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Document 32024R1735

Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/45/2024/REV/1

GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1735

28.6.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1735 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2024

che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La trasformazione a zero emissioni nette sta già comportando enormi mutamenti di natura industriale, economica e geopolitica in tutto il mondo, che diventeranno sempre più pronunciati man mano che il pianeta progredirà nei propri sforzi di decarbonizzazione. L'Unione deve rispondere a tali sviluppi attuando nel contempo le transizioni energetica, climatica e ambientale. Una solida base produttiva è un elemento fondamentale per garantire l'accesso alle tecnologie a zero emissioni nette e per mantenere posti di lavoro di qualità nell'Unione. A tal fine è necessario che l'Unione preservi la propria competitività, anche attraverso l'innovazione, in particolare per quanto riguarda le tecnologie pulite.

(2)

Dati la complessità e il carattere transnazionale delle tecnologie a zero emissioni nette, misure nazionali non coordinate volte a garantire l'accesso a tali tecnologie rischia di distorcere la concorrenza e frammentare il mercato interno. Tali misure da parte degli Stati membri possono dar luogo all'imposizione di regolamentazioni divergenti agli operatori del mercato, a livelli di accesso all'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette diversi da uno Stato membro all'altro, compresi livelli di sostegno differenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, e a norme divergenti e a forme non coordinate di procedure di appalto come pure a processi e durate divergenti in relazione alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, creando così ostacoli negli scambi transfrontalieri tra Stati membri e intralciando il corretto funzionamento del mercato interno. Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno occorre pertanto istituire un quadro giuridico comune dell'Unione al fine di affrontare collettivamente tale sfida cruciale, aumentando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette.

(3)

L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia e a promuovere l'ambiziosa diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di conseguire la neutralità climatica, ovvero l'azzeramento delle emissioni nette, o delle emissioni al netto degli assorbimenti, entro il 2050. Tale obiettivo è al centro del Green Deal europeo, definito nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», nella comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa» ed è in linea con l'impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi (4). Allo scopo di conseguire l'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica, il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce un obiettivo climatico vincolante per l'Unione al fine di ridurre entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra almeno del 55 % rispetto ai livelli del 1990. Il pacchetto «Pronti per il 55 %», proposto nella comunicazione della Commissione del 14 luglio 2021 dal titolo «“Pronti per il 55 %”: realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica», mira a conseguire l'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 e rivede e aggiorna il diritto dell'Unione a tale riguardo.

(4)

Inoltre, il piano industriale del Green Deal, definito nella comunicazione della Commissione del 1o febbraio 2023 definisce un approccio globale a sostegno dell'incremento delle tecnologie energetiche pulite sulla base di quattro pilastri. Il primo pilastro mira a creare un contesto normativo volto a semplificare e razionalizzare procedure di rilascio delle autorizzazioni per i nuovi siti di produzione e di assemblaggio di tecnologie a zero emissioni nette e ad agevolare il potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Il secondo pilastro mira a stimolare gli investimenti e i finanziamenti a favore della produzione di tecnologie a zero emissioni nette attraverso il quadro temporaneo di crisi e transizione riveduto per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, istituito dalla comunicazione della Commissione del 17 marzo 2023, e la creazione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), al fine di preservare il vantaggio competitivo dell'Unione in relazione alle tecnologie critiche ed emergenti rilevanti per le transizioni verde e digitale. Il terzo pilastro riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la realizzazione della transizione e l'aumento del numero dei lavoratori qualificati nel settore delle tecnologie energetiche pulite. Il quarto pilastro è incentrato sul commercio e sulla diversificazione della catena di approvvigionamento delle materie prime critiche e comprende la creazione di un club per le materie prime critiche, la collaborazione con partner che condividono gli stessi principi per rafforzare collettivamente le catene di approvvigionamento e la diversificazione dell'approvvigionamento dei fattori produttivi critici per ridurre le dipendenze da singoli fornitori. Il presente regolamento rientra tra queste misure e contribuisce ad aumentare l'interesse commerciale della decarbonizzazione industriale nell'Unione.

(5)

Il mercato interno offre il contesto adeguato per consentire l'accesso, nella misura e al ritmo opportuni, alle tecnologie necessarie per conseguire le ambizioni dell'Unione in materia di clima ed energia nonché l'obiettivo del Green Deal europeo di trasformare la decarbonizzazione in competitività sostenibile. Il percorso verso un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e a zero emissioni nette genera grandi opportunità di potenziamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione, sfruttando la forza del mercato interno attraverso la promozione degli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette nonché nelle pertinenti catene di approvvigionamento. Tali tecnologie sono necessarie per conseguire gli obiettivi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), contribuiscono alla resilienza e alla competitività dell'industria dell'Unione e consentono la decarbonizzazione dei settori economici dell'Unione, dall'approvvigionamento energetico ai trasporti, all'edilizia e all'industria. Una solida industria a zero emissioni nette nell'Unione può contribuire in misura significativa all'efficace conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e al sostegno di altri obiettivi del Green Deal europeo, promuovendo una base industriale e generando così posti di lavoro di qualità e crescita.

(6)

Per adempiere ai suddetti impegni, l'Unione deve accelerare il ritmo della sua transizione verso un'economia a zero emissioni nette, anche aumentando la quota di energia pulita nel suo mix energetico, nonché l'efficienza energetica e la quota di fonti energetiche rinnovabili. Ciò contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'Unione stabiliti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali per il 2030, che costituisce il contributo della Commissione all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg nel 2017 («pilastro»).

(7)

L'aumento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione militare ingiustificata e illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina ha dato un forte impulso all'attuazione del Green Deal europeo e al rafforzamento della resilienza dell'Unione dell'energia disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1999, accelerando la transizione verso l'energia pulita e ponendo fine a ogni dipendenza dai combustibili fossili esportati dalla Russia. Il piano REPowerEU, definito nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo «Piano REPowerEU», svolge un ruolo fondamentale nel rispondere alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato mondiale dell'energia causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Tale piano mira ad accelerare la transizione energetica nell'Unione, al fine di ridurre il consumo di gas e di elettricità dell'Unione e di stimolare gli investimenti nella diffusione di soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio.

(8)

Per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia occorre dare priorità all'efficienza energetica. Risparmiare energia è il modo più economico, sicuro e pulito per raggiungere tali obiettivi. «L'efficienza energetica al primo posto» è un principio generale della politica energetica dell'Unione ed è importante sia per le sue applicazioni pratiche che nelle decisioni politiche e di investimento. È pertanto essenziale incrementare la capacità di produzione dell'Unione relativa a tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, come le pompe di calore, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento nonché le tecnologie di rete intelligenti che aiutano l'Unione a ridurre e controllare il proprio consumo di energia.

(9)

Gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, la digitalizzazione del sistema energetico e l'elettrificazione della domanda, ad esempio per quanto riguarda la mobilità e la necessità di punti di ricarica supplementari e più rapidi, richiedono un enorme potenziamento delle reti elettriche nell'Unione, sia a livello di trasmissione che a livello di distribuzione. A livello di trasmissione sono necessari, tra l'altro, sistemi a corrente continua ad alta tensione per connettere le energie rinnovabili offshore, mentre a livello di distribuzione la connessione dei fornitori di energia elettrica e la gestione della flessibilità sul versante della domanda si basano su investimenti in tecnologie di rete innovative, quali la ricarica intelligente dei veicoli elettrici, l'automazione e i controlli intelligenti per l'efficienza energetica nell'edilizia e nell'industria, l'infrastruttura dei contatori avanzati e i sistemi di gestione dell'energia domestica. La rete elettrica deve interagire con numerosi soggetti o dispositivi sulla base di un livello dettagliato di osservabilità e quindi di disponibilità dei dati per garantire flessibilità, la ricarica intelligente e gli edifici intelligenti dotati di reti elettriche intelligenti e servizi di flessibilità su piccola scala, il che consentirà la gestione della domanda dei consumatori e l'adozione delle energie rinnovabili. Per collegare le tecnologie a zero emissioni nette alla rete dell'Unione è necessario incrementare sensibilmente la capacità di produzione per le reti elettriche in settori quali i cavi offshore e onshore, le sottostazioni e i trasformatori.

(10)

Sono pertanto necessari ulteriori sforzi politici affinché l'Unione disponga di forti potenzialità tese a una rapida espansione della capacità di produzione, al fine di favorire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di clima per il 2030 migliorando le condizioni del mercato per le tecnologie disponibili in commercio nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento, riducendo la frammentazione del mercato e salvaguardando o rafforzando la resilienza e la competitività complessive del sistema energetico dell'Unione. A tal fine occorre garantire, tra l'altro, l'accesso a una fonte sicura e sostenibile di combustibili della migliore qualità, come indicato nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione (8).

(11)

Il presente regolamento dovrebbe integrare il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) concentrandosi sulla produzione di tecnologie a zero emissioni nette in termini di prodotti finali, componenti specifici e macchinari specifici utilizzati principalmente per la loro produzione. Il regolamento (UE) 2024/1252 si concentra invece sulla parte a monte della catena di approvvigionamento, in particolare sulle materie prime critiche e sulla loro estrazione, trasformazione e riciclaggio. Tali tecnologie sono indispensabili per un'ampia gamma di settori strategici, tra cui le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette, l'industria digitale e i settori aerospaziale e della difesa. Spinti entrambi dalla logica di sostenere una giustificazione economica, aggiornare e fornire competenze adeguate nonché favorire gli investimenti, il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1252 si integrano a vicenda per creare sinergie di sostegno normativo lungo l'intera catena di approvvigionamento della produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Il presente regolamento riguarda anche il materiale trasformato che è un componente essenziale delle tecnologie a zero emissioni nette, ad eccezione delle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252.

(12)

I prodotti finali e i componenti specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero figurare in un allegato in modo non esaustivo. Sono compresi i prodotti finali e i loro componenti che sono prodotti e commercializzati da un'impresa, compresi i materiali trasformati, ma escluse le materie prime previste dal regolamento (UE) 2024/1252. L'obiettivo di tale allegato è individuare, per quanto possibile, i prodotti finali e i componenti specifici che sono essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette e in relazione ai quali si può ragionevolmente ritenere che siano sempre principalmente utilizzati per tutte le tecnologie a zero emissioni nette che figurano nel presente regolamento. I componenti specifici e i macchinari specifici che non figurano in tale allegato possono comunque rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento qualora, sulla base di prove fornite a un'autorità nazionale competente, il promotore del progetto possa dimostrare, ad esempio attraverso studi di mercato o accordi di off-take, che i componenti specifici o i macchinari specifici sono principalmente utilizzati per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, ad eccezione delle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252.

(13)

Alcuni componenti specifici della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette sono prodotti attraverso processi di produzione ad alta intensità energetica, in particolare nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici di base, del cemento, della calce, del vetro, della ceramica, dei fertilizzanti nonché della polpa di cellulosa e della carta. Molti di tali processi sono caratterizzati da un'elevata intensità di energia e di carbonio, il che solitamente rende le loro emissioni di CO2 difficili da abbattere. Allo stesso tempo, il regolamento (UE) 2021/1119 richiede una rapida decarbonizzazione dell'economia dell'Unione. Alla luce del fatto che nel 2019 le industrie ad alta intensità energetica rappresentavano il 17 % delle emissioni complessive di gas a effetto serra nell'Unione, la loro decarbonizzazione è indispensabile per conseguire la neutralità climatica nell'Unione. Ciò significa che la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione di componenti specifici utilizzati per le tecnologie a zero emissioni nette dipende anche dall'intensificazione degli sforzi di decarbonizzazione nelle industrie ad alta intensità energetica. Gli impianti industriali ad alta intensità energetica rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento se gli impianti interessati producono componenti specifici utilizzati principalmente nelle tecnologie a zero emissioni nette. Data la necessità di decarbonizzare tali settori nel loro insieme e al fine di garantire la disponibilità di componenti specifici da essi prodotti utilizzati nelle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette, a differenza di altri progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette cui si applica il presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi anche ai progetti delle industrie ad alta intensità energetica che producono componenti specifici utilizzati, quantunque non esclusivamente, nelle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette. L'inclusione, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di tali impianti che presentano emissioni difficili da abbattere dovrebbe essere subordinata a un progetto comprendente la costruzione o la conversione di tali impianti in modo da ottenere una riduzione significativa delle emissioni di CO2 derivanti dalle attività di produzione. Sostenere tali settori in modo mirato a norma del presente regolamento contribuisce a garantire l'accesso a un approvvigionamento sostenibile delle tecnologie a zero emissioni nette nel mercato interno, aumenta la certezza degli investimenti e crea un'attrazione sul lato della domanda per le tecnologie trasformative e di decarbonizzazione a zero emissioni nette.

(14)

L'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette stabilisce le tecnologie essenziali per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione e per il miglioramento del funzionamento del mercato interno. L'elenco comprende le tecnologie che non tutti gli Stati membri accettano come fonte di energia pulita e sicura. Ciò è in linea con il loro diritto di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico nonché la loro politica industriale. Per salvaguardare tali diritti, l'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette lascia impregiudicata l'assegnazione dei finanziamenti a titolo dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2021-2027, in particolare in termini di criteri di assegnazione, ammissibilità e aggiudicazione in relazione a tecnologie energetiche nell'ambito di fondi dell'Unione, compresi quelli finanziati mediante quote del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) o che ricevono sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI). Uno Stato membro non dovrebbe inoltre essere obbligato a riconoscere come strategici i progetti che sostengono una catena di approvvigionamento di una tecnologia che non accetta nell'ambito del proprio mix energetico.

(15)

Per garantire la resilienza del futuro sistema energetico dell'Unione, l'intera catena di approvvigionamento delle tecnologie in questione dovrebbe essere potenziata, in piena coerenza e complementarità con i regolamenti (UE) 2024/1252 e (UE) 2023/1781 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(16)

Per rispondere ai problemi di sicurezza dell'approvvigionamento, contribuendo nel contempo a sostenere la resilienza del sistema energetico dell'Unione e gli sforzi di decarbonizzazione e modernizzazione, è necessario incrementare la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. L'Unione deve garantire che il contesto normativo per i produttori di tecnologie fotovoltaiche consenta loro di aumentare il proprio vantaggio competitivo e migliorare le prospettive della sicurezza dell'approvvigionamento, mirando a raggiungere entro il 2030 una capacità operativa di produzione di energia fotovoltaica di almeno 30 gigawatt lungo l'intera catena del valore del fotovoltaico, in linea con gli obiettivi stabiliti dall'alleanza europea dell'industria solare fotovoltaica, sostenuta nell'ambito della strategia dell'UE per l'energia solare istituita dalla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022. L'Unione deve garantire che il contesto normativo per i produttori di tecnologie eoliche e di pompe di calore consenta loro di consolidare il proprio vantaggio competitivo e mantenere o espandere le proprie quote di mercato attuali nell'arco degli anni 2020, in linea con le proiezioni dell'Unione sulla diffusione delle tecnologie che consentono il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030. Ciò si traduce per l'Unione in una capacità di produzione di almeno 36 GW per l'energia eolica e di almeno 31 GW per le pompe di calore entro il 2030. I produttori di batterie ed elettrolizzatori dell'Unione devono trovare un contesto normativo che consenta loro di consolidare la propria leadership tecnologica e contribuire attivamente a plasmare tali mercati. Per quanto riguarda le tecnologie delle batterie, ciò significherebbe contribuire agli obiettivi dell'alleanza europea per le batterie e mirare a soddisfare quasi il 90 % della domanda annua di batterie dell'Unione attraverso i produttori di batterie dell'UE, il che si tradurrebbe in una capacità di produzione dell'Unione pari ad almeno 550 GWh entro il 2030. Per i produttori di elettrolizzatori dell'Unione, il piano REPowerEU prevede entro il 2030 una produzione interna di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile e l'importazione di un massimo di 10 milioni di tonnellate.Per garantire che la leadership tecnologica dell'Unione si traduca in una leadership commerciale, obiettivo sostenuto dalla dichiarazione congiunta sugli elettrolizzatori della Commissione e dell'alleanza europea per l'idrogeno pulito, i produttori di elettrolizzatori dell'Unione dovrebbero poter incrementare ulteriormente la loro capacità, in modo che la capacità totale di elettrolizzatori installati in fase operativa raggiunga almeno 100 GW di idrogeno entro il 2030. Il piano REPowerEU fissa inoltre l'obiettivo di incrementare la produzione di biometano sostenibile portandola a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030. Dal momento che la sua catena di approvvigionamento è attualmente per lo più situata in Europa, il biometano apporta già un contributo alla resilienza dell'Unione e dovrebbe essere ulteriormente promosso. I produttori dell'Unione di combustibili per il settore marittimo e dell'aviazione devono ulteriormente sviluppare, produrre e diffondere i combustibili alternativi sostenibili al fine di contribuire in modo significativo alla riduzione del 90 % delle emissioni di gas a effetto serra del settore dei trasporti entro il 2050, nonché rispettare gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dal regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Tale riduzione è sostenuta con forza dall'alleanza industriale per la catena del valore dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. L'Unione deve fare in modo che il contesto normativo e il quadro di sostegno per i produttori di tecnologie di combustibili alternativi sostenibili per il settore marittimo e dell'aviazione consentano a tali produttori di aumentare le loro capacità di produzione lungo l'intera catena del valore dei combustibili, dalla raccolta e fornitura delle materie prime fino alla miscelazione, comprese le capacità di conversione e raffinazione.

(17)

Considerando congiuntamente tali obiettivi e tenendo conto anche della bassa capacità di produzione di alcuni elementi della catena di approvvigionamento nell'Unione, come gli invertitori, nonché le celle solari, i wafer e i lingotti per il fotovoltaico o i catodi e gli anodi per batterie, nonché al fine di contribuire a rispondere alle preoccupazioni in merito alla dipendenza dalle importazioni e alla vulnerabilità e di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia, dovrebbe essere fissato un parametro di riferimento generale per la capacità di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione, adoperandosi altresì per conseguire un parametro di riferimento analogo per le tecnologie a zero emissioni nette. L'Unione dovrebbe mirare a raggiungere entro il 2030 una capacità annua di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che si approssimi o equivalga a un parametro di riferimento annuo complessivo pari almeno al 40 % del fabbisogno annuo per quanto riguarda la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette considerate nel loro insieme.

(18)

Allo stesso tempo, i prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette contribuiranno alla resilienza e alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia pulita nell'Unione. L'approvvigionamento sicuro di energia pulita è un presupposto dello sviluppo economico, nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici. I prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette apporteranno vantaggi anche in altri settori economici di importanza strategica, come l'agricoltura e la produzione alimentare, garantendo l'accesso a energia e a macchinari puliti a prezzi competitivi, contribuendo così in modo sostenibile alla sicurezza alimentare dell'Unione e a offrire alle alternative di origine biologica crescenti possibilità di sbocco attraverso l'economia circolare. Allo stesso modo, il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima genererà sia crescita economica che benessere sociale.

(19)

Il mercato mondiale delle principali tecnologie dell'energia pulita prodotte su larga scala varrà circa 650 miliardi di USD all'anno entro il 2030, ovvero oltre il triplo del livello attuale. A livello mondiale, l'industria a zero emissioni nette si sta sviluppando a un ritmo crescente. L'industria dell'Unione è in grado di garantire prosperità ai propri cittadini solo se è competitiva e aperta al mercato mondiale. Un settore delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione competitivo a livello mondiale fornirà sostegno allo sviluppo di una forte capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Inoltre, le industrie dell'Unione competitive a livello mondiale in segmenti delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette contribuiranno alla resilienza complessiva delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione e miglioreranno l'accesso di quest'ultima alle tecnologie a zero emissioni nette.

(20)

La produzione di tecnologie a zero emissioni nette dipende da catene del valore complesse e interconnesse a livello globale. Al fine di mantenere la competitività e ridurre le attuali dipendenze strategiche dalle importazioni dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento, evitando nel contempo la formazione di nuove dipendenze, l'Unione deve continuare a rafforzare la propria base industriale a zero emissioni nette e diventare più competitiva e aperta all'innovazione. Insieme ad altre misure volte a rafforzare la competitività dell'Unione, le misure per aumentare la capacità di produzione nell'Unione dovrebbero inoltre garantire che l'Unione svolga un ruolo dominante in parti strategiche della catena del valore globale, compresi i prodotti finali, per assicurare il livello di sicurezza dell'approvvigionamento di cui l'Unione ha bisogno per conseguire i propri obiettivi in materia di clima ed energia. È pertanto opportuno stabilire un secondo parametro di riferimento generale. La capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione dovrebbe mirare a conquistare una quota maggiore della produzione mondiale, al fine di raggiungere il 15 % della produzione mondiale in termini di valore entro il 2040, sulla base del monitoraggio previsto dal presente regolamento. Questo secondo parametro di riferimento non dovrebbe applicarsi quando l'aumento della capacità di produzione dell'Unione sarebbe notevolmente superiore al fabbisogno dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia.

(21)

Per poter realizzare o ampliare il più rapidamente possibile i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione di tali tecnologie, è importante garantire efficienza nella certezza della pianificazione e degli investimenti, limitando al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. Per questo motivo è opportuno razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni degli Stati membri per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, garantendo che tali progetti siano sicuri, sostenibili sotto il profilo ambientale e conformi alle prescrizioni ambientali, sociali e di sicurezza. La normativa ambientale dell'Unione stabilisce condizioni comuni per le procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni e per il relativo contenuto, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell'ambiente. Il riconoscimento dello status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette non dovrebbe pregiudicare le condizioni applicabili al rilascio delle autorizzazioni per i progetti pertinenti, tra cui quelle previste nelle direttive 2000/60/CE (13), 2004/35/CE (14), 2010/75/UE (15), 2011/92/UE (16) e 2012/18/UE (17) del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio (18).

(22)

Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere, alla luce della loro organizzazione interna, se istituire o designare i loro punti di contatto unici a livello locale, regionale o nazionale o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Inoltre le pertinenti autorità competenti dovrebbero specificare e mettere a disposizione del punto di contatto unico le prescrizioni e la portata delle informazioni richieste dal promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il punto di contatto unico dovrebbe essere responsabile della comunicazione di tali informazioni al promotore del progetto. Il punto di contatto unico dovrebbe, nel suo ruolo di coordinatore, agevolare la comunicazione di informazioni alle autorità competenti, in particolare per evitare la duplicazione di qualsiasi richiesta di procedura di rilascio delle autorizzazioni. Tali richieste potrebbero includere studi, permessi o autorizzazioni.

(23)

Al fine di ridurre la complessità e aumentare l'efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio delle autorizzazioni, i promotori di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i promotori di progetti strategici, dovrebbero poter interagire con un punto di contatto unico incaricato di agevolare e coordinare l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire o designare uno o più punti di contatto unici, garantendo nel contempo che i promotori di progetti debbano interagire con un unico punto di contatto. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se un punto di contatto unico sia anche un'autorità che prende decisioni in merito alle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero dotare i propri punti di contatto unici, così come qualsiasi autorità coinvolta nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, di personale e risorse sufficienti affinché possano assolvere in modo efficace le proprie responsabilità.

(24)

Al fine di consentire alle imprese e ai promotori di progetti, compresi i progetti transfrontalieri, di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), che ha istituito lo sportello digitale unico, stabilisce norme generali per la disponibilità online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. Le informazioni che occorre presentare a tutte le autorità pertinenti tramite il punto di contatto unico interessato nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma del presente regolamento sono incluse nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724, e le procedure correlate sono incluse nell'allegato II di tale regolamento per garantire che i promotori di progetti possano avvalersi di procedure interamente online e dei servizi del sistema tecnico una tantum. I punti di contatto unici istituiti o designati a norma del presente regolamento sono inclusi nell'elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1724.

(25)

I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette sono soggetti a procedure di rilascio delle autorizzazioni lunghe e complesse di rilascio delle autorizzazioni che possono durare da due a sette anni a seconda della tecnologia e del segmento della catena del valore dello Stato membro. Data l'entità degli investimenti necessari, in particolare per i progetti che richiedono la creazione di gigafabbriche (gigafactory) per poter realizzare le economie di scala previste, l'inadeguatezza della procedura di rilascio delle autorizzazioni comporta un ulteriore ostacolo, che spesso pregiudica l'aumento della capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Al fine di garantire ai promotori di progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per tali progetti non si protragga oltre i termini prestabiliti. Per quanto riguarda i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare 12 mesi per gli impianti con una produzione annua pari o superiore a 1 GW, nove mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW, o 18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito strategico di stoccaggio di CO2 e per la diffusione della relativa cattura di CO2 e per progetti di trasporto di CO2. Per quanto riguarda i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe superare 18 mesi per gli impianti con una produzione annua pari o superiore a 1 GW e 12 mesi per quelli con una produzione annua inferiore a 1 GW. Alle tecnologie a zero emissioni nette per le quali i GW non costituiscono l'unità di misura pertinente, come le reti e le tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) o le tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2, dovrebbero applicarsi i termini più lunghi di cui sopra. Tuttavia, la prima fase della valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, che consiste nella preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, è spesso effettuata prevalentemente dal promotore del progetto. Tale fase non dovrebbe pertanto rientrare nelle tempistiche da cui sono vincolati gli Stati membri quali indicate nella procedura di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine, il punto di contatto unico dovrebbe notificare la data entro la quale il promotore del progetto deve presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, e il periodo che intercorre tra tale data notificata e l'effettiva presentazione del rapporto non dovrebbe essere conteggiato ai fini di dette tempistiche. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi quando, dopo le opportune consultazioni, il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari per completare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. In casi eccezionali connessi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto proposto, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare le tempistiche. Tali casi eccezionali potrebbero includere circostanze impreviste che determinano la necessità di integrare o completare le valutazioni ambientali relative al progetto o ritardi dovuti alle procedure di esproprio, laddove necessarie.

(26)

Alcuni progetti specifici di produzione di tecnologie a zero emissioni nette possono essere riconosciuti come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. Essi apportano vantaggi aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle dipendenze dell'Unione o il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia e in materia di clima. I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette possono contribuire a rafforzare la resilienza tecnologica e industriale dell'Unione aumentando la capacità di produzione per un segmento chiave di una catena di approvvigionamento. In particolare, l'aggiunta di capacità di produzione per settori in cui la capacità di produzione dell'Unione rappresenta una quota significativa della produzione mondiale e che svolgono un ruolo cruciale nella resilienza dell'Unione consente di rafforzare la posizione dell'Unione nella catena di approvvigionamento globale di produzione a zero emissioni nette e contribuisce ad affrontare le preoccupazioni di vulnerabilità per quanto concerne le importazioni. Inoltre, tali progetti possono apportare ulteriori benefici in termini di sviluppo delle competenze e di competitività e sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione attraverso l'attuazione di pratiche di produzione circolari e sostenibili. Alla luce di tali vantaggi aggiuntivi, tali progetti dovrebbero essere selezionati come progetti strategici dagli Stati membri e beneficiare di un quadro che ne consenta un'attuazione più rapida, in particolare attraverso lo status prioritario e termini più brevi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni. I promotori di progetti che desiderano ottenere lo status di progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette devono farne richiesta formale allo Stato membro pertinente conformemente ai criteri per la domanda e il riconoscimento stabiliti nel presente regolamento.

(27)

Le valutazioni e autorizzazioni ambientali richieste a norma del diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda le acque, il suolo, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat, la biodiversità e gli uccelli, costituiscono parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e rappresentano una salvaguardia essenziale per garantire che gli impatti ambientali negativi siano evitati o ridotti al minimo. Per garantire tuttavia che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette siano prevedibili e rapide, dovrebbe essere attuata ogni potenziale razionalizzazione delle valutazioni e autorizzazioni richieste senza tuttavia ridurre il livello di protezione ambientale. A tale proposito le valutazioni necessarie dovrebbero essere aggregate, onde evitare inutili sovrapposizioni, e i promotori di progetti e le autorità competenti dovrebbero concordare esplicitamente la portata della valutazione aggregata prima della sua esecuzione, al fine di evitare follow-up superflui.

(28)

I conflitti legati alla destinazione del suolo possono creare ostacoli alla realizzazione dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, dovrebbero valutare la possibilità di introdurre eventuali progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto nel contempo dei risultati delle consultazioni pubbliche e dei potenziali impatti ambientali. Tali piani possono contribuire a equilibrare l'interesse pubblico e il bene comune, riducendo le potenzialità di conflitto e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Nel redigere i suddetti piani, le autorità nazionali, regionali e locali competenti dovrebbero pertanto essere incoraggiate a includere, laddove opportuno, disposizioni riguardanti i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

(29)

Il raggruppamento di attività industriali finalizzato alla simbiosi industriale può ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività e fornire ai soggetti industriali coinvolti guadagni in termini di efficienza. Il raggruppamento può contribuire in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. A tale proposito, il presente regolamento promuove lo sviluppo di distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette (i «distretti»). I distretti servono a creare raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette al fine di aumentare l'attrattiva dell'Unione in quanto luogo di produzione e razionalizzare ulteriormente le procedure amministrative per la creazione di capacità di produzione a zero emissioni nette. I distretti dovrebbero avere un ambito geografico e tecnologico limitato al fine di promuovere la simbiosi industriale. Nel definire tale ambito, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di favorire molteplici utilizzi delle aree individuate per garantire l'espansione, la reindustrializzazione o la creazione dei raggruppamenti industriali dell'Unione per le tecnologie a zero emissioni nette e la disponibilità di pertinenti infrastrutture di trasporto e di rete, di stoccaggio e di altri strumenti di flessibilità. La creazione dei distretti dovrebbe rispecchiare eventuali riserve di progetti previste o esistenti e le prospettive in materia di accesso o organizzazione di opportunità di istruzione e formazione per garantire la disponibilità di manodopera qualificata. I distretti dovrebbero essere designati dagli Stati membri e ciascuna designazione dovrebbe essere accompagnata da un piano che definisca misure nazionali concrete per aumentarne l'attrattiva in quanto luogo di produzione. Nella fattispecie, i distretti dovrebbero essere utilizzati come strumento per rafforzare le attività industriali a zero emissioni nette nelle regioni, tenendo conto della transizione giusta e dei suoi obiettivi, in particolare nelle regioni carbonifere in transizione.

(30)

Gli Stati membri dovrebbero poter designare e sostenere i distretti. Al momento della designazione di un distretto, gli Stati membri dovrebbero redigere un piano che specifichi quali attività produttive a zero emissioni nette devono esservi svolte (il «piano»). Gli Stati membri dovrebbero inoltre eseguire le valutazioni dell'impatto ambientale richieste per le attività produttive a zero emissioni nette che devono svolgersi nel distretto in questione. Tali valutazioni dell'impatto riducono la necessità che le imprese eseguano valutazioni volte all'ottenimento delle autorizzazioni per le attività produttive a zero emissioni nette di pertinenza del distretto. Il piano dovrebbe includere gli esiti delle valutazioni dell'impatto ambientale e le misure nazionali da adottare per ridurre al minimo o attenuare qualsiasi impatto ambientale negativo. Il piano dovrebbe prevedere anche misure nazionali concrete per sostenere l'attività industriale di pertinenza del distretto, tra cui misure per investire o incentivare investimenti privati nelle infrastrutture energetiche, digitali e dei trasporti, come pure misure per ridurre le spese operative dell'industria nel distretto, come i contratti per differenza sui prezzi dell'energia. Tra le altre misure da prendere in considerazione vi sono quelle volte a rafforzare la protezione della proprietà intellettuale, istituire un polo di innovazione e attrarre start-up nel distretto. Al fine di garantire la sicurezza degli investimenti per l'industria dell'Unione, il piano dovrebbe anche specificare la durata delle misure di sostegno.

(31)

Gli Stati membri sono incoraggiati a designare distretti nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle zone assistite. Gli investimenti destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione di infrastrutture adeguate per gli stessi, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo di competenze a livello locale possono beneficiare di sostegno finanziario pubblico, anche attraverso fondi a gestione concorrente, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione istituiti dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Conformemente alle norme che disciplinano ciascun fondo e a discrezione delle autorità di gestione competenti, tali investimenti possono beneficiare dei tassi di cofinanziamento più elevati consentiti da ciascun fondo.

(32)

Tenuto conto del ruolo dei distretti nell'aggregazione e nella messa in comune delle risorse pertinenti per l'autonomia strategica aperta dell'Unione e del loro contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette, nonché della transizione verde e digitale, le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbero considerare i distretti di interesse pubblico. Tale misura consiste nell'introduzione di una disposizione che stabilisca che i progetti nei distretti sono di interesse pubblico ai fini della pertinente normativa ambientale dell'Unione. Tali progetti non dovrebbero avere gravi effetti negativi sull'ambiente che non possono essere attenuati o compensati. Sulla base di una valutazione ex ante, l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può concludere che l'interesse pubblico perseguito dai progetti in un distretto prevale sugli interessi pubblici connessi alla protezione della natura e dell'ambiente e che, di conseguenza, i progetti possono essere autorizzati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 2000/60/CE, alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), alla direttiva 92/43/CEE e agli atti legislativi dell'Unione sul ripristino della natura.

(33)

L'imprevedibilità, la complessità e talvolta l'eccessiva lunghezza delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l'efficace sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare procedure razionalizzate ed efficienti di rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero altresì valutare innovazioni strategiche in tale ambito. Inoltre i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero essere considerati urgenti a livello nazionale e pertanto dovrebbe essere attribuito loro uno status prioritario nella misura in cui il diritto nazionale prevede tali procedure d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano, assicurando nel contempo il rispetto dei diritti della difesa, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede tali procedure d'urgenza. Ciò dovrebbe avvenire senza impedire alle autorità competenti di razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni riguardanti, ad esempio, altri progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che non sono progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

(34)

Per conseguire gli obiettivi per il 2030 è necessario prestare particolare attenzione a progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, anche in considerazione del loro contributo significativo al processo che porterà all'azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050. Questi progetti svolgono un ruolo chiave ai fini dell'autonomia strategica aperta dell'Unione, garantendo l'accesso dei cittadini a un'energia pulita, sicura e a prezzi accessibili. Dato il loro ruolo, tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione ancora più razionalizzate ed efficienti, ottenere lo status di massima rilevanza nazionale possibile a norma del diritto nazionale e ricevere un sostegno supplementare volto ad attrarre gli investimenti, continuando nel contempo a rispettare gli obblighi dell'Unione e internazionali a norma delle direttive 2009/147/CE, 92/43/CEE, degli atti legislativi dell'Unione sul ripristino della natura e della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, nonché gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale.

(35)

L'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare di interesse pubblico i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, dato il loro ruolo nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE di tecnologie a zero emissioni nette e del loro contributo all'autonomia strategica aperta dell'Unione e alla transizione verde e digitale. Sulla base di una valutazione caso per caso, l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può concludere che l'interesse pubblico perseguito dal progetto prevale sugli interessi pubblici connessi alla tutela della natura e dell'ambiente e che di conseguenza il progetto può essere autorizzato, purché siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti di cui alle direttive 2000/60/CE, 2009/147/CE o 92/43/CEE, o di cui agli atti legislativi dell’Unione sul ripristino della natura.

(36)

È inoltre necessario prevedere misure per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, sostenendo in tal modo la decarbonizzazione delle industrie dell'Unione e combattendo i cambiamenti climatici.

(37)

Nel 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'Unione per l'integrazione del sistema energetico, che delinea una visione delle modalità per accelerare la transizione verso un sistema energetico più integrato a sostegno di un'economia climaticamente neutra al costo più basso possibile in tutti i settori. La strategia comprende tre concetti complementari e sinergici: in primo luogo, un sistema energetico più «circolare», incentrato sull'efficienza energetica; in secondo luogo, una maggiore elettrificazione diretta dei settori d'uso finale; in terzo luogo, l'uso di combustibili rinnovabili e di combustibili a basse emissioni di carbonio, compreso l'idrogeno. Le considerazioni relative all'integrazione del sistema energetico fanno riferimento a soluzioni volte a integrare pienamente tutta l'energia elettrica prodotta dagli impianti di energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico in generale. Ciò include l'adozione di soluzioni tecniche che consentano l'integrazione dell'energia elettrica in eccesso prodotta dagli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle sue varie forme, anche attraverso lo stoccaggio e l'espansione di fonti di energia pianificabili e prive di combustibili fossili nella rete, nonché la gestione della domanda.

(38)

La tecnologia basata sulla CCS contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici. Essa prevede la cattura di CO2 dagli impianti industriali, il suo trasporto in un sito di stoccaggio e la successiva iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea per lo stoccaggio permanente.

(39)

Lo sviluppo di soluzioni di CCS per l'industria è ostacolato da problemi di coordinamento. Da un lato, nonostante il fatto che il segnale del prezzo del carbonio fornito dall’ETS renda tali investimenti sostenibili dal punto di vista economico, le industrie che investono nella cattura delle emissioni di carbonio sono esposte al rischio significativo di non poter accedere a un sito di stoccaggio geologico autorizzato. Dall'altro, quanti investono nei primi siti di stoccaggio di CO2 devono sostenere costi iniziali per individuarli, svilupparli e valutarli ancora prima di poter chiedere un'autorizzazione normativa per lo stoccaggio. La trasparenza in merito alla potenziale capacità di stoccaggio di CO2 in termini di idoneità geologica delle aree interessate e in merito a tutti i dati geologici esistenti, compresi i dati grezzi e modellizzati, derivanti in particolare dall'esplorazione di siti di produzione di idrocarburi, può aiutare gli operatori del mercato a pianificare i loro investimenti. Nel tener conto della riservatezza, della sicurezza nazionale e degli elementi commerciali sensibili come pure di un'adeguata compensazione per i dati generati privatamente e di proprietà privata, gli Stati membri dovrebbero rendere pubblici tali dati esistenti e riferire periodicamente, in una prospettiva lungimirante, in merito a tutti i progressi compiuti nello sviluppo dei siti di stoccaggio di CO2 e al corrispondente fabbisogno di capacità di iniezione e di stoccaggio, al fine di conseguire collettivamente l'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2. Tali obblighi di trasparenza non pregiudicano il diritto degli Stati membri di non autorizzare o limitare la diffusione di capacità di stoccaggio di CO2 sul loro territorio.

(40)

Per evitare attivi non recuperabili e garantire che una capacità di iniezione sostenibile dal punto di vista economico porti a riduzioni di CO2, è opportuno elaborare una giustificazione economica lungo l'intera catena del valore. Entro il 2030 occorre pertanto istituire catene del valore CCS complete e individuali, che includano la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, attraverso politiche efficaci dell'Unione e nazionali, comprese norme adeguate che garantiscano la concorrenza e il libero accesso.

(41)

Un ostacolo fondamentale agli investimenti nella cattura del carbonio, che attualmente sono sempre più sostenibili dal punto di vista economico, è la disponibilità di siti operativi per lo stoccaggio di CO2 nell'Unione, che sono alla base degli incentivi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Per sviluppare la tecnologia e incrementarne le principali capacità di produzione, l'Unione deve cercare soluzioni lungimiranti per siti permanenti di stoccaggio geologico di CO2 autorizzati a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) nonché infrastrutture di trasporto di CO2. Definendo l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, in linea con le capacità necessarie previste per il 2030 e tenendo conto delle imprese che operano principalmente in Stati membri con capacità di stoccaggio molto limitate a motivo di vincoli giuridici, geologici, geografici, tecnici o di mercato, i settori pertinenti possono coordinare i loro investimenti a favore di una catena del valore europea del trasporto e dello stoccaggio di CO2 a zero emissioni nette, che le industrie possono utilizzare per decarbonizzare le loro attività. Tale traguardo iniziale sosterrà inoltre l'ulteriore stoccaggio di CO2 in previsione del 2050. Secondo le stime della Commissione, l'Unione potrebbe dover catturare fino a 550 milioni di tonnellate di CO2 all'anno entro il 2050 per conseguire l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette, anche mediante gli assorbimenti di carbonio. Questo primo obiettivo in termini di capacità di stoccaggio su scala industriale ridurrà i rischi per gli investimenti nella cattura delle emissioni di CO2 e costituirà uno strumento importante per conseguire la neutralità climatica. Quando il presente regolamento sarà integrato nell'accordo sullo Spazio economico europeo, l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030 sarà opportunamente adeguato. Per garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad agevolare e incentivare la diffusione dei progetti di CCS. Tali misure dovrebbero includere altresì misure volte a incentivare gli emettitori a catturare le emissioni nonché interventi a sostegno degli investimenti per quanti investono nelle infrastrutture di trasporto di CO2 ai siti di stoccaggio.

(42)

Eventuali accordi internazionali relativi allo stoccaggio permanente di CO2 dell'Unione in paesi terzi dovrebbero prevedere condizioni equivalenti per garantire lo stoccaggio geologico in condizioni di sicurezza permanente e sicure dal punto di vista ambientale del carbonio catturato e che lo stoccaggio di CO2 dell'Unione non sia utilizzato per aumentare la produzione di idrocarburi e corrisponda a un'effettiva riduzione delle emissioni.

(43)

Definendo i siti di stoccaggio di CO2 ed eventuali progetti correlati di cattura di CO2 e di infrastrutture per la CO2 che contribuiscono all'obiettivo dell'Unione per il 2030 come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, è possibile accelerare e agevolare lo sviluppo di siti di stoccaggio di CO2 e indirizzare la crescente domanda industriale di tali siti verso quelli più efficienti sotto il profilo dei costi. Un numero crescente di giacimenti di gas e petrolio in esaurimento che potrebbero essere convertiti in siti sicuri di stoccaggio di CO2 si trova al termine del proprio ciclo di vita. L'industria del petrolio e del gas ha inoltre manifestato la volontà di intraprendere una transizione energetica e dispone delle risorse, delle competenze e delle conoscenze necessarie per esplorare e sviluppare ulteriori siti di stoccaggio. Per conseguire l'obiettivo dell'Unione di raggiungere una capacità di iniezione di CO2 operativa annuale di 50 milioni di tonnellate entro il 2030, il settore deve unire i contributi per garantire la disponibilità di CCS come soluzione climatica a monte della domanda. Al fine di garantire uno sviluppo di siti di stoccaggio di CO2 tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi a livello dell'Unione, conformemente all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione, i titolari di licenze di produzione di petrolio e gas nell'Unione dovrebbero contribuire a tale obiettivo in misura proporzionale alla loro capacità di produzione di petrolio e gas, assicurando nel contempo flessibilità per collaborare e tenere conto di altri contributi di terzi. Un approccio basato sulla catena del valore dovrebbe essere promosso da azioni intraprese a livello sia dell'Unione che nazionale. Di conseguenza, i titolari di licenze di produzione di petrolio e gas nell'Unione dovrebbero attuare i necessari investimenti e sostenere lo sviluppo di modelli di business economicamente sostenibili per l'intera catena del valore del biossido di carbonio.

(44)

Al fine di contribuire all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2, i soggetti obbligati possono concludere accordi con altri soggetti non obbligati per adempiere integralmente o parzialmente al loro obbligo. Tali accordi possono far parte di un accordo di joint venture che istituisce un sito di stoccaggio o essere condotti separatamente tra le parti per realizzare il contributo del soggetto obbligato. Ove tali joint venture siano state costituite prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, la piena capacità di iniezione del pertinente progetto comune di stoccaggio di CO2 può essere utilizzata per adempiere agli obblighi dei soggetti partner obbligati.

(45)

Al fine di garantire che i siti di stoccaggio siano sviluppati in condizioni di mercato sane, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione che esamini il rapporto tra la domanda concreta di capacità di iniezione dei progetti di cattura di CO2 e le principali infrastrutture necessarie per il trasporto di CO2 operative o che si prevede di mettere in funzione entro il 2030 e gli obblighi in materia di capacità di stoccaggio per il 2030.

(46)

Le deroghe all'obbligo sono uno strumento essenziale per evitare attivi non recuperabili in tali circostanze. Per applicare efficacemente tali deroghe, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare pienamente con i pertinenti soggetti autorizzati in relazione a qualsiasi valutazione della necessità di una deroga, in particolare nel caso in cui tale necessità sia segnalata da un soggetto autorizzato. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2, se, sulla base della valutazione della Commissione, non è concessa alcuna deroga, o se lo Stato membro interessato non me ha fatto richiesta, la Commissione e lo Stato membro avvieranno un dialogo con i pertinenti soggetti autorizzati per contribuire a eliminare ostacoli e barriere in modo da agevolare l'adempimento dell'obbligo.

(47)

È essenziale un ulteriore sforzo politico per garantire la diffusione della pianificazione delle infrastrutture transfrontaliere. L'accessibilità e la connettività dell'intera gamma di modalità di trasporto di CO2 svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione di progetti in ambito CCS e in ambito di cattura e utilizzo del carbonio. Tali modalità comprendono navi, chiatte, treni e autocarri, nonché strutture fisse per il collegamento e l'attracco, per la liquefazione, lo stoccaggio intermedio e i convertitori di CO2 in vista del suo ulteriore trasporto attraverso condotte e modalità di trasporto dedicate.

(48)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di costituire soggetti ai fini della creazione di reti di trasporto di CO2, o di fornire sostegno alla loro costituzione, comprese la realizzazione di infrastrutture o la fornitura di navi o altri mezzi di trasporto.

(49)

La cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio di CO2 faranno inevitabilmente parte del futuro decarbonizzato dell'Unione, compresi gli assorbimenti. È necessario un mercato ben funzionante a livello dell'Unione per la CO2 catturata, i servizi di iniezione di CO2, i servizi di trasporto di CO2 e le attività di utilizzo del carbonio. Tale mercato dovrebbe rispondere a determinati obiettivi di politica pubblica nel modo economicamente più vantaggioso. Un obiettivo generale è la decarbonizzazione sostenibile ed efficace sotto il profilo dei costi dell'industria dell'Unione garantendo che le emissioni di CO2 che non possono essere ridotte con mezzi tecnici o che non è economicamente sostenibile ridurre possano essere catturate e stoccate o utilizzate, evitando emissioni ritardate. Il mercato dovrebbe inoltre garantire la sicurezza, la sostenibilità e la permanenza dello stoccaggio geologico di CO2 catturata e la sua disponibilità per le attività di utilizzo del carbonio in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima. Un mercato funzionante della CO2 dovrebbe inoltre essere sostenuto da una rete di infrastrutture di trasporto di CO2 con impronta ambientale minima, accessibile ai partecipanti al mercato a condizioni eque, aperte e non discriminatorie. Il mercato dovrebbe essere conforme alle norme ambientali dell'Unione.

(50)

L'uso di CO2 catturata in determinati processi di produzione può consentire di stoccare in modo permanente la CO2 o contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili. Pertanto, tutti i soggetti coinvolti nella catena del valore delle attività di iniezione di CO2 di cui al presente regolamento dovrebbero essere incoraggiati a valutare se la CO2 da stoccare possa essere stoccata in modo permanente in nuovi prodotti o possa sostenere gli obiettivi dell'Unione di ridurre la propria dipendenza dai combustibili fossili.

(51)

L'Unione ha contribuito a costruire un sistema economico mondiale che si fonda su scambi commerciali aperti, trasparenti e basati su regole, ha sostenuto il rispetto e la promozione delle norme di sostenibilità sociale e ambientale e di transizione climatica ed è pienamente impegnata a favore di tali valori. L'Unione mira a creare condizioni di parità mediante la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la costruzione di nuovi partenariati e il contrasto delle pratiche commerciali sleali e della sovracapacità produttiva al fine di assicurare un contesto concorrenziale equo per l'industria dell'Unione, anche attraverso i partenariati industriali a zero emissioni nette, fornendo posti di lavoro di qualità per i lavoratori.

(52)

Al fine di garantire l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette necessarie per salvaguardare la resilienza dell'Unione e al fine di conseguire i suoi obiettivi di neutralità climatica, il mercato interno deve essere un ambiente favorevole all'innovazione per quanto riguarda le tecnologie a zero emissioni nette. L'innovazione sarà un fattore cruciale per garantire la competitività dell'Unione e conseguire quanto prima gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette. Alla luce dei rapidi sviluppi delle tecnologie a zero emissioni nette e dei significativi orientamenti normativi forniti per la transizione verde, è estremamente importante, al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, che i potenziali impatti del diritto e delle iniziative politiche dell'Unione in materia di innovazione siano attentamente presi in considerazione in sede di preparazione, riesame e revisione attraverso l'applicazione del principio di innovazione.

(53)

Al fine di rispecchiare gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione potrebbe valutare se aggiornare i percorsi di transizione che sono in corso di sviluppo in seguito alla comunicazione della Commissione del maggio 2021 e potrebbero individuare i facilitatori e le strozzature per la transizione e la competitività dell'industria dell'Unione, o se tenere conto del presente regolamento in eventuali iniziative future di questo tipo.

(54)

Nell'ambito del primo pilastro del piano industriale del Green Deal, l'Unione deve sviluppare e mantenere una base industriale per la fornitura di soluzioni per le tecnologie a zero emissioni nette allo scopo di garantire il proprio approvvigionamento energetico, rispettando nel contempo i propri obiettivi in materia di neutralità climatica. Per sostenere tale obiettivo ed evitare dipendenze per quanto riguarda l'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette, che intralcerebbero gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione o metterebbero a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni volte a incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti.

(55)

L'applicazione di prescrizioni minime obbligatorie garantisce che l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di procedure di appalto più efficienti per i prodotti a zero emissioni nette nel settore della sostenibilità ambientale sia aumentato in un modo strutturato che è attuabile per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori. È opportuno che siano previste alcune eccezioni che garantiscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di evitare specifiche conseguenze indesiderabili. Tali eccezioni riguardano situazioni di monopolio, specifiche carenze del mercato o situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori potrebbero trovarsi ad affrontare costi sproporzionati o incompatibilità tecniche. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero mantenere la facoltà di includere prescrizioni minime supplementari nei loro documenti relativi all’appalto, a condizione che siano conformi alle direttive 2014/23/UE (26), 2014/24/UE (27) o 2014/25/UE (28) del Parlamento europeo e del Consiglio e al diritto settoriale applicabile. Dovrebbero inoltre mantenere la facoltà, alle stesse condizioni, di utilizzare anche criteri di aggiudicazione per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, il costo o altri criteri.

(56)

Per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero scegliere una o più condizioni, requisiti o obblighi contrattuali specifici per contribuire al conseguimento di diversi obiettivi, ad esempio affrontando considerazioni sociali o occupazionali al fine di conseguire un risultato sociale positivo, tenendo efficacemente conto, se del caso, delle preoccupazioni in materia di cibersicurezza o ottenendo sufficienti garanzie che i prodotti in questione saranno forniti tempestivamente. Tali aspetti sono importanti anche per promuovere la resilienza. Dovrebbero essere previste inoltre eccezioni relative a situazioni di monopolio, specifiche carenze del mercato o situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori potrebbero trovarsi ad affrontare costi sproporzionati o incompatibilità tecniche.

(57)

In alcuni casi si dovrebbe prestare attenzione al contributo dell'offerta alla resilienza in relazione a determinati paesi terzi. Qualora la Commissione abbia determinato che la percentuale di una tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici originari di un paese terzo rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione di tale tecnologia specifica o di tali componenti, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere obbligati a includere diverse condizioni nei loro documenti relativi agli appalti al fine di conseguire un risultato resiliente. In tal modo il valore della specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei principali componenti specifici della specifica tecnologia a zero emissioni nette originari del paese terzo in questione non dovrebbero superare un limite del 50 % in condizioni specifiche. Inoltre, dovrebbe applicarsi lo stesso meccanismo qualora la Commissione abbia determinato che la percentuale di approvvigionamento all'interno dell'Unione di tali prodotti o componenti originari di un paese terzo è aumentata in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e ha raggiunto almeno il 40 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione. Ciò consentirà all'Unione di tenere conto in modo efficiente dell'evoluzione delle dipendenze. Per gli appalti contemplati dall'appendice I, relativa all'Unione, dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio o da altri accordi internazionali pertinenti cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, che sono firmatari di tali accordi, non dovrebbero applicare tali condizioni alle tecnologie a zero emissioni nette o alle loro specifiche componenti derivanti da fonti di approvvigionamento.

(58)

In caso di inosservanza di tali requisiti di resilienza, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero inoltre esigere, nei documenti relativi alle loro procedure di appalto, che il contraente principale sia tenuto a pagare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati una penale proporzionata pari ad almeno il 10 % del valore delle specifiche tecnologie a zero emissioni nette dell'appalto, al fine di garantire il rispetto del meccanismo.

(59)

Gli Stati membri non dovrebbero operare alcuna discriminazione nei confronti di un fornitore di tecnologie a zero emissioni nette di un altro Stato membro, né sottoporlo a un trattamento differenziato ingiustificato. Tale obbligo rispecchia quello già esistente per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, conformemente alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e di seguire le norme procedurali stabilite in tali direttive per garantire che i principi di parità di trattamento e di non discriminazione siano concretamente applicate e che le procedure di appalto siano aperte alla concorrenza.

(60)

Fatto salvo il diritto dell'Unione applicabile a una tecnologia specifica, anche a norma del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (30), e salvo quanto ivi diversamente disposto, nel valutare la sostenibilità ambientale delle soluzioni a zero emissioni nette acquisite sulla base del presente regolamento le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter tenere conto di vari elementi che hanno un impatto sul clima e sull'ambiente.

(61)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire principi guida che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di specificare le specifiche tecniche, i requisiti e le condizioni di esecuzione dell'appalto relativi alla sostenibilità ambientale degli appalti pubblici. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione applicabile a tecnologie specifiche, anche a norma del regolamento (UE) 2024/1781 e del regolamento (UE) 2023/1542.

(62)

Al fine di tenere conto, nell'ambito di una procedura di appalto o di un'asta, della necessità di sostenere la produzione o il consumo di energia da fonti rinnovabili e della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette per ridurre le dipendenze da singole fontie fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato almeno quando una tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici sono originari di un unico paese terzo rappresenta oltre il 50 % di tale approvvigionamento all'interno dell'Unione.

(63)

Al fine di promuovere la condotta responsabile d'impresa da parte degli offerenti, la cibersicurezza e la sicurezza dei dati delle tecnologie utilizzate, dei progetti e delle relative infrastrutture, e al fine di promuovere la realizzazione dei progetti in modo completo e nei tempi previsti, le autorità pubbliche che definiscono le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero includere criteri di preselezione relativi alla condotta responsabile d'impresa, alla cibersicurezza e alla sicurezza dei dati come pure alla capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti.

(64)

Per sostenere l'obiettivo di sviluppare e mantenere una base industriale per la fornitura di tecnologie delle energie rinnovabili allo scopo di garantire l'approvvigionamento energetico dell'Unione ed evitare dipendenze per quanto riguarda l'approvvigionamento di tali tecnologie, che intralcerebbero gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione o metterebbero a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, le autorità pubbliche che definiscono le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero aumentare la sostenibilità e la resilienza dell'approvvigionamento di tali tecnologie all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero valutare il contributo delle aste alla sostenibilità esaminando la sostenibilità ambientale delle offerte, il loro contributo all'innovazione e il loro contributo all'integrazione del sistema energetico. A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di introdurre criteri di preselezione o di aggiudicazione in sede di definizione dell'asta. Mentre i criteri di preselezione dovrebbero essere soddisfatti da tutti i progetti degli offerenti per poter partecipare all'asta, i criteri di aggiudicazione puntano a valutare i diversi progetti che partecipano a un'asta e a stabilire una graduatoria degli stessi.

(65)

Nell'esaminare la sostenibilità ambientale delle offerte, sotto forma di criteri di preselezione o di criteri di aggiudicazione, le autorità pubbliche che definiscono le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili possono tenere conto di vari elementi aventi un impatto sul clima e sull'ambiente. Tali elementi potrebbero includere la durata e l'affidabilità della soluzione, la facilità di riparazione e di manutenzione e l'accesso a tali servizi, la facilità di aggiornamento e ricondizionamento, la facilità e la qualità del riciclaggio, l'uso di sostanze, il consumo di energia, acqua e altre risorse in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, il peso e il volume del prodotto e del suo imballaggio, l'incorporazione di materiali rinnovabili o di componenti usati o riciclati, la quantità, le caratteristiche e la disponibilità dei materiali di consumo necessari per un uso e una manutenzione adeguati, l'impronta ambientale del prodotto e gli impatti ambientali del suo ciclo di vita, l'impronta di carbonio del prodotto, il rilascio di microplastiche, le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua o nel suolo rilasciate in una o più fasi del ciclo di vita del prodotto, la quantità di rifiuti prodotti e le condizioni d'uso.

(66)

Per sostenere la progettazione e la produzione di tecnologie delle energie rinnovabili più innovative e avanzate, il contributo delle offerte alla sostenibilità può tenere conto, sotto forma di criteri di preselezione o di criteri di aggiudicazione, del contributo all'innovazione prevedendo criteri di preselezione o di aggiudicazione che promuovano l'uso di soluzioni completamente nuove o il miglioramento di soluzioni all'avanguardia comparabili.

(67)

Per sostenere l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico dell'Unione e i suoi benefici per una decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi, il contributo delle offerte alla sostenibilità può tenere conto del contributo all'integrazione del sistema energetico attraverso, ad esempio, lo stoccaggio dell'energia, il recupero del freddo o del calore di scarto e la produzione di idrogeno rinnovabile.

(68)

Al fine di aumentare la resilienza dell'approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette delle energie rinnovabili ed evitare un'eccessiva dipendenza da paesi con un'elevata concentrazione di approvvigionamento all'interno dell'Unione, le autorità pubbliche dovrebbero esaminare, mediante criteri di preselezione e di aggiudicazione, il contributo alla resilienza apportato dai diversi progetti che partecipano alle aste per la diffusione di energia da fonti rinnovabili, tenendo conto della necessità di diversificare l'approvvigionamento delle tecnologie delle energie rinnovabili, fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione. Nell'applicare il criterio della resilienza le autorità pubbliche dovrebbero tenere presente che l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato almeno quando oltre il 50 % della domanda all'interno dell'Unione di una specifica tecnologia a zero emissioni nette e dei suoi componenti specifici è originario di un unico paese terzo.

(69)

Se applicati come criteri di aggiudicazione, la ponderazione dei criteri relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza in relazione alle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili non pregiudica la possibilità per le autorità che definiscono tali aste di fissare una soglia più elevata per i criteri relativi alla sostenibilità ambientale, all'innovazione e all'integrazione del sistema energetico, qualora ciò sia compatibile con eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti dalle norme in materia di aiuti di Stato. In ogni caso l'applicazione di tali criteri e la loro ponderazione minima e combinata nelle aste dovrebbero garantire che le aste rimangano competitive e siano conformi agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(70)

Al fine di aumentare l'approvvigionamento dell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili per soddisfare il fabbisogno relativo al parametro di riferimento concernente la produzione complessiva annua all'interno dell'Unione entro il 2030, è opportuno prevedere nel presente regolamento una quota specifica di volume messo all'asta rispetto a cui applicare criteri diversi dal prezzo. Tale quota dovrebbe essere valutata ogni due anni dalla Commissione al fine di determinare l'impatto dei criteri diversi dal prezzo sullo sviluppo della produzione annuale dell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili e sulla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, compreso il loro impatto finanziario e il loro impatto sulla velocità di diffusione, tenendo conto nel contempo anche della praticabilità e della chiarezza del sistema per i promotori dei progetti. Se le valutazioni dimostrano che l'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità contribuisce positivamente alla sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette, in particolare aumentando la capacità di produzione nell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili, e non ostacola in modo significativo il conseguimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), compresa la diffusione in ciascuno Stato membro, l'applicazione di tali disposizioni dovrebbe essere incrementata in fasi successive. Ogni fase dovrebbe essere oggetto di una valutazione d'impatto per garantire che quote più elevate continuino a contribuire positivamente alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie delle energie rinnovabili e che tali benefici siano superiori agli effetti sul costo e sulla velocità di diffusione dell'energia da fonti rinnovabili. La determinazione della quota di volume messo all'asta dovrebbe, se opportuno e fattibile, cercare di conseguire un complessivo aumento graduale al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi generali del presente regolamento e di raggiungere il 50 % entro la fine del 2029.

(71)

A seconda dei loro obiettivi in materia di diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e delle loro strategie nazionali di decarbonizzazione, gli Stati membri potrebbero risentire in modo molto diverso dell'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità. Nel valutare l'impatto di tali criteri sulla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, la Commissione dovrebbe pertanto esaminare l'impatto finanziario complessivo e gli effetti sulla diffusione nell'Unione, nonché l'impatto sugli Stati membri e su altri portatori di interessi pertinenti, comprese le famiglie e le imprese. Per determinare l'impatto sulla diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e tenere conto delle esperienze pratiche relative all'applicazione di criteri diversi dal prezzo, la Commissione dovrebbe consultare, nell'ambito della sua valutazione e in modo strutturato e trasparente, le autorità nazionali che svolgono le aste.

(72)

I criteri per le aste potrebbero comportare un onere eccessivo per i promotori di progetti in materia di energia rinnovabile di ridotta capacità. Per limitare l'impatto del presente regolamento sulle aste a sostegno di progetti con una capacità massima di 10 megawatt, gli Stati membri dovrebbero poter escludere tali aste dal calcolo del volume totale di capacità messo all'asta per anno.

(73)

Qualora si registri una scarsa adesione alle aste in cui si applicano criteri di preselezione, resilienza e sostenibilità, la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili non dovrebbe essere rallentata obbligando gli Stati membri ad applicare tali criteri alla quota del volume d'asta che ha registrato una scarsa adesione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter escludere dai requisiti per le aste la quota del volume d'asta che ha registrato una scarsa adesione. Si considera che un'asta registra una scarsa adesione quando le offerte presentate per tale asta coprono un volume inferiore al volume totale di capacità messo all'asta.

(74)

Al fine di istituire regimi a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivino l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, e fatti salvi gli impegni internazionali dell'Unione, l'approvvigionamento dovrebbe essere considerato non sufficientemente diversificato quando oltre il 50 % della domanda totale di una specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione è soddisfatto da un'unica fonte. Per garantire un'applicazione coerente, la Commissione dovrebbe pubblicare, nella data di applicazione del presente regolamento, un elenco annuale della distribuzione dell'origine dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nella suddetta categoria, ripartito in base alla quota dell'approvvigionamento dell'Unione proveniente da diverse fonti nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati.

(75)

La decisione 2014/115/UE del Consiglio (32) ha approvato, tra l'altro, la modifica dell'AAP. Scopo dell'AAP è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dall'appendice I dell'AAP relativa all'Unione, nonché da altri accordi internazionali pertinenti ai quali l'Unione è vincolata, compresi gli accordi di libero scambio e l'articolo III, paragrafo 8, lettera a), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 per quanto riguarda le procedure di appalto indette da amministrazioni pubbliche per l'acquisto di prodotti a fini di rivendita o di uso nella produzione di merci a fini commerciali, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non dovrebbero applicare le prescrizioni in materia di resilienza alle tecnologie a zero emissioni nette o alle loro specifiche componenti derivanti da fonti di approvvigionamento che sono firmatari degli accordi.

(76)

L'applicazione delle disposizioni sulla resilienza nelle procedure di appalto a norma del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati l'articolo 25 della direttiva 2014/24/UE e gli articoli 43 e 85 della direttiva 2014/25/UE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2019 dal titolo «Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell’UE». Analogamente, ai lavori, alle forniture e ai servizi soggetti al presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi le disposizioni in materia di appalti pubblici, compresi l'articolo 67, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE e le misure di esecuzione derivanti dal regolamento (UE) 2024/1781.

(77)

Al fine di limitare gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di tenere conto dei requisiti relativi al contributo dell'offerta alla sostenibilità e alla resilienza, in particolare per quanto riguarda gli acquirenti pubblici più piccoli e gli appalti di minor valore che non hanno un impatto rilevante sul mercato, l'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento agli acquirenti pubblici che non sono centrali di committenza e agli appalti di valore inferiore a 25 milioni di EUR dovrebbe essere differita di due anni.

(78)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di procedure di appalto di cui al presente regolamento, se un prodotto è disciplinato da un atto delegato adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero acquistare solo i prodotti conformi all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

(79)

Le famiglie, le imprese e i consumatori finali sono una componente essenziale della domanda dell'Unione di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette e i regimi di sostegno pubblico che incentivano l'acquisto di tali prodotti da parte delle famiglie, in particolare delle famiglie e dei consumatori vulnerabili a reddito basso e medio-basso, sono strumenti importanti per accelerare la transizione verde. Nell'ambito dell'iniziativa per i tetti solari annunciata nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022, gli Stati membri dovrebbero ad esempio istituire programmi nazionali a sostegno della diffusione su larga scala dell'energia solare sui tetti. Nel piano REPowerEU, la Commissione ha invitato gli Stati membri a ricorrere pienamente alle misure di sostegno che incentivano il passaggio alle pompe di calore. Tali regimi di sostegno istituiti a livello nazionale dagli Stati membri o a livello locale dagli enti locali o regionali dovrebbero altresì contribuire a migliorare la sostenibilità e la resilienza delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero ad esempio riconoscere ai beneficiari una compensazione finanziaria più elevata per l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che apporteranno un maggiore contributo alla resilienza nell'Unione. Le autorità pubbliche possono subordinare l'ammissibilità dei regimi al contributo alla sostenibilità e alla resilienza. Nel procedere in questo senso, gli Stati membri sono incoraggiati a tenere conto dell'accessibilità del regime per i cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica. Le autorità pubbliche dovrebbero inoltre garantire che i loro regimi siano aperti, trasparenti e non discriminatori, in modo da contribuire a incrementare la domanda di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Le autorità pubbliche dovrebbero altresì circoscrivere la compensazione finanziaria supplementare per tali prodotti, in modo da non rallentare la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Per aumentare l'efficienza di detti regimi, gli Stati membri dovrebbero garantire che sia i consumatori che i produttori di tecnologie a zero emissioni nette possano accedere facilmente alle informazioni su un sito web liberamente accessibile. Il ricorso da parte delle autorità pubbliche al contributo alla sostenibilità e alla resilienza nei regimi destinati ai consumatori o alle famiglie dovrebbe lasciare impregiudicate le norme in materia di aiuti di Stato e le norme dell'OMC sulle sovvenzioni.

(80)

Nel progettare i regimi a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri, gli enti regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico dovrebbero garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, anche assicurando che i regimi non raggiungano un'entità tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi dei membri dell'OMC.

(81)

La Commissione dovrebbe inoltre poter assistere gli Stati membri nella progettazione dei regimi destinati alle famiglie, alle imprese e ai consumatori al fine di creare di sinergie e scambiare le migliori pratiche. La piattaforma «Europa a zero emissioni nette» (la «piattaforma») dovrebbe inoltre svolgere un ruolo importante nell'accelerare l'attuazione del contributo alla sostenibilità e alla resilienza da parte degli Stati membri e delle autorità pubbliche nelle loro pratiche in materia di procedure di appalto e aste. La Commissione, previa consultazione della piattaforma, dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i criteri di valutazione del contributo alla sostenibilità e alla resilienza. Tale atto dovrebbe prestare particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), le quali dovrebbero avere eque possibilità di partecipazione al mercato sostanziale degli appalti pubblici. Dovrebbe inoltre garantire che i requisiti in materia di sostenibilità e resilienza siano applicati in modo da assicurare una concorrenza leale ed equa tra gli operatori del mercato, indipendentemente dal loro assetto proprietario.

(82)

Al fine di garantire che le procedure di appalto e le aste ai fini della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili contribuiscano realmente alla resilienza dell'Unione, tali attività devono essere prevedibili per l'industria. Per consentire all'industria di adeguare la produzione in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero informare in anticipo il mercato delle loro esigenze stimate di acquisizione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette.

(83)

Oltre alle misure orientate alla domanda del settore pubblico e delle famiglie, l'Unione potrebbe prendere in considerazione azioni volte a propiziare la diffusione delle tecnologie a zero emissioni nette nelle catene del valore industriali dell'Unione, con particolare attenzione alle PMI, in particolare agevolando il collegamento tra offerta e domanda dell'industria.

(84)

Come indicato nella comunicazione sul piano industriale del Green Deal, le quote di mercato dell'industria dell'Unione sono fortemente sotto pressione a causa di sovvenzioni erogate in paesi terzi che compromettono la parità di condizioni. Tale situazione rappresenta una sfida competitiva per l'Unione in termini di mantenimento e sviluppo della propria industria e crea la necessità di una reazione rapida e ambiziosa da parte dell'Unione al fine di modernizzare il suo quadro giuridico.

(85)

Considerando l'obiettivo dell'Unione di ridurre le dipendenze strategiche da paesi terzi per le tecnologie a zero emissioni nette, è fondamentale che i meccanismi di sostegno pubblico, come le procedure di appalto e le aste, non aggravino tale dipendenza. Pertanto, ove necessario e opportuno, negli appalti di forniture dovrebbero essere fissate limitazioni giustificate alla percentuale di prodotti originaria di paesi terzi, qualora la Commissione abbia stabilito che le condizioni legate alla resilienza di cui al presente regolamento sono soddisfatte. Inoltre, è opportuno adoperarsi per contrastare efficacemente le sovvenzioni sleali di paesi terzi che compromettono la parità di condizioni, ad esempio avvalendosi di tutte le misure possibili previste dai regolamenti (UE) 2022/1031 (34) e (UE) 2022/2560 (35) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(86)

L'accesso ai finanziamenti pubblici e privati è fondamentale per garantire l'autonomia strategica aperta dell'Unione e per creare una base solida e competitiva per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e per le relative catene di approvvigionamento in tutta l'Unione. La maggior parte degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo proverrà dai capitali privati attratti tanto dalle potenzialità di crescita dell'ecosistema a zero emissioni nette quanto da un quadro strategico stabile e ambizioso. Mercati dei capitali ben funzionanti, profondi e integrati saranno pertanto essenziali per mobilitare e convogliare i fondi necessari per la transizione verde e i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Sono pertanto necessari rapidi progressi verso l'unione dei mercati dei capitali affinché l'Unione consegua i suoi obiettivi in materia di azzeramento delle emissioni nette. Anche l'agenda per la finanza sostenibile (e i finanziamenti misti) svolge un ruolo cruciale nell'incrementare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette lungo le catene del valore, garantendo nel contempo la competitività del settore. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il presente regolamento, il fabbisogno di investimenti ammonta a circa 92 miliardi di EUR nel periodo 2023-2030, con un intervallo compreso tra circa 52 e 119 miliardi di EUR a seconda dei vari scenari, il che determinerebbe requisiti relativi ai finanziamenti pubblici compresi tra 16 e 18 miliardi di EUR. Considerando che tale valutazione tiene conto solo di sei tecnologie specifiche, è probabile che il reale fabbisogno di investimenti sia notevolmente più elevato.

(87)

Gli investimenti privati di imprese e investitori finanziari sono essenziali. Qualora i soli investimenti privati non siano sufficienti, l'effettiva realizzazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette potrebbe richiedere un sostegno pubblico, ad esempio sotto forma di garanzie, prestiti o investimenti azionari e quasi-azionari, evitando nel contempo distorsioni nel mercato interno. Ove detto sostegno pubblico assuma la forma di aiuti di Stato, è opportuno che tali aiuti abbiano un effetto di incentivazione ed essere necessari, mirati, temporanei, adeguati e proporzionati, preservando nel contempo la concorrenza nel mercato interno e la sua coesione. Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato, che sono stati recentemente oggetto di un'approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offrono ampie possibilità di sostenere gli investimenti a favore dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, purché siano rispettate determinate condizioni. Gli Stati membri possono svolgere un ruolo importante nell'agevolare l'accesso ai finanziamenti per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, rimediando ai fallimenti del mercato attraverso la concessione di un sostegno mirato e temporaneo sotto forma di aiuti di Stato. Il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023 mira a garantire una parità di condizioni nel mercato interno che sia rivolta ai settori in cui è stato individuato un rischio di delocalizzazione in paesi terzi e che sia proporzionale all'importo degli aiuti. Il quadro consente agli Stati membri di istituire misure volte a sostenere nuovi investimenti in impianti di produzione in specifici settori a zero emissioni nette, anche tramite agevolazioni fiscali. L'intensità e i massimali degli aiuti possono essere modulati in modo da autorizzare maggiori importi per gli investimenti in zone assistite, al fine di contribuire all'obiettivo della convergenza tra Stati membri e tra regioni. Per evitare la frammentazione del mercato interno, sono necessarie condizioni adeguate per verificare se esistono rischi concreti di sviamento dell'investimento al di fuori del SEE e prevenire qualsiasi rischio di delocalizzazione all'interno del SEE. Per mobilitare risorse nazionali a tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati a spendere, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il 25 % dei proventi dell'ETS raccolti annualmente dalle aste ETS.

(88)

Qualsiasi mobilitazione supplementare degli aiuti di Stato dovrebbe essere mirata, temporanea e coerente con gli obiettivi strategici dell'Unione quali il Green Deal europeo e il pilastro. Un siffatto finanziamento non dovrebbe determinare ulteriori disparità tra gli Stati membri, in linea con le politiche dell'Unione in materia di concorrenza e coesione.

(89)

Il sostegno pubblico dovrebbe essere utilizzato per ovviare a specifiche carenze del mercato individuate o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione. Gli investimenti pubblici possono concentrarsi in particolare sugli investimenti infrastrutturali necessari, sulla promozione dell'innovazione e sul potenziamento delle tecnologie pionieristiche.

(90)

Diversi programmi di finanziamento dell'Unione, come il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), i programmi della politica di coesione o il Fondo per l'innovazione istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (38), permettono anche di finanziare investimenti in progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. La piattaforma STEP contribuirà inoltre a convogliare meglio gli attuali fondi dell'Unione verso investimenti critici che mirano a sostenere lo sviluppo o la produzione di tecnologie critiche, comprese le tecnologie pulite.

(91)

Il regolamento (UE) 2023/435 (39) mette a disposizione degli Stati membri un ulteriore sostegno non rimborsabile di 20 miliardi di EUR per promuovere l'efficienza energetica e sostituire i combustibili fossili attraverso, tra l'altro, progetti dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione. Come sottolineato negli orientamenti della Commissione sui capitoli REPowerEU, gli Stati membri sono incoraggiati a includere nel capitolo dedicato a REPowerEU dei loro piani per la ripresa e la resilienza misure che sostengono gli investimenti nella produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e nell'innovazione industriale, conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (40).

(92)

InvestEU è il programma faro dell'Unione volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti e assistenza tecnica, ad esempio attraverso meccanismi di finanziamento misto. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a contribuire al comparto degli Stati membri del fondo InvestEU per sostenere i prodotti finanziari disponibili per la produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

(93)

Gli Stati membri possono fornire sostegno a titolo dei programmi della politica di coesione, conformemente al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), per incoraggiare l'adozione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette in tutte le regioni, in particolare nelle regioni meno sviluppate e in transizione nonché nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta, attraverso pacchetti di investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi nell'innovazione, nelle capacità di produzione delle PMI, nei servizi e nella misura di formazione e miglioramento del livello delle competenze, compreso il sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità pubbliche e dei promotori. Lostrumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) può aiutare gli Stati membri e le regioni a elaborare strategie di crescita a zero emissioni nette, migliorare il contesto imprenditoriale, ridurre la burocrazia e accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a promuovere la sostenibilità dei progetti per tecnologie a zero emissioni nette mediante l'integrazione di tali investimenti nelle catene del valore dell'Unione, avvalendosi in particolare delle reti di cooperazione interregionale e transfrontaliera. È opportuno tenere in considerazione l'adozione di tali misure in particolare per quanto riguarda i distretti.

(94)

Anche il Fondo per l'innovazione fornisce una modalità molto promettente ed efficiente sotto il profilo dei costi per sostenere l'aumento della produzione e della diffusione dell'idrogeno pulito e di altre tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione, rafforzando in tal modo la sovranità dell'Unione per quanto riguarda le tecnologie chiave per l'azione per il clima e la sicurezza energetica.

(95)

Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione degli sforzi di investimento pubblici e privati e agevolare l'integrazione e la redditività degli investimenti, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinarsi meglio e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, nonché migliorare il coordinamento e la collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato. La piattaforma ha un ruolo fondamentale da svolgere nell'assicurare una visione globale delle possibilità di finanziamento disponibili e pertinenti e nel discutere sul fabbisogno specifico di finanziamenti dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette. Al fine di incentivare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione, la piattaforma può discutere delle modalità con cui affrontare la questione dei finanziamenti, del quadro normativo e delle garanzie di investimento e localizzazione.

(96)

Data inoltre l'importanza dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette per l'approvvigionamento energetico dell'Unione, alcune restrizioni amministrative dovrebbero essere parzialmente revocate o semplificate per accelerare l'attuazione di tali progetti.

(97)

I dati e i servizi spaziali derivanti dal programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), in particolare da Copernicus, devono essere utilizzati nella misura del possibile per fornire informazioni sulla geologia, la biologia, l'ecologia, lo sviluppo socioeconomico e la disponibilità di risorse per le valutazioni e autorizzazioni ambientali. Tali dati e servizi, segnatamente la capacità di monitoraggio e verifica delle emissioni antropogeniche di CO2 di Copernicus, sono utili per valutare l'impatto dei progetti industriali e gli effetti dei pozzi di CO2 antropogenica sulle concentrazioni e sui flussi di gas a effetto serra a livello mondiale.

(98)

La Commissione dovrebbe, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (44), chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee a sostegno degli obiettivi del presente regolamento.

(99)

I distretti dell'idrogeno con applicazioni industriali finali svolgono un ruolo importante nella decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica. REPowerEU stabilisce l'obiettivo di raddoppiare il numero dei distretti dell'idrogeno nell'Unione. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero accelerare il rilascio delle autorizzazioni, prendere in considerazione la creazione di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e dare priorità all'accesso ai finanziamenti. Per rafforzare la resilienza dell'industria a zero emissioni nette, gli Stati membri dovrebbero garantire l'interconnessione dei distretti dell'idrogeno al di là delle frontiere dell'Unione. Gli impianti industriali che producono la propria energia e che possono fornire un contributo positivo alla produzione di energia elettrica dovrebbero essere incoraggiati a contribuire alla rete elettrica intelligente come produttori di energia mediante una semplificazione delle prescrizioni normative.

(100)

Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette possono rappresentare uno strumento importante per promuovere l'innovazione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette e dell'apprendimento normativo. L'innovazione deve essere promossa attraverso spazi di sperimentazione, in quanto è necessario testare i risultati scientifici in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato. È opportuno introdurre spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette o altre tecnologie innovative in grado di consentire la transizione verso un'economia pulita e climaticamente neutra e di ridurre le dipendenze strategiche, in condizioni reali all’interno di un ambiente controllato per un periodo di tempo limitato, rafforzando in tal modo l'apprendimento normativo e il loro potenziale di ampliamento e maggiore diffusione. È inoltre necessario trovare un equilibrio tra la certezza del diritto per i partecipanti agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e il conseguimento degli obiettivi del diritto dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere deroghe per gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette nel diritto nazionale, garantendo il rispetto del diritto dell'Unione e delle prescrizioni essenziali riguardanti le tecnologie a zero emissioni nette stabilite dal diritto nazionale. Come annunciato nella nuova agenda europea per l'innovazione, nel 2023 la Commissione ha pubblicato un documento di orientamento per gli spazi di sperimentazione volto ad aiutare gli Stati membri a predisporre tali spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Tali tecnologie innovative potrebbero in ultima analisi risultare essenziali per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza del sistema energetico dell'Unione.

(101)

Il piano strategico dell'Unione per le tecnologie energetiche (piano SET) riveduto nella comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2023, sostiene lo sviluppo di tecnologie energetiche pulite, efficienti e competitive in termini di costi favorendo il coordinamento e la collaborazione a livello di ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita tra l'industria europea, le organizzazioni di ricerca e i rappresentanti dei governi dei paesi che partecipano al piano SET (45). La revisione del piano SET mira ad allineare gli obiettivi strategici originari del piano SET al Green Deal europeo, al piano REPowerEU e al piano industriale del Green Deal, in particolare al presente regolamento. Mira a promuovere un approccio unificato per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Europa, sostenere le tecnologie europee a zero emissioni nette e costruire un futuro energetico sostenibile e resiliente. Il piano SET ha inciso in modo strutturale sulle azioni congiunte di ricerca e innovazione (R&I) che hanno così potuto conseguire gli obiettivi comuni di tecnologia e ricerca energetica con maggiore rapidità ed efficacia. Il piano SET ha contribuito ad allineare gli sforzi di R&I e a mobilitare i finanziamenti pubblici nazionali dei paesi partecipanti per sostenere le priorità di R&I concordate congiuntamente attraverso il partenariato per la transizione verso l'energia pulita e il partenariato «Guidare le transizioni urbane» nell'ambito di Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), come esempio di proficua cooperazione intersettoriale dell'Unione. Il piano SET svolge un ruolo chiave nell'attuare la dimensione ricerca, innovazione e competitività dell'Unione dell'energia dei piani nazionali per l'energia e il clima. Tuttavia, dal suo avvio nel 2007, il piano SET è stato un forum non ufficiale. Il presente regolamento imprime slancio per rafforzare il collegamento tra l'innovazione europea e la produzione di nuove tecnologie innovative.

(102)

Occorrono ulteriori lavoratori qualificati per consentire le transizioni verde e digitale, la competitività e la crescita sostenibile dell'Unione, il potenziamento delle catene di approvvigionamento delle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione e il mantenimento di posti di lavoro di qualità nell'Unione. Questo comporta un notevole fabbisogno di investimenti nella riqualificazione e nel miglioramento del livello delle competenze, anche nel settore dell'istruzione e formazione professionale. La transizione energetica richiederà un aumento significativo del numero di lavoratori qualificati in vari settori, tra cui l'energia rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia e le materie prime, e presenta notevoli potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro di qualità. Secondo il piano SET, entro il 2030 il fabbisogno di competenze nel sottosettore dell'idrogeno per le celle a combustibile secondo le stime sarà pari a 180 000 lavoratori qualificati, tecnici e ingegneri solo per quanto riguarda la produzione. Nel settore dell'energia solare fotovoltaica, solo la produzione richiederebbe fino a 66 000 posti di lavoro. È pertanto della massima importanza rendere attraenti e accessibili i posti di lavoro nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette e affrontare l'attuale disallineamento tra le competenze dei lavoratori e le esigenze delle imprese.

(103)

Poiché non sarà possibile rafforzare la capacità di produzione delle tecnologie chiave a zero emissioni nette nell'Unione senza un'importante forza lavoro qualificata, è necessario introdurre misure volte a promuovere l'integrazione e l'attivazione di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, in particolare donne, giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), persone provenienti da un contesto migratorio, anziani e persone con disabilità. Dovrebbero essere inclusi, inoltre, lavoratori provenienti da paesi terzi, dato che l'Unione attrae solo un'esigua percentuale di migranti qualificati. Conformemente agli obiettivi della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, è importante offrire ai lavoratori nei settori ormai obsoleti e in declino un sostegno specifico per la transizione da un posto di lavoro all'altro. A tal fine occorre investire nelle competenze per tutti, adottando nel contempo un approccio mirato nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle regioni in transizione. L'obiettivo finale dovrebbe essere la creazione di posti di lavoro di qualità nell'Unione necessari per le tecnologie a zero emissioni nette, in linea con gli obiettivi in materia di occupazione e formazione previsti dal pilastro, compresi salari equi e adeguati, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la garanzia di luoghi di lavoro sicuri e salubri nonché il diritto a un apprendimento permanente di qualità. Le carenze in termini di manodopera e competenze possono anche essere dovute alla scarsa attrattività dei posti di lavoro e alle cattive condizioni di lavoro. Il miglioramento della qualità del lavoro nei settori e nelle imprese con cattive condizioni di lavoro rappresenta quindi un elemento importante per attrarre lavoratori. Basandosi sulle iniziative esistenti quali il patto europeo per le competenze, le attività a livello dell'Unione in materia di analisi e previsione del fabbisogno di competenze, come quelle svolte dal Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e dall'Autorità europea del lavoro, e i piani per la cooperazione settoriale sulle competenze, e tenendone pienamente conto, l'obiettivo consiste nel mobilitare tutti i soggetti pertinenti al fine di garantire la pertinenza dei programmi di formazione e aumentarne la diffusione, incluse le autorità degli Stati membri, anche a livello regionale e locale, gli erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali e l'industria, in particolare le PMI, nonché tutte le tipologie di università al fine di individuare le esigenze in termini di competenze, sviluppare programmi di istruzione e formazione e realizzarli su vasta scala in modo rapido e operativo. I progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette hanno un ruolo fondamentale da svolgere a tale riguardo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire il sostegno finanziario pertinente anche sfruttando le possibilità offerte dal bilancio dell'Unione attraverso strumenti quali l'FSE+, InvestEU, il Fondo per una transizione giusta, Orizzonte Europa, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per la modernizzazione stabilito a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, REPowerEU, il programma per il mercato unico e la STEP. Il sostegno finanziario dovrebbe includere finanziamenti di avviamento forniti dalla Commissione per istituire le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette («accademie») e consentirne il funzionamento con l'obiettivo di conseguirne la sostenibilità finanziaria tre anni dopo la loro istituzione, anche ricevendo contributi finanziari dal settore privato.

(104)

Le accademie dovrebbero essere avviate per mettere a punto di programmi, contenuti e materiali di istruzione e formazione, come pure dei certificati che indichino che il programma di apprendimento è stato elaborato da una delle accademie, finalizzati al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione delle persone di tutte le età lavorative necessari per le catene del valore chiave delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché per offrire tali programmi, contenuti e materiali agli opportuni erogatori di istruzione e formazione e ad altri soggetti coinvolti nel miglioramento del livello delle competenze e nelle riqualificazione negli Stati membri, per il loro uso volontario. Le accademie dovrebbero svolgere un ruolo di facilitatori, nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei sistemi di istruzione, nonché per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. In tale contesto le accademie dovrebbero contribuire all'obiettivo a lungo termine di reindustrializzare e decarbonizzare simultaneamente l'Unione, rispondere alle carenze di competenze critiche nonché contribuire alla sua autonomia strategica aperta e far fronte al fabbisogno di tecnologie a zero emissioni nette realizzate nell'Unione rafforzando la sua capacità di innovazione e produzione. Le accademie dovrebbero essere avviate sulla base di una valutazione, da parte della Commissione, delle carenze di competenze, sulla base di studi esistenti e obiettivi, nelle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette chiave per la decarbonizzazione e la trasformazione industriale. Ciascuna accademia dovrebbe elaborare un piano d'azione che stabilisca obiettivi intermedi e traguardi, anche in termini di numero di discenti da basare sulla valutazione delle carenze di competenze.

(105)

Le accademie dovrebbero incoraggiare l'insegnamento di competenze trasversali che facilitino la mobilità professionale, insieme alle altre competenze richieste. Le accademie dovrebbero rendere disponibili i loro contenuti di apprendimento in diverse lingue, in modo che i programmi di apprendimento possano essere accessibili al maggior numero possibile di discenti. Dovrebbero fornire formazioni a tutti i livelli di competenze nella misura necessaria, rivolgendosi in tal modo a tutti i livelli di istruzione e qualifiche lungo la catena del valore dei settori interessati. Gli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri possono integrare i contenuti e i materiali di istruzione e formazione elaborati dalle accademie con pertinenti informazioni supplementari, preparate a livello di Stato membro che rispecchino, ad esempio, il diritto nazionale in materia di diritti sociali e del lavoro, i contratti collettivi applicabili o prescrizioni territoriali o settoriali, coinvolgendo, se del caso, le parti sociali ed economiche. I contenuti di apprendimento dovrebbero essere rivolti anche alle persone impiegate nelle amministrazioni nazionali e locali, in particolare quelle responsabili delle autorizzazioni, della valutazione d'impatto e della regolamentazione di nuove tecnologie, contribuendo in tal modo allo sviluppo di capacità all'interno delle amministrazioni nazionali e alla riduzione delle disparità tra gli Stati membri.

(106)

Per garantire la trasparenza e la portabilità delle competenze e la mobilità dei lavoratori, le accademie svilupperanno e promuoveranno l'introduzione di certificati riguardanti i risultati dell'apprendimento, comprese, se del caso, le microcredenziali, da parte degli erogatori di istruzione e formazione. I certificati messi a punto dalle accademie possono essere rilasciati dagli erogatori di istruzione e formazione o dagli enti certificatori negli Stati membri, quando un programma di istruzione e formazione elaborato dalle accademie è stato completato con successo. I certificati dovrebbero essere rilasciati nel formato delle certificazioni digitali europee dell'apprendimento e possono essere integrati in Europass e, se del caso e ove fattibile, inclusi nei quadri nazionali delle qualifiche. La rete europea di servizi per l'impiego (EURES), che fornisce informazioni, consulenza e servizi di assunzione o collocamento a vantaggio dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutta l'Unione, può svolgere un ruolo significativo nella pubblicazione di posti vacanti relativi alle tecnologie a zero emissioni nette e, se del caso, nella diffusione di profili professionali europei.

(107)

La piattaforma dovrebbe fornire assistenza nell'orientare le attività delle accademie, assicurando che i loro contenuti rispondano alle carenze di competenze individuate nella valutazione effettuata dalla Commissione, e garantire una supervisione generale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il rappresentante nazionale nominato possa fungere da ponte tra i pertinenti ministeri nazionali e le autorità competenti degli Stati membri nonché i rappresentanti dell'industria e le parti sociali nazionali. La piattaforma dovrebbe monitorare i progressi compiuti dalle diverse accademie, analizzare le cause profonde delle carenze di competenze e individuare in che misura la diffusione dei programmi di formazione delle accademie risponde alle carenze di competenze nelle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette e integra le opportunità di formazione esistenti in materia di tecnologie a zero emissioni nette negli Stati membri. La piattaforma dovrebbe riferire in merito all'attuazione dei programmi di apprendimento, anche attraverso una relazione sui progressi conseguiti da presentare tre anni dopo l'istituzione di ciascuna accademia e specificando il numero di discenti che beneficiano dei programmi delle accademie, disaggregato per settore industriale, genere, età e livello di istruzione e qualifica.

(108)

In assenza di disposizioni specifiche del diritto dell'Unione che introducono requisiti minimi di formazione per l'accesso a una professione regolamentata o per il suo esercizio, spetta agli Stati membri decidere se e come regolamentare una professione. Tuttavia, le norme nazionali che disciplinano l'accesso alle professioni regolamentate non dovrebbero frapporre ostacoli ingiustificati o sproporzionati all'esercizio di tali diritti fondamentali. La competenza di regolamentazione dell'accesso a una professione deve essere esercitata entro i limiti dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, conformemente alla direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (47). Nella loro valutazione gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli eventuali effetti negativi che la regolamentazione delle professioni possono avere sulla disponibilità di competenze nell'industria a zero emissioni nette e adoperarsi per limitare il più possibile la regolamentazione in tali settori.

(109)

Qualora gli Stati membri stabiliscano che i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso ad attività regolamentate nell'ambito di una professione, con un particolare interesse per l'industria a zero emissioni nette in tale Stato membro, gli Stati membri dovrebbero, nel contesto dell'accesso a una professione regolamentata e al fine di agevolare la mobilità nelle professioni dell'industria a zero emissioni nette, trattare tali certificati assimilandoli a un titolo di formazione, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (48).

(110)

Il contributo delle tecnologie a zero emissioni nette agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione può concretizzarsi solo con la diffusione di tali tecnologie. È probabile che tale diffusione avverrà in parte nelle abitazioni private, ma che la maggior parte della decarbonizzazione deriverà dalla decarbonizzazione dei processi industriali. Per garantire che gli investimenti per la decarbonizzazione avvengano nell'Unione, il che è essenziale per garantire posti di lavoro di qualità e prosperità nell'Unione e conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale che il presente regolamento contribuisca a migliorare il contesto per gli investimenti per l'industria nell'Unione.

(111)

A livello dell'Unione dovrebbe essere istituita una piattaforma composta dagli Stati membri e presieduta dalla Commissione. La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri su questioni specifiche e fungere da organismo di riferimento nell'ambito del quale la Commissione e gli Stati membri coordinano le azioni e agevolano lo scambio di informazioni su questioni inerenti al presente regolamento. La piattaforma dovrebbe inoltre svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento, in particolare in relazione alle autorizzazioni, anche per quanto riguarda i punti di contatto unici, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento dei finanziamenti, l'accesso ai mercati, le competenze e gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, nonché assistere la Commissione al momento di valutare la fattibilità e la proporzionalità di una proposta di misure, laddove la Commissione concluda che, con tutta probabilità, gli obiettivi generali del presente regolamento non saranno raggiunti. Se necessario, la piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei e invitare terzi, quali esperti o rappresentanti delle industrie a zero emissioni nette.

(112)

Ove opportuno e utile, la piattaforma dovrebbe cercare una stretta collaborazione con altre iniziative, piattaforme e gruppi pertinenti della Commissione, al fine di ricercare sinergie, condividere competenze, scambiare informazioni e promuovere il coinvolgimento dei portatori di interessi, evitando nel contempo duplicazioni e sovrapposizioni. La piattaforma interagirà con le alleanze industriali esistenti dell'Unione e contribuirà in tal modo ai lavori delle alleanze mediante il coinvolgimento degli Stati membri. Le principali alleanze per la collaborazione con la piattaforma sono l'alleanza europea per le batterie, l'alleanza europea dell'industria solare fotovoltaica, l'alleanza europea per l'idrogeno pulito, l'alleanza per un'aviazione a emissioni zero, l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e l'alleanza industriale per la catena del valore dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. I settori che attualmente non sono rappresentati nelle alleanze industriali beneficiano parimenti del quadro strutturato offerto dalla piattaforma. Per quanto riguarda i partenariati strategici per tecnologie a zero emissioni nette, è prevista, se del caso, una stretta collaborazione con il comitato per le materie prime critiche.

(113)

La riduzione degli oneri normativi e amministrativi e l'esistenza di un quadro normativo adeguato sono particolarmente importanti perché le industrie possano adeguarsi efficacemente alle transizioni climatica ed energetica. L'Unione dovrebbe pertanto mirare a conseguire, entro il 2030, una riduzione significativa dell'onere normativo generale per l'industria, in particolare per l'immissione di un nuovo prodotto sul mercato interno. Tali sforzi dovrebbero, in particolare, essere compiuti nell'ambito del quadro per legiferare meglio e fatte salve le norme ambientali e del lavoro dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare la piattaforma in merito agli sviluppi relativi agli oneri normativi e amministrativi per le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sulla base della relazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo «Progressi compiuti nella competitività delle tecnologie per l'energia pulita» e dell'indagine annuale sugli oneri del 2022 svolta dalla Commissione. Per agevolare il lavoro delle istituzioni dell'Unione volto a mantenere al minimo l'onere normativo per le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette, il presente regolamento istituisce un gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette (il «gruppo consultivo scientifico»). Il gruppo consultivo scientifico dovrebbe elaborare pareri scientifici sull'impatto degli oneri normativi sulle industrie a zero emissioni nette nell'Unione, utilizzando una metodologia fondata su dati scientifici e, se del caso, tenendo conto del pacchetto di strumenti per legiferare meglio al fine di valutare l'impatto degli oneri normativi. I lavori del gruppo consultivo scientifico lasciano impregiudicate le prerogative delle istituzioni dell'Unione.

(114)

Il regolamento (UE) 2018/1999 prevede che gli Stati membri debbano presentare proposte aggiornate di piani nazionali per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030. Come sottolineato negli orientamenti della Commissione agli Stati membri per tali aggiornamenti, i piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima dovrebbero descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per agevolare l'incremento all'interno del loro territorio di progetti di produzione di tecnologie, attrezzature e componenti chiave efficienti sotto il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio disponibili sul mercato. Tali piani dovrebbero inoltre descrivere gli obiettivi e le politiche degli Stati membri per realizzare tale incremento attraverso sforzi di diversificazione nei paesi terzi e per consentire alle loro industrie di catturare, trasportare e immagazzinare permanentemente le emissioni di CO2 in siti di stoccaggio geologico. Tali piani dovrebbero costituire la base su cui è stabilito il fabbisogno di tecnologie a zero emissioni nette. Nel tenere conto del presente regolamento nella preparazione dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione, nel più lungo termine, sia la competitività generale che la ricerca e l'innovazione nel settore delle industrie a zero emissioni nette.

(115)

Nell'ambito del piano industriale del Green Deal, la Commissione ha annunciato l'intenzione di concludere partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, intensificando i suoi sforzi per unire le forze con i partner che aderiscono all'accordo di Parigi. È probabile che la cooperazione attraverso tali partenariati promuova l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale, e sostenga partenariati che si rafforzano a vicenda tra l'Unione e i paesi terzi, compresi gli investimenti sostenibili e l'assistenza tecnica. I partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette dovrebbero essere reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e i suoi partner e dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi globali in materia di clima. Tali partenariati possono inoltre contribuire alla diversificazione e alla resilienza dell'approvvigionamento da parte dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette e dei relativi componenti, migliorare la condivisione delle informazioni tra l'Unione e i suoi partner sullo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette e sostenere le industrie dell'Unione a zero emissioni nette nell'accesso al mercato mondiale dell'energia pulita, sostenendo nel contempo le industrie nascenti nel settore delle tecnologie energetiche pulite nei paesi terzi con chiari vantaggi comparativi. La Commissione e gli Stati membri possono coordinare i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette nell'ambito della piattaforma, discutendo sui partenariati e sui processi pertinenti già in essere, quali i partenariati verdi, i dialoghi sull'energia e le altre forme di accordi contrattuali bilaterali esistenti, nonché sulle potenziali sinergie con i pertinenti accordi bilaterali degli Stati membri con i paesi terzi.

(116)

L'Unione dovrebbe puntare a diversificare e a stimolare il commercio internazionale e gli investimenti in tecnologie a zero emissioni nette costruendo partenariati che si rafforzano a vicenda, promuovendo nel contempo rigorose norme sociali, ambientali e del lavoro a livello mondiale. Ciò dovrebbe avvenire in collaborazione e d'intesa con i paesi che condividono gli stessi principi attraverso accordi esistenti o nuovi impegni strategici. Analogamente, è opportuno perseguire una più forte cooperazione internazionale per quanto riguarda gli sforzi di ricerca e innovazione volti a sviluppare e diffondere tecnologie a zero emissioni nette in stretta collaborazione con i paesi partner, adottando un approccio aperto e bilanciato e sulla base della reciprocità e degli interessi comuni.

(117)

Al fine di riconoscere e attenuare i potenziali rischi di approvvigionamento connessi alle tecnologie a zero emissioni nette, dovrebbe essere possibile monitorare, su base continuativa, indicatori che riflettono le tendenze del mercato, le capacità di produzione, l'innovazione, l'occupazione e le competenze, i tempi di rilascio delle autorizzazioni per tecnologie a zero emissioni nette e le capacità di iniezione di CO2. Tuttavia, attualmente non sono disponibili dati di alta qualità in misura sufficiente per monitorare tali indicatori. Poiché i compiti previsti dal presente regolamento dipendono dalla disponibilità di dati di qualità, è necessario che, nel suo monitoraggio, la Commissione introduca un ordine di priorità tra le tecnologie a zero emissioni nette in base alla loro importanza nell'Unione, adoperandosi nel contempo per migliorare la disponibilità di tali dati. La Commissione collaborerà inoltre strettamente con Eurostat, l'autorità statistica dell'Unione, per sviluppare codici comuni per le tecnologie a zero emissioni nette, necessari per l'elaborazione di relazioni e statistiche di alta qualità e in una prospettiva a lungo termine.

(118)

Qualora a norma del presente regolamento sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (49). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(119)

Nella misura in cui le misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

(120)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   L'obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro che garantisca l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, anche incrementando la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e le relative catene di approvvigionamento per salvaguardarne la resilienza, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e della neutralità climatica, quale definita nel regolamento (UE) 2021/1119, nell'intento di decarbonizzare l'economia e la società dell'Unione, e contribuendo a creare posti di lavoro di qualità nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, migliorando in tal modo anche la competitività dell'Unione.

2.   Per conseguire l'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, il presente regolamento stabilisce misure volte a:

a)

ridurre il rischio di perturbazioni dell'approvvigionamento connesse alle tecnologie a zero emissioni nette che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza e la frammentazione del mercato interno, in particolare individuando e sostenendo l'incremento della capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento;

b)

istituire un mercato dell'Unione dei servizi di stoccaggio di CO2;

c)

incoraggiare la domanda di tecnologie a zero emissioni nette sostenibili e resilienti mediante procedure di appalto, aste e altre forme di intervento pubblico;

d)

migliorare le competenze attraverso il sostegno delle accademie, salvaguardando e creando in tal modo posti di lavoro di qualità;

e)

sostenere l'innovazione attraverso la creazione di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, il coordinamento delle attività di ricerca e innovazione tramite il gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche, nonché attraverso il ricorso ad appalti precommerciali e ad appalti pubblici per soluzioni innovative;

f)

migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento connessi alle tecnologie a zero emissioni nette.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Ad eccezione degli articoli 33 e 34 del presente regolamento, che si applicano alle tecnologie innovative a zero emissioni nette e ad altre tecnologie innovative, il presente regolamento si applica alle tecnologie a zero emissioni nette. Le materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252 sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

2.   Nel caso di impianti di produzione integrati riguardanti la produzione di materiali che rientrano nell'ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2024/1252 sia del presente regolamento, è il prodotto finale degli impianti a determinare quale regolamento si applichi.

3.   Ad eccezione degli articoli 5, 25, 26 e 28, il presente regolamento si applica ai progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica che fanno parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette e che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«tecnologie a zero emissioni nette»: le tecnologie elencate all'articolo 4, siano esse prodotti finali, componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti;

2)

«componente»: unaparte del prodotto finale di una tecnologia a zero emissioni nette prodotta e commercializzata da un'impresa, compreso il materiale trasformato;

3)

«tecnologie delle energie rinnovabili»: tecnologie che producono energia da fonti rinnovabili;

4)

«energia da fonti rinnovabili»: l'energia da fonti rinnovabili o l'energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;

5)

«stoccaggio dell'energia»: stoccaggio dell'energia elettrica e termica nonché altre forme di stoccaggio utilizzate per immagazzinare energia priva di combustibili fossili;

6)

«combustibili rinnovabili di origine non biologica»: combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001;

7)

«combustibili alternativi sostenibili»: carburanti sostenibili per l'aviazione, carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio o idrogeno per l'aviazione quali definiti all'articolo 3, punto 7), 13) o 17), del regolamento (UE) 2023/2405 destinati al settore dell'aviazione o combustibili destinati al settore marittimo individuati conformemente all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1805;

8)

«tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione»: l'incremento della capacità di produzione di tecnologie industriali trasformative utilizzate per ridurre in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente di un impianto commerciale di un'impresa a forte consumo di energia, quale definita all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (50), nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici, del cemento, della calce, del vetro, della ceramica, dei fertilizzanti nonché della polpa di cellulosa e della carta, in misura fattibile dal punto di vista tecnico;

9)

«soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia»: tecnologie basate sull'uso di microrganismi o molecole biologiche quali enzimi, resine o biopolimeri, in grado di ridurre le emissioni di CO2 sostituendo i fattori produttivi di origine fossile o chimica ad alta intensità energetica nei processi di produzione industriale pertinenti, tra l'altro, per la cattura del carbonio, la produzione di biocarburanti e la produzione di materiali a base biologica, in linea con i principi dell'economia circolare;

10)

«principalmente utilizzati»: prodotti finali e componenti specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette di cui all'allegato, ovvero prodotti finali, componenti specifici e macchinari specifici essenziali per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette sulla base di prove fornite a un’autorità nazionale competente al promotore del progetto, ad eccezione dei progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica, per i quali tali prove non sono richieste;

11)

«materiale trasformato»: un materiale che ha subito una trasformazione tale da renderlo adatto a svolgere una funzione specifica nella catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette, ad eccezione delle materie prime critiche di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1252;

12)

«tecnologie innovative a zero emissioni nette»: tecnologie a zero emissioni nette che comportano un'autentica innovazione — attualmente non disponibile sul mercato — e che sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato;

13)

«altre tecnologie innovative»: tecnologie connesse all'energia o al clima che hanno dimostrato di poter contribuire alla decarbonizzazione dei sistemi industriali o energetici e ridurre le dipendenze strategiche che comportano un'autentica innovazione — attualmente non disponibile sul mercato dell'Unione — e che sono sufficientemente avanzate da poter essere testate in un ambiente controllato;

14)

«appalto precommerciale»: appalto di tecnologie a zero emissioni nette in una fase precommerciale, che prevede la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi;

15)

«appalto pubblico per soluzioni innovative»: una procedura di appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori agiscono come clienti di lancio di tecnologie a zero emissioni nette e che può includere prove di conformità;

16)

«progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette»: un impianto commerciale previsto o l'ampliamento o la riconversione di un impianto esistente per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette, ovvero un progetto di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica;

17)

«progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica»: la costruzione o la conversione dell'impianto commerciale di un'impresa a forte consumo di energia quale definita all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, dei metalli non ferrosi, dei prodotti chimici, del cemento, della calce, del vetro, della ceramica, dei fertilizzanti, nonché della polpa di cellulosa e della carta che sono parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette e sono tesi a ridurre in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico;

18)

«progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette»: un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, un progetto di cattura di CO2, un progetto di stoccaggio di CO2 o un progetto di infrastrutture di trasporto di CO2 ubicato nell'Unione che uno Stato membro ha riconosciuto quale progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette conformemente agli articoli 13 e 14;

19)

«procedura di rilascio delle autorizzazioni»: una procedura riguardante tutte le pertinenti autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete e le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprende tutte le domande e le procedure dal riconoscimento della completezza della domanda fino alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto unico interessato, nonché per quanto concerne lo stoccaggio geologico di CO2, la procedura di rilascio delle autorizzazioni per lo stoccaggio, che riguarda il trattamento di tutte le autorizzazioni richieste per gli impianti di superficie necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio, comprese licenze edilizie e autorizzazioni per tubazioni, e l'autorizzazione ambientale per l'iniezione e lo stoccaggio di CO2 completata conformemente alla direttiva 2009/31/CE;

20)

«decisione globale»: la decisione o l'insieme di decisioni adottate dalle autorità degli Stati membri che determina se il promotore del progetto è autorizzato o no ad attuare un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, senza pregiudicare alcuna decisione presa nel contesto di un ricorso;

21)

«promotore del progetto»: un'impresa o un consorzio di imprese che sviluppa un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette;

22)

«spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette»: un sistema che consente alle imprese di testare tecnologie innovative a zero emissioni nette e altre tecnologie innovative in condizioni reali all'interno di un ambiente controllato, nell'ambito di uno specifico piano elaborato e monitorato da un'autorità competente;

23)

«procedura di appalto»: una delle procedure seguenti:

a)

qualsiasi tipo di procedura di aggiudicazione disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE per la conclusione di un appalto pubblico o dalla direttiva 2014/25/UE per la conclusione di un appalto di lavori, forniture e servizi;

b)

una procedura per l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi disciplinata dalla direttiva 2014/23/UE;

24)

«amministrazione aggiudicatrice»: nell'ambito delle procedure di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3 della direttiva 2014/25/UE;

25)

«ente aggiudicatore»: nell'ambito delle procedure di appalto, l'ente aggiudicatore quale definito all'articolo 7 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE;

26)

«appalto»: nell'ambito delle procedure di appalto, appalti pubblici quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/24/UE, gli appalti di lavori, forniture e servizi quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/25/UE e le concessioni quali definite all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE;

27)

«asta»: un meccanismo per le procedure di gara a sostegno della produzione o del consumo di energia da fonti rinnovabili, che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) o della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE;

28)

«capacità di iniezione di CO2»: il quantitativo annuo di CO2 che può essere iniettato in un sito di stoccaggio geologico operativo autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE al fine di ridurre le emissioni o aumentare gli assorbimenti di carbonio, derivante in particolare da impianti industriali di grandi dimensioni e calcolato in tonnellate annue;

29)

«infrastruttura di trasporto di CO2»: la rete di condotte, comprese le stazioni di compressione associate, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio, nonché tutte le navi, i modi di trasporto stradale o ferroviario, compresi i dispositivi di liquefazione e le strutture di stoccaggio temporaneo, se necessario, per il trasporto di CO2 agli impianti portuali e al sito di stoccaggio;

30)

«integrazione del sistema energetico»: soluzioni per la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico nel suo complesso, ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra tali elementi con l'obiettivo di offrire servizi energetici privi di combustibili fossili, flessibili, affidabili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, al minor costo possibile per la società, per l'economia e per l'ambiente;

31)

«partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette»: un impegno tra l'Unione e un paese terzo finalizzato a incrementare la cooperazione relativa alle tecnologie a zero emissioni nette, istituito attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco;

32)

«primo nel suo genere»: un impianto per le tecnologie a zero emissioni nette, nuovo o sostanzialmente aggiornato, che offra innovazione in relazione al processo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette non ancora presente in misura sostanziale né prevista all'interno dell'Unione;

33)

«capacità di produzione»: volume totale di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette prodotte nell'ambito di un progetto di produzione o, se un progetto di produzione produce componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti, piuttosto che i prodotti finali stessi, la capacità di produrre i prodotti finali per i quali tali componenti o macchinari specifici sono prodotti.

Articolo 4

Elenco delle tecnologie a zero emissioni nette

1.   Le tecnologie a zero emissioni nette che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono le seguenti:

a)

tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;

b)

tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;

c)

tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia;

d)

pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica;

e)

tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;

f)

tecnologie del biogas e del biometano sostenibili;

g)

tecnologie di CCS;

h)

tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e le tecnologie di digitalizzazione della rete;

i)

tecnologie per l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare;

j)

tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili;

k)

tecnologie idroelettriche;

l)

tecnologie delle energie rinnovabili che non rientrano nelle categorie precedenti;

m)

tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico, comprese le tecnologie delle reti di calore;

n)

tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica;

o)

soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia;

p)

tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione che non rientrano nelle categorie precedenti;

q)

tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2;

r)

tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti;

s)

tecnologie nucleari che non rientrano nelle categorie precedenti.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.

3.   Il paragrafo 1 non pregiudica l'assegnazione dei finanziamenti dell'UE, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità o aggiudicazione, adottati secondo le procedure appropriate, o il sostegno dell'Unione attraverso la BEI.

CAPO II

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER LA PRODUZIONE DI TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE

SEZIONE I

Parametri di riferimento

Articolo 5

Parametri di riferimento

1.   La Commissione e gli Stati membri sostengono i progetti di produzione a zero emissioni nette conformemente al presente capo al fine di garantire la riduzione delle dipendenze strategiche nell'Unione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento attraverso il conseguimento di una capacità di produzione per tali tecnologie corrispondente a:

a)

un parametro di riferimento pari ad almeno il 40 % del fabbisogno annuo dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030;

b)

un aumento della quota dell'Unione per quanto riguarda le tecnologie pertinenti al fine di raggiungere il 15 % della produzione mondiale entro il 2040 sulla base del monitoraggio a norma dell'articolo 42, tranne nei casi in cui l'aumento della capacità di produzione dell'Unione sarebbe notevolmente superiore al fabbisogno dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2040.

SEZIONE II

Razionalizzazione delle procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni

Articolo 6

Punti di contatto unici

1.   Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità quali punti di contatto unici al livello amministrativo pertinente. Ciascun punto di contatto unico è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative, conformemente all'articolo 7, comprese informazioni sui casi in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 9, paragrafo 10.

2.   Qualora istituisca o designi più di un punto di contatto unico a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro fornisce strumenti per aiutare i promotori del progetto a individuare il punto di contatto istituito o designato appropriato sulla pagina web creata a norma dell'articolo 7.

3.   Il punto di contatto unico istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compreso un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale.

4.   I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico.

5.   Le autorità competenti garantiscono che siano presi in considerazione gli studi pertinenti realizzati ovvero i permessi o le autorizzazioni rilasciati per un dato progetto e che non sia richiesta la duplicazione di studi, permessi o autorizzazioni, se non diversamente previsto dal diritto dell'Unione o nazionale.

6.   Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti possano accedere facilmente alle informazioni sulle procedure per la risoluzione delle controversie relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e alle procedure stesse, compresi se del caso i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, se tali procedure sono previste dal diritto nazionale.

7.   Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase della procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro a norma del presente regolamento.

8.   La piattaforma di cui agli articoli 38 e 39 discute periodicamente l'attuazione della presente sezione e degli articoli 15 e 16 e condivide le migliori pratiche per l'organizzazione dei punti di contatto unici.

9.   Le autorità coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni e le altre autorità interessate specificano e mettono a disposizione del punto di contatto unico interessato le prescrizioni e la portata delle informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 7

Accessibilità online delle informazioni

Gli Stati membri forniscono, online e in modo centralizzato e facilmente accessibile, accesso alle informazioni seguenti sulle procedure inerenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette:

a)

i punti di contatto unici di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

b)

la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le informazioni sulla risoluzione delle controversie;

c)

i servizi di finanziamento e investimento;

d)

le possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;

e)

i servizi di sostegno alle imprese per quanto concerne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale o il diritto del lavoro.

Articolo 8

Accelerazione dell'attuazione

Gli Stati membri forniscono sostegno amministrativo ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nel loro territorio al fine di agevolarne l'attuazione tempestiva ed efficace e prestando particolare attenzione alle PMI coinvolte nei progetti, fornendo altresì:

a)

assistenza relativamente al rispetto degli obblighi amministrativi e di comunicazione applicabili;

b)

assistenza ai promotori dei progetti per informare il pubblico, al fine di promuovere ulteriormente l'accettazione dei progetti da parte del pubblico stesso;

c)

assistenza ai promotori dei progetti durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per le PMI.

Articolo 9

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti:

a)

12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;

b)

18 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a1 GW.

2.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW non si protrae oltre un termine di 18 mesi.

3.   Qualora i progetti di decarbonizzazione dell'industria ad alta intensità energetica, anche quando sono riconosciuti come progetti strategici, richiedano la realizzazione di diversi impianti o unità in un sito, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili.

4.   Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, le fasi della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non sono incluse nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5.   Qualora dalle consultazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2011/92/UE emerga la necessità di integrare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale con informazioni supplementari, il punto di contatto unico può concedere al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari. In tal caso, il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la data entro la quale presentare tali informazioni supplementari, che non è precedente a 30 giorni dalla data della notifica. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare le informazioni supplementari e la data effettiva di presentazione di tali informazioni non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

6.   In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o del progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 7 del presente articolo, e all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, di un massimo di tre mesi prima della scadenza e valutando caso per caso.

7.   Ove uno Stato membro ritenga che il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o il progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare la predisposizione di misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione può prorogare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, di sei mesi, entro sei mesi dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

8.   Nell'applicare il paragrafo 6 o 7, il punto di contatto unico informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi della proroga e della data in cui la decisione globale è attesa.

9.   Il punto di contatto unico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento notifica al promotore del progetto la data entro la quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, tenendo conto dell'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello Stato membro interessato e della necessità di concedere tempo sufficiente per l'analisi del rapporto. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e la data effettiva di presentazione di tale rapporto non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

10.   Entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro 30 giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data di riconoscimento della completezza della domanda da parte del punto di contatto unico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.

11.   Entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda, il punto di contatto unico elabora, in stretta collaborazione con le altre autorità interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il calendario inizia nel momento in cui il punto di contatto unico riconosce che la domanda è completa. Il calendario è pubblicato su un sito web liberamente accessibile.

12.   I termini stabiliti al presente articolo e all’articolo 16 non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati dinanzi a organi giurisdizionali.

13.   I termini stabiliti al presente articolo e all’articolo 16 per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

Articolo 10

Valutazioni e autorizzazione ambientali

1.   Qualora una valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, prima di presentare la domanda il promotore del progetto interessato può chiedere al punto di contatto unico un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. Il punto di contatto unico garantisce che il parere sia emesso il prima possibile ed entro 45 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta di parere.

2.   Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente da due o più delle direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (52),delle direttive 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE, 2012/18/UE o 92/43/CEE, gli Stati membri provvedono affinché sia applicata una procedura coordinata o comune per ottemperare a tutti i requisiti dei suddetti atti legislativi dell'Unione.

Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dai pertinenti atti legislativi dell'Unione.

Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, un'autorità competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dai pertinenti atti legislativi dell'Unione. L'applicazione della procedura comune o coordinata non influisce sul contenuto della valutazione dell'impatto ambientale.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti formulino la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/EU sulla valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva e dal completamento delle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7 della medesima direttiva.

4.   In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto proposto lo richiedano, gli Stati membri possono prorogare il termine di cui al paragrafo 3 di un massimo di 20 giorni prima della scadenza e valutando caso per caso. In tal caso, il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi che giustificano la proroga e del termine per la presentazione della conclusione motivata.

5.   I tempi di consultazione del pubblico interessato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92/UE e delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva non sono superiori a 85 giorni e, conformemente all'articolo 6, paragrafo 7, della medesima direttiva, non sono inferiori a 30 giorni. Nei casi contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, di detta direttiva, tale periodo è esteso, in base a una valutazione caso per caso, a un massimo di 90 giorni.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti e altre autorità designate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE dispongano di sufficiente personale qualificato come anche delle sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per adempiere ai loro obblighi ai sensi del presente articolo.

Articolo 11

Pianificazione

1.   Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, valutano l'ipotesi di includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e, se del caso, i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette nonché le infrastrutture necessarie. Nel valutare l'ipotesi di includere tali disposizioni, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali e alle aree dismesse. Per agevolare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online conformemente all'articolo 7.

2.   Qualora i piani includano disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e le relative infrastrutture necessarie, e siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE e ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Ove applicabile, la valutazione combinata riguarda anche l'impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (53), la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. Il fatto che le valutazioni siano combinate a norma del presente paragrafo non incide sul loro contenuto o sulla loro qualità. La valutazione combinata è condotta in modo tale da non comportare una proroga dei termini fissati nel presente regolamento.

Articolo 12

Applicabilità delle convenzioni UNECE

1.   Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

2.   Tutte le decisioni adottate a norma della presente sezione e degli articoli 8, 15, 16 e 28 sono rese pubbliche in modo semplice e comprensibile e tutte le decisioni riguardanti un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni vengono presentate nel medesimo sito web.

SEZIONE III

Progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

Articolo 13

Criteri di selezione

1.   Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, compresi gli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia, e soddisfano almeno uno dei criteri seguenti:

a)

il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette contribuisce alla resilienza tecnologica e industriale delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione incrementando la capacità di produzione di un componente o di un segmento della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette nei modi seguenti:

i)

aumentando la capacità di produzione di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale l'Unione dipende per oltre il 50 % da importazioni provenienti da paesi terzi;

ii)

incrementando notevolmente la capacità di produzione apportando un contributo sostanziale agli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia per il 2030; oppure

iii)

aumentando la capacità di produzione o aggiornando la capacità di produzione esistente di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale la capacità di produzione dell'Unione rappresenta una quota significativa della produzione mondiale e che svolge un ruolo cruciale nella resilienza dell'Unione;

b)

il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ha un chiaro impatto positivo sulla catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione o sui settori a valle, fornendo alle industrie europee a zero emissioni nette l'accesso alla migliore tecnologia a zero emissioni nette disponibile o a prodotti fabbricati in un impianto di produzione primo nel suo genere, e soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:

i)

attua misure volte ad attrarre e trattenere la forza lavoro necessaria nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, a migliorarne il livello delle competenze o a riqualificarla, anche attraverso apprendistati, tirocini, istruzione e formazione continua in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali, gli istituti di istruzione e formazione e le parti sociali, sindacati compresi;

ii)

contribuisce alla competitività delle PMI nell'ambito della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette;

c)

il progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia mediante la produzione di tecnologie a zero emissioni nette con pratiche che attuano caratteristiche migliorate di sostenibilità e prestazione ambientale o di circolarità, che includono un'efficienza globale in termini di basse emissioni di carbonio, energia, risorse idriche e materiali e pratiche che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente.

2.   Entro il 1o marzo 2025, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire orientamenti volti a garantire condizioni uniformi di esecuzione dei criteri di cui al presente articolo. Tali orientamenti includono almeno indicazioni specifiche sui criteri da utilizzare per valutare:

a)

se l'incremento della capacità di produzione riguarda la capacità di produzione di una tecnologia che è prima nel suo genere o la migliore disponibile;

b)

se l'incremento della capacità di produzione può essere considerato significativo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

3.   Gli Stati membri riconoscono come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette i progetti di stoccaggio di CO2 che soddisfano tutti i criteri seguenti:

a)

il sito di stoccaggio di CO2 è situato nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

b)

il progetto di stoccaggio di CO2 contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 20;

c)

il progetto di stoccaggio di CO2 è stato oggetto di una domanda di autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO2 in conformità della direttiva 2009/31/CE.

È anche riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ogni progetto di cattura di CO2 connesso a un progetto di stoccaggio di CO2 che soddisfa i criteri di cui al primo comma, e ogni progetto relativo alle infrastrutture necessarie al trasporto di CO2 catturata.

4.   I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette relativi a una tecnologia a zero emissioni nette e ubicati nelle «regioni meno sviluppate e in transizione» e nei territori che beneficiano del sostegno del Fondo per una transizione giusta e ammissibili ai finanziamenti a titolo delle norme della politica di coesione sono riconosciuti dagli Stati membri, una volta conclusa la procedura di aggiudicazione, come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, su richiesta scritta del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

5.   I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o sono parte integrante di importanti progetti di comune interesse europeo, dei distretti europei dell'idrogeno o della Banca dell'idrogeno, se i finanziamenti sostengono investimenti nelle capacità di produzione, sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, su richiesta per iscritto del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

6.   Se un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette contribuisce a una catena del valore di una tecnologia che uno Stato membro non accetta nell'ambito della struttura generale del proprio approvvigionamento energetico, tale Stato membro può rifiutare di riconoscere tale progetto come progetto strategico. Se vi sono tecnologie a zero emissioni nette per le quali uno Stato membro intende non riconoscere i progetti come progetti strategici, tale Stato membro lo comunica quanto prima e pubblicamente.

Articolo 14

Domanda e riconoscimento

1.   La domanda di riconoscimento di un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette è presentata dal promotore del progetto allo Stato membro interessato.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti:

a)

prove pertinenti del rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o 3;

b)

un piano di attività che valuti la validità finanziaria del progetto in linea con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità; nonché

c)

una prima bozza di tempistiche del progetto, che valuti in che momento quest'ultimo sarebbe in grado di contribuire al parametro di riferimento della capacità di produzione dell'Unione di cui all'articolo 5 o all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui all'articolo 20.

La Commissione fornisce un modulo prestabilito per presentare le domande di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri valutano la domanda di cui al paragrafo 1 mediante una procedura equa e trasparente entro un mese dal ricevimento della domanda completa. Se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni pertinenti e complete necessarie per il trattamento della domanda, lo Stato membro chiede, una sola volta, che il promotore del progetto presenti informazioni complementari senza indebito ritardo, al fine di ottenere una domanda completa. La data di riconoscimento della completezza della presentazione della domanda segna l'inizio della procedura di valutazione. La decisione adottata in esito a tale procedura è motivata ed è comunicata al promotore del progetto e alla piattaforma di cui agli articoli 38 e 39.

4.   In assenza di una decisione entro il termine di cui al paragrafo 3, il promotore del progetto può informare lo Stato membro e chiedere senza indebito ritardo che tale Stato membro fornisca al promotore del progetto un termine aggiornato, non superiore a 30 giorni rispetto al termine iniziale.

5.   La Commissione può esprimere il proprio parere sui progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette approvati. In caso di rigetto della domanda da parte di uno Stato membro, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda alla Commissione, che la valuta entro 20 giorni lavorativi. La valutazione della Commissione non pregiudica la decisione dello Stato membro.

6.   Se la Commissione, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, conferma il rigetto della domanda da parte dello Stato membro, essa informa il richiedente della sua conclusione con una lettera. Se la valutazione della Commissione differisce da quella dello Stato membro, la piattaforma di cui agli articoli 38 e 39 discute il progetto in questione.

7.   Se la Commissione o uno Stato membro constata che un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ha subito modifiche sostanziali o non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 13, o se il suo riconoscimento come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette si basa su una domanda contenente informazioni inesatte, ne informa il promotore del progetto in questione. Dopo aver sentito il promotore del progetto, lo Stato membro può abrogare la decisione di riconoscimento del progetto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.

8.   Un progetto che non è più riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette perde tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.

9.   La Commissione istituisce e mantiene un registro liberamente accessibile dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

Articolo 15

Status prioritario dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1.   I promotori di progetti e tutte le autorità interessate provvedono affinché le pertinenti procedure relative ai progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette si svolgano nel modo più rapido possibile, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

2.   Fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, se un progetto è riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri concedono a tale progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette lo status di massima rilevanza nazionale possibile, ove il diritto nazionale preveda tale status, e detto progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette riceve un congruo trattamento nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese le procedure relative alle valutazioni ambientali e, se i dati sono disponibili, le procedure di pianificazione territoriale.

3.   Si considera che i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli obblighi o gli impatti ambientali di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, di cui agli atti legislativi dell’Unione sul ripristino della natura, i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione sono considerati d'interesse pubblico e possono essere considerati d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in detti atti.

4.   Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi a progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, anche per quanto riguarda la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale concernente le procedure di rilascio delle autorizzazioni prevede simili procedure d'urgenza e purché siano rispettati i diritti della difesa dei singoli o delle comunità locali solitamente applicabili. I promotori dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette partecipano, se del caso, a dette procedure d'urgenza.

Articolo 16

Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

1.   La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre:

a)

nove mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;

b)

12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW;

c)

18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio in conformità della direttiva 2009/31/CE.

2.   Per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre i 12 mesi.

3.   Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, la fase della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 17

Distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette

1.   Gli Stati membri possono decidere di designare distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette («distretti») come zone specifiche per accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, in particolare per accelerare l'attuazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette o i raggruppamenti degli stessi, ovvero per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette. Gli obiettivi dei distretti sono la creazione di raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette e l'ulteriore razionalizzazione delle procedure amministrative.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1:

a)

definisce un chiaro ambito geografico e tecnologico per i distretti;

b)

tiene conto delle zone che comprendono superfici artificiali ed edificate, siti industriali e aree dismesse;

c)

è oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, di una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE; nella misura del possibile, i risultati di tali valutazioni facilitano la preparazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento ed evitare la duplicazione delle valutazioni; la presente disposizione non pregiudica l'osservanza, da parte dei singoli progetti, della normativa ambientale dell'Unione applicabile;

d)

garantisce sinergie, ove possibile, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, come stabilito dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio (54).

3.   La decisione di uno Stato membro di designare un distretto è accompagnata da un piano che definisce misure nazionali concrete per aumentarne l'attrattiva in quanto sede per le attività produttive, compresi almeno i seguenti regimi di sostegno economico e amministrativo volti a:

a)

agevolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie nel distretto;

b)

sostenere gli investimenti privati nel distretto;

c)

ottenere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro locale;

d)

rendere accessibili online le informazioni relative al distretto conformemente all'articolo 7.

4.   Gli investimenti pubblici destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione di infrastrutture adeguate per gli stessi, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo di competenze adeguate nel bacino della forza lavoro locale possono beneficiare, se del caso, dei tassi massimi di cofinanziamento di cui ai regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1057.

Articolo 18

Autorizzazioni nell'ambito dei distretti

1.   Le sezioni II e III si applicano ai singoli progetti nei distretti. Per ciascun distretto è designato un punto di contatto unico.

2.   Al fine di evitare duplicazioni delle valutazioni, nell'emettere il parere di cui all'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente tiene conto dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera c).

3.   Il punto di contatto unico mette a disposizione dei promotori dei progetti modelli che indicano le autorizzazioni specifiche necessarie per i progetti nei distretti. Tali modelli contengono informazioni sulle caratteristiche del progetto e sulle misure previste per evitare o prevenire effetti negativi significativi sull'ambiente, al fine di garantire che solo i progetti con impatti ambientali significativi siano sottoposti a una valutazione a norma della direttiva 2011/92/UE e di facilitare la determinazione, da parte di un'autorità competente, dell'opportunità di sottoporre il progetto a una valutazione a norma dell'articolo 4, paragrafi da 2a 6, di tale direttiva.

4.   Si considera che i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione e sono pertanto di interesse pubblico. Per quanto riguarda gli obblighi o gli impatti ambientali di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, e di cui agli atti legislativi dell’Unione sul ripristino della natura, i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti dell'Unione sono considerati d'interesse pubblico e possono essere considerati d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in detti atti.

Articolo 19

Coordinamento dei finanziamenti

1.   La piattaforma istituita all'articolo 38 esamina le strozzature e le esigenze finanziarie a livello dell'Unione dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, fornisce consulenza sulle modalità di coordinamento dei finanziamenti dell'Unione e nazionali in relazione a tali esigenze finanziarie e raccoglie le potenziali migliori pratiche, tra l'altro, per sviluppare le catene di approvvigionamento transfrontaliere dell'Unione, in particolare sulla base di scambi periodici e raccomandazioni del gruppo per l'industria a zero emissioni nette e con le pertinenti alleanze industriali.

2.   Su richiesta del promotore di un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette, la piattaforma discute e fornisce consulenza sulle modalità per completare il finanziamento del progetto, tenendo conto dei finanziamenti già assicurati e considerando almeno gli elementi seguenti:

a)

fonti di finanziamento private supplementari;

b)

un sostegno attraverso le risorse del Gruppo BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;

c)

strumenti e programmi esistenti negli Stati membri, compresi quelli delle banche e degli istituti di promozione nazionali nonché delle agenzie per il credito all'esportazione;

d)

pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione.

3.   Entro il 30 settembre 2024 e successivamente ogni due anni, la piattaforma formula raccomandazioni alla Commissione sulle modalità per garantire finanziamenti sufficienti, anche attraverso il bilancio dell'Unione, per perseguire gli obiettivi del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri e, se del caso, la Commissione intraprendono attività per accelerare gli investimenti pubblici in progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, tali attività possono includere consulenza e coordinamento in relazione al sostegno a favore di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.

CAPO III

CAPACITÀ DI INIEZIONE DI CO2

Articolo 20

Obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2

1.   Entro il 2030 è raggiunta una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 in siti di stoccaggio, vale a dire siti di stoccaggio geologico autorizzati a norma della direttiva 2009/31/CE, compresi giacimenti esauriti di petrolio e gas e falde acquifere saline, situati nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale, ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e che non sono combinati con il recupero assistito di idrocarburi.

2.   Tutti i siti di stoccaggio sono progettati per funzionare almeno cinque anni e rispettano i principi di accesso equo e trasparente garantito secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, in linea con la definizione di cui alla direttiva 2009/31/CE.

3.   Entro il 30 giugno 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di capacità annuale di iniezione, compresa la situazione del mercato relativa alla capacità di iniezione. La relazione include una panoramica della distribuzione geografica dei siti di stoccaggio nell'Unione. La prima relazione valuta la necessità di introdurre un obiettivo a livello dell'Unione per il 2040 o prima, se necessario.

4.   La relazione di cui al paragrafo 3 comprende una valutazione della capacità di stoccaggio e di iniezione di CO2, basata in particolare sulle informazioni raccolte a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 6. Le relazioni:

a)

forniscono un'analisi dettagliata della pianificazione geografica e temporale dei siti di stoccaggio di CO2 e dei progetti di cattura di CO2 per le emissioni di CO2 degli impianti industriali nell'Unione, tenuto conto del potenziale specifico di utilizzo di CO2 per contribuire allo stoccaggio permanente di CO2;

b)

individuano le principali infrastrutture necessarie per il trasporto e lo stoccaggio delle emissioni di CO2 dagli impianti industriali in tutta l'Unione;

c)

forniscono un'analisi dettagliata dei possibili ostacoli che frenano lo sviluppo del mercato CCS.

5.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione può presentare, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3, una proposta legislativa volta a introdurre un nuovo obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 entro il 2040 o prima, se necessario. Se decide di non presentare una proposta legislativa per introdurre tale obiettivo, la Commissione ne comunica i motivi al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   Entro tre mesi dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo internazionale relativo al presente capo, la Commissione presenta una relazione che contiene una valutazione delle implicazioni di tale accordo internazionale, specie per quanto riguarda la promozione e la salvaguardia delle norme ambientali e degli obiettivi climatici dell'Unione e l'eventuale necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione alla luce delle disposizioni di tale accordo internazionale. Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che modifica il presente regolamento a norma del paragrafo 1.

7.   La Commissione pubblica orientamenti che indicano gli opportuni livelli di purezza della CO2 e di microelementi all'interno del flusso di CO2 per i progetti di stoccaggio di CO2 che contribuiscono all'obiettivo di capacità di iniezione dell'Unione.

Articolo 21

Trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2

1.   Entro il 30 dicembre 2024, gli Stati membri:

a)

mettono a disposizione del pubblico dati su tutte le zone del loro territorio in cui potrebbero essere autorizzati siti di stoccaggio di CO2, compresi gli acquiferi salini, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate;

b)

obbligano i soggetti che sono o sono stati titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (55) sul loro territorio a mettere a disposizione del pubblico — senza garanzia di affidabilità — i dati geologici relativi ai siti di produzione che sono stati disattivati o la cui disattivazione è stata notificata all'autorità competente e, ove disponibili, le valutazioni economiche dei rispettivi costi per consentire l'iniezione di CO2, a meno che il soggetto abbia richiesto una licenza di esplorazione in conformità della direttiva 2009/31/CE, compresi i dati riguardanti:

i)

l'idoneità del sito per l'iniezione e lo stoccaggio di CO2 in modo sostenibile, sicuro e permanente;

ii)

la disponibilità o la necessità di infrastrutture e modi di trasporto idonei per il trasporto sicuro di CO2 al sito.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, i dati comprendono almeno le informazioni richieste nelle comunicazioni della Commissione sugli orientamenti destinati agli Stati membri per quanto concerne i piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999 e i relativi aggiornamenti presentati a norma dell'articolo 14 (piani nazionali per l'energia e il clima).

2.   Entro il 30 dicembre 2024 e successivamente ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione che viene resa pubblica e che, fatti salvi i requisiti riguardanti la tutela delle informazioni riservate, descrive:

a)

una mappatura dei progetti di cattura di CO2 in corso sul suo territorio o in cooperazione con altri Stati membri e una stima del fabbisogno corrispondente in termini di capacità di iniezione e stoccaggio, e di trasporto di CO2;

b)

una mappatura dei progetti di stoccaggio di CO2 e trasporto di CO2 in corso nel suo territorio, compreso lo stato delle autorizzazioni a norma della direttiva 2009/31/CE, le date previste per la decisione finale di investimento e l'entrata in funzione;

c)

le misure nazionali di sostegno che sono state o saranno adottate per promuovere i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, nonché le misure relative al trasporto transfrontaliero di CO2;

d)

la strategia nazionale e gli obiettivi che saranno e sono stati fissati per la cattura di CO2 entro il 2030, se del caso;

e)

la cooperazione bilaterale e regionale che agevola il trasporto transfrontaliero di CO2, comprese le relative implicazioni per l'accesso, da parte dei soggetti coinvolti nella cattura di CO2, a mezzi sicuri e non discriminatori per il trasporto di CO2;

f)

i progetti di trasporto di CO2 in corso e una stima della capacità dei progetti di trasporto di CO2 necessaria in futuro per soddisfare la corrispondente capacità di cattura e stoccaggio.

3.   Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 2, risulti che non vi siano progetti di stoccaggio di CO2 in corso nel loro territorio, gli Stati membri comunicano i piani volti ad agevolare la decarbonizzazione dei settori industriali. Se applicabile, questo include il trasporto transfrontaliero di CO2 verso i siti di stoccaggio situati in altri Stati membri nonché progetti di utilizzo di CO2.

Articolo 22

Infrastruttura di trasporto di CO2

1.   Al fine di agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 20, l'Unione e i suoi Stati membri, se del caso in collaborazione con le imprese pertinenti, compiono ogni ragionevole sforzo per sviluppare la necessaria infrastruttura di trasporto di CO2, anche transfrontaliera, valutando nel contempo i benefici economici e ambientali della prossimità di siti di cattura e stoccaggio.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire l'accesso alle reti di trasporto di CO2 e ai siti di stoccaggio ai fini dello stoccaggio geologico della CO2 prodotta e catturata, nella misura in cui ciò sia economicamente fattibile o qualora un potenziale cliente sia disposto a sostenerne i costi, conformemente all'articolo 21 della direttiva 2009/31/CE.

3.   Quando la CO2 è catturata e trasportata in uno Stato membro e trasportata e stoccata in altri Stati membri, gli Stati membri coordinano le misure da essi adottate a norma del paragrafo 2. La Commissione può agevolare tale coordinamento mediante l'istituzione di raggruppamenti regionali per attività CCS, laddove gli Stati membri interessati presentino una richiesta congiunta.

Articolo 23

Contributo dei produttori autorizzati di petrolio e gas

1.   Ciascun titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE è soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20 del presente regolamento. Tali contributi individuali sono calcolati proporzionalmente alla quota, ottenuta da ciascun soggetto, della produzione di petrolio greggio e gas naturale dell'Unione dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e consistono in una capacità di iniezione di CO2 in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, e disponibile sul mercato entro il 2030. I soggetti la cui produzione di petrolio greggio e gas naturale è inferiore alla soglia stabilita in conformità di un atto delegato a norma del paragrafo 12 del presente articolo sono esclusi da tale calcolo e non sono soggetti a un contributo.

2.   Entro il 30 settembre 2024, gli Stati membri individuano e riferiscono alla Commissione i soggetti di cui al paragrafo 1 e le loro quote di produzione di petrolio greggio e gas naturale dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.

3.   Dopo aver ricevuto le relazioni presentate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate, specifica i contributi dei soggetti di cui al paragrafo 1 all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030.

4.   Entro il 30 giugno 2025, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione un piano che specifica nel dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030. Tali piani:

a)

confermano il contributo del soggetto, espresso in termini di volume previsto della nuova capacità di stoccaggio e iniezione di CO2 da rendere disponibile entro il 2030;

b)

specificano i mezzi e le tappe principali per raggiungere il volume previsto.

5.   Per raggiungere i volumi di capacità di iniezione previsti, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono:

a)

investire in o sviluppare progetti di stoccaggio di CO2 autonomamente o in collaborazione con altri;

b)

concludere accordi con altri soggetti di cui al paragrafo 1;

c)

concludere accordi con promotori di progetti di stoccaggio o investitori terzi per apportare il loro contributo.

6.   Entro il 30 giugno 2026 e successivamente ogni anno, i soggetti di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione che descrive in dettaglio i progressi compiuti al fine di apportare il loro contributo. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

7.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di esentare i soggetti di cui al suddetto paragrafo dai contributi individuali in relazione alle attività di produzione da essi svolte nel territorio di tale Stato membro dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, a condizione che:

a)

la capacità di iniezione annuale complessiva di tutti i siti di stoccaggio gestiti da qualsiasi soggetto che ha ricevuto un'autorizzazione allo stoccaggio ai sensi della direttiva 2009/31/CE e che ha raggiunto una decisione finale di investimento e situati nel territorio di tale Stato membro superi la somma dei contributi individuali dei soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle pertinenti attività di produzione, e che le capacità di iniezione annuali associate a tali siti di stoccaggio corrispondano a quelle indicate nelle autorizzazioni allo stoccaggio e nelle decisioni finali di investimento e contribuiscano all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20 del presente articolo;

b)

la domanda è presentata entro la fine del 2027.

8.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 7 siano soddisfatte, la Commissione adotta una decisione che esenta i soggetti interessati dal loro contributo individuale in relazione alle attività di produzione da essi svolte nel territorio dello Stato membro che presenta la richiesta.

9.   I soggetti esentati a norma del paragrafo 8 possono concludere accordi a norma del paragrafo 5, lettere b) e c), solo per la capacità di iniezione che supera il contributo individuale da cui sono esentati e la somma dei singoli contributi esentati.

10.   Un anno dopo la decisione di esenzione e successivamente ogni anno, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione che specifica nel dettaglio i progressi compiuti dai soggetti esentati a norma del paragrafo 8 nell'apportare il loro contributo all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20. La Commissione rende pubbliche tali relazioni.

11.   Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 42, paragrafo 8, la relazione tra la domanda di capacità di iniezione proveniente da progetti di cattura di CO2 e dalle principali infrastrutture necessarie per il trasporto di CO2 in corso di realizzazione o di cui è prevista l'operatività entro il 2030 e la somma dei contributi individuali dei soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione alle attività di produzione nel territorio di un determinato Stato membro. In caso di squilibrio sostanziale, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, chiedere alla Commissione una deroga per quanto riguarda la data entro la quale i contributi individuali devono essere soddisfatti.

12.   A norma dell'articolo 44 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda:

a)

le norme relative all'identificazione dei soggetti tenuti a un contributo a norma del paragrafo 1, compresa la soglia al di sotto della quale i soggetti sono esentati dal contributo;

b)

le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui al paragrafo 1 e gli investimenti nella capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il loro contributo individuale di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);

c)

il contenuto delle relazioni di cui al paragrafo 6;

d)

le condizioni dettagliate alle quali la Commissione può concedere ai soggetti un'esenzione o una deroga a norma dei paragrafi 7, 8 o 11.

13.   Entro il 30 giugno 2026, gli Stati membri stabiliscono sanzioni, applicabili mediante procedure amministrative o procedimenti giudiziari o entrambi, in relazione alle violazioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 1, degli obblighi di cui al paragrafo 3. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 24

Quadro normativo del mercato della CO2 catturata

1.   Entro il 30 giugno 2027, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del mercato della CO2 catturata. Tale valutazione si basa su una metodologia chiara, tiene conto delle relazioni annuali di cui all'articolo 21, paragrafo 2, e valuta in particolare se:

a)

gli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, promuovono efficacemente lo sviluppo del mercato dello stoccaggio di CO2 nell'Unione;

b)

il mercato prevede un accesso aperto, equo e non discriminatorio e la sicurezza della rete di stoccaggio e trasporto di CO2;

c)

il mercato prevede un accesso aperto, equo e non discriminatorio alla cattura di CO2 ai fini del suo utilizzo o stoccaggio;

d)

l'adeguatezza della rete di trasporto di CO2 e delle altre infrastrutture in tutta l'Unione sostiene in maniera sufficiente gli obiettivi in materia di capacità di iniezione e il fabbisogno di cattura di CO2;

e)

il funzionamento del mercato della CO2 garantisce un accesso sufficiente alla capacità di iniezione per le emissioni di CO2 difficili da abbattere.

2.   Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione può proporre un atto legislativo per regolamentare il mercato al fine di affrontare eventuali carenze individuate, specie per quanto riguarda le emissioni difficili da abbattere.

CAPO IV

ACCESSO AI MERCATI

Articolo 25

Contributo alla sostenibilità e alla resilienza nelle procedure di appalto

1.   Per le procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE, qualora gli appalti prevedano, nel loro oggetto, tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), del presente regolamento, o nel caso di appalti di lavori e concessioni di lavori che includono tali tecnologie, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano le prescrizioni minime obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2.   Il paragrafo 1 non preclude il ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, a ulteriori prescrizioni minime o altri criteri di aggiudicazione in relazione alla sostenibilità ambientale.

3.   In deroga al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano almeno una delle seguenti condizioni, prescrizioni o obblighi contrattuali per gli appalti di lavori e le concessioni di lavori di cui al paragrafo 1:

a)

una condizione speciale relativa a considerazioni sociali o legate all'ambiente sotto forma di clausola di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE;

b)

l'obbligo di dimostrare la conformità ai requisiti di cibersicurezza applicabili di cui a un regolamento sulla ciberresilienza, anche, se del caso e ove disponibile, attraverso un pertinente sistema europeo di certificazione della cibersicurezza;

c)

un obbligo contrattuale specifico di consegnare in tempo il componente dell'appalto relativo alle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), che può comportare l'obbligo di pagare una penale adeguata in caso di mancato adempimento di tale obbligo e che va oltre le prescrizioni di cui alla legislazione nazionale applicabile, se tale legislazione esiste.

4.   Le prescrizioni minime obbligatorie di cui al paragrafo 1, ove applicabili, assumono, se del caso, la forma di:

a)

specifiche tecniche o requisiti tecnici ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 60 della direttiva 2014/25/UE; oppure

b)

clausole di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE.

5.   Entro il 30 marzo 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le prescrizioni minime in materia di sostenibilità ambientale per la procedura di appalto di cui al paragrafo 1.

Nell'adottare tale atto di esecuzione, la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti:

a)

la situazione del mercato a livello dell'Unione delle tecnologie pertinenti;

b)

le disposizioni in materia di sostenibilità ambientale stabilite in altri atti legislativi e non legislativi dell'Unione applicabili alle procedure di appalto soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1;

c)

gli impegni internazionali dell'Unione, compresi l'AAP e altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

6.   Uno Stato membro non opera alcuna discriminazione nei confronti di un fornitore di prodotti a zero emissioni nette di un altro Stato membro, né lo sottopone a un trattamento differenziato ingiustificato.

7.   Il contributo dell'offerta alla resilienza è tenuto in considerazione nel caso di procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE se tali appalti prevedono tecnologie a zero emissioni nette figuranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k), del presente regolamento, come parte del loro oggetto, o nel caso di appalti di lavori e delle concessioni di lavori di cui al paragrafo 1, che includono tali tecnologie, e nel caso di appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro se il valore stimato di tali accordi è pari o superiore ai valori di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE, conformemente al presente paragrafo.

Qualora la Commissione, al momento dell'indizione di gara per una procedura di appalto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o dell'avvio di tale procedura, abbia determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, che la percentuale di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici originari di un paese terzo rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette o di tali principali componenti specifici nell'Unione, o abbia determinato, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, che la percentuale di approvvigionamento all'interno dell'Unione di una specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici originari di un paese terzo è aumentata in media di almeno 10 punti percentuali per due anni consecutivi e raggiunge almeno il 40 % dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono le seguenti condizioni per le procedure di appalto di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

l'obbligo, per la durata dell'appalto, di non fornire più del 50 % del valore della specifica tecnologia a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo da ogni singolo paese terzo quale determinato dalla Commissione;

b)

l'obbligo, per la durata dell'appalto, che non più del 50 % del valore dei principali componenti specifici della specifica tecnologia a zero emissioni nette di cui al presente paragrafo sia fornito o messo a disposizione direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore proveniente da ogni singolo paese terzo quale determinato dalla Commissione;

c)

l'obbligo di fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, su loro richiesta, prove adeguate relative alla lettera a) o b), al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto;

d)

l'obbligo di pagare una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) o b), pari almeno al 10 % del valore delle specifiche tecnologie a zero emissioni nette dell'appalto di cui al presente paragrafo.

8.   Per gli appalti contemplati dall'appendice I dell'AAP relativo all'Unione, nonché da altri accordi internazionali pertinenti cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non applicano le prescrizioni di cui al paragrafo 7, secondo comma, ove le specifiche tecnologie a zero emissioni nette o le loro specifiche componenti derivano da fonti di approvvigionamento che sono firmatari di tali accordi.

9.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare i paragrafi da 1 a 4, se:

a)

la tecnologia a zero emissioni nette richiesta può essere fornita unicamente da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri della procedura di appalto;

b)

non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente e analoga procedura di appalto avviata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o dallo stesso ente aggiudicatore nei due anni immediatamente precedenti l'avvio della nuova procedura di appalto prevista;

c)

la loro applicazione obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ad acquistare attrezzature che presentano costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità tecniche di utilizzo e di manutenzione.

10.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di costo stimate superiori al 20 %, sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate.

11.   Se l'applicazione del contributo alla resilienza a norma del paragrafo 7 del presente articolo ha portato a una situazione in cui non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono, in via eccezionale:

a)

decidere di ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 50, lettera a) della direttiva 2014/25/UE o dell'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva 2014/23/UE; oppure

b)

decidere di non applicare il paragrafo 7 del presente articolo in una specifica procedura di appalto successiva volta a soddisfare gli stessi fabbisogni che hanno determinato l'avvio della procedura iniziale di cui al presente paragrafo.

12.   Il presente articolo non pregiudica:

a)

la possibilità di utilizzare ulteriori criteri diversi dal prezzo;

b)

la possibilità di escludere le offerte anormalmente basse a norma dell'articolo 69 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 84 della direttiva 2014/25/UE;

c)

gli articoli 107 e 108 TFUE, nel caso di procedure di appalto non competitive.

Articolo 26

Aste per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili

1.   Per le tecnologie elencate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a j), che sono tecnologie delle energie rinnovabili, gli Stati membri, nel definire le aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, includono:

a)

criteri di preselezione relativi a:

i)

la condotta responsabile d'impresa;

ii)

la cibersicurezza e la sicurezza dei dati; nonché

iii)

la capacità di realizzare il progetto in modo completo e nei tempi previsti;

b)

criteri di preselezioni o criteri di aggiudicazione volti a valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza di cui al paragrafo 2.

Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001, gli articoli 107 e 108 TFUE, né gli obblighi internazionali dell'Unione.

2.   Il contributo delle aste alla sostenibilità e alla resilienza si basa sui criteri di cui al presente paragrafo. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Le aste contribuiscono alla resilienza, tenendo conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo che rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette o dei suoi principali componenti specifici all'interno dell'Unione.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (56).

Le aste contribuiscono anche al conseguimento di almeno uno dei seguenti obbiettivi:

a)

una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dal diritto applicabile;

b)

l’innovazione, fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili;

c)

l'integrazione del sistema energetico.

Il presente paragrafo non preclude il ricorso, da parte degli Stati membri, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli elencati al presente paragrafo.

3.   Entro il 30 marzo 2025 la Commissione adotta un atto di esecuzione che specificherà ulteriormente i criteri di preselezione e di aggiudicazione di cui al paragrafo 1.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri attribuiscono a ciascuno dei criteri di valutazione del contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza, se applicati come criteri di aggiudicazione, una ponderazione minima del 5 % e una ponderazione combinata tra il 15 % e il 30 % dei criteri di aggiudicazione. Ciò non pregiudica la possibilità di attribuire una ponderazione più elevata ai criteri di cui al paragrafo 2, quarto comma, in linea con eventuali limiti applicabili ai criteri diversi dal prezzo stabiliti ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

5.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le considerazioni relative ai criteri di preselezione e di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 qualora, applicando tali criteri, si troverebbero a sostenere costi sproporzionati. Gli Stati membri possono presumere che le differenze di costo stimate superiori al 15 % per asta, sulla base di dati oggettivi e verificabili, siano sproporzionate.

6.   Gli Stati membri, se del caso, adottano misure volte a massimizzare il tasso di esecuzione dei progetti attraverso incentivi adeguati, ad esempio applicando un'indicizzazione dei prezzi. Gli Stati membri possono valutare gli effetti delle offerte negative sulla velocità e sulla portata della diffusione.

7.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano almeno al 30 % del volume messo all'asta annualmente per Stato membro o, in alternativa, ad almeno 6 gigawatt all'anno per Stato membro.

8.   Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità per le aste in materia di diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e del loro effetto sull'accelerazione della diffusione delle tecnologie delle energie rinnovabili. In particolare, la Commissione valuta l'impatto dei criteri di resilienza e sostenibilità sui seguenti aspetti:

a)

lo sviluppo della produzione annuale dell'Unione di tecnologie delle energie rinnovabili;

b)

la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, inclusi il loro impatto finanziario e il loro impatto sulla velocità di diffusione, tenendo conto nel contempo anche della praticabilità, ivi compresi gli oneri amministrativi, e della chiarezza del sistema per i promotori dei progetti e l'amministrazione nazionale, sulla base dei dati disponibili.

Nel quadro di tale valutazione, la Commissione consulta esperti degli Stati membri nel settore delle aste.

9.   Se la valutazione di cui al paragrafo 8 è positiva, in particolare se l'applicazione dei criteri di resilienza e sostenibilità non ha ostacolato in modo significativo la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di modifica del paragrafo 7 per determinare le quote del volume messo all'asta annualmente per Stato membro o il volume assoluto cui si applicano i paragrafi da 1 a 5, segnatamente al fine di aumentare tali volumi, e per adeguare la soglia delle differenze di costo stimate di cui al paragrafo 5.

10.   Ai fini del calcolo dei volumi messi all'asta annualmente per Stato membro, si possono escludere le aste relative a impianti la cui dimensione massima del progetto è di 10 MW. Per le aste relative a una specifica tecnologia cui si applicano i paragrafi da 1 a 5 e che hanno successivamente registrato una scarsa adesione, la quota del volume d'asta che ha registrato una scarsa adesione può essere esclusa dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 5.

11.   Per facilitare l'attuazione da parte di tutti gli Stati membri, in particolare di quelli con un basso volume di aste, gli Stati membri che non hanno indetto più di due aste all'anno nei due anni precedenti possono calcolare la quota delle aste cui si applicano i paragrafi da 1 a 5 su tale periodo di due anni.

Articolo 27

Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative

1.   Gli Stati membri si adoperano per ricorrere, ove opportuno, ad appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative al fine di stimolare l'innovazione nelle tecnologie a zero emissioni nette e la creazione di nuova capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Gli appalti precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative possono essere integrati con finanziamenti a livello dell'Unione nel quadro degli esistenti programmi dell'Unione per gli appalti precommerciali o gli appalti pubblici congiunti tra Stati membri.

2.   La piattaforma elabora raccomandazioni sulla progettazione degli appalti precommerciali o degli appalti pubblici per soluzioni innovative.

Articolo 28

Altre forme di intervento pubblico

1.   Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE e l'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001, e in linea con gli impegni internazionali dell'Unione, quando decidono di istituire nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico concepiscono detti regimi in modo tale da promuovere l'acquisto, da parte dei beneficiari, dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette che forniscono un elevato contribuito alla sostenibilità e alla resilienza ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, prevedendo una compensazione finanziaria supplementare proporzionata o subordinando l’ammissibilità del regime ai criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo, tenendo conto, nel contempo, dell'accessibilità dei regimi per i cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica.

2.   La compensazione finanziaria supplementare concessa dalle autorità a norma del paragrafo 1 del presente articolo, a motivo dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 4, primo comma, frase introduttiva e lettere b) e c), del presente articolo, non supera il 5 % del costo del prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette per il consumatore, ad eccezione dei regimi destinati ai cittadini che vivono in condizioni di povertà energetica, quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (57), per i quali il limite è del 15 %.

3.   Quando concepisce e attua un regime a norma del paragrafo 1, l'autorità valuta il contributo alla resilienza e alla sostenibilità apportato dai prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette disponibili sul mercato, sulla base di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente. La domanda di inclusione di un prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette nel regime può essere presentata in qualsiasi momento. L'autorità stabilisce il punteggio minimo necessario affinché i prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette possano beneficiare della compensazione finanziaria supplementare nell'ambito del regime di sostegno.

4.   Il contributo di altre forme di intervento pubblico alla sostenibilità e alla resilienza si basa sul loro contributo alla resilienza, tenuto conto della percentuale di tecnologie a zero emissioni nette o dei loro principali componenti specifici originari di un paese terzo che rappresenta oltre il 50 % dell'approvvigionamento di tale specifica tecnologia a zero emissioni nette all'interno dell'Unione, e almeno uno dei criteri seguenti:

a)

una sostenibilità ambientale maggiore rispetto alle prescrizioni minime previste dal diritto applicabile;

b)

il contributo all'innovazione fornendo soluzioni completamente nuove o migliorando soluzioni all'avanguardia comparabili;

c)

il contributo all'integrazione del sistema energetico.

I criteri di cui al primo comma sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Ciò non preclude il ricorso, da parte degli Stati membri, a criteri aggiuntivi diversi dal prezzo oltre a quelli di cui al primo comma.

Ai fini del contributo alla resilienza di cui al primo comma, frase introduttiva, del presente paragrafo, il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

5.   Gli Stati membri pubblicano su un unico sito web liberamente accessibile tutte le informazioni relative ai regimi di cui al paragrafo 1 per ciascun pertinente prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette.

Articolo 29

Coordinamento delle iniziative concernenti l'accesso ai mercati

1.   Se del caso, la Commissione fornisce orientamenti in merito all'applicazione dei criteri per valutare il contributo alla resilienza e alla sostenibilità dei prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette che sono oggetto delle forme di intervento pubblico di cui agli articoli 25, 26 e 28.

2.   Ai fini della valutazione del contributo alla resilienza, la Commissione adotta un atto di esecuzione che contiene un elenco di ciascun prodotto finale delle tecnologie a zero emissioni nette e dei loro principali componenti specifici. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Sulla base dell'atto di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione fornisce informazioni aggiornate sulle quote dell'approvvigionamento dell'Unione originario di diversi paesi terzi nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati per ciascuna delle tecnologie a zero emissioni nette e i loro principali componenti specifici. Il paese di origine è determinato in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013.

3.   La piattaforma discute le misure adottate dagli Stati membri per attuare gli articoli da 25 a 28 e scambiare le migliori pratiche, in relazione tra l'altro all'uso pratico dei criteri che definiscono il contributo alla sostenibilità e alla resilienza nell'ambito delle procedure di appalto o dei sistemi che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette.

CAPO V

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO DI QUALITÀ

Articolo 30

Accademie europee dell'industria a zero emissioni nette

1.   Sulla base di una valutazione, effettuata dalla Commissione utilizzando i dati e le relazioni esistenti, delle carenze di competenze nelle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette fondamentali per la trasformazione industriale e la decarbonizzazione, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri nel settore dell'istruzione e della formazione, la Commissione sostiene, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di avviamento, la creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette («accademie»), come organizzazioni o consorzi o progetti di pertinenti portatori di interessi, i cui obiettivi sono i seguenti:

a)

elaborare, per l'uso volontario da parte degli Stati membri e degli erogatori di istruzione e formazione nei loro territori, programmi di apprendimento, contenuti e materiali di apprendimento per l'istruzione e la formazione, riguardanti ad esempio lo sviluppo, la produzione, l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento, la manutenzione, la riparazione, la progettazione ecocompatibile, il riutilizzo e il riciclaggio delle tecnologie a zero emissioni nette e le materie prime nonché aspetti pertinenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e competenze trasversali; quanto sopra riflette la valutazione delle carenze di competenze e sostiene le capacità delle autorità pubbliche, in particolare quelle competenti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al capo II, e delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui al capo IV del presente regolamento;

b)

promuovere l'uso volontario dei programmi, dei contenuti e dei materiali di apprendimento da parte degli erogatori di istruzione e formazione negli Stati membri;

c)

offrire sostegno agli erogatori di istruzione e formazione che utilizzano i programmi, i contenuti e i materiali di apprendimento prodotti dalle accademie per promuovere la qualità della formazione offerta e mettere a punto meccanismi volti a garantirla;

d)

sviluppare certificati, comprese, se del caso, microcredenziali, per l'uso volontario da parte degli Stati membri e degli erogatori di istruzione e formazione nei loro territori, al fine di favorire l'individuazione delle competenze e, se del caso, il riconoscimento delle qualifiche, migliorare la trasferibilità tra posti di lavoro e industrie, facilitare la mobilità transfrontaliera della forza lavoro, promuovere l'incontro tra domanda e offerta di posti di lavoro di qualità attraverso strumenti quali la rete europea di servizi per l'impiego (EURES) ed EURAXESS, nonché assicurare la visibilità del fatto che i programmi o i contenuti di apprendimento sono stati elaborati da un'accademia.

2.   Le accademie coinvolgono gli attori pertinenti, quali l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette, gli erogatori di istruzione e formazione e le parti sociali di diversi Stati membri. Le accademie elaborano piani d'azione che stabiliscono, tra l'altro, gli obiettivi intermedi, i traguardi, anche in termini di numero di discenti da basare sulla valutazione delle carenze di competenze, e un piano finanziario volto a conseguire la sostenibilità finanziaria. Tali piani d'azione prestano particolare attenzione alle regioni in fase di trasformazione industriale o con un elevato tasso di disoccupazione, se del caso.

3.   Le accademie producono contenuti equilibrati sotto il profilo del genere, contribuiscono a combattere gli stereotipi di genere e promuovono la parità di accesso ai contenuti di apprendimento per tutti, prestando particolare attenzione alla necessità di promuovere l'attività di un maggior numero di donne e giovani, in particolare i NEET, di anziani, di lavoratori in professioni che rischiano di scomparire o i cui contenuti e compiti sono fortemente trasformati dalle nuove tecnologie, di persone che lavorano nelle regioni in transizione e di persone con disabilità. Le accademie promuovono la diversità e l'inclusività delle persone con disabilità, dei migranti, e delle persone in situazioni di vulnerabilità.

4.   Fatti salvi i rispettivi poteri dell'autorità di bilancio, sono messi a disposizione, se del caso, mezzi finanziari a livello dell'Unione per sostenere la creazione delle accademie con i finanziamenti di avviamento di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare i pertinenti fondi dell'Unione, come l'FSE+, per sostenere la diffusione dei contenuti di apprendimento elaborati dalle accademie.

Articolo 31

Professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali

1.   Entro nove mesi dal momento in cui l'accademia completa l'elaborazione dei contenuti e dei materiali di apprendimento e successivamente ogni due anni, gli Stati membri si adoperano per valutare se i programmi di apprendimento elaborati da tale accademia sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate nell'ambito di professioni di particolare rilevanza per l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette in tale Stato membro. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati delle valutazioni siano resi pubblici e facilmente accessibili online. Qualora i programmi di apprendimento non siano ritenuti equivalenti alle qualifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate, o laddove uno Stato membro non abbia cercato di valutare l'equivalenza, tale Stato membro informa la piattaforma, fornendo informazioni pertinenti in merito a:

a)

i motivi per cui l'esercizio di valutazione non è stato completato; oppure

b)

le differenze tra i programmi di apprendimento elaborati dalle accademie e le qualifiche specifiche richieste da tale Stato membro ospitante e le modalità per conseguire l'equivalenza.

2.   Se uno Stato membro conclude che i programmi di apprendimento elaborati da un'accademia sono equivalenti alle qualifiche specifiche richieste dallo Stato membro ospitante per l'accesso alle attività regolamentate, esso agevola il riconoscimento dei certificati rilasciati dagli erogatori di istruzione e formazione sulla base dei programmi di apprendimento elaborati dall'accademia a norma del titolo III, capo I, della direttiva 2005/36/CE, trattando tali certificati come prova sufficiente delle qualifiche formali, conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/36/CE, qualora i titolari di detti certificati richiedano l'accesso a una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE che sia di particolare rilevanza per l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette.

3.   Se l'accesso a una professione di particolare rilevanza per l'industria delle tecnologie a zero emissioni nette è regolamentato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, gli Stati membri si adoperano per sviluppare un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di tale professione specifica, al fine di istituire un quadro comune di formazione di cui all'articolo 49 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, in modo da consentire il riconoscimento automatico delle qualifiche. Anche la piattaforma può presentare suggerimenti per quadri comuni di formazione, conformemente all'articolo 49 bis, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 32

Piattaforma «Europa a zero emissioni nette» e competenze

La piattaforma favorisce e integra l'azione degli Stati membri nella diffusione di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto della loro competenza, consigliando e assistendo la Commissione e gli Stati membri, comprese le autorità competenti, e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui ai capi II e IV, mediante le azioni seguenti:

a)

valutare, monitorare costantemente e prevedere la domanda e l'offerta di una forza lavoro dotata delle competenze necessarie nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, nonché la disponibilità e la diffusione delle pertinenti opportunità di istruzione e formazione, al fine di contribuire alle attività delle accademie, secondo il caso;

b)

monitorare l'attività delle accademie, sulla base dei dati e delle informazioni sul numero di persone che hanno beneficiato dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie, compresi dati disaggregati per settore industriale, genere, età e livelli di istruzione e qualifica, la promozione delle sinergie con iniziative e progetti dell’Unione e nazionali in materia di competenze e il rafforzamento e la diffusione delle buone pratiche, tra l'altro, per attrarre una forza lavoro diversificata e garantire una supervisione generale;

c)

analizzare le cause profonde delle carenze di manodopera e di competenze, sulla base dei dati e dei contribuiti esistenti, compresi quelli relativi alla qualità dell'offerta di lavoro, valutando così se siano necessarie misure supplementari per attrarre un maggior numero di lavoratori di tutti i livelli di qualifica in determinati settori;

d)

favorire la mobilitazione dei portatori di interessi, tra cui l'industria, le imprese, comprese le PMI, le parti sociali e gli erogatori di istruzione e formazione, ad esempio le università, per la promozione e, in linea con le prassi nazionali, la loro possibile partecipazione all'introduzione dei programmi di apprendimento elaborati dalle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette;

e)

sostenere la diffusione dei certificati di apprendimento sviluppati dalle accademie negli Stati membri, al fine di promuovere l'individuazione delle competenze e, ove opportuno, il riconoscimento delle qualifiche nonché l'incontro tra domanda e offerta di competenze e di lavoro, favorendo tra l'altro la validità e l'accettazione dei certificati in tutto il mercato del lavoro dell'Unione;

f)

monitorare la diffusione e il riconoscimento dei certificati di apprendimento e contribuire a offrire di soluzioni laddove si riscontrino problemi di mancato riconoscimento;

g)

agevolare, ove opportuno, lo sviluppo di profili professionali europei, per l'uso volontario da parte degli Stati membri, costituiti da un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze per le professioni chiave nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, basandosi tra l'altro sui programmi di apprendimento elaborati dalle accademie e, se del caso, utilizzando la terminologia prevista dalla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) per favorire la trasparenza e la mobilità tra posti di lavoro e oltre le frontiere del mercato interno;

h)

promuovere prospettive di carriera e condizioni di lavoro di qualità, compresi salari adeguati, nei posti di lavoro disponibili nelle industrie di tecnologie a zero emissioni nette, l'integrazione nel mercato del lavoro delle industrie di tecnologie a zero emissioni nette di un maggior numero di donne e giovani, in particolare i NEET, di anziani, di lavoratori in professioni che rischiano di scomparire o i cui contenuti e compiti sono fortemente trasformati dalle nuove tecnologie, di persone che lavorano nelle regioni in transizione e di persone con disabilità, e attrarre lavoratori qualificati dei paesi terzi attraverso strumenti quali la Carta blu europea e conformemente alle competenze, alle legislazioni e alle prassi nazionali, per disporre in tal modo di una forza lavoro maggiormente diversificata;

i)

incoraggiare e sostenere la mobilità dei lavoratori in tutta l'Unione e promuovere la pubblicazione di posti vacanti relativi alle tecnologie a zero emissioni nette da parte di EURES, conformemente al regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio (58);

j)

agevolare un più stretto coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche e di know-how tra gli Stati membri e all'interno del settore privato, al fine di migliorare la disponibilità di competenze nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, contribuendo anche alle politiche dell'Unione e degli Stati membri volte ad attrarre nuovi talenti da paesi terzi e a tutti i livelli di istruzione, conformemente alle competenze, alle legislazioni e alle prassi nazionali e in raccordo con le strutture di cooperazione europea già esistenti nel settore dell'istruzione e della formazione;

k)

cercare sinergie con i programmi di formazione o istruzione esistenti con l'obiettivo, tra l'altro, di far corrispondere i programmi di apprendimento delle accademie alle esigenze dell'industria dell'Unione.

CAPO VI

INNOVAZIONE

Articolo 33

Spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette

1.   Entro il 30 marzo 2025, allorché creano spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto. Un unico punto di contatto è responsabile di ciascuna richiesta di istituire uno spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del presente articolo.

2.   Gli Stati membri, insieme alle autorità locali e regionali e ad altri Stati membri se del caso, possono istituire di propria iniziativa spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Gli Stati membri istituiscono spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, in stretta collaborazione con l'industria e, se del caso, gli istituti di ricerca, le parti sociali e la società civile, a norma del paragrafo 1 su richiesta di qualsiasi impresa, organizzazione o consorzio impegnato nello sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette, che soddisfi i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera a), e che sia stato selezionato dalle autorità competenti mediante la procedura di selezione di cui al paragrafo 3, secondo comma, lettera b).

3.   Le modalità e le condizioni per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a norma del paragrafo 2 sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali modalità e condizioni sostengono la flessibilità delle autorità competenti nello stabilire l'ordine di priorità tra le domande di spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette e in merito all'approvazione di tali domande. Esse promuovono l'innovazione e l'apprendimento normativo e tengono conto in particolare delle circostanze e capacità specifiche delle PMI e delle start-up partecipanti.

Tali atti di esecuzione includono principi fondamentali comuni sulle questioni seguenti:

a)

i criteri di ammissibilità e la procedura di selezione per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

b)

la procedura di domanda, partecipazione, monitoraggio, uscita e cessazione degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

c)

i termini e le condizioni applicabili ai partecipanti.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

4.   La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette non pregiudica i poteri correttivi e di controllo delle autorità che vigilano sullo spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. La sperimentazione, lo sviluppo e la convalida delle tecnologie innovative a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative si svolgono sotto la vigilanza e il sostegno delle autorità competenti. Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza in modo flessibile entro i limiti del diritto applicabile, adattando le prassi normative esistenti ed esercitando i loro poteri discrezionali nell'attuazione delle disposizioni giuridiche e nella loro applicazione a uno specifico progetto di spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, al fine di eliminare gli ostacoli, alleviare gli oneri normativi, ridurre l'incertezza normativa e sostenere tecnologie innovative a zero emissioni nette o altre tecnologie innovative.

5.   Al fine di conseguire l'obiettivo del presente articolo, le autorità competenti valutano la possibilità di concedere deroghe o esenzioni nel diritto nazionale nella misura consentita dal pertinente diritto dell'Unione. Le autorità competenti provvedono affinché il piano dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette rispetti i requisiti del diritto dell'Unione nonché gli obiettivi chiave e le prescrizioni essenziali del diritto nazionale. Le autorità competenti provvedono affinché tutti i rischi significativi per la salute, la sicurezza o l'ambiente individuati durante lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie innovative a zero emissioni nette o di altre tecnologie innovative siano comunicati al pubblico e determinino la sospensione immediata del processo di sviluppo e di sperimentazione fino a quando tali rischi non siano stati attenuati. Qualora le autorità competenti ritengano che il progetto proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, della popolazione in generale o dell'ambiente, in particolare in quanto prevede processi di sperimentazione, sviluppo o convalida che comportano l'uso di sostanze particolarmente tossiche, esse approvano il piano dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette solo dopo aver accertato la predisposizione di garanzie adeguate commisurate ai rischi eccezionali individuati.

6.   I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette restano responsabili ai sensi del diritto applicabile dell'Unione e degli Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni materiali arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette.

7.   La durata dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette può essere prolungata attraverso la medesima procedura, previo accordo dell'autorità nazionale competente.

8.   Gli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette sono concepiti e attuati in modo tale da agevolare, se del caso, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti. Gli Stati membri che hanno istituito spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette coordinano le loro attività e collaborano nel quadro della piattaforma al fine di condividere le informazioni pertinenti con altri Stati membri. La piattaforma può invitare le imprese che hanno partecipato a uno spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette a condividere l'esperienza vissuta in questo processo. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e delle discussioni tenutesi sulla piattaforma, la Commissione riferisce periodicamente in merito ai risultati dell'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, compresi buone pratiche, insegnamenti appresi e raccomandazioni sulla loro istituzione e, se del caso, sull'applicazione del presente regolamento e di altro diritto dell'Unione nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, con modalità adattate alle sue finalità.

Articolo 34

Misure a favore delle PMI e delle start-up

1.   Gli Stati membri:

a)

forniscono alle PMI e alle start-up un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologiea zero emissioni nette nella misura in cui tali imprese soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 33;

b)

organizzano attività di sensibilizzazione in merito alla partecipazione delle PMI e delle start-up agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

c)

se del caso, istituiscono un canale dedicato per la comunicazione con le PMI e le start-up al fine di fornire orientamenti e rispondere alle domande relative all'attuazione dell'articolo 33.

2.   Gli Stati membri tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI e delle start-up e forniscono un adeguato sostegno amministrativo per la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri informano le PMI e le start-up del sostegno finanziario disponibile per le loro attività negli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette.

Articolo 35

Istituzione del gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche

1.   È istituito il gruppo direttivo del piano strategico per le tecnologie energetiche (gruppo direttivo del piano SET).

2.   Il gruppo direttivo del piano SET svolge i compiti definiti nel presente regolamento.

Articolo 36

Compiti del gruppo direttivo del piano SET

1.   Il gruppo direttivo del piano SET fornisce orientamenti e indicazioni al piano strategico per le tecnologie energetiche.

2.   La Commissione e gli Stati membri lavorano e si coordinano nell'ambito del gruppo direttivo del piano SET per contribuire a sostenere lo sviluppo di tecnologie energetiche pulite, efficienti e competitive in termini di costi mediante il coordinamento e la collaborazione in materia di ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita nonché, se del caso, con i paesi terzi, su invito.

3.   Il gruppo direttivo del piano SET consiglia e assiste la Commissione nell'elaborare iniziative relative ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 37

Struttura e funzionamento del gruppo direttivo del piano SET

1.   Il gruppo direttivo del piano SET è composto dagli Stati membri e dalla Commissione. È presieduto da uno o più rappresentanti della Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno al gruppo direttivo del piano SET. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del gruppo direttivo del piano SET. Ciascun rappresentante nominato in seno al gruppo direttivo del piano SET ha un supplente.

3.   Su proposta della Commissione, il gruppo direttivo del piano SET adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

4.   Il gruppo direttivo del piano SET si riunisce a intervalli regolari per garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti. Se necessario, il gruppo direttivo del piano SET si riunisce sulla base di una richiesta motivata della Commissione o della maggioranza semplice dei suoi membri.

5.   La Commissione assiste il gruppo direttivo del piano SET attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico.

6.   Il gruppo direttivo del piano SET può istituire task force e gruppi di lavoro permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici.

CAPO VII

GOVERNANCE

Articolo 38

Istituzione e compiti della piattaforma «Europa a zero emissioni nette»

1.   È istituita la piattaforma «Europa a zero emissioni nette» (la «piattaforma»).

2.   La piattaforma svolge i compiti definiti nel presente regolamento.

3.   La piattaforma può consigliare e assistere la Commissione e gli Stati membri relativamente alle misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui al capo I del presente regolamento, evitando nel contempo oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri, laddove fattibile, e tenendo conto dei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri.

4.   I membri della piattaforma si coordinano per quanto riguarda i partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette nell'ambito della piattaforma per contribuire a promuovere l'adozione di tecnologie a zero emissioni nette a livello mondiale, per collaborare allo sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette e per sostenere il ruolo delle capacità industriali dell'Unione nel preparare la transizione del pianeta verso l'energia pulita, conformemente all'obiettivo generale del presente regolamento sancito all'articolo 1. La piattaforma può discutere periodicamente, tra l'altro, degli aspetti seguenti:

a)

come migliorare e promuovere la collaborazione e la condivisione di know-how e tecnologie tra l'Unione e i paesi terzi lungo la catena del valore delle tecnologie a zero emissioni nette;

b)

la resilienza, anche attraverso una competitività rafforzata delle industrie europee nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in relazione alle catene del valore globali e le misure di rafforzamento raccomandate;

c)

se del caso, come migliorare la coerenza tra il presente regolamento e altre iniziative dell'Unione che potrebbero contribuire agli obiettivi del presente regolamento e, eventualmente, formulare raccomandazioni al riguardo;

d)

i progressi in merito alle catene del valore per le tecnologie a zero emissioni nette, i cambiamenti tecnologici e industriali in corso nonché le potenziali future catene del valore strategiche emergenti in vista degli obiettivi del presente regolamento;

e)

le migliori pratiche per quanto riguarda l'attuazione del capo II, sezione II, e degli articoli 15 e 16 nonché l'accelerazione dei termini per l'autorizzazione;

f)

come far fronte agli ostacoli non tariffari al commercio, ad esempio attraverso il riconoscimento reciproco della valutazione della conformità o impegni volti a evitare le restrizioni all'esportazione;

g)

i paesi terzi ai quali potrebbe essere accordata priorità nella conclusione di partenariati industriali per tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto degli elementi seguenti:

i)

il potenziale contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto della loro capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

ii)

eventuali accordi di cooperazione in vigore tra un paese terzo e l'Unione;

iii)

il fatto che il quadro normativo di un paese terzo e la relativa attuazione garantiscano il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, il ricorso a pratiche socialmente responsabili che prevedano il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e un impegno significativo ed equo con le comunità locali, il ricorso a pratiche commerciali trasparenti e la prevenzione degli impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione e sullo Stato di diritto;

iv)

le capacità di stoccaggio e iniezione di CO2 nei loro territori;

h)

come incentivare la produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione affrontando la questione dei finanziamenti, del quadro normativo e delle garanzie di investimento e localizzazione;

i)

la valutazione dell'applicazione di misure commerciali nelle industrie a zero emissioni nette.

Il presente paragrafo lascia impregiudicate le prerogative del Consiglio conformemente ai trattati in relazione agli strumenti internazionali non vincolanti.

5.   Gli Stati membri possono coadiuvare la Commissione nell'attuazione delle misure di cooperazione previste dal partenariato industriale per tecnologie a zero emissioni nette.

6.   Tenuto conto della relazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo «Progressi compiuti nella competitività delle tecnologie per l'energia pulita» e dell'indagine annuale sugli oneri del 2022 svolta dalla Commissione, la Commissione riferisce alla piattaforma in merito all'evoluzione dell'onere normativo per le industrie a zero emissioni nette nell'Unione.

7.   La piattaforma si coordina periodicamente con il forum ad alto livello sulla normazione per discutere in merito all'utilizzo della normazione per sostenere lo sviluppo di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione.

Articolo 39

Struttura e funzionamento della piattaforma

1.   La piattaforma è composta di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. È presieduta da un rappresentante della Commissione.

2.   Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello in seno alla piattaforma. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può nominare più di un rappresentante in relazione a diversi compiti della piattaforma. Ciascun rappresentante nominato in seno alla piattaforma ha un supplente. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ciascuno Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti.

3.   Su proposta della Commissione, la piattaforma adotta il proprio regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

4.   La piattaforma si riunisce a intervalli regolari al fine di garantire l'efficace svolgimento dei suoi compiti definiti nel presente regolamento. Se necessario, la piattaforma tiene riunioni straordinarie sulla base di una richiesta motivata della Commissione o di uno Stato membro.

5.   La Commissione assiste la piattaforma attraverso una segreteria esecutiva che fornisce supporto tecnico e logistico.

6.   La piattaforma può istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici relativi al presente regolamento.

La piattaforma istituisce almeno un sottogruppo per garantire l'adeguata attuazione delle accademie ai sensi del capo V.

7.   La piattaforma invita rappresentanti del Parlamento europeo a partecipare, in qualità di osservatori, alle sue riunioni, comprese quelle dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6. Il Parlamento europeo riceve tutta la documentazione e le informazioni relative ai lavori della piattaforma contemporaneamente ai membri della piattaforma.

8.   La piattaforma istituisce un gruppo per l'industria a zero emissioni nette. Tale gruppo, di propria iniziativa o su richiesta della piattaforma, fornisce raccomandazioni alla piattaforma al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

9.   Se del caso, la piattaforma o la Commissione può invitare esperti in rappresentanza del settore industriale, della società civile, del mondo accademico, dei sindacati e altri soggetti terzi a partecipare alle riunioni della piattaforma e dei sottogruppi o a fornire contributi scritti. Tali esperti non concorrono al processo decisionale.

10.   La piattaforma adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

11.   La piattaforma si adopera al massimo per adottare decisioni mediante consenso.

12.   La piattaforma si coordina e collabora con le pertinenti alleanze industriali esistenti e, se del caso, le invita a partecipare alle sue riunioni, comprese le riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6.

13.   La piattaforma si riunisce almeno una volta all'anno con i rappresentanti del gruppo direttivo del piano SET di cui all'articolo 35 per discutere degli ultimi sviluppi e delle sinergie tra l'attuazione del presente regolamento e il piano strategico per le tecnologie energetiche nonché formulare raccomandazioni al riguardo.

Articolo 40

Gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette

1.   È istituito un gruppo consultivo scientifico sull'onere normativo delle tecnologie a zero emissioni nette («gruppo consultivo scientifico»).

2.   Il gruppo consultivo scientifico è composto di almeno sette esperti scientifici ad alto livello in una vasta gamma di discipline pertinenti. I membri del gruppo consultivo scientifico soddisfano i criteri stabiliti al paragrafo 4.

3.   Non più di due membri del gruppo consultivo scientifico hanno la cittadinanza dello stesso Stato membro. I membri del gruppo consultivo scientifico offrono tutte le garanzie di indipendenza.

4.   I membri del gruppo consultivo scientifico sono nominati per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, in seguito a una procedura di selezione aperta, equa e trasparente. La selezione dei membri si basa sui criteri seguenti:

a)

eccellenza scientifica;

b)

esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e nel fornire consulenza scientifica nei rispettivi settori di competenza;

c)

esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione o in altri settori pertinenti per i compiti del gruppo consultivo scientifico;

d)

esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.

5.   I membri del gruppo consultivo scientifico sono nominati a titolo personale e forniscono il loro parere in maniera indipendente dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione. Il gruppo consultivo scientifico elegge il presidente fra i suoi membri per un periodo di quattro anni. Esso adotta il proprio regolamento interno.

6.   Nell'esercizio delle sue attività, il gruppo consultivo scientifico agisce esclusivamente a titolo consultivo e non pregiudica il diritto di iniziativa della Commissione, l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» e le funzioni di controllo — compreso il controllo della qualità — da parte della Commissione in seno al comitato per il controllo normativo.

7.   Il gruppo consultivo scientifico sostiene, conformemente al paragrafo 6, il lavoro della Commissione, del Parlamento europeo e degli Stati membri, agendo nel contempo in maniera indipendente nello svolgimento dei propri compiti fornendo relazioni consultive circa l'impatto e l'onere normativi del diritto dell'Unione sulle attività industriali nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Al fine di fornire una consulenza coerente, il gruppo consultivo scientifico valuta gli impatti e gli oneri normativi sulle attività industriali nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi di una metodologia basata su dati scientifici e, se del caso, tenendo conto degli strumenti per legiferare meglio.

8.   La Commissione provvede alle funzioni di segretariato del gruppo consultivo scientifico.

9.   Il gruppo consultivo scientifico procede a un periodico scambio di opinioni con la piattaforma in merito ai suoi lavori.

Articolo 41

Piani nazionali per l'energia e il clima

Gli Stati membri tengono conto del presente regolamento nella preparazione dei piani nazionali per l'energia e il clima, in particolare per quanto riguarda la dimensione «ricerca, innovazione e competitività» dell'Unione dell'energia, rispecchiando le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano strategico per le tecnologie energetiche, e nella presentazione delle loro relazioni intermedie biennali a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.

CAPO VIII

MONITORAGGIO

Articolo 42

Monitoraggio

1.   La Commissione assicura un monitoraggio costante di quanto segue:

a)

i progressi dell'Unione rispetto ai suoi obiettivi di cui all'articolo 1, in particolare i rischi di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette che comporterebbero una distorsione della concorrenza o la frammentazione del mercato interno, e il relativo impatto del presente regolamento;

b)

i progressi dell'Unione per quanto riguarda il rispetto dei parametri di riferimento di cui all'articolo 5, tenendo conto dei vincoli e delle opportunità sul mercato mondiale;

c)

il valore o il volume delle importazioni nel suo territorio e delle esportazioni al di fuori del territorio dell'Unione di tecnologie a zero emissioni nette;

d)

i progressi compiuti rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui all'articolo 20 e alla relativa infrastruttura di trasporto di CO2 nonché alle relative attività di cattura di CO2.

2.   Gli Stati membri e le autorità nazionali da essi designate a tal fine raccolgono e forniscono i dati e gli altri elementi di prova necessari a norma del paragrafo 1.

In particolare, raccolgono, almeno ogni tre anni dati riguardanti:

a)

gli ostacoli agli scambi di tecnologie a zero emissioni nette o di beni che utilizzano tecnologie a zero emissioni nette nel mercato interno e le loro potenziali cause, tra cui perturbazioni della catena di approvvigionamento globale;

b)

gli sviluppi delle tecnologie a zero emissioni nette e le tendenze del mercato, come pure i prezzi di mercato delle rispettive tecnologie a zero emissioni nette, comprese informazioni sulle aste (frequenza, prezzi di aggiudicazione e volume) pertinenti ai fini del capo IV;

c)

la capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e attività correlate, compresi dati sull'occupazione e sulle competenze;

d)

il numero di PMI che partecipano a progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

e)

le seguenti informazioni relative alle procedure di rilascio delle autorizzazioni per tecnologia a zero emissioni nette:

i)

il numero di procedure di rilascio delle autorizzazioni avviate, il numero di domande respinte e il numero di decisioni globali adottate, specificando se il progetto è stato approvato o respinto;

ii)

la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni in cui è stata adottata una decisione globale, compresa la durata delle proroghe dei termini;

iii)

informazioni sulle risorse assegnate al funzionamento dei punti di contatto unici;

f)

il numero e la natura degli spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette;

g)

la quantità di CO2 immagazzinata permanentemente nel sottosuolo conformemente alla direttiva 2009/31/CE.

3.   Se non sono già inclusi nei piani nazionali per l'energia e il clima, ovvero se non corrispondono a essi, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione contenente i dati di cui al paragrafo 2 entro il 15 marzo 2027 e successivamente ogni tre anni.

4.   L'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non si applica se gli Stati membri ritengono che ciò sia contrario agli interessi essenziali della propria sicurezza a norma dell'articolo 346 TFUE.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione, al fine di fornire un modello per le relazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all’articolo 45, paragrafo 2.

6.   Sulla base delle relazioni presentate a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione assicura un monitoraggio dei progressi dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e pubblica le correlate raccomandazioni nell'ambito delle relazioni annuali sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999. Le raccomandazioni, inoltre, valutano se tutte le tecnologie a zero emissioni nette necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono incluse nel presente regolamento.

7.   Sulla base dei progetti di domanda di autorizzazione presentati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/31/CE e delle relazioni presentate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafi 4 e 6, del presente regolamento, la Commissione monitora i progressi compiuti nel conseguimento dell'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito.

8.   La Commissione informa la piattaforma delle sue conclusioni in relazione al presente articolo.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare le modalità con cui gli accordi tra i soggetti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e gli investimenti in capacità di stoccaggio detenuta da terzi sono presi in considerazione al fine di apportare il contributo individuale di cui all'articolo 23, paragrafo 5, e per definire il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

Articolo 44

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 12, all’articolo 43 e all'articolo 46, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 23, paragrafo 12, all’articolo 43 e all'articolo 46, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 12, all’articolo 43 o dell'articolo 46, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Per le questioni relative all'articolo 25 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio (59). Per le questioni relative all'articolo 26 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia istituito dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1999.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 46

Valutazione

1.   Entro il 30 giugno 2028 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione sulle sue principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 esamina:

a)

se gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, in particolare il contributo al funzionamento del mercato interno, sono stati conseguiti, gli effetti del presente regolamento sugli utenti commerciali, in particolare le PMI, e sugli utenti finali, nonché gli obiettivi del Green Deal europeo;

b)

se il presente regolamento sia adatto allo scopo oltre il 2030 e al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica a più lungo termine per il 2050 di cui all'articolo 1, tenendo conto, tra l'altro, della possibilità di includere nel presente regolamento altre tecnologie in grado di svolgere un ruolo rilevante ai fini del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;

c)

se siano necessari parametri di riferimento per tecnologie specifiche al fine di conseguire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali tecnologie per l'Unione.

3.   La valutazione tiene conto di quanto segue:

a)

i risultati del processo di monitoraggio di cui all'articolo 42;

b)

le esigenze tecnologiche che emergono dagli aggiornamenti dei piani nazionali per l'energia e il clima, compreso il piano strategico per le tecnologie energetiche, tenendo conto della più recente relazione sullo stato dell'Unione dell'energia.

4.   Entro lo stesso periodo indicato al paragrafo 1 del presente articolo, nonché dopo ogni rinnovo o aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima e previa consultazione della piattaforma, la Commissione valuta la necessità di ampliare l'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, e se del caso presenta una proposta in merito.

5.   Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono e che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

6.   Laddove, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione concluda che, con tutta probabilità, l'Unione non è in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, essa valuta, previa consultazione della piattaforma, la fattibilità e la proporzionalità di una proposta di misure per garantire il conseguimento di tali obiettivi.

7.   Entro il 30 marzo 2025, la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell’articolo 44 per modificare l'allegato sulla base dell'elenco delle tecnologie a zero emissioni nette di cui all'articolo 4, al fine di individuare le sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette e l'elenco dei componenti specifici utilizzati per tali tecnologie. Tale atto delegato, così come gli eventuali ulteriori atti delegati di modifica dell'allegato X, si basa su una valutazione esaustiva volta a individuare specifici componenti essenziali che possono ragionevolmente essere considerati principalmente utilizzati per tecnologie a zero emissioni nette. Tale valutazione si basa su un'analisi metodologica delle catene di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette, tenendo conto, in particolare, della disponibilità sul mercato dei componenti, del livello di dettaglio adeguato e degli sviluppi tecnologici. La Commissione può riesaminare tale atto delegato sulla base di detta valutazione.

Articolo 47

Trattamento delle informazioni riservate

1.   Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

2.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili, riservate e classificate ottenuti e trattati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al pertinente diritto nazionale.

3.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore, in conformità del pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

4.   Se uno Stato membro ritiene probabile che la divulgazione di informazioni aggregate a norma dell'articolo 23 pregiudichi i suoi interessi in materia di sicurezza nazionale, può opporsi alla divulgazione di tali informazioni da parte della Commissione mediante una comunicazione motivata.

5.   La Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti e delle loro attività, in conformità del pertinente diritto dell'Unione o nazionale. Tale obbligo si applica anche a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri soggetti che partecipano alle riunioni della piattaforma a norma dell'articolo 39.

Articolo 48

Modifica del regolamento (UE) 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

1)

nell'allegato I, prima colonna, è aggiunta la nuova riga «R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette»;

2)

nell'allegato I, seconda colonna, riga «R. Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette», sono aggiunti i punti seguenti:

«1.

Informazioni sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni;

2.

Servizi di finanziamento e investimento;

3.

Possibilità di finanziamento a livello dell'Unione o degli Stati membri;

4.

Servizi di sostegno alle imprese per quanto riguarda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la dichiarazione dei redditi d'impresa, la normativa fiscale locale, il diritto del lavoro»

;

3)

nell'allegato II, prima colonna, è aggiunta la nuova riga «Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette»;

4)

nell'allegato II, seconda colonna, riga «Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette», è aggiunto il punto seguente:

«Procedure relative a tutte le autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, comprese le licenze edilizie, le autorizzazioni per le sostanze chimiche, le autorizzazioni di connessione alla rete, le valutazioni e autorizzazioni ambientali, laddove necessarie, e che comprendono tutte le domande e le procedure»

;

5)

nell'allegato II, terza colonna, riga «Progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette», è aggiunto il punto seguente:

«Tutti i risultati relativi alle procedure, dal riconoscimento della completezza della domanda alla notifica della decisione globale sull'esito della procedura da parte del punto di contatto designato»

;

6)

all'allegato III è aggiunto il punto seguente:

«8)

Punti di contatto unici istituiti o designati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), anche ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento e punti di contatto istituiti o designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, dello stesso.

(*1)  Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj).»."

Articolo 49

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 29 giugno 2024.

3.   Fino al 30 giugno 2026, l'articolo 25, paragrafo 1, si applica solo ai contratti conclusi dalle centrali di committenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/25/UE e ai contratti di valore pari o superiore a 25 milioni di EUR.

4.   Gli articoli 26 e 28 si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU C 349 del 29.9.2023, pag. 179.

(2)   GU C, C/2023/254, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/254/oj.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 25 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 maggio 2024.

(4)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa («STEP») e che modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) (GU L, 2023/2405, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj).

(12)  Regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48).

(13)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(14)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(15)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(16)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(17)  Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

(18)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(19)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(21)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(23)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(24)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(25)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(26)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(27)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(28)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(29)  Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, che modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

(30)  Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1).

(31)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(32)  Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2022, relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali – IPI) (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 1).

(35)  Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

(36)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(37)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(38)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(39)  Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

(40)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(41)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(42)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(43)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

(44)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(45)  Attualmente tutti gli Stati membri dell'UE, nonché IS, NO e TR.

(46)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(47)  Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).

(48)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(49)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(50)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(51)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(52)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(53)  Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

(54)  Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, del 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

(55)  Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

(56)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(57)  Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

(58)  Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

(59)  Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).


ALLEGATO

Elenco di prodotti finali e componenti specifici considerati prodotti finali e componenti specifici «principalmente utilizzati» per la produzione di tecnologie a zero emissioni nette

 

Sottocategorie nell'ambito delle tecnologie a zero emissioni nette

Componenti principalmente utilizzati ai fini di tecnologie a zero emissioni nette

Tecnologie solari

Tecnologie fotovoltaiche

 

Tecnologie solari termoelettriche

 

Tecnologie solari termiche

 

Altre tecnologie solari

Tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore

Tecnologie per l'energia eolica onshore

 

Tecnologie per le energie rinnovabili offshore

 

Tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia

Tecnologie delle batterie

 

Tecnologie di stoccaggio dell'energia

 

Pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica

Tecnologie di pompe di calore

 

Tecnologie dell'energia geotermica

 

Tecnologie dell'idrogeno

Elettrolizzatori

 

Celle a idrogeno

 

Altre tecnologie dell'idrogeno

 

Tecnologie del biogas e del biometano sostenibili

Tecnologie del biogas sostenibile

 

Tecnologie del biometano sostenibile

 

Tecnologie di CCS

Tecnologie di cattura del carbonio

 

Tecnologie di stoccaggio del carbonio

 

Tecnologie delle reti elettriche

Tecnologie delle reti elettriche

 

Tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti

 

Tecnologie di digitalizzazione della rete

 

Altre tecnologie delle reti elettriche

 

Tecnologie per l'energia da fissione nucleare

Tecnologie per l'energia da fissione nucleare

 

Tecnologie del ciclo del combustibile nucleare

 

Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili

Tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili

 

Tecnologie idroelettriche

Tecnologie idroelettriche

 

Altre tecnologie delle energie rinnovabili

Tecnologie dell'energia osmotica

 

Tecnologie dell'energia ambientale diverse dalle pompe di calore

 

Tecnologie della biomassa

 

Tecnologie dei gas di discarica

 

Tecnologie dei gas da impianti di trattamento delle acque

 

Altre tecnologie delle energie rinnovabili

 

Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico

Tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico

 

 

Tecnologie delle reti del calore

 

Altre tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico

 

Combustibili rinnovabili di origine non biologica

Tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica

 

Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia

Soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia

 

Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione

Tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione

 

Tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2

Tecnologie di trasporto di CO2

 

Tecnologie di utilizzo di CO2

 

Tecnologie di propulsione eolica e elettrica per i trasporti

Tecnologie di propulsione eolica

 

Tecnologie di propulsione elettrica

 

Altre tecnologie nucleari

Altre tecnologie nucleari

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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