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Document 32024H02476

Raccomandazione del Consiglio, del 25 marzo 2024, sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas

ST/7065/2024/INIT

GU C, C/2024/2476, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2476/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2476/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/2476

27.3.2024

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2024

sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas

(C/2024/2476)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La presente raccomandazione mira a incoraggiare gli Stati membri a prorogare le attuali misure di riduzione della domanda di gas, adottate a norma del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (1) al fine di ridurre del 15 % la domanda di gas rispetto al periodo di riferimento compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2022. La presente raccomandazione mira inoltre a incoraggiare gli Stati membri a continuare l’attuale comunicazione a Eurostat dei dati sulla riduzione della domanda, con una disaggregazione del consumo di gas per settore.

(2)

Il regolamento (UE) 2022/1369 è stato adottato in considerazione della crisi di approvvigionamento di gas causata dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina. Mira alla riduzione, su base volontaria e, se necessario, obbligatoria, della domanda di gas nell’Unione tramite l’agevolazione del riempimento delle capacità di stoccaggio, il contenimento della volatilità dei prezzi e una migliore preparazione alle eventuali ulteriori interruzioni dell’approvvigionamento. È stato adottato in considerazione dell’urgente necessità di una reazione dell’Unione sotto forma di misure temporanee, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri.

(3)

Ai sensi del regolamento (UE) 2022/1369, ciascuno Stato membro era tenuto ad adoperarsi al massimo per ridurre del 15 % il consumo di gas, dapprima nel periodo compreso tra il 1o agosto 2022 e il 31 marzo 2023 e successivamente, dopo che il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1369 è stato prorogato dal regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio (2), nel periodo compreso tra il 1o aprile 2023 e il 31 marzo 2024. Qualora le misure di riduzione volontaria della domanda fossero risultate insufficienti a parare il rischio di grave penuria nell’approvvigionamento, il Consiglio era abilitato a dichiarare, su proposta della Commissione, lo stato di allarme dell’Unione, che avrebbe attivato la riduzione obbligatoria della domanda. Gli Stati membri hanno adottato misure volte a ridurre la rispettiva domanda di gas in uno spirito di solidarietà che hanno portato a riduzioni effettive in tutta l’Unione di oltre il 15 % della domanda nel periodo da agosto 2022 a dicembre 2023.

(4)

A norma del regolamento (UE) 2022/1369, entro il 1o marzo 2024 la Commissione ha riesaminato nuovamente il regolamento alla luce della situazione generale relativa all’approvvigionamento di gas all’Unione, e ha presentato al Consiglio una relazione che illustra le principali conclusioni del riesame.

(5)

Nella relazione la Commissione conclude che, nonostante i miglioramenti della situazione relativa all’approvvigionamento di gas dovuti a investimenti mirati e all’adozione di una serie di misure, tra cui quelle di riduzione della domanda a norma del regolamento (UE) 2022/1369, la situazione generale della sicurezza dell’approvvigionamento resta delicata. Il mercato mondiale del gas rimane teso e non si prevede un aumento significativo delle capacità globali di liquefazione prima del 2025-2027, mentre permangono altri rischi che potrebbero aggravare la situazione attuale della sicurezza dell’approvvigionamento. La Commissione ha concluso inoltre che la riduzione della domanda ha contribuito in modo significativo all’eliminazione graduale nel 2023 di circa 65 miliardi di m3 di gas russo, principalmente nei settori delle famiglie e dell’industria. Nel 2023 la riduzione della domanda è stata fondamentale per concludere l’inverno con livelli di stoccaggio adeguati e per fornire in estate la flessibilità necessaria a raggiungere l’obbligo di stoccaggio del 90 % stabilito dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

I recenti episodi di marcata volatilità dei prezzi, compresi quelli registrati nell’estate e nell’autunno 2023, con aumenti di oltre il 50 % in poche settimane, causati da eventi come lo sciopero negli impianti di esportazione australiani di gas naturale liquefatto (GNL) e l’interruzione del gasdotto Balticconnector, indicano che i prezzi di mercato rimangono esposti persino a shock relativamente modesti sul versante della domanda e dell’offerta. In tali condizioni il timore di scarsità delle scorte di gas naturale potrebbero innescare reazioni sistemiche in tutta l’Unione, con pesanti ripercussioni sui prezzi dell’energia. Oltretutto, a causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità delle forniture complessive per l’Unione si è notevolmente ridotta rispetto alle condizioni precedenti alla crisi. Nel 2023 l’Unione ha ricevuto circa 25 miliardi di m3 di gas russo da gasdotti e le forniture russe hanno rappresentato solo il 15 % delle importazioni totali dell’Unione (via gasdotto e sotto forma di GNL), rispetto al 45 % del 2021.

(7)

A causa della persistente fragilità dell’equilibrio tra domanda e offerta, le interruzioni dell’approvvigionamento di gas possono avere un impatto significativo sui prezzi del gas e dell’energia elettrica e potrebbero danneggiare l’economia dell’Unione, minandone la competitività, con conseguenze negative per i cittadini e le imprese dell’Unione. Per tali ragioni, si raccomanda di prorogare la riduzione coordinata della domanda disposta dagli Stati membri in uno spirito di solidarietà, fra l’altro, allo scopo di consentire il riempimento delle capacità di stoccaggio in modo efficiente e con perturbazioni minime del mercato, il che contribuisce a sua volta alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas in vista dell’inverno 2024-2025. Risparmi proattivi e coordinati riducono il rischio di impatto negativo che un’eventuale penuria di gas avrebbe sulla competitività delle industrie dell’Unione.

(8)

Da quando il regolamento (UE) 2022/1369 è entrato in vigore, il livello di preparazione nel mercato del gas e la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione sono notevolmente migliorati. Permangono tuttavia rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione, in quanto la situazione globale sul mercato del gas rimane tesa e i prezzi continuano a essere più elevati rispetto ai livelli precedenti alla crisi. Tale situazione è aggravata dalla volatilità del mercato, derivante, tra l’altro, dalle tensioni geopolitiche, come quelle innescate dalla crisi in Medio Oriente e nel Mar Rosso. A causa delle interruzioni dell’approvvigionamento di gas e delle contrazioni registrate sul mercato negli ultimi mesi, 12 Stati membri permangono al livello di preallarme o al livello di allarme come definiti nel regolamento (UE) 2017/1938.

(9)

Vari rischi aggiuntivi vengono ad acuire le possibili difficoltà legate alla sicurezza dell’approvvigionamento, tra cui la scadenza entro il 31 dicembre 2024 del vigente accordo di transito del gas russo attraverso l’Ucraina, in virtù del quale nel 2023 sono transitati circa 14 miliardi di m3. Gli altri rischi comprendono la possibile ripresa della domanda asiatica di GNL che ridurrebbe la disponibilità di gas sul mercato mondiale, una stagione invernale rigida nel 2024-2025 capace di comportare un aumento della domanda di gas nell’Unione finanche di 30 miliardi di m3, eventi meteorologici estremi con potenziali ripercussioni sull’accumulo di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli idrici e il conseguente aumento della domanda di generazione di energia elettrica a partire dal gas. Altri rischi derivano da eventuali perturbazioni delle infrastrutture critiche, come gli atti di sabotaggio a danno dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022 o l’interruzione del gasdotto Balticconnector nell’ottobre 2023, e dal deterioramento del contesto geopolitico, in particolare nei paesi e nelle regioni importanti per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione, come l’Ucraina e il Medio Oriente.

(10)

La situazione nei mercati mondiali del gas è ancora difficile e probabilmente rimarrà tale per un certo periodo. Come osservato dall’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) nella relazione sul gas a medio termine Medium-Term Gas Report 2023, l’offerta mondiale di GNL è cresciuta solo in misura modesta nel 2022 (del 4 %) e nel 2023 (del 3 %). Nel World Energy Outlook 2023 l’AIE osserva che gli equilibri di mercato dovrebbero rimanere precari nell’immediato futuro fino all’entrata in servizio di nuove capacità di GNL prevista nel periodo 2025-2027.

(11)

Le direttive (UE) 2023/1791 (4) e (UE) 2023/2413 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, di recente adozione, contribuiranno al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione e alla riduzione strutturale della domanda nel prossimo futuro, in linea con il bilancio globale della COP28, che riconosce la necessità di abbandonare l’uso dei combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo. Anche se buona parte di esse non sarà ancora in vigore durante il periodo di applicazione della presente raccomandazione, le misure che gli Stati membri devono adottare per recepire tali direttive contribuiranno a ridurre la domanda di gas negli anni successivi al recepimento di tali direttive. Considerando che alcune importanti misure stabilite da tali direttive dovranno essere recepite soltanto entro ottobre 2025, è opportuno raccomandare di ridurre la domanda di gas nel periodo transitorio fino a quando il recepimento di tali direttive non avrà avuto luogo.

(12)

La riduzione della domanda di gas degli Stati membri può contribuire in particolare a riempire gli impianti di stoccaggio sotterraneo, garantire livelli adeguati di sicurezza dell’approvvigionamento per la stagione invernale 2024-2025 ed evitare di perpetuare il riempimento insufficiente degli impianti di stoccaggio fino alla stagione invernale 2025-2026. Continuare a ridurre la domanda di gas concorrerà anche a mantenere pressioni al ribasso sui prezzi, a beneficio dei consumatori dell’Unione e della competitività industriale.

(13)

La raccomandazione di risparmiare gas non dovrebbe compromettere il perseguimento necessario degli obiettivi di decarbonizzazione degli Stati membri. È pertanto opportuno che la presente raccomandazione non dissuada gli Stati membri dal continuare a passare dal carbone al gas, ad esempio per la produzione di energia elettrica, qualora tale passaggio li aiuti a conseguire i rispettivi obiettivi di decarbonizzazione, come stabilito nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, istituiti a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(14)

Le disposizioni di riduzione della domanda contenute nella presente raccomandazione continuano a riconoscere circostanze specifiche. Nel decidere le misure di riduzione della domanda di gas, gli Stati membri possono considerare la possibilità di tenere conto di tali circostanze specifiche, tra l’altro, diminuendo l’obiettivo di riduzione raccomandata della domanda di gas nei casi in cui uno di essi si trovi ad affrontare una crisi dell’energia elettrica di cui al regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tale scenario potrebbe includere una limitazione proporzionale a un aumento consistente dell’uso del gas per la generazione di energia elettrica, necessario per esportare una quantità significativamente maggiore di energia elettrica verso uno Stato membro limitrofo, per via di circostanze eccezionali quali la scarsa disponibilità di energia idroelettrica o nucleare nello Stato membro interessato, o in uno Stato membro limitrofo verso il quale è esportata una quantità significativamente maggiore di energia elettrica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Fatti salvi gli obblighi a norma del regolamento (UE) 2017/1938, si raccomanda agli Stati membri di far fronte a una situazione di difficoltà nell’approvvigionamento di gas, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’Unione, in uno spirito di solidarietà, migliorando il coordinamento, il monitoraggio e la comunicazione delle misure di riduzione della domanda nazionale di gas.

2.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«consumo di gas»: l’approvvigionamento globale di gas naturale per attività sul territorio di uno Stato membro, compreso il consumo finale delle famiglie e dell’industria nonché la produzione di energia elettrica, ma escluso, fra l’altro, il gas usato per riempire le capacità di stoccaggio, in linea con la definizione di «approvvigionamento, trasformazione e consumo di gas» utilizzata dalla Commissione (Eurostat);

b)

«periodo di riferimento»: il periodo dal 1o aprile 2017 al 31 marzo 2022;

c)

«consumo di gas di riferimento»: il volume del consumo medio di gas dello Stato membro durante il periodo di riferimento; per gli Stati membri in cui il consumo di gas è aumentato almeno dell’8 % nel periodo dal 1o aprile 2021 al 31 marzo 2022 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento, per «consumo di gas di riferimento» s’intende solo il volume del consumo di gas nel periodo dal 1o aprile 2021 al 31 marzo 2022;

d)

«materia prima»: uso non energetico del gas naturale come indicato nel calcolo dei bilanci energetici della Commissione (Eurostat).

3.

Si raccomanda agli Stati membri di ridurre il consumo di gas nel periodo dal 1o aprile 2024 al 31 marzo 2025 («periodo di riduzione») di almeno il 15 % rispetto al loro consumo medio di gas nel «periodo di riferimento».

4.

Onde ridurre il consumo di gas in ciascuno Stato membro nel «periodo di riduzione», si raccomanda che la domanda di gas sia inferiore del 15 % rispetto al consumo di gas di riferimento.

5.

La presente raccomandazione non è rivolta allo Stato membro il cui sistema dell’energia elettrica sia sincronizzato unicamente con il sistema dell’energia elettrica di un paese terzo qualora esso sia desincronizzato dal sistema di tale paese terzo e fintantoché sono necessari servizi di sistema energetico isolato o altri servizi per il gestore del sistema di trasmissione dell’energia elettrica al fine di garantire il funzionamento sicuro e affidabile del sistema energetico.

6.

La presente raccomandazione non è rivolta allo Stato membro fintantoché esso non è direttamente interconnesso al sistema interconnesso del gas di un altro Stato membro.

7.

Ai fini dell’obiettivo di riduzione della domanda di gas di cui al punto 4, gli Stati membri che decidono misure di riduzione della domanda di gas possono considerare la possibilità di tenere conto delle circostanze specifiche:

a)

deducendo dal consumo di gas di riferimento utilizzato per calcolare l’obiettivo di riduzione della domanda un volume di gas pari alla differenza tra il loro obiettivo intermedio per il 1o agosto 2022, fissato dall’allegato I bis del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e il volume effettivo di gas stoccato al 1o agosto 2022, qualora a tale data essi abbiano soddisfatto l’obiettivo intermedio;

b)

deducendo dal consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell’obiettivo di riduzione della domanda il volume di gas consumato durante il periodo di riferimento come materia prima;

c)

adeguando il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell’obiettivo di riduzione della domanda deducendo il volume dell’aumento di consumo di gas risultante dal passaggio dal carbone al gas per il teleriscaldamento, se tale aumento è pari ad almeno l’8 % nel periodo compreso tra il 1o agosto 2023 e il 31 marzo 2024 rispetto al consumo medio di gas durante il periodo di riferimento e nella misura in cui tale aumento sia direttamente attribuibile al passaggio;

d)

diminuendo l’obiettivo di riduzione della domanda di otto punti percentuali, se la loro interconnessione con altri Stati membri misurata in condizioni di capacità continua di esportazione tecnica è inferiore al 50 % rispetto al loro consumo annuo di gas nel 2021 e la capacità relativa agli interconnettori verso altri Stati membri è stata effettivamente utilizzata per il trasporto di gas a un livello di almeno il 90 % nel mese precedente, a meno che gli Stati membri possano dimostrare che non vi è stata domanda e che la capacità è stata sfruttata al massimo, e che i loroimpianti di GNL nazionali sono pronti, a livello commerciale e tecnico, per ridirigere il gas verso altri Stati membri fino ai volumi richiesti dal mercato;

e)

diminuendo temporaneamente l’obiettivo di riduzione della domanda per attenuare il rischio per l’approvvigionamento di energia elettrica eventualmente passibile di causare una crisi dell’energia elettrica nel proprio territorio o in uno Stato membro limitrofo, soprattutto ove non vi siano alternative economiche per sostituire il gas necessario per la produzione di energia elettrica senza mettere in grave pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento. Qualora uno Stato membro decidesse di ridurre l’obiettivo di riduzione della domanda, si raccomanda di informare la Commissione in merito alla propria decisione e ai relativi motivi.

8.

Le misure che gli Stati membri hanno adottato per ridurre la domanda dovrebbero essere chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili.

9.

Quando adotta misure di riduzione della domanda di gas che interessano i clienti diversi dai clienti protetti di cui all’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/1938, si raccomanda allo Stato membro di seguire criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto della relativa importanza economica e, fra l’altro, degli elementi seguenti:

a)

l’impatto di un’interruzione sulle catene di approvvigionamento che rivestono un ruolo critico per la società;

b)

i possibili impatti negativi in altri Stati membri, in particolare sulle catene di approvvigionamento dei settori a valle che rivestono un ruolo critico per la società;

c)

i potenziali danni duraturi agli impianti industriali;

d)

le possibilità di riduzione del consumo e sostituzione dei prodotti nell’Unione.

10.

Nel decidere le misure di riduzione della domanda di gas, si raccomanda agli Stati membri di prendere in considerazione misure volte a ridurre il consumo di gas nel settore dell’energia elettrica, misure volte a incoraggiare l’industria a passare ad altri combustibili, campagne di sensibilizzazione nazionali e obblighi mirati di riduzione del riscaldamento e del raffrescamento, al fine di promuovere il passaggio a combustibili rinnovabili e ridurre il consumo da parte dell’industria.

11.

Si raccomanda agli Stati membri di informare la Commissione in merito alle misure di riduzione della domanda di gas che non sono state notificate alla stessa a norma del regolamento (UE) 2022/1369.

12.

Si raccomanda agli Stati membri di continuare a monitorare l’attuazione di tutte le misure di riduzione della domanda di gas nei rispettivi territori e di comunicare alla Commissione, tramite Eurostat, il consumo di gas (in terajoule, TJ) con cadenza almeno bimestrale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

13.

Si raccomanda di includere nella comunicazione a Eurostat la disaggregazione del consumo di gas per settore, comprendendo il consumo di gas per i settori seguenti:

a)

uso di gas per produzione di energia elettrica e termica;

b)

consumo di gas nell’industria;

c)

consumo di gas nei settori delle famiglie e nei servizi.

14.

Ai fini del punto 2, lettere a) e d), del punto 12 e del punto 13, si dovrebbero considerare pertinenti le definizioni e le convenzioni statistiche stabilite nel regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

15.

Si raccomanda che la Commissione sostenga l’attuazione della presente raccomandazione, insieme al gruppo di coordinamento del gas istituito dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938, monitorando la riduzione della domanda conseguita per settore e le misure di riduzione della domanda di gas adottate.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

A. MARON


(1)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio, del 30 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(9)  Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2476/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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