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Document 32024R1363
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1363 of 12 March 2024 amending Annex IV to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council in order to remove Bhutan from the list of beneficiary countries of the special arrangement for the least-developed countries
Regolamento delegato (UE) 2024/1363 della Commissione, del 12 marzo 2024, che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di escludere il Bhutan dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati
Regolamento delegato (UE) 2024/1363 della Commissione, del 12 marzo 2024, che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di escludere il Bhutan dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati
C/2024/1494
GU L, 2024/1363, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1363/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/2025
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1363 |
17.5.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1363 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2024
che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di escludere il Bhutan dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati «Tutto tranne le armi» - Everything But Arms («EBA») se è definito dalle Nazioni Unite («ONU») come paese meno sviluppato. |
(2) |
L’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 978/2012 figura nell’allegato IV di detto regolamento. L’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che l’allegato IV deve essere riesaminato costantemente per tenere conto delle modifiche relative alle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1. L’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 istituisce inoltre un periodo transitorio di tre anni per escludere un paese dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA. |
(3) |
Il Bhutan è uscito dalla categoria dei paesi meno sviluppati dell’ONU il 13 dicembre 2023. Pertanto il Bhutan non possiede più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell’EBA a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere escluso dall’allegato IV di tale regolamento. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 l’esclusione del Bhutan dall’elenco dei paesi beneficiari dell’EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’atto delegato della Commissione che modifica l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012. Di conseguenza il Bhutan dovrebbe essere escluso dall’allegato IV con applicazione a decorrere dal 1 o gennaio 2028. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare l’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012
Nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, il seguente codice alfabetico e il paese corrispondente sono esclusi rispettivamente dalle colonne A e B:
«BT |
Bhutan» |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2025.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1363/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)