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Document 32024R1309

Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit), (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/55/2024/REV/1

GU L, 2024/1309, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1309

8.5.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1309 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2024

recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso dell’ultimo decennio l’economia digitale ha cambiato profondamente il mercato interno. L’Unione crede in un’economia digitale capace di generare vantaggi economici e sociali sostenibili grazie a una connettività eccellente, affidabile e sicura per tutti e ovunque in Europa, anche nelle regioni rurali, remote e scarsamente popolate, nonché nei corridoi di trasporto. Un’infrastruttura digitale di qualità elevata basata su reti ad altissima capacità quali definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («VHCN») sta alla base di quasi tutti i settori di un’economia moderna e innovativa. Può favorire servizi innovativi, una maggiore efficienza delle operazioni commerciali e società digitali intelligenti e sostenibili, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione. È di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale e, in generale, per la competitività, la resilienza, la sovranità digitale e la leadership digitale dell’Unione. La digitalizzazione ha un profondo impatto sulla vita sociale, economica, politica e culturale quotidiana di tutti i cittadini dell’Unione. A tale riguardo, l’accesso limitato e l’espansione insufficiente della rete possono aggravare le disuguaglianze sociali, creando un nuovo divario digitale tra le persone che possono beneficiare pienamente di una connettività digitale efficiente e sicura, che consente loro di accedere a un’ampia gamma di servizi, e quelle che non dispongono di tale connettività. A tal proposito, l’installazione di VHCN nelle regioni rurali, remote e scarsamente popolate, come pure negli alloggi sociali, dovrebbe costituire una priorità per i progetti di investimento pubblici, in quanto aspetto fondamentale per l’inclusione sociale. Per questo si dovrebbe dare alle persone fisiche e giuridiche nel settore pubblico e privato la possibilità di essere protagonisti dell’economia digitale.

(2)

La rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico a banda larga e la crescente domanda di connettività avanzata ad altissima capacità hanno subito un’ulteriore accelerazione nel corso della pandemia di COVID-19. Di conseguenza gli obiettivi fissati nella Comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010, dal titolo «Un’agenda digitale europea» sono stati in gran parte conseguiti, ma sono anche diventati obsoleti. La percentuale di famiglie che hanno accesso a internet con una velocità pari a 30 Mbps è aumentata dal 58,1 % nel 2013 al 90 % nel 2022. Una disponibilità di soli 30 Mbps non è più adeguata alle esigenze future e non è allineata con i nuovi obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/1972 che prevedono di garantire la connettività e l’ampia disponibilità di VHCN. Nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Unione ha pertanto fissato obiettivi aggiornati per il 2030 che corrispondono meglio alle esigenze di connettività previste per il futuro nel contesto delle quali tutte le abitazioni europee dovrebbero essere raggiunte da una rete Gigabit e tutte le zone popolate dovrebbero essere raggiunte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G.

(3)

Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare, semplificare e abbattere i costi dell’installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull’intero territorio dell’Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un maggiore coordinamento e l’istituzione di procedure di permesso semplificate e snellite per la riduzione degli oneri amministrativi, sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali.

(4)

L’integrazione delle infrastrutture spaziali e terrestri è importante per la diffusione della connettività e per prepararsi alla prossima ondata di infrastrutture digitali in modo da consentire all’Unione di assumere un ruolo guida. I recenti progressi tecnici hanno consentito l’emergere di costellazioni di comunicazioni satellitari e l’offerta graduale di servizi di connettività ad alta velocità e con una latenza relativamente bassa, al fine di consentire la connettività e aumentare la coesione in tutta l’Unione, comprese le sue regioni ultraperiferiche e le zone rurali, remote e scarsamente popolate. A tale riguardo, le risorse previste dal regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e in particolare le potenziali capacità commerciali di accesso a internet della futura costellazione satellitare, potrebbero essere prese in considerazione nella pianificazione e nell’installazione di reti ad altissima capacità fisse e senza fili in tutta l’Unione e contribuire, ove possibile, all’installazione di VHCN. È importante sottolineare che la connettività satellitare comprende anche elementi terrestri la cui installazione può essere agevolata dal presente regolamento.

(5)

L’installazione di VHCN in tutta l’Unione richiede investimenti ingenti, di cui una parte consistente è rappresentata dal costo delle opere di genio civile. La condivisione delle infrastrutture fisiche limiterebbe la necessità di costose opere di genio civile e farebbe progredire in modo più efficace l’installazione della banda larga.

(6)

Una parte preponderante dei costi di installazione di VHCN è imputabile a inefficienze nel processo di installazione concernenti: a) l’uso dell’infrastruttura passiva esistente, come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto; b) rallentamenti legati al coordinamento delle opere di genio civile realizzate da operatori di rete o enti pubblici; c) procedure amministrative farraginose e lunghe per il rilascio dei permessi; e d) colli di bottiglia per l’installazione delle reti all’interno degli edifici, che comportano rilevanti ostacoli finanziari, in particolare nelle zone rurali.

(7)

La direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), adottata in risposta alla necessità di abbattere i costi di installazione della banda larga, conteneva misure sulla condivisione delle infrastrutture, sul coordinamento delle opere di genio civile e sulla riduzione degli oneri amministrativi. Al fine di facilitare ulteriormente l’installazione di VHCN, tra cui la fibra ottica e il 5G, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni sul tema «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» del 9 giugno 2020, ha invitato ad elaborare un pacchetto di misure aggiuntive a sostegno delle esigenze attuali ed emergenti di installazione di reti, anche attraverso il riesame della direttiva 2014/61/UE.

(8)

Le misure di cui alla direttiva 2014/61/UE hanno contribuito a rendere meno costose le installazioni di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tuttavia tali misure dovrebbero essere rafforzate e snellite per ridurre ulteriormente i costi e accelerare l’installazione delle reti.

(9)

Le misure intese a rendere più efficiente l’uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell’esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un’installazione rapida ed estesa di VHCN, anche nelle regioni rurali, remote e scarsamente popolate, nonché nei corridoi di trasporto. Tali misure dovrebbero mantenere una concorrenza effettiva senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento dell’infrastruttura esistente né la sanità pubblica e l’ambiente. È opportuno tenere conto di metodologie e dati scientifici adeguati.

(10)

Alcuni Stati membri hanno adottato misure di riduzione dei costi dell’installazione della banda larga, andando persino oltre quanto disposto nella direttiva 2014/61/UE. Tuttavia tali misure sono comunque molto diverse tra gli Stati membri e hanno portato a risultati diversi in tutta l’Unione. La diffusione di alcune di tali misure in tutta l’Unione e l’adozione di nuove misure rafforzate permetterebbe di contribuire considerevolmente a un migliore funzionamento del mercato interno digitale. Inoltre le differenze nei requisiti normativi e l’attuazione incoerente delle norme dell’Unione impediscono talvolta la cooperazione tra le imprese che forniscono servizi pubblici. Tali differenze possono altresì costituire ostacoli all’ingresso da parte di nuove imprese che forniscono, o sono autorizzate a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate, come definite all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2018/1972 (operatori). Tali differenze possono inoltre precludere nuove opportunità commerciali, ostacolando lo sviluppo di un mercato interno per l’uso e l’installazione di infrastrutture fisiche per VHCN. Inoltre le misure notificate nelle tabelle di marcia nazionali e nelle relazioni di attuazione adottate dagli Stati membri ai sensi della raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione (7) non coprono tutti gli ambiti della direttiva 2014/61/UE né affrontano tutte le questioni in modo coerente e completo. Ciò si verifica nonostante sia fondamentale intervenire nell’intero processo di installazione delle reti e a livello intersettoriale se si vuole che l’impatto sia rilevante e coerente. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a continuare ad attuare le migliori pratiche di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1307 che possono agevolare l’attuazione del presente regolamento in linea con il principio di armonizzazione minima.

(11)

Il presente regolamento intende rafforzare e armonizzare i diritti e gli obblighi applicabili in tutta l’Unione al fine di accelerare l’installazione di VHCN e il coordinamento intersettoriale, comprese le dorsali di rete e le reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G. In ragione della persistente frammentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche, le imprese che forniscono, o sono autorizzate a fornire, reti di comunicazione elettronica non sono in grado di realizzare economie di scala. La mancanza di connettività di qualità elevata nell’Unione può avere un notevole effetto a valle sul commercio transfrontaliero e sulla fornitura di servizi, dal momento che numerosi servizi possono essere forniti soltanto in presenza di una rete adeguatamente performante in tutta l’Unione. Pur garantendo una maggiore parità di condizioni, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri l’introduzione o il mantenimento di norme nazionali conformi al diritto dell’Unione destinate a promuovere l’uso congiunto delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un’installazione più efficiente e rapida di infrastrutture fisiche nuove, integrando o andando oltre i diritti e gli obblighi di cui al presente regolamento e fornendo soluzioni per conseguirne gli obiettivi. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero adottare tali norme più rigorose o più dettagliate per abbreviare i termini per il rilascio o il rifiuto dei permessi necessari per l’installazione, introdurre deroghe supplementari per i permessi, estendere le disposizioni in materia di coordinamento delle opere di genio civile anche ai progetti finanziati da privati oppure imporre la fornitura a uno sportello unico, in formato elettronico, di un numero maggiore di informazioni sulle infrastrutture fisiche o sulle opere di genio civile programmate, estendere le disposizioni sull’accesso all’infrastruttura fisica esistente agli edifici di proprietà privata, nonché introdurre ulteriori misure per accelerare le procedure dei permessi, a condizione di non violare il diritto dell’Unione, comprese le disposizioni del presente regolamento, nel procedere in tal senso.

(12)

Al fine di garantire la certezza del diritto, anche per quanto concerne le misure di regolamentazione specifiche imposte dalla parte II, titolo II, capi da II a IV, della direttiva (UE) 2018/1972, dalla direttiva 2002/77/CE della Commissione (8) e dalla direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), le disposizioni di cui a tali direttive dovrebbero prevalere sul presente regolamento. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per le autorità nazionali di regolamentazione di mantenere o introdurre misure che non rientrano nel suo ambito di applicazione, quali gli obblighi di fornire l’accesso per il cablaggio interno agli edifici, conformemente alla direttiva (UE) 2018/1972.

(13)

Per gli operatori, in particolare per i nuovi, può risultare molto più efficiente riutilizzare le infrastrutture fisiche esistenti, come quelle di altre imprese di pubblici servizi, per installare VHCN o risorse correlate. Ciò si verifica in particolare nelle zone nelle quali non è disponibile una rete di comunicazione elettronica adatta o in cui potrebbe non essere economicamente sostenibile costruire una nuova infrastruttura fisica. Inoltre le sinergie tra i settori possono ridurre notevolmente l’entità delle opere di genio civile necessarie per l’installazione di VHCN. Il riutilizzo può inoltre ridurre i costi sociali e ambientali legati a tali opere, quali l’inquinamento, il rumore e la congestione del traffico. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi non soltanto agli operatori, ma anche ai proprietari o ai titolari dei diritti d’uso di infrastrutture fisiche estese e capillari adatte ad ospitare elementi della rete di comunicazione elettronica, come le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle acque reflue e i sistemi di drenaggio, riscaldamento e i servizi di trasporto. Nel caso dei titolari di diritti, ciò non modifica alcun diritto di proprietà di terzi né limita l’esercizio di tali diritti. A tal fine, se del caso, è opportuno tenere conto anche dei diritti dei locatari.

(14)

Ai fini del miglioramento dell’installazione di VHCN nel mercato interno, il presente regolamento dovrebbe stabilire diritti per le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate (comprese le imprese pubbliche) ai fini dell’accesso all’infrastruttura fisica, indipendentemente dalla sua ubicazione a condizioni eque e ragionevoli in modo coerente rispetto al normale esercizio dei diritti di proprietà. L’obbligo di dare accesso all’infrastruttura fisica non dovrebbe pregiudicare i diritti del proprietario dei terreni o dell’edificio in cui l’infrastruttura è situata.

(15)

In particolare, tenendo conto del rapido sviluppo di imprese che forniscono principalmente risorse correlate, come le «società delle torri», e del loro ruolo sempre più significativo in qualità di fornitori di accesso alle infrastrutture fisiche adatte all’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica senza fili, quali il 5G, la definizione di «operatore di rete» dovrebbe essere estesa ad altre imprese al di là di quelle che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica e agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell’elettricità, al fine di includere le imprese che forniscono risorse correlate, che dovrebbero così essere soggette a tutti gli obblighi e a tutti i vantaggi di cui al presente regolamento, fatta eccezione per le disposizioni relative all’infrastruttura fisica interna all’edificio e all’accesso alla stessa. Al fine di garantire la continuità del servizio e la prevedibilità per l’installazione pianificata delle risorse correlate, le persone giuridiche che operano principalmente in qualità di locatari di terreni o titolari di diritti — diversi dai diritti di proprietà — su terreni su cui si prevede di installare o sono state installate risorse in vista dell’installazione di elementi di VHCN, o che gestiscono contratti di locazione per conto dei proprietari di terreni, e gli operatori dovrebbero negoziare in buona fede l’accesso al terreno e informare le autorità nazionali di regolamentazione in merito ai loro accordi, compreso il prezzo negoziato, che, se del caso, dovrebbe riflettere le condizioni di mercato. Al fine di facilitare tali negoziati, gli Stati membri potrebbero fornire orientamenti, in particolare per quanto riguarda il prezzo per accedere al terreno.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero poter estendere gli obblighi di cui al presente regolamento agli organismi che non rientrano nel suo ambito di applicazione, come le unità organizzative che non sono dotate per legge di personalità giuridica, ma che sono provviste di capacità giuridica e in grado di partecipare pienamente alle transazioni economiche, o le imprese che beneficiano di una concessione da parte di enti pubblici.

(17)

Dato che presentano uno scarso livello di differenziazione, le strutture fisiche di una rete spesso possono ospitare tutta una serie di elementi delle reti di comunicazione elettronica contemporaneamente, senza ripercussioni sul servizio principale prestato e con costi di adattamento minimi. Tali elementi comprendono quelli in grado di garantire servizi di accesso alla banda larga alla velocità di almeno 100 Mbps in linea con il principio della neutralità tecnologica. Pertanto, in linea di massima si può utilizzare un’infrastruttura fisica esclusivamente destinata a ospitare altri elementi di una rete senza che diventi essa stessa un elemento attivo della rete, per far passare cavi, apparecchiature o qualsiasi altro elemento di una rete di comunicazioni elettroniche, indipendentemente da chi ne sia l’utilizzatore attuale o il proprietario, da timori per la sicurezza o pregiudizio ai futuri interessi commerciali del proprietario dell’infrastruttura. In linea di principio, l’infrastruttura fisica delle reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere utilizzata anche per ospitare elementi di altre reti. Di conseguenza, in casi adeguati, gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica dovrebbero poter concedere l’accesso alle loro reti per consentire l’installazione di altre reti. Gli Stati membri dovrebbero poter specificare i requisiti amministrativi formali di tali richieste di accesso, quali la forma di tali richieste oppure del progetto di contratto o del progetto di installazione di VHCN. Fermo restando il perseguimento dell’interesse generale specificamente connesso alla fornitura del servizio principale, nel contempo è opportuno incoraggiare sinergie tra gli operatori di rete per contribuire al conseguimento degli obiettivi digitali di cui alla decisione (UE) 2022/2481.

(18)

In assenza di un’eccezione giustificata, gli elementi dell’infrastruttura fisica posseduti o controllati da enti pubblici, compreso nel caso in cui sono gestiti da entità incaricate di svolgere compiti per conto di tali enti pubblici, anche quando non fanno parte di una rete, possono ospitare anche elementi di reti di comunicazione elettronica e, in tal caso, dovrebbero essere resi accessibili per facilitare l’installazione di elementi di VHCN, in particolare di reti senza fili. Esempi di elementi di un’infrastruttura fisica sono gli edifici, compresi i tetti e parti della facciata, gli accessi a edifici e qualsiasi altro attivo, compresi gli arredi stradali, quali ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram, stazioni e gallerie ferroviarie e della metropolitana. Spetta agli Stati membri, in cooperazione con le autorità regionali e locali, individuare categorie specifiche di infrastruttura fisica possedute o controllate da enti pubblici nel loro territorio alle quali gli obblighi di accesso non possono essere applicati, ad esempio per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale, di sicurezza nazionale o di sicurezza stradale. Al fine di garantire l’accettazione da parte del pubblico e un’installazione sostenibile, gli elementi di VHCN dovrebbero avere un impatto visivo minimo.

(19)

Da un lato, intere zone, in particolare nelle regioni rurali, potrebbero rimanere prive di connettività a causa del fatto che le infrastrutture del settore pubblico non consentono o non sono adatte all’installazione di elementi di VHCN, dall’altro, vi sono edifici commerciali che rappresentano l’unica alternativa per ospitare tali elementi. Per garantire la connettività nelle zone remote e scarsamente popolate e colmare il divario di copertura digitale tra le zone rurali e urbane, mantenendo al minimo l’interferenza con la proprietà privata, laddove non vi siano alternative allo sviluppo di VHCN nella zona interessata, gli Stati membri potrebbero prevedere che, se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche, i proprietari di edifici commerciali privati situati in zone rurali o remote concedano agli operatori l’accesso a tali edifici a condizioni eque e ragionevoli e a prezzi che riflettano le condizioni di mercato. Tale obbligo si applicherebbe solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: nella zona interessata non sono disponibili VHCN dello stesso tipo — fisse o mobili — di quelle che il soggetto che richiede l’accesso intende installare e tali VHCN non sono previste in base alle informazioni raccolte attraverso lo sportello unico disponibili alla data della richiesta; nella zona interessata non sono disponibili infrastrutture fisiche esistenti possedute o controllate da operatori di rete o enti pubblici tecnicamente idonee a ospitare elementi di VHCN.

(20)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le salvaguardie specifiche necessarie per garantire la sicurezza nazionale, la sicurezza e la sanità pubblica, l’integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche come definite nel diritto nazionale, e per assicurare che non vi siano ripercussioni sul servizio principale fornito da un operatore di rete o da un ente pubblico, in particolare nelle reti utilizzate per la fornitura delle acque destinate al consumo umano. Tuttavia eventuali norme generali vigenti nella legislazione nazionale che proibiscano agli operatori di rete di negoziare l’accesso all’infrastruttura fisica con le imprese che forniscono, o sono autorizzate a fornire, reti di comunicazione elettronica o risorse correlate potrebbero impedire la creazione di un mercato di accesso all’infrastruttura fisica. Tali norme generali dovrebbero pertanto essere abolite. Allo stesso tempo, le misure stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire agli Stati membri di incentivare gli operatori di servizi pubblici a fornire accesso alle infrastrutture escludendo le entrate generate dall’accesso alla loro infrastruttura fisica dal calcolo delle tariffe applicate agli utenti finali per la o le loro attività principali, in conformità del vigente diritto dell’Unione.

(21)

Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare un onere sproporzionato per gli operatori di rete derivanti dall’applicazione simultanea di due regimi di accesso distinti alla medesima infrastruttura fisica, l’infrastruttura fisica soggetta a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o a obblighi di accesso derivanti dall’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato non dovrebbe essere soggetta agli obblighi di accesso di cui al presente regolamento finché tali obblighi di accesso rimangono in vigore. Tuttavia il presente regolamento dovrebbe essere applicabile quando un’autorità nazionale di regolamentazione ha imposto un obbligo di accesso ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 che limita l’uso che può essere fatto dell’infrastruttura fisica interessata. Ad esempio ciò potrebbe verificarsi quando un operatore che intende collegare stazioni di base richiede l’accesso all’infrastruttura fisica esistente soggetta ad obblighi di accesso nel mercato dell’accesso alla capacità dedicata all’ingrosso, ai sensi della raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione (10).

(22)

Al fine di garantire la proporzionalità e preservare gli incentivi agli investimenti, un operatore di rete o un ente pubblico dovrebbe avere il diritto di rifiutare l’accesso a specifiche infrastrutture fisiche per motivi oggettivi e giustificati. In particolare, un’infrastruttura fisica in relazione alla quale è stato richiesto accesso potrebbe essere tecnicamente non idonea a causa di particolari circostanze oppure in ragione di una mancanza di spazio attualmente disponibile o di necessità future in termini di spazio sufficientemente dimostrate, ad esempio con piani d’investimento pubblicamente disponibili. Per evitare qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza od ogni possibile abuso delle condizioni per rifiutare l’accesso, ogni rifiuto dovrebbe essere debitamente giustificato e basato su motivi oggettivi e dettagliati. Ad esempio, tali motivi non sarebbero considerati oggettivi quando un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica ha installato un’infrastruttura fisica grazie al coordinamento delle opere di genio civile con un operatore di rete diverso da un operatore di rete di comunicazione elettronica e rifiuta di concedere l’accesso sulla base di una presunta mancanza di disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di VHCN che deriva da decisioni prese dall’impresa soggetta al suo controllo. In tal caso potrebbe verificarsi una distorsione della concorrenza qualora non vi siano altre VHCN nella zona potenzialmente interessata dalla richiesta di accesso. Analogamente, in determinati casi, la condivisione dell’infrastruttura potrebbe compromettere la sicurezza o la sanità pubblica, l’integrità della rete e la sua sicurezza, anche delle infrastrutture critiche, o mettere in pericolo la fornitura dei servizi primari forniti da tale infrastruttura. Inoltre, laddove l’operatore di rete già offra accesso fisico passivo all’ingrosso alle reti di comunicazione elettronica che risponderebbe alle esigenze di chi richiede l’accesso, quali la fibra spenta o l’accesso disaggregato alla fibra, l’accesso all’infrastruttura fisica sottostante potrebbe avere un impatto economico negativo sul suo modello commerciale, in particolare quello degli operatori attivi soltanto all’ingrosso, e sui suoi incentivi a investire, e creare così un ostacolo alla rapida installazione di VHCN in zone rurali o remote. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di limitare le condizioni per rifiutare l’accesso sulla base dell’esistenza di offerte alternative di fibra spenta o di accesso disaggregato alla fibra, qualora tali prodotti non costituiscano nei mercati pertinenti un mezzo alternativo praticabile di accesso fisico passivo all’ingrosso alle reti di comunicazione elettronica. È opportuno evitare una duplicazione inefficiente di elementi di VHCN che metterebbe a rischio gli investimenti iniziali e i piani di investimento, in particolare, nelle zone rurali, dove la presenza di più di una VHCN nella stessa zona potrebbe non essere economicamente sostenibile, fatta salva la direttiva 2002/77/CE, a condizione che l’esito di tale decisione rimanga conforme al principio della parità di trattamento. La valutazione della natura equa e ragionevole delle condizioni di tali mezzi alternativi di accesso fisico all’ingrosso dovrebbe tenere conto, tra l’altro, del modello commerciale sottostante dell’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che concedono l’accesso, della necessità di evitare qualsiasi rafforzamento del significativo potere di mercato, laddove esistente, di una qualsiasi delle parti, nonché dell’eventualità che il fornitore di accesso vincoli o raggruppi l’accesso a servizi che non sono strettamente necessari.

(23)

Al fine di preservare gli incentivi agli investimenti ed evitare effetti economici negativi e indesiderati sul modello commerciale dell’operatore che per primo ha installato reti «fibra fino alla sede» (fiber to the premises), in particolare nelle zone rurali, gli Stati membri, ove un siffatto motivo di rifiuto sia già applicato nel diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, potrebbero prevedere che, qualora un’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti di comunicazione elettronica chieda l’accesso all’unica rete in fibra ottica presente nell’area di copertura posta quale obiettivo, il fornitore di accesso possa rifiutare l’accesso alla sua infrastruttura fisica se fornisce, a condizioni eque e ragionevoli, un mezzo alternativo praticabile di accesso attivo all’ingrosso idoneo alla fornitura di VHCN. Tale accesso attivo all’ingrosso dovrebbe garantire all’operatore richiedente la disponibilità di VHCN e la possibilità di fornire servizi che presentino una qualità e caratteristiche inerenti alle VHCN comparabili all’accesso passivo, ad esempio la fibra spenta o l’accesso disaggregato alla fibra, in termini di possibilità di qualità o caratteristiche del servizio. Inoltre, tali mezzi alternativi praticabili di accesso attivo all’ingrosso dovrebbero essere forniti su base non discriminatoria e aperta. A tal fine, l’operatore che fornisce l’accesso ad altri operatori dovrebbe applicare condizioni equivalenti in circostanze equivalenti e dovrebbe fornire servizi e informazioni ad altri operatori alle stesse condizioni e della stessa qualità di quelle offerte per i propri servizi, o per quelli delle sue controllate o dei suoi partner, al fine di garantire la parità di trattamento, offrendo pari opportunità a tutti gli operatori, compreso l’operatore fornitore.

(24)

Al fine di facilitare il riutilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti, laddove gli operatori richiedano l’accesso in una particolare zona, è opportuno che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano tali infrastrutture fisiche presentino un’offerta per l’uso condiviso delle loro infrastrutture a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, a meno che l’accesso sia rifiutato per motivi oggettivi e giustificati. Gli enti pubblici dovrebbero inoltre essere tenuti a offrire l’accesso a condizioni non discriminatorie. A seconda delle circostanze, diversi fattori potrebbero incidere sulle condizioni di concessione dell’accesso. Tali fattori includono: a) l’adozione eventuale di salvaguardie preventive per limitare ripercussioni negative sulla protezione, la sicurezza e l’integrità della rete; b) gli accordi specifici sulla responsabilità in caso di danni; c) l’uso di eventuali sussidi pubblici concessi per la costruzione dell’infrastruttura, incluse le specifiche condizioni cui è subordinato il sussidio o previste dal diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione; d) la possibilità di fornire una capacità infrastrutturale tale da soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; ed e) eventuali vincoli imposti da disposizioni nazionali connesse alla tutela dell’ambiente — anche per ridurre al minimo l’impatto visivo dell’infrastruttura per garantire l’accettazione da parte del pubblico –, della sanità pubblica, della pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale.

(25)

Gli investimenti nell’infrastruttura fisica delle reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate dovrebbero contribuire direttamente agli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481 ed evitare comportamenti opportunistici. Poiché gli obblighi di accesso sono imposti agli operatori di rete, tra cui operatori e imprese che forniscono servizi pubblici ed enti pubblici, i criteri per determinare prezzi equi e ragionevoli ed evitare prezzi eccessivi dovrebbero tenere conto delle loro diverse situazioni e dei rispettivi modelli commerciali. Ad esempio, tutti i fornitori di accesso dovrebbero disporre di un’equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla loro infrastruttura fisica, nonché eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento derivanti dalla fornitura dell’accesso a tale infrastruttura. In particolare, qualsiasi obbligo di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti o di coordinamento delle opere di genio civile imposto agli operatori, comprese le imprese che forniscono, o sono autorizzate a fornire, reti e servizi di comunicazione elettronica o solo risorse correlate, dovrebbe tenere attentamente conto di una serie di fattori quali la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio, nonché la necessità di un equo ritorno dell’investimento e l’orizzonte temporale previsto per il ritorno dell’investimento. Infine, la determinazione dei prezzi di accesso dovrebbe garantire che siano tenuti in debita considerazione i diversi modelli commerciali degli operatori che forniscono principalmente risorse correlate e offrono l’accesso fisico a più di un fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica, tenendo conto dei pertinenti orientamenti della Commissione. Nel contesto della fissazione dei prezzi e delle condizioni da parte degli operatori di rete e degli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche, taluni contratti e condizioni commerciali esistenti, concordati tra chi richiede e chi fornisce l’accesso, potrebbero essere utilizzati dai fornitori di accesso o dagli organismi di risoluzione delle controversie come elemento di riferimento per determinare se i prezzi e le condizioni sono equi e ragionevoli, in quanto riflettono i prezzi e le condizioni di mercato al momento della conclusione del contratto. Ciò non dovrebbe pregiudicare la valutazione effettuata dagli organismi di risoluzione delle controversie che possono prendere in considerazione, tra l’altro, il fatto che i contratti presentati dalle parti non soddisfano i criteri di fissazione dei prezzi previsti nel presente regolamento.

(26)

Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possono non disporre di risorse sufficienti, dell’esperienza o delle conoscenze tecniche necessarie per avviare trattative con gli operatori sull’accesso. Al fine di facilitare l’accesso alle infrastrutture fisiche di tali enti pubblici, si potrebbe nominare un organismo che coordini le richieste di accesso, fornisca consulenza legale e tecnica per la negoziazione delle condizioni di accesso e renda disponibili informazioni pertinenti su tali infrastrutture fisiche attraverso uno sportello unico. L’organismo di coordinamento potrebbe altresì sostenere gli enti pubblici nella preparazione di contratti tipo e monitorare l’esito e la durata del processo di richiesta di accesso. Tale organismo potrebbe essere d’aiuto anche in caso di controversie in merito all’accesso alle infrastrutture fisiche che gli enti pubblici possiedono o controllano.

(27)

Al fine di garantire la coerenza degli approcci tra gli Stati membri, tenendo conto nel contempo delle diverse situazioni degli Stati membri, la Commissione, in stretta collaborazione con l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), potrebbe fornire orientamenti sull’applicazione delle disposizioni relative all’accesso alle infrastrutture fisiche, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’applicazione di condizioni eque e ragionevoli. I pareri delle parti interessate, delle autorità nazionali e degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti al fine di garantire, nella misura del possibile, che non alterino principi consolidati, siano in linea con le norme procedurali degli organismi nazionali di risoluzione delle controversie e non pregiudichino l’ulteriore installazione di VHCN. Gli orientamenti potrebbero tenere conto delle caratteristiche degli operatori di rete e del loro modello commerciale.

(28)

Gli operatori dovrebbero avere accesso, su richiesta, a informazioni minime sulle infrastrutture fisiche e sulle opere di genio civile programmate nella zona di installazione. Ciò consentirà loro di pianificare in maniera efficace l’installazione di VHCN e di garantire l’uso più efficace possibile delle infrastrutture fisiche esistenti, adatte all’installazione di tali reti, e delle opere di genio civile programmate. Tali informazioni minime costituiscono un presupposto per la valutazione del potenziale d’uso delle infrastrutture esistenti o del coordinamento delle opere di genio civile programmate in una data zona nonché per ridurre i danni alle infrastrutture fisiche esistenti. In considerazione del numero di parti interessate coinvolte che comprende opere di genio civile finanziate a livello pubblico e privato, secondo il caso, nonché infrastrutture fisiche esistenti o programmate, così come per facilitare l’accesso a tali informazioni a livello intersettoriale e transfrontaliero, gli operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza dovrebbero rendere disponibili tali informazioni minime aggiornate attraverso uno sportello unico in modo tempestivo ed entro i termini. Ciò semplificherà la gestione delle richieste di accesso a tali informazioni e consentirà agli operatori di esprimere il proprio interesse all’accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, attività per le quali le tempistiche sono fondamentali. Le informazioni minime sulle opere di genio civile programmate dovrebbero essere rese disponibili attraverso uno sportello unico non appena le informazioni sono disponibili per l’operatore di rete in questione e, in ogni caso, quando sono necessari permessi, non più tardi di due mesi prima che la domanda di permesso sia presentata per la prima volta alle autorità competenti. Gli operatori di rete e gli enti pubblici soggetti agli obblighi di trasparenza potrebbero estendere in modo proattivo, e su base volontaria, le informazioni minime fornite includendo caratteristiche aggiuntive, come, nel caso di infrastrutture fisiche esistenti, le informazioni relative al livello di occupazione dell’eventuale infrastruttura fisica, se disponibili, o informazioni indicative sulla disponibilità di fibra spenta.

(29)

Le informazioni minime dovrebbero essere rese disponibili tempestivamente attraverso uno sportello unico, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, affinché gli operatori possano presentare le loro richieste di informazioni. Lo sportello unico potrebbe consistere in un archivio di informazioni in formato elettronico, presso il quale sia possibile accedere alle informazioni o renderle disponibili, nonché formulare richieste online utilizzando strumenti digitali, quali pagine web, applicazioni digitali e piattaforme digitali. Le informazioni rese disponibili possono essere limitate al fine di garantire la sicurezza e l’integrità della rete, in particolare delle infrastrutture critiche, nonché la sicurezza nazionale oppure al fine di proteggere legittimi segreti tecnici e commerciali. Lo sportello unico non deve necessariamente ospitare le informazioni, purché garantisca di fornire collegamenti ad altri strumenti digitali, quali portali web, piattaforme digitali, banche dati o applicazioni digitali, presso i quali vengono conservate le informazioni. Di conseguenza, è possibile prevedere diversi modelli per uno sportello unico. Lo sportello unico può fornire funzionalità aggiuntive, quali l’accesso a informazioni supplementari o il sostegno per il processo di richiesta di accesso a infrastrutture fisiche esistenti oppure di richiesta per il coordinamento di opere di genio civile.

(30)

Inoltre, se la richiesta è ragionevole, in particolare se è necessario condividere le infrastrutture fisiche esistenti o coordinare opere di genio civile, è opportuno garantire agli operatori la possibilità di effettuare ispezioni in loco e di chiedere informazioni circa le opere programmate, a condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e fatte salve le salvaguardie adottate per garantire la sicurezza e l’integrità della rete e la protezione della riservatezza nonché dei segreti tecnici e commerciali.

(31)

Attraverso gli sportelli unici dovrebbe essere incentivata la trasparenza avanzata delle opere di genio civile programmate. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito reindirizzando gli operatori verso tali informazioni, qualora disponibili. La trasparenza potrebbe essere garantita anche subordinando il rilascio di permessi alla preventiva messa a disposizione tramite uno sportello unico delle informazioni sulle opere di genio civile programmate.

(32)

La discrezionalità che gli Stati membri mantengono nell’assegnare le funzioni degli sportelli unici a più di un organismo competente non dovrebbe incidere sulla loro capacità di adempiere efficacemente tali funzioni. Nel caso in cui in uno Stato membro siano istituiti più sportelli unici, un unico punto di accesso digitale nazionale, costituito da un’interfaccia utente comune, dovrebbe garantire un accesso agevole a tutti gli sportelli unici per via elettronica. Lo sportello unico dovrebbe essere completamente digitalizzato e fornire un facile accesso agli strumenti digitali pertinenti. Ciò consentirebbe agli operatori di rete e agli enti pubblici di esercitare i loro diritti e di adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, che comprendono un accesso rapido alle informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle opere di genio civile programmate, le procedure amministrative elettroniche per il rilascio di permessi e la concessione di diritti di passaggio, nonché le informazioni sulle condizioni e procedure applicabili. Nel contesto di tali informazioni minime, lo sportello unico dovrebbe fornire accesso a informazioni georeferenziate sull’ubicazione delle infrastrutture fisiche esistenti e delle opere di genio civile programmate. Per agevolare tale accesso, gli Stati membri dovrebbero fornire strumenti digitali automatizzati per la presentazione delle informazioni georeferenziate e strumenti di conversione per i formati di dati supportati. Tali strumenti potrebbero essere messi a disposizione degli operatori di rete e degli enti pubblici competenti per la fornitura di tali informazioni attraverso lo sportello unico. Inoltre, laddove i dati georeferenziati sull’ubicazione siano disponibili attraverso altri strumenti digitali, quali il geoportale Inspire di cui alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), lo sportello unico potrebbe fornire un accesso di facile utilizzo a tali informazioni.

(33)

Al fine di garantire la proporzionalità e la sicurezza, l’obbligo di rendere disponibili informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso uno sportello unico non deve essere applicato per i medesimi motivi che giustificano il rifiuto di una richiesta di accesso. Inoltre, in casi molto specifici, rendere disponibili informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso uno sportello unico potrebbe essere oneroso o sproporzionato per gli operatori di rete e gli enti pubblici. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio quando la mappatura degli attivi pertinenti non è ancora disponibile e quando sarebbe molto costosa da realizzare o quando si prevede che le richieste di accesso siano molto esigue in alcune zone di uno Stato membro o in relazione a determinate infrastrutture fisiche specifiche. Qualora, sulla base di un’analisi costi-benefici, si constati che fornire informazioni sia sproporzionato, gli operatori di rete e gli enti pubblici non dovrebbero essere tenuti a rendere disponibili tali informazioni. Gli Stati membri dovrebbero condurre un’analisi costi-benefici previa consultazione delle parti interessate in merito alla domanda di accesso alle infrastrutture fisiche esistenti e tale analisi dovrebbe essere aggiornata periodicamente. Il processo di consultazione e il suo esito dovrebbero essere resi pubblici attraverso uno sportello unico.

(34)

Al fine di garantire la coerenza, gli organismi competenti che svolgono le funzioni di sportello unico, le autorità nazionali di regolamentazione che svolgono i loro compiti ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 o altre autorità competenti, quali le autorità nazionali, regionali o locali competenti per la gestione del catasto o l’attuazione della direttiva 2007/2/CE, a seconda dei casi, dovrebbero consultarsi e cooperare tra loro. Tale cooperazione dovrebbe mirare a ridurre al minimo gli sforzi per adempiere gli obblighi di trasparenza imposti agli operatori di rete e agli enti pubblici, comprese le imprese designate con significativo potere di mercato («operatori con significativo potere di mercato»), al fine di rendere disponibili le informazioni sulle loro infrastrutture fisiche. Qualora sia richiesto un set di dati diverso sull’infrastruttura fisica dell’operatore con significativo potere di mercato, tale cooperazione dovrebbe portare alla creazione di interconnessioni e sinergie utili tra la banca dati relativa al significativo potere di mercato e lo sportello unico, nonché a pratiche comuni proporzionate di raccolta e fornitura dei dati al fine di ottenere risultati facilmente comparabili. La cooperazione dovrebbe inoltre mirare a facilitare l’accesso alle informazioni sulle infrastrutture fisiche, alla luce delle circostanze nazionali. In caso di modifica o revoca degli obblighi di regolamentazione, le parti interessate dovrebbero essere in grado di concordare le soluzioni migliori per adattare la raccolta e la fornitura di dati sulle infrastrutture fisiche ai nuovi requisiti normativi applicabili.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che l’obbligo di trasparenza per il coordinamento delle opere di genio civile non si applichi ai tipi di opere di genio civile che riguardano infrastrutture critiche nazionali o per i motivi di sicurezza nazionale individuati dagli Stati membri. Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete dovrebbero poter decidere che l’obbligo di trasparenza per il coordinamento delle opere di genio civile non si applichi ai tipi di opere di genio civile di portata limitata e per i motivi di emergenza individuati dagli Stati membri. Ciò potrebbe verificarsi per le opere di genio civile realizzate se esiste un rischio di pericolo pubblico a seguito di processi di degrado delle opere di genio civile e delle installazioni associate, causati da fattori distruttivi naturali o generati dall’uomo, e che sono necessarie per garantirne la sicurezza o la demolizione. Per motivi di trasparenza gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili i tipi di opere di genio civile che rientrano in tali circostanze attraverso uno sportello unico.

(36)

Al fine di garantire risparmi significativi e ridurre al minimo i disagi per la zona interessata dall’installazione di nuove reti di comunicazione elettronica, dovrebbero essere vietati vincoli normativi che impediscono, come norma generale, la negoziazione tra operatori di rete di accordi per il coordinamento delle opere di genio civile per l’installazione di VHCN. Se le opere di genio civile non sono finanziate con fondi pubblici, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli operatori di rete di concludere accordi di coordinamento di opere di genio civile in funzione dei propri progetti di investimento e piani di impresa e del calendario che intendono seguire.

(37)

Gli Stati membri dovrebbero massimizzare i risultati delle opere di genio civile finanziate interamente o parzialmente con fondi pubblici sfruttando le esternalità positive delle opere stesse in tutti i settori e garantendo pari opportunità di condivisione delle infrastrutture fisiche disponibili e programmate ai fini dell’installazione di VHCN. La finalità principale delle opere di genio civile finanziate con fondi pubblici non dovrebbe essere compromessa. Tuttavia le richieste tempestive e ragionevoli di coordinamento dell’installazione di elementi di VHCN dovrebbero essere soddisfatte dall’operatore di rete che esegue le opere di genio civile in questione direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un subappaltatore, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Ad esempio, l’operatore richiedente dovrebbe sostenere eventuali costi aggiuntivi, compresi quelli causati da ritardi e ridurre al minimo le modifiche ai piani originari. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto degli Stati membri di riservare capacità per le reti di comunicazione elettronica anche in assenza di richieste specifiche. Ciò consentirebbe agli Stati membri di soddisfare la futura domanda di infrastrutture fisiche massimizzando il valore delle opere di genio civile oppure di adottare misure che conferiscano diritti analoghi agli operatori di altri tipi di reti, quali quelle di trasporto, del gas o dell’elettricità, al fine di coordinare dette opere.

(38)

In alcuni casi, in particolare per le installazioni in zone rurali, remote o scarsamente popolate, l’obbligo di coordinare le opere di genio civile potrebbe compromettere la sostenibilità finanziaria di tali installazioni e finire per disincentivare gli investimenti effettuati a condizioni di mercato. Di conseguenza la richiesta presentata a un’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica di coordinare opere di genio civile potrebbe essere considerata irragionevole in determinate circostanze. Potrebbe essere questo il caso, in particolare, se l’impresa richiedente che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti di comunicazione elettronica non abbia dichiarato la propria intenzione di installare VHCN in tale zona, sotto forma di installazione nuova oppure di aggiornamento o estensione di una rete, e se vi sia stata una previsione o vi sia stato un invito a dichiarare l’intenzione di installare VHCN in aree designate (ai sensi dell’articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972) o una consultazione pubblica ai sensi delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Qualora si siano verificati più inviti, previsioni e/o consultazioni pubbliche, si dovrebbe considerare soltanto la mancanza di una manifestazione di interesse nell’occasione più recente relativa al periodo in cui viene presentata la richiesta di coordinamento delle opere di genio civile. Al fine di garantire la possibilità di accedere all’infrastruttura installata in futuro, l’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica ed esegue le opere di genio civile dovrebbe garantire l’installazione di un’infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente, tenendo conto dei requisiti di capacità espressi dalle imprese che richiedono il coordinamento delle opere di genio civile e degli orientamenti forniti dal BEREC in stretta collaborazione con la Commissione. Ciò non pregiudica le norme e le condizioni legate all’assegnazione di fondi pubblici e all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

(39)

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento relative al coordinamento delle opere di genio civile, comprese quelle in materia di trasparenza, alle opere di genio civile di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, quali, ad esempio, opere di genio civile di durata inferiore a determinati numeri di ore o giorni che ricorrono a tecniche il meno possibile invasive come le microtrincee o che presentano un carattere di emergenza.

(40)

Al fine di garantire la coerenza degli approcci, tenendo conto nel contempo delle diverse situazioni degli Stati membri, entro 18 mesi dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento, il BEREC dovrebbe, in stretta collaborazione con la Commissione, fornire orientamenti sull’applicazione delle disposizioni relative al coordinamento delle opere di genio civile.

(41)

Un coordinamento efficace può contribuire a ridurre i costi e i ritardi, nonché le interruzioni dell’installazione che possono essere causate da problemi in loco. Un esempio per cui il coordinamento delle opere di genio civile può fornire chiari vantaggi è rappresentato dai progetti intersettoriali nell’ambito, ma non solo, della rete transeuropea dell’energia (RTE-E) e della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), ad esempio per l’installazione di corridoi 5G lungo i percorsi di trasporto, quali strade, ferrovie e vie di navigazione interna. Spesso tali progetti richiedono altresì un coordinamento della progettazione o una co-progettazione basata su una cooperazione precoce tra i partecipanti al progetto. Nel contesto della co-progettazione, le parti interessate possono concordare in anticipo i percorsi di installazione delle infrastrutture fisiche e la tecnologia e le apparecchiature da utilizzare, prima del coordinamento delle opere di genio civile. Di conseguenza la richiesta di coordinamento delle opere di genio civile dovrebbe essere presentata il prima possibile.

(42)

Per l’installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica o risorse correlate può essere necessaria tutta una serie di permessi diversi al fine di proteggere gli interessi generali dell’Unione e degli Stati membri. Può trattarsi di autorizzazioni di scavo, edilizie, urbanistiche, ambientali e di altro tipo, nonché di concessioni di diritti di passaggio. Il numero di permessi e diritti di passaggio necessari per l’installazione di tipi diversi di reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate e la natura locale dell’installazione potrebbero comportare l’applicazione di procedure e condizioni diverse, che possono causare difficoltà nell’installazione della rete. Di conseguenza, per facilitare l’installazione, tutte le norme sulle condizioni e le procedure applicabili al rilascio di permessi e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere razionalizzate e coerenti a livello nazionale nella misura del possibile, fermo restando il diritto di ogni autorità competente di partecipare e di conservare le proprie prerogative decisionali in conformità del principio di sussidiarietà. Le informazioni sulle procedure e sulle condizioni generali applicabili al rilascio di permessi per le opere di genio civile e alla concessione di diritti di passaggio dovrebbero essere rese disponibili dalle pertinenti autorità competenti attraverso gli sportelli unici. Ciò potrebbe ridurre la complessità e rafforzare l’efficienza e la trasparenza, per tutti gli operatori e in particolare per gli operatori nuovi e più piccoli non attivi nella zona interessata. Inoltre gli operatori dovrebbero avere il diritto di presentare le loro domande di permessi e diritti di passaggio in formato elettronico attraverso uno sportello unico. Tali imprese dovrebbero essere in grado inoltre di ottenere informazioni in formato elettronico sullo stato delle loro domande e sul loro eventuale accoglimento o respingimento.

(43)

Le procedure di rilascio dei permessi non dovrebbero comportare ostacoli ingiustificati agli investimenti o danneggiare il mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la decisione in merito al rilascio o meno di permessi per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate sia resa disponibile entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una domanda di permesso o entro il termine stabilito dal diritto nazionale, se più breve. Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre nella loro legislazione nazionale disposizioni che consentano alle autorità competenti di rilasciare o rifiutare i permessi più rapidamente di quanto previsto dalla legge. Ciò non pregiudica altri termini od obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura, che sono applicabili alla procedura di rilascio di permessi in conformità del diritto nazionale o dell’Unione. Le autorità competenti non dovrebbero limitare, ostacolare o rendere meno interessante dal punto di vista economico l’installazione di VHCN o di risorse correlate. In particolare non dovrebbero impedire che le procedure per il rilascio di permessi e la concessione di diritti di passaggio procedano in parallelo, ove possibile, né richiedere agli operatori di ottenere un tipo di permesso prima di poterne richiedere altre. Le autorità competenti dovrebbero giustificare qualsiasi rifiuto di rilasciare permessi o concedere diritti di passaggio di loro competenza, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.

(44)

Al fine di evitare indebiti ritardi, le autorità competenti dovrebbero accertare la completezza della domanda di permesso entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora concluda che la domanda di permesso non è completa, l’autorità competente dovrebbe invitare il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. Per ragioni di parità di trattamento e di trasparenza, le autorità competenti dovrebbero poter considerare inammissibili le domande di permesso per opere di genio civile se le informazioni minime richieste dal presente regolamento non sono state rese disponibili attraverso uno sportello unico al più tardi due mesi prima della presentazione della prima domanda di permesso alle autorità competenti. Qualora, oltre ai permessi, siano necessari diritti di passaggio per l’installazione di elementi di VHCN, in deroga all’articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità competenti dovrebbero concedere tali diritti di passaggio entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda, salvo in caso di espropriazione. Gli altri diritti di passaggio non necessari in combinazione con i permessi per le opere di genio civile dovrebbero continuare a essere concessi entro sei mesi in conformità dell’articolo 43 della direttiva (UE) 2018/1972.

(45)

Per accelerare l’installazione di VHCN riducendo nel contempo gli oneri amministrativi a carico delle autorità competenti per il rilascio di permessi, alcuni tipi di opere di genio civile, come le opere di genio civile di piccole dimensioni, non dovrebbero essere soggetti ad alcuna permesso preventivo. Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero individuare tali tipi di opere e rendere disponibili le informazioni attraverso uno sportello unico. Le esenzioni da qualunque procedura di rilascio di permessi potrebbero essere applicate a categorie diverse di infrastrutture (quali piloni, antenne, pali e cavidotti sotterranei) a determinate condizioni specifiche. Potrebbero essere applicate anche agli aggiornamenti tecnici di installazioni esistenti, alle opere di manutenzione e alle opere di genio civile su piccola scala, come le microtrincee. Per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale oppure per motivi di sicurezza pubblica, difesa, incolumità, ambiente o per motivi di sicurezza pubblica, di difesa, di incolumità pubblica, ambientali o di sanità pubblica, o per proteggere la sicurezza delle infrastrutture critiche, potrebbero comunque essere necessari permessi per opere di genio civile su piccola scala per l’installazione di VHCN o di risorse correlate. Gli Stati membri dovrebbero individuare tali categorie e pubblicare le deroghe attraverso uno sportello unico per la trasparenza. Per poter valutare se le opere previste rientrano nelle deroghe, le autorità competenti avrebbero bisogno di informazioni minime, quali informazioni sull’inizio e sulla durata dei lavori. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero poter imporre all’operatore in questione di notificare alle autorità competenti la sua intenzione di avviare le opere di genio civile mediante una dichiarazione contenente informazioni minime.

(46)

Al fine di garantire che le procedure di rilascio di tali permessi siano completate entro termini ragionevoli, conformemente a talune nuove e buone pratiche amministrative a livello nazionale, è necessario elaborare principi di semplificazione amministrativa. Ciò dovrebbe comprendere, tra l’altro, la limitazione dell’obbligo di permesso preventivo ai casi in cui è essenziale e l’introduzione di un’approvazione tacita da parte delle autorità competenti una volta trascorso un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri dovrebbero poter derogare alla disposizione sull’approvazione tacita se mettono a disposizione dell’operatore un rimedio alternativo al mancato rispetto, da parte dell’autorità competente, del termine per emettere una decisione sulla domanda di permesso stabilito ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale. Tale rimedio alternativo dovrebbe includere un meccanismo che consenta all’operatore di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella procedura o la possibilità di deferire il caso a un organo giurisdizionale o a un’autorità di controllo ed essere preceduto, se l’operatore lo richiede, da una riunione con l’autorità competente. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre una procedura di permesso semplificata per le procedure di comunicazione eventualmente previste dal diritto nazionale, applicabile all’installazione di qualsiasi elemento di VHCN o di risorse correlate. Qualora deroghino all’applicazione della disposizione sull’approvazione tacita, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, unitamente ai rimedi alternativi da essi previsti e fatti salvi gli stessi, sia organizzata una riunione di conciliazione se richiesta dell’operatore o dell’autorità competente. Tale riunione dovrebbe essere organizzata senza indebito ritardo al fine di facilitare l’adozione di una decisione sul permesso’. La riunione offrirà in particolare l’opportunità di individuare, se del caso con la partecipazione di altre parti interessate o autorità competenti, eventuali informazioni aggiuntive ed eventuali adeguamenti del progetto. Gli Stati membri potrebbero comunque introdurre o mantenere qualsiasi altra misura alternativa volta a garantire che le autorità competenti rispettino il termine per il rilascio o il rifiuto dei permessi.

(47)

Al fine di facilitare l’installazione di elementi di VHCN, qualsiasi tariffa relativa a un permesso, diversa dai diritti di passaggio, dovrebbe essere limitata ai costi amministrativi legati al trattamento della domanda di permesso secondo i principi di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972. Nel caso dei diritti di passaggio, si applicano gli articoli 42 e 43 della direttiva (UE) 2018/1972.

(48)

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alla decisione (UE) 2022/2481, è necessario che entro il 2030 la rete Gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e che tutte le zone abitate siano raggiunte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica. La fornitura di reti Gigabit fino all’utente finale dovrebbe essere facilitata, in particolare attraverso infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra. Prevedere l’inclusione di mini-cavidotti durante la costruzione di un edificio comporta soltanto un costo incrementale limitato, mentre dotare gli edifici di infrastrutture Gigabit può rappresentare una parte significativa del costo di installazione di una rete Gigabit. Di conseguenza tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad opere di ristrutturazione importante dovrebbero essere dotati di infrastrutture fisiche e di cablaggi in fibra interni agli edifici che consentano di collegare gli utenti finali a velocità Gigabit, se ciò non determina un aumento sproporzionato dei costi delle opere di ristrutturazione ed è tecnicamente fattibile. I condomini nuovi e quelli sottoposti ad opere di ristrutturazione importante dovrebbero inoltre essere dotati di un punto di accesso facilmente accessibile a una o più imprese che forniscono, o sono autorizzate a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica, se ciò non determina un aumento sproporzionato dei costi delle opere di ristrutturazione ed è tecnicamente fattibile. Inoltre i promotori immobiliari dovrebbero prevedere la presenza di cavidotti vuoti che collegano ogni unità abitativa con il punto di accesso, situato all’interno o all’esterno di un condominio, in grado di consentire connessioni fino ai punti terminali di rete oppure, negli Stati membri in cui è il punto terminale di rete è posizionato, in conformità del diritto nazionale, all’esterno della specifica sede dell’utente finale, fino al punto fisico in cui l’utente finale si connette alla rete pubblica. Le ristrutturazioni profonde di edifici esistenti presso la sede dell’utente finale destinate a migliorare le prestazioni energetiche ai sensi della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) offrono un’opportunità per dotare tali edifici anche di infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra, di cablaggi in fibra interni agli edifici e, per i condomini, di un punto di accesso.

(49)

Un punto di accesso può essere particolarmente utile per consentire a un operatore di accedere a un edificio, soprattutto nel caso di condomini, in quanto tale punto fisico può aggregare il cablaggio che collega determinate sedi dell’utente finale. Al fine di rafforzare la concorrenza consentendo a più di un’impresa di servire i clienti finali, è importante che i punti di accesso che servono i nuovi condomini e i condomini sottoposti ad opere di ristrutturazione importante siano facilmente accessibili da più di un operatore, senza eccessivi sforzi.

(50)

Le disposizioni relative alle infrastrutture fisiche interne agli edifici predisposte per la fibra, al punto di accesso e al cablaggio in fibra interno all’edificio non precludono la presenza di altri tipi di tecnologia nella stessa infrastruttura fisica interna all’edificio. Tali disposizioni non dovrebbero pregiudicare il diritto dei proprietari di dotare l’edificio di cablaggio interno all’edificio, in aggiunta alla fibra, con un’infrastruttura fisica interna supplementare in grado di ospitare il cablaggio oltre alla fibra o ad altri elementi della rete di comunicazione elettronica.

(51)

La prospettiva di dotare un edificio di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra, di un punto di accesso o di un cablaggio in fibra interno all’edificio può essere considerata sproporzionata in termini di costi, in particolare per le abitazioni singole nuove o per gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazione importante. Tale constatazione può basarsi su motivi oggettivi, quali stime personalizzate dei costi, motivi economici legati all’ubicazione oppure motivi di conservazione del patrimonio o ambientali (ad esempio per specifiche categorie di monumenti).

(52)

I potenziali acquirenti e locatari trarrebbero vantaggio nell’individuare gli edifici dotati di infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra, di un punto di accesso e di un cablaggio in fibra interno all’edificio, che quindi presentano un notevole potenziale di risparmio sui costi. Occorre inoltre promuovere la predisposizione per la fibra degli edifici. Gli edifici dotati di infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra, di un punto di accesso e di un cablaggio in fibra interno all’edificio sono ammissibili, su base volontaria e secondo le procedure stabilite dagli Stati membri, a ottenere l’etichetta «predisposizione alla fibra», qualora gli Stati membri abbiano scelto di introdurre tale etichetta.

(53)

Le imprese che forniscono, o sono autorizzate a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica che installano reti Gigabit in una determinata zona potrebbero ottenere significative economie di scala se potessero terminare la loro rete presso il punto di accesso utilizzando l’infrastruttura fisica esistente e ripristinando la zona interessata. Ciò dovrebbe essere possibile indipendentemente dal fatto che un abbonato abbia espresso interesse per il servizio in quel momento preciso e a condizione che l’impatto sulla proprietà privata sia ridotto al minimo, senza indebite interferenze con il diritto di proprietà. Quando la rete termina al punto di accesso, la connessione di un cliente supplementare è realizzabile a un costo nettamente inferiore, in particolare mediante l’accesso ad un segmento verticale predisposto per la fibra all’interno dell’edificio dove è già disponibile. Tale obiettivo è altresì raggiunto se l’edificio stesso è già dotato di una rete Gigabit cui è dato l’accesso ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione che abbiano abbonati attivi nell’edificio a condizioni trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Ciò potrebbe verificarsi in particolare negli Stati membri che hanno adottato misure a norma dell’articolo 44 della direttiva (UE) 2018/1972. Le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica dovrebbero, nella misura possibile, rimuovere gli elementi della loro rete, quali cavi e apparecchiature obsoleti, e ripristinare l’area interessata alla scadenza del contratto con l’abbonato.

(54)

Al fine di contribuire a garantire la disponibilità di reti Gigabit fino agli utenti finali, gli edifici nuovi e quelli sottoposti ad una ristrutturazione importante dovrebbero essere dotati di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra, di un cablaggio in fibra interno all’edificio e, nel caso di condomini, di un punto di accesso. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità nel conseguire tale obiettivo. Il presente regolamento non mira pertanto ad armonizzare le norme relative ai costi correlati, comprese quelle relative al recupero dei costi per dotare gli edifici di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra, di un cablaggio in fibra interno all’edificio e di un punto di accesso.

(55)

In linea con il principio di sussidiarietà e al fine di tenere conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero adottare le norme o le specifiche tecniche necessarie per dotare gli edifici nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra e di un cablaggio in fibra interno all’edificio; nonché dotare di un punto di accesso i condomini nuovi o sottoposti ad una ristrutturazione importante. Tali norme o specifiche tecniche dovrebbero stabilire quanto meno: le specifiche per il punto di accesso dell’edificio; le specifiche dell’interfaccia per la fibra; le specifiche per i cavi; le specifiche per le prese; le specifiche per le tubature o i micro-cavidotti; le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico, il raggio di curvatura minimo. Gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto di tali norme o specifiche tecniche necessarie. Per dimostrare tale conformità, è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure che potrebbero includere ispezioni in loco degli edifici o di un campione rappresentativo degli stessi. Inoltre, con l’obiettivo di evitare un aumento della burocrazia relativa a tali procedure istituite ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei requisiti procedurali applicati alle procedure ai sensi della direttiva 2010/31/UE e dovrebbero considerare la possibilità di consentire l’avvio combinato di entrambe le procedure di richiesta, se del caso.

(56)

Tenendo conto dei vantaggi sociali che derivano dall’inclusione digitale e delle argomentazioni economiche dell’installazione di VHCN, nei casi in cui i locali degli utenti finali non siano serviti da un’infrastruttura né passiva né attiva predisposta per la fibra, né da alternative per la fornitura di VHCN ad un abbonato, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica dovrebbe avere il diritto di far terminare a sue spese la propria rete in un edificio privato purché l’impatto sulla proprietà privata non interferisca indebitamente con il diritto di proprietà e sia ridotto al minimo, ad esempio, se possibile, riutilizzando l’infrastruttura fisica esistente disponibile nell’edificio o provvedendo a ripristinare totalmente le zone interessate dai lavori.

(57)

Le richieste di accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento, mentre le richieste di accesso al cablaggio della fibra interno all’edificio devono rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2018/1972.

(58)

Al fine di garantire la coerenza degli approcci, tenendo conto nel contempo delle diverse situazioni degli Stati membri, il BEREC, in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbe pubblicare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, orientamenti sulle condizioni di accesso all’infrastruttura fisica interna agli edifici, compresa l’applicazione di condizioni eque e ragionevoli, e sui criteri che gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie devono seguire nella risoluzione delle controversie. I pareri delle parti interessate e, in particolare, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero essere tenuti in debita considerazione nella preparazione di tali orientamenti al fine di garantire che non alterino principi consolidati, siano in linea con le norme procedurali degli organismi nazionali di risoluzione delle controversie e non pregiudichino l’ulteriore installazione di VHCN. Considerando il livello di flessibilità concesso agli Stati membri nell’applicazione di tali disposizioni, e affinché siano efficienti, gli orientamenti del BEREC dovrebbero fornire un livello adeguato di granularità.

(59)

Per favorire la modernizzazione e l’agilità delle procedure amministrative e ridurre i costi e i tempi delle procedure per l’installazione di VHCN, i servizi degli sportelli unici dovrebbero essere svolti completamente online. A tal fine gli sportelli unici dovrebbero fornire un facile accesso agli strumenti digitali necessari, quali portali web, banche dati, piattaforme digitali e applicazioni digitali. Tali strumenti dovrebbero consentire di accedere in modo efficiente alle informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti e sulle opere di genio civile programmate nonché garantire la possibilità di richiedere informazioni. Tali strumenti digitali dovrebbero fornire inoltre accesso alle procedure amministrative elettroniche per il rilascio di permessi e la concessione di diritti di passaggio, nonché alle relative informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili. Nel caso in cui in uno Stato membro sia istituito più di uno sportello unico, tutti gli sportelli unici dovrebbero essere facilmente e agevolmente accessibili, per via elettronica, attraverso un unico punto di accesso digitale nazionale. Tale punto di accesso dovrebbe disporre di un’interfaccia utente comune che garantisca l’accesso agli sportelli unici online. Detto unico punto di accesso digitale nazionale dovrebbe facilitare l’interazione tra gli operatori e le autorità competenti che adempiono le funzioni degli sportelli unici.

(60)

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fare affidamento su strumenti digitali, quali portali web, banche dati, piattaforme digitali e applicazioni digitali eventualmente già disponibili a livello locale, regionale o nazionale e, se necessario, a migliorarli, al fine di offrire le funzioni dello sportello unico, a condizione che rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento. Rientrano in tale contesto l’accesso attraverso un unico punto di accesso digitale nazionale e la disponibilità di tutte le funzionalità stabilite nel presente regolamento. Ai fini del rispetto dei principi di minimizzazione e accuratezza dei dati forniti «una tantum», gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a integrare, nella misura opportuna, più piattaforme digitali, banche dati o applicazioni digitali a sostegno degli sportelli unici. Ad esempio le piattaforme digitali, le banche dati o le applicazioni che sostengono gli sportelli unici in materia di infrastrutture fisiche esistenti potrebbero essere interconnesse, o totalmente o parzialmente integrate, con quelle per le opere di genio civile programmate e per il rilascio di permessi. Al fine di evitare duplicazioni e di garantire un’integrazione agevole, gli Stati membri potrebbero effettuare una valutazione degli strumenti digitali già esistenti a livello nazionale, regionale e locale e basarsi sulle migliori pratiche al momento della progettazione degli sportelli unici.

(61)

Al fine di garantire l’efficacia degli sportelli unici previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire risorse adeguate e informazioni pertinenti prontamente disponibili in merito a una zona geografica specifica. Le informazioni dovrebbero essere presentate con il giusto livello di dettaglio al fine di massimizzare l’efficienza in vista dei compiti assegnati, anche al catasto locale. A tale riguardo, gli Stati membri potrebbero valutare le possibili sinergie e le economie di scala con gli sportelli unici ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o di altre soluzioni di e-government progettate o esistenti al fine di utilizzare le strutture esistenti e ottimizzare i vantaggi per gli utenti. Analogamente lo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) dovrebbe collegarsi agli sportelli unici.

(62)

I costi di creazione dell’unico punto di accesso digitale nazionale, degli sportelli unici e degli strumenti digitali necessari per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento potrebbero essere interamente o parzialmente ammissibili al sostegno finanziario nel contesto di fondi dell’Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale — obiettivo specifico: un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) a livello regionale (15); il programma Europa digitale (16) — obiettivo specifico: implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità; e il dispositivo per la ripresa e la resilienza (17) — pilastri relativi alla trasformazione digitale e alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese forti, a condizione che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità ivi stabiliti.

(63)

In caso di disaccordo sulle condizioni tecniche e commerciali durante le trattative commerciali in merito all’accesso alle infrastrutture fisiche o al coordinamento delle opere di genio civile, ciascuna parte dovrebbe poter ricorrere a un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie affinché imponga una soluzione alle parti in modo da evitare rifiuti ingiustificati di soddisfare la richiesta o l’imposizione di condizioni irragionevoli. Nel fissare i prezzi per la concessione dell’accesso alle infrastrutture fisiche esistenti o la condivisione dei costi per le opere di genio civile coordinate, l’organismo di risoluzione delle controversie dovrebbe garantire che il fornitore di accesso e gli operatori di rete che programmano tali opere dispongano di un’equa opportunità di recuperare i costi da loro sostenuti per fornire l’accesso alla loro infrastruttura fisica o per coordinare le opere di genio civile programmate. In tale contesto si dovrebbe tenere conto degli opportuni orientamenti della Commissione o degli orientamenti del BEREC, di eventuali condizioni nazionali specifiche, di eventuali strutture tariffarie messe in atto e di eventuali precedenti imposizioni di misure correttive da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione. L’organismo di risoluzione delle controversie dovrebbe altresì tener conto dell’impatto dell’accesso richiesto o del coordinamento delle opere di genio civile programmate sul piano d’impresa del fornitore di accesso o degli operatori che programmano dette opere, compresi gli investimenti effettuati o previsti da tali soggetti, in particolare gli investimenti effettuati nell’infrastruttura pubblica a cui la richiesta fa riferimento.

(64)

Al fine di evitare ritardi nell’installazione delle reti, l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie dovrebbe comporre le controversie in modo tempestivo e, in ogni caso, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione della controversia nel caso di controversie concernenti l’accesso all’infrastruttura fisica esistente ed entro un mese quando si tratta della trasparenza in merito all’infrastruttura fisica, del coordinamento delle opere di genio civile programmate e della trasparenza in merito a dette opere. Circostanze eccezionali che giustificano un ritardo nella risoluzione di una controversia potrebbero essere al di fuori del controllo degli organismi competenti per la risoluzione delle controversie, come ad esempio l’insufficienza delle informazioni o della documentazione necessarie per prendere una decisione, compresi i pareri di altre autorità competenti che devono essere consultate o l’elevata complessità della pratica.

(65)

In caso di controversie in merito all’accesso alle infrastrutture fisiche, ad opere di genio civile programmate o a informazioni a tale proposito allo scopo di installare VHCN, l’organismo competente per la risoluzione delle controversie dovrebbe disporre della facoltà di comporre la controversia con una decisione vincolante. In ogni caso le decisioni di tale organismo non dovrebbero pregiudicare la possibilità di una qualsiasi delle parti di deferire il caso a un organo giurisdizionale o di avviare un meccanismo di conciliazione preliminare o parallelo alla risoluzione formale della controversia, che potrebbe assumere la forma di una mediazione o di un ulteriore ciclo di scambi. Al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità e di rafforzare l’applicazione e la fiducia nei meccanismi di risoluzione delle controversie, gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero pubblicare le loro decisioni nel rispetto dei principi di riservatezza e dei segreti commerciali e gli sportelli unici dovrebbero garantire l’accesso a tali decisioni.

(66)

Le disposizioni della direttiva 2014/61/UE relative alla risoluzione delle controversie continuano ad applicarsi ai procedimenti di risoluzione delle controversie avviati a norma di tale direttiva.

(67)

In linea con il principio di sussidiarietà, il presente regolamento dovrebbe far salva la possibilità per gli Stati membri di assegnare i compiti di regolamentazione alle autorità più idonee ad assolverli, in conformità dei rispettivi sistemi costituzionali nazionali per l’attribuzione di competenze e poteri e delle prescrizioni stabilite dal presente regolamento. Al fine di ridurre l’onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a nominare un organismo esistente o a mantenere gli organismi competenti già nominati ai sensi della direttiva 2014/61/UE. Le informazioni sui compiti assegnati all’organismo o agli organismi competenti dovrebbero essere rese disponibili attraverso uno sportello unico e notificate alla Commissione, fatto salvo il caso in cui ciò sia già stato fatto ai sensi della direttiva 2014/61/UE. La discrezionalità che gli Stati membri mantengono nell’assegnare le funzioni di sportello unico a più di un organismo competente non dovrebbe incidere sulla loro capacità di adempiere efficacemente tali funzioni.

(68)

L’organismo nazionale designato per la risoluzione delle controversie e l’organismo competente per lo svolgimento delle funzioni di sportello unico dovrebbero garantire imparzialità, indipendenza e separazione strutturale nei confronti delle parti coinvolte, esercitare i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo; nonché disporre di competenze e risorse adeguate. Gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero agire in piena indipendenza e obiettività e non dovrebbero sollecitare né accettare istruzioni da alcun altro organismo quando decidono in merito alle controversie loro sottoposte.

(69)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni adeguate, efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza del presente regolamento o di una decisione vincolante adottata dagli organismi competenti, compresi i casi in cui un operatore di rete o un ente pubblico fornisca deliberatamente o per negligenza grave, informazioni fuorvianti, errate o incomplete attraverso uno sportello unico.

(70)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, destinato ad agevolare l’installazione di infrastrutture fisiche adatte alle VHCN in tutta l’Unione in un modo che promuova il mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in ragione di persistenti approcci divergenti nonché di un recepimento lento e inefficace della direttiva 2014/61/UE, ma, a motivo della portata dell’installazione delle reti e degli investimenti richiesti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(71)

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale o il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, in particolare per quanto riguarda la sicurezza pubblica, l’integrità territoriale e il mantenimento dell’ordine pubblico.

(72)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare il presente regolamento cerca di garantire la piena osservanza del diritto al rispetto della vita privata, della tutela dei segreti commerciali, della libertà d’impresa, del diritto di proprietà e del diritto a un ricorso effettivo. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(73)

Il presente regolamento contiene disposizioni che coprono tutte le materie trattate dalla direttiva 2014/61/UE, che dovrebbe pertanto essere abrogata. Tuttavia, dato il ritardo nell’applicazione di alcune norme in materia di trasparenza, procedure di rilascio dei permessi, infrastrutture fisiche interne agli edifici e digitalizzazione degli sportelli unici, alcune norme stabilite nella direttiva 2014/61/UE dovrebbero rimanere in vigore finché non entrano in applicazione le corrispondenti norme del presente regolamento. Ad esempio, gli operatori di rete e gli enti pubblici dovrebbero continuare ad avere l’obbligo, previsto dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2014/61/UE, di rendere disponibili le informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti attraverso uno sportello unico in modo che possano essere immediatamente accessibili finché non entrano in applicazione le pertinenti disposizioni del presente regolamento.

(74)

Un periodo di 18 mesi tra la data di entrata in vigore e la data di applicazione del presente regolamento mira a concedere un tempo sufficiente agli Stati membri per garantire che la loro legislazione nazionale non contenga ostacoli all’applicazione uniforme ed efficace del presente regolamento. In deroga a tale data di applicazione, al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per mettere in atto nuovi sistemi e conformarsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento, alcune norme sulla trasparenza delle infrastrutture fisiche esistenti e delle opere di genio civile programmate, sulla digitalizzazione degli sportelli unici e sul loro ruolo per quanto riguarda la razionalizzazione delle procedure di rilascio dei permessi, nonché sulle infrastrutture fisiche interne agli edifici, dovrebbero applicarsi in una fase successiva. Ad esempio, l’obbligo di dotare gli edifici nuovi e quelli sottoposti a una ristrutturazione importante di un’infrastruttura fisica interna agli edifici predisposta per la fibra e del cablaggio in fibra interno agli edifici dovrebbe applicarsi a decorrere da 21 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e gli enti pubblici dovrebbero rendere disponibili le informazioni sull’infrastruttura fisica esistente tramite lo sportello unico in formato elettronico a decorrere da 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, mentre lo stesso obbligo dovrebbe continuare ad applicarsi agli operatori di rete come già applicato a norma della direttiva 2014/61/UE. Inoltre, sebbene le disposizioni in materia di trasparenza relative alle informazioni minime sulle opere di genio civile programmate, compresa l’ubicazione georeferenziata, richiedano un periodo più lungo, a decorrere da 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, affinché gli Stati membri possano garantire che gli sportelli unici pertinenti rendano disponibili gli strumenti digitali appropriati, gli sportelli unici esistenti continueranno a essere utilizzati a norma dell’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/61/UE. Lo stesso vale per le eccezioni pertinenti definite negli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2014/61/UE. Gli Stati membri devono revocare le disposizioni nazionali che si sovrappongono al presente regolamento o che lo contraddicono al più tardi alla data in cui inizia ad applicarsi ciascuna disposizione. Per quanto concerne l’adozione di nuovi atti legislativi durante tale periodo, dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE risulta che gli Stati membri hanno il dovere di cooperare lealmente al fine di non intraprendere azioni che sarebbero in conflitto con le future norme giuridiche dell’Unione.

(75)

Il regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) ha introdotto, tra l’altro, e mediante una modifica del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), misure che disciplinano i prezzi al dettaglio per le comunicazioni intra-UE. Le misure sono volte a garantire che i consumatori non debbano pagare prezzi eccessivi per comunicazioni interpersonali basate sul numero effettuate dallo Stato membro del loro fornitore nazionale verso numeri fissi o mobili in un altro Stato membro. Le misure non sono andate al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità. Le misure sono entrate in vigore il 15 maggio 2019 per un periodo di cinque anni, fino al 14 maggio 2024. Nello specifico, il regolamento (UE) 2018/1971 ha introdotto nel regolamento (UE) 2015/2120 le definizioni di comunicazioni intra-UE regolamentate e comunicazioni interpersonali basate sul numero e ha modificato il regolamento (UE) 2015/2120 stabilendo tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE e prevedendo la scadenza di tali tariffe al dettaglio il 14 maggio 2024.

(76)

I tetti massimi dei prezzi al dettaglio, entrati in vigore in tutti gli Stati membri il 15 maggio 2019, sono stati fissati a un livello che ha consentito ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di recuperare i costi, garantendo in tal modo un intervento proporzionato tanto sul mercato delle comunicazioni fisse quanto su quello delle comunicazioni mobili. Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione erano e sono tuttora autorizzate a concedere una deroga su richiesta di un fornitore di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico nel caso in cui fossero molto più interessati dalle misure rispetto alla maggioranza degli altri fornitori nell’Unione.

(77)

Il 15 maggio 2023 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei suoi servizi sull’applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni intra-UE di cui al regolamento (UE) 2018/1971, unitamente a una relazione sull’indagine Eurobarometro sulle comunicazioni internazionali nell’Unione («relazione Eurobarometro 2022»). La Commissione ha valutato l’impatto delle misure sulla base del monitoraggio continuo dell’attuazione delle norme e degli scambi con le parti interessate, nonché tenendo conto del parere del BEREC sulla regolamentazione delle comunicazioni intra-UE («parere del BEREC»). Sia la valutazione della Commissione che i risultati della relazione Eurobarometro 2022 indicano che le norme dell’Unione si sono dimostrate efficaci e proporzionate. Le misure hanno notevolmente ridotto i prezzi al dettaglio delle comunicazioni intra-UE. Sulla base dei dati risultanti dal parere del BEREC e dalla relazione Eurobarometro 2022, un numero significativo di consumatori nella maggior parte degli Stati membri ha beneficiato delle misure e alcuni consumatori continuano a fare affidamento sulle comunicazioni tradizionali, come le chiamate telefoniche e gli SMS, per le comunicazioni intra-UE; i consumatori comunicano soprattutto telefonicamente, nonostante un numero crescente di consumatori abbia accesso a servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per le loro esigenze di comunicazione intra-UE. È il caso dei cittadini di età pari o superiore ai 55 anni.

(78)

Inoltre, i tetti massimi dei prezzi al dettaglio non hanno comportato un aumento del volume delle comunicazioni intra-UE, né sembrano aver avuto un impatto negativo significativo sui fornitori. Dall’entrata in vigore delle misure, nessun fornitore di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico ha chiesto una deroga. Inoltre, l’esito della consultazione esplorativa sul futuro del mercato delle comunicazioni elettroniche e della relativa infrastruttura, conclusasi il 19 maggio 2023, conferma l’esistenza della necessità di prorogare le misure in vigore.

(79)

Dato che i prezzi all’ingrosso per le comunicazioni intra-UE non sono regolamentati e che non vi è una panoramica dei costi di transito, in questa fase non si può escludere che tali prezzi al dettaglio aumenterebbero in caso di abrogazione immediata delle misure e i clienti potrebbero essere esposti a prezzi molto elevati per le comunicazioni intra-UE. Il presente regolamento introduce pertanto una disposizione che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 per prorogare l’applicazione dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, dello stesso.

(80)

Tuttavia, in considerazione dell’obiettivo di eliminare le differenze di prezzo al dettaglio tra le tariffe applicate alle comunicazioni intra-UE e le tariffe applicabili alle comunicazioni vocali (fisse e mobili) e via SMS nazionali, a decorrere dal 1o gennaio 2025 i fornitori che decidano volontariamente di non applicare sovrapprezzi per le comunicazioni intra-UE dovrebbero essere esentati dall’applicazione dei prezzi massimi al dettaglio, nel rispetto di una politica di utilizzo corretto, in modo che i consumatori possano beneficiare anticipatamente dei vantaggi derivanti dalla parità dei prezzi al dettaglio per le comunicazioni nazionali e intra-UE. La politica di utilizzo corretto sarà definita in un atto di esecuzione che la Commissione dovrebbe adottare entro il 31 dicembre 2024, dopo aver consultato il BEREC.

(81)

Come secondo passo, a decorrere dal 1o gennaio 2029, i fornitori non dovrebbero applicare prezzi al dettaglio diversi per le comunicazioni nazionali e le comunicazioni intra-UE. L’obbligo per i fornitori di conformarsi a tale misura è tuttavia subordinato all’adozione di una serie di salvaguardie per i fornitori in materia di sostenibilità, utilizzo corretto e misure antifrode. La Commissione dovrebbe adottare tali salvaguardie mediante un atto di esecuzione entro il 30 giugno 2028.

(82)

Inoltre, la completa eliminazione graduale dei sovrapprezzi al dettaglio per le comunicazioni intra-UE a partire dal 1o gennaio 2029 deve essere preceduta da un riesame delle norme sulle comunicazioni intra-UE che la Commissione dovrebbe effettuare entro il 30 giugno 2027, dopo aver consultato il BEREC.

(83)

Nell’ambito del riesame, la Commissione, con il sostegno del BEREC, dovrebbe valutare l’impatto delle nuove misure sui consumatori e sui fornitori, tenendo anche conto delle dinamiche di mercato in evoluzione. La valutazione dovrebbe includere l’evoluzione dei costi all’ingrosso, l’andamento dei prezzi al dettaglio delle comunicazioni intra-UE, l’evoluzione delle preferenze dei consumatori, il possibile impatto sui mercati nazionali per la fornitura di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, in particolare sui prezzi al dettaglio imposti ai consumatori, il potenziale impatto delle misure sulle entrate dei fornitori, il grado di utilizzo, disponibilità e competitività dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero o di eventuali alternative alle comunicazioni intra-UE e l’evoluzione dei piani tariffari per quanto riguarda le comunicazioni intra-UE.

(84)

La valutazione costituirà la base per l’adozione da parte della Commissione, entro il 30 giugno 2028, di un atto di esecuzione che stabilisca le salvaguardie per i fornitori in materia di sostenibilità, utilizzo corretto e misure antifrode. Potrebbe inoltre fungere da base per un’eventuale proposta legislativa della Commissione volta a modificare le misure in caso di necessità.

(85)

Ai fini della raccolta dei dati, del monitoraggio, del riesame e della presentazione delle informazioni sull’impatto delle norme sulle comunicazioni intra-UE, la Commissione, il BEREC, le autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, altre autorità competenti interessate dovrebbero considerare riservati i segreti commerciali e altre informazioni riservate condivise dai fornitori. Tuttavia, la protezione delle informazioni riservate non dovrebbe impedire alle autorità nazionali competenti di condividerle tempestivamente.

(86)

In linea con il principio di proporzionalità, le misure applicabili alle comunicazioni intra-UE introdotte dal presente regolamento dovrebbero essere limitate nel tempo e dovrebbero scadere entro il 30 giugno 2032. Tale proroga dovrebbe consentire alla Commissione di raccogliere ed esaminare i dati pertinenti per valutare l’impatto delle misure, garantendo nel contempo che i consumatori vulnerabili siano protetti da prezzi potenzialmente eccessivi per le comunicazioni intra-UE. La scadenza delle misure coincide con la data di scadenza del regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

(87)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest’ultimo entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Scopo del presente regolamento è facilitare e incentivare l’installazione di reti ad altissima capacità («VHCN») promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un’installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da accelerare l’installazione di tali reti e da abbattere i relativi costi.

2.   In caso di conflitto tra una disposizione del presente regolamento e una disposizione delle direttive 2002/77/CE, (UE) 2018/1972 o (UE) 2022/2555, prevale la pertinente disposizione di tali direttive.

3.   Il presente regolamento stabilisce requisiti minimi per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione più severe o più dettagliate rispetto a tali requisiti minimi, qualora dette misure servano a promuovere l’uso condiviso delle infrastrutture fisiche esistenti o a consentire un’installazione più efficiente di infrastrutture fisiche nuove.

4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri non mantengono né introducono le misure di cui a tale paragrafo in relazione all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a e), all’articolo 3, paragrafi 7 e 10, all’articolo 4, paragrafo 7, all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, agli articoli 5, paragrafo 5, e 6, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafi 7 e 8.

5.   Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva (UE) 2018/1972, in particolare le definizioni di «reti di comunicazione elettronica», «rete ad altissima capacità», «rete pubblica di comunicazione elettronica», «punto terminale di rete», «risorse correlate», «utente finale», «sicurezza delle reti e dei servizi», «accesso» e «operatore».

Si applicano le definizioni seguenti:

1)

«operatore di rete»:

a)

un operatore quale definito all’articolo2, punto 29, della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

un’impresa che fornisce un’infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

i)

un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

gas,

elettricità, compresa l’illuminazione pubblica,

riscaldamento,

acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio,

ii)

servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, incluse le strade urbane, gallerie, porti e aeroporti;

2)

«organismo di diritto pubblico»: un organismo che ha tutte le caratteristiche seguenti:

a)

è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,

b)

è dotato di personalità giuridica,

c)

è finanziato, integralmente o per la maggior parte, dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico o la sua gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il suo organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri designati per più della metà da autorità statali, regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;

3)

«ente pubblico»: un’autorità statale, regionale o locale, un organismo di diritto pubblico o un’associazione formata da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

4)

«infrastruttura fisica»:

a)

tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici, compresi i tetti o parti delle facciate, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana;

b)

nel caso non siano parte di una rete o siano posseduti o controllati da enti pubblici: edifici, compresi i tetti e parti della facciata, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana.

I cavi, compresa la fibra spenta, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente regolamento;

5)

«opere di genio civile»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica e comporti uno o più elementi di un’infrastruttura fisica;

6)

«infrastruttura fisica interna all’edificio»: l’infrastruttura fisica o installazioni presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinata a ospitare reti di accesso cablate e/o senza fili, se queste reti permettono di fornire servizi di comunicazione elettronica e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;

7)

«cablaggio in fibra interno all’edificio»: i cavi di fibre ottiche presenti nella sede dell’utente finale, compresi elementi oggetto di comproprietà, destinati a fornire servizi di comunicazione elettronica e a collegare il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;

8)

«infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra»: l’infrastruttura fisica presente all’interno dell’edificio e destinata a ospitare elementi in fibra ottica;

9)

«opere di ristrutturazione importante»: opere di genio civile nella sede dell’utente finale che comportano modifiche strutturali dell’intera infrastruttura fisica interna all’edificio o di una parte significativa di essa e richiedono, conformemente al diritto nazionale, un permesso di costruire;

10)

«permesso»: una decisione esplicita o implicita o una serie di decisioni esplicite o implicite adottate simultaneamente o successivamente da una o più autorità competenti e richieste a norma del diritto nazionale affinché un’impresa possa eseguire opere edilizie o di genio civile necessarie per l’installazione di elementi di VHCN;

11)

«punto di accesso»: punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio, accessibile alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, che consente la connessione con l’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra;

12)

«diritti di passaggio»: i diritti di cui all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 concessi a un operatore affinché installi strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse al fine di fornire VHCN e risorse correlate.

Articolo 3

Accesso all’infrastruttura fisica esistente

1.   Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche soddisfano, su richiesta scritta di un operatore, tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte tali richieste ragionevoli a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell’infrastruttura fisica per cui si richiede l’accesso, compreso un calendario specifico. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi delle richieste.

2.   Su richiesta di un operatore, le persone giuridiche che operano principalmente in qualità di locatari di terreni o di titolari di diritti, diversi dai diritti di proprietà, su terreni su cui si prevede di installare o sono state installate risorse in vista dell’installazione di elementi di VHCN, o che gestiscono contratti di locazione per conto dei proprietari di terreni, e gli operatori negoziano l’accesso a tali terreni in buona fede, anche per quanto riguarda il prezzo, che se del caso riflette le condizioni di mercato, conformemente al diritto contrattuale nazionale.

Gli operatori e le persone giuridiche di cui al primo comma del presente paragrafo informano l’autorità nazionale di regolamentazione della conclusione di accordi raggiunti a norma del primo comma, anche per quanto riguarda il prezzo concordato.

Gli Stati membri possono fornire orientamenti sulle condizioni, compreso il prezzo, al fine di agevolare la conclusione di tali accordi.

3.   Gli Stati membri possono disporre che i proprietari di edifici commerciali privati che non sono posseduti o controllati da un operatore di rete debbano soddisfare le richieste ragionevoli, presentate per iscritto da un operatore, di accesso a tali edifici, compresi i relativi tetti, al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate a condizioni eque e ragionevoli e a un prezzo che rifletta le condizioni di mercato. Prima di tale richiesta da parte del soggetto che richiede l’accesso, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l’edificio è situato in una zona rurale o remota quale definita dagli Stati membri;

b)

non esistono VHCN disponibili dello stesso tipo — fisse o mobili — di quelle che il soggetto che richiede l’accesso intende installare nell’area per la quale è presentata la richiesta di accesso e non è prevista l’installazione di tale rete in base alle informazioni raccolte attraverso lo sportello unico disponibili alla data della richiesta;

c)

nell’area per la quale è presentata la richiesta di accesso non esiste alcuna infrastruttura fisica posseduta o controllata da operatori di rete o enti pubblici e tecnicamente idonea a ospitare elementi di VHCN.

Gli Stati membri possono stabilire un elenco delle categorie di edifici commerciali che possono essere esentati dall’obbligo di soddisfare tale richiesta di accesso per motivi di sicurezza pubblica, difesa, incolumità pubblica e sanità pubblica. Tale elenco e i criteri applicati per identificare tali categorie sono pubblicati attraverso uno sportello unico.

4.   Nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo ai prezzi, per la concessione dell’accesso, e al fine di evitare prezzi eccessivi, gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano l’infrastruttura fisica tengono conto, se del caso, almeno di quanto segue:

a)

contratti esistenti e condizioni commerciali concordate tra gli operatori che richiedono l’accesso e gli operatori di rete oppure gli enti pubblici che concedono l’accesso all’infrastruttura fisica;

b)

la necessità di garantire che il fornitore di accesso disponga di un’equa opportunità di recuperare i costi sostenuti al fine di fornire accesso alla sua infrastruttura fisica, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, dei modelli commerciali e delle eventuali strutture tariffarie introdotte per offrire un’equa opportunità di recupero dei costi; nel caso di reti di comunicazione elettronica, si tiene conto anche di eventuali misure correttive imposte da un’autorità nazionale di regolamentazione;

c)

eventuali costi supplementari di manutenzione e adattamento derivanti dalla fornitura dell’accesso all’infrastruttura fisica pertinente;

d)

l’impatto dell’accesso richiesto sul piano d’impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati nell’infrastruttura fisica rispetto alla quale è stato richiesto l’accesso;

e)

nel caso specifico dell’accesso a infrastrutture fisiche di operatori, gli eventuali orientamenti a norma del paragrafo 13, e in particolare:

i)

la sostenibilità economica di tali investimenti in base ai loro profili di rischio;

ii)

la necessità di un equo ritorno dell’investimento e l’orizzonte temporale previsto per il ritorno dell’investimento;

iii)

l’impatto dell’accesso sulla concorrenza a valle e conseguentemente sui prezzi e sul ritorno dell’investimento;

iv)

il deprezzamento degli asset della rete al momento della richiesta di accesso;

v)

gli argomenti economici alla base dell’investimento al momento della sua realizzazione, in particolare investimenti nell’infrastruttura fisica utilizzata per la fornitura di connettività, e

vi)

qualsiasi possibilità precedentemente offerta al soggetto che richiede l’accesso di coinvestire nell’installazione dell’infrastruttura fisica ai sensi dell’articolo 76 della direttiva (UE) 2018/1972, o di coinstallarla congiuntamente;

f)

nel valutare la necessità per gli operatori di un equo ritorno dell’investimento che rifletta le pertinenti condizioni di mercato, i loro diversi modelli commerciali, in particolare nel caso di imprese che forniscono principalmente risorse correlate e offrono accesso fisico a più di un’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica.

5.   Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche possono rifiutare l’accesso a specifiche infrastrutture fisiche sulla base di una o più delle motivazioni seguenti:

a)

l’infrastruttura fisica di cui è stato richiesto l’accesso non è tecnicamente idonea a ospitare gli elementi di VHCN di cui al paragrafo 1;

b)

manca disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di VHCN o risorse correlate di cui al paragrafo 1, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso che siano sufficientemente dimostrate, come ad esempio facendo riferimento a piani d’investimento pubblicamente disponibili oppure a una percentuale applicata in modo coerente per la capacità riservata alle esigenze future, rispetto all’intera capacità dell’infrastruttura fisica;

c)

esistono motivi giustificati in relazione a sicurezza, sicurezza nazionale e sanità pubblica;

d)

esistono motivi debitamente giustificati in relazione all’integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;

e)

esiste un rischio debitamente giustificato di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con la fornitura di altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

f)

sono disponibili validi mezzi alternativi di accesso fisico passivo all’ingrosso alle reti di comunicazione elettronica, adatti alla fornitura di VHCN e offerti a condizioni eque e ragionevoli, che sono forniti dal medesimo operatore di rete o, nel caso specifico delle zone rurali o remote in cui una rete è gestita esclusivamente all’ingrosso e posseduta o controllata da enti pubblici, che sono forniti dall’operatore di tale rete.

6.   Gli Stati membri possono prevedere che gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche possano rifiutare di fornire accesso a specifiche infrastrutture fisiche laddove vi siano validi mezzi alternativi di accesso attivo all’ingrosso aperto e non discriminatorio a VHCN che sono fornite dallo stesso operatore di rete o dallo stesso ente pubblico, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

tali mezzi alternativi di accesso all’ingrosso siano offerti a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo;

b)

il progetto di attuazione dell’operatore richiedente riguardi la stessa area di copertura e tale area di copertura non sia servita da alcuna altra rete in fibra ottica che colleghi i locali degli utenti finali.

Il presente paragrafo si applica solo agli Stati membri in cui tale possibilità di rifiuto o un suo equivalente è applicabile all’11 maggio 2024, in virtù del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.

7.   In caso di rifiuto di fornire l’accesso di cui ai paragrafi 5 e 6, l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla l’infrastruttura fisica comunica per iscritto al soggetto che richiede l’accesso i motivi specifici e dettagliati di tale rifiuto non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso, ad eccezione delle infrastrutture critiche nazionali come definite nel diritto nazionale, per le quali non sono necessari motivi specifici e dettagliati nella comunicazione di rifiuto al soggetto che richiede l’accesso.

8.   Gli Stati membri possono istituire o designare un organismo che coordini le richieste di accesso alle infrastrutture fisiche possedute o controllate da enti pubblici, fornisca consulenza legale e tecnica attraverso la negoziazione delle condizioni di accesso e faciliti la fornitura di informazioni attraverso uno sportello unico di cui all’articolo 12.

9.   Le infrastrutture fisiche soggette a obblighi di accesso imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 oppure derivanti dall’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato non sono soggette agli obblighi di accesso di cui ai paragrafi 1, 4 e 5, finché tali obblighi di accesso sono in vigore.

10.   Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche o determinate categorie di infrastrutture fisiche possono non applicare i paragrafi 1, 4 e 5 a tali infrastrutture fisiche o tali categorie di infrastrutture fisiche per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale oppure per motivi di sicurezza pubblica, difesa, incolumità pubblica e sanità pubblica. Gli Stati membri o le autorità regionali e locali, se del caso, individuano tali infrastrutture fisiche o categorie di infrastrutture fisiche nel loro territorio sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati. L’elenco delle categorie di infrastrutture fisiche e i criteri applicati per identificarle sono resi disponibili attraverso uno sportello unico.

11.   Gli operatori hanno il diritto di offrire accesso alla loro infrastruttura fisica per l’installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica o di risorse correlate.

12.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario dell’infrastruttura fisica nei casi in cui l’operatore di rete o l’ente pubblico non sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati, né se del caso i diritti dei locatari.

13.   Previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e tenendo conto di principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, la Commissione può fornire, in stretta cooperazione con il BEREC, orientamenti sull’applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

1.   Al fine di poter richiedere l’accesso alle infrastrutture fisiche in conformità dell’articolo 3, ciascun operatore ha il diritto di accedere, su richiesta, in formato elettronico e attraverso uno sportello unico, alle seguenti informazioni minime sulle infrastrutture fisiche esistenti:

a)

l’ubicazione e il tracciato georeferenziati;

b)

il tipo e l’uso attuale dell’infrastruttura;

c)

un punto di contatto.

Tali informazioni minime sono accessibili, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti e, in ogni caso, non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di accesso alle informazioni. In casi debitamente giustificati, tale termine può essere prorogato una volta di cinque giorni lavorativi. Gli operatori che richiedono l’accesso sono informati di qualsiasi proroga del termine attraverso uno sportello unico.

Ogni operatore che richiede l’accesso alle informazioni ai sensi del presente articolo specifica la zona geografica nella quale prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate.

L’accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato purché ciò sia necessario per garantire la sicurezza di determinati edifici posseduti o controllati da enti pubblici, la sicurezza e l’integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali.

2.   Oltre alle informazioni minime di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono richiedere informazioni sulle infrastrutture fisiche esistenti, ad esempio informazioni sul livello di occupazione dell’infrastruttura fisica.

3.   Gli operatori di rete e gli enti pubblici mettono a disposizione almeno le informazioni minime di cui al paragrafo 1 nonché, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 2 attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, e rendono tempestivamente disponibili eventuali aggiornamenti di tali informazioni. Nel caso in cui gli operatori di rete o gli enti pubblici non si conformino al presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere che le informazioni mancanti di cui al paragrafo 1 siano messe a disposizione in formato elettronico attraverso uno sportello unico entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale richiesta, fatta salva la possibilità che gli Stati membri impongano sanzioni agli operatori di rete e agli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche per non aver soddisfatto tale obbligo.

4.   Per un periodo transitorio che sia il più breve possibile e non superiore a 12 mesi, gli Stati membri possono esentare i comuni con meno di 3 500 abitanti dall’obbligo di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con i termini per mettere a disposizione le informazioni minime di cui al paragrafo 1 attraverso uno sportello unico e in formato elettronico. Tali eccezioni e le tabelle di marcia sono pubblicate attraverso uno sportello unico. Durante tale periodo transitorio, detti comuni provvedono affinché le informazioni disponibili siano accessibili agli operatori.

5.   Gli operatori di rete e gli enti pubblici soddisfano le richieste ragionevoli di ispezioni in loco su elementi specifici delle loro infrastrutture fisiche su richiesta scritta specifica di un operatore. Tali richieste specificano gli elementi dell’infrastruttura fisica interessati ai fini dell’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate. Le ispezioni in loco degli elementi specificati dell’infrastruttura fisica sono autorizzate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, nel rispetto delle limitazioni di cui al paragrafo 1, quarto comma. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi delle richieste.

6.   Gli Stati membri possono individuare, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, le infrastrutture critiche nazionali come definite nel diritto nazionale, o parti di esse, che non sono soggette agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.

7.   I paragrafi 1, 3 e 5 non si applicano se:

a)

le infrastrutture fisiche non sono tecnicamente idonee all’installazione di VHCN o di risorse correlate;

b)

l’obbligo di fornire informazioni in merito a determinati tipi di infrastrutture fisiche esistenti ai sensi del paragrafo 1, primo comma, sarebbe sproporzionato, sulla base di un’analisi costi-benefici condotta dagli Stati membri e in consultazione con le parti interessate; o

c)

l’infrastruttura fisica non è soggetta a obblighi di accesso conformemente all’articolo 3, paragrafo 10.

La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di tali eccezioni sono pubblicati attraverso uno sportello unico e notificati alla Commissione.

8.   Gli operatori che ottengono accesso alle informazioni a norma del presente articolo adottano misure atte a garantire il rispetto della riservatezza nonché dei segreti tecnici e commerciali. A tal fine, essi mantengono riservate le informazioni e le utilizzano solo ai fini dell’installazione delle loro reti.

Articolo 5

Coordinamento delle opere di genio civile

1.   Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno il diritto di negoziare accordi sul coordinamento delle opere di genio civile, compresa la ripartizione dei costi, con gli operatori al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate.

2.   Quando eseguono o prevedono di eseguire, direttamente o indirettamente, opere di genio civile finanziate interamente o parzialmente con risorse pubbliche, gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete soddisfano qualsiasi ragionevole richiesta scritta di coordinamento di tali opere di genio civile, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da operatori al fine di installare elementi di VHCN o risorse correlate. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi della richiesta.

Le richieste di coordinamento di opere di genio civile sono accolte a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il coordinamento di opere di genio civile non comporterà costi aggiuntivi non recuperabili, compresi quelli causati da ulteriori ritardi, per l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche che ha inizialmente previsto le opere di genio civile in questione, fatta salva la possibilità per le parti interessate di concordare la ripartizione dei costi;

b)

l’operatore di rete o l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche che ha inizialmente previsto le opere di genio civile mantiene il controllo sul coordinamento dei lavori;

c)

la richiesta è presentata al più presto e, quando è necessario un permesso per le opere di genio civile, almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio dei permessi.

3.   Gli Stati membri possono prevedere che le richieste di coordinamento di opere di genio civile presentate da un’impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica a un’impresa posseduta o controllata da enti pubblici e che fornisce, o è autorizzata a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica, possano essere considerate irragionevoli nel caso in cui le opere di genio civile contribuiscano all’installazione di VHCN, a condizione che tali VHCN siano situate in zone rurali o remote, siano possedute o controllate da enti pubblici e gestite esclusivamente all’ingrosso.

4.   Una richiesta di coordinamento di opere di genio civile formulata da un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica a un’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica può essere considerata irragionevole se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

la richiesta riguarda una zona che è stata oggetto di uno qualsiasi degli interventi seguenti:

i)

una previsione della portata delle reti a banda larga, comprese le VHCN a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972,

ii)

un invito a dichiarare l’intenzione di installare VHCN a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972,

iii)

una consultazione pubblica in applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato;

b)

l’impresa richiedente non ha manifestato la propria intenzione di installare VHCN nella zona di cui alla lettera a) in nessuna delle procedure più recenti tra quelle elencate in tale lettera, relative al periodo durante il quale viene presentata la richiesta di coordinamento.

Se una richiesta di coordinamento è considerata irragionevole sulla base del primo comma, l’impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica che ha rifiutato il coordinamento di opere di genio civile installa un’infrastruttura fisica avente una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli di accesso da parte di terzi.

5.   Gli Stati membri possono individuare, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, i tipi di opere di genio civile considerate di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, o relative a infrastrutture critiche nazionali che potrebbero essere esentate dall’obbligo di coordinamento delle opere di genio civile a norma del paragrafo 2. La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di eccezioni a tali tipi di opere di genio civile sono pubblicati attraverso uno sportello unico.

Gli Stati membri possono decidere che gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete non applichino i paragrafi 2 e 4 ai tipi di opere di genio civile che riguardano infrastrutture critiche nazionali o per i motivi di sicurezza nazionale individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.

Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete possono decidere di non applicare i paragrafi 2 e 4 ai tipi di opere individuati dagli Stati membri come di portata limitata a norma del primo comma del presente paragrafo.

6.   Entro il 12 novembre 2025, previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e dopo aver tenuto conto di principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, il BEREC fornisce, in stretta cooperazione con la Commissione, orientamenti sull’applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:

a)

la ripartizione dei costi legati al coordinamento di opere di genio civile di cui al paragrafo 1;

b)

i criteri che gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero seguire nella risoluzione delle controversie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo; e

c)

i criteri per garantire una capacità sufficiente a soddisfare eventuali future esigenze ragionevoli se il coordinamento delle opere di genio civile è rifiutato a norma del paragrafo 4.

Articolo 6

Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate

1.   Al fine di consentire la negoziazione degli accordi sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all’articolo 5, ogni operatore di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche mettono a disposizione in formato elettronico, tramite uno sportello unico, le informazioni minime seguenti:

a)

l’ubicazione georeferenziata e il tipo di opere;

b)

gli elementi dell’infrastruttura fisica interessati;

c)

la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata;

d)

la data prevista per la presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio di permessi, se del caso;

e)

un punto di contatto.

L’operatore di rete e l’ente pubblico che possiede o controlla infrastrutture fisiche garantiscono che le informazioni di cui al primo comma per le opere di genio civile programmate relative alla propria infrastruttura fisica siano corrette, aggiornate e rese disponibili tempestivamente attraverso uno sportello unico non appena l’operatore di rete dispone delle informazioni concernenti le sue opere di genio civile previste nei sei mesi successivi e, in ogni caso e qualora sia previsto un permesso, non oltre due mesi prima della prima presentazione della domanda di permesso alle autorità competenti.

Gli operatori hanno il diritto di accedere alle informazioni minime di cui al primo comma in formato elettronico, su richiesta motivata, attraverso uno sportello unico, specificando la zona in cui l’operatore richiedente prevede di installare elementi di VHCN o risorse correlate. Le informazioni richieste sono messe a disposizione, a condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alle informazioni. In casi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato una volta di cinque giorni lavorativi. L’accesso alle informazioni minime può essere limitato o rifiutato soltanto qualora ciò sia necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle reti, la sicurezza nazionale, la sicurezza delle infrastrutture critiche, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica, oppure per motivi di riservatezza o relativi a segreti tecnici e commerciali.

2.   Gli Stati membri possono individuare, sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, i tipi di opere di genio civile considerati di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, o che riguardano infrastrutture critiche nazionali, nonché le emergenze o i motivi di sicurezza nazionale che giustificherebbero il mancato rispetto dell’obbligo di rendere disponibili le informazioni minime a norma del paragrafo 1. La giustificazione, i criteri e le condizioni relativi all’applicazione di eccezioni a tali tipi di opere di genio civile sono pubblicati attraverso uno sportello unico.

Gli Stati membri possono decidere che gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete non applichino il paragrafo 1 ai tipi di opere di genio civile che riguardano infrastrutture critiche nazionali o per i motivi di sicurezza nazionale individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.

Gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche e gli operatori di rete possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle informazioni concernenti i tipi di opere di genio civile di portata limitata e per i motivi di emergenza individuati dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 7

Procedura per il rilascio dei permessi e la concessione di diritti di passaggio

1.   Le autorità competenti non limitano o ostacolano indebitamente l’installazione di alcun elemento di VHCN o di risorse correlate. Gli Stati membri si adoperano al meglio per agevolare la coerenza in tutto il territorio nazionale delle norme che disciplinano le condizioni e le procedure applicabili per il rilascio dei permessi e la concessione dei diritti di passaggio necessari per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate.

2.   Le autorità competenti mettono a disposizione, attraverso uno sportello unico e in formato elettronico, tutte le informazioni sulle condizioni e sulle procedure applicabili per il rilascio dei permessi e la concessione dei diritti di passaggio adottati tramite procedure amministrative, comprese le informazioni concernenti le esenzioni relative ad alcuni o a tutti i permessi obbligatori o ad alcuni o tutti i diritti di passaggio necessari ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, nonché le modalità di presentazione della domanda in formato elettronico e di acquisizione delle informazioni sullo stato della domanda.

3.   Ogni operatore ha il diritto di presentare, tramite uno sportello unico in formato elettronico, domande per ottenere tutti i permessi necessari o i relativi rinnovi, ovvero i diritti di passaggio, e acquisire informazioni sullo stato della propria domanda. Gli Stati membri possono specificare procedure dettagliate per acquisire tali informazioni.

4.   Entro 15 giorni lavorativi dal loro ricevimento, le autorità competenti possono respingere le domande per i permessi e per i diritti di passaggio, per i quali l’operatore stesso che presenta la domanda in questione non ha reso disponibili le informazioni minime attraverso uno sportello unico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma.

5.   Le autorità competenti rilasciano o rifiutano i permessi, diverse dai diritti di passaggio, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda di permesso completa.

Le autorità competenti accertano la completezza della domanda per l’ottenimento di permessi o diritti di passaggio entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Le autorità competenti invitano il richiedente a fornire le informazioni mancanti entro tale termine. L’accertamento, da parte dell’autorità competente, della completezza della domanda di permesso non comporta alcuna sospensione o interruzione del periodo complessivo di quattro mesi per l’esame della domanda di permesso a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa.

Il primo e il secondo comma non pregiudicano altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di permessi, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, fatte salve le norme che concedono al richiedente diritti supplementari o mirano a garantire il rilascio più rapido possibile dei permessi.

Gli Stati membri stabiliscono e pubblicano con anticipo, attraverso uno sportello unico, i motivi per cui l’autorità competente può prorogare d’ufficio, in casi eccezionali e debitamente fondati, i termini di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 6.

Qualsiasi proroga è quanto più breve possibile e non supera i quattro mesi, salvo ove necessario per rispettare altri termini o obblighi specifici stabiliti per il corretto svolgimento della procedura che sono applicabili alla procedura di rilascio di permessi, compresi i procedimenti di ricorso, in conformità del diritto dell’Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione.

Non può essere richiesta una proroga al fine di ottenere le informazioni mancanti che l’autorità competente non ha richiesto al richiedente a norma del secondo comma.

Qualsiasi rifiuto di un permesso o di un diritto di passaggio è debitamente fondato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

6.   In deroga all’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, se per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate sono necessari, oltre ai permessi, diritti di passaggio su proprietà pubbliche o, se del caso, private, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, previa autorizzazione del proprietario o in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti concedono tali diritti di passaggio entro il termine di quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda completa o entro il termine stabilito dal diritto nazionale, se più breve, salvo in caso di espropriazione.

7.   Le autorità competenti possono rinnovare il permesso rilasciato a un operatore per le opere di genio civile necessarie per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate se, per motivi oggettivamente giustificati, le opere di genio civile non hanno potuto essere avviate o concluse prima della scadenza della validità del permesso. Il rinnovo del permesso è concesso senza ulteriori requisiti procedurali per gli operatori.

8.   Gli Stati membri possono, tra l’altro, richiedere permessi per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate in edifici o siti di valore architettonico, storico, religioso o ambientale protetti in conformità del diritto nazionale o se necessario per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza delle infrastrutture critiche o per ragioni ambientali.

9.   I permessi, diversi dai diritti di passaggio, necessari per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate non sono soggetti a tariffe o oneri che vadano oltre i costi amministrativi previsti, mutatis mutandis, dall’articolo 16 della direttiva (UE) 2018/1972.

10.   La Commissione monitora l’applicazione del presente articolo negli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri riferiscono ogni tre anni alla Commissione in merito allo stato dell’attuazione del presente articolo e al rispetto delle condizioni ivi elencate.

11.   La procedura di cui al presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 57 della direttiva (UE) 2018/1972.

12.   Il presente articolo non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre ulteriori disposizioni affinché le autorità competenti accelerino la procedura di rilascio di permessi.

Articolo 8

Assenza di una decisione sulla domanda di permesso

1.   In assenza di una decisione da parte dell’autorità competente entro il termine applicabile di cui all’articolo 7, paragrafo 5, il permesso’ si considera rilasciato alla scadenza di tale termine.

Il primo comma si applica a condizione che la procedura di rilascio di permesso non riguardi i diritti di passaggio. L’operatore o qualsiasi parte interessata ha il diritto di ricevere dall’autorità competente, su richiesta, conferma scritta del fatto che, se del caso, il permesso è stato implicitamente rilasciato.

Gli Stati membri provvedono affinché ogni terzo interessato abbia il diritto di intervenire nella procedura amministrativa e di impugnare la decisione di rilascio del permesso.

2.   Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo qualora, per la pertinente procedura di rilascio di permessi, sia disponibile almeno una delle misure correttive seguenti:

a)

l’operatore che ha subito danni a causa del mancato rispetto, da parte dell’autorità competente, del termine applicabile fissato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, conformemente al diritto nazionale;

b)

l’operatore può deferire il caso a un organo giurisdizionale o a un’autorità di controllo.

3.   In caso di deroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro interessato provvede affinché, alla scadenza del termine fissato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, e fatto salvo il diritto dell’operatore di ricorrere immediatamente alle misure correttive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità competente o qualsiasi altro organismo determinato da tale Stato membro inviti il richiedente, senza indebito ritardo, su richiesta dell’operatore o d’ufficio, a una riunione volta a facilitare l’adozione di una decisione in merito alla domanda di permesso. La riunione è convocata dall’autorità competente entro due mesi dalla presentazione della richiesta. Senza indebito ritardo dopo la riunione, l’autorità competente fornisce un resoconto scritto della discussione, corredato dei pareri delle parti interessate, in cui si indica all’operatore la data in cui deve essere emessa una decisione in merito alla domanda di permesso.

Articolo 9

Esenzioni dalle procedure di rilascio di permessi

1.   Le opere di genio civile costituite da uno dei seguenti elementi non sono soggette ad alcuna procedura di rilascio di permessi ai sensi dell’articolo 7, a meno che tale permesso non sia richiesto in conformità di altri atti giuridici dell’Unione:

a)

lavori di riparazione e manutenzione di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto e durata;

b)

aggiornamenti tecnici limitati di opere o installazioni esistenti, con un impatto limitato;

c)

opere di genio civile su piccola scala di portata limitata, ad esempio in termini di valore, dimensioni, impatto o durata, necessarie per l’installazione di VHCN.

2.   Sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati, gli Stati membri individuano i tipi di opere di genio civile cui si applica il paragrafo 1. Le informazioni su tali tipi di opere di genio civile sono pubblicate attraverso uno sportello unico.

3.   In deroga al paragrafo 1 e fatta salva la procedura di cui al paragrafo 2, le autorità competenti possono richiedere permessi per l’installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate nelle situazioni seguenti:

a)

per quanto riguarda infrastrutture fisiche o determinate categorie di infrastrutture fisiche protette per motivi di valore architettonico, storico, religioso o ambientale o in quanto altrimenti protette conformemente al diritto nazionale; o

b)

ove necessario, per motivi di sicurezza pubblica, di difesa, di incolumità pubblica, ambientali o di sanità pubblica, o per proteggere la sicurezza delle infrastrutture critiche.

4.   Gli Stati membri possono imporre agli operatori che prevedono di realizzare opere di genio civile di cui al presente articolo di notificare alle autorità competenti, prima dell’inizio dei lavori, la loro intenzione di avviare le opere di genio civile.

Tale notifica si limita a una dichiarazione da parte dell’operatore della sua intenzione di avviare le opere di genio civile e alla presentazione delle informazioni minime necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare se tali opere rientrino nella deroga di cui al paragrafo 3. Tali informazioni minime comprendono almeno la data prevista di inizio delle opere di genio civile, la loro durata, i recapiti della persona responsabile dell’esecuzione dei lavori e l’area interessata dai lavori.

Articolo 10

Infrastruttura fisica interna all’edificio e cablaggio in fibra

1.   Tutti gli edifici nuovi e gli edifici sottoposti a opere di ristrutturazione importante, compresi gli elementi oggetto di comproprietà, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo il 12 febbraio 2026 sono dotati di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra e di un cablaggio in fibra interno all’edificio, comprese le connessioni fino al punto fisico in cui l’utente finale si connette alla rete pubblica.

2.   Tutti i condomini nuovi o i condomini sottoposti a opere di ristrutturazione importante, per i quali sono state presentate domande di autorizzazioni edilizie dopo il 12 febbraio 2026 sono dotati di un punto di accesso.

3.   Entro il 12 febbraio 2026, tutti gli edifici, compresi gli elementi soggetti a comproprietà, sottoposti a ristrutturazioni importanti, come definite all’articolo 2, punto 10), della direttiva 2010/31/UE, sono dotati di un’infrastruttura fisica interna all’edificio predisposta per la fibra e del cablaggio in fibra interno all’edificio, comprese le connessioni fino al punto fisico in cui l’utente finale si connette alla rete pubblica, se ciò non determina un aumento sproporzionato dei costi delle opere di ristrutturazione e se è tecnicamente fattibile. Tutti i condomini sottoposti a tali ristrutturazioni importanti sono dotati anche di un punto di accesso.

4.   Entro il 12 novembre 2025, gli Stati membri, in consultazione con le parti interessate e sulla base delle migliori pratiche del settore, adottano le norme o specifiche tecniche pertinenti necessarie per l’attuazione dei paragrafi 1, 2 e 3. Tali norme o specifiche tecniche consentono l’agevole esecuzione delle normali attività di manutenzione dei singoli cablaggi in fibra utilizzati da ciascun operatore per fornire servizi VHCN e stabiliscono quanto meno:

a)

le specifiche per il punto di accesso dell’edificio e le specifiche dell’interfaccia per la fibra;

b)

le specifiche per i cavi;

c)

le specifiche per le prese;

d)

le specifiche per le tubature o i micro-cavidotti;

e)

le specifiche tecniche necessarie per evitare interferenze con il cablaggio elettrico;

f)

il raggio di curvatura minimo;

g)

le specifiche tecniche per l’installazione del cablaggio.

5.   Gli Stati membri garantiscono la conformità alle norme o alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 4. Per dimostrare tale conformità, gli Stati membri istituiscono procedure che potrebbero includere un’ispezione in loco degli edifici o di un campione rappresentativo degli stessi.

6.   Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo sono ammissibili, su base volontaria e secondo le procedure stabilite dagli Stati membri, a ottenere l’etichetta «predisposto alla fibra», qualora gli Stati membri abbiano scelto di introdurre tale etichetta.

7.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a determinate categorie di edifici, qualora il rispetto di tali paragrafi risulti sproporzionato in termini di costi per i proprietari singoli o per i comproprietari sulla base di elementi oggettivi. Gli Stati membri individuano tali categorie di edifici sulla base di motivi debitamente giustificati e proporzionati.

8.   Gli Stati membri individuano, sulla base di motivi debitamente fondati e proporzionati, i tipi di edifici, come specifiche categorie di monumenti, edifici storici, edifici militari ed edifici utilizzati per fini di sicurezza nazionale, quali definiti dal diritto nazionale, che sono esenti dagli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 o ai quali tali obblighi si applicano con opportuni adeguamenti tecnici. Le informazioni in merito a tali categorie di edifici sono pubblicate attraverso uno sportello unico.

Articolo 11

Accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, e fatti salvi i diritti di proprietà, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di installare la propria rete a proprie spese, fino al punto di accesso.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica interna all’edificio esistente allo scopo di installare elementi di VHCN se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico.

3.   Qualsiasi titolare di un diritto d’uso del punto di accesso e dell’infrastruttura fisica interna all’edificio soddisfa tutte le richieste scritte ragionevoli di accesso relative al punto di accesso e all’infrastruttura fisica interna all’edificio presentate da fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche riguardo al prezzo, se del caso. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi della richiesta.

4.   In assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per la fibra, ogni fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica ha il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo del proprietario e/o dell’abbonato, conformemente al diritto nazionale, utilizzando l’infrastruttura fisica interna all’edificio esistente nella misura in cui è disponibile e accessibile a norma del paragrafo 3, e purché provveda a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.

5.   Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell’infrastruttura fisica interna all’edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.

6.   Entro il 12 novembre 2025, previa consultazione delle parti interessate, degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie e degli altri organismi o agenzie dell’Unione competenti nei settori pertinenti, se del caso, e tenendo conto dei principi consolidati e delle diverse situazioni degli Stati membri, il BEREC pubblica, in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti sulle condizioni di accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio, compresa l’applicazione di condizioni eque e ragionevoli, e sui criteri che gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie dovrebbero seguire nella risoluzione delle controversie.

Articolo 12

Digitalizzazione degli sportelli unici

1.   Gli sportelli unici mettono a disposizione strumenti digitali adeguati, ad esempio sotto forma di portali web, banche dati, piattaforme digitali o applicazioni digitali, per consentire l’esercizio online di tutti i diritti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   Gli Stati membri, se del caso, possono interconnettere o integrare, totalmente o parzialmente, più strumenti digitali già esistenti o recentemente sviluppati a sostegno degli sportelli unici di cui al paragrafo 1, al fine di evitare una duplicazione degli strumenti digitali.

3.   Gli Stati membri istituiscono un punto unico di accesso digitale nazionale, costituito da un’interfaccia utente comune per garantire un accesso agevole agli sportelli unici digitalizzati.

4.   Gli Stati membri garantiscono risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per sostenere la realizzazione e la digitalizzazione degli sportelli unici.

Articolo 13

Risoluzione delle controversie

1.   Fatta salva la possibilità di adire un organo giurisdizionale, ogni parte ha il diritto di deferire all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’articolo 14 una controversia che potrebbe sorgere:

a)

in caso di rifiuto dell’accesso a un’infrastruttura esistente o di mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni specifiche, anche riguardo al prezzo, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di accesso ai sensi dell’articolo 3;

b)

in relazione ai diritti ed obblighi di cui agli articoli 4 e 6, anche nel caso in cui le informazioni richieste non vengano fornite entro i termini applicabili;

c)

in caso di mancato raggiungimento di un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile di cui all’articolo 5, paragrafo 2, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di tale coordinamento; o

d)

in caso di mancato raggiungimento di un accordo sull’accesso all’infrastruttura fisica interna all’edificio di cui all’articolo 11, paragrafi 2 o 3, entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso.

Gli Stati membri possono disporre che, nel caso delle controversie di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), qualora l’entità al quale l’operatore ha richiesto l’accesso sia al tempo stesso l’entità autorizzata a concedere il diritto di passaggio relativo alla proprietà sulla quale, nella quale o sotto la quale si trova l’oggetto della richiesta di accesso, l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può risolvere anche le controversie relative al diritto di passaggio.

2.   Tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità e dei principi stabiliti negli orientamenti pertinenti della Commissione o negli orientamenti del BEREC, l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 1 emette una decisione vincolante per risolvere la controversia:

a)

entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)

entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta di risoluzione di una controversia, per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Tali termini possono essere prorogati soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

3.   Per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), la decisione dell’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può consistere, se del caso, nel fissare condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo.

4.   Gli organismi competenti per la risoluzione delle controversie pubblicano le loro decisioni nel rispetto dei principi di riservatezza e di tutela dei segreti commerciali. Lo sportello unico garantisce l’accesso alle decisioni pubblicate dagli organismi competenti per la risoluzione delle controversie.

Nel caso in cui la controversia riguardi l’accesso all’infrastruttura di un operatore e l’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie sia l’autorità nazionale di regolamentazione, si tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/1972.

5.   Il presente articolo integra e non pregiudica i ricorsi giurisdizionali e le procedure giudiziarie di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Articolo 14

Organismi competenti

1.   Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più organismi competenti per eseguire i compiti assegnati all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie a norma dell’articolo 13, paragrafo 1 («organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie»).

2.   L’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie è un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente da qualsiasi operatore di rete e da qualsiasi ente pubblico che possieda o controlli l’infrastruttura fisica oggetto della controversia. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di operatori di rete garantiscono un’efficace separazione strutturale delle funzioni relative alle procedure nazionali di risoluzione delle controversie e a quelle dello sportello unico rispetto alle attività associate alla proprietà o al controllo.

Gli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie agiscono in piena indipendenza e obiettività e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun altro organismo quando decidono in merito alle controversie loro sottoposte. Ciò non osta alla supervisione a norma del diritto nazionale. Solo gli organi di ricorso competenti hanno la facoltà di sospendere o confutare le decisioni degli organismi nazionali competenti per la risoluzione delle controversie.

3.   L’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie può addebitare tariffe destinate a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.

4.   Tutte le parti interessate dalla controversia prestano piena cooperazione all’organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

5.   Le funzioni di uno sportello unico di cui agli articoli da 3 a 10, 12 e 13 sono svolte da uno o più organismi competenti nominati dagli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, a seconda dei casi. Per coprire i costi di esecuzione di tali funzioni, possono essere imposte tariffe per l’uso degli sportelli unici.

6.   Il paragrafo 2, primo comma, si applica mutatis mutandis agli organismi competenti che svolgono le funzioni di uno sportello unico.

7.   Gli organismi competenti esercitano i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri assicurano che detti organismi dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti a loro assegnati.

8.   Gli Stati membri rendono pubblici i compiti esercitati da ciascun organismo competente tramite uno sportello unico, in particolare qualora tali compiti siano assegnati a più organismi competenti o qualora i compiti assegnati siano mutati. Se del caso, gli organismi competenti si consultano e collaborano tra loro in merito a questioni di interesse comune.

9.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi degli organismi competenti in virtù del presente articolo per l’esecuzione delle funzioni previste dal presente regolamento, nonché le loro rispettive competenze, e qualsiasi loro modifica ulteriore, prima che la designazione o la modifica entri in vigore.

10.   Qualsiasi decisione presa da un organismo competente è soggetta a ricorso, in conformità del diritto nazionale, dinanzi a un organo competente per il ricorso pienamente indipendente, compreso un organo avente natura giurisdizionale. L’articolo 31 della direttiva (UE) 2018/1972 si applica mutatis mutandis a qualsiasi ricorso ai sensi del presente paragrafo.

Il diritto di ricorso a norma del primo comma non pregiudica il diritto delle parti di sottoporre la controversia a un organo giurisdizionale nazionale competente.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e di eventuali decisioni vincolanti adottate a norma del presente regolamento dagli organismi competenti di cui all’articolo 14 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere appropriate, effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16

Relazioni e monitoraggio

1.   Entro il 12 maggio 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Tale relazione comprende una sintesi dell’impatto delle misure di cui al presente regolamento e una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento dei suoi obiettivi, compreso se e come il presente regolamento possa contribuire ulteriormente al conseguimento degli obiettivi in materia di connettività stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481.

La relazione comprende gli sviluppi correlati all’ambito di applicazione del presente regolamento aventi un potenziale impatto sui progressi verso un’installazione rapida ed estesa di VHCN nelle zone rurali, insulari e remote, come isole e regioni montagnose e scarsamente popolate, nonché sull’evoluzione del mercato delle infrastrutture a torre e sull’adozione di varie soluzioni di backhauling, compreso il backhauling satellitare nella connettività digitale ad alta velocità.

2.   A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni, che sono trasmesse senza ritardi ingiustificati. In particolare, entro il 12 novembre 2025, gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, attraverso il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell’articolo 118 della direttiva (UE) 2018/1972, definiscono indicatori per monitorare adeguatamente l’applicazione del presente regolamento e il meccanismo per garantire la raccolta periodica dei dati e la relativa comunicazione alla Commissione.

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) 2015/2120

Il regolamento (UE) 2015/2120 è così modificato:

1)

all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

«5)

“servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero”: un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

6)

“comunicazioni nazionali”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale dello stesso Stato membro;

7)

“comunicazioni intra-UE”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro.

(*1)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).»;"

2)

all’articolo 5 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   A decorrere dal 1o gennaio 2029, i fornitori non applicano ai consumatori prezzi al dettaglio diversi per le comunicazioni nazionali e le comunicazioni intra-UE, a condizione che siano adottate norme tecniche su garanzie quali sostenibilità, utilizzo corretto e misure antifrode. Entro il 30 giugno 2028, la Commissione adotta, previa consultazione del BEREC, un atto di esecuzione che stabilisce tali norme tecniche secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 ter.

8.   A decorrere dal 1o gennaio 2025, i fornitori possono, su base volontaria, conformarsi all’obbligo di non applicare prezzi al dettaglio diversi di cui al paragrafo 7. Tali fornitori sono esentati dagli obblighi di cui al paragrafo 1, a condizione che pratichino una politica di utilizzo corretto, affinché i consumatori beneficino anticipatamente dei vantaggi derivanti dalla parità dei prezzi al dettaglio per le comunicazioni nazionali e intra-UE. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, previa consultazione del BEREC, la Commissione adotta un atto di esecuzione relativo all’utilizzo corretto, sulla base di modelli di utilizzo tipici, e a misure antifrode. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2.

9.   Entro il 30 giugno 2027, previa consultazione del BEREC, la Commissione riesamina il presente articolo e, sulla base della valutazione del suo impatto, può, se del caso, decidere di presentare una proposta legislativa al fine di modificarlo.

10.   La valutazione di cui al paragrafo 9 comprende:

a)

l’evoluzione dei costi all’ingrosso correlati alla fornitura di comunicazioni intra-UE;

b)

l’evoluzione della concorrenza nel mercato della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e della tendenza dei prezzi al dettaglio delle comunicazioni intra-UE all’interno dei vari Stati membri;

c)

l’evoluzione delle preferenze dei consumatori e la scelta di offerte speciali e pacchetti per i quali non sono applicate tariffe basate sul consumo effettivo di comunicazioni intra-UE;

d)

il possibile impatto sui mercati nazionali della fornitura di servizi di comunicazioni interpersonali basate sul numero e, in particolare, sui prezzi al dettaglio applicati ai consumatori in generale, tenendo conto dei costi della fornitura di comunicazioni intra-UE, e il potenziale impatto delle misure sui ricavi dei fornitori e, se possibile, sulla capacità di investimento dei fornitori, in particolare in vista della futura installazione di reti in linea con gli obiettivi di connettività stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481, laddove non siano già applicate tariffe supplementari per le comunicazioni intra-UE;

e)

la portata dell’utilizzo, la disponibilità e la competitività dei servizi di comunicazioni interpersonali indipendenti dal numero o di eventuali alternative alle comunicazioni intra-UE;

f)

l’evoluzione dei piani tariffari per quanto riguarda le comunicazioni intra-UE e, in particolare, l’entità dei risultati prodotti dall’attuazione delle misure di cui al paragrafo 8 verso l’eliminazione delle differenze di prezzo al dettaglio per i consumatori tra comunicazioni nazionali e comunicazioni intra-UE.

11.   Al fine di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 9, il BEREC raccoglie periodicamente informazioni pertinenti dalle autorità nazionali di regolamentazione. Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione possono fornire tali dati in coordinamento con altre autorità competenti. I dati raccolti dal BEREC a norma del presente paragrafo sono comunicati alla Commissione almeno una volta l’anno. La Commissione rende pubblici tali dati. Affinché il BEREC possa adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente paragrafo, i fornitori sono tenuti a cooperare fornendo i dati richiesti, compresi i dati riservati, alle autorità nazionali competenti.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 ter

Procedura di comitato

1.   Per adempiere agli obblighi di cui all’articolo 5 bis del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 118, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

4)

all’articolo 10, paragrafo 5, la data «14 maggio 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2032».

Articolo 18

Abrogazione

1.   La direttiva 2014/61/UE è abrogata a decorrere dall’11 maggio 2024.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, quando le disposizioni del presente regolamento che sostituiscono le disposizioni della direttiva 2014/61/UE si applicano a decorrere da una data successiva, le seguenti corrispondenti disposizioni di tale direttiva restano in vigore fino alla stessa data, come indicato di seguito:

a)

l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, l’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva restano in vigore fino al 12 maggio 2026;

b)

l’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva resta in vigore fino al 12 febbraio 2026.

3.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 12 novembre 2025.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo:

a)

l’articolo 5, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 6, si applicano a decorrere dall’11 maggio 2024;

b)

l’articolo 17 si applica a decorrere dal 15 maggio 2024;

c)

l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2026;

d)

l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 1, l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal 12 maggio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. MICHEL


(1)   GU C 349 del 29.9.2023, pag. 116.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 aprile 2024.

(3)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(4)  Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).

(7)  Raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione, del 18 settembre 2020, relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell’Unione (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 33).

(8)  Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

(9)  Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).

(10)  Raccomandazione (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche [notificata con il numero C(2020) 8750] (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).

(11)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(12)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(13)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

(15)  Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(16)  Articolo 8 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

(17)  Articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(18)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 1).

(21)  Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva 2014/61/UE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4, prima frase

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), articolo 13, paragrafo 2, lettera b),

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 8

Articolo 7, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 11

Articolo 7, paragrafo 12

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 9

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 10

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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