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Document 32024O1163
Guideline (EU) 2024/1163 of the European Central Bank of 8 February 2024 amending Guideline (EU) 2015/510 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60) (ECB/2024/4)
Indirizzo (UE) 2024/1163 della Banca centrale europea, dell’8 febbraio 2024, che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)
Indirizzo (UE) 2024/1163 della Banca centrale europea, dell’8 febbraio 2024, che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)
ECB/2024/4
GU L, 2024/1163, 26.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1163 |
26.4.2024 |
INDIRIZZO (UE) 2024/1163 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’8 febbraio 2024
che modifica l’indirizzo (UE) 2015/510 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2014/60) (BCE/2024/4)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 9.2, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) |
il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema nell’attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro. |
(2) |
È opportuno modificare l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari aggiustamenti tecnici ed editoriali relativi a taluni aspetti delle operazioni di politica monetaria. |
(3) |
L’indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (2), che disciplinava il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2), è stato abrogato dall’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) (3), che istituisce il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione. Le modifiche introdotte dall’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) devono essere rispecchiate nell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
(4) |
È opportuno che le date di annuncio, aggiudicazione e regolamento delle operazioni di rifinanziamento principali e delle operazioni regolari di rifinanziamento a più lungo termine siano allineate per facilitare il passaggio tra le due tipologie di operazioni. Inoltre, è opportuno adeguare il calendario delle operazioni regolari di rifinanziamento a più lungo termine per evitare sovrapposizioni tra i due tipi di operazioni. Inoltre, è opportuno chiarire le regole di arrotondamento degli interessi per le operazioni regolari di rifinanziamento a più lungo termine al fine di garantire un approccio armonizzato. |
(5) |
Taluni aspetti dell’emissione di certificati di debito della Banca centrale europea (BCE) necessitano di ulteriori chiarimenti riguardo all’identità del relativo emittente e la forma in cui sono emessi e detenuti. |
(6) |
Sono necessari ulteriori chiarimenti sul trattamento degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse nel contesto dell’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, in particolare per quanto riguarda gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse amministrati nel Regno Unito. Gli amministratori di indici di riferimento del Regno Unito, come altri amministratori di indici di riferimento situati al di fuori dell’Unione, dovrebbero essere considerati amministratori di indici di riferimento di paesi terzi e i soggetti vigilati dell’Unione dovrebbero utilizzare esclusivamente indici di riferimento forniti da amministratori di paesi terzi se autorizzati per l’uso nell’Unione in conformità al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(7) |
Sono necessari chiarimenti riguardo all’idoneità come garanzia delle obbligazioni legate alla sostenibilità con diritti di cancellazione della progressione della cedola. |
(8) |
È necessario armonizzare le norme sull’idoneità delle garanzie dell’Eurosistema applicabili alle attività garantite, precisando ulteriormente i casi in cui si applicano i pertinenti requisiti di idoneità. L’applicabilità di tali requisiti dovrebbe dipendere dal fatto che una garanzia sia utilizzata per determinare la conformità dell’attività ai requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema. |
(9) |
È necessario apportare maggiore chiarezza al quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAF) per quanto riguarda la segnalazione da parte delle controparti delle probabilità di default sulla base dei metodi basati sui rating interni (IRB) e la messa a disposizione di modelli che un’agenzia di rating (CRA) deve compilare per essere accettata come agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI). |
(10) |
Nell’ambito delle misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 per agevolare le controparti dell’Eurosistema nel mantenere sufficienti attività idonee al fine di partecipare a tutte le operazioni finalizzate all’immissione di liquidità, il 7 aprile 2020 il Consiglio direttivo ha deciso che, per utilizzo nazionale, i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia dimensionale minima di EUR 0 o una di importo più elevato che può essere stabilita dalla BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro (di seguito, una «BCN») che li riceve in garanzia. In previsione della graduale revoca di tali misure di allentamento dei criteri di idoneità applicabili alle garanzie, il 30 novembre 2023 il Consiglio direttivo ha deciso di ripristinare la soglia dimensionale minima di 25 000 EUR che i crediti mobilizzati su base individuale dovrebbero soddisfare per poter essere utilizzati a livello nazionale ai sensi dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Nell’assumere la propria decisione, il Consiglio direttivo ha preso in considerazione: la necessità di armonizzare l’utilizzo di crediti a garanzia di operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, il fatto che i crediti al di sotto di tale soglia rappresentano una percentuale esigua dell’importo totale delle garanzie stanziate dalle controparti dell’Eurosistema e la necessità di migliorare l’efficienza operativa e in termini di costi delle procedure di mobilizzazione e gestione per l’accettazione di crediti in garanzia. |
(11) |
Per rafforzare la protezione dell’Eurosistema dai rischi associati all’accettazione di crediti in garanzia, se si accerta che le procedure e i sistemi utilizzati da una controparte non sono più adeguati per la trasmissione di informazioni sui crediti all’Eurosistema, è opportuno che la BCN interessata sia autorizzata ad adottare le misure che ritiene necessarie. È opportuno che tali misure includano la sospensione parziale o totale della mobilizzazione dei crediti da parte di tale controparte fino a quando la BCN interessata non abbia effettuato una nuova verifica dell’adeguatezza delle procedure e dei sistemi utilizzati dalla controparte per trasmettere le informazioni sui crediti all’Eurosistema. |
(12) |
In linea con la decisione del Consiglio direttivo del 22 giugno 2022, occorre introdurre nell’ECAF un principio di alto livello relativo all’informativa sul rischio connesso al cambiamento climatico nelle valutazioni del merito di credito delle ECAI. |
(13) |
È necessario apportare adeguamenti al quadro di riferimento dell’Eurosistema per l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema per chiarire ulteriormente il trattamento delle controparti che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il trattamento delle controparti che violano il requisito patrimoniale iniziale di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla pertinente legislazione nazionale, nonché il trattamento delle controparti e delle attività idonee emesse da soggetti sottoposti a misure restrittive dell’Unione europea. |
(14) |
È necessario armonizzare le situazioni di inadempimento all’interno dell’Eurosistema, anche al fine di assicurare trasparenza e coerenza e migliorare la parità di condizioni per le controparti dell’Eurosistema nelle operazioni di politica monetaria. |
(15) |
Il regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (6) è stato modificato per quanto riguarda la remunerazione della riserva obbligatoria. Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/1679 della Banca centrale europea (BCE/2023/21) (7) devono essere rispecchiate nelle disposizioni relative all’obbligo di riserve minime di cui all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
(16) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:
1) |
i riferimenti a «TARGET2» sono sostituiti dai riferimenti a «TARGET» nelle seguenti disposizioni: articolo 2, punti 6) e 26), articolo 19, paragrafi 1 e 2, articolo 22, paragrafo 1, articolo 51, paragrafi 1 e 3, articolo 53, paragrafo 2, articolo 61, paragrafo 1, articolo 177, paragrafo 2, lettera d), articolo 186, paragrafo 2, lettera b), l’intestazione della parte settima bis, il titolo dell’articolo 187 bis, la frase introduttiva dell’articolo 187 bis, paragrafo 1, articolo 187 bis, paragrafo 4, il titolo dell’articolo 187 ter, articolo 187 ter, prima frase, il titolo dell’articolo 187 quater, articolo 187 quater, prima frase, articolo 187 quater, lettera b), il titolo dell’articolo 187 quinquies e articolo 187 quinquies; |
2) |
L’articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
all’articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo: «6. Le ORLT sono effettuate mediante procedure d’asta a tasso variabile, salva la diversa decisione dell’Eurosistema di effettuarle mediante una procedura d’asta a tasso fisso. In tal caso, il tasso applicabile alle procedure d’asta a tasso fisso può essere indicizzato a un tasso di riferimento sottostante (ad esempio tasso medio per le ORP) per la vita dell’operazione, con o senza un differenziale. Quando il tasso di interesse applicabile è calcolato come media del tasso di riferimento sottostante per la vita dell’operazione, esso è calcolato arrotondando la media almeno all’ottava cifra decimale.» |
4) |
all’articolo 8, paragrafo 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
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5) |
all’articolo 10, paragrafo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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6) |
all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
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7) |
l’articolo 12 è modificato come segue:
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8) |
L’articolo 13 è modificato come segue:
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9) |
l’articolo 19 è modificato come segue:
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10) |
all’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Il credito erogato mediante l’operazione di rifinanziamento marginale ha durata overnight. Il credito è rimborsato il giorno successivo in cui: a) TARGET e b) l’SSS interessato sono operativi, al momento dell’apertura di tali sistemi.» |
11) |
L’articolo 22 è modificato come segue:
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12) |
all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. I depositi nelle operazioni di deposito presso la banca centrale hanno durata overnight. I depositi detenuti nell’ambito di operazioni di deposito presso la banca centrale scadono nella giornata successiva in cui TARGET è operativo, al momento dell’apertura del sistema stesso.» |
13) |
l’articolo 25, paragrafo 2, è modificato come segue:
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14) |
all’articolo 28, paragrafo 3, la tavola 7 è sostituita dalla seguente: «Tavola 7 Giorni normali di negoziazione per le ORP e le ORLT regolari
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15) |
all’articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. Gli ordini di pagamento connessi alla partecipazione a operazioni di mercato aperto o all’impiego di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti sono regolati sui conti detenuti dalle controparti presso una BCN ovvero sui conti di un altro ente creditizio partecipante a TARGET.» |
16) |
all’articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Al fine di partecipare a operazioni di credito dell’Eurosistema, le controparti prestano all’Eurosistema attività idonee a garanzia per tali operazioni. Poiché le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema includono il credito infragiornaliero, anche le garanzie fornite dalle controparti in relazione al credito infragiornaliero soddisfano i criteri di idoneità stabiliti nel presente indirizzo, come indicato nell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).» |
17) |
L’articolo 63 è modificato come segue:
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18) |
all’articolo 69 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Il requisito di cui al paragrafo 1, primo periodo, non si applica al garante di uno strumento di debito se la garanzia non è utilizzata per determinare la conformità di tale strumento di debito ai requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili.» |
19) |
all’articolo 70 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Al fine di risultare idonei, i garanti di strumenti di debito devono essere stabiliti nel SEE, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia utilizzata per determinare la conformità di tale strumento di debito ai requisiti di qualità del credito per determinati strumenti di debito, salve le ipotesi di cui ai paragrafi 3 e 4. La possibilità di utilizzare un rating attribuito da ECAI al garante per determinare la conformità ai pertinenti requisiti di qualità creditizia per determinati strumenti di debito è prevista all’articolo 84.» |
20) |
il titolo della parte quarta, titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 3, è sostituito dal seguente: «Criteri di idoneità specifici per i certificati di debito emessi dalla BCE o dalle BCN prima della data di adozione dell’euro nei rispettivi Stati membri»; |
21) |
l’articolo 81 è modificato come segue:
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22) |
all’articolo 90, lettera b), punto iii), primo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:
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23) |
L’articolo 93 è sostituito dal seguente: «Articolo 93 Ammontare minimo dei crediti Per l’utilizzo nazionale i crediti, al momento della presentazione come garanzia da parte di una controparte, devono soddisfare una soglia minima di EUR 25 000 o quella più elevata stabilita dalla BCN di appartenenza. Per i crediti utilizzati su base transfrontaliera si applica una soglia minima pari a 500.000 EUR.» |
24). |
all’articolo 95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. I debitori e i garanti di crediti idonei devono essere società non finanziarie, enti del settore pubblico, (escluse le società finanziarie pubbliche), banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali. Tale requisito non si applica al garante di un credito se la garanzia non è utilizzata per determinare la conformità di tale credito ai requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili.» |
25) |
all’articolo 96, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Anche il garante di un credito deve essere stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l’euro, ad eccezione dei casi in cui la garanzia non sia utilizzata per determinare la conformità di tale credito ai requisiti di qualità creditizia per le attività non negoziabili.» |
26) |
all’articolo 97, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
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27) |
l’articolo 100 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 100 Verifica delle procedure e dei sistemi usati per presentare i crediti 1. Le BCN, o un’autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano l’appropriatezza delle procedure e dei sistemi con cui la controparte segnala all’Eurosistema le informazioni relative ai crediti, anteriormente alla prima mobilizzazione dei crediti da parte della controparte. La verifica delle procedure e dei sistemi è successivamente effettuata almeno una volta ogni cinque anni. In caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure o sistemi, può essere effettuata una nuova verifica. 2. Se le BCN, o un’autorità di vigilanza o un revisore esterno accertano che le procedure e i sistemi utilizzati dalla controparte non sono più adeguati per la trasmissione all’Eurosistema delle informazioni sui crediti, la BCN coinvolta nella verifica adotta le misure che ritiene necessarie, che possono includere la sospensione parziale o totale della mobilizzazione dei crediti da parte della controparte fino a quando non sia stata condotta una nuova verifica dell’appropriatezza delle procedure e dei sistemi con cui la controparte trasmette all’Eurosistema le informazioni relative ai crediti.» |
28) |
l’articolo 104 è modificato come segue:
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29) |
all’articolo 107 bis, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Al DECC, all’originator, ai debitori e, ove pertinente, ai garanti dei crediti sottostanti, agli accordi relativi ai crediti sottostanti e a qualunque accordo che assicuri il trasferimento diretto o indiretto dei crediti sottostanti dall’originator all’emittente, si applica la legislazione dell’ordinamento giuridico in cui è stabilito l’emittente. Tale requisito si applica ai garanti dei crediti sottostanti esclusivamente quando una garanzia è utilizzata per determinare la conformità ai requisiti di qualità creditizia del credito.» |
30) |
all’articolo 113, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Le garanzie fornite da garanti utilizzate per determinare la conformità ai requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema devono essere conformi alle disposizioni del presente titolo.» |
31) |
l’articolo 118, paragrafo 1, è modificato come segue:
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32) |
all’articolo 120 è inserito il seguente paragrafo 4: «4. Le ECAI sono trasparenti per quanto riguarda l’integrazione del rischio legato ai cambiamenti climatici nelle loro metodologie e nei loro rating, laddove tale rischio possa costituire una fonte di rischio di credito. Esse forniscono alla BCE aggiornamenti periodici sulle loro attività in questo settore.» |
33) |
l’articolo 122 è modificato come segue:
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34) |
all’articolo 123, paragrafo 4, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
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35) |
l’articolo 144 bis, paragrafo 2, è modificato come segue:
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36) |
all’articolo 154, paragrafo 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
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37) |
l’articolo 158 è modificato come segue:
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38) |
all’articolo 159, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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39) |
l’articolo 165 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 165 Situazioni di inadempimento 1. Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate da ciascuna BCN prevedono situazioni di inadempimento considerate automatiche (“situazioni di inadempimento automatiche”) o discrezionali (“situazioni di inadempimento discrezionali”), come stabilito nel presente articolo. 2. I seguenti casi sono considerati situazioni di inadempimento automatiche di cui al paragrafo 1:
3. I seguenti casi sono considerati situazioni di inadempimento discrezionali di cui al paragrafo 1:
4. Nel caso delle situazioni di inadempimento discrezionali di cui al paragrafo 3, la situazione di inadempimento deve essere dichiarata dalla BCN competente in conformità alle procedure dell’Eurosistema adottate dal Consiglio direttivo e si perfeziona soltanto su invio di una notifica di inadempimento. Tale notifica può prevedere un “periodo di grazia” della durata massima di tre giorni lavorativi per rettificare la situazione in questione.» |
40) |
l’articolo 166 è modificato come segue:
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41) |
all’articolo 187 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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42) |
all’articolo 187 ter, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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43) |
Gli allegati I, VI, VI bis e IX ter sono modificati in modo conforme all’allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
2. Le BCN adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 6 maggio 2024. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 22 marzo 2024.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 febbraio 2024
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
(2) Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
(3) Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).
(4) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 2023/1679 della Banca centrale europea, del 25 agosto 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 2021/378 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/1) (BCE/2011/21) (GU L 216 dell’1.9.2011, pag. 96).
(*4) L’ora dell’Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell’Europa centrale.
T sta per “giorno di negoziazione”.»;
(*5) Una diversa programmazione può essere decisa in conseguenza di giorni festivi.
(*6) A causa del periodo festivo, l’operazione di dicembre viene di norma anticipata di una settimana, cioè al penultimo martedì del mese.»;
ALLEGATO
Gli allegati I, VI, VI bis e IX ter dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati come segue:
1) |
L’allegato I è modificato come segue:
|
2) |
nell’allegato VI, sezione I, paragrafo 5, i riferimenti a «TARGET2» sono sostituiti da riferimenti a «TARGET»; |
3) |
nell’allegato VI bis, al paragrafo 5 della sezione II, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
|
4) |
nell’allegato IX ter, sezione II, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1163/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)