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Document 32024L1260

    Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni

    PE/3/2024/REV/1

    GU L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1260

    2.5.2024

    DIRETTIVA (UE) 2024/1260 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 24 aprile 2024

    riguardante il recupero e la confisca dei beni

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, l'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 87, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La valutazione 2021, a cura di Europol, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) ha evidenziato la crescente minaccia della criminalità organizzata e dell'infiltrazione criminale. Alimentata dagli ingenti introiti generati dalla criminalità organizzata, pari almeno a 139 miliardi di euro ogni anno e sempre più spesso riciclati attraverso un sistema finanziario parallelo sotterraneo, la disponibilità di proventi di attività criminali rappresenta una minaccia significativa per l'integrità dell'economia e della società, che erode lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Stando alla comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, tale strategia è diretta ad affrontare i problemi posti dalla criminalità organizzata promuovendo la cooperazione e lo scambio di informazioni a livello transfrontaliero, sostenendo l'efficacia delle indagini contro le reti criminali, eliminando i proventi delle attività criminali e adeguando i servizi di contrasto e le autorità giudiziarie all'era digitale.

    (2)

    Il motore principale delle organizzazioni criminali che operano a livello transfrontaliero, comprese le reti criminali ad alto rischio, è il profitto economico. Al fine di affrontare le gravi minacce poste dalla criminalità organizzata, è importante che le autorità competenti siano dotate, pertanto, di maggiore capacità operativa e dei mezzi necessari per reperire e identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi di reato o i beni derivanti da attività criminali.

    (3)

    Le organizzazioni criminali generalmente reinvestono parte dei profitti derivanti da attività criminali per creare una base finanziaria che consenta loro di proseguire tali attività. Inoltre, le organizzazioni criminali ricorrono spesso alla violenza, alle minacce, all'intimidazione o alla corruzione, per acquisire il controllo di imprese, ottenere concessioni e autorizzazioni, aggiudicarsi appalti o sovvenzioni, realizzare profitti o vantaggi illeciti o infiltrarsi in infrastrutture chiave come i centri logistici. Pertanto tali organizzazioni incidono negativamente sulla libertà di concorrenza o influenzano le decisioni delle autorità pubbliche, minacciando lo Stato di diritto e la democrazia. Le organizzazioni criminali sono diventate operatori economici di portata mondiale con obiettivi imprenditoriali. Privare i criminali dei profitti illeciti è essenziale per smantellare le loro attività e impedire loro di infiltrarsi nelle economie legali.

    (4)

    La criminalità economica e finanziaria, in particolare la criminalità organizzata, è spesso commessa mediante persone giuridiche e i reati inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva possono essere commessi nell'interesse o a beneficio di tali persone giuridiche. Pertanto, i provvedimenti di congelamento e di confisca possono essere emessi anche nei confronti di persone giuridiche conformemente al diritto nazionale.

    (5)

    Un sistema efficace di recupero dei beni richiede il reperimento e l'identificazione rapidi dei beni strumentali e dei proventi di reato, e dei beni di sospetta origine criminale. Tali beni strumentali, proventi o beni dovrebbero essere congelati per impedirne la sparizione, e dovrebbero poi essere confiscati previa emissione di un provvedimento di confisca nel quadro di un procedimento in materia penale. Un sistema efficace di recupero dei beni richiede inoltre una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati per mantenere il valore di tali beni, per lo Stato o ai fini della restituzione alle vittime.

    (6)

    L'attuale quadro giuridico dell'Unione riguardante il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei beni strumentali, dei proventi o dei beni, e gli uffici per il recupero dei beni, è composto dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), dalla decisione 2007/845/GAI del Consiglio (4) e dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio (5). La Commissione ha valutato la direttiva 2014/42/UE e la decisione 2007/845/GAI e ha concluso che il quadro attuale non ha permesso di conseguire appieno l'obiettivo di combattere la criminalità organizzata recuperandone i profitti.

    (7)

    Il quadro giuridico esistente dovrebbe essere aggiornato in modo da agevolare e garantire un impegno efficace in materia di recupero e confisca dei beni in tutta l'Unione. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. In questo contesto, il termine «procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per congelare e confiscare i beni. È necessario rafforzare la capacità delle autorità competenti di privare i criminali dei proventi delle loro attività criminose. A tal fine dovrebbero essere stabilite norme volte a potenziare le capacità di reperimento e di identificazione come pure di congelamento dei beni, a migliorare la gestione dei beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca, a rafforzare gli strumenti di confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato e dei beni derivanti da attività di organizzazioni criminali, e a migliorare l'efficienza generale del sistema di recupero dei beni.

    (8)

    La presente direttiva dovrebbe agevolare la cooperazione transfrontaliera dotando le autorità competenti dei poteri e delle risorse necessari per rispondere in modo rapido ed efficace alle richieste delle autorità di altri Stati membri. Le disposizioni che stabiliscono le norme riguardanti il reperimento e l'identificazione precoci, l'adozione di azioni urgenti di congelamento, o una gestione efficiente, contribuiscono a migliorare le possibilità di recupero transfrontaliero dei beni. Dato il carattere globale della criminalità organizzata e la sua capacità di trasferire rapidamente oltre frontiera beni di origine illecita, dovrebbe altresì essere rafforzata la cooperazione con i paesi terzi nell'ambito del quadro giuridico internazionale.

    (9)

    Data la natura policriminale del loro operato e la cooperazione sistemica e a scopo di profitto tra le organizzazioni criminali implicate in un'ampia gamma di attività illecite su vari mercati, una lotta efficiente contro la criminalità organizzata richiede che siano disponibili misure di congelamento e di confisca che interessino i profitti derivanti da tutti i reati in cui sono attivi gruppi della criminalità organizzata. Tali reati includono le sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Oltre ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe riguardare anche tutti i reati armonizzati a livello di Unione, comprese le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, dato il crescente coinvolgimento dei gruppi di criminalità organizzata in tali reati. Nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe inoltre rientrare la criminalità ambientale, che è una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è spesso collegata al riciclaggio di denaro o interessa i rifiuti e i residui prodotti nel contesto della produzione e del traffico di droga. Il favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali costituisce una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è solitamente collegato alla tratta di esseri umani. Il reato di favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali dovrebbe essere inteso ai sensi della direttiva 2002/90/CE del Consiglio (6) e della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (7). La decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio prevede la possibilità di accompagnare le sanzioni penali con la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per commettere il reato, precisando chiaramente che le sue disposizioni si applicano fatta salva la protezione concessa ai rifugiati e ai richiedenti asilo al fine di fornire assistenza umanitaria conformemente al diritto internazionale.

    (10)

    Oltre al reato di partecipazione a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (8), altri reati di cui all'articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI e quali definiti nel diritto nazionale dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono commessi nel quadro di un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI e quale definita nel diritto nazionale, nell'ottica di bloccare i proventi illeciti derivanti dalle attività criminali tipicamente svolte dalle organizzazioni criminali. Gli Stati membri sono in particolare incoraggiati a fare in modo che i reati di contraffazione e pirateria di prodotti, traffico illecito di beni culturali, falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati, omicidio volontario o lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro o presa di ostaggi, rapina organizzata o a mano armata, racket ed estorsione, traffico di veicoli rubati, reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, incendio doloso, frode e truffa, traffico illecito di materie nucleari e radioattive nonché i reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale siano inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, la presente direttiva non obbliga gli Stati membri a introdurre o a mantenere alcun reato.

    (11)

    Onde garantire l'efficace attuazione delle misure restrittive dell'Unione, è necessario ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva ai reati contemplati dalla direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    (12)

    Per bloccare beni che potrebbero essere trasformati e trasferiti per nasconderne l'origine, e per garantire armonizzazione e chiarezza nelle definizioni in tutta l'Unione, è opportuno definire in senso ampio il concetto di «bene» che può essere sottoposto a congelamento e confisca. Tale concetto dovrebbe comprendere i documenti giuridici o gli strumenti, compreso il formato elettronico o digitale, che attestano un titolo o un diritto sui beni sottoposti a congelamento o confisca, compresi, ad esempio, strumenti finanziari, fondi fiduciari, o documenti che possono far sorgere diritti di credito e di norma si trovano in possesso della persona interessata dalle procedure in questione. La presente direttiva lascia impregiudicate le vigenti procedure nazionali per la tenuta degli atti giuridici o degli strumenti che attestano un titolo o un diritto sui beni applicate dalle autorità competenti nazionali o dagli organismi pubblici competenti conformemente al diritto nazionale. La definizione di beni dovrebbe coprire tutte le forme di beni, incluse le cripto-attività.

    (13)

    Per bloccare beni che potrebbero essere trasformati e trasferiti per nasconderne l'origine, e per garantire armonizzazione e chiarezza nelle definizioni in tutta l'Unione, è opportuno definire in senso ampio il «provento di reato», al fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti i vantaggi indiretti, compresi il reinvestimento o la trasformazione successivi di proventi diretti, in linea con le definizioni del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Pertanto, i proventi dovrebbero comprendere qualsiasi bene, anche trasformato o convertito, in tutto o in parte, in un altro bene, e confuso con beni acquisiti da fonte legittima, fino al valore stimato dei proventi confusi. Dovrebbero inoltre comprendere introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi da reato o da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o con i quali i proventi da reato sono stati confusi.

    (14)

    L'attività di reperimento e di identificazione in una fase precoce di un'indagine penale è essenziale per garantire la pronta identificazione dei beni strumentali, dei proventi o dei beni che potrebbero essere successivamente confiscati, compresi beni collegati ad attività criminali in altre giurisdizioni, agevolando in tal modo la cooperazione transfrontaliera. Per garantire che, ai fini di contrasto dei reati di natura transnazionale, in tutti gli Stati membri sia data sufficiente priorità alle indagini finanziarie, è necessario che le autorità competenti avviino il lavoro di reperimento dei beni dal momento in cui vi è il sospetto di attività criminali che possono generare considerevoli vantaggi economici. Nel determinare se i vantaggi economici possano essere considerevoli, gli Stati membri dovrebbero poter fissare soglie minime per il valore dei proventi attesi o consentire alle autorità competenti di effettuare una valutazione caso per caso. Al fine di prevedere una flessibilità sufficiente nell'avvio delle indagini finanziarie, gli Stati membri dovrebbero poter limitarne la portata alle indagini su reati che sono stati probabilmente commessi nel quadro di un'organizzazione criminale. Al fine di garantire indagini finanziarie efficaci, gli Stati membri dovrebbero fornire le necessarie risorse finanziarie, tecniche e umane.

    (15)

    Onde garantire l'efficace attuazione delle sue misure restrittive, l'Unione ha stabilito norme minime comuni relative alle definizioni delle condotte criminose che violano le misure restrittive dell'Unione. Al fine di agevolare l'accertamento dei reati connessi al nuovo reato di violazione delle misure restrittive dell'Unione, è importante conferire agli uffici per il recupero dei beni la facoltà di reperire e identificare beni di persone ed entità oggetto di tali misure, su richiesta delle autorità competenti nazionali basata su indicazioni e fondati motivi per ritenere che tali reati siano stati commessi. Tale facoltà dovrebbe lasciare impregiudicati i requisiti e le garanzie procedurali previsti dal diritto nazionale, comprese le norme riguardanti l'avvio del procedimento penale o, ove necessario, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria.

    (16)

    Considerando che, ai fini del reperimento e dell'identificazione efficaci dei beni, potrebbero rendersi necessarie misure in materia di reperimento e identificazione che richiedono l'intervento di altre autorità, è importante che gli uffici per il recupero dei beni siano in grado di chiedere alle autorità competenti di cooperare. Le condizioni di tali richieste sono soggette al diritto nazionale. Gli Stati membri possono includere sia rappresentanti delle autorità di contrasto che rappresentanti delle autorità giudiziarie nel personale dei rispettivi uffici per il recupero dei beni o istituire uffici per il recupero dei beni sia nell'ambito delle autorità di contrasto che delle autorità giudiziarie.

    (17)

    Data la natura transnazionale delle finanze utilizzate dai gruppi di criminalità organizzata, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi rapidamente le informazioni che possono portare all'identificazione di beni strumentali e proventi di reato e altri beni posseduti o controllati da criminali. A tal fine occorre conferire agli uffici per il recupero dei beni la facoltà di reperire e identificare i beni che potrebbero successivamente essere confiscati, assicurare che abbiano accesso alle informazioni necessarie a condizioni chiare, e stabilire norme sul reciproco e rapido scambio di informazioni, spontaneo o su richiesta. In casi urgenti in cui vi sia il rischio di sparizione dei beni, le risposte alle richieste di informazioni andrebbero fornite al più presto ed entro otto ore. L'obbligo imposto agli uffici per il recupero dei beni di reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un altro Stato membro mira ad agevolare la preparazione o l'esecuzione di provvedimenti di congelamento provenienti da altri Stati membri, ma non implica l'obbligo di riconoscere tali provvedimenti a norma del regolamento (UE) 2018/1805.

    (18)

    Per svolgere efficacemente le indagini per il reperimento dei beni, e per rispondere in tempi rapidi alle richieste transfrontaliere, gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero avere accesso alle informazioni necessarie a stabilire l'esistenza, il possesso o il controllo di beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero pertanto avere un accesso immediato e diretto a dati pertinenti quali informazioni su immobili, registri anagrafici nazionali, banche dati commerciali e banche dati dei veicoli, in aggiunta all'accesso alle informazioni sui conti bancari ai sensi della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). L'accesso e le consultazioni dovrebbero intendersi immediati e diretti, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono un registro trasmettano prontamente alle autorità competenti le informazioni mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli uffici per il recupero dei beni dispongano di un accesso rapido, e immediato e diretto o su richiesta, ad altre informazioni che possano rivelarsi utili per identificare i beni pertinenti, quali informazioni su mutui ipotecari e prestiti, dati doganali o informazioni su bonifici e saldi dei conti, nonché dati fiscali, dati sulla sicurezza sociale e informazioni in materia di contrasto. Per quanto riguarda i dati fiscali, i dati sulla sicurezza sociale nazionale e le informazioni in materia di contrasto, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di concedere agli uffici per il recupero dei beni l'accesso a tali informazioni sulla base di richieste motivate e autorizzare le autorità che detengono tali informazioni a negarvi l'accesso a determinate condizioni, al fine di garantire l'integrità delle indagini, la riservatezza delle informazioni fornite da un altro Stato membro o paese terzo come pure la proporzionalità delle richieste di informazioni rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica. L’accesso a tali informazioni dovrebbe essere soggetto a specifiche garanzie che impediscano di abusare dei diritti di accesso. Tali garanzie integrano i requisiti di conservazione delle registrazioni delle attività di accesso e delle attività di ricerca a norma dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Concedere l'accesso a tali informazioni non impedisce agli Stati membri di assoggettare tale accesso a garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, tenendo debitamente conto, al tempo stesso, della necessità di consentire agli uffici per il recupero dei beni di rispondere rapidamente alle richieste transfrontaliere. L'applicazione di garanzie procedurali non dovrebbe incidere sulla capacità degli uffici per il recupero dei beni di rispondere a richieste di altri Stati membri, specialmente nel caso di richieste urgenti.

    (19)

    Onde garantire la sicurezza delle informazioni condivise fra gli uffici per il recupero dei beni, è opportuno che tutti gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso diretto all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application — SIENA), gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). SIENA o, se necessario in via eccezionale, altri canali sicuri dovrebbero essere utilizzati per tutte le comunicazioni tra gli uffici per il recupero dei beni ai sensi della presente direttiva. Potrebbe essere necessario utilizzare un altro canale sicuro in casi eccezionali, ad esempio qualora l'urgenza della richiesta di informazioni richieda l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione o qualora lo scambio di informazioni richieda il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi siano ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva. Il riferimento a SIENA dovrebbe essere inteso nel senso che si applica anche al suo successore, nel caso in cui SIENA sia sostituito.

    (20)

    Considerata la rapidità con cui i criminali effettuano trasferimenti di beni di origine illecita tra giurisdizioni, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli uffici per il recupero dei beni si scambino rapidamente le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. In casi eccezionali potrebbe essere oggettivamente giustificato che gli uffici per il recupero dei beni rifiutino di fornire informazioni a un altro ufficio per il recupero dei beni richiedente, qualora ciò possa ledere gli interessi della sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è situato l'ufficio per il recupero dei beni che riceve la richiesta, mettere a repentaglio indagini penali o operazioni di intelligence criminale in corso, rappresentare una minaccia imminente per la vita o per l'integrità fisica di una persona o qualora la richiesta sia palesemente sproporzionata o irrilevante per gli scopi per cui le informazioni sono state richieste. Nel valutare la conformità ai principi di necessità e proporzionalità, gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero esercitare la dovuta diligenza, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali.

    (21)

    Il congelamento e la confisca ai sensi della presente direttiva sono concetti autonomi, che non dovrebbero impedire agli Stati membri di attuare la presente direttiva utilizzando strumenti che, in base al diritto nazionale, sarebbero considerati sanzioni o altri tipi di misure.

    (22)

    La confisca determina la privazione definitiva di un bene. Tuttavia, la custodia di un bene può essere un prerequisito per la confisca ed è spesso essenziale per l'efficace esecuzione di un provvedimento di confisca. Il bene è custodito mediante congelamento. Al fine di prevenire la sparizione dei beni, le autorità competenti degli Stati membri — che potrebbero comprendere gli uffici per il recupero dei beni — dovrebbero poter essere autorizzate a intraprendere azioni immediate, anche sotto forma di un provvedimento, per mettere al sicuro tali beni finché non sia stato emesso un provvedimento di congelamento. Data la natura eccezionale di tale azione, gli Stati membri dovrebbero limitarne la validità temporanea.

    (23)

    Laddove le autorità competenti non siano in grado di intraprendere azioni immediate, gli Stati membri dovrebbero consentire agli uffici per il recupero dei beni di intraprenderle. Siffatte azioni potrebbero essere necessarie in particolare qualora, a seguito di una richiesta di un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, un ufficio per il recupero dei beni abbia reperito e identificato beni che potrebbero sparire molto rapidamente (come le cripto-attività), e qualora le autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta non siano in grado di intraprendere azioni immediate in assenza di un'indagine penale in tale Stato membro. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero poter mettere al sicuro i beni fino a quando non possa essere emesso un provvedimento europeo di congelamento a norma del regolamento (UE) 2018/1805.

    (24)

    Considerata l'ingerenza nel diritto di proprietà causata dai provvedimenti di congelamento, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale conseguente confisca. Mantenere tali misure provvisorie potrebbe richiedere un riesame da parte di un organo giurisdizionale nazionale al fine di garantire che lo scopo di prevenire la sparizione dei beni sia sempre attuale.

    (25)

    Le misure di congelamento dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità che un bene specifico sia considerato elemento di prova durante l'intero procedimento, purché al termine di quest'ultimo sia reso disponibile per l'effettiva esecuzione del provvedimento di confisca. Nell'ambito di un procedimento penale, i beni possono essere congelati anche in vista di una loro possibile conseguente restituzione o al fine di garantire il risarcimento dei danni causati da un reato.

    (26)

    Oltre alle misure di confisca che consentono alle autorità di privare i criminali dei beni strumentali o dei proventi, in base a una condanna definitiva, è necessario rendere possibile la confisca di beni di valore equivalente a tali beni strumentali o proventi in modo da bloccare beni di valore equivalente ai beni strumentali e ai proventi di un reato ogniqualvolta sia impossibile confiscare tali beni strumentali e proventi. Gli Stati membri sono liberi di definire la confisca di beni di valore equivalente come sussidiaria o alternativa alla confisca di beni strumentali e proventi, se del caso conformemente al diritto nazionale.

    (27)

    Nell'attuazione della presente direttiva con riguardo alla confisca di beni di valore corrispondente ai beni strumentali al reato, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere applicate se, alla luce delle circostanze particolari del caso, tale misura è proporzionata, considerato, in particolare, il valore dei beni strumentali interessati. Gli Stati membri possono anche considerare se, e in che misura, il condannato sia responsabile di rendere impossibile la confisca dei beni strumentali.

    (28)

    La pratica del trasferimento dei beni o dei proventi, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e diffusa. L'acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni, direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato o imputato, ivi compreso nel caso in cui il reato sia stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e l'imputato non disponga di beni confiscabili. Tale confisca dovrebbe essere possibile almeno qualora sia stato accertato che i terzi interessati sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca. La questione se un terzo avesse o avrebbe dovuto avere tale conoscenza dovrebbe essere valutata sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo in denaro significativamente sproporzionato rispetto al valore di mercato, che il bene sia stato trasferito a parti strettamente collegate o che sia rimasto sotto il controllo effettivo dell'indagato o imputato. I trasferimenti a parti strettamente collegate all'indagato o imputato potrebbero includere trasferimenti a familiari o a persone fisiche che abbiano accordi giuridici o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con l'indagato o l'imputato, oppure trasferimenti a persone giuridiche nelle quali l'indagato o imputato, o un suo familiare, siede negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi dovrebbero estendersi alle persone fisiche e giuridiche, senza pregiudizio del diritto dei terzi di essere ascoltati, compreso il diritto di rivendicare la proprietà del bene interessato. In ogni caso è opportuno che i diritti dei terzi in buona fede siano tutelati conformemente al diritto nazionale.

    (29)

    Le organizzazioni criminali si dedicano a una vasta gamma di attività criminose. Allo scopo di contrastare efficacemente le attività della criminalità organizzata, è possibile che in alcune situazioni può essere opportuno che la condanna penale per un reato che può produrre vantaggi economici sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati a un dato reato, compresi i proventi del reato o i relativi beni strumentali, ma anche di ulteriori beni che l'organo giurisdizionale stabilisca derivino da condotta criminosa. Tale confisca estesa dovrebbe essere possibile quando un organo giurisdizionale è convinto che i beni in questione derivino da una condotta criminosa, senza che sia necessaria una condanna per tale condotta. La condotta criminosa in questione potrebbe consistere in qualsiasi tipo di reato. I singoli reati non devono essere provati, ma l'organo giurisdizionale deve essere certo che il bene in questione derivi da tale condotta criminosa. In tale contesto, l'organo giurisdizionale deve considerare le circostanze specifiche del caso, compresi i fatti e gli elementi di prova disponibili in base ai quali può essere adottata una decisione di confisca estesa. Una sproporzione tra i beni dell'interessato e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei a indurre l'organo giurisdizionale a concludere che i beni derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale è possibile ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose.

    (30)

    La confisca dovrebbe essere possibile quando una condanna definitiva non è possibile a causa di malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato. La confisca dovrebbe valere anche nei casi in cui i termini di prescrizione stabiliti dal diritto nazionale per i reati pertinenti siano inferiori a 15 anni e siano scaduti dopo l'avvio del procedimento penale. In tali casi la confisca dovrebbe essere consentita solo qualora il procedimento penale avrebbe potuto portare a una condanna penale definitiva per un reato in assenza di tali circostanze, perlomeno per i reati suscettibili di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e se l'organo giurisdizionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente. In caso di malattia e di fuga, l'esistenza di un procedimento in contumacia negli Stati membri dovrebbe essere sufficiente per adempiere all’obbligo di rendere possibile tale confisca. È importante ricordare che gli organismi internazionali hanno indicato il potenziale della confisca in assenza di condanna per superare gli ostacoli alla confisca di proventi illeciti posti da immunità e amnistia.

    (31)

    Ai fini della presente direttiva, per malattia si dovrebbe intendere l'impedimento dell'indagato o dell'imputato a comparire nel procedimento penale per un periodo prolungato, il che comporta il rischio di scadenza dei termini stabiliti dal diritto nazionale per quanto riguarda la responsabilità penale e l'impossibilità di proseguire tale procedimento.

    (32)

    Nelle situazioni ove non si applicano le misure di confisca di cui agli articoli da 12 a 15 per motivi di fatto o di diritto sanciti dal diritto nazionale, dovrebbe essere comunque possibile procedere alla confisca dei beni che sono stati identificati o, qualora il sistema giuridico nazionale preveda il congelamento, congelati nel contesto di un'indagine relativa a un reato sulla base di indicazioni secondo le quali i beni potrebbero derivare da una condotta criminosa. Tali beni dovrebbero essere confiscati se l'organo giurisdizionale è convinto che derivino da una condotta criminosa commessa nel quadro di un'organizzazione criminale e qualora tale condotta possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole. Nel determinare se una condotta criminosa possa produrre un vantaggio economico considerevole, gli Stati membri possono tener conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui il modus operandi, ad esempio se il reato è caratterizzato dall'essere stato commesso nell'ambito della criminalità organizzata o con l'intento di generare profitti regolari da reati. Gli Stati membri dovrebbero consentire la confisca di tale patrimonio ingiustificato quando l'indagine nella quale sono stati identificati i beni riguarda un reato che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che è punibile con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni. Tale condizione garantisce che vi sia la possibilità di confisca di patrimonio ingiustificato nelle indagini penali relative a reati che raggiungono una certa soglia di gravità.

    (33)

    Nell'applicare le norme nazionali di attuazione della presente direttiva, le autorità competenti nazionali possono scegliere di non ordinare o eseguire la confisca di patrimonio ingiustificato qualora, nel caso in questione, l'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva sia manifestamente irragionevole o sproporzionata. Gli Stati membri possono inoltre fissare un periodo di tempo entro il quale si può ritenere che i beni siano derivati da tali condotte criminose. Gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto degli adeguati diritti procedurali dell'interessato. È opportuno che i diritti dei terzi in buona fede siano tutelati conformemente al diritto nazionale.

    (34)

    Anche se la prova di reati singoli non dovrebbe essere un presupposto ai fini della confisca di patrimonio ingiustificato, devono sussistere fatti e circostanze sufficienti affinché l'organo giurisdizionale sia convinto che il bene in questione derivi da reati. La condotta criminosa in questione potrebbe consistere in qualsiasi tipo di reato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale e suscettibile di produrre un vantaggio economico considerevole, ed essere quindi di natura grave. Nel determinare se il bene debba essere confiscato, gli organi giurisdizionali nazionali dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, tra cui gli elementi di prova disponibili e i fatti specifici, come il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'interessato. Un altro fattore pertinente potrebbe essere l'assenza di una fonte lecita plausibile dei beni, in quanto la provenienza di beni acquisiti legalmente può di norma essere determinata. Potrebbe essere rilevante anche il legame dell'interessato con attività di un'organizzazione criminale, così come potrebbero esserlo circostanze quali la situazione in cui i beni sono stati trovati o indizi di partecipazione ad attività criminali. La valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso a seconda delle circostanze. Gli Stati membri dovrebbero potere decidere di autorizzare la confisca di patrimonio ingiustificato in caso di interruzione del procedimento penale o che tale confisca sia ordinata separatamente dal procedimento penale relativo al reato.

    (35)

    La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare misure che consentano la confisca di patrimonio ingiustificato per altri reati o circostanze. L'oggetto della presente direttiva è limitato ai procedimenti in materia penale e pertanto la presente direttiva non si applica alle misure di confisca nei procedimenti in materia civile che gli Stati membri potrebbero aver attuato.

    (36)

    Il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare dovrebbero essere possibili anche dopo una condanna penale definitiva o in seguito a un procedimento riguardante la confisca non basata sulla condanna. Ciò non impedisce agli Stati membri di stabilire termini ragionevoli in seguito alla condanna definitiva o alla decisione definitiva adottata nel quadro del procedimento riguardante la confisca non basata sulla condanna, alla scadenza dei quali non sarebbero più possibili il reperimento e l'identificazione.

    (37)

    Considerando che le attività criminali possono arrecare gravi danni alle vittime, è essenziale tutelare i diritti di queste ultime, compresi i diritti al risarcimento e alla restituzione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare le misure adeguate affinché i diritti delle vittime in materia di risarcimento e restituzione nei confronti della persona oggetto di una misura di confisca a seguito di un reato siano presi in considerazione nell'ambito del procedimento di reperimento, congelamento e confisca dei beni, anche nei casi transfrontalieri. Inoltre, al fine di agevolare il risarcimento e la restituzione dei beni alle vittime, è necessario facilitare il reperimento dei beni che potrebbero diventare oggetto di tali richieste, nonché lo scambio di informazioni tra le autorità competenti per il reperimento dei beni e le autorità incaricate di decidere in merito alle richieste delle vittime o di eseguire tali decisioni.

    (38)

    Il riutilizzo sociale dei beni confiscati invia alla società in generale un chiaro messaggio sull'importanza di valori quali la giustizia e la legalità, riafferma il prevalere dello Stato di diritto nelle comunità più direttamente colpite dalla criminalità organizzata e rafforza la resilienza di tali comunità contro l'infiltrazione criminale nel loro tessuto sociale ed economico, come osservato negli Stati membri che hanno già adottato tali misure di riutilizzo sociale. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati ad adottare le misure necessarie per consentire che i beni confiscati siano utilizzati per scopi di interesse pubblico o sociali, in modo che sia possibile mantenere i beni confiscati come beni dello Stato a fini di giustizia, applicazione della legge o servizio pubblico o per scopi sociali o economici, o trasferire tali beni confiscati alle autorità del comune o della regione in cui si trovano in modo che tali autorità possano utilizzarli per siffatte finalità, compresa la loro assegnazione a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale. L'utilizzo dei beni confiscati a tali fini non pregiudica l'autonomia di bilancio degli Stati membri.

    (39)

    Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare i beni confiscati per contribuire a meccanismi volti a sostenere i paesi terzi colpiti da situazioni in risposta alle quali sono state adottate misure restrittive dell'Unione nella misura in cui il reato commesso sia direttamente o indirettamente connesso a tale situazione. La Commissione dovrebbe agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e con i paesi terzi e potrebbe fornire orientamenti sulle procedure e sui meccanismi finanziari più efficaci a disposizione per sostenere tali paesi terzi al fine di promuovere l'uso di beni strumentali, proventi o beni confiscati a tal fine.

    (40)

    Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate per evitare l'acquisizione dei beni, direttamente o indirettamente, nel corso della relativa procedura di destinazione a seguito di un provvedimento di confisca, da parte di persone condannate nell'ambito del procedimento penale in cui i beni sono stati congelati. Tali misure possono essere limitate a beni al di sopra di un determinato valore e possono includere l'esclusione di taluni tipi di entità dalla partecipazione alla vendita del bene, la richiesta di documentazione da parte dell'acquirente o la valutazione di eventuali legami dell'acquirente con la persona condannata. Gli Stati membri possono applicare tali misure anche alla vendita di beni congelati.

    (41)

    Onde garantire che i beni che sono o che potrebbero essere sottoposti a un provvedimento di congelamento o di confisca mantengano il proprio valore economico, gli Stati membri dovrebbero predisporre misure di gestione efficaci. Tali misure comprendono la gestione efficiente delle entità, come le imprese, di cui dovrebbe essere preservata la continuità aziendale, adottando nel contempo le misure necessarie a garantire che l'indagato o imputato non benefici direttamente o indirettamente delle attività in corso di tale entità o, se del caso, delle misure di supervisione riguardanti il controllo di tale entità.

    (42)

    Ove giustificato dalla natura dei beni, compresi il loro valore o la necessità di condizioni di gestione specifiche, è opportuno realizzare una valutazione del modo in cui ridurre al minimo i costi di gestione e preservare il valore dei beni al momento della preparazione del provvedimento di congelamento oppure, al più tardi, senza indebito ritardo a seguito della sua esecuzione. L'obiettivo della valutazione è fornire alle autorità competenti le considerazioni pertinenti di cui tenere conto prima, durante o dopo l'adozione o l'esecuzione del provvedimento di congelamento. Gli Stati membri possono adottare orientamenti su come effettuare tale valutazione, tenendo conto delle circostanze relative ai beni da congelare e garantendo che la valutazione non comprometta la tempestiva esecuzione del provvedimento di congelamento.

    (43)

    In situazioni in cui si presume ragionevolmente che i beni congelati siano deteriorabili o perdano rapidamente di valore, che abbiano costi di manutenzione sproporzionati rispetto al valore previsto al momento della confisca, che i beni siano troppo difficili da amministrare o che siano facilmente sostituibili, gli Stati membri dovrebbero consentirne la vendita prima di un provvedimento definitivo di congelamento. Conformemente al diritto nazionale, la decisione sulla vendita di un bene di natura specifica potrebbe essere soggetta all'approvazione preventiva di un'autorità competente nazionale. Prima di adottare tale decisione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'interessato (tranne nei casi in cui sia fuggito o non possa essere localizzato) sia informato e, salvo in casi di urgenza, abbia la possibilità di essere ascoltato prima della vendita. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di impugnare un provvedimento di vendita pre-confisca. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità per l'organo giurisdizionale di sospendere l'esecuzione del provvedimento, ad esempio ove ciò sia necessario per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato, in particolare quando sussiste il rischio di danno irreparabile. Gli Stati membri possono anche prevedere la possibilità di attribuire all'impugnazione effetto sospensivo per legge. Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere che i costi di gestione dei beni congelati siano a carico del proprietario o del titolare effettivo, ad esempio in alternativa all'emissione di un provvedimento di vendita pre-confisca, e in caso di condanna definitiva.

    (44)

    Gli Stati membri dovrebbero creare o designare una o più autorità competenti che fungano da uffici per la gestione dei beni, istituendo così autorità specializzate incaricate della gestione dei beni congelati e confiscati, per gestire in modo efficace i beni congelati prima della confisca e preservarne il valore, nelle more di una decisione definitiva in merito alla confisca e alla destinazione dei beni sulla base di tale decisione. Ferme restando le strutture amministrative interne degli Stati membri, gli uffici per la gestione dei beni dovrebbero essere l'unica autorità a gestire i beni congelati e confiscati, oppure dovrebbero sostenere soggetti decentrati secondo i sistemi di gestione nazionali e coadiuvare le autorità competenti nella pianificazione. La presente direttiva non determina la natura giuridica o istituzionale degli uffici per la gestione dei beni e lascia impregiudicati i sistemi istituzionali degli Stati membri.

    (45)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («CEDU»), come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.

    (46)

    I provvedimenti di congelamento e di confisca hanno conseguenze rilevanti sui diritti degli indagati e degli imputati, e in taluni casi sui diritti di terzi o altre persone che non sono coinvolti in un procedimento penale. La presente direttiva dovrebbe prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i diritti fondamentali di tali persone nell'attuazione delle sue disposizioni, nel rispetto del diritto a un giudice imparziale, del diritto a un ricorso effettivo e della presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta.

    (47)

    I provvedimenti di congelamento, confisca e vendita pre-confisca dovrebbero essere comunicati senza indebito ritardo all'interessato. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere il diritto delle autorità competenti di rinviare la comunicazione dei provvedimenti di congelamento all'interessato in ragione delle esigenze investigative. La comunicazione di tali provvedimenti ha l'obiettivo, tra l'altro, di consentirne l'impugnazione da parte dell'interessato. Tale comunicazione dovrebbe pertanto indicare, di regola, il motivo o i motivi del provvedimento. Se l'identità dell'interessato o il luogo in cui si trova l'interessato sono ignoti o la comunicazione a ciascun interessato comporterebbe un onere sproporzionato per l'autorità competente, dovrebbe essere possibile effettuare la comunicazione mediante un annuncio pubblico.

    (48)

    L'interessato dovrebbe avere l’effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento, confisca e vendita pre-confisca. Nei casi di confisca per i quali si configurano tutti gli elementi del reato, ma una condanna penale è impossibile, l'interessato dovrebbe avere la possibilità di essere sentito prima dell'emissione del provvedimento, ove possibile. Nel caso di provvedimenti di confisca in base alle disposizioni sulla confisca estesa e sulla confisca di patrimonio ingiustificato, le circostanze che potrebbero essere contestate dall'interessato al momento di impugnare il provvedimento di confisca dinanzi a un organo giurisdizionale dovrebbero comprendere anche i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose.

    (49)

    Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata o eseguita qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato, sulla base delle circostanze del singolo caso.

    (50)

    Sebbene gli Stati membri siano tenuti a garantire che le persone i cui beni sono oggetto delle misure previste dalla presente direttiva abbiano diritto ad avvalersi di un difensore durante l'intero procedimento di congelamento e confisca, la presente direttiva non pregiudica le norme applicabili al gratuito patrocinio.

    (51)

    La presente direttiva dovrebbe essere attuata lasciando impregiudicate le direttive 2010/64/UE (15), 2012/13/UE (16), 2012/29/UE (17), 2013/48/UE (18), 2014/60/UE (19), (UE) 2016/343 (20), (UE) 2016/800 (21) e (UE) 2016/1919 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (52)

    È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione al trattamento dei dati ai sensi della presente direttiva. Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero pertanto essere allineate a quelle della direttiva (UE) 2016/680. In particolare, dovrebbe essere specificato che ogni dato personale scambiato dagli uffici per il recupero dei beni deve rimanere limitato alle categorie di dati elencati all'allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794. Ai fini della presente direttiva, al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti nazionali, in particolare gli uffici per il recupero dei beni, si applica la direttiva (UE) 2016/680.

    (53)

    È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in relazione alle misure adottate ai sensi della presente direttiva sono applicabili le norme in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva (UE) 2016/680, che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in linea con una serie di principi applicabili al trattamento di dati personali, in particolare liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione. Ove rilevante, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte degli uffici per la gestione dei beni ai fini delle loro attività, si applicano le norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

    (54)

    Un sistema efficace di recupero dei beni richiede una concertazione di sforzi da parte di un'ampia gamma di autorità, tra cui le autorità di contrasto, comprese le autorità doganali, le autorità fiscali e le autorità preposte al recupero delle imposte, nella misura in cui siano competenti per il recupero dei beni, fino agli uffici per il recupero dei beni, le autorità giudiziarie e le autorità per la gestione dei beni, inclusi gli uffici per la gestione dei beni. Onde garantire un'azione coordinata da parte di tutte le autorità competenti, è necessario stabilire un approccio più strategico al recupero dei beni e promuovere una maggiore cooperazione fra le autorità pertinenti, nonché ottenere un chiaro quadro di insieme dei risultati del recupero dei beni. È inoltre necessario garantire una cooperazione più stretta e più efficace tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni e i loro omologhi in altri Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale sul recupero dei beni per orientare le azioni riguardanti le indagini finanziarie, il congelamento e la confisca, la gestione, e la destinazione finale dei beni strumentali, dei proventi o dei beni rilevanti. Gli Stati membri possono decidere il formato appropriato per tale strategia e possono tenere conto del loro quadro costituzionale. La presente direttiva dovrebbe stabilire gli elementi da includere in tale strategia, quali una descrizione dei ruoli e delle responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nel recupero dei beni e le modalità di coordinamento e cooperazione tra di esse, senza determinare il tipo concreto di informazioni da includervi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre dotare le autorità competenti delle risorse necessarie per potere adempiere efficacemente ai loro compiti. Per «autorità competenti» dovrebbero intendersi le autorità incaricate dello svolgimento dei compiti delineati nella presente direttiva e conformemente ai quadri nazionali.

    (55)

    Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli uffici per la gestione dei beni e, ove opportuno, gli uffici per il recupero dei beni, nonché le altre autorità competenti che svolgono i compiti di cui alla presente direttiva, siano in grado di ottenere rapidamente le informazioni necessarie per la gestione efficiente dei beni congelati e confiscati. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero creare strumenti efficienti, come ad esempio uno o più registri dei beni congelati e confiscati ai sensi della presente direttiva.

    (56)

    Onde valutare l'efficacia e l'efficienza del quadro di recupero dei beni, di gestione dei beni e di confisca, è necessario raccogliere e pubblicare una serie minima comparabile di dati statistici adeguati sul congelamento, la gestione e la confisca dei beni.

    (57)

    Al fine di sostenere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva e facilitare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni, nonché per lo scambio delle migliori pratiche, è opportuno istituire una rete di coordinamento per il recupero e la confisca dei beni. Tale rete dovrebbe essere costituita da rappresentanti degli uffici per il recupero dei beni e degli uffici per la gestione dei beni ed essere presieduta dalla Commissione e, se del caso, da Europol. La Commissione potrebbe invitare a partecipare alle riunioni di tale rete rappresentanti di Eurojust, della Procura europea (EPPO) e, se del caso, dell'Autorità antiriciclaggio.

    (58)

    I gruppi di criminalità organizzata operano a livello transfrontaliero e sempre più spesso acquisiscono beni in Stati membri diversi rispetto a quello in cui sono stabiliti e in paesi terzi. Data la dimensione transnazionale della criminalità organizzata, la cooperazione internazionale è d'importanza cruciale ai fini del recupero dei profitti e della confisca dei beni finanziari che consentono ai criminali di agire. Gli Stati membri dovrebbero quindi provvedere affinché sia gli uffici per il recupero dei beni sia gli uffici per la gestione dei beni cooperino quanto più possibile con i loro omologhi nei paesi terzi per reperire, identificare e gestire beni strumentali, proventi o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca nel quadro di un procedimento in materia penale. È importante che gli Stati membri si avvalgano dei quadri di cooperazione esistenti e siano incoraggiati a sviluppare o adeguare gli accordi bilaterali esistenti o ad aderire a convenzioni multilaterali esistenti o, in assenza di altri accordi in vigore, a concludere nuovi accordi bilaterali. Le norme sulla protezione dei dati di cui alla direttiva (UE) 2016/680 e, se del caso, al regolamento (UE) 2016/679 sono applicabili in relazione alle misure adottate a tale riguardo.

    (59)

    Gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni dovrebbero inoltre cooperare strettamente con gli organismi e le agenzie dell'Unione, compresi Europol, Eurojust e l'EPPO, nei limiti delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile, nella misura in cui ciò sia necessario per il reperimento e l'identificazione di beni nell'ambito di indagini transfrontaliere cui Europol ed Eurojust hanno prestato sostegno, o nell'ambito di indagini avviate dall'EPPO. Gli Stati membri dovrebbero, conformemente ai rispettivi obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (24), garantire che i loro uffici per il recupero dei beni adempiano ai pertinenti obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/1939.

    (60)

    Onde garantire un'intesa comune e standard minimi per quanto riguarda il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei beni, la presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime per le misure pertinenti come pure le relative garanzie. L'adozione di norme minime non impedisce agli Stati membri di conferire poteri più estesi agli uffici per il recupero dei beni o agli uffici per la gestione dei beni, o di prevedere norme più estese sul congelamento e sulla confisca, oppure di prevedere garanzie aggiuntive ai sensi del diritto nazionale, a condizione che tali misure nazionali non pregiudichino gli obiettivi della presente direttiva.

    (61)

    Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare la confisca dei beni nei procedimenti in materia penale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (62)

    Poiché prevede un insieme completo di norme che si sovrapporrebbero a strumenti giuridici già esistenti, la presente direttiva dovrebbe sostituire, in relazione agli Stati membri da essa vincolati, l'azione comune 98/699/GAI del Consiglio (25), la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio (26), la decisione quadro 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE.

    (63)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (64)

    A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (65)

    Conformemente all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 19 luglio 2022 (28).

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva stabilisce norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale.

    La presente direttiva si applica senza pregiudicare le misure di congelamento e di confisca nel quadro di un procedimento in materia civile o amministrativa.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   La presente direttiva si applica ai reati contemplati:

    a)

    dalla decisione quadro 2008/841/GAI;

    b)

    dalla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

    c)

    dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

    d)

    dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

    e)

    dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (32);

    f)

    dalla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (33) e dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (34);

    g)

    dalla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

    h)

    dalla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

    i)

    dalla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

    j)

    dalla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

    k)

    dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (39);

    l)

    dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

    m)

    dalla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e dalla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42);

    n)

    dalla decisione quadro 2002/946/GAI, e dalla direttiva 2002/90/CE del Consiglio;

    o)

    dalla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43);

    p)

    dalla direttiva (UE) 2024/1226.

    2.   La presente direttiva si applica ai reati di cui all'articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI, commessi nel quadro di un'organizzazione criminale.

    3.   La presente direttiva si applica a qualsiasi reato definito in altri atti giuridici dell'Unione qualora tali atti ne prevedano l'applicazione a tali reati.

    4.   Le disposizioni di cui al capo II sul reperimento e sull'identificazione di beni strumentali, proventi o beni si applicano a tutti i reati, quali definiti nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «provento»: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

    2)

    «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, comprese le cripto-attività, nonché atti giuridici o strumenti in qualsiasi forma, che attestano un titolo o un diritto su tale bene;

    3)

    «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;

    4)

    «reperimento e identificazione»: qualsiasi indagine condotta dalle autorità competenti per determinare i beni strumentali, i proventi o i beni che potrebbero essere derivati da attività criminali;

    5)

    «congelamento»: il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;

    6)

    «confisca»: la privazione definitiva di un bene ordinata da un organo giurisdizionale in relazione a un reato;

    7)

    «organizzazione criminale»: un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI;

    8)

    «vittima»: una vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito un danno o una perdita economica come conseguenza diretta di uno dei reati contemplati dalla presente direttiva;

    9)

    «titolare effettivo»: un titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849;

    10)

    «interessato»:

    a)

    una persona fisica o giuridica nei confronti della quale è stato emesso un provvedimento di congelamento o confisca;

    b)

    una persona fisica o giuridica che possiede beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca;

    c)

    un soggetto terzo i cui diritti in relazione ai beni oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca siano pregiudicati direttamente da tale provvedimento; oppure

    d)

    una persona fisica o giuridica i cui beni sono oggetto di una vendita pre-confisca a norma dell’articolo 21 della presente direttiva.

    CAPO II

    Reperimento e identificazione

    Articolo 4

    Indagini per il reperimento dei beni

    1.   Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri adottano misure per consentire di reperire e identificare rapidamente beni strumentali e proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca nell’ambito di un procedimento in materia penale.

    2.   I beni di cui al paragrafo 1 comprendono anche i beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1226.

    3.   Qualora sia avviata un'indagine in relazione a un reato da cui può scaturire un considerevole vantaggio economico, le indagini per il reperimento dei beni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate immediatamente dalle autorità competenti. Gli Stati membri possono limitare la portata di tali indagini per il reperimento dei beni alle indagini su reati che possono essere stati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale.

    Articolo 5

    Uffici per il recupero dei beni

    1.   Ciascuno Stato membro istituisce almeno un ufficio per il recupero dei beni per agevolare la cooperazione transfrontaliera in relazione alle indagini per il reperimento dei beni.

    2.   Gli uffici per il recupero dei beni hanno i compiti seguenti:

    a)

    reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni ove necessario per coadiuvare altre autorità competenti nazionali responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell'articolo 4 o la Procura europea (EPPO);

    b)

    reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente in un altro Stato membro;

    c)

    cooperare e scambiare informazioni con gli uffici per il recupero dei beni di altri Stati membri e l'EPPO nel reperimento e nell'identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca.

    3)   Al fine di svolgere i compiti di cui al paragrafo 2, lettera b), gli uffici per il recupero dei beni hanno il diritto di chiedere alle pertinenti autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, di cooperare con loro, ove necessario, per il reperimento e l'identificazione di beni strumentali, proventi o beni.

    4.   Agli uffici per il recupero dei beni è conferita la facoltà di reperire e identificare beni di persone ed entità oggetto di misure restrittive dell'Unione ove necessario al fine di agevolare l'accertamento dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera p), della presente direttiva, su richiesta delle autorità competenti nazionali basata su indicazioni e fondati motivi per ritenere che sia stato commesso un reato ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2024/1226. Tale facoltà lascia impregiudicati i requisiti e le garanzie procedurali pertinenti previsti dal diritto processuale nazionale, comprese le norme riguardanti l'avvio del procedimento penale o, ove necessario, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria.

    Articolo 6

    Accesso alle informazioni

    1.   Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5, gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso alle informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui tali informazioni siano necessarie per il reperimento e l'identificazione di beni strumentali, proventi o beni.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso immediato e diretto alle seguenti informazioni, purché tali informazioni siano contenute in banche dati o registri centralizzati o interconnessi detenuti da autorità pubbliche:

    a)

    registri immobiliari nazionali o sistemi elettronici di reperimento dei dati e registri fondiari e catastali;

    b)

    registri anagrafici nazionali delle persone fisiche;

    c)

    registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto;

    d)

    registri commerciali, compresi i registri delle imprese;

    e)

    i registri nazionali dei titolari effettivi ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 e i dati disponibili attraverso l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi a norma di tale direttiva;

    f)

    i registri centralizzati dei conti bancari, conformemente alla direttiva (UE) 2019/1153.

    3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni possano ottenere in tempi rapidi immediatamente e direttamente o su richiesta, le informazioni seguenti:

    a)

    dati fiscali, compresi i dati detenuti dalle autorità fiscali e tributarie;

    b)

    dati della sicurezza sociale nazionale;

    c)

    informazioni rilevanti detenute dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati;

    d)

    informazioni su ipoteche e prestiti;

    e)

    informazioni contenute nelle banche dati nazionali sulle valute e sui cambi;

    f)

    informazioni su titoli;

    g)

    dati doganali, compresi i trasferimenti fisici transfrontalieri di denaro contante;

    h)

    informazioni sui bilanci annuali delle società;

    i)

    informazioni su bonifici e saldi dei conti;

    j)

    informazioni sui conti di cripto-attività e sui trasferimenti di cripto-attività quali definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio (44);

    k)

    conformemente al diritto dell'Unione, dati conservati nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema d'informazione Schengen (SIS II), nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN).

    4.   Qualora le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano contenute in banche dati o registri centralizzati o interconnessi detenuti da autorità pubbliche, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenerle dagli enti pertinenti con altri mezzi in modo semplificato e standardizzato.

    5.   Gli Stati membri possono decidere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c) esiga una richiesta motivata e che tale richiesta può essere respinta qualora la comunicazione delle informazioni richieste:

    a)

    metta a repentaglio il buon esito di un'indagine in corso;

    b)

    sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica con riguardo agli scopi per cui l'accesso è stato richiesto; oppure

    c)

    includa informazioni fornite da un altro Stato membro o da un paese terzo in cui non è possibile ottenere il consenso per la loro ulteriore trasmissione.

    6.   L'accesso alle informazioni di cui al presente articolo non pregiudica le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, compreso, ove necessario, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria.

    Articolo 7

    Condizioni per l'accesso alle informazioni da parte degli uffici per il recupero dei beni

    1.   L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 6 avviene caso per caso solo ove necessario e proporzionato ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 e da parte di personale appositamente designato e autorizzato ad accedere a tali informazioni.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché il personale degli uffici per il recupero dei beni rispetti le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale previste dal diritto nazionale applicabile nonché l'acquis dell'Unione in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri provvedono affinché il personale degli uffici per il recupero dei beni abbia le competenze e capacità specializzate necessarie per l'efficace svolgimento del proprio ruolo.

    3.   Affinché gli uffici per il recupero dei beni possano accedere alle informazioni di cui all'articolo 6 e consultarle, gli Stati membri assicurano che siano predisposte misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio inerente al trattamento dei dati.

    Articolo 8

    Controllo dell'accesso e delle consultazioni effettuati dagli uffici per il recupero dei beni

    Gli Stati membri conservano le registrazioni delle attività di accesso e delle attività di ricerca effettuate dagli uffici per il recupero dei beni in forza della presente direttiva conformemente all'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680.

    Articolo 9

    Scambio di informazioni

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro uffici per il recupero dei beni forniscano, su richiesta di un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, qualsiasi informazione cui abbiano accesso tali uffici per il recupero dei beni, e che sia necessaria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 dell'ufficio per il recupero dei beni che ha richiesto tali informazioni («ufficio per il recupero dei beni richiedente»). È possibile fornire soltanto le categorie di dati personali elencate all'allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794, ad eccezione delle informazioni di polizia scientifica elencate all'allegato II, sezione B, punto 2, lettera c), punto v), di tale allegato.

    I dati personali da fornire sono determinati caso per caso, alla luce di quanto necessario ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 e in conformità della direttiva (UE) 2016/680.

    2.   Nel formulare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'ufficio per il recupero dei beni richiedente specifica il più esattamente possibile quanto segue:

    a)

    l'oggetto della richiesta;

    b)

    i motivi della richiesta, compresa la pertinenza dell'informazione ricercata per il reperimento e l'identificazione dei beni pertinenti;

    c)

    la natura del procedimento;

    d)

    il tipo di reato al quale si riferisce la richiesta;

    e)

    il collegamento fra il procedimento e lo Stato membro in cui è situato l'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta;

    f)

    dettagli sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati, come conti bancari, beni immobili, veicoli, navi, aeroplani, società e altri beni di valore elevato;

    g)

    ove necessario a fini di identificazione delle persone fisiche o giuridiche che si presume siano implicate, qualsiasi documento di identità se disponibile, dettagli come nome, nazionalità, luogo di residenza, numeri di identificazione nazionali o numeri di previdenza sociale, indirizzi, data e luogo di nascita, data di iscrizione nel registro, paese di stabilimento, azionisti, sedi e società controllate, se del caso;

    h)

    se del caso, i motivi dell'urgenza della richiesta.

    3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che i loro uffici per il recupero dei beni forniscano informazioni a un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, senza bisogno di apposita richiesta, qualora tali uffici siano in possesso di informazioni su beni strumentali, proventi o beni che ritengono necessarie per l'esecuzione dei compiti, a norma dell'articolo 5, dell'ufficio per il recupero dei beni di tale altro Stato membro. Nel fornire tali informazioni, gli uffici per il recupero dei beni indicano i motivi per cui le informazioni fornite sono considerate necessarie.

    4.   Salvo altrimenti indicato dall'ufficio per il recupero dei beni che fornisce informazioni a norma del paragrafo 1 o 3, le informazioni fornite possono essere presentate come prova dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o un’autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto tali informazioni, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale, comprese le norme procedurali sull’ammissibilità delle prove nei procedimenti in materia penale in linea con la Carta e con gli obblighi degli Stati membri di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.

    5.   Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso diretto all’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application — SIENA) e si avvalgano dei campi specifici destinati agli uffici per il recupero dei beni di SIENA, che corrispondono alle informazioni richieste a norma del paragrafo 2, oppure, se necessario in via eccezionale, ad altri canali sicuri per lo scambio di informazioni a norma del presente articolo.

    6.   Gli uffici per il recupero dei beni possono rifiutare di fornire informazioni a un ufficio per il recupero dei beni richiedente nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni:

    a)

    pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è situato l’ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta;

    b)

    metta a repentaglio un’indagine, o un’operazione di intelligence criminale, in corso, o rappresenti una minaccia imminente per la vita o per l’integrità fisica di una persona; oppure

    c)

    sia palesemente sproporzionata o irrilevante per lo scopo per cui è stata richiesta.

    7.   Qualora un ufficio per il recupero dei beni si rifiuti, a noma del paragrafo 6, di fornire informazioni a un ufficio per il recupero dei beni richiedente, lo Stato membro in cui è situato l'ufficio per il recupero dei beni che riceve la richiesta adotta le misure necessarie per garantire che siano fornite le motivazioni del rifiuto e che l'ufficio per il recupero dei beni richiedente sia consultato prima di ricevere tale rifiuto. Il rifiuto riguarda solo quella parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi esposti al paragrafo 6 e fa salvo l'obbligo di fornire le altre parti di tali informazioni, se del caso, a norma della presente direttiva.

    Articolo 10

    Termini per la comunicazione di informazioni

    1.   Gli Stati membri assicurano che gli uffici per il recupero dei beni rispondano alle richieste di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti:

    a)

    sette giorni calendario, per tutte le richieste non urgenti;

    b)

    otto ore, per le richieste urgenti riguardanti informazioni di cui all'articolo 6 che sono contenute in banche dati e registri a cui tali uffici per il recupero dei beni hanno accesso diretto;

    c)

    tre giorni calendario, per le richieste urgenti riguardanti informazioni a cui tali uffici per il recupero dei beni non hanno accesso diretto.

    2.   Qualora le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non siano direttamente disponibili o qualora la richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), imponga un onere sproporzionato all'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta, tale ufficio per il recupero dei beni può ritardare la comunicazione. In tal caso l'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta informa immediatamente del ritardo l'ufficio per il recupero dei beni richiedente e comunica le informazioni richieste il più presto possibile ed entro sette giorni dal termine iniziale stabilito a norma del paragrafo 1, lettera a), o entro tre giorni dal termine iniziale stabilito a norma del paragrafo 1, lettere b) e c).

    3.   I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni.

    CAPO III

    Congelamento e confisca

    Articolo 11

    Congelamento

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento di beni necessario per garantirne un'eventuale confisca ai sensi degli articoli da 12 a 16. Le misure di congelamento consistono in provvedimenti di congelamento e azioni immediate.

    2.   Le azioni immediate sono intraprese, ove necessario, al fine di conservare i beni fino all'emissione di un provvedimento di congelamento. Qualora le azioni immediate non assumano la forma di un provvedimento di congelamento, gli Stati membri limitano la validità temporanea di tale azione immediata.

    3.   Fatte salve le competenze di altre autorità competenti, gli Stati membri consentono agli uffici per il recupero dei beni di intraprendere azioni immediate a norma del paragrafo 2 qualora vi sia un rischio imminente di sparizione dei beni reperiti e identificati da tali uffici nell'esercizio dei loro compiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). La validità di tali azioni immediate non può essere superiore a sette giorni lavorativi.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché le misure di congelamento siano adottate solo da un'autorità competente e i motivi di tali misure siano indicati nella pertinente decisione o siano registrati nel fascicolo, se la misura di congelamento non è ordinata per iscritto.

    5.   Il provvedimento di congelamento resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono resi disponibili senza indebito ritardo. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono resi disponibili sono stabilite dal diritto nazionale.

    Articolo 12

    Confisca

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi derivanti da un reato in base a una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni di valore corrispondente a beni strumentali o proventi derivanti da un reato in base a una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. Tale confisca può essere sussidiaria o alternativa alla confisca ai sensi del paragrafo 1.

    Articolo 13

    Confisca nei confronti di terzi

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato.

    La confisca dei proventi o altri beni di cui al primo comma è possibile qualora un organo giurisdizionale nazionale abbia accertato, sulla base dei fatti e delle circostanze concreti di un caso, che i terzi interessati sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca. Tali fatti e circostanze includono:

    a)

    il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato del bene; o

    b)

    il bene è stato trasferito a parti strettamente collegate all'indagato o imputato, rimanendo sotto il suo controllo effettivo.

    2.   Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.

    Articolo 14

    Confisca estesa

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato, qualora il reato commesso possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, e laddove un organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni derivino da condotte criminose.

    2.   Nel determinare se i beni in questione derivino da condotte criminose si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata.

    3.   Ai fini del presente articolo, il concetto di «reato» comprende almeno le figure elencate all'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, qualora tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

    Articolo 15

    Confisca non basata sulla condanna

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere, alle condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo, alla confisca di beni strumentali, proventi o beni di cui all'articolo 12, o di proventi o beni trasferiti a terzi ai sensi dell'articolo 13, nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa di una o più delle circostanze seguenti:

    a)

    malattia dell'indagato o imputato;

    b)

    fuga dell'indagato o imputato;

    c)

    decesso dell'indagato o imputato;

    d)

    i termini di prescrizione per il reato in questione stabiliti dal diritto nazionale sono inferiori a 15 anni e sono scaduti dopo l'avvio del procedimento penale.

    2.   La confisca in assenza di una condanna ai sensi del presente articolo è limitata ai casi in cui, in mancanza delle circostanze di cui al paragrafo 1, il procedimento penale pertinente avrebbe potuto portare a una condanna penale perlomeno per i reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e se l'organo giurisdizionale nazionale è convinto che i beni strumentali, i proventi o i beni da confiscare derivino dal reato in questione o siano ad esso connessi direttamente o indirettamente.

    Articolo 16

    Confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere, qualora, conformemente al diritto nazionale, non possano essere applicate le misure di confisca di cui agli articoli da 12 a 15, alla confisca di beni identificati nel contesto di un'indagine connessa a un reato purché l'organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni identificati derivino da condotte criminose commesse nel quadro di un'organizzazione criminale e tali condotte possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole.

    2.   Nel determinare se i beni di cui al paragrafo 1 debbano essere confiscati si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi gli elementi di prova disponibili e i fatti specifici che possono comprendere:

    a)

    il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell'interessato;

    b)

    il fatto che non vi è una fonte lecita plausibile dei beni:

    c)

    il fatto che l'interessato è collegato a persone connesse a un'organizzazione criminale.

    3.   Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede.

    4.   Ai fini del presente articolo, il concetto di «reato» comprende le figure elencate all'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, qualora tali reati siano punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

    5.   Gli Stati membri possono prevedere che la confisca di patrimonio ingiustificato in conformità del presente articolo sia effettuata solo qualora i beni da confiscare siano stati congelati in precedenza nel contesto di un'indagine relativa a un reato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale.

    Articolo 17

    Confisca ed esecuzione efficaci

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva, o in seguito a un procedimento di confisca a norma degli articoli 15 e 16.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano utilizzare strumenti di reperimento e identificazione altrettanto efficaci quanto quelli disponibili per il reperimento e il congelamento dei beni a norma del capo II della presente direttiva.

    3.   Gli Stati membri possono concludere accordi reciproci di ripartizione dei costi con altri Stati membri per l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

    Articolo 18

    Risarcimento delle vittime

    1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate affinché qualora, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di una misura di confisca prevista dalla presente direttiva, tali diritti siano presi in considerazione nell'ambito del pertinente procedimento di reperimento, congelamento e confisca dei beni.

    2.   Gli Stati membri consentono alle autorità competenti responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell'articolo 4 di fornire, su richiesta, alle autorità incaricate di decidere in merito alle richieste di restituzione e risarcimento o di eseguire tali decisioni, qualsiasi informazione sui beni identificati che potrebbe essere pertinente a tal fine. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle autorità competenti responsabili delle indagini per il reperimento dei beni a norma dell'articolo 4 di fornire tali informazioni in mancanza di tale richiesta.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni possano reperire e identificare beni strumentali e proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di una decisione di risarcimento o di restituzione di beni a una vittima, almeno qualora gli uffici per il recupero dei beni intervengano in casi transfrontalieri conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e la decisione sia emessa da un organo giurisdizionale competente in materia penale in un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento penale.

    4.   Se la vittima ha diritto alla restituzione di beni che sono o potrebbero diventare oggetto di una misura di confisca prevista dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per restituire alla vittima i beni in questione, alle condizioni di cui all'articolo 15 della direttiva 2012/29/UE.

    5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'esecuzione delle misure di confisca previste dalla presente direttiva non pregiudichi il diritto delle vittime di ottenere un risarcimento. Gli Stati membri possono decidere di limitare tali misure alle situazioni in cui i beni legittimi dell'autore del reato non siano sufficienti a coprire l'importo totale del risarcimento.

    Articolo 19

    Ulteriore utilizzo dei beni confiscati

    1.   Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per consentire la possibilità di utilizzare, se del caso, i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociali.

    2.   Fatto salvo il diritto internazionale applicabile, gli Stati membri possono utilizzare i beni strumentali, i proventi o i beni confiscati in relazione ai reati di cui alla direttiva (UE) 2024/1226 per contribuire ai meccanismi a sostegno di paesi terzi colpiti da situazioni per rispondere alle quali sono state adottate misure restrittive dell'Unione, in particolare in caso di guerra di aggressione. La Commissione può fornire orientamenti sulle modalità relative a tali contributi.

    CAPO IV

    Gestione

    Articolo 20

    Gestione dei beni e pianificazione

    1.   Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire una gestione efficiente delle entità ad esempio le imprese, che devono essere conservate in attività.

    2.   Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate per evitare l'acquisizione dei beni, nel corso della relativa procedura di destinazione a seguito di un provvedimento di confisca, da parte di persone condannate nell'ambito del procedimento penale nel quale sono stati congelati i beni.

    3.   Gli Stati membri provvedono a una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, ove ciò sia giustificato dalla natura dei beni, le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati valutino le circostanze specifiche dei beni che potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di confisca al fine di ridurre al minimo i relativi costi di gestione stimati e di preservare il valore di tali beni fino alla loro destinazione. Tale valutazione è effettuata al momento della preparazione del provvedimento di congelamento oppure, al più tardi, senza indebito ritardo a seguito della sua esecuzione.

    5.   Gli Stati membri possono chiedere che i costi della gestione dei beni congelati siano, almeno in parte, posti a carico del titolare effettivo.

    Articolo 21

    Vendita pre-confisca

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché i beni oggetto di un provvedimento di congelamento possano essere trasferiti o venduti prima di un provvedimento definitivo di confisca, in uno o più dei casi seguenti:

    a)

    i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore;

    b)

    i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore di mercato;

    c)

    la gestione dei beni richiede condizioni particolari e competenze che non sono facilmente disponibili.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi dell'interessato, anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi in cui l'interessato sia fuggito o non possa essere localizzato, gli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, tale operazione sia comunicata all'interessato e, salvo in casi di urgenza, questi abbia l'opportunità di essere sentito in merito. L'interessato ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.

    3.   Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca sono accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria sulla confisca.

    Articolo 22

    Uffici per la gestione dei beni

    1.   Ciascuno Stato membro istituisce o designa almeno un'autorità competente che funga da ufficio per la gestione dei beni incaricato di gestire i beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca.

    2.   Gli uffici per la gestione dei beni hanno i compiti seguenti:

    a)

    provvedere all'efficiente gestione dei beni congelati e confiscati, o gestendoli direttamente o fornendo sostegno e competenze alle altre autorità competenti responsabili della loro gestione e della pianificazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4;

    b)

    cooperare con le altre autorità competenti responsabili del reperimento e dell'identificazione, del congelamento e della confisca di beni, ai sensi della presente direttiva;

    c)

    cooperare con le altre autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati nei casi transfrontalieri.

    CAPO V

    Garanzie

    Articolo 23

    Obbligo di informare gli interessati

    Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento di cui all'articolo 11, i provvedimenti di confisca di cui agli articoli da 12 a 16 e i provvedimenti di vendita di cui all'articolo 21 siano comunicati senza indebito ritardo all'interessato. Tali provvedimenti espongono i motivi della misura nonché i diritti e i mezzi di ricorso a disposizione dell'interessato a norma dell'articolo 24. Gli Stati membri possono prevedere il diritto per le autorità competenti di rinviare la comunicazione dei provvedimenti di congelamento all'interessato per tutto il tempo necessario a evitare di mettere a repentaglio un'indagine penale.

    Articolo 24

    Mezzi di ricorso

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone interessate dai provvedimenti di congelamento di cui all'articolo 11 e dai provvedimenti di confisca di cui agli articoli da 12 a 16 godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i propri diritti.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di difesa, compresi il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a essere ascoltati su questioni di diritto e di fatto e, se del caso, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, siano assicurati agli interessati che sono indagati o imputati oppure alle persone interessate dalla confisca ai sensi dell'articolo 16.

    Gli Stati membri possono prevedere che anche altri interessati abbiano i diritti di cui al primo comma. Gli Stati membri provvedono affinché tali altri interessati abbiano il diritto di accesso al fascicolo e il diritto a essere ascoltati su questioni di diritto e di fatto nonché qualsiasi altro diritto procedurale necessario affinché possano esercitare efficacemente il loro diritto a un ricorso effettivo. Il diritto di accesso al fascicolo può essere limitato ai documenti connessi alla misura di congelamento o confisca purché gli interessati abbiano accesso ai documenti necessari a esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli interessati abbiano l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento a norma dell'articolo 11 dinanzi a un organo giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale. Qualora il provvedimento di congelamento sia emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria, il diritto nazionale può prevedere che esso sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un'autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giurisdizionale.

    4.   In caso di fuga dell'indagato o dell'imputato, gli Stati membri adottano ogni misura ragionevole per garantire l'effettiva possibilità di impugnare il provvedimento di confisca, e dispongono affinché il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o affinché sia compiuto ogni sforzo ragionevole per informarlo di tale procedimento.

    5.   Gli Stati membri provvedono affinché gli interessati abbiano l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di confisca a norma degli articoli da 12 a 16, comprese le circostanze rilevanti del caso e gli elementi di prova disponibili su cui si basano le conclusioni, dinanzi a un organo giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale.

    6.   Gli Stati membri provvedono affinché una persona interessata da un provvedimento di vendita pre-confisca ai sensi dell'articolo 21 abbiano l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento e concedono alla persona interessata tutti i diritti procedurali necessari ad esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri prevedono la possibilità che un organo giurisdizionale possa sospendere l'esecuzione di tale provvedimento di vendita, nel caso in cui la mancata sospensione arrecasse un danno irreparabile all'interessato.

    7.   I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all'articolo 13.

    8.   Le persone oggetto delle misure previste dalla presente direttiva hanno il diritto di avvalersi di un difensore durante l'intero procedimento di congelamento e confisca. Le persone interessate sono informate di tale diritto.

    CAPO VI

    Quadro strategico per il recupero dei beni

    Articolo 25

    Strategia nazionale per il recupero dei beni

    1.   Entro 24 maggio 2027, gli Stati membri adottano una strategia nazionale per il recupero dei beni e la aggiornano a intervalli regolari non superiori a cinque anni.

    2.   Nella strategia di cui al paragrafo 1 sono indicati:

    a)

    elementi riguardanti le priorità della politica nazionale in questo ambito, e gli obiettivi e le misure per raggiungerli;

    b)

    il ruolo e le responsabilità delle autorità competenti, comprese le modalità di coordinamento e cooperazione tra di esse;

    c)

    le risorse;

    d)

    la formazione;

    e)

    le misure da adottare, se del caso, sull'utilizzo dei beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociali;

    f)

    le attività da intraprendere in materia di cooperazione con i paesi terzi;

    g)

    le modalità che consentono una valutazione periodica dei risultati.

    3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e gli eventuali aggiornamenti delle stesse, entro tre mesi dalla loro adozione.

    Articolo 26

    Risorse

    Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni che svolgono i compiti definiti dalla presente direttiva dispongano di personale adeguatamente qualificato e delle appropriate risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione delle autorità giudiziarie in tutta l'Unione, gli Stati membri provvedono affinché siano a disposizione del personale coinvolto nell'identificazione, nel reperimento, nel recupero e nella confisca dei beni una formazione specializzata e lo scambio di migliori pratiche.

    Articolo 27

    Gestione efficiente dei beni sottoposti a congelamento e a confisca

    1.   Ai fini della gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca, gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per la gestione dei beni e, ove opportuno, gli uffici per il recupero dei beni, nonché le altre autorità competenti che svolgono i compiti di cui alla presente direttiva, siano in grado di ottenere rapidamente informazioni sui beni congelati e confiscati da gestire ai sensi della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri predispongono efficienti strumenti di gestione dei beni congelati e confiscati, come ad esempio un registro centrale o altri registri dei beni sottoposti a congelamento e a confisca ai sensi della presente direttiva.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile ottenere le informazioni relative:

    a)

    ai beni che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca e che sono da gestire conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, fino alla loro destinazione a seguito di un provvedimento definitivo di confisca, inclusi i dettagli che ne consentono l'identificazione;

    b)

    al valore stimato o effettivo, se del caso, dei beni al momento del congelamento, della confisca e della destinazione;

    c)

    ai proprietari dei beni, compresi i titolari effettivi, qualora tale informazione sia disponibile;

    d)

    al riferimento del fascicolo nazionale del procedimento relativo al bene.

    3.   Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le autorità che hanno accesso al registro siano in grado consultare e ottenere informazioni sul nome dell'autorità che ha inserito le informazioni nel registro e sull'identificativo univoco di utente del funzionario che ha inserito le informazioni nel registro.

    4.   Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano conservate finché sono necessarie per tenere una documentazione e un quadro d'insieme dei beni congelati, confiscati o in gestione, e non oltre la data di destinazione dei beni, oppure per fornire le statistiche annuali di cui all'articolo 28.

    5.   Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché ogni dato personale conservato nel registro possa essere consultato e utilizzato ai fini del congelamento, della confisca e della gestione dei beni strumentali, dei proventi, o dei beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di confisca, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

    6.   Qualora istituiscano un registro dei beni congelati e confiscati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati contenuti nei registri dei beni congelati e confiscati e designano la o le autorità competenti responsabili della gestione dei registri e dello svolgimento dei compiti del titolare del trattamento definiti dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

    Articolo 28

    Statistiche

    Al fine di esaminare l'efficacia dei loro sistemi di confisca, gli Stati membri raccolgono periodicamente presso le autorità competenti dati statistici esaurienti e li conservano. Le statistiche raccolte sono inviate alla Commissione ogni anno entro il 31 dicembre dell'anno successivo e includono:

    a)

    il numero di provvedimenti di congelamento eseguiti;

    b)

    il numero di provvedimenti di confisca eseguiti;

    c)

    il valore stimato dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca al momento del congelamento;

    d)

    il valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca;

    e)

    il numero di richieste di provvedimenti di congelamento da eseguire in un altro Stato membro;

    f)

    il numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro;

    g)

    il valore o il valore stimato dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro;

    h)

    il valore dei beni confiscati rispetto al loro valore al momento del congelamento, ove disponibile a livello centrale;

    i)

    la ripartizione dei numeri e dei valori relativi alle lettere b) e d), per tipo di confisca, ove disponibile a livello centrale;

    j)

    il numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale;

    k)

    il valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.

    CAPO VII

    Cooperazione

    Articolo 29

    Rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni

    1.   La Commissione istituisce una rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni per facilitare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni e con Europol in relazione all'attuazione della presente direttiva, nonché per fornire consulenza alla Commissione e consentire lo scambio delle migliori pratiche in relazione all'attuazione della presente direttiva.

    2.   La Commissione può invitare a partecipare alle riunioni della rete di cui al paragrafo 1 i rappresentanti di Eurojust, dell'EPPO e, se del caso, dell'Autorità antiriciclaggio.

    Articolo 30

    Cooperazione con gli organismi e le agenzie dell'Unione

    1.   Gli uffici per il recupero dei beni degli Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile, cooperano strettamente con l'EPPO per agevolare l'identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca in procedimenti in materia penale relativi a reati che rientrano nella sfera di competenza dell'EPPO.

    2.   Gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni cooperano con Europol ed Eurojust, conformemente ai settori di loro competenza, per agevolare l'identificazione di beni strumentali, proventi, o beni che sono o potrebbero diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente nell'ambito di un procedimento in materia penale, al fine di facilitare la gestione dei beni congelati e confiscati.

    Articolo 31

    Cooperazione con i paesi terzi

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni cooperino quanto più possibile, nell'ambito del quadro giuridico internazionale, con i loro omologhi nei paesi terzi, fatto salvo il quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5.

    2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per la gestione dei beni cooperino quanto più possibile, nell'ambito del quadro giuridico internazionale, con i loro omologhi nei paesi terzi, fatto salvo il quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 22.

    CAPO VIII

    Disposizioni finali

    Articolo 32

    Autorità competenti designate e punti di contatto

    1.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla o alle autorità designate per svolgere i compiti di cui agli articoli 5 e 22.

    2.   Gli Stati membri nominano al massimo due punti di contatto per agevolare la cooperazione nei casi transfrontalieri tra gli uffici per il recupero dei beni e al massimo due punti di contatto per agevolare la cooperazione tra gli uffici per la gestione dei beni. Non è necessario che tali punti di contatto siano incaricati essi stessi dei compiti di cui all'articolo 5 o 22.

    3.   Entro il 24 maggio 2027, gli Stati membri notificano alla Commissione la o le autorità competenti e, se del caso, i punti di contatto di cui, rispettivamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2.

    4.   Entro il 24 maggio 2027, la Commissione istituisce un registro online che elenca tutte le autorità competenti e il punto di contatto designato per ciascuna di esse. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente sul proprio sito web l'elenco delle autorità di cui al paragrafo 1.

    Articolo 33

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 novembre 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 34

    Relazioni

    1.   Entro il 24 novembre 2028, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'attuazione della presente direttiva.

    2.   Entro il 24 novembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa.

    Articolo 35

    Relazione con altri strumenti

    La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2019/1153.

    Articolo 36

    Sostituzione dell'azione comune 98/699/GAI, delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, della decisione 2007/845/GAI e della direttiva 2014/42/UE

    1.   L'azione comune 98/699/GAI, le decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE sono sostituite in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali strumenti nel diritto nazionale.

    2.   Per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti agli strumenti di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

    Articolo 37

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 38

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 2024

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    La presidente

    M. MICHEL


    (1)   GU C 100 del 16.3.2023, pag. 105.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2024.

    (3)  Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

    (4)  Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

    (5)  Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

    (6)  Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

    (7)  Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

    (8)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

    (9)  Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).

    (10)  Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).

    (11)  Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

    (12)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

    (13)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

    (14)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

    (15)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

    (16)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

    (17)  Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

    (18)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

    (19)  Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).

    (20)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

    (21)  Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

    (22)  Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

    (23)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (24)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (25)  Azione comune 98/699/GAI, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1).

    (26)  Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

    (27)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (28)   GU C 425 dell'8.11.2022, pag. 2.

    (29)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

    (30)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

    (31)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

    (32)  Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

    (33)   GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

    (34)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

    (35)  Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

    (36)  Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

    (37)  Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

    (38)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

    (39)   GU L 89 del 25.3.2014, pag. 10.

    (40)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (41)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

    (42)  Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

    (43)  Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

    (44)  Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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