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Document 32024D1651
Council Decision (EU) 2024/1651 of 30 May 2024 on the position to be taken on behalf of the European Union in the International Sugar Council’s Accessions Committee concerning the conditions for accession of the State of Kuwait to the International Sugar Agreement, 1992
Decisione (UE) 2024/1651 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato di adesione del consiglio internazionale dello zucchero in merito alle condizioni di adesione dello Stato del Kuwait all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
Decisione (UE) 2024/1651 del Consiglio, del 30 maggio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato di adesione del consiglio internazionale dello zucchero in merito alle condizioni di adesione dello Stato del Kuwait all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
ST/9544/2024/INIT
GU L, 2024/1651, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1651/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1651 |
7.6.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/1651 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2024
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato di adesione del consiglio internazionale dello zucchero in merito alle condizioni di adesione dello Stato del Kuwait all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo») è stato concluso dall’Unione con decisione 92/580/CEE del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993. |
(2) |
A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, dell’accordo, il consiglio internazionale dello zucchero può prorogare l’accordo per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l’accordo è stato regolarmente prorogato, da ultimo il 27 novembre 2023, e rimane pertanto in vigore fino al 31 dicembre 2024. |
(3) |
L’articolo 41 dell’accordo stabilisce che i governi di tutti gli Stati possono aderire all’accordo alle condizioni stabilite dal consiglio internazionale dello zucchero. In occasione della sua prima riunione tenutasi nel 1993, il consiglio internazionale dello zucchero ha istituito un comitato di adesione incaricato di esaminare le domande di adesione all’accordo degli Stati non elencati nell’allegato. L’Unione europea è membro del comitato di adesione. |
(4) |
Il governo dello Stato del Kuwait ha manifestato formalmente il proprio interesse ad aderire all’accordo. In considerazione del fatto che lo Stato del Kuwait non figura nell’allegato dell’accordo, occorre stabilire le condizioni di adesione per la sua adesione all’accordo. Il comitato di adesione è pertanto invitato ad adottare una decisione, mediante scambio di corrispondenza, per stabilire le condizioni per l’adesione dello Stato del Kuwait all’accordo. Tali condizioni sono il numero di voti, il pagamento di un contributo annuale e gli obblighi di comunicazione al consiglio internazionale dello zucchero. |
(5) |
È nell’interesse dell’Unione approvare le condizioni di adesione dello Stato del Kuwait secondo l’approccio stabilito dal consiglio internazionale dello zucchero in considerazione della posizione dello Stato del Kuwait quale importante importatore regionale di zucchero e destinazione consolidata delle esportazioni di zucchero prodotto nell’Unione. |
(6) |
A norma dell’articolo 25, paragrafo 4, dell’accordo, quando uno Stato aderisce all’accordo dopo la sua entrata in vigore e non figura nell’allegato, il consiglio internazionale dello zucchero decide il numero di voti da attribuire a tale Stato. L’adesione dello Stato del Kuwait all’accordo inciderà pertanto sull’equilibrio decisionale in seno al consiglio internazionale dello zucchero. |
(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato di adesione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato di adesione del consiglio internazionale dello zucchero consiste nell’approvare le condizioni per l’adesione dello Stato del Kuwait all’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 («accordo»), garantendo che il numero di voti da assegnare allo Stato del Kuwait sia calcolato conformemente all’articolo 25, paragrafo 4, dell’accordo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(1) Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1651/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)