This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32024D2098
Council Decision (CFSP) 2024/2098 of 26 July 2024 appointing the European Union Special Representative for the Great Lakes region
Decisione (PESC) 2024/2098 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi Laghi
Decisione (PESC) 2024/2098 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi Laghi
ST/9173/2024/INIT
GU L, 2024/2098, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2098/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2098 |
29.7.2024 |
DECISIONE (PESC) 2024/2098 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2024
che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione dei Grandi Laghi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 33 e l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 febbraio 2023 il Consiglio ha approvato conclusioni su una strategia rinnovata dell’UE per i Grandi Laghi, in cui invitava l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») a presentare una proposta volta a ripristinare la posizione del rappresentante speciale dell’UE (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi. |
(2) |
È opportuno nominare un RSUE per la regione dei Grandi Laghi per un periodo iniziale di 12 mesi. |
(3) |
Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante, dovrebbero garantire la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna dell’Unione nella regione dei Grandi Laghi e dovrebbero cooperare strettamente a questo fine. L’RSUE dovrebbe sostenere le istituzioni e cooperare con loro a tale riguardo. |
(4) |
L’RSUE espleterà il mandato nell’ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il sig. Johan BORGSTAM è nominato/a rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2025. Il Consiglio può decidere di prorogare il mandato dell’RSUE o porvi fine in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»).
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell’RSUE è coerente con gli obiettivi di politica estera dell’Unione nella regione dei Grandi Laghi e in linea con le conclusioni del Consiglio del 20 febbraio 2023 su una strategia rinnovata per i Grandi Laghi. Tali obiettivi consistono tra l’altro nel:
a) |
contribuire alla pace, alla stabilità e alla sicurezza nella regione dei Grandi Laghi promuovendo l’allentamento delle tensioni e la prevenzione dei conflitti e sostenendo il dialogo e soluzioni regionali a lungo termine alle crisi e ai conflitti, in particolare nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo (RDC); |
b) |
contribuire alla trasformazione delle cause profonde e dei fattori alla base dell’insicurezza e dell’instabilità in opportunità condivise e sbloccare l’intero potenziale della regione dei Grandi Laghi; |
c) |
costruire un partenariato più forte, globale e più strategico con i paesi della regione dei Grandi Laghi al fine di promuovere prosperità e sicurezza, in base a valori e interessi comuni. |
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici di cui all’articolo 2, l’RSUE ha mandato di:
a) |
sostenere l’alto rappresentante nell’attuazione delle conclusioni del Consiglio del 20 febbraio 2023 dal titolo «Una strategia rinnovata per i Grandi Laghi»; |
b) |
instaurare e mantenere stretti contatti e una stretta cooperazione con i paesi della regione dei Grandi Laghi, in particolare la RDC, il Burundi, il Ruanda e l’Uganda; i paesi dell’intera regione che hanno specifici interessi politici, diplomatici, di sicurezza e/o economici nella regione dei Grandi Laghi, compresi, i firmatari dell’accordo quadro per la pace, la sicurezza e la cooperazione nell’RDC e nella regione; le principali organizzazioni e i principali consessi regionali, vale a dire l’Unione africana (UA), la Comunità dell’Africa orientale (EAC), la Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC), la Comunità economica degli Stati dell’Africa centrale (CEEAC), la Conferenza internazionale sulla regione dei Grandi Laghi, la Comunità economica dei paesi dei Grandi Laghi e il Mercato comune dell’Africa orientale e australe (COMESA); le Nazioni Unite, in particolare l’inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la regione dei Grandi Laghi e la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO); le istituzioni finanziarie internazionali; i partner internazionali che condividono gli stessi principi e altri attori regionali e internazionali di primo piano; gli attori non statali pertinenti, quali le autorità e comunità locali, la società civile, gli istituti di ricerca, i media e il settore privato; |
c) |
sostenere gli sforzi regionali di mediazione e facilitazione, come i processi di Luanda e Nairobi e, ove necessario e richiesto dalle parti e dai portatori di interessi pertinenti, impegnarsi direttamente in materia di mediazione, attività di sostegno alla mediazione e dialogo, al fine di preservare e ripristinare la pace in ogni fase e a tutti i livelli, anche sostenendo il negoziato relativo a accordi di pace e di cessate il fuoco, e promuovere l’inclusione della società civile, delle donne e dei giovani in tutte le fasi del processo di pacificazione; |
d) |
fornire consulenza e riferire in merito alle possibilità per l’Unione di sostenere la prevenzione dei conflitti, i processi di pace e le iniziative di stabilizzazione e consolidamento della pace; in tale contesto l’RSUE, in coordinamento con i portatori di interessi pertinenti, può svolgere un ruolo nel sostenere l’attuazione degli accordi di cessate il fuoco, degli accordi di pace e di altri accordi correlati, anche contribuendo a monitorarne il rispetto e impegnandosi a livello diplomatico con le parti in caso di inosservanza; |
e) |
fornire consulenza sensibile ai conflitti e alla dimensione di genere relativa alla stabilizzazione regionale, al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento dei gruppi armati e alla riforma del settore della sicurezza nella RDC, compreso nel contesto del ritiro della MONUSCO; |
f) |
contribuire agli sforzi regionali tesi alla prevenzione dei conflitti e alla trasformazione delle cause profonde dell’insicurezza e dell’instabilità in opportunità condivise, promuovendo la cooperazione e l’integrazione regionale, anche in termini di buona governance e Stato di diritto; in particolare, concentrarsi sul problema dello sfruttamento e del traffico illegali di risorse naturali e sostiene iniziative per lo sviluppo di un modello di gestione delle risorse a guida africana che sia sostenibile, equo, rispettoso dell’ambiente e basato sui diritti umani, anche attraverso il dialogo con il settore privato e la società civile; |
g) |
promuovere i principi umanitari e l’accesso umanitario, il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto dei diritti umani, l’accesso alla giustizia, la cooperazione giudiziaria e i meccanismi di giustizia di transizione, riservando particolare attenzione alla lotta contro la violenza sessuale e di genere e le violazioni dei diritti delle donne e dei minori, compreso mediante il reclutamento forzato; |
h) |
contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione dei Grandi Laghi e sostenere la comunicazione strategica e proattiva degli obiettivi dell’Unione nella regione. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato sotto l’autorità dell’alto rappresentante.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’alto rappresentante.
3. L’RSUE lavora in stretto coordinamento con i competenti servizi del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e della Commissione.
4. L’RSUE lavora in stretto coordinamento con le delegazioni dell’Unione nella regione dei Grandi Laghi.
5. L’RSUE opera nella sede del SEAE e si reca periodicamente nella regione dei Grandi Laghi.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2024 al 31 agosto 2025 è pari a 1 500 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra dell’RSUE
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra («squadra dell’RSUE»). La squadra dell’RSUE dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa prontamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra dell’RSUE.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, dello Stato membro interessato, dell’istituzione dell’Unione interessata o del SEAE, se del caso. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla squadra dell’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
4. La squadra dell’RSUE è ubicata presso i competenti servizi del SEAE o le delegazioni dell’Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività. L’RSUE facilita la riapertura di un ufficio dell’Unione a Goma (RDC), anche distaccando temporaneamente personale della sua squadra dell’RSUE.
Articolo 7
Privilegi e immunità dell’RSUE e della squadra dell’RSUE
I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento del mandato dell’RSUE e della squadra dell’RSUE sono convenuti con la parte o le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri, il SEAE e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale fine.
Articolo 8
Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE
L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (1).
Articolo 9
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, i servizi della Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell’Unione nella regione dei Grandi Laghi o gli Stati membri, o entrambi, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 10
Sicurezza
Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato e in funzione della situazione della sicurezza nell’area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e includa un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell’area di competenza; |
c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale a contratto a livello locale, abbiano ricevuto, prima o al momento del loro arrivo nell’area di competenza, un’adeguata formazione in materia di sicurezza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all’alto rappresentante, e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito delle relazioni periodiche sui progressi compiuti e di una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato. |
Articolo 11
Relazioni
L’RSUE riferisce periodicamente all’alto rappresentante, al SEAE e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’alto rappresentante o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L’RSUE può essere associato all’informazione del Parlamento europeo.
Articolo 12
Coordinamento
1. L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle del SEAE e della Commissione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle delegazioni dell’Unione e alle missioni degli Stati membri nella regione dei Grandi Laghi.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. A tal fine l’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 13
Riesame
L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione dei Grandi Laghi sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta al Consiglio, all’alto rappresentante e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2025.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
(1) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2098/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)