche degli articoli dell’inventario

15

Material form

Carattere (2)

Forma delle materie

16

Number of items

Numero

Quantità di articoli

17

Obligation

Carattere (5)

Impegno relativo al controllo

18

Note esplicative

1.

Installation/impianto: denominazione e indirizzo dell’impianto.

2.

Report type/tipo di rapporto: DERRQ da utilizzare per questo tipo di rapporto.

3.

MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

4.

Element category/categoria dell’elemento: la categoria dell’elemento delle materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento.

5.

Derogation type/tipo di deroga: occorre indicare il tipo di deroga (articolo 22, paragrafo 2).

Utilizzare i codici seguenti:

Tipo di deroga

Codice

Piccole quantità rimaste immutate per un lungo periodo

A

Uso esclusivo in attività non nucleari

B

Uso all’interno di sensori

C

Pu con contenuto di Pu-238 superiore all’80 %

D

6.

Intended use/uso previsto: l’uso previsto delle materie nucleari.

7.

Request date/data della richiesta: la data di trasmissione della richiesta alla Commissione.

8.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

9.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per la richiesta di deroga.

10.

Line number/numero della riga: numero sequenziale a partire da «1» in ciascun rapporto, non lasciare spazi vuoti.

11.

Enrichment/arricchimento: composizione percentuale di uranio-235. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito.

12.

Isotopic composition/composizione isotopica: la composizione isotopica di Pu deve essere riportata nel formato di un elenco di pesi separati da punti e virgola per indicare il peso del Pu-238, del Pu-239, del Pu-240, del Pu-241 e del Pu-242.

13.

Element weight/peso dell’elemento: il peso dell’elemento deve essere indicato in grammi.

14.

Fissile weight/peso del fissile: il peso dell’isotopo o degli isotopi fissili (per l’uranio a basso arricchimento e l’uranio ad alto arricchimento: il peso degli isotopi U-233 e U-235) deve essere indicato in grammi.

15.

Chemical composition/composizione chimica: la composizione o le composizioni chimiche degli articoli dell’inventario.

16.

Material form/forma delle materie: la forma o le forme fisiche degli articoli dell’inventario, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento.

17.

Number of items/quantità di articoli: il numero di articoli dell’inventario.

18.

Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Deve essere presentata una richiesta separata per ciascun tipo di deroga (articolo 22, paragrafo 2) e per ciascuna categoria dell’elemento.

2.

Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso.

3.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

4.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

5.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

6.

I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

7.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO X

ELENCO INDICATIVO DEGLI ARTICOLI D’INVENTARIO (LII)

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ARTICOLI D’INVENTARIO

1.

Le informazioni devono essere fornite per ciascuna voce ogniqualvolta ciò sia necessario per l’esercizio normale dell’impianto.

2.

Le informazioni possono essere fornite nell’ambito di una serie più ampia di informazioni concordate tra la Commissione e l’esercente.

3.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

4.

Se le informazioni sono tenute in forma elettronica dall’impianto, l’elenco degli articoli d’inventario deve essere fornito per via elettronica, in formato xml.

Intestazione

Etichetta/ Identificatore

Contenuto

Commenti

#

MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’ABM dichiarante

1

Report type

Carattere (3)

LII da utilizzare per questo tipo di rapporto

2

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data di validità dell’LII

3

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

4

Report number

Numero

Numero di riferimento unico

5

Report version

Numero

Versione dell’LII fornito

6


Voci

Etichetta/ Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

7

Item ID

Carattere (20)

Identificatore unico per un articolo di materie nucleari

8

Batch

Carattere (20)

Identificatore unico per una partita di materie nucleari

9

Container ID

Carattere (20)

Identificatore unico per un contenitore in cui sono detenute materie nucleari

10

KMP

Carattere (1)

Punto-chiave di misurazione (PCM).

11

Area

Carattere (10)

Indicazione dell’area (o punto-chiave di misurazione)

12

Sub area

Carattere (10)

Indicazione della sottoarea

13

Element category

Carattere (1)

Categoria delle materie nucleari

14

Material form

Carattere (2)

Codice di forma delle materie

15

Material container

Carattere (1)

Codice del contenitore delle materie

16

Material state

Carattere (1)

Codice di stato delle materie

17

Volume

Numero (24,3 )

Volume del fluido nel serbatoio

18

Gross weight

Numero (24,3 )

Peso lordo del contenitore e delle materie nucleari

19

Nuclear material weight

Numero (24,3 )

Peso totale delle materie nucleari

20

Uranium weight

Numero (24,3 )

Peso totale dell’uranio

21

U233 weight

Numero (24,3 )

Peso dell’isotopo di uranio-233

22

U235 weight

Numero (24,3 )

Peso dell’isotopo di uranio-235

23

Plutonium weight

Numero (24,3 )

Peso totale del plutonio

24

Thorium weight

Numero (24,3 )

Peso totale del torio

25

Obligation

Carattere (5)

Impegno relativo al controllo

26

Accessibility for physical verification

Carattere (1)

Indicazione dell’accessibilità dell’articolo per la verifica fisica

27

Comment

Carattere (256)

Commenti dell’esercente

28

Note esplicative

1.

MBA/ABM: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

2.

Report type/tipo di rapporto: LII da utilizzare per questo tipo di rapporto.

3.

Report date/data del rapporto: data di validità dell’elenco degli articoli d’inventario.

4.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

5.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per l’elenco degli articoli d’inventario.

6.

Report version/versione del rapporto: numero di versione dell’LII. Numero sequenziale, l’LII inizialmente fornito deve essere la versione 1, non lasciare spazi vuoti.

7.

Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti.

8.

Item ID/identificatore dell’articolo: identificatore unico per l’articolo.

9.

Batch/partita: identificatore unico per una partita di materie nucleari comprendente uno o più articoli. Lo stesso identificatore della partita può pertanto essere utilizzato per più articoli.

10.

Container ID/identificatore del contenitore: identificatore unico per il contenitore. Lo stesso identificatore del contenitore può essere utilizzato per più articoli.

11.

KMP/PCM: punto-chiave di misurazione. I codici sono notificati all’impianto interessato ed elencati nelle disposizioni particolari sul controllo. Se non sono notificati codici specifici, si deve usare «&».

12.

Area/area: l’area in cui si trova l’articolo. Potrebbe essere un punto-chiave di misurazione.

13.

Sub area/sottoarea: la sottoarea in cui si trova l’articolo.

14.

Element category/categoria dell’elemento: la categoria dell’elemento delle materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento.

15.

Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita, utilizzando la descrizione delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento.

16.

Material container/contenitore delle materie: il tipo di contenitore in cui sono detenute le materie nucleari, utilizzando i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 15, del presente regolamento.

17.

Material state/stato delle materie: lo stato delle materie della partita utilizzando i codici di stato delle materie di cui all’allegato III, punto 16, del presente regolamento.

18.

Volume/volume: volume del fluido in un serbatoio, da indicare in litri, fino a un massimo di tre decimali.

19.

Gross weight/peso lordo: peso lordo del contenitore e delle materie nucleari, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali.

20.

Nuclear material weight/peso delle materie nucleari: il peso totale delle materie nucleari, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali.

21.

Uranium weight/peso dell’uranio: il peso dell’uranio, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali.

22.

U233 weight/peso dell’U233: il peso dell’uranio-233, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali.

23.

U235 weight/peso dell’U235: il peso dell’uranio-235, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali.

24.

Plutonium weight/peso del plutonio: il peso del plutonio, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali.

25.

Thorium weight/peso del torio: il peso del torio, da indicare in grammi, fino a un massimo di tre decimali.

26.

Obligation/impegno: indicazione dell’impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in base a un accordo concluso con uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, cui sono soggette le materie nucleari (articolo 19). Può anche corrispondere a un codice del pool, se autorizzato a norma dell’articolo 20. La Commissione comunica su richiesta i codici appropriati agli impianti.

27.

Accessibility for physical verification/accessibilità per la verifica fisica: indicazione dell’accessibilità dell’articolo per la verifica fisica da parte degli ispettori della Commissione.

Utilizzare i codici seguenti:

Accessibilità

Codice

Facile

E

Difficile

D

Impossibile

I

Nel caso in cui si utilizzi «difficile» o «impossibile», è necessario fornire una giustificazione nella colonna «Commenti» (28).

28.

Comment/commenti: osservazioni facoltative.

ALLEGATO XI

PROGRAMMA GENERALE DI ATTIVITÀ

Il programma generale di attività deve indicare, se del caso:

i tipi di operazioni, ad esempio le campagne previste con l’indicazione del tipo e della quantità di elementi combustibili da produrre o ritrattare, i programmi di arricchimento, i programmi di funzionamento del reattore con gli arresti previsti, le campagne di smaltimento finale previste;

una panoramica delle attività principali riguardanti la costruzione o la disattivazione dell’impianto;

il calendario presunto di arrivo dei materiali, con l’indicazione della quantità di materie per partita, della forma (UF6, UO2, combustibili freschi o irradiati ecc.), del tipo presunto di contenitore o d’imballaggio;

il calendario previsto delle campagne di trattamento dei rifiuti (ad eccezione del reimballaggio o dell’ulteriore condizionamento senza separazione di elementi), specificando la quantità di materie per partita, la forma (vetro, liquido a elevata attività ecc.), la durata prevista e l’ubicazione;

le date presunte di determinazione delle quantità di materie nei prodotti e le date di spedizione;

le date e la durata dell’inventario fisico.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

2.

Il programma generale di attività deve essere fornito in formato elettronico e trasmesso alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO XII

NOTIFICA PREVENTIVA DI ATTIVITÀ DI ULTERIORE TRATTAMENTO DI RIFIUTI

Intestazione

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’ABM dichiarante

1

Report type

Carattere (5)

ANFWP da utilizzare per questo tipo di rapporto

2

Installation

Carattere (256)

Denominazione dell’impianto

3

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato compilato il rapporto

4

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

5

Report number

Numero

Numero di riferimento unico

6


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

7

Item ID

Carattere (20)

Identificatore unico per un articolo di materie nucleari

8

Waste type

Carattere (2)

Tipo di rifiuti prima del condizionamento

9

Conditioned form

Carattere (2)

Forma di condizionamento attuale dei rifiuti

10

Number of items

Numero

Quantità di articoli

11

Plutonium weight

Numero (24,3 )

Peso del Pu

12

HEU weight

Numero (24,3 )

Peso dell’HEU

13

U233 weight

Numero (24,3 )

Peso dell’U233

14

Storage location

Carattere (256)

L’ubicazione dei rifiuti al momento della dichiarazione

15

Processing location

Carattere (256)

Il luogo in cui avrà luogo il trattamento previsto

16

Processing start date

Data (GGMMAAAA)

Data di inizio del trattamento

17

Processing end date

Data (GGMMAAAA)

Data di fine del trattamento

18

Processing purpose

Carattere (256)

Il risultato previsto del trattamento

19

Previous report

Numero

Rapporto cui si riferisce la registrazione attuale

20

Previous line

Numero

Riga del rapporto indicata al punto 20 cui si riferisce la registrazione attuale

21

Note esplicative:

1.

MBA/ABM: il codice ABM dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

2.

Report type/tipo di rapporto: ANFWP da utilizzare per questo tipo di rapporto.

3.

Installation/impianto: la denominazione dell’impianto.

4.

Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto.

5.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

6.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per la notifica preventiva di attività di ulteriore trattamento di rifiuti.

7.

Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti.

8.

Item ID/identificatore dell’articolo: identificatore unico per un articolo di materie nucleari.

9.

Waste type/tipo di rifiuti: il tipo di rifiuti prima di qualsiasi condizionamento. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi a scarti, rifiuti solidi o rifiuti liquidi) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento.

10.

Conditioned form/forma di condizionamento: la forma di condizionamento attuale dei rifiuti. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi ai rifiuti condizionati) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento.

11.

Number of items/quantità di articoli: il numero di articoli, ad esempio: cilindri di vetro o blocchi di cemento, da usare in una singola campagna di trattamento.

12.

Plutonium weight/peso del plutonio: il peso totale, in grammi, del plutonio contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario e non richiede la misurazione di ciascun articolo.

13.

HEU weight/peso dell’HEU: il peso totale, in grammi, del uranio ad alto arricchimento contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario e non richiede la misurazione di ciascun articolo.

14.

U233 weight/peso dell’U233: il peso totale, in grammi, dell’uranio-233 contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario e non richiede la misurazione di ciascun articolo.

15.

Storage location/ubicazione di immagazzinamento: la colonna «Ubicazione» deve includere la denominazione e l’indirizzo dell’impianto, nonché l’ubicazione dei rifiuti al momento della dichiarazione. L’indirizzo deve essere sufficientemente dettagliato da indicare la posizione geografica del luogo in relazione ad altri luoghi specificati in questa o in altre dichiarazioni e indicare in che modo il luogo possa essere raggiunto qualora vi si debba accedere. Se detto luogo si trova sul sito di un impianto nucleare, deve essere incluso nella colonna indicante l’ubicazione il codice dell’impianto.

16.

Processing location/luogo del trattamento: il luogo in cui avrà luogo il trattamento previsto.

17.

Processing start date/data di inizio del trattamento: la data prevista di inizio dell’ulteriore campagna di trattamento.

18.

Processing end date/data di fine del trattamento: la data prevista di fine dell’ulteriore campagna di trattamento.

19.

Processing purpose/scopo del trattamento: i risultati previsti del trattamento, ad esempio il recupero di plutonio o la separazione di prodotti di fissione specificati.

20.

Previous report/rapporto precedente: l’etichetta «previous report» indica che l’attuale registrazione si aggiunge alle informazioni dichiarate in precedenza o le aggiorna.

21.

Previous line/riga precedente: l’etichetta «previous line» indica che l’attuale registrazione si aggiunge alle informazioni riportate in precedenza nella riga del rapporto al punto 20 o le aggiorna.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Questo modulo deve essere usato per la notifica preventiva quando si prevede un ulteriore trattamento di rifiuti in conformità dell’articolo 34. Deve parimenti essere notificato ogni susseguente cambiamento delle date o del luogo del trattamento. Occorre fare una registrazione separata per ogni ulteriore campagna di trattamento diverso dal reimballaggio dei rifiuti o da un loro ulteriore condizionamento che non comporti la separazione di elementi, effettuata a scopo di immagazzinamento o smaltimento.

2.

Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso.

3.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

4.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

5.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

6.

I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

7.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO XIII

RAPPORTO ANNUALE DI ESPORTAZIONE/SPEDIZIONE DI RIFIUTI CONDIZIONATI

Intestazione

Etichetta/ Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Shipping installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto speditore

1

Shipper MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto speditore

2

Report type

Carattere (4)

CWXS da utilizzare per questo tipo di rapporto

3

Start report

Data (GGMMAAAA)

Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto

4

End report

Data (GGMMAAAA)

Data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto

5

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato compilato il rapporto

6

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

7

Report number

Numero

Numero di riferimento unico

8


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

9

Date of dispatch

Data (GGMMAAAA)

Data delle singole esportazioni/spedizioni

10

Receiving installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto destinatario

11

Receiver MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto destinatario

12

Conditioned form

Carattere (2)

Forma di condizionamento dei rifiuti

13

Plutonium weight

Numero (24,3 )

Peso del plutonio

14

U235 weight

Numero (24,3 )

Peso dell’U235

15

Uranium weight

Numero (24,3 )

Peso dell’uranio

16

Thorium weight

Numero (24,3 )

Peso del torio

17

Comment

Carattere (256)

Altre osservazioni

18

Note esplicative:

1.

Shipping installation/impianto speditore: denominazione e indirizzo dell’impianto speditore.

2.

Shipper MBA/ABM dello speditore: il codice ABM dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

3.

Report type/tipo di rapporto: CWXS da utilizzare per questo tipo di rapporto.

4.

Start report/inizio del rapporto: data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto.

5.

End report/fine del rapporto: data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto.

6.

Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto.

7.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

8.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per il rapporto annuale di esportazione/spedizione di rifiuti condizionati.

9.

Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti.

10.

Date of dispatch/data di spedizione: la data delle singole esportazioni/spedizioni.

11.

Receiving installation/impianto destinatario: denominazione e indirizzo dell’impianto destinatario.

12.

Receiver MBA/ABM del destinatario: codice ABM dell’impianto destinatario, da compilare per le spedizioni verso impianti situati nel territorio degli Stati membri.

13.

Conditioned form/forma di condizionamento: la forma di condizionamento dei rifiuti. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi ai rifiuti condizionati) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento.

14.

Plutonium weight/peso del plutonio: il peso del plutonio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli esportati/spediti.

15.

U235 weight/peso dell’U235: il peso dell’uranio-235 può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli esportati/spediti.

16.

Uranium weight/peso dell’uranio: il peso totale dell’uranio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli esportati/spediti.

17.

Thorium weight/peso del torio: il peso del torio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli esportati/spediti.

18.

Comment/commenti: è possibile aggiungere osservazioni facoltative.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Il presente rapporto include tutte le esportazioni o spedizioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri effettuate nel periodo oggetto del rapporto.

2.

Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso.

3.

In caso di trasferimento all’interno dell’UE, lo speditore deve fornire al destinatario tutte le informazioni necessarie.

4.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

5.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

6.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

7.

I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

8.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO XIV

RAPPORTO ANNUALE DI IMPORTAZIONE/RICEZIONE DI RIFIUTI CONDIZIONATI

Intestazione

Etichetta/ Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Receiving installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto destinatario

1

Receiver MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto destinatario

2

Report type

Carattere (4)

CWIR da utilizzare per questo tipo di rapporto

3

Start report

Data (GGMMAAAA)

Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto

4

End report

Data (GGMMAAAA)

Data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto

5

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato compilato il rapporto

6

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

7

Report number

Numero

Numero di riferimento unico

8


Voci

Etichetta/ Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

9

Date of arrival

Data (GGMMAAAA)

Data di arrivo dei rifiuti condizionati

10

Shipping installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto speditore

11

Shipper MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto speditore

12

Conditioned form

Carattere (2)

Forma di condizionamento dei rifiuti

13

Plutonium weight

Numero (24,3 )

Peso del plutonio

14

U235 weight

Numero (24,3 )

Peso dell’U235

15

Uranium weight

Numero (24,3 )

Peso dell’uranio

16

Thorium weight

Numero (24,3 )

Peso del torio

17

Comment

Carattere (256)

Altre osservazioni

18

Note esplicative:

1.

Receiving installation/impianto destinatario: denominazione e indirizzo dell’impianto destinatario.

2.

Receiver MBA/ABM del destinatario: il codice ABM dell’impianto destinatario. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

3.

Report type/tipo di rapporto: CWIR da utilizzare per questo tipo di rapporto.

4.

Start report/inizio del rapporto: data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto.

5.

End report/fine del rapporto: data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto.

6.

Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto.

7.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

8.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per il rapporto annuale di importazione/ricezione di rifiuti condizionati.

9.

Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti.

10.

Date of arrival/data di arrivo: la data di arrivo dei rifiuti condizionati.

11.

Shipping installation/impianto speditore: denominazione e indirizzo dell’impianto speditore.

12.

Shipper MBA/ABM dello speditore: codice ABM dell’impianto speditore, da compilare per le ricezioni da impianti situati nel territorio degli Stati membri.

13.

Conditioned form/forma di condizionamento: la forma di condizionamento dei rifiuti. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi ai rifiuti condizionati) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento.

14.

Plutonium weight/peso del plutonio: il peso del plutonio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli importati/ricevuti.

15.

U235 weight/peso dell’U235: il peso dell’uranio-235 può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli importati/ricevuti.

16.

Uranium weight/peso dell’uranio: il peso totale dell’uranio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli importati/ricevuti.

17.

Thorium weight/peso del torio: il peso del torio può basarsi sui dati relativi al peso registrati nell’impianto e non richiede la misurazione degli articoli importati/ricevuti.

18.

Comment/commenti: è possibile aggiungere osservazioni facoltative.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Il presente rapporto include tutte le importazioni o ricezioni di rifiuti condizionati da impianti situati nel territorio o al di fuori del territorio degli Stati membri effettuate nel periodo oggetto del rapporto.

2.

Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso.

3.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

4.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

5.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

6.

I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

7.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO XV

RAPPORTO ANNUALE SUI TRASFERIMENTI DI RIFIUTI CONDIZIONATI

Intestazione

Etichetta/ Identificatore

Contenuto

Commenti

#

MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto dichiarante

1

Report type

Carattere (5)

CWLOC da utilizzare per questo tipo di rapporto

2

Installation

Carattere (256)

Denominazione dell’impianto dichiarante

3

Report number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

4

Start report

Data (GGMMAAAA)

Data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto

5

End report

Data (GGMMAAAA)

Data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto

6

Report date

Data (GGMMAAAA)

Data alla quale è stato compilato il rapporto

7

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

8


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

9

Waste type

Carattere (2)

Tipo di rifiuti prima del condizionamento

10

Conditioned form

Carattere (2)

Forma di condizionamento dei rifiuti

11

Number of items

Numero

La quantità di articoli

12

Plutonium weight

Numero (24,3 )

Peso del plutonio

13

HEU weight

Numero (24,3 )

Peso dell’HEU

14

U233 weight

Numero (24,3 )

Peso dell’U233

15

Previous location

Carattere (256)

L’ubicazione dei rifiuti prima del trasferimento

16

New location

Carattere (256)

L’ubicazione dei rifiuti dopo il trasferimento

17

Previous report

Numero

Rapporto cui si riferisce la registrazione attuale

18

Previous line

Numero

Riga del rapporto indicata al punto 18 cui si riferisce la registrazione attuale

19

Note esplicative:

1.

MBA/ABM: il codice ABM dell’impianto dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

2.

Report type/tipo di rapporto: CWLOC da utilizzare per questo tipo di rapporto.

3.

Installation/impianto: la denominazione dell’impianto dichiarante.

4.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti.

5.

Start report/inizio del rapporto: data del primo giorno del periodo oggetto del rapporto.

6.

End report/fine del rapporto: data dell’ultimo giorno del periodo oggetto del rapporto.

7.

Report date/data del rapporto: data alla quale è stato compilato il rapporto.

8.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

9.

Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti.

10.

Waste type/tipo di rifiuti: il tipo di rifiuti prima di qualsiasi condizionamento. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi a scarti, rifiuti solidi o rifiuti liquidi) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento.

11.

Conditioned form/forma di condizionamento: la forma di condizionamento dei rifiuti. Utilizzare i codici di forma delle materie (quelli relativi ai rifiuti condizionati) di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento.

12.

Number of items/quantità di articoli: la quantità di articoli, ad esempio cilindri di vetro o blocchi di cemento, da usare in una singola campagna di trattamento o la quantità di articoli, trasferiti nel corso dell’anno da uno stesso luogo di provenienza («precedente») a uno stesso luogo di destinazione (nuovo).

13.

Plutonium weight/peso del plutonio: il peso totale, in grammi, del plutonio contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario, ad esempio il peso medio delle materie nucleari per articolo, e non richiede la misurazione di ciascun articolo.

14.

HEU weight/peso dell’HEU: il peso totale, in grammi, del uranio ad alto arricchimento contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario, ad esempio il peso medio delle materie nucleari per articolo, e non richiede la misurazione di ciascun articolo.

15.

U233 weight/peso dell’U233: il peso totale, in grammi, dell’uranio-233 contenuto in tutti gli articoli. Il peso può basarsi sui dati relativi al peso usati nel rapporto sulle variazioni d’inventario, ad esempio il peso medio delle materie nucleari per articolo, e non richiede la misurazione di ciascun articolo.

16.

Previous location/ubicazione precedente: l’ubicazione dei rifiuti prima del trasferimento.

17.

New location/nuova ubicazione: l’ubicazione dopo il trasferimento.

18.

Previous report/rapporto precedente: l’etichetta «previous report» indica che l’attuale riga si aggiunge alle informazioni dichiarate in precedenza o le aggiorna.

19.

Previous line/riga precedente: l’etichetta «previous line» indica che l’attuale riga si aggiunge alle informazioni riportate in precedenza nella riga del rapporto al punto 18 o le aggiorna.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Il presente allegato deve essere utilizzato per il rapporto annuale per dichiarare qualsiasi cambiamento nell’ubicazione dei rifiuti di cui all’articolo 35, lettera c), verificatosi durante l’anno civile precedente. È necessaria una registrazione separata per ciascun cambiamento di ubicazione nel corso dell’anno.

2.

Tutti i trasferimenti di rifiuti condizionati devono essere raggruppati per tipo di rifiuti (prima del condizionamento e dopo) e per ubicazione precedente.

3.

Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso.

4.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

5.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

6.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

7.

I rapporti devono essere redatti in formato xml utilizzando il modello fornito dalla Commissione attraverso una piattaforma dedicata.

8.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

ALLEGATO XVI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI UN CAMBIAMENTO DI IMPEGNI RELATIVI AL CONTROLLO SULLE MATERIE NUCLEARI

Intestazione

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Legal entity or name of installation

Carattere (256)

Persona giuridica o denominazione dell’impianto che richiede l’autorizzazione di uno scambio di impegni

1

Reporting MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto dichiarante

2

Reporting installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto dichiarante

3

Corresponding MBA

Carattere (4)

Codice ABM dell’impianto corrispondente

4

Corresponding installation

Carattere (256)

Recapiti dell’impianto corrispondente

5

Nuclear material weight

Numero (24,3 )

Peso totale degli elementi di tutte le partite interessate dallo scambio di impegni

6

Exchange date

Data (GGMMAAAA)

Data proposta per lo scambio di impegni

7

Request date

Data (GGMMAAAA)

Data della richiesta di autorizzazione.

8

Report type

Carattere (5)

OBLRQ da utilizzare per questo tipo di rapporto

9

Reporting person

Carattere (64)

Nome del responsabile del rapporto

10

Report number

Numero

Numero di riferimento unico

11

Justification

Carattere (256)

Giustificazione per lo scambio di impegni

12


Voci

Etichetta/Identificatore

Contenuto

Commenti

#

Line number

Numero

Numero sequenziale, non lasciare spazi vuoti

13

MBA

Carattere (4)

ABM in cui si trova la partita (ABM dichiarante o corrispondente)

14

Batch

Carattere (20)

Numero di identificazione della partita interessata dallo scambio di impegni

15

Container ID

Carattere (20)

Numero di identificazione del contenitore

16

Element weight

Numero (24,3 )

Peso dell’elemento

17

Fissile weight

Numero (24,3 )

Peso degli isotopi fissili

18

Element category

Carattere (1)

Categoria dell’elemento

19

Chemical composition

Carattere (64)

Composizione chimica

20

Enrichment

Numero (3,3 )

Grado di arricchimento

21

Isotopic composition

Numero (24,3 ) (per ciascun isotopo)

Peso degli isotopi di plutonio

22

Material state

Carattere (1)

Codice di stato delle materie

23

Material form

Carattere (2)

Codice di forma delle materie

24

Number of items

Numero

Quantità di articoli

25

Intended use

Carattere (256)

Uso cui sono destinate le materie nucleari in seguito allo scambio di impegni

26

Comment

Carattere (256)

Ogni altra informazione pertinente

27

Note esplicative:

1.

Legal entity or name of installation/persona giuridica o denominazione dell’impianto: la denominazione della persona giuridica o dell’impianto che chiede l’autorizzazione per lo scambio di impegni

2.

Reporting MBA/ABM dichiarante: codice dell’area di bilancio materie dichiarante. Detto codice è notificato dalla Commissione all’impianto interessato.

3.

Reporting installation/impianto dichiarante: denominazione e indirizzo dell’impianto dichiarante.

4.

Corresponding MBA/ABM corrispondente: il codice dell’area di bilancio materie corrispondente in caso di scambio di impegni all’interno dell’UE e, se noto, in caso di scambio di impegni con un impianto situato in un paese terzo.

5.

Corresponding installation/impianto corrispondente: denominazione e indirizzo dell’impianto corrispondente.

6.

Nuclear material weight/peso delle materie nucleari: peso totale degli elementi di tutte le partite interessate dallo scambio di impegni.

7.

Exchange date/data dello scambio: la data proposta dal responsabile per effettuare lo scambio di impegni.

8.

Request date/data della richiesta: la data di trasmissione della richiesta di autorizzazione alla Commissione.

9.

Report type/tipo di rapporto: OBLRQ da utilizzare per questo tipo di rapporto.

10.

Reporting person/responsabile: nome del responsabile del rapporto.

11.

Report number/numero del rapporto: numero sequenziale (non lasciare spazi vuoti) per la richiesta di autorizzazione.

12.

Justification/giustificazione: una giustificazione dettagliata della necessità dello scambio di impegni.

13.

Line number/numero della riga: numero sequenziale iniziando da «1», non lasciare spazi vuoti.

14.

MBA/ABM: ABM in cui si trova la partita (ABM dichiarante o corrispondente), da fornire per ciascuna partita interessata dallo scambio di impegni.

15.

Batch/partita: numero di identificazione della partita interessata dallo scambio di impegni. La Commissione può accettare che il numero di identificazione della partita sia fornito dopo la prima richiesta, ma prima di una data concordata. Uno scambio non deve necessariamente essere articolo per articolo.

16.

Container ID/identificatore del contenitore: identificatore unico per il contenitore. Lo stesso identificatore del contenitore può essere utilizzato per più partite. La Commissione può accettare che l’identificatore del contenitore sia fornito dopo la prima richiesta, ma prima di una data concordata. Uno scambio non deve necessariamente essere articolo per articolo.

17.

Element weight/peso dell’elemento: il peso dell’elemento deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita.

18.

Fissile weight/peso del fissile: il peso dell’isotopo o degli isotopi fissili (per l’uranio a basso arricchimento e l’uranio ad alto arricchimento: il peso degli isotopi U-233 e U-235) deve essere indicato in grammi. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito.

19.

Element category/categoria dell’elemento: la categoria di materie nucleari. Utilizzare i codici di categoria di cui all’allegato III, punto 25, del presente regolamento.

20.

Chemical composition/composizione chimica: la composizione chimica delle partite interessate dallo scambio di impegni. La composizione chimica deve essere la stessa per tutte le partite interessate dallo scambio.

21.

Enrichment/arricchimento: composizione percentuale di uranio-235. Le informazioni devono essere inserite per ciascuna partita contenente uranio arricchito.

22.

Isotopic composition/composizione isotopica: la composizione isotopica delle partite contenenti plutonio (peso di Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241 e Pu-242).

23.

Material state/stato delle materie: Utilizzare i codici seguenti:

Stato

Codice

Materie nucleari fresche

F

Materie nucleari irradiate

I

Materie nucleari ritrattate (applicabile solo all’uranio)

P

Rifiuti

W

Materie non recuperabili

N

24.

Material form/forma delle materie: la forma delle materie della partita utilizzando i codici di forma delle materie di cui all’allegato III, punto 14, del presente regolamento. La forma delle materie deve essere la stessa per tutte le partite interessate dallo scambio.

25.

Number of items/quantità di articoli: la quantità di articoli che compongono la partita.

26.

Intended use/uso previsto: l’uso cui sono destinate le materie nucleari in seguito allo scambio di impegni.

27.

Comment/commenti: inserire qui eventuali ulteriori informazioni pertinenti.

OSSERVAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEI RAPPORTI

1.

Devono essere fornite tutte le informazioni richieste, se del caso.

2.

Se i dati numerici comprendono frazioni dell’unità, si deve usare il punto per separare le cifre decimali.

3.

Sono consentiti i seguenti 55 segni: le 26 lettere maiuscole dalla A alla Z, le cifre da 0 a 9 e i segni «più», «meno», «barra inclinata», «asterisco», «spazio», «uguale», «maggiore di», «minore di», «punto», «virgola», «parentesi tonda aperta», «parentesi tonda chiusa», «due punti», «dollaro», «percentuale», «apice», «punto e virgola», «punto interrogativo» ed «e commerciale».

4.

A norma dell’articolo 79 del trattato, quanti siano soggetti agli obblighi in materia di controllo di sicurezza notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione in forza dell’articolo 78 e dell’articolo 79, primo comma, del trattato.

5.

I rapporti, debitamente compilati e firmati (in formato digitale se possibile), devono essere trasmessi alla Commissione europea, Controllo di sicurezza dell’Euratom.

(1)  Decisione (Euratom) …/… del Consiglio (GU L, …, ELI: …).

(+)  GU: inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento della GU della decisione di cui al documento ST 11949/24 nella nota a piè pagina.

(2)  Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del controllo di sicurezza dell’Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1.).

(3)  Accordo 78/164/Euratom fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1).

(4)  Protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom dell’accordo tra la Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’AIEA in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 67 del 13.3.1999, pag. 1).

(5)  Accordo del 27 luglio 1978 tra la Francia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione delle salvaguardie in Francia (circolare dell’AIEA INFCIRC/290 del dicembre 1981).

(6)  Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Francia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione delle salvaguardie in Francia (circolare dell’AIEA INFCIRC/290/Add.1 del 24 febbraio 2005).

(7)  C(2022) 4388 final.

(8)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(9)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(10)  Regolamento (Euratom) n. 3 del Consiglio, del 31 luglio 1958, relativo all’applicazione dell’articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’Energia Atomica (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 406).

(11)  Regolamento CEEA n. 9 del Consiglio che definisce la concentrazione dei minerali contemplati nell’articolo 197, paragrafo 4 del trattato che istituisce la CEEA (GU L 12 del 22.2.1960, pag. 482).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/492/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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