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Document 32024R1070

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1070 della Commissione, del 12 aprile 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 destinato a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini e all’autorizzazione di tale preparato destinato ai ruminanti e che abroga il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione

C/2024/2307

GU L, 2024/1070, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1070/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1070/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1070

15.4.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1070 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2024

relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 destinato a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini e all’autorizzazione di tale preparato destinato ai ruminanti e che abroga il regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)

Un preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini.

(3)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 destinato a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini. In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata un’altra domanda di autorizzazione per un nuovo uso di tale preparato destinato ai ruminanti. Tali domande, con cui è stato chiesto che l’additivo in oggetto fosse classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti rispettivamente all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

(4)

Nei pareri del 5 luglio 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 continua a essere sicuro per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché per i suini, ed è sicuro per tutti i ruminanti. Essa ha inoltre concluso che il preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha concluso che il preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 è una fonte efficiente di vitamina D3 per tutti i ruminanti e che, poiché la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell’autorizzazione originale che inciderebbe sull’efficacia dell’additivo, nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione non è necessario valutare l’efficacia dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che il 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 non è un irritante per la pelle o per gli occhi, ma non è stato possibile trarre conclusioni sul suo potenziale di sensibilizzazione cutanea o sui suoi effetti sul sistema respiratorio a causa della mancanza di dati. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

(5)

L’Autorità ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per la domanda di rinnovo dell’autorizzazione per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché per i suini. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda per i ruminanti le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente relativa allo stesso additivo.

(6)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di 25-idrossicolecalciferolo prodotto da Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 (5) soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché per i suini e autorizzare tale additivo per i ruminanti. Poiché il 25-idrossicolecalciferolo riduce l’attività dell’1-alfa-idrossilasi nei reni, la Commissione ritiene che non debba essere consentito l’uso simultaneo dell’1,25-diidrossicolecalciferolo ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum con tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che la combinazione del preparato di 25-idrossicolecalciferolo con il colecalciferolo debba essere limitata al fine di non superare il livello massimo di assunzione giornaliera di vitamina D3. La Commissione ritiene che la restrizione che prevede l’uso dell’additivo sotto forma di premiscele debba essere mantenuta. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)

A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di 25-idrossicolecalciferolo, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 887/2009.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», è rinnovata per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché per i suini alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale destinato ai ruminanti alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 887/2009 è abrogato.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, concernente l’autorizzazione di una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 68, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/887/oj).

(3)   EFSA Journal 2023;21(8):8168 ed EFSA Journal 2023;21(8):8169.

(4)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).

(5)   EFSA Journal 2023;21(8):8168.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite

Sottoclassificazione: vitamina D

3a670a

25-idrossicolecalciferolo

Composizione dell’additivo

Preparato con un tenore massimo dell’1,25 % di 25-idrossicolecalciferolo

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

25-idrossicolecalciferolo. Il suo composto precursore, il 5,7,24-colestatrienolo, è prodotto con Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. Dopo l’estrazione, il precursore è trasformato chimicamente in 25-idrossi-pro-vitamina D3, ulteriormente trasformata fotochimicamente in 25-idrossicolecalciferolo.

C27H44O2.H2O

Numero CAS: 63283-36-3

Criteri di purezza

25-idrossicolecalciferolo > 94 %

altri steroli correlati ≤ 1 % ciascuno

eritrosina < 5 mg/kg

Metodo di analisi  (1)

Per la determinazione del 25-idrossicolecalciferolo nell’additivo per mangimi: cromatografia liquida a ultra alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (UPLC-UV).

Per la determinazione del 25-idrossicolecalciferolo nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV).

Per la determinazione del 25-idrossicolecalciferolo nei mangimi composti e nelle premiscele a bassa concentrazione: cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (HPLC-MS/MS).

Polli da ingrasso

 

 

0,100

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo con colecalciferolo (vitamina D3) per kg di mangime completo:

≤ 0,125  mg (2) (equivalente a 5 000 UI di colecalciferolo) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso,

≤ 0,080  mg (equivalente a 3 200 UI di colecalciferolo) per altri volatili,

≤ 0,050  mg (equivalente a 2 000 UI di colecalciferolo) per i suini,

≤ 0,100  mg (equivalente a 4 000 UI di colecalciferolo) per i succedanei del latte per vitelli,

≤ 0,100  mg (equivalente a 4 000 UI di colecalciferolo) per i bovini e gli ovini,

≤ 0,050  mg (equivalente a 2 000 UI di colecalciferolo) per i ruminanti diversi dai bovini e dagli ovini.

4.

Non è consentito l’uso simultaneo dell’additivo con l’1,25-diidrossicolecalciferolo glicosilato ottenuto dall’estratto di Solanum glaucophyllum.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e della pelle.

5 maggio 2034

Tacchini da ingrasso

 

 

0,100

Altri volatili

 

 

0,080

Suini

 

 

0,050

Bovini e ovini

 

 

0,100

Ruminanti diversi dai bovini e dagli ovini

 

 

0,050


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=it.

(2)  40 UI colecalciferolo (vitamina D3) = 0,001 mg colecalciferolo (vitamina D3).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1070/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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