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Document 32024R0886

Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/76/2023/REV/1

GU L, 2024/886, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/886

19.3.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/886 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2024

che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce la base per l'area unica dei pagamenti in euro (single euro payments area – SEPA). Al fine di creare condizioni propizie a una maggiore concorrenza, in particolare per i pagamenti al punto di interazione (point of interaction – POI), il progetto SEPA dovrebbe essere costantemente aggiornato per riflettere l'innovazione e l'evoluzione del mercato dei pagamenti, promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti di pagamento a livello di Unione e facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato.

(2)

Nel 2017 i prestatori di servizi di pagamento (PSP), sotto l'egida del Consiglio europeo per i pagamenti, hanno concordato uno schema a livello di Unione per l'esecuzione istantanea di bonifici in euro. Gli sforzi del settore europeo dei pagamenti non si sono dimostrati sufficienti a garantire l'elevata diffusione dei bonifici istantanei in euro a livello di Unione. Solo un aumento generalizzato e rapido di tale diffusione potrebbe innescare l'intera portata degli effetti di rete dei bonifici istantanei in euro, comportando vantaggi e incrementi di efficienza economica per gli utilizzatori dei servizi di pagamento (USP) e i PSP, una riduzione della concentrazione di mercato, una maggiore concorrenza e una più ampia scelta dei metodi di pagamento elettronico, in particolare per i pagamenti transfrontalieri presso il POI.

(3)

Il regolamento (UE) n. 260/2012 ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. I bonifici istantanei in euro sono una categoria relativamente nuova di bonifico in euro, comparsa sul mercato soltanto dopo l'adozione di tale regolamento. È pertanto necessario stabilire requisiti specifici applicabili ai bonifici istantanei in euro, oltre ai requisiti generali applicabili a tutti i bonifici, al fine di assicurare il corretto funzionamento e l'integrazione del mercato interno.

(4)

Al fine di rendere i bonifici istantanei più accessibili e accrescerne i vantaggi per gli USP, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero poter applicare norme equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento modificativo ai bonifici istantanei nazionali nella propria moneta.

(5)

È già stata adottata o proposta una serie di soluzioni normative nazionali per aumentare la diffusione dei bonifici istantanei in euro, anche rafforzando la protezione degli USP dall'invio di fondi a un beneficiario non previsto e specificando il processo di conformità agli obblighi derivanti dalle misure restrittive adottate dall'Unione. Le differenze tra tali soluzioni normative nazionali comportano il rischio di frammentazione del mercato interno che, a sua volta, porterebbe a un aumento dei costi di conformità dovuto ai diversi requisiti normativi nazionali e complicherebbe l'esecuzione dei bonifici istantanei transfrontalieri. È pertanto opportuno introdurre norme uniformi sui bonifici istantanei in euro, compresi i bonifici istantanei transfrontalieri, per evitare l'insorgere di tali ostacoli.

(6)

Prima dei bonifici istantanei, le operazioni di pagamento erano generalmente raggruppate dai PSP e inviate a un sistema di pagamento al dettaglio a fini di trattamento, compensazione e regolamento in tempi prestabiliti. Tuttavia, nei sistemi di pagamento al dettaglio attualmente utilizzati per il trattamento dei bonifici istantanei in euro, le operazioni di pagamento sono inviate singolarmente e trattate 24 ore su 24 e in tempo reale. Per tenere conto di tale aspetto, è necessario modificare la definizione del termine «sistema di pagamento al dettaglio» nel regolamento (UE) n. 260/2012.

(7)

Garantire a tutti gli USP dell'Unione la possibilità di impartire ordini di pagamento e ricevere bonifici istantanei in euro è una condizione preliminare per aumentare la diffusione di tali operazioni. Attualmente almeno un terzo dei PSP nell'Unione non offre il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro. Inoltre negli ultimi anni l'introduzione dei bonifici istantanei nella gamma di servizi dei PSP è stata troppo lenta, il che ostacola l'ulteriore integrazione del mercato interno, mina l'autonomia strategica aperta dell'Unione e limita i potenziali benefici per gli USP. Di conseguenza, i PSP che prestano agli USP il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici in euro dovrebbero essere tenuti a offrire il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro a tutti i loro USP. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutti i conti di pagamento che i PSP mantengono per i propri USP, ivi compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base di cui alla direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)

Per creare un mercato integrato dei bonifici istantanei in euro è essenziale che tali operazioni siano trattate conformemente a un insieme comune di norme e requisiti. I bonifici istantanei in euro consentono di accreditare fondi sul conto del beneficiario in pochi secondi e 24 ore su 24. La disponibilità 24 ore al giorno e ogni giorno dell'anno è una caratteristica intrinseca di questo tipo di bonifico che dovrebbe soddisfare condizioni specifiche, anche per quanto riguarda il momento della ricezione degli ordini di pagamento, il trattamento, l'accredito e la data valuta.

(9)

La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali, ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche, dovrebbero poter limitare l'offerta di un servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro al periodo di tempo durante il quale offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici non istantanei in euro. Tale possibilità è giustificata dal fatto che la limitazione potrebbe rendersi necessaria per permettere alla BCE o a una banca centrale nazionale, date le specificità delle proprie modalità operative interne, di conformarsi in qualsiasi momento all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(10)

I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro potrebbero avere un accesso limitato a liquidità in euro al di fuori dell'orario di lavoro. È pertanto proporzionato prevedere la possibilità che tali PSP chiedano alle rispettive autorità competenti l'autorizzazione preventiva al fine di prestare il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei da conti denominati nella valuta nazionale dello Stato membro in questione fuori dall'orario di lavoro solo fino a un determinato limite per operazione. Le autorità competenti dovrebbero poter concedere tale autorizzazione sulla base della loro valutazione dell'accesso di un PSP alla liquidità in euro.

(11)

Negli Stati membri esistono diversi canali di disposizione di ordine di pagamento attraverso cui gli USP possono impartire un ordine di pagamento per un bonifico in euro, ad esempio tramite servizi bancari online, applicazioni mobili, sportelli automatici, terminali self-service, succursali o per telefono. Affinché tutti gli USP abbiano accesso ai bonifici istantanei in euro, i canali di disposizione di ordine di pagamento che utilizzano per impartire ordini di pagamento non dovrebbero differire a seconda che si tratti di bonifici istantanei o di altri bonifici. Inoltre, qualora un USP abbia la possibilità di impartire a un PSP ordini di pagamento multipli per bonifici in euro sotto forma di pacchetto, dovrebbe essere possibile impartire ordini di pagamento multipli anche per i bonifici istantanei in euro sotto forma di pacchetto. I PSP dovrebbero poter offrire bonifici istantanei in euro come opzione predefinita per tutti i bonifici in euro disposti dagli USP.

(12)

Poiché alcuni canali di disposizione di ordine di pagamento, come gli sportelli bancari, non sono disponibili 24 ore su 24, il momento della ricezione di un ordine di pagamento su supporto cartaceo per un bonifico istantaneo dovrebbe essere quello in cui l'ordine di pagamento su supporto cartaceo è introdotto nel sistema interno del PSP del pagatore, il che dovrebbe avvenire non appena tali canali di disposizione di ordine di pagamento sono disponibili.

(13)

Qualora un USP impartisca al proprio PSP ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei sotto forma di pacchetto, il PSP dovrebbe iniziare immediatamente a scorporare il pacchetto in modo da trasformarlo in singole operazioni di bonifico istantaneo. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo impartito nel quadro di un pacchetto di ordini di pagamento multipli dovrebbe essere quello in cui la singola operazione di bonifico istantaneo che ne deriva è stata scorporata, tenendo conto di eventuali vincoli di capacità di un sistema di pagamento al dettaglio comunicati al PSP del pagatore. Immediatamente dopo lo scorporo, il PSP del pagatore dovrebbe trasmettere detta singola operazione di bonifico istantaneo al PSP del beneficiario. Tale trasmissione dovrebbe avvenire fatte salve le possibili soluzioni fornite dai sistemi di pagamento al dettaglio che consentono di convertire ordini di pagamento multipli per bonifici istantanei sotto forma di pacchetti in singole operazioni di pagamento istantaneo.

(14)

Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro sia impartito da un conto di pagamento non denominato in euro, il momento della ricezione di tale ordine di pagamento dovrebbe essere quello in cui il PSP del pagatore, immediatamente dopo che gli sia stato impartito l'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo in euro, converte in euro l'importo dell'operazione a partire dalla valuta in cui è denominato il conto di pagamento.

(15)

Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica dovrebbero contribuire ad agevolare la diffusione dei bonifici istantanei in euro e dovrebbero pertanto essere soggetti alle prescrizioni del presente regolamento modificativo. Tuttavia gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica non sono inclusi nell'elenco delle entità che rientrano nella definizione del termine «ente» quale definito nella direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Di conseguenza agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica è di fatto preclusa la partecipazione a sistemi designati dagli Stati membri a norma di tale direttiva. La conseguente impossibilità di partecipare a tali sistemi di pagamento può impedire agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica di offrire bonifici istantanei in euro in modo efficiente e competitivo. È pertanto giustificato modificare la direttiva 98/26/CE al fine di includere gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica nell'elenco delle entità che rientrano nella definizione del termine «ente» di cui alla medesima direttiva, ma solo al fine di definire i partecipanti a un sistema di pagamento.

(16)

Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica dovrebbero soddisfare i requisiti e rispettare le norme dei sistemi di pagamento designati dagli Stati membri a norma della direttiva 98/26/CE ai fini della partecipazione a detti sistemi. Data l'importanza del potenziale contributo degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica alla promozione della diffusione dei bonifici istantanei in euro e data l'importanza di ripristinare quanto prima condizioni di parità tra le banche e detti istituti, è necessario fissare per gli Stati membri una scadenza ravvicinata per il recepimento e l'applicazione delle modifiche della direttiva 98/26/CE, nonché scadenze adeguate per l'applicazione del presente regolamento modificativo agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica. Al fine di garantire un'effettiva parità di condizioni ai partecipanti a sistemi designati dagli Stati membri ai sensi di tale direttiva, di mantenere la stabilità e l'integrità di tali sistemi e di assicurare una gestione completa dei rischi da parte degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, è necessario elaborare ulteriormente talune disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) in relazione agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica che chiedono di partecipare e partecipano a sistemi designati dagli Stati membri ai sensi della direttiva 98/26/CE. Dette disposizioni riguardano la tutela dei fondi degli utenti, i dispositivi di governo societario e le disposizioni in materia di continuità operativa. Si prevede che le modifiche della direttiva (UE) 2015/2366 saranno oggetto di ulteriore esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio quando questi prenderanno in considerazione la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE e la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

(17)

Gli USP sono molto sensibili al livello delle commissioni associate ai metodi di pagamento sostituibili. Tale livello può quindi spingerli a preferire o escludere un determinato metodo di pagamento. Nei mercati nazionali in cui sono state applicate commissioni per operazione più elevate per i bonifici istantanei in euro rispetto a quelle applicate per altri bonifici in euro, la diffusione dei bonifici istantanei è bassa. Ciò ha impedito il raggiungimento della massa critica di bonifici istantanei in euro necessaria per sortire appieno gli effetti di rete previsti sia per i PSP che per gli USP. È pertanto opportuno che tutti i tipi di commissione applicati ai pagatori e ai beneficiari per l'esecuzione di bonifici istantanei in euro, comprese le commissioni per operazione o quelle forfettarie, non superino le commissioni applicate allo stesso USP per i tipi corrispondenti di altri bonifici in euro. L'elusione, da parte dei PSP, dello scopo di tale obbligo non sarebbe auspicabile. Nell'individuare i tipi corrispondenti di bonifici, dovrebbe essere possibile utilizzare criteri quali il canale di disposizione di ordine di pagamento o lo strumento di pagamento utilizzato per disporre il pagamento, la posizione del cliente e le caratteristiche o i servizi aggiuntivi.

(18)

I bonifici istantanei in euro effettuabili ovunque offrono ai PSP opportunità per sviluppare nuove soluzioni di pagamento, quali applicazioni di pagamento mobili, agevolando l'uso dei bonifici istantanei in euro per i pagamenti presso il POI. Tali soluzioni di pagamento potrebbero includere caratteristiche o servizi aggiuntivi offerti ai pagatori e ai beneficiari, quali la disposizione di ordine di pagamento, la risoluzione delle controversie o i rimborsi. I PSP dovrebbero poter decidere in merito alle commissioni per tali caratteristiche o servizi aggiuntivi rispetto al bonifico istantaneo sottostante. Una soluzione di pagamento basata sui bonifici istantanei che comprenda caratteristiche o servizi aggiuntivi non dovrebbe essere considerata di natura corrispondente a un bonifico non istantaneo offerto senza le stesse caratteristiche o gli stessi servizi aggiuntivi. Qualora sia possibile per un USP impartire ordini di pagamento per bonifici non istantanei senza caratteristiche o servizi aggiuntivi, è opportuno che la stessa possibilità sia disponibile anche per i bonifici istantanei in euro. È opportuno garantire che, dal punto di vista dell'USP, inviare o ricevere un bonifico istantaneo in euro non sia più costoso che inviare o ricevere un bonifico non istantaneo in euro fornito con le stesse caratteristiche o servizi aggiuntivi. In particolare, i PSP che offrono diverse varianti di una soluzione di pagamento la cui unica caratteristica distintiva sia l'uso di bonifici istantanei in una variante e di bonifici non istantanei nell'altra dovrebbero garantire che la commissione totale per la variante con il bonifico istantaneo in euro non sia superiore alla commissione per la variante con il bonifico non istantaneo in euro.

(19)

Al fine di garantire agli USP un margine di discrezionalità più ampio nell'utilizzo dei bonifici istantanei, è opportuno che un USP possa fissare un limite individuale che stabilisca un importo massimo, su base giornaliera o per singola operazione, che possa inviare mediante bonifico istantaneo. Gli USP dovrebbero poter modificare o revocare tali limiti individuali in qualsiasi momento, senza difficoltà e con effetto immediato.

(20)

Per accrescere la fiducia degli USP nel servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici e garantirne l'utilizzo, la sicurezza dei bonifici in euro, istantanei e non istantanei, è fondamentale. Ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, l'unico fattore determinante della corretta esecuzione dell'operazione per quanto riguarda il beneficiario è l'identificativo unico, quale definito in tale direttiva, e i PSP non sono tenuti a verificare il nome del beneficiario. I PSP dovrebbero disporre di misure solide e aggiornate di individuazione e prevenzione delle frodi, concepite per evitare che un bonifico sia inviato a un beneficiario non previsto in conseguenza di frode o errore, dal momento che il pagatore potrebbe non avere la possibilità di recuperare i fondi prima che siano accreditati sul conto del beneficiario. I PSP dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità nell'elaborazione delle misure più adeguate per gestire le varie opzioni di disposizione di ordine di pagamento. Tali misure non dovrebbero comportare commissioni o oneri aggiuntivi per gli USP. I PSP dovrebbero pertanto fornire un servizio che garantisca la verifica del beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico (servizio di verifica). Onde evitare intoppi o ritardi ingiustificati nel trattamento dell'operazione, il PSP del pagatore dovrebbe prestare tale servizio subito dopo che il pagatore abbia fornito le pertinenti informazioni sul beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.

(21)

Alcuni attributi del nome del beneficiario sul cui conto il pagatore intende effettuare un bonifico istantaneo, quali la presenza di segni diacritici o l'esistenza di più traslitterazioni possibili dei nomi in alfabeti diversi, differenze tra nomi di comune utilizzo e quelli indicati nei documenti ufficiali, potrebbero determinare una situazione in cui il nome del beneficiario fornito dal pagatore e il nome associato all'identificativo del conto di pagamento, specificato al punto 1), lettera a), dell’allegato del regolamento (UE) n. 260/2012 (identificativo del conto di pagamento), fornito dal pagatore non presentano una corrispondenza esatta ma comunque una quasi-corrispondenza. In tali casi, onde evitare ostacoli ingiustificati nel trattamento dei bonifici istantanei in euro e agevolare la decisione del pagatore se procedere o meno con l'operazione prevista, il PSP dovrebbe indicare al pagatore il nome del beneficiario associato all'identificativo del conto di pagamento fornito dal pagatore, in modo tale da garantire il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(22)

Autorizzare un bonifico qualora il beneficiario non sia stato verificato può comportare il trasferimento dei fondi a un beneficiario non previsto. Come stabilito all'articolo 88 della direttiva (UE) 2015/2366, i PSP non dovrebbero essere ritenuti responsabili dell'esecuzione di un'operazione a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, nella misura in cui prestano correttamente il servizio di verifica. Tuttavia i PSP, compresi i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, qualora non prestino correttamente tale servizio e ciò determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, dovrebbero rimborsare immediatamente al pagatore l'importo del bonifico e, se del caso, riportare il conto di pagamento su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. I PSP dovrebbero informare gli USP delle conseguenze che la scelta degli USP di ignorare una notifica fornita conformemente al presente regolamento modificativo comporta per la responsabilità dei PSP e il diritto di rimborso degli USP.

(23)

Il servizio di verifica dovrebbe essere svolto, per quanto possibile, conformemente a una serie di regole e norme a livello dell'Unione al fine di incoraggiare un'attuazione regolare e interoperabile. Tale insieme di regole e norme potrebbe essere elaborato da organizzazioni composte da PSP o che li rappresentano.

(24)

Gli USP che non sono consumatori e che impartiscono ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto dovrebbero poter rinunciare al servizio di verifica in qualsiasi momento per la durata del rapporto contrattuale con il PSP. Dopo aver rinunciato al servizio di verifica, i USP dovrebbero poter scegliere di annullare la rinuncia e fruirne nuovamente.

(25)

È di cruciale importanza che i PSP rispettino efficacemente gli obblighi loro incombenti in forza delle misure restrittive adottate dall'Unione a norma dell'articolo 215 TFUE nei confronti di persone, organismi o entità che siano soggetti al congelamento dei beni o al divieto di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione o a loro vantaggio, direttamente o indirettamente (misure restrittive finanziarie mirate). Il diritto dell'Unione, tuttavia, non stabilisce norme sulla procedura o sugli strumenti che i PSP devono utilizzare per garantire il rispetto di tali obblighi. I PSP applicano quindi vari metodi, basati sulla loro scelta personale o sugli orientamenti forniti dalle autorità nazionali interessate. Lo screening del pagatore e del beneficiario coinvolti in ciascuna operazione di bonifico, nazionale o transfrontaliera, per verificare la conformità agli obblighi derivanti dalle misure restrittive finanziarie mirate comporta un numero molto elevato di segnalazioni di bonifici potenzialmente associati a persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate. Tuttavia, a seguito delle opportune verifiche, la stragrande maggioranza delle operazioni segnalate non risulta essere associata ad alcuna delle persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate. Data la natura dei bonifici istantanei, i PSP non sono in grado di verificare entro i termini imposti le operazioni segnalate, le quali sono di conseguenza rifiutate. A causa di tale situazione, i PSP incontrano difficoltà operative nell'offrire ai propri USP il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in modo affidabile e prevedibile in tutta l'Unione. Onde assicurare una maggiore certezza del diritto, migliorare l'efficienza degli sforzi dei PSP per rispettare, nell'ambito dei bonifici istantanei in euro, gli obblighi derivanti dalle misure restrittive finanziarie mirate ed evitare inutili ostacoli all'invio e alla ricezione di bonifici istantanei, i PSP dovrebbero verificare periodicamente, e almeno quotidianamente, se i rispettivi USP sono persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate e dovrebbero cessare di applicare lo screening basato sulle operazioni in tale contesto specifico. L'obbligo dei PSP di verificare periodicamente i rispettivi USP riguarda solo le persone o le entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate. Non rientrano nell'ambito di applicazione di tale obbligo altri tipi di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE né le misure restrittive che non sono adottate a norma dell'articolo 215 TFUE.

(26)

Per impedire la disposizione di bonifici istantanei da conti di pagamento appartenenti a persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate e per congelare immediatamente i fondi inviati a tali conti di pagamento, i PSP dovrebbero effettuare verifiche sui rispettivi USP subito dopo l'entrata in vigore di una nuova misura restrittiva finanziaria mirata. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutti i PSP che inviano o ricevono bonifici istantanei in euro, in modo da garantire che tutti i PSP rispettino efficacemente i loro obblighi derivanti dalle misure restrittive finanziarie mirate. L'obbligo dei PSP di verificare periodicamente se i propri USP sono persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate non interferisce con le azioni che i PSP dovrebbero poter intraprendere per rispettare il diritto dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, in particolare i relativi requisiti basati sul rischio, per rispettare misure restrittive diverse dal congelamento dei beni o dal divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, adottate a norma dell'articolo 215 TFUE, o per rispettare misure restrittive che non sono adottate a norma dell'articolo 215 TFUE.

(27)

Le violazioni delle disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo dovrebbero essere soggette a sanzioni inflitte dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie degli Stati membri. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per favorire la fiducia reciproca fra PSP e fra autorità competenti nell'attuazione uniforme e completa di un approccio armonizzato finalizzato al rispetto, da parte dei PSP, degli obblighi derivanti dalle misure restrittive finanziarie mirate, è in particolare opportuno armonizzare una norma comune in tutta l'Unione relativa al limite massimo delle sanzioni da imporre nel caso in cui i PSP violino l'obbligo di verificare se i propri USP siano persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate. Dovrebbe essere possibile imporre sanzioni non solo ai PSP ma anche alle persone fisiche che sono membri dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione di un PSP.

(28)

I PSP hanno bisogno del tempo sufficiente per conformarsi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento modificativo. È pertanto opportuno introdurre tali obblighi gradualmente per permettere ai PSP di usare le proprie risorse in modo più efficiente. Pertanto, l'obbligo di offrire il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei dovrebbe applicarsi successivamente all'obbligo di offrire il servizio di pagamento di ricezione dei bonifici istantanei, in quanto fra i due il servizio di invio tende a essere il più costoso e complesso da attuare e richiede quindi più tempo per l'attuazione. Il servizio di verifica è pertinente per i PSP che offrono il servizio di pagamento di invio di bonifici. L'obbligo di offrire il servizio di verifica dovrebbe quindi applicarsi contestualmente all'obbligo di offrire il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei. Gli obblighi riguardanti le commissioni e la procedura armonizzata per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalle misure restrittive finanziarie mirate dovrebbero applicarsi dal momento in cui i PSP siano tenuti a offrire il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei.

Per consentire ai PSP situati in Stati membri la cui moneta non è l'euro di assegnare in modo efficiente le risorse necessarie all'attuazione dei bonifici istantanei in euro, gli obblighi previsti dal presente regolamento modificativo dovrebbero applicarsi loro a partire da date successive rispetto ai PSP situati negli Stati membri la cui moneta è l'euro. L'introduzione dei vari obblighi dovrebbe essere graduale, come nel caso dei PSP situati nella zona euro. Ove l'euro sia introdotto come moneta di uno Stato membro la cui moneta non è l'euro prima di tali date successive, i PSP di tale Stato membro dovrebbero conformarsi al presente regolamento modificativo entro un anno dall'adesione alla zona euro e non oltre le rispettive date specificate per i PSP negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Tuttavia, è opportuno che tali PSP abbiano la possibilità di conformarsi al presente regolamento modificativo prima delle rispettive date specificate per i PSP negli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(29)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'andamento delle commissioni per i conti di pagamento nonché per i bonifici nazionali e transfrontalieri e i bonifici istantanei in euro e in altre valute dalla data di adozione della proposta legislativa della Commissione relativa al presente regolamento modificativo, vale a dire il 26 ottobre 2022, al fine di monitorare gli eventuali effetti del presente regolamento modificativo sulla fissazione dei prezzi dei conti, dei bonifici non istantanei e dei bonifici istantanei. La Commissione dovrebbe inoltre valutare la portata e l'efficacia dell'obbligo dei PSP di verificare periodicamente se i propri USP siano persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate al fine di evitare inutili ostacoli all'invio e alla ricezione di bonifici istantanei. La Commissione dovrebbe inoltre presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti gli ostacoli che ancora si frappongono all'esecuzione di bonifici istantanei in varie circostanze, compresi i pagamenti presso il POI. Tale relazione dovrebbe valutare il livello di standardizzazione delle tecnologie pertinenti per l'uso dei bonifici istantanei, quali i codici QR, la comunicazione in prossimità (Near-Field Communication, NFC) e il Bluetooth.

(30)

A norma del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), le commissioni applicate da un PSP situato in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro per i bonifici transfrontalieri in euro devono essere uguali a quelle applicate da tale PSP per i bonifici nazionali nella valuta nazionale di tale Stato membro. Qualora tale PSP applichi commissioni più elevate per i bonifici istantanei nazionali nella valuta nazionale rispetto a quelle applicate per i bonifici non istantanei nazionali nella valuta nazionale, e quindi anche commissioni più elevate rispetto a quelle applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro, il livello delle commissioni che tale PSP sarebbe tenuto ad applicare a norma del regolamento (UE) 2021/1230 per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro sarebbe superiore alle commissioni applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro. In tali situazioni, onde evitare conflitti normativi e tenendo conto dell'obiettivo fondamentale di incentivare gli USP a preferire i bonifici istantanei in euro, è opportuno esigere che le commissioni applicate ai pagatori e ai beneficiari per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro non superino quelle ad essi applicate per i bonifici non istantanei transfrontalieri in euro.

(31)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366.

(32)

Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dei bonifici o del servizio di verifica, nonché nel quadro della verifica per stabilire se gli USP siano o meno persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate, dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei nomi e degli identificativi del conto di pagamento delle persone fisiche è proporzionato e necessario per prevenire operazioni fraudolente, rilevare errori e garantire il rispetto delle misure restrittive finanziarie mirate.

(33)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire le necessarie norme uniformi per i bonifici istantanei transfrontalieri in euro a livello di Unione e aumentare la diffusione complessiva dei bonifici istantanei in euro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto questi non possono imporre obblighi ai PSP situati in altri Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(34)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 19 dicembre 2022 (11),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 260/2012

Il regolamento (UE) n. 260/2012 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

sono inseriti i punti seguenti:

«1 bis)

“bonifico istantaneo”, un bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario;

1 ter)

“canale di disposizione di ordine di pagamento”, qualsiasi metodo, dispositivo o procedura attraverso cui il pagatore può impartire un ordine di pagamento al proprio PSP per un bonifico, compresi servizi bancari online, applicazioni bancarie mobili, sportelli automatici per il prelievo di contante, o in qualsiasi altro modo nei locali del PSP;

1 quater)

“prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento”, un prestatore di servizi di disposizione di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 18), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

1 quinquies)

“nome del beneficiario”, il nome e il cognome nel caso di una persona fisica; la denominazione commerciale o giuridica nel caso di una persona giuridica;

1 sexies)

“misura restrittiva finanziaria mirata”, un provvedimento di congelamento dei beni imposto a una persona, un organismo o un'entità o un divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di tale persona, organismo o entità o a suo vantaggio, direttamente o indirettamente, in virtù di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE;

1 septies)

“identificativo del soggetto giuridico” o “LEI”, codice di riferimento alfanumerico unico conforme alla norma ISO 17442, assegnato a un soggetto giuridico;

(*1)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).» "

b)

il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)

“conto di pagamento”, un conto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 12), della direttiva (UE) 2015/2366;»;

c)

il punto 22) è sostituito dal seguente:

«22)

“sistema di pagamento al dettaglio”, un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono principalmente di importo contenuto;»;

2)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

Operazioni di bonifico istantaneo

1.   I PSP che offrono ai propri USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici offrono a tutti i loro USP un servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei.

I PSP di cui al primo comma assicurano che tutti i conti di pagamento che sono raggiungibili per i bonifici siano raggiungibili anche per i bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario.

2.   In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'autorizzazione preventiva concessa dalle autorità competenti sulla base della loro valutazione dell'accesso alla liquidità in euro, un PSP situato in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro non è tenuto a offrire agli USP il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro oltre un limite per operazione, da conti di pagamento denominati nella valuta nazionale di tale Stato membro, nel periodo in cui tale PSP non invia né riceve operazioni di bonifico non istantaneo in euro in relazione a tali conti di pagamento. Tale limite è fissato dalle autorità competenti e non è inferiore a 25 000 EUR. Le autorità competenti possono concedere un'autorizzazione preventiva su richiesta del PSP per un periodo di un anno. Su richiesta del PSP, le autorità competenti possono prorogare tale autorizzazione preventiva di ulteriori periodi di un anno a seguito di una nuova valutazione da parte delle autorità competenti dell'accesso del PSP alla liquidità in euro. Le autorità competenti informano annualmente la Commissione in merito alle autorizzazioni preventive e alle proroghe concesse a norma del presente paragrafo.

La BCE e qualsiasi banca centrale nazionale, ove non agiscano in veste di autorità monetaria o altra autorità pubblica, possono limitare l'offerta di un servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei al periodo di tempo durante il quale offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici non istantanei.

3.   Fermo restando l'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dal PSP del pagatore, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.

Fermo restando l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, se il pagatore e il PSP del pagatore concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del PSP, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.

In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è:

a)

nel caso di un ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo, il momento in cui il PSP del pagatore ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento, il che avviene il prima possibile dopo che il pagatore ha impartito l'ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo al proprio PSP;

b)

nel caso di un ordine di pagamento singolo per un bonifico istantaneo nel quadro di un pacchetto di cui al paragrafo 7 del presente articolo, qualora la conversione di tale pacchetto in singole operazioni di pagamento sia effettuata dal PSP del pagatore, il momento in cui il PSP del pagatore ha scorporato l'operazione di pagamento che ne deriva; il PSP del pagatore procede alla conversione del pacchetto subito dopo che quest'ultimo è stato impartito dal pagatore al proprio PSP e completa tale conversione il prima possibile;

c)

nel caso di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da conti di pagamento non denominati in euro, il momento in cui l’importo dell’operazione di pagamento è stato convertito in euro; tale conversione valutaria avviene subito dopo che il pagatore ha impartito l’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo al proprio PSP.

4.   Nell’effettuare bonifici istantanei, oltre ai requisiti di cui all’articolo 5, i PSP rispettano gli obblighi seguenti:

a)

i PSP assicurano che i pagatori possano impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo attraverso tutti gli stessi canali di disposizione di ordine di pagamento attraverso cui possono impartire un ordine di pagamento per altri bonifici;

b)

fermo restando l'articolo 83 della direttiva (UE) 2015/2366, subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell’operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l’importo dell’operazione di pagamento sul conto del pagatore e invia immediatamente l’operazione di pagamento al PSP del beneficiario;

c)

fermi restando l’articolo 83 e l’articolo 87, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario mette l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto del beneficiario è denominato e conferma il completamento dell’operazione di pagamento al PSP del pagatore;

d)

fermo restando l’articolo 87, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366, il PSP del beneficiario garantisce che la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario corrisponda alla data in cui l’importo dell’operazione di pagamento è accreditato dal PSP del beneficiario sul conto di pagamento del beneficiario; e

e)

immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento di cui alla lettera c), o qualora non riceva tale conferma di completamento entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore informa gratuitamente il pagatore, nonché, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, del fatto che l'importo dell'operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario.

5.   Fermo restando l'articolo 89 della direttiva (UE) 2015/2366, qualora il PSP del pagatore non abbia ricevuto dal PSP del beneficiario un messaggio che confermi che i fondi sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione, il PSP del pagatore riporta immediatamente il conto di pagamento del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

6.   Su richiesta dell'USP, un PSP offre a un USP la possibilità di fissare un limite che stabilisca l'importo massimo trasferibile tramite bonifico istantaneo. Tale limite può essere fissato su base giornaliera o per singola operazione, a discrezione esclusiva dell'USP. I PSP provvedono affinché gli USP siano in grado di modificare tale importo massimo in qualsiasi momento prima che sia impartito un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo. Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo di un USP superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, il PSP del pagatore non esegue l'ordine di pagamento per il bonifico istantaneo e ne dà notifica all'USP, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.

7.   Quando offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei, i PSP offrono ai propri USP la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto se offrono tale possibilità ai propri USP per altri bonifici.

Per quanto concerne il numero di ordini di pagamento che possono essere impartiti nel quadro di un pacchetto di bonifici istantanei, i PSP non impongono limiti più bassi di quelli applicati a pacchetti di altri bonifici.

8.   I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 gennaio 2025 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 ottobre 2025.

I PSP di cui al paragrafo 1 situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 gennaio 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 luglio 2027.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, fino al 9 giugno 2028 i PSP di cui al paragrafo 1 del presente articolo situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro non sono tenuti a offrire agli USP il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro da conti di pagamento denominati nella valuta nazionale di tale Stato membro nel periodo in cui tali PSP non inviano né ricevono operazioni di bonifico non istantaneo in euro in relazione a tali conti.

Fermo restando il primo comma del presente paragrafo, i PSP che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 aprile 2027.

Fermo restando il secondo comma del presente paragrafo, i PSP che sono istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE o istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 e che sono situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro offrono agli USP il servizio di pagamento di ricezione di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 aprile 2027 e il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro come stabilito nel presente articolo entro il 9 luglio 2027.

Articolo 5 ter

Commissioni sui bonifici e verifica del beneficiario

1.   Le eventuali commissioni applicate da un PSP ai pagatori e ai beneficiari per l'invio e la ricezione di bonifici istantanei non sono superiori alle commissioni applicate da tale PSP per l'invio e la ricezione di altri bonifici di tipo corrispondente.

2.   I servizi di cui all'articolo 5 quater sono prestati a tutti gli USP a titolo gratuito.

3.   I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l’euro si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2025.

I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2027.

Articolo 5 quater

Verifica del beneficiario in caso di bonifici

1.   Il PSP di un pagatore offre al pagatore un servizio di verifica del beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico (servizio di verifica). Il PSP del pagatore effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico. Il PSP del pagatore offre il servizio di verifica indipendentemente dal canale di disposizione di ordine di pagamento utilizzato dal pagatore per impartire un ordine di pagamento per il bonifico. Il servizio di verifica è prestato conformemente a quanto segue:

a)

qualora il pagatore abbia inserito nell'ordine di pagamento per il bonifico l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell’allegato e il nome del beneficiario, il PSP del pagatore presta un servizio per la verifica della corrispondenza tra l’identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato e il nome del beneficiario. Su richiesta del PSP del pagatore, il PSP del beneficiario verifica se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato e il nome del beneficiario indicati dal pagatore corrispondono. In caso di mancata corrispondenza, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notifica al pagatore e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. Se il nome del beneficiario fornito dal pagatore e l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato presentano una quasi-corrispondenza, il PSP del pagatore indica al pagatore il nome del beneficiario associato all'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato fornito dal pagatore;

b)

se il beneficiario è una persona giuridica e il PSP del pagatore offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che consente al pagatore di impartire un ordine di pagamento fornendo l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento insieme a dati diversi dal nome del beneficiario che identifichino quest'ultimo in modo inequivocabile, quali un codice fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o un LEI, e se quegli stessi dati sono disponibili nel sistema interno del PSP del beneficiario, quest'ultimo PSP, su richiesta del PSP del pagatore, verifica se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento e il dato fornito dal pagatore corrispondono. Se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato del presente regolamento e il dato fornito dal pagatore non corrispondono, il PSP del pagatore, sulla base delle informazioni fornite dal PSP del beneficiario, ne dà notifica al pagatore;

c)

se un conto di pagamento identificato mediante un identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato, fornito dal pagatore, è detenuto da un PSP per conto di più beneficiari, il pagatore può fornire al proprio PSP informazioni supplementari che consentano di identificare in modo inequivocabile il beneficiario. Il PSP che mantiene tale conto di pagamento per conto di più beneficiari o, se del caso, il PSP che detiene tale conto di pagamento conferma, su richiesta del PSP del pagatore, se il beneficiario indicato dal pagatore figura tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento. Qualora il beneficiario indicato dal pagatore non figuri tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto di pagamento, il PSP del pagatore ne dà notifica al pagatore;

d)

nei casi diversi da quelli descritti alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo e, in particolare, se un PSP offre un canale di disposizione di ordine di pagamento che non impone al pagatore di inserire sia l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato sia il nome del beneficiario, il PSP assicura che il beneficiario al quale il pagatore intende inviare un bonifico sia correttamente identificato. A tale scopo, il PSP informa il pagatore in modo tale da consentire a questo di convalidare il beneficiario prima di autorizzare il bonifico.

2.   Se l'identificativo del conto di pagamento di cui al punto 1), lettera a), dell'allegato o il nome del beneficiario sono forniti da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento anziché dal pagatore, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento assicura che le informazioni relative al beneficiario siano corrette.

3.   I PSP, ai fini del paragrafo 1, lettera d), e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, ai fini del paragrafo 2, mantengono solide procedure interne intese ad assicurare che le informazioni relative ai beneficiari siano corrette.

4.   Nel caso di ordini di pagamento su supporto cartaceo, il PSP del pagatore presta il servizio di verifica al momento della ricezione dell'ordine di pagamento, ad eccezione del caso in cui il pagatore non sia presente al momento della ricezione.

5.   I PSP assicurano che la prestazione del servizio di verifica e del servizio di cui al paragrafo 2 non impedisca ai pagatori di autorizzare il bonifico in questione.

6.   I PSP forniscono agli USP che non sono consumatori i mezzi per rinunciare al servizio di verifica quando impartiscono pacchetti di ordini di pagamento multipli.

I PSP assicurano che gli USP che hanno rinunciato al servizio di verifica abbiano il diritto di annullare in qualunque momento la rinuncia e fruire di tale servizio.

7.   Ogniqualvolta il PSP del pagatore notifica il pagatore conformemente al paragrafo 1, lettera a), b) o c), lo informa contestualmente del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. Il PSP comunica tali informazioni all'USP che non è un consumatore quando tale USP rinuncia al servizio di verifica quando impartisce ordini di pagamento multipli sotto forma di pacchetto. I PSP informano i propri USP delle conseguenze che la decisione degli USP di ignorare una notifica di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), comporta rispetto alla responsabilità dei PSP e al diritto di rimborso degli USP.

8.   Come stabilito all'articolo 88 della direttiva (UE) 2015/2366, un PSP non è ritenuto responsabile dell'esecuzione di un bonifico a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Qualora il PSP del pagatore non si conformi al paragrafo 1 del presente articolo o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non si conformi al paragrafo 2 del presente articolo e tale mancata conformità determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, il PSP del pagatore rimborsa immediatamente al pagatore l'importo del bonifico e, se del caso, riporta il conto di pagamento su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

Se la mancata conformità si verifica perché il PSP del beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento non ha ottemperato agli obblighi del presente articolo, il PSP del beneficiario o, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento risarcisce il PSP del pagatore del danno finanziario causato a detto PSP da tale mancata conformità.

Ulteriori perdite finanziarie causate al pagatore possono essere risarcite conformemente al diritto applicabile al contratto concluso tra il pagatore e il PSP in questione.

9.   I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 ottobre 2025.

I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro si conformano al presente articolo entro il 9 luglio 2027.

Articolo 5 quinquies

Screening degli USP da parte dei PSP che offrono bonifici istantanei inteso a verificare se un USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate

1.   I PSP che offrono bonifici istantanei verificano se uno qualsiasi dei propri USP sia una persona o un'entità soggetta a misure restrittive finanziarie mirate.

I PSP effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali nuove misure restrittive finanziarie mirate e immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali modifiche di tali misure restrittive finanziarie mirate, e almeno una volta ogni giorno di calendario.

2.   Durante l'esecuzione di un bonifico istantaneo, il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale bonifico istantaneo non verificano se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento sono utilizzati per l'esecuzione di tale bonifico istantaneo siano persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate, oltre a effettuare le verifiche di cui al paragrafo 1.

Il primo comma del presente paragrafo lascia impregiudicate le azioni intraprese dai PSP per conformarsi a misure restrittive, diverse dalle misure restrittive finanziarie mirate adottate conformemente all'articolo 215 TFUE, a misure restrittive che non sono adottate conformemente all'articolo 215 TFUE o al diritto dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

3.   I PSP si conformano al presente articolo entro il 9 gennaio 2025.

(*2)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).»;"

3)

all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 9 aprile 2025 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli articoli da 5 bis a 5 quinquies e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 9 aprile 2025 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

1 ter.   Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione dell'articolo 5 quinquies, gli Stati membri provvedono affinché tali sanzioni comprendano:

a)

nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative massime pari ad almeno il 10 % del suo fatturato netto annuo totale nel precedente esercizio;

b)

nel caso di una persona fisica, ammende amministrative massime pari ad almeno 5 000 000 EUR o importo equivalente nella moneta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro all'8 aprile 2024.

Ai fini della lettera a) del presente paragrafo, se la persona giuridica è un'impresa figlia di un'impresa madre quale definita all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), o di un'impresa che esercita effettivamente un'influenza dominante su tale persona giuridica, il fatturato pertinente è quello risultante dai conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio precedente.

1 quater.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo non si applicano in caso di violazione dell'obbligo di raggiungibilità di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, qualora i conti di pagamento mantenuti dai PSP non siano raggiungibili per bonifici istantanei a causa di interventi di manutenzione programmata, allorché i periodi di indisponibilità sono prevedibili e brevi, o di un periodo di fermo programmato di tutti i bonifici istantanei nell'ambito del pertinente schema di pagamento, a condizione che gli USP siano stati informati in anticipo di tali periodi di manutenzione programmata o di fermo programmato.

1 quinquies.   In deroga al paragrafo 1 ter, qualora l'ordinamento giuridico dello Stato membro non preveda sanzioni amministrative, il presente articolo può essere applicato in modo tale che la sanzione sia avviata dall'autorità competente e irrogata dalle autorità giudiziarie, garantendo nel contempo che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva e abbia un effetto equivalente alle sanzioni amministrative irrogate dalle autorità competenti degli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede sanzioni amministrative. In ogni caso, le sanzioni irrogate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri il cui ordinamento giuridico non prevede sanzioni amministrative notificano le loro sanzioni alla Commissione entro il 9 aprile 2025 e danno notificano di ogni successiva modifica delle stesse senza indugio.

(*3)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"

4)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Riesame

1.   Entro il 1° febbraio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all’ABE una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.

2.   Entro il 9 ottobre 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La relazione contiene una valutazione circa:

a)

l'andamento delle commissioni per i conti di pagamento nonché per i bonifici nazionali e transfrontalieri e i bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro dal 26 ottobre 2022, compreso l'impatto dell'articolo 5 ter, paragrafo 1, su tali commissioni; e

b)

l'ambito di applicazione dell'articolo 5 quinquies e la sua efficacia nel prevenire inutili ostacoli ai bonifici istantanei.

3.   I PSP segnalano alle loro autorità competenti:

a)

il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento;

b)

la quota di rifiuti, distinguendo tra operazioni di pagamento nazionali e operazioni di pagamento transfrontaliere, riconducibili all'applicazione di misure restrittive finanziarie mirate.

I PSP presentano tali relazioni ogni 12 mesi. La prima relazione è presentata il 9 aprile 2025 e comprende informazioni sul livello delle commissioni e sui rifiuti nel periodo che ha inizio il 26 ottobre 2022 fino alla fine dell'anno civile precedente.

4.   Entro il 9 ottobre 2025, e successivamente ogni anno, le autorità competenti forniscono alla Commissione e all'ABE le informazioni loro comunicate dai PSP a norma del paragrafo 3 e le informazioni sul volume e sul valore dei bonifici istantanei in euro inviati, sia nazionali che transfrontalieri, da PSP stabiliti nel rispettivo Stato membro nel corso dell'anno civile precedente.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli di segnalazione, istruzioni e metodologie uniformi su come utilizzare tali modelli di segnalazione ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 3.

L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 9 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   Entro il 9 aprile 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli ostacoli che ancora si frappongono alla disponibilità e all'uso dei bonifici istantanei. Tale relazione valuta il livello di standardizzazione delle tecnologie relative all'uso dei bonifici istantanei. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»

;

5)

all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Se l'euro è introdotto come valuta di uno Stato membro prima del 9 aprile 2027, i PSP di tale Stato membro si conformano agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater entro un anno dalla data di introduzione dell'euro come valuta in tale Stato membro e non oltre le rispettive date specificate in tali articoli per i PSP negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Tuttavia, tali PSP non sono tenuti a conformarsi agli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater prima delle rispettive date specificate in tali articoli per i PSP negli Stati membri la cui moneta è l'euro.»

.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/1230

Il regolamento (UE) 2021/1230 è così modificato:

1)

all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica nel caso in cui l'articolo 5 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) imponga a un prestatore di servizi di pagamento situato in uno Stato membro che non ha l'euro come valuta, in relazione a un bonifico istantaneo, di addebitare una commissione inferiore a quella che sarebbe applicata, in relazione allo stesso bonifico istantaneo, se si applicasse il paragrafo 1 del presente articolo.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per bonifico istantaneo si intende un bonifico istantaneo quale definito all'articolo 2, punto 1 bis, del regolamento (UE) n. 260/2012, che sia in euro e transfrontaliero.

(*4)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).»;"

2)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento all'utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire un pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012, il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utilizzatore dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.»

.

Articolo 3

Modifiche della direttiva (UE) 2015/2366

La direttiva (UE) 2015/2366 è così modificata:

1)

l'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri o le autorità competenti richiedono agli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato I della presente direttiva e agli istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE di tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento ovvero tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo una delle modalità seguenti:

a)

i fondi non sono mai confusi con i fondi di una qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dagli utenti di servizi di pagamento per conto dei quali i fondi sono detenuti e, se sono detenuti dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica e non ancora consegnati al beneficiario o trasferiti a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono depositati su un conto distinto di un ente creditizio o presso una banca centrale a discrezione della stessa, o investiti in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine; e sono isolati conformemente al diritto nazionale nell'interesse degli utenti di servizi di pagamento dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;

b)

i fondi sono coperti da una polizza assicurativa o da qualche altra garanzia comparabile, ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio non appartenente allo stesso gruppo cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica stesso, per un importo equivalente a quello che sarebbe stato segregato in mancanza della polizza assicurativa o di altra garanzia comparabile, pagabile qualora l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica non sia in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari.»

;

2)

l'articolo 35 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 non si applica ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un gruppo.»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Gli Stati membri assicurano che, qualora il partecipante a un sistema di pagamento designato ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisca, su richiesta, la stessa opportunità in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento richiedente motivazioni circostanziate alla base di eventuali rifiuti.

(*5)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).»;"

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 35 bis

Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati

1.   A salvaguardia della stabilità e dell'integrità dei sistemi di pagamento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che chiedono di partecipare e che partecipano a sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE dispongono di quanto segue:

a)

una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;

b)

una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica che intende prestare, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica come anche una descrizione delle modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6); e

c)

un piano di liquidazione in caso di dissesto.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo:

a)

se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine, la descrizione delle misure adottate per tale tutela comprende, a seconda dei casi:

i)

una descrizione della politica di investimento per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;

ii)

il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;

iii)

una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;

iv)

una copia del progetto di contratto con l'ente creditizio;

v)

una dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10 della presente direttiva da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

b)

se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio, la descrizione delle misure adottate ai fini di tale tutela contiene quanto segue:

i)

la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio proviene da un'entità non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;

ii)

informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

iii)

la durata e le modalità di rinnovo della copertura;

iv)

una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.

Ai fini del primo comma, lettera b), la descrizione dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui a tale lettera sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. Inoltre, i dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono:

a)

una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o metterà in atto per valutare e prevenire tali rischi;

b)

le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, compresa la frequenza e le risorse umane assegnate;

c)

le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;

d)

l'identità della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone;

e)

l'identità di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE;

f)

la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;

g)

una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

h)

una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

i)

se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica è una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo.

Ai fini del primo comma, lettera c), il piano di liquidazione è adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.

2.   Gli Stati membri definiscono la procedura per valutare la conformità al paragrafo 1. Tale procedura può assumere la forma di un'autovalutazione, dell'obbligo di una decisione esplicita da parte dell'autorità competente o di qualsiasi altra procedura volta a garantire che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica interessati si conformino al paragrafo 1.

(*6)  Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).»."

Articolo 4

Modifiche della direttiva 98/26/CE

Nella direttiva 98/26/CE l'articolo 2 è così modificato:

1)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

“ente”:

un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;

un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), esclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva;

le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica; o

qualsiasi impresa la cui sede sociale sia situata al di fuori dell'Unione e che eserciti funzioni analoghe a quelle degli enti creditizi o delle imprese di investimento dell'Unione di cui al primo e al secondo trattino,

che partecipi o partecipino a un sistema assumendo la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti dagli ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema;

un istituto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), a eccezione di una persona fisica o giuridica che benefici di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 o 33 di detta direttiva; o

un istituto di moneta elettronica quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), a eccezione di una persona fisica o giuridica che benefici di una deroga di cui all'articolo 9 di detta direttiva,

che partecipi a un sistema la cui attività consiste nell'esecuzione di ordini di trasferimento quali definiti alla lettera i), primo trattino, e che si assuma la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da tali ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema.

Allorché un sistema è vigilato secondo la legislazione nazionale ed esegue soltanto ordini di trasferimento quali definiti alla lettera i), secondo trattino, nonché i pagamenti derivanti da tali ordini, uno Stato membro può decidere di considerare enti le imprese che partecipano a tale sistema e che si assumono la responsabilità di adempiere gli obblighi finanziari derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di tale sistema, quando almeno tre dei partecipanti rientrino nelle categorie di cui al primo comma della presente lettera e la decisione sia giustificata sotto il profilo del rischio sistemico;

(*7)  Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)."

(*8)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)."

(*9)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)."

(*10)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).»;"

2)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

“partecipante”: un ente, una CCP, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema o un partecipante diretto di una CCP autorizzati a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da CCP, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti.

Uno Stato membro può considerare, ai fini della presente direttiva, come partecipante un partecipante indiretto, se ciò è giustificato sotto il profilo del rischio sistemico, senza che ciò limiti la responsabilità del partecipante attraverso cui il partecipante indiretto trasmette ordini di trasferimento al sistema;».

Articolo 5

Recepimento delle modifiche delle direttive (UE) 2015/2366 e 98/26/CE

Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano entro il 9 aprile 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3 e 4. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento al presente regolamento o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)   GU C 146 del 27.4.2023, pag. 23.

(2)   GU C 106 del 22.3.2023, pag. 2.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2024.

(4)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

(5)  Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).

(6)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(7)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)   GU C 60 del 17.2.2023, pag. 12.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/886/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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