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Document 32023R2896
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2896 of 17 October 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2016/232 as regards certain reporting requirements for information related to producer cooperation
Regolamento delegato (UE) 2023/2896 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione di informazioni relative alla cooperazione tra produttori
Regolamento delegato (UE) 2023/2896 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione di informazioni relative alla cooperazione tra produttori
C/2023/6654
GU L, 2023/2896, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2896/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2896 |
22.12.2023 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2896 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione di informazioni relative alla cooperazione tra produttori
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 173, paragrafo 1, lettera i) e l’articolo 223, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale in quanto garantiscono un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi che comportano. |
(2) |
L’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme specifiche sull’estensione delle regole delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali ad altri operatori attivi nelle stesse circoscrizioni economiche e che non aderiscono all’organizzazione o all’associazione. Tale articolo prevede l’obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione in merito a tutte le decisioni adottate in relazione a tali estensioni, senza fissare ulteriori modalità o scadenze al riguardo. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (2) fissa alcune norme che chiariscono, tra l’altro, l’ambito e i termini delle notifiche che gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione in merito a vari aspetti relativi alla cooperazione tra produttori, tra cui quelli relativi alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali. |
(4) |
Le decisioni di estensione delle regole adottate dagli Stati membri dovrebbero pertanto essere elencate tra le informazioni da notificare una volta all’anno a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232. Tale semplificazione è conforme alla comunicazione della Commissione «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030» (3). |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/232, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232 è aggiunto seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative alle decisioni di estensione delle regole adottate nel corso dell’anno precedente a norma dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013: il titolo di ciascuna decisione, il settore interessato, la data di adozione della decisione, il periodo di applicazione dell’estensione, i riferimenti alla pubblicazione ufficiale e, eventualmente, l’identificatore uniforme di risorse (URL) della decisione.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1).
(3) COM(2023) 168 final.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2896/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)