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Document 32024R0895

    Regolamento delegato (UE) 2024/895 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo delle passività ammissibili e il regime transitorio

    C/2023/8602

    GU L, 2024/895, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/895/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/895/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/895

    20.3.2024

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/895 DELLA COMMISSIONE

    del 13 dicembre 2023

    che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo delle passività ammissibili e il regime transitorio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 103, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la definizione di «passività ammissibili» quale stabilita allora all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE. Conformemente alla nuova definizione, sono «passività ammissibili» solo le passività ammissibili ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). È opportuno integrare tale modifica nel regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (3), che riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Più in particolare, il rinvio in tale atto delegato alla precedente definizione di «passività ammissibili», stabilita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE, dovrebbe essere corretto come rinvio all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della medesima direttiva in cui è stabilita la nuova definizione. Inoltre, dovrebbe essere corretta anche la formula per il calcolo dell’indicatore «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)» di cui all’allegato I, FASE I, del regolamento delegato (UE) 2015/63 per includere solo le passività ammissibili ai fini del MREL.

    (2)

    La direttiva (UE) 2019/879 ha modificato altresì l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE al fine di introdurre una nuova modalità di calcolo del MREL, che è calcolato ora in percentuale sia dell’importo dell’esposizione complessiva al rischio sia della misura dell’esposizione complessiva dell’ente interessato. È opportuno precisare pertanto sulla base di quale parametro si dovrebbe calcolare l’indicatore «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)» di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63. Inoltre, onde garantire un valore sufficientemente prudente di tale indicatore, è opportuno disporre che ai fini del calcolo di detto indicatore dovrebbe essere utilizzato il valore maggiore del MREL tra il MREL calcolato in percentuale dell’importo dell’esposizione complessiva al rischio, da un lato, e il MREL calcolato in percentuale della misura dell’esposizione complessiva, dall’altro.

    (3)

    La direttiva (UE) 2019/879 ha inoltre prorogato la possibilità per le autorità di risoluzione di esonerare i singoli enti dal requisito MREL a livello individuale e di imporre invece il MREL a livello consolidato, in particolare nelle circostanze previste all’articolo 45 septies, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE. È opportuno che tale modifica della direttiva 2014/59/UE sia ripresa all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63.

    (4)

    L’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63 prevede attualmente un regime transitorio che consente agli enti di dimensioni minori di versare ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione o al Fondo di risoluzione unico una somma forfettaria, piuttosto che un contributo corretto in funzione del rischio vero e proprio. Tale periodo transitorio si protrae fino al termine del periodo iniziale previsto per il raggiungimento del livello-obiettivo del Fondo di risoluzione unico che, a norma dell’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), termina il 31 dicembre 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, il periodo iniziale per il raggiungimento del livello-obiettivo dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione termina un anno dopo, ovvero il 31 dicembre 2024. Tale situazione dà adito a disparità di trattamento tra gli enti che contribuiscono ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione e gli enti che contribuiscono al Fondo di risoluzione unico. Al fine di consentire anche agli enti che contribuiscono ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione di versare una somma forfettaria fino al termine del periodo iniziale del rispettivo meccanismo nazionale di finanziamento della risoluzione, è opportuno prorogare il regime transitorio di un anno fino al 31 dicembre 2024 sostituendo il riferimento contenuto nell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63 all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 con un riferimento all’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/63.

    (6)

    Occorre concedere tempo sufficiente alle autorità di risoluzione per adottare e comunicare le loro decisioni sui contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione in linea con le prescrizioni modificate. È pertanto necessario predisporre un meccanismo transitorio per l’anno 2024 che proroghi i termini per tali comunicazioni.

    (7)

    Poiché le autorità di risoluzione devono applicare le prescrizioni modificate per calcolare e raccogliere i contributi per il 2024 quanto prima, è necessario disporre l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione.

    (8)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/63 gli enti sono tenuti a trasmettere alle autorità di risoluzione le informazioni pertinenti ai fini del calcolo dei contributi entro il 31 gennaio di ogni anno. Occorre concedere agli enti un mese supplementare perché trasmettano tali informazioni nel 2024.

    (9)

    È necessario evitare che si crei una situazione di incertezza giuridica circa il metodo da applicare per la comunicazione delle informazioni e il calcolo dei contributi ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione. A tal proposito le autorità di risoluzione dovrebbero potere impartire istruzioni agli enti in merito alle informazioni da fornire ai fini del calcolo dei rispettivi contributi annuali, tenendo conto della proroga del regime forfettario transitorio nel 2024, con largo anticipo rispetto al termine stabilito per la raccolta dei contributi nel 2024. Al fine di garantire la continuità della comunicazione di informazioni e del metodo di calcolo per tutti i periodi di contribuzione e consentire alle autorità di risoluzione di emanare le necessarie istruzioni dal 1o dicembre 2023, è opportuno che la proroga del regime transitorio di cui all’articolo 20, paragrafi 5, 8 e 9, si applichi con efficacia retroattiva a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/63

    Il regolamento delegato (UE) 2015/63 è così modificato:

    (1)

    all’articolo 3, il punto 17) è sostituito dal seguente:

    «17)

    “passività ammissibili”: le passività ammissibili definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della direttiva 2014/59/UE;»;

    (2)

    all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Laddove l’autorità competente abbia esentato completamente l’ente a livello individuale dall’applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e l’autorità di risoluzione abbia anch’essa esentato completamente lo stesso ente a livello individuale dall’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell’articolo 45 septies, paragrafo 3 o 4, o dell’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE, l’indicatore di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento può essere calcolato a livello consolidato. Il risultante punteggio dell’indicatore a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.»

    ;

    (3)

    all’articolo 20, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Fatto salvo l’articolo 10 del presente regolamento, nel periodo iniziale previsto all’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, l’ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9.»

    ;

    (4)

    all’articolo 20 sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti:

    «8.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, nel periodo di contribuzione 2024 le autorità di risoluzione notificano, entro il 31 maggio 2024, a ciascun ente di cui all’articolo 2 le decisioni con cui stabiliscono il contributo annuale dovuto da ciascun ente.

    9.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all’autorità di risoluzione nel 2023, i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 29 febbraio 2024.»

    ;

    5)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione, ad eccezione dell’articolo 1, punti 3 e 4, che si applica a decorrere dal 1o dicembre 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

    (2)  Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).

    (4)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DELL’ENTE

    FASE 1

    Calcolo degli indicatori grezzi

    Per il calcolo degli indicatori riportati di seguito l’autorità di risoluzione applica le misure seguenti:

    Categoria

    Indicatore

    Misura

    Esposizione al rischio

    Fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)

    Formula

    dove, ai fini dell’indicatore:

    per “fondi propri” s’intende la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, secondo la definizione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013;

    per “passività ammissibili” s’intende la somma delle passività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della direttiva 2014/59/UE;

    per “passività totali” si intendono le passività totali definite all’articolo 3, punto 11), del presente regolamento; i derivati passivi sono inclusi nelle passività totali fermo restando il riconoscimento completo dei diritti di compensazione della controparte;

    per “requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)” s’intende il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili definito all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

    Questo indicatore è calcolato utilizzando il valore più elevato del MREL scegliendo tra il valore del MREL calcolato sulla base di una percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio dell’entità pertinente a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE e il valore del MREL calcolato sulla base di una percentuale della misura dell’esposizione complessiva dell’entità pertinente a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

    Esposizione al rischio

    Coefficiente di leva finanziaria

    Coefficiente di leva finanziaria definito all’articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

    Esposizione al rischio

    Coefficiente di capitale primario di classe 1

    Coefficiente di capitale primario di classe 1 definito all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 e segnalato a norma dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

    Esposizione al rischio

    Esposizione complessiva al rischio/Attività totali

    Formula

    dove:

    per “esposizione complessiva al rischio” s’intende l’importo complessivo dell’esposizione al rischio definito all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    per “attività totali” si intendono le attività totali definite all’articolo 3, punto 12), del presente regolamento;

    Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento

    Coefficiente netto di finanziamento stabile

    Coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell’articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento

    Coefficiente di copertura della liquidità

    Coefficiente di copertura della liquidità segnalato ai sensi dell’articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61.

    Rilevanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia

    Quota dei prestiti e depositi interbancari nell’UE

    Formula

    dove:

    per “prestiti interbancari” s’intende la somma dei valori contabili dei prestiti e delle anticipazioni a enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinata ai fini dell’allegato III, modelli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

    per “depositi interbancari” s’intende il valore contabile dei depositi di enti creditizi e altre imprese finanziarie, determinato ai fini dell’allegato III, modello 8.1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

    il totale dei prestiti e depositi interbancari nell’UE è la somma dei prestiti e depositi interbancari aggregati detenuti dagli enti in ciascuno Stato membro, calcolata conformemente all’articolo 15.

    ».

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/895/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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