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Document 32024H1042

Raccomandazione (UE) 2024/1042 della Commissione, del 23 febbraio 2024, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima del Belgio 2021-2030

C/2024/1195

GU L, 2024/1042, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1042/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1042/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1042

5.4.2024

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/1042 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2024

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima del Belgio 2021-2030

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il Belgio ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima il 30 novembre 2023. A causa della presentazione tardiva da parte del Belgio della proposta di piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima, la Commissione europea non è stata in grado di adottare la presente raccomandazione sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione dei piani nazionali aggiornati definitivi per l’energia e il clima, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

(2)

L’articolo 3 e l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell’elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l’energia e il clima (2). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l’energia e il clima.

(3)

In collegamento con il piano REPowerEU (3), e nell’ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell’energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l’accessibilità economica dell’energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese (4) relative al Belgio del 2022 e 2023 e nelle raccomandazioni del Consiglio (5) al Belgio. Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle raccomandazioni specifiche per paese più recenti.

(4)

Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell’ambito del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento Condivisione degli sforzi») si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5)

Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l’obiettivo di acquisire una visione d’insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall’aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO2, e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO2 pianificati per il 2030.

(6)

Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell’ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) (sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura — «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell’obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7)

Affinché l’adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull’adattamento valutano in che misura il Belgio abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirgli di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell’Unione dell’energia. L’assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell’Unione dell’energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all’impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8)

Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni del Belgio in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano aggiornato del Belgio - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale del Belgio all’obiettivo vincolante dell’Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l’impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo del Belgio ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell’importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell’industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l’energia eolica (11).

(9)

Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all’efficienza energetica si fondano sull’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) sull’efficienza energetica, sulla formula di cui all’allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10)

Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall’attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (13). Le raccomandazioni esprimono l’assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell’energia (16).

(11)

Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l’integrazione del mercato interno dell’energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. La raccomandazione della Commissione si sofferma inoltre sull’importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 (17).

(12)

Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l’importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell’energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l’adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un’industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un’economia forte, competitiva e pulita all’interno dell’Unione.

(13)

Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l’accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull’importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14)

La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano belga per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell’ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15)

Le raccomandazioni della Commissione esprimono l’importanza fondamentale di condurre un’ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un’effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus (18).

(16)

Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano del Belgio: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l’impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17)

Le raccomandazioni che la Commissione rivolge al Belgio poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima (19), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18)

Il Belgio dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell’elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

RACCOMANDA AL BELGIO D’INTERVENIRE PER:

1.

Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, anche nei settori dei trasporti e degli edifici, al fine di colmare il divario previsto di 4,4 punti percentuali dall’obiettivo nazionale di -47 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire l’obiettivo specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l’impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell’Unione, quali la politica agricola comune.

2.

Identificare le fonti di emissioni di CO2 per cui è pianificata la cattura.

3.

Fornire ulteriori dettagli sulle misure pianificate, quantificandone l’effetto atteso in termini di assorbimenti o emissioni risultanti dal settore LULUCF. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell’Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4.

Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. Illustrare e quantificare, se possibile, il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell’Unione dell’energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire politiche e misure di adattamento supplementari in modo sufficientemente dettagliato a sostegno degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell’ambito dell’Unione dell’energia, comprese misure di salvaguardia della capacità di generazione elettrica e misure di risparmio energetico per gli edifici residenziali.

5.

Aumentare significativamente il livello di ambizione fino a raggiungere una quota di fonti energetiche rinnovabili pari ad almeno il 33 % come contributo all’obiettivo vincolante dell’Unione in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in linea con la formula di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999.

6.

Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l’energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all’orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire al sotto-obiettivo indicativo stabilito per gli edifici e l’industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale per il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Aumentare i traguardi vincolanti per le rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 che per il periodo 2026-2030 e indicare un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all’allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche e un traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Indicare un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti, garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7.

Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale del Belgio all’obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell’Unione, con l’impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare per quali tecnologie di energia rinnovabile diverse dall’energia eolica il Belgio intende accelerare le autorizzazioni e designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure di autorizzazione più rapide e semplici. Spiegare in che modo il Belgio punta ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l’adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile o misure che usano le garanzie di origine. Fornire informazioni su come il Belgio intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e raffrescamento, e nel teleriscaldamento e teleraffrescamento, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Aggiungere altre misure dettagliate per garantire un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell’energia elettrica e quelle del riscaldamento e del raffrescamento. Descrivere in che modo sarà definito l’obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l’idrogeno nell’industria e preparare l’UE agli scambi di idrogeno rinnovabile.

8.

Indicare le traiettorie stimate per l’offerta di biomassa, suddivise per materia prima e origine, distinguendo tra produzione interna e importazione. Presentare una valutazione dell’offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell’utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono al Belgio ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, insieme alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Includere ulteriori informazioni sui traguardi concreti per promuovere la produzione sostenibile di biometano, considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile del Belgio, il profilo del consumo di gas naturale e dell’infrastruttura esistente.

9.

Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell’iter per l’adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10.

Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell’obiettivo vincolante dell’Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l’articolo 4 e l’allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1o marzo 2024 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria all’obiettivo indicativo dell’Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l’articolo 4 e l’allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l’ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare.

11.

Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l’efficienza energetica al primo posto». Quantificare ulteriormente il risparmio energetico atteso delle misure pianificate per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica 2030. Illustrare programmi di finanziamento dell’efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

12.

Indicare un livello di ambizione aggiornato affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione degli edifici fornendo ulteriori informazioni sulle politiche e sulle misure, inclusi i loro costi e l’impatto atteso in termini di risparmio energetico, per l’attuazione di una strategia coerente di lungo termine per le ristrutturazioni.

13.

Spiegare più approfonditamente le misure previste per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas e continuare a incoraggiarne la riduzione della domanda a orizzonte 2030, considerato in particolare l’aumento previsto della quota di gas naturale nel mix energetico nazionale nel medio termine. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in special modo chiarendo l’obiettivo e le misure previste di diffusione dello stoccaggio di energia. Valutare l’adeguatezza dell’infrastruttura petrolifera belga (raffinerie, scorte di petrolio, porti, oleodotti) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio. Precisare le misure adeguate per la diversificazione e l’approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, così come per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Illustrare più nel dettaglio le attività di ricerca in corso sui reattori modulari di piccole dimensioni (Small Modular Reactor, SMR).

14.

Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità. Descrivere in che modo il Belgio intende agevolare l’integrazione del sistema energetico nel quadro dell’articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche.

15.

Sviluppare ulteriormente l’approccio per affrontare la povertà energetica indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia.

16.

Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell’innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l’obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell’industria e la transizione delle imprese verso un’economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell’accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all’energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17.

Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Migliorare e ampliare l’analisi del fabbisogno di investimenti per includervi una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all’economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello federale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell’uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell’impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18.

Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nella proposta di piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza del Belgio.

19.

Indicare con precisione in che modo ed entro quando il Belgio intende eliminare le rimanenti sovvenzioni per i combustibili fossili.

20.

Illustrare più nel dettaglio la base analitica fornendo proiezioni al 2040 dello sviluppo del sistema energetico in base alle politiche e alle misure pianificate.

21.

Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l’impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (20). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l’energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima del Belgio e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

22.

Presentare un quadro d’insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, cittadini e portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali e le comunità dell’energia, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva, fornendo informazioni sul calendario e la durata delle differenti consultazioni. Presentare una sintesi dettagliata delle posizioni espresse dai differenti soggetti durante le consultazioni e una sintesi di come queste siano state prese in considerazione.

23.

Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, con i paesi vicini, in particolare illustrando in che modo il Belgio intende stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l’articolo 9 della direttiva (UE) 2023/2413. Proseguire gli sforzi per firmare i cinque accordi bilaterali di solidarietà necessari per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (con l’Irlanda, la Francia, il Lussemburgo, la Germania e i Paesi Bassi).

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2024

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

(2)  2022/C 495/02.

(3)  COM(2022) 230 final.

(4)  SWD(2022) 602 final, SWD(2023) 601 final.

(5)  COM(2022) 602 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023)601 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(6)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

(7)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(8)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(10)  Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

(11)  Comunicazione relativa a un piano d’azione europeo per l’energia eolica [COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023] e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell’UE in materia di energia offshore [COM(2023) 668 final].

(12)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

(13)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

(14)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(16)  Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell’energia: una base solida per un sistema energetico dell’UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

(17)  Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(18)  Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull’accesso all’informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

(19)  SWD(2024) 44.

(20)  Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

(21)  Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/1042/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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