EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024L1385

Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

PE/33/2024/REV/1

GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1385

24.5.2024

DIRETTIVA (UE) 2024/1385 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della presente direttiva è fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione. A tal fine essa rafforza e introduce misure in relazione a: la definizione dei reati e delle pene irrogabili, la protezione delle vittime e l'accesso alla giustizia, l'assistenza alle vittime, una migliore raccolta di dati, la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.

(2)

La parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori e diritti fondamentali dell'Unione sanciti rispettivamente dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). La violenza contro le donne e la violenza domestica minacciano tali stessi valori e diritti, minano il diritto di donne, ragazze e bambine all'uguaglianza in ogni ambito di vita e impediscono loro di partecipare alla vita sociale e professionale su un piano di parità con gli uomini.

(3)

La violenza contro le donne e la violenza domestica costituiscono una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore.

(4)

La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019.

(5)

Alla luce delle specificità connesse ai reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, è necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza. Le disposizioni vigenti a livello dell'Unione e nazionale si sono rivelate insufficienti a combattere e prevenire efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica. In particolare, mentre le direttive 2011/36/UE (3) e 2011/93/UE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, che vertono essenzialmente su forme specifiche di tale violenza, e la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che stabilisce il quadro generale per le vittime di reato contemplano alcune garanzie per le vittime, intese, ai fini della presente direttiva, come vittime di violenza contro le donne o violenza domestica, esse non sono state concepite per affrontarne le esigenze specifiche.

(6)

La violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando si intersecano con la discriminazione fondata sul sesso in combinazione con altri motivi di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta, in particolare la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale («discriminazione intersezionale»). È pertanto opportuno che gli Stati membri prestino la dovuta attenzione alle vittime colpite da questa discriminazione intersezionale, adottando misure specifiche. Il rischio di subire violenza di genere è ancora maggiore per le persone colpite da discriminazione intersezionale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto di questo maggiore livello di rischio nell'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la valutazione individuale per determinare le esigenze di protezione delle vittime, l'assistenza specialistica alle vittime nonché la formazione e l'informazione dei professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime.

(7)

Le vittime sono a maggior rischio di intimidazione, ritorsione e vittimizzazione secondaria e ripetuta. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché si presti particolare attenzione a tali rischi e alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime. Un fattore di cui si dovrebbe tenere conto nel valutare il rischio di ritorsioni è se la vittima conosceva già l'autore del reato o aveva intrattenuto una relazione con lo stesso.

(8)

Le vittime dovrebbero poter avere accesso ai propri diritti prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, in funzione delle loro esigenze e alle condizioni stabilite nella presente direttiva.

(9)

Le disposizioni della presente direttiva afferenti ai diritti delle vittime dovrebbero applicarsi a tutte le vittime di condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne o violenza domestica, penalmente rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. Tali condotte criminose includono i reati definiti nella presente direttiva, vale a dire le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, il cyberflashing, l'istigazione alla violenza o all'odio online, e le condotte criminose contemplate da altri atti giuridici dell'Unione, in particolare le direttive 2011/36/UE e 2011/93/UE. Nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro, alle molestie sessuali, all'abuso sessuale, allo stalking, ai matrimoni precoci, all'aborto forzato, alla sterilizzazione forzata e a diverse forme di violenza online, come le molestie sessuali online e il cyberbullismo. La violenza domestica è una forma di violenza che potrebbe configurare reato specifico ai sensi del diritto nazionale o rientrare tra i reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra coniugi o ex coniugi o partner, a prescindere che convivano o meno. I singoli Stati membri possono ampliare la definizione di ciò che costituisce violenza contro le donne ai sensi del diritto penale nazionale. Si precisa che la presente direttiva non affronta l'intero spettro di condotte criminose consistenti in atti di violenza contro le donne.

(10)

La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini. È una forma di violenza di genere principalmente inflitta a donne, ragazze e bambine da parte di uomini. È radicata nei ruoli, nei comportamenti, nelle attività e negli attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Nell'attuazione della presente direttiva si dovrebbe pertanto tenere conto di una prospettiva sensibile alla dimensione di genere.

(11)

La violenza domestica è un grave problema sociale che spesso resta nascosto. Può portare a gravi traumi psicologici e fisici, con pesanti conseguenze sulla vita personale e professionale della vittima, poiché l'autore del reato è generalmente una persona nota alla vittima e di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Questo tipo di violenza può assumere varie forme: fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche e può verificarsi nell'ambito di diversi tipi di relazioni. La violenza domestica spesso implica un controllo coercitivo e può verificarsi se l’autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima o meno.

(12)

Le misure stabilite dalla presente direttiva sono concepite per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine, in quanto, come confermano dati e studi, sono vittime per antonomasia delle forme di violenza ivi contemplate, segnatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tuttavia anche altre persone sono oggetto di queste forme di violenza e dovrebbero quindi altresì beneficiare delle stesse misure che la presente direttiva prevede per le vittime. Il termine «vittima», pertanto, dovrebbe riferirsi a chiunque, indipendentemente dal genere, e, salvo diversa indicazione contenuta nella presente direttiva, tutte le vittime dovrebbero beneficiare dei diritti connessi alla protezione delle vittime nonché dell'accesso alla giustizia, dell'assistenza alle vittime e delle misure preventive.

(13)

In ragione della loro vulnerabilità, assistere ad atti di violenza domestica può essere devastante per i minori. I minori che assistono ad atti di violenza domestica commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare subiscono generalmente un danno psicologico ed emotivo diretto, che incide sul loro sviluppo, e sono a maggior rischio di soffrire di malattie fisiche e mentali, sia a breve che a lungo termine. Riconoscere che i minori che hanno subito un danno diretto in quanto testimoni di atti di violenza domestica sono a loro volta vittime costituisce un passo importante per tutelare tali minori che soffrono a causa della violenza domestica.

(14)

Ai fini della presente direttiva, per «autorità competenti» si dovrebbero intendere l'autorità o le autorità designate a norma del diritto nazionale come competenti per l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le autorità competenti per ciascuna di tali funzioni.

(15)

A norma dell'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), una direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Tuttavia, data la particolare natura del reato di mutilazione genitale femminile e la necessità di garantire la protezione delle vittime che ne subiscono un danno specifico, tale reato dovrebbe essere oggetto di norme specifiche di diritto penale degli Stati membri. Le mutilazioni genitali femminili sono una pratica vessatoria e di sfruttamento riguardante gli organi sessuali di una donna, ragazza o bambina, attuata allo scopo di mantenere e affermare il dominio su tale donna, ragazza o bambina e di esercitare un controllo sociale sulla sua sessualità. Sono a volte praticate nel contesto di matrimoni infantili forzati o di violenza domestica. Possono rientrare tra le pratiche tradizionali cui alcune comunità sottopongono i membri di sesso femminile. Come tali andrebbero intese le pratiche mutilative attuate per motivi non medici, che causano un danno irreparabile e permanente alle vittime. Le mutilazioni genitali femminili provocano danni psicologici e sociali, che incidono gravemente sulla qualità della vita della vittima. Il termine «escissione» dovrebbe riferirsi all'ablazione parziale o totale del clitoride e delle grandi labbra. Il termine «infibulazione» dovrebbe riferirsi alla chiusura delle grandi labbra della vulva mediante sutura parziale al fine di restringere l'orifizio vaginale. L'espressione «qualsiasi altra mutilazione» dovrebbe riferirsi a tutte le altre alterazioni fisiche dei genitali femminili.

(16)

Il matrimonio forzato è una forma di violenza che comporta gravi violazioni dei diritti fondamentali e, in particolare, dei diritti delle donne e delle ragazze all'integrità fisica, alla libertà, all'autonomia, alla salute fisica e mentale, alla salute sessuale e riproduttiva, all'istruzione e alla vita privata. La povertà, la disoccupazione, le consuetudini o i conflitti sono fattori che favoriscono il matrimonio forzato. La violenza fisica e sessuale e le minacce di violenza sono spesso utilizzate come forme di coercizione per costringere una donna o una ragazza a sposarsi. Spesso, al matrimonio forzato si aggiungono forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica come lo sfruttamento sessuale. È pertanto necessario che tutti gli Stati membri rendano il matrimonio forzato penalmente perseguibile e prevedano sanzioni adeguate per gli autori di tale reato. La presente direttiva lascia impregiudicate le definizioni di «matrimonio» previste dal diritto nazionale o internazionale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l'azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito al matrimonio forzato. Dato che le vittime di matrimoni forzati sono spesso minori, i termini di prescrizione dovrebbero protrarsi per un periodo di tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato in questione, per consentire alla vittima di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto i 18 anni di età.

(17)

È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online laddove la violenza sia intrinsecamente connessa all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione («TIC») e tali tecnologie siano utilizzate per amplificare in modo significativo la gravità dell'impatto dannoso del reato, modificando in tal modo le caratteristiche dello stesso. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste e le difensore dei diritti umani. I difensori dei diritti umani sono persone, gruppi od organizzazioni che promuovono e proteggono i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciute. La violenza online può avere l'effetto di ridurre le donne al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale su un piano di parità con gli uomini. La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale, provoca esclusione sociale, ansia e induzione all'autolesionismo e può, in casi estremi, anche portare al suicidio.

(18)

L'uso delle TIC comporta il rischio di un'amplificazione facile, rapida e diffusa di alcune forme di violenza online, con l'evidente rischio di provocare o aggravare danni profondi e a lungo termine per la vittima. Il potenziale di amplificazione, presupposto essenziale di molti reati di violenza online definiti nella presente direttiva, dovrebbe corrispondere alla capacità di rendere certi materiali «accessibili al pubblico» tramite TIC. Le espressioni «accessibile al pubblico» e «pubblicamente accessibile» dovrebbero rinviare al concetto di potenziale raggiungimento di un certo numero di persone. Tali espressioni dovrebbero essere interpretate e applicate tenendo conto delle circostanze del caso, compresa la tecnologia utilizzata per rendere accessibili tali materiali. Inoltre, al fine di stabilire soltanto norme minime per le forme più gravi di violenza online, i pertinenti reati definiti nella presente direttiva dovrebbero essere limitati a condotte che possono provocare danni gravi o un grave danno psicologico alla vittima, oppure a condotte che possono indurre la vittima a temere seriamente per la propria incolumità o per quella delle persone a suo carico. In ciascun caso, nel valutare se la condotta è suscettibile di causare un danno grave, si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche del caso, fatta salva l'indipendenza della magistratura. La probabilità di causare un danno grave può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. La presente direttiva stabilisce un quadro giuridico minimo a tale riguardo e gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme penali più rigorose.

(19)

Tenuto conto della propensione a una diffusione e manipolazione facile, rapida e vasta e della natura intima dei contenuti, il fatto di rendere accessibili al pubblico, tramite TIC e senza il consenso delle persone, immagini, video o altro materiale analogo ritraente atti sessualmente espliciti o le parti intime di una persona può risultare estremamente dannoso per la vittima. Il pertinente reato definito nella presente direttiva dovrebbe riguardare tutti i tipi di tale materiale, ad esempio immagini, fotografie e video, comprese le immagini sessualizzate e i clip video e audio. Dovrebbe riguardare situazioni in cui il materiale è reso accessibile al pubblico tramite TIC senza il consenso della vittima, che abbia acconsentito o meno alla produzione del materiale stesso o lo abbia eventualmente trasmesso a una data persona. Tale reato dovrebbe comprendere anche la produzione, la manipolazione o l'alterazione non consensuale (ad esempio l'editing di immagini), anche mediante l'uso dell'intelligenza artificiale, di materiale in modo da far credere che una persona partecipa ad atti sessuali, purché detto materiale sia successivamente reso accessibile al pubblico tramite TIC, senza il consenso dell'interessato. Nel concetto di produzione, manipolazione o alterazione dovrebbe rientrare anche la fabbricazione di video fasulli ma realistici («deepfake») con persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi molto simili a quelli realmente esistenti, che ritraggono una persona mentre compie atti sessuali, risultando falsamente autentici o veritieri agli occhi altrui. Per proteggere efficacemente le vittime da tale condotta, è opportuno che costituisca elemento di reato anche la sola minaccia di metterla in atto.

(20)

La diffusione al pubblico tramite TIC di immagini, video o altro materiale ritraente atti sessualmente espliciti o le parti intime di una persona senza il consenso della persona non dovrebbe configurarsi come reato laddove necessaria per salvaguardare i diritti fondamentali tutelati dalla Carta, in particolare la libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee in una società aperta e democratica, nonché la libertà delle arti e delle scienze, compresa la libertà accademica. Inoltre, il reato non dovrebbe riguardare il trattamento del materiale da parte delle autorità pubbliche, in particolare al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, e gli Stati membri dovrebbero poter esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso ad esempio di linee di assistenza telefonica o su internet che trattano materiale per segnalare un reato alle autorità.

(21)

Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che convivono con l'autore del reato, ma anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari e dal contesto professionale. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza ripetuta o continua della vittima tramite TIC, senza il suo consenso o in assenza di un'autorizzazione legale. A tale sorveglianza può concorrere il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità con il furto di password o atti di pirateria informatica sui dispositivi della vittima, installando furtivamente software che registrano le battute dei tasti sul dispositivo per poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Il reato di stalking online dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici intelligenti. Vi sono tuttavia situazioni in cui la sorveglianza è effettuata per motivi legittimi, ad esempio nel contesto di genitori che monitorano l'ubicazione e le attività online dei figli, di parenti che monitorano la salute di persone malate, anziane, vulnerabili o con disabilità, oppure di monitoraggio dei media e intelligence da fonte aperta.

(22)

La responsabilità penale dovrebbe essere limitata alle situazioni in cui è probabile che il monitoraggio causi un danno grave alla vittima. Nel valutare se un atto è suscettibile di causare un danno grave, si dovrebbe porre l'accento sulla possibilità che l'atto di norma arrechi un danno alla vittima.

(23)

Nella definizione del reato di stalking online, il concetto di «tracciamento» dovrebbe rinviare al fatto di rintracciare la posizione di una persona e di seguirne gli spostamenti, mentre il concetto di «monitoraggio» dovrebbe riferirsi alla sorveglianza di una persona più in generale, compresa l'osservazione delle sue attività. Nel contesto dello stalking online entrambe le azioni mirano in ultima analisi a controllare una persona.

(24)

Per il reato di molestie online è opportuno stabilire norme minime così da contemplare le forme più gravi di tale reato. Tali norme dovrebbero includere il fatto di attuare, in modo ripetuto o continuativo, comportamenti minacciosi nei confronti di una persona, almeno qualora tali comportamenti comportino il rischio di commettere reati tramite TIC, e se tali comportamenti possono indurre tale persona a temere seriamente per la propria incolumità o per l'incolumità delle persone a carico. Tali norme dovrebbero altresì contemplare l'attuazione in pubblico, insieme ad altre persone e tramite TIC, di comportamenti minacciosi o ingiuriosi nei confronti di una persona, laddove tale comportamento possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione. Questo tipo di attacchi di ampia portata, compresi gli attacchi di gruppo coordinati online, possono trasformarsi in vere e proprie aggressioni offline o causare gravi danni psicologici e in casi estremi portare al suicidio della vittima. Tali attacchi spesso prendono di mira importanti donne politiche, giornaliste e difensore dei diritti umani o altre donne conosciute, ma possono anche verificarsi in contesti diversi, ad esempio nei campus universitari, nelle scuole e sul luogo di lavoro. Questa violenza virtuale dovrebbe essere combattuta in particolare quando gli attacchi sono su vasta scala, assumendo ad esempio la forma di molestie seriali ad opera di un gran numero di persone. Le norme minime relative al reato di molestie online dovrebbero inoltre contemplare l'invio non richiesto a una persona, tramite TIC, di un'immagine, un video o altro materiale analogo raffigurante i genitali («cyberflashing») qualora tale condotta possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione. Il cyberflashing è una forma comune di intimidazione che mira a ridurre le donne al silenzio. Le norme minime relative al reato di molestie online dovrebbero comprendere anche norme riguardanti situazioni in cui le informazioni personali della vittima sono rese accessibili al pubblico senza il suo consenso, tramite TIC, al fine di istigare altre persone ad arrecarle un danno fisico o un grave danno psicologico («doxing»).

(25)

Negli ultimi anni l'aumento dell'uso di internet e dei social media ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, anche basati sul genere. L'effetto disinibente di internet moltiplica la condivisione facile, rapida e vasta dei discorsi d'odio nel mondo digitale, in quanto il presunto anonimato sul web e il senso di impunità che ne deriva riducono il senso di inibizione che normalmente frenerebbe le persone. Le donne sono spesso il bersaglio dell'odio sessista e misogino online, che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale. È un fenomeno che va prevenuto e intercettato fin dalle prime fasi. Anche se il linguaggio usato in detto tipo di istigazione non rimanda sempre in maniera diretta al genere della persona presa di mira, il pregiudizio è facilmente deducibile dal contenuto o dal contesto generale del discorso.

(26)

Il reato di istigazione alla violenza o all'odio online presuppone che l'istigazione sia espressa non in un contesto strettamente privato, ma pubblicamente tramite l'uso di TIC. Dovrebbe pertanto implicare la diffusione al pubblico, da intendersi come il fatto di rendere accessibile a un numero potenzialmente illimitato di persone tramite TIC un dato materiale che si configuri come incitamento alla violenza o all'odio, ossia rendere tale materiale facilmente accessibile agli utenti in genere senza che sia necessario l'ulteriore intervento di chi lo ha fornito, indipendentemente dal fatto che detta pluralità di persone acceda effettivamente alle informazioni in questione. Di conseguenza, se per accedere al materiale è necessario registrarsi o essere ammessi a un gruppo di utenti, le informazioni dovrebbero considerarsi divulgate al pubblico solo se gli utenti che chiedono l'accesso sono automaticamente registrati o ammessi senza che qualcuno lo decida o scelga a chi dare l'accesso. Nel valutare se il materiale configuri istigazione all'odio o alla violenza, le autorità competenti dovrebbero tener conto del diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito dall'articolo 11 della Carta.

(27)

Al fine di garantire un giusto equilibrio tra la libertà di espressione e il perseguimento del reato di incitamento alla violenza o all'odio online, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di rendere punibili soltanto le condotte atte a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciose, offensive o ingiuriose. L'applicazione di tali condizioni, ove richiesto dal diritto nazionale, non dovrebbe compromettere l'efficacia della disposizione che definisce il reato di istigazione alla violenza o all'odio online.

(28)

Le sanzioni per i reati definiti nella presente direttiva dovrebbero essere effettive, dissuasive e proporzionate. A tal fine è opportuno stabilire livelli minimi per la pena massima della reclusione delle persone fisiche. La reclusione massima prevista dalla presente direttiva per i reati commessi da persone fisiche dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.

(29)

La vittima dovrebbe poter denunciare facilmente un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica e fornire prove senza dover subire una vittimizzazione secondaria o ripetuta. È della massima importanza che, al momento della denuncia del reato, la vittima sia indirizzata verso un punto di contatto specializzato, ove possibile, indipendentemente dalla presentazione di una denuncia penale. Tale punto di contatto potrebbe essere un funzionario di polizia formato o qualsiasi professionista formato per assistere le vittime.

(30)

Oltre alla denuncia di persona, gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di sporgere denuncia online o tramite altre TIC accessibili e sicure per denunciare la violenza contro le donne o la violenza domestica, almeno per quanto riguarda i reati informatici di condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, lo stalking online, le molestie online, l'istigazione alla violenza o all'odio online, definiti nella presente direttiva. La vittima dovrebbe poter caricare materiale relativo alla denuncia, ad esempio screenshot che attestino la presunta condotta violenta.

(31)

Alla luce delle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica, nonché del maggior rischio che la vittima possa ritirare la denuncia pur essendo stata vittima di un reato, è importante che le prove pertinenti vengano raccolte dalle primissime fasi in maniera esaustiva, conformemente alle norme procedurali nazionali applicabili.

(32)

Gli Stati membri possono estendere il patrocinio a spese dello Stato, compreso il patrocinio gratuito, alle vittime che denunciano reati, ove previsto dal diritto nazionale. Nel valutare le risorse della vittima al fine di decidere se concedere il patrocinio a spese dello Stato, gli Stati membri dovrebbero considerare l'effettivo accesso della vittima alle sue risorse finanziarie. La violenza domestica può tradursi in un controllo economico da parte dell'autore del reato, e le vittime potrebbero non avere un accesso effettivo alle proprie risorse finanziarie.

(33)

In caso di violenza domestica e di violenza contro le donne, in particolare se commessa da parenti stretti o partner, la vittima potrebbe essere sottoposta a tanta coercizione dall'autore del reato da non osare nemmeno rivolgersi alle autorità competenti, anche se è in pericolo di vita. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che le loro norme in materia di riservatezza non impediscano ai professionisti della sanità di segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio imminente di danno fisico grave. Tale segnalazione è giustificata in quanto tali atti potrebbero non essere denunciati da coloro che li subiscono o ne sono testimoni diretti. Analogamente accade spesso che a riconoscere casi di violenza domestica o di violenza contro le donne che riguardano i minori siano soltanto terzi che notano comportamenti irregolari o danni fisici nel minore stesso. Occorre proteggere efficacemente i minori da queste forme di violenza e prendere tempestivamente misure adeguate. Di conseguenza non dovrebbe applicarsi il vincolo di riservatezza neanche al professionista, ad esempio operante in ambito sanitario, sociale o educativo, che entra in contatto con il minore vittima se ha fondati motivi per ritenere che il minore abbia subito un danno fisico grave. Se il professionista segnala tali casi di violenza, lo Stato membro dovrebbe garantire che egli non sia ritenuto responsabile di violazione della riservatezza. Dovrebbe tuttavia essere tutelato il segreto professionale in conformità dell'articolo 7 della Carta, in quanto giustificato dal ruolo fondamentale attribuito agli avvocati in una società democratica. Se previsto dal diritto nazionale, dovrebbe essere tutelato anche il sigillo sacramentale o principi equivalenti applicabili al fine di salvaguardare la libertà di religione. La possibilità per i professionisti di segnalare tali casi di violenza lascia inoltre impregiudicate le norme nazionali in materia di segretezza delle fonti di informazione nel contesto dei media.

(34)

Per risolvere il problema della scarsità di denunce nei casi in cui la vittima è un minore, è opportuno istituire procedure di denuncia sicure e a misura di minore. Gli interrogatori delle autorità competenti potrebbero ad esempio svolgersi in un linguaggio semplice e accessibile. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella misura del possibile, siano presenti professionisti specializzati nella cura e nel sostegno dei minori, al fine di assisterli nelle procedure di denuncia. Potrebbero verificarsi circostanze in cui tale assistenza potrebbe non essere pertinente, ad esempio a causa della maturità del minore o in caso di denuncia online, o in cui tale assistenza potrebbe rivelarsi difficile, ad esempio nelle zone scarsamente popolate.

(35)

È importante che gli Stati membri garantiscano che le vittime che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status di soggiorno, non siano scoraggiate dal denunciare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e siano trattate in modo non discriminatorio per quanto riguarda il loro status di soggiorno conformemente agli obiettivi della direttiva 2012/29/UE. Per proteggere tutte le vittime dal rischio di reiterazione della violenza, è importante adottare un approccio incentrato sulla vittima. In particolare, è opportuno garantire che l'esecuzione della procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) non impedisca alle vittime di esercitare il loro diritto di essere ascoltate ai sensi della direttiva 2012/29/UE. Conformemente alla direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri possono decidere di rilasciare un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare per motivi caritatevoli, umanitari o di altro tipo a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare e adempiere all'obbligo previsto da tale direttiva di tenere conto per quanto possibile delle esigenze specifiche delle persone vulnerabili durante tale periodo, qualora tale periodo sia stato concesso a norma di tale direttiva.

(36)

L'indugio nel trattare le denunce di violenza contro le donne e di violenza domestica può mettere particolarmente a rischio le vittime, dal momento che potrebbero continuare a versare in situazione di pericolo immediato e che l'autore del reato è spesso un parente stretto o il coniuge. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere adeguatamente formate e avere competenze adeguate e strumenti investigativi efficaci per indagare e perseguire questi atti, senza dover istituire servizi o unità specializzati.

(37)

Le indagini o l'azione penale in relazione agli atti di stupro non dovrebbero essere subordinate alla querela o alla denuncia da parte della vittima o del suo rappresentante. Analogamente, il procedimento penale dovrebbe proseguire anche nel caso in cui la vittima ritiri la denuncia. Ciò non pregiudica la facoltà delle autorità responsabili dell'azione penale di interrompere il procedimento penale per altri motivi, ad esempio qualora concludano che non esistono prove sufficienti per portarlo avanti.

(38)

Generalmente la vittima di violenza domestica e di violenza sessuale ha bisogno di protezione immediata e di assistenza specifica, ad esempio in caso di violenza perpetrata dal partner, in cui il tasso di recidiva tende ad essere elevato. È quindi opportuno avviare una valutazione individuale delle esigenze della vittima nella fase più precoce possibile, ad esempio al momento in cui la vittima entra in contatto con le autorità competenti, non appena possibile dopo che la vittima è entrata in contatto con le autorità competenti o non appena insorga il sospetto che la persona sia vittima di violenza domestica o sessuale. Ciò può avvenire prima che la vittima abbia denunciato formalmente il reato o di iniziativa propria delle autorità competenti se la denuncia è sporta da terzi.

(39)

Nel valutare le esigenze di protezione e assistenza della vittima, la preoccupazione principale dovrebbe essere garantirne l'incolumità e fornirle un'assistenza su misura, tenendo conto tra l'altro della sua situazione individuale. Le situazioni che richiedono una particolare attenzione potrebbero includere, ad esempio, il fatto che la vittima si trovi in stato di gravidanza, il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l'autore del reato o l'indagato, il rischio che la vittima ritorni dall'autore del reato o dall'indagato, la recente separazione da un autore del reato o da un indagato, il potenziale rischio che i figli siano usati per esercitare un controllo sulla vittima, i rischi per le vittime con disabilità e l'uso di animali da compagnia per esercitare pressioni sulla vittima. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il grado di controllo esercitato dall'autore del reato o dall'indagato sulla vittima, sia dal punto di vista psicologico che economico.

(40)

Per garantire alla vittima un'assistenza e una protezione complete, tutte le autorità e gli organismi competenti, non solo le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, dovrebbero partecipare alla valutazione dei rischi per la vittima stessa e di misure di assistenza adeguate sulla base di orientamenti chiari emanati dagli Stati membri. Tali orientamenti dovrebbero indicare i fattori da considerare per valutare il rischio che rappresenta l'autore del reato o l'indagato, anche tenendo conto del fatto che un indagato per reati minori può essere altrettanto pericoloso di un indagato per reati più gravi, soprattutto in caso di violenza domestica e stalking. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare la valutazione individuale a intervalli regolari per garantire che le nuove esigenze di protezione o di sostegno della vittima non restino senza risposta. Ad esempio, tale riesame potrebbe avvenire in fasi importanti del processo, come l'inizio di un procedimento giudiziario, la pronuncia di una sentenza o di un'ordinanza, o nel contesto di un procedimento di revisione degli accordi per l'affidamento o del diritto di visita.

(41)

Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni, le persone a carico dovrebbero ricevere le stesse misure di protezione concesse alla vittima, salvo in presenza di indicazioni che le persone a carico non abbiano esigenze specifiche. Le autorità competenti dovrebbero valutare se vi siano indicazioni che la persona a carico non abbia esigenze specifiche di protezione perché, se è possibile determinare che non vi sono tali esigenze, qualsiasi misura basata sulla supposizione errata di esigenze specifiche di protezione sarebbe sproporzionata. Le persone a carico di età inferiore ai 18 anni sono, a causa della loro vulnerabilità, particolarmente esposte al rischio di subire un danno emotivo che ne pregiudichi lo sviluppo. Ove previsto dal diritto nazionale, anche altre persone a carico possono essere considerate esposte a un rischio simile.

(42)

La vittima ha spesso bisogno di un'assistenza specifica. Per far sì che riceva offerte di assistenza effettiva, le autorità competenti dovrebbero indirizzarla verso servizi adeguati. Ciò dovrebbe prodursi a maggior ragione se la valutazione individuale ha rilevato che la vittima ha particolari esigenze di assistenza. Nel determinare se indirizzare le vittime minori verso servizi di assistenza, il loro interesse superiore dovrebbe essere considerato preminente, ai sensi dell'articolo 24 della Carta. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali della vittima da parte delle autorità competenti sia disposto per legge, conformemente alle pertinenti disposizioni relative alla liceità del trattamento di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e conformemente alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La legge dovrebbe includere garanzie adeguate sui dati personali che rispettino l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure adeguate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti. Quando trasferiscono i dati personali della vittima ai servizi di assistenza ai fini del suo indirizzamento, le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati trasferiti si limitino a quanto necessario per informare detti servizi delle circostanze del caso, in modo che la vittima riceva un'assistenza e una protezione adeguate. Un servizio di assistenza dovrebbe conservare i dati personali solo per il tempo necessario, e in ogni caso non oltre i cinque anni, oppure per un periodo più breve, se così stabilito nel diritto nazionale, dopo l'ultimo contatto avvenuto tra il servizio di assistenza e la vittima.

(43)

È opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie a garantire la disponibilità di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione al fine di tutelare efficacemente le vittime e le persone a carico.

(44)

Senza che tali misure si sostituiscano all'arresto e alla detenzione di indagati e autori di reati, che rimangono soggetti al diritto nazionale, è opportuno che gli Stati membri garantiscano la possibilità di disporre ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione in situazioni di pericolo immediato, ad esempio quando il danno è imminente o si è già concretizzato e può essere nuovamente inflitto, e assicurino che, in tali situazioni pertinenti e qualora, ai sensi del diritto nazionale, tali misure siano soggette a una richiesta da parte della vittima, le vittime siano informate della possibilità di richiederle.

(45)

Gli ordini di protezione possono comprendere il divieto per l'autore del reato o l'indagato di accedere a determinate località, di avvicinarsi alla vittima o alle persone a carico a una distanza inferiore a quella prescritta o di contattarla anche attraverso interfacce online. Gli ordini di protezione possono comprendere anche il divieto di detenere armi da fuoco o letali, ove necessario. Gli ordini urgenti di allontanamento, le ordinanze restrittive o gli ordini di protezione dovrebbero essere emessi per un periodo specifico oppure fino alla loro modifica o revoca.

(46)

Il monitoraggio elettronico consente, ove possibile, di assicurare il rispetto di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, di registrare prove di violazioni di tali misure e di potenziare la vigilanza sugli autori di reati. Ove disponibile, opportuno e pertinente, tenendo conto delle circostanze del caso e della natura giuridica del procedimento, si dovrebbe prendere in considerazione il monitoraggio elettronico per garantire l'applicazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione. In caso di ricorso al monitoraggio elettronico, le vittime dovrebbero essere sempre informate sulle sue capacità e sui suoi limiti.

(47)

Per preservarne l'efficacia, le violazioni degli ordini urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive e degli ordini di protezione dovrebbero essere soggette a sanzioni. Tali sanzioni possono avere carattere penale o non penale e possono comprendere pene detentive, ammende o altra sanzione che sia effettiva, proporzionata e dissuasiva. È essenziale che le vittime abbiano la possibilità di essere informate di una violazione degli ordini urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive o degli ordini di protezione, qualora tale violazione si possa ripercuotere sulla loro sicurezza. Poiché le violazioni degli ordini urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive o degli ordini di protezione possono aumentare i rischi e richiedere la messa in atto di un'ulteriore protezione, dopo la segnalazione di una violazione dovrebbe essere presa in considerazione, se necessario, una revisione della valutazione individuale.

(48)

La produzione di prove del comportamento sessuale passato, delle preferenze sessuali e dell'abbigliamento della vittima per contestarne la credibilità e l'assenza di consenso nei casi di violenza sessuale, in particolare in caso di stupro, può rafforzare il perpetuarsi di stereotipi dannosi nei confronti delle vittime e portare a una vittimizzazione ripetuta o secondaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le prove relative al comportamento sessuale passato della vittima, o ad altri aspetti della sua vita privata ad esso connessi, siano consentite soltanto se è necessario valutare una questione specifica nel caso di specie o per l'esercizio dei diritti della difesa.

(49)

Date le specificità e le circostanze uniche legate ai reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, gli orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità responsabili dell'azione penale hanno un valore intrinseco. A causa delle particolari vulnerabilità delle vittime, è essenziale fornire orientamenti su come dovrebbero essere trattate in ogni fase del processo, al fine di accrescere la consapevolezza ed evitare la rivittimizzazione nell'affrontare tali tipi di reati. Gli orientamenti per le autorità responsabili dell'azione penale possono essere intesi sia come un manuale procedurale sia come un riferimento per le migliori pratiche. In particolare per quanto riguarda il modo in cui rivolgersi alle vittime e come trattarle in base alle loro circostanze ed esperienze uniche, i servizi di assistenza specialistica alle donne possono offrire consulenza e orientamento specialistici sulla base delle loro interazioni quotidiane con le vittime. Gli Stati membri sono incoraggiati a consultare e cooperare con i servizi di assistenza specialistica alle donne per la creazione e la revisione di tali orientamenti. Gli Stati membri dovrebbero rivedere i rispettivi orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità responsabili dell'azione penale qualora si verifichino importanti sviluppi nei propri quadri giuridici o nella società in generale. Ciò potrebbe includere i casi in cui vi sono modifiche sostanziali alle leggi esistenti o alla giurisprudenza consolidata o in cui emergono nuove tendenze o forme di violenza, in particolare quando gli sviluppi tecnologici portano a nuove forme di violenza online.

(50)

Tenuto conto della complessità e della gravità dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e viste le esigenze specifiche di assistenza delle vittime, gli Stati membri dovrebbero garantire che organismi appositamente designati prevedano misure supplementari di assistenza e prevengano tali reati. Vista la loro esperienza in materia di discriminazione fondata sul sesso, gli organismi nazionali per la parità istituiti conformemente alla direttiva 2004/113/CE del Consiglio (9), e alle direttive 2006/54/CE (10) e 2010/41/UE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio sono nella posizione ideale per svolgere tali compiti. Per permettere a tali organismi di svolgere efficacemente i loro compiti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essi dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti.

(51)

Alcuni reati contemplati dalla presente direttiva implicano un maggior rischio di vittimizzazione ripetuta, prolungata o addirittura continua. Tale rischio si verifica in particolare in relazione a reati consistenti nel rendere accessibile materiale frutto di certi reati di violenza online tramite TIC, tenuto conto della facilità e della rapidità con cui detto materiale può diffondersi su vasta scala e delle difficoltà che spesso comporta rimuoverlo. Di solito tale rischio permane anche dopo una condanna. Di conseguenza, al fine di tutelare efficacemente i diritti delle vittime di tali reati, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prendere misure adeguate volte a rimuovere rapidamente il materiale in questione. Considerando che la rimozione alla fonte potrebbe non essere sempre fattibile, ad esempio a causa di difficoltà giuridiche o pratiche di esecuzione di un ordine di rimozione, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati anche a prevedere misure per disabilitare rapidamente l'accesso a tale materiale.

(52)

È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative agli ordini e altre misure di rimozione e disabilitazione dell'accesso al materiale in questione lascino impregiudicate le norme pertinenti del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). In particolare tali ordini dovrebbero rispettare il divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti e i requisiti specifici del suddetto regolamento per quanto riguarda gli ordini di rimozione dei contenuti illegali online.

(53)

Tra le misure volte a rimuovere rapidamente il materiale o a disabilitarne l'accesso dovrebbe rientrare in particolare la possibilità che le autorità nazionali emettano, nei confronti dei prestatori di servizi di hosting, ordini che li obblighino a rimuovere uno o più elementi specifici del materiale in questione o a disabilitarne l'accesso. Le autorità nazionali dovrebbero anche essere in grado di indirizzare gli ordini di disabilitazione dell'accesso ad altri prestatori di servizi intermediari interessati.

(54)

Qualsiasi misura volta a rimuovere il materiale o a disabilitarne l'accesso, compresi in particolare gli ordini di rimozione o di disabilitazione, potrebbe ledere i diritti e gli interessi di soggetti diversi dalla vittima, ad esempio i fornitori di contenuti, dei prestatori di servizi di hosting di cui si potrebbero utilizzare i servizi e degli utenti finali di tali servizi, ma anche l'interesse generale. È pertanto opportuno far sì che tali ordini e altri provvedimenti possano essere disposti solo in piena trasparenza e che siano previste garanzie adeguate al fine di garantire che restino limitati a quanto necessario e proporzionato, che sia assicurata la certezza del diritto, che i prestatori di servizi di hosting, altri prestatori di servizi intermediari interessati e i fornitori di contenuti possano esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo conformemente al diritto nazionale e che sia raggiunto un giusto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti, compresi i diritti fondamentali di tutte le parti interessate, nel rispetto della Carta. È importante ponderare attentamente, caso per caso, tutti i diritti e gli interessi in gioco.

(55)

Data la potenziale importanza, a fini investigativi e di azione penale contro i reati in questione, del materiale che potrebbe essere oggetto di ordini o altre misure di rimozione o disabilitazione dell'accesso prese in virtù della presente direttiva, è opportuno che siano disposte le misure necessarie affinché le autorità competenti possano procurarsi o conservare detto materiale, se necessario. Tali misure potrebbero consistere ad esempio nell'imporre ai prestatori di servizi di hosting o di altri servizi intermediari interessati di trasmettere il materiale alle autorità o di conservarlo per un periodo di tempo limitato che non si protragga oltre il necessario. Qualunque misura di questo tipo dovrebbe garantire la sicurezza del materiale, limitarsi a quanto ragionevole e proporzionato e rispettare le norme di protezione dei dati personali applicabili.

(56)

Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, la vittima dovrebbe poter ottenere un risarcimento nel corso del procedimento penale.

(57)

I servizi di assistenza specialistica dovrebbero prestare sostegno alle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, compresa la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, l'aborto e la sterilizzazione forzati, le molestie sessuali e le diverse forme di violenza online. Alle vittime dovrebbero essere offerti servizi di assistenza specialistica, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato o meno una denuncia formale.

(58)

I servizi di assistenza specialistica dovrebbero offrire alla vittima un sostegno ritagliato alle sue esigenze specifiche. Tale sostegno dovrebbe essere fornito da una persona dello stesso genere, ove richiesto o opportuno e qualora tale persona sia disponibile. Sulla base dei requisiti di cui alla direttiva 2012/29/UE, il quadro giuridico deve essere integrato al fine di garantire che i servizi di assistenza specialistica siano forniti con tutti gli strumenti necessari per offrire un'assistenza mirata e integrata alle vittime, in considerazione delle loro esigenze specifiche. Tali servizi potrebbero essere forniti in aggiunta o come parte integrante dei servizi di assistenza generale alle vittime, che possono avvalersi di entità già operative nel prestare assistenza specialistica, come i servizi di assistenza specialistica alle donne. L'assistenza specialistica potrebbe essere disposta da autorità pubbliche, organizzazioni di sostegno alle vittime o altre organizzazioni non governative, tenendo conto della geografia e della composizione demografica degli Stati membri. Tali autorità o organizzazioni dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti. Se a fornire i servizi sono organizzazioni non governative, gli Stati membri dovrebbero garantire che esse ricevano finanziamenti adeguati.

(59)

I servizi specializzati per le donne possono svolgere un ruolo cruciale nel fornire consulenza e sostegno alle vittime, compresi i centri di assistenza per le donne, le case rifugio per donne, le linee di assistenza gratuite, i centri anti-stupro, i centri anti-violenza sessuale e i servizi di prevenzione primaria. Possono essere forniti anche da organizzazioni non governative gestite da donne.

(60)

Le vittime hanno molteplici esigenze di protezione e assistenza. Per farsene carico efficacemente, gli Stati membri dovrebbero fornire servizi di assistenza specialistica negli stessi locali coordinando i servizi attraverso un punto di contatto, o agevolando l'accesso a tali servizi attraverso un punto di accesso unico online. Quest'ultimo garantirebbe che anche le vittime in zone remote o che non sono in grado di recarsi fisicamente presso tali servizi di assistenza siano in grado di accedere a tali servizi. Il punto di accesso unico online richiederebbe, come minimo, che sia creato e aggiornato un sito web unico in cui reperire tutte le informazioni utili sui servizi di assistenza e protezione disponibili e le indicazioni per accedervi. Tale sito web dovrebbe rispettare i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.

(61)

Le vittime hanno esigenze di sostegno uniche in considerazione del trauma subito. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero offrire alle vittime un'assistenza che le renda autonome e le sostenga nel loro processo di recupero. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero essere disponibili in numero sufficiente e adeguatamente distribuiti sul territorio di ciascuno Stato membro, tenendo conto della geografia e della composizione demografica dello Stato membro interessato, nonché dell'offerta di mezzi online. A tal fine, l'assistenza specialistica è fornita, ove possibile, in una lingua che la vittima è in grado di comprendere e in modo consono alla sua età.

(62)

I servizi di assistenza specialistica, tra cui le case rifugio e i centri anti-stupro, dovrebbero essere considerati essenziali durante le crisi e gli stati d'emergenza, incluse le crisi sanitarie. L'obiettivo dovrebbe essere la continuità di tali servizi in situazioni in cui i casi di violenza domestica e di violenza contro le donne tendono ad aumentare.

(63)

È opportuno che l'assistenza e il sostegno alle vittime siano prestati prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale, ad esempio se sono ancora necessarie cure mediche per far fronte alle gravi conseguenze fisiche o psicologiche della violenza oppure se è a rischio l'incolumità della vittima, in particolare a causa di dichiarazioni rese dalla stessa in sede processuale.

(64)

La natura traumatica della violenza sessuale, compreso lo stupro, esige una risposta improntata a grande sensibilità da parte di un personale specializzato e appositamente formato. Le vittime di questo tipo di violenza hanno immediato bisogno di sostegno per il trauma subito, unitamente a perizie medico-legali immediate per la custodia delle prove necessarie ai fini delle future azioni penali. I centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale dovrebbero essere disponibili in numero sufficiente e adeguatamente distribuiti sul territorio di ciascuno Stato membro, tenendo conto della geografia e della composizione demografica degli Stati membri interessati. Tali centri possono far parte del sistema sanitario esistente nello Stato membro. Analogamente, le vittime di mutilazioni genitali femminili, che sono spesso ragazze e bambine, hanno bisogno di un'assistenza mirata. È pertanto opportuno che gli Stati membri garantiscano un'assistenza specifica per tali vittime. Tenuto conto delle circostanze uniche delle vittime di tali reati e della relativa vulnerabilità, tale assistenza specialistica dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme più rigorose in materia di vita privata e riservatezza.

(65)

Le molestie sessuali sul lavoro sono considerate una forma di discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Le molestie sessuali sul lavoro hanno conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore di lavoro. Laddove tale condotta sia specificamente configurata come reato ai sensi del diritto nazionale, dovrebbero essere forniti servizi di consulenza interna o esterna sia alle vittime che ai datori di lavoro. Detti servizi dovrebbero comprendere informazioni su come affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro e anche sui mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro.

(66)

Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che le linee nazionali di assistenza telefonica siano raggiungibili gratuitamente al numero unico appositamente istituito a livello dell'Unione, ossia l'116 016, oltre ai numeri nazionali esistenti, e che siano disponibili 24 ore su 24. Il pubblico dovrebbe essere adeguatamente informato dell'esistenza e dell'uso di tale numero unico. Tali linee di assistenza telefonica dovrebbero poter essere gestite da servizi di assistenza specialistica, compresi i servizi di assistenza specialistica per le donne, conformemente alla prassi nazionale. I prestatori di assistenza telefonica esistenti, comprese le organizzazioni non governative, hanno un'esperienza significativa nella fornitura di tali servizi. L'assistenza prestata attraverso tali linee di assistenza telefonica dovrebbe includere una consulenza psicologica e la fornitura di informazioni alle vittime in merito ai servizi in presenza, quali le case rifugio, i servizi di assistenza specialistica, altri servizi sociali e sanitari pertinenti o la polizia. Le linee di assistenza telefonica per le vittime di reato dovrebbero poter rinviare le vittime a servizi di assistenza specialistica, linee di assistenza telefonica specialistica o entrambi, ove necessario e richiesto.

(67)

Le case rifugio e altre sistemazioni temporanee adeguate per le vittime di reato svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, compresa la salute mentale, la sua situazione finanziaria e il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma. Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di un numero sufficiente di case rifugio e di altre sistemazioni temporanee adeguate. L'espressione «numero sufficiente» è intesa a garantire che siano soddisfatte le esigenze di tutte le vittime, sia in termini di posti di accoglienza che di assistenza specialistica. La relazione finale di attività della task force del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, del settembre 2008, raccomanda un alloggio sicuro in case rifugio specializzate per donne, disponibili in ogni regione, con una casa famiglia ogni 10 000 abitanti. Tuttavia, il numero di alloggi dovrebbe dipendere da una stima realistica del fabbisogno effettivo. L'identità delle vittime che soggiornano in tali case rifugio dovrebbe rimanere riservata al fine di garantire la sicurezza delle donne. Le case rifugio dovrebbero essere attrezzate per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, anche prevedendo case rifugio per sole donne. Si dovrebbero mettere a disposizione case rifugio e altre sistemazioni temporanee adeguate per le persone a carico di età inferiore ai 18 anni. Tuttavia, la sicurezza e il benessere delle vittime che soggiornano in tali case rifugio e sistemazioni rimangono la priorità assoluta, in particolare laddove le vittime e le persone a carico vicine all'età adulta condividono un alloggio. Qualora le case rifugio non siano gratuite e gli Stati membri richiedano un contributo da parte delle vittime ospitate nelle case rifugio o in sistemazioni temporanee, il contributo dovrebbe essere economicamente accessibile e non ostacolare l'accesso delle vittime alle stesse. Le case rifugio garantiscono la presenza di personale formato e specializzato nell'interazione con le vittime e nel loro sostegno.

(68)

Per affrontare efficacemente le conseguenze a danno dei minori, le misure di sostegno ai minori dovrebbero includere una consulenza psicologica specializzata adattata all'età, alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale del minore, unitamente a un'assistenza pediatrica se necessaria, ed essere disposte non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che il minore possa essere stato vittima o testimone di violenza. Nel prestare sostegno ai minori, dovrebbero essere considerati preminenti i diritti del minore sanciti dall'articolo 24 della Carta.

(69)

Date le conseguenze che la violenza contro le donne o la violenza domestica ha per tutta la vita sui figli di un genitore che è stato ucciso a causa di tali reati, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali minori possano beneficiare appieno della presente direttiva, in particolare attraverso misure di protezione e sostegno mirate, anche nel corso di eventuali procedimenti giudiziari.

(70)

Al fine di garantire l'incolumità del minore durante eventuali incontri con l'autore del reato o indagato titolare della responsabilità genitoriale con diritto di visita in base alle norme nazionali di diritto civile applicabili, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano messi a disposizione luoghi neutrali provvisti di vigilanza, tra cui gli uffici dei servizi di tutela o benessere dell'infanzia, in modo che tali incontri possano svolgersi nell'interesse superiore del minore. Se necessario, gli incontri dovrebbero svolgersi alla presenza di funzionari di tali servizi. Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, il minore dovrebbe essere alloggiato in via prioritaria insieme al titolare della responsabilità genitoriale che non sia l'autore del reato né l'indagato. Si dovrebbe sempre tener conto dell'interesse superiore del minore.

(71)

Le vittime di discriminazione intersezionale sono esposte a un maggiore rischio di violenza. Tra queste potrebbero figurare le donne con disabilità, le donne il cui status o permesso di soggiorno dipende da altri, le donne migranti prive di documenti, le donne richiedenti protezione internazionale, le donne che fuggono da conflitti armati, le donne senza fissa dimora, le donne appartenenti a minoranze razziali o etniche, le donne che vivono in zone rurali, le donne che si prostituiscono, le donne a basso reddito, le detenute, le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali, le donne anziane o le donne affette da disturbi legati all'alcol e all'uso di sostanze. Le vittime di discriminazione intersezionale dovrebbero pertanto ricevere una protezione e un'assistenza specifiche.

(72)

Le donne con disabilità sono oggetto senza comune misura di violenza contro le donne e di violenza domestica e a causa della loro disabilità hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza. È pertanto opportuno che gli Stati membri provvedano affinché queste possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ottenere aiuto.

(73)

Le azioni volte a prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica dovrebbero basarsi su un approccio onnicomprensivo, che prevede misure preventive primarie, secondarie e terziarie. Le misure preventive primarie dovrebbero mirare a prevenire il verificarsi della violenza e potrebbero includere azioni come campagne di sensibilizzazione e programmi educativi mirati per migliorare, presso il grande pubblico, la comprensione delle diverse manifestazioni di tutte le forme di violenza e delle loro conseguenze e per aumentare la conoscenza della nozione di consenso nelle relazioni interpersonali in età precoce. Le misure preventive secondarie dovrebbero mirare a individuare tempestivamente la violenza e a impedirne la progressione o l'escalation in una fase precoce. La prevenzione terziaria dovrebbe concentrarsi sulla prevenzione della recidiva e della rivittimizzazione e sulla corretta gestione delle conseguenze della violenza e potrebbe comprendere la promozione dell'intervento degli astanti, dei centri di intervento precoce e dei programmi di intervento.

(74)

Gli Stati membri dovrebbero adottare appropriate misure preventive. Tali misure potrebbero includere campagne di sensibilizzazione per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica. La prevenzione può avvenire anche nell'ambito dell'istruzione formale, in particolare potenziando l'educazione alla sessualità, le competenze socioemotive e l'empatia e promuovendo lo sviluppo di relazioni sane e rispettose. Tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità, gli Stati membri dovrebbero rivolgere misure mirate ai gruppi a rischio, tra cui i minori, in funzione della loro età e maturità, le persone con disabilità, le persone affette da disturbi legati all'alcol e all'uso di sostanze e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali o intersessuali.

(75)

Gli Stati membri dovrebbero prendere misure per impedire che si alimentino stereotipi di genere dannosi, in modo da sfatare l'idea dell'inferiorità della donna o scardinare i ruoli stereotipati di donna e uomo. Potrebbero rientrare nel novero le misure miranti a garantire che la cultura, i costumi, la religione, la tradizione o l'onore non siano percepiti come una giustificazione di un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica o come una circostanza attenuante. Le misure preventive dovrebbero incoraggiare gli uomini e i ragazzi a fungere da modelli di riferimento positivi a sostegno della parità tra uomini e donne, ma dovrebbero anche mirare a superare gli stereotipi che impediscono agli uomini di ottenere aiuto in situazioni di violenza nei loro confronti. Considerando che fin dalla più tenera età i bambini sono esposti a ruoli di genere che ne plasmano la percezione di sé e ne influenzano le scelte scolastiche e professionali, come le aspettative quanto al ruolo di donna o di uomo da ricoprire nel corso della vita, è fondamentale che gli stereotipi di genere siano affrontati dacché cominciano l'educazione e la cura della prima infanzia.

(76)

Al fine di concentrare le risorse laddove sono più necessarie, l'obbligo di adottare misure preventive per sensibilizzare in merito alle mutilazioni genitali femminili e ai matrimoni forzati e la portata di tali misure dovrebbero essere commisurati al numero di persone esposte al rischio di tali pratiche o che le subiscono nello Stato membro interessato.

(77)

Per far sì che le vittime siano identificate e ricevano un'assistenza e una protezione adeguate, gli Stati membri dovrebbero garantire che i funzionari che possono entrare in contatto con le vittime seguano un'apposita formazione e ottengano informazioni mirate. Il personale giudiziario dovrebbe essere tenuto a ricevere tale formazione solo se è probabile che entri in contatto con le vittime e solo a un livello adeguato al contatto che ha con le stesse. Si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale formazione dovrebbe comprendere, se del caso, una formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico. La formazione dovrebbe riguardare il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime. Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro, è opportuno che siano appositamente formate anche le persone con funzioni di vigilanza, laddove tale condotta sia specificamente configurata come reato ai sensi del diritto nazionale. Tali persone dovrebbero inoltre ricevere informazioni sul rischio di violenza da parte di terzi. Per «violenza da parte di terzi» si intende la violenza che il lavoratore potrebbe subire sul luogo di lavoro per mano di una persona diversa da un collega, ad esempio le molestie sessuali subite da un'infermiera ad opera di un paziente.

(78)

Al fine di stabilire un approccio globale alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, gli Stati membri dovrebbero garantire che i funzionari e i professionisti interessati ricevano una formazione sulla cooperazione coordinata multidisciplinare, onde garantire che gli organi e le autorità governativi competenti trattino rapidamente le segnalazioni di casi e che i professionisti competenti, anche nei settori dei servizi medici, giuridici, educativi o sociali, siano coinvolti nella loro gestione. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere come organizzare tale formazione. Gli obblighi di cui alla presente direttiva non dovrebbero essere interpretati come un'interferenza con l'autonomia degli istituti di istruzione superiore.

(79)

Per ovviare al problema della scarsità di denunce, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere anche le forze dell'ordine nel predisporre corsi di formazione riguardanti in particolare gli stereotipi di genere dannosi, ma anche nel prevenire i reati, visti i contatti ravvicinati che esse di norma intrattengono con i gruppi a rischio di violenza e con le vittime.

(80)

Dovrebbero essere istituiti programmi di intervento per prevenire e ridurre al minimo il rischio che siano commessi reati di violenza contro le donne o di violenza domestica e il rischio di recidiva. I programmi di intervento dovrebbero essere attuati da professionisti formati e qualificati. Tali programmi dovrebbero mirare specificamente a garantire relazioni sicure e ad insegnare all'autore del reato, o a chi rischia di commetterne, come assumere un comportamento non violento nei rapporti interpersonali e come opporsi a modelli comportamentali violenti. Gli Stati membri potrebbero utilizzare per i programmi di intervento norme e orientamenti comuni elaborati dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

(81)

Le informazioni relative ai programmi di intervento disponibili dovrebbero essere fornite a un autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva che sia oggetto di un ordine urgente di allontanamento, di un'ordinanza restrittiva o di un ordine di protezione.

(82)

Per quanto riguarda i reati che configurano stupro, gli autori dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a programmi di intervento per attenuare il rischio di recidiva.

(83)

Gli Stati membri dovrebbero adottare e attuare politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti tutte le misure pertinenti per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica. Tali politiche dovrebbero porre i diritti della vittima al centro di tutte le misure. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere quali autorità sono designate o istituite come organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure volte a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contemplate dalla presente direttiva, conformemente al principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri, a condizione che tali autorità dispongano delle competenze necessarie per svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire il coordinamento minimo a livello centrale e, se del caso, a livello regionale o locale, in conformità con la legislazione nazionale e senza pregiudicare la distribuzione dei poteri in ciascuno Stato membro. Tale coordinamento potrebbe rientrare nei piani d'azione nazionali.

(84)

Le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che si occupano delle vittime, coinvolgono un'ampia gamma di attori con molteplici ruoli e mandati. Tali organizzazioni apportano preziose competenze e il loro coinvolgimento e i loro contributi potrebbero essere utili nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche governative e dei relativi processi di monitoraggio.

(85)

Nell'ambito degli sforzi volti a combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, gli Stati membri dovrebbero adottare piani d'azione nazionali.

(86)

Per garantire che le vittime dei reati di violenza online di cui alla presente direttiva possano effettivamente esercitare il diritto di rimozione del materiale illegale relativo a tali reati, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione in materia di autoregolamentazione tra i pertinenti prestatori di servizi intermediari. Per garantire che tale materiale sia tempestivamente individuato ed efficacemente contrastato e che le vittime siano adeguatamente assistite e sostenute, gli Stati membri dovrebbero altresì agevolare l'introduzione di misure di autoregolamentazione di tipo volontario, o sensibilizzare in merito a quelle esistenti, come i codici di condotta. Tale agevolazione dovrebbe includere misure di autoregolamentazione per l'individuazione dei rischi sistematici, in particolare per rafforzare i meccanismi volti a contrastare la violenza online e migliorare la formazione del personale di tali prestatori intermediari di servizi che si impegna nella prevenzione della violenza e fornisce assistenza e sostegno alle vittime. Tali misure di autoregolamentazione potrebbero integrare l'azione a livello dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) 2022/2065.

(87)

Lo scambio di migliori prassi e la consultazione sui singoli casi, nell'ambito dei mandati di Eurojust, della rete giudiziaria europea in materia penale e di altre agenzie competenti dell'Unione, potrebbero essere di grande utilità per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica.

(88)

L'unico modo per formulare politiche in grado di contrastare adeguatamente la violenza contro le donne e la violenza domestica è basarsi su dati disaggregati completi e comparabili. Per monitorare efficacemente gli sviluppi sul territorio, si invitano gli Stati membri invitati a condurre indagini periodiche. A tal fine si potrebbe utilizzare la metodologia armonizzata della Commissione (Eurostat).

(89)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati raccolti ai fini della presente direttiva si limitino a quanto strettamente necessario per monitorare la prevalenza e le tendenze della violenza contro le donne e della violenza domestica e definire nuove strategie d'intervento in questo ambito. Gli Stati membri dovrebbero fornire i dati richiesti all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, così da consentire la comparabilità, la valutazione e l'analisi di tali dati a livello dell'Unione.

(90)

Qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, compreso lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, va effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alle direttive 2002/58/CE (13) e (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione va effettuato conformemente ai regolamenti (UE) 2016/794 (14), (UE) 2018/1725 (15) e (UE) 2018/1727 (16) del Parlamento europeo e del Consiglio, o ad altre norme applicabili dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(91)

La presente direttiva stabilisce norme minime e gli Stati membri sono pertanto liberi di adottare o mantenere in vigore norme di diritto penale più rigorose per quanto riguarda la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di violenza contro le donne. Per quanto riguarda le disposizioni sui diritti delle vittime contenute nella presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore norme più rigorose, comprese norme che assicurino un maggiore grado di tutela e assistenza alle vittime.

(92)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione sulla base di norme minime comuni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure previste, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(93)

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 22 giugno 2022, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(94)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(95)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 5 aprile 2022,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica. Essa fissa norme minime riguardanti:

a)

la definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e di criminalità informatica;

b)

i diritti delle vittime di tutte le forme di violenza contro le donne o di violenza domestica prima, durante e per un congruo periodo dopo il procedimento penale;

c)

la protezione e l'assistenza delle vittime, la prevenzione e un intervento precoce.

2.   I capi da 3 a 7 si applicano a tutte le vittime di reati di violenza contro le donne e di violenza domestica a prescindere dal genere. Si tratta di tutte le vittime di atti configurati come reato ai sensi del capo 2 e vittime di qualsiasi altro atto di violenza contro le donne o di violenza domestica, configurato come reato ai sensi di altri atti giuridici dell'Unione o del diritto nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

a)

«violenza contro le donne»: qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;

b)

«violenza domestica»: qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;

c)

«vittima»: la persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica, compresi i minori che hanno subito un danno perché sono stati testimoni di violenza domestica;

d)

«prestatore di servizi di hosting»: il prestatore di un servizio di hosting definito all'articolo 3, lettera g), punto iii), del regolamento (UE) 2022/2065;

e)

«prestatore di servizi intermediari»: il prestatore di servizi intermediari definiti all'articolo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2022/2065;

f)

«minore»: una persona di età inferiore ai 18 anni;

g)

«persona a carico»: il figlio minore della vittima o qualsiasi altra persona diversa dall'autore del reato o dall'indagato, che convive con la vittima e cui la vittima fornisce cure e sostegno;

h)

«autorità competente»: qualsiasi autorità pubblica designata a norma del diritto nazionale come competente a svolgere una funzione prevista dalla presente direttiva.

CAPO 2

REATI DI SFRUTTAMENTO SESSUALE FEMMINILE E MINORILE E CRIMINALITÀ INFORMATICA

Articolo 3

Mutilazioni genitali femminili

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

a)

l'escissione, l'infibulazione o altra mutilazione della totalità o di parte delle grandi labbra o delle piccole labbra vaginali o del clitoride;

b)

il costringere o l'indurre una donna, ragazza o bambina a subire uno degli atti di cui alla lettera a).

Articolo 4

Matrimonio forzato

Gli Stati membri provvedono a che siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

a)

costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio;

b)

attirare un adulto o un minore nel territorio di un paese diverso da quello in cui risiede allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 5

Condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato

1.   Gli Stati membri provvedono a che siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

a)

rendere accessibile al pubblico, tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), immagini, video o analogo materiale ritraente atti sessualmente espliciti o le parti intime di una persona senza il consenso di tale persona qualora tali condotte possano arrecare un danno grave a dette persone;

b)

produrre, manipolare o alterare e successivamente rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, immagini, video o analogo materiale in modo da far credere che una persona partecipi ad atti sessualmente espliciti, senza il consenso della persona interessata, qualora tali condotte possano arrecare un danno grave a tale persona;

c)

minacciare i comportamenti di cui alle lettere a) o b) al fine di costringere una persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso.

2.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi sanciti dall’articolo 6 TUE e si applica fatti salvi i principi fondamentali connessi alla libertà di espressione e di informazione e alla libertà delle arti e delle scienze, quali recepiti nel diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 6

Stalking online

Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali consistenti nel sottoporre ripetutamente o continuamente un'altra persona a sorveglianza tramite TIC, senza il suo consenso o un'autorizzazione legale a tal fine, per seguirne o monitorarne i movimenti e le attività, qualora tali condotte possano arrecare un danno grave alla persona in questione.

Articolo 7

Molestie online

Gli Stati membri provvedono a che siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

a)

assumere, in modo ripetuto o continuativo, comportamenti minacciosi nei confronti di una persona, almeno qualora tali comportamenti comportino il rischio di commettere reati, tramite TIC, se tali comportamenti possono indurre la persona in questione a temere seriamente per la propria incolumità o per l'incolumità delle persone a carico;

b)

adottare pubblicamente, insieme ad altre persone, tramite TIC, comportamenti minacciosi o ingiuriosi nei confronti di una persona, qualora tale comportamento possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione;

c)

inviare a una persona senza che questa lo richieda, tramite TIC, un'immagine, un video o altro materiale analogo raffigurante i genitali qualora tale condotta possa arrecare un grave danno psicologico alla persona in questione;

d)

rendere accessibile al pubblico, tramite TIC, materiale contenente i dati personali di una persona, senza il consenso di quest'ultima, al fine di istigare altre persone ad arrecare un danno fisico o psicologico grave alla persona in questione.

Articolo 8

Istigazione alla violenza o all'odio online

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al genere, diffondendo al pubblico tramite TIC materiale contenente tale istigazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di configurare come reato soltanto le condotte atte a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciose, offensive o ingiuriose.

Articolo 9

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano puniti come reato l'istigazione a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6 e all'articolo 7, primo comma, lettera b).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché siano puniti come reato il favoreggiamento e il concorso nei reati di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), e agli articoli da 4 a 8.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché sia punito come reato il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 10

Sanzioni

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 9 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui all'articolo 3 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui all'articolo 4 siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo ad anni tre.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i reati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, primo comma, lettere a), b) e d), siano puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

Articolo 11

Circostanze aggravanti

Nella misura in cui non siano già parte degli elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una o più delle seguenti circostanze possano essere considerate, conformemente al diritto nazionale, circostanze aggravanti in relazione ai pertinenti reati di cui agli articoli citati:

a)

il reato, o altro reato di violenza contro le donne o di violenza domestica, è reiterato;

b)

il reato è commesso nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio in stato di dipendenza o di disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale;

c)

il reato è commesso nei confronti di un minore;

d)

il reato è commesso in presenza di un minore;

e)

il reato è commesso da due o più persone che hanno agito insieme;

f)

il reato è preceduto o accompagnato da violenza di estrema gravità;

g)

il reato è commesso con l'uso di un'arma o con la minaccia di usare un'arma;

h)

il reato è commesso con l'uso della forza o con la minaccia di usare la forza o con costrizione;

i)

la condotta ha causato la morte della vittima o arrecato un grave danno fisico o psicologico alla vittima;

j)

l'autore del reato è stato già condannato per reati della stessa indole;

k)

il reato è commesso nei confronti di un coniuge o partner o di un ex coniuge o partner;

l)

il reato è commesso da un familiare o altra persona convivente con la vittima;

m)

il reato è commesso abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza;

n)

il reato è commesso nei confronti di una persona perché questa era un rappresentante pubblico, un giornalista o un difensore dei diritti umani;

o)

il reato era finalizzato a difendere o ripristinare il cosiddetto «onore» di una persona, una famiglia, una comunità o altro gruppo analogo;

p)

il reato era finalizzato a punire la vittima per l'orientamento sessuale, il genere, il colore, la religione, l'origine sociale o le convinzioni politiche della vittima.

Articolo 12

Giurisdizione

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 nei casi seguenti:

a)

il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio; oppure

b)

l'autore del reato è un suo cittadino.

2.   Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli da 3 a 9 commessi al di fuori del proprio territorio quando:

a)

il reato è stato commesso contro uno dei suoi cittadini o contro una persona che risiede abitualmente nel suo territorio; oppure

b)

l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 5 a 9 i casi in cui un reato sia stato commesso tramite TIC cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che il prestatore di servizi intermediari sia basato o meno sul loro territorio.

4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, ciascuno Stato membro provvede affinché la sua giurisdizione per i reati di cui agli articoli 3 e 4 non sia subordinata alla condizione che la condotta di cui a tali articoli i sia punita come reato nello Stato in cui è stata commessa.

5.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'esercizio della loro giurisdizione non sia subordinato alla condizione che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso il reato o su denuncia dello Stato sul cui territorio è stato commesso il reato.

Articolo 13

Termini di prescrizione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria in merito ai reati di cui agli articoli 3 e 9 entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastarli efficacemente. Il termine di prescrizione è commisurato alla gravità del reato in questione.

2.   Se la vittima è un minore, il termine di prescrizione per i reati di cui all’articolo 3 inizia a decorrere non prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età.

CAPO 3

PROTEZIONE DELLE VITTIME E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Articolo 14

Denuncia di violenza contro le donne o di violenza domestica

1.   Oltre a tutelare i diritti della vittima al momento della denuncia ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché la vittima possa denunciare alle autorità competenti atti di violenza contro le donne o di violenza domestica attraverso canali accessibili, di facile utilizzo e prontamente disponibili. Rientrano tra questi, almeno per i reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8 della presente direttiva, la possibilità di segnalare online o tramite altre TIC accessibili e sicure, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla formalizzazione della segnalazione online.

Gli Stati membri provvedono affinché la possibilità di segnalare online o tramite altre TIC accessibili e sicure includa la possibilità di presentare elementi di prova con i mezzi di cui al primo comma, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla formalizzazione della presentazione delle prove.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'articolo 13 della direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri possono estendere il patrocinio a spese dello Stato alle vittime che denunciano reati, ove previsto dal diritto nazionale.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di atti di violenza contro le donne o di violenza domestica, o in buona fede sospetti che atti di violenza siano avvenuti o che possano prodursi nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti senza temere conseguenze negative.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti della sanità soggetti a obblighi di riservatezza possano segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che sussista il rischio imminente che una persona subisca un danno fisico grave risultante da violenza contro le donne o da violenza domestica.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché, se la vittima è un minore, fatte salve le norme sul segreto professionale oppure, se previsto dal diritto nazionale, il sigillo sacramentale o principi equivalenti, i professionisti soggetti agli obblighi di riservatezza a norma del diritto nazionale possano segnalare alle autorità competenti i casi in cui abbiano fondati motivi per ritenere che un minore abbia subito un danno fisico grave a causa di violenza contro le donne o di violenza domestica.

6.   Quando a segnalare reati di violenza contro le donne o di violenza domestica alle autorità competenti è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità.

Gli Stati membri provvedono affinché professionisti formati per lavorare con i minori prestino assistenza nelle procedure di denuncia al fine di garantire che esse rispettino l'interesse superiore del minore.

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il titolare della responsabilità genitoriale sia coinvolto in atti di violenza, la capacità del minore di denunciare l'atto non sia subordinata al consenso del titolare della responsabilità genitoriale e che le autorità competenti adottino le misure necessarie per tutelare la sicurezza del minore prima che tale persona sia informata della segnalazione.

Articolo 15

Indagini e azione penale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi atti di incaricati dell'indagine e dell'azione penale per i reati di violenza contro le donne o di violenza domestica dispongano di competenze sufficienti in materia e di efficaci strumenti investigativi per indagare e perseguire efficacemente detti atti, in particolare per raccogliere, analizzare e procurarsi prove elettroniche nei casi di criminalità online di cui agli articoli da 5 a 8.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica denunciati siano trattati e deferiti senza indugio alle autorità competenti per le indagini e l'azione penale nonché ai fini dell'adozione delle misure di protezione di cui all'articolo 19, se del caso.

3.   Se hanno fondati motivi per sospettare che possa essere stato commesso un reato, le autorità competenti, senza indebito ritardo, indagano in modo efficace, a seguito di una denuncia o di propria iniziativa, su atti di violenza contro le donne o di violenza domestica. Esse garantiscono che sia redatto un verbale ufficiale e tengono un registro delle risultanze e delle prove pertinenti in conformità del diritto nazionale.

4.   Al fine di assisterla nel procurarsi volontariamente le prove, in particolare nei casi di violenza sessuale, le autorità competenti, senza indebito ritardo, indirizzano la vittima verso i professionisti della sanità o i servizi di assistenza di cui agli articoli 25, 26 e 27, specializzati nell'assistenza nel procurarsi le prove. Le vittime sono informate dell'importanza della raccolta di tali prove quanto prima.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le indagini o l'azione penale in relazione ad atti di stupro non siano subordinate alla querela o alla denuncia della vittima o del suo rappresentante e che il procedimento penale non sia interrotto per il solo fatto che la querela o la denuncia è stata ritirata.

Articolo 16

Valutazione individuale delle esigenze di protezione delle vittime

1.   In aggiunta agli obblighi della valutazione individuale a norma dell'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri provvedono affinché, almeno nei confronti delle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica, siano soddisfatti gli obblighi di cui al presente articolo.

2.   Nella fase più precoce possibile, ad esempio al momento del primo contatto con le autorità competenti o quanto prima dopo il primo contatto con le medesime, le necessità specifiche di protezione della vittima sono individuate mediante una valutazione individuale, se del caso in collaborazione con tutte le autorità competenti interessate.

3.   La valutazione individuale di cui al paragrafo 2 si concentra sul rischio che rappresenta l'autore del reato o indagato. Tale rischio può includere:

a)

il rischio di reiterazione;

b)

il rischio di lesioni fisiche o psicologiche;

c)

l'eventuale uso di armi e di accesso alle stesse;

d)

la convivenza dell'autore del reato o dell'indagato con la vittima;

e)

l'abuso di sostanze stupefacenti o di alcol da parte dell'autore del reato o dell'indagato;

f)

il maltrattamento di minori;

g)

i suoi problemi di salute mentale o

h)

il suo comportamento persecutorio (stalking).

4.   La valutazione individuale di cui al paragrafo 2 tiene conto della situazione specifica della vittima, compresa l'eventualità che subisca discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e altri motivi di discriminazione come quelli di cui all'articolo 21 della Carta («discriminazione intersezionale»), e sia pertanto esposta a un maggior rischio di violenza, e di quanto riferito dalla vittima e della sua valutazione della situazione. Essa è condotta nell'interesse superiore della vittima, prestando particolare attenzione alla necessità di evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, sulla base della valutazione individuale di cui al paragrafo 2, adottino misure di protezione adeguate. Tra tali misure possono rientrare:

a)

le misure di cui agli articoli 23 e 24 della direttiva 2012/29/UE;

b)

ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione a norma dell'articolo 19 della presente direttiva;

c)

ulteriori misure diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo per gestire il comportamento dell'autore del reato o indagato, in particolare a norma dell'articolo 37 della presente direttiva.

6.   Se del caso, la valutazione individuale di cui al paragrafo 2 è effettuata in collaborazione con altre autorità competenti a seconda della fase del procedimento e con i pertinenti servizi di assistenza, quali i centri per la protezione delle vittime, i servizi specializzati, i servizi sociali, i professionisti della sanità, le case rifugio per donne, i servizi di assistenza specialistica e altri pertinenti portatori di interessi.

7.   Le autorità competenti riesaminano la valutazione individuale di cui al paragrafo 2 a intervalli regolari e, se del caso, adottano nuove misure di protezione o aggiornano quelle già in corso conformemente al paragrafo 5, per garantire che affrontino la situazione attuale della vittima.

8.   Si presume, senza doverle sottoporre alla valutazione individuale di cui al paragrafo 2, che le persone a carico abbiano specifiche esigenze di protezione, a meno che non vi siano indicazioni del fatto che esse non hanno esigenze specifiche di assistenza.

Articolo 17

Valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, tenendo conto della valutazione individuale di cui all'articolo 16, le autorità competenti valutino le esigenze individuali di assistenza della vittima di cui al capo 4. Le autorità competenti valutano le esigenze individuali di assistenza delle persone a carico come previsto al capo 4, a meno che non vi siano indicazioni del fatto che esse non hanno esigenze specifiche di assistenza.

2.   Alla valutazione individuale delle esigenze di assistenza delle vittime di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica l'articolo 16, paragrafi 4, 6 e 7.

Articolo 18

Indirizzamento verso servizi di assistenza

1.   Se le valutazioni di cui agli articoli 16 e 17 individuano specifiche esigenze di assistenza o protezione o se la vittima chiede assistenza, gli Stati membri provvedono affinché i servizi di assistenza, come i servizi di assistenza specialistici, in cooperazione con le autorità competenti, contattino le vittime per prestare loro assistenza, tutelandone l'incolumità. Gli Stati membri possono subordinare tale contatto al consenso della vittima.

2.   Le autorità competenti danno seguito alla richiesta di protezione e assistenza della vittima senza indebito ritardo e in modo coordinato.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove necessario, le autorità competenti possano indirizzare le vittime minori verso servizi di assistenza, se necessario senza il previo consenso dei titolari della responsabilità genitoriale.

4.   Ove necessario per garantire che la vittima riceva un'assistenza e una protezione adeguate, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti trasmettano i pertinenti dati personali relativi alla vittima e alla sua situazione agli appositi servizi di assistenza. Tali dati sono trasmessi in modo riservato. Gli Stati membri possono subordinare la trasmissione di tali dati al consenso della vittima.

5.   I servizi di assistenza conservano i dati personali per il tempo necessario a erogare i servizi di assistenza e in ogni caso non oltre cinque anni dopo l'ultimo contatto tra il servizio di assistenza e la vittima.

Articolo 19

Ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo immediato per la salute o l'incolumità della vittima o delle persone a suo carico, le autorità competenti dispongano del potere di emettere, senza indebito ritardo, provvedimenti che ingiungono all'autore o indagato di reati di violenza di cui alla presente direttiva di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente, e che vietano a detto autore del reato o indagato di entrare nella residenza o nel luogo di lavoro della vittima, o di avvicinarsi oltre una distanza prestabilita, ovvero di contattare in qualsiasi modo la vittima o le persone a suo carico.

I provvedimenti di cui al primo comma del presente paragrafo hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o meno il reato, ovvero dall'avvio di una valutazione individuale a norma dell'articolo 16.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti dispongano del potere di emettere ordinanze restrittive o ordini di protezione per assicurare, per il tempo necessario, protezione alle vittime da qualsiasi atto di violenza contemplato dalla presente direttiva.

3.   Qualora la vittima sia adulta, gli Stati membri possono esigere, conformemente al loro diritto nazionale, che siano emessi, su richiesta della vittima, ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, laddove sia pertinente per l'incolumità delle vittime, le autorità competenti informino le vittime della possibilità di chiedere ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, come di chiedere il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di protezione a norma della direttiva 2011/99/UE (17) e del regolamento (UE) n. 606/2013 (18) del Parlamento europeo e del Consiglio.

5.   Le violazioni degli ordini urgenti di allontanamento, delle ordinanze restrittive o degli ordini di protezione sono soggette a sanzioni penali o altre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di violazione, sia presa in considerazione, se necessario, una revisione della valutazione individuale di cui all’articolo 16 a norma del paragrafo 7 di tale articolo.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché alla vittima sia offerta la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, in caso di violazione di un ordine urgente di allontanamento, di un'ordinanza restrittiva o di un ordine di protezione, che potrebbe avere un impatto sulla sua incolumità.

7.   Il presente articolo non obbliga gli Stati membri a modificare i sistemi nazionali per quanto riguarda la qualifica penale, civile o amministrativa degli ordini urgenti di allontanamento o degli ordini di protezione.

Articolo 20

Protezione della vita privata della vittima

Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dei procedimenti penali, siano ammesse prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti della sua vita privata a quello connessi, solamente se ciò sia pertinente e necessario.

Articolo 21

Orientamenti per le forze dell'ordine e le autorità inquirenti

Gli Stati membri possono emanare orientamenti per i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica per le autorità competenti che agiscono nei procedimenti penali, compresi orientamenti sull'azione penale. Tali orientamenti sono attenti alla prospettiva di genere, hanno natura consultiva e possono includere linee guida per:

a)

garantire che ogni forma di violenza contro le donne e la violenza domestica sia debitamente identificata;

b)

raccogliere e conservare le prove pertinenti, comprese le prove online;

c)

condurre la valutazione individuale di cui agli articoli 16 e 17, compreso il procedimento per rivedere tali valutazioni;

d)

gestire i casi che potrebbero richiedere l'emissione o l'attuazione di ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione;

e)

interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere, alla disabilità e all'età del minore, e garantire il diritto di quest'ultimo a essere ascoltato e il suo interesse superiore;

f)

garantire che le vittime siano trattate in modo rispettoso e che il procedimento si svolga in modo da prevenire la vittimizzazione secondaria o ripetuta;

g)

rispondere alle più ampie esigenze di protezione, a tutte le pertinenti esigenze di assistenza delle vittime di discriminazioni intersezionali come previsto all’articolo 33, paragrafo 1;

h)

identificare ed evitare gli stereotipi di genere;

i)

sensibilizzare in merito a tutti i gruppi di vittime nel contesto della violenza domestica;

j)

indirizzare le vittime verso servizi di assistenza specialistica, compresi i servizi medici, al fine di garantire che le vittime siano trattate in modo adeguato e che i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica siano gestiti in modo adeguato senza indebito ritardo; e

k)

garantire la tutela della vita privata e delle informazioni riservate delle vittime.

Al fine di garantire che gli orientamenti di cui al primo paragrafo siano opportunamente aggiornati, essi sono riesaminati, se necessario, tenendo conto del modo in cui si applicano nella pratica.

Articolo 22

Ruolo degli organismi nazionali, inclusi gli organismi per la parità

1.   Gli Stati membri designano uno o più organismi e prendono le disposizioni necessarie perché svolgano i compiti seguenti:

a)

pubblicare relazioni e formulare raccomandazioni sulle questioni connesse alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, anche raccogliendo le migliori prassi esistenti; e

b)

scambiare le informazioni disponibili con gli organismi europei pertinenti, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri possono consultare le organizzazioni della società civile.

2.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono far parte degli organismi per la parità istituiti a norma delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE.

Articolo 23

Misure per la rimozione di materiale online

1.   Fatto salvo il regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il materiale online accessibile al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 7 e 8 della presente direttiva sia prontamente rimosso o che l'accesso a tale materiale sia disattivato.

Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo includono la possibilità per le autorità competenti di emanare ordini giuridici vincolanti per rimuovere tale materiale o disabilitare l'accesso al medesimo. Gli Stati membri provvedono affinché tali ordini soddisfino almeno le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.

2.   Gli ordini di cui al secondo comma del paragrafo 1 sono rivolti ai prestatori di servizi di hosting.

Qualora la rimozione non sia fattibile, le autorità competenti possono anche rivolgere gli ordini di disabilitazione dell'accesso al materiale in questione a pertinenti prestatori di servizi intermediari diversi dai prestatori di servizi di hosting che dispongono della capacità tecnica e operativa di agire’ riguardo tale materiale.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), all'articolo 7 o all'articolo 8, si concluda senza l'accertamento della commissione di un reato, gli ordini di cui al secondo comma del paragrafo 1, del presente articolo del presente articolo sono revocati e i destinatari di tali ordini ne sono informati.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli ordini e altre misure di cui al paragrafo 1 siano disposti secondo procedure trasparenti e soggetti ad adeguate garanzie, in particolare per assicurare che detti ordini e altre misure siano limitati a quanto necessario e proporzionato e che sia tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, compresi i loro diritti fondamentali a norma della Carta.

Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di hosting, gli altri pertinenti prestatori di servizi intermediari e i fornitori di contenuti interessati da un ordine di cui al secondo comma del paragrafo 1 abbiano diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Tale diritto comprende il diritto di impugnare tale ordine dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro dell'autorità competente che lo ha emesso.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti fornitori di contenuti interessati da un ordine di cui al primo comma del paragrafo 1 siano informati, se del caso dai prestatori di servizi di hosting o dagli eventuali altri pertinenti prestatori di servizi intermediari interessati, dei motivi della rimozione del materiale o della disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui al paragrafo 1 e della possibilità di avere accesso a un ricorso giurisdizionale.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché la rimozione del materiale o la disabilitazione dell'accesso al medesimo conformemente agli ordini o altre misure di cui al paragrafo 1, non impedisca alle autorità competenti di procurarsi, senza indebito ritardo, le prove necessarie per indagare e perseguire i reati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), agli articoli 7 o 8.

Articolo 24

Risarcimento a carico dell'autore del reato

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la vittima abbia il diritto di chiedere all'autore del reato, a norma del diritto nazionale, il risarcimento integrale dei danni derivanti da reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

2.   Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le vittime possano ottenere una decisione di risarcimento nel corso del procedimento penale.

CAPO 4

ASSISTENZA ALLE VITTIME

Articolo 25

Assistenza specialistica alle vittime

1.   Gli Stati membri provvedono affinché per le vittime, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato querela, siano disponibili i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2012/29/UE.

Qualora i servizi di assistenza specialistica di cui al primo comma non siano forniti come parte integrante dei servizi generali di assistenza alle vittime, i servizi di assistenza generale e specialistica devono essere coordinati.

I servizi di assistenza specialistica di cui al primo comma forniscono:

a)

informazioni e assistenza su questioni pratiche inerenti al reato, compreso l'accesso all'alloggio, all'istruzione, alla tutela dei minori, alla formazione, al sostegno finanziario e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro;

b)

informazioni sull'accesso alla consulenza legale, compresa la possibilità di patrocinio a spese dello Stato, se disponibile;

c)

informazioni e, se del caso, indirizzamento verso servizi che forniscono esami medici e forensi, che possono includere servizi sanitari completi, nonché informazioni sulla consulenza psicosociale e, se del caso, sull'orientamento verso tali servizi, compresa l'assistenza per i traumi;

d)

assistenza alle vittime di criminalità informatica di cui agli articoli 5 e 8, comprese le modalità per documentare la criminalità informatica e informazioni sui mezzi di ricorso, anche giurisdizionali, per rimuovere i contenuti online connessi al reato;

e)

informazioni e, se del caso, indirizzamento verso i servizi di assistenza alle donne, i centri anti-violenza, i centri di accoglienza e i centri anti-violenza sessuale; e

f)

informazioni e, se del caso, indirizzamento verso servizi di assistenza specialistica per le vittime a maggior rischio di violenza, che possono includere servizi di riabilitazione e integrazione socioeconomica a seguito dello sfruttamento sessuale.

2.   I servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 sono forniti di persona, sono adattati alle esigenze delle vittime e sono facilmente accessibili e prontamente disponibili, anche online o attraverso altri mezzi adeguati, come le TIC.

3.   Gli Stati membri garantiscono risorse umane e finanziarie sufficienti per erogare i servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1.

Quando i servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 sono prestati da organizzazioni non governative, gli Stati membri forniscono a queste ultime finanziamenti adeguati, tenendo conto della quota di servizi specialistici già forniti dalle autorità pubbliche.

4.   Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime, prestando tali servizi, inclusi quelli provenienti da organizzazioni non governative, in una medesima sede, coordinando tali servizi attraverso un punto di contatto, oppure facilitando l'accesso a tali servizi mediante un unico punto di accesso online.

I servizi di cui al primo comma comprendono almeno l'assistenza medica di prima necessità e l'indirizzamento a ulteriori cure mediche, come previsto dal sistema sanitario nazionale, nonché i servizi sociali, il sostegno psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia, o informazioni su tali servizi e su come raggiungerli.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché siano emanati orientamenti e protocolli a beneficio dei professionisti della sanità e dei servizi sociali su come individuare le vittime, fornire un'assistenza adeguata e indirizzarle verso i pertinenti servizi di assistenza, nonché evitare la vittimizzazione secondaria.

Gli orientamenti e protocolli di cui al primo comma indicano come rispondere alle esigenze specifiche delle vittime a maggior rischio di violenza a causa di discriminazioni fondate su una combinazione di sesso e qualsiasi altro motivo di discriminazione.

Gli orientamenti e protocolli di cui al primo comma sono elaborati tenendo conto delle specificità di genere, dei traumi, e con riguardo ai minori, in collaborazione con i prestatori di servizi di assistenza specialistica, e sono riesaminati e, se del caso, aggiornati per tenere conto delle modifiche del diritto e delle prassi.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché siano emanati orientamenti e protocolli per i servizi sanitari che prestano assistenza medica di prima necessità al fine di individuare e fornire un'assistenza adeguata alle vittime.

Gli orientamenti e protocolli di cui al primo comma comprendono la conservazione e la documentazione delle prove e la loro ulteriore trasmissione ai centri medico-legali competenti conformemente al diritto nazionale.

7.   Gli Stati membri mirano ad assicurare che i servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 rimangano pienamente operativi per le vittime in periodi di crisi, come le crisi sanitarie o altri stati di emergenza.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano usufruire dei servizi di assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 prima, durante e per un congruo periodo dopo la conclusione del procedimento penale.

Articolo 26

Assistenza specialistica alle vittime di violenza sessuale

1.   Gli Stati membri predispongono centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati e facilmente accessibili, che possono far parte del sistema sanitario nazionale, per garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenza sessuale e assicurare la gestione clinica dello stupro, anche assistendo nel conservare e documentare le prove.

I centri di cui al primo comma forniscono un sostegno consono al trauma subito e, se del caso, indirizzano verso un sostegno e un'assistenza specializzati per i traumi, dopo che è stato commesso il reato.

Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di violenza sessuale abbiano accesso a esami medici e medico-legali. Tali esami possono essere effettuati nei centri di cui al presente paragrafo o tramite rinvio a centri o unità specializzati. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra i centri di prima assistenza e i centri medici e medico-legali competenti.

Se la vittima è un minore, i servizi di cui al presente paragrafo sono forniti secondo modalità consone.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di violenza sessuale abbiano un accesso tempestivo ai servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, conformemente al diritto nazionale.

3.   I servizi di cui al paragrafo 1 e 2 del presente articolo sono gratuiti, fatti salvi i servizi previsti dal sistema sanitario nazionale, e accessibili ogni giorno della settimana. Essi possono rientrare tra i servizi di cui all'articolo 25.

4.   Gli Stati membri garantiscono una distribuzione geografica e capacità sufficienti dei servizi di cui al punto 1 e 2 su tutto il territorio.

5.   Ai fini dell'assistenza alle vittime di violenza sessuale ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 25, paragrafi 3 e 7.

Articolo 27

Assistenza specialistica alle vittime di mutilazioni genitali femminili

1.   Gli Stati membri garantiscono alle vittime di mutilazioni genitali femminili un'assistenza efficace, consona all'età e facilmente accessibile, anche fornendo terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e consulenza ritagliati sulle loro esigenze specifiche, dopo che è stato commesso il reato e per tutto il tempo necessario. Rientrano in questa assistenza le informazioni sui servizi che eseguono interventi di ricostruzione chirurgica dei genitali e del clitoride presso gli ospedali pubblici.

L'assistenza di cui al primo comma può essere erogata dai centri di cui all’articolo 26 o da altri centri sanitari dedicati.

2.   Ai fini dell’assistenza alle vittime di mutilazioni genitali femminili ai sensi del presente articolo, si applicano l’articolo 25, paragrafi 3 e 7, e l’articolo 26, paragrafo 3.

Articolo 28

Assistenza specialistica alle vittime di molestie sessuali sul lavoro

In caso di molestie sessuali sul lavoro che costituiscono reato ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza per le vittime e per i datori di lavoro. Tali servizi comprendono informazioni su come affrontare adeguatamente tali casi di molestie sessuali e anche sui mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l’autore del reato dal luogo di lavoro.

Articolo 29

Linee di assistenza telefonica per le vittime

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le linee di assistenza telefonica a livello statale siano disponibili gratuitamente 24 ore al giorno e sette giorni alla settimana, per fornire informazioni e consulenza alle vittime.

Le linee di assistenza telefonica di cui al primo comma possono essere gestite da servizi di assistenza specialistica, conformemente alla prassi nazionale.

Le informazioni e consulenze di cui al primo comma sono fornite in via riservata o tenendo debitamente conto dell'anonimato della vittima.

Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire le linee telefoniche di assistenza di cui al primo comma attraverso altre TIC sicure e accessibili, comprese le applicazioni online.

2.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire agli utenti finali con disabilità l'accesso ai servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche fornendo assistenza in un linguaggio di facile comprensione. Tali servizi sono accessibili in linea con i requisiti di accessibilità per i servizi di comunicazione elettronica di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

3.   Gli Stati membri si sforzano di garantire la prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1 in una lingua che le vittime comprendono, anche mediante un servizio di interpretazione telefonica.

4.   Alla messa a disposizione di linee di assistenza telefonica e all'assistenza tramite TIC di cui al presente articolo, si applica l'articolo 25, paragrafi 3 e 7.

5.   Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire che i servizi di cui al paragrafo 1 per le vittime di violenza contro le donne siano raggiungibili attraverso il numero armonizzato a livello di Unione, ossia il «116 016», oltre a qualsiasi numero o numeri nazionali esistenti.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e del numero delle linee di assistenza telefonica, anche mediante periodiche campagne di sensibilizzazione.

Articolo 30

Case rifugio e altre sistemazioni temporanee

1.   Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2012/29/UE («case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee») rispondono specificamente alle esigenze delle vittime, tra cui quelle delle vittime ad alto rischio. Tali strutture assistono le vittime nel percorso di recupero, fornendo loro condizioni di vita sicure, facilmente accessibili e adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente, e fornendo informazioni sui servizi di assistenza e di indirizzamento, anche per un'ulteriore assistenza medica.

2.   Le case rifugio e altre adeguate sistemazioni temporanee devono essere fornite in numero sufficiente e devono essere facilmente accessibili e attrezzate per soddisfare le esigenze specifiche delle donne, anche fornendo locali per sole donne con spazio per i minori, e garantendo i diritti e le esigenze di questi ultimi, comprese le vittime minorenni.

3.   Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee devono essere disponibili per le vittime e le persone a loro carico fino all'età di 18 anni, indipendentemente dalla loro nazionalità, cittadinanza, luogo di residenza o status di soggiorno.

4.   L'articolo 25, paragrafi 3 e 7, si applica alle case rifugio e ad altre adeguate sistemazioni temporanee.

Articolo 31

Assistenza alle vittime minori

1.   Gli Stati membri provvedono affinché al minore sia prestata un'assistenza specifica e adeguata non appena le autorità competenti abbiano fondati motivi per ritenere che tale minore possa essere stato vittima di violenza contro le donne o violenza domestica o testimone di tali atti.

L'assistenza ai minori è fornita da personale specializzato secondo modalità consone all'età, alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori, nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

2.   Alle vittime minori sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo consoni all'età, adattati alle esigenze di sviluppo e alla situazione individuale dei minori, e qualsiasi altra assistenza adeguata, specificamente ritagliata sulle situazioni di violenza domestica.

3.   Qualora sia necessario prevedere una sistemazione temporanea, i minori, dopo essere stati sentiti sulla questione, tenendo conto della loro età e maturità, sono collocati in via prioritaria con altri familiari, in particolare con un genitore o un titolare della responsabilità genitoriale non violento, in alloggi permanenti o temporanei dotati di servizi di sostegno.

Il principio dell'interesse superiore del minore è decisivo nel valutare le questioni relative a una sistemazione temporanea.

Articolo 32

Incolumità del minore

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti autorità competenti abbiano accesso alle informazioni relative alla violenza contro le donne o alla violenza domestica che coinvolge minori, nella misura necessaria per consentire che tali informazioni possano essere prese in considerazione nella valutazione dell'interesse superiore del minore nel quadro dei procedimenti civili riguardanti tali minori.

2.   Gli Stati membri istituiscono e mantengono luoghi sicuri per permettere un contatto sicuro tra il minore e il titolare della responsabilità genitoriale che sia autore o indagato di reati di violenza contro le donne o di violenza domestica, purché il titolare di responsabilità genitoriale abbia il diritto di visita. Gli Stati membri assicurano la vigilanza, se del caso, di professionisti formati nell'interesse superiore del minore.

Articolo 33

Assistenza mirata alle vittime con esigenze intersezionali e ai gruppi a rischio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia prestata un'assistenza specifica alle vittime di discriminazioni intersezionali che sono a maggior rischio di violenza contro le donne o di violenza domestica.

2.   I servizi di assistenza di cui agli articoli da 25 a 30 devono disporre di capacità sufficienti per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale.

3.   I servizi di assistenza sono disponibili per le vittime che sono cittadini di paesi terzi, conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 1 della direttiva 2012/29/UE.

Gli Stati membri provvedono affinché le vittime che ne facciano richiesta possano essere alloggiate separatamente dalle persone dell'altro sesso nei centri di trattenimento per cittadini di paesi terzi oggetto di procedure di rimpatrio o alloggiate separatamente nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone possano segnalare al personale competente casi di violenza contro le donne o di violenza domestica negli istituti e nei centri di accoglienza e di trattenimento, e affinché siano predisposte procedure volte a garantire che tale personale o le autorità competenti diano adeguato e rapido seguito a tali segnalazioni secondo le prescrizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18.

CAPO 5

PREVENZIONE E INTERVENTO PRECOCE

Articolo 34

Misure preventive

1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica adottando un approccio globale a più livelli.

2.   Le misure preventive comprendono lo svolgimento di campagne o programmi di sensibilizzazione mirati rivolti alle persone fin dalla più tenera età o la fornitura di sostegno a tali campagne o programmi.

Le campagne o programmi di cui al primo comma possono includere programmi di ricerca e educativi volti a migliorare la consapevolezza e la comprensione del pubblico per quanto riguarda le diverse manifestazioni e cause profonde di tutte le forme di violenza contro le donne e di violenza domestica, la necessità della prevenzione e, se del caso, le conseguenze di tale violenza, in particolare sui minori.

Se del caso, i programmi di cui al primo comma possono essere messi a punto in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, i servizi di assistenza specialistica, le parti sociali, le comunità interessate e altri portatori di interessi.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, rendendole facilmente accessibili, informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un legale e sulle misure di protezione e assistenza disponibili, comprese le cure mediche, tenendo conto delle lingue più parlate sul loro territorio.

4.   Le misure mirate si concentrano sui gruppi a rischio più elevato, come quelli di cui all'articolo 33, paragrafo 1.

Le informazioni per i minori sono formulate o adattate in modo consono. Le informazioni sono presentate in formati accessibili alle persone con disabilità.

5.   Le misure preventive mirano in particolare a contrastare gli stereotipi di genere dannosi, a promuovere l'uguaglianza di genere, il rispetto reciproco e il diritto all'integrità personale e a incoraggiare tutte le persone, in particolare gli uomini e i ragazzi, a fungere da modelli di riferimento positivi per agevolare cambiamenti comportamentali in tutta la società, in linea con gli obiettivi della presente direttiva.

6.   Le misure preventive mirano a contrastare lo sfruttamento sessuale e a ridurre il numero di vittime.

7.   Le misure preventive sono volte a sviluppare o acuire la sensibilità del pubblico in relazione alla pratica dannosa delle mutilazioni genitali femminili e dei matrimoni forzati, tenendo conto del numero di persone esposte al rischio di tali pratiche o che le subiscono nello Stato membro interessato.

8.   Le misure preventive riguardano in modo specifico i reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8. In particolare gli Stati membri provvedono affinché tali misure preventive includano lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, tra cui competenze critiche del mondo digitale e il pensiero critico, per permettere agli utenti di individuare e affrontare i casi di violenza online, cercare assistenza e prevenire detta violenza.

Gli Stati membri promuovono la cooperazione multidisciplinare e tra portatori di interessi, compresi i pertinenti prestatori di servizi intermediari e le autorità competenti, per elaborare e attuare misure di contrasto ai reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8.

9.   Fatto salvo l'articolo 26 della direttiva 2006/54/CE, gli Stati membri adottano, nelle pertinenti politiche nazionali, misure adeguate e appropriate per affrontare la tematica delle molestie sessuali sul lavoro, ove queste ultime costituiscano reato ai sensi del diritto nazionale. Tali politiche nazionali possono individuare e istituire le azioni mirate di cui al paragrafo 2 del presente articolo per i settori in cui i lavoratori sono più esposti.

Articolo 35

Misure specifiche per prevenire lo stupro e promuovere il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali

1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per promuovere cambiamenti nei modelli comportamentali radicati nei rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini o basati sui ruoli stereotipati di donna e uomo, in particolare nel contesto delle relazioni sessuali, del sesso e del consenso.

Le misure di cui al primo comma si basano sui principi di uguaglianza di genere e non discriminazione e sui diritti fondamentali e riguardano, in particolare, il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali, che deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona.

Le misure di cui al primo comma comprendono campagne o programmi di sensibilizzazione, la messa a disposizione e la distribuzione di materiale di educazione al consenso e un'ampia divulgazione di informazioni sulle misure di prevenzione dello stupro.

Le misure di cui al primo comma sono promosse o attuate periodicamente, ivi incluso, se del caso, in cooperazione con la società civile e le organizzazioni non governative, in particolare le organizzazioni femminili.

2.   Le campagne o i programmi di sensibilizzazione di cui al paragrafo 1, terzo comma, mirano in particolare a diffondere una maggiore consapevolezza del fatto che il sesso non consensuale è considerato reato.

3.   Il materiale di educazione al consenso di cui al paragrafo 1, terzo comma, contribuisce a far comprendere che il consenso deve essere dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica di una persona. Tale materiale è adattato all'evoluzione delle capacità delle persone cui è destinato.

4.   Le informazioni di cui al presente articolo sono ampiamente diffuse al fine di informare il pubblico sulle misure di prevenzione dello stupro esistenti, compresa la disponibilità dei programmi di intervento di cui all'articolo 37.

Articolo 36

Formazione e informazione dei professionisti

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, come gli agenti di polizia e il personale giudiziario, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.

2.   Gli Stati membri promuovono od offrono una formazione per i professionisti della sanità, i servizi sociali e il personale educativo che hanno probabilità di entrare in contatto con le vittime, al fine di consentire loro di individuare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e di indirizzarle verso servizi di assistenza specialistica.

3.   Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia fornita una formazione sia generale che specialistica ai giudici e ai pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini in relazione agli obiettivi della presente direttiva e che tale formazione sia adeguata alle funzioni di tali giudici e pubblici ministeri. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.

4.   Fatta salva l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano ai responsabili della formazione degli avvocati di offrire una formazione sia generale che specialistica per sensibilizzare maggiormente gli avvocati alle esigenze delle vittime e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età dei minori.

5.   I professionisti della sanità interessati, compresi pediatri, ginecologi, ostetrici e personale sanitario che si occupa di assistenza psicologica, ricevono una formazione mirata per individuare e affrontare, in modo attento alle specificità culturali, le conseguenze fisiche, psicologiche e sessuali delle mutilazioni genitali femminili.

6.   Il personale con funzioni di vigilanza sul luogo di lavoro, nel settore pubblico come in quello privato, segue una formazione per imparare a riconoscere, prevenire e affrontare le molestie sessuali sul lavoro, ove queste ultime costituiscano reato ai sensi del diritto nazionale. Tale personale e i datori di lavoro ricevono informazioni sugli effetti sul lavoro della violenza contro le donne e della violenza domestica, e sul rischio di violenza da parte di terzi.

7.   Le attività di formazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 comprendono corsi in materia di cooperazione coordinata multidisciplinare che permettano una gestione globale e adeguata delle segnalazioni nei casi di violenza contro le donne o di violenza domestica.

8.   Fatta salva la libertà e il pluralismo dei media, gli Stati membri incoraggiano e sostengono attività di formazione per i media a cura di organizzazioni professionali, organismi di autoregolamentazione e rappresentanti del settore o altri organismi indipendenti, al fine di combattere le rappresentazioni stereotipate di donne e uomini, le raffigurazioni sessiste delle donne e la colpevolizzazione delle vittime nei media, così da ridurre il rischio di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Le attività di formazione di cui al primo comma possono essere fornite dalle pertinenti organizzazioni della società civile, dalle organizzazioni non governative che lavorano con le vittime, dalle parti sociali e da altri portatori di interessi.

9.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito nonché per evitare la vittimizzazione secondaria.

10.   Le attività di formazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo sono integrate da un seguito adeguato, anche per quanto riguarda i reati informatici di cui agli articoli da 5 a 8, e si basano sulle specificità della violenza contro le donne e della violenza domestica. Dette attività possono comprendere una formazione sul modo di individuare e affrontare le esigenze specifiche di protezione e assistenza delle vittime esposte a maggior rischio di violenza a causa della discriminazione intersezionale.

11.   Le misure di cui ai paragrafi da 1 a 9 sono attuate fatta salva l'indipendenza della magistratura, l'autonomia organizzativa delle professioni regolamentate e le differenze di organizzazione dei sistemi giudiziari dell'Unione.

Articolo 37

Programmi di intervento

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che siano istituiti programmi di intervento mirati per prevenire e ridurre al minimo il rischio che sia commessa violenza contro le donne o violenza domestica e il rischio di recidiva.

2.   La partecipazione ai programmi di intervento di cui al paragrafo 1 è resa disponibile alle persone che hanno commesso un reato di violenza contro le donne o di violenza domestica e può essere resa disponibile ad altre persone per le quali si ritiene che vi sia il rischio che commettano tali reati. Ciò può includere le persone che sentono l'esigenza di partecipare, ad esempio perché temono di poter commettere reati di violenza contro le donne o di violenza domestica.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'autore di uno stupro sia incoraggiato a partecipare a un programma di intervento di cui al paragrafo 1.

CAPO 6

COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Articolo 38

Coordinamento delle politiche e organismo di coordinamento

1.   Gli Stati membri adottano e attuano su tutto il territorio nazionale politiche efficaci, globali e coordinate comprendenti tutte le misure pertinenti per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne e di violenza domestica.

2.   Gli Stati membri designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali incaricati di coordinare, attuare, monitorare e valutare le politiche e le misure per prevenire e contrastare ogni forma di violenza contemplata dalla presente direttiva.

3.   L'organismo o gli organismi di cui al paragrafo 2 coordinano la raccolta dei dati di cui all'articolo 44 e analizzano e diffondono i risultati di tali raccolte.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le politiche siano coordinate a livello centrale e, se del caso, a livello regionale o locale, conformemente alla ripartizione delle competenze nello Stato membro interessato.

Articolo 39

Piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica

1.   Entro il 14 giugno 2029, gli Stati membri adottano, in consultazione con i servizi di assistenza specialistica, se del caso, piani d'azione nazionali per prevenire e combattere la violenza di genere.

2.   I piani d'azione nazionali di cui al paragrafo 1 possono includere priorità e azioni volte a prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, i loro obiettivi e meccanismi di monitoraggio, le risorse necessarie per conseguire tali priorità e azioni e le modalità di assegnazione di tali risorse.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione nazionali di cui al paragrafo 1 siano riesaminati e aggiornati per garantire che continuino a essere pertinenti.

Articolo 40

Coordinamento e cooperazione multiagenzia

1.   Tenendo debito conto del diritto o delle prassi nazionali, gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per garantire un coordinamento e una cooperazione effettivi tra le autorità, le agenzie e gli organismi pertinenti, compresi i difensori civici, gli enti locali e regionali, le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie, fatta salva l'indipendenza della magistratura, i servizi di assistenza, in particolare i servizi di assistenza specialistica per le donne, e le organizzazioni non governative, i servizi sociali, comprese le autorità per la tutela o il benessere dei minori, gli istituti di insegnamento e di cura, le parti sociali, fatta salva la loro autonomia, e altre organizzazioni ed entità pertinenti, al fine di proteggere le vittime dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica e fornire loro assistenza.

2.   I meccanismi di coordinamento e cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardano in particolare, se pertinente, le valutazioni individuali di cui agli articoli 16 e 17, le misure di protezione e assistenza di cui all'articolo 19 e al capo 4, gli orientamenti di natura consultiva di cui all'articolo 21 e le attività di formazione dei professionisti di cui all'articolo 36.

Articolo 41

Cooperazione con le organizzazioni non governative

Gli Stati membri cooperano e organizzano consultazioni periodiche con le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative che lavorano con le vittime, in particolare per quanto riguarda: la prestazione di assistenza adeguata alle vittime, le iniziative di elaborazione delle politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e educativi, la formazione nonché il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e protezione delle vittime.

Articolo 42

Cooperazione tra prestatori di servizi intermediari

Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione ai fini dell'autoregolamentazione tra i pertinenti prestatori di servizi intermediari, come ad esempio la definizione di codici di condotta.

Gli Stati membri sensibilizzano in merito alle misure di autoregolamentazione adottate dai pertinenti prestatori di servizi intermediari in relazione alla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le misure volte a rafforzare i meccanismi attuati da tali prestatori di servizi intermediari per contrastare il materiale online di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e a migliorare la formazione del personale per quanto riguarda la prevenzione dei reati di cui alla presente direttiva in materia di assistenza e sostegno alle vittime dei reati di cui alla presente direttiva.

Articolo 43

Cooperazione a livello dell'Unione

Gli Stati membri adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione reciproca e a livello dell'Unione e migliorare l'attuazione della presente direttiva. Nell'ambito di tale cooperazione, gli Stati membri perseguono quanto meno gli obiettivi seguenti:

a)

scambio reciproco di migliori prassi attraverso reti consolidate che si occupano di questioni relative alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, nonché con le agenzie dell'Unione, nei limiti dei rispettivi mandati;

b)

ove necessario, consultazione reciproca sui singoli casi, anche attraverso Eurojust e la rete giudiziaria europea in materia penale, entro i limiti dei rispettivi mandati.

Articolo 44

Raccolta dei dati e ricerca

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica.

2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 comprendono almeno i seguenti dati esistenti, disponibili a livello centrale, disaggregati per sesso, fascia d'età (minore/adulto) della vittima e dell'autore del reato e, ove possibile e pertinente, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:

a)

numero annuo dei reati denunciati e delle condanne per violenza contro le donne o violenza domestica, ottenuti da fonti amministrative nazionali;

b)

numero di vittime uccise in reati di violenza contro le donne o di violenza domestica;

c)

numero e capacità delle case rifugio per Stato membro; e

d)

numero di chiamate alle linee di assistenza telefonica nazionali.

3.   Gli Stati membri si adoperano per svolgere indagini sulla popolazione a intervalli regolari per valutare la prevalenza e le tendenze per tutte le forme di violenza contemplate dalla presente direttiva.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati risultanti dalle indagini di cui al primo comma non appena sono disponibili.

4.   Al fine di garantire la comparabilità e la standardizzazione dei dati amministrativi in tutta l'Unione, gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati amministrativi sulla base di disaggregazioni comuni sviluppate in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e secondo le norme da questi elaborate, a norma del paragrafo 5. Essi trasmettono annualmente tali dati all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. I dati trasmessi non contengono dati personali.

5.   L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 2 anche stabilendo norme comuni e tenendo conto delle prescrizioni di cui al suddetto paragrafo.

6.   Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte a norma del presente articolo in modo facilmente accessibile. Tali statistiche non contengono dati personali.

7.   Come minimo fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione sostiene o effettua ricerche sulle cause profonde, gli effetti, l'incidenza e le percentuali di condanna delle forme di violenza contemplate dalla presente direttiva.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Relazioni e riesame

1.   Entro 14 giugno 2032 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti riguardanti il funzionamento della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione sulla valutazione della presente direttiva.

2.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione effettua una valutazione per determinare l'impatto della presente direttiva e se l'obiettivo di prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione è stato conseguito, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta, in particolare, la necessità di ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva e di introdurre nuovi reati. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

3.   Entro 14 giugno 2032 la Commissione valuta la necessità di ulteriori misure a livello dell'Unione per contrastare efficacemente le molestie e la violenza sessuali sul luogo di lavoro, tenendo conto delle convenzioni internazionali applicabili, del quadro giuridico dell'Unione sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e del quadro giuridico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 46

Relazioni con altri atti dell'Unione

1.   La presente direttiva non pregiudica l'applicazione degli atti giuridici seguenti:

a)

direttiva 2011/36/UE;

b)

direttiva 2011/93/UE;

c)

direttiva 2011/99/UE;

d)

direttiva 2012/29/UE;

e)

regolamento (UE) n. 606/2013;

f)

regolamento (UE) 2022/2065.

2.   Le misure specifiche di prevenzione, protezione e sostegno alle vittime previste ai capi 3, 4 e 5 della presente direttiva si applicano in aggiunta alle misure previste dalle direttive 2011/36/UE, 2011/93/UE e 2012/29/UE.

Articolo 47

Libertà di stampa e libertà di espressione in altri media

La presente direttiva non pregiudica i regimi speciali di responsabilità relativi ai principi fondamentali della libertà di stampa e della libertà di espressione nei media protetti esistenti negli Stati membri al 13 giugno 2024, a condizione che tali regimi possano essere applicati nel pieno rispetto della Carta.

Articolo 48

Clausola di non regressione

L'attuazione della presente direttiva non costituisce un motivo per giustificare una riduzione del livello di protezione delle vittime. Il divieto di tale riduzione del livello di protezione non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire, alla luce del mutare delle circostanze, disposizioni legislative o regolamentari diverse da quelle in vigore al 13 giugno 2024, purché siano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 49

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 giugno 2027. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 50

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 51

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

La presidente

H. LAHBIB


(1)   GU C 443 del 22.11.2022, pag. 93.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 maggio 2024.

(3)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(4)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(5)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

(6)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(9)  Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

(10)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(11)  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

(13)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(14)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

(17)  Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).

(18)  Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).

(19)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top