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Document 32024H0616

Raccomandazione (UE) 2024/616 della Commissione, del 18 dicembre 2023, sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima dei Paesi Bassi 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dei Paesi Bassi con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento

C/2023/9611

GU L, 2024/616, 7.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/616/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/616/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/616

7.3.2024

RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/616 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima dei Paesi Bassi 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dei Paesi Bassi con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima (PNEC) dei Paesi Bassi 2021-2030

(1)

I Paesi Bassi hanno presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima il 29 giugno 2023.

(2)

L’articolo 3 e l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell’elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l’energia e il clima (3). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l’energia e il clima.

(3)

In collegamento con il piano REPowerEU (4), e nell’ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell’energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l’accessibilità economica dell’energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative ai Paesi Bassi del 2022 e 2023 (5) e nelle raccomandazioni del Consiglio ai Paesi Bassi (6). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese.

(4)

Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell’ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] (7) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.

(5)

Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l’obiettivo di acquisire una visione d’insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE (8) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall’aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO2e sui volumi disponibili di iniezione di CO2 pianificati per il 2030.

(6)

Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell’ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura - «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell’obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi.

(7)

Affinché l’adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull’adattamento valutano in che misura i Paesi Bassi abbiano integrato nel piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedire loro di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell’Unione dell’energia. L’assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell’Unione dell’energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all’impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia.

(8)

Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni dei Paesi Bassi in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima dei Paesi Bassi - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale dei Paesi Bassi all’obiettivo vincolante dell’Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l’impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo dei Paesi Bassi ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell’importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell’industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l’energia eolica (11).

(9)

Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all’efficienza energetica si fondano sull’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) sull’efficienza energetica, sulla formula di cui all’allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione.

(10)

Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall’attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (13). Le raccomandazioni esprimono l’assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell’energia (16).

(11)

Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l’integrazione del mercato interno dell’energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull’importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 (17).

(12)

Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l’importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell’energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l’adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un’industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un’economia forte, competitiva e pulita all’interno dell’Unione.

(13)

Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l’accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull’importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli.

(14)

Le raccomandazioni della Commissione sul fabbisogno di investimenti sono formulate dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato dei Paesi Bassi fornisce una visione d’insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano dei Paesi Bassi per la ripresa e la resilienza, il piano territoriale per una transizione giusta e le raccomandazioni specifiche per paese per il periodo 2022-2023 pubblicate nell’ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti.

(15)

Le raccomandazioni della Commissione esprimono l’importanza fondamentale di condurre un’ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un’effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus (18).

(16)

Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano dei Paesi Bassi: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l’impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.

(17)

Le raccomandazioni che la Commissione rivolge ai Paesi Bassi poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima (19), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione.

(18)

I Paesi Bassi dovrebbero tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell’elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024.

Raccomandazioni sulla coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento

(19)

A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l’obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure dei Paesi Bassi con i citati obiettivi (20). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. I Paesi Bassi dovrebbero tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima.

(20)

Un passo fondamentale per aumentare l’ambizione sul fronte dell’adattamento dovrebbe essere il completamento di un quadro giuridico adeguato per le politiche nazionali in materia di clima che stabilisca obiettivi di adattamento vincolanti e regolarmente aggiornati per misurare i progressi complessivi conseguiti nel rafforzamento della resilienza,

RACCOMANDA AI PAESI BASSI D’INTERVENIRE PER:

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

1.

Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, in particolare nel settore dell’agricoltura e per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO2, compresi il metano, l’N2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall’uso dei prodotti, dall’agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, al fine di colmare il divario previsto di 9,3 punti percentuali dall’obiettivo nazionale di -48 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire gli obiettivi specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l’impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, in particolare per le misure dei programmi di finanziamento dell’Unione, quali la politica agricola comune.

2.

Identificare le fonti di emissioni di CO2 per cui è pianificata la cattura. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO2.

3.

Fornire ulteriori dettagli sulle misure pianificate, quantificandone l’effetto atteso in termini di assorbimenti o emissioni risultanti dal settore LULUCF. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell’Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999.

4.

Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell’Unione dell’energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere i Paesi Bassi nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell’ambito dell’Unione dell’energia.

5.

Aumentare significativamente il livello di ambizione della quota di fonti energetiche rinnovabili portandola ad almeno il 39 % come contributo all’obiettivo vincolante dell’UE in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, modificata in linea con la formula di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999. Includere una traiettoria indicativa che raggiunga i punti di riferimento per il 2025 e il 2027 ai sensi dell’articolo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) 2018/1999. Garantire l’adozione di misure sufficienti a colmare il divario rispetto alla propria quota base di riferimento per le energie rinnovabili del 2021, che non è inferiore all’obiettivo nazionale vincolante complessivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.

6.

Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l’energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all’orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l’industria per il 2030. Confermare che le proiezioni incluse nel piano contribuiscono al conseguimento del sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nell’industria per il 2030. Confermare gli obiettivi vincolanti per il riscaldamento e il raffrescamento sia per il periodo 2021-2025 sia per il periodo 2026-2030 e indicare un traguardo indicativo per conseguire le integrazioni supplementari di cui all’allegato I bis della direttiva (UE) 2018/2001. Specificare quale traguardo i Paesi Bassi intendono conseguire nel settore dei trasporti, mediante l’imposizione dell’obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e gli RFNBO, garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030.

7.

Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all’obiettivo unionale vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili, con l’impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare come intende accelerare il rilascio delle autorizzazioni, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie diverse dall’energia eolica offshore. Illustrare in dettaglio le tecnologie per l’energia rinnovabile per le quali si intendono designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Descrivere in che modo i Paesi Bassi intendono definire l’obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti, nonché misure comparabili per promuovere l’idrogeno nell’industria.

8.

Inserire proiezioni sulla domanda e l’offerta di bioenergia per settore e fornire dati sulle importazioni e le fonti della biomassa forestale utilizzata per produrre energia. Presentare una valutazione dell’offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, e una valutazione della compatibilità dell’utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono ai Paesi Bassi ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile dei Paesi Bassi, il profilo del consumo di gas naturale e dell’infrastruttura esistente, l’uso del digestato e le applicazioni per la CO2 biogenica.

9.

Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell’iter per l’adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti.

10.

Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell’obiettivo vincolante dell’UE relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l’articolo 4 e l’allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1o marzo 2024 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Specificare l’ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare, e l’ammontare del risparmio cumulativo di energia da realizzare nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, spiegare come sono stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo.

11.

Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica e in particolare misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell’ammontare necessario di risparmio cumulativo di energia negli usi finali entro il 2030, nonché misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell’energia. Illustrare programmi di finanziamento dell’efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti.

12.

Includere traguardi di risparmio energetico per il parco immobiliare e indicare in dettaglio l’impatto in termini di risparmio energetico di ciascuna nuova misura proposta.

13.

Spiegare ulteriormente come i Paesi Bassi rafforzeranno in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare definendo obiettivi chiari per la diversificazione delle fonti di energia, la riduzione dell’approvvigionamento energetico dai combustibili fossili russi e l’ulteriore promozione della riduzione della domanda di gas. Includere politiche e misure dettagliate per il conseguimento di questi obiettivi da qui al 2030. Rafforzare la resilienza e la flessibilità del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia e presentando politiche e misure per integrare l’esigenza imperativa dell’adattamento climatico nel sistema dell’energia. Definire una strategia chiara per l’utilizzo degli impianti per il ciclo del combustibile nucleare esistenti nei Paesi Bassi, in particolare per l’arricchimento degli isotopi. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l’approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi e per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari, in particolare in considerazione dei piani di costruzione di nuove centrali nucleari. Valutare ulteriormente la compatibilità dell’infrastruttura del gas con gli obiettivi di decarbonizzazione. Valutare l’adeguatezza dell’infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio.

14.

Presentare obiettivi e traguardi chiari, in particolare in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l’integrazione del sistema energetico secondo l’articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Migliorare ulteriormente il livello di responsabilizzazione dei consumatori nei mercati al dettaglio.

15.

Sviluppare ulteriormente l’approccio alla povertà energetica, indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Completare l’approccio includendo dettagli sulle misure e sulle risorse finanziarie in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, sia dal punto di vista della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999.

16.

Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell’innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l’obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell’industria e la transizione delle imprese verso un’economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell’accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all’energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette.

17.

Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all’economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e unionale, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell’uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell’impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate.

18.

Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza dei Paesi Bassi e il capitolo dedicato al piano REPowerEU.

19.

Indicare con maggiore precisione in che modo ed entro quando i Paesi Bassi intendono eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili.

20.

Fornire informazioni dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l’impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (21). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima dei Paesi Bassi e come sarà garantita la coerenza tra i due piani.

21.

Garantire una partecipazione inclusiva del pubblico entro un quadro temporale ragionevole e un ampio coinvolgimento di autorità locali e della società civile nella preparazione del piano. Presentare un quadro d’insieme chiaro per illustrare in che modo il processo di consultazione consentirà l’ampia partecipazione dell’insieme delle autorità competenti, dei cittadini e dei portatori di interessi, comprese le parti sociali, alla preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni.

22.

Ampliare la cooperazione regionale, già efficace, con i paesi vicini, in particolare illustrando in che modo i Paesi Bassi intendono stabilire un quadro per la cooperazione con altri Stati membri entro il 2025, in linea con l’articolo 9 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Proseguire gli sforzi per firmare i quattro rimanenti accordi bilaterali di solidarietà per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Belgio, Germania, Irlanda).

PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L’OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL’ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119

1.

Stabilire un quadro giuridico adeguato per le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

(2)   GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.

(3)  Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495, 29.12.2022, pag. 24).

(4)  COM(2022) 230 final.

(5)  SWD(2022) 621 final, SWD(2023) 619 final.

(6)  COM (2022) 621 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 619 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.

(7)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del 19 aprile 2023 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).

(8)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(9)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

(11)  Comunicazione relativa a un piano d’azione europeo per l’energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell’UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.

(12)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

(13)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.

(14)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(16)  Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell’energia: una base solida per un sistema energetico dell’UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).

(17)  Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L 2023/2407 del 23.10.2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).

(18)  Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull’accesso all’informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).

(19)  SWD(2023) 921.

(20)  Relazione 2023 sui progressi dell’azione dell’UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.

(21)  Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).

(22)  Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/616/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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