EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R2159

Regolamento delegato (UE) 2024/2159 della Commissione, del 12 agosto 2024, recante misure eccezionali a carattere temporaneo di deroga a determinate disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli al fine di affrontare la turbativa del mercato vitivinicolo dell’Unione

C/2024/5740

GU L, 2024/2159, 13.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2159/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2159/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2159

13.8.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2159 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2024

recante misure eccezionali a carattere temporaneo di deroga a determinate disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli al fine di affrontare la turbativa del mercato vitivinicolo dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato vitivinicolo dell’Unione sta subendo turbative dovute alla riduzione del consumo interno e al calo delle esportazioni verso paesi terzi per talune categorie di vino, in particolare per i vini rossi, in alcune regioni di produzione. Ciò genera situazioni ricorrenti di offerta eccessiva e un accumulo di scorte nelle regioni di produzione vinicola interessate. Nel 2023 l’Unione ha adottato misure eccezionali (2) per eliminare dal mercato parte delle scorte accumulate nelle regioni più colpite. Permangono tuttavia incertezze del mercato e una domanda debole. Nonostante una vendemmia relativamente moderata nel 2023, in talune regioni le scorte di determinate categorie di vini continuano ad accumularsi e le prospettive per i prossimi anni sono incerte; è quindi probabile che tale turbativa del mercato continui o si deteriori.

(2)

I viticoltori titolari di autorizzazioni per l’impianto rischiano di incorrere in sanzioni se non utilizzano tali autorizzazioni per piantare i vigneti corrispondenti. Di conseguenza, le sanzioni e il breve periodo di validità delle autorizzazioni obbligano i coltivatori a procedere all’impianto. La sospensione delle sanzioni e la proroga del periodo di validità nelle regioni produttrici toccate da turbative del mercato allevierebbero la pressione sui coltivatori e diminuirebbero quindi la superficie vitata, limitando così l’ingresso di ulteriori vigneti produttivi in un mercato già saturo. Tali misure offrirebbero inoltre ai coltivatori con autorizzazioni per l’impianto la flessibilità di riconsiderare le loro decisioni di impianto e concederebbero più tempo per individuare le varietà di uve e i tipi di vino più adatti all’evoluzione della domanda del mercato e alle condizioni climatiche regionali. Pertanto, nelle regioni maggiormente colpite da turbative del mercato, al fine di limitare la superficie piantata quest’anno e nei prossimi, è opportuno prorogare di tre anni la validità delle autorizzazioni per gli impianti che scadono nel 2024 o nel 2025 e che non sono ancora state utilizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(3)

Per agevolare la diminuzione della superficie viticola è opportuno offrire ai titolari delle autorizzazioni per gli impianti la possibilità di rinunciarvi per il 2024 e il 2025 senza essere soggetti alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine, dovrebbero informare le autorità competenti dell’intenzione di non utilizzare le loro autorizzazioni e di non beneficiare della proroga della loro validità.

(4)

Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione circa l’attuazione del presente regolamento per consentire all’Unione di monitorare l’efficacia delle misure introdotte.

(5)

Tutte le altre misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 appaiono insufficienti o inadeguate a prevenire un aumento della superficie viticola dovuto alle autorizzazioni all’impianto già rilasciate e quindi a prevenire ulteriori eccedenze sul mercato vitivinicolo.

(6)

Alla luce delle attuali turbative del mercato e del breve tempo disponibile per consentire ai viticoltori di beneficiare della proroga di validità prevista dal presente regolamento, è necessario intervenire immediatamente. È pertanto opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(7)

Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroghe temporanee all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda autorizzazioni per l’impianto o il reimpianto di viti

1.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la validità delle autorizzazioni per gli impianti non utilizzate concesse a norma degli articoli 64 e 66 di tale regolamento che scadono nel 2024 e nel 2025 e devono essere utilizzate nelle regioni più colpite dalle turbative del mercato individuate dallo Stato membro è prorogata di tre anni.

2.   Tuttavia, se i titolari delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 non desiderano utilizzarle né beneficiare della proroga della loro validità, ne informano le autorità nazionali competenti del loro Stato membro entro il 31 dicembre 2024. In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, essi non sono soggetti a sanzioni amministrative.

Articolo 2

Notifiche

1.   Entro il 31 marzo 2025, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

le regioni in cui è stato applicato l’articolo 1;

b)

per ciascuna delle regioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le superfici in ettari interessate rispettivamente da autorizzazioni per nuovi impianti e per il reimpianto, la cui validità è stata prorogata a norma dell’articolo 1, paragrafo 1;

c)

per ciascuna delle regioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le superfici in ettari interessate rispettivamente da autorizzazioni per nuovi impianti e per il reimpianto, che i viticoltori non intendono utilizzare e la cui validità è stata prorogata a norma dell’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (3).

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2023/1225 della Commissione, del 22 giugno 2023, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nel settore vitivinicolo in taluni Stati membri e in deroga al regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (GU L 160 del 26.6.2023, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1225/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2159/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top