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Document 32024R1071

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1071 della Commissione, del 12 aprile 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e che introduce un sistema elettronico per le informazioni vincolanti in materia di origine e di determinazione del valore in dogana

C/2024/2329

GU L, 2024/1071, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1071/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1071/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1071

15.4.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1071 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e che introduce un sistema elettronico per le informazioni vincolanti in materia di origine e di determinazione del valore in dogana

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 17 e 25, l’articolo 37, paragrafo 1, lettere b), c) e d), nonché l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2024/1072 (2) della Commissione ha introdotto nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana («decisioni IVVD»).

(2)

Al fine di garantire un’attuazione rapida dell’introduzione delle decisioni IVVD nella legislazione doganale mediante il regolamento delegato (UE) 2015/2446, è necessario stabilire norme procedurali relative a tali decisioni IVVD nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4), in linea con il modello delle norme procedurali vigenti per le decisioni ITV e IVO contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Inoltre, al fine di garantire la coerenza fra i diversi tipi di informazioni vincolanti, ove possibile tali norme procedurali dovrebbero essere allineate a quelle relative alle decisioni ITV e IVO.

(3)

Gli articoli 16, 17, 21, 22 e 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbero essere modificati al fine di estenderne l’ambito di applicazione alle decisioni IVVD e, se del caso, alle decisioni IVO, tenendo conto della natura specifica di entrambe le decisioni IVVD e IVO e garantendo la coerenza della gestione elettronica di tutti i tipi di decisioni relative a informazioni vincolanti. L’articolo 16, paragrafo 4, di detto regolamento dovrebbe inoltre essere soppresso e il testo di detta disposizione dovrebbe essere inserito nell’articolo 17 del medesimo regolamento, in quanto entrambe le disposizioni fanno riferimento alla consultazione del sistema elettronico a vari fini.

(4)

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali degli Stati membri nonché tra operatori economici ed autorità doganali degli Stati membri, e l’archiviazione di tali informazioni siano effettuati mediante procedimenti informatici. Poiché le decisioni IVO sono incluse nel sistema elettronico a fini di scambio e archiviazione delle informazioni relative alle decisioni IVO, gli articoli 18 e 19 nonché l’allegato 12-02 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbero essere soppressi.

(5)

Al fine di garantire un tempo sufficiente per introdurre il sistema elettronico a fini di scambio e archiviazione delle informazioni relative alle decisioni IVVD e IVO, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

(1)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Una domanda di decisione relativa alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD) riguarda un solo tipo di circostanze ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci.»

;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

(2)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Consultazione da parte dell’autorità doganale del sistema elettronico relativamente alle domande di decisione e a decisioni relative a informazioni vincolanti.

(Articolo 22, paragrafi 1 e 3, del codice)

1.   L’autorità doganale che riceve una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti e la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, consulta il sistema elettronico di cui all’articolo 21 di detto regolamento, al fine di accertare quanto segue:

a)

la conformità con il requisito di cui all’articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del codice con riguardo a una domanda di decisione relativa a informazioni tariffarie vincolanti (decisione ITV) o di decisione relativa a informazioni vincolanti sull’origine (decisione IVO);

b)

la conformità con il requisito di cui all’articolo 18 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 con riguardo a una domanda di decisione IVVD.

2.   Al fine di garantire che una decisione in materia di informazioni vincolanti che intende rilasciare sia coerente con le decisioni esistenti in materia di informazioni vincolanti già rilasciate, l’autorità doganale competente per l’adozione consulta il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   L’autorità tiene un registro di tali consultazioni del sistema elettronico.»

;

(3)

gli articoli 18 e 19 sono soppressi;

(4)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Sistema elettronico per le domande e le decisioni relative a informazioni vincolanti

(Articolo 16, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 5, e articolo 56, paragrafo 5, del codice)

1.   Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni concernenti domande e decisioni relative a informazioni vincolanti o a eventuali successivi eventi che possono incidere sulla domanda o decisione originaria è utilizzato un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice.

2.   Le informazioni concernenti le domande e le decisioni relative a informazioni vincolanti sono rese disponibili senza indugio dall’autorità doganale competente tramite il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 e al massimo entro sette giorni da quando l’autorità viene a conoscenza delle informazioni.

3.   La sorveglianza di cui all’articolo 55 comprende i dati pertinenti per il monitoraggio dell’uso delle decisioni relative a informazioni vincolanti.

4.   L’autorità doganale che ha ricevuto la domanda e ha preso la decisione relativa a informazioni vincolanti comunica attraverso il sistema elettronico di cui al paragrafo 1 se è concesso un periodo di uso esteso della decisione relativa a informazioni vincolanti, indicando la data finale del periodo di uso esteso e i quantitativi di merci oggetto di tale periodo.

5.   La Commissione comunica agli Stati membri i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 su base regolare al fine di facilitare la sorveglianza, da parte delle autorità doganali, del rispetto degli obblighi derivanti dalle decisioni relative a informazioni vincolanti.

6.   Per lo scambio di informazioni concernenti le domande e le decisioni relative a informazioni vincolanti è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

7.   Quando si procede al trattamento di una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti le autorità doganali indicano lo status della domanda nel sistema di cui al paragrafo 1.

8.   Fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del sistema di cui all’articolo 56 del presente regolamento, le autorità doganali verificano l’uso delle decisioni relative a informazioni vincolanti nel corso dei controlli doganali o dei controlli a posteriori conformemente agli articoli 46 e 48 del codice. In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, fino alla suddetta data di inizio la Commissione non è tenuta a comunicare agli Stati membri i risultati della sorveglianza di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»

;

(5)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Uso esteso di decisioni relative a informazioni vincolanti

(Articolo 34, paragrafo 9, e articolo 35 del codice)

1.   Se le autorità doganali decidono di concedere un periodo di uso esteso in conformità dell’articolo 34, paragrafo 9, terzo comma, del codice, o dell’articolo 20 bis, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, esse indicano:

la data in cui il periodo di uso esteso della decisione di cui trattasi giunge a scadenza, e

i quantitativi di merci che possono essere sdoganati durante il periodo di uso esteso.

2.   L’uso di una decisione per la quale è stato concesso un periodo di uso esteso cessa non appena sono raggiunti tali quantitativi.

Nel quadro della sorveglianza di cui all’articolo 55, la Commissione informa gli Stati membri non appena tali quantitativi sono stati raggiunti.»

;

(6)

l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Azioni volte a garantire una classificazione tariffaria, una determinazione dell’origine o una determinazione del valore in dogana corrette e uniformi

(Articolo 34, paragrafo 10, e articolo 35 del codice)

1.   La Commissione notifica senza indugio alle autorità doganali la sospensione dell’adozione di decisioni ITV e IVO conformemente all’articolo 34, paragrafo 10, lettera a), del codice e delle decisioni IVVD conformemente all’articolo 20 bis, paragrafo 7, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, se:

a)

la Commissione ha individuato decisioni non corrette o non uniformi;

b)

le autorità doganali hanno presentato alla Commissione casi in cui non sono riuscite a risolvere, entro un periodo massimo di 90 giorni, le proprie divergenze di opinione in merito a una classificazione tariffaria, a una determinazione dell’origine o a una determinazione del valore in dogana corrette e uniformi.

Nessuna decisione relativa a informazioni vincolanti è rilasciata per le merci di cui alle lettere a) o b) a partire dalla data in cui la Commissione ha notificato alle autorità doganali la sospensione e fino a quando non siano garantite una classificazione, una determinazione dell’origine o una determinazione del valore in dogana corrette e uniformi.

2.   La classificazione, la determinazione dell’origine o la determinazione del valore in dogana corrette e uniformi sono oggetto di consultazioni a livello dell’Unione non appena possibile e al massimo entro 120 giorni dalla notifica della Commissione di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione informa immediatamente le autorità doganali della revoca di una sospensione.

4.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVO che conferiscono un’origine distinta alle merci che:

a)

rientrano nella stessa voce tariffaria e la cui origine è stata determinata secondo le stesse norme di origine, e

b)

sono state ottenute in condizioni identiche, utilizzando lo stesso processo di produzione e materiali equivalenti per quanto riguarda in particolare il loro carattere originario o no.

5.   Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, sono considerate non uniformi le decisioni IVVD se presentano un metodo diverso di determinazione del valore in dogana o criteri diversi per la determinazione del valore in dogana in circostanze identiche o analoghe.»

;

(7)

l’allegato 12-02 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2024/… della Commissione, del 25 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (GU L, 2024/1072, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1072/oj)

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1071/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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