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Document 32024R0434
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/434 of 5 February 2024 on measures to prevent the establishment and spread of Agrilus planipennis Fairmaire within the Union territory
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione
C/2024/583
GU L, 2024/434, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/434 |
6.2.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/434 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2024
relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da d) a i),
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito ai recenti focolai di Agrilus planipennis Fairmaire («organismo nocivo specificato») in paesi terzi situati in prossimità dei confini dell’Unione si rende necessaria l’introduzione di misure per prevenire l’insediamento e la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, qualora ne sia stata rilevata la presenza nel territorio dell’Unione. |
(2) |
L’organismo nocivo specificato è elencato come organismo nocivo prioritario a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (2). |
(3) |
Sulla base degli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili riguardanti l’organismo nocivo specificato, è opportuno adottare misure in relazione all’organismo nocivo specificato solo per le piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L. («piante specificate») e per il legno, la corteccia separata dal tronco e gli altri oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L. («legno e corteccia specificati»). |
(4) |
Al fine di garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali intensive per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato e utilizzare metodi in linea con le più recenti informazioni scientifiche e tecniche. |
(5) |
Al fine di prevenire l’insediamento dell’organismo nocivo specificato e la sua diffusione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. |
(6) |
In base alla biologia dell’organismo nocivo specificato, la zona infestata dovrebbe comprendere le piante infestate e tutte le piante specificate che possono essere infestate in un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate. Sulla stessa base, la zona cuscinetto dovrebbe avere un’ampiezza di 10 km oltre i confini della zona infestata, in quanto ciò è adeguato alla capacità di diffusione dell’organismo nocivo specificato. |
(7) |
Tuttavia, in caso di ritrovamenti isolati dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata, se l’organismo nocivo specificato può essere eliminato da tali piante e se vi sono prove che tali piante fossero infestate prima di essere introdotte nell’area, o che si tratta di un ritrovamento isolato che presumibilmente non porterà a un insediamento. Questo è l’approccio più proporzionato, purché le indagini svolte nell’area interessata confermino l’assenza dell’organismo nocivo specificato. |
(8) |
Al fine di garantire la rimozione immediata delle piante infestate e di prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, è opportuno che il monitoraggio delle aree delimitate sia effettuato con cadenza annuale nel periodo più adatto dell’anno e con un’intensità sufficiente. |
(9) |
Al fine di garantire un approccio proporzionato al rischio fitosanitario connesso all’organismo nocivo specificato, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di revocare la delimitazione quando, sulla base di indagini, tale organismo nocivo non è rilevato nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi. |
(10) |
È opportuno stabilire misure di eradicazione per l’eliminazione dell’organismo nocivo specificato, se rilevato nel territorio dell’Unione. Tali misure dovrebbero essere adeguate alla biologia dell’organismo nocivo specificato e basate sulle informazioni scientifiche e tecniche disponibili. |
(11) |
A norma del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per ciascun organismo nocivo prioritario. Sulla base dell’esperienza acquisita con i focolai precedenti, è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di garantire un piano di emergenza completo in caso di ritrovamento dell’organismo nocivo specificato nell’Unione. |
(12) |
Le disposizioni relative allo svolgimento di indagini in aree indenni dall’organismo nocivo sulla base degli orientamenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis (3) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2027, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare tali indagini, progettarle e assegnare loro risorse sufficienti. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«organismo nocivo specificato»: Agrilus planipennis Fairmaire; |
2) |
«piante specificate»: piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., esclusi i frutti, le sementi, il polline e le colture di tessuti vegetali; |
3) |
«indagine di delimitazione»: procedura iterativa utilizzata per stabilire i confini di un’area considerata infestata o indenne da un organismo nocivo; |
4) |
«legno e corteccia specificati»: legno, corteccia separata dal tronco e gli altri oggetti di legno e corteccia di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.; |
5) |
«alberi-trappola»: piante specificate sottoposte ad anellazione e utilizzate per sostenere il rilevamento precoce dell’organismo nocivo specificato. |
Articolo 2
Indagini sul territorio dell’Unione in conformità all’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/2031
1. Gli Stati membri svolgono con cadenza annuale indagini basate sul rischio volte ad accertare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato nelle aree dei loro territori in cui tale presenza non è nota.
2. La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare, nello Stato membro interessato, con un livello di sicurezza sufficientemente elevato, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante infestate. Si basano sugli orientamenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis e tengono conto del rischio di diffusione naturale dell’organismo nocivo specificato.
3. Le indagini sono svolte:
a) |
in aree all’aperto, naturali e urbane, presso fermate situate lungo le strade principali, le ferrovie e altre vie di trasporto, nonché in vivai, centri per il giardinaggio, centri di vendita delle piante, del legno e della corteccia specificati, in segherie di legno di latifoglie e in altri siti pertinenti, a seconda dei casi; |
b) |
in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo, della presenza e della biologia delle piante specificate nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa ad Agrilus planipennis (4). |
4. Le indagini consistono:
a) |
nella cattura dell’organismo nocivo specificato, il che può comprendere l’uso di alberi-trappola; |
b) |
se del caso, nell’esame visivo delle piante specificate; |
c) |
in caso di sospetto, nel campionamento e nello svolgimento di prove sulle piante specificate e sul legname specificato, compresi i rami tagliati, e sul materiale da imballaggio di legno; nonché |
d) |
se del caso, nell’uso di cani da fiuto appositamente addestrati. |
Articolo 3
Definizione di aree delimitate
1. Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata costituita da:
a) |
una zona infestata in un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate, comprendente le piante infestate e tutte le piante specificate che possono essere infestate («zona infestata»); |
b) |
una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 10 km oltre i confini della zona infestata. |
2. La delimitazione dell’area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell’organismo nocivo specificato, del livello di infestazione, della particolare distribuzione delle piante specificate nell’area interessata e degli elementi di prova che attestano l’insediamento dell’organismo nocivo specificato.
La delimitazione iniziale della zona infestata è immediatamente seguita da un’indagine di delimitazione, con una progettazione e uno schema di campionamento che consentano di rilevare, con un livello di sicurezza del 95 %, una presenza di piante infestate pari all’1 %.
L’indagine di delimitazione:
a) |
si basa sugli orientamenti dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis; e |
b) |
include il campionamento dei rami o altri metodi adeguati, in grado di rilevare l’organismo nocivo prima della sua comparsa. |
3. All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree.
Esse si assicurano che gli operatori professionali e il pubblico in generale siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.
4. Le autorità competenti possono decidere di ridurre il raggio della zona cuscinetto, sulla base di informazioni relative alle dimensioni dell’infestazione, alla densità delle piante specificate, all’origine e alla datazione del focolaio. In tal caso, esse comunicano immediatamente detta riduzione alla Commissione e agli altri Stati membri, indicandone i motivi.
Articolo 4
Deroghe alla definizione di aree delimitate
1. In deroga all’articolo 3, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
vi sono prove che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nell’area con le piante o il materiale vegetale su cui è stato rilevato, e che tali piante fossero infestate prima di essere introdotte nell’area in questione, e non è avvenuta alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato, o vi sono prove del fatto che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento dell’organismo specificato; |
b) |
sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate, è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia. |
2. Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a) |
adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere il rischio che esso si diffonda; |
b) |
se del caso, aumenta immediatamente il numero di trappole e la frequenza con cui le trappole sono controllate in tale zona; |
c) |
intensifica immediatamente gli esami visivi per rilevare la presenza di adulti, unitamente al campionamento dei rami, o ad altri metodi di rilevamento adeguati, in grado di rilevare l’organismo nocivo specificato prima della sua comparsa; |
d) |
per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un ulteriore anno, effettua indagini in un’area con un’ampiezza di almeno 1 km intorno alle piante infestate, o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare ed intensiva durante il periodo di volo dell’organismo nocivo specificato; |
e) |
indaga sull’origine dell’organismo nocivo specificato tracciando le piante, il legno, la corteccia e gli altri oggetti associati all’organismo nocivo specificato e procedendo a un’analisi degli eventuali segni di infestazione, compresi il campionamento dei rami e il campionamento distruttivo mirato; |
f) |
sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e |
g) |
adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (5) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (6). |
Articolo 5
Indagini annuali nelle aree delimitate
Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini intensive annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità.
La progettazione dell’indagine tiene conto degli orientamenti per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis. Grazie alla progettazione dell’indagine e allo schema di campionamento utilizzati nelle indagini di rilevamento è possibile individuare, con un livello di sicurezza almeno del 95 %, un tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato pari all’1 %.
Le indagini annuali sono effettuate conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, nelle zone cuscinetto per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e nelle zone infestate al fine di monitorarne la presenza.
Articolo 6
Revoca della delimitazione
La delimitazione può essere revocata quando, sulla base delle indagini di cui all’articolo 5, l’organismo nocivo specificato non è rilevato nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi.
Articolo 7
Misure di eradicazione
1. Dopo la delimitazione iniziale dell’area, e parallelamente alle indagini di delimitazione, le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti:
a) |
abbattimento immediato di tutte le piante infestate e di tutte le piante che si sospetta siano infestate a livello del suolo; |
b) |
abbattimento immediato a livello del suolo di tutte le piante specificate in un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate ed esame approfondito di tali piante specificate per rilevare eventuali segni di infestazione, salvo nei casi in cui le piante infestate siano state rilevate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato; in tal caso, l’abbattimento e la rimozione delle piante specificate sono effettuati per tempo prima dell’inizio del successivo periodo di volo; |
c) |
rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; |
d) |
esame e smaltimento sicuro del legno e della corteccia associati all’infestazione, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato; |
e) |
divieto di spostamento delle piante, del legno e della corteccia specificati al di fuori dell’area delimitata; |
f) |
indagine sull’origine dell’infestazione, tracciando le piante, il legno, la corteccia e gli altri oggetti associati all’infestazione, e loro esame per rilevare eventuali segni di infestazione, compresi il campionamento dei rami e il campionamento distruttivo mirato; |
g) |
sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili, se del caso; |
h) |
divieto della presenza di nuove piante specificate all’aperto, nell’area di cui alla lettera b), ad eccezione della presenza di alberi-trappola; |
i) |
qualora siano utilizzati, gli alberi-trappola sono sottoposti a ispezioni periodiche, e vengono distrutti e sottoposti ad esame prima del successivo periodo di volo; |
j) |
attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dall’area delimitata di piante, legno e corteccia specificati; |
k) |
se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicanza che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne sia responsabile; e |
l) |
qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9, e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14. |
2. Le autorità competenti possono decidere di estendere il raggio di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla base di informazioni relative alle dimensioni dell’infestazione, alla densità delle piante specificate, all’origine e/o alla datazione del focolaio.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), qualora l’autorità competente concluda che l’abbattimento non è appropriato per un numero limitato di singole piante a motivo del loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per rilevare eventuali segni di infestazione. In tali casi sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire qualunque possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato da tali piante.
I motivi di tale conclusione e le misure adottate a seguito di tale conclusione sono comunicati alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 9.
4. Se i risultati dell’indagine di delimitazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, evidenziano un altro ritrovamento dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente applica tutte le misure di cui al paragrafo 1 e prosegue l’indagine di delimitazione.
Articolo 8
Piani di emergenza
1. Oltre agli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri includono nei propri piani di emergenza:
a) |
le azioni per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’articolo 7; |
b) |
le misure precauzionali relative agli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati all’interno del territorio dell’Unione, che figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (7); |
c) |
le ispezioni ufficiali da effettuare sugli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati all’interno del territorio dell’Unione; |
d) |
le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato; |
e) |
le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante, del legno e della corteccia da distruggere, mediante la notifica dell’ordine di rimozione e l’accesso alle proprietà private. |
2. Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 9
Presentazione di relazioni annuali
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate durante l’anno civile precedente e sui relativi risultati, a norma degli articoli da 2 a 8.
I risultati delle indagini svolte a norma dell’articolo 5 sono trasmessi alla Commissione utilizzando il modello di cui all’allegato.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8).
(3) EFSA, «Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Agrilus planipennis », 17 dicembre 2020, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1983.
(4) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. «Story map for survey of Agrilus planipennis ». Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2020: EN-1945. https://arcg.is/09S94u.
(5) «Guidelines for pest eradication programmes» — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma; https://www.fao.org/3/x2981e/x2981e.pdf.
(6) «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma; https://www.ippc.int/en/publications/607/.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO
1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali nelle aree delimitate, effettuate ricorrendo a un approccio su base statistica
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Nome |
Data di definizione |
Descrizione |
Numero |
Specie ospiti |
Superficie (in ha o altre unità più pertinenti) |
Unità di ispezione |
Descrizione |
Unità |
Esami visivi |
Cattura |
Prove |
Altri metodi |
Fattore di rischio |
Livelli di rischio |
Numero di luoghi |
Rischi relativi |
Proporzione della popolazione ospite |
Positivo |
Negativo |
Indeterminato |
Numero |
Data |
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2. Istruzioni per la compilazione del modello
Spiegare le ipotesi alla base della progettazione dell’indagine per ciascun organismo nocivo. Riassumere e giustificare:
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la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione; |
— |
il metodo di rilevamento e la sensibilità del metodo; |
— |
il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)