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Document 32024L1262

    Direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali

    C/2024/1556

    GU L, 2024/1262, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1262/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1262/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1262

    15.5.2024

    DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1262 DELLA COMMISSIONE

    del 13 marzo 2024

    che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (1), in particolare l’articolo 50,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 33 della direttiva 2010/63/UE prevede che gli animali utilizzati a fini scientifici siano forniti di alloggio e godano di un ambiente e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere. L’allegato III della direttiva 2010/63/UE stabilisce i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione di tali animali.

    (2)

    L’articolo 6 della direttiva 2010/63/UE prevede che gli animali siano soppressi provocando il minimo di dolore, sofferenza e angoscia possibile, utilizzando i metodi di soppressione adeguati propri alle specie di cui all’allegato IV della direttiva.

    (3)

    Al momento dell’adozione della direttiva non vi erano conoscenze scientifiche sufficienti sui requisiti adeguati per l’alloggiamento e la cura di determinate specie, tra cui cefalopodi, pesci zebra e passeriformi né sui metodi di soppressione adeguati per i cefalopodi. Pertanto, non sono stati inseriti requisiti specifici per tali specie nell’allegato III della direttiva 2010/63/UE né per la soppressione dei cefalopodi nell’allegato IV di tale direttiva.

    (4)

    Dal 2010 sono state acquisite nuove conoscenze scientifiche sui requisiti in materia di benessere dei cefalopodi, dei pesci zebra e dei passeriformi tenuti in cattività e sul metodo di soppressione dei cefalopodi che causi il minimo di dolore, sofferenza e angoscia possibile. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE.

    (5)

    È opportuno introdurre alcuni dei nuovi requisiti per i pesci zebra e i cefalopodi che non erano inclusi nell’allegato III della direttiva 2010/63/UE per tutte le specie acquatiche o per tutti gli animali.

    (6)

    Le informazioni presentate a norma dell’articolo 54, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE indicano che diversi Stati membri considerano l’ipotermia un metodo adeguato di soppressione dei pesci zebra sulla base delle attuali prove scientifiche. Per evitare inutili oneri amministrativi derivanti dalle deroghe regolari concesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2010/63/UE, tale metodo dovrebbe essere consentito per la soppressione dei pesci zebra.

    (7)

    Dall’adozione della direttiva 2010/63/UE sono emerse nuove prove scientifiche sulla non opportunità di utilizzare gas inerti (argon e azoto) per la soppressione dei roditori e pertanto il loro utilizzo non dovrebbe più essere consentito a tale scopo.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/63/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 4 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 dicembre 2026.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/63/oj.


    ALLEGATO

    Gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE sono così modificati:

    1)

    L’allegato III è così modificato:

    a)

    la sezione A è così modificata:

    i)

    il titolo del paragrafo 2.3 è sostituito dal seguente:

    «2.3.

    Rumore e vibrazione»;

    ii)

    al paragrafo 2.3 è aggiunta la lettera d) seguente:

    «d)

    Per gli animali acquatici, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni, come generatori o sistemi di filtraggio, non devono nuocere al benessere degli animali.»;

    iii)

    il titolo del paragrafo 2.4 è sostituito dal seguente:

    «2.4.

    Impianti di allarme e piani di emergenza»;

    iv)

    al paragrafo 2.4 è aggiunta la lettera d) seguente:

    «d)

    devono essere predisposti piani di emergenza efficaci per garantire la salute e il benessere degli animali qualora venissero a mancare elementi essenziali dell’allevamento.»;

    b)

    la sezione B è così modificata:

    i)

    al paragrafo 8 è aggiunto il secondo comma seguente:

    «Per gli alloggiamenti di uccelli prelevati allo stato selvatico, lo spazio minimo disponibile di cui alle tabelle da 8.1 a 8.10 si applica ogniqualvolta gli uccelli siano tenuti per periodi superiori a 24 ore. Quando gli uccelli sono tenuti per periodi più brevi, si devono adottare misure per ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali.»;

    ii)

    al paragrafo 8 sono aggiunte le tabelle 8.8, 8.9 e 8.10 seguenti:

    «Tabella 8.8

    Storni

    Dimensione del gruppo

    Dimensione minima dell’alloggiamento (m2)

    Altezza minima (cm)

    Lunghezza minima mangiatoia per uccello (cm)

    Lunghezza minima posatoio per uccello (cm)

    fino a 6

    2,0

    200

    5

    30

    7-12

    4,0

    200

    5

    30

    13-20

    6,0

    200

    5

    30

    per ogni uccello in più tra i 21 e i 50

    0,25

     

    5

    30

    per ogni uccello in più oltre i 50

    0,15

     

    5

    30


    Tabella 8.9

    Passeri domestici

    Dimensione del gruppo in assenza di barriere visive

    Dimensione del gruppo in presenza di barriere visive

    Dimensione minima dell’alloggiamento (m2)

    Altezza minima (cm)

    fino a 10

    fino a 15

    2,4

    180

    11-20

    16-35

    4,8

    180

    21-30

    36-60

    7,3

    180

    per ogni uccello in più oltre i 30

    per ogni uccello in più oltre i 60

    0,11

     


    Tabella 8.10

    Cinciallegre e cinciarelle

    Dimensione del gruppo

    Dimensione minima dell’alloggiamento (m2) per uccello

    Altezza minima (cm)

    Numero minimo di mangiatoie

    Lunghezza minima posatoio per uccello (cm)

    1

    3

    180

    1

    100

    2-10 (*1) (stesso sesso)

    1

    180

    2

    40

    1 femmina + 1 maschio

    2

    180

    2

    100

    iii)

    il paragrafo 11.1 è sostituito dal seguente:

    «11.1.

    Fornitura e qualità dell’acqua

    È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. Il flusso d’acqua nei sistemi di ricircolo o il filtraggio all’interno delle vasche deve essere sufficiente e garantire che i parametri di qualità dell’acqua siano mantenuti a livelli soddisfacenti, in funzione delle caratteristiche del sistema di allevamento, delle specie e delle esigenze della fase di sviluppo. Se necessario, l’acqua deve essere filtrata o trattata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci. I parametri di qualità dell’acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano lo svolgimento dell’attività normale e sostengano la fisiologia di una specie e di una fase di sviluppo determinate. Il flusso d’acqua deve permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere un comportamento normale. Deve essere previsto il tempo necessario per l’acclimatazione e l’adattamento dei pesci ai cambiamenti nella qualità dell’acqua. Si devono adottare misure opportune per ridurre al minimo variazioni improvvise dei vari parametri che influiscono sulla qualità dell’acqua. Occorre monitorare il flusso e il livello dell’acqua e garantire che siano adeguati.»;

    iv)

    il paragrafo 11.2 è sostituito dal seguente:

    «11.2.

    Ossigeno, composti azotati, biossido di carbonio, pH e salinità

    La concentrazione di ossigeno deve essere appropriata alle specie interessate e al contesto nel quale vivono. Se necessario, deve essere fornita un’aerazione supplementare dell’acqua della vasca, in funzione del sistema di allevamento. Le concentrazioni di biossido di carbonio e di composti azotati, in particolare ammoniaca, nitriti e nitrati, devono essere mantenute al di sotto dei livelli nocivi. La qualità dell’acqua deve essere monitorata utilizzando un calendario di analisi definito con una frequenza sufficiente a rilevare le variazioni di questi parametri critici e devono essere adottate misure per mitigare tali variazioni.

    Il pH deve essere adattato alle specie e monitorato per mantenerlo il più possibile stabile. La salinità deve essere adattata alle esigenze della specie ittica e alla fase di sviluppo degli animali. Le modifiche alla salinità devono essere introdotte gradualmente.»;

    v)

    il paragrafo 11.3 è sostituito dal seguente:

    «11.3.

    Temperatura e illuminazione

    La temperatura va mantenuta entro l’intervallo ottimale per la specie interessata e lo stadio di sviluppo e va mantenuta il più possibile stabile. Le modifiche alla temperatura devono essere introdotte gradualmente. Occorre prevedere un fotoperiodo adeguato ai pesci.»;

    vi)

    il paragrafo 11.5 è sostituito dal seguente:

    «11.5.

    Alimentazione e manipolazione

    L’alimentazione deve corrispondere alle esigenze dei pesci, che devono essere nutriti ad una velocità e ad una frequenza adeguate. Occorre prestare particolare attenzione all’alimentazione delle larve, quando si passi da alimenti naturali ad alimenti artificiali. Se necessaria per motivi non procedurali (ad esempio il trasporto), la sospensione dell’alimentazione deve essere il più breve possibile e deve tenere conto della dimensione dei pesci e della temperatura dell’acqua.

    Laddove possibile, i pesci devono essere manipolati senza rimuoverli dall’acqua. La manipolazione dei pesci sia dentro l’acqua che fuori deve essere ridotta al minimo e le attrezzature a diretto contatto con i pesci devono essere umidificate. I pesci non devono essere manipolati a una temperatura che si avvicini agli estremi dell’intervallo di temperature dell’acqua che essi sono in grado di tollerare.»;

    vii)

    è aggiunto il paragrafo 11.6 seguente:

    «11.6.

    Pesci zebra

    11.6.1

    Qualità dell’acqua

    Tabella 11.1

    Requisiti per i parametri dell’acqua nei sistemi di alloggiamento dei pesci zebra

    Parametri relativi all’acqua

    Requisiti minimi-massimi

    Temperatura

    24-29 °C

    Conduttività

    150-1 700 μS/cm2

    Durezza totale

    40-250 mg/l CaCO3

    pH

    6,5-8

    Composti dell’azoto

    NH3/NH4 +< 0,1 (*2) mg/l, NO2 - < 0,3 mg/l,

    NO3 - < 25 mg/l

    Ossigeno disciolto

    > 5 mg/l

    11.6.2.

    Illuminazione

    Durante la fase luminosa, i livelli di illuminazione devono essere costanti, tranne in caso di brevi transizioni alba/crepuscolo, laddove utilizzate. Nella fase di buio, il buio deve essere totale.

    11.6.3.

    Densità di popolamento e complessità ambientale

    Per i pesci zebra adulti non devono essere utilizzati volumi d’acqua inferiori a 1 litro. Le densità di popolamento non devono superare 10 pesci adulti/litro. Le dimensioni e la forma della vasca devono consentire ai pesci di mantenere il comportamento e le attività di nuoto naturali.

    Deve essere evitato un alloggiamento singolo prolungato.»;

    viii)

    è aggiunto il paragrafo 12 seguente:

    «12.

    Cefalopodi

    12.1.

    Fornitura e qualità dell’acqua

    È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata.

    La progettazione della vasca e il flusso dell’acqua devono soddisfare le esigenze dell’animale, compresa un’adeguata ossigenazione in funzione della dimensione, della fase di vita e delle esigenze comportamentali. La temperatura, la salinità, il pH e i livelli dei composti azotati dell’acqua devono essere adeguati alle esigenze delle specie e delle forme di vita. Le fughe e l’introduzione accidentale di elementi estranei devono essere evitate utilizzando, se necessario, coperture.

    Deve essere previsto il tempo necessario per l’acclimatazione e l’adattamento dei cefalopodi ai cambiamenti nella qualità dell’acqua.

    12.2.

    Illuminazione

    L’intensità luminosa e il fotoperiodo devono soddisfare i requisiti della specie.

    12.3.

    Alimentazione

    Ai cefalopodi deve essere fornito un regime di alimentazione adeguato alla specie, alla fase di sviluppo e alle esigenze comportamentali.

    12.4.

    Arricchimento e manipolazione

    I cefalopodi devono ricevere una quantità adeguata e sufficiente di stimoli fisici, cognitivi e sensoriali per consentire un’ampia gamma di comportamenti propri della specie. Le condizioni di alloggiamento devono tenere conto delle esigenze sociali proprie della specie (ad esempio, abitudini di vita solitaria o di gruppo). Laddove opportuno per la specie, devono essere forniti rifugi o tane.

    Laddove possibile, i cefalopodi devono essere manipolati senza rimuoverli dall’acqua. La manipolazione dei cefalopodi sia dentro l’acqua che fuori deve essere ridotta al minimo e le attrezzature a diretto contatto con gli animali devono essere umidificate.

    Tabella 12.1.

    Cefalopodi

    Famiglia

    Gruppo

    Lunghezza del corpo (*3) (cm)

    Superficie d’acqua minima (cm2)

    Superficie d’acqua minima per ogni animale supplementare alloggiato in gruppo (cm2)

    Profondità minima dell’acqua (cm)

    Sepiidae

    Seppie

    fino a 2

    > 2 fino a 6

    > 6 fino a 12

    > 12

    100

    600

    1 200

    2 500

    40

    200

    400

    1 000

    7

    15

    20

    25

    Sepiolidae

    Sepiolida (*4)

    fino a 1

    > 1 fino a 3

    > 3

    50

    120

    150

    5

    50

    100

    5

    8

    12

    Loliginidae

    Calamari (*5) , (*6)

    fino a 15

    > 15 fino a 25

    > 25

    2 000

    4 500

    6 000

    400

    900

    1 200

    60

    90

    90

    Octopodidae

    Polpi (*6)

    fino a 10

    > 10 fino a 20

    > 20

    2 000

    2 600

    4 000

    600

    700

    1 200

    40

    50

    50

    2)

    l’allegato IV è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    La soppressione degli animali è completata mediante uno dei seguenti metodi:

    a)

    conferma dell’arresto permanente della circolazione;

    b)

    distruzione del cervello;

    c)

    dislocazione del collo;

    d)

    dissanguamento; o

    e)

    conferma dell’insorgenza del rigor mortis.

    I metodi di conferma della morte devono essere appropriati alla specie da sopprimere.»;

    b)

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i)

    la tabella è sostituita dalla seguente:

    Image 1

    ii)

    all’elenco «Requisiti» è aggiunto il punto 17 seguente:

    «17.

    Da utilizzarsi solo per i pesci zebra (Danio rerio) ≥ 16 giorni dopo la fecondazione e di una lunghezza del corpo ≤ 5 cm. La temperatura per l’ipotermia deve essere ≤ 4 °C e la differenza di temperatura rispetto alla temperatura di alloggio deve essere ≥ 20 °C. I pesci non devono entrare in contatto diretto con il ghiaccio. Il tempo minimo di esposizione deve essere di cinque minuti.».


    (*1)  Non sono consentiti gruppi superiori a 10 esemplari senza un calendario di monitoraggio definito con una frequenza sufficiente a rilevare e mitigare le aggressioni.»;

    (*2)  o al di sotto del limite di rilevazione. 0,1 mg/l indica il quantitativo totale di ammoniaca, NH3/NH4 +, che corrisponde a 0,002 mg/l di NH3 a 28 °C e pH 7,5.

    (*3)  Lunghezza del mantello dorsale.

    (*4)  Gruppo di massimo 40 individui.

    (*5)  È da preferire l’uso di vasche di forma cilindrica. I valori minimi devono essere aumentati del 5 % se si utilizzano vasche non cilindriche.

    (*6)  Allo stadio di novellame e paralarvale, i calamari e i polpi devono essere alloggiati in vasche cilindriche, con un massimo di 20 larve per litro e devono essere adottati metodi per limitare le interazioni visive.»;


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/1262/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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