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Document 32024R0338

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/338 del Consiglio, del 16 gennaio 2024, che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

    ST/16879/2023/INIT

    GU L, 2024/338, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/338/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/338/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/338

    16.1.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/338 DEL CONSIGLIO

    del 16 gennaio 2024

    che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l’articolo 4, paragrafi 1 e 4,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686.

    (2)

    In considerazione della costante minaccia rappresentata dall’ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda nonché da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. Inoltre, la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere cancellata da tale allegato.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. VAN PETEGHEM


    (1)   GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, la sezione A (Persone fisiche di cui all’articolo 3) è così modificata:

    1)

    la voce numero 16 (Bonomade Machude OMAR) è soppressa;

    2)

    è aggiunta la voce seguente:

    «17.

    Andreas Martin MÜLLER (alias Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri); data di nascita: 15 febbraio 1972; luogo di nascita: Cochem, Renania-Palatinato, Germania; sesso: maschile; cittadinanza: tedesca; passaporto numero C73TV06C9; carta d’identità numero 5210375966.».


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/338/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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