EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni

C/2024/441

GU L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/873

4.4.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/873 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2024

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2003/87/CE è stata rivista e modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al fine di allinearla al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La revisione della direttiva 2003/87/CE riguarda anche l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni e rende necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (4).

(2)

La direttiva (UE) 2023/959 introduce obblighi di monitoraggio e comunicazione per i gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani. Poiché tali impianti non devono restituire quote a norma dell’articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, il calore fornito da tali impianti ad altri impianti non va considerato come parte del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (EU ETS) ai fini dell’assegnazione gratuita.

(3)

Al fine di incentivare l’elettrificazione dei processi industriali, grazie alla quale è possibile ridurre notevolmente le emissioni di questi processi e garantire la parità di trattamento tra i processi oggetto di parametri di riferimento di prodotto e quelli oggetto di parametri di riferimento di calore e di combustibili, il calore misurabile e non misurabile prodotto a partire dall’energia elettrica dovrebbe in linea di principio essere ammesso a beneficiare dell’assegnazione gratuita nell’ambito dei parametri di riferimento di calore e di combustibili.

(4)

La Corte di giustizia, nella causa C-271/20 (5), ha stabilito che l’energia chimica immagazzinata nella materia prima e rilasciata sotto forma di calore nel processo di combustione deve essere considerata come combustibile ai fini dell’assegnazione gratuita. Dato che tali processi di combustione generano emissioni diverse dai gas a effetto serra, è opportuno escludere esplicitamente il calore emesso durante questi processi dall’assegnazione gratuita nell’ambito del parametro di riferimento di combustibile, in particolare in considerazione del rilascio di ossidi di zolfo. L’uso del parametro di riferimento di combustibili dovrebbe pertanto essere limitato ai processi di combustione la cui finalità primaria è la produzione di calore non misurabile.

(5)

L’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare l’applicazione della nuova condizionalità relativa alle misure di efficienza energetica, stabilita dal presente regolamento, nell’attuale ciclo quinquennale per gli impianti che presentano una domanda di assegnazione gratuita, al fine di garantire l’armonizzazione con le procedure esistenti ed evitare indebiti oneri amministrativi.

(6)

L’autorità competente dovrebbe approvare il piano della metodologia di monitoraggio per garantire la coerenza con le norme di monitoraggio. A causa dei limiti temporali, l’approvazione da parte dell’autorità competente non era obbligatoria per le relazioni sui dati di riferimento da presentare nel 2019, anno in cui il regolamento delegato (UE) 2019/331 ha introdotto i piani della metodologia di monitoraggio. Tale esenzione non è più necessaria e non dovrebbe più valere.

(7)

La direttiva 2003/87/CE dispone che la produzione dei prodotti contemplati dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), istituito dal regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), sia esclusa dall’assegnazione gratuita, eliminandola gradualmente corso di un periodo transitorio. Per garantire un’attuazione armonizzata di tale disposizione, i gestori dovrebbero fornire informazioni e prove sulle merci prodotte, in particolare sulla base dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7).

(8)

Al fine di semplificare le procedure, in particolare per quanto riguarda la comunicazione dei livelli di attività annuali e i successivi adeguamenti dell’assegnazione gratuita in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (8), è opportuno comunicare i dati relativi a tutti i sottoimpianti, compresi i sottoimpianti di dimensioni ridotte, affinché fungano da base per i successivi adeguamenti dell’assegnazione gratuita.

(9)

Per incentivare l’elettrificazione dei processi industriali al fine di ridurne notevolmente le emissioni, è necessario eliminare le norme sull’intercambiabilità combustibile/energia elettrica. I processi altamente o interamente elettrificati che rientrano nell’EU ETS dovrebbero beneficiare dell’assegnazione gratuita esattamente come i processi a elevate emissioni dirette. Pertanto il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito dovrebbe essere determinato indipendentemente dalla percentuale di emissioni dirette e indirette per gli impianti cui si applica lo stesso parametro di riferimento. Anche se l’assegnazione gratuita per tali processi includerà le emissioni indirette, ciò non toglie che i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio identificati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE saranno stati pienamente affrontati. I costi indiretti trasferiti ai consumatori di energia elettrica potrebbero variare in funzione del mix di energia elettrica di una determinata area geografica. Le eventuali assegnazioni gratuite concesse alle emissioni indirette dei processi elettrificati non dovrebbero precludere la possibilità di ricevere una compensazione per i costi indiretti a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE. D’altro canto, le misure finanziarie volte a compensare i costi indiretti trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica non dovrebbero compensare gli stessi costi indiretti coperti dall’assegnazione gratuita. Al fine di determinare i parametri di riferimento dell’energia elettrica è opportuno raccogliere dati sul consumo di energia elettrica per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto.

(10)

Per incentivare ulteriormente il recupero di calore dai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e dai sottoimpianti con emissioni di processo, tale calore dovrebbe essere ammesso a beneficiare dell’assegnazione gratuita oltre che dell’assegnazione basata sul consumo di combustibili e sulle emissioni di processo. Il rischio di doppio conteggio dovrebbe essere considerato attenuato dagli aggiornamenti del valore del parametro di riferimento di combustibili e del moltiplicatore applicato alle emissioni di processo a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/331.

(11)

Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i gestori, è opportuno integrare le informazioni sui piani di neutralità climatica nelle misure nazionali di attuazione vigenti che fungono da base per il calcolo dell’assegnazione gratuita.

(12)

Per ricompensare i risultati migliori e l’innovazione, la direttiva 2003/87/CE esenta dall’applicazione del fattore di correzione transettoriale gli impianti i cui livelli di emissioni di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 % degli impianti più efficienti nell’ambito di un determinato parametro di riferimento. Poiché i parametri di riferimento sono definiti a livello di sottoimpianto, è opportuno attivare l’esenzione se i livelli delle emissioni di gas a effetto serra di almeno un sottoimpianto raggiungono la soglia, purché il sottoimpianto contribuisca in modo significativo all’assegnazione gratuita totale dell’impianto.

(13)

Per favorire l’armonizzazione delle norme è opportuno detrarre dalle assegnazioni gratuite concesse al gestore le quote in eccesso da questi non debitamente restituite in seguito ad adeguamenti dell’assegnazione o alla cessazione delle attività.

(14)

Affinché i gestori correggano eventuali non conformità o errori presenti nelle relazioni sui dati di riferimento che incidono sulla determinazione dei livelli di attività storica, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che tali errori o non conformità siano corretti e non limitarsi a richiederne la correzione.

(15)

Per garantire che i livelli di attività storica siano, per quanto possibile, rappresentativi dei cicli industriali e ridurre l’impatto di circostanze particolari come le crisi economiche, è opportuno calcolarli usando la mediana dei livelli di attività durante il periodo di riferimento.

(16)

Per garantire un’applicazione armonizzata e corretta delle norme sull’assegnazione gratuita, è opportuno chiarire la determinazione dei livelli di attività storica nei casi in cui l’attività di un sottoimpianto sia iniziata durante il periodo di riferimento. A tale riguardo, i livelli di attività storica dovrebbero essere basati sulle attività di anni civili completi.

(17)

L’assegnazione gratuita per le emissioni di processo che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto si basa sulle emissioni rilasciate anteriormente. Dal 2013 l’assegnazione gratuita corrisponde al 97 % delle emissioni storiche. Per incentivare la riduzione di queste emissioni di processo e garantire un migliore allineamento con l’assegnazione gratuita di quelle oggetto di un parametro di riferimento di prodotto è necessario ridurre al 91 % il livello dell’assegnazione gratuita delle emissioni di processo non oggetto di parametri di riferimento di prodotto, il che equivale a una riduzione annua dello 0,3 % come tasso minimo di aggiornamento applicato ai parametri di riferimento di prodotto conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Il fattore moltiplicativo ridotto dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2028 per un migliore allineamento alla tempistica dell’adozione di soluzioni volte a ridurre le emissioni di processo, come la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

(18)

Per garantire l’eliminazione graduale delle quote di emissioni assegnate gratuitamente per le merci oggetto del regolamento (UE) 2023/956, il corrispondente fattore CBAM stabilito nell’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere applicato all’assegnazione gratuita preliminare concessa al sottoimpianto. Eventuali modifiche future dell’ambito di applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e del fattore CBAM introdotto dal regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero essere rispecchiate nella corrispondente eliminazione graduale dell’assegnazione gratuita.

(19)

La direttiva (UE) 2023/959 sopprime il concetto di «impianti di produzione di energia elettrica» a decorrere dal 1o gennaio 2026 e il diverso trattamento che tali impianti ricevevano in termini di assegnazione gratuita dell’EU ETS. Occorre pertanto sopprimere le relative disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/331.

(20)

Per mantenere condizioni di parità tra gli impianti esistenti e i nuovi entranti è necessario riprodurre le modifiche nelle norme applicabili ai nuovi entranti per quanto riguarda i livelli di attività storica e l’assegnazione gratuita di quote di emissioni.

(21)

Per incentivare ulteriormente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE è stata introdotta una disposizione che condiziona l’assegnazione gratuita all’attuazione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica, disposizione che è necessario integrare. Le raccomandazioni contenute nelle relazioni di audit energetico o nei sistemi di gestione dell’energia certificati di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva, che sono formulate a livello di società devono essere tradotte a livello di impianto. Per garantire la certezza del diritto, l’autorità competente dovrebbe considerare attuate tali raccomandazioni solo quando l’attuazione è stata completata e il verificatore ne ha dato conferma. Per salvaguardare l’incentivo offerto dall’introduzione della condizionalità, gli impianti dovrebbero avere la possibilità di recuperare la parte dell’assegnazione gratuita che è stata ridotta, dopo aver attuato le misure raccomandate nell’ambito della relazione annuale sul livello di attività e previa verifica della loro attuazione. È opportuno stabilire un ciclo annuale di controllo della condizionalità degli impianti non conformi che faccia seguito alla relazione sui livelli di attività annuali. I gestori di impianti non conformi cui si applica la riduzione del 20 % dell’assegnazione gratuita dovrebbero fornire all’autorità competente dati verificati sull’attuazione di tutte le misure raccomandate così da poter recuperare la parte dell’assegnazione gratuita che è stata ridotta a causa della condizionalità.

(22)

In seguito all’introduzione di nuove norme che subordinano l’assegnazione gratuita alla condizione dei piani di neutralità climatica a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, è necessario integrare le fasi procedurali della condizionalità. A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva, i gestori devono stabilire piani di neutralità climatica entro il 1o maggio 2024. Per allineare la condizionalità all’attuale procedura di presentazione delle domande di assegnazione gratuita, i piani di neutralità climatica dovrebbero essere presentati entro il 30 maggio 2024 o al momento più opportuno in funzione della scadenza alternativa fissata dagli Stati membri. A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, la condizionalità si applica agli impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all’80o percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto negli anni 2016 e 2017. A tal fine è opportuno utilizzare il calcolo per la determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (9). Tale determinazione si basa sulle informazioni verificate sull’efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicati a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE per gli anni 2016 e 2017. Poiché i parametri di riferimento sono definiti a livello di sottoimpianto, è opportuno introdurre, per i sottoimpianti di dimensioni ridotte, una soglia al di sotto della quale non si applica la condizionalità, purché il sottoimpianto non contribuisca a oltre il 20 % dell’assegnazione gratuita preliminare totale dell’impianto.

(23)

Per incentivare e accelerare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra generate dal teleriscaldamento, l’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE stabilisce ulteriori norme per la condizionalità rispetto ai piani di neutralità climatica nel caso degli impianti di teleriscaldamento. Di conseguenza, gli impianti ETS che forniscono calore ai sistemi di teleriscaldamento possono chiedere assegnazioni gratuite supplementari nel periodo 2026-2030. Per fornire ai gestori di sottoimpianti di teleriscaldamento che chiedono assegnazioni gratuite supplementari certezza in merito alle ulteriori condizioni legate al conseguimento di una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra prima del 2030, è necessario stabilire un valore fisso delle quote supplementari assegnate a titolo gratuito per determinare l’entità degli investimenti da realizzare. A fini di coerenza è opportuno usare il prezzo del carbonio usato per determinare il valore monetario di tali quote analogamente all’articolo 10 quater, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Per fare chiarezza sul livello e sul tipo di investimenti richiesti ai gestori, e per garantire pari trattamento a tutti gli impianti interessati, è opportuno stabilire la riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra utilizzando una traiettoria lineare del fattore medio di riduzione lineare nel periodo compreso tra il 2021, anno intermedio del periodo di riferimento 2019-2023, e il 2030 in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE. Questa metodologia comporta lo stesso obbligo di riduzione per tutti i gestori di impianti di teleriscaldamento interessati e non richiede la fissazione di tassi di riduzione per i singoli impianti.

(24)

Per salvaguardare gli incentivi della duplice condizionalità ed evitare conseguenze irragionevoli, la condizionalità dell’assegnazione gratuita rispetto all’attuazione di misure di miglioramento dell’efficienza energetica e la condizionalità dell’assegnazione gratuita rispetto ai piani di neutralità climatica non dovrebbero essere cumulative. Ciò significa che la riduzione del 20 % dell’assegnazione gratuita dovrebbe applicarsi in caso di mancato rispetto di una o di entrambe le condizionalità a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo e quinto comma, della direttiva 2003/87/CE.

(25)

Conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione (10) stabilisce il contenuto minimo e il formato dei piani di neutralità climatica. I piani dovrebbero essere riesaminati periodicamente per dare modo di rivedere e sostituire, tenendo conto delle nuove tecnologie e delle riduzioni delle emissioni già conseguite o non conseguite, le tappe e i traguardi intermedi fissati per ciascun periodo di verifica nel 2025 e in seguito ogni cinque anni purché tali tappe e traguardi rimangano in linea con l’obiettivo della neutralità climatica sancito all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119.

(26)

Per motivi di trasparenza, i piani di neutralità climatica dovrebbero essere pubblicati dalle autorità competenti. La pubblicazione aumenta la consapevolezza e la comprensione riguardo alla riduzione dei gas a effetto serra all’interno dell’impianto. Al fine di proteggere le informazioni commerciali sensibili, i gestori degli impianti dovrebbero poter chiedere l’eliminazione di alcuni elementi sensibili sotto il profilo commerciale dalla versione pubblica dei piani di neutralità climatica. Tali richieste dovrebbero essere debitamente giustificate.

(27)

Per agevolare l’attuazione delle norme sulle fusioni e scissioni degli impianti e tenuto conto delle specificità degli impianti interessati ai fini delle norme sull’assegnazione gratuita, è opportuno prevedere maggiore flessibilità per i casi giustificati in cui il livello di quote assegnate a titolo gratuito cambia prima e dopo la fusione o la scissione, eliminando l’obbligo di avere lo stesso livello di quote assegnate a titolo gratuito prima e dopo la fusione o la scissione.

(28)

Per evitare l’assegnazione gratuita ingiustificata agli impianti non più in funzione, non dovrebbe essere concessa alcuna assegnazione gratuita per la parte dell’anno civile successiva al giorno di cessazione delle attività.

(29)

Per rafforzare gli incentivi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare l’efficienza energetica e per garantire condizioni di parità tra le tecnologie nuove e quelle esistenti, la direttiva 2003/87/CE prevede un riesame dei parametri di riferimento ex ante determinati a livello dell’Unione in vista di un’eventuale modifica delle definizioni e dei limiti del sistema dei parametri di riferimento di prodotto esistenti. Il riesame ha avuto luogo e ha identificato una serie di parametri di riferimento le cui definizioni e i cui limiti del sistema dovrebbero essere modificati per fornire questi ulteriori incentivi o precisazioni tecniche.

(30)

In seguito al riesame, è opportuno estendere il parametro di riferimento «Minerale sinterizzato» a prodotti alternativi al fine di incentivare il ricorso a tecnologie a basse emissioni di carbonio per la produzione di prodotti agglomerati contenenti minerale di ferro destinati alla produzione primaria di acciaio e tenere conto delle esigenze delle tecnologie per l’acciaio verde. Per massimizzare gli incentivi, la denominazione del parametro di riferimento e le definizioni dei prodotti che vi rientrano e dei limiti del sistema dovrebbero rispondere al principio di neutralità tecnologica.

(31)

In seguito al riesame è opportuno modificare il parametro di riferimento «Ghisa allo stato fuso (hot metal)» apportando aggiunte alle definizioni dei prodotti che vi rientrano e dei limiti del sistema, per incentivare l’uso di tecnologie a basse e a zero emissioni di carbonio per la produzione di acciaio primario e creare condizioni di parità per l’attuale metodo in altoforno a coke e le tecnologie di riduzione diretta.

(32)

In seguito al riesame è opportuno estendere i parametri di riferimento «Clinker di cemento grigio» e «Clinker di cemento bianco» a prodotti alternativi, al fine di incentivare l’uso di tecnologie a basse emissioni di carbonio per la produzione di leganti idraulici alternativi in sostituzione del clinker di cemento grigio e del clinker di cemento bianco. I prodotti oggetto di altri parametri di riferimento di prodotto e i sottoprodotti o i rifiuti derivanti da altri processi non dovrebbero essere presi in considerazione per evitare assegnazioni indebite.

(33)

In seguito al riesame, per facilitare l’attuazione armonizzata delle norme sull’assegnazione gratuita per quanto riguarda il trattamento delle emissioni provenienti dai reattori ad anidride carbonica, è opportuno precisare che questi processi rientrano nei limiti del sistema del parametro di riferimento «Soda».

(34)

In seguito al riesame è necessario escludere l’acciaio prodotto a partire da ferro spugnoso dalla definizione dei parametri di riferimento «Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF)» e «Acciaio alto legato da EAF» per evitare doppi conteggi nell’assegnazione gratuita di quote alla produzione di tale acciaio e fare in modo che i due parametri di riferimento non si sovrappongano.

(35)

In seguito al riesame, al fine di incentivare l’uso di tecnologie a basse e a zero emissioni di carbonio per la produzione di idrogeno e creare condizioni di parità tra le tecnologie nuove e quelle esistenti, come l’elettrolisi dell’acqua, la direttiva (UE) 2023/959 ha esteso la descrizione dell’attività di produzione di idrogeno per includervi la produzione di idrogeno verde e ha abbassato la soglia di produzione. Il parametro di riferimento «Idrogeno» dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. Tuttavia i processi di elettrolisi in cui l’idrogeno è un sottoprodotto non dovrebbero beneficiare dell’assegnazione gratuita nell’ambito dei parametri di riferimento «Idrogeno» o «Ammoniaca» perché non sono nuove tecnologie e la loro finalità primaria non è la produzione di idrogeno. Per chiarire ulteriormente le norme sull’assegnazione gratuita è opportuno escludere esplicitamente l’idrogeno usato per la produzione di ammoniaca dal parametro di riferimento di prodotto «Idrogeno».

(36)

In seguito al riesame, al fine di armonizzare ulteriormente l’attuazione delle norme sull’assegnazione gratuita per la produzione di calce e calce dolomitica e di garantire la coerenza con la relazione annuale sulle emissioni, è opportuno sopprimere i riferimenti alle stime conservative riguardanti il contenuto di ossido di calcio e ossido di magnesio liberi.

(37)

Per rispecchiare meglio l’intensità energetica della produzione di miscele di ossido di etilene e glicoli etilenici e della composizione delle miscele gassose di idrogeno e monossido di carbonio è opportuno adeguare il calcolo dei livelli di attività storica per i parametri di riferimento «Ossido di etilene/glicoli etilenici» e «Idrogeno».

(38)

È opportuno adeguare la portata della raccolta dei dati nel contesto delle domande di assegnazione gratuita perché rispecchi le modifiche delle norme sull’assegnazione, tra cui la revisione dei parametri di riferimento di prodotto, l’introduzione di nuove condizioni per l’assegnazione gratuita e la graduale eliminazione dell’assegnazione gratuita per i prodotti disciplinati dal CBAM. Modifiche analoghe sono necessarie per i contenuti minimi dei piani della metodologia di monitoraggio.

(39)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/331.

(40)

Le modifiche introdotte dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alle assegnazioni relative al periodo a decorrere dal 1o gennaio 2024. Tuttavia, per ridurre gli oneri amministrativi superflui e garantire la prevedibilità dei livelli di assegnazione gratuita, per i nuovi entranti che hanno presentato alla Commissione la domanda di assegnazione gratuita entro il 31 dicembre 2023 e per gli impianti esistenti, le disposizioni relative alle definizioni dei parametri di riferimento, agli inceneritori di rifiuti, al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, ai sottoimpianti di dimensioni ridotte, all’intercambiabilità combustibile/energia elettrica, al recupero di calore dai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e dai sottoimpianti con emissioni di processo, ai livelli di attività storica per gli impianti esistenti, all’assegnazione per le emissioni di processo che non hanno un parametro di riferimento di prodotto, all’eliminazione del concetto di «impianti di produzione di energia elettrica» e all’assegnazione per il cracking con vapore e per il cloruro di vinile monomero dovrebbero applicarsi alle assegnazioni relative al periodo a decorrere dal 1o gennaio 2026. Le modifiche non dovrebbero incidere sulle quote assegnate a titolo gratuito per il periodo fino al 31 dicembre 2025. È opportuno introdurre disposizioni specifiche di applicazione al fine di garantire parità di trattamento e di condizioni ai nuovi entranti che hanno presentato le domande di assegnazione gratuita in date diverse. Per i nuovi entranti che hanno presentato la domanda il 1o gennaio 2024 o in data successiva, le modifiche del regolamento dovrebbero applicarsi alle assegnazioni relative al periodo a decorrere dal 1o gennaio 2024, mentre per le assegnazioni relative al periodo fino al 31 dicembre 2023 vale la versione del regolamento applicabile al 31 dicembre 2023.

(41)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2024, dato che l’assegnazione gratuita è calcolata sulla base di anni civili completi e che la maggior parte delle modifiche della direttiva 2003/87/CE introdotte dalla direttiva (UE) 2023/959 si applicano a decorrere da tale data.

(42)

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, in quanto i gestori sono tenuti a conformarsi alle sue norme in merito alla relazione sui dati di riferimento entro aprile, maggio o giugno 2024, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/331 è così modificato:

(1)

L’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

“sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore”: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto e relativi alla produzione, all’importazione da un impianto incluso nell’EU ETS diverso da quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, o a entrambe, di calore misurabile:

a)

consumato nei limiti dell’impianto per la produzione di prodotti, la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, o

b)

esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nell’EU ETS per fini diversi dal teleriscaldamento, ad eccezione dell’esportazione per la produzione di energia elettrica;»;

b)

il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)

“sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili”: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non coperti da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, relativi alla produzione di calore non misurabile, mediante combustione di combustibili o mediante energia elettrica, aventi come finalità primaria quella di generare calore, consumato per la produzione di prodotti, la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, o per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza;»;

(2)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

è inserita la lettera seguente:

«b bis)

ove opportuno, il piano di neutralità climatica a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

la relazione di verifica, elaborata in conformità delle misure adottate a norma dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, della relazione sui dati di riferimento.»;

(3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Il gestore di un impianto che richiede o riceve l’assegnazione gratuita ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE effettua un monitoraggio dei dati da presentare, di cui all’elenco dell’allegato IV del presente regolamento, sulla base di un piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’autorità competente.»

;

(4)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, se del caso, il gestore distingue chiaramente, sulla base dei codici NC, se il processo è utilizzato o meno per la produzione delle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e lo dimostra in modo soddisfacente per l’autorità competente.

(*1)  Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023,pag. 52. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).»;"

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e i sottoimpianti con emissioni di processo, il gestore distingue chiaramente, sulla base dei codici NACE e PRODCOM, se il processo è utilizzato o meno in un settore o sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Il gestore distingue inoltre la quantità di calore misurabile esportata ai fini del teleriscaldamento dal calore misurabile non utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità all’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

Infine il gestore distingue chiaramente, sulla base dei codici NC, se il processo è utilizzato o meno per la produzione delle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, e lo dimostra in modo soddisfacente per l’autorità competente.»

;

c)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se l’impianto incluso nell’EU ETS ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema, il gestore considera che il processo pertinente del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore per questo calore non è utilizzato in un settore o sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, a meno che non dimostri in modo soddisfacente per l’autorità competente che il consumatore del calore misurabile appartiene a un settore o un sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.»;

ii)

è aggiunto il terzo comma seguente:

«Inoltre, se l’impianto incluso nell’EU ETS ha prodotto ed esportato calore misurabile verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema, il gestore comprova la quantità di calore misurabile usata per produrre le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956. A meno che il gestore non comprovi quanto sopra disposto in modo soddisfacente per l’autorità competente, tale calore si considera utilizzato per produrre le merci elencate nell’allegato I di detto regolamento.»;

d)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per tutto il calore misurabile che i sottoimpianti hanno prodotto, importato o esportato, è documentato se il calore misurabile è stato prodotto all’interno di un impianto incluso nell’EU ETS, importato da altri processi che producono calore, importato da entità non incluse nell’EU ETS o importato da impianti inclusi nell’EU ETS solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;»;

ii)

la lettera f) è soppressa;

iii)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

per evitare doppi conteggi, i prodotti di un processo di produzione reintrodotti nello stesso processo di produzione sono dedotti dai livelli di attività annuali, in linea con le definizioni dei prodotti di cui all’allegato I;»;

iv)

la lettera k) è soppressa;

(5)

l’articolo 14 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è presentato alla Commissione mediante un modello elettronico da essa fornito e individua tutti gli impianti inclusi nell’EU ETS, compresi quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall’EU ETS a norma degli articoli 27 e 27 bis di detta direttiva e gli impianti che saranno inclusi nell’EU ETS a norma dell’articolo 24 della stessa.»

;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’identificativo dell’impianto e dei suoi limiti, utilizzando il codice identificativo dell’impianto nel registro dell’Unione;»;

ii)

sono inserite le lettere seguenti:

«d bis)

se del caso, la valutazione dell’autorità competente sulla riduzione del 20 % dell’assegnazione gratuita in conformità dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 ter, paragrafo 1;

d ter)

se del caso, il rispetto delle condizioni relative all’assegnazione gratuita supplementare del 30 % in conformità dell’articolo 22 ter, paragrafo 3;»;

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se appartiene a un settore o sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, compresi i codici PRODCOM dei prodotti che vi vengono prodotti, se del caso;»;

iv)

è inserita la lettera seguente:

«e bis)

per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se le merci prodotte sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, utilizzando gli eventuali codici NC;»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Una volta che i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per il pertinente periodo di assegnazione sono stati notificati, la Commissione determina ogni fattore fissato a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, confrontando la somma dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti in ogni anno del pertinente periodo di assegnazione applicando i fattori di cui all’allegato V del presente regolamento, con il quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell’articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, di detta direttiva per gli impianti, tenendo conto della pertinente quota del totale annuo a livello dell’Unione determinata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva, nonché della deroga concessa al 10 % dei sottoimpianti più efficienti di cui all’articolo 16, paragrafo 8, secondo comma, del presente regolamento. La determinazione tiene conto delle inclusioni a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE e delle esclusioni a norma degli articoli 27 e 27 bis della stessa, a seconda dei casi.»

;

d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Su richiesta, ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le relazioni e i piani ricevuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.»

;

e)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Gli Stati membri provvedono affinché le quote in eccesso assegnate ai gestori siano debitamente restituite. In caso di mancata restituzione, l’autorità competente chiede all’amministratore del registro nazionale di detrarre il quantitativo di quote in eccesso dalla quantità di quote da assegnare al gestore. Gli Stati membri informano la Commissione di tali richieste.»

;

(6)

l’articolo 15 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri valutano le relazioni sui dati di riferimento e le relazioni di verifica presentate a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. Se del caso, l’autorità competente provvede affinché i gestori rettifichino eventuali non conformità o errori che incidono sulla determinazione dei livelli di attività storica. L’autorità competente può chiedere ai gestori di fornire ulteriori dati in aggiunta alle informazioni e ai documenti da fornire a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.»

;

b)

i paragrafi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Per ogni prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento di prodotto ai sensi dell’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto corrisponde alla mediana della produzione annua storica del prodotto nell’impianto nel periodo di riferimento.

4.   Il livello di attività storica relativo al calore corrisponde alla mediana dell’importazione annua storica da un impianto incluso nell’EU ETS diverso dagli impianti che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile netto consumato entro i limiti dell’impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nell’EU ETS, ad eccezione dell’esportazione ai fini della produzione di energia elettrica, espresso in terajoule l’anno.

Il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento corrisponde alla mediana dell’importazione annua storica da un impianto incluso nell’EU ETS diverso dagli impianti che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento, espresso in terajoule l’anno.

5.   Il livello di attività storica relativo ai combustibili corrisponde alla mediana del consumo annuo storico di energia usata con la finalità primaria di produrre calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, durante il periodo di riferimento, espresso in terajoule l’anno.

6.   Per le emissioni di processo legate alla produzione di prodotti nell’impianto durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica relativo al processo corrisponde alla mediana delle emissioni di processo annuali storiche, espressa in tonnellate di biossido di carbonio equivalente.

7.   Ai fini della determinazione dei valori della mediana di cui ai paragrafi da 3 a 6, si tiene conto solo degli anni civili nel corso dei quali l’impianto è stato in funzione per almeno un giorno.

Se il sottoimpianto è stato in funzione per meno di due anni civili durante il periodo di riferimento, i livelli di attività storica sono i livelli di attività del primo anno civile di esercizio dopo l’anno civile di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto.

Se il sottoimpianto è stato in funzione per meno di un anno civile dopo l’avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, i livelli di attività storica sono determinati quando è presentata la relazione sul livello di attività per il primo anno civile dopo l’anno civile di avvio del funzionamento normale.

8.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri determinano il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti oggetto dei parametri di riferimento di prodotto di cui all’allegato III sulla base della mediana della produzione annua storica secondo le formule riportate nel suddetto allegato.»

;

(7)

l’articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se il gestore di un impianto esistente ha presentato una domanda valida per l’assegnazione gratuita a norma dell’articolo 4, lo Stato membro, sulla base di dati raccolti in conformità dell’articolo 14, calcola, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto a partire dal 2021 per quanto riguarda il primo periodo di assegnazione, e successivamente ogni cinque anni.»

;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile per il periodo di cinque anni pertinente, adottato in conformità dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al combustibile per l’energia consumata;»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per i sottoimpianti con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97 per gli anni fino al 31 dicembre 2027 e per 0,91 per gli anni a partire dal 2028.»;

c)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, i fattori determinati nell’allegato V del presente regolamento si applicano al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l’anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, se i processi svolti in tali sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati in settori o sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il fattore da applicare è 1.»

;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Se i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per la produzione delle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l’anno in questione ai sensi del paragrafo 2, è moltiplicato per il pertinente fattore CBAM di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.»

;

f)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Il quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente corrisponde al quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, moltiplicato per il fattore determinato in conformità dell’articolo 14, paragrafo 6.

In deroga al primo comma, il quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito è pari al 100 % del quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto i cui sottoimpianti con livelli di emissioni di gas a effetto serra inferiori alla media del 10 % dei sottoimpianti più efficienti per i pertinenti parametri di riferimento nel periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE coprono più del 60 % del quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto.»

;

(8)

all’articolo 17, le lettere da a) a f) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il livello di attività storica relativo al prodotto è, per ogni prodotto per il quale è stato determinato un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I del presente regolamento o a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto;

b)

il livello di attività storica relativo al calore è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per l’importazione da un impianto incluso nell’EU ETS diverso da quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, la produzione o entrambe, di calore misurabile consumato entro i limiti dell’impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nell’EU ETS, ad eccezione dell’esportazione ai fini della produzione di energia elettrica;

c)

il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per l’importazione da un impianto incluso nell’EU ETS diverso da quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, la produzione o entrambe, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento;

d)

il livello di attività storica relativo al combustibile è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per il consumo di energia utilizzata con la finalità primaria di produrre calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, dell’impianto;

e)

il livello di attività relativo alle emissioni di processo è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per la produzione di emissioni di processo dell’unità di processo;

f)

In deroga alla lettera a), il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti cui si applicano i parametri di riferimento di prodotto di cui all’allegato III è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto, determinato secondo le formule riportate in tale allegato.»;

(9)

all’articolo 18, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per ogni sottoimpianto con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97 per gli anni fino al 31 dicembre 2027 e per 0,91 per gli anni a partire dal 2028.»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del calcolo del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai nuovi entranti, si applica mutatis mutandis l’articolo 16, paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 7.»;

(10)

gli articoli 19, 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 19

Assegnazione per il cracking con vapore

In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alla produzione di sostanze chimiche di elevato valore (in appresso «HVC», High Value Chemicals) corrisponde al valore del parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore per il periodo di assegnazione pertinente moltiplicato per il livello di attività storica determinato in conformità dell’allegato III. Al risultato di questo calcolo si aggiungono 1,78 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di idrogeno moltiplicate per la produzione mediana storica di idrogeno a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di idrogeno, 0,24 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di etilene moltiplicate per la produzione mediana storica di etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di etilene e 0,16 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di HVC moltiplicate per la produzione mediana storica di HVC diverse dall’idrogeno e dall’etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di HVC.

Articolo 20

Assegnazione per il cloruro di vinile monomero

In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto relativo alla produzione di cloruro di vinile monomero (in appresso «CVM») corrisponde al valore del parametro di riferimento del CVM per il periodo di assegnazione pertinente moltiplicato per il livello di attività storica della produzione di CVM espresso in tonnellate e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette legate alla produzione di CVM, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato, calcolate in base all’importazione storica netta di calore espresso in terajoule moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il periodo di assegnazione pertinente, nel periodo di riferimento di cui all’articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo a quello d’avvio del funzionamento normale di cui all’articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, e della somma di queste emissioni dirette e delle emissioni legate all’idrogeno per la produzione di CVM nel periodo di riferimento di cui all’articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo a quello dell’avvio del funzionamento normale di cui all’articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, calcolate in base al consumo storico di calore derivante dalla combustione di idrogeno espresso in terajoule moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il periodo di assegnazione pertinente.

Articolo 21

Flussi termici tra impianti

Se il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende calore misurabile importato da un impianto o da un’altra entità non inclusi nell’EU ETS, o inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, dal numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il sottoimpianto oggetto del parametro di riferimento di prodotto, determinato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), a seconda dei casi, è sottratto il quantitativo relativo all’importazione storica di calore da un impianto o da un’altra entità non inclusi nell’EU ETS, o inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, nell’anno corrispondente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore del calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente.»

;

(11)

l’articolo 22 è soppresso;

(12)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 22 bis

Condizionalità dell’assegnazione gratuita rispetto all’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica

1.   Il quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 8, del presente regolamento, all’impianto di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE è ridotto del 20 % in conformità dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva se il gestore non è in grado di dimostrare in modo soddisfacente per l’autorità competente che sono state attuate tutte le raccomandazioni di cui all’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

In deroga al primo comma, non si applica la suddetta riduzione se il gestore è in grado di dimostrare all’autorità competente che sussiste una delle seguenti condizioni:

a)

il tempo di ammortamento degli investimenti necessari per attuare la raccomandazione è superiore a tre anni;

b)

i costi di investimento per attuare la raccomandazione sono superiori a una delle soglie seguenti:

i)

il 5 % del fatturato annuo dell’impianto o il 25 % del profitto dell’impianto, calcolato sulla base delle corrispondenti medie annue dei tre anni civili che precedono la data alla quale è presentata la domanda di assegnazione gratuita in conformità dell’articolo 4;

ii)

il 50 % dell’equivalente economico medio annuo del quantitativo sottratto in conformità del primo comma dal quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 8, calcolato sulla base del prezzo medio delle quote praticato nella piattaforma d’asta comune nell’anno civile precedente la domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 2;

c)

durante o dopo il periodo di riferimento pertinente sono state attuate altre misure che hanno determinato riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra all’interno dell’impianto equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit energetico o nel sistema di gestione dell’energia certificato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE;

d)

le raccomandazioni non determinerebbero risparmi energetici entro i limiti di sistema del processo industriale svolto nell’impianto;

e)

non si sono ancora verificate le condizioni operative specifiche dell’impianto, compresi i periodi di manutenzione programmati o non programmati, in base alle quali è stato determinato il periodo di ammortamento di cui alla lettera a);

f)

le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell’energia certificato non sono state formulate nei primi quattro anni del periodo di riferimento.

2.   Il gestore definisce, attua, documenta e mantiene una procedura per attuare le raccomandazioni e, se del caso, dimostrare l’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Nel verificare la relazione sui dati di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, il verificatore controlla se sono attuate le raccomandazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, e se sono eventualmente soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Nel verificare, se del caso, la relazione annuale sul livello di attività in conformità dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissioine (*3), il verificatore controlla se sono attuate le raccomandazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, e se sono eventualmente soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

4.   L’autorità competente considera attuate le raccomandazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il gestore dimostra di aver attuato integralmente le raccomandazioni;

b)

il verificatore ha confermato l’attuazione integrale di cui alla lettera a) in conformità del paragrafo 3.

Articolo 22 ter

Condizionalità dell’assegnazione gratuita rispetto ai piani di neutralità climatica

1.   Ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 8, del presente regolamento, è ridotto del 20 % per l’impianto in cui i livelli di emissione di gas a effetto serra di almeno uno dei suoi sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto sono stati superiori all’80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto negli anni 2016 e 2017.

In deroga al primo comma, tale riduzione non si applica se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

il gestore dell’impianto di cui al primo comma ha presentato all’autorità competente entro il 30 maggio 2024 un piano di neutralità climatica per le proprie attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE o, secondo il caso, in applicazione dell’articolo 4 del presente regolamento nell’ambito della domanda di assegnazione gratuita;

b)

il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE è stato confermato dalla verifica effettuata in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della medesima direttiva;

c)

l’autorità competente ha verificato e ritenuto conformi il contenuto e il formato del piano di neutralità climatica in applicazione del paragrafo 4.

2.   Il paragrafo 1, primo comma, non si applica se il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto non contribuisce per oltre il 20 % alla somma dei numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti nel periodo dal 2021 al 2025, calcolati in conformità dell’articolo 16, paragrafi da 2 a 5.

3.   Ai fini dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto di teleriscaldamento, calcolato in conformità dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, è aumentato del 30 % del numero calcolato in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, se il gestore del sottoimpianto di teleriscaldamento ha presentato una domanda in conformità dell’articolo 4 del presente regolamento e se, per il periodo che si conclude alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’impianto o la società di teleriscaldamento è ubicata in uno Stato membro che soddisfa i criteri di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE e di cui all’allegato VIII;

b)

l’impianto o la società di teleriscaldamento ha investito un volume almeno equivalente al valore economico del numero aggiuntivo di quote gratuite per il periodo dal 2026 al 2030, conformemente agli obiettivi e ai traguardi intermedi stabiliti nel piano di neutralità climatica per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni quinto anno, i progressi compiuti verso il conseguimento della neutralità climatica;

c)

gli investimenti di cui alla lettera b) determinano riduzioni significative delle emissioni prima del 2030;

d)

l’impianto o la società di teleriscaldamento presenta un piano di neutralità climatica entro il 30 maggio 2024 in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, o, secondo il caso, per le sue attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE;

e)

il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE è confermato dalla verifica effettuata in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della medesima direttiva;

f)

l’autorità competente ha verificato e ritenuto conformi il contenuto e il formato del piano di neutralità climatica in applicazione del paragrafo 4.

Ai fini della lettera b), il valore economico del 30 % di quote supplementari è determinato moltiplicando il numero aggiuntivo di quote gratuite nel periodo dal 2026 al 2030 per il prezzo medio delle quote praticato nella piattaforma d’asta comune nell’anno civile precedente la domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e moltiplicato per il fattore determinato in conformità dell’articolo 14, paragrafo 6, applicabile all’impianto.

Ai fini della lettera c), le riduzioni delle emissioni sono significative se le emissioni specifiche, espresse in tonnellate di CO2 per terajoule di teleriscaldamento fornito, dell’impianto o della società di teleriscaldamento sono ridotte al di sotto delle emissioni specifiche medie durante il periodo di riferimento con un tasso di riduzione equivalente all’applicazione dei fattori lineari di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, a partire dall’anno intermedio del periodo di riferimento.

4.   L’autorità competente verifica, entro il 30 settembre 2024, che il contenuto e il formato dei piani di neutralità climatica di cui ai paragrafi 1 e 3 siano conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441.

Articolo 22 quater

Non cumulabilità della riduzione del 20 % di cui agli articoli 22 bis e 22 ter

La riduzione del 20 % di cui agli articoli 22 bis e 22 ter si applica all’impianto una sola volta nel periodo di assegnazione.

Articolo 22 quinquies

Aggiornamento dei piani di neutralità climatica

1.   I gestori, nei periodi specificati nel piano di neutralità climatica di cui all’articolo 22 ter e ogniqualvolta necessario, valutano l’efficacia del piano per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e attuano le eventuali azioni correttive per garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Qualsiasi aggiornamento deve incidere solo sui traguardi e sugli obiettivi futuri.

2.   Se si aggiornano i traguardi e gli obiettivi del piano di neutralità climatica, il gestore presenta all’autorità competente senza indebito ritardo il piano aggiornato.

Articolo 22 sexies

Pubblicazione del piano di neutralità climatica

1.   Le autorità competenti pubblicano il piano di neutralità climatica presentato in applicazione dell’articolo 22 ter.

2.   Se ritiene che il piano di neutralità climatica contenga elementi sensibili sotto il profilo commerciale che, se divulgati, lederebbero i suoi interessi commerciali, il gestore può chiedere all’autorità competente di non pubblicarli. Se la richiesta è giustificata l’autorità competente pubblica il piano di neutralità climatica senza tali elementi.

(*2)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012,pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/2023-05-04)."

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018,pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2021-01-01).»;"

(13)

all’articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione adotta una decisione sulla base della notifica ricevuta, informa l’autorità competente e inserisce le modifiche, se del caso, nel registro dell’Unione istituito ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e nel catalogo degli atti di cui all’articolo 20 di tale direttiva.»

;

(14)

all’articolo 25, il paragrafo 4 è soppresso;

(15)

l’articolo 26 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’autorizzazione a emettere gas a effetto serra è scaduta o è stata revocata, compreso il caso in cui l’impianto non rispetta più le soglie di attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se l’impianto ha cessato le sue attività, lo Stato membro non gli rilascia più quote di emissioni per il periodo restante dell’anno civile che decorre dal giorno della cessazione delle attività. Questi adeguamenti sono effettuati in misura proporzionale.»

;

(16)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

(17)

l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

(18)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

(19)

l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;

(20)

l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;

(21)

il testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento è aggiunto come allegato VIII.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica alle assegnazioni relative al periodo che decorre dal 1o gennaio 2024.

Tuttavia, l’articolo 1, punto 1, punto 4, lettere a) e b), punto 4, lettera c), punto ii), punto 4, lettera d), punti i), ii) e iv), punti 6, 7, 10, 11, 16 e 17, si applica alle assegnazioni relative al periodo che decorre dal 1o gennaio 2026 ai nuovi entranti che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2023 e agli impianti esistenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 275 del 25.10.2003,pag. 32.

(2)  Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023,pag. 134).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021,pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019,pag. 8).

(5)  Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2021, Aurubis AG/Bundesrepublik Deutschland, C-271/20, ECLI:EU:C:2021:959.

(6)  Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023,pag. 52).

(7)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987,pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019,pag. 20).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021,pag. 29).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione, del 31 ottobre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2023/2441, 03.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 è così modificato:

(1)

la sezione 1 è così modificata:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«1.

Definizione dei parametri di riferimento di prodotto e dei limiti del sistema senza raccolta dati sul consumo di energia elettrica»;

b)

la seconda riga, riguardante il minerale sinterizzato, è sostituita dalla seguente:

«Minerale di ferro agglomerato

Prodotto ferroso agglomerato contenente fini di minerale di ferro, fondenti ed eventualmente materiali riciclati ferrosi che presentano le caratteristiche chimiche e fisiche richieste per fornire il ferro e i fondenti necessari ai processi di riduzione dei minerali di ferro, come grado di basicità, resistenza meccanica e permeabilità. Espresso in tonnellate di minerale agglomerato in uscita dall’impianto di produzione di minerale di ferro agglomerato. Il minerale di ferro agglomerato reintrodotto nel processo di produzione non è considerato parte del prodotto.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di minerale di ferro agglomerato.

0,171»;

c)

la terza riga, riguardante la ghisa allo stato fuso (hot metal), è sostituita dalla seguente:

«Ghisa allo stato fuso (hot metal)

Ferro prodotto a partire da minerali di ferro per la produzione primaria di acciaio, compresi a) ferro liquido saturato di carbonio destinato a trattamenti ulteriori, considerato come prodotto di altoforno, espresso in tonnellate di ferro liquido al punto di uscita dell’altoforno, escluso il ferro liquido prodotto a partire da ferro spugnoso di cui alla lettera b),

e b) ferro spugnoso al punto di uscita di un reattore per la riduzione diretta del ferro, espresso in tonnellate di ferro spugnoso al punto di uscita del reattore per la riduzione diretta. Prodotti analoghi quali le ferroleghe non rientrano in questo parametro di riferimento. Il materiale residuo e i sottoprodotti non sono considerati parte del prodotto.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: altoforno, unità per il trattamento di ghisa allo stato fuso, soffianti per altoforno, torri di Cowper, reattore per la riduzione diretta del ferro, forno elettrico ad arco e forno elettrico fusore per ferro spugnoso, forno a ossigeno basico (BOF), unità di metallurgia secondaria, siviere sottovuoto, unità di fusione (incluso taglio), unità di trattamento delle scorie, preparazione della carica, unità di trattamento dei gas di altoforno e di altri gas, unità di depolverazione, preriscaldamento di rottami, essiccamento del fossile per iniezione di polvere di carbone, supporti per il preriscaldamento dei recipienti, supporti per il preriscaldamento delle lingottiere di colaggio, produzione di aria compressa, unità per il trattamento delle polveri (bricchettatura), unità per il trattamento dei fanghi (bricchettatura), unità per l’iniezione di vapore nell’altoforno, impianto per la generazione di vapore, raffreddamento dei gas del convertitore BOF e altro.

1,328»;

d)

la sesta riga, riguardante il clinker di cemento grigio, è sostituita dalla seguente:

«Clinker di cemento grigio

Clinker di cemento grigio o leganti idraulici alternativi per la produzione di cemento, come quantità totale di legante idraulico prodotto.

In questo parametro di riferimento non sono inclusi i prodotti fabbricati entro i limiti del sistema di altri parametri di riferimento di prodotto o come sottoprodotti o rifiuti di altri processi di produzione, tra cui le ceneri volanti, le scorie di altoforno, le scorie di acciaio, il fumo di silice e i fanghi di carta.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di clinker di cemento grigio o di leganti idraulici alternativi.

0,766»;

e)

la settima riga, riguardante il clinker di cemento bianco, è sostituita dalla seguente:

«Clinker di cemento bianco

Clinker di cemento bianco o leganti idraulici alternativi utilizzati come leganti principali nella formulazione di materiali quali mastici di giuntura, adesivi per piastrelle di ceramica, materiali isolanti, malte di ancoraggio, malte per pavimenti industriali, intonaco premiscelato, malte di riparazione e rivestimenti impermeabili con un contenuto medio massimo dello 0,4 % in massa di Fe2O3, 0,003 % in massa di Cr2O3 e 0,03 % in massa di Mn2O3. Espressi in tonnellate di leganti idraulici (100 % clinker/leganti idraulici alternativi).

In questo parametro di riferimento non sono inclusi i prodotti fabbricati entro i limiti del sistema di altri parametri di riferimento di prodotto o come sottoprodotti o rifiuti di altri processi di produzione, tra cui le ceneri volanti, le scorie di altoforno, le scorie di acciaio, il fumo di silice e i fanghi di carta.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di clinker di cemento bianco o di leganti idraulici alternativi.

0,987»;

f)

la ventottesima riga, riguardante la carta tissue, è sostituita dalla seguente:

«Carta tissue

Carta tissue comprendente una vasta gamma di tessuto-carta e di altri tipi di carta ad uso domestico o in locali commerciali e industriali, come carta igienica, fazzolettini per il viso, carta da cucina, asciugamani e salviette per uso industriale, carta impiegata in pannolini e assorbenti igienici ecc. Non rientra in questo gruppo il tessuto-carta sottoposto a essiccamento per soffio (TAD, Through Air Dried). Espressa come produzione commerciabile netta in tonnellate della bobina madre in tonnellate secche, definita come carta con tenore di umidità del 6 %.

Sono incluse tutte le procedure che rientrano nel processo di produzione della carta, in particolare le macchine per carta o cartone e le unità di conversione dell’energia collegate (caldaia/impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica) e l’uso diretto di combustibile nei processi. Sono escluse altre attività svolte in loco che non fanno parte di tale processo, come ad esempio attività di segheria, lavorazione del legno, produzione di sostanze chimiche destinate alla vendita, trattamento dei rifiuti (essiccazione, agglomerazione, incenerimento, messa in discarica) svolto in loco anziché presso un sito esterno, produzione di carbonato di calcio precipitato (PCC), trattamento dei gas maleodoranti e teleriscaldamento. La trasformazione della bobina madre in prodotto finito non rientra in questo parametro di riferimento.

0,334»;

g)

l’ultima riga, riguardante la soda, è sostituita dalla seguente:

«Soda

Carbonato di disodio, espresso in tonnellate di soda come produzione totale lorda, ad esclusione della soda densa ottenuta come sottoprodotto della produzione di caprolattame.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: depurazione della salamoia, calcinazione del calcare e produzione di latte di calce, reattori a biossido di carbonio, assorbimento di ammoniaca, precipitazione di NaHCO3, filtrazione o separazione di cristalli di NaHCO3 dall’acqua madre (mother liquor), decomposizione di NaHCO3 in Na2CO3, recupero di ammoniaca e densificazione o produzione di soda densa.

0,843»;

(2)

la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«2.

Definizione dei parametri di riferimento di prodotto e dei limiti del sistema con raccolta dati sul consumo di energia elettrica

Parametro di riferimento di prodotto

Definizione dei prodotti inclusi

Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema)

Punto di partenza per la determinazione del tasso annuo di riduzione per l’aggiornamento del valore del parametro di riferimento (quote/t)

Prodotti di raffineria

Miscela di prodotti di raffineria contenente oltre il 40 % di prodotti leggeri (benzina per motori, compresa la benzina avio, jet fuel del tipo benzina e altri oli di petrolio leggeri/preparati leggeri e cherosene, incluso il jet fuel di tipo cherosene e i gasoli), espressa in tonnellate ponderate di CO2 (CWT). Le raffinerie con altre miscele di prodotti non rientrano in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi di una raffineria che corrispondono alla definizione di una delle unità di processo CWT, così come le strutture ausiliarie non di processo in funzione all’interno del perimetro della raffineria, come riempimento dei serbatoi, miscelazione, trattamento degli effluenti ecc. Le unità di lavorazione di oli lubrificanti e bitume ubicate nelle raffinerie convenzionali sono altresì incluse nel pacchetto delle CWT e delle emissioni della raffineria.

Unità di lavorazione appartenenti ad altri settori, come i prodotti petrolchimici, sono talvolta fisicamente integrate con la raffineria. Tali unità di lavorazione e le loro emissioni sono escluse dall’approccio CWT.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

0,0295

Acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF)

Acciaio contenente meno dell’8 % di elementi metallici di lega e impurità a livelli tali da limitare l’uso ad applicazioni per le quali non è richiesta un’elevata qualità di superficie e lavorabilità e se non è soddisfatto nessuno dei criteri relativi al tenore di elementi metallici di lega e alla qualità dell’acciaio per l’acciaio alto legato. Espresso in tonnellate di acciaio grezzo di fusione secondaria da colata.

L’acciaio prodotto a partire da ferro spugnoso, già incluso nel parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso (hot metal), non rientra in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: forno elettrico ad arco, metallurgia secondaria, fusione e taglio, unità di post-combustione, unità di depolverazione, supporti per il preriscaldamento dei recipienti, supporti per il preriscaldamento delle lingottiere, essiccazione dei rottami e preriscaldamento dei rottami.

I processi a valle della fusione non sono inclusi.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

0,283

Acciaio alto legato da EAF

Acciaio contenente 8 % o più di elementi metallici di lega o dove è richiesta un’elevata qualità di superficie e lavorabilità. Espresso in tonnellate di acciaio grezzo di fusione secondaria da colata.

L’acciaio prodotto a partire da ferro spugnoso, già incluso nel parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso (hot metal), non rientra in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: forno elettrico ad arco, metallurgia secondaria, fusione e taglio, unità di post-combustione, unità di depolverazione, supporti per il preriscaldamento dei recipienti, supporti per il preriscaldamento delle lingottiere, bacino di raffreddamento lento, essiccazione dei rottami e preriscaldamento dei rottami. Non sono incluse le unità di processo: convertitore FeCr e stoccaggio criogenico dei gas industriali.

I processi a valle della fusione non sono inclusi.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

0,352

Getto di ghisa

Ghisa allo stato fuso, espressa in tonnellate di ghisa liquida, legata, priva di scorie e pronta per la colata.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di processo che riguardano: area fusoria, area di colata, area realizzazione anime e finitura.

La fase del processo “finitura” si limita a operazioni simili alla sbavatura e non comprende operazioni quali il trattamento termico o la verniciatura, che non rientrano nei limiti del sistema di questo parametro di riferimento di prodotto.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione solo il consumo di energia elettrica dovuto ai processi di fusione all’interno dei limiti del sistema.

0,325

Lana minerale

Prodotti isolanti a base di lana minerale per applicazioni di isolamento termico, acustico e antincendio, realizzati con vetro, pietra e scorie. Espressi in tonnellate di lana minerale (prodotto commerciabile).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: fusione, fibraggio e iniezione di leganti, indurimento, essiccamento e formatura.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

0,682

Cartongesso

Il parametro riguarda tavole, lastre, pannelli, piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, (non) rivestiti o rinforzati unicamente con carta o cartone, ad esclusione degli articoli agglomerati con gesso, ornate (in tonnellate di stucco, prodotto commerciabile).

Le lastre di gesso con fibre ad alta densità non rientrano in questo parametro di riferimento di prodotto.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione, calcinazione ed essiccazione delle tavole.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione unicamente il consumo di energia elettrica delle pompe di calore utilizzate in fase di essiccazione.

La produzione del prodotto intermedio gesso secondario essiccato non rientra in questo parametro di riferimento.

0,131

Nerofumo

Nerofumo di fornace, espresso in tonnellate di nerofumo di fornace, prodotto commerciabile, purezza superiore al 96 %. I prodotti nerofumo di gas (gas black) e nerofumo di lampada (lamp black) non sono inclusi in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di nerofumo di fornace, così come le fasi di finitura, imballaggio e combustione in torcia.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

Tuttavia sono presi in considerazione unicamente gli apparecchi ad alimentazione elettrica quali pompe e compressori con una potenza nominale pari o superiore a 2 MW.

1,954

Ammoniaca

Ammoniaca (NH3), espressa in tonnellate prodotte, purezza del 100 %.

L’ammoniaca prodotta a partire da idrogeno prodotto per elettrolisi dei cloruri alcalini o mediante produzione di clorato non rientra in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di ammoniaca e di idrogeno in quanto prodotto intermedio.

La produzione di ammoniaca da altri prodotti intermedi non è inclusa.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

1,619

Cracking con vapore

Miscela di sostanze chimiche di elevato valore (HVC), espressa in tonnellate come massa totale di acetilene, etilene, propilene, butadiene, benzene e idrogeno esportata fuori del perimetro del cracker, esclusi gli HVC derivanti da cariche supplementari (idrogeno, etilene, altri HVC) con un tenore di etilene nella miscela totale di prodotti di almeno il 30 % della massa e un tenore di HVC, gas combustibile, buteni e idrocarburi liquidi pari almeno al 50 % della massa della miscela.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di sostanze chimiche di elevato valore come prodotto purificato o prodotto intermedio, con un tenore concentrato di HVC nella forma commerciabile meno lavorata (idrocarburi C4 grezzi, gas di pirolisi non idrogenati), ad eccezione dell’estrazione di idrocarburi C4 (unità di produzione di butadiene), dell’idrogenazione di idrocarburi C4, dell’idrotrattamento dei gas di pirolisi e dell’estrazione di idrocarburi aromatici, così come della logistica/dello stoccaggio ai fini del funzionamento quotidiano.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

0,702

Idrocarburi aromatici

Miscela di idrocarburi aromatici espressa in tonnellate ponderate di CO2 (CWT).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle sottounità aromatiche: idrotrattamento dei gas di pirolisi, estrazione di benzene/toluene/xilene (BTX), TDP, HDA, isomerizzazione dello xilene, unità di produzione di P-xilene, produzione di cumene e produzione di cicloesano.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

0,0295

Stirene

Stirene monomero (vinilbenzene, numero CAS: 100-42-5). Espresso in tonnellate di stirene (prodotto commerciabile).

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di stirene e di etilbenzene come prodotto intermedio (con la quantità utilizzata come carica per la produzione di stirene).

Per gli impianti che producono sia ossido di propilene che stirene monomero, le infrastrutture esclusivamente destinate alle operazioni unitarie relative al propilene e all’ossido di propilene sono escluse da questo parametro di riferimento, e le infrastrutture condivise sono incluse in proporzione alla produzione in tonnellate di stirene monomero.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

0,527

Idrogeno

Idrogeno puro e miscele di idrogeno e monossido di carbonio aventi un tenore di idrogeno ≥ 60 % della frazione volumetrica del contenuto totale di idrogeno più il monossido di carbonio, sulla base dell’aggregazione di tutti i flussi di prodotti esportati dal sottoimpianto contenenti idrogeno e monossido di carbonio espresso come tonnellate di idrogeno puro al 100 %, come prodotto netto commerciabile.

L’idrogeno utilizzato per la produzione di ammoniaca non rientra in questo parametro di riferimento, ma in quello relativo all’ammoniaca.

L’idrogeno prodotto per elettrolisi dei cloruri alcalini o mediante produzione di clorato o rilasciato per conversione chimica da vettori utilizzati per trasportare l’idrogeno dagli impianti di produzione non rientra in questo parametro di riferimento.

Sono inclusi tutti gli elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di idrogeno e monossido di carbonio. Tali elementi sono situati tra:

a)

il punto o i punti di ingresso delle cariche e dei combustibili, se separati;

b)

i punti di uscita di tutti i flussi di prodotti contenenti idrogeno e/o monossido di carbonio;

c)

il punto o i punti di ingresso o di uscita del calore importato o esportato.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

8,85

Gas di sintesi (syngas)

Miscele di idrogeno e monossido di carbonio aventi un tenore di idrogeno < 60 % della frazione volumetrica del contenuto totale di idrogeno più il monossido di carbonio, sulla base dell’aggregazione di tutti i flussi di prodotti esportati dal sottoimpianto interessato contenenti idrogeno e monossido di carbonio. Espressi in tonnellate di gas di sintesi riferito al 47 % in volume di idrogeno, come prodotto netto commerciabile.

Sono inclusi tutti gli elementi di processo legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di gas di sintesi e alla separazione di idrogeno e monossido di carbonio. Tali elementi sono situati tra:

a)

il punto o i punti di ingresso delle cariche e dei combustibili, se separati;

b)

i punti di uscita di tutti i flussi di prodotti contenenti idrogeno e/o monossido di carbonio;

c)

il punto o i punti di ingresso o di uscita del calore importato o esportato.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

0,242

Ossido di etilene/glicoli etilenici

Il parametro di riferimento relativo all’ossido di etilene/glicole etilenico comprende i prodotti: ossido di etilene (OE, di elevata purezza), monoetilenglicole [MEG, qualità standard + qualità fibre (di elevata purezza)], dietilenglicole (DEG), trietilenglicole (TEG).

La quantità totale di prodotti è espressa in tonnellate di equivalente-OE (EOE), definito come la quantità di OE (in massa) incorporata in un’unità di massa dello specifico glicole.

Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di processo: produzione di OE, purificazione di OE e sezione di produzione di glicole.

Ai fini della raccolta dei dati viene preso in considerazione il consumo totale di energia elettrica all’interno dei limiti del sistema.

0,512

In assenza di ulteriori indicazioni, tutti i parametri di riferimento si intendono riferiti a 1 tonnellata di prodotto fabbricato, espresso in produzione (netta) commerciabile e con un indice di purezza della sostanza interessata del 100 %.

Tutte le definizioni delle emissioni e dei processi inclusi (limiti del sistema) comprendono le torce quando presenti.».


ALLEGATO II

L’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/331 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

«Livello di attività storica per i parametri di riferimento specifici di cui all’articolo 15, paragrafo 8, e all’articolo 17, lettera f)

1.   

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo ai prodotti di raffineria di cui all’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato sulla base delle diverse funzioni CWT, delle loro definizioni, della base per il rendimento così come dei fattori CWT elencati nell’allegato II, applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALCWT

:

livello di attività storica espresso come CWT

TPi,k

:

rendimento della funzione CWT i durante l’anno k del periodo di riferimento

CWTi

:

fattore CWT della funzione CWT i

TPAD,k

:

rendimento della funzione “distillazione atmosferica del greggio” durante l’anno k del periodo di riferimento

2.   

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo alla calce di cui all’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALlime,standard

:

livello di attività storica per la produzione di calce, espresso in tonnellate di calce di purezza standard

mCaO,k

:

contenuto di CaO libero nella calce prodotta durante l’anno k del periodo di riferimento, espressa in % massica.

mMgO,k

:

contenuto di MgO libero nella calce prodotta durante l’anno k del periodo di riferimento, espresso in % massica.

HALlime,uncorrected,k

:

livello di attività storica non corretto per la produzione di calce durante l’anno k del periodo di riferimento, espresso in tonnellate di calce

3.   

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo alla calce dolomitica di cui all’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALdolime,standard

:

livello di attività storica per la produzione di calce dolomitica, espresso in tonnellate di calce dolomitica di purezza standard

mCaO,k

:

contenuto di CaO libero nella calce dolomitica prodotta durante l’anno k del periodo di riferimento, espresso in % massica.

mMgO,k

:

contenuto di MgO libero nella calce dolomitica prodotta durante l’anno k del periodo di riferimento, espresso in % massica.

HALdolime,uncorrected,k

:

livello di attività storica non corretto per la produzione di calce dolomitica durante l’anno k del periodo di riferimento, espresso in tonnellate di calce

4.   

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore di cui all’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALHVC,NET

:

livello di attività storica per sostanze chimiche di elevato valore (HVC) dopo la deduzione delle HVC prodotte a partire dalla carica ausiliaria, espresso in tonnellate di HVC

HALHVC,total,k

:

livello di attività storica per la produzione totale di sostanze chimiche di elevato valore (HVC) durante l’anno k del periodo di riferimento, espresso in tonnellate di HVC

HSFH,k

:

carica supplementare storica di idrogeno nell’anno k del periodo di riferimento, espressa in tonnellate di idrogeno

HSFE,k

:

carica supplementare storica di etilene nell’anno k del periodo di riferimento, espressa in tonnellate di etilene

HSFO,k

:

carica supplementare storica di altre sostanze chimiche ad elevato valore aggiunto, diverse dall’idrogeno e dall’etilene, durante l’anno k del periodo di riferimento, espressa in tonnellate di HVC

5.   

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo agli idrocarburi aromatici di cui all’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto per il periodo di riferimento viene determinato sulla base delle diverse funzioni CWT, delle loro definizioni, della base per il rendimento così come dei fattori CWT elencati nell’allegato II, applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALCWT

:

livello di attività storica espresso come CWT

TPi,k

:

rendimento della funzione CWT i durante l’anno k del periodo di riferimento

CWTi

:

fattore CWT della funzione CWT i

6.   

Nel caso in cui sia prodotta una miscela di idrogeno e monossido di carbonio, per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo all’idrogeno di cui all’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALH2

:

livello di attività storica per la produzione di idrogeno relativo al 100 % di idrogeno

HALH2,act

:

produzione effettiva di idrogeno

HALH2, WGS

:

produzione supplementare di idrogeno in una teoretica reazione di WGS (water-gas shift) completa, calcolata mediante rapporto stechiometrico come HALCO, act x 0,071967 t H2/t CO per la reazione di WGS

HALCO,act

:

produzione effettiva di monossido di carbonio

Emact

:

emissioni effettive legate alla produzione di idrogeno

EmWGS

:

emissioni supplementari legate alla produzione di idrogeno derivanti da una teoretica reazione di WGS completa

Le emissioni effettive legate alla produzione di idrogeno sono determinate come segue:

Formula

dove:

Emact

:

emissioni effettive legate alla produzione di idrogeno

DirEmact

:

emissioni dirette effettive, escluse le emissioni relative al calore, prima di qualsiasi operazione di cattura del carbonio a fini di utilizzo o stoccaggio geologico. Per le emissioni derivanti dalla biomassa, il calcolo è effettuato moltiplicando il contenuto energetico della biomassa per il fattore di emissione del gas naturale anziché per le emissioni effettive.

Heatexport,act

:

esportazione netta effettiva di calore

BMheat

:

valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente

Le emissioni supplementari legate alla produzione di idrogeno derivanti da una teoretica reazione di WGS completa sono calcolate come segue:

Formula

dove:

COWGS

:

quantità di CO prodotta prima della conversione teoretica supplementare in CO2 mediante reazione di WGS

MCO2

:

massa molecolare del CO2 (44,01 g/mol)

MCO

:

massa molecolare del CO (28,01 g/mol)

Heatexport,WGS

:

esportazione netta di calore teoretica supplementare in seguito a una reazione di WGS completa ipotizzando un recupero di calore del 99,5 %, calcolata moltiplicando l’entalpia di reazione della reazione di WGS (–20,439 GJ/t H2 prodotto) per HALH2,WGS e con un’efficienza di recupero pari al 99,5 %

BMheat

:

valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente

7.   

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo ai gas di sintesi (syngas) di cui all’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALsyngas

:

livello di attività storica per la produzione di gas di sintesi relativa al 47 % di idrogeno

VFH2,k

:

frazione volumetrica di idrogeno puro della produzione storica sul volume totale di idrogeno e monossido di carbonio nell’anno k del periodo di riferimento

HALH2+CO,k

:

livello di attività storica per la produzione di gas di sintesi relativo al contenuto storico di idrogeno, espresso in metri cubi normalizzati/anno, a 0 °C e 101,325 kPa durante l’anno k del periodo di riferimento

8.   

Per i prodotti ai quali si applica il parametro di riferimento di prodotto relativo all’ossido di etilene/glicoli etilenici di cui all’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto nel periodo di riferimento viene determinato applicando la formula seguente:

Formula

dove:

HALEO/EG

:

livello di attività storica della produzione di ossido di etilene/glicoli etilenici espresso in tonnellate di equivalenti di ossido di etilene

HALi,k

:

livello di attività storica della produzione di ossido di etilene o glicole i nell’anno k del periodo di riferimento espresso in tonnellate

CFEOE,i

:

fattore di conversione per l’ossido di etilene o glicole i relativo all’ossido di etilene

Si applicano i seguenti fattori di conversione:

Ossido di etilene: 0,926

Monoetilenglicole: 0,717

Dietilenglicole: 1,174

Trietilenglicole: 1,429

».

ALLEGATO III

L’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 è così modificato:

1)

alla sezione 1.3 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

potenza termica nominale totale per tutte le attività pertinenti conformemente all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.»;

2)

la sezione 1.4 è sostituita dalla seguente:

«1.4.

Attuazione delle disposizioni degli articoli 22 bis e 22 ter in materia di condizionalità

Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:

a)

se per l’impianto è stata redatta una relazione di audit energetico o è stato attuato un sistema certificato di gestione dell’energia a norma dell’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE;

b)

se vi sono raccomandazioni in sospeso nell’ambito della relazione di audit energetico o del sistema certificato di gestione dell’energia a norma dell’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE;

c)

se l’impianto è un impianto di teleriscaldamento ammissibile all’assegnazione supplementare a titolo gratuito in applicazione dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, e se l’operatore intende chiedere tale assegnazione supplementare;

d)

per tutti i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, se i livelli di emissione di gas a effetto serra sono stati superiori all’80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto negli anni 2016 e 2017;

e)

ove pertinente, se è stato presentato un piano in materia di neutralità climatica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441;

f)

informazioni dettagliate sul rispetto delle condizioni per l’assegnazione gratuita conformemente agli articoli 22 bis e 22 ter.»;

(3)

la sezione 2.3 è così modificata:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la quantità totale di energia in ingresso utilizzata nell’impianto contenuta nei combustibili e nei materiali (ad esempio calore esotermico da reazioni chimiche);»;

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

la quantità di energia in ingresso da combustibili attribuita a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili (indicata separatamente per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili soggetti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e per quelli non soggetti a rilocalizzazione) e, per ogni quantità, la parte utilizzata per produrre le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956;»;

c)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

la quantità di combustibile ed energia elettrica utilizzata per la produzione di calore misurabile;»;

d)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

la quantità netta di calore misurabile importata da impianti ed entità non inclusi nell’EU ETS o inclusi nell’EU ETS solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;»;

e)

la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n)

la quantità netta di calore misurabile esportata verso impianti o entità non inclusi nell’EU ETS o inclusi nell’EU ETS solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;»;

f)

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

la quantità netta di calore misurabile attribuibile a sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore (indicata separatamente per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e i sottoimpianti per il teleriscaldamento soggetti a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e non soggetti a rilocalizzazione) e, per ogni quantità, la parte utilizzata per produrre le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956;»;

(4)

alla sezione 2.4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la quantità di energia in ingresso da combustibili, energia elettrica e materiali (ad esempio calore esotermico da reazioni chimiche), compreso il rispettivo fattore di emissione, per:

ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;

ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e per il teleriscaldamento;

ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;»;

(5)

la sezione 2.5 è così modificata:

a)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

per il consumo di energia elettrica all’interno dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I, sezione 2, la quantità di energia elettrica consumata all’interno dei limiti del sistema.»;

b)

l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) devono essere comunicate solo dagli impianti che producono energia elettrica.»;

(6)

la sezione 2.6 è così modificata:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la quantità di calore misurabile attribuita al sottoimpianto importata da entità o processi non inclusi nell’EU ETS o da impianti inclusi nell’EU ETS solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE;»;

b)

è inserita la lettera seguente:

«bb)

se del caso, per ogni sottoimpianto, un elenco delle merci prodotte entro i limiti del sottoimpianto, compresi i rispettivi codici NC e la quantità prodotta;»;

c)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

in deroga alla lettera b), per il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore soggetto a rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, se il calore misurabile è esportato verso impianti o entità non inclusi nell’EU ETS, i codici NACE-4 (NACE rev.2) di tali impianti o entità e i codici NC delle merci ivi prodotte;»;

(7)

la sezione 2.7 è così modificata:

a)

è inserita la lettera seguente:

«bb)

se del caso, per ogni sottoimpianto, un elenco delle merci prodotte entro i limiti del sottoimpianto, compresi i rispettivi codici NC;»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la denominazione e la quantità dei prodotti intermedi esportati o importati coperti da sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;»;

c)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

se del caso, per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo al gas di sintesi, la quantità annua prodotta di idrogeno o di gas di sintesi espressa in metri cubi normalizzati/anno a 0 °C e 101,325 kPa e la frazione volumetrica di idrogeno puro della produzione annua nella miscela di idrogeno e monossido di carbonio;»;

(8)

la sezione 3.1 è così modificata:

a)

è inserita la lettera seguente:

«aa)

se del caso, per ogni sottoimpianto, un elenco delle merci prodotte entro i limiti del sottoimpianto, compresi i rispettivi codici NC;»;

b)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

per i parametri di riferimento di cui all’allegato I, sezione 2, la quantità di energia elettrica consumata all’interno dei limiti del sistema;»;

c)

è aggiunta la lettera seguente:

«p)

per il parametro di riferimento di prodotto relativo all’idrogeno, la quantità di idrogeno e monossido di carbonio prodotti.»;

(9)

alla sezione 3.2 è inserita la lettera seguente:

«aa)

la quantità di calore misurabile netto prodotto a partire dall’energia elettrica in ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore o sottoimpianto di teleriscaldamento;».


ALLEGATO IV

L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/331 è così modificato:

(1)

la sezione 1 è così modificata:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

un diagramma che comprende almeno le seguenti informazioni:

gli elementi tecnici dell’impianto, con indicazione delle fonti delle emissioni e delle unità che consumano e producono calore;

tutti i flussi di energia e materiali, in particolare i flussi delle fonti, il calore misurabile e non misurabile, l’energia elettrica, se del caso, e i gas di scarico;

i punti di misurazione e gli strumenti di misurazione;

i limiti dei sottoimpianti, compresa la suddivisione tra sottoimpianti che servono settori considerati a rischio di rilocalizzazione del carbonio e sottoimpianti che servono altri settori, in base alla classificazione NACE rev.2 o al PRODCOM, e la suddivisione tra sottoimpianti in cui sono prodotte le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 e sottoimpianti in cui sono prodotte altre merci, in base ai codici NC;»;

(2)

alla sezione 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per ogni sottoimpianto, un riferimento alla procedura applicata per tenere traccia dei prodotti e delle merci fabbricati e i rispettivi codici PRODCOM e NC;».


ALLEGATO V

L’allegato VII del regolamento (UE) 2019/331 è così modificato:

(1)

Alla sezione 4.2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità competente considera i costi sproporzionatamente elevati se la stima dei costi del gestore è superiore al beneficio di una specifica metodologia di determinazione. A tal fine il beneficio si calcola moltiplicando un fattore di miglioramento per il prezzo di riferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (*1); inoltre si tiene conto di un periodo di ammortamento adeguato in base alla durata della vita economica delle apparecchiature, se del caso.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).»;"

(2)

la sezione 9 è sostituita dalla seguente:

«9.

PROCEDURA PER TENERE TRACCIA DEI CODICI PRODCOM E NC DEI PRODOTTI E DELLE MERCI

Ai fini della corretta attribuzione dei dati ai sottoimpianti, il gestore tiene un elenco di tutti i prodotti e di tutte le merci fabbricati presso l’impianto e dei rispettivi codici PRODCOM, in base alla classificazione NACE rev.2, e codici NC. Sulla base di tale elenco, l’operatore deve:

attribuire i prodotti e i rispettivi dati delle produzioni annue al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto conformemente alle definizioni dei prodotti di cui all’allegato I, se del caso;

tenere conto di tali informazioni per attribuire separatamente i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni ai sottoimpianti connessi ai settori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio o a quelli non esposti a tale rischio, in conformità dell’articolo 10;

tenere conto di tali informazioni per attribuire separatamente i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni ai sottoimpianti connessi alla produzione delle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956.

A tal fine il gestore definisce, documenta, applica e mantiene una procedura per verificare periodicamente se i prodotti e le merci fabbricati nell’impianto coincidono con i codici PRODCOM e NC applicati quando è stato redatto il piano della metodologia di monitoraggio. Tale procedura prevede inoltre disposizioni per stabilire se l’impianto produce un nuovo prodotto per la prima volta e garantire che il gestore determini il codice PRODCOM applicabile al nuovo prodotto, lo aggiunga all’elenco di prodotti e attribuisca i relativi materiali in ingresso, materiali in uscita ed emissioni al sottoimpianto interessato.»;

(3)

la sezione 10 è così modificata:

i)

alla sezione 10.1.5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Una quantità di emissioni assegnata al consumo dei gas di scarico è attribuita al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, al sottoimpianto per il teleriscaldamento o al sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili dove viene consumata. Tale quantità è determinata moltiplicando la quantità e il potere calorifico del gas di scarico per il valore del parametro di riferimento provvisorio di calore o di combustibili, a seconda dei casi, determinato sulla base del pertinente tasso di riduzione annuale dal 2007/2008 ai due anni indicati come base dei valori dei parametri di riferimento nell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.»;

ii)

sono aggiunte le sezioni seguenti:

«10.1.6.

Attribuzione delle emissioni derivanti dalla produzione di sostanze chimiche di elevato valore (HVC) per il parametro di riferimento relativo al cracking con vapore

In linea con le norme di assegnazione di cui all’articolo 19, dalle emissioni attribuite sono dedotte 1,78 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di idrogeno moltiplicate per la produzione storica dell’idrogeno a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di idrogeno, 0,24 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di etilene moltiplicate per la produzione storica di etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di etilene e 0,16 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di HVC moltiplicate per la produzione storica di HVC diverse dall’idrogeno e dall’etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di HVC.

10.1.7.

Attribuzione delle emissioni di idrogeno per il parametro di riferimento relativo al cloruro di vinile

In linea con le norme di assegnazione di cui all’articolo 20, alle emissioni attribuite è aggiunta la quantità di idrogeno combusto espressa in terajoule moltiplicata per il valore del parametro di riferimento provvisorio di calore, determinato sulla base dei due anni indicati come base dei valori dei parametri di riferimento nell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

10.1.8.

Attribuzione delle emissioni per il parametro di riferimento relativo all’idrogeno

Se il gas del prodotto finale contiene monossido di carbonio (CO), l’equivalente stechiometrico della quantità di CO nel gas del prodotto si considera convertito in CO2 ed è aggiunto alle emissioni attribuite. Nell’ipotesi di una reazione di WGS, dalle emissioni attribuite è dedotto l’equivalente del calore recuperabile per la reazione esotermica di 1,47 GJ/t CO moltiplicato per il valore del parametro di riferimento provvisorio di calore, determinato sulla base del tasso di riduzione annuale dal 2007/2008 ai due anni indicati come base dei valori dei parametri di riferimento nell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, e presupponendo un’efficienza del 99,5 %. Analogamente, nel calcolare l’intensità delle emissioni di gas a effetto serra del sottoimpianto, al denominatore è aggiunto l’equivalente stechiometrico dell’idrogeno che sarebbe prodotto a partire dalla stessa quantità di CO mediante reazione di WGS.»;iii) alla sezione 10.2, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

iii)

alla sezione 10.2, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

emissioni attribuibili a parametri di riferimento speciali determinati conformemente alle sezioni 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a seconda dei casi.».


(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).»;»


ALLEGATO VI

«ALLEGATO VIII

Determinazione degli Stati membri ammissibili in applicazione dell’articolo 22 ter, paragrafo 3

Gli impianti di alcuni Stati membri possono ottenere un’assegnazione supplementare di quote a titolo gratuito per il teleriscaldamento a norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.

1.   METODOLOGIA

A norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, affinché gli Stati membri possano ottenere un’assegnazione supplementare di quote a titolo gratuito in applicazione dell’articolo 22 ter, paragrafo 3, la media degli anni dal 2014 al 2018 deve rispettare la condizione seguente:

Formula

2.   STATI MEMBRI AMMISSIBILI

Secondo la metodologia descritta al punto 1, gli impianti situati nei seguenti Stati membri possono ottenere un’assegnazione supplementare di quote a titolo gratuito in applicazione dell’articolo 22 ter, paragrafo 3:

a)

Bulgaria;

b)

Cechia;

c)

Lettonia;

d)

Polonia.

».

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top