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Document 32024R0434

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/434 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione

C/2024/583

GU L, 2024/434, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/434

6.2.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/434 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2024

relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da d) a i),

considerando quanto segue:

(1)

In seguito ai recenti focolai di Agrilus planipennis Fairmaire («organismo nocivo specificato») in paesi terzi situati in prossimità dei confini dell’Unione si rende necessaria l’introduzione di misure per prevenire l’insediamento e la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, qualora ne sia stata rilevata la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)

L’organismo nocivo specificato è elencato come organismo nocivo prioritario a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (2).

(3)

Sulla base degli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili riguardanti l’organismo nocivo specificato, è opportuno adottare misure in relazione all’organismo nocivo specificato solo per le piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L. («piante specificate») e per il legno, la corteccia separata dal tronco e gli altri oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L. («legno e corteccia specificati»).

(4)

Al fine di garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali intensive per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato e utilizzare metodi in linea con le più recenti informazioni scientifiche e tecniche.

(5)

Al fine di prevenire l’insediamento dell’organismo nocivo specificato e la sua diffusione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione.

(6)

In base alla biologia dell’organismo nocivo specificato, la zona infestata dovrebbe comprendere le piante infestate e tutte le piante specificate che possono essere infestate in un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate. Sulla stessa base, la zona cuscinetto dovrebbe avere un’ampiezza di 10 km oltre i confini della zona infestata, in quanto ciò è adeguato alla capacità di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

(7)

Tuttavia, in caso di ritrovamenti isolati dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata, se l’organismo nocivo specificato può essere eliminato da tali piante e se vi sono prove che tali piante fossero infestate prima di essere introdotte nell’area, o che si tratta di un ritrovamento isolato che presumibilmente non porterà a un insediamento. Questo è l’approccio più proporzionato, purché le indagini svolte nell’area interessata confermino l’assenza dell’organismo nocivo specificato.

(8)

Al fine di garantire la rimozione immediata delle piante infestate e di prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, è opportuno che il monitoraggio delle aree delimitate sia effettuato con cadenza annuale nel periodo più adatto dell’anno e con un’intensità sufficiente.

(9)

Al fine di garantire un approccio proporzionato al rischio fitosanitario connesso all’organismo nocivo specificato, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di revocare la delimitazione quando, sulla base di indagini, tale organismo nocivo non è rilevato nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi.

(10)

È opportuno stabilire misure di eradicazione per l’eliminazione dell’organismo nocivo specificato, se rilevato nel territorio dell’Unione. Tali misure dovrebbero essere adeguate alla biologia dell’organismo nocivo specificato e basate sulle informazioni scientifiche e tecniche disponibili.

(11)

A norma del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per ciascun organismo nocivo prioritario. Sulla base dell’esperienza acquisita con i focolai precedenti, è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di garantire un piano di emergenza completo in caso di ritrovamento dell’organismo nocivo specificato nell’Unione.

(12)

Le disposizioni relative allo svolgimento di indagini in aree indenni dall’organismo nocivo sulla base degli orientamenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis (3) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2027, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare tali indagini, progettarle e assegnare loro risorse sufficienti.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«organismo nocivo specificato»: Agrilus planipennis Fairmaire;

2)

«piante specificate»: piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., esclusi i frutti, le sementi, il polline e le colture di tessuti vegetali;

3)

«indagine di delimitazione»: procedura iterativa utilizzata per stabilire i confini di un’area considerata infestata o indenne da un organismo nocivo;

4)

«legno e corteccia specificati»: legno, corteccia separata dal tronco e gli altri oggetti di legno e corteccia di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.;

5)

«alberi-trappola»: piante specificate sottoposte ad anellazione e utilizzate per sostenere il rilevamento precoce dell’organismo nocivo specificato.

Articolo 2

Indagini sul territorio dell’Unione in conformità all’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/2031

1.   Gli Stati membri svolgono con cadenza annuale indagini basate sul rischio volte ad accertare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato nelle aree dei loro territori in cui tale presenza non è nota.

2.   La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare, nello Stato membro interessato, con un livello di sicurezza sufficientemente elevato, un basso livello di presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante infestate. Si basano sugli orientamenti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis e tengono conto del rischio di diffusione naturale dell’organismo nocivo specificato.

3.   Le indagini sono svolte:

a)

in aree all’aperto, naturali e urbane, presso fermate situate lungo le strade principali, le ferrovie e altre vie di trasporto, nonché in vivai, centri per il giardinaggio, centri di vendita delle piante, del legno e della corteccia specificati, in segherie di legno di latifoglie e in altri siti pertinenti, a seconda dei casi;

b)

in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo, della presenza e della biologia delle piante specificate nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa ad Agrilus planipennis (4).

4.   Le indagini consistono:

a)

nella cattura dell’organismo nocivo specificato, il che può comprendere l’uso di alberi-trappola;

b)

se del caso, nell’esame visivo delle piante specificate;

c)

in caso di sospetto, nel campionamento e nello svolgimento di prove sulle piante specificate e sul legname specificato, compresi i rami tagliati, e sul materiale da imballaggio di legno; nonché

d)

se del caso, nell’uso di cani da fiuto appositamente addestrati.

Articolo 3

Definizione di aree delimitate

1.   Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata costituita da:

a)

una zona infestata in un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate, comprendente le piante infestate e tutte le piante specificate che possono essere infestate («zona infestata»);

b)

una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 10 km oltre i confini della zona infestata.

2.   La delimitazione dell’area delimitata tiene conto dei principi scientifici, della biologia dell’organismo nocivo specificato, del livello di infestazione, della particolare distribuzione delle piante specificate nell’area interessata e degli elementi di prova che attestano l’insediamento dell’organismo nocivo specificato.

La delimitazione iniziale della zona infestata è immediatamente seguita da un’indagine di delimitazione, con una progettazione e uno schema di campionamento che consentano di rilevare, con un livello di sicurezza del 95 %, una presenza di piante infestate pari all’1 %.

L’indagine di delimitazione:

a)

si basa sugli orientamenti dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis; e

b)

include il campionamento dei rami o altri metodi adeguati, in grado di rilevare l’organismo nocivo prima della sua comparsa.

3.   All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree.

Esse si assicurano che gli operatori professionali e il pubblico in generale siano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.

4.   Le autorità competenti possono decidere di ridurre il raggio della zona cuscinetto, sulla base di informazioni relative alle dimensioni dell’infestazione, alla densità delle piante specificate, all’origine e alla datazione del focolaio. In tal caso, esse comunicano immediatamente detta riduzione alla Commissione e agli altri Stati membri, indicandone i motivi.

Articolo 4

Deroghe alla definizione di aree delimitate

1.   In deroga all’articolo 3, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

vi sono prove che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nell’area con le piante o il materiale vegetale su cui è stato rilevato, e che tali piante fossero infestate prima di essere introdotte nell’area in questione, e non è avvenuta alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato, o vi sono prove del fatto che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento dell’organismo specificato;

b)

sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate, è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia.

2.   Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:

a)

adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere il rischio che esso si diffonda;

b)

se del caso, aumenta immediatamente il numero di trappole e la frequenza con cui le trappole sono controllate in tale zona;

c)

intensifica immediatamente gli esami visivi per rilevare la presenza di adulti, unitamente al campionamento dei rami, o ad altri metodi di rilevamento adeguati, in grado di rilevare l’organismo nocivo specificato prima della sua comparsa;

d)

per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un ulteriore anno, effettua indagini in un’area con un’ampiezza di almeno 1 km intorno alle piante infestate, o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare ed intensiva durante il periodo di volo dell’organismo nocivo specificato;

e)

indaga sull’origine dell’organismo nocivo specificato tracciando le piante, il legno, la corteccia e gli altri oggetti associati all’organismo nocivo specificato e procedendo a un’analisi degli eventuali segni di infestazione, compresi il campionamento dei rami e il campionamento distruttivo mirato;

f)

sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e

g)

adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (5) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (6).

Articolo 5

Indagini annuali nelle aree delimitate

Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano le indagini intensive annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità.

La progettazione dell’indagine tiene conto degli orientamenti per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative ad Agrilus planipennis. Grazie alla progettazione dell’indagine e allo schema di campionamento utilizzati nelle indagini di rilevamento è possibile individuare, con un livello di sicurezza almeno del 95 %, un tasso di presenza dell’organismo nocivo specificato pari all’1 %.

Le indagini annuali sono effettuate conformemente all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, nelle zone cuscinetto per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e nelle zone infestate al fine di monitorarne la presenza.

Articolo 6

Revoca della delimitazione

La delimitazione può essere revocata quando, sulla base delle indagini di cui all’articolo 5, l’organismo nocivo specificato non è rilevato nell’area delimitata per almeno quattro anni consecutivi.

Articolo 7

Misure di eradicazione

1.   Dopo la delimitazione iniziale dell’area, e parallelamente alle indagini di delimitazione, le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti:

a)

abbattimento immediato di tutte le piante infestate e di tutte le piante che si sospetta siano infestate a livello del suolo;

b)

abbattimento immediato a livello del suolo di tutte le piante specificate in un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate ed esame approfondito di tali piante specificate per rilevare eventuali segni di infestazione, salvo nei casi in cui le piante infestate siano state rilevate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato; in tal caso, l’abbattimento e la rimozione delle piante specificate sono effettuati per tempo prima dell’inizio del successivo periodo di volo;

c)

rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento;

d)

esame e smaltimento sicuro del legno e della corteccia associati all’infestazione, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato;

e)

divieto di spostamento delle piante, del legno e della corteccia specificati al di fuori dell’area delimitata;

f)

indagine sull’origine dell’infestazione, tracciando le piante, il legno, la corteccia e gli altri oggetti associati all’infestazione, e loro esame per rilevare eventuali segni di infestazione, compresi il campionamento dei rami e il campionamento distruttivo mirato;

g)

sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili, se del caso;

h)

divieto della presenza di nuove piante specificate all’aperto, nell’area di cui alla lettera b), ad eccezione della presenza di alberi-trappola;

i)

qualora siano utilizzati, gli alberi-trappola sono sottoposti a ispezioni periodiche, e vengono distrutti e sottoposti ad esame prima del successivo periodo di volo;

j)

attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dall’area delimitata di piante, legno e corteccia specificati;

k)

se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicanza che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne sia responsabile; e

l)

qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9, e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

2.   Le autorità competenti possono decidere di estendere il raggio di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla base di informazioni relative alle dimensioni dell’infestazione, alla densità delle piante specificate, all’origine e/o alla datazione del focolaio.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), qualora l’autorità competente concluda che l’abbattimento non è appropriato per un numero limitato di singole piante a motivo del loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per rilevare eventuali segni di infestazione. In tali casi sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire qualunque possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato da tali piante.

I motivi di tale conclusione e le misure adottate a seguito di tale conclusione sono comunicati alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 9.

4.   Se i risultati dell’indagine di delimitazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, evidenziano un altro ritrovamento dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente applica tutte le misure di cui al paragrafo 1 e prosegue l’indagine di delimitazione.

Articolo 8

Piani di emergenza

1.   Oltre agli elementi di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, gli Stati membri includono nei propri piani di emergenza:

a)

le azioni per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’articolo 7;

b)

le misure precauzionali relative agli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati all’interno del territorio dell’Unione, che figurano nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (7);

c)

le ispezioni ufficiali da effettuare sugli spostamenti di piante, legno e corteccia specificati all’interno del territorio dell’Unione;

d)

le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo nocivo specificato;

e)

le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante, del legno e della corteccia da distruggere, mediante la notifica dell’ordine di rimozione e l’accesso alle proprietà private.

2.   Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 9

Presentazione di relazioni annuali

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate durante l’anno civile precedente e sui relativi risultati, a norma degli articoli da 2 a 8.

I risultati delle indagini svolte a norma dell’articolo 5 sono trasmessi alla Commissione utilizzando il modello di cui all’allegato.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8).

(3)  EFSA, «Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Agrilus planipennis », 17 dicembre 2020, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1983.

(4)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. «Story map for survey of Agrilus planipennis ». Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2020: EN-1945. https://arcg.is/09S94u.

(5)   «Guidelines for pest eradication programmes» — Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma; https://www.fao.org/3/x2981e/x2981e.pdf.

(6)   «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management» — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma; https://www.ippc.int/en/publications/607/.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).


ALLEGATO

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali nelle aree delimitate, effettuate ricorrendo a un approccio su base statistica

1.

Descrizione dell’area delimitata (AD)

2.

Dimensioni iniziali dell’AD (in ha)

3.

Dimensioni aggiornate dell’AD (in ha)

4.

Approccio

5.

Zona

6.

Siti di indagine

7.

Calendario

A.

Definizione dell’indagine (parametri di input per RiBESS+)

B.

Sforzo di campionamento

C.

Risultati dell’indagine

25.

Osservazioni

8.

Popolazione bersaglio

9.

Unità epidemiologiche

10.

Metodi di rilevamento

11.

Efficacia di campionamento

12.

Sensibilità del metodo

13.

Fattori di rischio (attività, luoghi e aree)

14.

Numero di unità epidemiologiche sottoposte a ispezione

15.

Numero di esami visivi

16.

Numero di campioni

17.

Numero di trappole

18.

Numero di siti di cattura

19.

Numero di prove

20.

Numero di altre misure

21.

Risultati

22.

Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

23

Livello di sicurezza raggiunto

24.

Prevalenza attesa

Nome

Data di definizione

Descrizione

Numero

Specie ospiti

Superficie (in ha o altre unità più pertinenti)

Unità di ispezione

Descrizione

Unità

Esami visivi

Cattura

Prove

Altri metodi

Fattore di rischio

Livelli di rischio

Numero di luoghi

Rischi relativi

Proporzione della popolazione ospite

Positivo

Negativo

Indeterminato

Numero

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Istruzioni per la compilazione del modello

Spiegare le ipotesi alla base della progettazione dell’indagine per ciascun organismo nocivo. Riassumere e giustificare:

la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione;

il metodo di rilevamento e la sensibilità del metodo;

il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

Per la colonna 1:

indicare il nome dell’area geografica, il numero del focolaio o qualsiasi informazione che consenta l’individuazione dell’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per la colonna 2:

indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3:

indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4:

indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5:

indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, intorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6:

indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, selezionando una delle voci seguenti per la descrizione:

1.

all’aperto (area di produzione): 1.1 campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta;

2.

all’aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. area di conservazione; 2.4. piante spontanee in aree diverse dalle aree di conservazione; 2.5. altro, indicare il caso specifico (ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio);

3.

ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro, indicare il caso specifico (ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno).

Per la colonna 7:

indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

Per la colonna 8:

indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.

Per la colonna 9:

indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

Per la colonna 10:

indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso, a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

Per la colonna 11:

fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.

Per la colonna 12:

per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).

Per la colonna 13:

indicare i fattori di rischio in righe distinte, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.

Per la colonna B:

indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione».

Per la colonna 18:

indicare il numero di siti di cattura, se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).

Per la colonna 21:

indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio).

Per la colonna 22:

indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

Per la colonna 23:

indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31. Questo valore del livello di sicurezza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni), tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.

Per la colonna 24:

indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine di rilevamento è solitamente fissato un valore pari all’1 %.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/434/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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